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K.. \n \nOrdinamento penitenziario - Sanzioni disciplinari - Previsione della\n sanzione disciplinare della esclusione dalle attivita\u0027 in comune e\n applicazione dell\u0027isolamento continuo. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario\n e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della\n liberta\u0027), artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, comma 1, numero 5. \nIn subordine: Ordinamento penitenziario - Sanzioni disciplinari -\n Autorita\u0027 competente a deliberare le sanzioni - Sanzione\n disciplinare della esclusione dalle attivita\u0027 in\n comune - Previsione che a deliberare tale sanzione disciplinare sia\n il Consiglio di disciplina anziche\u0027, su proposta del direttore\n dell\u0027istituto, il magistrato di sorveglianza nei confronti dei\n condannati e degli internati e il giudice indicato nell\u0027art. 279\n cod. proc. pen. nei confronti degli imputati. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario\n e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della\n liberta\u0027), art. 40. \n\n\r\n(GU n. 34 del 20-08-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima Sezione penale \n \n Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di D. K., nato in ... il ...; elettiv. domiciliato presso\nl\u0027avv. Costanza Malaerba, del Foro di Prato; detenuto per altra\ncausa, rinunciante a comparire; difeso dall\u0027avv. di fiducia Costanza\nMalerba del Foro di Prato; imputato in ordine al seguente reato: \n delitto previsto e punito dall\u0027art. 99, 424, comma 1 del\ncodice penale perche\u0027, al fine di danneggiare la cosa altrui,\nall\u0027interno della Casa circondariale di ..., facendo sorgere un\nconcreto pericolo di incendio, appiccava il fuoco ad un materasso e\nad un cuscino. \n Con l\u0027aggravante della recidiva infraquinquennale. \n Fatti commessi in ..., in data ... \n sentite le parti; \n premesso che: \n con decreto del pubblico ministero emesso il 15 novembre 2023\nD. K. era citato a giudizio per il delitto di danneggiamento seguito\nda pericolo d\u0027incendio di cui all\u0027art. 424, comma 1, c.p.; \n all\u0027udienza predibattimentale odierna le parti illustravano\nle rispettive conclusioni. In particolare, il pubblico ministero\nchiedeva la prosecuzione del giudizio; il difensore chiedeva sentenza\ndi non luogo a procedere; \n rilevato che: \n A) in base agli atti d\u0027indagine, in data ... verso le ore\n..., mentre era detenuto a titolo definitivo presso la Casa\ncircondariale di ... - e precisamente mentre si trovava nella camera\n... del ..., in regime di isolamento in esecuzione della sanzione\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 comuni - l\u0027imputato appiccava il\nfuoco al materasso e al cuscino in dotazione della sua camera di\ndetenzione. \n Gli agenti ... e ... della Polizia penitenziaria spegnevano le\nfiamme con l\u0027uso di un idrante. \n Successivamente, alle ore ... circa, il prevenuto tentava il\nsuicidio, cercando di impiccarsi: creava una corda con un lenzuolo e\nlegava un\u0027estremita\u0027 intorno al proprio collo e l\u0027altra estremita\u0027\nalla base del supporto del televisore. L\u0027evento letale era\nscongiurato grazie al pronto intervento dei citati agenti della\nPolizia penitenziaria, che sorreggevano e liberavano il detenuto dal\ncappio; lo poggiavano poi per terra in attesa dell\u0027intervento dei\nsanitari. Il predetto era accompagnato in infermeria. \n Terminata la visita, gli operatori riaccompagnavano D. in cella;\nin tale frangente, alla presenza anche dell\u0027ispettore ..., egli\ninsultava gli operatori e affermava di voler andare via\ndall\u0027isolamento («Voglio andare via dall\u0027isolamento voglio ritornare\nal penale»). \n Il medico dott.ssa ..., alle ore ..., cosi sintetizzava anamnesi\ne diagnosi: «Si visita il pz in quanto mi riferiscono che ha messo in\natto un gesto autolesivo. Infatti mi riferiscono che avrebbe creato\nuna corda con le lenzuola, l\u0027avrebbe avvolta intorno al collo e\navrebbe tentato di impiccarsi. Mi riferiscono che prontamente hanno\ntagliato la corda e sarebbero intervenuti per arreggerlo. Si visita\nil pz che presenta una parziale barriera linguistica, si presenta\nvigile, orientato e collaborante, PV in ordine. Riferisce di aver\nmesso in atto tale gesto a scopo dimostrativo in quanto soffre del\nfatto che il blindo della cella rimanga chiuso giorno e notte.\nInfatti il pz si trova attualmente allocato presso questo reparto per\nisolamento disciplinare ed e\u0027 previsto dal regolamento penitenziario\nche il blindo resti chiuso. Il pz chiede che venga tenuto socchiuso\nquantomeno per un po\u0027 di tempo durante il giorno. Alla visita il pz\npresenta lieve rossore al livello della base del collo anteriormente,\nno altre lesioni a livello del collo posteriormente. Non presenta\naltre lesioni acute obiettivabili e riferisce attualmente benessere». \n Lo stesso giorno il medico di cure primarie dott.ssa ... - in\nsede di valutazione del rischio suicidiario - disponeva la\nconvocazione dello staff multidisciplinare e l\u0027attenzionamento con\nurgenza del detenuto. Certificava infine la non idoneita\u0027 al\nmantenimento dell\u0027isolamento. \n Lo staff multidisciplinare, infine, confermava la non idoneita\u0027\nall\u0027isolamento e decideva di interrompere lo stesso e di riassociare\nil D. al reparto di provenienza. \n Per i fatti del ... all\u0027imputato in data ... era applicata la\nsanzione disciplinare dell\u0027ammonizione. \n B) in base ai citati atti d\u0027indagine, i fatti ora ascritti\nall\u0027imputato dovrebbero riqualificarsi piu\u0027 correttamente come\ndanneggiamento di beni destinati a pubblico servizio ex art. 635,\ncomma 2 c.p. \n Si deve infatti escludere la qualificazione come danneggiamento\nseguito da (pericolo di) incendio, che «richiede come elemento\ncostitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicche\u0027 non e\u0027\nravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che\nda esso non possa sorgere detto pericolo» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 2,\nsentenza n. 47415 del 17 ottobre 2014 Rv. 260832 - 01, richiamata\nanche da Cassazione Sez. 2, sentenza n. 4183 del 2022). \n Nel caso di specie, per l\u0027appunto, in ragione delle modalita\u0027 e\ndell\u0027oggetto della condotta e del relativo contesto spaziale, non vi\nera pericolo che potesse sorgere un incendio: gli oggetti cui il\nfuoco era appiccato erano di dimensioni modeste; nell\u0027ambiente\ncircostante non vi erano verosimilmente oggetti o materiali cui il\nfuoco potesse propagarsi facilmente (i materiali maggiormente\npresenti nelle camere detentive sono il cemento e il metallo; in ogni\ncaso, in atti non vi e\u0027 una descrizione degli elementi cui il fuoco\navrebbe potuto propagarsi); il fuoco e\u0027 stato spento agevolmente e\nvelocemente dagli agenti della Polizia penitenziaria; quand\u0027anche non\nvi fosse stato l\u0027intervento tempestivo della Polizia penitenziaria\n(comunque prevedibile e non integrante un fattore eccezionale\nsopravvenuto), si deve ritenere probabile che le fiamme - all\u0027esito\ndella combustione degli oggetti cui il fuoco era stato appiccato - si\nsarebbero estinte da sole, senza alcun rischio che le stesse si\ndiffondessero. \n Rispetto ai citati beni di proprieta\u0027 dell\u0027amministrazione,\nesistenti in uno stabilimento pubblico (la Casa circondariale) e\ndestinati a pubblico servizio (il corredo della cella necessario per\nrenderla concretamente fruibile), il fatto dovrebbe percio\u0027 essere\nriqualificato come danneggiamento ai sensi dell\u0027art. 635, comma 2\ncodice penale (piu\u0027 precisamente art. 635, comma 2, n. 1 codice\npenale in relazione all\u0027art. 625, n. 7 c.p.). \n C) ai fini della decisione circa la prosecuzione del giudizio\no, viceversa, l\u0027adozione di una sentenza di non luogo a procedere per\nla sussistenza di una causa di giustificazione o di una causa di non\npunibilita\u0027, pare necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale degli\narticoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n.\n354/1975 (e in subordine dell\u0027art. 40, legge n. 354/1975); \n Cio\u0027 premesso, osserva \n1. Rilevanza della questione. \n 1.1 La questione che s\u0027intende portare all\u0027attenzione della Corte\ncostituzionale concerne la legittimita\u0027 costituzionale della sanzione\ndisciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune di cui agli\narticoli 33, comma 1, lettera b) e 39 comma 1, n. 5, legge n.\n354/1975. \n 1.2 Nel momento in cui ha posto in essere la condotta delittuosa\nin contestazione. Al momento dei fatti oggetto del presente giudizio\nl\u0027imputato - detenuto in carcere a titolo definitivo - era per\nl\u0027appunto sottoposto alla sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune. \n 1.3 Dagli atti d\u0027indagine non emerge ne\u0027 da quanto tempo ne\u0027 in\nragione di quale illecito disciplinare il predetto fosse sottoposto\nalla citata sanzione disciplinare. \n Le peculiarita\u0027 della presente fase processuale - l\u0027udienza\npredibattimentale, nel corso della quale ai sensi dell\u0027art. 554-ter\ncodice di procedura penale il giudice non dispone di poteri\nistruttori e, in assenza di richiesta di riti alternativi, puo\u0027\npronunciare sentenza di non luogo a procedere oppure fissare per la\nprosecuzione del giudizio la data dell\u0027udienza dibattimentale davanti\nad un giudice diverso - non consentono a questo giudice di acquisire\nulteriori elementi al riguardo. \n D\u0027altro canto, ad avviso dello scrivente, non si tratta di\nelementi decisivi ai fini della presente questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n 1.4 Da un lato, infatti, dagli atti del fascicolo non emergono\nelementi che inducano anche solo a sospettare che la citata sanzione\ndisciplinare fosse stata applicata all\u0027imputato in violazione di\nlegge ordinaria o di regolamento, ne\u0027 le parti hanno dedotto\nalcunche\u0027 in proposito. \n Dall\u0027altro, e\u0027 la stessa disciplina della legge ordinaria che\ns\u0027intende qui censurare, per violazione di plurimi parametri\ncostituzionali. \n 1.5 Dagli atti emerge che l\u0027imputato ha posto in essere i fatti\ndi danneggiamento (mediante il fuoco) in contestazione in stretta\ncorrelazione con la condizione d\u0027isolamento - per effetto della\ncitata sanzione disciplinare - cui era sottoposto. \n Piu\u0027 precisamente, dalla condotta autolesionistica posta in\nessere nell\u0027immediatezza, dalle frasi pronunciate subito dopo e dal\ncontenuto del colloquio con il medico (come da quest\u0027ultimo\nsintetizzato), emerge chiaramente che il predetto ha posto in essere\nsia i fatti di danneggiamento sia il successivo tentato suicidio per\nsottrarsi alla condizione d\u0027isolamento che riteneva insopportabile. \n 1.6 Tale ricostruzione conduce a ritenere essenziale ai fini del\ndecidere la questione circa la legittimita\u0027 (costituzionale) della\ncitata sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune. \n Ove infatti la disciplina dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune fosse dichiarata incostituzionale, si dovrebbe ritenere\nillegittima la restrizione in regime d\u0027isolamento del prevenuto e,\nconseguentemente, che i diritti soggettivi del medesimo (in\nparticolare alla liberta\u0027 di comunicazione con gli altri detenuti e\nalla fruizione dell\u0027ordinario regime trattamentale) fossero\nillecitamente compressi. \n In tale situazione, si dovrebbe ritenere che il medesimo - nel\ndanneggiare i beni dell\u0027amministrazione penitenziaria per reagire e\nporre fine all\u0027offesa ingiusta in essere, il regime d\u0027isolamento\napplicatogli - abbia agito in condizione di legittima difesa, quanto\nmeno putativa. \n 1.7 Detta causa di giustificazione normalmente viene in rilievo\nin relazione ad offese ingiuste poste in essere da singoli individui\no da gruppi di individui. Il dato normativo non pare pero\u0027 di per se\u0027\nostare alla relativa applicazione anche in relazione ad offese\ningiuste realizzate dalle istituzioni, ivi comprese le istituzioni\nstatali nell\u0027esercizio di poteri autoritativi. \n Quanto alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti della\ncitata causa di giustificazione, si deve rilevare che concretamente -\ne per quanto poteva apprezzare l\u0027imputato, cittadino straniero privo\n(a quanto risulta) di competenze giuridiche - egli non aveva a\ndisposizione altri strumenti per porre fine alla condizione\nd\u0027isolamento. Anche il ricorso alla Magistratura di sorveglianza (che\npur avrebbe potuto sollevare una questione di legittimita\u0027\ncostituzionale) non avrebbe portato ad un risultato a breve termine,\nladdove l\u0027esasperazione del predetto era tale da indurlo prima a\ncompiere i fatti in contestazione e poi a compiere un grave atto di\nautolesionismo. \n Se e\u0027 vero poi che il semplice danneggiamento di per se\u0027 non era\nstrettamente idoneo a porre termine alla condizione d\u0027isolamento e\nquindi all\u0027offesa (in ipotesi) ingiusta, si deve ritenere che agli\nocchi del medesimo - nella peculiare prospettiva legata alla\nsituazione in cui si trovava - apparisse idonea. \n Sussiste inoltre il requisito della proporzione tra offesa e\ndifesa, confrontando con giudizio ex ante i mezzi usati e quelli a\ndisposizione dell\u0027aggredito nonche\u0027 i beni giuridici in conflitto\n(cfr. Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 24 settembre 2020 Rv.\n279777 - 01): da un lato egli non aveva altri strumenti utili a\ndisposizione nell\u0027immediatezza; dall\u0027altro ad essere compressi erano\nbeni giuridici strettamente personali, laddove la condotta posta in\nessere ledeva in minima parte il patrimonio e turbava in misura\nmodesta le funzioni dell\u0027amministrazione penitenziaria. \n 1.8 Si profila anche un ulteriore motivo di rilevanza. \n Quand\u0027anche si dovesse ritenere non sussistente la scriminante\ndella legittima difesa, neppure in termini putativi, la\nillegittimita\u0027 della sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune e quindi del connesso regime di isolamento\npotrebbe rilevare ai fini della particolare tenuita\u0027 del fatto ex\nart. 131-bis c.p. \n In proposito, il danneggiamento in contestazione - avulso dal\nparticolare contesto in cui si e\u0027 consumato - non integrerebbe\nun\u0027offesa al bene giuridico protetto di particolare tenuita\u0027: non\ntanto per l\u0027esiguo valore dei beni materiali danneggiati (materasso e\ncuscino), quanto per il disordine creato all\u0027interno della sezione\ndella Casa circondariale e il necessario utilizzo dell\u0027idrante, con\nil successivo dispiego di risorse anche per ripristinare le\ncondizioni della camera di detenzione. \n Considerando tuttavia il peculiare contesto della sottoposizione\nad un regime di isolamento continuo disciplinare e le motivazioni\nsottostanti alla condotta delittuosa (la volonta\u0027 di porre fine a\nquel regime oppressivo), tali aspetti - ove quel regime fosse\ndichiarato costituzionalmente illegittimo - assumerebbero un peso\npreponderante nell\u0027ambito della valutazione complessiva della\nfattispecie concreta al fine di valutare la gravita\u0027 dell\u0027offesa,\nrendendo l\u0027offesa di particolare tenuita\u0027. Nell\u0027ambito della citata\nvalutazione complessiva il disservizio cagionato assumerebbe infatti\nun importanza minimale se comparato alla sottoposizione del detenuto\nad un regime di isolamento continuo illegittimo e alla necessita\u0027 che\nlo stesso avesse termine. \n Sussisterebbero anche gli ulteriori requisiti della causa di non\npunibilita\u0027 ex art. 131-bis codice penale. \n Il reato di danneggiamento (ma anche quello contestato ex art.\n424, comma 1 c.p.) rientra infatti in ragione della cornice edittale\nnell\u0027ambito di applicazione del citato istituto. \n Il comportamento non e\u0027 abituale: il certificato penale\ndell\u0027imputato evidenzia soltanto un precedente per rapina e\nresistenza a pubblico ufficiale, reati commessi entrambi l\u00278 maggio\n2022, data anche dell\u0027arresto del prevenuto, a partire dalla quale\negli e\u0027 stato ininterrottamente detenuto (in base al certificato del\nD.A.P. in atti). Poiche\u0027 trattasi di un unico precedente e poiche\u0027 il\nfatto ora in esame sarebbe per il contesto molto particolare - del\ntutto occasionale, il comportamento non potrebbe ritenersi abituale. \n Non sussistono altre ragioni ostative all\u0027applicazione della\ncausa di non punibilita\u0027. \n2. La sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune \n 2.1 Le norme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39,\ncomma 1, n. 5, legge n. 354/1975, nel prevedere la sanzione\ndisciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune, paiono\ncontrastare con i principi di cui agli articoli 3, 27 comma 3, 32 e\n15 della Costituzione. \n Pare opportuno premettere una sintetica ricostruzione della\ndisciplina dell\u0027istituto. \n 2.2 Il trattamento penitenziario - la legge n. 354/1975 lo\nafferma fin dall\u0027art. 1, comma 2 - «tende, anche attraverso i\ncontatti con l\u0027ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e\u0027\nattuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle\nspecifiche condizioni degli interessati». \n Numerose sono poi le disposizioni della medesima legge che\nriguardano lo svolgimento di attivita\u0027 in comune tra i detenuti,\naspetto centrale del trattamento penitenziario proprio in funzione\ndella risocializzazione cui deve mirare la pena. \n Cosi\u0027 l\u0027art. 6, comma 2, legge n. 354/1975 stabilisce che «le\naree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di\nconsentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa\ndella vita quotidiana nella sfera domestica». Il successivo terzo\ncomma prevede che «I locali destinati al pernottamento consistono in\ncamere dotate di uno o piu\u0027 posti». \n L\u0027art. 10, comma 4, prevede che «La permanenza all\u0027aria aperta e\u0027\neffettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati\nnell\u0027art. 33, e nei numeri 4) e 5) dell\u0027art. 39 [...]». \n Ai sensi dell\u0027art. 12, comma 1 «Negli istituti penitenziari,\nsecondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per\nlo svolgimento di attivita\u0027 lavorative, di istruzione scolastica e\nprofessionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita\u0027 in\ncomune.». \n L\u0027art. 14, comma 3, stabilisce che «L\u0027assegnazione dei condannati\ne degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle\nsezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo\nalla possibilita\u0027 di procedere a trattamento rieducativo comune\n[...]». \n L\u0027art. 15, comma 1, prevede che «Il trattamento del condannato e\ndell\u0027internato e\u0027 svolto avvalendosi principalmente dell\u0027istruzione,\ndella formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a\nprogetti di pubblica utilita\u0027, della religione, delle attivita\u0027\nculturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con\nil mondo esterno e i rapporti con la famiglia». \n Ai sensi dell\u0027art. 17, comma 1 «La finalita\u0027 del reinserimento\nsociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche\nsollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di\nistituzioni o associazioni pubbliche o private all\u0027azione\nrieducativa.». \n L\u0027art. 18, comma 1 stabilisce che «I detenuti e gli internati\nsono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con\naltre persone, anche al fine di compiere atti giuridici». \n 2.3 Nel suddetto quadro l\u0027art. 33 (Isolamento) della legge n.\n354/1975 prevede: \n «1. Negli istituti penitenziari l\u0027isolamento continuo e\u0027\nammesso: a) quando e\u0027 prescritto per ragioni sanitarie; b) durante\nl\u0027esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela\nprocessuale; il provvedimento dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente\nindica la durata e le ragioni dell\u0027isolamento. \n 2. Il regolamento specifica le modalita\u0027 di esecuzione\ndell\u0027isolamento. \n 3. Durante la sottoposizione all\u0027isolamento non sono ammesse\nlimitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle\nfunzionali alle ragioni che lo hanno determinato. \n 4. L\u0027isolamento non preclude l\u0027esercizio del diritto di\neffettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.» \n Il successivo art. 38 (Infrazioni disciplinari) stabilisce che «I\ndetenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che\nnon sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento». \n L\u0027art. 39 (Sanzioni disciplinari) al primo comma elenca le\nsanzioni disciplinari, tra cui al n. 5 quella, piu\u0027 grave, della\nesclusione dalle attivita\u0027 in comune per non piu\u0027 di quindici giorni;\nil successivo secondo comma prevede: «La sanzione della esclusione\ndalle attivita\u0027 in comune non puo\u0027 essere eseguita senza la\ncertificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il\nsoggetto puo\u0027 sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita\u0027 in\ncomune e\u0027 sottoposto a costante controllo sanitario». \n L\u0027art. 40 infine stabilisce che - ad eccezione delle sanzioni del\nrichiamo e dell\u0027ammonizione (di competenza del direttore) - «Le altre\nsanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina [...]». \n 2.4 A livello di normazione secondaria, l\u0027art. 73 (Isolamento)\ndel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000 al secondo comma prevede: «L\u0027isolamento continuo durante\nl\u0027esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune e\u0027 eseguito in una camera ordinaria, a meno che il\ncomportamento del detenuto o dell\u0027internato sia tale da arrecare\ndisturbo o da costituire pregiudizio per l\u0027ordine e la disciplina.\nAnche in tal caso, l\u0027isolamento si esegue in locali con le\ncaratteristiche di cui all\u0027art. 6 della legge». Il successivo terzo\ncomma prevede che «Ai detenuti e gli internati, nel periodo di\nesclusione dalle attivita\u0027 in comune, di cui al comma 2, e\u0027 precluso\ndi comunicare con i compagni». \n L\u0027art. 77 (Infrazioni disciplinari e sanzioni) al primo comma\nindividua 21 diverse infrazioni disciplinari. Il terzo comma prevede\nche «La sanzione dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune non puo\u0027\nessere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del\ncomma 1, salvo che l\u0027infrazione sia stata commessa nel termine di tre\nmesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa\nnatura.». \n I successivi articoli disciplinano l\u0027applicazione in via\ncautelare dei provvedimenti disciplinari, il procedimento\ndisciplinare, i rapporti con l\u0027eventuale procedimento penale. \n 2.4 Dunque, in termini generali le norme sul trattamento\npenitenziario prevedono come regola l\u0027ammissione dei detenuti alla\nvita in comune. Come ha rilevato la Corte di cassazione,\n«l\u0027isolamento del detenuto dal resto della popolazione carceraria\ndeve intendersi potenzialmente non ricompresa nell\u0027ordinario\ntrattamento penitenziario, dovendo intendersi che la regola generale\nsia quella dell\u0027ammissione del condannato alla vita in comune onde\nconsentire e favorire il suo processo di risocializzazione e il suo\nrecupero al contesto sociale ai sensi dell\u0027art. 27 Cost., comma 3»\n(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9300 del 2014). \n Rispetto a tale regime generale la legge ha previsto alcune\neccezioni, tra cui - per quanto qui rileva - l\u0027isolamento continuo\n(diurno e notturno) connesso alla sanzione disciplinare\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune ai sensi degli articoli 33,\ncomma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975. \n Tale sanzione, prevista in relazione ad illeciti disciplinari\nindividuati dal regolamento. e\u0027 deliberata dal Consiglio di\ndisciplina. \n In ragione delle possibili conseguenze negative sulla salute e\nsul benessere dell\u0027individuo, la legge prevede poi particolari\ncautele da adottare e in particolare verifiche sanitarie circa la\nsopportabilita\u0027 della misura, sia preventivamente sia in corso di\napplicazione. \n3. Non manifesta infondatezza. La violazione degli articoli 3 e 27,\ncomma 3, Cost. \n 3.1 La sanzione disciplinare della esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune - nella misura in cui isola il detenuto dalla comunita\u0027 degli\naltri detenuti - pare contrastare con la funzione rieducativa della\npena di cui all\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione. \n 3.2 La Corte costituzionale ha in piu\u0027 pronunce sottolineato che\nquella rieducativa non e\u0027 l\u0027unica funzione cui deve assolvere la\npena, dovendo la stessa coesistere con altre funzioni. Ha pero\u0027\naffermato che «tale principio di armonica coesistenza deve ispirare\nl\u0027esercizio della discrezionalita\u0027 che in materia compete al\nlegislatore, le cui scelte risulteranno non irragionevoli e\nrispettose del precetto dell\u0027art. 27, terzo comma, della\nCostituzione, allorquando, pur privilegiando l\u0027una o l\u0027altra delle\nsuddette finalita\u0027, il sacrificio che si arreca ad una di esse\nrisulti assolutamente necessario per il soddisfacimento dell\u0027altra e,\ncomunque, purche\u0027 nessuna ne risulti obliterata (sentenze n. 257 del\n2006 e n. 306 del 1993)» (sentenza n. 78 del 2007). \n 3.3 Con riguardo all\u0027istituto in esame, benche\u0027 l\u0027art. 36, legge\nn. 354/1975 proclami che «Il regime disciplinare e\u0027 attuato in modo\nda stimolare il senso di responsabilita\u0027 e la capacita\u0027 di\nautocontrollo» e che «Nell\u0027applicazione della sanzione si tiene conto\ndel programma di trattamento in corso», in realta\u0027 il contenuto della\nsanzione in questione pare andare in direzione diametralmente opposta\nrispetto alla finalita\u0027 rieducativa. \n Posto che la rieducazione di cui al principio costituzionale non\ne\u0027 la mera emenda interiore, ma anche e soprattutto la\nrisocializzazione, intesa come acquisizione (o riappropriazione) da\nparte del condannato della capacita\u0027 di vivere in societa\u0027 nel\nrispetto delle sue norme fondamentali, il legislatore ha\ncoerentemente previsto che il trattamento penitenziario abbia come\nconnotato di base l\u0027ammissione del detenuto alla vita in comune,\nvolta a «consentire e favorire il suo processo di risocializzazione e\nil suo recupero al contesto sociale ai sensi dell\u0027art. 27 Cost.,\ncomma 3» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9300 del 2014). \n 3.4 In tale quadro l\u0027isolamento a scopo disciplinare del\ndetenuto, sia pur temporaneo, realizzando una separazione coattiva\ndel medesimo dalla comunita\u0027 di cui fa parte, risulta contrastare con\nla citata finalita\u0027 della pena e inserirsi in modo incoerente e\nirragionevole nella disciplina del trattamento penitenziario. \n Oltre a comportare seri rischi per la salute psicofisica del\ndetenuto - motivo per cui i vari organismi internazionali (tra cui\nl\u0027Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio d\u0027Europa) hanno\nformulato raccomandazioni in cui invitano gli Stati membri a fare uso\ndell\u0027isolamento penitenziario solo in casi eccezionali, per brevi\nperiodi e comunque monitorando lo stato di salute del detenuto\n(analoghe indicazioni si rinvengono nella giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo) - l\u0027isolamento nuoce alla\nrisocializzazione, pregiudicandola, dal momento che non consente ne\u0027\ni contatti con gli altri detenuti ne\u0027 la possibilita\u0027 di fruire di\nquegli strumenti del trattamento penitenziario che implicano il\ncontatto con gli altri detenuti. \n 3.5 L\u0027art. 33, legge n. 354/1975 fa salvo per il soggetto in\nisolamento il diritto ad effettuare i colloqui visivi con i soggetti\nautorizzati. \n L\u0027art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 230/2000 prevede inoltre espressamente contatti tra il detenuto in\nisolamento e il personale penitenziario (medico, componente del\ngruppo di osservazione e trattamento e personale del Corpo di polizia\npenitenziaria). \n Le norme di legge e regolamentari nulla prevedono espressamente\ncirca altri istituti del diritto penitenziario, come la\ncorrispondenza epistolare e i colloqui telefonici. \n Trattandosi di istituti afferenti a diritti fondamentali, in\nassenza di uno specifico divieto le norme possono interpretarsi in\nmodo costituzionalmente orientato, e cioe\u0027 nel senso che il diritto a\ntali forme di comunicazione non sia inciso dall\u0027isolamento continuo\ndisciplinare. \n 3.6 Tratto essenziale della sanzione dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune, non suscettibile d\u0027interpretazione conforme, e\u0027\nviceversa l\u0027isolamento - materiale e coattivo - del sottoposto dal\nresto dei detenuti (e cioe\u0027 dai suoi «pari», il rapporto coi quali e\u0027\nfondamentale per la risocializzazione). \n In tal senso e\u0027 chiaro il termine «isolamento», che costituisce\nil titolo dell\u0027art. 33 della legge e dell\u0027art. 73 del regolamento e\nche ricorre piu\u0027 volte nel corpo degli stessi articoli, accompagnato\nanche dal termine «continuo», cioe\u0027 sia diurno sia notturno (cosi\u0027\ndifferenziandosi da quello solo diurno previsto dall\u0027art. 72 codice\npenale). \n Il regolamento, cui l\u0027art. 33 della legge demanda la\nspecificazione delle modalita\u0027 di esecuzione dell\u0027isolamento,\nall\u0027art. 73, comma 3 prevede che «Ai detenuti e gli internati, nel\nperiodo di esclusione dalle attivita\u0027 in comune, di cui al comma 2,\ne\u0027 precluso di comunicare con i compagni». \n 3.7 Tale isolamento continuo dal resto dei detenuti non e\u0027 volto\nad assolvere ad una delle funzioni della pena costituzionalmente\nammesse. \n Risponde viceversa ad una finalita\u0027 disciplinare, si\u0027 da\ngarantire - quale sanzione piu\u0027 grave tra quelle previste dall\u0027art.\n39, legge n. 354/1975 - il rispetto delle disposizioni che regolano\nla vita penitenziaria. \n Occorre tuttavia rilevare che il citato art. 39 prevede anche\naltre sanzioni disciplinari sufficientemente afflittive e quindi tali\nda poter assolvere adeguatamente alla funzione deterrente che e\u0027 loro\npropria, senza incidere cosi\u0027 pesantemente su quel residuo di\nliberta\u0027 che permane in capo a chi e\u0027 detenuto e che «e\u0027 tanto piu\u0027\nprezioso in quanto costituisce l\u0027ultimo ambito nel quale puo\u0027\nespandersi la sua personalita\u0027 individuale» (sentenza della Corte\ncostituzionale n. 349 del 1993). Inoltre le stesse sanzioni\ndisciplinari possono esplicare un\u0027efficacia dissuasiva, oltre che per\nil contenuto loro proprio, anche per i relativi effetti riflessi\nnell\u0027ambito dei procedimenti per la concessione di licenze e permessi\ne per l\u0027ammissione a misure alternative (senza considerare che i\nmedesimi fatti che costituiscono infrazioni disciplinari spesso\nintegrano anche dei reati, perseguiti e puniti penalmente, e che la\ngiurisprudenza costante di legittimita\u0027 - sia che riconosca la natura\nsostanzialmente penale della sanzione disciplinare, sia che la neghi\n- esclude comunque che cio\u0027 comporti una violazione del principio del\nne bis in idem). \n Ma oltre ad essere non necessaria (ben potendo le altre sanzioni\ndisciplinari assolvere adeguatamente alla funzione\ndissuasiva/regolatoria), la sanzione dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027\nin comune pare scontare un vizio di base. Pare cioe\u0027 concepire la\npartecipazione del detenuto alla vita in comune come un surplus\nnell\u0027interesse solo del detenuto stesso, che quindi puo\u0027 essere\n(provvisoriamente) soppresso per sanzionare l\u0027infrazione\ndisciplinare; detta partecipazione viceversa - in quanto componente\nessenziale del trattamento rieducativo - risponde si\u0027 all\u0027interesse\ndel detenuto, ma anche alla funzione istituzionale della pena e in\ngenerale all\u0027interesse dell\u0027ordinamento a che il soggetto sia\neffettivamente reinserito socialmente (affinche\u0027 non commetta nuovi\nreati). \n4. Non manifesta infondatezza. La violazione degli articoli 32 e 3\nCost. \n 4.1 Gli studi scientifici ormai da parecchio tempo hanno\nevidenziato i rischi che l\u0027isolamento carcerario comporta per la\nsalute psicofisica del detenuto che vi sia sottoposto. \n Cio\u0027 ha portato varie istituzioni internazionali ad elaborare\nstandards, raccomandazioni, linee guida in cui il ricorso\nall\u0027isolamento e\u0027 sconsigliato e comunque limitato a casi\neccezionali: in tal senso le c.d. Mandela rules elaborate nell\u0027ambito\ndelle Nazioni Unite, ma anche le c.d. regole penitenziarie europee,\nche prevedono una pluralita\u0027 di cautele a tutela della salute umana\n(la previsione una durata massima di quindici giorni, la non\napplicazione del regime d\u0027isolamento a donne in stato di gravidanza e\nminori, il monitoraggio costante delle condizioni di salute del\ndetenuto sottoposto all\u0027isolamento, la sospensione dell\u0027isolamento in\ncaso di deterioramento delle condizioni di salute mentali o fisiche\ndel detenuto. ecc.). \n 4.2 Lo stesso legislatore italiano ha implicitamente riconosciuto\nl\u0027esistenza di un rischio significativo per la salute del detenuto\nallorche\u0027 all\u0027art. 39, legge n. 354/1975 ha previsto che «La sanzione\ndella esclusione dalle attivita\u0027 in comune non puo\u0027 essere eseguita\nsenza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante\nche il soggetto puo\u0027 sopportarla» e che «Il soggetto escluso dalle\nattivita\u0027 in comune e\u0027 sottoposto a costante controllo sanitario» (ha\ninoltre disposto che «L\u0027esecuzione della sanzione della esclusione\ndalle attivita\u0027 in comune e\u0027 sospesa nei confronti delle donne\ngestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che\nallattino la propria prole fino ad un anno». \n Vi e\u0027 allora da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo\nesporre un detenuto per fini disciplinari ad un rischio apprezzabile\nper la relativa salute. \n Ad avviso di questo scrivente, la disciplina censurata contrasta\ncon la norma di cui all\u0027art. 32 della Costituzione. \n 4.3 Premesso che la censura concerne unicamente l\u0027isolamento\nquale sanzione disciplinare, la consapevole esposizione di un\nsoggetto (della cui custodia e del cui stato di salute\nl\u0027amministrazione penitenziaria ha la responsabilita\u0027) ad un rischio\nper la relativa salute non pare potersi giustificare con una\nfinalita\u0027 disciplinare, essendo la misura eccessiva rispetto a tale\nfinalita\u0027. \n 4.4 Ne\u0027 la circostanza che l\u0027esecuzione della sanzione\ndisciplinare sia accompagnata da talune cautele vale a scongiurare il\nrischio in questione: il monitoraggio sulla salute psichica del\ndetenuto proprio per la natura del disagio non consente infatti una\nrilevazione immediata dell\u0027insorgere della criticita\u0027 o del\ndeterioramento delle condizioni, spesso emergendo questi dati solo a\nseguito delle manifestazioni esteriori, che talora hanno modalita\u0027\ndrammatiche quando non tragiche. \n 4.5 A maggior ragione la finalita\u0027 disciplinare non pare poter\ngiustificare l\u0027esposizione ad un rischio per la salute ove si\nconsideri, da un lato, che la sanzione disciplinare in questione non\ne\u0027 priva di alternative, gia\u0027 prevedendo l\u0027ordinamento ulteriori\nsanzioni disciplinari che non mettono in pericolo la salute del\ndetenuto, e, dall\u0027altro, che per i fatti piu\u0027 gravi vi e\u0027 comunque\nl\u0027ulteriore presidio del diritto penale. \n5. Non manifesta infondatezza. La violazione dell\u0027art. 15 Cost. \n 5.1 L\u0027art. 15 della Costituzione al primo comma prevede che «La\nliberta\u0027 e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma\ndi comunicazione sono inviolabili». \n Oggetto dell\u0027attenzione della Corte costituzionale sono state\nspesso la corrispondenza epistolare, le comunicazioni telefoniche e -\npiu\u0027 recentemente - anche le forme di comunicazione cui hanno dato\naccesso le piu\u0027 moderne innovazioni tecnologiche (posta elettronica,\nmessaggistica istantanea, ecc.). \n Il principio affermato dall\u0027art. 15 Cost. ha pero\u0027 riguardo ad\nogni forma di comunicazione: come anche recentemente affermato dalla\nCorte costituzionale «la tutela accordata dall\u0027art. 15 Cost. - che\nassicura a tutti i consociati la liberta\u0027 e la segretezza \"della\ncorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione\", consentendone\nla limitazione \"soltanto per atto motivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria\ncon le garanzie stabilite dalla legge\" - prescinde dalle\ncaratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della\ntrasmissione del pensiero [...]. La garanzia si estende, quindi, ad\nogni strumento che l\u0027evoluzione tecnologica mette a disposizione a\nfini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti\nal momento del varo della Carta costituzionale» (sentenza n. 170 del\n2023). \n In particolare, qui rileva la liberta\u0027 di comunicazione in\npresenza, cioe\u0027 la forma piu\u0027 basilare di comunicazione tra esseri\numani: sia quella verbale, sia quella attraverso comportamenti di\ntipo comunicativo (cui ha fatto riferimento la Corte costituzionale,\nad esempio, nella sentenza n. 135 del 2002). \n 5.2 L\u0027art. 15, comma 2 della Costituzione prevede che la\nlimitazione della liberta\u0027 e della segretezza della corrispondenza e\ndi ogni altra forma di comunicazione «puo\u0027 avvenire soltanto per atto\nmotivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria con le garanzie stabilite dalla\nlegge». \n Rileva qui la limitazione della liberta\u0027 di comunicazione in\npresenza del detenuto che si determina con la sanzione disciplinare\ndella esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n In particolare, le norme qui censurate non paiono rispettare ne\u0027\nla riserva di giurisdizione, ne\u0027 la riserva di legge. \n 5.3 La citata sanzione disciplinare realizza una limitazione\ndella liberta\u0027 di comunicazione. \n E\u0027 bene rilevare in proposito che non si tratta di una\nlimitazione normalmente conseguente alla restrizione della liberta\u0027\npersonale implicita nell\u0027esecuzione della pena detentiva (come, ad\nesempio, l\u0027impossibilita\u0027 di una comunicazione gestuale coi detenuti\nristretti in una diversa camera di detenzione dopo l\u0027orario di\nchiusura delle camere), ne\u0027 di una limitazione conseguente alle\nnormali regole di una vita in comunita\u0027 (come, ad esempio, il divieto\ndi fare rumore in orario notturno). \n Al contrario, la limitazione (o meglio soppressione) della\nliberta\u0027 di comunicazione con gli altri detenuti costituisce lo scopo\nprecipuo e il contenuto principale della sanzione disciplinare in\nquestione. \n Lo stesso concetto di isolamento (continuo) postula la\nsegregazione di chi vi sia sottoposto rispetto agli altri membri\ndella comunita\u0027. \n Il divieto di comunicazione e\u0027 poi espressamente previsto\ndall\u0027art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000 («Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione\ndalle attivita\u0027 in comune, di cui al comma 2, e\u0027 precluso di\ncomunicare con i compagni») e, tra l\u0027altro, la violazione di tale\ndivieto ai sensi dell\u0027art. 77, comma 1, n. 9 dello stesso decreto del\nPresidente della Repubblica n. 230/2000 costituisce un\u0027infrazione\ndisciplinare anch\u0027essa suscettibile di essere sanzionata con\nl\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune (ai sensi dell\u0027art. 77, comma\n3). \n E\u0027 bene peraltro sottolineare che non viene qui in esame un caso\ndi illiceita\u0027 del regolamento per contrasto con le previsioni di\nlegge. Al contrario la norma regolamentare e\u0027 coerentemente attuativa\ndella norma di legge (di cui si censura la legittimita\u0027\ncostituzionale) che prevede l\u0027isolamento continuo del detenuto cui\nsia applicata la sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune, demandando al regolamento (senza peraltro\nprevedere criteri precisi) la specificazione delle modalita\u0027 di\nesecuzione dell\u0027isolamento. \n Del resto, la Corte - nel valutare la legittimita\u0027 costituzionale\ndi una norma di legge - ha in talune occasioni avuto riguardo alle\n«specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui\ncontenuti integrano il precetto della norma primaria», in quanto «il\nrapporto che cosi\u0027 si determina tra la legge e la fonte secondaria,\nche ne concretizza un preciso significato, consente lo scrutinio di\ncostituzionalita\u0027» della norma di legge (sentenza n. 456 del 1994,\npoi richiamata dalle sentenze n. 34 del 2011, n. 242 del 2014 e n.\n224 del 2018). \n Infine, occorre rilevare che la limitazione della liberta\u0027 di\ncomunicazione del detenuto sottoposto all\u0027isolamento continuo e\u0027\nperseguita dall\u0027amministrazione penitenziaria - in attuazione della\nnorma di legge e della norma regolamentare - anche attraverso\nappositi accorgimenti materiali, quali in particolare la chiusura del\n«blindo» (che invano l\u0027attuale imputato chiedeva fosse lasciato\n«socchiuso quantomeno per un po\u0027 di tempo durante il giorno»). La\nCorte di cassazione nella sentenza n. 9300 del 2014 - sia pur con\nriferimento all\u0027isolamento diurno previsto dall\u0027art. 72 codice penale\ncome sanzione penale aggiuntiva rispetto all\u0027ergastolo - ha affermato\nche l\u0027apertura del «blindo» svuoterebbe di contenuto la norma che\nprevede l\u0027isolamento. \n 5.4 Non risulta rispettata la riserva di giurisdizione prevista\ndall\u0027art. 15 Cost., in ragione della quale la liberta\u0027 di\ncomunicazione puo\u0027 essere limitata solo in presenza di un\nprovvedimento motivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n Il provvedimento applicativo della sanzione non e\u0027 infatti\nadottato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria, ma dal Consiglio di disciplina\n(composto, ai sensi dell\u0027art. 40, legge n. 354/1975, dal direttore,\ndall\u0027educatore e da un professionista esperto in psicologia,\npedagogia, ecc.). \n Ne\u0027, perche\u0027 sia rispettata la riserva di giurisdizione, e\u0027\nsufficiente la possibilita\u0027 di impugnare il provvedimento del\nConsiglio di disciplina dinanzi alla Magistratura di sorveglianza: la\nCorte costituzionale nella sentenza n. 2 del 2023, richiamando il\nproprio precedente di cui alla sentenza n. 419 del 1994, ha infatti\naffermato che gia\u0027 quella sentenza di accoglimento «ha avuto cura di\nprecisare l\u0027ininfluenza, ai fini del rispetto della riserva di\ngiurisdizione, dell\u0027eventuale previsione di un riesame del giudice,\nsu iniziativa dell\u0027interessato. Gia\u0027 in quell\u0027occasione, fu osservata\nla natura meramente eventuale di questo vaglio, attivabile su impulso\ndel destinatario della misura. Cio\u0027 va ribadito nell\u0027odierna\nquestione: quel che conta, ai fini del rispetto della riserva di\ngiurisdizione costituzionalmente imposta, e\u0027 la titolarita\u0027 del\npotere di decidere, direttamente e definitivamente, la misura stessa.\nSe tale potere e\u0027 conferito ad un\u0027autorita\u0027 non giudiziaria, nessun\nriferimento ad una \"fattispecie a formazione progressiva\", sulla base\ndella previsione di un eventuale, successivo intervento del giudice,\npuo\u0027 emendare il vizio di legittimita\u0027 costituzionale». \n 5.5 Ad avviso di chi scrive, la violazione della riserva di\ngiurisdizione (cosi\u0027 come le altre violazioni parimenti denunciate)\nrende costituzionalmente illegittimo l\u0027intero istituto\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n In subordine, si chiede alla Corte costituzionale di dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 40, legge n. 354/1975 nella\nparte in cui, in relazione alla sanzione disciplinare dell\u0027esclusione\ndalle attivita\u0027 in comune prevede che a deliberarla sia il Consiglio\ndi disciplina anziche\u0027 prevedere che a deliberarla sia, su proposta\ndel direttore dell\u0027istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli\ninternati, il magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli\nimputati, il giudice indicato nell\u0027articolo 279 del codice di\nprocedura penale; cio\u0027 secondo la disciplina adeguata gia\u0027\nrinvenibile nell\u0027ordinamento a proposito della limitazione alla\nliberta\u0027 di comunicazione prevista dall\u0027art. 18-ter, legge n.\n354/1975. \n 5.6 La disciplina di cui agli articoli 33, 38 e 39, legge n.\n354/1975 pare violare altresi\u0027 la riserva di legge prevista dall\u0027art.\n15 della Costituzione. \n In piu\u0027 pronunce la Corte costituzionale ha affermato il\ncarattere assoluto della riserva di legge di cui all\u0027art. 15 della\nCostituzione: recentemente nelle sentenze n. 20 del 2017 e n. 2 del\n2023. \n In violazione di tale riserva, nel caso di specie la legge si\nlimita all\u0027art. 39 a prevedere la sanzione disciplinare\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune, demandando viceversa (art.\n38, comma 1) interamente al regolamento l\u0027individuazione delle\ninfrazioni disciplinari e cioe\u0027 dei casi in cui la sanzione in\nquestione puo\u0027 essere deliberata, cio\u0027 che dovrebbe costituire la\nprima garanzia ad essere individuata dalla legge. Si deve peraltro\nincidentalmente rilevare che le previsioni del regolamento in\nproposito sono anche in taluni casi molto generiche (ad esempio\nl\u0027art. 77, comma 1 del regolamento al n. 16 prevede come infrazione\nl\u0027«inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo\nnell\u0027esecuzione di essi»). \n Anche il procedimento per l\u0027applicazione della sanzione e\u0027\ndisciplinato nei dettagli non dalla legge - che all\u0027art. 38, comma 2\nsi limita a fissare i principi dell\u0027obbligo di motivazione, della\nprevia contestazione dell\u0027addebito e del diritto di difesa - ma dagli\narticoli 78 e ss. del regolamento. \n6. Ulteriori rilievi \n 6.1 Considerato il dato testuale delle norme censurate, non\npaiono percorribili interpretazioni conformi delle norme ora\ncensurate agli articoli 3, 27 comma 3 e 15 della Costituzione, chiaro\ne univoco essendo il dato normativo. \n 6.2 Qualora fosse accolta la questione qui sollevata in via\nprincipale, ad avviso di questo giudice occorrerebbe in via\nconsequenziale dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale altresi\u0027\ndegli articoli 39, commi 2 e 3, dell\u0027art. 10, comma 4 e dell\u0027art. 69,\ncomma 6, legge n. 354/1975, nella parte in cui fanno riferimento alla\nsanzione della esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale delle\nnorme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n.\n5, legge n. 354/1975, \n per violazione degli articoli 3, 27 comma 3, 32 e 15 della\nCostituzione; \n e in subordine \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale della\nnorma di cui all\u0027art. 40, legge n. 354/1975 nella parte in cui, in\nrelazione alla sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027\nin comune, prevede che a deliberarla sia il Consiglio di disciplina\nanziche\u0027 prevedere che a deliberarla sia, su proposta del direttore\ndell\u0027istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli internati, il\nmagistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, il\ngiudice indicato nell\u0027art. 279 del codice di procedura penale, \n per violazione dell\u0027art. 15 della Costituzione. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di porcedura\npenale. \n \n Firenze, 26 maggio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63147","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"33","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art33"},{"id":"63148","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"39","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"numero 5","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art39"},{"id":"63149","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"40","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art40"}],"elencoParametri":[{"id":"79543","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79546","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"15","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79544","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79545","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |