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\n        Emanuele Scatola - Primo referendario; \n        Ilaria Cirillo - Primo referendario; \n        Domenico Cerqua - Primo referendario; \n        Stefania Calcari - Primo referendario (estensore); \n        Rosita Liuzzo - Primo referendario; \n        Tommaso Martino - Primo referendario; \n        Giovanna Olivadese - Referendario; \n        Alessandro De Santis - Referendario; \n        Ilvio Pannullo - Referendario; \n        Marco Nappi Quintiliano - Referendario; \n        Concetta Ilaria Ammendola - Referendario; \n    Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato  la\nseguente ordinanza; \n    Vista la nota prot. regionale n. 2024 -  0014370/U.D.C.P./GAB/GAB\ndel 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione\nn. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; \n    Visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della\nCostituzione, nonche\u0027 gli articoli 1  della  legge  costituzionale  9\nfebbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Visto il combinato disposto dell\u0027art. 100, comma 2 e  103,  comma\n2, della Costituzione; \n    Visto l\u0027art. 5, comma 1, lettera a) della legge costituzionale n.\n1/2012 e l\u0027art. 20 della legge n. 243/2012; \n    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato\ncon  regio  decreto  12  luglio   1934,   n.   1214,   e   successive\nmodificazioni, da innanzi testo unico Corte dei conti  e  il  decreto\nlegislativo del 28  agosto  2016,  n.  174,  recante  il  «Codice  di\ngiustizia contabile» (c.g.c.); \n    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; \n    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e  successive\nmodifiche ed integrazioni; \n    Vista l\u0027ordinanza presidenziale n. 129, dell\u00278 novembre 2024,  di\nconvocazione della audizione istruttoria collegiale; \n    Sentiti, in audizione  istruttoria  collegiale  del  21  novembre\n2024, i rappresentanti della Regione, alla  presenza  della  Procura,\nall\u0027esito delle memorie trasmesse dalla Regione a  mezzo  p.e.c.,  in\ndata 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al  prot.\nC.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; \n    Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22  novembre  2024,  di\nconvocazione dell\u0027udienza pubblica; \n    Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225,  del  26\nnovembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione  n.\n9007); \n    Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla  Regione  con  la\nnota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite\nin pari data al n. 9125 di prot. della sezione); \n    Visti i documenti e le memorie in atti; \n    Uditi i  relatori  primo  referendario  Ilaria  Cirillo  e  primo\nreferendario Stefania Calcari; \n    Udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del\nProcuratore regionale nell\u0027udienza pubblica del 29 novembre 2024; \n \n                          Premesso in fatto \n \n    L\u0027odierno giudizio ha  ad  oggetto  il  rendiconto  generale  per\nl\u0027esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi  degli\narticoli 18 e 63 del decreto legislativo  n.  118/2011,  trasmesso  a\nquesta Sezione in data 21 giugno 2024,  prot.  regionale  n.  2024  -\n0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  acquisito  il  24  giugno  al  prot.  della\nSezione n. 4011. \n    Con  la  relazione  di  deferimento  dell\u00278  novembre,   allegata\nall\u0027ordinanza presidenziale n. 129/2024, e\u0027 stato definito  il  thema\ndecidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e  conclusioni\nformulate   dall\u0027Amministrazione   regionale,   emerse   nel    corso\ndell\u0027istruttoria e della discussione in sede di udienza di c.d.  «pre\nparifica». \n    In  particolare,  la  Regione  Campania  ha  inviato  le  proprie\nmemorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024,  acquisita\nal prot. C.d.c. n.  8782  del  20  novembre  2024  e  successivamente\nintegrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre\n2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari data;  mentre\nla Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con  la  nota\nprot. n. 225  del  26  novembre  2024,  acquisita  in  pari  data  al\nprotocollo della Sezione n. 9007. \n    Nell\u0027udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i\nrappresentanti della Regione alla presenza della Procura. \n    Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre  2024,\ne\u0027 stata fissata l\u0027udienza pubblica per  la  discussione  finale  sul\nprogetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. \n    All\u0027odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto  le  proprie\ntesi, confermando quanto gia\u0027 riferito nelle memorie scritte. \n    Con specifico  riferimento  ai  profili  di  dubbia  legittimita\u0027\ncostituzionale emersi nel corso dell\u0027istruttoria, le  questioni  sono\nstate tempestivamente delineate da questo Giudice,  sia  nell\u0027udienza\ndi parifica che nella precedente adunanza pubblica  del  21  novembre\n2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi\ndell\u0027art. 101 del codice di procedura civile. \n    In particolare, nel corso degli  approfondimenti  condotti  sulla\nspesa del personale, e\u0027 emerso un profilo di dubbia legittimita\u0027  con\nriferimento all\u0027impiego mediante comando  di  personale  di  societa\u0027\npartecipate (in ingresso di seguito indicati per brevita\u0027 anche «in»)\nin forza dell\u0027art. 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio  2002,\nn. 15 che stabilisce che il distacco, equiparato al comando, ai sensi\ndel successivo comma 4 bis, puo\u0027 essere richiesto  nei  confronti  di\npersonale dipendente a tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi  in\ncui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%. \n    Specificatamente, l\u0027art. 46, comma 2  della  legge  regionale  26\nluglio 2002, n.  15  aggiunto  dall\u0027art.  44,  comma  6  della  legge\nregionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall\u0027art. 1, comma  77\ndella legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il  distacco\npuo\u0027 essere altresi\u0027 richiesto nei confronti di personale  dipendente\na tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi in cui la partecipazione\npubblica non sia inferiore al 49 per cento». \n    Il successivo comma 4-bis dell\u0027art. 46 (comma aggiunto  dall\u0027art.\n1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede  che\n«E\u0027  abolita,  ad  ogni  effetto,  nell\u0027assegnazione  del   personale\nproveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione\ntra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.\n15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. \n    Orbene, si rilevava in sede  istruttoria  che  l\u0027art.  46,  della\nlegge regionale 26 luglio 2002, n. 15,  nel  testo  risultante  dalle\nmodifiche apportate dall\u0027art. 44, comma 6 della  legge  regionale  30\ngennaio 2008, n. 1 e successivamente  dall\u0027art.  1,  comma  77  della\nlegge regionale 21 gennaio 2010,  n.  1,  non  appariva  conforme  ai\nprincipi in materia piu\u0027 volte richiamati dalla Corte  costituzionale\ne da ultimo ribaditi con la sentenza n. 227/2020. \n    Sostanzialmente la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto le\ndisposizioni inerenti all\u0027attivita\u0027  di  societa\u0027  partecipate  dalle\nRegioni e dagli enti locali alla materia  dell\u0027«ordinamento  civile»,\nnonche\u0027 a  quella  della  «tutela  della  concorrenza»  di  esclusiva\ncompetenza del legislatore statale. \n    Tutti i comandi in argomento sono stati  attivati  dalla  Regione\nper  far  fronte  ad  esigenze  legate   agli   uffici   di   diretta\ncollaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. \n    L\u0027importo a carico del bilancio regionale -  rendiconto  2023  e\u0027\npari ad euro 739.996,2 - Macroaggregato  109  -  capitolo  di  spesa:\nU00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi attivati dalla Giunta\nregionale, nonche\u0027 di euro 1.217.604,67 per i  comandi  attivati  dal\nConsiglio  regionale-  cap.  U00008  (codifica  U1.04.01.04.001)  del\nrendiconto generale 2023, che trova evidenza nei capitoli 4207,  4208\ne 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. \n    La Regione confermava che il premesso impiego, tramite comando di\npersonale proveniente da  societa\u0027  partecipate,  fosse  avvenuto  in\nforza della previsione di cui all\u0027art. 46,  commi  2  e  4-bis  della\nlegge  regionale  26  luglio  2002,  n.  15  della  cui  legittimita\u0027\ncostituzionale si dubita. \n    In sede istruttoria si rilevava, altresi\u0027, che  l\u0027art.  1,  comma\n898, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio  2023\nha inserito all\u0027art. 19  del  decreto  legislativo  n.  175/2016  (di\nseguito indicato per  brevita\u0027  anche  «TUSP»  -  testo  unico  delle\nsocieta\u0027 partecipate) il comma 9-bis, il quale  consente  il  comando\nnelle specifiche e ristrette fattispecie ivi previste, per un periodo\nmassimo di un anno, anche per esigenze legate al PNRR, fino al 2026. \n    Il  Collegio  pur  rilevando,  in  sede   istruttoria,   che   la\nfattispecie di cui alla novella legislativa dell\u0027art. 19, comma 9-bis\nTUSP,  non  risultava  sovrapponibile  o   analoga   all\u0027ipotesi   di\ndistacco/comando normata dal legislatore regionale sopra  richiamata,\nchiedeva, in ogni caso,  di  specificare  e  quantificare  i  comandi\nattivati nel 2023 in esecuzione del comma 9-bis dell\u0027art. 19 citato. \n    In  merito,  il  Consiglio  regionale  affermava  che   «riguardo\nall\u0027osservazione di codesta Corte riferita al personale utilizzato in\nposizione di comando proveniente da societa\u0027 partecipate ed al  fatto\nche tale circostanza appaia contrastare con le norme del TUPI  e  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, almeno per i comandi\nattivati prima del 1° gennaio 2023, per corrispondere alla  richiesta\ndi  indicare  i  comandi  attivati  nel  2023  in  esecuzione   della\ndisposizione di cui all\u0027art. 1, comma 898  della  legge  29  dicembre\n2022, n. 197, che ha inserito il comma 9-bis all\u0027art. 9 del TUSP,  si\nrappresenta che nessun comando di  personale  e\u0027  stato  disposto  in\napplicazione di detta norma ma che la base normativa dei  comandi  di\npersonale  dipendente  da  societa\u0027  a  partecipazione  pubblica   e\u0027\ncostituita dall\u0027art. 46, comma 2  della  legge  regionale  26  luglio\n2002, n. 15, che stabilisce che il distacco, equiparato al comando ai\nsensi del successivo comma 4-bis, puo\u0027 essere richiesto nei confronti\ndi personale dipendente a tempo indeterminato di societa\u0027 e  consorzi\nin cui la partecipazione pubblica  non  sia  inferiore  al  49%.  Per\ncompletezza si rappresenta che  nel  PIAO  2024/2026,  approvato  con\ndelibera n. 207 del 31 gennaio 2024 e modificato con delibera n.  208\ndel 19 marzo 2024, e\u0027 stata prevista la possibilita\u0027 di  ricorrere  a\ncomandi di personale ai sensi del comma 9-bis all\u0027art. 19  del  TUSP,\nche -alla data odierna- non e\u0027 stata utilizzata». \n    Sostanzialmente il Consiglio  regionale  precisava  di  non  aver\neffettuato, ne\u0027 nel  2023  e  neanche  nel  2024,  alcun  comando  in\nesecuzione della novella normativa di cui al comma 9-bis dell\u0027art. 19\nTUSP. \n    Per quanto concerne i comandi attivati  dalla  Giunta  regionale,\ngli stessi sono stati disposti con cinque  decreti  dirigenziali,  di\ncui due aventi ad oggetto proroghe  di  precedenti  comandi  «in»  di\npersonale proveniente da societa\u0027 partecipate  attivati  in  esercizi\nprecedenti. \n    Segnatamente, con il decreto n. 119 del  29  dicembre  2022  sono\nstate disposte dodici proroghe nel 2023 di precedenti comandi di  cui\ncinque provenienti da societa\u0027 partecipate  e  uno  dalla  Fondazione\nMondragone, mentre con il decreto 125 del 30 dicembre 2022 sono state\npreviste proroghe nel 2023 di otto comandi  precedentemente  attivati\ndi cui due provenienti da societa\u0027 partecipate. \n    I citati decreti, adottati prima dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n1, comma 898, legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (in  vigore  dal  1°\ngennaio 2023), non potevano di certo fare applicazione dell\u0027art.  19,\ncomma 9-bis  citato,  che,  tra  l\u0027altro,  disciplina  l\u0027istituto  in\nargomento esclusivamente nei confronti del personale di cui  all\u0027art.\n19, ossia di personale in cui l\u0027ente partecipa, mentre la Regione  ha\nproceduto ai comandi «in» anche nei  confronti  di  societa\u0027  ove  la\nRegione non e\u0027 amministrazione pubblica socia. \n    Ulteriori  comandi   di   personale   proveniente   da   societa\u0027\npartecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i  decreti\nn. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell\u002711 luglio\n2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita\u0027  di  personale  da\nsocieta\u0027 partecipate con scadenza al 31  dicembre  2023,  richiamano,\nquale base normativa degli stessi, l\u0027art. 46 della legge regionale n.\n15/2002. \n    In sede istruttoria la Regione ha, inoltre, rappresentato che  la\nstessa Direzione generale delle risorse umane ha proposto all\u0027Ufficio\nlegislativo l\u0027abrogazione della norma regionale in esame. \n    La  Procura  nell\u0027adunanza  pubblica  relativa  al  giudizio   di\nparificazione del rendiconto 2023, convocata in data 29 novembre 2024\ncon ordinanza presidenziale n.  29/2024,  ha  condiviso  i  dubbi  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  afferenti  alla  disciplina   regionale\ndell\u0027art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.  15  nel  testo\nrisultante dalle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma 2 della legge\nregionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6  della  legge\nregionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art. 1,  comma\n77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. \n    Il  Collegio   richiamando   tutte   le   argomentazioni   e   la\nricostruzione operata in sede istruttoria, meglio  evidenziata  nella\nrelazione  allegata  al  giudizio  di   parifica,   dubitando   della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 46, commi 2 e 4-bis della legge\nregionale 26 luglio 2002, n. 15 nel testo risultante dalle  modifiche\napportate dall\u0027art. 1, comma 2  della  legge  regionale  19  febbraio\n2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6 della legge  regionale  30  gennaio\n2008, n. 1 e  successivamente  dall\u0027art.  1,  comma  77  della  legge\nregionale 21 gennaio 2010, n. 1, ritenuta la  questione  rilevante  e\nnon  manifestamente  infondata,  come  verra\u0027   meglio   di   seguito\nargomentato, per contrasto con la  riserva  di  competenza  esclusiva\nassegnata  al  legislatore  statale  dall\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera l), Cost. in materia di ordinamento civile  e  per  l\u0027effetto\ncon gli articoli 81, 97 primo comma  e  119  primo  comma  Cost.,  ha\ndeciso di promuovere con separata ordinanza questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sospendendo la decisione di parifica con decisione  n.\n250/2024/PARI sui capitoli U00058 e U00008, limitatamente alle  spese\ndestinate al pagamento  delle  spettanze  stipendiali  del  personale\ndistaccato  l  comandato  rispettivamente  presso  la  Giunta  e   il\nConsiglio regionale ammontanti per il 2023 ad euro 739.996,2  per  la\nGiunta e 1.217.604,67 per il Consiglio. \n \n                       Considerato in diritto \n \n1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita\u0027. \n    Ai sensi dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,\nn. 1 («Norme sui  giudizi  di  legittimita\u0027  costituzionale  e  sulle\ngaranzie d\u0027indipendenza della Corte costituzionale») e dell\u0027art.  23,\ncomma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla  costituzione\ne sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene\ndi sollevare d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale,  dei\ncommi 2 e 4-bis dell\u0027art. 46, della legge regionale 26  luglio  2002,\nn. 1, nel testo risultante dalle modifiche  apportate  dall\u0027art.  44,\ncomma 6 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente\ndall\u0027art. 1, comma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1. \n    Specificatamente, l\u0027art. 46, comma 2  della  legge  regionale  26\nluglio 2002, n.  15  aggiunto  dall\u0027art.  44,  comma  6  della  legge\nregionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi modificato dall\u0027art. 1, comma  77\ndella legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1 prevede che «Il  distacco\npuo\u0027 essere altresi\u0027 richiesto nei confronti di personale  dipendente\na tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi in cui la partecipazione\npubblica non sia inferiore al 49 per cento.». \n    Il successivo comma 4-bis dell\u0027art. 46 (comma aggiunto  dall\u0027art.\n1, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3) prevede  che\n«E\u0027  abolita,  ad  ogni  effetto,  nell\u0027assegnazione  del   personale\nproveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione\ntra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.\n15, art. 9 -ultimo comma- e art. 14 - ultimi due commi. \n2. La possibilita\u0027 di esperire una interpretazione costituzionalmente\norientata e la legittimazione della Sezione. \n    Il   Collegio   non   ritiene   praticabile    un\u0027interpretazione\nadeguatrice dei suddetti commi 2 e 4-bis  dell\u0027art.  46  della  legge\nregionale 26  luglio  2002,  n.  15  e  successive  modificazioni  ed\nintegrazioni diversa da quella letterale, che non lascia dubbi  sulla\neffettiva volonta\u0027 del legislatore regionale di consentire il comando\ndi personale  nella  Regione  proveniente  da  societa\u0027  partecipate,\ninvadendo una competenza esclusiva statale. \n    D\u0027altro canto, e\u0027 acquisizione  condivisa  che  l\u0027interpretazione\nconforme a Costituzione postula  l\u0027esistenza  di  un  dato  lessicale\npolisenso  suscettibile  di  letture  alternative,  tale   cioe\u0027   da\nesprimere, in applicazione dei generali  canoni  ermeneutici,  due  o\npiu\u0027 possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con  i\nprecetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come  nel  caso  di\nspecie, l\u0027univoco tenore letterale della  norma  non  consenta  altre\ninterpretazioni, in quanto regola fattispecie rimesse al  legislatore\nstatale dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., l\u0027accesso  al\nsindacato di legittimita\u0027 costituzionale si configura  come  percorso\nobbligato. \n    Esclusa  la  praticabilita\u0027  di  un\u0027interpretazione  adeguatrice,\noccorre premettere che la legittimazione  della  Corte  dei  conti  a\nsollevare questioni di costituzionalita\u0027 in sede di parifica e\u0027 stata\nprogressivamente   ampliata   sia   con   riferimento    all\u0027oggetto,\nriguardando  ormai  tutte  le  disposizioni  di  legge,   statale   e\nregionale, che possono  alterare  gli  equilibri  di  bilancio  (cfr.\nsentt. nn. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto;  n.  213\ndel 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro,  non\nessendo  piu\u0027   limitata   alle   violazioni   dell\u0027art.   81   della\nCostituzione. \n    In  particolare,  con  la  sentenza  n.  196  del  2018,  si   e\u0027\nriconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di  controllo,\nin  sede  di  parificazione  del  rendiconto  generale  regionale,  a\nsollevare  questioni  di   legittimita\u0027   costituzionale   anche   in\nriferimento  a  parametri  attributivi  di  competenza  (l\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera l), Cost.), sull\u0027assunto che «in tali casi  la\nRegione manca per definizione della prerogativa di allocare  risorse»\n(sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in  diritto).\nPertanto,  «entro  tali  materie,  non  vi  e\u0027  intervento  regionale\nproduttivo   di   spesa   che   non   si    traduca    immediatamente\nnell\u0027alterazione dei criteri dettati dall\u0027ordinamento ai  fini  della\nsana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196  del\n2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). \n    Inoltre, la Corte costituzionale ha ribadito  detto  orientamento\ncon riferimento a norme regionali lesive del  riparto  di  competenze\nfra Stato e regioni nella materia «ordinamento civile»  allorche\u0027  si\nconfiguri una «correlazione funzionale» (sentenza n. 253 del 2022). \n    Correlazione  rintracciata  nella   lesione   «della   competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato nella materia \"ordinamento  civile\"\nda parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del\nrapporto  di  lavoro  pubblico,  anche  in  relazione  al   parametro\ninterposto  costituito  dalle  disposizioni   dettate   dal   decreto\nlegislativo  n.  165  del   2001,   in   quanto   la   illegittimita\u0027\ncostituzionale di tali disposizioni comporta, di norma, quella  della\nspesa da essa disposta a carico del bilancio dell\u0027ente  (sentenze  n.\n253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 ex plurimis, e n.  138\ndel 2019 e n. 196 del 2018).» (cfr. sentenza n. 185/2024). \n3. Sulla rilevanza della questione. \n    Sul piano della rilevanza, questa Sezione non  potendo  procedere\nad  un\u0027interpretazione  conforme  a   costituzione   deve   sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale nella  misura  in  cui  tale\ndisposizione  produce  effetti  anche  contabili,   diversamente   si\ntroverebbe a validare un risultato di amministrazione  non  corretto,\ninficiando gli equilibri di bilancio. \n    Difatti, l\u0027importo  posto  a  carico  del  bilancio  regionale  -\nrendiconto 2023 e\u0027  pari  ad  euro  739.996,2   -Macroaggregato  109-\ncapitolo di spesa: U00058 (codifica U1.09.01.01.001)  per  i  comandi\nattivati dalla Giunta regionale,  nonche\u0027  euro  1.217.604,67  per  i\ncomandi attivati  dal  Consiglio  regionale-  cap.  U00008  (codifica\nU1.04.01.04.001) del rendiconto generale 2023, che trova evidenza nei\ncapitoli 4207, 4208 e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale. \n    In particolare, come gia\u0027 esposto (v.  supra  nelle  premesse  in\nfatto), trattasi di comandi disposti dal Consiglio regionale e  dalla\nGiunta regionale per far fronte ad esigenze  legate  agli  uffici  di\ndiretta collaborazione della Giunta e del  Consiglio  regionale,  non\nriconducibili nell\u0027alveo applicativo del nuovo comma 9-bis  dell\u0027art.\n19 del decreto legislativo n. 175/2016 inserito  dall\u0027art.  1,  comma\n898, legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n    Orbene, pur rilevando che  la  fattispecie  del  distacco/comando\ndisciplinata dai suddetti commi 2 e 4-bis dell\u0027art.  46  della  legge\nregionale 26  luglio  2002,  n.  15  e  successive  modificazioni  ed\nintegrazioni, risulti differente da quella introdotta dal legislatore\nstatale dal citato comma 9-bis dell\u0027art.  19  TUSP,  il  Collegio  ha\naccertato l\u0027impossibilita\u0027 giuridica di sussumere detti comandi nella\nsuddetta norma statale entrata in vigore in data 1° gennaio 2023. \n    Invero,  relativamente  ai   comandi   attivati   dal   Consiglio\nregionale,  lo  stesso  ha  specificatamente  affermato  che  «nessun\ncomando di personale e\u0027 stato disposto in applicazione di detta norma\nma che la base normativa  dei  comandi  di  personale  dipendente  da\nsocieta\u0027 a partecipazione pubblica e\u0027 costituita dall\u0027art. 46,  comma\n2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che stabilisce che  il\ndistacco, equiparato al comando ai sensi del successivo comma  4-bis,\npuo\u0027 essere richiesto nei confronti di personale dipendente  a  tempo\nindeterminato  di  societa\u0027  e  consorzi  in  cui  la  partecipazione\npubblica non sia inferiore al 49%». A fortiori ha precisato che  solo\nnel PIAO 2024/2026, approvato con delibera n. 207 del 31 gennaio 2024\ne modificato con delibera n. 208 del 19 marzo 2024, e\u0027 stata prevista\nla possibilita\u0027 di ricorrere ai comandi di personale di cui al  comma\n9-bis dell\u0027art. 19 del TUSP, ma che  detta  possibilita\u0027  «alla  data\nodierna non e\u0027 stata utilizzata.». \n    Sostanzialmente,  e\u0027  stato  precisato   che   i   documenti   di\nprogrammazione del personale (rectius pianificazione) non prevedevano\nproprio la possibilita\u0027 di ricorso alla fattispecie  dei  comandi  di\npersonale di cui al comma 9-bis dell\u0027art. 19 del TUSP. \n    Relativamente ai comandi «in» da societa\u0027  partecipate,  attivati\ndalla Giunta regionale con i decreti n. 119 del 29 dicembre 2022 e n.\n125 del 30 dicembre 2022, richiamati nelle  premesse  in  fatto,  gli\nstessi, sono precedenti alla data di entrata in  vigore  dell\u0027art  1,\ncomma 898 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  e  di  certo  non\npotevano fare applicazione dell\u0027art. 19, comma 9-bis citato, che, tra\nl\u0027altro,  disciplina  l\u0027istituto  in  argomento  esclusivamente   nei\nconfronti di societa\u0027 partecipate dalla Regione,  elemento  che,  nel\ncaso di specie, non e\u0027 generalmente rispettato. \n    Difatti, due unita\u0027 di personale sono state acquisite da societa\u0027\nquali ANM  s.r.l.  (che  risulta  totalmente  partecipata  da  Napoli\nHolding s.r.l. -partecipata al 100% dal  Comune  di  Napoli)  e  ASIA\nNapoli SPA (partecipata al 100% dal Comune di Napoli) nelle quali  la\nRegione non e\u0027 amministrazione pubblica socia. \n    Tra l\u0027altro, trattasi  di  decreti  che  dispongono  proroghe  di\nprecedenti comandi gia\u0027 in essere e come  tali  non  sussumibili  nel\nsuddetto comma 9-bis dell\u0027art. 19 citato. \n    Ulteriori  comandi   di   personale   proveniente   da   societa\u0027\npartecipate sono stati disposti da parte della Giunta, con i  decreti\nn. 20 del 3 marzo 2023, n. 43 del 4 maggio 2023, n. 52 dell\u002711 luglio\n2023, che, pur prevedendo il comando di tre unita\u0027  di  personale  da\nsocieta\u0027 partecipate con scadenza al 31  dicembre  2023,  richiamano,\nquale base normativa degli stessi, l\u0027art. 46 della legge regionale n.\n15/2002. \n    Assume, pertanto, rilevanza la questione nel  caso  in  esame  in\nquanto ove questa Sezione  procedesse  alla  pacifica  applicando  le\nnorme rivenienti dal quadro ordinamentale  vigente  -con  particolare\nriferimento   alla   legge   regionale    n.    15/2002-    finirebbe\ninammissibilmente per validare risultanze contabili  (in  primis,  il\nrisultato di  amministrazione)  derivanti  dall\u0027indebito  impiego  di\nrisorse  destinate  al  pagamento  delle  spettanze  stipendiali  del\npersonale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta e  il\nConsiglio regionale. \n    In  tal   senso,   l\u0027esito   del   giudizio   di   compatibilita\u0027\ncostituzionale  della  disposizione  di  legge  regionale  indubbiata\ncondiziona decisivamente il giudizio di parificazione  della  Sezione\nsul Rendiconto della Regione Campania per l\u0027esercizio 2023. \n4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027. \n    Sul piano della non manifesta infondatezza  della  questione,  il\nCollegio ritiene che i commi 2 e  4-bis  dell\u0027art.  46,  della  legge\nregionale 26 luglio 2002, n. 1, nel testo risultante dalle  modifiche\napportate dall\u0027art. 1, comma 2  della  legge  regionale  19  febbraio\n2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma 6 della legge  regionale  30  gennaio\n2008, n. 1 e  successivamente  dall\u0027art.  1,  comma  77  della  legge\nregionale 21 gennaio 2010, n. 1 siano illegittimi in  quanto  violino\nla riserva di competenza esclusiva assegnata al  legislatore  statale\ndall\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  in  materia  di\nordinamento civile. \n    Secondo l\u0027insegnamento della Corte costituzionale,  affermato  in\nun  caso  analogo  a  quello  in  esame,  «le  disposizioni  inerenti\nall\u0027attivita\u0027 di societa\u0027 partecipate  dalle  Regioni  e  dagli  enti\nlocali [rientrano nella] materia dell\u0027\"ordinamento civile\", in quanto\nvolte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto  privato,\nnonche\u0027 a quella della \"tutela della concorrenza\"  in  considerazione\ndello scopo di talune disposizioni di \"evitare che soggetti dotati di\nprivilegi operino in mercati concorrenziali\"  (sentenze  n.  251  del\n2016 e n. 326 del 2008). Il legislatore statale, nel disciplinare  le\nsocieta\u0027 a partecipazione pubblica  ed  il  rapporto  di  lavoro  dei\ndipendenti, all\u0027art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016,  non\nha previsto la possibilita\u0027 del comando presso le amministrazioni,  e\nnon a caso. E\u0027  pur  vero,  infatti,  che  gia\u0027  con  l\u0027art.  18  del\ndecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo\nsviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita\u0027,   la\nstabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e\nsuccessive modifiche, e  poi  con  il  citato  art.  19  del  decreto\nlegislativo n.  175  del  2016,  sono  stati  introdotti  criteri  di\nselezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma  e\u0027\nanche vero che non si e\u0027 mutata la natura  strettamente  privatistica\ndel  rapporto,  ne\u0027  si  e\u0027  imposta   una   procedura   propriamente\nconcorsuale. Rimane dunque fra questo personale e  quello  dipendente\ndelle pubbliche amministrazioni una  barriera  tuttora  insuperabile,\nche trova la sua giustificazione anzitutto  sul  piano  delle  scelte\ndiscrezionali compiute dal legislatore statale  nell\u0027esercizio  della\ncompetenza esclusiva in materia di ordinamento civile,  ma  anche,  e\npiu\u0027 sostanzialmente, nel principio di buon andamento della  pubblica\namministrazione previsto dall\u0027art. 97 Cost., ed in quelli in  materia\ndi coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0027art.  117,  terzo\ncomma, Cost. L\u0027estensione della  possibilita\u0027  di  comando  -  e,  si\nribadisce,  a  maggior  ragione,  non  distacco  inficia  il  sistema\norganizzativo  e  finanziario  costruito  dal  legislatore   statale,\npermettendo di fatto una incontrollata espansione  delle  assunzioni,\ncon il duplice effetto negativo  di  scaricare  oneri  ingiustificati\nsulle  societa\u0027  pubbliche,  indotte  ad   assumere   personale   non\nnecessario,  e  di  alterare  il  delicato  equilibrio  che  dovrebbe\npresiedere al rapporto fra organici  e  funzioni»  (dr.  sentenza  n.\n227/2020). \n    Tra  l\u0027altro,  ad  avviso   del   Collegio,   anche   la   stessa\nequiparazione  tra  distacco  e  comando  operata   dal   legislatore\nregionale nel suddetto comma 4-bis  appare  lesiva  della  competenza\nlegislativa statale in materia di ordinamento civile di cui  all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), Cost. \n    Difatti, la stessa sentenza  n.  227/2020  citata,  specifica  la\nchiara  distinzione  tra  l\u0027istituto  del  comando  e  del   distacco\nprecisando che «nel comando, fermo restando il rapporto organico  che\ncontinua ad intercorrere tra il dipendente e l\u0027ente di  appartenenza,\nsi modifica  il  rapporto  di  servizio,  atteso  che  il  dipendente\npubblico e\u0027 inserito, sia sotto il profilo  organizzativo-funzionale,\nche gerarchico-disciplinare, nell\u0027amministrazione di destinazione,  a\nfavore della quale presta la propria opera. \n    Diversamente, nel distacco vi e\u0027 l\u0027utilizzazione  temporanea  del\ndipendente  presso  un  ufficio,  che  e\u0027  diverso  da   quello   che\ncostituisce la propria sede di servizio, e che rientra comunque nella\nmedesima amministrazione.». \n    Medesima distinzione e\u0027  rilevabile  anche  nella  giurisprudenza\ndella Corte di cassazione che ha evidenziato come «il  c.d.  distacco\ndi diritto pubblico si distingue  dal  comando  perche\u0027,  in  teoria,\nl\u0027impiegato non  viene  assegnato  ad  una  pubblica  amministrazione\ndistinta da quella di  appartenenza,  ma  -  temporaneamente-  ad  un\nufficio, diverso da quello nel quale e\u0027 formalmente  incardinato,  ma\ncomunque  dell\u0027amministrazione  datrice  di  lavoro.  Non  si  tratta\npertanto, neppure di  un  trasferimento  che  consiste,  invece,  nel\nmutamento definitivo del  luogo  di  lavoro,  ma,  eventualmente,  di\nun\u0027applicazione provvisoria. Nel caso del c.d.  distacco  di  diritto\npubblico, quindi, a rilevare sono le esigenze dell\u0027amministrazione di\nappartenenza.» (ex multis, sentenza Cassazione civ., Sez.  IV,  Ord.,\n15 gennaio 2024, n. 1471). \n    Ritiene, pertanto, il Collegio che la violazione della competenza\nlegislativa esclusiva statale in tema  di  disciplina  dell\u0027anzidetto\ncomando regionale ridonda sulla lesione dell\u0027equilibrio di bilancio e\nsulla sana gestione finanziaria, ai sensi degli  articoli  97,  primo\ncomma, 81 e 119, primo comma Cost., per l\u0027autorizzazione di una spesa\nnon sostenibile in considerazione dell\u0027impiego di personale comandato\nda societa\u0027 pubbliche non ammissibile  in  quanto  materia  riservata\nalla competenza esclusiva del legislatore statale. \n    Come detto, l\u0027art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022,  n.  197\nha introdotto il comma 9-bis nell\u0027art. 19 TUSP, a  far  data  dal  1°\ngennaio 2023. \n    Con la richiamata novella, il legislatore statale non ha in  ogni\ncaso generalmente «sdoganato» la possibilita\u0027, da parte delle PP.AA.,\ndi attivare il comando/distacco di personale proveniente da  societa\u0027\npartecipate come invece disciplina il  piu\u0027  volte  citato  art.  46,\ncommi 2 e 4-bis della legge regionale in argomento, che  consente  il\ndistacco (comma 2), equiparato al comando (4-bis) «nei  confronti  di\npersonale dipendente a tempo indeterminato di societa\u0027 e consorzi  in\ncui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.». \n    Difatti, i comandi/distacchi attivabili  ai  sensi  dell\u0027art.  46\ndella citata legge regionale non sono fattispecie  analoga  a  quanto\nindicato dall\u0027art. 19, comma 9-bis TUSP, che dispone «al personale di\ncui al presente articolo e al personale dipendente di  enti  pubblici\nnon   economici,   anche   per   esigenze   strettamente    collegate\nall\u0027attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  si\napplicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli\narticoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  56\ndel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10\ngennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni  riceventi,\ni limiti quantitativi stabiliti dall\u0027art. 30, comma 1-quinquies,  del\ndecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o  distacchi  di\ncui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e,\ncomunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026». \n    Sostanzialmente, trattasi di comandi/distacchi  attivabili  nelle\nstrette ipotesi ivi stabilite e nei confronti  di  personale  di  cui\nall\u0027art. 19 (come indicato nel primo periodo del comma  9-bis)  ossia\ndi personale di societa\u0027 partecipate dall\u0027ente,  condizione  che  nel\ncaso di specie non risulta generalmente rispettata, in quanto  alcuni\ncomandi sono stati attivati nei confronti di  personale  di  societa\u0027\nnon partecipate dalla Regione. \n    Al riguardo, la Regione ha proceduto a comandi  di  personale  in\ningresso anche da societa\u0027 partecipate come ANM e Asia Napoli in  cui\nla Regione non e\u0027 amministrazione pubblica socia. \n    In particolare, rispettivamente con il  decreto  n.  119  del  29\ndicembre 2022 e con il decreto n. 125  del  30  dicembre  2022,  sono\nstati differiti, tra gli altri, due comandi di  soggetti  provenienti\ndalla societa\u0027 ANM s.r.l che risulta totalmente partecipata da Napoli\nHolding s.r.l. (partecipata al 100% dal  Comune  di  Napoli)  e  ASIA\nNapoli S.p.a. partecipata al 100% dal Comune di Napoli. \n    Diversamente, l\u0027art. 46, comma 2 consente  il  «distacco»  [....]\n«nei confronti di  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  di\nsocieta\u0027 e  consorzi  in  cui  la  partecipazione  pubblica  non  sia\ninferiore al 49  per  cento»,  indipendentemente  dal  fatto  che  la\nRegione sia o meno amministrazione pubblica socia e tra l\u0027altro senza\nporre alcun limite temporale agli stessi. \n    Tant\u0027e\u0027 che, come  detto,  la  maggior  parte  dei  comandi  «in»\nprovenienti da societa\u0027 partecipate, riguardano proroghe di personale\ngia\u0027 precedentemente comandato presso la Regione stessa. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La  Corte  dei  conti, Sezione  regionale  di  controllo  per  la\nCampania, \n    Visti l\u0027art. 134 Cost., l\u0027art. 1  della  legge  costituzionale  9\nfebbraio 1948, n. 1, e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,\nsolleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale  dei  commi  2  e\n4-bis dell\u0027art. 46, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15,  nel\ntesto risultante dalle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma 2 della\nlegge regionale 19 febbraio 2004, n. 3, dall\u0027art. 44, comma  6  della\nlegge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall\u0027art.  1,\ncomma 77 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 1, in  riferimento\nai parametri stabiliti dall\u0027art. 117, comma 2, lettera l),  dall\u0027art.\n97, primo comma, 119 primo comma e dall\u0027art. 81 Cost.. \n    Ordina  la  sospensione  del  giudizio   di   parificazione   con\nriferimento ai capitoli di spesa U00058 e U00008, limitatamente  alle\nspese destinate al finanziamento dei comandi in ingresso  provenienti\nda societa\u0027 partecipate, e dispone la trasmissione  degli  atti  alla\nCorte costituzionale per l\u0027esame della questione. \n    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la\npresente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  della   Regione\nCampania e al Procuratore regionale,  nella  qualita\u0027  di  parti  nel\ngiudizio di  parificazione,  nonche\u0027  comunicata  al  Presidente  del\nConsiglio regionale della Campania. \n    Cosi\u0027 deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  29\nnovembre 2024. \n \n                      Il Presidente: Gagliardi \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Calcari","elencoNorme":[{"id":"62371","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione 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