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M. e altri","altre_parti":"","testo_atto":"N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2025\n\r\nOrdinanza  del  16  giugno  2025  del  Tribunale   di   Firenze   nel\nprocedimento penale a carico di M. M. e altri. \n \nReati e pene - Riunione in luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico  -\n  Obbligo di preavviso al  questore  -  Denunciata  previsione  della\n  sanzione penale in caso di inosservanza. \n- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo  unico\n  delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma. \nReati e pene - Danneggiamento - Denunciata previsione della rilevanza\n  penale del fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende,  in\n  tutto o in parte, inservibili cose  mobili  o  immobili  altrui  in\n  occasione di manifestazioni che si svolgono  in  luogo  pubblico  o\n  aperto al pubblico. \n- Codice penale, art.  635,  primo  comma  [,  nel  testo  modificato\n  dall\u0027art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 7  del\n  2016  (Disposizioni  in  materia  di   abrogazione   di   reati   e\n  introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie  civili,  a  norma\n  dell\u0027articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67)]. \nIn via  subordinata:  Reati  e  pene  -  Danneggiamento  -  Modifiche\n  normative ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - Denunciata previsione\n  che sia punita  anche  la  condotta  di  chi  distrugge,  disperde,\n  deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose  mobili  o\n  immobili altrui in occasione di manifestazioni che si  svolgono  in\n  luogo pubblico o aperto al pubblico. \n- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in  materia\n  di abrogazione di reati e introduzione  di  illeciti  con  sanzioni\n  pecuniarie civili, a norma dell\u0027articolo 2, comma 3, della legge 28\n  aprile 2014, n. 67), art. 2, comma 1,  lettera  l);  codice  penale\n  art. 635. \n\n\r\n(GU n. 35 del 27-08-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di: \n    M. M., nata a ... il ...; libera  assente;  difesa  dall\u0027avv.  di\nfiducia Sauro Poli del Foro di Firenze; \n    P. G. Y. R., nato in ... il ...; libero assente; difesa dall\u0027avv.\ndi fiducia Claudio Novaro del Foro di Torino; \n    A. N., nato a ... il ...; libero  assente;  difesa  dall\u0027avv.  di\nfiducia Ettore Grenci del Foro di Bologna; \n    S. E., nata a ... (...) il ...; libera assente; difesa  dall\u0027avv.\ndi fiducia Agnese Sbraccia del Foro di Venezia; \n    E. N., nato a ... il  ...;  libero  assente;  difeso  di  fiducia\ndall\u0027avv. Gionata Marini del Foro di Firenze e dall\u0027avv.  Sauro  Poli\ndel Foro di Firenze; \n    L. C., nata a ... (...) il ...; libera assente; difesa  dall\u0027avv.\ndi fiducia Agnese Sbraccia del Foro di Venezia; \n    T. A., nato a ... (...) il ...; libero assente; difeso  dall\u0027avv.\ndi fiducia Sauro Poli del Foro di Firenze; \n    imputati dei seguenti reati: \n    Tutti \n    1) Reato previsto e punito dagli articoli 110 del codice  penale,\nart. 18 regio decreto  n.  73/1931  perche\u0027,  in  concorso  morale  e\nmateriale tra loro, chiamando a raccolta i partecipanti, organizzando\nun presidio, esibendo uno striscione sul quale  era  scritto  «Giova,\nGhespe e Paska liberi» ed  un  ulteriore  striscione  sul  quale  era\nscritto  «Giova-Ghespe-Paska  liberi  complici  con   gli   anarchici\narrestati fuoco alle galere» seguito dal simbolo  anarchico  della  A\ncerchiata,  intonando  ed  urlando  alcuni  slogan  contro  lo  Stato\nitaliano  e  le  Forze  dell\u0027ordine,   senza   alcuna   comunicazione\npreventiva  al  questore,  promuovevano  ed  organizzavano  in  luogo\npubblico una manifestazione di protesta in  solidarieta\u0027  a  tutti  i\ncompagni anarchici detenuti in carcere tenutasi per le vie del centro\ndella citta\u0027 di ... \n    Reato commesso in ..., in data ... \n    E. N. \n    2) Delitto previsto e punito dall\u0027art. 99, 635, comma  2,  n.  1,\ncomma 3, perche\u0027, nel corso  della  manifestazione  di  cui  al  capo\nprecedente, in ..., in via ... nr. ..., aggrappandosi all\u0027asta  della\nbandiera  italiana  esposta  all\u0027esterno   della   scuola   ...,   la\ndistruggeva rendendola del tutto o in parte inservibile. \n    Con l\u0027aggravante di aver commesso il fatto su cose  esistenti  in\nuffici pubblici. \n    Con l\u0027ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in occasioni\ndi manifestazioni svolte in luogo pubblico. \n    Con l\u0027ulteriore aggravante della recidiva specifica. \n    Fatti commessi in ..., in data ...; \n    sentite le parti; \n    premesso che: \n        - con decreto del pubblico ministero  emesso  il  10  gennaio\n2024 M. M., P. G. Y. R, A. N., S. E., E. N., L.  C.  e  T.  A.  erano\ncitati a giudizio per la contravvenzione di cui  all\u0027art.  18,  regio\ndecreto n. 73/1931 (TULPS); al solo E. era ascritto anche il  delitto\ndi danneggiamento ex art. 635 del codice penale; \n        - all\u0027udienza predibattimentale odierna le parti illustravano\nle rispettive conclusioni.  In  particolare,  il  pubblico  ministero\nchiedeva sentenza di non  luogo  a  procedere  per  il  capo  1)  per\nintervenuta prescrizione e disporsi la prosecuzione del giudizio  per\nil capo 2); la difesa chiedeva sentenza di non luogo a procedere  per\nil capo 1) per intervenuta prescrizione e per il capo 2)  perche\u0027  il\nfatto non sussiste o per particolare tenuita\u0027 del fatto; \n    rilevato che: \n        A) dagli atti d\u0027indagine emerge che in data ... si svolgeva a\n... una manifestazione. \n    Pur non  essendo  stata  l\u0027iniziativa  oggetto  di  preavviso  al\nquestore, la Divisione investigazioni  generali  operazioni  speciali\n(DIGOS) della Questura di Firenze monitorando  alcuni  siti  internet\ndell\u0027area anarchica, aveva appreso che il ... alle ore ... si sarebbe\ntenuto in ... (nel centro storico) un  presidio  di  solidarieta\u0027  ad\nalcuni soggetti detenuti in carcere. Veniva  percio\u0027  organizzato  un\napposito servizio di polizia a tutela dell\u0027ordine  pubblico  e  della\nsicurezza pubblica. \n    Gli  operanti  nel  corso  del  servizio  osservavano  cosi\u0027  una\ntrentina di soggetti che, verso le ore ... del ...,  raggiungevano  e\nvi svolgevano un presidio, nel corso del quale, anche utilizzando  un\nmicrofono  collegato  ad  un  amplificatore,  leggevano  vari  testi,\nintonavano cori e slogan, appendevano alcuni striscioni (del seguente\ntenore: «Giova, Ghespe e Paska liberi» e «Complici con gli  anarchici\narrestati fuoco alle galere»). Intorno alle ore ...  il  gruppo  dava\nvita ad un corteo per le strade del  centro  fino  a  raggiungere  la\nlocale piazza ..., ove venivano nuovamente appesi gli striscioni. \n    I poliziotti riconoscevano molti  tra  i  soggetti  presenti.  In\nparticolare osservavano che gli attuali imputati tenevano le seguenti\ncondotte: M. e T. portavano sul posto i volantini che poi  nel  corso\ndella manifestazione sarebbero stati letti e  distribuiti;  A.  e  P.\nportavano  sul  posto  uno  striscione;  E.  e  un   altro   soggetto\nappendevano uno striscione; A. e P. durante il presidio distribuivano\ni volantini; M. e T. alla fine del  presidio  recuperavano  la  cassa\namplificatrice e lo striscione; L., S. e  M.  si  posizionavano  alla\ntesta del corteo (successivo), sorreggendo uno striscione e  guidando\nil corteo stesso; A. e  P.  durante  il  corteo  attaccavano  ad  una\nvetrata due manifesti. \n    Inoltre, mentre il corteo transitava in via ... nei pressi  della\n«Scuola ...» E. era visto (e fotografato)  nell\u0027azione  di  staccarsi\ndal  gruppo,  arrampicarsi  e  aggrapparsi  all\u0027asta  della  bandiera\nitaliana appesa sulla  facciata  dell\u0027edificio,  rompendo  la  citata\nasta, per poi tornare nel gruppo. \n    In relazione a tale danneggiamento non risulta presentata nessuna\nquerela. \n    In atti non risulta specificata la natura -  pubblica  o  meno  -\ndell\u0027istituto scolastico. \n        B) ai sensi dell\u0027art. 554-ter,  comma  1  del  codice  penale\nquesto giudice deve valutare «se sulla base degli atti  trasmessi  ai\nsensi dell\u0027art. 553, sussiste una causa che estingue il reato  o  per\nla quale l\u0027azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere\nproseguita, se risulta che il fatto non e\u0027 previsto dalla legge  come\nreato ovvero che il fatto non sussiste o che  l\u0027imputato  non  lo  ha\ncommesso o che il fatto non costituisce reato o che l\u0027imputato non e\u0027\npunibile per qualsiasi causa»; il giudice pronuncia sentenza  di  non\nluogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non  consentono\nuna ragionevole previsione di condanna. \n    Ai sensi del successivo terzo comma dello stesso art. 554-ter del\ncodice di procedura penale  «Se  non  sussistono  le  condizioni  per\npronunciare sentenza di  non  luogo  a  procedere  e  in  assenza  di\ndefinizioni alternative di cui al comma 2, il giudice  fissa  per  la\nprosecuzione del giudizio la data dell\u0027udienza dibattimentale davanti\nad un giudice diverso e dispone la  restituzione  del  fascicolo  del\npubblico ministero». \n        C) Quanto al reato di  cui  all\u0027art.  18,  regio  decreto  n.\n73/1931 contestato al capo 1), risulta chiaramente decorso il termine\ndi prescrizione. Piu\u0027 precisamente, il termine massimo di cinque anni\ndalla data del fatto risulta decorso in  data  20  aprile  2024  (non\nrisultano periodi di sospensione); risulta altresi\u0027 decorso  in  data\n20 aprile 2023 il termine ordinario di quattro anni  dalla  data  del\nfatto prima che intervenisse il primo atto interruttivo  (il  decreto\ndi citazione a giudizio emesso il 10 gennaio 2024). \n    Si  dovrebbe  dunque  dichiarare  l\u0027estinzione  del   reato   per\nintervenuta prescrizione. \n    Tuttavia, ove vi fosse l\u0027evidenza di una causa di proscioglimento\nnel merito, questo giudice dovrebbe ai sensi dell\u0027art. 129,  comma  2\ndel codice di procedura penale dare la precedenza a tale  formula  di\nproscioglimento. \n        D) Nel caso di specie, alla  luce  degli  elementi  di  fatto\nsopra  descritti,  alla  stregua  della  disciplina  in  vigore,  non\nemergono cause di proscioglimento immediato nel merito: \n          -   ne\u0027   rispetto   alla   possibilita\u0027   di   qualificare\nl\u0027assembramento come  riunione:  le  Sezioni  Unite  della  Corte  di\ncassazione nella sentenza n. 46595 del 2019 (punto 13 del Considerato\nin diritto) hanno individuato  una  nozione  di  «pubblica  riunione»\ncomune a varie norme  dell\u0027ordinamento,  tra  cui  l\u0027art.  18  TULPS:\n«Questa nozione ristretta  e  comune  a  tutte  le  norme  menzionate\nesiste: e\u0027 la riunione non  occasionale  di  piu\u0027  persone  in  luogo\npubblico»; in base al comportamento tenuto e alla predisposizione  ed\norganizzazione dei mezzi necessari, e\u0027 evidente come quella descritta\nin atti fosse una riunione volontaria e non occasionale; \n          - ne\u0027 rispetto alla pubblicita\u0027 del luogo  della  riunione,\ncostituito da piazze e vie pubbliche. \n          - ne\u0027 rispetto al ruolo di promotore ed organizzatore della\nriunione (non oggetto del dovuto preavviso) attribuito agli imputati;\nsecondo la giurisprudenza di legittimita\u0027, infatti,  «ai  fini  della\nconfigurabilita\u0027 del reato di omesso previo avviso  al  questore,  di\ncui all\u0027art. 18 TULPS, risponde come promotore  di  una  riunione  in\nluogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non  soltanto  chi\nprogetta, indice, promuove e organizza la  manifestazione,  ma  anche\nchi collabora alla  realizzazione  pratica  e  al  buon  esito  della\nstessa, partecipando alla fase preparatoria» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 1\n- sentenza n. 35493 del 17 novembre  2020  Rv.  280200  -  01,  nello\nstesso senso Cassazione Sez. 1, sentenza n. 42448 del 21 ottobre 2009\nRv. 245561 - 01). In atti sono descritte varie condotte con  cui  gli\nattuali imputati avrebbero  contribuito  alla  realizzazione  pratica\ndella riunione. \n        E) Ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa  di\nproscioglimento immediato nel merito ex art. 129, comma 2 del  codice\ndi procedura penale e in particolare ai fini del  giudizio  circa  la\nrilevanza penale del fatto in questione,  pare  pero\u0027  necessario  il\npronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 18, comma 3, regio decreto 18  giugno  1931,\nn. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); \n        F) Quanto al reato di danneggiamento contestato al capo 2) al\nsolo E., si deve in primo luogo rilevare che l\u0027art.  635  del  codice\npenale - sia nella formulazione vigente all\u0027epoca dei fatti,  sia  in\nquella attuale - non delinea un\u0027unica figura di reato per la quale  i\nvari commi configurino distinte circostanze aggravanti. \n    A seguito  della  riforma  operata  dal  decreto  legislativo  n.\n7/2016, la  precedente  figura  di  danneggiamento  semplice  e\u0027  ora\npenalmente irrilevante; le precedenti fattispecie aggravate - tra cui\nquella avente ad oggetto le cose esistenti in  stabilimenti  pubblici\n(o destinate a pubblico servizio o esposte  alla  pubblica  fede)  ai\nsensi dell\u0027art. 625, comma 1, n.  7  del  codice  penale  (richiamato\ndall\u0027art. 635, comma 2 del codice penale) - sono state trasformate in\nfattispecie autonome di reato; parimenti autonome sono  le  ulteriori\nfattispecie  di  danneggiamento  che   sono   state   successivamente\ndelineate dal legislatore. \n    Per il vero,  non  mancano  pronunce  di  legittimita\u0027  che,  nel\ntrattare il merito  delle  singole  ipotesi  di  cui  ai  vari  commi\ndell\u0027art.  635  del  codice  penale   (e   quindi   non   affrontando\nspecificamente  la  natura  di  fattispecie  base  o  di  fattispecie\ncircostanziata  di  tali  ipotesi),  fanno  ancora  riferimento  alle\n«aggravanti» della destinazione del bene a pubblico servizio o  della\npresenza in uno stabilimento pubblico (cosi\u0027, ad es. Cassazione  Sez.\n2, sentenza n. 29538 del 15 giugno 2023 Rv. 284940 -  01  e  Sez.  2,\nsentenza n. 27050 del 12 aprile 2023 Rv.  284769  -  01).  Si  tratta\ntuttavia - si deve ritenere - di espressioni retaggio del passato  o,\nforse, dovute al fatto che con riguardo al furto le ipotesi aventi ad\noggetto  le  citate  tipologie  di  beni  costituiscono   fattispecie\naggravate (ai sensi per l\u0027appunto dell\u0027art. 625, comma 1,  n.  7  del\ncodice penale). Allorche\u0027, viceversa, ha affrontato espressamente  la\nquestione, la Corte di cassazione ha rilevato che gli elementi che in\npassato avevano natura  circostanziale  sono  ora  (a  seguito  della\nriforma del 2016) elementi costitutivi del reato (cosi\u0027,  ad  esempio\nCassazione Sez. 2 sentenza n. 10208 del 16 febbraio 2024 Rv. 286093 -\n01 e Cassazione Sez. 2, sentenza n. 37417 del 12  novembre  2020  Rv.\n280464 - 01). Nella sentenza Cassazione Sez. 2, sentenza n. 1881  del\n3  novembre  2022  (dep.  2023)  la  Corte  ha  inoltre  sottolineato\nl\u0027autonomia delle varie figure delittuose disciplinate nei vari commi\ndell\u0027art. 635 del codice penale. \n    A differenza di quanto indicato nel capo  d\u0027imputazione,  quindi,\nl\u0027avere commesso il fatto su cose  esistenti  in  uffici  pubblici  e\nl\u0027aver commesso il fatto in occasioni  di  manifestazioni  svolte  in\nluogo pubblico non integrano due circostanze  aggravanti  di  un  non\npiu\u0027  previsto  reato  di  danneggiamento  semplice;   al   contrario\nintegrano due distinte e autonome fattispecie di danneggiamento. \n    Cio\u0027  pare  confermato  dal  rapporto  strutturale  tra  le   due\nfattispecie, che e\u0027 di specialita\u0027 reciproca: a fronte di  un  nucleo\ncomune costituito dalla tipologia  di  condotta,  un  fatto  presenta\nquale elemento qualificante lo specifico oggetto (la  cosa  esistente\nin  uno  stabilimento  pubblico),  l\u0027altro  presenta  quale  elemento\nqualificante lo specifico contesto in cui e\u0027 compiuto  (in  occasione\ndi una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico). \n    La citata conclusione trova inoltre supporto nel dato  letterale:\nl\u0027art. 635, comma 5 del codice penale (che detta regole in materia di\nsubordinazione della sospensione condizionale della pena) fa  infatti\nriferimento ai «reati di cui ai  capi  precedenti»,  ove  il  termine\n«reati» figura al plurale. \n    I due reati ora in esame paiono porsi  in  rapporto  di  concorso\nformale, posto che sono realizzati con un\u0027unica condotta; ne\u0027  appare\npossibile ravvisare un assorbimento dell\u0027uno nell\u0027altro, sia  perche\u0027\nla specialita\u0027 e\u0027  solo  reciproca,  sia  perche\u0027  i  beni  giuridici\ntutelati  non  sono   perfettamente   sovrapponibili:   alla   comune\ncomponente  patrimoniale  nell\u0027un  caso  si   aggiunge   un   profilo\npubblicistico connesso all\u0027efficienza della pubblica amministrazione;\nnell\u0027altro caso un profilo (almeno in teoria) attinente  ad  un  bene\nulteriore, sia pur di difficile decifrazione. \n    D) tanto premesso, ritiene pero\u0027 questo giudice di dover valutare\nla legittimita\u0027 della previsione della rilevanza penale del fatto  in\nesame. \n    Pare in particolare  necessario  il  pronunciamento  della  Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n635 del codice penale nella parte in cui prevede la rilevanza  penale\ndel fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in  tutto  o\nin parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in  occasione  di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico\n(incriminazione all\u0027epoca dei fatti contenuta nell\u0027art. 635, comma  1\ndel codice penale e ora contenuta nell\u0027art. 635, comma 3  del  codice\npenale, con  la  previsione  di  una  pena  anche  piu\u0027  severa);  in\nsubordine dell\u0027art. 2, comma 1, lettera l),  decreto  legislativo  n.\n7/2016 nella parte in cui - nel sostituire il testo dell\u0027art. 635 del\ncodice penale - ha disposto che al  primo  comma  dell\u0027art.  635  del\ncodice penale fosse  punita  anche  la  condotta  di  chi  distrugge,\ndisperde, deteriora o rende, in tutto o in  parte,  inservibili  cose\nmobili o immobili  altrui  in  occasione  di  manifestazioni  che  si\nsvolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; \n    cio\u0027 premesso, \n    Osserva \n1. La questione concernente l\u0027art. 18, comma 3 TULPS. Rilevanza \n    Come si e\u0027 gia\u0027 evidenziato, qualora fosse accolta  la  questione\nrelativa alla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 18, comma 3 TULPS\nquesto giudice  ai  sensi  dell\u0027art.  129,  comma  2  del  codice  di\nprocedura penale dovrebbe  -  con  riguardo  a  detta  imputazione  -\nemettere una sentenza di non luogo a procedere perche\u0027 il  fatto  non\ne\u0027 previsto dalla legge come reato. \n    Diversamente, dovrebbe essere emessa  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. \n2. La questione concernente l\u0027art. 18, comma 3 TULPS.  Non  manifesta\ninfondatezza. \n    2.1  Appare  opportuna  una  breve   ricostruzione   del   quadro\nnormativo. \n    L\u0027art. 18 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevedeva: \n        «I promotori di una riunione in luogo pubblico  o  aperto  al\npubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. \n        E\u0027 considerata pubblica  anche  una  riunione,  che,  sebbene\nindetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara\u0027  tenuta,\no per il numero delle persone che dovranno  intervenirvi,  o  per  lo\nscopo o l\u0027oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. \n        I contravventori sono puniti con l\u0027arresto fino a sei mesi  e\ncon l\u0027ammenda da lire mille a quattromila. Con le  stesse  pene  sono\npuniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. \n        Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni  di\nordine pubblico, di moralita\u0027 o di sanita\u0027  pubblica,  puo\u0027  impedire\nche  la  riunione  abbia  luogo  e  puo\u0027,  per  le  stesse   ragioni,\nprescrivere modalita\u0027 di tempo e di luogo alla riunione. \n        I   contravventori   al   divieto   o    alle    prescrizioni\ndell\u0027autorita\u0027 sono puniti  con  l\u0027arresto  fino  a  un  anno  e  con\nl\u0027ammenda da lire duemila a quattromila.  Con  le  stesse  pene  sono\npuniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. \n        Non e\u0027 punibile chi, prima dell\u0027ingiunzione dell\u0027autorita\u0027  o\nper obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. \n        Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano  alle\nriunioni elettorali.» \n    Successivamente all\u0027adozione della  Costituzione  repubblicana  e\nall\u0027inizio dell\u0027operativita\u0027 della Corte  costituzionale,  il  citato\narticolo del TULPS - a parte i vari adeguamenti della pena pecuniaria\n(la cui cornice edittale e\u0027 oggi compresa tra 103 euro e 413 euro)  -\ne\u0027 stato oggetto di numerose questioni di  costituzionalita\u0027,  alcune\ndelle quali accolte. \n    In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del\n1958 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 delle norme del  citato  articolo\nnella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico;  con\nla sentenza  n.  90  del  1970  ha  dichiarato  l\u0027incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 18, comma 3 nella parte in cui  non  limita  la  previsione\npunitiva a  coloro  che  prendono  la  parola  essendo  a  conoscenza\ndell\u0027omissione del preavviso previsto dal primo  comma  dello  stesso\narticolo;  con  la  sentenza   n.   11   del   1979   ha   dichiarato\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.  18,  comma  3  nella  parte  in  cui\nprevede la punizione di coloro  che  prendono  la  parola  essendo  a\nconoscenza della omissione di  preavviso  previsto  nel  primo  comma\n(accogliendo cosi\u0027 una questione precedentemente ritenuta  infondata,\nsia con la sentenza 90 del 1970, sia con la sentenza n. 51 del 1975). \n    Attualmente, quindi, l\u0027incriminazione  e\u0027  circoscritta  ai  soli\npromotori della riunione in luogo  pubblico  che  omettano  di  darne\navviso al questore almeno tre giorni prima (oltre che  a  coloro  che\ncontravvengono al divieto di riunione imposto  dal  questore  o  alle\nprescrizioni da questi imposte, ai sensi dell\u0027art. 18, comma 4). \n    2.2 La questione che ora s\u0027intende proporre in via principale non\nattiene alla previsione dell\u0027obbligo del preavviso per le riunioni in\nluogo pubblico, bensi\u0027 alla previsione di  una  sanzione  penale  per\nl\u0027ipotesi in cui tale obbligo non sia rispettato. \n    Trattasi - per certi  versi  -  di  questione  analoga  a  quella\nritenuta infondata dalla Corte costituzionale con la  sentenza  n.  9\ndel 1956. In tale occasione - a fronte del  dedotto  contrasto  della\nnorma censurata con l\u0027art. 17 della Costituzione, che  non  contempla\nuna sanzione per il mancato preavviso - cosi\u0027 la  Corte  motivava  la\npropria decisione: «E\u0027 normale che  il  precetto  costituzionale  non\ncopra, per tutta la sua estensione, la materia regolata  dalle  norme\nad essa sottordinate nella scala  dei  valori  normativi.  L\u0027art.  17\ndella  Costituzione,  per  le  riunioni  in  luogo  pubblico  -  come\nchiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, e\u0027  confermativo\ndella disciplina preesistente. Pertanto la sanzione penale  contenuta\nnell\u0027art. 18 del T.U.  delle  leggi  di  p.s.,  nella  parte  che  si\nriferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa,  sotto\nil relativo profilo,  la  disposizione  costituzionale,  non  essendo\nnemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se  veramente\nse ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione». L\u0027assunto e\u0027\nstato poi confermato in numerose ordinanze successive  (ordinanze  27\ndel 1956, 31 del 1956, 32 del 1956, 86 del 1957, 87 del 1957, 88  del\n1957, 89 del 1957, 90 del 1957, 10 del 1960). \n    2.3 La citata conclusione non appare condivisibile. \n    2.3.1 Da un lato, la circostanza che il principio  costituzionale\nnon sia meramente confermativo della disciplina  precedente  (dettata\nin periodo particolarmente infausto  per  le  liberta\u0027  fondamentali)\nemerge gia\u0027 solo dal fatto che con le tre sentenze sopra  citate  (27\ndel 1958, 90 del 1970 e 11 del 1979) la stessa  Corte  costituzionale\nha rilevato il contrasto  in  piu\u0027  punti  della  disciplina  dettata\ndall\u0027art. 18 TULPS con il combinato disposto degli articoli 17  e  21\ndella Costituzione. \n    2.3.2  Dall\u0027altro  -  premesso  che  l\u0027art.  17,  comma  3  della\nCostituzione prevede che  delle  riunioni  in  luogo  pubblico  debba\nessere dato preavviso alle autorita\u0027, senza fare alcun riferimento  a\npene - se non e\u0027 logicamente corretto desumere da tale mancanza  tout\ncourt un divieto di sanzione penale, risulta pero\u0027 eccessivo  dedurre\nche il precetto debba  essere  necessariamente  accompagnato  da  una\nsanzione e, in particolare, che la sanzione debba  essere  di  natura\npenale (per di piu\u0027 di tipo detentivo);  a  maggior  ragione  ove  si\nconsideri che l\u0027obbligo  di  preavviso  costituisce  una  limitazione\nall\u0027esercizio  di  un  diritto  fondamentale  e  quindi  la  relativa\nprevisione pare doversi interpretare restrittivamente. \n    Si  consideri  anche  che  nel  frattempo  il  quadro   normativo\ncomplessivo  e\u0027  mutato  notevolmente,  per   cui   da   una   logica\npanpenalistica si e\u0027 passati ad una  concezione  del  diritto  penale\ncome extrema ratio. Inoltre,  si  e\u0027  diffusa  ampiamente  la  figura\ndell\u0027illecito amministrativo con finalita\u0027  punitiva,  sicche\u0027  molte\nipotesi di illecito che in passato avevano natura  penale  hanno  ora\nuna rilevanza soltanto amministrativa. \n    Del resto, il mancato preavviso gia\u0027 trova una possibile sanzione\n(di tipo non punitivo) nella  dispersione  della  riunione  ad  opera\ndelle  forze  di  polizia  (dispersione  che  costituisce  una   mera\neventualita\u0027 e non l\u0027oggetto di un obbligo,  come  gia\u0027  sottolineato\ndalla Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 1970). \n    L\u0027art.  17  della  Costituzione   non   impone   dunque   affatto\nl\u0027incriminazione dell\u0027omesso preavviso da parte dei  promotori  della\nriunione in luogo pubblico. \n    2.4 Dall\u0027epoca delle citate pronunce della  Corte  costituzionale\ne\u0027 inoltre maturata una maggiore sensibilita\u0027  rispetto  alla  tutela\ndei diritti fondamentali, anche  con  riguardo  all\u0027esigenza  che  le\nlimitazioni ai diritti fondamentali rispettino sempre il canone della\nproporzionalita\u0027, «in quanto la  proporzionalita\u0027  e\u0027  \"requisito  di\nsistema nell\u0027ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni\natto dell\u0027autorita\u0027 suscettibile di incidere sui diritti fondamentali\ndell\u0027individuo\"» (cosi\u0027 la sentenza n. 203 del 2024, che  richiama  a\nsua volta precedenti pronunce). \n    A questo riguardo, l\u0027art. 18, comma  3  TULPS  pare  violare  gli\narticoli 17 e 21 della Costituzione (la liberta\u0027  di  riunione  e  la\nliberta\u0027  di  manifestazione   del   pensiero   paiono   strettamente\ncollegate, come riconosciuto sia dalla Corte costituzionale sia dalla\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo in plurime pronunce),  posto  che\npare sproporzionata la previsione dell\u0027incriminazione  per  tutte  le\nipotesi  di  omesso  preavviso  da  parte  degli   organizzatori,   a\nprescindere dalla tipologia di riunione, dall\u0027entita\u0027  della  stessa,\ndal numero dei partecipanti (effettivi o attesi),  dal  luogo  e  dai\nmezzi di svolgimento, nonche\u0027 dalle conseguenze che ne derivino. \n    Il raduno di centinaia di manifestanti a bordo di trattori  sulla\ntangenziale di una grande citta\u0027 e\u0027 situazione  radicalmente  diversa\nrispetto  al  ritrovo  di  una  decina  di  giovani  a   piedi;   una\nmanifestazione nei pressi della sede  del  Parlamento  e\u0027  situazione\nradicalmente diversa da una riunione in un parco cittadino  (come  si\nvedra\u0027 oltre, nel caso RAI and Evans v. the United  Kingdom la  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo ha ritenuto giustificata l\u0027interferenza\nnelle liberta\u0027 fondamentali posto che la  norma  nazionale  prevedeva\nsanzioni  penali  -  detentiva  e/o  pecuniaria  -  soltanto  per  le\nmanifestazioni non autorizzate che si svolgessero in zone limitate  e\nparticolarmente sensibili dal punto di vista della  sicurezza  e  che\nera inoltre stata concretamente inflitta solo una pena pecuniaria). \n    In ogni caso, la previsione della possibilita\u0027 per  le  autorita\u0027\ndi impedire lo  svolgimento  della  riunione  pare  sufficiente  alla\nsalvaguardia dell\u0027ordine pubblico, per  cui  la  configurazione  come\nreato  dell\u0027omesso  preavviso  appare  inutilmente  limitativa  delle\nliberta\u0027 di riunione e di manifestazione del pensiero. \n    2.5 La norma censurata pare violare  altresi\u0027  l\u0027art.  117  della\nCostituzione  in  relazione  all\u0027art.  21  del  Patto  internazionale\nrelativo ai diritti civili e politici di New York. \n    Detto articolo del Patto adottato a New York il 16 dicembre  1966\n(reso esecutivo in Italia con la legge  25  ottobre  1977,  n.  881),\ncosi\u0027 recita: «E\u0027  riconosciuto  il  diritto  di  riunione  pacifica.\nL\u0027esercizio di tale diritto non puo\u0027 formare oggetto  di  restrizioni\ntranne  quelle  imposte  in  conformita\u0027  alla  legge  e  che   siano\nnecessarie  in  una  societa\u0027   democratica,   nell\u0027interesse   della\nsicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell\u0027ordine pubblico o\nper tutelare la sanita\u0027 o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e\nliberta\u0027.» \n    Quanto al  concetto  di  «restrizioni  [...]  necessarie  in  una\nsocieta\u0027 democratica» - che evoca il principio di proporzionalita\u0027  -\nrisulta fondamentale l\u0027interpretazione fornita  dal  Comitato  per  i\ndiritti umani dell\u0027ONU nel commento generale n.  37  sul  diritto  di\nriunione pacifica. \n    2.5.1 Preliminarmente nel citato commento generale,  il  comitato\nprecisa:  che  «riunione  pacifica»  e\u0027  sinonimo  di  «riunione  non\nviolenta», ove per violenza si deve  intendere  l\u0027uso  ad  opera  dei\npartecipanti di una forza  fisica  suscettibile  di  cagionare  delle\nlesioni o la morte o dei danni gravi ai beni (paragrafo 15);  che  il\nconfine tra riunione pacifica e riunione non pacifica puo\u0027 talora non\nessere chiaro, ma esiste una  presunzione  in  favore  del  carattere\npacifico della riunione e gli eventuali atti  sporadici  di  violenza\nposti in essere da alcuni partecipanti non possono essere  attribuiti\nagli altri o agli organizzatori o far qualificare  come  violenta  la\nriunione (par. 17). \n    Ai paragrafi 70 e seguenti e\u0027 trattato il tema del preavviso.  In\nparticolare, e\u0027 previsto che l\u0027adozione di un  sistema  di  preavviso\nnon deve diventare un fine in se\u0027. Al par. 71 il comitato afferma che\nla mancanza di preavviso, ove richiesto, non puo\u0027 rendere illegale la\npartecipazione ad una riunione, non puo\u0027 di per  se\u0027  legittimare  la\ndispersione della riunione  o  l\u0027arresto  dei  partecipanti  o  degli\norganizzatori o l\u0027inflizione  di  sanzioni  ingiustificate,  come  ad\nesempio accusare gli  organizzatori  o  i  partecipanti  di  illeciti\npenali; anche le  eventuali  sanzioni  amministrative  devono  essere\ngiustificate dalle autorita\u0027; la mancanza di preavviso non esonera le\nautorita\u0027 dal dovere, nella misura in  cui  sia  loro  possibile,  di\nagevolare la riunione e di proteggere i partecipanti. (1) \n    Dunque, per quel che qui  piu\u0027  strettamente  interessa,  secondo\nl\u0027interpretazione fornita dall\u0027apposito Comitato ONU, la mancanza  di\npreavviso di una riunione, pur quando lo stesso  sia  richiesto,  non\npuo\u0027 costituire l\u0027oggetto di un\u0027infrazione penalmente  rilevante  nei\nconfronti degli organizzatori. \n    2.5.2 Le interpretazioni del Patto fornite  dal  Comitato  per  i\nDiritti dell\u0027Uomo dell\u0027ONU non sono di per se\u0027 vincolanti. \n    Il citato commento generale tuttavia - per l\u0027autorevolezza  e  la\nspecializzazione dell\u0027organo da cui  promana  e  per  il  livello  di\napprofondimento - costituisce una interpretazione molto autorevole da\ncui non vi e\u0027 motivo di discostarsi. \n    In  proposito,  si  rilevi  che  la  Corte  europea  dei  Diritti\ndell\u0027uomo molto spesso cita le osservazioni e i commenti generali del\nComitato  ONU  per  i  Diritti  dell\u0027uomo   come   fonte   autorevole\nd\u0027interpretazione del Patto di New York:  cosi\u0027,  ad  esempio,  nella\nsentenza del 25 giugno 2013  nel  caso  Youth  Initiative  for  Human\nRights v.  Serbia al  par.  13  a  proposito  del  commento  generale\nsull\u0027art. 19 del patto; nella sentenza del 28  marzo  2006  nel  caso\nSukhovetskyy c. Ukraine al par. 41 in materia di diritti  elettorali;\nnella sentenza del 21 settembre 2006 nel caso Maszni c.  Roumanie  ai\npar. 28-30 a proposito dell\u0027art. 14 del patto; nella sentenza del  20\nfebbraio 2018 nel caso Krombach c. France ai par. 19-20  a  proposito\ndel principio del bis in idem; nella sentenza del  27  novembre  2014\nnel caso Hrvatski Lijecsicki Sindikat  v.  Croatia  nella  concurring\nopinion del giudice Pinto De Albuquerque a proposito del  diritto  di\nsciopero. \n    Anche il Presidente del Consiglio dei ministri nei propri ricorsi\nin  via  principale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  ha  talora\ninvocato gli articoli del Patto di New York per come interpretati dal\nComitato per i diritti umani dell\u0027organizzazione delle Nazioni  Unite\nnei propri commenti generali: si veda ad esempio il ricorso n. 47 del\n2015 Reg. Ric. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  19\ndel 13 maggio 2015) in  relazione  alla  legittimita\u0027  costituzionale\ndegli articoli 70 e 72 della legge della Regione Lombardia  11  marzo\n2005, n. 12, nell\u0027ambito del quale al par.  4  della  motivazione  il\nGoverno ha invocato il general comment all\u0027art. 18 del Patto  di  New\nYork   e   in   particolare   l\u0027indicazione   del   Comitato    circa\nl\u0027interpretazione necessariamente restrittiva delle limitazioni  alla\nliberta\u0027 di religione di cui all\u0027art. 18, comma 3 e il  principio  di\nproporzionalita\u0027. (2) \n    Infine, i  commenti  generali  del  Comitato  dei  diritti  umani\ndell\u0027ONU costituiscono un importante parametro per  l\u0027interpretazione\ndelle disposizioni del Patto di New York anche  nella  giurisprudenza\ndelle  Corti  nazionali  di  vari  Paesi  europei:  vi  hanno   fatto\nriferimento, ad esempio, il Tribunale costituzionale  spagnolo  nella\nsentenza n. 26/2024 del 14 febbraio 2024 a proposito  della  liberta\u0027\ndi  religione  e  la  Corte  costituzionale  federale  tedesca  nella\nsentenza del 29 gennaio 2019 (2 BvC 62/14) in materia elettorale. \n    2.6  Analoga  questione  si  prospetta  rispetto  alla  possibile\nviolazione dell\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art.  11\ndella Convenzione europea  dei  Diritti  dell\u0027Uomo  (letto  anche  in\ncorrelazione all\u0027art. 10 della stessa Convenzione). \n    L\u0027art. 11 CEDU al  primo  comma  riconosce  il  diritto  di  ogni\npersona alla liberta\u0027 di riunione pacifica. Il secondo comma  prevede\npoi  che  l\u0027esercizio  di  tale  diritto  (e  degli   altri   diritti\nriconosciuti al primo comma) «non puo\u0027 essere oggetto di  restrizioni\ndiverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che  costituiscono\nmisure  necessarie,  in  una  societa\u0027  democratica,  alla  sicurezza\nnazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa  dell\u0027ordine  e  alla\nprevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale  e\nalla protezione dei diritti e delle liberta\u0027 altrui». \n    2.6.1 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\nha ritenuto che la richiesta di preavviso per le  riunioni  in  luogo\npubblico - da parte della legge  nazionale  di  uno  Stato  membro  -\ncostituisca una interferenza con il diritto  di  riunione,  che  puo\u0027\ntuttavia essere compatibile con il citato articolo laddove  ricorrano\ni requisiti sopra indicati. \n    La  Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  ha  in   particolare\nsottolineato reiteratamente  che  la  semplice  assenza  di  notifica\npreliminare, pur prevista dalla legge per un fine legittimo, non  dia\ncarta bianca alle autorita\u0027, ne\u0027 rispetto  alla  dispersione  di  una\nriunione pacifica - che potrebbe  comunque  costituire  una  reazione\nsproporzionata e quindi un\u0027interferenza illegittima  con  il  diritto\nfondamentale in questione (sentenza del 17 luglio 2007 nel caso Bukta\net Autres c. Hongrie, par. 34-38; sentenza del  12  giugno  2014  nel\ncaso Primov and others v.  Russia,  par.  118-119;  sentenza  del  15\nottobre 2015 nel caso  Kudrevicius  and  others  v.  Lithuania,  par.\n149-153) - ne\u0027  rispetto  alle  possibili  sanzioni  per  il  mancato\npreavviso. \n    Sotto quest\u0027ultimo profilo, piu\u0027 strettamente rilevante  ai  fini\nin esame, la Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo  ha  richiamato  la\npropria costante giurisprudenza secondo cui  la  natura  e  l\u0027entita\u0027\ndelle sanzioni inflitte sono elementi da tenere in considerazione nel\nvalutare  il  carattere  proporzionato  o  meno  di   un\u0027interferenza\nrispetto al fine dalla stessa perseguito (tra le altre, sentenza  del\n28 settembre 1999  nel  caso  Öztürk  c.  Turquie;  sentenza  dell\u002711\nottobre 2022 nel caso  Osmani  and  others  v.  the  Former  Yugoslav\nRepublic of Macedonia). \n    Piu\u0027 precisamente, con riguardo alla  liberta\u0027  di  riunione,  la\nCorte ha affermato che la previsione di una sanzione penale (e  ancor\npiu\u0027 di una pena  detentiva)  per  l\u0027omesso  preavviso  richiede  una\ngiustificazione particolare, posto che «una  manifestazione  pacifica\nnon dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta alla minaccia di\nuna sanzione penale» (sentenza del 17 maggio 2011 nel caso Akgol  and\nGal v.  Turkey,  par.  43),  «in  particolare  una  privazione  della\nliberta\u0027» (sentenza del 18 giugno 2013 nel  caso  Gon  et  Autres  c.\nTurquie, par. 83). \n    Ad  esempio,  nel  caso  RAI  and  Evans  v. The  United  Kingdom\n(sentenza del  17  novembre  2009)  la  Corte  riteneva  giustificata\nl\u0027interferenza posto che la norma nazionale prevedeva sanzioni penali\n(detentiva  e/o  pecuniaria)  soltanto  per  le  manifestazioni   non\nautorizzate che si svolgessero in  zone  limitate  e  particolarmente\nsensibili dal punto di  vista  della  sicurezza  (era  inoltre  stata\nconcretamente inflitta solo una pena pecuniaria). \n    Viceversa, nel caso Obote v. Russia  (sentenza  del  19  novembre\n2019, par. 43-45) - relativo a sette soggetti che  avevano  posto  in\nessere un «flash mob» di fronte ad un ufficio  governativo  senza  la\nprescritta previa  comunicazione  -  la  Corte  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo ha ritenuto che la condotta delle autorita\u0027 nazionali,  che\navevano   inflitto    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria\nsostanzialmente punitiva, costituisse una interferenza sproporzionata\ne quindi illegittima ai sensi dell\u0027art. 11  della  Convenzione.  Piu\u0027\nprecisamente, la Corte ha ritenuto che il  semplice  fatto  di  avere\nomesso il previsto preavviso non giustificasse una sanzione di natura\npenale. \n    2.6.2 Alla luce di quanto precede, ad avviso dello  scrivente  la\nnorma di cui all\u0027art. 18, comma 3, regio decreto n. 773/1931 si  pone\nin  contrasto  con  l\u0027art.   11   CEDU,   come   interpretato   dalla\ngiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo.  La  citata\nnorma  nazionale,  infatti,  punisce  (peraltro  con  una  pena   sia\ndetentiva, sia pecuniaria) l\u0027organizzatore di una riunione  in  luogo\npubblico per il solo fatto dell\u0027omesso preavviso, sulla base del solo\ndato formale e a prescindere da ogni giustificazione ulteriore. \n    2.7 D\u0027altro canto, a parere dello scrivente la  dichiarazione  di\nillegittimita\u0027  della  norma  censurata  non  darebbe  luogo  ad   un\nintollerabile vuoto di tutela del bene giuridico protetto:  a  fronte\ndi un mancato preavviso della riunione, sarebbe comunque possibile la\ndispersione della stessa ad opera delle forze di polizia  (sempreche\u0027\ntale dispersione sia concretamente giustificata e proporzionata). \n3. La questione concernente l\u0027art. 18, comma 3 TULPS. Possibilita\u0027 di\nun\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata ai parametri costituzionali indicati, chiaro e  univoco\nessendo il dato normativo. \n4. Le questioni concernenti l\u0027art. 635 del codice penale. Rilevanza \n    4.1   In   via   principale,   si   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 del codice penale  nella  parte  in  cui\nprevede la rilevanza penale del fatto  di  chi  distrugge,  disperde,\ndeteriora o rende, in tutto o in parte,  inservibili  cose  mobili  o\nimmobili altrui in occasione di manifestazioni  che  si  svolgono  in\nluogo pubblico o aperto al pubblico. \n    Qualora fosse accolta detta questione,  questo  giudice  dovrebbe\nemettere -  con  riguardo  a  tale  profilo  dell\u0027imputazione  -  una\nsentenza di non luogo a procedere perche\u0027 il fatto  non  e\u0027  previsto\ndalla legge come reato (fatta salva ogni diversa  valutazione  quanto\nall\u0027ulteriore reato di danneggiamento di cosa presente in un pubblico\nstabilimento contestato nel medesimo capo d\u0027imputazione). \n    Diversamente, posto che - sia dal punto di vista  oggettivo,  sia\ndal punto di vista soggettivo - il reato in esame risulta  integrato,\nquesto giudice dovrebbe valutare la sussistenza di ulteriori  e  meno\nfavorevoli  cause  di  non  punibilita\u0027  e   in   particolare   della\nparticolare tenuita\u0027 del  fatto  ex  art.  131-bis del codice  penale\n(emettendo, in caso di riconoscimento della stessa, sentenza  di  non\nluogo a procedere e disponendo in caso contrario la prosecuzione  del\ngiudizio davanti ad un giudice diverso ai  sensi  dell\u0027art.  554-ter,\ncomma 3 del codice di  procedura  penale);  incidentalmente  si  deve\nrilevare che non sussiste la contestata recidiva  perche\u0027  l\u0027imputato\nnon risulta avere mai subito condanne. \n    Ad ogni modo, dal punto  di  vista  logico  e\u0027  pregiudiziale  la\nquestione circa la previsione o  meno  del  fatto  come  reato:  «una\npronuncia di non punibilita\u0027 ex art. 131-bis del  codice  penale,  in\nqualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone\nlogicamente la valutazione che un reato, completo  di  tutti  i  suoi\nelementi oggettivi e soggettivi, sia  stato  commesso  dalla  persona\nsottoposta a indagini o dall\u0027imputato» (sentenza  n.  116  del  2023,\nrichiamata poi dalla sentenza n. 146 del 2023). \n    Del resto, una pronuncia di non  luogo  a  procedere  perche\u0027  il\nfatto non e\u0027 previsto dalla legge come reato e\u0027 piu\u0027  favorevole  per\nl\u0027imputato rispetto ad una pronuncia di non  luogo  a  procedere  per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto, sia perche\u0027  quest\u0027ultima  presuppone\nche un reato vi sia stato, sia per i diversi  effetti  pratici  delle\ndue pronunce (la prima non  produce  alcun  effetto,  la  seconda  e\u0027\ncomunque destinata ad essere iscritta nel certificato del  casellario\ne potrebbe essere presa in considerazione ai fini di  una  successiva\nvalutazione della particolare tenuita\u0027 di un diverso fatto di reato). \n    4.2  In   via   subordinata,   si   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 2, lettera l), decreto legislativo n. 7/2016\nnella parte in cui - nel sostituire il testo dell\u0027art. 635 del codice\npenale - ha disposto che al primo  comma  dell\u0027art.  635  del  codice\npenale sia punita anche  la  condotta  di  chi  distrugge,  disperde,\ndeteriora o rende, in tutto o in parte,  inservibili  cose  mobili  o\nimmobili altrui in occasione di manifestazioni  che  si  svolgono  in\nluogo pubblico o aperto al pubblico. \n    La questione risulta rilevante: il testo dell\u0027art. 635 del codice\npenale introdotto dall\u0027art. 2, lettera  l),  decreto  legislativo  n.\n7/2016 era quello in vigore al momento del fatto  in  esame  (sarebbe\npoi stato modificato dal decreto-legge n. 53/2019), per cui  in  caso\ndi dichiarazione di illegittimita\u0027 dell\u0027art. 2, lettera  l),  decreto\nlegislativo n. 7/2016,  nella  parte  censurata,  il  fatto  ascritto\nall\u0027imputato  -  di  danneggiamento  commesso  in  occasione  di  una\nmanifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico -  si  dovrebbe\nconsiderare penalmente irrilevante: lo  stesso  art.  2,  lettera  l)\ninfatti privava di rilevanza penale il  danneggiamento  semplice.  Si\ndovrebbe quindi emettere sentenza di non luogo a procedere perche\u0027 il\nfatto non e\u0027 previsto  dalla  legge  come  reato  (fatta  salva  ogni\ndiversa valutazione quanto all\u0027ulteriore reato di  danneggiamento  di\ncosa presente in un pubblico  stabilimento  contestato  nel  medesimo\ncapo d\u0027imputazione). \n    Non pare inoltre superfluo sottolineare che nel  caso  di  specie\nnon  e\u0027  stata  presentata  alcuna  querela.   Qualora   il   decreto\nlegislativo n. 7/2016 avesse mantenuto in essere -  limitatamente  ai\nfatti di danneggiamento commessi in occasione  di  manifestazioni  in\nluogo pubblico o aperto al pubblico - la previgente disciplina,  alla\nstregua  di  quest\u0027ultima  il  danneggiamento  semplice  non  sarebbe\nprocedibile. \n5. Le  questioni  concernenti  l\u0027art.  635  del  codice  penale.  Non\nmanifesta infondatezza della questione principale. \n    5.1   In   via   principale,   si   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 635 del codice penale  nella  parte  in  cui\nprevede la rilevanza  penale  del  fatto  commesso  in  occasione  di\nmanifestazioni  che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico. \n    Occorre premettere che il testo dell\u0027art. 635 del  codice  penale\nnegli ultimi anni e\u0027 stato oggetto di numerose e ripetute modifiche. \n    La disposizione ora censurata era inserita  nel  testo  dell\u0027art.\n635, comma 1 del  codice  penale  dall\u0027art.  2,  lettera  l)  decreto\nlegislativo n. 7/2016 (in precedenza era prevista la rilevanza penale\ndel danneggiamento  semplice,  a  prescindere  dalla  sussistenza  di\nulteriori elementi, ma si trattava di reato procedibile a  querela  e\ndi competenza del Giudice di pace; gli  ulteriori  elementi  indicati\nnei commi successivi dell\u0027art.  635  del  codice  penale  integravano\ndelle circostanze aggravanti). \n    All\u0027epoca dei fatti in contestazione il testo dell\u0027art.  635  del\ncodice penale era ancora quello introdotto dall\u0027art. 2,  lettera  l),\ndecreto legislativo n. 7/2016; la disposizione censurata  era  quindi\ncontenuta  nel  primo  comma  dell\u0027art.  635  del  codice  penale   e\ncontemplava un trattamento sanzionatorio identico a  quello  previsto\nper le altre forme di danneggiamento penalmente rilevanti (reclusione\nda sei mesi a tre anni). \n    Attualmente la disposizione - a seguito delle modifiche apportate\ndal decreto-legge n. 53/2019 (convertito dalla legge  n.  77/2019)  -\nfigura invece nel terzo comma dello  stesso  articolo  e  prevede  un\ntrattamento sanzionatorio (reclusione da  uno  a  cinque  anni)  piu\u0027\nsevero rispetto alle ipotesi di cui ai precedenti commi  (il  recente\ndecreto-legge n. 48/2025 ha previsto un  ulteriore  inasprimento  per\nl\u0027ipotesi  in  cui  i  fatti   siano   commessi   in   occasione   di\nmanifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico\ne con violenza alla persona o con minaccia). Tale ultimo  profilo  in\nquesta sede peraltro non rileva strettamente posto che  -  in  virtu\u0027\ndelle regole sulla successione delle leggi penali nel  tempo  di  cui\nall\u0027art. 2 del codice penale e del  principio  di  cui  all\u0027art.  25,\ncomma 2 della Costituzione - le nuove norme non sono  applicabili  ai\nfatti ora in esame. \n    5.2 In  altre  disposizioni  dell\u0027ordinamento,  incriminatrici  o\ncircostanziali,  il  termine  «manifestazioni»  e\u0027  accompagnato   da\nun\u0027aggettivazione - spesso «sportive» - che ne delimita  la  portata:\ne\u0027 il caso ad esempio dell\u0027art. 61, n. 11-septies del codice  penale,\ndell\u0027art. 583-quater del codice penale, dell\u0027art. 635, comma 2, n.  4\ndel codice penale. \n    Nel caso in esame (ma anche nell\u0027art. 339 del codice penale e  in\naltre disposizioni), viceversa, il termine  «manifestazioni»  non  e\u0027\nulteriormente  specificato,  per  cui  e\u0027  idoneo   a   ricomprendere\nmanifestazioni di vario genere: musicali, artistiche e, per quel  che\npiu\u0027 rileva, politiche. \n    5.3 La norma censurata  pare  illegittima  per  violazione  degli\narticoli 17 e 21  della  Costituzione:  far  dipendere  la  rilevanza\npenale di una medesima condotta dal fatto che la stessa sia tenuta in\noccasione  di  una  manifestazione  significa  in   sostanza   punire\nl\u0027esercizio  del  diritto  (liberta\u0027  di  riunione  ed  eventualmente\nliberta\u0027 di manifestazione del pensiero) che  si  esprime  in  quella\nmanifestazione. \n    5.4 Con la sentenza n. 119 del 1970 la  Corte  costituzionale  ha\ndichiarato illegittima - per violazione dell\u0027art. 3  e  dell\u0027art.  40\ndella Costituzione - la norma dell\u0027art. 635, comma 2, n. 2 del codice\npenale (nel testo allora vigente), nella parte in cui prevedeva  come\ncircostanza aggravante, e come causa di procedibilita\u0027 d\u0027ufficio, del\nreato di danneggiamento il fatto che tale  reato  fosse  commesso  da\nlavoratori in occasione di uno sciopero o  da  datori  di  lavoro  in\noccasione di serrate.  Nella  motivazione  della  sentenza  la  Corte\ncensurava in particolare il  fatto  che  la  citata  norma  fosse  in\nsostanza stata dettata dal legislatore del  1930  per  «colpire,  sia\npure in occasione del danneggiamento, proprio lo sciopero  in  quanto\ntale»;  inoltre  la  citata  norma  era  ritenuta  discriminatoria  a\ndiscapito dei lavoratori, posto che in base alla stessa i  lavoratori\nerano puniti piu\u0027 severamente rispetto  ad  un  eventuale  terzo  che\nnella stessa situazione si rendesse autore di un danneggiamento. \n    5.5 Se pur la  formulazione  della  norma  ora  censurata  e\u0027  in\nastratto neutra quanto al soggetto attivo del reato  -  «chiunque»  e\nquindi in  teoria  anche  soggetti  diversi  dai  manifestanti  -  la\nsituazione pare in realta\u0027 analoga a  quella  esaminata  dalla  Corte\nnella citata sentenza n. 119 del 1970. \n    In sostanza, un fatto - il danneggiamento  -  e\u0027  punito  per  il\nfatto di essere stato posto in essere nel corso di una manifestazione\nin luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale previsione, strettamente\nlegata al compimento del fatto in occasione della manifestazione,  si\ntraduce in una punizione della stessa manifestazione - in  violazione\ndegli articoli 17 e 21 della Costituzione,  ai  sensi  dei  quali  la\nliberta\u0027 di riunione e la liberta\u0027  di  manifestazione  del  pensiero\ncostituiscono  diritti  fondamentali  -  nella  misura  in   cui   la\nrealizzazione del fatto nel corso della manifestazione  non  comporta\ndi per  se\u0027  una  maggior  offesa  al  bene  giuridico  tutelato  (il\npatrimonio). \n    Il danneggiamento  non  determina  una  maggior  offesa  al  bene\ngiuridico  tutelato  per  il  solo  fatto  di  essere  realizzato  in\noccasione di  una  manifestazione  in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico. \n    Cio\u0027 determina ad avviso dello scrivente anche una violazione del\nprincipio di offensivita\u0027 enucleabile dall\u0027art.  25,  comma  2  della\nCostituzione e dall\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione (quest\u0027ultimo\nin quanto la punizione del soggetto pur in mancanza di un quid pluris\nrisulterebbe incomprensibile allo stesso e  quindi  precluderebbe  la\nconcreta possibilita\u0027  dell\u0027adesione  del  medesimo  ad  un  percorso\nrieducativo). \n    Analogamente l\u0027interruzione di pubblico servizio - reato  per  il\nquale con l\u0027art. 7, decreto-legge n. 53/2019 e\u0027  stata  prevista  una\ncircostanza aggravante per l\u0027ipotesi in cui  la  condotta  sia  stata\nposta in essere nel corso  di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico  -  non  determina  una  maggior  offesa  al  bene\ntutelato per il solo fatto di essere realizzato in occasione  di  una\nmanifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico. \n    5.6 Si potrebbe obiettare che  la  previsione  -  quale  elemento\ncostitutivo del reato - della  commissione  del  fatto  in  occasione\ndella manifestazione varrebbe a delineare per il reato  in  questione\nun\u0027oggettivita\u0027  giuridica  composita,  in  cui   alla   tutela   del\npatrimonio si affiancherebbe la tutela di altro bene giuridico. \n    In proposito, potrebbe considerarsi  quale  bene  protetto  anche\nl\u0027ordine  pubblico;  oppure  si  potrebbe  sostenere  che  la  citata\nprevisione miri a proteggere lo  stesso  regolare  svolgimento  della\nmanifestazione pubblica (e  quindi  le  liberta\u0027  di  riunione  e  di\nmanifestazione  del  pensiero)  da  possibili  condotte  illecite  di\nsingoli manifestanti o anche di terzi. Oppure si potrebbe sostenere -\ncome si e\u0027 fatto  in  sede  di  relazione  illustrativa  del  decreto\nlegislativo n. 7/2016, allorche\u0027 si e\u0027 riformulato il testo dell\u0027art.\n635  del  codice  penale  -  che  «l\u0027esecuzione  del   danneggiamento\ndurante lo  svolgimento  di  una  manifestazione  pubblica  sia   una\ncondotta   intrinsecamente   minacciosa,   di   particolare   effetto\nintimidatorio e pericolosita\u0027 sociale»,  ravvisando  quindi  in  tali\ncondotte una minaccia alla persona e quindi -  quale  ulteriore  bene\ngiuridico - la liberta\u0027 morale di singoli individui. \n    5.7 Tali considerazioni non paiono pero\u0027 persuasive. \n    In primo luogo, la norma incriminatrice richiede  unicamente  che\nil danneggiamento del bene altrui sia posto in essere in occasione di\nmanifestazioni  che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico, senza prevedere ulteriori elementi costitutivi. \n    In particolare, non si e\u0027 richiesto che la condotta  avvenga  con\ndeterminate modalita\u0027, particolarmente pericolose, ne\u0027  che  sussista\nun certo grado di diffusivita\u0027 della  condotta,  ne\u0027  che  la  stessa\ndetermini il pericolo di atti emulativi, ne\u0027 che dal fatto  derivi  o\nanche solo possa derivare un turbamento per l\u0027ordine pubblico  o  per\nil regolare svolgimento della manifestazione; ne\u0027  che  dalla  stessa\nderivi o possa  derivare  (per  le  relative  modalita\u0027)  un  effetto\nintimidatorio nei confronti di qualche soggetto, ne\u0027 - ancor prima  -\nche vi sia un soggetto potenzialmente intimidito. \n    5.8 Non pare  possibile  restringere  in  via  interpretativa  il\nportato   della   norma,   in   un   tentativo   di   interpretazione\ncostituzionalmente orientata, si\u0027 da far rientrare nell\u0027ambito  della\nstessa solo le condotte che ledano o mettano in pericolo in  concreto\ni citati beni giuridici aggiuntivi (ulteriore problema sarebbe quello\ndi  individuare  quale  di  preciso  tra  i  beni   giuridici   sopra\nipotizzati:  ordine  pubblico  e/o  liberta\u0027   di   riunione   e   di\nmanifestazione del pensiero  e/o  liberta\u0027  morale).  Si  tratterebbe\ninfatti di un\u0027operazione ermeneutica arbitraria,  priva  di  concreti\nappigli nel dato letterale della disposizione normativa. \n    Inoltre, la Corte di cassazione  nelle  sentenze  in  cui  si  e\u0027\noccupata della citata figura di reato non pare  essersi  mai  neppure\nposta il problema della verifica di un pericolo concreto  per  alcuno\ndei  suddetti  beni  giuridici  ulteriori.  Si  vedano  in  proposito\nCassazione Sez. 2 - sentenza n. 29588 del 4 aprile 2019 Rv. 277494  -\n02, Cassazione Sez. 6, sentenza n. 39919 del 6 giugno 2018 Rv. 273795\n- 01. \n    Al contrario nella citata sentenza n. 29588 del 4 aprile 2019  la\nSuprema Corte ha altresi\u0027 riconosciuto la configurabilita\u0027 del citato\nreato anche in un\u0027ipotesi in cui il danneggiamento si era  verificato\nin un luogo diverso - per quanto limitrofo - rispetto a quello in cui\nsi svolgeva la manifestazione; in particolare la Corte di  cassazione\nriteneva sufficiente per l\u0027integrazione del reato la  sussistenza  di\nun qualunque nesso, «sicche\u0027  si  ritengono  comprese  nell\u0027area  del\npenalmente rilevante anche le condotte di danneggiamento che  non  si\nsarebbero verificate se la manifestazione non ci fosse stata». Si  e\u0027\nritenuto, cioe\u0027, sufficiente un\u0027incidenza della manifestazione  anche\nsolo sulla motivazione all\u0027origine del danneggiamento, a  prescindere\nda qualunque considerazione circa  pericoli  per  l\u0027ordine  pubblico,\neffetti intimidatori particolari, ecc. \n    5.9 Ne\u0027 pare legittima la presunzione da  parte  del  legislatore\nche i fatti di danneggiamento commessi in occasione di manifestazioni\nin luogo pubblico o aperto al pubblico  comportino  sempre  un\u0027offesa\nall\u0027ordine pubblico, o ad altro dei citati beni giuridici  ulteriori,\na prescindere dalle modalita\u0027 del danneggiamento, dal luogo in cui la\nmanifestazione  si  svolga  (diversa  pare  la  situazione  tra   una\nmanifestazione  che  si  svolga  di  fronte  al  Parlamento   e   una\nmanifestazione  che  si  svolta  in  un  parco),   dal   numero   dei\npartecipanti alla manifestazione e degli autori del danneggiamento. \n    E\u0027 poi relativamente facile ipotizzare fatti che,  pur  ricadendo\nnell\u0027ambito  applicativo  della  norma  censurata,  non  offendano  -\nneanche in termini di messa in pericolo - i beni giuridici aggiuntivi\nsopra indicati. \n    Ad esempio, il fatto oggetto del presente processo - come  emerge\nanche dai fotogrammi acquisiti - non ha comportato alcun pericolo ne\u0027\nper l\u0027ordine pubblico, ne\u0027 per il pacifico  svolgimento  del  corteo,\nne\u0027 per la liberta\u0027 morale di chicchessia  (sarebbe  anche  difficile\nindividuare il soggetto che potrebbe essersi sentito intimidito). \n    5.10 Inoltre, paiono significative anche alcune considerazioni di\nordine sistematico. \n    In particolare, si deve rilevare che l\u0027art. 339 del codice penale\nconsidera quale circostanza aggravante (inserita dal decreto-legge n.\n53/2019)  la  commissione  dei  reati  previsti  nei   tre   articoli\nprecedenti nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al\npubblico, ma anche  -  in  alternativa  -  con  armi,  o  da  persona\ntravisata, o da piu\u0027 persone riunite; inoltre all\u0027art. 339,  comma  2\ndel codice penale e\u0027 prevista un\u0027aggravante ad effetto  speciale  per\nil caso in cui i citati reati siano commessi da piu\u0027 di dieci persone\n(pur senza uso di anni). \n    Nel caso del danneggiamento, viceversa,  l\u0027art.  635  del  codice\npenale  incrimina  i  fatti  di  danneggiamento  commessi   -   anche\neventualmente da una singola persona, come nella fattispecie  ora  in\nesame - in occasione di una manifestazione in luogo pubblico o aperto\nal  pubblico,  ma  non  incrimina  di  per   se\u0027   le   condotte   di\ndanneggiamento poste in essere da piu\u0027 persone riunite (a  condizione\nche   non   ricorra   nessuna   delle   ipotesi   contemplate   dalla\ndisposizione), benche\u0027 queste - specie ove il numero dei soggetti sia\nelevato  -  possano  essere  decisamente  piu\u0027  rilevanti  sul  piano\ndell\u0027ordine pubblico. \n    E\u0027 parimenti significativo  che  rispetto  al  reato  di  lesioni\npersonali non sia prevista alcuna circostanza aggravante in relazione\nall\u0027eventuale compimento in occasione di una manifestazione in  luogo\npubblico o aperto al pubblico  (mentre  e\u0027  prevista  l\u0027aggravante  -\nrilevante anche ai fini della procedibilita\u0027 e della competenza - del\nfatto commesso da piu\u0027 persone riunite).  Una  simile  aggravante  e\u0027\nprevista viceversa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. \n    Cio\u0027 da un lato comporta che le lesioni commesse in occasione  di\nuna manifestazione in luogo pubblico o aperto al  pubblico,  ove  non\nricorrano altre aggravanti, sono procedibili a querela, di competenza\ndel Giudice di pace e quindi punite con pene lievi; i  danneggiamenti\ncommessi in occasione di  una  manifestazione  in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico sono invece procedibili d\u0027ufficio,  di  competenza\ndel tribunale e puniti con pene detentive non irrisorie. \n    Dall\u0027altro lato, di fatto le condotte violente contro la  persona\nposte in essere in occasione di una manifestazione in luogo  pubblico\no aperto al pubblico sono punite  severamente  solo  se  integrano  i\nreati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale. \n    Le  circostanze  aggravanti  non  sono  state  previste  in   via\ngenerale, con riguardo a tutti i reati, ma nella forma di circostanze\nspeciali relative a specifici reati,  per  i  quali  il  legislatore,\navuto riguardo all\u0027esperienza storica, e\u0027  intervenuto  prendendo  in\nconsiderazione - quale soggetto attivo dei reati sopra indicati -  il\npartecipante alla manifestazione. \n    Tali elementi inducono a ritenere  che  con  le  disposizioni  in\nquestione non si sia voluto tutelare l\u0027ordine pubblico o il  regolare\nsvolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  o   la   serenita\u0027   e\ntranquillita\u0027 delle persone che vi partecipino  o  assistano.  Si  e\u0027\nviceversa  sanzionato  indirettamente  l\u0027esercizio,   attraverso   le\nmanifestazioni, delle liberta\u0027 di riunione e  di  manifestazione  del\npensiero, con conseguente violazione degli articoli  17  e  21  della\nCostituzione. \n    5.11 Diversamente opinando, qualora cioe\u0027  si  ritenesse  che  il\nlegislatore con la norma censurata e con le altre analoghe ha  inteso\nproteggere l\u0027ordine pubblico, bisognerebbe ritenere che l\u0027ha fatto in\nmodo irragionevole, in violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione:  ha\ninfatti  perseguito  penalmente  la  condotta  del  singolo  che   in\noccasione di una manifestazione tenga in modo isolato una condotta di\ndanneggiamento, ma non ha perseguito altrettanto la condotta  di  una\npluralita\u0027 di persone riunite che tengano condotte di  danneggiamento\nnon in occasione di manifestazioni pubbliche.  Allo  stesso  modo  ha\nprevisto la procedibilita\u0027 d\u0027ufficio e pene detentive per le condotte\ndi danneggiamento tenute in  occasione  di  manifestazioni  in  luogo\npubblico, ma non le ha previste per  i  reati  di  lesioni  personali\ncommessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico (a meno che\nnon ricorrano circostanze aggravanti). \n6. Le  questioni  concernenti  l\u0027art.  635  del  codice  penale.  Non\nmanifesta infondatezza della questione subordinata \n    6.1 In via subordinata, si censura l\u0027art. 2, comma 1, lettera l),\ndecreto legislativo n. 7/2016 nella parte in cui - nel sostituire  il\ntesto dell\u0027art. 635 del codice penale -  ha  disposto  che  al  primo\ncomma dell\u0027art. 635 del codice penale fosse punita anche la  condotta\ndi chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o  in  parte,\ninservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di\nmanifestazioni  che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico. \n    In particolare, a parere dello scrivente il legislatore  delegato\ne\u0027 incorso sotto il profilo in questione in una violazione  dell\u0027art.\n76 della Costituzione. \n    6.2 La legge 28 aprile 2014, n. 67  -  nell\u0027ambito  di  una  piu\u0027\nampia riforma ispirata ad una logica di  ricorso  minimo  al  diritto\npenale e di razionalizzazione del sistema  giustizia  -  all\u0027art.  2,\ncomma 1 delegava il Governo «ad adottare, entro i termini  e  con  le\nprocedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu\u0027 decreti  legislativi  per\nla  riforma  della  disciplina  sanrionatoria  dei  reati  e  per  la\ncontestuale introduzione di  sanzioni  amministrative  e  civili,  in\nordine alle fattispecie e secondo  i  principi  e  criteri  direttivi\nspecificati nei commi 2 e 3». \n    I successivi commi 2 e 3 delineavano poi  differenti  principi  e\ncriteri direttivi. \n    6.3 In particolare, l\u0027art. 2,  comma  3,  lettera  a),  legge  n.\n67/2014 prevedeva espressamente - tra i principi e criteri  direttivi\n- l\u0027abrogazione dei reati previsti da alcune disposizioni del  codice\npenale, tra cui l\u0027art. 635, comma  1  del  codice  penale  (cioe\u0027  il\nvecchio  danneggiamento  semplice,  procedibile  a   querela   e   di\ncompetenza del Giudice di pace). \n    Alle lettere c) e seguenti dello stesso art. 2, comma 3, la legge\ndelega prevedeva poi che - contestualmente all\u0027abrogazione dei  reati\nin questione - i corrispondenti fatti fossero sottoposti  a  sanzioni\npecuniarie civili a  carattere  punitivo,  fermo  restando  l\u0027obbligo\ndelle restituzioni e del risarcimento  del  danno  secondo  le  leggi\ncivili. \n    6.4 Il decreto legislativo n.  7/2016  ha  dato  attuazione  alla\ncitata delega. \n    In particolare, l\u0027art. 2, lettera l) ha previsto la  sostituzione\ndell\u0027intero testo dell\u0027art. 635 del codice penale. Piu\u0027 precisamente,\nha previsto il seguente tenore dell\u0027art.  635,  comma  1  del  codice\npenale: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto  o\nin parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla\npersona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni  che  si\nsvolgono in luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  o  del  delitto\nprevisto dall\u0027art. 331, e\u0027 punito con la reclusione da sei mesi a tre\nanni»; ha cioe\u0027 fatto confluire in tale nuovo primo comma, come nuove\nfattispecie autonome, l\u0027ipotesi del  danneggiamento  con  violenza  o\nminaccia alla persona, gia\u0027 contemplata  come  fattispecie  aggravata\ndal vecchio art. 635, comma 2, n. 1), e l\u0027ipotesi del  danneggiamento\ncommesso in occasione del delitto di  cui  all\u0027art.  331  del  codice\npenale, gia\u0027 contemplata come fattispecie aggravata dal vecchio  art.\n635, comma 2, n. 2); nello stesso comma  ha  inoltre  previsto  anche\nl\u0027ipotesi del danneggiamento commesso in occasione di  manifestazioni\nche si svolgono in luogo pubblico o aperto  al  pubblico.  Nel  nuovo\nsecondo comma dell\u0027art. 635  del  codice  penale  sono  state  invece\nincriminate come  fattispecie  autonome  le  ipotesi  precedentemente\ndisciplinate come fattispecie aggravate dall\u0027art. 635,  comma  2,  n.\n3), 4), 5) e 5-bis) del codice penale. \n    6.5 Il legislatore  delegato  ha  cosi\u0027  soppresso  la  rilevanza\npenale del vecchio danneggiamento semplice (per  il  quale  l\u0027art.  4\ndello stesso decreto legislativo n. 7/2016 ha previsto  una  sanzione\npecuniaria civile) e trasformato in fattispecie autonome  le  vecchie\nfattispecie aggravate. \n    6.6 Al tempo stesso pero\u0027 ha inserito nel primo comma  del  nuovo\nart. 635 del codice penale anche l\u0027incriminazione delle  condotte  di\ndanneggiamento tenute «in occasione di manifestazioni che si svolgono\nin luogo pubblico o aperto al  pubblico»;  si  tratta  di  un\u0027ipotesi\nnuova che  attraverso  questa  previsione  e\u0027  stata  sottratta  alla\ndepenalizzazione  del  vecchio  danneggiamento  semplice,  nella  cui\nfigura rientravano  i  fatti  ora  rilevanti  ai  sensi  della  nuova\ndisposizione.  Inoltre,   tali   fatti   -   prima   rientranti   nel\ndanneggiamento  semplice  e  quindi  procedibili  a  querela   e   di\ncompetenza del Giudice di pace - a seguito  della  riforma  diventano\nprocedibili d\u0027ufficio e di competenza del tribunale. \n    6.7 Ad avviso di chi scrive  si  tratta  di  una  violazione  dei\nprincipi e criteri direttivi di cui all\u0027art. 2, comma 3,  lettera  a)\ndella legge delega, che si limitavano a prevedere  l\u0027abrogazione  del\nreato previsto dall\u0027art.  635,  comma  1  del  codice  penale  (e  la\ncontestuale creazione del nuovo  illecito  civile),  senza  prevedere\neccezioni  rispetto  a  tale  abrogazione  e,   tanto   meno,   senza\ncontemplare  l\u0027inasprimento  del  trattamento   -   in   termini   di\nprocedibilita\u0027 e di sanzioni - per alcune condotte  gia\u0027  contemplate\ndall\u0027art. 635, comma 1 del codice penale. \n    6.8 Nella  relazione  illustrativa  del  decreto  legislativo  si\nafferma in proposito quanto segue: «[...] giacche\u0027 l\u0027art. 2, comma 3,\nlettera a), n. 5, della delega prevede l\u0027abrogazione del (solo) primo\ncomma dell\u0027art. 635 del codice penale (Danneggiamento), si e\u0027  dovuto\nprocedere  alla  riformulazione  di   tale   disposizione,   con   la\ncontestuale \"trasformazione\" delle ipotesi circostanziali di  cui  al\ncomma secondo di tale articolo in corrispondenti fattispecie autonome\n(art. 2, comma 1, lettera  l).  Non  si  tratta  di  una  riscrittura\narbitraria delle disposizioni incriminatrici ad opera del legislatore\ndelegato,  chiamato  dalla  legge  delega  soltanto  ad  un\u0027opera  di\ndepenalizzazione e non certo a  quella  di  una  diversa  costruzione\ndelle fattispecie penali non toccate dall\u0027intervento  depenalizzante.\nSi e\u0027 piuttosto apprezzata la necessita\u0027 di tener  conto,  con  piena\nfedelta\u0027  al  testo  della  norma  penale  che  tale  rimane,   delle\nespunzioni che sono conseguenza della previsione di depenalizzazione,\ne cio\u0027 per assicurare la piena  intellegibilita\u0027  della  disposizione\nincriminatrice, precondizione di un diritto penale di garanzia. Si e\u0027\nritenuto di esplicitare quale ipotesi di condotta  di  danneggiamento\nche conserva rilievo penale quella commessa su beni, sia pubblici che\nprivati, in occasione dello svolgimento di  manifestazioni  in  luogo\npubblico o aperto al pubblico. Si reputa, infatti,  che  l\u0027esecuzione\ndel danneggiamento  durante  lo  svolgimento  di  una  manifestazione\npubblica sia una condotta intrinsecamente minacciosa, di  particolare\neffetto intimidatorio e pericolosita\u0027 sociale, tale da  meritare  una\nespressa menzione.» \n    Il legislatore delegato - pur  dichiarando  di  voler  dare  mera\nattuazione ad una delega che aveva ad oggetto  soltanto  un\u0027opera  di\ndepenalizzazione e  non  di  diversa  costruzione  delle  fattispecie\npenali non toccate dall\u0027intervento depenalizzante - sostiene cioe\u0027 di\nessersi limitato ad esplicitare la persistente rilevanza penale della\ncondotta di danneggiamento tenuta in occasione dello  svolgimento  di\nmanifestazioni in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico,  in  quanto\nquesta sarebbe intrinsecamente minacciosa. Detto  in  altri  termini,\nsecondo il legislatore delegato la condotta di danneggiamento  tenuta\nin occasione dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico  o\naperto al pubblico, in quanto  intrinsecamente  minacciosa,  gia\u0027  in\nprecedenza non rientrava  nel  danneggiamento  semplice,  bensi\u0027  nel\ndanneggiamento aggravato ai sensi dell\u0027art. 635, comma 2,  n.  1  del\ncodice penale perche\u0027 commesso con violenza o minaccia alla  persona;\nil legislatore delegato quindi non avrebbe modificato  alcunche\u0027,  si\nsarebbe limitato ad esplicitare cio\u0027  che  era  previsto  gia\u0027  prima\n(salvo  trasformare  inevitabilmente  le  fattispecie  aggravate   in\nfattispecie  autonome  contestualmente  alla   depenalizzazione   del\ndanneggiamento semplice). \n    6.9 La tesi in questione non pare plausibile. \n    E\u0027 evidente che una  condotta  di  danneggiamento  -  per  quanto\ncommessa in occasione di una manifestazione pubblica - puo\u0027 benissimo\nessere scevra da qualsivoglia connotato di violenza alla persona o di\nminaccia. Sia perche\u0027 potrebbe essere perpetrata con modalita\u0027  prive\ndi  idoneita\u0027  intimidatoria,  sia  perche\u0027  potrebbe  anche  mancare\nqualunque persona che possa anche solo astrattamente intimorirsi. \n    Nel  caso  oggetto  del  presente  processo  -  semplice  rottura\ndell\u0027asta di una bandiera appesa sulla facciata di una  scuola  -  la\npolizia giudiziaria non ha descritto reazioni di  timore  in  qualche\nsoggetto  presente  nei  paraggi,  ne\u0027  nei  fotogrammi  si  apprezza\nalcunche\u0027 del genere. D\u0027altronde, per quanto nel  vecchio  art.  635,\ncomma 2, n. 1 del codice penale la violenza o minaccia  alla  persona\nfosse solo una circostanza aggravante e non un  elemento  costitutivo\ndel delitto, si deve ritenere  che  la  minaccia,  per  essere  tale,\ndovesse  essere  consapevole:  il  soggetto   agente   cioe\u0027   doveva\nconsapevolmente   minacciare   una    persona;    nell\u0027ipotesi    del\ndanneggiamento in occasione di manifestazioni  in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico, viceversa, l\u0027effetto intimidatorio potrebbe anche\nnon essere oggetto di rappresentazione da parte del  soggetto  agente\n(pur consapevole della manifestazione in corso e quindi assistito dal\ndolo rispetto a tutti gli elementi costitutivi del reato). \n    6.10 Del resto, se le condotte di danneggiamento poste in  essere\nin occasione di manifestazioni  fossero  gia\u0027  rientrate,  in  quanto\nintrinsecamente  minacciose,  nelle  ipotesi  di  danneggiamento  con\nviolenza alla persona o con minaccia,  non  vi  sarebbe  stato  alcun\nmotivo di menzionarle espressamente nel nuovo art. 635, comma  1  del\ncodice penale accanto e in alternativa all\u0027ipotesi di  danneggiamento\ncon violenza alla persona o con minaccia. \n    6.11 Si deve inoltre rilevare che  le  sentenze  della  Corte  di\ncassazione che, dopo l\u0027intervento riformatore in questione,  si  sono\noccupate del danneggiamento in occasione di manifestazioni  in  luogo\npubblico o aperto al pubblico hanno tutte ritenuto che tali  condotte\nprima della riforma  fossero  punibili  a  titolo  di  danneggiamento\nsemplice e non di danneggiamento aggravato per l\u0027essere commesso  con\nviolenza o minaccia alla persona. \n    In particolare, la sentenza Cassazione Sez.  2  n.  29588  del  4\naprile 2019 Rv. 277494 - 02 e la sentenza Cassazione Sez. 6 n.  39919\ndel 6 giugno 2018 Rv. 273795 -  01  -  pur  giungendo  a  conclusioni\ndifformi circa la continuita\u0027 normativa o meno tra la nuova ipotesi e\nquella precedente - operano il raffronto con la  vecchia  ipotesi  di\ndanneggiamento semplice e non con quella aggravata dalla  violenza  o\nminaccia alla persona. \n    6.12 Infine, lo stesso legislatore negli  interventi  di  riforma\nsuccessivi ha  mostrato  di  non  considerare  il  danneggiamento  in\noccasione di manifestazioni in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico\ncome una sottospecie del danneggiamento con violenza o minaccia  alla\npersona. Dapprima con il decreto-legge  n.  53/2019  ha  disciplinato\nseparatamente il danneggiamento in  occasione  di  manifestazioni  in\nluogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo  per  lo  stesso  una\npena piu\u0027 severa che per le altre ipotesi di danneggiamento. Poi  con\nil  decreto  legislativo  n.  150/2022  ha  introdotto  per  il  solo\ndanneggiamento con violenza alla persona  o  minaccia  un  regime  di\nprocedibilita\u0027 a querela, mentre le altre ipotesi  di  danneggiamento\n(tra cui il danneggiamento in occasione di  manifestazioni  in  luogo\npubblico o aperto al pubblico) sono  rimaste  procedibili  d\u0027ufficio.\nInfine, con il decreto-legge n. 48/2025 e\u0027 stata introdotta  all\u0027art.\n635, comma 3, secondo periodo, del codice penale  l\u0027ipotesi  speciale\ndel danneggiamento in occasione di manifestazioni (in luogo  pubblico\no aperto al pubblico)  commesso  con  violenza  alla  persona  o  con\nminaccia, cio\u0027 che logicamente presuppone che l\u0027ipotesi  generale  di\ncui all\u0027art. 635, comma 3,  primo  periodo,  del  codice  penale  sia\nscevra da profili di violenza alla persona o minaccia. \n    6.13  Ad  avviso  di  chi   scrive,   l\u0027auspicata   dichiarazione\nd\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  2,  comma  1,  lettera  l)\ndecreto legislativo n.  7/2016  dovrebbe  investire  conseguentemente\nanche l\u0027art. 635 del codice penale limitatamente alla  parte  in  cui\nincrimina la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,\nin tutto o in parte, inservibili cose mobili  o  immobili  altrui  in\noccasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico. \n7.  Le  questioni  concernenti  l\u0027art.   635   del   codice   penale.\nPossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  delle  norme\nora censurate ai parametri costituzionali indicati. \n    In particolare, i tentativi - pur effettuati - di interpretare le\nnorme in questione in modo compatibile con i principi  costituzionali\nnon paiono praticabili, in quanto si scontrano con il dato  letterale\ndelle disposizioni normative e con il significato (conforme  al  dato\nletterale) comunemente attribuito alle stesse dalla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027. \n    Quanto alla questione principale, come si e\u0027  gia\u0027  rilevato,  in\nassenza di appigli nel dato letterale, la difficolta\u0027 di  individuare\nin modo chiaro l\u0027ulteriore bene giuridico che sarebbe tutelato  dalla\nnorma  incriminatrice  qui  censurata  osta   ad   un\u0027interpretazione\nteleologica  della  fattispecie  e   quindi   ad   un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata al rispetto dei principi  costituzionali\nche si assumono violati. \n8. Rapporti tra le varie questioni sollevate \n    Le questioni concernenti l\u0027art. 18, comma 3 TULPS e le  questioni\nconcernenti l\u0027art. 635 del  codice  penale  (e  l\u0027art.  2,  comma  1,\nlettera l) decreto legislativo n. 7/2016) sono del tutto indipendenti\ntra loro, investendo tra l\u0027altro diversi capi d\u0027imputazione. \n    Le due questioni concernenti l\u0027art. 635 del  codice  penale  sono\nviceversa in rapporto di subordinazione tra loro: in  via  principale\nsi censura - per violazione degli articoli 3, 17, 21, 25, comma  2  e\n27, comma 3 della Costituzione - l\u0027art. 635 del codice  penale  nella\nparte in cui prevede  la  rilevanza  penale  del  fatto  commesso  in\noccasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico; in  subordine,  si  censurano  -  per  violazione\ndell\u0027art. 76 della Costituzione - l\u0027art.  2,  comma  1,  lettera  l),\ndecreto legislativo n. 7/2016 e quindi l\u0027art. 635 del  codice  penale\nlimitatamente alla parte  in  cui  incriminano  la  condotta  di  chi\ndistrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,\ninservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di\nmanifestazioni  che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico. \n\n(1) 71. A failure to notify the authorities of an upcoming  assembly,\n    where required, does not render the act of participation  in  the\n    assembly unlawful, and must not in itself be used as a basis  for\n    dispersing  the  assembly  or  arresting  the   participants   or\n    organizers, or for imposing undue sanctions, such as charging the\n    participants  or  organizers  with   criminal   offences.   Where\n    administrative sanctions are imposed on organizers for failure to\n    notify, this must  be  justified  by  the  authorities.  Lack  of\n    notification  does  not  absolve   the   authorities   from   the\n    obligation, within their abilities, to  facilitate  the  assembly\n    and to protect the participants. \n\n(2) «Anche  il  Comitato   diritti   umani   delle   Nazioni   Unite,\n    nell\u0027esercizio  della  sua  funzione  di  interprete  del   Patto\n    internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che  la\n    liberta\u0027 di religione e il  diritto  di  manifestare  il  proprio\n    credo comprendono una vasta gamma di atti. [...]  Il  diritto  di\n    professare liberamente la propria religione si  traduce,  quindi,\n    anche  nell\u0027utilita\u0027  concreta  relativa  alla  costruzione   e/o\n    utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla preghiera  e  alla\n    discussione delle questioni riguardanti gli interessi  sociali  e\n    culturali della comunita\u0027 cui l\u0027individuo appartiene. (par. 4 del\n    General Comment all\u0027art. 18 del Patto internazionale sui  diritti\n    civili e politici (30.V11.1993). [...] Il  Comitato  dei  diritti\n    umani delle Nazioni Unite ha osservato  (Par.  8)  che  il  terzo\n    comma dell\u0027art. 18 deve essere interpretato restrittivamente: non\n    sono ammesse restrizioni se non per i motivi sopra specificati  e\n    tali limitazioni possono essere applicate solo per gli scopi  cui\n    sono  stati  prescritti   e   devono   essere   proporzionate   e\n    direttamente correlate a tali specifici  scopi.  Le  restrizioni,\n    inoltre,  non  possono  essere  imposte  o  applicate  per   fini\n    discriminatori». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.\n87/1953, \n    ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, \n    solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli arti. 17, 21 e 117 della Costituzione  (quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 21 del Patto internazionale relativo ai diritti\ncivili e politici di New York e all\u0027art. 11 della CEDU) - della norma\ndi cui all\u0027art. 18, comma 3 regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773\n(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), \n    nonche\u0027, \n    solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli articoli 3, 17, 21, 25 comma 2 e 27  comma  3  della\nCostituzione - dell\u0027art. 635, comma 1 del codice penale  (attualmente\nart. 635, comma 3 del codice penale) nella parte in  cui  prevede  la\nrilevanza penale del fatto di chi distrugge,  disperde,  deteriora  o\nrende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui\nin occasione di manifestazioni che si svolgono in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico \n    e, in subordine, \n        - per violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione -  dell\u0027art.\n2, comma 1, lettera l), decreto legislativo n. 7/2016 nella parte  in\ncui - nel sostituire il testo dell\u0027art. 635 del codice  penale  -  ha\ndisposto che al primo comma dell\u0027art. 635  del  codice  penale  fosse\npunita anche la condotta di  chi  distrugge,  disperde,  deteriora  o\nrende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui\nin occasione di manifestazioni che si svolgono in  luogo  pubblico  o\naperto al pubblico, \n        e conseguentemente dello stesso art. 635  del  codice  penale\nlimitatamente  alla  parte  in  cui  incrimina  la  condotta  di  chi\ndistrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,\ninservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di\nmanifestazioni  che  si  svolgono  in  luogo  pubblico  o  aperto  al\npubblico. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npenale. \n        Firenze, 16 giugno 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63206","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"rd","denominaz_legge":"regio 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