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PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente\u0026nbsp;- Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale\u0026nbsp;alto e sproporzionato– Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"ENGYCALOR ENERGIA CALORE SRL","prima_controparte":"AGENZIA DELLE ENTRATE","altre_parti":"ELETTRICITA’ FUTURA - Unione delle imprese elettriche italiane, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - AIGET, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL\u0027ECONOMIA E DELLE FINANZE, ENGYCALOR ENERGIA CALORE S.R.L.","testo_atto":"N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da ENGYCALOR Energia Calore srl\ncontro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a119. \n\n\r\n(GU n. 19 del 08-05-2024)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n (Sezione Seconda Ter) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 6943 del 2023, proposto dalla Engycalor Energia\nCalore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Arossa, Nico Moravia,\nElisabetta Gardini, Federico Maria Mercuri, con domicilio digitale\ncome da registri di Giustizia; \n Contro l\u0027Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro\ntempore, rappresentata e difesa ex lege dall\u0027Avvocatura generale\ndello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; \n Nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in\npersona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e del\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze, in persona del Ministro pro\ntempore, rappresentati e difesi ex lege dall\u0027Avvocatura generale\ndello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; \n Per l\u0027annullamento, previa adozione d\u0027idonea misura cautelare: \n della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, dell\u0027Agenzia\ndelle entrate, Direzione centrale coordinamento normativo avente ad\noggetto «Art. 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n.\n197, recante \"Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno\nfinanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025\"\n(c.d. legge di bilancio 2023) - Istituzione del contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo\nstraordinario contro il caro bollette di cui all\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Ucraina)»; \n della risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023 dell\u0027Agenzia\ndelle entrate, Divisione servizi, Direzione centrale servizi\nistituzionali e di riscossione recante «Istituzione dei codici\ntributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per il 2023, nonche\u0027 del maggior importo\ndovuto o per l\u0027utilizzo in compensazione del maggior importo versato\ndel contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 -\nArticolo 1, commi da 115 a 212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; \n del provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nprot. n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023, recante «Approvazione del\nmodello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", del relativo \"Modello di\ndichiarazione \"Redditi 2023-SC\" e delle relative «Istruzioni per la\ncompilazione del modello di dichiarazione dei redditi delle societa\u0027\ndi capitali»; \n nonche\u0027 di ogni atto presupposto, conseguente o comunque\nconnesso. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio dell\u0027Agenzia delle\nentrate, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze; \n Visto l\u0027art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la\ndott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. - Con ricorso notificato il 24 aprile 2023 e depositato il\nsuccessivo 3 maggio, Engycalor Energia Calore S.r.l. - societa\u0027 che\nesercita, nel territorio dello Stato, attivita\u0027 di\ncommercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi e, nello\nspecifico, attivita\u0027 di vendita di gasolio, di olio combustibile e di\nbenzina, di rifornimento GPL Autotrazione a stazioni di servizio, e\ngestisce altresi\u0027 un impianto per lo stoccaggio e transito dei\nbitumi - ha impugnato, chiedendone l\u0027annullamento previa sospensione\ncautelare, la circolare dell\u0027Agenzia delle entrate n. 4/E del 23\nfebbraio 2023, la risoluzione dell\u0027Agenzia delle entrate n. 15/E del\n14 marzo 2023, nonche\u0027 il provvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate\nprot. n. 55523 del 28 febbraio 2023, meglio specificati in epigrafe,\nrelativi al contributo di solidarieta\u0027 per il 2023 previsto dall\u0027art.\n1, commi da 115 a 119, della c.d. legge di bilancio 2023 (legge 29\ndicembre 2022, n. 197); \n 2. - L\u0027art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022 ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito «a carico dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di\nestrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia\nelettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da\naltri Stati dell\u0027Unione europea». La finalita\u0027 della disposizione,\ncome emerge dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di\nbilancio 2023-2025, e\u0027 quella di introdurre, «per l\u0027anno 2023, una\nmisura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai\nsensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di\nemergenza per far fronte ai prezzi elevati dell\u0027energia, un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo», a sua volta finalizzato\nall\u0027adozione di misure uniformi, da parte degli Stati membri, volte a\ncontrastare l\u0027inflazione generale nella zona euro e il rallentamento\ndella crescita economica dell\u0027Unione europea dovuta (anche)\nall\u0027aumento netto dei prezzi dell\u0027energia. \n La ratio sottesa alla previsione in esame e\u0027 dunque quella di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori, andando a colpire\nquegli operatori economici che, proprio in ragione di tale aumento,\nsi presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n 3. - Il regolamento UE 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre\n2022, ha individuato le misure da adottarsi da parte degli Stati\nmembri nelle seguenti: \n a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n b) un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di\nenergia elettrica, da energia eolica, energia solare (termica e\nfotovoltaica), energia geotermica, energia idroelettrica senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia nucleare, lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n c) un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo sugli utili\ngenerati esclusivamente dalle imprese che svolgono attivita\u0027 nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione, da intendersi le «imprese o stabili organizzazioni\ndell\u0027Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da\nattivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della raffinazione\ndel petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al\nregolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del\nConsiglio». \n 4. - Il legislatore italiano aveva gia\u0027 introdotto, prima\ndell\u0027adozione del regolamento comunitario, un «Contributo\nstraordinario contro il caro bollette» a mezzo dell\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. «decreto Ucraina») -\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e\nmodificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. «decreto\nAiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,\nn. 91 - con il quale veniva imposto a tutti gli operatori del\ncomparto energetico (ivi inclusa la societa\u0027 ricorrente) un tributo\nsolidaristico non deducibile (aliquota del 25%, pagamento\ndell\u0027acconto al 30 giugno 2022 e 30 novembre 2022), calcolato\nsull\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a IVA e\nquelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il periodo 1°\nottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo 1° ottobre 2020-31\nmarzo 2021. \n 5. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono quanto\nsegue. \n 5.1. - La circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 individua, in\nprimo luogo, i soggetti passivi del contributo nei «soggetti passivi\nIRES di cui all\u0027art. 73, comma 111, lettere a), b) e d), del testo\nunico delle imposte sui redditi», specificati, in via\nesemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO, e indicati nei\n«soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o piu\u0027 delle\nseguenti attivita\u0027: \n produzione di energia elettrica, produzione di gas metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; \n importazione a titolo definitivo, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti\npetroliferi; \n introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.». \n 5.2. - In seguito, la circolare descrive base imponibile e\nammontare del contributo, affermando che «In aderenza con le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al contributo in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma prevede che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi «sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». Rileva pertanto,\nai fini del calcolo della base imponibile, l\u0027ammontare di reddito\ndeterminato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto delle\nperdite riferite alle annualita\u0027 pregresse, nonche\u0027 la deduzione\nconseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE. Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo indicato al rigo RF63 del\nmodello di dichiarazione dei redditi Societa\u0027 di capitali, enti\ncommerciali ed equiparati «Redditi SC», che costituisce il reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a un regime\ndi trasparenza fiscale.». \n 5.3. - Successivamente, la circolare illustra le modalita\u0027 di\n«Versamento del contributo e relazione con altre imposte», nonche\u0027,\nsotto vari aspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di cui\nall\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022». \n 5.4. - Da parte sua, la risoluzione del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n«Approvazione del modello di dichiarazione «Redditi 2023-SC», oltre a\nripercorrere la norma primaria e la circolare sopra descritte,\nistituisce i codici tributo per il relativo versamento da parte dei\nsoggetti passivi e fornisce indicazioni per l\u0027utilizzo in\ncompensazione del maggior importo versato del contributo\nstraordinario contro il caro bollette per il 2022. \n 6. - Il ricorso e\u0027 strutturato in tre parti, ciascuna delle quali\ncontenente specifiche censure dei provvedimenti impugnati per\nillegittimita\u0027 derivata dall\u0027invalidita\u0027 delle norme europee e\nnazionali che hanno istituto il contributo di solidarieta\u0027 in\nquestione, di seguito sintetizzate. \n 6.1. - Nella prima parte viene dedotta l\u0027invalidita\u0027 degli\narticoli da 14 a 18 del regolamento UE 2022/1854, per contrasto con\naltre norme europee, che determinerebbe l\u0027invalidita\u0027 del regolamento\nstesso, l\u0027accertamento della quale imporrebbe il rinvio pregiudiziale\nalla Corte di Giustizia UE ai sensi dell\u0027art. 267 del TFUE. Di qui\nl\u0027invalidita\u0027, in via derivata, dell\u0027art. 1, comma 115-119, della\nlegge n. 197 del 2022 nonche\u0027 degli atti impugnati. \n A giudizio della societa\u0027 i provvedimenti impugnati sarebbero\nillegittimi perche\u0027 emanati in applicazione di una legge nazionale\ninvalida poiche\u0027 adottata sulla base di un regolamento comunitario a\nsua volta invalido, perche\u0027 violerebbe: \n a) il principio di attribuzione di cui agli articoli 4(1) e\n5(1) del TUE (laddove introdurrebbe una misura fiscale diretta); \n b) la previsione di cui all\u0027art. 122, comma 1, del TFUE,\ndella quale difetterebbero i presupposti applicativi, benche\u0027 la\nstessa sia espressamente richiamata, nelle premesse del regolamento,\nquale norma giustificativa dell\u0027intervento europeo; \n c) il principio di uguaglianza e non discriminazione, quale\nespressione di quei principi fondamentali del diritto europeo\nrichiamati dall\u0027art. 6, comma 2, del TUE, laddove avrebbe introdotto\nun trattamento differenziato a fronte di situazioni analoghe, in\nassenza di una ratio giustificatrice; \n d) il diritto di proprieta\u0027 garantito dall\u0027art. 17 della\nCarta dei Diritti fondamentali e dall\u0027art. 1 del Primo Protocollo\ndella CEDU, dal momento che il contributo di solidarieta\u0027, cosi\u0027 come\nintrodotto a livello europeo, non soddisferebbe il requisito relativo\nal rispetto del principio di legalita\u0027 ne\u0027 quello inerente al c.d.\ntest di proporzionalita\u0027, come elaborati dalla giurisprudenza della\nCEDU; \n e) la liberta\u0027 d\u0027iniziativa economica garantita dall\u0027art. 16\ndella Carta dei Diritti fondamentali, giacche\u0027 il contributo in\nparola andrebbe ad incidere, senza idonea giustificazione, sulle\nscelte di impiego delle proprie risorse economiche e finanziarie,\ntipiche dell\u0027attivita\u0027 di impresa; \n f) il principio generale di proporzionalita\u0027 di cui all\u0027art.\n5, comma 4, del TUE, risultando abnorme il sacrificio imposto con il\ncontributo di solidarieta\u0027 rispetto allo scopo perseguito; \n g) il principio di certezza del diritto, laddove\nintrodurrebbe, senza idonea giustificazione, misure applicabili\nretroattivamente; \n 6.2. - Nella seconda parte del ricorso sono esposte diverse\ncensure relative al contrasto tra la legge nazionale e il regolamento\nUE 2022/1854; nello specifico, la violazione e falsa applicazione\ndegli articoli 2 n. 17, 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento UE\n2022/1854 e dei relativi considerando nn. 50, 51, 53, 54 e 63,\nnonche\u0027 la violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 288 del TFUE, ed\nancora, la violazione dei principi di proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza. \n A giudizio della societa\u0027 ricorrente i provvedimenti impugnati\nsarebbero illegittimi ed immediatamente lesivi perche\u0027 con la loro\nadozione l\u0027Agenzia delle entrate avrebbe dato attuazione ad una legge\nnazionale in contrasto con il diritto dell\u0027Unione europea,\ndirettamente applicabile, cosi\u0027 sottraendosi all\u0027obbligo, su di essa\ngravante, di disapplicare la normativa nazionale difforme dal diritto\nunionale. E\u0027 dedotto, in altre parole, che il contributo introdotto\nin sede nazionale dall\u0027art. 1, comma 115-119, della c.d. legge n. 197\ndel 2022, sarebbe in contrasto con la disciplina europea di cui ai\nmedesimi articoli 14-18 del regolamento, per aver: \n a) esteso l\u0027ambito soggettivo del contributo anche in capo a\nsoggetti che esercitano attivita\u0027 che il regolamento ha invece inteso\nescludere, come l\u0027attivita\u0027 di rivendita di gas metano, gas naturale,\nnonche\u0027 di importazione per la successiva rivendita dei medesimi\nprodotti, con l\u0027effetto di applicare il contributo di solidarieta\u0027\nanche alla societa\u0027 ricorrente, che ne sarebbe stata altrimenti\nesentata; \n b) introdotto un contributo molto piu\u0027 gravoso di quello\noggetto del regolamento UE, sia con riferimento alla base imponibile\nprescelta sia con riferimento al tasso da applicare per la\ndeterminazione della somma da versare; \n c) omesso di valutare la circostanza che in Italia erano gia\u0027\nstate adottate misure nazionali equivalenti, aventi cioe\u0027 «obiettivi\nsimili» e soggette a «norme analoghe» (si tratterebbe, in sostanza,\ndel contributo straordinario di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21 del 2022, anch\u0027esso riconducibile all\u0027ambito delle misure aventi\nla finalita\u0027 di colpire gli «extraprofitti» generati dagli operatori\ndel settore dell\u0027energia); \n c) colpito, pertanto, in modo non corretto gli utili prodotti\nnell\u0027anno 2022, poiche\u0027 la base imponibile oggetto del contributo\nstraordinario per l\u0027anno 2023 si sovrapporrebbe in parte a quella del\ndiverso contributo previsto all\u0027art. 37 del c.d. decreto Ucraina per\nl\u0027anno 2022 (gia\u0027 versato dalla societa\u0027 ricorrente), andando, per\nl\u0027effetto, a tassare nuovamente «extraprofitti» gia\u0027 tassati, con la\nconseguenza pratica di incidere anche su importi che non\nrappresentano piu\u0027 «extraprofitti» generati dalla societa\u0027, ma\nparadossalmente costi da questa sopportati; \n d) leso, mediante l\u0027individuazione di una misura fiscale piu\u0027\nafflittiva di quella disegnata dal legislatore europeo, l\u0027interesse\nsuperiore alla creazione di un sistema unitario di misure volte a\nfronteggiare la crisi energetica che il regolamento aveva, per\ncontro, inteso garantire, evitando le distorsioni del mercato\ndeterminate da un intervento non uniforme a livello unionale. \n 6.3. - Nella terza ed ultima parte del ricorso, Engycalor Energia\nCalore S.r.l. rileva l\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti gravati anche\nin via derivata, in ragione della incostituzionalita\u0027 della norma\nistitutiva del contributo di solidarieta\u0027 (art. 1, commi 115 e ss.,\ndella legge n. 197 del 2022), che su di essi andrebbe a riverberarsi. \n In particolare, e\u0027 contestata la violazione dell\u0027art. 117 della\nCostituzione e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del Primo Protocollo\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali nonche\u0027 degli articoli 3, 42 e 53 della\nCostituzione. \n Quanto alla rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, la societa\u0027 ricorrente evidenzia come i provvedimenti\ngravati siano i primi atti attuativi delle citate disposizioni e\nrappresenta come i vizi che inficiano la legge - cui dovrebbe darsi\nattuazione in questa sede - siano tali da determinare anche\nl\u0027illegittimita\u0027 degli atti stessi e dunque il loro annullamento. \n Quanto alla non manifesta infondatezza Engycalor Energia Calore\nS.r.l. rappresenta, in primo luogo, come i commi da 115 a 119\ndell\u0027art. 1 della legge n. 197/22 si pongano in contrasto con l\u0027art.\n117 della Costituzione, per non avere il legislatore nazionale tenuto\nconto degli obblighi internazionali derivanti dall\u0027art. 1 del Primo\nProtocollo CEDU. \n In secondo luogo, le disposizioni citate non sarebbero idonee ad\nindividuare e determinare puntualmente gli extraprofitti realizzati\nche la norma intende tassare con fine perequativo, con conseguente\nviolazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione e, dunque, dei\nprincipi di uguaglianza e di capacita\u0027 contributiva. \n A giudizio di Engycalor Energia Calore S.r.l., infatti, le\ndisposizioni censurate avrebbero illegittimamente individuato, tra i\nsoggetti passivi, anche le imprese di distribuzione che, come tali,\nsono price taker e, dunque, subiscono la politica di prezzo operata a\nmonte nella filiera industriale, e pertanto sono, ictu oculi,\ninidonee a generare «sovraprofitti». \n La misura, di conseguenza, non colpirebbe una manifestazione\neffettiva e reale di capacita\u0027 contributiva e avrebbe, in concreto,\nintrodotto un\u0027ingiustificata «discriminazione qualitativa dei\nredditi». \n La societa\u0027 ricorrente evidenzia, poi, come la disciplina\npositiva contestata, in violazione del principio di capacita\u0027\ncontributiva: \n a) abbia ricompreso nella base imponibile del tributo voci di\nreddito che non dipendono dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti\nenergetici, ovvero utili che la stessa disciplina europea non\nconsidera alla stregua di extraprofitti, oltreche\u0027 utili gia\u0027\naltrimenti tassati; \n b) non abbia considerato il riporto delle perdite degli anni\npregressi (in cio\u0027 contraddicendo lo stesso riferimento alla\ndisciplina IRES); \n c) non abbia tenuto conto della contrazione dei ricavi\ndeterminati dalla pandemia da Covid-19; \n Il contributo straordinario introdotto dalla legge n. 197 del\n2022, inoltre, colpirebbe una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 tassata, perche\u0027 presa in considerazione\ndal contributo straordinario per l\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del\nd.l. n. 21 del 2022, determinando - alla luce del fatto che i due\ncontribuiti straordinari si cumulano con le imposte ordinare - un\ncarico fiscale inaccettabile, tale da provocare un effetto\nsostanzialmente espropriativo, con conseguente violazione dell\u0027art. 1\ndel Primo Protocollo addizionale della Convenzione Europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali, che\ntutela la proprieta\u0027 privata. \n L\u0027effetto sarebbe poi aggravato dalla mancata previsione di\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo straordinario per l\u0027anno\n2022, di cui al menzionato art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022,\nche determinerebbe l\u0027inclusione nella base di calcolo di ricavi in\nrealta\u0027 inesistenti. \n 7. - Ribadita la natura tributaria del prelievo, Engycalor\nEnergia Calore S.r.l. rappresenta l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi da 115 a 119, legge n. 197 del 2022, altresi\u0027, per\nevidente contrasto con i principi generali di eguaglianza, coerenza,\ndivieto di doppia imposizione ed effettivita\u0027 della capacita\u0027\ncontributiva nella parte in cui, a fronte di un\u0027imposta straordinaria\nche incide in modo selettivo su una sola parte dei contribuenti,\nriserva un trattamento ingiustamente indifferenziato tra i soggetti\npassivi, incidendo in misura eguale su soggetti che hanno determinato\nla crisi del prezzo dell\u0027energia e soggetti che quel aumento l\u0027hanno\nsubito. \n 8. - L\u0027Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei\nministri e il Ministero dell\u0027economia e delle finanze, costituiti in\ngiudizio, hanno sostenuto, in rito, il difetto assoluto di\ngiurisdizione sui provvedimenti impugnati e, in via subordinata, il\ndifetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del\nGiudice tributario nonche\u0027 la carenza di interesse a ricorrere di\nEngycalor Energia Calore S.r.l.. \n Nel merito hanno sostenuto l\u0027infondatezza del gravame e ne hanno\nchiesto il rigetto. \n 9. - Il ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza\ndel 21 novembre 2023. \n 10. - Il Collegio, ritenendola rilevante e non manifestamente\ninfondata, intende sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197\ndel 2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della\nCostituzione, nei sensi che si chiariranno nel prosieguo della\npresente motivazione. Alla disamina della rilevanza della questione\ndeve necessariamente essere premesso quanto segue. \n 10.1. - Il Collegio e\u0027 consapevole che il giudizio in esame\ninvolge sia potenziali questioni di legittimita\u0027 costituzionale sia\npotenziali questioni di compatibilita\u0027 comunitaria delle norme\ninteressate (che, per larga parte, costituiscono motivo di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso), in astratto idonee a\nfondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n Tali questioni - come testimonia l\u0027invocazione della violazione\ndell\u0027art. 117 Cost. contenuta nell\u0027atto introduttivo - nel presente\ngiudizio concorrono piu\u0027 volte tra di loro. \n Questo Tribunale amministrativo regionale - non ponendo in dubbio\nla legittimita\u0027 dello stesso regolamento comunitario che, in ossequio\nal principio di sussidiarieta\u0027 di cui all\u0027art. 5 del TUE, risulta lo\nstrumento piu\u0027 idoneo a garantire l\u0027obiettivo prefissato, di un\nintervento emergenziale di dimensione tale da attenuare gli effetti\ndei prezzi elevati dell\u0027energia, dato il concorrere di circostanze\neccezionali - ritiene di dovere innanzitutto sollevare le richiamate\nquestioni di costituzionalita\u0027, dando cosi\u0027 precedenza al sindacato\naccentrato della Corte costituzionale. \n Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta dell\u0027osservazione per cui un\neventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea sarebbe inutile, qualora la Corte costituzionale\ndovesse accogliere la questione di costituzionalita\u0027 delle norme\ncensurate. \n 10.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in materia\ndi c.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n Infatti, in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017)\n- resa all\u0027esito della rimessione di una questione di\ncostituzionalita\u0027 in un giudizio tributario, per il ritenuto\ncontrasto della norma nazionale proprio in riferimento agli articoli\n3 e 53, primo e secondo comma, Cost. - la Corte costituzionale ha\npremesso che «puo\u0027 darsi il caso che la violazione di un diritto\ndella persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla\nCostituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti\ndell\u0027Unione, come e\u0027 accaduto da ultimo in riferimento al principio\ndi legalita\u0027 dei reati e delle pene (Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, nella causa\nC-42/17, M.A.S, M.B.)». \n In quella circostanza, la Corte costituzionale ha dunque\nosservato che «le violazioni dei diritti della persona postulano la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in\nvirtu\u0027 del principio che situa il sindacato accentrato di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi a fondamento dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera\u0027 alla luce dei\nparametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli 11\ne 117 Cost.), secondo l\u0027ordine di volta in volta appropriato, anche\nal fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei\ndiritti siano interpretati in armonia con le tradizioni\ncostituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6 del Trattato sull\u0027Unione\neuropea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in\ntale ambito.». \n Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, «la stessa\nCorte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto\ndell\u0027Unione «non osta» al carattere prioritario del giudizio di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata\ne finanche al termine del procedimento incidentale di controllo\ngenerale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al termine\ndel giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale, la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per altri profili, la ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre, Corte di Giustizia\ndell\u0027Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014,\nnella causa C112/13 A contro B e altri; Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).». \n E, pertanto, «In linea con questi orientamenti, questa Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto dell\u0027Unione, ai sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.». \n 10.3. - Ne consegue, in definitiva, che la rilevanza delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio intende\nsollevare non e\u0027 inficiata dalla concorrente presenza di potenziali\nquestioni di compatibilita\u0027 comunitaria, in astratto da sollevare\ndavanti alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. \n Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura della\nrichiamata sentenza n. 269/2017, per cui la preventiva questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale non deve riguardare unicamente le norme\nche, al contempo, possano essere sospettate anche di incompatibilita\u0027\ncon il diritto dell\u0027Unione, al fine di consentire quel necessario\n«intervento erga omnes» a tutela delle tradizioni costituzionali\nnazionali che solo il sindacato accentrato della Corte costituzionale\ne\u0027 in grado di garantire con riguardo anche a quei profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale non implicanti questioni di\ncompatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate. \n 11. - Tanto premesso sul potere-dovere di questo Tribunale di\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale nel presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare i requisiti di rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n 11.1. - E\u0027 innanzitutto lapalissiano che, senza l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento - ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della\nlegge n. 197 del 2022 - del contributo di solidarieta\u0027 in questione,\nla societa\u0027 ricorrente non risulterebbe incisa dal relativo obbligo\ntributario, e che, in maniera correlata, l\u0027Agenzia delle entrate non\navrebbe dovuto ne\u0027 potuto emanare la circolare e gli altri atti\noggetto della impugnazione davanti a questo TAR. \n In particolare, cio\u0027 che la prospettazione di parte ricorrente ha\ninteso ottenere - mediante i censurati vizi di legittimita\u0027 degli\natti dell\u0027Agenzia delle entrate oggetto di impugnazione ed il\nconseguente annullamento degli stessi - e\u0027 l\u0027espunzione\ndall\u0027ordinamento italiano della stessa norma nazionale che fonda i\npresupposti dell\u0027imposizione in questione. \n Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188 e n. 224 del 2020\ne n. 46 del 2021 della Corte costituzionale affermano che non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale,\nviene ravvisato nei casi in cui «le doglianze mosse contro\nprovvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione di legge da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)» (sentenza n. 16 del 2017). \n Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n 11.2. - E\u0027 allora indispensabile scrutinare, in questa sede di\nesame della rilevanza delle prospettate questioni di\ncostituzionalita\u0027, la possibilita\u0027 che - allo stato degli atti e\nsalve eventuali sopravvenienze future - il giudizio in questione\npervenga ad una pronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di\nrigetto. \n E\u0027 in altri termini indispensabile prima di tutto valutare\nl\u0027eventuale fondatezza della questione relativa alla giurisdizione. \n La stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che il\ngiudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per la\nvalutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a quo;\nla Corte, infatti, non ha esitato (cfr., ad esempio, ordinanze n. 458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 nei casi in cui la stessa era\nstata sollevata da un giudice privo di giurisdizione. \n 11.3. - Il presente giudizio viene ascritto dalla stessa parte\nricorrente alla giurisdizione generale di legittimita\u0027 del Giudice\namministrativo, davanti al quale e\u0027 stata infatti proposta domanda di\nannullamento della circolare dell\u0027Agenzia delle entrate n. 4/E del 23\nfebbraio 2023 e dell\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate n.\n55523 del 28 febbraio 2023. \n 11.3.1. - Anche in questa circostanza - cosi\u0027 com\u0027era accaduto\nnella vicenda giudiziaria che sin qui ha interessato il contributo di\nsolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022 - le\nparti non pongono in dubbio la natura tributaria del contributo di\nsolidarieta\u0027 introdotto dall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della\nlegge n. 197 del 2022. \n Per tale ragione, il confronto dialettico tra le parti si e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del 2022), oltre che in ordine all\u0027eccepito difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione della\ngiurisdizione al Giudice amministrativo piuttosto che al Giudice\ntributario. \n Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022 e\u0027\nstata espressamente messa in dubbio proprio dalla circolare n. 4/E\ndel 23 febbraio 2023, laddove a pag. 4 si precisa che «Il Consiglio\ndell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento (UE) n.\n2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al Capo III una «Misura\nriguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffinazione», consistente, in particolare, nella\nprevisione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o 2023, di un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio a carico delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori\n(...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122\ndel Trattato di funzionamento dell\u0027Unione europea (...) deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per l\u0027anno 2023 non annoverabile nell\u0027alveo delle\nimposte sui redditi.». \n E in calce, alla nota 6, la circolare medesima testualmente\nafferma: «Si evidenzia, al riguardo, che le misure adottate dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122 del Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea rientrano tra quelle di cui al\ntitolo VIII, Capo 1, del TFUE, riguardanti la politica economica\ndell\u0027Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII, Capo 2,\nconcernenti le disposizioni fiscali.». \n Tali affermazioni della circolare gravata potrebbero indurre a\nritenere che il contributo in questione, oltre a non essere una\nimposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n 11.3.2. - Il Collegio ritiene, al contrario, di poter aderire\nalla prospettazione della parte ricorrente circa la qualita\u0027 di\nimposta, ai fini del riparto di giurisdizione, del contributo in\nesame. \n Come noto, secondo la giurisprudenza costituzionale, una\nfattispecie deve ritenersi «di natura tributaria, indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino\ntre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere\ndiretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione\npatrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve\nintegrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse,\nconnesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla\nsuddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche\nspese (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 269 en. 236 del 2017)»\n(cfr., sentenze n. 89 e n. 167 del 2018). \n Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione e\u0027 concorde nel\nritenere che una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria,\nindipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore,\nladdove si riscontrino i tre indefettibili requisiti su richiamati\n(Cass. civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32121). \n Inoltre, i caratteri generali identificativi del tributo debbono\nessere individuati nei seguenti elementi tipizzanti (peraltro\ndichiaratamente rinvenuti dalla Corte di cassazione nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n «la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto\nil tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)»; \n «la doverosita\u0027 della prestazione (Corte cost., n. 141 del\n2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta\nun\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente\npubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26\ndel 1982)»; \n «la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche\u0027, in\nrelazione al contributo al SSN, Cassazione civ., sez. un., n. 123 del\n2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; \n «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione\ne\u0027 destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno\nfinanziario dell\u0027ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11\ne n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra le altre, Cass. civ.,\nsez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)». \n 11.3.3. - Orbene, a parere del Collegio, dalla piana lettura dei\ncommi da 115 a 119 dell\u0027art. 1, legge n. 197 del 2022, e\u0027 possibile\nrilevare, per quanto di interesse, la sussistenza dei requisiti\nappena rassegnati, dal momento che: \n il prelievo e\u0027 disposto per legge; \n non e\u0027 dubitabile la definitivita\u0027 della prestazione\npatrimoniale, non essendo prevista alcuna forma di restituzione o di\nripetibilita\u0027, neppure parziale, in favore dei soggetti passivi; \n non e\u0027 riscontrabile una controprestazione in rapporto\nsinallagmatico con i versamenti del contributo; \n il contributo, perlomeno nelle intenzioni dell\u0027impianto\nnormativo, si propone di colpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma\n115, ritiene essere un indice di capacita\u0027 contributiva, ossia le\nattivita\u0027 delle imprese del settore energetico ivi contemplate, se\nalmeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il comma 115, quello di\n«contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori». \n In conclusione, si deve rilevare la natura tributaria del\ncontributo in questione, che puo\u0027 essere qualificato come imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla ad un atto o ad\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n 11.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria, ritiene tuttavia\nil Collegio di non potere aderire alle eccezioni di difetto assoluto\ndi giurisdizione e, in subordine, di carenza della giurisdizione\namministrativa (in favore di quella tributaria) sollevate\ndall\u0027Agenzia delle entrate in relazione all\u0027impugnazione della\ncircolare e degli altri atti in epigrafe indicati. \n 11.4.1. - Come ricordato dalla difesa di parte ricorrente, nella\nanaloga vicenda dell\u0027impugnazione della circolare e degli altri atti\nemessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022 (cd.\ncontributo di solidarieta\u0027 per l\u0027anno 2022), questo TAR, con numerose\nsentenze, aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in\nconsiderazione della natura meramente ricognitiva (della norma\nprimaria istitutiva del tributo) della circolare impugnata in quella\nsede, e cosi\u0027 anche dei successivi atti adottati dall\u0027Agenzia delle\nentrate. \n 11.4.2. - Senonche\u0027, in sede d\u0027appello, il Consiglio di Stato, ha\nannullato con rinvio le pronunzie di primo grado, affermando invece\nla sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n Il Consiglio di Stato ha posto a base dell\u0027annullamento delle\nsentenze di questo TAR la considerazione per cui «... alla fonte\nnormativa primaria sono stati riservati gli elementi costitutivi\ndella prestazione impositiva, mentre a quella gerarchicamente\nsubordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti di dettaglio\ndella stessa, necessari per l\u0027attuazione della norma impositiva.\nSotto il profilo ora evidenziato quest\u0027ultima risulta dunque\nriferibile ad un potere amministrativo, attribuito alla competente\namministrazione finanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza\nche gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla\nnorma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro\nvolta qualificabili come atti amministrativi. (...) non e\u0027 peraltro\ndeterminante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento del\ndirettore dell\u0027Agenzia delle entrate ex art. 37, comma 5, del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare o di\natto amministrativo generale. In base al sopra citato art. 7, comma\n1, cod. proc. amm. la giurisdizione generale di legittimita\u0027 del\nGiudice amministrativo concerne infatti «provvedimenti» e «atti»\ndelle pubbliche amministrazioni comunque espressivi del potere\npubblico, quali pacificamente sono sia i regolamenti che gli atti\namministrativi generali, nel cui schema la stessa Agenzia delle\nentrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di attuazione\ndel contributo straordinario oggetto di impugnazione. (...) Pacifica\ndunque la natura di atto amministrativo di quest\u0027ultimo, come\nperaltro anche della circolare e della risoluzione impugnati,\naltrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza nella fattispecie controversa\ndi atti di imposizione tributaria che possano valere a radicare la\ngiurisdizione degli organi del contenzioso tributario (...)» (ex\nplurimis, sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). \n 11.4.4. - Il Collegio ritiene di dovere superare l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato,\nn. 9188 del 24 ottobre 2023), prendendo atto che le sentenze rese dal\nConsiglio di Stato nell\u0027analoga vicenda relativa all\u0027impugnazione\ndella circolare e degli ulteriori atti applicativi inerenti il\ncontributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, sono\nstate oggetto di regolamento di giurisdizione da parte\ndell\u0027Avvocatura dello Stato davanti alle SS.UU. della Corte di\ncassazione, le quali hanno dichiarato la sussistenza della\ngiurisdizione del Giudice amministrativo. \n In particolare, in quella circostanza (si veda ad esempio la\nsentenza n. 29103 del 19 ottobre 2023) - in cui pure veniva in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al Giudice amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una\nrisoluzione - la Corte ha affermato, quanto alla natura del\nprovvedimento direttoriale (ritenuto meramente attuativo della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia delle entrate), trattarsi\n«... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc. amm. ....», e quanto alla circolare (ritenuta, dall\u0027Agenzia\nricorrente, atto meramente interpretativo), che essa avesse\n«contenuto integrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto\ntale allo stesso e\u0027 associabile sul piano della sussistenza\ndell\u0027affermata giurisdizione amministrativa». \n Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale dell\u0027Agenzia delle entrate, pur attuativo della\nvoluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa), costituisce il presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la situazione soggettiva\nche ne deriva non puo\u0027 essere che qualificata come interesse\nlegittimo, giacche\u0027 altrimenti se ne creerebbe un\u0027assenza di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non consentita (v. ultra). In\naltri, piu\u0027 semplici e stringenti termini, la sussistenza di un\ninteresse legittimo, che costituisce la situazione giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.». \n In definitiva, cio\u0027 che le Sezioni Unite hanno ritenuto\nammissibile, ed ascrivibile alla giurisdizione del Giudice\namministrativo, e\u0027 «... una forma di tutela preventiva avverso i\nregolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti\nimpositivi/riscossivi \"individuali\" che e\u0027 del tutto legittimata,\ncome gia\u0027 osservato, dall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per\nconverso, dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7,\ncomma 5, il quale appunto prevede che \"Le Corti di giustizia\ntributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un\nregolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non\nlo applicano, in relazione all\u0027oggetto dedotto in giudizio, salva\nl\u0027eventuale impugnazione nella diversa sede competente.». \n Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dover dare continuita\u0027 a\nquel principio di diritto, in altra vicenda dalla stessa enunziato,\nper cui «\"Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a...\nl\u0027impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico\ncontro il provvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020\ncon cui, in attuazione del decreto-legge n. 124 del 2019, art. 36,\ncomma 3, conv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019, sono stati\nindicati le modalita\u0027 di presentazione e il contenuto essenziale\ndella comunicazione mediante la quale gli operatori economici che\nabbiano cumulato la deduzione fiscale L. n. 388 del 2000, ex art. 6,\ncommi 13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del\n2011 possono, avvalendosi della speciale facolta\u0027 introdotta proprio\ndal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l\u0027importo\ndedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento\nsi configura come atto tipicamente amministrativo, generale,\nmeramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non\ncontenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante\nnell\u0027elenco riportato nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.\n546, art. 19\" (Sez. U -, Ordinanza n. 25479 del 21 settembre 2021,\nRv. 662252 - 01).». \n 11.4.5. - Sebbene in quella circostanza la Corte regolatrice\nabbia fatto espresso riferimento, nell\u0027enunciare il principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo\n(trattandosi di controversia in materia di produzione di energia),\nmentre nel caso di specie si verte nell\u0027ambito della giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 (si tratta di azione di annullamento in\nmateria non contemplata dall\u0027art. 133 c.p.a.; in particolare, non\nricorre l\u0027ipotesi di cui alla lettera «o» del comma 1, essendo qui la\nproduzione di energia solo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria\ndisciplinata con le norme denunziate), come anticipato, il Collegio\nritiene di aderire alla tesi per cui la situazione giuridica\nsoggettiva correlata agli atti impugnati in questa sede e\u0027 tutelabile\ndinanzi ad un giudice, ed in particolare davanti al Giudice\namministrativo. \n A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto innanzitutto dall\u0027evidente analogia\ntra i due contributi straordinari (quello disciplinato dall\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21/2022, i cui atti applicativi sono stati\noggetto del regolamento di giurisdizione sopra ricordato e quello\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022, di\ncui si fa questione di costituzionalita\u0027), nonche\u0027 dalla\nconstatazione della identica qualificazione giuridica degli atti\nimpugnati in ambedue giudizi (un provvedimento direttoriale, ed una\ncircolare interpretativa). In quest\u0027ultimo senso e\u0027 dirimente, in\npresenza di atti dichiaratamente attuativi della norma primaria di\nriferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU. per cui «Non ha rilievo la\nnatura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa della\nnorma primaria) dell\u0027atto in contesto, non essendo un presupposto\nnecessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice\namministrativo». \n 11.4.6. - Tali affermazioni sono peraltro in sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione, il\nConsiglio di Stato in sede di appello proposto dalle originarie\nricorrenti avverso le sentenze di questo Tribunale amministrativo\nregionale declinatorie della giurisdizione nell\u0027impugnazione degli\natti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del\n2022 (e.g., Consiglio di Stato, n. 3219 del 2023, sopra citata). \n 12. - Da ultimo, nell\u0027ambito della valutazione della rilevanza\ndelle questioni di costituzionalita\u0027 che il Collegio intende\nsollevare, al fine di scrutinare il possibile approdo del ricorso ad\nuna decisione di merito va esaminata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027\nper difetto di interesse sollevata dall\u0027Avvocatura dello Stato. \n In sintesi, la parte resistente sostiene che, essendo gli atti\nimpugnati solo ripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro\neventuale annullamento non inciderebbe sulla sussistenza, in capo ai\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo tributario cui essi sono astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n La societa\u0027 ricorrente, al contrario, accorda rilevanza\ndirimente, sotto questo profilo, alla circostanza che con l\u0027atto\ndirettoriale sono stati istituiti i codici tributo, senza i quali\nl\u0027obbligo tributario non potrebbe essere materialmente assolto. \n 12.1. - Su questo punto osserva il Collegio che il riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codici tributo certamente non puo\u0027 incidere\nsull\u0027esistenza dell\u0027obbligazione tributaria in capo ai soggetti\npassivi, e tantomeno, sulla platea di questi ultimi, ne\u0027 sulla base\nimponibile del contributo straordinario: tali elementi (cosi\u0027 come\ntutti quelli costituitivi del tributo), atti a fondare l\u0027obbligazione\ntributaria, per definizione non possono che essere stabiliti (ed\neventualmente modificati) dalla legge o da atti aventi forza di legge\n(art. 23 Cost.): e cosi\u0027 e\u0027 anche nel caso dell\u0027art. 1, commi da 115\na 118, della legge n. 197 del 2022. \n 12.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo deriva un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano processuale,\nnel radicamento dell\u0027interesse al ricorso in capo ai soggetti\nd\u0027imposta. \n Tale effetto e\u0027 stato riferito, negli scritti difensivi delle\nricorrenti - in estrema sintesi - come possibilita\u0027 di adempiere\nall\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango legislativo. \n Tale impostazione merita condivisione. \n Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che - ai sensi\ndell\u0027art. 23 della Costituzione - l\u0027obbligazione tributaria,\nconsiderata nel suo «aspetto statico» (presupposto, base imponibile,\nsoggetti passivi), e\u0027 un\u0027obbligazione legale, nondimeno la sua\nformazione puo\u0027 derivare anche da atti del contribuente (ad esempio,\nopzione per uno dei possibili regimi previsti dalla legge per\ndeterminati tributi) o dell\u0027Amministrazione finanziaria (c.d.\n«aspetto dinamico» dell\u0027obbligazione tributaria). \n In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione dell\u0027imposta deriva da atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n Nel caso in esame, l\u0027istituzione del codice tributo - mediante\nuno degli atti impugnati nel presente giudizio, ossia la risoluzione\ndirettoriale - attiene indubbiamente a tale momento attuativo, nel\nsenso che rende esigibile (insieme agli altri elementi della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine di pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n L\u0027istituzione del codice tributo rende infatti possibile\nl\u0027imputazione corretta del pagamento (qui da effettuarsi tramite\nversamento diretto a mezzo dei servizi telematici dell\u0027Agenzia delle\nentrate, come specificato nella impugnata circolare n. 4/2023 e\nribadito nella esaminanda risoluzione) al tributo in questione, e non\nad altre e diverse obbligazioni cui il soggetto passivo dovesse\nessere astretto nei confronti dell\u0027Erario, in quanto reca gli estremi\nidentificativi dell\u0027imposta pagata: si tratta, in definiva, di un\nonere cui l\u0027Ente titolare del tributo deve assolvere al fine di\nconsentire al debitore di adempiere correttamente l\u0027obbligazione\ntributaria. \n 12.3. - In conclusione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale che il Collegio intende sollevare sono fornite di\nrilevanza nel presente giudizio, atteso che gli atti impugnati -\ndotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto su rassegnato - sono stati\nemessi in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di\nincostituzionalita\u0027. \n 13. Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio rileva, in\nprimo luogo, che il contributo di solidarieta\u0027 introdotto dall\u0027art.\n1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022 sembra confliggere - ex\nart. 117 Cost. - con i vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario\ne, nello specifico, dal regolamento UE 1854/2022. Deve innanzitutto\nconsiderarsi che con il regolamento indicato, l\u0027Unione europea, dopo\naver dato atto che, a causa di situazioni eccezionali (quali la\nguerra e particolari condizioni meteorologiche), tutti gli Stati\nmembri, sebbene in misura diversa, sono stati colpiti dall\u0027attuale\ncrisi energetica e che «il netto aumento dei prezzi dell\u0027energia sta\ncontribuendo in modo sostanziale all\u0027inflazione generale nella zona\neuro e rallenta la crescita economica dell\u0027Unione» (considerando 5),\nha ritenuto necessario «uno sforzo coordinato da parte degli Stati\nmembri, in uno spirito di solidarieta\u0027, durante la stagione invernale\n2022-2023» per attenuare l\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia e\ngarantire che l\u0027attuale crisi non comporti danni duraturi per i\nconsumatori e l\u0027economia (considerando n. 6). \n L\u0027Unione europea ha infatti spiegato che «E\u0027 necessaria una\nrisposta unitaria e ben coordinata a livello dell\u0027Unione» poiche\u0027\n«Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei prezzi negli Stati membri piu\u0027 colpiti dalla crisi.»\n(considerando 9). \n Sulla base di queste premesse, il regolamento ha individuato le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove non abbiano gia\u0027\nadottato misure equivalenti, per far fronte alla situazione\nemergenziale in maniera armonizzata sull\u0027intero territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole compiutamente gia\u0027 nei considerando del\nregolamento. \n Tali misure, come visto, consistono: (i) nella riduzione del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo «per le\nimprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffineria» (considerando 12, 13 e 14 e poi in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75 % di fatturato nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni», par. 1,\nn. 17). \n Con particolare riferimento a quest\u0027ultima misura, qui di\ninteresse, la ratio dell\u0027individuazione, a livello europeo, degli\nspecifici destinatari del contributo eccezionale e temporaneo\n(imprese che svolgono, in sostanza, la parte prevalente\ndell\u0027attivita\u0027 nei settori dell\u0027estrazione e della raffineria)\nrisulta esplicitata in piu\u0027 passaggi nel regolamento: «Il contributo\ndi solidarieta\u0027 e\u0027 uno strumento adeguato per gestire gli utili\neccedenti in caso di circostanze impreviste. Tali utili non\ncorrispondono agli utili ordinari che le imprese e le stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si\nsarebbero aspettati o avrebbero potuto prevedere di ottenere in\ncircostanze normali, se non si fossero verificati eventi\nimprevedibili sui mercati dell\u0027energia» (considerando 14); cio\u0027, si\ncontinua a leggere, e\u0027 evidentemente avvenuto perche\u0027 «Senza\nmodificare in modo sostanziale la struttura dei costi ne\u0027 aumentare\ngli investimenti, le imprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione\nche generano almeno il 75 % di fatturato che svolgono attivita\u0027 nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione hanno registrato un\u0027impennata dei profitti dovuta alle\ncircostanze improvvise e imprevedibili della guerra di aggressione\ndella Russia nei confronti dell\u0027Ucraina, alla riduzione dell\u0027offerta\ndi energia e all\u0027aumento della domanda causato da temperature\neccezionalmente elevate» (considerando 50); di conseguenza, «Il\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo dovrebbe fungere da misura di\nridistribuzione grazie alla quale le imprese interessate\ncontribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel mercato interno\nproporzionalmente agli utili eccedenti che hanno realizzato in\nconseguenza delle circostanze impreviste.» (considerando 51). \n In altri termini, quindi, dalla lettura del regolamento europeo\nsembra emergere che la peculiarita\u0027 dei destinatari (rectius,\ndell\u0027attivita\u0027 imprenditoriale svolta dai medesimi che, a fronte\ndell\u0027invarianza dei costi, ha loro consentito di aumentare\nconsiderevolmente i ricavi in virtu\u0027 delle circostanze eccezionali\nverificatesi) integri la ragion d\u0027essere, l\u0027ubi consistam, della\nmisura stessa. \n La specificita\u0027 della misura del contributo rivolto al settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure e\u0027 chiaramente esposta nel\nregolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e il quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente diversi\nda quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato s\u0027intende riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia senza le interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura destinata\nai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi». \n La distinzione tra le due misure e\u0027 spiegata anche nella Proposta\ndi regolamento, ove si legge (pp. 4-5): «Al fine di assicurare\nparita\u0027 di condizioni, la Commissione propone due strumenti\ncomplementari che abbracciano l\u0027intero settore dell\u0027energia: a) una\nmisura volta a ridurre temporaneamente i ricavi dei produttori di\nenergia elettrica e b) una misura che stabilisce temporaneamente un\ncontributo di solidarieta\u0027 sugli utili eccedenti nel settore fossile\nche rientrano nell\u0027ambito di applicazione del presente regolamento.\nRiducendo i ricavi dei produttori di energia elettrica, la misura\nproposta dal regolamento mira a riprodurre l\u0027esito del mercato che i\nproduttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento\nmondiali funzionassero normalmente, ossia in assenza delle\ninterruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas verificatesi dopo\nl\u0027invasione dell\u0027Ucraina nel febbraio 2022. La Commissione propone\ninoltre un contributo temporaneo di solidarieta\u0027 che si applica agli\nutili delle imprese attive nei settori del petrolio, del gas, del\ncarbone e della raffinazione, che hanno registrato una forte crescita\nrispetto agli anni precedenti». \n Nonche\u0027: «la presente proposta istituisce un contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili imponibili realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022 da societa\u0027 e stabili organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della\nraffinazione». \n A fronte di siffatte indicazioni del regolamento europeo circa le\nragioni del contributo di solidarieta\u0027 e conseguentemente del suo\nambito soggettivo (Capo III del regolamento, specificamente rubricato\n«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e della raffinazione»), il legislatore italiano, con le\nnorme qui in esame, ha inteso porre tale contributo anche a carico di\nsoggetti diversi da quelli individuati a livello europeo a motivo\ndelle loro specifiche dinamiche di impresa, peraltro escludendo\nproprio le imprese che svolgono attivita\u0027 di estrazione del petrolio,\nspecificamente contemplate a livello sovranazionale. \n La scelta legislativa nazionale cosi\u0027 operata appare al Collegio\ncontrastante con i vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario\nappena sintetizzati. Se, da un lato, la misura sovranazionale\nspecificamente indicata per il settore estrattivo e di raffineria non\nrisulta adottata dall\u0027Italia, a fronte delle previsioni del\nregolamento europeo (art. 14, paragrafi 1 e 3 del regolamento: «1.\nGli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni\ndell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,\ndel gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio, a meno che gli\nStati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti.\n(...)». «3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano\nil contributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio di cui al\nparagrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.»); dall\u0027altro, risulta invece\nadottato - quale misura nazionale di contribuzione di solidarieta\u0027,\nasseritamente qualificata come misura equivalente a quella prevista\ndal regolamento UE 2022/1854 - un contributo straordinario ricadente\nin larga parte su un diverso settore (tra cui, quello della\ndistribuzione, di interesse per la societa\u0027 ricorrente), peraltro\ngia\u0027 destinatario di altre misure. \n Non appare in proposito rilevante la circostanza che il\nregolamento prevede la possibilita\u0027 per gli Stati membri di adottare\nmisure «equivalenti», poiche\u0027, nel disegno normativo europeo, il\nconcetto di equivalenza sembra spiegare i suoi effetti esclusivamente\nnell\u0027ambito del medesimo e specifico settore dell\u0027estrazione e della\nraffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche di impresa che\ngiustificano la misura, dovendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare gli\nobiettivi della misura stessa, le finalita\u0027 di utilizzo dei proventi,\nla base imponibile e l\u0027aliquota del contributo (cfr. considerando 63,\nnonche\u0027 l\u0027art. 14, paragrafo 2, del regolamento: «Gli Stati membri\nprovvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano\nobiettivi simili a quelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\ndi cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e\ngenerino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del\ncontributo di solidarieta\u0027.»). \n 14. - La rilevata natura di tributo del contributo di\nsolidarieta\u0027 in esame importa altresi\u0027 la contrarieta\u0027 delle\nprevisioni in esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto\ncon i principi di uguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di\nragionevolezza, quest\u0027ultima intesa anche come congruenza delle\nprevisioni adottate con l\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n La disciplina del contributo di solidarieta\u0027 appare, inoltre,\nconfliggere con il principio di capacita\u0027 contributiva, che del\nprincipio di uguaglianza costituisce una specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il limite del potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del contribuente di concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono un trattamento differenziato tra\nsituazioni uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n In proposito il Collegio richiama quanto affermato dalla Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art. 81, commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.\n133 (che, per diversi profili ricorda il contributo qui in esame),\nladdove ha statuito che il sacrificio ai principi di eguaglianza e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo non\ndev\u0027essere sproporzionato e non deve degradare in arbitraria\ndiscriminazione, e dunque «la sua struttura deve raccordarsi con la\nrelativa ratio giustificatrice», cosi\u0027 che se «il presupposto\neconomico che il legislatore intende colpire e\u0027 la eccezionale\nredditivita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 svolta in un settore che presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale, tale\ncircostanza dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura\ndell\u0027imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015,\nn. 10). \n 14.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le disposizioni\ndi cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022\npresentano diverse criticita\u0027 con riferimento all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta, sotto vari\nprofili, non congruente con la dichiarata finalita\u0027 di tassare gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027 aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando un\u0027aliquota del\n50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per\nalmeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nei\nquattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio\n2022. \n La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027 per il 2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota del 50 per cento, e\u0027 dunque il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno solare\n- e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n Il reddito rilevante ai fini IRES, tuttavia, include, nella base\ndi calcolo, anche voci che nulla hanno a che vedere con gli\n«extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti\nenergetici. \n Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese, operazioni tutte che\nindividuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1, comma 120, lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei\ntotali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, il pure richiamato\nart. 6 del decreto-legge n. 145/2023, convertito con modificazioni,\ndalla legge n. 191/2023. \n 14.1.1. - Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva laddove non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati nel\n2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non e\u0027 dovuta\na una maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore\neconomico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che\nnel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021 si e\u0027 contratta a causa\ndella pandemia da Covid 19, cosi\u0027 che una quota di quelli che vengono\nconsiderati «extraprofitti» - sia pure solo con riferimento ai\ncriteri di calcolo della media rilevante - e\u0027 semplicemente\nrappresentata dal ritorno al volume di affari ante Covid. \n Si e\u0027 dato in tal modo rilievo ad un elemento che, in quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare\nidoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine\ndell\u0027emergenza (per la analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e\ncalcolare una presunta «plus-ricchezza», in ragione del fatto che il\ndifferenziale che confluisce nella base imponibile del contributo non\nrappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto alle\nperdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con riferimento al\ncontributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, Corte di\ngiustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII - Ordinanza n.\n147 del 27 giugno 2023). \n 14.2. - Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della\nCostituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi nella\ncircostanza che il contributo straordinario introdotto dalla legge n.\n197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027 contributiva in\nparte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento ai redditi relativi ad un periodo - l\u0027anno\ndi imposta precedente al 1° gennaio 2023 - i ricavi conseguiti nel\ncorso del quale risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022 di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto di\nimposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuati, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022 nel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel «contenere gli\neffetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell\u0027\nart. 1 della legge n. 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione\ndegli operatori economici incisi dalle due misure - anche in ragione\ndelle aliquote previste per entrambi i tributi - ad un prelievo\nfiscale significativamente alto, la cui concreta incidenza sui\nredditi di impresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o meno della\nstessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio\ndi proporzionalita\u0027. \n 14.3. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli\narticoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione\ndi cui al comma 118, per la quale «Il contributo di solidarieta\u0027 non\ne\u0027 deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027 produttive». \n La previsione, importando la sottoposizione a tassazione di una\nvoce di costo che, per l\u0027anno in cui si verifica il versamento,\nincide sull\u0027utile societario e, di conseguenza, sul reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere deducibili ai fini del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n 15. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin relazione alla violazione degli articoli 3, 53 e 117 della\nCostituzione. \n 16. - Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il\npresente giudizio, va quindi sospeso e va disposta l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche\u0027 decida\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale che, con la presente\nordinanza, incidentalmente si pone. \n Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e\ndi comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini\nindicati nel dispositivo. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma\n(Sezione seconda ter) rimette alla Corte costituzionale la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, illustrata in motivazione, relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per\ncontrasto con gli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Dispone, altresi\u0027, l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. Demanda alla Segreteria della Sezione tutti gli\nadempimenti di competenza e, in particolare, la notifica della\npresente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del\nConsiglio dei ministri. Manda altresi\u0027 alla Segreteria di comunicare\nla presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati ed al\nPresidente del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella Camera di\nconsiglio del giorno 21 novembre 2023 con l\u0027intervento dei\nmagistrati: \n Salvatore Mezzacapo, Presidente; \n Achille Sinatra, consigliere; \n Maria Rosaria Oliva, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n L\u0027estensore: Oliva","elencoNorme":[{"id":"61659","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61660","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61661","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61662","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61663","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"77448","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77449","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77450","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77451","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1854","data_legge":"06/10/2022","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"53737","num_progressivo":"","nominativo_parte":"ELETTRICITA’ FUTURA - 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