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A.  difeso  da  Rosanna  Mascolo  -  MSCRNN80C45A509K  ed\nelettivamente domiciliato presso rosanna.mascolo@forotorre.it \n        S.a.p. Na. Sistema  ambiente  Provincia  di  Napoli  S.p.a. -\n06520871218 difeso da Lorenzo  Emilio  Fusco  -  FSCLNZ62E22F205S  ed\nelettivamente                   domiciliato                    presso\nlorenzofusco@avvocatinapoli.legalmail.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        pronuncia  sentenza  n.  53212024  emessa  dalla   Corte   di\ngiustizia tributaria primo grado Napoli Sezione 3 e pubblicata  il  9\ngennaio 2024; \n    Atti impositivi: \n        avviso iscrizione ipotecaria n. ... TARES: ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n        cartella di pagamento n. ... \n    a seguito di discussione  in  Camera  di  consiglio  e  visto  il\ndispositivo n. 963/2024 depositato il 15 ottobre 2024; \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    1. Il sig. A. A. , con ricorso notificato  il  21  marzo  2023  e\ncostituzione in giudizio effettuata innanzi alla Corte  di  giustizia\ntributaria di primo grado di Napoli, Sezione 3, ha  proposto  ricorso\navverso: \n        la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  n.  ...\nemessa da: Agenzia delle entrate Riscossione; enti impositori:  vari;\ncon data di notifica dell\u0027atto al ..., avente  a  oggetto  tributi  e\nanni di imposta vari, per un importo complessivo, pari a euro ... \n    La comunicazione preventiva di  iscrizione  ipotecaria  comprende\nnumerose cartelle ed avvisi di accertamento impoesattivi per  pretese\ndi natura tributaria, qualche cartella relativa a contravvenzioni  al\ncodice  della  strada  e  numerosi  avvisi  di  addebito  di   natura\nprevidenziale, il tutto per complessivi euro ... \n    Parte ricorrente ha impugnato solamente n. 32 cartelle  e  avvisi\ndi accertamento impoesattivi, con addebiti di natura  tributaria  per\ncomplessivi euro ... e ne ha chiesto l\u0027annullamento  per  i  seguenti\nmotivi:  omessa  notifica  delle  cartelle   o   degli   accertamenti\nimpoesattivi con la conseguente decadenza e/o prescrizione. \n    Il 19 luglio 2023 si e\u0027 costituita la SAPNA  che  ha  addotto  di\naver operato quale concessionario solamente  per  il  ...  e  che  la\ncartella di pagamento  e\u0027  stata  emessa  a  seguito  dell\u0027avviso  di\naccertamento n. ... notificato il ... relativo a Tarsu del Comune  di\n... per l\u0027annualita\u0027 ...  e  che  tale  avviso  era  stato  preceduto\ndall\u0027avviso di pagamento n. ... notificato  il  ... Ha  allegato  a/r\nrelativa alla notifica dell\u0027accertamento e ha chiesto il rigetto  del\nricorso. \n    Il 20 luglio 2023 si e\u0027 costituita l\u0027ADER che ha  argomentato  di\naver comunicato, a mezzo pec del  ...,  l\u0027accoglimento  parziale  del\nricorso annullando, in virtu\u0027 della legge n.  197/2022,  le  seguenti\ncinque cartelle di pagamento: \n        ...; \n        ...; \n        ...; \n        ...; \n        ...; \n    Ha poi assunto che le doglianze attoree  riguardassero  attivita\u0027\ndegli enti impositori e ha chiesto il rigetto del ricorso. \n    Il 28 luglio 2023 si e\u0027 costituita la  Regione  Campania  che  ha\neccepito  il  proprio  difetto  di  legittimazione  passiva  per   le\nattivita\u0027 di riscossione, allegando a/r del 22 ottobre 2010 e del  25\nottobre 2010 ma non gli atti di accertamento e ha chiesto il  rigetto\ndel ricorso. \n    Il 4 ottobre 2023 si e\u0027  costituito  il  Comune  di  Sant\u0027Antonio\nAbate  che  ha  assunto   di   aver   regolarmente   notificato   gli\naccertamenti, si e\u0027 rimesso all\u0027ADER per la verifica delle  procedure\ndi riscossione e ha chiesto il rigetto del ricorso. \n    2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con  sentenza\nn. 532 del 9 gennaio 2024, ha cosi\u0027 statuito:  «Dichiara  estinto  il\ngiudizio per cessata materia del contendere  per  la  parte  relativa\nalle seguenti 5 cartelle: ...;  accoglie  il  ricorso  per  la  parte\nrelativa alle restanti 27 cartelle.  Spese  compensate»,  sulla  base\ndella seguente motivazione: «Il giudizio  va  in  parte  estinto  per\ncessata materia del contendere e per la rimanente parte va accolto. \n    Preso atto dell\u0027annullamento in sede di reclamo-mediazione  delle\ncinque cartelle, il Collegio rileva la sussistenza  delle  condizioni\nper dichiarare, relativamente a queste, l\u0027estinzione del giudizio  ex\nart. 46 del decreto legislativo n. 546/1992. \n    Per  quanto  riguarda  la  cartella  n.  ...,  che  nell\u0027atto  e\u0027\nriportata a pagina 15, ove e\u0027 indicata quale data di notifica  quella\ndel   ...,   quest\u0027ultima   non   e\u0027   provata,   pertanto,   essendo\nl\u0027accertamento notificato il ..., la cartella andava notificata entro\nla fine del terzo anno da quello in cui  l\u0027accertamento  e\u0027  divenuto\ndefinitivo, dunque entro il ..., quindi la pretesa risulta colpita da\nprescrizione. \n    Per tutte le altre cartelle non e\u0027 stata depositata alcuna relata\ndi notifica, ragion per cui relativamente ad esse il ricorso non puo\u0027\nche essere accolto. \n    Il ricorso avverso  la  comunicazione  preventiva  di  iscrizione\nipotecaria va, dunque, accolto perla parte relativa  a  27  delle  32\ncartelle impugnate e per le altre 5 il giudizio va dichiarato estinto\nex art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992. \n    In considerazione dell\u0027esito del giudizio  e  della  complessita\u0027\ndella causa, relativa a ben  32  cartelle,  il  Collegio  dispone  la\ncompensazione delle spese di lite». \n    3. Ha proposto appello  l\u0027Agenzia  delle  entrate -  Riscossione,\nlimitatamente alle cartelle nn. \n        ..., \n        ..., \n        ..., \n        ..., \n        ..., \n    oltre agli AVE di competenza dell\u0027amministrazione finanziaria. \n    Ha depositato relata di notifica relativamente: \n        ... alla cartella di pagamento n. ... di un importo  pari  ad\neuro ... notificata in data ... relativa a  tassa  rifiuti  dell\u0027anno\n..., ente creditore S.A.P. NA. per il Comune di ...; \n        ... alla cartella di pagamento n. ... di un importo  pari  ad\neuro ... notificata in data ... relativa a  tassa  rifiuti  dell\u0027anno\n... ente creditore Comune di ...; \n        ... alla cartella di pagamento n. ... di un importo  pari  ad\neuro ... notificata in data ... relativa a imposta  municipale  unica\ndell\u0027anno ... ente creditore Comune di .... \n    Ha depositato atti interruttivi della prescrizione relativi  alle\ncartelle innanzi descritte. \n    In particolare: \n        in relazione alle cartelle ..., ha depositato agli atti:  AVI\n... e AVI...; \n        in relazione alle cartelle nn. ...,  ... ha  depositato  agli\natti: AVI ..., AVI ... e AVI ...; \n        per le cartelle nn. ... e  ...  ha  depositato  ...,  nonche\u0027\nAVI... e AVI...; \n        per le cartelle nn. ... nonche\u0027 l\u0027... n. ...,  ha  depositato\n... e ...; \n        per le cartelle nn. ..., ...,  ... ha  esibito  e  depositato\n...; \n        per la cartella n. ... ha esibito e depositato AVI ...; \n        per la cartella ... ha evidenziato che vale il  preavviso  di\niscrizione ipotecaria n. ... impugnata; \n        per l\u0027AVE ... si e\u0027 riportato all\u0027AVI ... e AVI  ...,  mentre\ngli altri AVE vi sono gli avvisi esecutivi di accertamento Erario  n.\n... e ... nonche\u0027 ilo  preavviso  di  iscrizione  ipotecaria  n.  ...\nimpugnata. \n    Parte appellante ha rimarcato che, con  la  esibizione  di  detta\ndocumentazione, non puo\u0027 non ritenersi regolare l\u0027attivita\u0027 svolta da\nAder e l\u0027interruzione della prescrizione in quanto la  documentazione\nprodotta dimostra la regolarita\u0027 degli adempimenti svolti. \n    In relazione, poi, alla esibizione solo in grado di  appello  dei\ndocumenti innanzi enucleati, parte appellante ha evidenziato  che  la\nCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione\n13, con sentenza n. 1649/2024 del 6 marzo 2024 ha evidenziato  che  :\n«i documenti sono indispensabili ai fini della decisione in quanto da\nessi si trae la prova della notifica degli atti presupposti di quello\nimpugnato e pertanto, anche in  considerazione  della  novita\u0027  della\nquestione, non ancora adeguatamente analizzata dalla  giurisprudenza,\nritiene  questo  Collegio  di  ammettere  la  produzione  documentale\ncontestata... Ritiene questo Collegio che quei  documenti  sono  oggi\nindispensabili ai fini della decisione in quanto da essi si  trae  la\nprova della notifica della cartella  presupposta  all\u0027atto  impugnato\n(intimazione di pagamento). E pertanto, anche in considerazione della\nnovita\u0027 della questione  ritiene  questo  Collegio  di  ammettere  la\nproduzione documentale». \n    Si e\u0027 costituita la  S.A.P.N.A.  Sistema  ambiente  Provincia  di\nNapoli S.p.a.,  chiedendo  di  riformare  la  sentenza  appellata  n.\n532/824 del 9 gennaio 2024 e per  l\u0027effetto  che  sia  dichiarata  la\nlegittimita\u0027 dei crediti di cui all\u0027atto impugnato. \n    Essa ha chiarito di essere responsabile della riscossione per  il\nComune di Sant\u0027Antonio Abate solo per  l\u0027anno  ...,  mentre  per  gli\nulteriori anni la gestione e\u0027 del comune stesso. \n    La cartella di pagamento n. ..., notificata  il  ...  (avente  ad\noggetto TARSU anno ...,  Comune  di  Sant\u0027Antonio  Abate),  e\u0027  stata\nemessa in seguito alla notifica dell\u0027avviso di  accertamento  n.  ...\nnotificata il ..., relativo alla  tassa  rifiuti  solidi  urbani  del\nComune di Sant\u0027Antonio Abate per l\u0027annualita\u0027 ....  Tale  avviso,  e\u0027\nstato preceduto  da  avviso  di  pagamento  ...  notificato  il  ...,\nriferito all\u0027immobile sito  alla  via  ...,  con  destinazione  d\u0027uso\nabitazione, per una superficie pari a 80 mq. \n    Si e\u0027 costituito in giudizio il Comune di Agerola, al  solo  fine\ndi veder riconosciuto il proprio difetto  di  legittimazione  passiva\nnel  presente  giudizio  e  conseguentemente  ottenere   la   propria\nestromissione dal giudizio. \n    E\u0027 rimasta contumace la parte privata, ritualmente citata, giusta\nla seguente relata: «Il  giorno  18  marzo  2024  alle  ore  15,30,50\n(+0100) il messaggio \"notificazione ai sensi della legge  n.  53  del\n1994\"  proveniente  da  claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it  ed\nindirizzato a rosanna.mascolo@forotorre.it e\u0027 stato consegnato  nella\ncasella     di      destinazione.      Identificativo      messaggio:\n31EC8294.01A0289B.51F8DC7B.D8733378.posta-certificata@legalmail.it». \n    Sono rimaste contumaci le  restanti  parti,  benche\u0027  ritualmente\ncitate (si v. inter alia le seguenti relate: Il giorno 18 marzo  2024\nalle ore 15,47,23 (+0100) il messaggio «notificazione ai sensi  della\nlegge          n.          53/1994»          proveniente           da\nclaudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it    ed     indirizzato     a\ndanilaamore@pec.regione.campania.it e\u0027 stato consegnato nella casella\ndi          destinazione.          Identificativo          messaggio:\n31C915CE.01A0EB66.52080860.8EFF8B65.posta-certificata@legalmail.it \n    Il giorno 18 marzo 2024 alle ore 15,30,48  (+0100)  il  messaggio\n«notificazione ai sensi della legge n. 53 del  1994»  proveniente  da\n«claudiacimato@   avvocatinapoli.legalmail.it»   ed   indirizzato   a\n«dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it» e\u0027 stato consegnato nella  casella\ndi          destinazione.          Identificativo          messaggio:\n31EC8294.01A0289B.51F8DC7B. D8733378.posta-certificata@legalmail.it). \n    3. Questa Corte di giustizia tributaria ritiene rilevante, e  non\nmanifestamente infondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel vigente art. 58, comma terzo, del decreto legislativo n. 546  del\n1992 per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma,\n102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n    3.1. L\u0027art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo\nprevigente, prevedeva  due  regole  distinte  per  l\u0027acquisizione  in\nappello di nuove prove. Per le prove costituende  disponeva  che  «Il\ngiudice d\u0027appello non puo\u0027 disporre nuove prove,  salvo  che  non  le\nritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di\nnon averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per  causa\nad essa non imputabile.» Per le prove costituite,  invece,  disponeva\nche «E\u0027 fatta  salva  la  facolta\u0027  delle  parti  di  produrre  nuovi\ndocumenti».  Secondo  il  diritto  vivente,  pertanto,   era   sempre\nconsentita la produzione nel giudizio di appello di nuovi  documenti,\nin cio\u0027 derogando rispetto a quanto previsto dall\u0027art. 345 del codice\ndi procedura civile nel  testo  vigente  in  seguito  alle  modifiche\noperate dalla legge 18  giugno  2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo\nsviluppo economico, la semplificazione, la competitivita\u0027 nonche\u0027  in\nmateria di processo civile). \n    3.2. L\u0027articolo  in  questione,  tuttavia,  e\u0027  stato  sostituito\ndall\u0027art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 30 dicembre\n2023, n. 220, (Disposizioni in materia  di  contenzioso  tributario),\ncon effetto dal 4 gennaio 2024. \n    La disposizione trova applicazione anche ai giudizi in corso.  Il\ndecreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha infatti disposto (con\nl\u0027art. 4, comma 2) che  «Le  disposizioni  del  presente  decreto  si\napplicano ai giudizi instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con\nricorso  notificato  successivamente  al  1°  settembre  2024,  fatta\neccezione per quelle di cui all\u0027art. 1, comma 1, lettere d), e),  f),\ni), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e  dd)  che  si\napplicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche\u0027\nin Cassazione, a  decorrere  dal  giorno  successivo  all\u0027entrata  in\nvigore del presente decreto». \n    Non ignora questa Corte la sentenza  n.  5476  del  23  settembre\n2024, con cui altra Sezione di questo medesimo plesso giudiziario  ha\nritenuto di sposare un\u0027interpretazione  costituzionalmente  orientata\nvolta a ritenere la non applicabilita\u0027  immediata  e,  quindi,  anche\nalla presente controversia (l\u0027atto di appello e\u0027 stato notificato  il\n18 marzo 2024 e depositato il 22 marzo  2024)  del  nuovo  testo  del\ncitato art. 58, decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall\u0027art.\n1, comma 1, lettera bb), decreto legislativo  n.  220/2023,  giacche\u0027\ndalla soluzione di  tale  problema  dipende  l\u0027utilizzabilita\u0027  della\ndocumentazione depositata dall\u0027Agenzia  delle  entrate -  Riscossione\nunitamente all\u0027atto di appello. \n    A tal fine la richiamata sentenza fa leva sull\u0027assunta ambiguita\u0027\ndel citato testo normativo nonche\u0027 sull\u0027esigenza di  prestare  tutela\nal  legittimo  affidamento  delle   parti,   principio   di   diretta\ndiscendenza costituzionale e convenzionale. \n    Questo Collegio condivide interamente le  argomentazioni  offerte\nriguardo alla necessita\u0027 di prestare tutela al legittimo  affidamento\ncirca  la  stabilita\u0027  dell\u0027assetto  delle  regole  processuali   che\ndisciplinano il contenzioso in atti. \n    Tuttavia, reputa che, se del caso, siffatta  interpretazione  non\npossa  essere  adottata  dal  giudice  comune,  all\u0027uopo  occorrendo,\ncomunque, un intervento da parte del giudice  delle  leggi.  Occorre,\ninfatti, tener conto di quelli che autorevole  dottrina  ha  definito\npercorsi di «ri-accentramento» della giustizia costituzionale,  ossia\ndella  chiara   tendenza   della   nomofilachia   costituzionale   al\nri-accentramento, dopo decenni, invece, di «diffusione» del controllo\ndi costituzionalita\u0027. \n    E, in tal senso, a parere del Collegio,  il  dato  normativo  non\noffre margini di apprezzamento in punto di equivocita\u0027 letterale tali\nda consentire a questo giudice di esercitare  il  proprio  potere  di\nesegesi in luogo di quello oggettivamente di competenza  della  Corte\ncostituzionale: non a caso nessun commentatore  ha  posto  in  dubbio\nl\u0027immediata applicabilita\u0027 della citata disposizione  ai  contenziosi\ninstaurati in grado di appello successivamente alla  sua  entrata  in\nvigore  (circa  i  limiti   dell\u0027interpretazione   costituzionalmente\norientata, cfr. amplius infra al § 4). \n    D\u0027altro canto, nessuna riserva di senso  avrebbe  il  riferimento\ncontenuto nella disposizione transitoria ai «giudizi  instaurati,  in\nprimo e in secondo grado, nonche\u0027  in  Cassazione,  a  decorrere  dal\ngiorno successivo all\u0027entrata in vigore  del  presente  decreto»,  in\nluogo dell\u0027utilizzo non equivoco di una disposizione  che  stabilisse\nin modo chiaro ed esplicito l\u0027applicabilita\u0027 di siffatta disposizione\nsolo ai giudizi instaurati in primo grado  dopo  la  sua  entrata  in\nvigore. \n    Ne\u0027 per vero e\u0027 convincente il possibile  richiamo  all\u0027art.  79,\ncomma primo, del decreto legislativo n. 546 del 1992.  Si  tratta  di\ndisposizione,  di  cui  la  riforma  normativa  in   delibazione   si\ndisinteressa  completamente.  Donde  il  suo  raggio  applicativo  va\ncircoscritto al contesto in cui e\u0027 stata emessa.  Essa,  e\u0027,  invero,\nesclusivamente, volta a modulare l\u0027entrata in  vigore  della  riforma\nintrodotta dal decreto legislativo n. 546 del 1992,  senza  poter  in\nalcun modo essere richiamata al  fine  di  determinare  la  normativa\nprocessuale effettivamente applicabile in questa sede.  Peraltro,  va\nrammentato, su un piano generale, che  l\u0027art.  12  prel.  del  codice\ncivile, nel prevedere che «nell\u0027applicare la legge  non  si  puo\u0027  ad\nessa attribuire altro senso che quello fatto palese  dal  significato\nproprio  delle  parole  secondo  la  connessione  di  esse,  e  dalla\nintenzione del legislatore», colloca su un piano  di  equiordinazione\nl\u0027interpretazione letterale e quella basata sulla ratio legis (cosi\u0027,\npropriamente, dovendo intendersi il  riferimento  all\u0027intenzione  del\nlegislatore: v. gia\u0027 Cassazione n.  937  del  1975):  e  trattasi  di\nindicazione  rilevantissima,  giacche\u0027  permette  di  affermare  che,\nquando  una  norma  si  presta  a  diverse   interpretazioni,   tutte\nplausibili, dovere primario dell\u0027interprete e\u0027 di ricorrere alla mens\nlegis per individuare l\u0027interpretazione piu\u0027 corretta tra quelle  che\nl\u0027elasticita\u0027 del testo possa consentire (cosi\u0027  gia\u0027  Cassazione  n.\n2454 del  1983),  essendo  riservate  al  legislatore  le  scelte  di\npolitica del diritto e dovendo il giudice solo darvi seguito mediante\nla corretta interpretazione dell\u0027enunciato legislativo (cfr.  in  tal\nsenso da ult. Cassazione S.U. n. 38596 del  2021):  cosi\u0027  Cassazione\ncivile, sentenza, 24 ottobre 2022, n. 31344. Giova inoltre richiamare\nCassazione civile, sezioni unite,  sentenza,  9  settembre  2021,  n.\n24413, secondo cui «la funzione assolta dalla  giurisprudenza  e\u0027  di\nnatura  \"dichiarativa\",  giacche\u0027  riferita   ad   una   preesistente\ndisposizione di legge, della quale e\u0027 volta a riconoscere l\u0027esistenza\ne  l\u0027effettiva  portata,  con  esclusione  di   qualunque   efficacia\ndirettamente creativa», rimanendo altrettanto certo  che  l\u0027attivita\u0027\ninterpretativa, anche  se  non  consente  di  superare  i  limiti  di\ntolleranza ed elasticita\u0027 dell\u0027enunciato,  consiste  nel  compito  di\ncontribuire a determinare l\u0027effettivo contenuto  della  disposizione,\ntenendo conto della voluntas legis (Cassazione, Sez. Un., 3  dicembre\n2021, n. 38361; Cassazione, Sez. Un.,  2  dicembre  2021,  n.  38135;\nCassazione, Sez. Un., 16 aprile 2021,  n.  10110),  alla  luce  e  in\napplicazione dei principi generali  dell\u0027ordinamento,  fissati  dalla\nCostituzione, dalle Carte  sovranazionali  ed  internazionali  e  dal\ncomplesso delle disposizioni che lo  compongono  (Cassazione  civile,\nsezioni unite, ordinanza, 23 febbraio 2022, n. 5952). \n    E\u0027 dunque da ritenersi che l\u0027intentio legis esplicitata dal  dato\nletterale, colto nella sua scarna oggettivita\u0027, sia stata  unicamente\nquella di derogare, col citato disposto, al  principio  tempus  regit\nactum, volendosi cosi\u0027 solo impedire l\u0027immediata applicabilita\u0027 della\nnovella anche ai  giudizi  di  appello  introdotti  prima  della  sua\nentrata in vigore e ancora pendenti, in quanto non gia\u0027 definiti alla\ndata del 4 gennaio 2024 (e non  anche  di  postergare  l\u0027applicazione\ndella novella a un indeterminato futuro prossimo, circoscrivendola ai\ngiudizi instaurati in primo grado dopo la  sua  entrata  in  vigore).\nInfatti, come sottolineato sia dalla Corte costituzionale  (sent.  n.\n13 del 2018) sia dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (9  maggio\n2016, nn. 9284  e  9285)  «la  presenza  di  un\u0027esplicita  disciplina\ntransitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento  alla  natura\nprocessuale  degli  atti  per  risolvere  le  questioni  di   diritto\nintertemporale». In altri termini, a fronte di una chiara  disciplina\ntransitoria non puo\u0027 nemmeno porsi  la  questione  di  una  eventuale\nviolazione del principio  tempus  regit  processum,  poiche\u0027  con  la\nspecifica disciplina transitoria e\u0027 il  legislatore  a  risolvere  ex\nante  il  problema  dell\u0027applicabilita\u0027   delle   norme   processuali\nsopravvenute: in tal senso, Cassazione civile, sentenza, 19 settembre\n2024, n. 25147. \n    Infine,  neanche  e\u0027  probante   il   tema   del   litisconsorzio\nobbligatorio con l\u0027ente impositore, che potrebbe costituire argomento\nper sostenere che, diversamente dal regime previgente,  e\u0027  agevolata\nla produzione dei documenti gia\u0027 nel giudizio di  primo  grado.  Tale\nargomento non trova cittadinanza fattuale nel  presente  giudizio  e,\ncomunque, non giustifica una  differente,  rispetto  a  quanto  sopra\nindicato, modulazione temporale dell\u0027entrata in vigore della riforma,\nne\u0027 tantomeno attribuisce una completa ragionevolezza alla disparita\u0027\ntra  le  parti  del  giudizio  di  appello,  radicando  un\u0027inibitoria\nassoluta in sede di delibazione della documentazione sopraggiunta. \n    3.3. Pertanto, in linea con quanto gia\u0027 statuito con la ordinanza\nn. 1658 del 7 luglio 2024, il nuovo testo dell\u0027art. 58,  che  prevede\nche «Non sono ammessi nuovi mezzi  di  prova  e  non  possono  essere\nprodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga\nindispensabili ai fini della decisione  della  causa  ovvero  che  la\nparte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di\nprimo grado per causa ad  essa  non  imputabile.  2.  Possono  essere\nproposti motivi aggiunti qualora  la  parte  venga  a  conoscenza  di\ndocumenti, non prodotti dalle  altre  parti  nel  giudizio  di  primo\ngrado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.  3.\nNon e\u0027 mai consentito il deposito  delle  deleghe,  delle  procure  e\ndegli altri atti di conferimento di potere rilevanti  ai  fini  della\nlegittimita\u0027  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche\ndell\u0027atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono\npresupposto di legittimita\u0027 che  possono  essere  prodotti  in  primo\ngrado anche ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6-bis»  e\u0027  da  ritenersi\npienamente applicabile nel presente giudizio (e di medesimo avviso si\ne\u0027 mostrata, giova evidenziarlo, l\u0027ancor  piu\u0027  recente  sentenza  n.\n5321/08/2024 di questa Corte  di  giustizia  tributaria,  che,  senza\nsollevare  incidente  di  costituzionalita\u0027,  ma  anche  senza   dare\nulteriore continuita\u0027 alla diversa descritta opzione ermeneutica,  ha\nrigettato  l\u0027appello  interposto  dall\u0027Ufficio,   appunto   ritenendo\nimmediatamente applicabile l\u0027operativita\u0027 del  predetto  art.  58  ai\ngiudizi instaurati in grado di appello dal 4 gennaio 2024). \n    Se il primo e il secondo comma dell\u0027art. 58 ricalcano  in  parte,\nl\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 345 del codice di  procedura  civile\nin tema di nuove prove in appello (mancando pero\u0027 nel codice di  rito\nil riferimento ai documenti «indispensabili»), il comma  3  introduce\nuna  deroga   significativa,   relativamente   alla   produzione   di\ndeterminate categorie di documenti. \n    Infatti, secondo il dato testuale, chiaramente  insuperabile  per\nl\u0027espressione utilizzata, di chiara deroga ai commi precedenti  («Non\ne\u0027 mai consentito»), i documenti descritti  dal  comma  3,  anche  se\nindispensabili per la decisione o anche ove la parte dimostri di  non\naverli  potuti  produrre  in  primo  grado  per  causa  ad  essa  non\nimputabile,  non  possono  mai  essere  depositati  nel  giudizio  di\nappello. \n    Ne segue che, per  effetto  della  disposizione  ora  indubbiata,\nquesto  Collegio  non  puo\u0027  in  alcun  modo  prendere  in  esame  la\ndocumentazione  prodotta  dalla  parte  pubblica  avente  a   oggetto\n«notifiche dell\u0027atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono\npresupposto di legittimita\u0027». In base al nuovo testo del citato  art.\n58 detta documentazione, infatti,  e\u0027  da  considerarsi  tamquam  non\nesset. \n    Ora, poiche\u0027 la norma e\u0027 applicabile anche ai giudizi di  appello\nin corso, in quanto instaurati dopo  il  4  gennaio  2024,  la  parte\npubblica si e\u0027 oggettivamente trovata privata, in modo  imprevisto  e\nimprevedibile, di una facolta\u0027 processuale  di  posticipazione  delle\nprove che aveva a disposizione  allorche\u0027  e\u0027  stato  incardinato  il\ngiudizio  e  ha  dovuto  elaborare  le  proprie  scelte  processuali.\nInfatti,  secondo  il  diritto  vivente  consolidatosi   nel   regime\nprevigente, «nel processo tributario, le parti  possono  produrre  in\nappello  nuovi  documenti,  anche  ove  gli  stessi   comportino   un\nampliamento della materia del  contendere  e  siano  preesistenti  al\ngiudizio di primo grado, purche\u0027 cio\u0027 avvenga, ai fini  del  rispetto\ndel principio del contraddittorio nei confronti  delle  altre  parti,\nentro il  termine  di  decadenza  di  cui  all\u0027art.  32  del  decreto\nlegislativo n. 546 del 1992\" (cfr., tra le  innumerevoli,  Cassazione\nn. 17164 del  2018).  Ancora:  \"nel  processo  tributario,  ai  sensi\ndell\u0027art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546  del  1992,  la\nparte  puo\u0027  produrre  in  appello  prove   documentali,   anche   se\npreesistenti al giudizio di primo grado e pure  se,  in  quest\u0027ultimo\ngiudizio, era rimasta contumace\" (cosi\u0027, ad es., Cassazione n.  17921\ndel 2021)»: cosi\u0027 Cassazione civile, ordinanza, 20 febbraio 2024,  n.\n4510. \n    4. Proprio per tale ragione tale dettato  legislativo  presta  il\nfianco a dubbi non manifestamente infondati di  costituzionalita\u0027  in\nriferimento a plurimi parametri costituzionali. \n    In punto  di  rilevanza,  valga  ribadire  che  la  questione  di\ncostituzionalita\u0027 riguarda una disposizione, il gia\u0027 richiamato testo\nnovellato dell\u0027art. 58, comma 3, del decreto legislativo 546 del 1992\napplicabile nel presente giudizio e influente per la sua definizione.\nSi precisa che,  stante  il  cennato  collegamento  con  il  presente\ngiudizio, la questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027  attuale  e,\ncertamente, non meramente ipotetica (ordinanze n. 34  del  2016,  nn.\n269 e 193 del  2015;  ordinanza  n.  128  del  2015),  ne\u0027  prematura\n(ordinanze n. 176 del 2011, n. 26 del 2012, n.  161  del  2015),  ne\u0027\ntantomeno  tardiva,  qual  e\u0027  riferita  a  evenienze  sostanziali  o\nprocessuali non ancora (o gia\u0027) verificatesi  (sentenza  n.  100  del\n2015; ordinanza n. 162 del 2015). «Rilevante», dunque, e\u0027 la norma di\ncui, come nel caso di specie, il giudice debba  necessariamente  fare\napplicazione per decidere la controversia a lui sottoposta. \n    Sempre in punto di ammissibilita\u0027, si  evidenzia  che  il  tenore\nletterale  della  disposizione  assolve  questo  giudice   rimettente\ndall\u0027onere  di  sperimentare  l\u0027interpretazione  conforme  in  quanto\nquesto  tentativo  esegetico  e\u0027  incompatibile   con   la   divisata\ninequivocabile lettera della disposizione. Infatti,  codesto  giudice\ndelle leggi ha piu\u0027 volte affermato che «l\u0027onere  di  interpretazione\nconforme  viene   meno,   lasciando   il   passo   all\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027, allorche\u0027 il giudice rimettente sostenga, come nel\ncaso di specie,  che  il  tenore  letterale  della  disposizione  non\nconsenta tale interpretazione» (da ultimo, le  sentenze  n.  110  del\n2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze  n.\n202, n. 178, n. 104 del 2023, ed ex  plurimis,  sentenze  n.  18  del\n2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del  2020;  ma  si  v.  anche  la\nsentenza  n.  253   del   2020,   secondo   cui:   «l\u0027interpretazione\nadeguatrice, orientata a rendere  conforme  il  dettato  normativo  a\nCostituzione, ha pur sempre un insuperabile limite nel dato letterale\ndella disposizione»). \n    L\u0027esigenza di rivolgersi a codesto giudice delle leggi  e\u0027  ancor\npiu\u0027 pressante nella soggetta materia,  in  quanto  «l\u0027affidabilita\u0027,\nprevedibilita\u0027  e  uniformita\u0027   dell\u0027interpretazione   delle   norme\nprocessuali costituisce imprescindibile  presupposto  di  uguaglianza\ntra i cittadini e di  giustizia  del  processo»  (Cassazione  civile,\nSezioni Unite, ordinanza, 6 novembre 2014, n. 23675 - rv. 632845). \n    5. Passando al merito della questione sollevata, in primo  luogo,\nsi segnala il  contrasto  dell\u0027art.  58,  terzo  comma,  del  decreto\nlegislativo n. 546 del 1992 con il canone della ragionevolezza di cui\nall\u0027art. 3, primo comma, della Costituzione. \n    Non ignora  questo  Collegio  che,  per  costante  giurisprudenza\ncostituzionale,  in  materia  processuale  compete   al   legislatore\nun\u0027ampia discrezionalita\u0027, il cui esercizio e\u0027 censurabile  solo  ove\ndecampi  nella  manifesta  irragionevolezza   o   nell\u0027arbitrio   (ex\nplurimis, sentenze n. 67 del 2023, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 95 del\n2020 e n. 155 del 2019). \n    Codesta Corte, gia\u0027 con la sentenza n. 89 del 1996, ha  insegnato\nche il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione\ndi una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione  di  un\nvalore immanente dal quale l\u0027ordinamento  non  puo\u0027  prescindere,  ma\ndefinisce l\u0027essenza di un  giudizio  di  relazione  che,  come  tale,\nassume un risalto necessariamente dinamico, di modo che  il  giudizio\ndi eguaglianza e\u0027 in se\u0027 un giudizio di ragionevolezza, vale  a  dire\nun apprezzamento di conformita\u0027 tra la regola introdotta e  la  causa\nnormativa  che  la  deve  assistere  e  che  va  apprezzata  con   un\norientamento marcato alla  concretezza,  ossia  tenendo  conto  degli\neffetti applicativi della disciplina. \n    E, nel caso di specie, anche da un punto  di  vista  pratico,  si\nreputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta  legislativa\narbitraria che ineluttabilmente perturba il canone dell\u0027eguaglianza. \n    Dunque,  senza  indulgere  in  un  inammissibile   sindacato   di\nopportunita\u0027 o di plausibilita\u0027 della scelta  legislativa,  non  puo\u0027\nnon evidenziarsi che il tessuto normativo denunciato, costituito  dal\nterzo comma del piu\u0027 volte citato art. 58 siccome applicabile ratione\ntemporis, si connota per un\u0027assenza di ratio intrinseca coerente a un\ncriterio  di  razionalita\u0027  pratica,  che  e\u0027  matrice   dell\u0027equita\u0027\n(sentenza n. 74 del 1992; ma v. anche sentenza n. 172 del 1996). \n    A ben vedere, il primo comma del nuovo  art.  58  attribuisce  al\ngiudice il potere di svolgere un giudizio di indispensabilita\u0027  della\ndocumentazione  depositata  soltanto  in  secondo   grado.   E,   per\nindispensabilita\u0027,  deve  intendersi,  secondo  l\u0027insegnamento   gia\u0027\nelaborato dalla Corte di cassazione in relazione al  previgente  art.\n345 del codice di procedura civile a seguito  della  novella  portata\ndalla legge n.  69  del  2009,  una  peculiare  efficacia  dei  nuovi\nelementi di prova, nel senso che si  tratta  di  prove  che  appaiono\nidonee a fornire  un  contributo  essenziale  all\u0027accertamento  della\nverita\u0027 materiale, per essere dotate di un  grado  di  decisivita\u0027  e\ncertezza tale che, di per se\u0027 sole, quindi anche  a  prescindere  dal\nloro collegamento con altri elementi di prova e con  altre  indagini,\nconducano ad un «esito  necessario»  della  controversia  (Cassazione\ncivile,  sentenza,  19  aprile  2006  n.  9120;  Cassazione   civile,\nordinanza, 26 luglio 2012, n. 13353; Cassazione civile, sentenza,  29\nmaggio 2013, n. 13432). Ora, su tali basi, deve ritenersi che sia  al\nlegislatore precluso, per un verso, con il primo comma  dell\u0027art.  58\ncit. consentire al giudice  di  svolgere  tal  tipo  di  giudizio  di\nindispensabilita\u0027 della documentazione prodotta in giudizio  solo  in\nsecondo grado e, poi, per altro verso, al terzo comma  dell\u0027art.  58,\nimpedire al medesimo giudice di compiere proprio  siffatta  attivita\u0027\nper una  certa  tipologia  di  atti,  ontologicamente  indispensabili\nsecondo l\u0027anzidetta accezione (qual e\u0027,  appunto,  la  documentazione\nrelativa alle notificazioni). \n    E\u0027 chiaro che il legislatore, nel novellare l\u0027art. 58 del decreto\nlegislativo n. 546 del 1992, inserendo il denunciato terzo  comma  di\nassoluto nuovo conio nel generale panorama processuale, e\u0027 incorso in\nun\u0027autoevidente  contraddizione:  priva  il  giudice  del  potere  di\ndelibazione che il primo comma gli concede.  Il  che  costituisce  un\nindice sintomatico di irragionevolezza e illogicita\u0027 intrinseca della\ndisposizione, che, peraltro, come in seguito esplicitato, si  traduce\nin un trattamento differenziato delle parti  in  lite  privo  di  una\nvalida ragione giustificativa. \n    Altrimenti detto, deve reputarsi che  il  legislatore,  sotto  le\nspoglie del divieto di deposito di siffatta documentazione, non  puo\u0027\ncompiere a monte egli stesso siffatto giudizio di  indispensabilita\u0027,\nreso, peraltro,  in  senso  negativo  in  modo  imperscrutabile,  non\nessendo  stato  osservato  alcun  criterio  di  razionalita\u0027  pratica\nispirato all\u0027id quod plerumque accidit. Neanche ab ovo si  comprende,\nsotto  tale  profilo,  la  ratio  della   tassonomia   espressa   dal\nlegislatore nel delineare la categoria di documenti non depositabili,\ni quali, al contrario,  trovano  il  loro  principale  tratto  comune\ndistintivo nella possibile decisivita\u0027 della loro tardiva  produzione\nnel determinare l\u0027esito della lite. \n    6. Tale perimetrazione in negativo della  potestas  iudicandi,  a\nben vedere, si sostanzia anche in  un\u0027illegittima  intromissione  del\nlegislatore  in   un   ambito,   quello   della   valutazione   della\nindispensabilita\u0027 del compendio istruttorio, riservato  all\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria. Si specifica che il legislatore ben  puo\u0027  tipizzare  il\nvalore probatorio di determinate prove, cosi\u0027  come  avviene  per  le\nprove legali.  Del  pari,  puo\u0027  impedire  l\u0027acquisizione  di  alcuni\ndeterminati mezzi di prova, anche in appello. Ma cio\u0027 che non gli  e\u0027\nconsentito e\u0027  enucleare  una  serie  eterogenea  di  documentazione,\ninibendo in relazione a essa - e non  anche  alla  generalita\u0027  delle\nprove precostituite - al  giudice  di  appello  l\u0027esercizio  di  ogni\npotere   delibativo   sul    punto,    senza    alcuna    ragionevole\ngiustificazione. Quanto precede sostanzia non solo la consumazione di\nun vulnus alle funzioni attribuite al potere  giudiziario  dal  comb.\ndisp. articoli 102, primo comma (che  mutatis  mutandis  presidia  da\nintromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in\nmateria tributaria da quest\u0027organo speciale di  giurisdizione  optimo\niure e  non  solo  ai  limitati  fini  del  giudizio  incidentale  di\ncostituzionalita\u0027) - 111, primo comma, della Costituzione,  ma  norma\nanche una menomazione del diritto  di  difesa  di  cui  all\u0027art.  24,\nsecondo comma, della Costituzione, qualificato  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale    come    «principio    supremo»     dell\u0027ordinamento\ncostituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232  del\n1989 e n. 18 del 1982) e «inteso come diritto al giudizio e con  esso\na quello alla prova»: v. sul punto la sentenza n. 41 del 2024, che, a\nsua volta, richiama la sentenza n. 275 del 1990. \n    7. Accanto alla violazione dell\u0027art. 3 della  Costituzione  e  al\ndelineato contrasto con il comb. disp.  di  cui  agli  articoli  102,\nprimo comma, 111, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione,\ne\u0027 registrabile anche un\u0027antinomia dell\u0027art.  58,  terzo  comma,  del\ndecreto legislativo n. 546 del 1992 con l\u0027art. 111, primo  e  secondo\ncomma, della  Costituzione,  secondo  la  declinazione,  di  recente,\nofferta dalla sentenza n. 96 del 2024 per cui il  «giusto  processo»,\nnel quale  si  attua  la  giurisdizione  e  si  realizza  il  diritto\ninviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso  «si  svolga\nnel contraddittorio tra le parti», nonche\u0027 - prescrive  ulteriormente\nl\u0027art. 111, secondo comma, della Costituzione  -  «in  condizioni  di\nparita\u0027, davanti a giudice terzo e imparziale». \n    Il  contraddittorio  e\u0027,  invero,  un  momento  fondamentale  del\ngiudizio  quale  cardine  della  ricerca  dialettica  della   verita\u0027\nprocessuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle  parti,\nvolta alla pronuncia di una  decisione  che  sia  il  piu\u0027  possibile\n«giusta». \n    La qui censurata opzione legislativa, invero, ostacola il giudice\nnel suo compito  (come  insegnano  autorevoli  autori  stranieri)  di\ncolmare il gap fra law and society, irragionevolmente impedendogli di\nmuoversi verso l\u0027orizzonte teleologico proprio di qualsiasi processo:\npervenire a una decisione possibilmente  giusta.  E  a  tal  fine  e\u0027\nauspicabile   giungere   al   disvelamento,   sempre    nei    limiti\ndell\u0027esigibile e della comprensibilmente natura finita della  risorsa\ngiustizia, della verita\u0027 materiale. \n    Ne\u0027  il  descritto  sacrificio  dell\u0027esercizio   della   funzione\ngiurisdizionale e\u0027 giustificato  dall\u0027esigenza  di  assicurare  piena\ntutela  al  principio  della  ragionevole  durata.  Di  la\u0027  che   la\ndelibazione dell\u0027indispensabilita\u0027 di tutta la documentazione versata\nin atti non comporta un apprezzabile dispendio di energie processuali\ne di tempo, va rimarcato che, come chiarito da  autorevole  dottrina,\n«funzione cognitiva del processo, imparzialita\u0027 del giudice,  diritto\ndi difesa, sono [ ... ] i primari valori di giustizia»,  rispetto  ai\nquali la  «ragionevole  durata  svolge  un  ruolo  sussidiario,  come\ncondizione di efficienza», da non intendere in  senso  riduttivo,  ma\nresta fermo «un ordine logico,  una  cadenza  nella  definizione  dei\nvalori». D\u0027altronde, il principio  di  ragionevole  durata  -  ha  di\nrecente ribadito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 67 del\n2023) - e\u0027 leso soltanto da «norme  procedurali  che  comportino  una\ndilatazione dei tempi del processo  non  sorretta  da  alcuna  logica\nesigenza». Senza  considerare  poi  che  la  durata  ragionevole  del\nprocesso, in caso di ipotetico ampliamento dei tempi  di  definizione\ndel giudizio in  ragione  della  produzione  dei  documenti  indicati\ndall\u0027art.  58,  comma  3  potrebbe  essere  comunque  assicurata   da\nspecifiche disposizioni in tema di governo delle spese di lite. \n    8. Ma, ancora, l\u0027art. 111, secondo comma, della  Costituzione  e\u0027\nviolato la\u0027 dove si incrina il principio di eguaglianza fra le parti,\nravvisabile nel rilievo per cui situazioni omogenee sono disciplinate\nin modo ingiustificatamente diverso (ex plurimis, sentenze n. 67  del\n2023, n. 270 del 2022, n. 165 del 2020, n. 155 del 2014, n.  108  del\n2006, n. 340 e n. 136 del 2004). \n    Risulta, infatti  evidente  la  violazione  del  principio  della\nparita\u0027 delle parti nel processo,  che  trova  una  chiara  copertura\ncostituzionale  nell\u0027art.  111,  primo   e   secondo   comma,   della\nCostituzione e nell\u0027art. 24, secondo comma,  della  Costituzione  dal\nmomento che i loro poteri processuali in sede  di  gravame  risultano\ndisomogenei: mentre il privato puo\u0027  produrre  nuovi  documenti,  sia\npure negli attuali limiti fissati dall\u0027art. 58, commi 1 e 2, la parte\npubblica non puo\u0027 produrre i documenti di cui al comma 3 in  presenza\ndei  medesimi  presupposti.  Non  puo\u0027  ignorarsi,  infatti,  che  la\ntipologia specifica dei  documenti  annoverati  dal  citato  comma  3\ndell\u0027art. 58, per le  caratteristiche  generali  del  diritto  e  del\nprocesso tributario e secondo una  oggettiva  regola  di  esperienza,\nriguardi gli atti che rendono legittima la pretesa  tributaria  della\nparte pubblica e, quindi, attenga all\u0027attivita\u0027  difensiva  che  essa\nordinariamente svolge. \n    La produzione dei documenti allegati all\u0027atto  di  appello  (atti\ninterruttivi  della  prescrizione  relativi  alle  cartelle   innanzi\ndescritte) risulta indispensabile, ma non e\u0027 consentita dall\u0027art. 58. \n    Avendo il  contribuente  impugnato  la  ripresa  fiscale  per  la\nprescrizione maturata, l\u0027atto impugnato  risulterebbe  viziato  dalla\nmancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione  relativi\nalle predette cartelle. \n    La giurisprudenza di  legittimita\u0027  (Cassazione  civile,  Sezioni\nUnite,  sentenza,  25  luglio  2007,  n.  16412),  infatti,  ha  gia\u0027\naffermato che la correttezza del  procedimento  di  formazione  della\npretesa tributaria e\u0027 assicurata mediante il rispetto di una sequenza\nordinata  secondo  una  progressione  di  determinati  atti,  con  le\nrelative notificazioni, destinati, con diversa e specifica  funzione,\na  farla  emergere  e  a  portarla  nella  sfera  di  conoscenza  dei\ndestinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi\nultimi un efficace esercizio del diritto di  difesa.  Nella  predetta\nsequenza, l\u0027omissione della notificazione di un atto presupposto (nel\ncaso di specie cartella di pagamento) costituisce  vizio  procedurale\nche comporta la nullita\u0027 dell\u0027atto consequenziale (nel caso di specie\navviso di mora) notificato e tale nullita\u0027 puo\u0027 essere  fatta  valere\ndal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice\nvizio,  l\u0027atto  consequenziale  notificatogli  -  rimanendo   esposto\nall\u0027eventuale successiva  azione  dell\u0027amministrazione,  esercitabile\nsoltanto se siano ancora aperti  i  termini  per  l\u0027emanazione  e  la\nnotificazione dell\u0027atto presupposto - o di impugnare  cumulativamente\nanche quest\u0027ultimo (non notificato) per  contestare  radicalmente  la\npretesa tributaria: con la  conseguenza  che  spetta  al  giudice  -i\nmerito - la  cui  valutazione  se  congruamente  motivata  non  sara\u0027\ncensurabile  in  sede  di  legittimita\u0027 -  interpretare  la   domanda\nproposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia  inteso\nfar valere la nullita\u0027 dell\u0027atto consequenziale  in  base  all\u0027una  o\nall\u0027altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza\ndi merito la quale aveva  ritenuto  che  la  mancata  notifica  della\ncartella di pagamento non determinasse  la  nullita\u0027  dell\u0027avviso  di\nmora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo  del\ncontribuente avverso l\u0027avviso di mora).\"  (conf.  Cassazione  civile,\nordinanza, 18 gennaio 2018, n. 1144 (R- . 646699 - 01) \n    8.1. Gli atti di cui l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione chiede\nl\u0027acquisizione  risultano,  pertanto,  indispensabili  ai  fini   del\ndecidere, ma non possono essere acquisiti,  con  evidente  violazione\ndel principio della parita\u0027 delle armi. Infatti, non deve trascurarsi\nche la stessa Corte costituzionale, nel  dichiarare  non  fondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale  collegata  alla  diversita\u0027\ndei poteri processuali delle parti  nel  rito  tributario  (art.  58)\ncivile (art. 345 del codice  di  procedura  civile),  con  denunciata\nviolazione degli articoli 24 e 111, della Costituzione ha evidenziato\nche alle parti  del  giudizio  tributario  sono  riconosciuti  poteri\nidentici, affermando, piu\u0027 nel dettaglio, che  «nel  merito,  non  e\u0027\nfondata la censura di disparita\u0027 di  trattamento  tra  le  parti  del\ngiudizio, sostenuta sulla base del presunto \"sbilanciamento a  favore\ndi quella  facultata  a  produrre  per  la  prima  volta  in  appello\ndocumenti gia\u0027 in suo possesso nel grado  anteriore\".  Sul  punto  e\u0027\nsufficiente rilevare che tale facolta\u0027 e\u0027 riconosciuta ad entrambe le\nparti del giudizio, cosicche\u0027 non sussistono le ragioni del lamentato\n\"sbilanciamento\"» (sentenza n. 199 del 2017). \n    Il comma 3 dell\u0027art. 58 richiama poi il comma 6-bis dell\u0027art. 14,\nintrodotto anch\u0027esso dalla riforma del 2023, il quale dispone che «In\ncaso di vizi della notificazione eccepiti nei  riguardi  di  un  atto\npresupposto emesso da un soggetto diverso da  quello  che  ha  emesso\nl\u0027atto impugnato, il ricorso e\u0027  sempre  proposto  nei  confronti  di\nentrambi i soggetti». Il litisconsorzio necessario previsto  da  tale\ndisposizione non  rende  ragionevole  la  diversita\u0027  di  trattamento\nrispetto alla parte privata, ove si consideri che una delle due parti\npuo\u0027 restare contumace in quanto ciascuno dei litisconsorti necessari\ndi un giudizio ha una sua autonoma posizione processuale che non puo\u0027\ndipendere, quando al diritto di difesa, dalla  diligenza  processuale\ndell\u0027altro litisconsorte, anche se titolare di interessi analoghi. \n    8.2. Per quanto riguardo il caso di specie,  tale  disparita\u0027  di\ntrattamento  e  pregiudizio  al  diritto  di  agire  e  resistere  in\ngiudizio, non trova  una  ragionevole  giustificazione  nella  natura\ndella parte pubblica. \n    Il giudizio tributario, infatti, non e\u0027 piu\u0027 un mero giudizio  di\nnatura  demolitoria,  imperniato  sulla  legittimita\u0027  e  sulla  sola\ncorrettezza motivazionale  dell\u0027atto  impugnato,  ma  compendia  ampi\nspazi di rilevanza del materiale probatorio circa la sussistenza  del\ndebito tributario e della sua entita\u0027. \n    A riguardo deve osservarsi che il comma 5-bis, dell\u0027art.  7,  del\ndecreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dall\u0027  art.  6  della\nlegge n. 130 del 2022, in coerenza con tale linea di tendenza prevede\nche «[l]\u0027amministrazione prova in giudizio le  violazioni  contestate\ncon l\u0027atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di\nprova che emergono nel giudizio e annulla  l\u0027atto  impositivo  se  la\nprova della sua  fondatezza  manca  o  e\u0027  contraddittoria  o  se  e\u0027\ncomunque  insufficiente  a  dimostrare,  in  modo  circostanziato   e\npuntuale,  comunque  in  coerenza   con   la   normativa   tributaria\nsostanziale, le ragioni  oggettive  su  cui  si  fondano  la  pretesa\nimpositiva  e  l\u0027irrogazione  delle  sanzioni.  Spetta  comunque   al\ncontribuente fornire le ragioni della richiesta di  rimborso,  quando\nnon sia conseguente al pagamento di  somme  oggetto  di  accertamenti\nimpugnati». Ne consegue che, specie ove non  operino  le  presunzioni\nproprie del diritto tributario sostanziale (cui fa comunque indiretto\nriferimento la norma citata - cfr. Cassazione ordinanza n.  2746  del\n30 gennaio 2024),  l\u0027amministrazione  e\u0027  tenuta  a  provare  la  sua\npretesa sostanziale  non  puo\u0027  disporre  di  poteri  probatori  piu\u0027\nlimitati rispetto alla controparte. \n    9. Sia, infine, consentito rispettosamente  rinnovare  a  codesta\nCorte la segnalazione circa la particolare  urgenza  della  questione\nsollevata pendendo innanzi a questo giudice, come anche testimonia la\npresente  ordinanza,  numerose  cause   involgenti   il   dubbio   di\nlegittimita\u0027 costituzionale qui prospettato.  \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,\nsciogliendo la riserva formulata all\u0027udienza pubblica del  4  ottobre\n2024, cosi\u0027 provvede: \n        visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n        rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e\nla non manifesta infondatezza nei termini di cui in  motivazione,  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 58,  comma  terzo,\ndel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni  sul\nprocesso tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta\nnell\u0027art. 30 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413),  come  inserito\ndall\u0027art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 30 dicembre\n2023, n. 220, (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) per\ncontrarieta\u0027 agli articoli 3, primo comma, 24,  secondo  comma,  102,\nprimo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione; \n        sospende il giudizio a quo e dispone l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n        dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura\ndella Segreteria, alle parti e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. \n \n                       Il Presidente: Pusateri \n \n \n                            Gli estensori: Serrao d\u0027Aquino - Troncone","elencoNorme":[{"id":"63885","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero_legge":"546","descrizionenesso":"introdotto dall\u0027","legge_articolo":"58","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art58"},{"id":"63890","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/2023","data_nir":"2023-12-30","numero_legge":"220","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lettera bb)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"80194","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80195","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80196","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"102","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80197","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80198","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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