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Svolgimento del processo \n Il presente procedimento origina dall\u0027arresto di J W in data per\nil delitto di rapina impropria e per l\u0027ingiustificato possesso di\nchiavi alterate o grimaldelli. \n In data , nelle prime ore del mattino, l\u0027imputato si introduceva\nnella Chiesa di con l\u0027intento di sottrarre una scatola contenente\nsessanta cerini da chiesa. Nel tentativo di fuga, spintonava il\nparroco \n Successivamente, una pattuglia notava l\u0027imputato mentre occultava\nuna scatola di cerini identica a quella sottratta. La successiva\nperquisizione personale portava al rinvenimento, all\u0027interno del\nmarsupio, di due lame seghettate, due aghi metallici e un\ntagliacarte. \n Arrestato, in sede di interrogatorio di garanzia ammetteva di\nessere entrato in chiesa per prendere delle candele che voleva\nrivendere, di essere stato fermato dal parroco e di averlo spinto.\nAggiungeva che non gli sembrava di aver fatto niente di male, essendo\ndelle semplici candele e chiedeva comunque scusa per l\u0027accaduto. \n Al predetto veniva applicata la misura cautelare dell\u0027obbligo di\npresentazione alla Polizia Giudiziaria. Tuttavia, a seguito di\nripetute violazioni della stessa e della commissione di nuovi reati,\nveniva disposto l\u0027aggravamento di essa con l\u0027applicazione della\nmisura della custodia cautelare in carcere, tuttora in corso di\nesecuzione. \n L\u0027imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del rito\nabbreviato condizionato all\u0027espletamento di perizia psichiatrica ed\nammesso il rito, espletata la perizia medico legale, con esclusione\nda parte del perito della sussistenza di «elementi di psicopatologia\ntali da soddisfare i requisiti medico legali richiesti ex artt. 88 e\n89 del codice penale», in sede di discussione sia il Pubblico\nMinistero che la Difesa, quest\u0027ultima in subordine rispetto alla\nrichiesta di pronuncia assolutoria, chiedevano di riconoscere la\nfattispecie della lieve entita\u0027 del fatto introdotta con sentenza\nCorte costituzionale n. 86/2024. La Difesa chiedeva altresi\u0027 di\nriconoscere la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 del codice\npenale ed invitava il Giudice, ove avesse ritenuto applicabile la\nrecidiva reiterata contestata, della quale chiedeva in via principale\nla disapplicazione, a sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale di cui sopra. \n All\u0027udienza del 27 marzo 2025 veniva data lettura della presente\nordinanza. \n Il comportamento dell\u0027imputato e\u0027 stato correttamente qualificato\ndal Pubblico Ministero come rapina impropria, poiche\u0027 l\u0027uso della\nviolenza nei confronti della persona offesa costituisce, secondo\nconsolidata giurisprudenza di legittimita\u0027, uno sviluppo logicamente\nprevedibile del programmato delitto di furto ed integra la stessa\n(cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 14901 del 19 marzo 2015\nUd. dep. 10 aprile 2015). \n La pena detentiva applicabile all\u0027imputato, alla luce della\ncornice edittale vigente, e\u0027 compresa tra cinque e dieci anni di\nreclusione. \n Prima di pronunciare sentenza nel merito, il Giudice ritiene di\ndovere sospendere il processo e sollevare la presente questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, non sussistendo allo stato i presupposti\nper assolvere l\u0027imputato. \n 2. Rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n Il Giudice ritiene che, sulla base degli atti acquisiti nel\ngiudizio abbreviato, il comportamento contestato all\u0027imputato integri\nastrattamente il delitto di rapina impropria, la cui pena minima e\u0027\ndi cinque anni di reclusione. \n Il trattamento sanzionatorio potrebbe astrattamente essere\nmitigato mediante l\u0027applicazione dalla circostanza attenuante di\nparticolare tenuita\u0027 del fatto, introdotta con sentenza Corte\ncostituzionale n. 86/2024 proprio per individualizzare la pena e\nsoddisfare la finalita\u0027 rieducativa della stessa nelle fattispecie\ncaratterizzate da scarsa offensivita\u0027, come quella in oggetto, nella\nquale costituiscono elementi di fatto incontestati la sottrazione dei\ncerini in chiesa e la spinta al parroco per guadagnare l\u0027impunita\u0027. \n Nel caso di specie e\u0027 tuttavia stata correttamente contestata la\nrecidiva reiterata, gia\u0027 ritenuta ed applicata in altre cinque\nprecedenti sentenze di condanna, della quale ricorrono i presupposti,\ntrattandosi di soggetto dedito alla commissione di reati contro il\npatrimonio e contro la persona, che nel commettere il nuovo reato\nmanifestava un\u0027accresciuta pericolosita\u0027 sociale. J , peraltro,\ntotalmente irrispettoso degli obblighi nascenti dalla misura\ncautelare non detentiva applicata, in costanza di essa veniva\narrestato «perche\u0027 resosi responsabile dei reati di cui agli artt.\n612-bis, 337 del codice penale e deferito in stato di liberta\u0027 alla\ncompetente A.G. per il reato p. e p. dall\u0027art. 56, 629 del codice\npenale». \n In presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata\nsi rende necessario effettuare il giudizio di bilanciamento con la\ncircostanza attenuante di particolare tenuita\u0027 del fatto, introdotta\ncon sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, disciplinato dall\u0027art.\n69, comma 4 del codice penale, che vieta il giudizio di prevalenza\ndella seconda sulla prima. \n Non puo\u0027 prescindersi dall\u0027applicazione della circostanza\naggravante della recidiva in funzione dell\u0027esigenza di evitare\nall\u0027imputato un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla\ngravita\u0027 del fatto perche\u0027 si tratterebbe di un espediente\nfinalizzato ad eludere il divieto normativo di cui all\u0027art. 69, comma\n4, codice penale. \n Ne\u0027 il trattamento sanzionatorio potrebbe essere mitigato con il\nriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che\nsottostanno alla medesima disciplina ex art. 69, comma 4 del codice\npenale, e rispetto alle quali gia\u0027 la Suprema Corte, Sez. 3, con la\nsentenza n. 29723 del 22 maggio 2024 Ud. - dep. 22 luglio 2024 ha\ndichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, comma quarto, codice penale per\ncontrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Costituzione, nella parte in cui\nprevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla\nrecidiva reiterata di cui all\u0027art. 99, comma quarto, codice penale,\ntrattandosi di disposizione derogatoria all\u0027ordinaria disciplina del\nbilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o\nnell\u0027arbitrio, in quanto riferita ad un\u0027attenuante comune che, come\ntale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del\ntrattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la\ncomponente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta\ndel reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati». \n Da ultimo, quand\u0027anche si applicasse la circostanza attenuante ex\nart. 62 n. 4 del codice penale, rispetto alla quale e\u0027 gia\u0027\nintervenuta la pronuncia della, Corte costituzionale n. 0141 del 2023\n(G.U. 28 del 12 luglio 2023) di dichiarazione di «illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma, del codice penale, nella\nparte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza\nattenuante di cui all\u0027art. 62, numero 4), codice penale sulla\nrecidiva di cui all\u0027art. 99, quarto comma, codice penale», cio\u0027 non\ncomporterebbe l\u0027inapplicabilita\u0027 della circostanza attenuante di\nparticolare tenuita\u0027 del fatto, introdotta con sentenza Corte\ncostituzionale n. 86/2024, della quale si ravvisano, nel caso di\nspecie, i presupposti applicativi, insegnando la Suprema Corte che\n«In tema di rapina, l\u0027attenuante della lieve entita\u0027, di cui alla\nsentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno\nstrumento ulteriore, rispetto a quelli gia\u0027 disponibili, ivi compresa\nl\u0027attenuante comune prevista dall\u0027art. 62, n. 4), codice penale, per\nadeguare la sanzione all\u0027effettiva gravita\u0027 del fatto, sicche\u0027, ove\nle caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si\nversa in un caso di offensivita\u0027 minima, legittimante la concessione\ndi tale attenuante, il gia\u0027 avvenuto riconoscimento della diminuente\ncomune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione\ndella concessione dell\u0027ulteriore attenuante» (Cass., Sez. 2, Sentenza\nn. 45792 del 4 dicembre 2024 Ud. - dep. 13 dicembre 2024). \n L\u0027esigenza di adeguare la pena all\u0027effettivo disvalore del fatto\ngiustificherebbe la dichiarazione di prevalenza dell\u0027attenuante di\nparticolare tenuita\u0027 del fatto, introdotta con sentenza Corte\ncostituzionale n. 86/2024, sulla recidiva reiterata, tenuto conto\ndell\u0027entita\u0027 del minimo edittale del delitto di rapina perpetrato e\ndella modestia del fatto, concretatosi nella sottrazione di una\nscatola contenente 60 cerini da chiesa, restituita intatta dalle\nForze dell\u0027Ordine, e nella spinta al parroco settantenne, non tale da\nprovocarne la caduta ne\u0027 tanto meno lesioni. \n L\u0027art. 69, quarto comma, codice penale, tuttavia, preclude un\ntale esito: dal che la rilevanza della questione sollevata. \n 3. I profili di illegittimita\u0027 \n Il Giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69,\nquarto comma, codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo\ncomma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di\nprevalenza della circostanza attenuante di particolare tenuita\u0027 del\nfatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla\ncircostanza aggravante della recidiva di cui all\u0027art. 99, quarto\ncomma, codice penale in quanto tale divieto violerebbe il principio\ndella necessaria proporzione della pena rispetto all\u0027offensivita\u0027 del\nfatto, attraverso un\u0027abnorme enfatizzazione della recidiva e si\nporrebbe in contrasto con il principio della proporzione della pena\nex art. 27, terzo comma, Costituzione e violerebbe altresi\u0027 il\nprincipio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3 Costituzione, determinando\nl\u0027assoggettamento alla medesima pena di condotte significativamente\ndiverse in termini di offensivita\u0027. \n Vanno anzitutto richiamate le numerose precedenti pronunce della\nCorte Costituzionale dichiarative dell\u0027costituzionale dell\u0027art. 69,\ncomma 4 del codice penale nella parte in cui vietava la prevalenza di\naltrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all\u0027art. 99,\nquarto comma, codice penale. Tra esse, in particolare, si richiama la\npronuncia della Corte costituzionale n. 0141 del 2023 (G.U. 28 del 12\nluglio 2023) di dichiarazione di «illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui\nprevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui\nall\u0027art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui all\u0027art.\n99, quarto comma, codice penale», nella quale la Corte evidenziava\nche «L\u0027effetto \"calmierante\" di tutte le circostanze attenuanti - ivi\ncompresa quella relativa al danno patrimoniale di particolare\ntenuita\u0027 (art. 62, numero 4, codice penale) che viene in\nconsiderazione nel giudizio a quo - rispetto all\u0027elevato minimo\nedittale previsto dal legislatore per i delitti di rapina ed\nestorsione e\u0027 pero\u0027 destinato a essere sistematicamente eliso,\nallorche\u0027 all\u0027imputato venga contestata la recidiva reiterata - cio\u0027\nche spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia\ndi imputati -, e allorche\u0027 il giudice ritenga di dover altresi\u0027\napplicare tale circostanza aggravante, in ragione delle accentuate\ncolpevolezza e pericolosita\u0027 dell\u0027imputato, rivelate in particolare\ndal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori reati,\nnonostante l\u0027ammonimento ricevuto con le precedenti condanne». \n La Corte costituzionale ricordava che, con specifico riferimento\nal delitto di estorsione, proprio per porre rimedio alla manifesta\nsproporzione della pena rispetto alla gravita\u0027 oggettiva dei fatti,\nriteneva costituzionalmente necessaria, «la previsione di una\ncircostanza attenuante comune per i fatti di lieve entita\u0027» (sentenza\nn. 120 del 2023). \n Analogamente, con riferimento al delitto di rapina, la Corte\nCostituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 dichiarava\n«l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628, secondo comma, del\ncodice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso\ncomminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la\nnatura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione,\novvero per la particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto\nrisulti di lieve entita\u0027» e dichiarava, «in via consequenziale, ai\nsensi dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla\ncostituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628, primo comma, codice\npenale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata\ne\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura,\nla specie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione, ovvero\nper la particolare tenuita\u0027 del datano o del pericolo, il fatto\nrisulti di lieve entita\u0027». \n In essa evidenziava che «un trattamento manifestamente\nsproporzionato rispetto alla gravita\u0027 oggettiva e soggettiva del\nfatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore,\npregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza\nn. 244 del 2022); «\"l\u0027individualizzazione\" della pena, in modo da\ntenere conto dell\u0027effettiva entita\u0027 e delle specifiche esigenze dei\nsingoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi\ncostituzionali» cosi\u0027 da rendere «quanto piu\u0027 possibile \"personale\"\nla responsabilita\u0027 penale, nella prospettiva segnata dall\u0027art. 27,\nprimo comma» (sentenza n. 7 del 2022). Dall\u0027altro, che il precetto di\ncui al terzo comma dell\u0027art. 27 Costituzione vale tanto per il\nlegislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per\nquelli dell\u0027esecuzione e della sorveglianza, nonche\u0027 per le stesse\nautorita\u0027 penitenziarie: il principio della finalita\u0027 rieducativa\ndella pena e\u0027 ormai da tempo diventato patrimonio della cultura\ngiuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il\n\"principio di proporzione\" fra qualita\u0027 e quantita\u0027 della sanzione,\nda una parte, ed offesa, dall\u0027altra (tra molte, sentenze n. 179 del\n2017 e n. 313 del 1990)». \n Il rigido divieto di cui all\u0027art. 69, comma 4 del codice penale\ndi prevalenza della neo introdotta. circostanza attenuante sulla\nrecidiva reiterata vanifica tuttavia tale finalita\u0027 di\nindividualizzazione della pena imponendo un trattamento sanzionatorio\nsproporzionato ed inadeguato al fatto concreto e come tale in\nviolazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza della pena\ne della sua funzione rieducativa. \n Si reputa, pertanto, che la questione non sia manifestamente\ninfondata. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,\nnei termini dianzi indicati, questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 69, comma 4 del codice penale, per la violazione degli\narticoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vieta la\nprevalenza della circostanza attenuante della lieve entita\u0027 del\nfatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla\ncircostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4\ndel codice penale. \n Sospende il giudizio in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente\nordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del\nConsiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle\ndue Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Genova in data 27 marzo 2025 \n \n Il giudice: Nutini","elencoNorme":[{"id":"62474","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79225","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79226","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |