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K.","prima_controparte":"Regione Lombardia","altre_parti":"LEDHA, A. M., Ministero della Salute, Kelliny Doghry William Nabih","testo_atto":"N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 settembre 2025\n\r\nOrdinanza  dell\u00278  settembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel\nprocedimento civile promosso da D.W.N. K. e A. M. contro  la  Regione\nLombardia ed il Ministero della salute . \n \nStraniero - Sanita\u0027 pubblica - Assistenza per gli stranieri  iscritti\n  al Servizio sanitario nazionale (SSN) - Iscrizione obbligatoria  al\n  SSN/SSR   -   Individuazione   dei   cittadini   stranieri   tenuti\n  all\u0027iscrizione in relazione al rispettivo  titolo  di  soggiorno  -\n  Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di  permesso  di\n  soggiorno  per  residenza  elettiva,  attribuito  in  forza   della\n  percezione  di  una  prestazione  di  invalidita\u0027  e  derivante  da\n  conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la  quale  era\n  prevista l\u0027iscrizione obbligatoria. \n- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle\n  disposizioni concernenti la disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\n  sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 1. \nIn subordine: Straniero -  Sanita\u0027  pubblica  -  Assistenza  per  gli\n  stranieri  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale   (SSN)   -\n  Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie\n  tenute all\u0027iscrizione obbligatoria al servizio sanitario  nazionale\n  (nel  caso  di  specie:  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per\n  residenza elettiva, attribuito in forza  della  percezione  di  una\n  prestazione di invalidita\u0027) dell\u0027obbligo di assicurarsi  contro  il\n  rischio di malattie, infortunio o maternita\u0027, mediante  stipula  di\n  apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano  o\n  straniero, o, in  alternativa,  della  possibilita\u0027  di  iscriversi\n  volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che  non  puo\u0027  essere\n  inferiore a euro 2.000 annui. \n- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle\n  disposizioni concernenti la disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\n  sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI MILANO \n                           Sezione lavoro \n \n    Ordinanza ex art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 \n    Il Giudice dott.ssa Paola Ghinoy, a scioglimento della  formulata\nriserva, ha pronunciato la seguente ordinanza \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. Con ricorso ex art. 281-decies codice di  procedura  civile  e\nart. 28 decreto legislativo 150/2011, K. D.  W.  N.  e  M.  A.  hanno\nconvenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in  funzione  di\nGiudice del lavoro la Regione Lombardia, in  persona  del  Presidente\npro tempore. \n    K. D. W. N. ha rappresentato: \n      - di essere cittadino egiziano; \n      - di aver fatto ingresso in Italia nel 2000 e di  essere  stato\ntitolare prima di permesso per lavoro,  dal  2003  al  2012,  poi  di\npermesso per attesa occupazione per un anno; \n      - di non aver piu\u0027 potuto svolgere alcuna attivita\u0027  lavorativa\ndal 2012 in quanto affetto da «sindrome schizoaffettiva  con  sintomi\npsicotici» e da «spondilodiscopatie multiple lombari», patologie  per\nle  quali  e\u0027  stato  riconosciuto  dalla  Commissione   medica   per\nl\u0027accertamento dell\u0027invalidita\u0027 civile,  delle  condizioni  visive  e\ndella  sordita\u0027  «Invalido  con  totale   e   permanente   inabilita\u0027\nlavorativa: 100% art. 2 e 12 legge n.  118/71»  e  dalla  Commissione\nmedica per l\u0027accertamento dell\u0027handicap  «Portatore  di  handicap  in\nsituazione di gravita\u0027  ai  sensi  dell\u0027art.  3,  comma  3,  legge  5\nfebbraio 1992, n. 104»; \n      - di avere quale unica fonte di reddito dal 2012 la pensione di\ninabilita\u0027 erogatagli  dall\u0027INPS  ai  sensi  dell\u0027art.  12  legge  n.\n118/1971; nel 2024 ha inoltre percepito l\u0027Assegno  di  Inclusione  ai\nsensi dell\u0027art. 11 legge n. 85/2023; \n      - di aver ottenuto, a seguito della scadenza del  permesso  per\nattesa  occupazione  e  in  quanto   titolare   di   trattamento   di\ninvalidita\u0027, un permesso per residenza elettiva, rinnovato piu\u0027 volte\nsino al 9 agosto 2024; \n      - di aver dovuto versare, ai fini dell\u0027iscrizione volontaria al\nSSN/SSR per l\u0027anno 2024, la somma di euro 2000,  su  richiesta  della\nRegione Lombardia, per il tramite di  ATS  Milano,  per  non  restare\nprivo di assistenza sanitaria; \n      - di aver avuto nel 2023 un reddito pari ad euro 18.816,51; \n      - di avere a carico  tre  figli  e  la  coniuge,  residenti  in\nEgitto; \n      - di aver ottenuto con decorrenza dal 3 giugno 2024 permesso di\nsoggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, e di essere  pertanto\niscritto ad oggi obbligatoriamente al SSN/SNR. \n    M. A. ha riferito quanto segue: \n      - di essere cittadino pakistano; \n      - di aver fatto ingresso in Italia nel  2009  con  permesso  di\nsoggiorno per motivi umanitari e di  essere  poi  stato  titolare  di\npermesso per lavoro subordinato sino al 2022; \n      - di non aver piu\u0027 potuto svolgere alcuna attivita\u0027  lavorativa\ndal 2022 in quanto affetto da  «Deficit  deambulatorio  in  pregressa\nlesione midollare (D6-D7) ischemica  post-traumatica  con  paraparesi\nspastica AAII. OSAS  moderato-severo  in  CPAP.  Asma  bronchiale  in\ndiscreto controllo clinico-funzionale», patologie  per  le  quali  e\u0027\nstato  riconosciuto  dalla  Commissione  medica  per   l\u0027accertamento\ndell\u0027handicap «Portatore di handicap in  situazione  di  gravita\u0027  ai\nsensi dell\u0027art. 3,  comma  3,  legge  5  febbraio  1992,  n.  104»  a\ndecorrere dal 12 ottobre 2022; \n      - di  avere  quale  unica  fonte  di  reddito  la  pensione  di\ninabilita\u0027 erogatagli dall\u0027INPS quale  invalido  civile,  di  importo\npari a euro 343,66,  con  maggiorazione  sociale  di  euro  391,39  e\nindennita\u0027  di  euro  531,76,  per  un  reddito  annuo  pari  a  euro\n15.936,77; \n      - di avere a proprio carico la coniuge e due figli residenti in\nItalia oltre ad un figlio residente in Pakistan; \n      -  di  aver  ottenuto,  a  seguito  del  riconoscimento   della\ncondizione di invalidita\u0027 e della  relativa  pensione,  permesso  per\nresidenza elettiva rilasciato in data                e  con  scadenza\nal 21 febbraio 2024,  rinnovato  con  decorrenza  dal                \nsino all\u002711 ottobre 2025; \n      - di essere stato titolare di tessera sanitaria, alla  scadenza\ndella quale in data                 non  ha  piu\u0027  potuto  fruire  di\nassistenza sanitaria; \n      - di  essere  stato  informato  dall\u0027ATS  competente  di  dover\nversare l\u0027importo di euro 2.000,00 per poter tornare alla  condizione\ndi assistito iscritto al SSN/SSR e di non aver  potuto  versare  tale\nimporto; \n      -  di  essere  al  momento  privo  di   assistenza   sanitaria,\nunitamente ai propri familiari, e di non poter pertanto  tutelare  la\npropria salute seguendo le terapie di mantenimento  che  ridurrebbero\ngli effetti della grave patologia da cui e\u0027 affetto. \n    2.  I  ricorrenti   hanno   chiesto   accertarsi   il   carattere\ndiscriminatorio della condotta della Regione consistita nel non  aver\nconsentito loro l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN ai  sensi  dell\u0027art.\n34 comma 1 TUI e/o nell\u0027aver condizionato l\u0027iscrizione volontaria  al\nSSN ai sensi dell\u0027art. 34 comma 3 TUI al pagamento di  un  contributo\neconomico pari ad euro 2000, anziche\u0027 di un contributo commisurato al\nreddito effettivo, e conseguentemente  adottarsi  ogni  provvedimento\nnecessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione  e  farne\ncessare gli effetti. \n    Hanno sostenuto che dell\u0027art. 34 comma 1 TUI  debba  essere  data\nun\u0027interpretazione  costituzionalmente   orientata   estensiva,   che\nconsenta l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN ai titolari di permesso per\nresidenza  elettiva  derivante  da  conversione  di  un  permesso  di\nsoggiorno che consenta l\u0027iscrizione  obbligatoria.  Per  il  caso  di\nmancato  accoglimento  di   tale   interpretazione,   hanno   dedotto\nl\u0027incostituzionalita\u0027, per violazione degli articoli 3, commi 1 e  2,\n32 e 117, comma 1 (in relazione agli articoli 4  e  25  della  citata\nConvenzione ONU per il diritto delle persone  disabili,  all\u0027art.  14\nCEDU, all\u0027art. 35 CDFUE e all\u0027art. 13 della  Carta  sociale  europea)\ndella Costituzione, dell\u0027art. 34, comma  1,  d.lgs.  286/1998,  o  in\nsubordine dell\u0027art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998, oltre che dell\u0027art.\n63, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. \n    3. La Regione Lombardia si e\u0027 costituita  in  giudizio  eccependo\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per difetto di legittimazione passiva,\nin quanto la condotta contestata trova fondamento in disposizioni  di\nlegge   nazionale,   e   chiedendo   pertanto   l\u0027integrazione    del\ncontraddittorio nei confronti dello Stato. Ha altresi\u0027  richiesto  il\nrigetto del ricorso  nel  merito  e  sostenuto  l\u0027infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata. \n    4. All\u0027udienza del 22 maggio 2025 questo  Giudice,  ritenuto  che\nl\u0027iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oggetto della  domanda,\nsia questione che attiene alla normativa di indirizzo  di  competenza\ndello Stato e che i suoi effetti  abbiano  rilevanza  ultraregionale,\nvisto   l\u0027art.   102   c.p.c.,   ha   disposto   l\u0027integrazione   del\ncontraddittorio nei confronti del Ministero della salute. \n    5. Il Ministero si e\u0027 costituito  contestando  la  legittimazione\npassiva  del  Ministero  della  salute,  essendo   il   comportamento\ncensurato  riferibile  unicamente  alla  Regione  Lombardia   e   non\nessendovi  alcun  atto  riferibile  al  Ministero  della  salute.  Ha\ncontestato altresi\u0027 l\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027azione avversaria per  come\nprospettata, in quanto l\u0027art. 44 del  decreto  legislativo  286/1998,\nnel definire i presupposti che legittimano  il  ricorso  alla  tutela\ngiudiziaria,  si  riferisce  ad  un  comportamento  e  non   ad   una\ndisposizione che produca una discriminazione. Ha asserito la  carenza\na ricorrere del sig. K. in quanto ad oggi iscritto  obbligatoriamente\nal SSN, e in  ogni  caso  ha  ribadito  l\u0027assenza  di  legittimazione\npassiva del Ministero della salute rispetto ad una eventuale  pretesa\nrisarcitoria avente ad oggetto il contributo di euro 2000 versato per\nl\u0027anno  2024  alla  Regione  Lombardia.  Nel  merito,  ha   suggerito\nun\u0027interpretazione  dell\u0027art.  34,  comma  1,  d.lgs.  286/1998   che\nsostiene che l\u0027elenco delle categorie di cittadini stranieri per  cui\nl\u0027iscrizione al  SSN  e\u0027  obbligatoria  non  sarebbe  tassativo  e  i\ncittadini  stranieri   che   risultavano   gia\u0027   titolari   di   una\nautorizzazione al soggiorno per la quale  era  prevista  l\u0027iscrizione\nobbligatoria potrebbero conservarla alle stesse condizioni (come  nel\ncaso dei permessi per motivi di studio  oggetto  della  Circolare  19\nluglio 2007 del Ministero): in  ragione  di  cio\u0027,  ha  concluso  che\nl\u0027esclusione  della  categoria   di   appartenenza   dei   ricorrenti\ndall\u0027iscrizione obbligatoria al SSN sarebbe frutto di  una  decisione\nregionale e non dell\u0027applicazione della legge nazionale. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    I. La normativa nazionale rilevante (1) \n    1. L\u0027iscrizione al SSN per i cittadini stranieri e\u0027  disciplinata\ndall\u0027art. 34 decreto legislativo 286/1998 (TUI  -  TU  immigrazione),\nche distingue tra le ipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e 2)\ne le ipotesi  di  iscrizione  volontaria,  individuate  residualmente\nrispetto alle prime dall\u0027art. 34, comma 3, d.lgs. cit. \n    I soggetti tenuti all\u0027iscrizione obbligatoria sono: \n      «[...] a) gli stranieri regolarmente soggiornanti  che  abbiano\nin corso  regolari  attivita\u0027  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro\nautonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; \n      b)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che  abbiano\nchiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per  lavoro  subordinato,\nper lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per  protezione\nsussidiaria, per casi speciali, per  protezione  speciale,  per  cure\nmediche ai sensi dell\u0027art. 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta\ndi asilo, per attesa adozione, per affidamento,  per  acquisto  della\ncittadinanza. \n      b-bis) i minori stranieri non accompagnati,  anche  nelle  more\ndel rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle  segnalazioni\ndi legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.» \n    Inoltre «L\u0027assistenza sanitaria spetta altresi\u0027  ai  familiari  a\ncarico regolarmente soggiornanti.» (comma 2). \n    Con riguardo  alle  ipotesi  di  iscrizione  volontaria,  invece,\nl\u0027art. 34, comma 3,  TUI,  nella  formulazione  vigente  sino  al  31\ndicembre 2023, disponeva quanto segue: \n      «Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra  le\ncategorie indicate nei commi 1 e 2 e\u0027 tenuto ad assicurarsi contro il\nrischio di malattie, infortunio  e  maternita\u0027  mediante  stipula  di\napposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o\nstraniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante\niscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i\nfamiliari a carico. Per l\u0027iscrizione al servizio sanitario  nazionale\ndeve essere corrisposto a titolo  di  partecipazione  alle  spese  un\ncontributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per\ni cittadini italiani, sul reddito  complessivo  conseguito  nell\u0027anno\nprecedente in Italia e  all\u0027estero.  L\u0027ammontare  del  contributo  e\u0027\ndeterminato con decreto del Ministro della sanita\u0027, di  concerto  con\nil Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica\ne non puo\u0027 essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme\nvigenti». \n    2. Il decreto ministeriale emanato in applicazione della norma e\u0027\nil decreto del Ministero della Sanita\u0027 del 8 ottobre 1986, richiamato\nanche dal successivo Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012,  recante\n«Indicazioni  per  la  corretta  applicazione  della  normativa   per\nl\u0027assistenza sanitaria alla popolazione» Detto  decreto  ministeriale\nera stato a suo tempo predisposto ricalcando  le  previsioni  di  cui\nalla legge 28 febbraio 1986 n. 41,  che  fissava  il  contributo  per\ncommercianti e professionisti  e  che  e\u0027  poi  stata  oggetto  della\nsentenza della Corte costituzionale n. 431/87 (sulla quale  v.oltre);\ntale decreto ministeriale stabilisce che l\u0027ammontare  del  contributo\nrichiesto allo straniero per l\u0027iscrizione volontaria al SSN non  puo\u0027\nessere inferiore a  euro  387,34,  ridotto  a  euro  149,77  per  gli\nstudenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse\ndi studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani e a euro 219,49\nper collocati alla pari; fermo  tale  limite  minimo,  il  contributo\nvolontario deve essere calcolato secondo le seguenti aliquote: \n      1 7,50% sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero)  di\neuro 20.658,28; \n      2 4% sugli importi superiori  a  euro  20.658,28  e  sino  alla\nsoglia del reddito complessivo di euro 51.645,69. \n    3. La legge 30 dicembre 2023, n. 213, con l\u0027art.  1,  comma  240,\nlettera a), e\u0027 intervenuta modificando il citato  comma  3  dell\u0027art.\n34. Le parole finali «e  non  puo\u0027  essere  inferiore  al  contributo\nminimo previsto  dalle  norme  vigenti»  sono  ora  sostituite  dalle\nseguenti: «e non puo\u0027 essere inferiore a euro 2.000 annui». \n    Per effetto della novella, a decorrere  dall\u00271  gennaio  2024  lo\nstraniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al\nSSN di cui all\u0027art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime  di\ncontributo minimo per l\u0027iscrizione al SSN pari ad oltre il  quintuplo\nrispetto   a   quello   applicato   in   forza    della    precedente\nregolamentazione. In particolare, sono  sottoposti  al  pagamento  di\nalmeno euro 2.000,00 euro annui i cittadini extra UE  beneficiari  di\nsoli trattamenti di invalidita\u0027 e per questo titolari di permesso  di\nsoggiorno rilasciato «per residenza elettiva» (ex  art.  11  comma  1\nc-quater del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999\nn. 394), permesso che  non  risulta  espressamente  ricompreso  nelle\nipotesi di iscrizione obbligatoria di cui sopra. \n    II. La natura discriminatoria della situazione prospettata \n    1.  I  ricorrenti  hanno  promosso  un\u0027azione  civile  contro  la\ndiscriminazione  ai  sensi  degli  articoli  281-decies   codice   di\nprocedura civile e 28 decreto legislativo 150/11 denunciando di  aver\nsubito una discriminazione a causa dell\u0027applicazione da  parte  della\nRegione  Lombardia  dell\u0027art.  34   TU   immigrazione,   che   regola\nl\u0027iscrizione al SSN per i cittadini  stranieri  e  distingue  tra  le\nipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e  2)  e  le  ipotesi  di\niscrizione volontaria, individuate  in  via  residuale  dall\u0027art.  34\ncomma 3. Ai sensi di tale normativa,  come  applicata  dalla  Regione\nLombardia, i ricorrenti  sig.ri  K.  e  M.  ,  con  riferimento  alle\nannualita\u0027 per ciascuno  oggetto  di  domanda,  non  rientrano  nelle\nipotesi di cui ai commi 1 e 2, ma nell\u0027ipotesi di cui al comma 3,  in\nquanto pacificamente titolari  di  permesso  per  residenza  elettiva\nottenuto in forza della percezione di una pensione di inabilita\u0027,  ai\nsensi degli articoli 11, comma 1,  lettera  c-quater  DPR  31  agosto\n1999, n. 394, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per\nresidenza elettiva «a favore dello straniero titolare di una pensione\npercepita in Italia» e 14, lettera d), DPR 394/99,  che  prevede  che\n«il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo\ne per motivi di  famiglia  puo\u0027  essere  convertito  in  permesso  di\nsoggiorno per residenza elettiva di cui all\u0027art. 11, comma 1, lettera\nc-quater». Non essendo tale permesso ricompreso tra le  categorie  di\npermesso di soggiorno elencate all\u0027art. 34 comma 1 come titoli cui e\u0027\nassociato l\u0027obbligo  di  iscrizione  al  SSN,  ne\u0027  trovandosi  nelle\ncondizioni di cui all\u0027art. 34 comma 2, i ricorrenti non  hanno  avuto\ndiritto all\u0027iscrizione obbligatoria al SSN,  ma  solo  all\u0027iscrizione\nvolontaria di cui al comma 3. \n    I  ricorrenti  hanno  altresi\u0027  dimostrato  di  essere   in   una\ncondizione economica tale per  cui  il  contributo  minimo  richiesto\ndall\u0027art. 34 comma 3 per l\u0027iscrizione volontaria al SSN, di euro 2000\n(cifra corrisposta dal sig. K. per l\u0027anno 2024 e che il sig.  M.  non\ne\u0027 stato in grado di versare per gli anni  2024  e  2025,  implicando\ncio\u0027  per  quest\u0027ultimo  l\u0027impossibilita\u0027  di  iscriversi  al  SSN  e\npertanto  di  usufruire  di  copertura  sanitaria),  rappresenta  una\npercentuale del reddito percepito  nell\u0027anno  solare  anteriore  alla\ndomanda di iscrizione al SSN superiore all\u0027aliquota del 7,5% prevista\ndal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 per redditi complessivi  fino\na euro 20.658,28. \n    2.  La  situazione  discriminatoria   prospettata   dalle   parti\nricorrenti appare sussistente, sotto plurimi profili. \n    In primo  luogo,  la  previsione  di  cui  all\u0027art.  34  comma  1\ndetermina una discriminazione diretta per motivi  di  disabilita\u0027  ai\nsensi dell\u0027art. 2 comma 2 legge n. 67/2006 (2) . \n    La  norma  identifica  infatti  quali  soggetti  all\u0027obbligo   di\niscrizione al SSN cittadini  stranieri  che  si  presume  abbiano  un\nlegame di permanenza e funzionale di particolare rilievo con lo Stato\nitaliano,  presunzione  connessa  alla  titolarita\u0027  di  permessi  di\nsoggiorno per lavoro o per motivi  familiari;  al  contempo  tuttavia\nesclude dal novero dei destinatari  dell\u0027obbligo  soggetti,  quali  i\nricorrenti, rispetto ai quali e\u0027 ragionevole  formulare  la  medesima\npresunzione di sussistenza di un forte legame di  permanenza  con  lo\nStato  italiano,  in  quanto  sono  stati  titolari  di  permessi  di\nsoggiorno cui la presunzione e\u0027 connessa, ma  che  in  ragione  della\nsopravvenuta condizione di disabilita\u0027, dimostrata  dalla  percezione\ndi pensione di inabilita\u0027, non ne hanno potuto ottenere il rinnovo ma\nsolo la conversione ai sensi dell\u0027art. 14, lettera d), DPR 394/99  in\npermesso  per  residenza  elettiva.  La  condizione  di   disabilita\u0027\nrappresenta dunque ai sensi di tale norma di fatto  l\u0027unico  elemento\nche determina l\u0027esclusione dall\u0027accesso gratuito al SSN  di  soggetti\nche si trovano nella condizione dei ricorrenti; nel caso di specie, i\nsig.ri K. e M. non sono stati  soggetti  all\u0027iscrizione  obbligatoria\nnel 2024 (e nel 2025 per quanto concerne il solo sig. M. ) proprio in\nconseguenza della loro sopravvenuta condizione di disabilita\u0027, avendo\npotuto invece godere dell\u0027iscrizione obbligatoria in precedenza,  nel\nperiodo in cui, abili al lavoro, erano titolari  di  un  permesso  di\nsoggiorno per lavoro. \n    3.  La  discriminazione  operata  dall\u0027art.   34   comma   1   TU\nImmigrazione rispetto agli stranieri non in condizioni di disabilita\u0027\nappare duplice, in quanto per i titolari di  permesso  per  residenza\nelettiva  in  forza  di  percezione  di   pensione   di   invalidita\u0027\nsussistono, oltre al medesimo legame funzionale e di permanenza degli\nstranieri titolari di permesso per lavoro o motivi  familiari,  anche\nparticolari ragioni  di  tutela  legate  alla  stessa  condizione  di\ndisabilita\u0027, analoghe  a  quelle  che  giustificano  l\u0027inclusione  di\nalcune ulteriori categorie di permesso di soggiorno tra quelle cui e\u0027\nassociata l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN anche  in  assenza  di  un\nlegame di permanenza significativo con lo Stato  italiano,  quale  il\npermesso per cure mediche o per motivi umanitari. \n    4. L\u0027esclusione del titolare di permesso per  residenza  elettiva\nfrutto  di  conversione  di  altra  autorizzazione  al  soggiorno   e\nattribuito  in  forza  di  titolarita\u0027  di  pensione  di  invalidita\u0027\ndall\u0027iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN  produce  altresi\u0027  di\nfatto una discriminazione diretta per motivi di nazionalita\u0027 ai sensi\ndegli articoli 44 del decreto legislativo n. 286 del  1998  (3)  e  2\ncomma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 215 del 2003 (4) ,  tra\ncittadini disabili  italiani  e  stranieri,  non  sussistendo  per  i\ncittadini italiani la necessita\u0027 di tale permesso. \n    5.  Un  ulteriore  profilo  di  discriminazione  e\u0027   determinato\ndall\u0027art. 34 comma 3 TU Immigrazione, nella parte in cui dispone  che\nlo  straniero  regolarmente  soggiornante,  non  rientrante  tra   le\ncategorie indicate nei commi 1 e 2, sia «tenuto ad assicurarsi contro\nil rischio di malattie, infortunio e maternita\u0027 mediante  stipula  di\napposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o\nstraniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante\niscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i\nfamiliari a carico», ma impone per l\u0027iscrizione volontaria al SSN  il\npagamento di un contributo parametrato al reddito, ma con una  soglia\nminima di euro 2000. L\u0027individuazione di un contributo  minimo  cosi\u0027\nelevato determina  una  discriminazione  diretta  nei  confronti  dei\ncittadini stranieri non disabili iscritti obbligatoriamente  al  SSN,\ncome gia\u0027 rilevato, nonche\u0027 una discriminazione nei  confronti  degli\nstranieri disabili non indigenti, per i quali il contributo  di  euro\n2000 risulta adeguato al reddito. \n    6.  Inoltre,  si  determina  una  discriminazione  indiretta  per\nragioni di nazionalita\u0027: non rileva infatti che  l\u0027art.  34  comma  3\nfaccia riferimento all\u0027 «importo percentuale pari a  quello  previsto\nper i cittadini italiani» perche\u0027 per  quanto  concerne  i  cittadini\nitaliani l\u0027art. 63 legge n. 833/78 (5) prevede il  versamento  di  un\ncontributo annuale  esclusivamente  per  coloro  che  sono  «soggetti\nall\u0027obbligo della presentazione della dichiarazione  dei  redditi  ai\nfini dell\u0027imposta sul reddito delle persone fisiche»; i  titolari  di\nsoli redditi esenti,  quali  sono  i  disabili  titolari  della  sola\npensione di invalidita\u0027, non essendo tenuti alla presentazione  della\ndichiarazione dei redditi non sono pertanto tenuti  a  versare  alcun\ncontributo. Al contrario, i cittadini stranieri, quali i  ricorrenti,\nche in forza della condizione di  disabilita\u0027  accedono  al  medesimo\nbeneficio  economico  dei  cittadini  italiani  disabili,  non  hanno\ndiritto all\u0027iscrizione gratuita al SSN, e  sono  tenuti  pertanto  al\npagamento  di  un  contributo  ai  sensi  dell\u0027art.  34  comma  3  TU\nImmigrazione. \n    III La rimozione della discriminazione in  via  interpretativa  -\nEsclusione \n    1. Al fine  di  rimuovere  la  discriminazione,  non  si  ritiene\npossibile   dare   dell\u0027art.   34    comma    1    d.lgs.    286/1998\nl\u0027interpretazione, suggerita da  parte  ricorrente  e  dal  Ministero\ndella salute,  tale  per  cui  l\u0027elenco  di  categorie  di  stranieri\nregolarmente soggiornanti per cui sussiste l\u0027obbligo di iscrizione al\nSSN non sarebbe tassativo e non  escluderebbe  pertanto  l\u0027iscrizione\nobbligatoria anche di titolari di  permessi  per  residenza  elettiva\nderivanti da conversione di  un  permesso  che  aveva  consentito  in\nprecedenza l\u0027iscrizione obbligatoria. Dall\u0027accoglimento di tale  tesi\ndiscenderebbe la fondatezza delle domande formulate dai ricorrenti in\nvia principale tese  al  riconoscimento  del  diritto  all\u0027iscrizione\nobbligatoria al SSN per gli anni 2024 e (solo per quanto concerne  il\nsig.  M.  )  2025  e,  pertanto,  l\u0027irrilevanza  della  questione  di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34 d.lgs. 286/1998. \n    Parte  ricorrente   ha   posto   in   evidenza   come   l\u0027accesso\nall\u0027iscrizione obbligatoria  sia  gia\u0027  stato  esteso  con  l\u0027Accordo\nStato-Regioni 20 dicembre 2012 (6) citato agli stranieri titolari  di\npermesso  per  residenza  elettiva  che   beneficiano   di   pensione\ncontributiva italiana, e ha richiamato  la  circolare  del  Ministero\ndella sanita\u0027 del 19 luglio 2007 in materia di permesso di studio (7)\n, anch\u0027esso non rientrante nell\u0027elenco di cui  all\u0027art.  34  comma  1\nd.lgs. 286/1998, in cui e\u0027 precisato che la  pregressa  iscrizione  a\ntitolo obbligatorio al SSN da parte  di  soggetti  titolari  di  tale\ntipologia di permesso consente la conservazione dell\u0027iscrizione senza\nla  corresponsione  del   contributo   richiesto   per   l\u0027iscrizione\nvolontaria. \n    In sede di memoria di  costituzione,  anche  il  Ministero  della\nsalute ha proposto di intendere l\u0027elenco di cui all\u0027art. 34  comma  1\nTU Immigrazione come non tassativo e  soprattutto  di  considerare  i\ncittadini  stranieri   che   risultavano   gia\u0027   titolari   di   una\nautorizzazione al soggiorno per la quale  era  prevista  l\u0027iscrizione\nobbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni. \n    2.  Tale  interpretazione  dell\u0027art.  34  comma  1  tuttavia  non\nconvince, in quanto risulta contraria alla lettera della disposizione\ne all\u0027intenzione del legislatore. \n    Attraverso l\u0027individuazione di specifiche categorie di  stranieri\nregolarmente soggiornanti  sul  territorio  soggetti  all\u0027obbligo  di\niscrizione al SSN il  legislatore  ha  compiuto  infatti  una  scelta\ndiscrezionale, nella necessita\u0027 di operare  un  bilanciamento  tra  i\nprincipi di uguaglianza sostanziale e tutela della salute individuale\nda un lato e di tutela della  sostenibilita\u0027  economica  del  sistema\nsanitario dall\u0027altro, utilizzando un criterio oggettivo rappresentato\ndalla titolarita\u0027 o  dall\u0027attesa  della  concessione  o  rinnovo,  al\nmomento della richiesta di iscrizione al SSN per  l\u0027anno  solare,  di\nspecifiche tipologie di permesso di soggiorno cui sono associati o un\nlegame con lo Stato italiano funzionale e duraturo, quali i  permessi\ndi soggiorno per lavoro o motivi familiari, o esigenze rafforzate  di\ntutela,  quali  i  permessi  per   asilo,   protezione   sussidiaria,\nprotezione speciale, cure mediche. \n    Tra tali categorie di permesso  di  soggiorno  non  e\u0027  possibile\nincludere analogicamente il permesso per residenza elettiva, che puo\u0027\nsi\u0027 essere di fatto rilasciato  a  soggetti  per  cui  sussistono  un\nlegame funzionale e duraturo con  lo  Stato  italiano  o  particolari\nesigenze di tutela, ma che e\u0027 rilasciato nella maggior parte dei casi\na soggetti autosufficienti economicamente che scelgono  di  risiedere\nin Italia senza svolgere attivita\u0027 lavorativa. \n    Neppure si  puo\u0027  ritenere  che  tale  estensione  analogica  sia\npossibile con  riguardo  alla  specifica  casistica  dello  straniero\ntitolare di permesso per residenza elettiva attribuito  in  forza  di\nconversione di permesso di lavoro, com\u0027e\u0027 nel caso: la norma di legge\ndi per se\u0027 non attribuisce  infatti  alcun  rilievo  alla  situazione\nprecedente a quella per cui lo straniero e\u0027 attualmente  titolare  di\npermesso di soggiorno. Di cio\u0027 costituisce conferma il fatto  che  in\ncaso di rinnovo, conversione o  nuova  acquisizione  di  permesso  e\u0027\nrichiesto al titolare di rinnovare l\u0027iscrizione al SSN, oltre che  la\ncircostanza per cui la durata dell\u0027iscrizione al SSN  e\u0027  normalmente\ncorrispondente alla durata del permesso di soggiorno (8) . \n    Nessuna  efficacia  nel  senso   dell\u0027estensione   dei   soggetti\ndestinatari dell\u0027obbligo di iscrizione di cui all\u0027art. 34 comma 1  TU\nImmigrazione si puo\u0027 infine attribuire alla circolare  del  Ministero\ndel  19  luglio   2007:   sul   punto   e\u0027   sufficiente   richiamare\nl\u0027orientamento consolidato del Consiglio di  Stato  secondo  cui  «la\ncircolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di  legge,\ne\u0027, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare\nuniformemente l\u0027azione degli organi amministrativi, privo di  effetti\nesterni»,  con  la  conseguenza  che  gli  ufficiali  della  pubblica\namministrazione che si limitano a riproporre il contenuto  precettivo\ndi atti normativi in vigore, possono disattenderne  l\u0027interpretazione\noperata   attraverso   la   circolare   senza   che   cio\u0027   comporti\nl\u0027illegittimita\u0027 dei loro atti per violazione di legge (Consiglio  di\nStato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).  Tale  circolare  peraltro\nnon attiene al permesso per residenza elettiva di cui sono titolari i\nricorrenti,  ma  ad  un  permesso  con  caratteristiche  e   funzione\ndifferente, ovverosia il permesso per studio. \n    IV. La rilevanza  in  giudizio  della  prospettata  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale \n    1.  Viene  sollevata  dalla  parte  ricorrente  la  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale   dell\u0027art.   34,   comma   1,   decreto\nlegislativo 286/1998, per contrasto con gli articoli 3 commi  1  e  2\ndella Costituzione,  32  della  Costituzione  e  117  comma  1  della\nCostituzione (in relazione agli  articoli  4  (9)  e  25  (10)  della\nConvenzione ONU per il diritto delle persone  disabili,  all\u0027art.  13\ndella Carta sociale europea (11) , all\u0027art. 14  della  CEDU  (12)  ),\nnella parte in cui non consente l\u0027iscrizione obbligatoria al  SSN/SSR\ndei  cittadini  stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per\nresidenza elettiva, attribuito  in  forza  della  percezione  di  una\nprestazione di  invalidita\u0027  e  derivante  da  conversione  di  altra\nautorizzazione  al  soggiorno  per  cui  era  prevista   l\u0027iscrizione\nobbligatoria. \n    2. In subordine, viene sollevata  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 34, comma  3  (nel  testo  modificato  dalla\nlegge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 240,  lettera  a).  per\ncontrasto con i medesimi parametri - nella parte in cui prevede che i\ncittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno  per  residenza\nelettiva attribuito in forza della percezione di una  prestazione  di\ninvalidita\u0027 debbano iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una\nsomma determinata nel minimo in euro  2.000,00,  anziche\u0027  una  somma\ncommisurata al reddito effettivo e non superiore al 7,5% del  reddito\nsino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di euro 20.658,28\ne non superiore al 4% sugli importi superiori a euro 20.658,28 e sino\nalla soglia del  reddito  complessivo  di  euro  51.645,69,  aliquote\npreviste  dal  decreto  ministeriale  8  ottobre  1986,  emanato   in\napplicazione dell\u0027art. 34  decreto  legislativo  286/1998  nella  sua\nformulazione  previgente  alla  modifica  apportata  dalla  legge  30\ndicembre 2023, n. 213 (13) , e richiamato dall\u0027Accordo  Stato-Regioni\n20 dicembre 2021, recante «Indicazioni per la  corretta  applicazione\ndella normativa per l\u0027assistenza sanitaria alla popolazione straniera\nda parte delle Regioni e Province autonome.» (14) Per  effetto  della\nnovella del  2023,  infatti,  a  decorrere  dall\u00271  gennaio  2024  lo\nstraniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al\nSSN di cui all\u0027art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime  di\ncontributo minimo per l\u0027iscrizione al SSN pari ad oltre il  quintuplo\nrispetto   a   quello   applicato   in   forza    della    precedente\nregolamentazione. \n    3. Si rileva preliminarmente che il rapporto tra le due questioni\ncosi\u0027 sollevate non e\u0027 di alternativita\u0027 ma e\u0027 di consecutivita\u0027, per\ncui le stesse sono certamente ammissibili ai sensi della  consolidata\ngiurisprudenza della Corte costituzionale secondo la  quale  «l\u0027esame\ndi questioni plurime, prospettate in ordine successivo non  e\u0027  stato\n(per  evidenti  ragioni  di  economia  processuale)  mai   declinato,\nconducendo, nelle varie fattispecie, a  seconda  dell\u0027accoglimento  o\ndel rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di  assorbimento\n(sentt. 107/74; 31/87; 469/88) ora di inammissibilita\u0027 (sent. 208/92)\novvero alla separata delibazione della questione  o  delle  questioni\nsuccessive (sentt. 189/81; 343/83; 311/88)» (Corte Cost., sentenza n.\n7 del 1993). \n    4. In caso di accoglimento della prima questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale proposta, troverebbero  accoglimento  le  domande  dei\nricorrenti  di  accertamento  del  carattere  discriminatorio   della\ncondotta  della  Regione  consistita  nel  non  aver  consentito   ai\nricorrenti l\u0027iscrizione obbligatoria al  SSN  e  di  rimozione  della\ndiscriminazione e dei suoi effetti, dovendosi pertanto  accertare  il\ndiritto di entrambi all\u0027iscrizione obbligatoria  al  SSN  per  l\u0027anno\n2024 e, per il sig. M. , anche  per  l\u0027anno  2025.  Ne  discenderebbe\naltresi\u0027 la condanna della Regione Lombardia a restituire al sig.  K.\nla somma di euro 2000 versata per l\u0027iscrizione volontaria al SSN  per\nl\u0027anno 2024. \n    5. In caso di rigetto della prima questione, ma  di  accoglimento\ndella seconda  sollevata  in  via  subordinata,  troverebbero  invece\naccoglimento le domande dei ricorrenti di accertamento del  carattere\ndiscriminatorio della condotta  della  Regione  consistita  nell\u0027aver\nrichiesto  ai  ricorrenti  per  l\u0027iscrizione  volontaria  al  SSN  un\ncontributo di euro 2000 anziche\u0027 proporzionato al reddito effettivo e\ndi  rimozione  della  discriminazione  e   dei   suoi   effetti.   Ne\ndiscenderebbe  dunque  l\u0027accertamento   del   diritto   di   entrambi\nall\u0027iscrizione volontaria al SSN pagando una somma  proporzionata  al\nreddito per l\u0027anno 2024 e, per il sig. M. , per  l\u0027anno  2025,  e  la\ncondanna  della  Regione  Lombardia  a  restituire  al  sig.  K.   la\ndifferenza tra  la  somma  di  euro  2000  versata  per  l\u0027iscrizione\nvolontaria al SSN per l\u0027anno 2024 e la minor somma  dovuta  calcolata\nin proporzione al reddito del ricorrente secondo le aliquote  di  cui\nal decreto ministeriale 8 ottobre 1986. \n    6. In caso di rigetto di entrambe le questioni,  le  domande  dei\nricorrenti  non  potrebbero  trovare   accoglimento,   derivando   il\ntrattamento di cui i ricorrenti sostengono la natura  discriminatoria\ndall\u0027applicazione nel caso di  specie  della  normativa  vigente  che\ndisciplina l\u0027ipotesi di cui e\u0027 causa. \n    7.  La  possibilita\u0027  (e  anzi   l\u0027onere)   di   prospettare   la\nillegittimita\u0027 costituzionale di una condotta  amministrativa  (nella\nspecie, la richiesta di pagamento e l\u0027omessa iscrizione al SSN/SSR) e\ndei suoi presupposti di legge nel giudizio  per  la  rimozione  della\ndiscriminazione, trova  conferma  nella  consolidata  giurisprudenza,\nanche della  Corte  di  cassazione.  Si  richiama  tra  le  altre  la\nmotivazione dell\u0027ordinanza interlocutoria n.  20661  del  1°  ottobre\n2014, secondo la quale «Il giudice comune ha il potere ed  il  dovere\ndi uniformare il diritto di cui e\u0027 chiamato a  dare  applicazione  al\ncontenuto precettivo di  fonti  prevalenti  su  quelle  interpretate:\nrientra pertanto tra i suoi compiti ricercare gia\u0027  sul  piano  della\napplicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili  di  far\npenetrare  la  Costituzione  in  profondita\u0027  nell\u0027ordinamento  e  di\narmonizzare  cosi\u0027  le  sfere  della  legalita\u0027  ordinaria  e   della\nlegalita\u0027 costituzionale.  E\u0027  infatti  insegnamento  costante  della\nCorte costituzionale che \"in linea di  principio,  le  leggi  non  si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile  darne\ninterpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di\ndarne),   ma   perche\u0027   e\u0027   impossibile    darne    interpretazioni\ncostituzionali\" (cosi\u0027 la sentenza n. 356 del 1996; piu\u0027 di  recente,\nla sentenza n. 21 del 2013). Ma  l\u0027interpretazione  adeguatrice  deve\nmuoversi  nel  rispetto  delle  potenzialita\u0027  obiettive   del   dato\ntestuale. Essa non  puo\u0027  essere  condotta  oltre  i  limiti  estremi\nsegnati  dall\u0027univoco   tenore   della   norma   interpretata:   tale\ncircostanza segna il \"confine\", \"in presenza del quale  il  tentativo\ninterpretativo deve cedere il  passo  al  sindacato  di  legittimita\u0027\ncostituzionale\" (Corte cost., sentenze n. 219 del  2008,  n.  78  del\n2012, n. 232 del 2013)». \n    8. Nel caso in esame, la chiarezza del dettato normativo in  base\nal quale e\u0027 stata realizzata la ritenuta  discriminazione  impone  di\nverificarne la conformita\u0027 alle norme di rango superiore. \n    V. La non manifesta infondatezza \n    1.  Si  ritiene  che  entrambe  le  questioni   di   legittimita\u0027\ncostituzionale   proposte   siano,   oltre   che    rilevanti,    non\nmanifestamente infondate nei termini che si vanno ad esporre. \n    2. Per quanto concerne l\u0027art. 34, comma  1,  decreto  legislativo\n286/1998, la norma pare in contrasto in primo luogo con gli  articoli\n3  e  32  Cost.,  nella  parte  in  cui  non  consente   l\u0027iscrizione\nobbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri titolari di  permesso\ndi soggiorno  per  residenza  elettiva,  attribuito  in  forza  della\npercezione  di  una  prestazione  di  invalidita\u0027  e   derivante   da\nconversione di altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista\nl\u0027iscrizione obbligatoria, in quanto realizza una differenziazione di\ntrattamento irragionevole nell\u0027accesso al SSN e, in  ultima  analisi,\nnell\u0027esercizio del diritto alla salute  di  cui  all\u0027art.  32  Cost.,\ninnanzitutto tra cittadini italiani e stranieri, e ulteriormente  tra\nstranieri abili al lavoro e stranieri disabili. \n    3.  La  scelta  del  legislatore  compiuta  con  la  formulazione\ndell\u0027art. 34  comma  1  d.lgs.  286/1998  nel  senso  di  individuare\ntassativamente solo alcune categorie  di  stranieri,  titolari  o  in\nattesa di rinnovo  di  determinate  tipologie  di  autorizzazioni  al\nsoggiorno, quali soggetti all\u0027obbligo di iscrizione al SSN, e\u0027  stata\neffettuata nello sforzo di operare un  necessario  bilanciamento  tra\nprincipi e diritti fondamentali  (uguaglianza  sostanziale  e  tutela\ndella salute individuale da un lato  e  tutela  della  sostenibilita\u0027\neconomica  del   sistema   sanitario   dall\u0027altro).   La   disciplina\ndell\u0027accesso degli stranieri sul territorio al SSN, come si  trae  da\nampia giurisprudenza  costituzionale,  deve  essere  infatti  fondata\nsulla necessita\u0027 di garantire agli stranieri il diritto  alla  salute\ndi cui all\u0027art. 32 Cost., quale fondamentale  diritto  dell\u0027individuo\ninerente alla persona umana in quanto tale a prescindere dallo status\ndi cittadino o straniero,  ma  al  legislatore  non  e\u0027  precluso  di\nprevedere  diverse  modalita\u0027  di  esercizio  di  tale  diritto  agli\nstranieri (Corte cost. 252/2001;  ribadito  in  Corte  costituzionale\n269/2010). \n    Tali  modalita\u0027  devono  comunque  rispettare  il  canone   della\nragionevolezza, espressione del principio  di  eguaglianza,  che,  in\nlinea  generale,  informa  il  godimento  di   tutte   le   posizioni\nsoggettive, tanto piu\u0027  pregnante  quando  si  verta  in  materia  di\ndiritti fondamentali, come quello alla salute. \n    4. Insegna la Corte costituzionale che «il diritto ai trattamenti\nsanitari necessari per la tutela della salute  e\u0027  costituzionalmente\ncondizionato dalle esigenze  di  bilanciamento  con  altri  interessi\ncostituzionalmente protetti,  salva,  comunque,  la  garanzia  di  un\nnucleo  irriducibile  del  diritto   alla   salute   protetto   dalla\nCostituzione come ambito inviolabile della dignita\u0027 umana,  il  quale\nimpone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che\npossano appunto pregiudicare l\u0027attuazione  di  quel  diritto»  (Corte\ncost.  252/2001)  e  altresi\u0027  che  «la  condizione  giuridica  dello\nstraniero non deve essere pertanto considerata - per quanto  riguarda\nla tutela di tali diritti - come  causa  ammissibile  di  trattamenti\ndiversificati e peggiorativi» (Corte cost., 105/2001 e 249/2010). \n    Chiarisce  ancora  Corte  costituzionale  n.  148  del  2008  che\n«Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero  e\u0027  anche  titolare  di\ntutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce  spettanti\nalla persona (si vedano, per tutte, le sentenze n. 203 del  1997,  n.\n252 del 2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006). In particolare, per\nquanto qui  interessa,  cio\u0027  comporta  il  rispetto,  da  parte  del\nlegislatore,  del  canone  della  ragionevolezza,   espressione   del\nprincipio  di  eguaglianza,  che,  in  linea  generale,  informa   il\ngodimento di tutte le posizioni  soggettive.  Peraltro,  come  questa\nCorte ha piu\u0027 volte affermato, «la regolamentazione  dell\u0027ingresso  e\ndel soggiorno dello straniero nel territorio nazionale  e\u0027  collegata\nalla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad  esempio,\nla sicurezza e la sanita\u0027 pubblica, l\u0027ordine pubblico, i  vincoli  di\ncarattere  internazionale  e  la  politica  nazionale  in   tema   di\nimmigrazione  e  tale  ponderazione  spetta  in   via   primaria   al\nlegislatore  ordinario,  il  quale  possiede  in   materia   un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027, limitata, sotto  il  profilo  della  conformita\u0027  a\nCostituzione, soltanto dal vincolo che le sue  scelte  non  risultino\nmanifestamente irragionevoli» (si vedano, per tutte, la  sentenza  n.\n206 del 2006 e, da ultimo, l\u0027ordinanza n. 361 del 2007).» \n    5. Nel caso di specie, non  appare  rispondente  al  criterio  di\nragionevolezza  ne\u0027  necessario  alla  luce  di  interessi   pubblici\nprevalenti escludere dalle categorie cui e\u0027  garantito  l\u0027accesso  al\nSSN i cittadini stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per\nresidenza elettiva, ove attribuito in forza della percezione  di  una\nprestazione di  invalidita\u0027  e  derivante  da  conversione  di  altra\nautorizzazione  al  soggiorno  per  cui  era  prevista   l\u0027iscrizione\nobbligatoria, in quanto per tale categoria di stranieri sussistono le\nmedesime condizioni che giustificano l\u0027inclusione tra  i  destinatari\ndell\u0027obbligo di iscrizione  al  SSN  dei  titolari  dei  permessi  di\nsoggiorno elencati all\u0027art. 34 comma 1  TU  Immigrazione.  Come  gia\u0027\nevidenziato, tali permessi sono stati  individuati  quali  condizione\nper l\u0027accesso  al  SSN  in  forza  di  una  tra  due  condizioni:  la\nsussistenza  di  particolari  esigenze  di   tutela   connesse   alla\ncondizione  personale  dello  straniero  (permessi  «per  asilo,  per\nprotezione sussidiaria, per casi speciali, per  protezione  speciale,\nper cure mediche ai sensi dell\u0027art. 19, comma 2, lettera d-bis),  per\nrichiesta di asilo») o il riconoscimento  di  un  particolare  legame\nfunzionale e di  permanenza  sul  territorio  (permessi  «per  lavoro\nsubordinato, per lavoro autonomo, per  motivi  familiari  [...],  per\nattesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza»). \n    Per la categoria di stranieri individuata dall\u0027art.  14,  lettera\nd), DPR 394/99, che prevede che «il permesso di soggiorno  rilasciato\nper lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo\u0027 essere\nconvertito in permesso di soggiorno per  residenza  elettiva  di  cui\nall\u0027art. 11, comma 1, lettera c- quater», sussiste  senza  dubbio  il\nmedesimo legame  di  permanenza  e  radicamento  sul  territorio  dei\ntitolari dei permessi  per  lavoro  o  motivi  familiari,  in  quanto\ntrattasi sempre di soggetti che hanno fatto ingresso  in  Italia  per\nuna di queste motivazioni; si puo\u0027 ritenere che rispetto ai  titolari\ndei permessi identificati dall\u0027art. 34 comma 1 il legame sia  financo\nrafforzato, in quanto la conversione di  un  permesso  presuppone  la\npermanenza regolare sul  territorio  per  un  determinato  periodo  e\nquindi un  radicamento  sul  territorio  anche  maggiore  di  chi  e\u0027\ntitolare di un permesso di soggiorno appena rilasciato. \n    Oltre a cio\u0027, come evidenziato da parte  ricorrente,  i  soggetti\ntitolari di permesso di soggiorno per  residenza  elettiva  ai  sensi\ndell\u0027art. 14, lettera d), DPR 394/99, che a sua volta richiama l\u0027art.\n11, comma 1, lettera c-quater che prevede il rilascio di un  permesso\ndi soggiorno a tale titolo «a favore dello straniero titolare di  una\npensione percepita in Italia», sono  solo  in  numero  molto  ridotto\nstranieri titolari di pensione contributiva, in quanto comunemente lo\nstraniero ex lavoratore che risiede in Italia e ha  raggiunto  l\u0027eta\u0027\npensionabile e\u0027 familiare di altro straniero regolarmente residente e\nsoggiorna a tale titolo oppure  e\u0027  titolare  di  permesso  di  lungo\nperiodo. Il permesso di soggiorno  per  residenza  elettiva  riguarda\ninvece quasi esclusivamente stranieri disabili titolari  di  pensione\ndi inabilita\u0027, soggetti  rispetto  ai  quali  sussistono  ragioni  di\ntutela riconosciute dall\u0027ordinamento, di rilievo non  inferiore  alle\nragioni che giustificano l\u0027inserimento di permessi di soggiorno quale\nquello per cure mediche o per motivi  umanitari  nell\u0027elenco  di  cui\nall\u0027art. 34 comma 1 TU Immigrazione. \n    L\u0027esclusione della categoria descritta dall\u0027elencazione tassativa\ndi cui all\u0027art. 34  comma  1  TU  Immigrazione  non  appare  pertanto\nconforme al principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 comma 1 Cost.,\nrappresentando  una  differenza  di  trattamento  tra  categorie   di\nsoggetti  omogenee,  peraltro  basata  di  fatto   sulla   condizione\npersonale di disabilita\u0027 dello straniero.  Occorre  infatti  ribadire\ncome sia in concreto  la  condizione  di  disabilita\u0027  a  determinare\nl\u0027esclusione dall\u0027accesso al SSN degli stranieri  riconducibili  alla\ncategoria di cui si tratta, in quanto trattasi di stranieri  che,  in\nquanto titolari in precedenza di permessi di soggiorno principalmente\nper lavoro, hanno avuto accesso all\u0027iscrizione obbligatoria  al  SSN,\nma  che  esclusivamente  in  ragione  della  sopravvenuta  condizione\nsanitaria  che  li  ha  resi  inabili  al  lavoro,  dimostrata  dalla\npercezione di pensione di invalidita\u0027, non hanno potuto  ottenere  il\nrinnovo  del  permesso  in  questione  e   pertanto   dell\u0027iscrizione\nobbligatoria all\u0027SSN. \n    L\u0027esclusione dalla possibilita\u0027 di accedere al SSN  appare  tanto\npiu\u0027 irragionevole in  quanto  a  coloro  che  non  rientrano  tra  i\ndestinatari dell\u0027iscrizione obbligatoria e  gratuita  al  SSN  e  non\nhanno mezzi adeguati a sostenere il contributo richiesto dall\u0027art. 34\ncomma  3,  la  legge  non  garantisce  l\u0027accesso  neppure  alle  cure\nessenziali alla sopravvivenza che, invece, l\u0027art. 35 TU  Immigrazione\ngarantisce  esplicitamente  agli  stranieri  la  cui  permanenza  sul\nterritorio e\u0027 irregolare (15) , realizzandosi  pertanto  un\u0027ulteriore\ndisparita\u0027  di  trattamento  tra  cittadini  stranieri   regolari   e\nirregolari sul territorio, privilegiandosi la  condizione  di  questi\nultimi. \n    6.  Ulteriore  profilo  di  contrasto  con  l\u0027art.  3  Cost.   e\u0027\nindividuabile nel fatto che  l\u0027art.  34  comma  1  TUI  determina  un\ntrattamento differenziato per motivi di nazionalita\u0027,  tra  cittadini\nitaliani e  stranieri,  in  presenza  della  medesima  condizione  di\ndisabilita\u0027; cio\u0027 in quanto, come gia\u0027 evidenziato, l\u0027art.  63  legge\nn. 833/78 nel regolare l\u0027iscrizione dei cittadini al SSN riconosce le\nparticolari esigenze di tutela dei soggetti percettori di pensione di\ninvalidita\u0027, prevedendone l\u0027esenzione dal versamento di un contributo\nannuale, mentre la norma oggetto di sindacato  di  costituzionalita\u0027,\nnel  disciplinare  l\u0027iscrizione  degli  stranieri,  non  offre  alcun\nriconoscimento alla medesima condizione. \n    7. Profili di contrasto con l\u0027art. 3  Cost.  emergono  anche  con\nriguardo al terzo comma dell\u0027art. 34  decreto  legislativo  286/1998,\nove esso contempla per i cittadini stranieri esclusi dal  novero  dei\ndestinatari dell\u0027obbligo di iscrizione al SSN  un  contributo  minimo\nper  l\u0027iscrizione  volontaria  al  SSN  di  euro  2000;  anche   tale\nprevisione realizza  una  disparita\u0027  di  trattamento  tra  cittadini\nitaliani e stranieri, prevedendo solo per questi ultimi un contributo\ndi accesso al SSN tale  da  risultare  incompatibile  con  condizioni\neconomiche di indigenza. Come evidenziato da  parte  ricorrente,  non\nrileva infatti nel senso di escludere la  disparita\u0027  di  trattamento\ntra italiani e stranieri  che  l\u0027art.  34  comma  3  preveda  che  il\ncontributo di partecipazione  annuale  alle  spese  sia  «di  importo\npercentuale pari a quello previsto  per  i  cittadini  italiani,  sul\nreddito complessivo  conseguito  nell\u0027anno  precedente  in  Italia  e\nall\u0027estero», in  quanto  per  i  cittadini  italiani  beneficiari  di\npensione di invalidita\u0027 non e\u0027 prevista la  corresponsione  di  alcun\ncontributo, che invece e\u0027 posto a carico dei cittadini stranieri  che\npercepiscono il medesimo trattamento. \n    8. L\u0027art. 34 comma 3 TUI si pone poi in contrasto  con  l\u0027art.  3\nCost. anche laddove condiziona l\u0027iscrizione al  SSN  dello  straniero\nregolarmente soggiornante, non rientrante tra le  categorie  indicate\nnei commi 1 e 2, al pagamento di un contributo minimo  di  euro  2000\nannui, penalizzando i percettori dei redditi piu\u0027 bassi. Infatti,  in\nragione della  combinazione  tra  il  valore  minimo  del  contributo\nimposto e le aliquote previste, e\u0027 imposto il medesimo  contributo  a\nchi ha un reddito corrispondente alla sola percezione della  pensione\ndi invalidita\u0027 come nel caso dei  ricorrenti,  e  chi  invece  ha  un\nreddito molto superiore: come evidenziano le parti ricorrenti in sede\ndi ricorso, considerando congiuntamente la quota fissa  e  l\u0027aliquota\nfissata,  la  misura  del  contributo  e\u0027  ancorata  alla  condizione\neconomica soltanto per coloro che dichiarano un reddito  superiore  a\neuro 31.924,00. Cio\u0027 determina una significativa  penalizzazione  dei\nmeno abbienti che invece, ai  sensi  dell\u0027art.  3  Cost.,  dovrebbero\nessere maggiormente tutelati attraverso la rimozione degli  «ostacoli\ndi ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta\u0027  e\nl\u0027eguaglianza dei cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della\npersona umana [...]». \n    In punto  di  imposizione  di  quote  fisse  non  parametrate  al\nreddito, la Corte costituzionale con la  sentenza  n.  431  del  1987\ndella  Corte  costituzionale,  ha  dichiarato  incostituzionale,  per\nviolazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 31, n. 10, legge n. 41/86  nella\nparte in cui  fissava  per  le  prestazioni  del  servizio  sanitario\nnazionale per commercianti ed altre categorie professionali una quota\nminima  di  contributo  annuale   (nel   caso,   di   lire   648.000)\nindipendentemente dall\u0027effettivo reddito, senza consentire  la  prova\ncontraria del percepimento di un reddito inferiore. \n    9.  La  disciplina  dell\u0027iscrizione   all\u0027SSN   degli   stranieri\nregolarmente soggiornanti di cui agli articoli 34 comma 1 e  comma  3\nTU Immigrazione si pone altresi\u0027, come anticipato, in  contrasto  con\nl\u0027art. 32 comma 1 Cost., secondo cui «La Repubblica tutela la  salute\ncome  fondamentale   diritto   dell\u0027individuo   e   interesse   della\ncollettivita\u0027, e garantisce cure gratuite  agli  indigenti».  Sia  la\nmancata previsione dell\u0027iscrizione gratuita al SSN per  la  categoria\ndi stranieri gia\u0027 delineata all\u0027art. 34 comma 1, sia la fissazione da\nparte dell\u0027art. 34 comma 3 anche per tale categoria di un  contributo\nminimo di accesso al sistema che per gli stranieri in  condizione  di\nindigenza  risulta  incompatibile  con  le   condizioni   economiche,\ndeterminano una violazione del diritto alla salute  nel  suo  «nucleo\nirriducibile», che la Costituzione tutela  come  «ambito  inviolabile\ndella dignita\u0027 umana» (Corte cost. 252/2001). \n    Come si e\u0027 detto, per coloro che non rientrano tra i  destinatari\ndell\u0027iscrizione obbligatoria e gratuita al  SSN  e  non  hanno  mezzi\nadeguati a sostenere il contributo richiesto dall\u0027art. 34 comma 3, la\nlegge non garantisce l\u0027accesso  neppure  alle  cure  essenziali  alla\nsopravvivenza della persona che, invece, l\u0027art.  35  TU  Immigrazione\ngarantisce  esplicitamente  agli  stranieri  la  cui  permanenza  sul\nterritorio e\u0027 irregolare (v. nota 16). \n    In merito, si puo\u0027 richiamare quanto piu\u0027 volte  affermato  dalla\nCorte costituzionale, e ribadito in  particolare  nella  sentenza  n.\n432/2005, in  punto  di  intangibilita\u0027  del  nucleo  essenziale  del\ndiritto  alla  salute,  inteso  come  diritto  di   usufruire   delle\ncosiddette «cure salvavita», prestazioni indifferibili e urgenti, nel\ncontesto di un  bilanciamento  del  diritto  alla  salute  con  altri\ninteressi costituzionalmente protetti:  «[...]  secondo  la  costante\ngiurisprudenza  di  questa  Corte,  il  principio  costituzionale  di\nuguaglianza  non  tollera  discriminazioni  fra  la   posizione   del\ncittadino e quella dello straniero  solo  quando  venga  riferito  al\ngodimento dei diritti inviolabili dell\u0027uomo (v.,  fra  le  tante,  la\nsentenza n.  62  del  1994):  cosi\u0027  da  rendere  legittimo,  per  il\nlegislatore ordinario,  introdurre  norme  applicabili  soltanto  nei\nconfronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o\nall\u0027inverso  ne  sia  privo  -  purche\u0027  tali  da  non  compromettere\nl\u0027esercizio di quei fondamentali diritti. Al tempo  stesso,  e  sullo\nspecifico  versante  del  diritto  alla  salute,  questa   Corte   ha\nreiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti  sanitari\nnecessari  per  la  tutela  della   salute   e\u0027   \"costituzionalmente\ncondizionato\" dalle esigenze di  bilanciamento  con  altri  interessi\ncostituzionalmente protetti, salva,  comunque,  la  garanzia  di  \"un\nnucleo  irrinunciabile  del  diritto  alla  salute   protetto   dalla\nCostituzione come ambito inviolabile della dignita\u0027 umana,  il  quale\nimpone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che\npossano appunto pregiudicare l\u0027attuazione  di  quel  diritto\"  [....]\nQuesto \"nucleo irriducibile\" di tutela  della  salute  quale  diritto\ndella persona deve percio\u0027 essere riconosciuto anche agli  stranieri,\nqualunque sia la loro posizione  rispetto  alle  norme  che  regolano\nl\u0027ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur  potendo  il  legislatore\nprevedere diverse modalita\u0027 di  esercizio  dello  stesso».  Pertanto,\nanche lo straniero presente irregolarmente nello Stato «ha diritto di\nfruire  di  tutte  le  prestazioni  che  risultino  indifferibili  ed\nurgenti, secondo i  criteri  indicati  dall\u0027art.  35,  comma  3  (del\ndecreto legislativo n. 286  del  1998),  trattandosi  di  un  diritto\nfondamentale della persona che  deve  essere  garantito,  cosi\u0027  come\ndisposto,  in  linea  generale,  dall\u0027art.  2  dello  stesso  decreto\nlegislativo n. 286 del 1998» (v. sentenza n. 252 del 2001).» \n    10. In tal senso emerge con evidenza anche il contrasto dell\u0027art.\n34 comma 1 e, in subordine, del comma 3 TU  Immigrazione  con  l\u0027art.\n117 Cost., con riguardo all\u0027art. 13 della Carta Sociale  Europea  (la\ncui idoneita\u0027 a integrare un  parametro  di  costituzionalita\u0027  delle\nleggi ex art. 117, comma 1, Cost. e\u0027 stata confermata dalla  sentenza\nn. 194 del 2018), ove richiede  agli  Stati  aderenti  di  assicurare\nun\u0027assistenza adeguata e le cure mediche necessarie a coloro che  non\ndispongono di risorse sufficienti, nella parte in  cui  le  norme  in\nquestione di fatto non  offrono  garanzia  di  usufruire  delle  cure\nmediche indispensabili ad un costo accessibile ai cittadini stranieri\nin condizione di disabilita\u0027  e  con  un  reddito  tale  per  cui  il\ncontributo previsto  di  euro  2000  per  l\u0027accesso  al  SSN  risulta\nsproporzionato. \n    11. Ulteriore profilo di contrasto con l\u0027art. 117 Cost. dei commi\n1 e 3 dell\u0027art. 34 TU  Immigrazione  si  ha  poi  con  riguardo  alla\nnormativa sovranazionale in  materia  di  tutela  dei  diritti  delle\npersone con disabilita\u0027, trattandosi nel caso di specie di violazione\ndel diritto alla salute, nei termini  gia\u0027  precisati,  mediante  non\ninclusione tra i destinatari dell\u0027iscrizione obbligatoria al SSN o in\nogni  caso  mediante  imposizione  di  un   contributo   minimo   non\nparametrato al reddito  per  l\u0027iscrizione  volontaria,  di  cittadini\nstranieri che si trovano  in  condizione  di  disabilita\u0027,  attestata\ndalla percezione della pensione di inabilita\u0027. \n    La condizione dello straniero  disabile  trova  protezione  nella\nConvenzione ONU per il diritto delle persone disabili, cui ha aderito\nla UE con decisione 2010/48/CE e che l\u0027Italia ha ratificato con legge\nn. 18/2009, ai sensi del cui art. 4 «Gli stati Parti si  impegnano  a\ngarantire e promuovere la piena  realizzazione  di  tutti  i  diritti\numani  e  delle  liberta\u0027  fondamentali  per  tutte  le  persone  con\ndisabilita\u0027...A tal fine si impegnano a) ad adottare tutte le  misure\nlegislative, amministrative e di altra natura adeguate ad  attuare  i\ndiritti riconosciuti nella presente convenzione», e dunque, ai  sensi\ndell\u0027art.  25,  a  «fornire  alle  persone  con  disabilita\u0027  servizi\nsanitari gratuiti  o  a  costi  accessibili  che  coprano  la  stessa\nvarieta\u0027 e che siano della stessa qualita\u0027 dei  servizi  e  programmi\nforniti alle altre persone». \n    Le  disposizioni  nazionali  qui  censurate   appaiono   entrambe\nincompatibili con tali previsioni,  non  potendosi  ritenere  che  lo\nStato rispetti gli obblighi ad esso imposti da tale normativa, da  un\nlato autorizzando  la  persona  in  condizione  di  disabilita\u0027  alla\npermanenza  sul  territorio,  ma  dall\u0027altro  rendendo   difficoltoso\nl\u0027accesso  alle   cure   sanitarie   non   consentendo   l\u0027iscrizione\nobbligatoria al SSN e prevedendo un costo  significativo,  per  molti\nnon sostenibile, per l\u0027iscrizione volontaria. \n    12. Occorre da ultimo precisare che tali previsioni,  non  avendo\nun  contenuto  sufficientemente  determinato,  non  possono   trovare\napplicazione diretta determinando la disapplicazione della  normativa\nin contrasto con la Convenzione, rendendosi pertanto necessario anche\nsotto questo profilo l\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n\n(1) Non si ritiene rilevante, e pertanto non viene qui esaminata,  la\n    questione di legittimita\u0027 costituzionale che e\u0027 stata proposta in\n    ricorso in relazione all\u0027art. 63,  commi  1,  2  e  3,  legge  n.\n    833/78, che riguarda l\u0027iscrizione al SSN dei cittadini  italiani,\n    laddove    la    normativa    sull\u0027iscrizione    dei    cittadini\n    extracomunitari e\u0027 dettata dal TUI. \n\n(2) (Nozione di discriminazione)  «1.  Il  principio  di  parita\u0027  di\n    trattamento  comporta  che  non  puo\u0027  essere  praticata   alcuna\n    discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita\u0027.  2.\n    Si ha discriminazione diretta quando, per  motivi  connessi  alla\n    disabilita\u0027, una  persona  e\u0027  trattata  meno  favorevolmente  di\n    quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile\n    in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta  quando\n    una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un\n    comportamento  apparentemente  neutri  mettono  una  persona  con\n    disabilita\u0027 in una posizione  di  svantaggio  rispetto  ad  altre\n    persone. [...]» \n\n(3) «1. Quando il  comportamento  di  un  privato  o  della  pubblica\n    amministrazione produce una discriminazione per motivi  razziali,\n    etnici,  linguistici,  nazionali,  di  provenienza  geografica  o\n    religiosi,  e\u0027  possibile  ricorrere  all\u0027autorita\u0027   giudiziaria\n    ordinaria  per  domandare   la   cessazione   del   comportamento\n    pregiudizievole   e   la   rimozione    degli    effetti    della\n    discriminazione. [...]» \n\n(4) (Nozione di discriminazione) «1. Ai fini  del  presente  decreto,\n    per principio di parita\u0027 di trattamento si intende  l\u0027assenza  di\n    qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza\n    o dell\u0027origine  etnica.  Tale  principio  comporta  che  non  sia\n    praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi\u0027  come\n    di seguito definite: a) discriminazione diretta  quando,  per  la\n    razza  o  l\u0027origine  etnica,  una  persona   e\u0027   trattata   meno\n    favorevolmente di  quanto  sia,  sia  stata  o  sarebbe  trattata\n    un\u0027altra in  situazione  analoga;  b)  discriminazione  indiretta\n    quando una disposizione, un criterio, una  prassi,  un  atto,  un\n    patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le\n    persone di  una  determinata  razza  od  origine  etnica  in  una\n    posizione di particolare svantaggio rispetto  ad  altre  persone.\n    [...]» \n\n(5) Art. 63  -  (Assicurazione  obbligatoria)  «A  decorrere  dal  1°\n    gennaio 1980 l\u0027assicurazione contro le malattie  e\u0027  obbligatoria\n    per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti,\n    non sono tenuti all\u0027iscrizione ad  un  istituto  mutualistico  di\n    natura pubblica sono  assicurati  presso  il  servizio  sanitario\n    nazionale nel limite delle  prestazioni  sanitarie  erogate  agli\n    assicurati del disciolto INAM. A partire dalla  data  di  cui  al\n    primo comma i cittadini  di  cui  al  comma  precedente  soggetti\n    all\u0027obbligo della presentazione della dichiarazione  dei  redditi\n    ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF),\n    sono tenuti a versare annualmente un contributo per  l\u0027assistenza\n    di malattia, secondo le  modalita\u0027  di  cui  ai  commi  seguenti,\n    valido anche per i familiari  che  si  trovino  nelle  condizioni\n    indicate nel precedente comma. Il contributo dovuto dai cittadini\n    italiani all\u0027estero  anche  se  non  soggetti  all\u0027obbligo  della\n    predetta dichiarazione dei redditi e\u0027 disciplinato dal decreto di\n    cui all\u0027art. 37 della presente legge. L\u0027entita\u0027 del contributo  e\n    la modalita\u0027 di versamento per i  cittadini  italiani  all\u0027estero\n    anche se non soggetti all\u0027obbligo  della  predetta  dichiarazione\n    dei redditi sono disciplinate dal  decreto  di  cui  all\u0027art.  37\n    della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con  decreto  del  Ministro\n    della sanita\u0027, da emanarsi entro il 30 ottobre di  ogni  anno  di\n    concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Consiglio\n    sanitario nazionale, e\u0027 stabilita la quota  annuale  da  porre  a\n    carico degli interessati per l\u0027anno successivo.  Detta  quota  e\u0027\n    calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio\n    pro capite dell\u0027anno precedente per le prestazioni  sanitarie  di\n    cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di  cui\n    al precedente comma mediante  accreditamento  in  conto  corrente\n    postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale  di  Roma\n    con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di\n    previsione dell\u0027entrata del bilancio dello Stato.» \n\n(6) Accordo Stato-Regioni 20 dicembre  2012  Art.  1.1.1.  Iscrizione\n    obbligatoria al SSR «Di  seguito  si  specificano  i  motivi  del\n    soggiorno che determinano l\u0027iscrizione  obbligatoria  al  SSR  ai\n    sensi  dell\u0027art.  34,  comma  1  del  testo  unico  e  successiva\n    normativa in materia: - lavoro subordinato (anche  stagionale)  -\n    lavoro  autonomo  -  motivi  familiari  (compresi   i   familiari\n    ultrasessantacinquenni con ingresso in  Italia  precedente  al  5\n    novembre   2008)   -    asilo    politico/rifugiato    -    asilo\n    umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria - richiesta di\n    protezione   internazionale   -   richiesta   di   asilo   (anche\n    «Convenzione di Dublino») - attesa  adozione  -  affidamento  ivi\n    compresi i minori non accompagnati - richiesta di cittadinanza  -\n    possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo  periodo\n    - familiari non comunitari di cittadino comunitario  iscritto  al\n    SSR  -  attesa  di  occupazione  -  attesa  di   regolarizzazione\n    (iscrizione  temporanea,  in  attesa  della   definizione   della\n    pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o\n    emersione dal  lavoro  nero)  -  minori  stranieri  presenti  sul\n    territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno -\n    genitore  che  svolge  attivita\u0027  lavorativa  con   permesso   di\n    soggiorno per assistenza minore - donna in possesso  di  permesso\n    di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei  mesi\n    successivi alla nascita del  figlio  cui  provvede  -  motivi  di\n    studio  per  maggiorenni  precedentemente   iscritti   a   titolo\n    obbligatorio - detenuti negli istituti penitenziari per adulti  e\n    minori e internati negli  ospedali  psichiatrici  giudiziari;  in\n    semiliberta\u0027, sottoposti a misure alternative alla  pena,  con  o\n    senza permesso di soggiorno - permessi per motivi di giustizia  -\n    motivi  religiosi  per  religiosi   che   svolgono   un\u0027attivita\u0027\n    lavorativa e ricevono una remunerazione  soggetta  alle  ritenute\n    fiscali (es. parroci) - status di  apolide  -  motivi  di  studio\n    qualora  siano  studenti  che  svolgono  attivita\u0027  lavorativa  -\n    residenza  elettiva  con  titolarita\u0027  di  pensione  contributiva\n    italiana  -  motivi  di  salute/umanitari  (ad   esclusione   dei\n    soggiornanti ai sensi dell\u0027art. 36 del T.U.:  ingresso  per  cure\n    mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di\n    salute o motivi umanitari  rilasciati  in  caso  di  scadenza  di\n    precedente  permesso  di  soggiorno  e  sopraggiunta  malattia  o\n    infortunio  che  non  permettano  di   lasciare   il   territorio\n    nazionale. [...]» \n\n(7) Pg. 2, «Iscrizione al SSN per  motivi  di  studio  per  assistiti\n    precedentemente iscritti a titolo obbligatorio  «[...]  In  linea\n    generale, il cittadino straniero che richieda il visto per motivi\n    di studio, ai sensi dell\u0027art. 39 del testo unico 286/98  e  degli\n    art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  394/99,\n    deve  documentare  il  possesso  di   determinati   requisiti   e\n    condizioni, tra le quali la garanzia di una  copertura  sanitaria\n    che puo\u0027 essere attestata con l\u0027iscrizione volontaria al SSN.  In\n    relazione alle  istanze  presentate  dai  cittadini  direttamente\n    coinvolti, e\u0027 opportuno precisare che, per coloro  i  quali  sono\n    gia\u0027  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  e   precedentemente\n    iscritti a titolo obbligatorio al SSN, non  trovano  applicazione\n    le garanzie richieste in sede di rilascio del visto per motivi di\n    studio, trattandosi di stranieri gia\u0027 presenti  regolarmente  sul\n    territorio nazionale. Tale condizione fa si\u0027 che il  permesso  di\n    soggiorno per motivi di studio  rilasciato  al  compimento  della\n    maggiore eta\u0027, non debba comportare il pagamento  del  contributo\n    al  SSN  in  presenza  di  una  precedente  iscrizione  a  titolo\n    obbligatorio.  La  pregressa  iscrizione  a  titolo  obbligatorio\n    consente, infatti, la conservazione dell\u0027iscrizione  al  Servizio\n    sanitario nazionale allo stesso titolo cioe\u0027 senza  il  pagamento\n    del contributo al Servizio sanitario nazionale.» \n\n(8) https://www.salute.gov.it/new/it/tema/iscrizione-al-ssn/iscrizion\n    e-dei-cittadini-stranieri-al-servizio-sanitario- nazionale-ssn/ \n\n(9) Articolo 4 - Obblighi generali \"1. Gli Stati Parti  si  impegnano\n    ad assicurare e promuovere la  piena  realizzazione  di  tutti  i\n    diritti umani e delle liberta\u0027 fondamentali per tutte le  persone\n    con disabilita\u0027 senza discriminazioni di alcun tipo basate  sulla\n    disabilita\u0027. A tal fine, gli Stati Parti  si  impegnano:  (a)  Ad\n    adottare tutte le misure appropriate legislative,  amministrative\n    e altre  misure  per  realizzare  i  diritti  riconosciuti  dalla\n    presente Convenzione; [...]» \n\n(10) Articolo 25 - Salute «Gli Stati Parti riconoscono che le persone\n     con disabilita\u0027 hanno il diritto di godere del migliore stato di\n     salute   possibile,   senza   discriminazioni   fondate    sulla\n     disabilita\u0027. [...] In particolare, gli Stati Parti  devono:  (a)\n     fornire alle persone con disabilita\u0027 servizi sanitari gratuiti o\n     a costi accessibili, che coprano la stessa varieta\u0027 e che  siano\n     della stessa qualita\u0027 dei servizi e programmi  sanitari  forniti\n     alle altre persone, compresi  i  servizi  sanitari  nella  sfera\n     della salute sessuale e riproduttiva e  i  programmi  di  salute\n     pubblica destinati alla popolazione; [...]» \n\n(11) Articolo 13 -  Diritto  all\u0027assistenza  sociale  e  medica  «Per\n     assicurare  l\u0027effettivo  esercizio  del  diritto  all\u0027assistenza\n     sociale e medica, le Parti s\u0027impegnano:  1-  ad  accertarsi  che\n     ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non e\u0027\n     in grado di procurarsi tali risorse con  i  propri  mezzi  o  di\n     riceverli da un\u0027altra  fonte,  in  particolare  con  prestazioni\n     derivanti da un regime  di  sicurezza  sociale,  possa  ottenere\n     un\u0027assistenza adeguata e, in caso di malattia, le  cure  di  cui\n     necessita in considerazione delle sue condizioni; [...]» \n\n(12) Articolo 14 -  Divieto  di  discriminazione  «Il  godimento  dei\n     diritti e delle liberta\u0027 riconosciuti nella presente Convenzione\n     deve  essere  assicurato  senza  nessuna   discriminazione,   in\n     particolare quelle fondate sul sesso, la razza,  il  colore,  la\n     lingua, la religione, le opinioni politiche o  quelle  di  altro\n     genere, l\u0027origine nazionale  o  sociale,  l\u0027appartenenza  a  una\n     minoranza nazionale, la ricchezza,  la  nascita  od  ogni  altra\n     condizione.» \n\n(13) Ministero  della  Sanita\u0027   -   decreto   8   ottobre   1986   -\n     «Determinazione per l\u0027anno 1986 del contributo per  l\u0027assistenza\n     sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell\u0027art. 5\n     del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in  legge\n     29  febbraio  1980,  n.  33.»  Art.  1  \"I  cittadini  stranieri\n     residenti nel territorio nazionale ed in regola con le norme che\n     disciplinano il soggiorno degli stranieri  in  Italia,  che,  ai\n     sensi dell\u0027art. 5 del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,\n     convertito con modificazioni dall\u0027art. 1 della legge 29 febbraio\n     1980, n. 33, chiedano di fruire nell\u0027anno  1986  dell\u0027assistenza\n     erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti al versamento,\n     a  titolo  di  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,   di   un\n     contributo  nella  misura  del  7,50  per  cento   del   reddito\n     complessivo conseguito, nell\u0027anno 1985, in Italia e  all\u0027estero,\n     cosi\u0027 come individuato dal successivo art. 3. Il  contributo  di\n     cui al comma  precedente  si  applica  sulla  quota  di  reddito\n     complessivo non superiore a L.  40.000.000  annue;  sulla  quota\n     eccedente  il  predetto  importo,  e  fino   al   limite   di L.\n     100.000.000 annue, e\u0027 dovuto un contributo nella  misura  del  4\n     per cento. L\u0027ammontare del contributo, salvo quanto disposto dal\n     successivo art. 2, non puo\u0027,  in  ogni  caso,  essere  inferiore\n     all\u0027importo di L. 750.000.  I  contributi  versati  sono  validi\n     anche  per  i  familiari  considerati  a   carico   secondo   le\n     disposizioni di cui al testo unico delle norme  concernenti  gli\n     assegni familiari, approvato con decreto  del  Presidente  della\n     Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed\n     integrazioni.» \n\n(14) Art. 1.1.2. - Iscrizione volontaria \"I  cittadini  extra  UE  in\n     possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore  a  tre\n     mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere\n     iscrizione volontaria anche per periodi  inferiori)  e  che  non\n     rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al  SSR,  sono\n     tenuti  ad  assicurarsi  mediante   stipula   di   una   polizza\n     assicurativa con un istituto  assicurativo  italiano  o  estero,\n     valida sul  territorio  nazionale  o,  in  alternativa,  possono\n     chiedere l\u0027iscrizione volontaria al SSR,  previa  corresponsione\n     del contributo  dovuto  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  8\n     ottobre 1986. Di seguito si specificano i motivi  del  soggiorno\n     che consentono l\u0027iscrizione volontaria al  SSR:  -  soggiornanti\n     per motivi di studio - collocati alla pari - residenza  elettiva\n     - personale religioso - stranieri che partecipano a programmi di\n     volontariato - familiari ultrasessantacinquenni con ingresso  in\n     Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008 -\n     dipendenti stranieri di organizzazioni  internazionali  operanti\n     in  Italia  e  personale   accreditato   presso   Rappresentanze\n     diplomatiche ed Uffici Consolari,  con  esclusione,  ovviamente,\n     del personale assunto a contratto in  Italia  per  il  quale  e\u0027\n     obbligatoria l\u0027iscrizione al SSR - altre categorie  che  possono\n     essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra\n     precisato in materia di  iscrizione  obbligatoria.  Gli  importi\n     sotto riportati devono essere  versati  tramite  conto  corrente\n     postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma. Si\n     precisa  che  l\u0027iscrizione  volontaria  al  SSR  fa  riferimento\n     all\u0027anno  solare  (1°  gennaio  -  31  dicembre)  a  prescindere\n     dall\u0027eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno,\n     non  e\u0027  frazionabile   e   non   ha   decorrenza   retroattiva.\n     L\u0027iscrizione  volontaria  al   SSR   viene   effettuata   previa\n     corresponsione dell\u0027importo minimo di euro 387,34 ed  e\u0027  valida\n     anche per i familiari a carico. Per gli studenti senza familiari\n     a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi\n     erogati da enti pubblici italiani l\u0027importo e\u0027 di  euro  149,77.\n     Per coloro collocati alla pari l\u0027importo e\u0027 di euro 219,49. Tale\n     iscrizione (per studenti e  collocati  alla  pari)  non  include\n     eventuali  familiari  a  carico.  Per   estendere   l\u0027assistenza\n     sanitaria ai familiari a carico, l\u0027importo del versamento dovra\u0027\n     essere  calcolato  in  base  al  reddito  e  non  potra\u0027  essere\n     inferiore a euro 387,3458. Il soggetto in possesso  di  permesso\n     di soggiorno  per  motivi  di  studio  che  documenti,  esibendo\n     contratto di lavoro, lo svolgimento di attivita\u0027 lavorativa,  ha\n     diritto all\u0027iscrizione obbligatoria al SSR.» \n\n(15) Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al\n     Servizio sanitario nazionale) «[...] 3. Ai  cittadini  stranieri\n     presenti sul territorio nazionale, non in regola  con  le  norme\n     relative all\u0027ingresso ed  al  soggiorno,  sono  assicurate,  nei\n     presidi  pubblici  ed  accreditati,  le  cure  ambulatoriali  ed\n     ospedaliere   urgenti   o   comunque    essenziali,    ancorche\u0027\n     continuative,  per  malattia  ed  infortunio  e  sono  estesi  i\n     programmi di medicina preventiva  a  salvaguardia  della  salute\n     individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la\n     tutela sociale della gravidanza e della maternita\u0027, a parita\u0027 di\n     trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle  leggi  29\n     luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del\n     Ministro della sanita\u0027 6 marzo 1995, pubblicato  nella  Gazzetta\n     Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita\u0027 di trattamento con\n     i cittadini italiani; b) la tutela della salute  del  minore  in\n     esecuzione della Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20\n     novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge\n     27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la  normativa\n     e  nell\u0027ambito  di  interventi  di   campagne   di   prevenzione\n     collettiva autorizzati  dalle  regioni;  d)  gli  interventi  di\n     profilassi internazionale; e) la profilassi, la  diagnosi  e  la\n     cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi\n     focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate  senza\n     oneri  a  carico  dei  richiedenti  qualora  privi  di   risorse\n     economiche sufficienti, fatte salve le quote  di  partecipazione\n     alla spesa a parita\u0027 con i cittadini italiani. 5. L\u0027accesso alle\n     strutture sanitarie da parte dello straniero non in  regola  con\n     le norme  sul  soggiorno  non  puo\u0027  comportare  alcun  tipo  di\n     segnalazione all\u0027autorita\u0027, salvo i casi in cui sia obbligatorio\n     il referto, a parita\u0027 di condizioni con il  cittadino  italiano.\n     [...]» \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Il Tribunale, visto l\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale \n      - dell\u0027art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998, nella  parte  in  cui\nnon  prevede  l\u0027iscrizione  obbligatoria  al  SSN/SSR  dei  cittadini\nstranieri titolari di permesso di soggiorno per  residenza  elettiva,\nattribuito  in  forza  della  percezione  di   una   prestazione   di\ninvalidita\u0027 e derivante da conversione  di  altra  autorizzazione  al\nsoggiorno per cui era prevista l\u0027iscrizione obbligatoria; \n      - in subordine, dell\u0027art. 34, comma 3,  d.lgs.  286/1998  nella\nparte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari  di  permesso\ndi  soggiorno  per  residenza  elettiva  attribuito  in  forza  della\npercezione  di  una  prestazione  di  invalidita\u0027  siano  tenuti  (in\nalternativa alla stipula di  apposita  polizza  assicurativa  con  un\nistituto   assicurativo   italiano   o   straniero)   ad   iscriversi\nvolontariamente al SSN/SSR pagando una somma  che  «non  puo\u0027  essere\ninferiore a euro 2.000 annui» per contrasto con gli articoli 3  commi\n1 e 2 della Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma  1  della\nCostituzione (in relazione agli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU\nper il diritto delle persone  disabili  e  all\u0027art.  13  della  Carta\nsociale europea). \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Sospende il giudizio in corso; \n    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia\nnotificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche\u0027\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Cosi\u0027 deciso in Milano, in data 6 settembre 2025 \n \n                         Il Giudice: Ghinoy","elencoNorme":[{"id":"63823","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art34"},{"id":"63824","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art34"}],"elencoParametri":[{"id":"80132","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80133","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80134","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80145","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80135","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80136","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000057","descriz_costit":"Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80154","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000057","descriz_costit":"Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"80138","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"18","data_legge":"03/03/2009","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;18","unique_identifier":""},{"id":"80151","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000119","descriz_costit":"Carta sociale europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"80152","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"30","data_legge":"09/02/1999","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;30","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55053","num_progressivo":"","nominativo_parte":"LEDHA","data_costit_part":"02/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":"LEDHA"},{"id":"54948","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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