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Legge annuale  di  semplificazione\n  2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo  Unico  sul\n  commercio ai sensi dell\u0027articolo 3, comma 1, della legge  regionale\n  14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012,  n.\n  1 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  2012  e\n  pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania  (legge  finanziaria\n  regionale 2012)\"), art. 23, commi 12-ter e 12-quater. \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n           Sezione regionale di controllo per la Campania \n \n    Massimo Gagliardi, Presidente; \n    Emanuele Scatola, primo referendario; \n    Ilaria Cirillo, primo referendario; \n    Domenico Cerqua, primo referendario; \n    Stefania Calcari, primo referendario (estensore); \n    Rosita Liuzzo, primo referendario; \n    Tommaso Martino, primo referendario; \n    Giovanna Olivadese, referendario; \n    Alessandro De Santis, referendario; \n    Ilvio Pannullo, referendario; \n    Marco Nappi Quintiliano, referendario; \n    Concetta Ilaria Ammendala, referendario; \n    nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato  la\nseguente ordinanza; \n    Visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della\nCostituzione, nonche\u0027 gli articoli l  della  legge  costituzionale  9\nfebbraio 1948, n. l e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Vista la nota prot.  regionale  n.  2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB\ndel 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione\nn. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; \n    Visto il combinato disposto dell\u0027art. 100, comma 2 e  103,  comma\n2, della Costituzione; \n    Visto l\u0027art. 5, comma 1, lett. a) della legge  costituzionale  n.\n1/2012 e l\u0027art. 20 della legge n. 243/2012; \n    Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato\ncon  regio  decreto  12  luglio   1934,   n.   1214,   e   successive\nmodificazioni,  da  innanzi  T.U.  Corte  dei  conti  e  il   decreto\nlegislativo del 28  agosto  2016,  n.  174,  recante  il  «Codice  di\ngiustizia contabile» (c.g.c.); \n    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; \n    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  e  successive\nmodifiche ed integrazioni; \n    Vista l\u0027Ordinanza presidenziale n. 129, dell\u00278 novembre 2024,  di\nconvocazione della audizione istruttoria collegiale; \n    Sentiti, in audizione  istruttoria  collegiale  del  21  novembre\n2024, i rappresentanti della Regione, alla  presenza  della  Procura,\nall\u0027esito delle memorie trasmesse dalla Regione a  mezzo  p.e.c.,  in\ndata 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al  prot.\nCd.e. n. 8782 del 20 novembre 2024; \n    Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22  novembre  2024,  di\nconvocazione dell\u0027Udienza pubblica; \n    Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225,  del  26\nnovembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione  n.\n9007); \n    Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla  Regione  con  la\nnota  prot.  2024-0026690  /  UDCP/GAB/GAB,  del  28  novembre   2024\n(acquisite in pari data al n. 9125 di prot. della Sezione); \n    Visti i documenti e le memorie in atti; \n    Uditi i  relatori  primo  referendario  Ilaria  Cirillo  e  primo\nreferendario Stefania Calcari; \n    Udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del\nProcuratore regionale nell\u0027Udienza pubblica del 29 novembre 2024. \n \n                          Premesso in fatto \n \n    L\u0027odierno giudizio ha  ad  oggetto  il  rendiconto  generale  per\nl\u0027esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi  degli\nartt. 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a questa\nSezione  in  data  21  giugno  2024  prot.  regionale   n.   2024   -\n0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  acquisito  il  24  giugno  al  prot.  della\nSezione n. 4011. \n    Con  la  relazione  di  deferimento  dell\u00278  novembre,   allegata\nall\u0027Ordinanza presidenziale n. 129/2024, e\u0027 stato definito  il  thema\ndecidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e  conclusioni\nformulate   dall\u0027Amministrazione   regionale,   emerse   nel    corso\ndell\u0027istruttoria e della discussione in sede di udienza cd.  di  «pre\nparifica». \n    In  particolare,  la  Regione  Campania  ha  inviato  le  proprie\nmemorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024,  acquisita\nal prot. Cd.e.  n.  8782  del  20  novembre  2024  e  successivamente\nintegrate con la  nota  prot.  2024  -  0026690/UDCP/GAB/GAB  del  28\nnovembre 2024 e acquisite al prot. n.  9125  della  Sezione  in  pari\ndata; mentre la Procura erariale ha trasmesso le proprie  conclusioni\ncon la nota prot. n. 225 del 26 novembre 2024 acquisita in pari  data\nal protocollo della Sezione n. 9007. \n    Nell\u0027udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i\nrappresentanti della Regione alla presenza della Procura. \n    Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre  2024,\ne\u0027 stata fissata l\u0027udienza pubblica per  la  discussione  finale  sul\nprogetto di Rendiconto generale 2023 della Regione Campania. \n    Alla pubblica udienza, le Parti hanno esposto  le  proprie  tesi,\nconfermando quanto gia\u0027 riferito nelle memorie scritte. \n    Con specifico  riferimento  ai  profili  di  dubbia  legittimita\u0027\ncostituzionale, emersi nel corso dell\u0027istruttoria, le questioni  sono\nstate tempestivamente delineate da questo Giudice,  sia  nell\u0027udienza\ndi parifica che nella precedente adunanza pubblica  del  21  novembre\n2024, e ritualmente sottoposte  al  contraddittorio  delle  parti  ai\nsensi dell\u0027articolo 101 del codice di procedura civile. \n    Questa Sezione, nel corso del precedente  giudizio  di  parifica,\nrelativo al rendiconto 2022, con la decisione n. 305/ 2023  PARI,  si\nriservava di approfondire alcuni aspetti che, in questa sede,  appare\nnecessario richiamare, seppur brevemente. \n    In primo luogo, con la richiamata decisione, la  Sezione  si  era\nriservata un approfondimento sulla  compatibilita\u0027  con  la  sentenza\ndella Corte costituzionale n. 146/2019  della  previsione,  contenuta\nnella L.R. n. 2, del 4 marzo 2021, di un nuovo ed  «unico  emolumento\nomnicomprensivo»  da  corrispondere  al  personale  degli  uffici  di\ndiretta collaborazione. \n    In particolare, con tale sentenza, la Consulta  aveva  dichiarato\nincostituzionali l\u0027art. 2, comma 2, della  L.R.  n.  20  del  2002  e\nl\u0027art. 1, comma 1,  della  L.R.  n.  25/2003,  che  avevano  previsto\nindennita\u0027 aggiuntive proprio per il personale assegnato alle dirette\ndipendenze degli organi  politici,  per  violazione  del  riparto  di\ncompetenza di cui all\u0027art. 117, comma 2, lett.  l)  Costituzione  (v.\nSRC Campania decisioni n. 110/2018/PARI e 217/2019/PARI). \n    Orbene, nel corso del contraddittorio  sviluppatosi  al  riguardo\ncon l\u0027Amministrazione, quest\u0027ultima non  forniva  elementi  utili  al\nsuperamento dei rilievi sollevati  dalla  Sezione.  Segnatamente,  il\nCollegio non riteneva esaustive le controdeduzioni dei Rappresentanti\ndella Regione, in  quanto  afferenti  alle  modalita\u0027  di  erogazione\ndell\u0027emolumento e non alla legittimita\u0027 della  previsione.  Pertanto,\nsi riservava con la  decisione  n.  305/2023/PARI  di  effettuare  un\nmaggiore approfondimento sulla questione nell\u0027ambito  dei  successivi\ncicli di parifica. \n    Specificatamente, la L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 ha  modificato  i\ncommi 12-bis e ss. dell\u0027art. 23 della L.R. 27  gennaio  2012,  n.  1,\nprevedendo  che  «12-bis.  L\u0027Ufficio  di  Presidenza  del   Consiglio\nregionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad  individuare  il\ncontingente massimo di personale, la composizione e  l\u0027organizzazione\ndegli Uffici di diretta  collaborazione  degli  organi  politici  del\nConsiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli\n4, 14 e 27 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme\ngenerali  sull\u0027ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche). \n    12-ter.  Per  il  personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta\ncollaborazione, in applicazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  2\ndell\u0027articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte  le  voci\ndel  trattamento  economico  accessorio   previste   dagli   istituti\nretributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei\ncompensi per la produttivita\u0027 collettiva  e  per  la  qualita\u0027  della\nprestazione individuale  compresa  qualsiasi  indennita\u0027  connessa  a\nparticolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono\nsostituite da un unico emolumento omnicomprensivo,  da  corrispondere\nmensilmente, parametrato  alle  attivita\u0027  effettivamente  assegnate.\nTale indennita\u0027 remunera anche la disponibilita\u0027 a  orari  disagevoli\nnonche\u0027  le   conseguenti   ulteriori   prestazioni   richieste   dai\nresponsabili degli uffici. \n    12-quater.  L\u0027Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio   regionale\ndetermina i criteri di individuazione dell\u0027ammontare  dell\u0027emolumento\ne le modalita\u0027 di erogazione. L\u0027emolumento e\u0027 calcolato tenendo conto\ndel  complessivo  trattamento  economico   accessorio   fissato   dai\ncontratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al  personale\ndi ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.» \n    Nel corso  dell\u0027istruttoria  concernente  l\u0027odierno  giudizio  di\nparifica si rilevava che, con tali norme, con particolare riferimento\nai  commi  12-ter  e  quater,  sopra  riportati,  la  Regione   aveva\nintrodotto gia\u0027 dal 2021,  un  peculiare  emolumento  in  favore  del\npersonale afferente agli uffici di diretta collaborazione, ben  prima\nche  il  Legislatore  statale   intervenisse   con   l\u0027art.   3   del\ndecreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in legge n.  74/2023)\nautorizzando le Regioni ad applicare i principi di  cui  all\u0027art.  14\ndel decreto legislativo n. 165/2001. \n    Specificatamente, sulla base del comma 1, del citato art.  3  «Le\nregioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l\u0027articolo 14 del\ndecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di  cui\nall\u0027articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.  Resta  fermo  il\ndivieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita\u0027 di\ntipo gestionale, anche  laddove  il  trattamento  economico  ad  esso\nriconosciuto  sia  stato  parametrato   al   personale   di   livello\ndirigenziale.» \n    In  merito  alla  modalita\u0027  di  corresponsione  del   menzionato\ntrattamento  accessorio  sono   state   approvate   dall\u0027Ufficio   di\nPresidenza, in attuazione del suddetto comma  12-quater  della  legge\nregionale 4 marzo 2021, n. 2, le deliberazioni  n  22  e  23  del  29\naprile 2021. \n    Il Disciplinare approvato con la delibera n. 22/2021 dell\u0027Ufficio\ndi Presidenza, all\u0027art. 8, ha regolato il trattamento accessorio  del\npersonale, stabilendo che: \n      1.  Per  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta\ncollaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma  12-ter\ndell\u0027articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.  1,  tutte\nle voci del trattamento economico accessorio previste dagli  istituti\nretributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei\ncompensi per la produttivita\u0027 collettiva  e  per  la  qualita\u0027  della\nprestazione individuale, compresa  qualsiasi  indennita\u0027  connessa  a\nparticolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono\nsostituite da un unico emolumento onnicomprensivo,  da  corrispondere\nmensilmente, parametrato  alle  attivita\u0027  effettivamente  assegnate.\nTale indennita\u0027, definita nell\u0027Appendice 1  del  presente  documento,\nremunera anche  la  disponibilita\u0027  a  orari  disagevoli  nonche\u0027  le\nconseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli\nuffici ed e\u0027 calcolata  tenendo  conto  del  complessivo  trattamento\neconomico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi  di\nlavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per\ngli istituti regolati dal CCNL. \n      2.  Ai  responsabili   di   segreteria   spetta   un\u0027indennita\u0027\naccessoria  pari  all\u002780%  della  retribuzione   di   posizione   del\nSegretario generale. \n      3. A tutto  il  personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta\ncollaborazione  l\u0027indennita\u0027  di  cui   al   presente   articolo   e\u0027\ncorrisposta mensilmente al  netto  del  15%  che  e\u0027  assoggettato  a\nvalutazione annuale, secondo le disposizioni  contenute  nel  vigente\nsistema di valutazione del personale del Consiglio. \n    Detto compenso viene definito nell\u0027appendice 1 nel seguente modo. \n    La retribuzione delle unita\u0027 di personale assegnato (sia  interno\nche comandato) presso gli uffici di diretta collaborazione e\u0027 pari  a\nquella percepita nella posizione economica  di  appartenenza  cui  si\naggiunge l\u0027emolumento unico di cui al comma 12-ter dell\u0027art. 23 della\ncitata L.R. 1/2012. \n    Ai fini della  quantificazione  dell\u0027emolumento  unico  si  tiene\nconto, a norma dello stesso comma  12-ter  dell\u0027art.  23  della  L.R.\n1/2012,  dei  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  per  il\npersonale non dirigenziale del  Consiglio  regionale  della  Campania\n(CCDI approvato con Delibera UdP  n.  158  del  28  dicembre  2018  e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni). \n    Detto emolumento e\u0027 costituito da un  importo  fisso  parametrato\nalle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 18.017,90  per\nla categoria B, euro 18.438,00 per la categoria C, euro 19.006,60 per\nla categoria D, di cui il 15% e\u0027 assoggettato a valutazione  annuale.\nPer la categoria A  viene  confermato  l\u0027importo  di  euro  16.000,00\nstabilito con delibera dell\u0027UdP n. 16/2019. In ipotesi di part  time,\nl\u0027emolumento  onnicomprensivo  e\u0027  parametrato  alla  percentuale  di\nprestazione lavorativa. \n    La delibera dell\u0027UPC n. 23/2021,  al  punto  5  del  dispositivo,\ndisciplina, invece, la corrispondente quantificazione dell\u0027emolumento\nper il personale assegnato ai gruppi consiliari, stabilendo  «che  al\npersonale di cui al punto 2) lettere a, b, c e d, assegnato ai gruppi\nconsiliari,  la  retribuzione  e\u0027  pari  a  quella  percepita   nella\nposizione economica di appartenenza,  cui  si  aggiunge  l\u0027emolumento\nunico di cui al comma 12-ter dell\u0027art. 23 della citata L.R. 1/2012. \n    Ai fini della  quantificazione  dell\u0027emolumento  unico  si  tiene\nconto, a norma dello stesso comma  12-ter  dell\u0027art.  23  della  L.R.\n1/2012,  dei  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  per  il\npersonale non dirigenziale del  Consiglio  regionale  della  Campania\n(CCDI approvato con Delibera UdP  n.  158  del  28  dicembre  2018  e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni); \n    Detto emolumento e\u0027 costituito da un  importo  fisso  parametrato\nalle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 16.000 per  la\ncategoria A, euro 18.017,90 per la categoria B, euro 18.438,00 per la\ncategoria C, Euro 19.006,60 per la categoria D,  di  cui  il  15%  e\u0027\nassoggettato a valutazione annuale.» \n    In ordine ai rilievi istruttori  posti  durante  il  giudizio  di\nparifica, la Regione con riferimento alla compatibilita\u0027 normativa di\ndetta previsione con i principi  stabiliti  dalla  Consulta,  con  la\nsentenza n. 146/2019, ha  argomentato  che  detta  compatibilita\u0027  e\u0027\nassicurata dal combinato disposto dell\u0027articolo 1, comma 3, di cui al\nTitolo I «Principi generali» del decreto legislativo 30 marzo 2001, n\n165 - che testualmente prevede: «le disposizioni del presente decreto\ncostituiscono principi fondamentali ai sensi dell\u0027articolo 117  della\nCostituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono  ad  esse\ntenendo conto delle peculiarita\u0027  dei  rispettivi  ordinamenti»  -  e\ndegli artt. 4, 14, 27 del TUPI, che avrebbero consentito, ancor prima\ndella modifica operata  con  il  decreto-legge  n.  44,  di  ritenere\nimplicitamente le  disposizioni  in  materia  di  uffici  di  diretta\ncollaborazione pacificamente applicabili alle  regioni.  Il  Collegio\nnon mancava di osservare che le norme di cui all\u0027art. 14 del TUPI  di\ncui, in forza del criterio logico sistematico, la Regione ha ritenuto\nfare applicazione attraverso l\u0027adozione della disposizione della  cui\nlegittimita\u0027  si  dubita,  non  solo  si  riferiscono  specificamente\nall\u0027organizzazione dei Ministeri per quanto, lungi dall\u0027essere  norme\ndi principio, disciplinano in maniera puntuale gli uffici di  diretta\ncollaborazione  dei  ministeri  anche  per  i  profili  afferenti  al\npersonale ivi assegnato. Diversamente opinando, la Consulta, rispetto\nalla questione decisa  con  la  sentenza  n.  146/2019,  non  avrebbe\ndichiarato incostituzionali per violazione dell\u0027art.  117,  comma  2,\nlett.  1)  le  precedenti   leggi   regionali   che   sostanzialmente\nprevedevano un emolumento similare. \n    Inoltre, rilevava il Collegio che  non  si  ravvisavano  elementi\nutili a qualificare l\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 come  norma\ndi interpretazione autentica o meramente confermativa, per cui,  come\nargomentato in sede istruttoria, si dubitava sull\u0027an e, quindi, sulla\npossibilita\u0027 da parte del Legislatore regionale di  prevedere  questo\nunico  emolumento  omnicomprensivo  mensile  non   disciplinato   dai\ncontratti collettivi  di  comparto  ne\u0027  dalla  legge  (almeno  prima\ndell\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 ossia\nil 22 aprile 2023),  in  quanto  materia  riservata  alla  competenza\nesclusiva assegnata al Legislatore  statale  dall\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera 1) rientrante nell\u0027ordinamento civile. \n    La Regione ha riferito,  rispondendo  ad  uno  specifico  quesito\nistruttorio concernente l\u0027eventuale inserimento di dette risorse  nel\nfondo salario accessorio, che le risorse destinate  al  finanziamento\ndelle spese del personale degli uffici di diretta collaborazione,  di\ncui alla citata Legge regionale, non  hanno  trovato  iscrizione  nel\nFondo per il salario  accessorio  del  personale  del  comparto,  ne\u0027\nritiene «che avrebbero potuto trovare iscrizione in esso in base alle\nregole ed ai limiti vigenti per  l\u0027integrazione  di  risorse  a  tale\nFondo». \n    L\u0027importo corrisposto nel  2023,  che  incide  sui  saldi  e  sul\nrisultato di amministrazione,  posto  a  carico  del  bilancio,  fino\nall\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3 del  decreto-legge  n.  44  del  22\naprile 2023, convertito dalla legge n. 74/2023, ossia 23 aprile 2023,\ne\u0027 pari ad euro 813.688,612 e trova evidenza nel rendiconto  generale\ndella Regione  Campania  2023  nel  capitolo  di  spesa  cap.  U00008\n(codifica U1.04.01.04.001) intestato al  trasferimento  al  Consiglio\nregionale delle spese di funzionamento. \n    In totale le  somme  erogate  nel  triennio  sono  pari  ad  euro\n7.492.565,56. \n    La Procura nell\u0027adunanza pubblica, convocata in data  29.11.2024,\ncon ordinanza presidenziale n. 29/ 2024, non ha condiviso i dubbi  di\nlegittimita\u0027 costituzionale afferenti alla  disciplina  regionale  di\ncui alla L.R. n. 1 del 2021 introduttiva dei commi 12-bis,  12-ter  e\n12-quater, al comma 12 dell\u0027art. 23 della legge regionale 27  gennaio\n2012 n. 1 per carenza dei  requisiti  di  rilevanza  e  di  manifesta\nfondatezza di cui all\u0027art. 23  della  legge  n.  87/1953,  in  quanto\nritiene la norma  «(...)  di  per  se\u0027,  contabilmente  neutra  (...)\ncongegnata senza realizzare un vincolo diretto, quanto  astrattamente\ninsormontabile, a determinare quel risultato della cui conformita\u0027 ai\nparametri legislativi di compatibilita\u0027  costituzionale  si  dubita».\nSicche\u0027 «l\u0027effetto sostanziale (...) si e\u0027 realizzato solo con la sua\nattuazione mediante le delibere dell\u0027Ufficio di Presidenza nn.  22  e\n23 del 2021» (cfr. Requisitoria del Procuratore regionale). \n    Sul punto, come meglio indicato nella decisione  di  parifica  n.\n250/2024/PARI, si  rileva  che  di  «neutralita\u0027»  contabile  (recte:\nfinanziaria) puo\u0027 propriamente discorrersi solo al cospetto di  norme\nin cui sia espressamente previsto  che  non  ne  discendano  nuovi  o\nmaggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  (fattispecie  non\nricorrente nel caso in esame). In tutti gli altri casi,  e\u0027  evidente\nche le leggi di introduzione di - nuovi o  maggiori  -  oneri  devono\nprevedere una loro (effettiva)  copertura  finanziaria,  al  fine  di\nassicurare, sin dal momento  genetico  e  per  l\u0027intera  durata,  gli\nequilibri di bilancio. \n    Il  Collegio   richiamando   tutte   le   argomentazioni   e   la\nricostruzione operata in sede istruttoria, meglio  evidenziata  nella\nrelazione  allegata  al  giudizio  di   parifica,   dubitando   della\nlegittimita\u0027 costituzione della L.R. n. 2 del 4  marzo  2021  che  ha\nmodificato i commi 12-bis e ss. dell\u0027art. 23 della  L.R.  27  gennaio\n2012, n. 1, ritenuta la  questione  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata, come verra\u0027 meglio argomentato nella parte in diritto, per\ncontrasto  con  la  riserva  di  competenza  esclusiva  assegnata  al\nlegislatore statale dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera  1),  Cost.\nin materia di ordinamento civile e per l\u0027effetto con gli articoli 81,\n97 primo comma e 119 primo comma Cost., ha deciso di  promuovere  con\nseparata   ordinanza   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale\nsospendendo il giudizio di parifica con la decisione n. 250/2024/PARI\nsul  capitolo  n.  U00008,  limitatamente  alle  spese  destinate  al\nfinanziamento  dell\u0027unico  emolumento  omnicomprensivo  destinato  al\npersonale assegnato  agli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli\nOrgani politici, ammontante nel 2023 ad euro 813.688,612. \n \n                       Considerato in diritto \n \n1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita\u0027 \n    Ai sensi dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,\nn. 1 («Norme sui  giudizi  di  legittimita\u0027  costituzionale  e  sulle\ngaranzie d\u0027indipendenza della Corte costituzionale») e dell\u0027art.  23,\ncomma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla  costituzione\ne sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene\ndi sollevare d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale,  dei\ncommi 12-ter e quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n.  1,\ncome modificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo  2021,  che  testualmente\nprevedono: \n      «12-ter. Per il personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta\ncollaborazione, in applicazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  2\ndell\u0027articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte  le  voci\ndel  trattamento  economico  accessorio   previste   dagli   istituti\nretributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei\ncompensi per la produttivita\u0027 collettiva  e  per  la  qualita\u0027  della\nprestazione individuale  compresa  qualsiasi  indennita\u0027  connessa  a\nparticolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono\nsostituite da un unico emolumento omnicomprensivo,  da  corrispondere\nmensilmente, parametrato  alle  attivita\u0027  effettivamente  assegnate.\nTale indennita\u0027 remunera anche la disponibilita\u0027 a  orari  disagevoli\nnonche\u0027  le   conseguenti   ulteriori   prestazioni   richieste   dai\nresponsabili degli uffici. \n      12-quater. L\u0027Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale\ndetermina i criteri di individuazione dell\u0027ammontare  dell\u0027emolumento\ne le modalita\u0027 di erogazione. L\u0027emolumento e\u0027 calcolato tenendo conto\ndel  complessivo  trattamento  economico   accessorio   fissato   dai\ncontratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al  personale\ndi ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.» \n2. La possibilita\u0027 di esperire una interpretazione costituzionalmente\norientata e la legittimazione della Sezione \n    Il   Collegio   non   ritiene   praticabile    un\u0027interpretazione\nadeguatrice dei commi 12-ter e quater  dell\u0027art.  23  della  L.R.  27\ngennaio 2012, n. 1, come modificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo  2021\ndiversa da quella letterale, che non  lascia  dubbi  sulla  effettiva\nvolonta\u0027  del  Legislatore  regionale  di  istituire   un   peculiare\nemolumento   denominato   «unico   emolumento   omnicomprensivo,   da\ncorrispondere mensilmente» non disciplinato dalla legge a dai CCNL. \n    D\u0027altro canto, e\u0027 acquisizione  condivisa  che  l\u0027interpretazione\nconforme a Costituzione postula  l\u0027esistenza  di  un  dato  lessicale\npolisenso  suscettibile  di  letture  alternative,  tale,  cioe\u0027,  da\nesprimere, in applicazione dei generali  canoni  ermeneutici,  due  o\npiu\u0027 possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con  i\nprecetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come  nel  caso  di\nspecie, l\u0027univoco tenore letterale della  norma  non  consenta  altre\ninterpretazioni,   l\u0027accesso    al    sindacato    di    legittimita\u0027\ncostituzionale si configura come percorso obbligato. \n    Esclusa  la  praticabilita\u0027  di  un\u0027interpretazione  adeguatrice,\noccorre premettere che la legittimazione  della  Corte  dei  conti  a\nsollevare questioni di costituzionalita\u0027 in sede di parifica e\u0027 stata\nprogressivamente   ampliata   sia   con   riferimento    all\u0027oggetto,\nriguardando  ormai  tutte  le  disposizioni  di  legge,   statale   e\nregionale, che possono  alterare  gli  equilibri  di  bilancio  (cfr.\nsentt. n. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in  diritto;  n.  213\ndel 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro,  non\nessendo  piu\u0027   limitata   alle   violazioni   dell\u0027art.   81   della\nCostituzione. \n    In  particolare,  con  la  sentenza  n.  196  del  2018   si   e\u0027\nriconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di  controllo,\nin  sede  di  parificazione  del  Rendiconto  generale  regionale,  a\nsollevare  questioni  di   legittimita\u0027   costituzionale   anche   in\nriferimento  a  parametri  attributivi  di  competenza  (l\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera 1, Costituzione), sull\u0027assunto  che  «in  tali\ncasi la Regione manca per definizione della prerogativa  di  allocare\nrisorse» (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del  Considerato  in\ndiritto).  Pertanto,  «entro  tali  materie,  non  vi  e\u0027  intervento\nregionale produttivo di  spesa  che  non  si  traduca  immediatamente\nnell\u0027alterazione dei criteri dettati dall\u0027ordinamento ai  fini  della\nsana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196  del\n2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). \n    Proprio con riferimento alla spesa di  personale  e  al  relativo\ntrattamento  accessorio  nella  sentenza  n.   146/2019,   la   Corte\ncostituzionale ha sottolineato che le «norme regionali istitutive  di\nfondi che il rimettente ritiene alimentati con  risorse  ulteriori  e\ndiverse rispetto  a  quelle  tassativamente  previste  dai  contratti\ncollettivi  nazionali,  in  contrasto  con  l\u0027attribuzione   che   il\nlegislatore statale, titolare della competenza legislativa  esclusiva\nnella  materia  «ordinamento  civile»,  opera   alla   contrattazione\ncollettiva  nazionale  di   comparto,   per   la   determinazione   e\nl\u0027assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio  dei\ndipendenti pubblici. L\u0027effetto ineludibile  di  una  tale  scelta  si\nriverbera  in  una  espansione  della  spesa  per  il  personale,  in\nviolazione dei «beni-valori»  della  contabilita\u0027  pubblica  tutelati\ndagli artt. 81 e 97, primo comma, Costituzione. \n    Sono questi i valori alla cui tutela e\u0027 preordinata la Corte  dei\nconti, cui spetta accertare tutte le «irregolarita\u0027» poste in  essere\ndagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli, secondo quanto\nstabilito dall\u0027art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.\n174, (sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018).» \n    Recentemente  la   Corte   costituzionale   ha   ribadito   detto\norientamento nella sentenza n.  185/2024,  con  riferimento  a  norme\nregionali lesive del riparto di competenze fra Stato e regioni  nella\nmateria «ordinamento civile» allorche\u0027 si configuri una «correlazione\nfunzionale» (sentenza n. 253  del  2022).  Correlazione  rintracciata\nnella lesione» della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato\nnella materia «ordinamento civile» da parte di disposizioni regionali\nche hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico, anche\nin relazione al parametro interposto  costituito  dalle  disposizioni\ndettate dal decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  in  quanto  la\nillegittimita\u0027  costituzionale  di  tali  disposizioni  comporta,  di\nnorma, quella della spesa da essa  disposta  a  carico  del  bilancio\ndell\u0027ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146\nex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).» \n3. Sulla rilevanza della questione \n    Sul piano della rilevanza, questa Sezione non  potendo  procedere\nad  un\u0027interpretazione  conforme  a   Costituzione   deve   sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale nella  misura  in  cui  tale\ndisposizione  produce  effetti  anche  contabili;  diversamente,   si\ntroverebbe a validare un risultato di amministrazione  non  corretto,\ninficiando gli equilibri di bilancio. \n    Nel caso di specie il Legislatore regionale e\u0027 intervenuto con la\nL.R. n. 2 del 4 marzo 2021 modificando, tra gli altri, i commi 12-ter\ne quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, prevedendo al\ncomma   12-ter   la   corresponsione   di   «un   unico    emolumento\nomnicomprensivo, da corrispondere mensilmente» per il personale degli\nuffici  di  diretta  collaborazione  in  mancanza  di  una   espressa\nprevisione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni\ndi fonte statale ossia delle uniche fonti legittimate a  disciplinare\nil trattamento economico dei dipendenti pubblici. Piu\u0027 nel  dettaglio\nha previsto che «tutte le voci del trattamento  economico  accessorio\npreviste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di\nlavoro, comprensive dei compensi per la  produttivita\u0027  collettiva  e\nper la qualita\u0027  della  prestazione  individuale  compresa  qualsiasi\nindennita\u0027 connessa a particolari  funzioni  e  il  compenso  per  il\nlavoro  straordinario,  sono  sostituite  da  un   unico   emolumento\nomnicomprensivo, da corrispondere mensilmente». \n    Il  successivo  comma  12-quater   attribuisce   all\u0027Ufficio   di\nPresidenza del Consiglio regionale la determinazione dei  criteri  di\nindividuazione  dell\u0027ammontare  dell\u0027emolumento  e  le  modalita\u0027  di\nerogazione  «tenendo  conto  del  complessivo  trattamento  economico\naccessorio fissato dai contratti  collettivi  integrativi  di  lavoro\nriconosciuto al personale di ruolo del Consiglio  regionale  per  gli\nistituti regolati dal CCNL», mentre, la contrattazione  collettiva  a\ncui fa rinvio la legge, ai sensi degli artt. 2, comma  3,  e  45  del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, non prevede detta  tipologia  di\ntrattamento accessorio. Tant\u0027e\u0027 che la determinazione fissata con  le\nsopra riportate  deliberazioni  nn.  22  e  23  del  29  aprile  2021\ndell\u0027Ufficio di Presidenza hanno previsto un salario  accessorio,  in\nalcuni casi addirittura equivalente al trattamento fondamentale della\nrispettiva  categoria  di  appartenenza,  con  cio\u0027   duplicando   il\ntrattamento stipendiale base. \n    In particolare, le deliberazioni prevedono che «Detto  emolumento\ne\u0027  costituito  da  un  importo  fisso  parametrato  alle  rispettive\ncategorie di inquadramento pari a Euro 16.000  per  la  categoria  A,\nEuro 18.017,90 per la categoria B, Euro 18.438,00 per la categoria C,\nEuro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15%  e\u0027  assoggettato  a\nvalutazione annuale.» \n    Detto peculiare  emolumento,  a  differenza  di  quanto  previsto\ndall\u0027art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, non e\u0027\nstato fatto gravare sul fondo salario accessorio, che,  tra  l\u0027altro,\nai sensi dell\u0027art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 e dell\u0027art. 79 del CCNL\n16  novembre  2022,  non   poteva   proprio   essere   costituito   e\nconseguentemente  «ripartito»  per  detta  tipologia  di  trattamento\naccessorio. Cio\u0027 in quanto  i  relativi  contratti  di  comparto  non\ncontemplano detta tipologia di trattamento accessorio. \n    Difatti,  le  risorse  occorrenti  per  il  suddetto  «emolumento\nomnicomprensivo»  sono  state  stanziate  direttamente  in  bilancio,\nautorizzando la corresponsione di un trattamento accessorio  che  nel\n2023, fino all\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3 del decreto-legge n.  44\ndel 22 aprile 2023, convertito dalla  legge  n.  74/2023,  23  aprile\n2023, e\u0027 pari ad euro 813.688,612 e  trova  evidenza  nel  Rendiconto\ngenerale della Regione Campania  2023  nel  capitolo  di  spesa  cap.\nU00008  (codifica  Ul.04.01.04.001)  destinato  al  trasferimento  al\nConsiglio regionale delle spese di funzionamento. Nel rendiconto  del\nConsiglio  regionale,  i  capitoli  di  imputazione  delle  spese  in\nquestione sono il n. 4206 ed il n. 4208,  afferenti  agli  oneri  per\nsalario accessorio, relativi oneri riflessi, Irap e buoni  pasto  per\nil  personale  assegnato  in   comando   agli   uffici   di   diretta\ncollaborazione. \n    La copertura per l\u0027esercizio 2023 della  spesa  in  questione  e\u0027\nstata assicurata dal testo dell\u0027articolo 65,  comma  9,  della  legge\nregionale 29 giugno 2021, n.  5,  che  recita»  All\u0027attuazione  delle\ndisposizioni di cui all\u0027articolo 23, commi 12-bis e  seguenti,  della\nlegge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione\ndel bilancio annuale  2012  e  pluriennale  2012-2014  della  Regione\nCampania - legge finanziaria regionale 2012) e successive  modifiche,\nsi provvede, a decorrere dall\u0027annualita\u0027 2021, per un importo massimo\ndi euro  5.900.000,00,  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio  del\nConsiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023». \n    Posto il tenore letterale della norma,  l\u0027importo  effettivamente\ncorrisposto nel triennio 2021-2023 di euro  7.492.565,56  non  appare\nconforme alla suddetta autorizzazione di spesa. \n    Assume, pertanto, rilevanza la questione nel caso  in  esame,  in\nquanto, ove questa Sezione procedesse  alla  parifica  applicando  le\nnorme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente -  con  particolare\nriferimento alla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 che  ha  modificato,  tra\ngli altri, i commi 12-ter e quater dell\u0027art 23 della L.R. 27  gennaio\n2012, n. 1, che ha consentito di  reintrodurre  un  unico  emolumento\nonnicomprensivo  peraltro  gia\u0027  oggetto  di   valutazione   di   non\nconformita\u0027 costituzionale con la sentenza n.  146/2019  -  finirebbe\ninammissibilmente per validare risultanze contabili  (in  primis,  il\nrisultato di  amministrazione)  derivanti  dall\u0027indebito  impiego  di\nrisorse per il finanziamento di tali emolumenti. \n    In  tal   senso,   l\u0027esito   del   giudizio   di   compatibilita\u0027\ncostituzionale della  disposizione  di  legge  regionale  indubbiata,\ncondiziona decisivamente il giudizio di parificazione  della  Sezione\nsul Rendiconto della Regione Campania per l\u0027esercizio 2023. \n4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 \n    Sul piano della non manifesta infondatezza  della  questione,  il\nCollegio ritiene che i commi 12-ter e quater dell\u0027art. 23 della  L.R.\n27 gennaio 2012, n. 1, come modificati dalla L.R. n. 2  del  4  marzo\n2021 siano illegittimi in quanto violano  la  riserva  di  competenza\nesclusiva assegnata al legislatore  statale  dall\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera 1), Cost. in materia di  ordinamento  civile,  poiche\u0027\ndispongono l\u0027istituzione di un trattamento  accessorio  non  previsto\ndal  CCNL  e  dalla  legge  statale,  uniche  fonti   legittimate   a\ndisciplinare  il  trattamento  economico  dei  dipendenti   pubblici.\nParimenti, il comma 12-quater prevedendo che «L\u0027Ufficio di Presidenza\ndel  Consiglio  regionale  determina  i  criteri  di   individuazione\ndell\u0027ammontare dell\u0027emolumento  e  le  modalita\u0027  di  erogazione»  e\u0027\nillegittimo in  quanto  viola  la  riserva  di  competenza  esclusiva\nassegnata  al  Legislatore  statale  dall\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera  1),  e,  in  virtu\u0027  del  rinvio  da  questa  operato,  alla\ncontrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45  del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001. \n    La violazione della competenza legislativa esclusiva  statale  in\ntema di disciplina del trattamento accessorio del personale regionale\nridonda nella  lesione  dell\u0027equilibrio  di  bilancio  e  della  sana\ngestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, 81 e  119\nprimo comma Costituzione. \n    Tali risorse, difatti, hanno trovato copertura  direttamente  nel\nbilancio,  tra  l\u0027altro,  senza  che  le  stesse  siano  state  fatte\ntransitare nel fondo salario accessorio,  determinando  un\u0027espansione\ndella spesa di parte corrente di importo pari a  quello  corrisposto,\ncon  evidente  incidenza  sui  saldi  finali  e  sul   risultato   di\namministrazione. \n    Successivamente, come detto, il Legislatore  e\u0027  intervenuto  con\nl\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla\nlegge n. 74/2023) che al comma 1  prevede  che  «Le  regioni  possono\napplicare,  senza  aggravio  di  spesa,  l\u0027articolo  14  del  decreto\nlegislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  secondo  i  principi  di  cui\nall\u0027articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.  Resta  fermo  il\ndivieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita\u0027 di\ntipo gestionale, anche  laddove  il  trattamento  economico  ad  esso\nriconosciuto  sia  stato  parametrato   al   personale   di   livello\ndirigenziale.» \n    Non ritenendo che la norma statale in  esame  sia  una  norma  di\ninterpretazione autentica, come recentemente confermato  dalla  Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 185/2024  che  ha  sottolineato  «la\nportata innovativa dell\u0027art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44  del\n2023,  come  convertito»,  escludendo  «la   natura   di   norma   di\ninterpretazione autentica (o meramente confermativa, come  assume  la\ndifesa della Regione)», la stessa non puo\u0027 che  trovare  applicazione\ndalla  sua  entrata  in  vigore,   ovvero   dal   23   aprile   2023.\nPrecedentemente a tale data,  il  Legislatore  regionale  non  poteva\nnormare autonomamente il trattamento accessorio del  personale  degli\nuffici di diretta collaborazione. Cio\u0027  in  quanto  «il  rapporto  di\nimpiego del personale delle Regioni e\u0027  regolato  dalla  legge  dello\nStato e, in virtu\u0027 del rinvio da questa operato, dalla contrattazione\ncollettiva, ai sensi degli  artt.  2,  comma  3,  e  45  del  decreto\nlegislativo n. 165 del 2001» (cfr. ex plurimis Corte  costituzionale,\nsentenza n. 154  del  2019),  in  quanto,  «pur  trattandosi  di  una\nparticolare categoria  di  personale  regionale,  la  disciplina  del\ntrattamento  economico  accessorio,  sino   all\u0027entrata   in   vigore\ndell\u0027art. 3,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  44  del  2023,  come\nconvertito, risultava, come per tutti gli altri  dipendenti  pubblici\ncontrattualizzati  e  non  contrattualizzati,  quella  dettata  dalle\ndisposizioni  di  legge  statale,   dal   codice   civile   e   dalla\ncontrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia,  restando\nsempre esclusa una competenza legislativa regionale»  (cfr.  sentenza\nn. 185/2024). \n    Difatti e\u0027 con l\u0027art. 3, comma 1, del  decreto-legge  n.  44  del\n2023, come convertito, che e\u0027 riconosciuta al  legislatore  regionale\nla facolta\u0027 di  entrare  nel  perimetro  della  materia  «ordinamento\ncivile», ma limitatamente alla disciplina del  trattamento  economico\naccessorio del personale di staff; questo ampliamento limitato  della\ncompetenza del  legislatore  regionale  si  giustifica,  appunto,  in\nragione del generale principio di sussidiarieta\u0027 che  opera  anche  a\nlivello legislativo, oltre che amministrativo,  e  come  consente  al\nlegislatore  statale  di  chiamare  a  se\u0027  in   sussidiarieta\u0027   una\ncompetenza legislativa che rientrerebbe  in  quella  del  legislatore\nregionale, cosi\u0027 gli  consente  di  demandare  in  sussidiarieta\u0027  al\nlegislatore regionale porzioni di competenze  esclusive  statali  che\nrispondano ad esigenze organizzative di prossimita\u0027, quale e\u0027  quella\ndell\u0027adeguata remunerazione del personale  di  supporto  agli  organi\npolitici regionali, il cui rapporto si caratterizza  per  la  marcata\nfiduciarieta\u0027 dell\u0027incarico e per la  tradizionale  estraneita\u0027  alla\nregolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto\n(dr. sentenza n. 185/2024). \n    Peraltro,  proprio  in  relazione   al   trattamento   accessorio\nriservato agli uffici di  staff  della  Regione  Campania,  la  Corte\ncostituzionale con la precedente sentenza n. 146/2019, ha  dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 2 e 4, della Legge\nRegione Campania 3 settembre 2002, n. 20  e  dell\u0027art.  1,  comma  1,\ndella Legge Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, in  riferimento\nai  parametri  stabiliti  dall\u0027articolo  117,  comma  2,  lett.   l),\ndall\u0027articolo 97, comma 1 e dall\u0027art. 81 Costituzione. \n    Si trattava, sinteticamente, del  fondo  destinato  al  personale\ncomandato e distaccato in  servizio  presso  le  strutture  politiche\n(Fondo «Legge 20»), istituito dall\u0027art. 2 della legge regionale n. 20\ndel  2002,  e  all\u0027ulteriore  fondo  (Fondo  «Legge  25»),  istituito\ndall\u0027art. 1, comma 1, della legge  regionale  n.  25  del  2003,  che\nveniva configurato come un  fondo  integrativo  in  cui  la  predetta\ncomponente retributiva veniva  erogata  come  indennita\u0027  di  importo\nfisso e predeterminato  per  ciascuna  categoria  di  personale,  che\nsvolgeva  prestazioni  di  assistenza  all\u0027attivita\u0027   degli   organi\nistituzionali del Consiglio. \n    Come evidenziato nella citata  ordinanza  «Ebbene,  nel  caso  di\nspecie, le norme di cui si sospetta l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale,\nincidono sull\u0027articolazione della spesa e sul quantum  della  stessa,\npoiche\u0027  l\u0027una  istituisce  fondi  finalizzati   ad   alimentare   il\ntrattamento economico accessorio dei dipendenti, che  altrimenti  non\navrebbero titolo ad essere  erogati;  l\u0027altra  determina  un  effetto\nespansivo della spesa mediante un aumento delle risorse destinate  al\ntrattamento  accessorio,  appunto,  con  cui,  poi,  la  Regione   ha\nretribuito soggetti che non  ne  avrebbero  avuto  titolo  o  che  ne\navrebbero avuto titolo ma in misura,  e  soprattutto  con  modalita\u0027,\naffatto diverse. \n    Nel  caso  di  specie  la  Regione  ha  provveduto  a  finanziare\ndirettamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al\ndifuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto e senza\nuna legge statale che abbia autorizzato  tali  incrementi,  palesando\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del proprio operato.  Situazione  che\npone la legge regionale in contrasto non solo con l\u0027art.  117,  comma\n2, lett. l) della Costituzione, ma anche  con  l\u0027art.  81,  comma  4,\ndella Carta Costituzionale vigente al momento  dell\u0027emanazione  della\nl.r. n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai  sensi  del  nuovo\ntesto dell\u0027art. 81, comma 3). \n    In tale contesto risulta dubbia la costituzionalita\u0027 delle  leggi\nche disciplinano il trattamento economico  accessorio  del  personale\ncomandato e distaccato nelle strutture politiche e del  personale  di\nruolo che svolge prestazioni di assistenza all\u0027attivita\u0027 degli organi\nistituzionali del Consiglio». \n    Sostanzialmente, si trattava  di  trattamenti  ad  importo  fisso\nconfluiti,  seppur  in  maniera  non  ortodossa,  nei  fondi  salario\naccessorio. \n    Orbene, con la legge n. 2/2021 il Legislatore regionale  pur  non\navendo  ipotizzato  un  coincidente  trattamento  accessorio,  ne  ha\nnormato uno similare, sotto forma di «unico emolumento  mensile»,  al\ndi fuori di quanto previsto dalle fonti normative  costituzionalmente\nprescritte  (legge  statale  e  contratti  collettivi  nazionali   di\ncomparto) ponendolo a carico del bilancio e  non  del  fondo  salario\naccessorio.  A  tal  riguardo,  si  evidenzia   che   «il   giudicato\ncostituzionale e\u0027 violato non solo quando il  legislatore  emana  una\nnorma che costituisce una mera riproduzione di quella  gia\u0027  ritenuta\nlesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina  miri\na  perseguire  e  raggiungere,   anche   se   indirettamente,   esiti\ncorrispondenti» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 245 del 2012). \n    Ne consegue che il meccanismo  prefigurato  dai  commi  12-ter  e\n12-quater  della  legge  regionale  n.  2/2021,  integra,   altresi\u0027,\nun\u0027elusione dei principi affermati dal Giudice costituzionale con  la\nsentenza n. 146/2019  in  quanto  prevede  la  corresponsione  di  un\ntrattamento accessorio, ad importo fisso mensile, non previsto  dalla\ncontrattazione collettiva di  comparto  per  gli  uffici  di  diretta\ncollaborazione del Consiglio regionale. \n    In   proposito,   giova   ricordare   che    la    giurisprudenza\ncostituzionale ha stigmatizzato come illegittime «le disposizioni con\ncui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare  gli\neffetti di una pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale»  (sentenza\nn. 224 del 2016). \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la\nCampania \n    visti   l\u0027art.   134   Costituzione,   l\u0027art.   1   della   legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l\u0027art.  23  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87; \n    Solleva la questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dei  commi\n12-ter e quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n.  1,  come\nmodificata dalla L.R. n. 2  del  4  marzo  2021,  in  riferimento  ai\nparametri  stabiliti  dall\u0027articolo   117,   comma   2,   lett.   1),\ndall\u0027articolo 97, primo comma, dall\u0027art. 119 primo comma e  dall\u0027art.\n81 Costituzione. \n    Ordina  la  sospensione  del  giudizio   di   parificazione   con\nriferimento al capitolo di spesa  U00008,  limitatamente  alle  spese\ndestinate al finanziamento dell\u0027unico emolumento  omnicomprensivo,  e\ndispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per\nl\u0027esame della questione. \n    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 23, ultimo comma, della legge il  marzo  1953,  n.  87,  la\npresente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  della   Regione\nCampania e al Procuratore Regionale,  nella  qualita\u0027  di  parti  nel\ngiudizio di  parificazione,  nonche\u0027  comunicata  al  Presidente  del\nConsiglio regionale della Campania. \n    Cosi\u0027 deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  29\nnovembre 2024. \n \n                      Il Presidente: Gagliardi \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Calcari","elencoNorme":[{"id":"62367","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero_legge":"1","descrizionenesso":"","legge_articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"ter","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62368","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero_legge":"1","descrizionenesso":"aggiunti dall\u0027","legge_articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62369","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"04/03/2021","data_nir":"2021-03-04","numero_legge":"2","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"79015","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79016","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79017","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. l)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79018","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79042","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"165","data_legge":"30/03/2001","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;165~art2","unique_identifier":""},{"id":"79043","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"165","data_legge":"30/03/2001","articolo":"45","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;165~art45","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54548","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"15/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}"
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