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L.F.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 novembre 2025\n\nOrdinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento\npenale a carico di S. L.F.. \n \nReati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio -\n Denunciata previsione della pena della reclusione \"da quattro a\n sette anni\" anziche\u0027 \"da tre a sette anni\". \n- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall\u0027art.\n 5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche\n al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima\n difesa). \nReati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio -\n Mancata previsione che la pena comminata e\u0027 diminuita in misura non\n eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le\n modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare\n tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve\n entita\u0027. \n- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall\u0027art. 2,\n comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi\n in materia di tutela della sicurezza dei cittadini). \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \n \n \n Sezione penale \n \n In composizione monocratica in persona del giudice Simone Spina,\nall\u0027udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la presente ordinanza\nai sensi degli articoli 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e\n23 legge 11 marzo 1953 n. 87; \n Ritenuto che l\u0027odierno imputato e\u0027 stato tratto a giudizio per\nrispondere del reato di cui all\u0027art. 624-bis, primo comma, codice\npenale, in quanto accusato di essersi impossessato, dopo averli\nsottratti mediante introduzione in una privata abitazione, di un paio\ndi pantaloni, di una maglietta, di dieci euro in monete, di una busta\ncontenente dei cioccolatini e di una bottiglia d\u0027acqua; \n che, all\u0027odierna udienza del 4 novembre 2025, si e\u0027 svolta\ndapprima l\u0027intera istruttoria dibattimentale e poi la discussione,\nindi e\u0027 stato dichiarato chiuso il dibattimento e, subito dopo, lo\nscrivente si e\u0027 ritirato in Camera di consiglio, per la deliberazione\ndella sentenza; \n che, sulla scorta dei risultati probatori acquisiti, si ritiene\nprovato, nel merito, che l\u0027odierno imputato, mediante introduzione\nnelle pertinenze e nell\u0027atrio di un\u0027unita\u0027 immobiliare a destinazione\nabitativa di tipo privato, si e\u0027 impossessato di un paio di pantaloni\ncelesti di tipo jeans e di una maglietta a mani corte color crema,\nindumenti questi ultimi lasciati stesi nel giardino ad asciugare,\nnonche\u0027 di poche monete, di valore complessivamente pari a dieci\neuro, di qualche cioccolatino e di una bottiglia di acqua minerale; \n che dette sottrazioni, piu\u0027 in particolare, sono state commesse\nin parte all\u0027esterno e, in altra parte, all\u0027interno dell\u0027unita\u0027\nimmobiliare suddetta, nello specifico in un disimpegno posto subito\ndietro alla porta d\u0027ingresso dell\u0027appartamento, che era stata\nlasciata aperta; \n che, sulla scorta di quanto riferito dalla persona offesa,\nl\u0027intera azione dell\u0027imputato e\u0027 durata poche decine di secondi\nappena, sino a che lo stesso, dopo essere stato sorpreso, si e\u0027 dato\nalla fuga; \n che gli indumenti sottratti all\u0027esterno dell\u0027abitazione, come\naffermato dalla stessa persona offesa, erano vecchi e usurati e,\npercio\u0027, di valore estremamente scarso, cosi\u0027 come del valore di\npochi euro erano altresi\u0027 i cioccolatini e la bottiglia d\u0027acqua\nsottratti nel mentre in cui si trovavano riposti sopra una lavatrice,\ncollocata nel disimpegno di cui si e\u0027 detto; \n che l\u0027introduzione dell\u0027imputato nell\u0027edificio in questione ha di\nfatto riguardato il solo disimpegno posto subito dietro l\u0027area di\ningresso, non involgendo percio\u0027 altre aree interne all\u0027unita\u0027\nimmobiliare; \n che detta introduzione e\u0027 avvenuta, inoltre, mediante accesso\ndiretto dalla porta d\u0027ingresso lasciata aperta, quindi senza che sia\nstata mai esercitata violenza sulle cose, da parte dell\u0027imputato, per\naccedere nel domicilio altrui; \n che in relazione a detto fatto, integrante gli estremi del reato\ndi cui all\u0027art. 624-bis, primo comma, codice penale, l\u0027odierna\npersona offesa non ha mai avanzato istanza punitiva; \n che tale fatto, inoltre, si connota per il valore evidentemente\ninfimo dell\u0027utilita\u0027 perseguita dall\u0027imputato, cosi\u0027 come per\nl\u0027entita\u0027 palesemente irrisoria del danno cagionato alla persona\noffesa, alla luce della quantita\u0027, della tipologia e del valore dei\nbeni sottratti; \n che, per altro verso, le modalita\u0027 dell\u0027azione, costituite dal\nsemplice attraversamento di una porta d\u0027ingresso lasciata aperta e\ndall\u0027accesso circoscritto ad un\u0027area assai limitata dell\u0027unita\u0027\nimmobiliare, unitamente alla durata estremamente breve dell\u0027intera\nazione furtiva, consumatasi in poche decine di secondi, dimostrano\nl\u0027assenza, nel fatto in parola, di qualsivoglia profilo organizzativo\ne, al contempo, comprovano la palese estemporaneita\u0027 della condotta\ntenuta dall\u0027imputato; \n che, ad onta di tali specifici e peculiari caratteri del concreto\nfatto qui giudicato, la vigente disciplina sanzionatoria del furto in\nabitazione, tuttavia, impone una condanna alla pena della reclusione\nper un tempo, comunque, non inferiore a quattro anni, congiunta alla\nmulta di euro 927; \n che tale sanzione, con particolare riferimento alla pena\ndetentiva, risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla\n«gravita\u0027» oggettiva e soggettiva del fatto oggetto di giudizio,\noltre che del tutto sfornita di effettiva capacita\u0027 rieducativa, in\nragione della sua evidente severita\u0027 e palese eccessivita\u0027; che\nl\u0027evidente sproporzione di tale pena minima detentiva si apprezza,\nvieppiu\u0027, ove raffrontata alla pene edittali previste per altri reati\ncontro la persona, come tali posti a presidio di un bene giuridico di\ncaratura certo superiore rispetto al patrimonio e al domicilio\nprivato, tutelati dall\u0027art. 624-bis, primo comma, codice penale, qual\ne\u0027 il delitto di lesione personale «grave» di cui agli articoli 582 e\n583, primo comma, codice penale, la\u0027 dove si consideri che il minimo\nedittale di tale fattispecie circostanziata e\u0027 fissato in misura pari\na tre anni di reclusione. \n Considerato che il reato di furto in abitazione ha subito, nel\ncorso del tempo, un progressivo e considerevole inasprimento\nsanzionatorio, che ha interessato principalmente il minimo edittale\ndella reclusione, incrementato, nell\u0027arco di meno di vent\u0027anni, in\nmisura pari al quadruplo; \n che, in sede di prima introduzione di detto reato, avvenuta con\nl\u0027art. 2, comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi\nlegislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), il\nminimo edittale era infatti determinato in un anno di reclusione; \n che tale minimo, successivamente, e\u0027 stato aumentato in misura\npari al triplo, sino ad arrivare cosi\u0027 a tre anni di reclusione, per\neffetto dell\u0027art. 1, comma 6, lettera a), della legge 23 giugno 2017,\nn. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e\nall\u0027ordinamento penitenziario); \n che il nuovo minimo edittale di tre anni e\u0027 stato, infine,\nulteriormente inasprito di un altro anno, per effetto dell\u0027art. 5,\ncomma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al\ncodice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa),\nsino a giungere all\u0027attuale minimo edittale di quattro anni di\nreclusione; \n che proprio tale ultimo intervento legislativo, ad avviso del\ntribunale, si e\u0027 tradotto in una scelta legislativa in aperto\ncontrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di\nproporzionalita\u0027 delle pene alla «gravita\u0027» dei reati, giacche\u0027 si e\u0027\nin tal modo previsto, con riferimento al reato di furto in\nabitazione, uno statuto sanzionatorio piu\u0027 severo di quello del reato\ndi lesione personale «grave», indi relativo a fatti che abbiano\nprodotto l\u0027indebolimento permanente di un organo o di un senso ovvero\nda cui sia derivata o una malattia che metta in pericolo la vita\ndella persona offesa oppure un malattia o un\u0027incapacita\u0027 di attendere\nalle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; \n che la discrezionalita\u0027 legislativa in materia di determinazione\ndella qualita\u0027 e della quantita\u0027 della pena coincide con il potere,\nattribuito e riservato al legislatore, di fissare e stabilire, per\nciascuna fattispecie criminosa, il tipo e la misura massima e minima\ndi pena che potra\u0027 essere individuata e applicata, da parte del\ngiudice, in relazione ad ogni concreto fatto-reato oggetto di\ngiudizio; \n che un simile potere discrezionale, tuttavia, «non equivale ad\narbitrio» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenze n. 46 del 2024, n.\n207 del 2023 e n. 117 del 2021), dovendosi lo stesso piuttosto\nesercitare nel rispetto, in primo luogo, del principio di\nproporzionalita\u0027 delle pene alla «gravita\u0027» dei reati, ritraibile\ndall\u0027art. 3 della Costituzione; \n che, da questo punto di vista, il principio di proporzionalita\u0027\ndelle pene alla «gravita\u0027» dei reati, attesa la natura convenzionale\ndei primi e delle seconde, si risolve in quello della commisurazione\nproporzionale della gravita\u0027 dei reati alle misure di pena stabilite\nin via astratta dal legislatore, in base alla gerarchia dei beni e\ndegli interessi prescelti come meritevoli di tutela, da costruirsi in\nvia legale in conformita\u0027 al disegno che di essi e\u0027 tracciato a\nlivello costituzionale; \n che, sotto questo profilo, e\u0027 invero possibile affermare che le\nscelte legislative relative alla misura massima e minima di pena\nedittale per ogni reato valgono a configurare una sorta di\n«tariffario» delle pene e, quindi, dei beni penalmente protetti da un\ndeterminato ordinamento, secondo una gerarchia che ricalchi cosi\u0027 la\n«gravita\u0027» dei vari reati e, conseguentemente, la gerarchia dei beni\ne valori protetti, sulla scorta delle «pene» per essi via via\ncomminate dal legislatore; \n che, seppure sia impossibile «misurare» in astratto la «gravita\u0027»\ndi un reato singolarmente preso, in base al principio di\nproporzionalita\u0027 e\u0027 tuttavia possibile affermare che, se due reati\nsono puniti con la medesima pena essi sono allora ritenuti dal\nlegislatore di uguale gravita\u0027, mentre se la pena prevista per un\nreato e\u0027 piu\u0027 severa di quella prevista per un altro, il primo reato\ne\u0027 ritenuto piu\u0027 grave del secondo; \n che, similmente, se due reati non possono, sulla scorta della\ntavola costituzionale dei beni e interessi, essere ritenuti di uguale\ngravita\u0027 oppure se l\u0027uno e\u0027 da ritenersi meno grave dell\u0027altro, e\u0027\ncontrario al principio di proporzionalita\u0027 che essi siano puniti con\nla medesima pena e, a maggior ragione, che il primo sia punito con\nuna pena minima piu\u0027 elevata di quella prevista per il secondo; \n che, mentre nel primo dei casi predetti le scelte legislative in\nmateria di quantita\u0027 di pena sono affette da mera irrazionalita\u0027, nel\nsecondo la discrezionalita\u0027 legislativa travalica i limiti della\nsemplice irrazionalita\u0027, per scadere, cosi\u0027, nel campo della\nmanifesta irragionevolezza e palese arbitrarieta\u0027; \n che, in tutti questi casi, il principio di proporzionalita\u0027 delle\npene alla «gravita\u0027» dei reati equivale, in fondo, al principio di\nuguaglianza in materia penale, anch\u0027esso espresso dall\u0027art. 3 della\nCostituzione (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1982); \n che, sulla scorta dell\u0027attuale entita\u0027 delle pene minime previste\nper i reati di furto in abitazione e di lesione personale «grave», e\u0027\nallora possibile affermare che, a livello di gerarchia dei beni\nmeritevoli di tutela penale, il secondo reato, peraltro nella\nfattispecie relativa a fatti che abbiano prodotto l\u0027indebolimento\npermanente di un organo o di un senso ovvero a fatti da cui sia\nderivata una malattia che metta in pericolo la vita della persona\noffesa, sia divenuto meno grave del primo reato, nella sua\nfattispecie base e non aggravata, per effetto dell\u0027art. 5, comma 1,\nlettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice\npenale e altre disposizioni in materia di legittima difesa); \n che, in altri termini, ad esito dell\u0027inasprimento sanzionatorio\noperato con l\u0027intervento legislativo da ultimo citato, un reato\ndoloso commesso contro il patrimonio, senza l\u0027uso di violenza contro\ncose o persone, risulta punito piu\u0027 gravemente, nel suo minimo\nedittale, di un reato doloso incentrato sull\u0027uso della violenza\ncontro la persona e strutturalmente caratterizzato, nella sua\nfattispecie aggravata, per la natura assai «grave» del danno portato\nall\u0027altrui integrita\u0027 fisica e personale; che, seppure non privo di\nconnotazione personalistica, in ragione dell\u0027aggancio con\nl\u0027inviolabilita\u0027 del domicilio inteso quale «proiezione spaziale\ndella persona» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2002),\nil reato di furto in abitazione, quanto a prevalente oggetto\ngiuridico di tutela, ruota attorno a diritti di natura patrimoniale\ne, quindi, per loro natura disponibili, come dimostrato sia dalla\ngenesi legislativa di tale fattispecie che dalla sua collocazione\ncodicistica, la violazione dell\u0027altrui domicilio venendo in rilievo\nsoltanto perche\u0027 funzionale alla commissione di un furto; \n che, per altro verso, l\u0027integrita\u0027 fisica e personale, secondo\nquanto chiarito dalla stessa Corte costituzionale, costituisce un\ndiritto «fondamentale e personalissimo», per questa sua natura\nindisponibile e, come tale, da ritenersi «meritevole di particolari\nesigenze di protezione» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 217\ndel 2023); \n che, dunque, il bene protetto dal reato di lesione personale, in\nquanto direttamente ancorato al combinato disposto dell\u0027art. 2 e\ndell\u0027art. 32 della Costituzione, deve ritenersi di rango marcato\nelevato, sul piano della rilevanza costituzionale; \n che non v\u0027e\u0027 dubbio alcuno, pertanto, che il diritto\nall\u0027integrita\u0027 fisica e personale assuma, nella tassonomia\ncostituzionale, una collocazione piu\u0027 elevata del diritto\nall\u0027integrita\u0027 patrimoniale, anche la\u0027 dove quest\u0027ultimo sia colorato\nda un\u0027accezione personalistica, correlata alla violazione del\ndomicilio privato; \n che, tuttavia, la scelta legislativa operata mediante l\u0027art. 5,\ncomma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al\ncodice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa),\ne\u0027 stata nel senso di punite il reato di furto in abitazione con una\npena detentiva minima piu\u0027 elevata di quella prevista per la lesione\npersonale, nei «gravi» casi in cui alla persona offesa sia cagionato\nun indebolimento permanente di un organo o di un senso ovvero una\nmalattia che ne metta in pericolo la vita o un\u0027incapacita\u0027 di\nattendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a\nquaranta giorni; \n che il legislatore ha quindi ecceduto dai confini della\ndiscrezionalita\u0027 allo stesso attribuita in materia di determinazione\ndelle pene edittali applicabili a chi abbia commesso reati, la\u0027 dove\nha elevato da tre a quattro anni la pena detentiva minima del reato\ndi furto in abitazione, trasmodando nell\u0027irragionevolezza palese e\nmanifesta, giacche\u0027 mediante tale intervento e\u0027 stata sovvertita, a\nlivello normativo, la scala e gerarchia costituzionale dei beni e\nvalori passibili di tutela penale, riconoscendosi preminenza e\nsuperiorita\u0027 a beni patrimoniali e disponibili, rispetto al\n«fondamentale e personalissimo» diritto all\u0027integrita\u0027 fisica e\npersonale; \n che, d\u0027altro canto, la diversita\u0027 del bene giuridico protetto\ndalle due fattispecie in esame, di per se\u0027, non ne impedisce certo la\ncomparazione, ma anzi rafforza il giudizio di violazione dei principi\ndi eguaglianza e di ragionevolezza, la\u0027 dove sia evidente e palese,\ncome nel caso di specie, il profondo sovvertimento della scala\ncostituzionale dei valori da tutelarsi in sede penale (per un\nargomento non dissimile, v. Corte costituzionale, sentenza n. 68 del\n2012); \n che, ad ogni modo, quando la manifesta sproporzione della\nsanzione edittale appaia evidente, oltre che in relazione ad altre\nfattispecie criminose, gia\u0027 in rapporto alla lieve entita\u0027 delle\nconcrete condotte pur riconducibili nel perimetro della medesima\nfattispecie astratta, qual e\u0027 il caso di specie, la pena comminata\ndal legislatore puo\u0027 essere sottoposta al sindacato della Corte\ncostituzionale, in riferimento al parametro costituito dall\u0027art. 3\nCost., senza che sia necessaria l\u0027evocazione di alcuno specifico\ntertium comparationis (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenze n. 40 del\n2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); \n che, infatti, seppure non possa predicarsi l\u0027esistenza di un\nrapporto «naturale» tra pena e reato, data l\u0027incolmabile\neterogeneita\u0027 tra l\u0027una e l\u0027altro, proprio il carattere convenzionale\ne legale del nesso retributivo che lega la sanzione all\u0027illecito\npenale esige che la determinazione legale della misura e quantita\u0027\nmassima e, soprattutto, minima dell\u0027una sia compiuta, da parte del\nlegislatore, in relazione alla natura e alla «gravita\u0027» dell\u0027altro; \n che il principio di proporzionalita\u0027 della pena, da questo punto\ndi vista corrispondente all\u0027antica massima «poena debet commensurari\ndelicto», rappresenta allora un corollario dei principi, espressi\ndall\u0027art. 25 cpv. Cost., di legalita\u0027 e di retributivita\u0027 penale,\navendo in questi il suo fondamento logico e assiologico; \n che, a fronte del notevole inasprimento edittale che ha\nriguardato il reato di furto in abitazione, non e\u0027 stata tuttavia\nprevista l\u0027introduzione di una disciplina in grado di operare quale\n«valvola di sicurezza», onde consentire al giudice di mitigare e\ntemperare la sanzione nei casi in cui, come quello in esame,\nl\u0027offensivita\u0027 concreta del fatto di reato non ne giustifichi una\npunizione cosi\u0027 rigida e severa; che l\u0027evidente e palese asprezza\ndella pena detentiva minima del reato in esame, ad avviso del\ntribunale, si pone in stridente contrasto non soltanto con il\nprincipio di proporzionalita\u0027 delle pene alla «gravita\u0027» dei reati,\nma anche con i principi di individualizzazione e di capacita\u0027\nrieducativa della sanzione penale, ricavabili dagli articoli 3 e 27,\nprimo e terzo comma, della Costituzione; \n che del parametro di cui all\u0027art. 3 Cost., cui e\u0027 direttamente\nancorato il principio di proporzionalita\u0027 delle pene alla gravita\u0027\ndei reati, e\u0027 stata ormai da tempo valorizzata, da parte della Corte\ncostituzionale, la lettura combinata con il parametro rappresentato\ndall\u0027art. 27, terzo comma, Cost., che di ogni pena impone, gia\u0027 nel\nmomento dell\u0027astratta comminatoria da parte del legislatore, il\nnecessario orientamento a finalita\u0027 rieducative; \n che, sotto questo aspetto, e\u0027 stato osservato che «una pena\npalesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita\ncome ingiusta dal condannato - vanifica, gia\u0027 a livello di\ncomminatoria legislativa astratta, la finalita\u0027 rieducativa» (cosi\u0027\nCorte costituzionale, sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n.\n343 del 1993), finendo cosi\u0027 per risolversi in un «ostacolo alla\nrieducazione» del condannato (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n.\n112 del 2019); \n che, d\u0027altra parte, un trattamento sanzionatorio «manifestamente\nsproporzionato rispetto alla gravita\u0027 oggettiva e soggettiva del\nfatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore,\npregiudica il principio di individualizzazione della pena» (cosi\u0027\nCorte costituzionale, sentenza n. 244 del 2022); che il principio di\nnecessaria individualizzazione della pena, quale «naturale attuazione\ne sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale\n(principio d\u0027uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia\npenale» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1980), impone\ndi tenere conto dell\u0027effettiva entita\u0027 e delle specifiche esigenze\ndei singoli casi sottoposti a giudizio, in modo da rendere «quanto\npiu\u0027 possibile «personale» la responsabilita\u0027 penale, nella\nprospettiva segnata dall\u0027art. 27, primo comma, della Costituzione»\n(cosi\u0027 Corte cost, sentenza n. 7 del 2022); \n che detto principio, indirizzato tanto al giudice quanto, e\nprim\u0027ancora, allo stesso legislatore, costituisce «patrimonio della\ncultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento\ncon il \"principio di proporzione\" fra qualita\u0027 e quantita\u0027 della\nsanzione, da una parte, ed offesa, dall\u0027altra» (cosi\u0027, tra molte, v.\nCorte cose., sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990); \n che tale canone costituzionale, piu\u0027 in particolare, esige che\n«la pena si atteggi, nel passaggio dalla comminatoria astratta\noperata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del\ngiudice, come risposta proporzionata anche alla concreta gravita\u0027,\noggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato» (cosi\u0027 Corte\ncostituzionale, sentenza n. 112 del 2019); \n che, in presenza di minimi edittali manifestamente sproporzionati\nrispetto ad un fatto-reato che debba qualificarsi come di lieve\nentita\u0027, per i suoi concreti connotati oggettivi e soggettivi, al\ngiudice resta tuttavia inibita e preclusa, nell\u0027esercizio del suo\npotere discrezionale di concreta determinazione della pena, la\npossibilita\u0027 di individualizzare la risposta sanzionatoria al fatto\noggetto di giudizio, in quanto non potendosi oltrepassare i «limiti\nfissati dalla legge», secondo quanto previsto dall\u0027art. 132 codice\npenale, la pena da applicare non puo\u0027 comunque essere stabilita in\nmisura inferiore ai minimi della cornice edittale; \n che, d\u0027altra parte, alla manifesta sproporzione sanzionatoria\nrappresentata dal minimo edittale di cui all\u0027art 624-bis, primo\ncomma, codice penale, non puo\u0027 certo porsi rimedio mediante il\nriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacche\u0027\nqueste, di regola, hanno la sola funzione di «adeguare la misura\nconcreta della pena e non quella di correggere l\u0027eventuale\nsproporzione dei minimi edittali» (cosi\u0027 Corte costituzionale,\nsentenze n. 120 del 2023 e 63 del 2022); \n che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla\nconformita\u0027 a Costituzione della misura minima della pena detentiva\ndel reato di cui all\u0027art. 624-bis, primo comma, codice penale, per\ncome fissata per effetto dell\u0027art. 5, comma 1, lettera a), della\nlegge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre\ndisposizioni in materia di legittima difesa), nella parte in cui\ndetto minimo edittale sopravanza di un terzo la pena minima del reato\ndi lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo\ncomma, codice penale, posto a tutela e presidio di un bene di rango\ncostituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto in\nabitazione, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con\nl\u0027art. 3 della Costituzione; \n che, per altro verso, ulteriori dubbi di conformita\u0027 a\nCostituzione si nutrono, sempre in riferimento alla disciplina\nsanzionatoria del reato di furto in abitazione, nella parte in cui\nrisulta omessa la previsione della possibilita\u0027, in capo al giudice,\ndi mitigare la sanzione e di «individualizzarla» rispetto alla\n«gravita\u0027» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato,\nla\u0027 dove l\u0027offensivita\u0027 di quest\u0027ultimo, data la sua lieve entita\u0027,\nnon ne giustifichi una punizione cosi\u0027 rigida e severa, in ragione\ndel contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo\ne terzo comma, della Costituzione; che, a garanzia della\nragionevolezza, proporzionalita\u0027 e capacita\u0027 rieducativa della\nsanzione penale, si evidenzia allora la necessita\u0027 costituzionale di\nintrodurre, per il reato di cui al primo comma dell\u0027art. 624-bis\ncodice penale, una «valvola di sicurezza» che permetta al giudice di\ntemperare la risposta sanzionatoria, consentendogli di ulteriormente\ndiminuire, anche rispetto a tale limite minimo, la pena da applicare,\nin misura non eccedente un terzo; \n che, a sostegno dell\u0027invocato intervento additivo, appare infatti\nuna soluzione costituzionalmente adeguata, nonche\u0027 in grado di\ninserirsi coerentemente nel tessuto normativo codicistico il ricorso\nalla regola generale di cui all\u0027art. 65, primo comma numero 3),\ncodice penale, che per i casi di diminuzione della pena prevede per\nl\u0027appunto, che questa non possa eccedere un terzo; che, d\u0027altro canto\nuna simile «valvola di sicurezza» risulta essere gia\u0027 stata\nintrodotta, ad opera della Corte costituzionale, in riferimento a\nnumerose ipotesi di reato, tra loro tutte accomunate similmente\nall\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 624-bis, primo comma, codice penale,\ntanto dall\u0027asprezza del minimo edittale quanto dalla «latitudine\ntipica del fatto-reato, tale da abbracciare episodi marcatamente\ndissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore» (cosi\u0027\nCorte co costituzionale sentenze n. 83 del 2025, n. 91 e n. 86 del\n2024, n. 120 del 2023 e n. 68 del 2012), quali in particolare il\nreato di sequestro di persona a scopo estorsione (vedi sentenza n. 68\ndel 2012), il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari (v.\nsentenza n. 244 del 2022), il reato di estorsione (v. sentenza n. 120\ndel 2023) il reato di rapina (v. sentenza n. 86 del 2024), il reato\ndi pornografia minorile (v. sentenza n. 91 del 2024), e, infine il\nreato di deformazione dell\u0027aspetto della persona mediante lesioni\npermanenti al viso (v. sentenza n. 3 del 2025). \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica,\nvisti gli artt. 134 Cost., nonche\u0027 1 legge costituzionale cost. 9\nfebbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 624-bis, primo comma, del codice penale, come modificato\ndall\u0027art. 5, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36\n(Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di\nlegittima difesa), in riferimento all\u0027articolo 3 della Costituzione,\nnella parte in cui prevede la pena della reclusione «da quattro a\nsette anni» anziche\u0027 «da tre a sette anni»; \n Solleva d\u0027ufficio, altresi\u0027 questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 624-bis, primo comma del codice penale\nintrodotto dall\u0027art. 2 comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128\n(Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei\ncittadini), in ,riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma\ndella Costituzione, nella parte in cui non prevede che la pena da\nesso comminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando\nper la natura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze e\ndell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuita\u0027 del danno o del\npericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale del\npresente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la\nprova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. \n Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche\u0027\ncomunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Siena, all\u0027udienza del 4 novembre 2025. \n \n Il giudice: Spina","elencoNorme":[{"id":"63951","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come modificato dall\u0027","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"64032","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/04/2019","data_nir":"2019-04-26","numero_legge":"36","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art5"},{"id":"64033","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"introdotto dall\u0027","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"64034","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/03/2001","data_nir":"2001-03-26","numero_legge":"128","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art2"}],"elencoParametri":[{"id":"80405","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80406","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80407","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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