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Modifiche alla l.r.  61/2024), art. 2. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n               Ricorso ex art. 127 della Costituzione \n \n    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso\nper mandato ex  lege  dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.\n80224030587),         fax         06/96514000          -          pec\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  ha  domicilio\nin Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente \n    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  Giunta\nregionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488),  nella  sua  sede  in\nFirenze, Palazzo Strozzi  Sacrati  -  piazza  Duomo  n.  10  -  50122\nFirenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente \n    per la declaratoria della  illegittimita\u0027  costituzionale  giusta\ndeliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del\ngiorno 7 marzo 2025, dell\u0027art. 2 della legge della Regione Toscana 17\ngennaio 2025, n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7\ndel 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in  materia  di\nrifugi escursionistici  e  di  affittacamere  e  bed  and  breakfast.\nModifiche alla legge regionale n. 61/2024 (1) ». \n    Si riporta di  seguito  la  disposizione  della  legge  regionale\nimpugnata che cosi\u0027 dispone: \n      Art.  2  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di  strutture\nricettive  extra-alberghiere  con  le  caratteristiche  della  civile\nabitazione. Modifiche all\u0027art. 144 della legge regionale n. 61/2024).\n- «1. All\u0027inizio del comma 2 dell\u0027art. 144 della legge  regionale  n.\n61/2024 sono inserite le seguenti parole:  \"Fino  alla  data  del  31\ndicembre 2025\"». \n    L\u0027art. 2 della legge regionale  impugnata  modifica  l\u0027art.  144,\ncomma 2 della legge regionale Toscana n. 61/2024 che  ha  dettato  in\nmateria turistico ricettiva il  regime  transitorio  per  coloro  che\ngestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o\nbed\u0026amp;breakfast nell\u0027ambito del medesimo edificio. \n    La citata  disposizione  che,  ad  avviso  del  Governo  presenta\ndiversi  profili  di  illegittimita\u0027  costituzionale,   deve   essere\nimpugnata per i seguenti: \n \n                               Motivi \n \n    Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  2  della  legge  della\nRegione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 per violazione  degli  articoli\n3, 41, 42,  117,  comma  2,  lett.  l),  Costituzione,  in  relazione\nall\u0027art. 832 del codice civile. \n    L\u0027art. 2 della legge regionale  impugnata  modifica  l\u0027art.  144,\nsecondo comma della legge regionale n. 61/2024 recante  «Testo  unico\ndel turismo» laddove ha stabilito che «Coloro che gestiscono in forma\nimprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed  and  breakfast\nnell\u0027ambito del medesimo edificio alla  data  di  entrata  in  vigore\ndella presente legge possono continuare ad esercitare tale  attivita\u0027\nnel rispetto di quanto previsto dalle previgenti  disposizioni  della\nlegge regionale n. 86/2016». \n    Con la novella introdotta  dalla  legge  regionale  impugnata  la\ndisposizione viene integrata  con  l\u0027indicazione  di  un  termine  di\nvigenza del regime transitorio «fino alla data del 31 dicembre 2025». \n    La disposizione va censurata in quanto alla luce della menzionata\nintegrazione la possibilita\u0027 di esercitare in  forma  imprenditoriale\ndue esercizi  di  affittacamere  e/o  bed\u0026amp;breakfast  nell\u0027ambito  del\nmedesimo edificio -  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  legge\nregionale Toscana n. 86/2016 \n    (2)  - viene limitata fino  al  31  dicembre  2025,  rendendo  di\nconseguenza  obbligatorio,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2026,\nl\u0027adeguamento alla nuova disciplina recata dalla disciplina regionale\nToscana n. 61 del 2024 (3) . \n    La disposizione impugnata risulta dunque gravemente lesiva  della\ncompetenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento\ncivile, di cui agli articoli 42, comma 2 e 117, comma  2,  lett.  l),\nCostituzione, posto che  la  proprieta\u0027  privata  e\u0027  riconosciuta  e\ngarantita dalla legge «che  ne  determina  i  modi  di  acquisto,  di\ngodimento e i limiti allo scopo di assicurarne  la  funzione  sociale\n[...]».  La  scelta,  radicale   e   incomprensibile,   di   limitare\nl\u0027applicabilita\u0027  della  previgente  disciplina  di  cui  alla  legge\nregionale n.  86  del  2016  sino  al  31  dicembre  2025,  introduce\nlimitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di  proprieta\u0027,\ninibendo ai proprietari  la  possibilita\u0027  di  disporre  del  proprio\nimmobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici. \n    Il contenuto del diritto di proprieta\u0027,  tra  cui  la  scelta  di\nsfruttare economicamente le potenzialita\u0027 offerte da un bene  rientra\npacificamente nella materia dell\u0027ordinamento civile, posto che l\u0027art.\n832  del  codice  civile  stabilisce  in  termini  generali  che   il\nproprietario «ha diritto di godere e  disporre  delle  cose  in  modo\npieno ed esclusivo, entro i limiti e con l\u0027osservanza degli  obblighi\nstabiliti dall\u0027ordinamento giuridico». \n    L\u0027art.  2  delinea  inoltre  un\u0027irragionevole  discriminazione  e\ndifetta di ragionevolezza atteso che la citata disposizione fissa  la\ndata del 31 dicembre 2025 per l\u0027applicazione del regime previgente di\ncui alla legge regionale n. 86/2016  (che  consentiva  a  coloro  che\nsvolgevano l\u0027attivita\u0027  in  forma  imprenditoriale  di  b\u0026amp;b  e  degli\naffittacamere  nell\u0027ambito  del  medesimo  edificio,  di  gestire  al\nmassimo due attivita\u0027), imponendo dunque a decorrere dal  1°  gennaio\n2026 l\u0027applicabilita\u0027 delle limitazioni contenute nell\u0027art. 41, comma\n4 della legge  regionale  n.  61  del  2024  alla  gestione  di  tali\nstrutture nell\u0027ambito del medesimo edificio, che «non  puo\u0027  comunque\nsuperare il numero di camere e la capacita\u0027 ricettiva di una  singola\nstruttura»; disposizione che, come evidenziato nel  ricorso  ex  art.\n127 della Costituzione proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, risulta del tutto priva di ragionevolezza. \n    Il succedersi di plurime e frammentarie modifiche legislative del\nmedesimo  testo  normativo  rende  la   legislazione   di   difficile\nintellegibilita\u0027  per  i  cittadini  e   gli   operatori   giuridici,\ndeterminando il denunciato deficit di ragionevolezza, anche alla luce\ndelle  ricadute  concrete  sugli  operatori  economici  del   settore\nturistico - ricettivo e, segnatamente, sul diritto di proprieta\u0027  per\ncome sopra delineato. \n    Infine, la  disposizione  censurata  lede  non  solo  il  diritto\ndominicale ma si pone anche in aperto contrasto con  la  liberta\u0027  di\niniziativa economica, di cui all\u0027art. 41  della  Costituzione,  posto\nche,  nel  fissare  i  limiti  di  applicabilita\u0027   alla   previgente\ndisciplina,   preclude   alla   ricettivita\u0027    svolta    in    forma\nimprenditoriale la possibilita\u0027 di trovare l\u0027assetto organizzativo  e\ndimensionale ritenuto piu\u0027 confacente alla produzione di ricchezza. \n    Per  tutte  le  ragioni  sopra  esposte,  l\u0027art.  2  della  legge\nregionale impugnata, nella  parte  in  cui  modifica  il  termine  di\nvigenza del regime transitorio di cui all\u0027art.  144,  comma  2  della\nlegge  regionale  n.  61  del  2024,  presenta  evidenti  profili  di\nillegittimita\u0027 costituzionale per violazione degli  articoli  3,  41,\n42, 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n832 del codice civile, perche\u0027, oltre  ad  essere  gravemente  lesive\ndella  competenza  esclusiva  in  materia  di   ordinamento   civile,\nintroduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al  diritto  del\nproprietario  di  disporre  del  proprio  immobile,  oltre  che  alla\nliberta\u0027 di iniziativa economica. \n    Per quanto evidenziato, la legge  regionale,  relativamente  alla\ndisposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell\u0027art.\n127 della Costituzione.  \n \n__________ \n\n(1) Legge 31 dicembre  2024,  n.  61  impugnata  dal  Presidente  del\n    Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al  n.  REG.  RIC  n.\n    14/2025. \n\n(2) Legge  regionale  in  forza  della  quale  veniva  stabilito:   -\n    nell\u0027art. 55, comma 3 che: «L\u0027attivita\u0027 di  affittacamere  svolta\n    in forma imprenditoriale comporta che  uno  stesso  soggetto  non\n    puo\u0027 gestire piu\u0027 di due esercizi  di  affittacamere  nell\u0027ambito\n    del medesimo edificio»; - nell\u0027art. 56, comma 3 che  «L\u0027attivita\u0027\n    di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che\n    uno stesso soggetto non puo\u0027 gestire piu\u0027 di due esercizi di  bed\n    and breakfast nell\u0027ambito del medesimo edificio» \n\n(3) Ove e\u0027  previsto,  all\u0027art.  44,  comma  4  che  «L\u0027attivita\u0027  di\n    affittacamere, o di bed and breakfast,  o  di  residenza  d\u0027epoca\n    svolta da uno  stesso  soggetto,  o  da  societa\u0027  controllate  o\n    collegate ai sensi dell\u0027art. 2359 del codice civile riferibili al\n    medesimo, in piu\u0027 strutture ricettive  nell\u0027ambito  del  medesimo\n    edificio non puo\u0027 comunque superare il  numero  di  camere  e  la\n    capacita\u0027 ricettiva di una singola struttura». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Per tutte le esposte ragioni, il  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, come sopra rappresentato e  difeso  conclude  affinche\u0027  la\nCorte costituzionale voglia accogliere  il  presente  ricorso  e  per\nl\u0027effetto  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  2\ndella legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n.  7,  pubblicata\nnel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025,  recante\n«Disposizioni correttiva in materia di rifugi  escursionistici  e  di\naffittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale  n.\n61/2024» per le ragioni esposte nei motivi. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n7 marzo 2025 di  impugnativa  della  legge  regionale,  con  allegata\nrelazione; \n        2. legge  della  Regione  Toscana  17  gennaio  2025,  n.  7,\npubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 in data 22 gennaio\n2025,  recante  «Disposizioni  correttiva  in   materia   di   rifugi\nescursionistici e di affittacamere e  bed  and  breakfast.  Modifiche\nalla legge regionale n. 61/2024». \n          Roma, 20 marzo 2025 \n \n             Vice avvocato generale dello Stato: Mangia  \n \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Santini","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"22/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"2","data_legge":"17/01/2025","data_nir":"2025-01-17","numero_legge":"7","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24830","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33404","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33405","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33406","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"42","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33407","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33408","tipo_legge":"cc","descrizione_costit":"codice civile","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"832","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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