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(C.F. 04630610964) contro Manifatture Tessili Salentine\nS.r.l. (C.F. 04592920757). \n Il giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva\nassunta all\u0027udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente\nordinanza nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe\nindicata, in un rapporto prospettato come di subfornitura, la\nconvenuta opposta ha concluso, inter alia, chiedendo dichiararsi la\nnullita\u0027 di diverse clausole del contratto inter partes per abuso di\ndipendenza economica, ai sensi dell\u0027art. 9, legge n. 192/1998. \n Scambiate le memorie integrative di cui all\u0027art. 171-ter del\ncodice di procedura civile, alla prima udienza, il giudice del\nTribunale di Milano, Sezione VII civile, assegnatario del fascicolo\nratione materiae e in base ai criteri tabellari, constatata la\ndomanda di nullita\u0027 di clausole del contratto di subfornitura per\nabuso di dipendenza economica e vista la previsione di cui all\u0027art.\n9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come inserito\ndall\u0027art. 33, comma 1, lettera c), della legge n. 118/2022 (legge\nannuale per il mercato e la concorrenza 2021) - in forza del quale\n«Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono\nproposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa\ndi cui all\u0027art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168» -\nha rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Milano, il\nquale ha rimesso a questa Sezione specializzata in materia di impresa\n- Sottosezione A - Sezione XIV civile la trattazione del\nprocedimento. \n Tenutasi udienza dinanzi a questa Presidente, assegnataria del\nfascicolo, ed emessa ordinanza di rigetto dell\u0027istanza di provvisoria\nesecutorieta\u0027 del decreto ingiuntivo, avanzata dalla convenuta\nopposta ai sensi dell\u0027art. 648 del codice di procedura civile,\nritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la\nq.l.c. del suddetto art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n.\n192/1998, come introdotto dall\u0027art. 33, comma 1, lettera c), della\nlegge n. 118/2022, rubricato «Rafforzamento del contrasto all\u0027abuso\ndi dipendenza economica», \n \n Per i seguenti motivi \n \n 1. Come noto, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono\nstate istituite con decreto legislativo n. 168/2003 e successive\nmodificazioni, al fine di creare e centralizzare presso ogni\ndistretto di Corte d\u0027appello le controversie in materia di proprieta\u0027\nintellettuale, societa\u0027 di capitali, appalti sopra soglia e\nantitrust, con differenti e piu\u0027 ampi circondari territoriali in base\nalle materie assegnate (ad es., in materia antitrust le Sezioni\nspecializzate sono soltanto tre per l\u0027intero territorio nazionale:\nMilano, Roma e Napoli) e per l\u0027eventuale partecipazioni di societa\u0027\nestere. \n 2. Con successive novelle e\u0027 stata attribuita alle Sezioni\nspecializzate anche la competenza in materia di azioni collettive,\ntanto risarcitorie/restitutorie quanto inibitorie, sia nazionali ex\narticoli 840-bis ss. del codice di procedura civile e, in precedenza,\nex articoli 139 ss. cod. cons., sia europee ex articoli 140-ter ss.\ncod. cons. \n 3. La ratio delle Sezioni specializzate in materia di imprese e\u0027\nsempre stata, ab origine e in ogni successiva novella, quella di\ngarantire l\u0027elevata specializzazione dei giudici addetti alla\ntrattazione dei fascicoli nelle materie assegnate per legge, nonche\u0027\nl\u0027efficienza nella trattazione, istruzione e decisione dei\nprocedimenti, trattandosi per lo piu\u0027 di procedimenti di elevata\ncomplessita\u0027, con numerose parti e questioni tecniche notevolmente\nspecialistiche (basti citare, solo a titolo di esempio e con riguardo\nalle materie trattate da questa Sezione XIV del Tribunale di Milano,\nle azioni antitrust, stand alone o follow on - cioe\u0027 susseguenti a\nprovvedimenti emessi dalle Autorita\u0027 antitrust o dalla Commissione\neuropea in sede di public enforcement - nonche\u0027 le controversie\nbrevettuali, specialmente in ambito farmaceutico, oltre alla numerose\nfattispecie di concorrenza sleale interferente; segreti industriali,\nmarchi, disegni comunitari, ove il giudice se richiesto puo\u0027 emettere\nprovvedimenti per tutti i territori dell\u0027Unione europea, per non\nparlare, poi, del frequente ricorso alla tutela cautelare d\u0027urgenza\nin materia di IP e alle sempre piu\u0027 numerose azioni collettive,\nspecialmente inibitorie anche europee, nelle piu\u0027 disparate materie). \n 4. E\u0027 parimenti noto che l\u0027abuso di dipendenza economica di cui\nall\u0027art. 9, legge n. 192/1998 delinea una fattispecie «transtipica»,\nche puo\u0027 concernere, in base alla prospettazione delle parti, i piu\u0027\ndiversi rapporti giuridici sostanziali (subfornitura, appalto,\nfranchising, servizi informatici, ecc.), normalmente assegnati e\nripartiti tra sezioni del medesimo Tribunale in base a criteri\ntabellari, oltre a seguire le ordinarie regole di competenza\nterritoriale, anziche\u0027 concentrarsi presso la sede distrettuale in\ncui si trova la Sezione specializzata in materia di impresa. \n 5. Ed e\u0027 altresi\u0027 noto come la questione di competenza nonche\u0027\nquella tabellare debbano essere risolte in base al criterio della\nprospettazione, essendo sufficiente che una sola delle parti delinei\n(non artificiosamente) nelle proprie domande la sussistenza di un\nabuso di dipendenza economica, ai sensi dell\u0027art. 9, legge n.\n192/1998, per determinare la competenza (esclusiva e inderogabile)\ndella Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dello\nstesso art. 9, comma 3, (seconda frase), legge n. 192/1998, come\nintrodotta dall\u0027art. 33, comma 1, lettera c), legge n. 118/2022. \n 6. L\u0027attribuzione di competenza operata con legge n. 118/2022 per\ntutte le domande che prospettino un abuso di dipendenza economica,\ntenuto altresi\u0027 conto della natura transtipica di tale istituto (che\ninvolge i piu\u0027 svariati rapporti giuridici sottostanti), appare in\ncontrasto con la ratio di specializzazione e di efficienza delle\nSezioni specializzate in materia di impresa, sin dalla loro\nistituzione e in tutte le successive modifiche che ne hanno ampliato\nle competenze. \n 7. Pur godendo il legislatore, in materia processuale, di ampia\ndiscrezionalita\u0027, questa non puo\u0027 essere esercitata in contrasto con\ni canoni di ragionevolezza e di efficienza previsti dagli articoli 3\ne 111, comma 2, della Costituzione, nonche\u0027 in contrasto con lo\nstesso principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale,\nsancito dall\u0027art. 24, comma 1, e dall\u0027art. 111, comma 1, della\nCostituzione, oltre che negli articoli 6 e 13 CEDU, quali parametri\ninterposti cui la legislazione interna deve conformarsi, ai sensi\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione. \n 8. Si sono poc\u0027anzi sintetizzate le ragioni che hanno condotto\nall\u0027istituzione delle Sezioni specializzate, inizialmente soltanto in\nmateria di proprieta\u0027 industriale e intellettuale e della concorrenza\nsleale interferente in alcune grandi citta\u0027 e, comunque, nei\ncapoluoghi di regione (art. 16, legge delega n. 273/2002 e articoli 1\ne 3, decreto legislativo n. 168/2003 nell\u0027originaria versione), con\ncompetenze specialistiche, via via estese, tra il 2012 e il 2023,\nalle controversie in materia antitrust (mercato interno e mercato\nunico, concentrandole nelle sole Sezioni specializzate di Milano,\nRoma e Napoli), alle controversie concernenti le societa\u0027 di\ncapitali, gli appalti di rilevanza comunitaria (c.d. appalti sopra\nsoglia), ai procedimenti collettivi di cui agli articoli 840-bis ss.\ndel codice di procedura civile e, da ultimo, alle azioni di classe\neuropee, introdotte negli articoli 140-ter ss. cod. cons., recependo\nla dir. (UE) 2020/1828 sull\u0027azione di classe europea con decreto\nlegislativo n. 28/2023 (v. i vigenti articoli 3 e 4, decreto\nlegislativo n. 168/2003, istitutivo delle ridenominate Sezioni\nspecializzate in materia di impresa). \n 9. L\u0027art. 2 del decreto legislativo n. 168/2003, ab origine ed\nanche nelle successive riscritture, prevede, nei suoi due commi, che\n«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra\ni magistrati dotati di specifiche competenze. - 2. Ai giudici delle\nsezioni specializzate puo\u0027 essere assegnata, rispettivamente dal\nPresidente del tribunale o della Corte d\u0027appello, anche la\ntrattazione di processi diversi, purche\u0027 cio\u0027 non comporti ritardo\nnella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa»,\nconfermando de plano la ratio di forte specializzazione e di\nefficienza insita nell\u0027istituzione delle Sezioni specializzate che\ngia\u0027 risulta dagli articoli 3 e 4, decreto legislativo n. 168/2003,\ncon un riguardo ulteriormente accentuato, attraverso un\u0027ancor piu\u0027\nristretta distribuzione e concentrazione territoriale, per la materia\nantitrust e per le controversie che coinvolgano societa\u0027 estere (v.\nart. 4, decreto legislativo n. 168/2003). \n 10. A tale quadro di determinazione delle competenze\nspecialistiche delle Sezioni specializzate, quale delineato dal\ndecreto legislativo n. 168/2003, si e\u0027 aggiunta una previsione,\neccentrica non solo «topograficamente», in quanto inserita al di\nfuori del decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni\nspecializzate, ma anche ratione materiae, qual e\u0027 l\u0027art. 9, comma 3\n(seconda frase), legge n. 192/1998 sulla subfornitura, introdotto\nnella disposizione che disciplina l\u0027abuso di dipendenza economica con\nlegge n. 118/2022 (c.d. legge concorrenza 2021), attribuendo alle\nsezioni specializzate in materia di impresa tutte le controversie in\ncui le parti propongano domande, prospettando un abuso di dipendenza\neconomica. \n 11. Giova ricordare la forte vis attractiva della competenza\ndelle Sezioni specializzate rispetto a tutte le cause connesse, quale\nrisulta dall\u0027art. 3, comma 3, («Le sezioni specializzate sono\naltresi\u0027 competenti per le cause e i procedimenti che presentano\nragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2») e dall\u0027art.\n4, comma 1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, con riferimento al\nlitisconsorzio passivo ex art. 33 del codice di procedura civile. \n 12. La previsione di cui si censura - il detto art. 9, comma 3\n(seconda frase), legge n. 192/1998, introdotto dall\u0027art. 33, legge n.\n118/2022 - appare irragionevole e incompatibile con le finalita\u0027 di\nforte specializzazione e di efficienza delle Sezioni specializzate in\nmateria di impresa, attribuendo alle stesse una serie indeterminata\ndi controversie nelle piu\u0027 disparate materie, stante la natura\nelastica e indeterminata della nozione di «abuso di dipendenza\neconomica», che delinea fattispecie transtipiche, afferenti ai piu\u0027\ndiversi rapporti sostanziali di durata (subfornitura, appalto,\nfranchising, servizi informatici, vari contratti atipici, ecc.). \n 13. Poiche\u0027, come detto, la determinazione della competenza per\nmateria si basa sul criterio della prospettazione (non meramente\nartificiosa e strumentale) dei fatti posti a base delle domande\ngiudiziali, un tale criterio di competenza, concettualmente\nindeterminato e indeterminabile a priori e in contrasto con le\nfinalita\u0027 delle Sezioni specializzate, non soltanto pregiudica la\nspecializzazione e l\u0027efficienza a fondamento del decreto legislativo\nn. 168/2003, ma finisce per favorire anche possibili e deteriori\npratiche di forum shopping, che appaiono non solo irragionevoli nel\ndisposto normativo, contrassegnato da intrinseca vaghezza nella\nstessa scelta lessicale della clausola generale ed elastica in cui si\nrisolve il sintagma «abuso di dipendenza economica», ma comportano\naltresi\u0027 violazione del principio del giudice naturale precostituito\nper legge di cui all\u0027art. 25, comma 1, della Costituzione, che vale\nnon soltanto per i criteri di giurisdizione e di competenza, ma anche\nper il riparto degli affari all\u0027interno dello stesso ufficio\ngiudiziario, in base a precostituiti, chiari e certi criteri\ntabellari, in irragionevole deroga sia ai normali criteri di\ncompetenza, in senso tanto verticale (per valore e materia) quanto,\nsoprattutto, orizzontale (per territorio), sia ai criteri\norganizzativi che assegnano differenti materie alle diverse sezioni\ndegli uffici giudiziari, specialmente i piu\u0027 grandi, in modo da\nfavorire una forte conoscenza specialistica ed esperienziale delle\nmaterie, maiori causa nel caso delle Sezioni specializzate in materia\ndi impresa, con pregiudizio proprio della specializzazione ed\nefficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, la cui\nistituzione si fonda su tale ratio legis. \n 14. Anche la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo (sentenza 25\nfebbraio 1992, Pfeifer e Plankel c. Austria) ha sottolineato il\ndiritto al giudice naturale precostituito come «a right of essential\nimportance», la cui determinazione «cannot depend on the parties\nalone», attraverso la mera prospettazione di fatti astrattamente\nriconducibili alla clausola generale ed elastica - e, come tale,\ninevitabilmente generica e vaga - dell\u0027abuso di dipendenza economica,\nin deroga ai normali criteri di competenza e tabellari. \n 15. Oltre a cio\u0027, gli stessi principi di effettivita\u0027 della\ntutela, efficienza della risposta giurisdizionale e durata\nragionevole del processo, quali notoriamente sanciti dagli articoli\n24 e 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali (ai quali il legislatore nazionale e\u0027 tenuto a\nconformarsi, ai sensi dell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione),\nprincipi particolarmente valorizzati per le Sezioni specializzate in\nmateria di impresa (v., tra tutti, il su trascritto art. 2, decreto\nlegislativo n. 198/2003), sino ad assurgere a ratio legis della loro\napposita istituzione, appaiono irragionevolmente violati\ndall\u0027attribuzione di tutte le cause, nelle piu\u0027 disparate materie, in\ncui alcuna delle parti prospetti un abuso di dipendenza economica,\nformulando anche solo una domanda che, in forza della vis attractiva\ndella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa,\nattrae anche tutte le altre domande connesse, ai sensi dell\u0027art. 3,\nult. comma, decreto legislativo n. 168/2003. \n 16. E cio\u0027 e\u0027 esattamente quel che e\u0027 avvenuto nella causa in\nepigrafe indicata, dove il convenuto opposto ha azionato in via\nmonitoria un credito su fattura, proponendo poi, a seguito di\nopposizione a decreto ingiuntivo dell\u0027intimata, una serie di domande\ndi nullita\u0027 delle clausole contrattuali, tra cui quella per abuso di\ndipendenza economica, determinando in tal modo la translatio della\ncausa alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale\ndi Milano, per il prevalere dell\u0027art. 9, comma 3 (seconda frase),\nlegge n. 192/1998 (qui censurato) sui criteri tabellari di riparto\ndegli affari civili. \n 17. Come detto, prima ancora che incidere sulle tabelle\ndell\u0027ufficio giudiziario, la competenza (topograficamente e\nirragionevolmente) extravagante introdotta nell\u0027art. 9, comma 3\n(seconda frase), legge n. 192/1998 rispetto alle materie attribuite\nalle Sezioni specializzate dall\u0027art. 3, decreto legislativo n.\n168/2003 modifica i normali criteri di riparto della competenza per\nvalore e, soprattutto, per territorio, convogliando sulla Sezione\nspecializzata tutte le cause del distretto (e della regione, ex art 4\n1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, in caso di societa\u0027 estera)\nin cui vengano proposte domande per abuso di dipendenza economica,\nancora una volta deteriorando grandemente la specializzazione e\nl\u0027efficienza di tali Sezioni specializzate, costrette a confrontarsi\ncon un amplissimo plesso di variegate materie, sol perche\u0027 e\u0027\nprospettato un «abuso di dipendenza economica». \n 18. Si tenga conto poi che l\u0027attribuzione alle sezioni\nspecializzate dell\u0027impresa delle variegate cause di dipendenza\neconomica incide, altresi\u0027, sulla composizione dell\u0027organo\ngiudicante, che da monocratico diviene collegiale, con conseguente\npregiudizio allo stesso tempo della specializzazione e\ndell\u0027efficienza, canoni fondanti della ratio istitutiva delle Sezioni\nspecializzate dell\u0027impresa. \n 19. Insomma, la irragionevole modifica e\u0027 destinata a incidere\nsia sulla specializzazione che sull\u0027efficienza delle Sezioni Imprese\ngiacche\u0027: \n attribuisce alle Sezioni specializzate dell\u0027impresa tutte le\nmaterie prima ripartite nei grandi tribunali tra le varie sezioni in\nragione delle specifiche materie assegnate e conseguentemente, in\nbase a criteri organizzativi di riparto tabellare interno volti alla\nvalorizzazione della specializzazione (con conseguente pregiudizio\nproprio della specializzazione); \n modifica i normali criteri di riparto della competenza per\nterritorio, attribuendo alle Sezioni specializzate dell\u0027impresa tutte\nle cause del distretto (e addirittura della regione, ex art 4 1-bis,\ndecreto legislativo n. 168/2003, in caso di societa\u0027 estera) in cui\nvengano proposte domande per abuso di dipendenza economica; \n incide sulla composizione dell\u0027organo che decide le dette\ncause, che da monocratico diviene collegiale (con conseguente\ninefficienza che si accompagna alla carenza di specializzazione per\nle numerose materie assegnate). \n 20. L\u0027irragionevolezza della scelta operata dal conditor legum,\nintroducendo nel 2022 l\u0027art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n.\n192/1998 appare, dunque, manifesta, si\u0027 da integrare altresi\u0027\nviolazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come\nintrodotto dal decreto legislativo n. 118/2022, per violazione degli\narticoli 3, 24, 25, 111 e 117, comma 1, in riferimento agli articoli\n6 e 13 CEDU, cosi\u0027 dispone: \n rimette alla Corte costituzionale la suddetta questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale per le ragioni esposte; \n sospende il processo in epigrafe indicato; \n dispone le comunicazioni e gli adempimenti di legge a cura\ndella cancelleria. \n Milano, 1º settembre 2025 \n \n Il giudice: Giani","elencoNorme":[{"id":"63800","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/06/1998","data_nir":"1998-06-18","numero_legge":"192","descrizionenesso":"come modificato da","legge_articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art9"},{"id":"63815","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"05/08/2022","data_nir":"2022-08-05","numero_legge":"118","descrizionenesso":"","legge_articolo":"33","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett 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