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        CApath: none\n
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      * ALPN, server accepted to use h2\n
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      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2735380)\n
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A.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2025\n\r\nOrdinanza  del  28  marzo  2025  del  Tribunale   di   Macerata   nel\nprocedimento penale a carico di M. A.. \n \nCircolazione  stradale  -  Guida  dopo   l\u0027assunzione   di   sostanze\n  stupefacenti - Previsione che  chiunque  guida  dopo  aver  assunto\n  sostanze stupefacenti o psicotrope e\u0027 punito con l\u0027ammenda da  euro\n  1.500 ad euro 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad un anno - Denunciata\n  omessa specificazione in ordine al periodo temporale di  assunzione\n  e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della\n  strada), art. 187-bis (recte: art. 187). \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI MACERATA \n \n \n          ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE \n \n    Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP - GUP, nella persona\ndel dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 20 marzo  2025  il\nPM avanzava richiesta di decreto  penale  nei  confronti  di  A  M  ,\nimputato per il reato p. e p. dall\u0027 art. 187 C.d.S. perche\u0027 si poneva\nalla guida dopo avere  assunto  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope\n(nonche\u0027 per il reato di cui all\u0027art. 186 C.d.S.  per  essersi  posto\nalla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l). \n    Dagli atti emerge che in data  24  gennaio  2025  l\u0027A       aveva\navuto un incidente  stradale  alla  guida  della  propria  moto;  dal\nsuccessivo accertamento  ritualmente  (prestato  consenso  informato,\navvisato l\u0027A    della  facolta\u0027  di  farsi  assistere  da  difensore)\neffettuato in ospedale sulle urine dello stesso emergeva la  presenza\ndi cocaina e suoi metaboliti con risultato «positivo -  cut  off  300\nmg/ml». Attivita\u0027 compiuta non nel contesto di  necessita\u0027  sanitarie\nma a seguito di specifica richiesta avanzata dalla PG (v, pag. 16  - \nrichiesta dei CC al Pronto soccorso). \n    Accertamento che per costante Cassazione, recettiva dei risultati\ndella  letteratura  scientifica  (da  ultimo  ex  multis   Corte   di\nCassazione sentenza sez. IV penale,  ud.  16  ottobre  2024  dep.  17\ngennaio 2025, n. 2020; v. gia\u0027 da Cass. 35334/15, Cass.  16895/12  ),\ne\u0027 pero\u0027 inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica  del\nsoggetto al momento della guida, essendo tale positivita\u0027 compatibile\ncon assunzione anche  risalente  nel  tempo  e  in  assenza  di  ogni\nalterazione psicofisica al momento in cui il soggetto guidava. \n    Non sono  in  atti  ulteriori  significativi  elementi  a  carico\ndell\u0027imputato in relazione a tale reato (lo stesso  all\u0027arrivo  della\nPG si presentava in stato alterato ma con  sintomi  riconducibili  ad\nabuso di  alcolici  e  non  di  stupefacenti  -  alito  vinoso,  voce\nimpastata,  occhi  lucidi,  equilibrio  precario,  tanto  che  la  PG\nipotizzava «alterazione psicofisica da uso  di  alcool»,  circostanza\npoi confermata dagli esami ematici dai quali risultava alcolemia  nel\nsangue pari a 2.55 g/l). \n    Osserva l\u0027(attuale) art.  187  C.d.S.,  vigente  al  momento  dei\nfatti, titolato «Guida dopo l\u0027assunzione  di  sostanze  stupefacenti»\nprevede che «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o\npsicotrope e\u0027 punito con l\u0027ammenda da  euro  1.500  a  euro  6.000  e\nl\u0027arresto da sei mesi ad un anno.. ». \n    Ritiene questo GIP che il tenore letterale  della  attuale  norma\npienamente coerente con la rubrica dell\u0027articolo, debba  ritenersi  o\ndel tutto irrazionale o inammissibilmente generico. \n    Se si dovesse leggere la espressione «Chiunque  guida  dopo  aver\nassunto sostanze stupefacenti o psicotrope» come intesa in assenza di\nogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista  dal  tenore\nletterale della norma) ne discenderebbe, infatti, la conseguenza - si\ncrede non voluta dal legislatore...  -  che  se  una  persona  avesse\nassunto stupefacenti a diciotto anni e poi si mettesse alla  guida  a\nsessanta anni sarebbe punibile in quanto  «guida  dopo  aver  assunto\nsostanze stupefacenti o psicotrope». \n    Norma in  ordine  alla  irrazionalita\u0027  della  quale,  ove  cosi\u0027\ninterpretata, non mette conto di spendere parole. \n    Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad\nuno spazio temporale  prossimo  rispetto  alla  guida  (lettura  piu\u0027\nrazionale) si tratterebbe di norma del  tutto  generica  e  priva  di\ncontenuti tali da consentire a chi la legge - sia il cittadino  o  il\nmagistrato - di capire quale sia tale elemento temporale  (1  ora?  2\nore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...). \n    Se poi si puo\u0027 demandare alla giurisprudenza una  interpretazione\nchiarificatrice della norma,  non  puo\u0027  demandarsi  alla  stessa  la\nfunzione di «creare» la norma, cosi\u0027 surrogandosi a quella che e\u0027 una\nattivita\u0027 che e\u0027 diritto del solo legislatore (e suo onere esplicarla\nin maniera razionale e chiara). \n    Ove, poi, si volesse «salvare» la norma ritenendo che  la  stessa\nfaccia  riferimento  ad  un  criterio  non  meramente  temporale   ma\ncorrelato agli effetti ai possibili effetti  dello  stupefacente,  e\u0027\nagevole osservare che: \n      la lettera del nuovo art. 187 C.d.S. nulla dice al riguardo; \n      la opzione di leggere la  norma  come  correlata  ad  un  lasso\ntemporale tale da rendere  logicamente  prospettabile  la  perdurante\nefficacia dello stupefacente, pur a prima vista non infelice,  appare\nnon  possibile  ad  avviso  di   chi   scrive,   risolvendosi   nella\nintroduzione di un elemento costitutivo (la prospettabile  perdurante\nefficacia dello stupefacente); \n      del tutto estraneo  al  tenore  letterale  della  norma  e  che\npertanto si ritiene non possa  essere  introdotto  in  via  meramente\ninterpretativa; \n      privo di ogni aggancio alla  norma  e  pertanto  da  crearsi  e\nmodellarsi in via interpretativa ad  (inammissibile)  arbitrio  della\ngiurisprudenza (possibile perdurante efficacia? probabile  perdurante\nefficacia? verosimile perdurante efficacia?); \n    Fermo  che  il  nuovo  tenore  della  norma  e  del   titolo   si\ncontrappongono  consapevolmente   alla   vecchia   formulazione   che\nsanzionava colui che guidasse in stato  di  alterazione  psicofisica,\ntalche\u0027  si  ritiene  sarebbe   una   interpretazione   che   farebbe\nriferimento e darebbe rilevanza a elementi  costitutivi  univocamente\nespunti dal legislatore dalla formulazione della norma. \n    Totale    genericita\u0027,    pertanto,    tale     da     comportare\nincostituzionalita\u0027 della previsione  normativa,  ricordato  che  «In\nriferimento all\u0027art. 25 della Costituzione questa Corte ha piu\u0027 volte\nripetuto che a  base  del  principio  invocato  sta  in  primo  luogo\nl\u0027intento di evitare arbitri nell\u0027applicazione di  misure  limitative\ndi  quel  bene  sommo  ed  inviolabile  costituito   dalla   liberta\u0027\npersonale.  Ritiene  quindi  la  Corte  che,  per  effetto  di   tale\nprincipio, onere della legge penale  sia  quello  di  determinare  la\nfattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l\u0027interprete,\nnel  ricondurre  un\u0027ipotesi  concreta  alla  norma  di  legge,  possa\nesprimere  un  giudizio  di  corrispondenza  sorretto  da  fondamento\ncontrollabile. \n    Tale  onere  richiede   una   descrizione   intellegibile   della\nfattispecie astratta, sia pure attraverso  l\u0027impiego  di  espressioni\nindicative o di valore (cfr. ad  es.  sentenze  21/1961  e  191/1970)\n...l\u0027art. 25 ... impone espressamente  al  legislatore  di  formulare\nnorme  concettualmente  precise  sotto  il  profilo  semantico  della\nchiarezza  e  dell\u0027intellegibilita\u0027  dei  termini  impiegati..».  (CC\n96/81). \n    Sotto altro  profilo,  poi,  la  norma  -  per  come  attualmente\nformulata - appare lesiva del principio  di  necessaria  offensivita\u0027\ndelle condotte possibili destinatarie della sanzione  penale,  atteso\nche si presta a sanzionare anche condotte prive di alcun pericolo per\nla circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti\ni cui effetti siano oramai del tutto svaniti e  dei  quali  rimangano\ntracce solo  nelle  urine),  talche\u0027  si  punirebbe  con  la  massima\nsanzione una condotta priva di ogni effettivo disvalore ai  fini  che\noccupano (la sicurezza della circolazione stradale). \n    La Corte adita ha, infatti, gia\u0027 chiaramente  affermato  che  «il\nrispetto del principio di offensivita\u0027 (nullum crimen sine  iniuria),\ndesumibile dall\u0027art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, la citata\nsentenza  n.  354   del   2002),   comporta   che   il   legislatore,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027, puo\u0027 reprimere  sul  piano\npenale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella  loro\ndescrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di  legalita\u0027,\nconsistano, altresi\u0027, in comportamenti  dal  contenuto  offensivo  di\nbeni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera\nesposizione  a  pericolo.  Con  orientamento  costante  (ex   multis,\nsentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del  2000;\npiu\u0027 recentemente sentenza n. 28 del 2024), si e\u0027 anche puntualizzato\nche il principio di offensivita\u0027 opera su due piani distinti:  da  un\nlato, come precetto rivolto al legislatore,  diretto  a  limitare  la\nrepressione penale a fatti che, nella loro  configurazione  astratta,\npresentino un  contenuto  offensivo  di  beni  o  interessi  ritenuti\nmeritevoli di protezione (offensivita\u0027  «in  astratto»);  dall\u0027altro,\ncome criterio interpretativo-applicativo per il  giudice  comune,  il\nquale,  nella   verifica   della   riconducibilita\u0027   della   singola\nfattispecie concreta al paradigma punitivo astratto,  dovra\u0027  evitare\nche  ricadano  in  quest\u0027ultimo  comportamenti  privi  di   qualsiasi\nattitudine  lesiva  (offensivita\u0027  «in  concreto»).  E  affinche\u0027  il\nprincipio di offensivita\u0027 possa ritenersi rispettato, occorre «che la\nvalutazione legislativa di pericolosita\u0027 del  fatto  incriminato  non\nrisulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all\u0027id  quod  plerumque\naccidit» (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenze n.  278  e\nn. 141 del 2019, n. 109 del 2016, e  n.  333  del  1991)»  -  cfr  CC\n116/24. \n    Passando al  caso  concreto,  la  letteratura  scientifica  e  la\ngiurisprudenza hanno pacificamente acclarato che in  moltissimi  casi\npuo\u0027 esservi guida in assenza di ogni alterazione  anche  dopo  avere\nassunto stupefacenti, quando sia cessato ogni effetto  degli  stessi,\ntalche\u0027 la scelta del legislatore appare a questo GIP  irrazionale  e\narbitraria e non rispondente all\u0027id quod plerumque accidit. \n    Non puo\u0027 poi non evidenziarsi  che,  ad  avviso  di  questo  GIP,\nl\u0027art. 187 C.d.S. costituisce gia\u0027 una  forma  di  tutela  anticipata\ndella incolumita\u0027 pubblica e della privata incolumita\u0027 e  proprieta\u0027.\nAppare pertanto ancor piu\u0027 inammissibile anticipare ulteriormente  la\ntutela di tali beni sanzionando: \n      non solo condotte  non  direttamente  lesive  degli  stessi  ma\nsuscettibili di sfociare nella loro offesa (guidare  sotto  l\u0027effetto\ndi stupefacenti; condotta che ben puo\u0027 risolversi in danni a  persone\no cose); \n      ma addirittura condotte (non solo non  direttamente  lesive  di\ntali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza  a  porli\nin pericolo  (guidare  quando  ogni  effetto  dello  stupefacente  e\u0027\nsvanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione); \n    Irrilevante appare, poi, la generica illiceita\u0027 di  un  accertato\npregresso abuso di stupefacenti, destinata a trovare sanzione in sede\namministrativa ma che nulla dice rispetto a un disvalore correlato ad\nuna specifica condotta di guida. \n    Ne\u0027, ad avviso di questo GIP, le possibili difficolta\u0027  correlate\nall\u0027    accertamento    di    una     effettiva     situazione     di\nalterazione/pericolosita\u0027 alla guida possono comportare  la  liceita\u0027\ndi tale deroga al principio di necessaria offensivita\u0027, atteso che: \n      per un verso sono scientificamente possibili esami dirimenti in\nordine a tale profilo (basta fare un  prelievo  non  delle  urine  ma\nematico; accertamento per la costante Cassazione idoneo a provare  un\neventuale stato di alterazione in essere); \n      per altro la Cassazione ha in piu\u0027 pronunce evidenziato come lo\nstato di alterazione possa essere desunto anche da elementi ulteriori\nrispetto agli esami di laboratorio (condotte alterate, modalita\u0027  del\nlinguaggio ...); \n      se anche la prassi e\u0027 in concreto costituita da casi in cui  il\nsoggetto viene fermato e sottoposto ad accertamenti biologici,  nulla\nesclude che la prova possa  poggiare  anche  su  elementi  del  tutto\ndiversi ( ad es. perche\u0027 altra persona - il passeggero della  vettura\no persona presente alla assunzione e poi alla partenza.. - accusi  1\u0027\nindagato di avere fatto uso di stupefacenti, indicando  modalita\u0027  di\nassunzione tali da comportare secondo le logiche  di  esperienza  una\nsicura efficacia drogante, e poi essersi messo alla guida subito dopo\nla loro assunzione); \n      la  eventuale  mera  difficolta\u0027   di   provare   un   elemento\ncostitutivo necessario  ad  una  razionale  (id  est  costituzionale)\nprevisione di una ipotesi di  reato  non  puo\u0027  comportare  che  tale\nelemento  non  sia  previsto  nella  formulazione  della  fattispecie\npenale. \n    Distonico  rispetto  alla  previsione  sanzionatoria   appare   ,\nperaltro, il comma 2-bis dell\u0027art. 187 C.d.S. che prevede che «Quando\ngli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando\nsi ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del\nveicolo si trovi sotto  l\u0027effetto  conseguente  all\u0027uso  di  sostanze\nstupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di  possono\nsottoporre i conducenti  ad  accertamenti  tossicologici  analitici»,\nfacendo  tale  comma  riferimento  alla  presenza  di  uno  stato  di\nalterazione dovuto allo stupefacente che non e\u0027  piu\u0027  richiesto  dal\ncomma 1. \n    Profilo che pero\u0027 si ritiene mera incongruenza  normativa  e  non\ntale da poter comportare che il comma 1 si possa/debba intendere come\ntuttora facente implicito riferimento ad un necessario attuale  stato\ndi  alterazione  dovuto  a  effetto  di   sostanze   stupefacenti   o\npsicotrope. \n    Non puo\u0027, poi non evidenziarsi che  l\u0027art.  187  C.d.S.  e\u0027,  per\ncerti versi, speculare alla  ipotesi  di  cui  all\u0027art.  186  C.d.S.,\nsanzionando entrambe le norme la assunzione di sostanze tali da poter\nalterare la condotta di guida. \n    Appare, pertanto, irrazionale e contrastante con il  criterio  di\neguaglianza e ragionevolezza, che nel caso di cui all\u0027  art.  186  la\nlegge preveda sanzione per chi «guida in stato di ebbrezza» - id  est\nin stato di alterazione (e v. anche 186-bis sanziona chi «guida  dopo\navere assunto sostanze  alcoliche  e  sotto  l\u0027effetto  di  queste»),\nmentre art. 187 C.d.S. prescinda totalmente da tale profilo. \n    Non dirimente si ritiene poi che l\u0027uso di alcool sia in  generale\nlecito, talche\u0027 sarebbe irrazionale  sanzionare  ogni  consumo  dello\nstesso prima di mettersi alla guida, mentre quello di stupefacenti e\u0027\nsempre illegale. \n    Per come gia\u0027 evidenziato il mero generico pregresso  consumo  di\nstupefacenti e\u0027 infatti profilo del  tutto  irrilevante  rispetto  al\nverificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione\ne gia\u0027 autonomamente sanzionato (art. 75 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/90). \n    Sotto altro profilo, poi, non appare fuori  luogo  ricordare  che\nl\u0027art. 116 C.d.S. prevede mera sanzione amministrativa per chi  guida\nsenza patente: condotta che presuntivamente appare di sicuro pericolo\nper la circolazione stradale. \n    Se tale grave situazione  di  illiceita\u0027  non  comporta  sanzione\npenale, appare  irrazionale  secondo  questo  GIP  che  debba  essere\npenalmente sanzionato chi, avendo patente, guida dopo  una  pregressa\n(illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova  sulla\npossibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di\nguida. \n    Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ad  avviso\ndi questo GIP, che la Corte ove non ritenga opportuna  piu\u0027  incisiva\ndeterminazione - pronunzi una pronuncia  additiva  costituzionalmente\nnecessitata, aggiungendo al  mero  criterio  temporale  gia\u0027  oggetto\ndella   previsione   legislativa   («dopo   aver   assunto   sostanze\nstupefacenti  o  psicotrope»)  un  criterio  di  risultato  (si  puo\u0027\nipotizzare, con richiamo all\u0027 art. 186-bis C.d.S.,» e sotto l\u0027effetto\ndi queste». \n    La questione appare  poi  rilevante  nel  presente  procedimento,\natteso che: \n      dagli  atti  emerge  la  accertata  positivita\u0027  alla   cocaina\ndell\u0027imputato a seguito delle analisi urinarie; fatto che  alla  luce\ndella  nuova  normativa  comporterebbe  la  possibile  emissione  del\nrichiesto decreto penale comprovando una assunzione  di  stupefacenti\nantecedente alla guida, pur  non  essendo  idoneo  ad  acclarare  che\nl\u0027A     guidasse sotto l\u0027effetto  di  sostanze  stupefacenti,  ne\u0027  a\ndeterminare quando le stesse siano state assunte; \n      non emergono dagli atti elementi  dai  quali  desumere  che  il\nsuddetto guidasse non solo dopo  la  assunzione  di  stupefacenti  ma\nanche sotto l\u0027effetto degli stessi  (lo  stato  alterato  ben  poteva\nessere dovuto all\u0027abuso di alcool; idem l\u0027incidente -  che  peraltro,\nspecie in moto, puo\u0027 capitare per i motivi piu\u0027 svariati); \n      non si ravvisano nella richiesta di  decreto  penale  eventuali\naltri elementi ostativi all\u0027 accoglimento della stessa. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,\nn. 87. \n    Promuove di ufficio, per violazione degli  artt.  3  e  25  della\nCostituzione, questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027  art.\n187-bis C.d.S. la\u0027 ove prevede che e\u0027  punito  «Chiunque  guida  dopo\naver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza  di  ogni\nspecificazione in ordine al periodo temporale  di  assunzione  ed  ai\nperduranti  effetti  di  tale  assunzione  al  momento  della  guida,\nsospendendo il giudizio in corso. \n    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata\nalle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri\nnonche\u0027 comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della\nCamera  dei  Deputati  e   all\u0027esito   sia   trasmessa   alla   Corte\nCostituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle\navvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. \n      Macerata, 28 marzo 2025 \n \n                           Il GIP: Manzoni","elencoNorme":[{"id":"62465","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"come modificato dalla","legge_articolo":"187","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187"},{"id":"62810","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177"}],"elencoParametri":[{"id":"79206","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79207","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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