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Unione delle imprese elettriche italiane, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - AIGET, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL\u0027ECONOMIA E DELLE FINANZE, ENGYCALOR ENERGIA CALORE S.R.L.","testo_atto":"N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo  regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da  ENGYCALOR  Energia  Calore  srl\ncontro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti\n  dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per\n  le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di  un  contributo  di\n  solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n  energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n  per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\n  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel  comma\n  115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n  base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per  cento\n  sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai\n  fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che\n  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi\n  determinati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027\n  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in\n  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n  dei redditi complessivi sia negativa, si assume un  valore  pari  a\n  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027  del  contributo\n  ai fini delle imposte sui redditi e  dell\u0027imposta  regionale  sulle\n  attivita\u0027 produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell\u0027accertamento,\n  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta\u0027,\n  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, commi da 115 a119. \n\n\r\n(GU n. 19 del 08-05-2024)\n\r\n \n         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n                        (Sezione Seconda Ter) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 6943 del 2023,  proposto  dalla  Engycalor  Energia\nCalore S.r.l., in persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,\nrappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Arossa, Nico  Moravia,\nElisabetta Gardini, Federico Maria Mercuri,  con  domicilio  digitale\ncome da registri di Giustizia; \n    Contro l\u0027Agenzia delle entrate, in  persona  del  Presidente  pro\ntempore, rappresentata e  difesa  ex  lege  dall\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; \n    Nei confronti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  in\npersona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e  del\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze, in persona del Ministro  pro\ntempore, rappresentati e  difesi  ex  lege  dall\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; \n    Per l\u0027annullamento, previa adozione d\u0027idonea misura cautelare: \n        della circolare n. 4/E del  23  febbraio  2023,  dell\u0027Agenzia\ndelle entrate, Direzione centrale coordinamento normativo  avente  ad\noggetto «Art. 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n.\n197,  recante  \"Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l\u0027anno\nfinanziario 2023 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025\"\n(c.d.  legge  di  bilancio  2023) -  Istituzione  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027  temporaneo  per  il  2023  e  modifiche  al  contributo\nstraordinario  contro  il  caro  bollette  di  cui  all\u0027art.  37  del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Ucraina)»; \n        della risoluzione n. 15/E  del  14  marzo  2023  dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate,  Divisione  servizi,   Direzione   centrale   servizi\nistituzionali  e  di  riscossione  recante  «Istituzione  dei  codici\ntributo per il versamento, tramite modello  F24,  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per il  2023,  nonche\u0027  del  maggior  importo\ndovuto o per l\u0027utilizzo in compensazione del maggior importo  versato\ndel contributo straordinario contro il caro bollette  per  il  2022 -\nArticolo 1, commi da 115 a 212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; \n        del provvedimento del direttore  dell\u0027Agenzia  delle  entrate\nprot. n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023, recante  «Approvazione  del\nmodello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", del relativo \"Modello  di\ndichiarazione \"Redditi 2023-SC\" e delle relative «Istruzioni  per  la\ncompilazione del modello di dichiarazione dei redditi delle  societa\u0027\ndi capitali»; \n        nonche\u0027 di ogni  atto  presupposto,  conseguente  o  comunque\nconnesso. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell\u0027Agenzia  delle\nentrate, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze; \n    Visto l\u0027art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; \n    Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  21  novembre  2023  la\ndott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    1. - Con ricorso notificato il 24 aprile  2023  e  depositato  il\nsuccessivo 3 maggio, Engycalor Energia Calore S.r.l. -  societa\u0027  che\nesercita,    nel    territorio    dello    Stato,    attivita\u0027     di\ncommercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi e,  nello\nspecifico, attivita\u0027 di vendita di gasolio, di olio combustibile e di\nbenzina, di rifornimento GPL Autotrazione a stazioni di  servizio,  e\ngestisce altresi\u0027 un  impianto  per  lo  stoccaggio  e  transito  dei\nbitumi - ha impugnato, chiedendone l\u0027annullamento previa  sospensione\ncautelare, la circolare dell\u0027Agenzia delle  entrate  n.  4/E  del  23\nfebbraio 2023, la risoluzione dell\u0027Agenzia delle entrate n. 15/E  del\n14 marzo 2023, nonche\u0027 il provvedimento  dell\u0027Agenzia  delle  entrate\nprot. n. 55523 del 28 febbraio 2023, meglio specificati in  epigrafe,\nrelativi al contributo di solidarieta\u0027 per il 2023 previsto dall\u0027art.\n1, commi da 115 a 119, della c.d. legge di bilancio  2023  (legge  29\ndicembre 2022, n. 197); \n    2. - L\u0027art. 1, commi 115-119, della legge  n.  197  del  2022  ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito «a  carico  dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o  di\nestrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia\nelettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione  e  commercio  di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da\naltri Stati dell\u0027Unione europea». La  finalita\u0027  della  disposizione,\ncome emerge dalla Relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge  di\nbilancio 2023-2025, e\u0027 quella di introdurre, «per  l\u0027anno  2023,  una\nmisura nazionale equivalente al contributo  temporaneo  istituito  ai\nsensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo  a  un  intervento  di\nemergenza  per  far  fronte  ai  prezzi  elevati   dell\u0027energia,   un\ncontributo di  solidarieta\u0027  temporaneo»,  a  sua  volta  finalizzato\nall\u0027adozione di misure uniformi, da parte degli Stati membri, volte a\ncontrastare l\u0027inflazione generale nella zona euro e il  rallentamento\ndella  crescita  economica   dell\u0027Unione   europea   dovuta   (anche)\nall\u0027aumento netto dei prezzi dell\u0027energia. \n    La ratio sottesa alla previsione in esame  e\u0027  dunque  quella  di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori, andando  a  colpire\nquegli operatori economici che, proprio in ragione di  tale  aumento,\nsi presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n    3. - Il regolamento UE 2022/1854 del  Consiglio,  del  6  ottobre\n2022, ha individuato le misure da  adottarsi  da  parte  degli  Stati\nmembri nelle seguenti: \n        a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n        b) un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori  di\nenergia elettrica, da  energia  eolica,  energia  solare  (termica  e\nfotovoltaica),  energia  geotermica,  energia   idroelettrica   senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia  nucleare,  lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n        c) un  contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo  sugli  utili\ngenerati esclusivamente dalle  imprese  che  svolgono  attivita\u0027  nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone  e  della\nraffinazione, da intendersi  le  «imprese  o  stabili  organizzazioni\ndell\u0027Unione  che  generano  almeno  il  75%  del  loro  fatturato  da\nattivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della  raffinazione\ndel petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di  cui  al\nregolamento  (CE)  n.  1893/2006  del  Parlamento   europeo   e   del\nConsiglio». \n    4.  -  Il  legislatore  italiano  aveva  gia\u0027  introdotto,  prima\ndell\u0027adozione   del   regolamento   comunitario,    un    «Contributo\nstraordinario contro il caro  bollette»  a  mezzo  dell\u0027art.  37  del\ndecreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21  (c.d.  «decreto  Ucraina»)  -\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  e\nmodificato dal decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (c.d.  «decreto\nAiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,\nn. 91 - con il  quale  veniva  imposto  a  tutti  gli  operatori  del\ncomparto energetico (ivi inclusa la societa\u0027 ricorrente)  un  tributo\nsolidaristico   non   deducibile   (aliquota   del   25%,   pagamento\ndell\u0027acconto al  30  giugno  2022  e  30  novembre  2022),  calcolato\nsull\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a  IVA  e\nquelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il  periodo  1°\nottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo  1°  ottobre  2020-31\nmarzo 2021. \n    5. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono  quanto\nsegue. \n    5.1. - La circolare n. 4/E del 23  febbraio  2023  individua,  in\nprimo luogo, i soggetti passivi del contributo nei «soggetti  passivi\nIRES di cui all\u0027art. 73, comma 111, lettere a), b) e  d),  del  testo\nunico   delle   imposte   sui   redditi»,   specificati,    in    via\nesemplificativa,  mediante  i  c.d.  codici  ATECO,  e  indicati  nei\n«soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o piu\u0027  delle\nseguenti attivita\u0027: \n        produzione di energia elettrica, produzione  di  gas  metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n        rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n        produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; \n        importazione  a  titolo   definitivo,   per   la   successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas  metano,  prodotti\npetroliferi; \n        introduzione nel territorio dello Stato,  per  la  successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o  prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.». \n    5.2. - In  seguito,  la  circolare  descrive  base  imponibile  e\nammontare  del  contributo,  affermando  che  «In  aderenza  con   le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al  contributo  in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma  prevede  che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi «sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul  reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell\u0027imposta  sul\nreddito delle  societa\u0027  conseguiti  nei  quattro  periodi  d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».  Rileva  pertanto,\nai fini del calcolo della base  imponibile,  l\u0027ammontare  di  reddito\ndeterminato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV,  del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello  in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno  dei  periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto  delle\nperdite riferite alle  annualita\u0027  pregresse,  nonche\u0027  la  deduzione\nconseguita  per  effetto  della  c.d.  agevolazione   ACE.   Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo  indicato  al  rigo  RF63  del\nmodello di dichiarazione  dei  redditi  Societa\u0027  di  capitali,  enti\ncommerciali ed equiparati «Redditi SC», che  costituisce  il  reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto  si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a  un  regime\ndi trasparenza fiscale.». \n    5.3. - Successivamente, la circolare  illustra  le  modalita\u0027  di\n«Versamento del contributo e relazione con altre  imposte»,  nonche\u0027,\nsotto vari aspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di  cui\nall\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022». \n    5.4. - Da parte sua, la risoluzione  del  direttore  dell\u0027Agenzia\ndelle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante\n«Approvazione del modello di dichiarazione «Redditi 2023-SC», oltre a\nripercorrere la  norma  primaria  e  la  circolare  sopra  descritte,\nistituisce i codici tributo per il relativo versamento da  parte  dei\nsoggetti  passivi  e   fornisce   indicazioni   per   l\u0027utilizzo   in\ncompensazione   del   maggior   importo   versato   del    contributo\nstraordinario contro il caro bollette per il 2022. \n    6. - Il ricorso e\u0027 strutturato in tre parti, ciascuna delle quali\ncontenente  specifiche  censure  dei  provvedimenti   impugnati   per\nillegittimita\u0027  derivata  dall\u0027invalidita\u0027  delle  norme  europee   e\nnazionali  che  hanno  istituto  il  contributo  di  solidarieta\u0027  in\nquestione, di seguito sintetizzate. \n    6.1. -  Nella  prima  parte  viene  dedotta  l\u0027invalidita\u0027  degli\narticoli da 14 a 18 del regolamento UE 2022/1854, per  contrasto  con\naltre norme europee, che determinerebbe l\u0027invalidita\u0027 del regolamento\nstesso, l\u0027accertamento della quale imporrebbe il rinvio pregiudiziale\nalla Corte di Giustizia UE ai sensi dell\u0027art. 267 del  TFUE.  Di  qui\nl\u0027invalidita\u0027, in via derivata, dell\u0027art.  1,  comma  115-119,  della\nlegge n. 197 del 2022 nonche\u0027 degli atti impugnati. \n    A giudizio della societa\u0027  i  provvedimenti  impugnati  sarebbero\nillegittimi perche\u0027 emanati in applicazione di  una  legge  nazionale\ninvalida poiche\u0027 adottata sulla base di un regolamento comunitario  a\nsua volta invalido, perche\u0027 violerebbe: \n        a) il principio di attribuzione di cui agli articoli  4(1)  e\n5(1) del TUE (laddove introdurrebbe una misura fiscale diretta); \n        b) la previsione di cui all\u0027art.  122,  comma  1,  del  TFUE,\ndella quale difetterebbero  i  presupposti  applicativi,  benche\u0027  la\nstessa sia espressamente richiamata, nelle premesse del  regolamento,\nquale norma giustificativa dell\u0027intervento europeo; \n        c) il principio di uguaglianza e non  discriminazione,  quale\nespressione  di  quei  principi  fondamentali  del  diritto   europeo\nrichiamati dall\u0027art. 6, comma 2, del TUE, laddove avrebbe  introdotto\nun trattamento differenziato a  fronte  di  situazioni  analoghe,  in\nassenza di una ratio giustificatrice; \n        d) il diritto di  proprieta\u0027  garantito  dall\u0027art.  17  della\nCarta dei Diritti fondamentali e dall\u0027art.  1  del  Primo  Protocollo\ndella CEDU, dal momento che il contributo di solidarieta\u0027, cosi\u0027 come\nintrodotto a livello europeo, non soddisferebbe il requisito relativo\nal rispetto del principio di legalita\u0027 ne\u0027 quello  inerente  al  c.d.\ntest di proporzionalita\u0027, come elaborati dalla  giurisprudenza  della\nCEDU; \n        e) la liberta\u0027 d\u0027iniziativa economica garantita dall\u0027art.  16\ndella Carta dei  Diritti  fondamentali,  giacche\u0027  il  contributo  in\nparola andrebbe ad  incidere,  senza  idonea  giustificazione,  sulle\nscelte di impiego delle proprie  risorse  economiche  e  finanziarie,\ntipiche dell\u0027attivita\u0027 di impresa; \n        f) il principio generale di proporzionalita\u0027 di cui  all\u0027art.\n5, comma 4, del TUE, risultando abnorme il sacrificio imposto con  il\ncontributo di solidarieta\u0027 rispetto allo scopo perseguito; \n        g)  il   principio   di   certezza   del   diritto,   laddove\nintrodurrebbe,  senza  idonea  giustificazione,  misure   applicabili\nretroattivamente; \n    6.2. - Nella seconda  parte  del  ricorso  sono  esposte  diverse\ncensure relative al contrasto tra la legge nazionale e il regolamento\nUE 2022/1854; nello specifico, la  violazione  e  falsa  applicazione\ndegli articoli 2 n. 17, 14, 15,  16,  17  e  18  del  regolamento  UE\n2022/1854 e dei relativi considerando  nn.  50,  51,  53,  54  e  63,\nnonche\u0027 la violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 288 del TFUE, ed\nancora,  la   violazione   dei   principi   di   proporzionalita\u0027   e\nragionevolezza. \n    A giudizio della societa\u0027 ricorrente  i  provvedimenti  impugnati\nsarebbero illegittimi ed immediatamente lesivi perche\u0027  con  la  loro\nadozione l\u0027Agenzia delle entrate avrebbe dato attuazione ad una legge\nnazionale  in  contrasto  con   il   diritto   dell\u0027Unione   europea,\ndirettamente applicabile, cosi\u0027 sottraendosi all\u0027obbligo, su di  essa\ngravante, di disapplicare la normativa nazionale difforme dal diritto\nunionale. E\u0027 dedotto, in altre parole, che il  contributo  introdotto\nin sede nazionale dall\u0027art. 1, comma 115-119, della c.d. legge n. 197\ndel 2022, sarebbe in contrasto con la disciplina europea  di  cui  ai\nmedesimi articoli 14-18 del regolamento, per aver: \n        a) esteso l\u0027ambito soggettivo del contributo anche in capo  a\nsoggetti che esercitano attivita\u0027 che il regolamento ha invece inteso\nescludere, come l\u0027attivita\u0027 di rivendita di gas metano, gas naturale,\nnonche\u0027 di importazione per  la  successiva  rivendita  dei  medesimi\nprodotti, con l\u0027effetto di applicare il  contributo  di  solidarieta\u0027\nanche alla societa\u0027  ricorrente,  che  ne  sarebbe  stata  altrimenti\nesentata; \n        b) introdotto un contributo  molto  piu\u0027  gravoso  di  quello\noggetto del regolamento UE, sia con riferimento alla base  imponibile\nprescelta  sia  con  riferimento  al  tasso  da  applicare   per   la\ndeterminazione della somma da versare; \n        c) omesso di valutare la circostanza che in Italia erano gia\u0027\nstate adottate misure nazionali equivalenti, aventi cioe\u0027  «obiettivi\nsimili» e soggette a «norme analoghe» (si tratterebbe,  in  sostanza,\ndel contributo straordinario di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge  n.\n21 del 2022, anch\u0027esso riconducibile all\u0027ambito delle  misure  aventi\nla finalita\u0027 di colpire gli «extraprofitti» generati dagli  operatori\ndel settore dell\u0027energia); \n        c) colpito, pertanto, in modo non corretto gli utili prodotti\nnell\u0027anno 2022, poiche\u0027 la base  imponibile  oggetto  del  contributo\nstraordinario per l\u0027anno 2023 si sovrapporrebbe in parte a quella del\ndiverso contributo previsto all\u0027art. 37 del c.d. decreto Ucraina  per\nl\u0027anno 2022 (gia\u0027 versato dalla societa\u0027  ricorrente),  andando,  per\nl\u0027effetto, a tassare nuovamente «extraprofitti» gia\u0027 tassati, con  la\nconseguenza  pratica  di  incidere   anche   su   importi   che   non\nrappresentano  piu\u0027  «extraprofitti»  generati  dalla  societa\u0027,   ma\nparadossalmente costi da questa sopportati; \n        d) leso, mediante l\u0027individuazione di una misura fiscale piu\u0027\nafflittiva di quella disegnata dal legislatore  europeo,  l\u0027interesse\nsuperiore alla creazione di un sistema unitario  di  misure  volte  a\nfronteggiare la  crisi  energetica  che  il  regolamento  aveva,  per\ncontro,  inteso  garantire,  evitando  le  distorsioni  del   mercato\ndeterminate da un intervento non uniforme a livello unionale. \n    6.3. - Nella terza ed ultima parte del ricorso, Engycalor Energia\nCalore S.r.l. rileva l\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti gravati anche\nin via derivata, in ragione  della  incostituzionalita\u0027  della  norma\nistitutiva del contributo di solidarieta\u0027 (art. 1, commi 115  e  ss.,\ndella legge n. 197 del 2022), che su di essi andrebbe a riverberarsi. \n    In particolare, e\u0027 contestata la violazione dell\u0027art.  117  della\nCostituzione e, in via mediata,  dell\u0027art.  1  del  Primo  Protocollo\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali  nonche\u0027  degli  articoli  3,  42  e  53  della\nCostituzione. \n    Quanto   alla   rilevanza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale, la societa\u0027 ricorrente evidenzia come i provvedimenti\ngravati siano i primi atti  attuativi  delle  citate  disposizioni  e\nrappresenta come i vizi che inficiano la legge - cui  dovrebbe  darsi\nattuazione  in  questa  sede  -  siano  tali  da  determinare   anche\nl\u0027illegittimita\u0027 degli atti stessi e dunque il loro annullamento. \n    Quanto alla non manifesta infondatezza Engycalor  Energia  Calore\nS.r.l. rappresenta, in primo  luogo,  come  i  commi  da  115  a  119\ndell\u0027art. 1 della legge n. 197/22 si pongano in contrasto con  l\u0027art.\n117 della Costituzione, per non avere il legislatore nazionale tenuto\nconto degli obblighi internazionali derivanti dall\u0027art. 1  del  Primo\nProtocollo CEDU. \n    In secondo luogo, le disposizioni citate non sarebbero idonee  ad\nindividuare e determinare puntualmente gli  extraprofitti  realizzati\nche la norma intende tassare con fine  perequativo,  con  conseguente\nviolazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione  e,  dunque,  dei\nprincipi di uguaglianza e di capacita\u0027 contributiva. \n    A giudizio  di  Engycalor  Energia  Calore  S.r.l.,  infatti,  le\ndisposizioni censurate avrebbero illegittimamente individuato, tra  i\nsoggetti passivi, anche le imprese di distribuzione che,  come  tali,\nsono price taker e, dunque, subiscono la politica di prezzo operata a\nmonte  nella  filiera  industriale,  e  pertanto  sono,  ictu  oculi,\ninidonee a generare «sovraprofitti». \n    La misura, di  conseguenza,  non  colpirebbe  una  manifestazione\neffettiva e reale di capacita\u0027 contributiva e avrebbe,  in  concreto,\nintrodotto   un\u0027ingiustificata   «discriminazione   qualitativa   dei\nredditi». \n    La  societa\u0027  ricorrente  evidenzia,  poi,  come  la   disciplina\npositiva  contestata,  in  violazione  del  principio  di   capacita\u0027\ncontributiva: \n        a) abbia ricompreso nella base imponibile del tributo voci di\nreddito che  non  dipendono  dall\u0027aumento  dei  prezzi  dei  prodotti\nenergetici,  ovvero  utili  che  la  stessa  disciplina  europea  non\nconsidera  alla  stregua  di  extraprofitti,  oltreche\u0027  utili   gia\u0027\naltrimenti tassati; \n        b) non abbia considerato il riporto delle perdite degli  anni\npregressi  (in  cio\u0027  contraddicendo  lo  stesso   riferimento   alla\ndisciplina IRES); \n        c) non  abbia  tenuto  conto  della  contrazione  dei  ricavi\ndeterminati dalla pandemia da Covid-19; \n    Il contributo straordinario introdotto dalla  legge  n.  197  del\n2022,   inoltre,   colpirebbe   una   manifestazione   di   capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 tassata, perche\u0027 presa  in  considerazione\ndal contributo straordinario per l\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37  del\nd.l. n. 21 del 2022, determinando - alla luce del  fatto  che  i  due\ncontribuiti straordinari si cumulano con le  imposte  ordinare  -  un\ncarico  fiscale  inaccettabile,  tale   da   provocare   un   effetto\nsostanzialmente espropriativo, con conseguente violazione dell\u0027art. 1\ndel Primo Protocollo addizionale della  Convenzione  Europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali, che\ntutela la proprieta\u0027 privata. \n    L\u0027effetto sarebbe  poi  aggravato  dalla  mancata  previsione  di\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo straordinario  per  l\u0027anno\n2022, di cui al menzionato art. 37 del decreto-legge n. 21 del  2022,\nche determinerebbe l\u0027inclusione nella base di calcolo  di  ricavi  in\nrealta\u0027 inesistenti. \n    7. -  Ribadita  la  natura  tributaria  del  prelievo,  Engycalor\nEnergia Calore  S.r.l.  rappresenta  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi da 115 a 119, legge n. 197 del 2022, altresi\u0027, per\nevidente contrasto con i principi generali di eguaglianza,  coerenza,\ndivieto  di  doppia  imposizione  ed  effettivita\u0027  della   capacita\u0027\ncontributiva nella parte in cui, a fronte di un\u0027imposta straordinaria\nche incide in modo selettivo su  una  sola  parte  dei  contribuenti,\nriserva un trattamento ingiustamente indifferenziato tra  i  soggetti\npassivi, incidendo in misura eguale su soggetti che hanno determinato\nla crisi del prezzo dell\u0027energia e soggetti che quel aumento  l\u0027hanno\nsubito. \n    8. - L\u0027Agenzia delle entrate, la  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri e il Ministero dell\u0027economia e delle finanze, costituiti  in\ngiudizio,  hanno  sostenuto,  in  rito,  il   difetto   assoluto   di\ngiurisdizione sui provvedimenti impugnati e, in via  subordinata,  il\ndifetto di giurisdizione del Giudice  amministrativo  in  favore  del\nGiudice tributario nonche\u0027 la carenza di  interesse  a  ricorrere  di\nEngycalor Energia Calore S.r.l.. \n    Nel merito hanno sostenuto l\u0027infondatezza del gravame e ne  hanno\nchiesto il rigetto. \n    9. - Il ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza\ndel 21 novembre 2023. \n    10. - Il Collegio, ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata,   intende   sollevare   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n.  197\ndel  2022,  con  riferimento  agli  articoli  3,  53  e   117   della\nCostituzione, nei  sensi  che  si  chiariranno  nel  prosieguo  della\npresente motivazione. Alla disamina della rilevanza  della  questione\ndeve necessariamente essere premesso quanto segue. \n    10.1. - Il Collegio e\u0027  consapevole  che  il  giudizio  in  esame\ninvolge sia potenziali questioni di legittimita\u0027  costituzionale  sia\npotenziali  questioni  di  compatibilita\u0027  comunitaria  delle   norme\ninteressate  (che,  per  larga   parte,   costituiscono   motivo   di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso),  in  astratto  idonee  a\nfondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n    Tali questioni - come testimonia l\u0027invocazione  della  violazione\ndell\u0027art. 117 Cost. contenuta nell\u0027atto introduttivo -  nel  presente\ngiudizio concorrono piu\u0027 volte tra di loro. \n    Questo Tribunale amministrativo regionale - non ponendo in dubbio\nla legittimita\u0027 dello stesso regolamento comunitario che, in ossequio\nal principio di sussidiarieta\u0027 di cui all\u0027art. 5 del TUE, risulta  lo\nstrumento piu\u0027 idoneo  a  garantire  l\u0027obiettivo  prefissato,  di  un\nintervento emergenziale di dimensione tale da attenuare  gli  effetti\ndei prezzi elevati dell\u0027energia, dato il  concorrere  di  circostanze\neccezionali - ritiene di dovere innanzitutto sollevare le  richiamate\nquestioni di costituzionalita\u0027, dando cosi\u0027 precedenza  al  sindacato\naccentrato della Corte costituzionale. \n    Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta  dell\u0027osservazione  per  cui  un\neventuale rinvio della medesima questione  alla  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione europea sarebbe inutile, qualora la Corte  costituzionale\ndovesse accogliere la  questione  di  costituzionalita\u0027  delle  norme\ncensurate. \n    10.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in  materia\ndi c.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n    Infatti, in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14 dicembre  2017)\n-   resa   all\u0027esito   della   rimessione   di   una   questione   di\ncostituzionalita\u0027  in  un  giudizio  tributario,  per   il   ritenuto\ncontrasto della norma nazionale proprio in riferimento agli  articoli\n3 e 53, primo e secondo comma, Cost. -  la  Corte  costituzionale  ha\npremesso che «puo\u0027 darsi il caso che  la  violazione  di  un  diritto\ndella persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla\nCostituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei  diritti\ndell\u0027Unione, come e\u0027 accaduto da ultimo in riferimento  al  principio\ndi legalita\u0027 dei reati e delle pene (Corte di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea, grande  sezione,  sentenza  5  dicembre  2017,  nella  causa\nC-42/17, M.A.S, M.B.)». \n    In  quella  circostanza,  la  Corte  costituzionale   ha   dunque\nosservato che «le violazioni dei diritti della persona  postulano  la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes  di  questa  Corte,  anche  in\nvirtu\u0027  del  principio  che  situa   il   sindacato   accentrato   di\ncostituzionalita\u0027  delle   leggi   a   fondamento   dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera\u0027 alla  luce  dei\nparametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli  11\ne 117 Cost.), secondo l\u0027ordine di volta in volta  appropriato,  anche\nal fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta  dei\ndiritti   siano   interpretati   in   armonia   con   le   tradizioni\ncostituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6 del Trattato  sull\u0027Unione\neuropea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti  in\ntale ambito.». \n    Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, «la stessa\nCorte  di  giustizia  ha  a  sua  volta  affermato  che  il   diritto\ndell\u0027Unione «non osta»  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano  appropriata\ne finanche al  termine  del  procedimento  incidentale  di  controllo\ngenerale  delle  leggi,  qualsiasi  questione  pregiudiziale  a  loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi  misura  necessaria  per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al  termine\ndel  giudizio  incidentale   di   legittimita\u0027   costituzionale,   la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per  altri  profili,  la  ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre,  Corte  di  Giustizia\ndell\u0027Unione europea, quinta  sezione,  sentenza  11  settembre  2014,\nnella  causa  C112/13  A  contro  B  e  altri;  Corte  di   giustizia\ndell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno  2010,  nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).». \n    E, pertanto, «In linea  con  questi  orientamenti,  questa  Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione  a  quelli  garantiti  dalla  Carta  dei  diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza  comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di  legittimita\u0027  costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le  questioni  di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto  dell\u0027Unione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.». \n    10.3. - Ne  consegue,  in  definitiva,  che  la  rilevanza  delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio  intende\nsollevare non e\u0027 inficiata dalla concorrente presenza  di  potenziali\nquestioni di compatibilita\u0027 comunitaria,  in  astratto  da  sollevare\ndavanti alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. \n    Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura  della\nrichiamata sentenza n. 269/2017, per cui la preventiva  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale non deve riguardare unicamente  le  norme\nche, al contempo, possano essere sospettate anche di incompatibilita\u0027\ncon il diritto dell\u0027Unione, al fine  di  consentire  quel  necessario\n«intervento erga omnes»  a  tutela  delle  tradizioni  costituzionali\nnazionali che solo il sindacato accentrato della Corte costituzionale\ne\u0027 in grado di  garantire  con  riguardo  anche  a  quei  profili  di\nillegittimita\u0027   costituzionale   non   implicanti    questioni    di\ncompatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate. \n    11. - Tanto premesso sul potere-dovere  di  questo  Tribunale  di\nsollevare  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  nel  presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare  i  requisiti  di  rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n    11.1. - E\u0027 innanzitutto lapalissiano  che,  senza  l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento - ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118,  della\nlegge n. 197 del 2022 - del contributo di solidarieta\u0027 in  questione,\nla societa\u0027 ricorrente non risulterebbe incisa dal  relativo  obbligo\ntributario, e che, in maniera correlata, l\u0027Agenzia delle entrate  non\navrebbe dovuto ne\u0027 potuto emanare  la  circolare  e  gli  altri  atti\noggetto della impugnazione davanti a questo TAR. \n    In particolare, cio\u0027 che la prospettazione di parte ricorrente ha\ninteso ottenere - mediante i censurati  vizi  di  legittimita\u0027  degli\natti  dell\u0027Agenzia  delle  entrate  oggetto  di  impugnazione  ed  il\nconseguente   annullamento   degli   stessi   -    e\u0027    l\u0027espunzione\ndall\u0027ordinamento italiano della stessa norma nazionale  che  fonda  i\npresupposti dell\u0027imposizione in questione. \n    Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188 e n. 224 del 2020\ne n. 46  del  2021  della  Corte  costituzionale  affermano  che  non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente  deve  applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n    Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza  costituzionale,\nviene  ravvisato  nei  casi  in  cui  «le  doglianze   mosse   contro\nprovvedimenti o norme secondarie  non  potrebbero  altrimenti  essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione  di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione  di  legge  da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)» (sentenza n. 16 del 2017). \n    Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n    11.2. - E\u0027 allora indispensabile scrutinare, in  questa  sede  di\nesame   della    rilevanza    delle    prospettate    questioni    di\ncostituzionalita\u0027, la possibilita\u0027 che -  allo  stato  degli  atti  e\nsalve eventuali sopravvenienze  future  - il  giudizio  in  questione\npervenga ad una pronunzia di merito, sia essa di  accoglimento  o  di\nrigetto. \n    E\u0027 in  altri  termini  indispensabile  prima  di  tutto  valutare\nl\u0027eventuale fondatezza della questione relativa alla giurisdizione. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che il\ngiudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per la\nvalutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a  quo;\nla Corte, infatti, non ha esitato (cfr., ad esempio, ordinanze n. 458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 nei casi in cui  la  stessa  era\nstata sollevata da un giudice privo di giurisdizione. \n    11.3. - Il presente giudizio viene ascritto  dalla  stessa  parte\nricorrente alla giurisdizione generale di  legittimita\u0027  del  Giudice\namministrativo, davanti al quale e\u0027 stata infatti proposta domanda di\nannullamento della circolare dell\u0027Agenzia delle entrate n. 4/E del 23\nfebbraio 2023 e dell\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate n.\n55523 del 28 febbraio 2023. \n    11.3.1. - Anche in questa circostanza -  cosi\u0027  com\u0027era  accaduto\nnella vicenda giudiziaria che sin qui ha interessato il contributo di\nsolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge  n.  21/2022  -  le\nparti non pongono in dubbio la natura tributaria  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 introdotto dall\u0027art. 1, commi  115,  116  e  118,  della\nlegge n. 197 del 2022. \n    Per tale ragione, il confronto dialettico  tra  le  parti  si  e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del  2022),  oltre  che  in  ordine  all\u0027eccepito  difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione  della\ngiurisdizione al Giudice  amministrativo  piuttosto  che  al  Giudice\ntributario. \n    Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di  cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge  n.  197  del  2022  e\u0027\nstata espressamente messa in dubbio proprio dalla  circolare  n.  4/E\ndel 23 febbraio 2023, laddove a pag. 4 si precisa che  «Il  Consiglio\ndell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento  (UE)  n.\n2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al  Capo  III  una  «Misura\nriguardante i settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffinazione»,  consistente,  in  particolare,  nella\nprevisione a livello unionale, per gli anni  2022  e/o  2023,  di  un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo  obbligatorio  a  carico  delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano  in  tali  settori\n(...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai sensi  dell\u0027art.  122\ndel  Trattato  di  funzionamento  dell\u0027Unione  europea   (...)   deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per  l\u0027anno  2023  non  annoverabile  nell\u0027alveo  delle\nimposte sui redditi.». \n    E in calce, alla  nota  6,  la  circolare  medesima  testualmente\nafferma: «Si evidenzia, al  riguardo,  che  le  misure  adottate  dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122 del Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea rientrano  tra  quelle  di  cui  al\ntitolo VIII, Capo 1, del  TFUE,  riguardanti  la  politica  economica\ndell\u0027Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII,  Capo  2,\nconcernenti le disposizioni fiscali.». \n    Tali affermazioni della circolare gravata  potrebbero  indurre  a\nritenere che il contributo in  questione,  oltre  a  non  essere  una\nimposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n    11.3.2. - Il Collegio ritiene, al  contrario,  di  poter  aderire\nalla prospettazione della  parte  ricorrente  circa  la  qualita\u0027  di\nimposta, ai fini del riparto  di  giurisdizione,  del  contributo  in\nesame. \n    Come  noto,  secondo  la   giurisprudenza   costituzionale,   una\nfattispecie deve ritenersi «di natura  tributaria,  indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si  riscontrino\ntre  indefettibili  requisiti:  la  disciplina  legale  deve   essere\ndiretta, in via prevalente, a procurare una  definitiva  decurtazione\npatrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non  deve\nintegrare una modifica di un  rapporto  sinallagmatico;  le  risorse,\nconnesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla\nsuddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche\nspese (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 269  en.  236  del  2017)»\n(cfr., sentenze n. 89 e n. 167 del 2018). \n    Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione e\u0027 concorde nel\nritenere che una fattispecie deve  ritenersi  di  natura  tributaria,\nindipendentemente  dalla  qualificazione  offerta  dal   legislatore,\nladdove si riscontrino i tre indefettibili  requisiti  su  richiamati\n(Cass. civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32121). \n    Inoltre, i caratteri generali identificativi del tributo  debbono\nessere  individuati  nei  seguenti  elementi   tipizzanti   (peraltro\ndichiaratamente   rinvenuti   dalla   Corte   di   cassazione   nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n        «la matrice legislativa della prestazione imposta, in  quanto\nil tributo  nasce  direttamente  in  forza  della  legge,  risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)»; \n        «la doverosita\u0027 della prestazione (Corte cost.,  n.  141  del\n2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che  comporta\nun\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle  stesse  ad  un  ente\npubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n.  26\ndel 1982)»; \n        «la circostanza  che  i  soggetti  tenuti  al  pagamento  del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la  legge  non  da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte cost., n. 238  del  2009,  punto  7.2.3.2,  nonche\u0027,  in\nrelazione al contributo al SSN, Cassazione civ., sez. un., n. 123 del\n2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; \n        «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione\ne\u0027 destinata allo scopo di  apprestare  i  mezzi  per  il  fabbisogno\nfinanziario dell\u0027ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n.  11\ne n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra le altre,  Cass.  civ.,\nsez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)». \n    11.3.3. - Orbene, a parere del Collegio, dalla piana lettura  dei\ncommi da 115 a 119 dell\u0027art. 1, legge n. 197 del 2022,  e\u0027  possibile\nrilevare, per quanto  di  interesse,  la  sussistenza  dei  requisiti\nappena rassegnati, dal momento che: \n        il prelievo e\u0027 disposto per legge; \n        non  e\u0027  dubitabile  la   definitivita\u0027   della   prestazione\npatrimoniale, non essendo prevista alcuna forma di restituzione o  di\nripetibilita\u0027, neppure parziale, in favore dei soggetti passivi; \n        non  e\u0027  riscontrabile  una  controprestazione  in   rapporto\nsinallagmatico con i versamenti del contributo; \n        il  contributo,  perlomeno  nelle  intenzioni   dell\u0027impianto\nnormativo, si propone di colpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma\n115, ritiene essere un indice di  capacita\u0027  contributiva,  ossia  le\nattivita\u0027 delle imprese del settore energetico  ivi  contemplate,  se\nalmeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n        lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il  comma  115,  quello  di\n«contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e  delle  tariffe  del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori». \n    In  conclusione,  si  deve  rilevare  la  natura  tributaria  del\ncontributo in questione, che puo\u0027  essere  qualificato  come  imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla ad un atto o  ad\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n    11.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria, ritiene  tuttavia\nil Collegio di non potere aderire alle eccezioni di difetto  assoluto\ndi giurisdizione e, in  subordine,  di  carenza  della  giurisdizione\namministrativa   (in   favore   di   quella   tributaria)   sollevate\ndall\u0027Agenzia  delle  entrate  in  relazione  all\u0027impugnazione   della\ncircolare e degli altri atti in epigrafe indicati. \n    11.4.1. - Come ricordato dalla difesa di parte ricorrente,  nella\nanaloga vicenda dell\u0027impugnazione della circolare e degli altri  atti\nemessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge n.  21/2022  (cd.\ncontributo di solidarieta\u0027 per l\u0027anno 2022), questo TAR, con numerose\nsentenze, aveva dichiarato il difetto assoluto  di  giurisdizione  in\nconsiderazione  della  natura  meramente  ricognitiva  (della   norma\nprimaria istitutiva del tributo) della circolare impugnata in  quella\nsede, e cosi\u0027 anche dei successivi atti adottati  dall\u0027Agenzia  delle\nentrate. \n    11.4.2. - Senonche\u0027, in sede d\u0027appello, il Consiglio di Stato, ha\nannullato con rinvio le pronunzie di primo grado,  affermando  invece\nla sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n    Il Consiglio di Stato ha posto  a  base  dell\u0027annullamento  delle\nsentenze di questo TAR la considerazione  per  cui  «...  alla  fonte\nnormativa primaria sono  stati  riservati  gli  elementi  costitutivi\ndella  prestazione  impositiva,  mentre  a   quella   gerarchicamente\nsubordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti  di  dettaglio\ndella stessa, necessari  per  l\u0027attuazione  della  norma  impositiva.\nSotto  il  profilo  ora  evidenziato  quest\u0027ultima   risulta   dunque\nriferibile ad un potere amministrativo,  attribuito  alla  competente\namministrazione finanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza\nche gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita  dalla\nnorma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro\nvolta qualificabili come atti amministrativi. (...) non  e\u0027  peraltro\ndeterminante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento  del\ndirettore dell\u0027Agenzia  delle  entrate  ex  art.  37,  comma  5,  del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare  o  di\natto amministrativo generale. In base al sopra citato art.  7,  comma\n1, cod. proc. amm. la  giurisdizione  generale  di  legittimita\u0027  del\nGiudice amministrativo  concerne  infatti  «provvedimenti»  e  «atti»\ndelle  pubbliche  amministrazioni  comunque  espressivi  del   potere\npubblico, quali pacificamente sono sia i  regolamenti  che  gli  atti\namministrativi generali, nel  cui  schema  la  stessa  Agenzia  delle\nentrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di  attuazione\ndel contributo straordinario oggetto di impugnazione. (...)  Pacifica\ndunque  la  natura  di  atto  amministrativo  di  quest\u0027ultimo,  come\nperaltro  anche  della  circolare  e  della  risoluzione   impugnati,\naltrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza nella fattispecie controversa\ndi atti di imposizione tributaria che possano valere  a  radicare  la\ngiurisdizione degli organi  del  contenzioso  tributario  (...)»  (ex\nplurimis, sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). \n    11.4.4. - Il Collegio ritiene  di  dovere  superare  l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza (cfr. Consiglio  di  Stato,\nn. 9188 del 24 ottobre 2023), prendendo atto che le sentenze rese dal\nConsiglio di Stato  nell\u0027analoga  vicenda  relativa  all\u0027impugnazione\ndella circolare  e  degli  ulteriori  atti  applicativi  inerenti  il\ncontributo di cui all\u0027art. 37  del  decreto-legge  n.  21/2022,  sono\nstate   oggetto   di   regolamento   di   giurisdizione   da    parte\ndell\u0027Avvocatura dello  Stato  davanti  alle  SS.UU.  della  Corte  di\ncassazione,  le  quali  hanno   dichiarato   la   sussistenza   della\ngiurisdizione del Giudice amministrativo. \n    In particolare, in quella circostanza  (si  veda  ad  esempio  la\nsentenza n. 29103 del 19 ottobre  2023)  -  in  cui  pure  veniva  in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al Giudice amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di  una\nrisoluzione -  la  Corte  ha  affermato,  quanto  alla   natura   del\nprovvedimento  direttoriale  (ritenuto  meramente   attuativo   della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia  delle  entrate),  trattarsi\n«... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc. amm. ....», e quanto  alla  circolare  (ritenuta,  dall\u0027Agenzia\nricorrente,  atto  meramente   interpretativo),   che   essa   avesse\n«contenuto integrativo del provvedimento direttoriale  ed  in  quanto\ntale  allo  stesso  e\u0027  associabile  sul  piano   della   sussistenza\ndell\u0027affermata giurisdizione amministrativa». \n    Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale  dell\u0027Agenzia  delle  entrate,  pur   attuativo   della\nvoluntas legis  (peraltro  secondo  il  principio  costituzionale  di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione  amministrativa),  costituisce  il  presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la  situazione  soggettiva\nche  ne  deriva  non  puo\u0027  essere  che  qualificata  come  interesse\nlegittimo,  giacche\u0027  altrimenti  se  ne  creerebbe   un\u0027assenza   di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non  consentita  (v.  ultra).  In\naltri, piu\u0027 semplici e  stringenti  termini,  la  sussistenza  di  un\ninteresse  legittimo,  che  costituisce   la   situazione   giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.». \n    In  definitiva,  cio\u0027  che  le  Sezioni  Unite   hanno   ritenuto\nammissibile,  ed   ascrivibile   alla   giurisdizione   del   Giudice\namministrativo, e\u0027 «... una forma  di  tutela  preventiva  avverso  i\nregolamenti/gli  atti  amministrativi  generali  rispetto  agli  atti\nimpositivi/riscossivi \"individuali\" che  e\u0027  del  tutto  legittimata,\ncome gia\u0027 osservato, dall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm.,  e,  per\nconverso, dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  art.  7,\ncomma 5,  il  quale  appunto  prevede  che  \"Le  Corti  di  giustizia\ntributaria di primo e secondo  grado,  se  ritengono  illegittimo  un\nregolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non\nlo applicano, in relazione all\u0027oggetto  dedotto  in  giudizio,  salva\nl\u0027eventuale impugnazione nella diversa sede competente.». \n    Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dover dare continuita\u0027 a\nquel principio di diritto, in altra vicenda dalla  stessa  enunziato,\nper  cui  «\"Rientra  nella   giurisdizione   esclusiva   del   g.a...\nl\u0027impugnazione proposta dal responsabile di un impianto  fotovoltaico\ncontro il provvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6  marzo  2020\ncon cui, in attuazione del decreto-legge n. 124 del  2019,  art.  36,\ncomma 3, conv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019,  sono  stati\nindicati le modalita\u0027 di  presentazione  e  il  contenuto  essenziale\ndella comunicazione mediante la quale  gli  operatori  economici  che\nabbiano cumulato la deduzione fiscale L. n. 388 del 2000, ex art.  6,\ncommi 13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del\n2011 possono, avvalendosi della speciale facolta\u0027 introdotta  proprio\ndal citato art.  36,  assoggettare  alle  imposte  dirette  l\u0027importo\ndedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento\nsi  configura  come  atto   tipicamente   amministrativo,   generale,\nmeramente  ricognitivo  e  attuativo  del  disposto  di  legge,   non\ncontenente  una  pretesa  tributaria  sostanziale  e  non  rientrante\nnell\u0027elenco riportato nel decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.\n546, art. 19\" (Sez. U -, Ordinanza n. 25479 del  21  settembre  2021,\nRv. 662252 - 01).». \n    11.4.5. - Sebbene in  quella  circostanza  la  Corte  regolatrice\nabbia  fatto  espresso  riferimento,  nell\u0027enunciare   il   principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del Giudice  amministrativo\n(trattandosi di controversia in materia di  produzione  di  energia),\nmentre nel caso di specie si verte  nell\u0027ambito  della  giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 (si tratta  di  azione  di  annullamento  in\nmateria non contemplata dall\u0027art. 133  c.p.a.;  in  particolare,  non\nricorre l\u0027ipotesi di cui alla lettera «o» del comma 1, essendo qui la\nproduzione di energia solo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria\ndisciplinata con le norme denunziate), come anticipato,  il  Collegio\nritiene  di  aderire  alla  tesi  per  cui  la  situazione  giuridica\nsoggettiva correlata agli atti impugnati in questa sede e\u0027 tutelabile\ndinanzi  ad  un  giudice,  ed  in  particolare  davanti  al   Giudice\namministrativo. \n    A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto innanzitutto dall\u0027evidente analogia\ntra i due contributi straordinari (quello disciplinato  dall\u0027art.  37\ndel decreto-legge n. 21/2022,  i  cui  atti  applicativi  sono  stati\noggetto del regolamento di giurisdizione  sopra  ricordato  e  quello\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022,  di\ncui  si   fa   questione   di   costituzionalita\u0027),   nonche\u0027   dalla\nconstatazione della  identica  qualificazione  giuridica  degli  atti\nimpugnati in ambedue giudizi (un provvedimento direttoriale,  ed  una\ncircolare interpretativa). In quest\u0027ultimo  senso  e\u0027  dirimente,  in\npresenza di atti dichiaratamente attuativi della  norma  primaria  di\nriferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU. per cui «Non ha  rilievo  la\nnatura discrezionale  ovvero  vincolata  (meramente  attuativa  della\nnorma primaria) dell\u0027atto in contesto,  non  essendo  un  presupposto\nnecessario  a  fondare  la  competenza  giurisdizionale  del  giudice\namministrativo». \n    11.4.6.  -  Tali  affermazioni  sono  peraltro   in   sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione,  il\nConsiglio di Stato in  sede  di  appello  proposto  dalle  originarie\nricorrenti avverso le sentenze  di  questo  Tribunale  amministrativo\nregionale declinatorie della  giurisdizione  nell\u0027impugnazione  degli\natti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge  n.  21  del\n2022 (e.g., Consiglio di Stato, n. 3219 del 2023, sopra citata). \n    12. - Da ultimo, nell\u0027ambito della  valutazione  della  rilevanza\ndelle  questioni  di  costituzionalita\u0027  che  il   Collegio   intende\nsollevare, al fine di scrutinare il possibile approdo del ricorso  ad\nuna decisione di merito va esaminata l\u0027eccezione di  inammissibilita\u0027\nper difetto di interesse sollevata dall\u0027Avvocatura dello Stato. \n    In sintesi, la parte resistente sostiene che,  essendo  gli  atti\nimpugnati solo ripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro\neventuale annullamento non inciderebbe sulla sussistenza, in capo  ai\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo  tributario  cui  essi  sono  astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n    La  societa\u0027  ricorrente,   al   contrario,   accorda   rilevanza\ndirimente, sotto questo profilo,  alla  circostanza  che  con  l\u0027atto\ndirettoriale sono stati istituiti i codici  tributo,  senza  i  quali\nl\u0027obbligo tributario non potrebbe essere materialmente assolto. \n    12.1. - Su questo punto osserva il Collegio  che  il  riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codici tributo certamente non puo\u0027  incidere\nsull\u0027esistenza  dell\u0027obbligazione  tributaria  in  capo  ai  soggetti\npassivi, e tantomeno, sulla platea di questi ultimi, ne\u0027  sulla  base\nimponibile del contributo straordinario: tali  elementi  (cosi\u0027  come\ntutti quelli costituitivi del tributo), atti a fondare l\u0027obbligazione\ntributaria, per definizione non  possono  che  essere  stabiliti  (ed\neventualmente modificati) dalla legge o da atti aventi forza di legge\n(art. 23 Cost.): e cosi\u0027 e\u0027 anche nel caso dell\u0027art. 1, commi da  115\na 118, della legge n. 197 del 2022. \n    12.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo  deriva  un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano  processuale,\nnel  radicamento  dell\u0027interesse  al  ricorso  in  capo  ai  soggetti\nd\u0027imposta. \n    Tale effetto e\u0027 stato riferito,  negli  scritti  difensivi  delle\nricorrenti - in estrema  sintesi -  come  possibilita\u0027  di  adempiere\nall\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango legislativo. \n    Tale impostazione merita condivisione. \n    Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che - ai  sensi\ndell\u0027art.  23  della  Costituzione   -   l\u0027obbligazione   tributaria,\nconsiderata nel suo «aspetto statico» (presupposto, base  imponibile,\nsoggetti  passivi),  e\u0027  un\u0027obbligazione  legale,  nondimeno  la  sua\nformazione puo\u0027 derivare anche da atti del contribuente (ad  esempio,\nopzione per  uno  dei  possibili  regimi  previsti  dalla  legge  per\ndeterminati  tributi)  o   dell\u0027Amministrazione   finanziaria   (c.d.\n«aspetto dinamico» dell\u0027obbligazione tributaria). \n    In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione  dell\u0027imposta  deriva  da  atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n    Nel caso in esame, l\u0027istituzione del codice  tributo  -  mediante\nuno degli atti impugnati nel presente giudizio, ossia la  risoluzione\ndirettoriale - attiene indubbiamente a tale  momento  attuativo,  nel\nsenso  che  rende  esigibile  (insieme  agli  altri  elementi   della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine  di  pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n    L\u0027istituzione  del  codice  tributo   rende   infatti   possibile\nl\u0027imputazione corretta del  pagamento  (qui  da  effettuarsi  tramite\nversamento diretto a mezzo dei servizi telematici dell\u0027Agenzia  delle\nentrate, come specificato  nella  impugnata  circolare  n.  4/2023  e\nribadito nella esaminanda risoluzione) al tributo in questione, e non\nad altre e diverse  obbligazioni  cui  il  soggetto  passivo  dovesse\nessere astretto nei confronti dell\u0027Erario, in quanto reca gli estremi\nidentificativi dell\u0027imposta pagata: si tratta,  in  definiva,  di  un\nonere cui l\u0027Ente titolare del  tributo  deve  assolvere  al  fine  di\nconsentire al  debitore  di  adempiere  correttamente  l\u0027obbligazione\ntributaria. \n    12.3.  -   In   conclusione,   le   questioni   di   legittimita\u0027\ncostituzionale che il Collegio  intende  sollevare  sono  fornite  di\nrilevanza nel presente giudizio, atteso  che  gli  atti  impugnati  -\ndotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto su rassegnato  -  sono  stati\nemessi  in  diretta  derivazione  dalle  norme  qui   sospettate   di\nincostituzionalita\u0027. \n    13. Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio rileva, in\nprimo luogo, che il contributo di solidarieta\u0027  introdotto  dall\u0027art.\n1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022 sembra confliggere  -  ex\nart. 117 Cost. - con i vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario\ne, nello specifico, dal regolamento UE 1854/2022.  Deve  innanzitutto\nconsiderarsi che con il regolamento indicato, l\u0027Unione europea,  dopo\naver dato atto che, a  causa  di  situazioni  eccezionali  (quali  la\nguerra e particolari  condizioni  meteorologiche),  tutti  gli  Stati\nmembri, sebbene in misura diversa, sono  stati  colpiti  dall\u0027attuale\ncrisi energetica e che «il netto aumento dei prezzi dell\u0027energia  sta\ncontribuendo in modo sostanziale all\u0027inflazione generale  nella  zona\neuro e rallenta la crescita economica dell\u0027Unione» (considerando  5),\nha ritenuto necessario «uno sforzo coordinato da  parte  degli  Stati\nmembri, in uno spirito di solidarieta\u0027, durante la stagione invernale\n2022-2023» per attenuare l\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia  e\ngarantire che l\u0027attuale crisi  non  comporti  danni  duraturi  per  i\nconsumatori e l\u0027economia (considerando n. 6). \n    L\u0027Unione europea ha  infatti  spiegato  che  «E\u0027  necessaria  una\nrisposta unitaria e ben coordinata  a  livello  dell\u0027Unione»  poiche\u0027\n«Misure   nazionali   non   coordinate   potrebbero   incidere    sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in  pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei  prezzi  negli  Stati   membri   piu\u0027   colpiti   dalla   crisi.»\n(considerando 9). \n    Sulla base di queste premesse, il regolamento ha  individuato  le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove  non  abbiano  gia\u0027\nadottato  misure  equivalenti,  per  far   fronte   alla   situazione\nemergenziale   in   maniera   armonizzata   sull\u0027intero    territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole compiutamente gia\u0027  nei  considerando  del\nregolamento. \n    Tali misure, come visto,  consistono:  (i)  nella  riduzione  del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e  ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo «per  le\nimprese  e  le  stabili  organizzazioni  dell\u0027Unione   che   svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del\ncarbone e della raffineria» (considerando  12,  13  e  14  e  poi  in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75 % di fatturato  nel  settore\ndell\u0027estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni»,  par.  1,\nn. 17). \n    Con  particolare  riferimento  a  quest\u0027ultima  misura,  qui   di\ninteresse, la ratio dell\u0027individuazione,  a  livello  europeo,  degli\nspecifici  destinatari  del  contributo  eccezionale   e   temporaneo\n(imprese   che   svolgono,   in   sostanza,   la   parte   prevalente\ndell\u0027attivita\u0027  nei  settori  dell\u0027estrazione  e  della   raffineria)\nrisulta esplicitata in piu\u0027 passaggi nel regolamento: «Il  contributo\ndi solidarieta\u0027 e\u0027 uno  strumento  adeguato  per  gestire  gli  utili\neccedenti  in  caso  di  circostanze  impreviste.  Tali   utili   non\ncorrispondono agli  utili  ordinari  che  le  imprese  e  le  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si\nsarebbero aspettati o  avrebbero  potuto  prevedere  di  ottenere  in\ncircostanze  normali,   se   non   si   fossero   verificati   eventi\nimprevedibili sui mercati dell\u0027energia» (considerando 14);  cio\u0027,  si\ncontinua  a  leggere,  e\u0027  evidentemente  avvenuto   perche\u0027   «Senza\nmodificare in modo sostanziale la struttura dei costi  ne\u0027  aumentare\ngli investimenti, le imprese e le stabili organizzazioni  dell\u0027Unione\nche generano almeno il 75 % di fatturato che svolgono  attivita\u0027  nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone  e  della\nraffinazione hanno registrato un\u0027impennata dei profitti  dovuta  alle\ncircostanze improvvise e imprevedibili della  guerra  di  aggressione\ndella Russia nei confronti dell\u0027Ucraina, alla riduzione  dell\u0027offerta\ndi  energia  e  all\u0027aumento  della  domanda  causato  da  temperature\neccezionalmente  elevate»  (considerando  50);  di  conseguenza,  «Il\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo dovrebbe fungere da  misura  di\nridistribuzione   grazie   alla   quale   le   imprese    interessate\ncontribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel  mercato  interno\nproporzionalmente  agli  utili  eccedenti  che  hanno  realizzato  in\nconseguenza delle circostanze impreviste.» (considerando 51). \n    In altri termini, quindi, dalla lettura del  regolamento  europeo\nsembra  emergere  che  la  peculiarita\u0027  dei  destinatari   (rectius,\ndell\u0027attivita\u0027 imprenditoriale svolta  dai  medesimi  che,  a  fronte\ndell\u0027invarianza  dei  costi,  ha   loro   consentito   di   aumentare\nconsiderevolmente i ricavi in virtu\u0027  delle  circostanze  eccezionali\nverificatesi) integri la  ragion  d\u0027essere,  l\u0027ubi  consistam,  della\nmisura stessa. \n    La specificita\u0027 della misura del contributo  rivolto  al  settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure e\u0027 chiaramente esposta nel\nregolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e  il  quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente  diversi\nda quelli che  vigono  per  i  combustibili  fossili.  Dato  che  con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato  s\u0027intende  riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le\ncatene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,\nossia  senza   le   interruzioni   dell\u0027approvvigionamento   di   gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura  destinata\nai produttori di energia elettrica si  applichi  ai  ricavi  ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle  imprese  e  alle  stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono  attivita\u0027  nei  settori  del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi». \n    La distinzione tra le due misure e\u0027 spiegata anche nella Proposta\ndi regolamento, ove si  legge  (pp.  4-5):  «Al  fine  di  assicurare\nparita\u0027  di  condizioni,  la  Commissione   propone   due   strumenti\ncomplementari che abbracciano l\u0027intero settore dell\u0027energia:  a)  una\nmisura volta a ridurre temporaneamente i  ricavi  dei  produttori  di\nenergia elettrica e b) una misura che stabilisce  temporaneamente  un\ncontributo di solidarieta\u0027 sugli utili eccedenti nel settore  fossile\nche rientrano nell\u0027ambito di applicazione del  presente  regolamento.\nRiducendo i ricavi dei produttori di  energia  elettrica,  la  misura\nproposta dal regolamento mira a riprodurre l\u0027esito del mercato che  i\nproduttori potrebbero attendersi se le catene  di  approvvigionamento\nmondiali  funzionassero   normalmente,   ossia   in   assenza   delle\ninterruzioni  dell\u0027approvvigionamento  di   gas   verificatesi   dopo\nl\u0027invasione dell\u0027Ucraina nel febbraio 2022.  La  Commissione  propone\ninoltre un contributo temporaneo di solidarieta\u0027 che si applica  agli\nutili delle imprese attive nei settori del  petrolio,  del  gas,  del\ncarbone e della raffinazione, che hanno registrato una forte crescita\nrispetto agli anni precedenti». \n    Nonche\u0027:  «la  presente   proposta   istituisce   un   contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili  imponibili  realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022  da  societa\u0027  e  stabili  organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del  carbone  e  della\nraffinazione». \n    A fronte di siffatte indicazioni del regolamento europeo circa le\nragioni del contributo di solidarieta\u0027  e  conseguentemente  del  suo\nambito soggettivo (Capo III del regolamento, specificamente rubricato\n«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e della raffinazione»), il legislatore italiano,  con  le\nnorme qui in esame, ha inteso porre tale contributo anche a carico di\nsoggetti diversi da quelli individuati a  livello  europeo  a  motivo\ndelle loro  specifiche  dinamiche  di  impresa,  peraltro  escludendo\nproprio le imprese che svolgono attivita\u0027 di estrazione del petrolio,\nspecificamente contemplate a livello sovranazionale. \n    La scelta legislativa nazionale cosi\u0027 operata appare al  Collegio\ncontrastante con i  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario\nappena  sintetizzati.  Se,  da  un  lato,  la  misura  sovranazionale\nspecificamente indicata per il settore estrattivo e di raffineria non\nrisulta  adottata  dall\u0027Italia,  a  fronte   delle   previsioni   del\nregolamento europeo (art. 14, paragrafi 1 e 3  del  regolamento:  «1.\nGli utili eccedenti generati  da  imprese  e  stabili  organizzazioni\ndell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio  greggio,\ndel gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio, a  meno  che  gli\nStati membri  non  abbiano  adottato  misure  nazionali  equivalenti.\n(...)». «3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano\nil contributo di  solidarieta\u0027  temporaneo  obbligatorio  di  cui  al\nparagrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.»); dall\u0027altro, risulta  invece\nadottato - quale misura nazionale di contribuzione  di  solidarieta\u0027,\nasseritamente qualificata come misura equivalente a  quella  prevista\ndal regolamento UE 2022/1854 - un contributo straordinario  ricadente\nin  larga  parte  su  un  diverso  settore  (tra  cui,  quello  della\ndistribuzione, di interesse per  la  societa\u0027  ricorrente),  peraltro\ngia\u0027 destinatario di altre misure. \n    Non  appare  in  proposito  rilevante  la  circostanza   che   il\nregolamento prevede la possibilita\u0027 per gli Stati membri di  adottare\nmisure «equivalenti», poiche\u0027,  nel  disegno  normativo  europeo,  il\nconcetto di equivalenza sembra spiegare i suoi effetti esclusivamente\nnell\u0027ambito del medesimo e specifico settore dell\u0027estrazione e  della\nraffineria, caratterizzato dalle proprie  dinamiche  di  impresa  che\ngiustificano la misura, dovendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare gli\nobiettivi della misura stessa, le finalita\u0027 di utilizzo dei proventi,\nla base imponibile e l\u0027aliquota del contributo (cfr. considerando 63,\nnonche\u0027 l\u0027art. 14, paragrafo 2, del regolamento:  «Gli  Stati  membri\nprovvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano\nobiettivi simili a quelli del contributo di  solidarieta\u0027  temporaneo\ndi cui al presente regolamento, siano soggette  a  norme  analoghe  e\ngenerino proventi comparabili o superiori  ai  proventi  stimati  del\ncontributo di solidarieta\u0027.»). \n    14. -  La  rilevata  natura  di   tributo   del   contributo   di\nsolidarieta\u0027  in  esame  importa  altresi\u0027  la   contrarieta\u0027   delle\nprevisioni in esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n    Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in  contrasto\ncon  i  principi   di   uguaglianza,   di   proporzionalita\u0027   e   di\nragionevolezza,  quest\u0027ultima  intesa  anche  come  congruenza  delle\nprevisioni adottate con l\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n    La disciplina del contributo  di  solidarieta\u0027  appare,  inoltre,\nconfliggere con il  principio  di  capacita\u0027  contributiva,  che  del\nprincipio   di   uguaglianza    costituisce    una    specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il  limite  del  potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del  contribuente  di  concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di  conseguenza,  l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono  un  trattamento  differenziato  tra\nsituazioni  uguali  ovvero  un  trattamento  uguale  per   situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n    In proposito il Collegio richiama quanto  affermato  dalla  Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art.  81,  commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.\n133 (che, per diversi profili ricorda il contributo  qui  in  esame),\nladdove ha statuito che il sacrificio ai principi  di  eguaglianza  e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo  non\ndev\u0027essere  sproporzionato  e  non  deve  degradare   in   arbitraria\ndiscriminazione, e dunque «la sua struttura deve raccordarsi  con  la\nrelativa  ratio  giustificatrice»,  cosi\u0027  che  se  «il   presupposto\neconomico che  il  legislatore  intende  colpire  e\u0027  la  eccezionale\nredditivita\u0027  dell\u0027attivita\u0027  svolta  in  un  settore  che   presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento  congiunturale,  tale\ncircostanza  dovrebbe  necessariamente  riflettersi  sulla  struttura\ndell\u0027imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11  febbraio  2015,\nn. 10). \n    14.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le  disposizioni\ndi cui ai commi 115  e  ss.  dell\u0027art.  1  della  legge  n.  197/2022\npresentano  diverse  criticita\u0027  con  riferimento  all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta, sotto vari\nprofili, non congruente con la dichiarata finalita\u0027  di  tassare  gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027 aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n    Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando un\u0027aliquota del\n50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo  d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023  che  eccede  per\nalmeno il 10% la media dei redditi complessivi  IRES  conseguiti  nei\nquattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio\n2022. \n    La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027  per  il  2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota  del  50  per  cento,  e\u0027  dunque  il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno  solare\n- e la  media  dei  redditi  complessivi  IRES  dei  quattro  periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n    Il reddito rilevante ai fini IRES, tuttavia, include, nella  base\ndi calcolo,  anche  voci  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  gli\n«extraprofitti»  derivanti  dall\u0027aumento  dei  prezzi  dei   prodotti\nenergetici. \n    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di  partecipazioni,  ovvero,  ancora,  da  eventi  collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che\nindividuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n    Sul punto e\u0027 significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art.  37  del  decreto-legge  n.\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1,  comma  120,  lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma  3-bis  al  citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono  alla  determinazione  dei\ntotali delle operazioni attive e passive,  di  cui  al  comma  3,  le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che  intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n    Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, il pure richiamato\nart. 6 del decreto-legge n. 145/2023, convertito  con  modificazioni,\ndalla legge n. 191/2023. \n    14.1.1. - Sempre con riferimento  all\u0027individuazione  della  base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi  in\ncontrasto con il principio  di  capacita\u0027  contributiva  laddove  non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti  realizzati  nel\n2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non e\u0027  dovuta\na  una  maggiore  capacita\u0027  di   produrre   reddito   dell\u0027operatore\neconomico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici,  che\nnel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021 si e\u0027 contratta  a  causa\ndella pandemia da Covid 19, cosi\u0027 che una quota di quelli che vengono\nconsiderati  «extraprofitti» -  sia  pure  solo  con  riferimento  ai\ncriteri  di  calcolo  della  media  rilevante  -   e\u0027   semplicemente\nrappresentata dal ritorno al volume di affari ante Covid. \n    Si e\u0027 dato in tal modo rilievo ad  un  elemento  che,  in  quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare\nidoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine\ndell\u0027emergenza (per la analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e\ncalcolare una presunta «plus-ricchezza», in ragione del fatto che  il\ndifferenziale che confluisce nella base imponibile del contributo non\nrappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento  rispetto  alle\nperdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con riferimento  al\ncontributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, Corte  di\ngiustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII - Ordinanza  n.\n147 del 27 giugno 2023). \n    14.2. - Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53  della\nCostituzione della normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  nella\ncircostanza che il contributo straordinario introdotto dalla legge n.\n197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027 contributiva in\nparte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del\ncontributo con riferimento ai redditi relativi ad un periodo - l\u0027anno\ndi imposta precedente al 1° gennaio 2023 - i  ricavi  conseguiti  nel\ncorso del quale risultano, sia pure solo  in  parte,  gia\u0027  presi  in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022 di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. \n    Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile\ndel   contributo   solidaristico    straordinario    e\u0027    costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30  aprile  2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,\nmarzo ed aprile del  2022,  gia\u0027  considerati  quale  presupposto  di\nimposta a  fini  della  determinazione  dell\u0027importo  del  contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,\nsia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuati, rispettivamente,  dall\u0027art.  37  del  decreto-legge  n.\n21/2022 nel «contenere per le imprese e  i  consumatori  gli  effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel  «contenere  gli\neffetti  dell\u0027aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo  introdotto  dall\u0027art.  37\ndel decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell\u0027\nart. 1 della legge n. 197/2022, cosi\u0027 comportando  la  sottoposizione\ndegli operatori economici incisi dalle due misure - anche in  ragione\ndelle aliquote previste per  entrambi  i  tributi -  ad  un  prelievo\nfiscale  significativamente  alto,  la  cui  concreta  incidenza  sui\nredditi di impresa, in disparte  la  qualificabilita\u0027  o  meno  della\nstessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio\ndi proporzionalita\u0027. \n    14.3. -  Ulteriore  e  distinto  profilo  di  contrasto  con  gli\narticoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine,  la  disposizione\ndi cui al comma 118, per la quale «Il contributo di solidarieta\u0027  non\ne\u0027 deducibile ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027 produttive». \n    La previsione, importando la sottoposizione a tassazione  di  una\nvoce di costo che, per l\u0027anno  in  cui  si  verifica  il  versamento,\nincide  sull\u0027utile  societario  e,  di   conseguenza,   sul   reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui  i  costi  sostenuti  nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere  deducibili  ai  fini  del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n    15. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin relazione alla  violazione  degli  articoli  3,  53  e  117  della\nCostituzione. \n    16. - Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  il\npresente giudizio,  va  quindi  sospeso  e  va  disposta  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale,  affinche\u0027  decida\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale che, con  la  presente\nordinanza, incidentalmente si pone. \n    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e\ndi comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini\nindicati nel dispositivo. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di  Roma\n(Sezione seconda ter) rimette alla Corte costituzionale la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, illustrata in  motivazione,  relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  per\ncontrasto con gli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione. \n    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Dispone, altresi\u0027, l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. Demanda  alla  Segreteria  della  Sezione  tutti  gli\nadempimenti di  competenza  e,  in  particolare,  la  notifica  della\npresente ordinanza alle parti  del  giudizio  ed  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri. Manda altresi\u0027 alla Segreteria di  comunicare\nla presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati  ed  al\nPresidente del Senato della Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma,  via  Flaminia  n.  189,  nella  Camera  di\nconsiglio  del  giorno  21  novembre  2023   con   l\u0027intervento   dei\nmagistrati: \n        Salvatore Mezzacapo, Presidente; \n        Achille Sinatra, consigliere; \n        Maria Rosaria Oliva, referendario, estensore. \n \n                      Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n                                                   L\u0027estensore: Oliva","elencoNorme":[{"id":"61659","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61660","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61661","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61662","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61663","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"77448","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77449","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77450","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77451","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1854","data_legge":"06/10/2022","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"53737","num_progressivo":"","nominativo_parte":"ELETTRICITA’ FUTURA - 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