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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 4 e 25; Carta sociale europea [, riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30], art. 13.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Straniero – Sanità pubblica – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) – Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie tenute all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale (nel caso di specie: titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità) dell’obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio o maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o straniero, o, in alternativa, della possibilità di iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che non può essere inferiore a euro 2.000 annui, anziché una somma, proporzionata al reddito effettivo, determinata in base alla formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 213 del 2023 – Irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in relazione alla previsione, solo per questi ultimi, di un contributo di accesso al SSN incompatibile con condizioni economiche di indigenza – Irragionevolezza dell’imposizione di un contributo di accesso in misura minima fissa, non parametrato al reddito e penalizzante i percettori di redditi più bassi – Violazione del diritto alla salute – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 3. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 32, in particolare primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 4 e 25; Carta sociale europea, [, riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30] art. 13.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"D.W.N. K.","prima_controparte":"Regione Lombardia","altre_parti":"LEDHA, A. M., Ministero della Salute, Kelliny Doghry William Nabih","testo_atto":"N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 settembre 2025\n\r\nOrdinanza dell\u00278 settembre 2025 del Tribunale di Milano nel\nprocedimento civile promosso da D.W.N. K. e A. M. contro la Regione\nLombardia ed il Ministero della salute . \n \nStraniero - Sanita\u0027 pubblica - Assistenza per gli stranieri iscritti\n al Servizio sanitario nazionale (SSN) - Iscrizione obbligatoria al\n SSN/SSR - Individuazione dei cittadini stranieri tenuti\n all\u0027iscrizione in relazione al rispettivo titolo di soggiorno -\n Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di permesso di\n soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della\n percezione di una prestazione di invalidita\u0027 e derivante da\n conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la quale era\n prevista l\u0027iscrizione obbligatoria. \n- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle\n disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme\n sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 1. \nIn subordine: Straniero - Sanita\u0027 pubblica - Assistenza per gli\n stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) -\n Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie\n tenute all\u0027iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale\n (nel caso di specie: titolari di permesso di soggiorno per\n residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una\n prestazione di invalidita\u0027) dell\u0027obbligo di assicurarsi contro il\n rischio di malattie, infortunio o maternita\u0027, mediante stipula di\n apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o\n straniero, o, in alternativa, della possibilita\u0027 di iscriversi\n volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che non puo\u0027 essere\n inferiore a euro 2.000 annui. \n- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle\n disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme\n sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI MILANO \n Sezione lavoro \n \n Ordinanza ex art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 \n Il Giudice dott.ssa Paola Ghinoy, a scioglimento della formulata\nriserva, ha pronunciato la seguente ordinanza \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e\nart. 28 decreto legislativo 150/2011, K. D. W. N. e M. A. hanno\nconvenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di\nGiudice del lavoro la Regione Lombardia, in persona del Presidente\npro tempore. \n K. D. W. N. ha rappresentato: \n - di essere cittadino egiziano; \n - di aver fatto ingresso in Italia nel 2000 e di essere stato\ntitolare prima di permesso per lavoro, dal 2003 al 2012, poi di\npermesso per attesa occupazione per un anno; \n - di non aver piu\u0027 potuto svolgere alcuna attivita\u0027 lavorativa\ndal 2012 in quanto affetto da «sindrome schizoaffettiva con sintomi\npsicotici» e da «spondilodiscopatie multiple lombari», patologie per\nle quali e\u0027 stato riconosciuto dalla Commissione medica per\nl\u0027accertamento dell\u0027invalidita\u0027 civile, delle condizioni visive e\ndella sordita\u0027 «Invalido con totale e permanente inabilita\u0027\nlavorativa: 100% art. 2 e 12 legge n. 118/71» e dalla Commissione\nmedica per l\u0027accertamento dell\u0027handicap «Portatore di handicap in\nsituazione di gravita\u0027 ai sensi dell\u0027art. 3, comma 3, legge 5\nfebbraio 1992, n. 104»; \n - di avere quale unica fonte di reddito dal 2012 la pensione di\ninabilita\u0027 erogatagli dall\u0027INPS ai sensi dell\u0027art. 12 legge n.\n118/1971; nel 2024 ha inoltre percepito l\u0027Assegno di Inclusione ai\nsensi dell\u0027art. 11 legge n. 85/2023; \n - di aver ottenuto, a seguito della scadenza del permesso per\nattesa occupazione e in quanto titolare di trattamento di\ninvalidita\u0027, un permesso per residenza elettiva, rinnovato piu\u0027 volte\nsino al 9 agosto 2024; \n - di aver dovuto versare, ai fini dell\u0027iscrizione volontaria al\nSSN/SSR per l\u0027anno 2024, la somma di euro 2000, su richiesta della\nRegione Lombardia, per il tramite di ATS Milano, per non restare\nprivo di assistenza sanitaria; \n - di aver avuto nel 2023 un reddito pari ad euro 18.816,51; \n - di avere a carico tre figli e la coniuge, residenti in\nEgitto; \n - di aver ottenuto con decorrenza dal 3 giugno 2024 permesso di\nsoggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, e di essere pertanto\niscritto ad oggi obbligatoriamente al SSN/SNR. \n M. A. ha riferito quanto segue: \n - di essere cittadino pakistano; \n - di aver fatto ingresso in Italia nel 2009 con permesso di\nsoggiorno per motivi umanitari e di essere poi stato titolare di\npermesso per lavoro subordinato sino al 2022; \n - di non aver piu\u0027 potuto svolgere alcuna attivita\u0027 lavorativa\ndal 2022 in quanto affetto da «Deficit deambulatorio in pregressa\nlesione midollare (D6-D7) ischemica post-traumatica con paraparesi\nspastica AAII. OSAS moderato-severo in CPAP. Asma bronchiale in\ndiscreto controllo clinico-funzionale», patologie per le quali e\u0027\nstato riconosciuto dalla Commissione medica per l\u0027accertamento\ndell\u0027handicap «Portatore di handicap in situazione di gravita\u0027 ai\nsensi dell\u0027art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104» a\ndecorrere dal 12 ottobre 2022; \n - di avere quale unica fonte di reddito la pensione di\ninabilita\u0027 erogatagli dall\u0027INPS quale invalido civile, di importo\npari a euro 343,66, con maggiorazione sociale di euro 391,39 e\nindennita\u0027 di euro 531,76, per un reddito annuo pari a euro\n15.936,77; \n - di avere a proprio carico la coniuge e due figli residenti in\nItalia oltre ad un figlio residente in Pakistan; \n - di aver ottenuto, a seguito del riconoscimento della\ncondizione di invalidita\u0027 e della relativa pensione, permesso per\nresidenza elettiva rilasciato in data e con scadenza\nal 21 febbraio 2024, rinnovato con decorrenza dal \nsino all\u002711 ottobre 2025; \n - di essere stato titolare di tessera sanitaria, alla scadenza\ndella quale in data non ha piu\u0027 potuto fruire di\nassistenza sanitaria; \n - di essere stato informato dall\u0027ATS competente di dover\nversare l\u0027importo di euro 2.000,00 per poter tornare alla condizione\ndi assistito iscritto al SSN/SSR e di non aver potuto versare tale\nimporto; \n - di essere al momento privo di assistenza sanitaria,\nunitamente ai propri familiari, e di non poter pertanto tutelare la\npropria salute seguendo le terapie di mantenimento che ridurrebbero\ngli effetti della grave patologia da cui e\u0027 affetto. \n 2. I ricorrenti hanno chiesto accertarsi il carattere\ndiscriminatorio della condotta della Regione consistita nel non aver\nconsentito loro l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell\u0027art.\n34 comma 1 TUI e/o nell\u0027aver condizionato l\u0027iscrizione volontaria al\nSSN ai sensi dell\u0027art. 34 comma 3 TUI al pagamento di un contributo\neconomico pari ad euro 2000, anziche\u0027 di un contributo commisurato al\nreddito effettivo, e conseguentemente adottarsi ogni provvedimento\nnecessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne\ncessare gli effetti. \n Hanno sostenuto che dell\u0027art. 34 comma 1 TUI debba essere data\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata estensiva, che\nconsenta l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN ai titolari di permesso per\nresidenza elettiva derivante da conversione di un permesso di\nsoggiorno che consenta l\u0027iscrizione obbligatoria. Per il caso di\nmancato accoglimento di tale interpretazione, hanno dedotto\nl\u0027incostituzionalita\u0027, per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2,\n32 e 117, comma 1 (in relazione agli articoli 4 e 25 della citata\nConvenzione ONU per il diritto delle persone disabili, all\u0027art. 14\nCEDU, all\u0027art. 35 CDFUE e all\u0027art. 13 della Carta sociale europea)\ndella Costituzione, dell\u0027art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998, o in\nsubordine dell\u0027art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998, oltre che dell\u0027art.\n63, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. \n 3. La Regione Lombardia si e\u0027 costituita in giudizio eccependo\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per difetto di legittimazione passiva,\nin quanto la condotta contestata trova fondamento in disposizioni di\nlegge nazionale, e chiedendo pertanto l\u0027integrazione del\ncontraddittorio nei confronti dello Stato. Ha altresi\u0027 richiesto il\nrigetto del ricorso nel merito e sostenuto l\u0027infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata. \n 4. All\u0027udienza del 22 maggio 2025 questo Giudice, ritenuto che\nl\u0027iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oggetto della domanda,\nsia questione che attiene alla normativa di indirizzo di competenza\ndello Stato e che i suoi effetti abbiano rilevanza ultraregionale,\nvisto l\u0027art. 102 c.p.c., ha disposto l\u0027integrazione del\ncontraddittorio nei confronti del Ministero della salute. \n 5. Il Ministero si e\u0027 costituito contestando la legittimazione\npassiva del Ministero della salute, essendo il comportamento\ncensurato riferibile unicamente alla Regione Lombardia e non\nessendovi alcun atto riferibile al Ministero della salute. Ha\ncontestato altresi\u0027 l\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027azione avversaria per come\nprospettata, in quanto l\u0027art. 44 del decreto legislativo 286/1998,\nnel definire i presupposti che legittimano il ricorso alla tutela\ngiudiziaria, si riferisce ad un comportamento e non ad una\ndisposizione che produca una discriminazione. Ha asserito la carenza\na ricorrere del sig. K. in quanto ad oggi iscritto obbligatoriamente\nal SSN, e in ogni caso ha ribadito l\u0027assenza di legittimazione\npassiva del Ministero della salute rispetto ad una eventuale pretesa\nrisarcitoria avente ad oggetto il contributo di euro 2000 versato per\nl\u0027anno 2024 alla Regione Lombardia. Nel merito, ha suggerito\nun\u0027interpretazione dell\u0027art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998 che\nsostiene che l\u0027elenco delle categorie di cittadini stranieri per cui\nl\u0027iscrizione al SSN e\u0027 obbligatoria non sarebbe tassativo e i\ncittadini stranieri che risultavano gia\u0027 titolari di una\nautorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l\u0027iscrizione\nobbligatoria potrebbero conservarla alle stesse condizioni (come nel\ncaso dei permessi per motivi di studio oggetto della Circolare 19\nluglio 2007 del Ministero): in ragione di cio\u0027, ha concluso che\nl\u0027esclusione della categoria di appartenenza dei ricorrenti\ndall\u0027iscrizione obbligatoria al SSN sarebbe frutto di una decisione\nregionale e non dell\u0027applicazione della legge nazionale. \n \n Considerato in diritto \n \n I. La normativa nazionale rilevante (1) \n 1. L\u0027iscrizione al SSN per i cittadini stranieri e\u0027 disciplinata\ndall\u0027art. 34 decreto legislativo 286/1998 (TUI - TU immigrazione),\nche distingue tra le ipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e 2)\ne le ipotesi di iscrizione volontaria, individuate residualmente\nrispetto alle prime dall\u0027art. 34, comma 3, d.lgs. cit. \n I soggetti tenuti all\u0027iscrizione obbligatoria sono: \n «[...] a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano\nin corso regolari attivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro\nautonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; \n b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano\nchiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,\nper lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione\nsussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure\nmediche ai sensi dell\u0027art. 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta\ndi asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della\ncittadinanza. \n b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more\ndel rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni\ndi legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.» \n Inoltre «L\u0027assistenza sanitaria spetta altresi\u0027 ai familiari a\ncarico regolarmente soggiornanti.» (comma 2). \n Con riguardo alle ipotesi di iscrizione volontaria, invece,\nl\u0027art. 34, comma 3, TUI, nella formulazione vigente sino al 31\ndicembre 2023, disponeva quanto segue: \n «Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le\ncategorie indicate nei commi 1 e 2 e\u0027 tenuto ad assicurarsi contro il\nrischio di malattie, infortunio e maternita\u0027 mediante stipula di\napposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o\nstraniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante\niscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i\nfamiliari a carico. Per l\u0027iscrizione al servizio sanitario nazionale\ndeve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un\ncontributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per\ni cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell\u0027anno\nprecedente in Italia e all\u0027estero. L\u0027ammontare del contributo e\u0027\ndeterminato con decreto del Ministro della sanita\u0027, di concerto con\nil Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica\ne non puo\u0027 essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme\nvigenti». \n 2. Il decreto ministeriale emanato in applicazione della norma e\u0027\nil decreto del Ministero della Sanita\u0027 del 8 ottobre 1986, richiamato\nanche dal successivo Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012, recante\n«Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per\nl\u0027assistenza sanitaria alla popolazione» Detto decreto ministeriale\nera stato a suo tempo predisposto ricalcando le previsioni di cui\nalla legge 28 febbraio 1986 n. 41, che fissava il contributo per\ncommercianti e professionisti e che e\u0027 poi stata oggetto della\nsentenza della Corte costituzionale n. 431/87 (sulla quale v.oltre);\ntale decreto ministeriale stabilisce che l\u0027ammontare del contributo\nrichiesto allo straniero per l\u0027iscrizione volontaria al SSN non puo\u0027\nessere inferiore a euro 387,34, ridotto a euro 149,77 per gli\nstudenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse\ndi studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani e a euro 219,49\nper collocati alla pari; fermo tale limite minimo, il contributo\nvolontario deve essere calcolato secondo le seguenti aliquote: \n 1 7,50% sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di\neuro 20.658,28; \n 2 4% sugli importi superiori a euro 20.658,28 e sino alla\nsoglia del reddito complessivo di euro 51.645,69. \n 3. La legge 30 dicembre 2023, n. 213, con l\u0027art. 1, comma 240,\nlettera a), e\u0027 intervenuta modificando il citato comma 3 dell\u0027art.\n34. Le parole finali «e non puo\u0027 essere inferiore al contributo\nminimo previsto dalle norme vigenti» sono ora sostituite dalle\nseguenti: «e non puo\u0027 essere inferiore a euro 2.000 annui». \n Per effetto della novella, a decorrere dall\u00271 gennaio 2024 lo\nstraniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al\nSSN di cui all\u0027art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime di\ncontributo minimo per l\u0027iscrizione al SSN pari ad oltre il quintuplo\nrispetto a quello applicato in forza della precedente\nregolamentazione. In particolare, sono sottoposti al pagamento di\nalmeno euro 2.000,00 euro annui i cittadini extra UE beneficiari di\nsoli trattamenti di invalidita\u0027 e per questo titolari di permesso di\nsoggiorno rilasciato «per residenza elettiva» (ex art. 11 comma 1\nc-quater del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999\nn. 394), permesso che non risulta espressamente ricompreso nelle\nipotesi di iscrizione obbligatoria di cui sopra. \n II. La natura discriminatoria della situazione prospettata \n 1. I ricorrenti hanno promosso un\u0027azione civile contro la\ndiscriminazione ai sensi degli articoli 281-decies codice di\nprocedura civile e 28 decreto legislativo 150/11 denunciando di aver\nsubito una discriminazione a causa dell\u0027applicazione da parte della\nRegione Lombardia dell\u0027art. 34 TU immigrazione, che regola\nl\u0027iscrizione al SSN per i cittadini stranieri e distingue tra le\nipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e 2) e le ipotesi di\niscrizione volontaria, individuate in via residuale dall\u0027art. 34\ncomma 3. Ai sensi di tale normativa, come applicata dalla Regione\nLombardia, i ricorrenti sig.ri K. e M. , con riferimento alle\nannualita\u0027 per ciascuno oggetto di domanda, non rientrano nelle\nipotesi di cui ai commi 1 e 2, ma nell\u0027ipotesi di cui al comma 3, in\nquanto pacificamente titolari di permesso per residenza elettiva\nottenuto in forza della percezione di una pensione di inabilita\u0027, ai\nsensi degli articoli 11, comma 1, lettera c-quater DPR 31 agosto\n1999, n. 394, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per\nresidenza elettiva «a favore dello straniero titolare di una pensione\npercepita in Italia» e 14, lettera d), DPR 394/99, che prevede che\n«il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo\ne per motivi di famiglia puo\u0027 essere convertito in permesso di\nsoggiorno per residenza elettiva di cui all\u0027art. 11, comma 1, lettera\nc-quater». Non essendo tale permesso ricompreso tra le categorie di\npermesso di soggiorno elencate all\u0027art. 34 comma 1 come titoli cui e\u0027\nassociato l\u0027obbligo di iscrizione al SSN, ne\u0027 trovandosi nelle\ncondizioni di cui all\u0027art. 34 comma 2, i ricorrenti non hanno avuto\ndiritto all\u0027iscrizione obbligatoria al SSN, ma solo all\u0027iscrizione\nvolontaria di cui al comma 3. \n I ricorrenti hanno altresi\u0027 dimostrato di essere in una\ncondizione economica tale per cui il contributo minimo richiesto\ndall\u0027art. 34 comma 3 per l\u0027iscrizione volontaria al SSN, di euro 2000\n(cifra corrisposta dal sig. K. per l\u0027anno 2024 e che il sig. M. non\ne\u0027 stato in grado di versare per gli anni 2024 e 2025, implicando\ncio\u0027 per quest\u0027ultimo l\u0027impossibilita\u0027 di iscriversi al SSN e\npertanto di usufruire di copertura sanitaria), rappresenta una\npercentuale del reddito percepito nell\u0027anno solare anteriore alla\ndomanda di iscrizione al SSN superiore all\u0027aliquota del 7,5% prevista\ndal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 per redditi complessivi fino\na euro 20.658,28. \n 2. La situazione discriminatoria prospettata dalle parti\nricorrenti appare sussistente, sotto plurimi profili. \n In primo luogo, la previsione di cui all\u0027art. 34 comma 1\ndetermina una discriminazione diretta per motivi di disabilita\u0027 ai\nsensi dell\u0027art. 2 comma 2 legge n. 67/2006 (2) . \n La norma identifica infatti quali soggetti all\u0027obbligo di\niscrizione al SSN cittadini stranieri che si presume abbiano un\nlegame di permanenza e funzionale di particolare rilievo con lo Stato\nitaliano, presunzione connessa alla titolarita\u0027 di permessi di\nsoggiorno per lavoro o per motivi familiari; al contempo tuttavia\nesclude dal novero dei destinatari dell\u0027obbligo soggetti, quali i\nricorrenti, rispetto ai quali e\u0027 ragionevole formulare la medesima\npresunzione di sussistenza di un forte legame di permanenza con lo\nStato italiano, in quanto sono stati titolari di permessi di\nsoggiorno cui la presunzione e\u0027 connessa, ma che in ragione della\nsopravvenuta condizione di disabilita\u0027, dimostrata dalla percezione\ndi pensione di inabilita\u0027, non ne hanno potuto ottenere il rinnovo ma\nsolo la conversione ai sensi dell\u0027art. 14, lettera d), DPR 394/99 in\npermesso per residenza elettiva. La condizione di disabilita\u0027\nrappresenta dunque ai sensi di tale norma di fatto l\u0027unico elemento\nche determina l\u0027esclusione dall\u0027accesso gratuito al SSN di soggetti\nche si trovano nella condizione dei ricorrenti; nel caso di specie, i\nsig.ri K. e M. non sono stati soggetti all\u0027iscrizione obbligatoria\nnel 2024 (e nel 2025 per quanto concerne il solo sig. M. ) proprio in\nconseguenza della loro sopravvenuta condizione di disabilita\u0027, avendo\npotuto invece godere dell\u0027iscrizione obbligatoria in precedenza, nel\nperiodo in cui, abili al lavoro, erano titolari di un permesso di\nsoggiorno per lavoro. \n 3. La discriminazione operata dall\u0027art. 34 comma 1 TU\nImmigrazione rispetto agli stranieri non in condizioni di disabilita\u0027\nappare duplice, in quanto per i titolari di permesso per residenza\nelettiva in forza di percezione di pensione di invalidita\u0027\nsussistono, oltre al medesimo legame funzionale e di permanenza degli\nstranieri titolari di permesso per lavoro o motivi familiari, anche\nparticolari ragioni di tutela legate alla stessa condizione di\ndisabilita\u0027, analoghe a quelle che giustificano l\u0027inclusione di\nalcune ulteriori categorie di permesso di soggiorno tra quelle cui e\u0027\nassociata l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN anche in assenza di un\nlegame di permanenza significativo con lo Stato italiano, quale il\npermesso per cure mediche o per motivi umanitari. \n 4. L\u0027esclusione del titolare di permesso per residenza elettiva\nfrutto di conversione di altra autorizzazione al soggiorno e\nattribuito in forza di titolarita\u0027 di pensione di invalidita\u0027\ndall\u0027iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN produce altresi\u0027 di\nfatto una discriminazione diretta per motivi di nazionalita\u0027 ai sensi\ndegli articoli 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (3) e 2\ncomma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 215 del 2003 (4) , tra\ncittadini disabili italiani e stranieri, non sussistendo per i\ncittadini italiani la necessita\u0027 di tale permesso. \n 5. Un ulteriore profilo di discriminazione e\u0027 determinato\ndall\u0027art. 34 comma 3 TU Immigrazione, nella parte in cui dispone che\nlo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le\ncategorie indicate nei commi 1 e 2, sia «tenuto ad assicurarsi contro\nil rischio di malattie, infortunio e maternita\u0027 mediante stipula di\napposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o\nstraniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante\niscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i\nfamiliari a carico», ma impone per l\u0027iscrizione volontaria al SSN il\npagamento di un contributo parametrato al reddito, ma con una soglia\nminima di euro 2000. L\u0027individuazione di un contributo minimo cosi\u0027\nelevato determina una discriminazione diretta nei confronti dei\ncittadini stranieri non disabili iscritti obbligatoriamente al SSN,\ncome gia\u0027 rilevato, nonche\u0027 una discriminazione nei confronti degli\nstranieri disabili non indigenti, per i quali il contributo di euro\n2000 risulta adeguato al reddito. \n 6. Inoltre, si determina una discriminazione indiretta per\nragioni di nazionalita\u0027: non rileva infatti che l\u0027art. 34 comma 3\nfaccia riferimento all\u0027 «importo percentuale pari a quello previsto\nper i cittadini italiani» perche\u0027 per quanto concerne i cittadini\nitaliani l\u0027art. 63 legge n. 833/78 (5) prevede il versamento di un\ncontributo annuale esclusivamente per coloro che sono «soggetti\nall\u0027obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai\nfini dell\u0027imposta sul reddito delle persone fisiche»; i titolari di\nsoli redditi esenti, quali sono i disabili titolari della sola\npensione di invalidita\u0027, non essendo tenuti alla presentazione della\ndichiarazione dei redditi non sono pertanto tenuti a versare alcun\ncontributo. Al contrario, i cittadini stranieri, quali i ricorrenti,\nche in forza della condizione di disabilita\u0027 accedono al medesimo\nbeneficio economico dei cittadini italiani disabili, non hanno\ndiritto all\u0027iscrizione gratuita al SSN, e sono tenuti pertanto al\npagamento di un contributo ai sensi dell\u0027art. 34 comma 3 TU\nImmigrazione. \n III La rimozione della discriminazione in via interpretativa -\nEsclusione \n 1. Al fine di rimuovere la discriminazione, non si ritiene\npossibile dare dell\u0027art. 34 comma 1 d.lgs. 286/1998\nl\u0027interpretazione, suggerita da parte ricorrente e dal Ministero\ndella salute, tale per cui l\u0027elenco di categorie di stranieri\nregolarmente soggiornanti per cui sussiste l\u0027obbligo di iscrizione al\nSSN non sarebbe tassativo e non escluderebbe pertanto l\u0027iscrizione\nobbligatoria anche di titolari di permessi per residenza elettiva\nderivanti da conversione di un permesso che aveva consentito in\nprecedenza l\u0027iscrizione obbligatoria. Dall\u0027accoglimento di tale tesi\ndiscenderebbe la fondatezza delle domande formulate dai ricorrenti in\nvia principale tese al riconoscimento del diritto all\u0027iscrizione\nobbligatoria al SSN per gli anni 2024 e (solo per quanto concerne il\nsig. M. ) 2025 e, pertanto, l\u0027irrilevanza della questione di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34 d.lgs. 286/1998. \n Parte ricorrente ha posto in evidenza come l\u0027accesso\nall\u0027iscrizione obbligatoria sia gia\u0027 stato esteso con l\u0027Accordo\nStato-Regioni 20 dicembre 2012 (6) citato agli stranieri titolari di\npermesso per residenza elettiva che beneficiano di pensione\ncontributiva italiana, e ha richiamato la circolare del Ministero\ndella sanita\u0027 del 19 luglio 2007 in materia di permesso di studio (7)\n, anch\u0027esso non rientrante nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 34 comma 1\nd.lgs. 286/1998, in cui e\u0027 precisato che la pregressa iscrizione a\ntitolo obbligatorio al SSN da parte di soggetti titolari di tale\ntipologia di permesso consente la conservazione dell\u0027iscrizione senza\nla corresponsione del contributo richiesto per l\u0027iscrizione\nvolontaria. \n In sede di memoria di costituzione, anche il Ministero della\nsalute ha proposto di intendere l\u0027elenco di cui all\u0027art. 34 comma 1\nTU Immigrazione come non tassativo e soprattutto di considerare i\ncittadini stranieri che risultavano gia\u0027 titolari di una\nautorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l\u0027iscrizione\nobbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni. \n 2. Tale interpretazione dell\u0027art. 34 comma 1 tuttavia non\nconvince, in quanto risulta contraria alla lettera della disposizione\ne all\u0027intenzione del legislatore. \n Attraverso l\u0027individuazione di specifiche categorie di stranieri\nregolarmente soggiornanti sul territorio soggetti all\u0027obbligo di\niscrizione al SSN il legislatore ha compiuto infatti una scelta\ndiscrezionale, nella necessita\u0027 di operare un bilanciamento tra i\nprincipi di uguaglianza sostanziale e tutela della salute individuale\nda un lato e di tutela della sostenibilita\u0027 economica del sistema\nsanitario dall\u0027altro, utilizzando un criterio oggettivo rappresentato\ndalla titolarita\u0027 o dall\u0027attesa della concessione o rinnovo, al\nmomento della richiesta di iscrizione al SSN per l\u0027anno solare, di\nspecifiche tipologie di permesso di soggiorno cui sono associati o un\nlegame con lo Stato italiano funzionale e duraturo, quali i permessi\ndi soggiorno per lavoro o motivi familiari, o esigenze rafforzate di\ntutela, quali i permessi per asilo, protezione sussidiaria,\nprotezione speciale, cure mediche. \n Tra tali categorie di permesso di soggiorno non e\u0027 possibile\nincludere analogicamente il permesso per residenza elettiva, che puo\u0027\nsi\u0027 essere di fatto rilasciato a soggetti per cui sussistono un\nlegame funzionale e duraturo con lo Stato italiano o particolari\nesigenze di tutela, ma che e\u0027 rilasciato nella maggior parte dei casi\na soggetti autosufficienti economicamente che scelgono di risiedere\nin Italia senza svolgere attivita\u0027 lavorativa. \n Neppure si puo\u0027 ritenere che tale estensione analogica sia\npossibile con riguardo alla specifica casistica dello straniero\ntitolare di permesso per residenza elettiva attribuito in forza di\nconversione di permesso di lavoro, com\u0027e\u0027 nel caso: la norma di legge\ndi per se\u0027 non attribuisce infatti alcun rilievo alla situazione\nprecedente a quella per cui lo straniero e\u0027 attualmente titolare di\npermesso di soggiorno. Di cio\u0027 costituisce conferma il fatto che in\ncaso di rinnovo, conversione o nuova acquisizione di permesso e\u0027\nrichiesto al titolare di rinnovare l\u0027iscrizione al SSN, oltre che la\ncircostanza per cui la durata dell\u0027iscrizione al SSN e\u0027 normalmente\ncorrispondente alla durata del permesso di soggiorno (8) . \n Nessuna efficacia nel senso dell\u0027estensione dei soggetti\ndestinatari dell\u0027obbligo di iscrizione di cui all\u0027art. 34 comma 1 TU\nImmigrazione si puo\u0027 infine attribuire alla circolare del Ministero\ndel 19 luglio 2007: sul punto e\u0027 sufficiente richiamare\nl\u0027orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui «la\ncircolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge,\ne\u0027, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare\nuniformemente l\u0027azione degli organi amministrativi, privo di effetti\nesterni», con la conseguenza che gli ufficiali della pubblica\namministrazione che si limitano a riproporre il contenuto precettivo\ndi atti normativi in vigore, possono disattenderne l\u0027interpretazione\noperata attraverso la circolare senza che cio\u0027 comporti\nl\u0027illegittimita\u0027 dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di\nStato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tale circolare peraltro\nnon attiene al permesso per residenza elettiva di cui sono titolari i\nricorrenti, ma ad un permesso con caratteristiche e funzione\ndifferente, ovverosia il permesso per studio. \n IV. La rilevanza in giudizio della prospettata questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale \n 1. Viene sollevata dalla parte ricorrente la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 1, decreto\nlegislativo 286/1998, per contrasto con gli articoli 3 commi 1 e 2\ndella Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma 1 della\nCostituzione (in relazione agli articoli 4 (9) e 25 (10) della\nConvenzione ONU per il diritto delle persone disabili, all\u0027art. 13\ndella Carta sociale europea (11) , all\u0027art. 14 della CEDU (12) ),\nnella parte in cui non consente l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN/SSR\ndei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per\nresidenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una\nprestazione di invalidita\u0027 e derivante da conversione di altra\nautorizzazione al soggiorno per cui era prevista l\u0027iscrizione\nobbligatoria. \n 2. In subordine, viene sollevata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 34, comma 3 (nel testo modificato dalla\nlegge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 240, lettera a). per\ncontrasto con i medesimi parametri - nella parte in cui prevede che i\ncittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza\nelettiva attribuito in forza della percezione di una prestazione di\ninvalidita\u0027 debbano iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una\nsomma determinata nel minimo in euro 2.000,00, anziche\u0027 una somma\ncommisurata al reddito effettivo e non superiore al 7,5% del reddito\nsino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di euro 20.658,28\ne non superiore al 4% sugli importi superiori a euro 20.658,28 e sino\nalla soglia del reddito complessivo di euro 51.645,69, aliquote\npreviste dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, emanato in\napplicazione dell\u0027art. 34 decreto legislativo 286/1998 nella sua\nformulazione previgente alla modifica apportata dalla legge 30\ndicembre 2023, n. 213 (13) , e richiamato dall\u0027Accordo Stato-Regioni\n20 dicembre 2021, recante «Indicazioni per la corretta applicazione\ndella normativa per l\u0027assistenza sanitaria alla popolazione straniera\nda parte delle Regioni e Province autonome.» (14) Per effetto della\nnovella del 2023, infatti, a decorrere dall\u00271 gennaio 2024 lo\nstraniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al\nSSN di cui all\u0027art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime di\ncontributo minimo per l\u0027iscrizione al SSN pari ad oltre il quintuplo\nrispetto a quello applicato in forza della precedente\nregolamentazione. \n 3. Si rileva preliminarmente che il rapporto tra le due questioni\ncosi\u0027 sollevate non e\u0027 di alternativita\u0027 ma e\u0027 di consecutivita\u0027, per\ncui le stesse sono certamente ammissibili ai sensi della consolidata\ngiurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale «l\u0027esame\ndi questioni plurime, prospettate in ordine successivo non e\u0027 stato\n(per evidenti ragioni di economia processuale) mai declinato,\nconducendo, nelle varie fattispecie, a seconda dell\u0027accoglimento o\ndel rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento\n(sentt. 107/74; 31/87; 469/88) ora di inammissibilita\u0027 (sent. 208/92)\novvero alla separata delibazione della questione o delle questioni\nsuccessive (sentt. 189/81; 343/83; 311/88)» (Corte Cost., sentenza n.\n7 del 1993). \n 4. In caso di accoglimento della prima questione di legittimita\u0027\ncostituzionale proposta, troverebbero accoglimento le domande dei\nricorrenti di accertamento del carattere discriminatorio della\ncondotta della Regione consistita nel non aver consentito ai\nricorrenti l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN e di rimozione della\ndiscriminazione e dei suoi effetti, dovendosi pertanto accertare il\ndiritto di entrambi all\u0027iscrizione obbligatoria al SSN per l\u0027anno\n2024 e, per il sig. M. , anche per l\u0027anno 2025. Ne discenderebbe\naltresi\u0027 la condanna della Regione Lombardia a restituire al sig. K.\nla somma di euro 2000 versata per l\u0027iscrizione volontaria al SSN per\nl\u0027anno 2024. \n 5. In caso di rigetto della prima questione, ma di accoglimento\ndella seconda sollevata in via subordinata, troverebbero invece\naccoglimento le domande dei ricorrenti di accertamento del carattere\ndiscriminatorio della condotta della Regione consistita nell\u0027aver\nrichiesto ai ricorrenti per l\u0027iscrizione volontaria al SSN un\ncontributo di euro 2000 anziche\u0027 proporzionato al reddito effettivo e\ndi rimozione della discriminazione e dei suoi effetti. Ne\ndiscenderebbe dunque l\u0027accertamento del diritto di entrambi\nall\u0027iscrizione volontaria al SSN pagando una somma proporzionata al\nreddito per l\u0027anno 2024 e, per il sig. M. , per l\u0027anno 2025, e la\ncondanna della Regione Lombardia a restituire al sig. K. la\ndifferenza tra la somma di euro 2000 versata per l\u0027iscrizione\nvolontaria al SSN per l\u0027anno 2024 e la minor somma dovuta calcolata\nin proporzione al reddito del ricorrente secondo le aliquote di cui\nal decreto ministeriale 8 ottobre 1986. \n 6. In caso di rigetto di entrambe le questioni, le domande dei\nricorrenti non potrebbero trovare accoglimento, derivando il\ntrattamento di cui i ricorrenti sostengono la natura discriminatoria\ndall\u0027applicazione nel caso di specie della normativa vigente che\ndisciplina l\u0027ipotesi di cui e\u0027 causa. \n 7. La possibilita\u0027 (e anzi l\u0027onere) di prospettare la\nillegittimita\u0027 costituzionale di una condotta amministrativa (nella\nspecie, la richiesta di pagamento e l\u0027omessa iscrizione al SSN/SSR) e\ndei suoi presupposti di legge nel giudizio per la rimozione della\ndiscriminazione, trova conferma nella consolidata giurisprudenza,\nanche della Corte di cassazione. Si richiama tra le altre la\nmotivazione dell\u0027ordinanza interlocutoria n. 20661 del 1° ottobre\n2014, secondo la quale «Il giudice comune ha il potere ed il dovere\ndi uniformare il diritto di cui e\u0027 chiamato a dare applicazione al\ncontenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate:\nrientra pertanto tra i suoi compiti ricercare gia\u0027 sul piano della\napplicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili di far\npenetrare la Costituzione in profondita\u0027 nell\u0027ordinamento e di\narmonizzare cosi\u0027 le sfere della legalita\u0027 ordinaria e della\nlegalita\u0027 costituzionale. E\u0027 infatti insegnamento costante della\nCorte costituzionale che \"in linea di principio, le leggi non si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile darne\ninterpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di\ndarne), ma perche\u0027 e\u0027 impossibile darne interpretazioni\ncostituzionali\" (cosi\u0027 la sentenza n. 356 del 1996; piu\u0027 di recente,\nla sentenza n. 21 del 2013). Ma l\u0027interpretazione adeguatrice deve\nmuoversi nel rispetto delle potenzialita\u0027 obiettive del dato\ntestuale. Essa non puo\u0027 essere condotta oltre i limiti estremi\nsegnati dall\u0027univoco tenore della norma interpretata: tale\ncircostanza segna il \"confine\", \"in presenza del quale il tentativo\ninterpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita\u0027\ncostituzionale\" (Corte cost., sentenze n. 219 del 2008, n. 78 del\n2012, n. 232 del 2013)». \n 8. Nel caso in esame, la chiarezza del dettato normativo in base\nal quale e\u0027 stata realizzata la ritenuta discriminazione impone di\nverificarne la conformita\u0027 alle norme di rango superiore. \n V. La non manifesta infondatezza \n 1. Si ritiene che entrambe le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale proposte siano, oltre che rilevanti, non\nmanifestamente infondate nei termini che si vanno ad esporre. \n 2. Per quanto concerne l\u0027art. 34, comma 1, decreto legislativo\n286/1998, la norma pare in contrasto in primo luogo con gli articoli\n3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente l\u0027iscrizione\nobbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri titolari di permesso\ndi soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della\npercezione di una prestazione di invalidita\u0027 e derivante da\nconversione di altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista\nl\u0027iscrizione obbligatoria, in quanto realizza una differenziazione di\ntrattamento irragionevole nell\u0027accesso al SSN e, in ultima analisi,\nnell\u0027esercizio del diritto alla salute di cui all\u0027art. 32 Cost.,\ninnanzitutto tra cittadini italiani e stranieri, e ulteriormente tra\nstranieri abili al lavoro e stranieri disabili. \n 3. La scelta del legislatore compiuta con la formulazione\ndell\u0027art. 34 comma 1 d.lgs. 286/1998 nel senso di individuare\ntassativamente solo alcune categorie di stranieri, titolari o in\nattesa di rinnovo di determinate tipologie di autorizzazioni al\nsoggiorno, quali soggetti all\u0027obbligo di iscrizione al SSN, e\u0027 stata\neffettuata nello sforzo di operare un necessario bilanciamento tra\nprincipi e diritti fondamentali (uguaglianza sostanziale e tutela\ndella salute individuale da un lato e tutela della sostenibilita\u0027\neconomica del sistema sanitario dall\u0027altro). La disciplina\ndell\u0027accesso degli stranieri sul territorio al SSN, come si trae da\nampia giurisprudenza costituzionale, deve essere infatti fondata\nsulla necessita\u0027 di garantire agli stranieri il diritto alla salute\ndi cui all\u0027art. 32 Cost., quale fondamentale diritto dell\u0027individuo\ninerente alla persona umana in quanto tale a prescindere dallo status\ndi cittadino o straniero, ma al legislatore non e\u0027 precluso di\nprevedere diverse modalita\u0027 di esercizio di tale diritto agli\nstranieri (Corte cost. 252/2001; ribadito in Corte costituzionale\n269/2010). \n Tali modalita\u0027 devono comunque rispettare il canone della\nragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in\nlinea generale, informa il godimento di tutte le posizioni\nsoggettive, tanto piu\u0027 pregnante quando si verta in materia di\ndiritti fondamentali, come quello alla salute. \n 4. Insegna la Corte costituzionale che «il diritto ai trattamenti\nsanitari necessari per la tutela della salute e\u0027 costituzionalmente\ncondizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi\ncostituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un\nnucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla\nCostituzione come ambito inviolabile della dignita\u0027 umana, il quale\nimpone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che\npossano appunto pregiudicare l\u0027attuazione di quel diritto» (Corte\ncost. 252/2001) e altresi\u0027 che «la condizione giuridica dello\nstraniero non deve essere pertanto considerata - per quanto riguarda\nla tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti\ndiversificati e peggiorativi» (Corte cost., 105/2001 e 249/2010). \n Chiarisce ancora Corte costituzionale n. 148 del 2008 che\n«Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero e\u0027 anche titolare di\ntutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti\nalla persona (si vedano, per tutte, le sentenze n. 203 del 1997, n.\n252 del 2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006). In particolare, per\nquanto qui interessa, cio\u0027 comporta il rispetto, da parte del\nlegislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del\nprincipio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il\ngodimento di tutte le posizioni soggettive. Peraltro, come questa\nCorte ha piu\u0027 volte affermato, «la regolamentazione dell\u0027ingresso e\ndel soggiorno dello straniero nel territorio nazionale e\u0027 collegata\nalla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio,\nla sicurezza e la sanita\u0027 pubblica, l\u0027ordine pubblico, i vincoli di\ncarattere internazionale e la politica nazionale in tema di\nimmigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al\nlegislatore ordinario, il quale possiede in materia un\u0027ampia\ndiscrezionalita\u0027, limitata, sotto il profilo della conformita\u0027 a\nCostituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino\nmanifestamente irragionevoli» (si vedano, per tutte, la sentenza n.\n206 del 2006 e, da ultimo, l\u0027ordinanza n. 361 del 2007).» \n 5. Nel caso di specie, non appare rispondente al criterio di\nragionevolezza ne\u0027 necessario alla luce di interessi pubblici\nprevalenti escludere dalle categorie cui e\u0027 garantito l\u0027accesso al\nSSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per\nresidenza elettiva, ove attribuito in forza della percezione di una\nprestazione di invalidita\u0027 e derivante da conversione di altra\nautorizzazione al soggiorno per cui era prevista l\u0027iscrizione\nobbligatoria, in quanto per tale categoria di stranieri sussistono le\nmedesime condizioni che giustificano l\u0027inclusione tra i destinatari\ndell\u0027obbligo di iscrizione al SSN dei titolari dei permessi di\nsoggiorno elencati all\u0027art. 34 comma 1 TU Immigrazione. Come gia\u0027\nevidenziato, tali permessi sono stati individuati quali condizione\nper l\u0027accesso al SSN in forza di una tra due condizioni: la\nsussistenza di particolari esigenze di tutela connesse alla\ncondizione personale dello straniero (permessi «per asilo, per\nprotezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale,\nper cure mediche ai sensi dell\u0027art. 19, comma 2, lettera d-bis), per\nrichiesta di asilo») o il riconoscimento di un particolare legame\nfunzionale e di permanenza sul territorio (permessi «per lavoro\nsubordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari [...], per\nattesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza»). \n Per la categoria di stranieri individuata dall\u0027art. 14, lettera\nd), DPR 394/99, che prevede che «il permesso di soggiorno rilasciato\nper lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo\u0027 essere\nconvertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui\nall\u0027art. 11, comma 1, lettera c- quater», sussiste senza dubbio il\nmedesimo legame di permanenza e radicamento sul territorio dei\ntitolari dei permessi per lavoro o motivi familiari, in quanto\ntrattasi sempre di soggetti che hanno fatto ingresso in Italia per\nuna di queste motivazioni; si puo\u0027 ritenere che rispetto ai titolari\ndei permessi identificati dall\u0027art. 34 comma 1 il legame sia financo\nrafforzato, in quanto la conversione di un permesso presuppone la\npermanenza regolare sul territorio per un determinato periodo e\nquindi un radicamento sul territorio anche maggiore di chi e\u0027\ntitolare di un permesso di soggiorno appena rilasciato. \n Oltre a cio\u0027, come evidenziato da parte ricorrente, i soggetti\ntitolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi\ndell\u0027art. 14, lettera d), DPR 394/99, che a sua volta richiama l\u0027art.\n11, comma 1, lettera c-quater che prevede il rilascio di un permesso\ndi soggiorno a tale titolo «a favore dello straniero titolare di una\npensione percepita in Italia», sono solo in numero molto ridotto\nstranieri titolari di pensione contributiva, in quanto comunemente lo\nstraniero ex lavoratore che risiede in Italia e ha raggiunto l\u0027eta\u0027\npensionabile e\u0027 familiare di altro straniero regolarmente residente e\nsoggiorna a tale titolo oppure e\u0027 titolare di permesso di lungo\nperiodo. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva riguarda\ninvece quasi esclusivamente stranieri disabili titolari di pensione\ndi inabilita\u0027, soggetti rispetto ai quali sussistono ragioni di\ntutela riconosciute dall\u0027ordinamento, di rilievo non inferiore alle\nragioni che giustificano l\u0027inserimento di permessi di soggiorno quale\nquello per cure mediche o per motivi umanitari nell\u0027elenco di cui\nall\u0027art. 34 comma 1 TU Immigrazione. \n L\u0027esclusione della categoria descritta dall\u0027elencazione tassativa\ndi cui all\u0027art. 34 comma 1 TU Immigrazione non appare pertanto\nconforme al principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 comma 1 Cost.,\nrappresentando una differenza di trattamento tra categorie di\nsoggetti omogenee, peraltro basata di fatto sulla condizione\npersonale di disabilita\u0027 dello straniero. Occorre infatti ribadire\ncome sia in concreto la condizione di disabilita\u0027 a determinare\nl\u0027esclusione dall\u0027accesso al SSN degli stranieri riconducibili alla\ncategoria di cui si tratta, in quanto trattasi di stranieri che, in\nquanto titolari in precedenza di permessi di soggiorno principalmente\nper lavoro, hanno avuto accesso all\u0027iscrizione obbligatoria al SSN,\nma che esclusivamente in ragione della sopravvenuta condizione\nsanitaria che li ha resi inabili al lavoro, dimostrata dalla\npercezione di pensione di invalidita\u0027, non hanno potuto ottenere il\nrinnovo del permesso in questione e pertanto dell\u0027iscrizione\nobbligatoria all\u0027SSN. \n L\u0027esclusione dalla possibilita\u0027 di accedere al SSN appare tanto\npiu\u0027 irragionevole in quanto a coloro che non rientrano tra i\ndestinatari dell\u0027iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN e non\nhanno mezzi adeguati a sostenere il contributo richiesto dall\u0027art. 34\ncomma 3, la legge non garantisce l\u0027accesso neppure alle cure\nessenziali alla sopravvivenza che, invece, l\u0027art. 35 TU Immigrazione\ngarantisce esplicitamente agli stranieri la cui permanenza sul\nterritorio e\u0027 irregolare (15) , realizzandosi pertanto un\u0027ulteriore\ndisparita\u0027 di trattamento tra cittadini stranieri regolari e\nirregolari sul territorio, privilegiandosi la condizione di questi\nultimi. \n 6. Ulteriore profilo di contrasto con l\u0027art. 3 Cost. e\u0027\nindividuabile nel fatto che l\u0027art. 34 comma 1 TUI determina un\ntrattamento differenziato per motivi di nazionalita\u0027, tra cittadini\nitaliani e stranieri, in presenza della medesima condizione di\ndisabilita\u0027; cio\u0027 in quanto, come gia\u0027 evidenziato, l\u0027art. 63 legge\nn. 833/78 nel regolare l\u0027iscrizione dei cittadini al SSN riconosce le\nparticolari esigenze di tutela dei soggetti percettori di pensione di\ninvalidita\u0027, prevedendone l\u0027esenzione dal versamento di un contributo\nannuale, mentre la norma oggetto di sindacato di costituzionalita\u0027,\nnel disciplinare l\u0027iscrizione degli stranieri, non offre alcun\nriconoscimento alla medesima condizione. \n 7. Profili di contrasto con l\u0027art. 3 Cost. emergono anche con\nriguardo al terzo comma dell\u0027art. 34 decreto legislativo 286/1998,\nove esso contempla per i cittadini stranieri esclusi dal novero dei\ndestinatari dell\u0027obbligo di iscrizione al SSN un contributo minimo\nper l\u0027iscrizione volontaria al SSN di euro 2000; anche tale\nprevisione realizza una disparita\u0027 di trattamento tra cittadini\nitaliani e stranieri, prevedendo solo per questi ultimi un contributo\ndi accesso al SSN tale da risultare incompatibile con condizioni\neconomiche di indigenza. Come evidenziato da parte ricorrente, non\nrileva infatti nel senso di escludere la disparita\u0027 di trattamento\ntra italiani e stranieri che l\u0027art. 34 comma 3 preveda che il\ncontributo di partecipazione annuale alle spese sia «di importo\npercentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul\nreddito complessivo conseguito nell\u0027anno precedente in Italia e\nall\u0027estero», in quanto per i cittadini italiani beneficiari di\npensione di invalidita\u0027 non e\u0027 prevista la corresponsione di alcun\ncontributo, che invece e\u0027 posto a carico dei cittadini stranieri che\npercepiscono il medesimo trattamento. \n 8. L\u0027art. 34 comma 3 TUI si pone poi in contrasto con l\u0027art. 3\nCost. anche laddove condiziona l\u0027iscrizione al SSN dello straniero\nregolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate\nnei commi 1 e 2, al pagamento di un contributo minimo di euro 2000\nannui, penalizzando i percettori dei redditi piu\u0027 bassi. Infatti, in\nragione della combinazione tra il valore minimo del contributo\nimposto e le aliquote previste, e\u0027 imposto il medesimo contributo a\nchi ha un reddito corrispondente alla sola percezione della pensione\ndi invalidita\u0027 come nel caso dei ricorrenti, e chi invece ha un\nreddito molto superiore: come evidenziano le parti ricorrenti in sede\ndi ricorso, considerando congiuntamente la quota fissa e l\u0027aliquota\nfissata, la misura del contributo e\u0027 ancorata alla condizione\neconomica soltanto per coloro che dichiarano un reddito superiore a\neuro 31.924,00. Cio\u0027 determina una significativa penalizzazione dei\nmeno abbienti che invece, ai sensi dell\u0027art. 3 Cost., dovrebbero\nessere maggiormente tutelati attraverso la rimozione degli «ostacoli\ndi ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta\u0027 e\nl\u0027eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della\npersona umana [...]». \n In punto di imposizione di quote fisse non parametrate al\nreddito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 431 del 1987\ndella Corte costituzionale, ha dichiarato incostituzionale, per\nviolazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 31, n. 10, legge n. 41/86 nella\nparte in cui fissava per le prestazioni del servizio sanitario\nnazionale per commercianti ed altre categorie professionali una quota\nminima di contributo annuale (nel caso, di lire 648.000)\nindipendentemente dall\u0027effettivo reddito, senza consentire la prova\ncontraria del percepimento di un reddito inferiore. \n 9. La disciplina dell\u0027iscrizione all\u0027SSN degli stranieri\nregolarmente soggiornanti di cui agli articoli 34 comma 1 e comma 3\nTU Immigrazione si pone altresi\u0027, come anticipato, in contrasto con\nl\u0027art. 32 comma 1 Cost., secondo cui «La Repubblica tutela la salute\ncome fondamentale diritto dell\u0027individuo e interesse della\ncollettivita\u0027, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Sia la\nmancata previsione dell\u0027iscrizione gratuita al SSN per la categoria\ndi stranieri gia\u0027 delineata all\u0027art. 34 comma 1, sia la fissazione da\nparte dell\u0027art. 34 comma 3 anche per tale categoria di un contributo\nminimo di accesso al sistema che per gli stranieri in condizione di\nindigenza risulta incompatibile con le condizioni economiche,\ndeterminano una violazione del diritto alla salute nel suo «nucleo\nirriducibile», che la Costituzione tutela come «ambito inviolabile\ndella dignita\u0027 umana» (Corte cost. 252/2001). \n Come si e\u0027 detto, per coloro che non rientrano tra i destinatari\ndell\u0027iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN e non hanno mezzi\nadeguati a sostenere il contributo richiesto dall\u0027art. 34 comma 3, la\nlegge non garantisce l\u0027accesso neppure alle cure essenziali alla\nsopravvivenza della persona che, invece, l\u0027art. 35 TU Immigrazione\ngarantisce esplicitamente agli stranieri la cui permanenza sul\nterritorio e\u0027 irregolare (v. nota 16). \n In merito, si puo\u0027 richiamare quanto piu\u0027 volte affermato dalla\nCorte costituzionale, e ribadito in particolare nella sentenza n.\n432/2005, in punto di intangibilita\u0027 del nucleo essenziale del\ndiritto alla salute, inteso come diritto di usufruire delle\ncosiddette «cure salvavita», prestazioni indifferibili e urgenti, nel\ncontesto di un bilanciamento del diritto alla salute con altri\ninteressi costituzionalmente protetti: «[...] secondo la costante\ngiurisprudenza di questa Corte, il principio costituzionale di\nuguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del\ncittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al\ngodimento dei diritti inviolabili dell\u0027uomo (v., fra le tante, la\nsentenza n. 62 del 1994): cosi\u0027 da rendere legittimo, per il\nlegislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei\nconfronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o\nall\u0027inverso ne sia privo - purche\u0027 tali da non compromettere\nl\u0027esercizio di quei fondamentali diritti. Al tempo stesso, e sullo\nspecifico versante del diritto alla salute, questa Corte ha\nreiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti sanitari\nnecessari per la tutela della salute e\u0027 \"costituzionalmente\ncondizionato\" dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi\ncostituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di \"un\nnucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla\nCostituzione come ambito inviolabile della dignita\u0027 umana, il quale\nimpone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che\npossano appunto pregiudicare l\u0027attuazione di quel diritto\" [....]\nQuesto \"nucleo irriducibile\" di tutela della salute quale diritto\ndella persona deve percio\u0027 essere riconosciuto anche agli stranieri,\nqualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano\nl\u0027ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore\nprevedere diverse modalita\u0027 di esercizio dello stesso». Pertanto,\nanche lo straniero presente irregolarmente nello Stato «ha diritto di\nfruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed\nurgenti, secondo i criteri indicati dall\u0027art. 35, comma 3 (del\ndecreto legislativo n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto\nfondamentale della persona che deve essere garantito, cosi\u0027 come\ndisposto, in linea generale, dall\u0027art. 2 dello stesso decreto\nlegislativo n. 286 del 1998» (v. sentenza n. 252 del 2001).» \n 10. In tal senso emerge con evidenza anche il contrasto dell\u0027art.\n34 comma 1 e, in subordine, del comma 3 TU Immigrazione con l\u0027art.\n117 Cost., con riguardo all\u0027art. 13 della Carta Sociale Europea (la\ncui idoneita\u0027 a integrare un parametro di costituzionalita\u0027 delle\nleggi ex art. 117, comma 1, Cost. e\u0027 stata confermata dalla sentenza\nn. 194 del 2018), ove richiede agli Stati aderenti di assicurare\nun\u0027assistenza adeguata e le cure mediche necessarie a coloro che non\ndispongono di risorse sufficienti, nella parte in cui le norme in\nquestione di fatto non offrono garanzia di usufruire delle cure\nmediche indispensabili ad un costo accessibile ai cittadini stranieri\nin condizione di disabilita\u0027 e con un reddito tale per cui il\ncontributo previsto di euro 2000 per l\u0027accesso al SSN risulta\nsproporzionato. \n 11. Ulteriore profilo di contrasto con l\u0027art. 117 Cost. dei commi\n1 e 3 dell\u0027art. 34 TU Immigrazione si ha poi con riguardo alla\nnormativa sovranazionale in materia di tutela dei diritti delle\npersone con disabilita\u0027, trattandosi nel caso di specie di violazione\ndel diritto alla salute, nei termini gia\u0027 precisati, mediante non\ninclusione tra i destinatari dell\u0027iscrizione obbligatoria al SSN o in\nogni caso mediante imposizione di un contributo minimo non\nparametrato al reddito per l\u0027iscrizione volontaria, di cittadini\nstranieri che si trovano in condizione di disabilita\u0027, attestata\ndalla percezione della pensione di inabilita\u0027. \n La condizione dello straniero disabile trova protezione nella\nConvenzione ONU per il diritto delle persone disabili, cui ha aderito\nla UE con decisione 2010/48/CE e che l\u0027Italia ha ratificato con legge\nn. 18/2009, ai sensi del cui art. 4 «Gli stati Parti si impegnano a\ngarantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti\numani e delle liberta\u0027 fondamentali per tutte le persone con\ndisabilita\u0027...A tal fine si impegnano a) ad adottare tutte le misure\nlegislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i\ndiritti riconosciuti nella presente convenzione», e dunque, ai sensi\ndell\u0027art. 25, a «fornire alle persone con disabilita\u0027 servizi\nsanitari gratuiti o a costi accessibili che coprano la stessa\nvarieta\u0027 e che siano della stessa qualita\u0027 dei servizi e programmi\nforniti alle altre persone». \n Le disposizioni nazionali qui censurate appaiono entrambe\nincompatibili con tali previsioni, non potendosi ritenere che lo\nStato rispetti gli obblighi ad esso imposti da tale normativa, da un\nlato autorizzando la persona in condizione di disabilita\u0027 alla\npermanenza sul territorio, ma dall\u0027altro rendendo difficoltoso\nl\u0027accesso alle cure sanitarie non consentendo l\u0027iscrizione\nobbligatoria al SSN e prevedendo un costo significativo, per molti\nnon sostenibile, per l\u0027iscrizione volontaria. \n 12. Occorre da ultimo precisare che tali previsioni, non avendo\nun contenuto sufficientemente determinato, non possono trovare\napplicazione diretta determinando la disapplicazione della normativa\nin contrasto con la Convenzione, rendendosi pertanto necessario anche\nsotto questo profilo l\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n\n(1) Non si ritiene rilevante, e pertanto non viene qui esaminata, la\n questione di legittimita\u0027 costituzionale che e\u0027 stata proposta in\n ricorso in relazione all\u0027art. 63, commi 1, 2 e 3, legge n.\n 833/78, che riguarda l\u0027iscrizione al SSN dei cittadini italiani,\n laddove la normativa sull\u0027iscrizione dei cittadini\n extracomunitari e\u0027 dettata dal TUI. \n\n(2) (Nozione di discriminazione) «1. Il principio di parita\u0027 di\n trattamento comporta che non puo\u0027 essere praticata alcuna\n discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita\u0027. 2.\n Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla\n disabilita\u0027, una persona e\u0027 trattata meno favorevolmente di\n quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile\n in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando\n una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un\n comportamento apparentemente neutri mettono una persona con\n disabilita\u0027 in una posizione di svantaggio rispetto ad altre\n persone. [...]» \n\n(3) «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica\n amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,\n etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o\n religiosi, e\u0027 possibile ricorrere all\u0027autorita\u0027 giudiziaria\n ordinaria per domandare la cessazione del comportamento\n pregiudizievole e la rimozione degli effetti della\n discriminazione. [...]» \n\n(4) (Nozione di discriminazione) «1. Ai fini del presente decreto,\n per principio di parita\u0027 di trattamento si intende l\u0027assenza di\n qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza\n o dell\u0027origine etnica. Tale principio comporta che non sia\n praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi\u0027 come\n di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la\n razza o l\u0027origine etnica, una persona e\u0027 trattata meno\n favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata\n un\u0027altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta\n quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un\n patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le\n persone di una determinata razza od origine etnica in una\n posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.\n [...]» \n\n(5) Art. 63 - (Assicurazione obbligatoria) «A decorrere dal 1°\n gennaio 1980 l\u0027assicurazione contro le malattie e\u0027 obbligatoria\n per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti,\n non sono tenuti all\u0027iscrizione ad un istituto mutualistico di\n natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario\n nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli\n assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di cui al\n primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti\n all\u0027obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi\n ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),\n sono tenuti a versare annualmente un contributo per l\u0027assistenza\n di malattia, secondo le modalita\u0027 di cui ai commi seguenti,\n valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni\n indicate nel precedente comma. Il contributo dovuto dai cittadini\n italiani all\u0027estero anche se non soggetti all\u0027obbligo della\n predetta dichiarazione dei redditi e\u0027 disciplinato dal decreto di\n cui all\u0027art. 37 della presente legge. L\u0027entita\u0027 del contributo e\n la modalita\u0027 di versamento per i cittadini italiani all\u0027estero\n anche se non soggetti all\u0027obbligo della predetta dichiarazione\n dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all\u0027art. 37\n della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con decreto del Ministro\n della sanita\u0027, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di\n concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio\n sanitario nazionale, e\u0027 stabilita la quota annuale da porre a\n carico degli interessati per l\u0027anno successivo. Detta quota e\u0027\n calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio\n pro capite dell\u0027anno precedente per le prestazioni sanitarie di\n cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di cui\n al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente\n postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma\n con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di\n previsione dell\u0027entrata del bilancio dello Stato.» \n\n(6) Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012 Art. 1.1.1. Iscrizione\n obbligatoria al SSR «Di seguito si specificano i motivi del\n soggiorno che determinano l\u0027iscrizione obbligatoria al SSR ai\n sensi dell\u0027art. 34, comma 1 del testo unico e successiva\n normativa in materia: - lavoro subordinato (anche stagionale) -\n lavoro autonomo - motivi familiari (compresi i familiari\n ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5\n novembre 2008) - asilo politico/rifugiato - asilo\n umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria - richiesta di\n protezione internazionale - richiesta di asilo (anche\n «Convenzione di Dublino») - attesa adozione - affidamento ivi\n compresi i minori non accompagnati - richiesta di cittadinanza -\n possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo\n - familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al\n SSR - attesa di occupazione - attesa di regolarizzazione\n (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della\n pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o\n emersione dal lavoro nero) - minori stranieri presenti sul\n territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno -\n genitore che svolge attivita\u0027 lavorativa con permesso di\n soggiorno per assistenza minore - donna in possesso di permesso\n di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi\n successivi alla nascita del figlio cui provvede - motivi di\n studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo\n obbligatorio - detenuti negli istituti penitenziari per adulti e\n minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in\n semiliberta\u0027, sottoposti a misure alternative alla pena, con o\n senza permesso di soggiorno - permessi per motivi di giustizia -\n motivi religiosi per religiosi che svolgono un\u0027attivita\u0027\n lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute\n fiscali (es. parroci) - status di apolide - motivi di studio\n qualora siano studenti che svolgono attivita\u0027 lavorativa -\n residenza elettiva con titolarita\u0027 di pensione contributiva\n italiana - motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei\n soggiornanti ai sensi dell\u0027art. 36 del T.U.: ingresso per cure\n mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di\n salute o motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di\n precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o\n infortunio che non permettano di lasciare il territorio\n nazionale. [...]» \n\n(7) Pg. 2, «Iscrizione al SSN per motivi di studio per assistiti\n precedentemente iscritti a titolo obbligatorio «[...] In linea\n generale, il cittadino straniero che richieda il visto per motivi\n di studio, ai sensi dell\u0027art. 39 del testo unico 286/98 e degli\n art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99,\n deve documentare il possesso di determinati requisiti e\n condizioni, tra le quali la garanzia di una copertura sanitaria\n che puo\u0027 essere attestata con l\u0027iscrizione volontaria al SSN. In\n relazione alle istanze presentate dai cittadini direttamente\n coinvolti, e\u0027 opportuno precisare che, per coloro i quali sono\n gia\u0027 regolarmente soggiornanti in Italia e precedentemente\n iscritti a titolo obbligatorio al SSN, non trovano applicazione\n le garanzie richieste in sede di rilascio del visto per motivi di\n studio, trattandosi di stranieri gia\u0027 presenti regolarmente sul\n territorio nazionale. Tale condizione fa si\u0027 che il permesso di\n soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della\n maggiore eta\u0027, non debba comportare il pagamento del contributo\n al SSN in presenza di una precedente iscrizione a titolo\n obbligatorio. La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio\n consente, infatti, la conservazione dell\u0027iscrizione al Servizio\n sanitario nazionale allo stesso titolo cioe\u0027 senza il pagamento\n del contributo al Servizio sanitario nazionale.» \n\n(8) https://www.salute.gov.it/new/it/tema/iscrizione-al-ssn/iscrizion\n e-dei-cittadini-stranieri-al-servizio-sanitario- nazionale-ssn/ \n\n(9) Articolo 4 - Obblighi generali \"1. Gli Stati Parti si impegnano\n ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i\n diritti umani e delle liberta\u0027 fondamentali per tutte le persone\n con disabilita\u0027 senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla\n disabilita\u0027. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano: (a) Ad\n adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative\n e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla\n presente Convenzione; [...]» \n\n(10) Articolo 25 - Salute «Gli Stati Parti riconoscono che le persone\n con disabilita\u0027 hanno il diritto di godere del migliore stato di\n salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla\n disabilita\u0027. [...] In particolare, gli Stati Parti devono: (a)\n fornire alle persone con disabilita\u0027 servizi sanitari gratuiti o\n a costi accessibili, che coprano la stessa varieta\u0027 e che siano\n della stessa qualita\u0027 dei servizi e programmi sanitari forniti\n alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera\n della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute\n pubblica destinati alla popolazione; [...]» \n\n(11) Articolo 13 - Diritto all\u0027assistenza sociale e medica «Per\n assicurare l\u0027effettivo esercizio del diritto all\u0027assistenza\n sociale e medica, le Parti s\u0027impegnano: 1- ad accertarsi che\n ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non e\u0027\n in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di\n riceverli da un\u0027altra fonte, in particolare con prestazioni\n derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere\n un\u0027assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui\n necessita in considerazione delle sue condizioni; [...]» \n\n(12) Articolo 14 - Divieto di discriminazione «Il godimento dei\n diritti e delle liberta\u0027 riconosciuti nella presente Convenzione\n deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in\n particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la\n lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro\n genere, l\u0027origine nazionale o sociale, l\u0027appartenenza a una\n minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra\n condizione.» \n\n(13) Ministero della Sanita\u0027 - decreto 8 ottobre 1986 -\n «Determinazione per l\u0027anno 1986 del contributo per l\u0027assistenza\n sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell\u0027art. 5\n del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge\n 29 febbraio 1980, n. 33.» Art. 1 \"I cittadini stranieri\n residenti nel territorio nazionale ed in regola con le norme che\n disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia, che, ai\n sensi dell\u0027art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,\n convertito con modificazioni dall\u0027art. 1 della legge 29 febbraio\n 1980, n. 33, chiedano di fruire nell\u0027anno 1986 dell\u0027assistenza\n erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti al versamento,\n a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un\n contributo nella misura del 7,50 per cento del reddito\n complessivo conseguito, nell\u0027anno 1985, in Italia e all\u0027estero,\n cosi\u0027 come individuato dal successivo art. 3. Il contributo di\n cui al comma precedente si applica sulla quota di reddito\n complessivo non superiore a L. 40.000.000 annue; sulla quota\n eccedente il predetto importo, e fino al limite di L.\n 100.000.000 annue, e\u0027 dovuto un contributo nella misura del 4\n per cento. L\u0027ammontare del contributo, salvo quanto disposto dal\n successivo art. 2, non puo\u0027, in ogni caso, essere inferiore\n all\u0027importo di L. 750.000. I contributi versati sono validi\n anche per i familiari considerati a carico secondo le\n disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli\n assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della\n Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed\n integrazioni.» \n\n(14) Art. 1.1.2. - Iscrizione volontaria \"I cittadini extra UE in\n possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre\n mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere\n iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non\n rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono\n tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza\n assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero,\n valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono\n chiedere l\u0027iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione\n del contributo dovuto ai sensi del decreto ministeriale 8\n ottobre 1986. Di seguito si specificano i motivi del soggiorno\n che consentono l\u0027iscrizione volontaria al SSR: - soggiornanti\n per motivi di studio - collocati alla pari - residenza elettiva\n - personale religioso - stranieri che partecipano a programmi di\n volontariato - familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in\n Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008 -\n dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti\n in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze\n diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente,\n del personale assunto a contratto in Italia per il quale e\u0027\n obbligatoria l\u0027iscrizione al SSR - altre categorie che possono\n essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra\n precisato in materia di iscrizione obbligatoria. Gli importi\n sotto riportati devono essere versati tramite conto corrente\n postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma. Si\n precisa che l\u0027iscrizione volontaria al SSR fa riferimento\n all\u0027anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) a prescindere\n dall\u0027eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno,\n non e\u0027 frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.\n L\u0027iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa\n corresponsione dell\u0027importo minimo di euro 387,34 ed e\u0027 valida\n anche per i familiari a carico. Per gli studenti senza familiari\n a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi\n erogati da enti pubblici italiani l\u0027importo e\u0027 di euro 149,77.\n Per coloro collocati alla pari l\u0027importo e\u0027 di euro 219,49. Tale\n iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include\n eventuali familiari a carico. Per estendere l\u0027assistenza\n sanitaria ai familiari a carico, l\u0027importo del versamento dovra\u0027\n essere calcolato in base al reddito e non potra\u0027 essere\n inferiore a euro 387,3458. Il soggetto in possesso di permesso\n di soggiorno per motivi di studio che documenti, esibendo\n contratto di lavoro, lo svolgimento di attivita\u0027 lavorativa, ha\n diritto all\u0027iscrizione obbligatoria al SSR.» \n\n(15) Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al\n Servizio sanitario nazionale) «[...] 3. Ai cittadini stranieri\n presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme\n relative all\u0027ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei\n presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed\n ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche\u0027\n continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i\n programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute\n individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la\n tutela sociale della gravidanza e della maternita\u0027, a parita\u0027 di\n trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29\n luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del\n Ministro della sanita\u0027 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta\n Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita\u0027 di trattamento con\n i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in\n esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20\n novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge\n 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa\n e nell\u0027ambito di interventi di campagne di prevenzione\n collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di\n profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la\n cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi\n focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza\n oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse\n economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione\n alla spesa a parita\u0027 con i cittadini italiani. 5. L\u0027accesso alle\n strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con\n le norme sul soggiorno non puo\u0027 comportare alcun tipo di\n segnalazione all\u0027autorita\u0027, salvo i casi in cui sia obbligatorio\n il referto, a parita\u0027 di condizioni con il cittadino italiano.\n [...]» \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale, visto l\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale \n - dell\u0027art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui\nnon prevede l\u0027iscrizione obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini\nstranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva,\nattribuito in forza della percezione di una prestazione di\ninvalidita\u0027 e derivante da conversione di altra autorizzazione al\nsoggiorno per cui era prevista l\u0027iscrizione obbligatoria; \n - in subordine, dell\u0027art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998 nella\nparte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari di permesso\ndi soggiorno per residenza elettiva attribuito in forza della\npercezione di una prestazione di invalidita\u0027 siano tenuti (in\nalternativa alla stipula di apposita polizza assicurativa con un\nistituto assicurativo italiano o straniero) ad iscriversi\nvolontariamente al SSN/SSR pagando una somma che «non puo\u0027 essere\ninferiore a euro 2.000 annui» per contrasto con gli articoli 3 commi\n1 e 2 della Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma 1 della\nCostituzione (in relazione agli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU\nper il diritto delle persone disabili e all\u0027art. 13 della Carta\nsociale europea). \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Sospende il giudizio in corso; \n Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Milano, in data 6 settembre 2025 \n \n Il Giudice: Ghinoy","elencoNorme":[{"id":"63823","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art34"},{"id":"63824","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art34"}],"elencoParametri":[{"id":"80132","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80133","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80134","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80145","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80135","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80136","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000057","descriz_costit":"Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80154","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000057","descriz_costit":"Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"80138","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"18","data_legge":"03/03/2009","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;18","unique_identifier":""},{"id":"80151","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000119","descriz_costit":"Carta sociale europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"80152","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"30","data_legge":"09/02/1999","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;30","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55053","num_progressivo":"","nominativo_parte":"LEDHA","data_costit_part":"02/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":"LEDHA"},{"id":"54948","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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