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legge della\n Regione Lombardia [, 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei\n servizi abitativi),] art. 22, comma 1, lettera a). \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI MILANO \n Sezione prima \n \n Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel giudizio n.\n12788/2024 R.G., promosso da: ASGI - Associazione degli studi\ngiuridici sull\u0027immigrazione APS (p. iva 97086880156), con sede legale\nin Torino, via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale\nrappresentante pro tempore; \n APN - Avvocati per niente Onlus (p. iva 97384770158), con sede\nlegale in Milano, via San Bernardino n. 14, in persona del legale\nrappresentante pro tempore; \n Associazione NAGA - Organizzazione di volontariato per\nl\u0027assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri,\nRom e Sinti (p. iva 97058050150), con sede in Milano, via Zamenhof n.\n7/A, in persona del legale rappresentante pro tempore; \n Sindacato inquilini casa e territorio - Sicet Lombardia (p. iva\n94556050154), con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Fulvio Testi\nn. 42, in persona del segretario pro tempore; \n S. F. F. H. (c.f. ), nato in \n( ), il , residente in ( ), tutti\nrappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso (c.f.\nCRSLRT54S15F205S, pec alberto.guarisio@milano.pecavvocati.it), Livio\nNeri (c.f. NRELVI73P16F205H; pec: avvlivioneri@milano.pecavvocati.it)\ned Erika Colombo (CLMRKE94M52B729V; pec: erika.colombo94@pec.it),\nelettivamente domiciliati in Milano, via Giulio Uberti n. 6 presso lo\nstudio dei difensori; \n Ricorrenti \n \n e \n \n S. E. A. (c.f. ), nata a \n( ), il , con gli avv.ti Alberto Guariso (c.f.\nGRSLRT54S15F205S), Livio Neri (c.f. NRELVI73P16F205H) ed Erika\nColombo, elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Uberti 6,\npresso lo studio dei difensori \n Intervenuta \n \n e \n \n Confederazione generale italiana del lavoro - Lombardia (c.f.\n94554190150), con sede in via Palmanova 22 a Milano, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Alberto Guariso\n(c.f. GRSLRT54S15F205S) e Livio Neri, elettivamente domiciliata in\nMilano, via Giulio Uberti 6, presso lo studio dei difensori \n Intervenuta \n \n contro \n \n Regione Lombardia, c.f. 8050050154, in persona del Presidente\ndella Giunta pro tempore, rappresentata e difesa, dall\u0027avv. Maria\nLucia Tamborino, con domicilio eletto in Milano, Piazza Citta\u0027 di\nLombardia n. 1 presso gli uffici dell\u0027Avvocatura Regionale \n Convenuta \n \n contro \n \n A.L.E.R. - Azienda Lombarda edilizia residenziale Milano - (c.f.\n01349670156), in persona del direttore generale pro tempore,\nrappresentata e difesa dall\u0027avv. Cristoforo Vinci, elettivamente\ndomiciliata presso lo studio del difensore in Milano, viale Romagna\nn. 26 \n Convenuta \n ha pronunciato la seguente \n \n Ordinanza \n \n Oggetto: discriminazione \n Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e 28\ndecreto legislativo n. 150/2011 ASGI - Associazione degli studi\ngiuridici sull\u0027immigrazione APS, APN - Avvocati per niente Onlus,\nAssociazione NAGA - Organizzazione di volontariato per l\u0027assistenza\nsociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti,\nSindacato inquilini casa e territorio - SICET Lombardia, S. F. F. H.\nespongono, in sintesi, che: \n - dal al e\u0027 stato\npubblicato l\u0027avviso per l\u0027assegnazione di 19 alloggi pubblici\ndisponibili nell\u0027ambito territoriale del Comune di \ne di Aler Milano; \n - i requisiti di partecipazione sono i medesimi previsti dagli\narticoli 22, 23 L.R. 16/2016, richiamati e integrati dal R.R. 4/2017;\nin particolare, i requisiti previsti dall\u0027art. 22 L.R. 16/2016 sono i\nseguenti: \n 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell\u0027Unione europea\novvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE\nper soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo\n3/2007 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di\npermesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare\nattivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi\ndell\u0027art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/98; \n 2) residenza anagrafica o svolgimento di attivita\u0027 lavorativa\nin Regione Lombardia; \n 3) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi\nsulla base di criteri unificati di valutazione della situazione\neconomica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali; \n - il ricorrente S. F. F. H. , di\ncittadinanza , si e\u0027 trasferito in Italia\nnel ha ottenuto la conversione del precedente\npermesso per motivi familiari in quello per motivi di lavoro, con\nvalidita\u0027 dal al ; e\u0027 stato\nsuccessivamente riconosciuto invalido con permanente inabilita\u0027\nlavorativa al 100% e in data e\u0027 stato licenziato\nper inidoneita\u0027 al lavoro; \n - il ha presentato ad ALER la domanda di\nassegnazione di un alloggio in ; l\u0027ALER ha\ncomunicato la sua cancellazione dalla graduatoria per la mancanza del\nrequisito di cui all\u0027art. 7 comma 1 R.R. 4/2017, affermando che «Lei\ne\u0027 in possesso di un permesso di soggiorno subordinato al lavoro, ma\nnon svolge una regolare attivita\u0027 lavorativa»; \n - l\u0027esclusione e\u0027 basata su una norma (regionale e nazionale)\ncontrastante con il diritto dell\u0027Unione europea e non conforme alla\nCostituzione; \n - l\u0027art. 12, paragrafo 1 direttiva 2011/98 prevede che «i\nlavoratori dei paesi terzi di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, lettere b\ne c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini\ndello Stato membro in cui soggiornano» in relazione a una serie di\ndiritti e benefici; \n - devono essere esaminati un profilo individuale e uno\ncollettivo; \n - quanto al profilo individuale, concernente il cittadino sopra\nmenzionato, egli rientra nei parametri di natura soggettiva imposti\nda tale normativa; sul piano oggettivo, il predetto art. 12 comprende\n«g) l\u0027accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e\nall\u0027erogazione degli stessi, incluse le procedure per l\u0027ottenimento\ndi un alloggio, conformemente al diritto nazionale...»; \n - la possibilita\u0027 di deroga riconosciuta allo Stato nazionale\nnon puo\u0027 riguardare una norma preesistente alla direttiva medesima; \n - ai sensi dell\u0027art. 7 R.R. 4/2017 i beneficiari dei servizi\nabitativi pubblici possono essere: «a) stranieri regolarmente\nsoggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e\nche esercitano una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di\nlavoro autonomo ai sensi dell\u0027art. 40, comma 6, del decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286»; \n - tale ultima norma: 1) limita illegittimamente, in violazione\ndella normativa UE, la parita\u0027 di trattamento ai soli cittadini extra\nUE titolari di permesso di lungo periodo e agli altri cittadini extra\nUE «regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno\nalmeno biennale e che esercitano una regolare attivita\u0027 di lavoro\nsubordinato o di lavoro autonomo»; 2) essendo anteriore\nall\u0027approvazione della direttiva 2011/98, non puo\u0027 avere effetto\nderogatorio rispetto ad essa; \n - ne deriva che l\u0027Italia, in assenza di valida deroga, e\u0027\ntenuta a garantire ai titolari di permesso unico lavoro la piena\nparita\u0027 di trattamento con i cittadini italiani; \n - quanto al profilo collettivo, il bando ALER e il R.R. 4/2017\nsono meramente riproduttivi di quanto previsto dalla L.R. 16/2016 e\ndall\u0027art. 40 comma 6 TUI; \n - e\u0027 necessario pertanto che sia sollevata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 40 comma 6 TUI nella parte in\ncui limita la parita\u0027 di trattamento del cittadino extra UE a coloro\nche svolgono una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o autonomo,\ncon riferimento agli articoli 3, 117 Cost., quest\u0027ultimo con\nriferimento all\u0027art. 12 par. 1, lettera g) direttiva 2011/98 e\nall\u0027art. 34 CDFUE; \n - anche il requisito relativo alla durata e\u0027 previsto in\ncontrasto con il citato art. 12, con riferimento ai titolari di\npermessi unici lavoro di durata inferiore ai due anni; \n - all\u0027esito del giudizio sulla questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, il R.R. 4/2017 potra\u0027 essere rimosso su ordine del\ngiudice nella parte qui di interesse; \n - nel caso in cui il ripristino della parita\u0027 in forma\nspecifica non fosse piu\u0027 possibile, l\u0027unico rimedio residuo sarebbe\nquello risarcitorio; \n - il rimedio che riguarda S. F. F. H. consiste nella\nriammissione nella graduatoria con il medesimo punteggio che avrebbe\navuto se non fosse stato escluso, fermo restando il diritto a un\nrisarcimento del danno non patrimoniale per il periodo intermedio. \n I ricorrenti concludono chiedendo: \n 1) quanto alla posizione di S. F. F. H. , di accertare - previa\ndisapplicazione dell\u0027art. 40 comma 6 TUI e dell\u0027art. 7 R.R. 4/2017\nnella parte in cui limitano l\u0027accesso agli alloggi di edilizia\npubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno biennale\nche svolgono una regolare attivita\u0027 lavorativa, anziche\u0027 ai titolari\ndi permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE - il\ncarattere discriminatorio del provvedimento di ALER Milano che ha\ncancellato il ricorrente H dalla graduatoria per l\u0027accesso agli\nalloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa dell\u0027assenza di\nuna regolare attivita\u0027 lavorativa; di accertare il diritto dello\nstesso ad essere ammesso nella graduatoria di ALER Milano per il\nComune di nella medesima posizione che lo stesso\naveva prima della cancellazione e di ordinare ad ALER Milano di\nriammettere il ricorrente nella graduatoria nella posizione assegnata\nprima della cancellazione; di condannare ALER al pagamento in favore\ndel ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,\ndi euro 200,00 mensili per il periodo dal 30 gennaio 2024 o dalla\nsuccessiva data nella quale, se non fosse stato cancellato, avrebbe\nottenuto un alloggio, fino alla effettiva data di assegnazione di un\nalloggio nell\u0027area di cui al bando, ovvero fino alla ammissione in un\nnuovo bando per la medesima area; \n 2) quanto alla posizione degli enti collettivi ricorrenti,\ndichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 40 comma 6 TUI nella parte in cui limita\nl\u0027accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE\ntitolari di un permesso almeno biennale e che esercitano una regolare\nattivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anziche\u0027 ai\ntitolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai\nsensi della direttiva 2011/98/UE, per contrasto con gli articoli 3\nCost. e 117 Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 12, par. 1,\nlettera g) della predetta direttiva e all\u0027art. 34 CDFUE; di accertare\nil carattere discriminatorio dell\u0027art. 7 R.R. 4/2017 e del bando di\nALER 7961/2023, nella parte in cui limita l\u0027accesso agli alloggi di\nedilizia pubblica dei cittadini non UE ai soli titolari di un\npermesso di soggiorno almeno biennale e che svolgano una regolare\nattivita\u0027 di lavoro subordinato o autonomo, anziche\u0027 ai titolari di\npermesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE; di\nordinare alla Regione Lombardia di modificare il predetto Regolamento\nnei termini di cui al punto che precede e all\u0027ALER Milano la modifica\ndel bando di cui sopra, fissando un nuovo termine per la\npresentazione delle domande; di condannare l\u0027ALER Milano e la Regione\nLombardia al pagamento di una somma ex art. 614-bis codice di\nprocedura civile per il periodo tra il sessantesimo giorno successivo\nalla comunicazione della sentenza e l\u0027adempimento degli ordini; in\nsubordine, di condannare la Regione Lombardia a pagare alle\nassociazioni ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale, la somma\ndi euro 10.000,00 per ciascuna o la diversa somma liquidata in via\nequitativa. \n Con atto del 5 luglio 2024 ha dispiegato intervento volontario ex\nart. 105 comma 2 codice di procedura civile la Confederazione\nGenerale Italiana del Lavoro (CGIL) Lombardia, evidenziando di avere\nun proprio interesse giuridico a sostenere le ragioni delle parti\nricorrenti, promuovendo - in quanto articolazione territoriale della\nCGIL - la lotta contro ogni forma di discriminazione; e\u0027 iscritta al\nRegistro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita\u0027 nel\ncampo della lotta alle discriminazioni di cui al decreto legislativo\nn. 215/2003. I soggetti iscritti e in ogni caso rappresentati\ntrarrebbero vantaggio da una pronuncia favorevole, con particolare\nriferimento: \n - agli stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno\nbiennale non lavoratori, che cosi\u0027, partecipando al bando per\nl\u0027assegno degli alloggi pubblici, avrebbero garantito il loro accesso\nalla casa (inteso come diritto a concorrere all\u0027assegnazione di un\nalloggio pubblico) e di conseguenza migliori condizioni di vita,\nidonee ad agevolare la ricerca del lavoro; \n - all\u0027eliminazione di un fattore di discriminazione sulla base\ndella nazionalita\u0027 nell\u0027accesso al welfare. \n Con atto di data 24 aprile 2024 S. E. propone atto di intervento\nadesivo autonomo ex art. 105 comma 1 codice di procedura civile (o,\nin subordine, atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma\n2 c.p.c.) evidenziando che e\u0027 nata a ( )\nil ed e\u0027 di cittadinanza ; si e\u0027\ntrasferita in Italia nel con un permesso di\nsoggiorno ex art 31 comma 3 decreto legislativo n. 286/1998 per\nassistenza minori; dal ha iniziato a prestare\nattivita\u0027 di lavoro autonomo; il ha ottenuto il\nrilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo\ncon scadenza al ; il suo nucleo familiare e\u0027\ncomposto da due figli minori, uno dei quali affetto da disturbo dello\nspettro autistico; la stessa interveniente e\u0027 in precarie condizioni\ndi salute; nel non ha svolto attivita\u0027 lavorativa;\ndal non e\u0027 in grado di pagare un canone di\nlocazione; dal e\u0027 stata accolta con i figli in un\nprogetto RST, promosso dall\u0027Istituto Beata Vergine Addolorata e vive\nin un alloggio in , , con un\ncontratto piu\u0027 volte prorogato e in scadenza il ;\ndall\u0027 al e\u0027 stato pubblicato\nl\u0027avviso n. per l\u0027assegnazione delle unita\u0027 abitative\ndisponibili nell\u0027ambito territoriale del Comune di \n; i requisiti di partecipazione sono i medesimi previsti dagli\narticoli 22 e 23 della L.R. n. 16/2016, richiamati e integrati dal\nregolamento regionale n. 4/2017; il ha presentato\nall\u0027ALER una domanda di assegnazione di un alloggio in Milano; l\u0027ALER\nMilano le ha comunicato la cancellazione dalla graduatoria poiche\u0027\n«non esercita alcuna regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di\nlavoro autonomo»; ritiene che l\u0027esclusione sia basata su una\nnormativa regionale e nazionale contrastante con il diritto\ndell\u0027Unione e non conforme alla Costituzione; richiama gli argomenti\nsvolti con riferimento alla posizione del sig. H. ; il proprio\ndiritto dipende dal medesimo titolo e ha il medesimo oggetto che i\nricorrenti hanno fatto valere nel ricorso introduttivo; sussistono\npertanto le condizioni di cui all\u0027art. 105 comma 1 c.p.c.; ha\ncomunque interesse a intervenire nel giudizio per far valere gli\nulteriori profili gia\u0027 prospettati dai ricorrenti principali, con\nriferimento alla irragionevolezza dell\u0027esclusione dall\u0027accesso\nall\u0027alloggio pubblico di cittadini di paesi terzi solamente in quanto\nprivi di occupazione, laddove invece il cittadino italiano, nelle\nmedesime condizioni di bisogno e di assenza di lavoro, viene ammesso;\nla sua posizione si differenzia da quella del sig. H. , in quanto\nl\u0027accoglimento della sua domanda e\u0027 subordinato alla dichiarazione di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 40 comma 6 TU immigrazione. In\nsubordine, chiede che la presenza in giudizio sia qualificata e\nammessa quale intervento adesivo dipendente ai sensi dell\u0027art. 105\ncomma 2 c.p.c., avendo interesse al riconoscimento del diritto\nall\u0027accesso alle graduatorie per alloggi pubblici a tutti i cittadini\nextra UE regolarmente soggiornanti, indipendentemente dalla loro\ncondizione di lavoratori, cosi\u0027 come previsto per i cittadini\nitaliani. Conclude chiedendo accertare e dichiarare - previa\ndisapplicazione dell\u0027art. 40 comma 6 TU Immigrazione e dell\u0027art. 7\nR.R. 4/2017, nella parte in cui limitano l\u0027accesso agli alloggi di\nedilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno\nbiennale che svolgono una regolare attivita\u0027 lavorativa, anziche\u0027 ai\ntitolari di permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE\n- il carattere discriminatorio del bando n. , nella parte in cui\nrecepisce le disposizioni di cui sopra e del provvedimento di ALER\nMilano che la ha cancellata dalla graduatoria per l\u0027accesso agli\nalloggi di edilizia residenziale pubblica, quale conseguenza\ndell\u0027assenza di una regolare attivita\u0027 lavorativa; accertare e\ndichiarare il proprio diritto a essere ammessa nella graduatoria di\nALER Milano per il Comune di Milano nella medesima posizione che\naveva prima della cancellazione; conseguentemente, ordinare ad ALER\nMilano di riammetterla nella graduatoria nella posizione assegnata\nprima della cancellazione; condannare ALER Milano a versarle, a\ntitolo di risarcimento del danno non patrimoniale, euro 200,00 al\nmese per il periodo dal 19 gennaio 2024 o dalla successiva data nella\nquale, ove non cancellata, avrebbe ottenuto un alloggio, fino alla\neffettiva data di assegnazione di un alloggio nell\u0027area di cui al\npredetto bando, ovvero fino alla ammissione in un nuovo bando per la\nmedesima area che non contenga i requisiti in contestazione; oltre a\nuna ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale a causa della\nnecessita\u0027 di procurarsi un alloggio nel periodo di causa, con\nsentenza generica e salva quantificazione in separato giudizio;\nadottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, che\npreveda l\u0027ordine alla Regione Lombardia di modificare l\u0027art. 7 R.R.\n4/2017 nella parte in cui prevede, per i cittadini extra UE, il\nrequisito della regolare attivita\u0027 lavorativa; in subordine,\naccogliere le domande proposte dalle parti ricorrenti. \n Con comparsa depositata il 9 ottobre 2024 si e\u0027 costituita la\nRegione Lombardia, eccependo pregiudizialmente il difetto di\ngiurisdizione del giudice ordinario in favore di quello\namministrativo; l\u0027improcedibilita\u0027 ed inammissibilita\u0027 del ricorso\nper carenza dei presupposti ex art. 44 decreto legislativo n.\n286/1998; la carenza di legittimazione passiva per la non\nriconducibilita\u0027 della discriminazione ad un comportamento della\nRegione. \n Nel merito, la difesa della Regione ha dedotto: \n - che l\u0027Italia ha inteso avvalersi della facolta\u0027 di deroga\nespressamente prevista dalla dir. 98/2011/UE, come emerge dai lavori\npreparatori del decreto legislativo 40/2014 e che, pertanto, l\u0027art.\n40 comma 6 decreto legislativo n. 286/1998 appare coerente e non\ndiscriminatorio, in quanto attuazione di una deroga espressamente\nesercitata dal legislatore; \n - che, in ogni caso, il rinvio operato dalle normative\nregionali alla norma nazionale e\u0027 obbligato, non potendo la Regione\ndisporre difformemente dalla norma nazionale. \n Con comparsa depositata l\u002711 ottobre 2024 si e\u0027 costituita ALER\nMilano, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione\npassiva, essendo gli atti prospettati come discriminatori\nriconducibili al solo Comune di . \n Nel merito ha dedotto: \n - che l\u0027art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione si inserisce\nin un sistema graduale di inserimento abitativo degli stranieri che\nragionevolmente richiede la presenza di una attivita\u0027 lavorativa in\natto come requisito per la partecipazione ai programmi di edilizia\nresidenziale pubblica, in quanto cio\u0027 esprime un particolare\ncollegamento stabile con il territorio da parte del richiedente; \n - che tale limitazione e\u0027 coerente con l\u0027impianto del diritto\ndell\u0027UE in materia, in quanto associa il requisito alla possibilita\u0027\ndi permanere nel territorio dello Stato; \n - che l\u0027art. 12, par. 2, lettera d) ha concesso a tutti gli\nStati di limitare l\u0027accesso alla casa con il requisito dell\u0027attivita\u0027\nlavorativa; \n - che ritenere tale limitazione illegittima significherebbe\naffermare che una facolta\u0027, astrattamente riconosciuta a tutti gli\nStati in ambito europeo, possa costituire una violazione dei principi\ncostituzionali di eguaglianza, con il che l\u0027Italia, seppur\nlegittimata dall\u0027ordinamento europeo, non avrebbe mai potuto\nesercitare la deroga, perche\u0027 contraria alla propria Costituzione; \n - che le domande proposte da S. F. F. H. e S. E. sono comunque\ninfondate, non sussistendo in capo ad essi i requisiti per l\u0027accesso\nall\u0027edilizia residenziale pubblica. \n Pregiudiziale e\u0027 la decisione sulla giurisdizione, il cui difetto\ne\u0027 eccepito dalla difesa della Regione, che invoca quella del giudice\namministrativo in virtu\u0027 del carattere di atto normativo del\nprovvedimento impugnato e del limite della giurisdizione esclusiva in\nmateria di servizi pubblici, nel cui novero e\u0027 da comprendersi\nl\u0027edilizia residenziale pubblica. \n L\u0027eccezione e\u0027 infondata. E\u0027 principio ormai consolidato quello\nsecondo cui la tutela antidiscriminatoria si incardina davanti alla\ngiurisdizione del giudice ordinario, in quanto il legislatore ha\nconfigurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio\ndi un\u0027area di liberta\u0027 e potenzialita\u0027 del soggetto, possibile\nvittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di\nviolazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che\nassuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata\nnell\u0027ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della\nP.A., di utilita\u0027 rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di\ninteresse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo\ndel diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in\nrelazione alla variabilita\u0027 del tipo di condotta lesiva e della\npreesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o\ndi interesse legittimo a determinate prestazioni, di «ordinare la\ncessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro\nprovvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti\ndella discriminazione» (Cass. civ., Sez. Un., 30 marzo 2011,\nordinanza n. 7186, Rv. 616794; Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021,\nordinanza n. 3842, Rv. 660704; Cass. civ., Sez. Un., 1.2.2022,\nordinanza n. 3057, Rv. 663838). Con l\u0027ordinanza n. 3057/2022, la\nCorte di cassazione a S.U. ha preso specificamente posizione anche in\nmerito all\u0027ipotesi - supportata da una parte della dottrina - che\nmuove dal dato letterale dell\u0027art. 44 decreto legislativo n.\n286/1998, che fa riferimento ai soli «comportamenti» della P.A.. La\nCorte richiama in primo luogo il disposto dell\u0027art. 43 decreto\nlegislativo n. 286/98, che fa riferimento anche all\u0027atto compiuto od\nomesso dal pubblico ufficiale nell\u0027esercizio delle sue funzioni;\nosserva inoltre che deve «riaffermarsi che la tutela\nantidiscriminatoria erogata dal giudice civile opera anche per le\ndiscriminazioni attuate nell\u0027ambito di procedimenti amministrativi e\ncon riguardo ad atti espressione di potesta\u0027 pubblicistica», con\nespresso richiamo a un precedente avente ad oggetto l\u0027impugnazione di\nun bando discriminatorio. \n Sempre in via pregiudiziale, possono unitamente considerarsi come\ninfondate le eccezioni di Regione Lombardia ed ALER con riferimento\nall\u0027asserito difetto di legittimazione passiva. La legittimazione\npassiva si distingue dall\u0027effettiva titolarita\u0027 del rapporto\ncontroverso e consiste nella titolarita\u0027 del potere di promuovere o\nsubire un giudizio relativo al rapporto sostanziale dedotto: la sua\nsussistenza dipende, percio\u0027, dalla prospettazione della parte, non\nattiene al merito della controversia ne\u0027 e\u0027 soggetta all\u0027onere\ndeduttivo e probatorio dei litiganti (Cass. civ., Sez. I, 27 marzo\n2017, n. 7776, Rv. 644832, Cass. civ., Sez. III, 27 novembre 2023,\nordinanza n. 32814, Rv. 669522). \n In base alla rituale prospettazione dei ricorrenti, tanto la\nRegione Lombardia quanto ALER hanno, attraverso il dispiegamento\ndella propria attivita\u0027 normativa (riproduttiva di quella nazionale)\ne di quella amministrativa, realizzato condotte discriminatorie: cio\u0027\ne\u0027 sufficiente ad incardinare in capo ai convenuti la legittimazione\npassiva, attenendo il giudizio sull\u0027effettiva sussistenza o meno\ndella discriminazione al merito della controversia. \n Deve in ogni caso rilevarsi come la stessa prospettazione della\nRegione indichi come la modifica del regolamento regionale non sia\nattuabile se non tramite la modifica della norma nazionale (prima) e\ndi quella regionale (poi). Non appare inoltre fondata la parallela\neccezione sollevata da ALER Milano con riferimento alla posizione del\nComune di Milano - non citato in giudizio - non vertendosi in una\nipotesi di litisconsorzio necessario e tenuto conto del carattere\nresiduale delle domande risarcitorie rispetto a quelle di\naccertamento del carattere discriminatorio dell\u0027art. 7 del\nregolamento regionale e del bando ALER. \n Il quadro normativo di riferimento e\u0027 il seguente. \n L\u0027art. 12 par. 1, lettera g) direttiva 2011/98 prevede che «I\nlavoratori dei paesi terzi di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, lettere b\ne c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini\ndello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: ... g)\nl\u0027accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e\nall\u0027erogazione degli stessi, incluse le procedure per l\u0027ottenimento\ndi un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la\nliberta\u0027 contrattuale conformemente al diritto dell\u0027Unione e al\ndiritto nazionale. \n L\u0027art. 12 par. 2, lettera g) direttiva 2011/98 prevede che «Gli\nStati membri possono limitare la parita\u0027 di trattamento ... d) in\nordine al paragrafo 1, lettera g): i) limitandone l\u0027applicazione ai\nlavoratori di paesi terzi che svolgono un\u0027attivita\u0027 lavorativa; ii)\nlimitando l\u0027accesso per quanto concerne l\u0027assistenza abitativa. \n L\u0027art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/98 prevede che «Gli\nstranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente\nsoggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e\nche esercitano una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di\nlavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita\u0027\ncon i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale\npubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali\neventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per\nagevolare l\u0027accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato\nin materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima\ncasa di abitazione». \n L\u0027art. 22 comma 1 lettera a) L.R. Lombardia n. 16/2016\n(«Disciplina regionale dei servizi abitativi») dispone, al primo\ncomma nella parte qui di interesse, che «1. I beneficiari dei servizi\nabitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: a) cittadinanza\nitaliana o di uno Stato dell\u0027Unione europea ovvero condizione di\nstranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di\nlungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3\n(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di\ncittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di\nstranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di\nsoggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita\u0027 di\nlavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell\u0027art. 40, comma\n6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle\ndisposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme\nsulla condizione dello straniero). \n Il regolamento regionale n. 4/2017 («Disciplina della\nprogrammazione dell\u0027offerta abitativa pubblica e sociale e\ndell\u0027accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici»)\nall\u0027art. 7 comma 1 prevede che «1. I beneficiari dei servizi\nabitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: \n a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell\u0027Unione europea\novvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE\nper soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8\ngennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa\nallo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo\nperiodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di\npermesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare\nattivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi\ndell\u0027art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\n(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina\ndell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero\ndi stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un\ntrattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini\ndell\u0027accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati. \n L\u0027eccezione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante nei\ntermini proposti dai ricorrenti, che ne hanno circoscritto l\u0027ambito\nalla sola posizione degli enti esponenziali a tutela del diritto\nall\u0027abitazione. Dette associazioni hanno proposto il ricorso in\nproprio ex art. 5 decreto legislativo 215/2003 al fine di accertare\nil carattere discriminatorio della condotta della Regione Lombardia,\ncorrettamente rilevando come tale carattere avessero il regolamento\nregionale e, conseguentemente, il bando ALER, meramente riproduttivi\ndel dettato di cui all\u0027art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione; a\nsua volta, l\u0027art. 22 comma 1 lettera a) L.R. Lombardia n. 16/2016\nriproduce il dettato dell\u0027art. 40 testo unico Immigrazione; percio\u0027,\nsolo decidendo sulla legittimita\u0027 della previsione nazionale e di\nquella regionale potra\u0027 desumersi la legittimita\u0027 o meno degli atti\nregionali. \n La questione e\u0027 anche non manifestamente infondata, nei limiti di\nseguito esposti. \n Il primo parametro dedotto dai ricorrenti che deve essere\nconsiderato e\u0027 quello ex art. 117 Cost., in base al quale la norma di\ncui all\u0027art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione viene prospettata\ncome costituzionalmente illegittima perche\u0027 in violazione della\ndirettiva 2011/98/UE. \n Si rileva preliminarmente in proposito che con la decisione n.\n44/2020 la Corte costituzionale ha affrontato il tema della\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22 comma 1 lettera b) L.R.\nLombardia 16/2016 con riferimento all\u0027art. 3 Cost., ritenendo in tal\nmodo assorbita ogni valutazione in ordine ai profili che erano stati\ndedotti con riferimento all\u0027art. 117 Cost.. \n Non e\u0027 inoltre decisivo quanto statuito dalla Corte di Giustizia\ncon la sentenza del 2 settembre 2021, avente ad oggetto profili\ndiversi da quelli qui in discussione, in particolare quelli relativi\nall\u0027assegno di natalita\u0027 e all\u0027assegno di maternita\u0027 e alla loro\npossibile collocazione nel settore della sicurezza sociale ex art. 12\ncomma 1 lettera e) della direttiva; in tale sede la Corte ha indicato\nche la Repubblica italiana non si e\u0027 avvalsa della facolta\u0027 offerta\nagli Stati membri di limitare la parita\u0027 di trattamento, ma con\nriferimento a quanto previsto dall\u0027art. 12, par. 2, lettera b) della\ndirettiva 2011/98, che richiama il paragrafo 1, lettera e), come\nindicato pertinente alla sicurezza sociale. \n I ricorrenti allegano che lo Stato ha abdicato alla possibilita\u0027,\nprevista dalla direttiva 2011/98/UE (art. 12 par. 2) di prevedere\ncondizioni piu\u0027 stringenti per l\u0027accesso ai programmi di edilizia\nresidenziale pubblica collegate alla posizione lavorativa del\ncittadino extracomunitario nel proprio territorio. Non esercitando\ntale opzione si e\u0027, percio\u0027, impegnato a garantire piena parita\u0027 di\ntrattamento rispetto a quello riservato ai propri cittadini ed a\nquelli comunitari. \n Tale ricostruzione, impregiudicata ogni valutazione sulla natura\ndiscriminatoria o meno dell\u0027attivita\u0027 degli enti regionali, pur nella\nconsapevolezza di pronunce di merito in senso diverso (Trib. Cremona,\nSez. Civile, 28 novembre 2024, n. 657), non appare fondata,\nsussistendo plurimi indici ermeneutici, in parte rilevati negli\nscritti difensivi della Regione Lombardia, che lasciano intendere\ncome il legislatore, in sede di recepimento della direttiva, abbia\ninteso esercitare il proprio margine di discrezionalita\u0027 restrittiva,\nriservando a se\u0027 stesso la valutazione di compatibilita\u0027 della\ndisciplina di cui all\u0027art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione,\ninsindacabile dal giudice se non entro gli stretti limiti della\nmanifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.). \n Giova, in primo luogo, il richiamo al tenore del decreto\nlegislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante le norme per la «Attuazione\ndella direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda\nper il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di\nPaesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato\nmembro e a un insieme Comune di diritti per i lavoratori di Paesi\nterzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro». Nelle\npremesse il legislatore delegato espressamente si richiama al «testo\nunico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione\ne norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», con\ncio\u0027 dimostrando di avere contemplato le disposizioni contenute in\ntale plesso, tra cui quella qui sottoposta a scrutinio preliminare di\nlegittimita\u0027 costituzionale e di averle intese come compatibili con\nil dettato della direttiva che si accingeva ad attuare. \n Cio\u0027 premesso, si deve tenere conto dell\u0027inequivoca intenzione\ndel legislatore: emerge dalla Relazione illustrativa allo schema di\ndecreto legislativo predisposto per l\u0027attuazione della delega di cui\nalla legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento della direttiva\n2011/98 che il legislatore delegato ha considerato il profilo della\nparita\u0027 di trattamento dei lavoratori stranieri ed il connesso\nprofilo delle intersezioni tra la disciplina domestica e quella\neuropea. Ha considerato, su questo punto, che «Per quanto riguarda\nl\u0027accesso ai pubblici servizi, l\u0027equiparazione, nell\u0027ordinamento\nnazionale, riguarda tutti i cittadini stranieri (art. 2 comma 5,\ndecreto legislativo n. 286/1998). L\u0027accesso all\u0027alloggio, invece, e\u0027\nlimitato agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno\nbiennale che esercitano una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato\n(art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/1998); la disposizione\nvigente risulta coerente con la direttiva europea (art. 12, paragrafo\n2, lettera d) - ii) che consente agli Stati membri di limitarne\nl\u0027accesso rispetto alla piu\u0027 ampia platea dei lavoratori stranieri\ndestinatari della direttiva». \n Deve essere inoltre considerato il tenore dell\u0027Atto del Governo\n61 («dossier n. 41/0 - 16 dicembre 2013 - Elementi per l\u0027istruttoria\nnormativa») - Camera dei deputati Servizio Studi, avente ad oggetto\nla valutazione dello schema di decreto legislativo di attuazione\ndella delega di cui alla legge n. 96/2013, «stabilita per il\nrecepimento della direttiva 2011/98 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 13 dicembre 2011». In tale documento si evidenzia che,\npremessa la necessita\u0027 di definire un insieme omogeneo di diritti\nfinalizzato a ridurre la disparita\u0027 di diritti tra i cittadini\ndell\u0027Unione e quelli di paesi terzi, elenca «i diritti garantiti al\npari dei cittadini», segnalando pero\u0027 espressamente che «In materia\ndi alloggio lo schema si avvale della facolta\u0027 di limitazione\nespressamente prevista dalla direttiva». Nella parte dedicata alla\n«Incidenza sull\u0027ordinamento giuridico», si afferma che «La stessa\nrelazione illustrativa dell\u0027atto in esame rileva che la parita\u0027 di\ntrattamento non piena per l\u0027accesso all\u0027alloggio, limitato agli\nstranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale che\nesercitano una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato (art. 40,\ncomma 6, decreto legislativo n. 286/1998), ma se ne afferma la\ncoerenza con la direttiva europea (art. 12, paragrafo 2, lettera d) -\nii) in quanto essa consente agli Stai membri di limitarne l\u0027accesso\nrispetto alla piu\u0027 ampia platea dei lavoratori stranieri destinatari\ndella direttiva». \n Esclusa l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per contrarieta\u0027 al\ndiritto europeo, viceversa si devono rimettere gli atti alla Corte\ncostituzionale affinche\u0027 la valuti con riferimento all\u0027art. 3 comma 1\ne 2 Cost., trattandosi di un\u0027eccezione non manifestamente infondata. \n E\u0027 ius receptum nella giurisprudenza costituzionale che l\u0027art. 3\nCost. individua un parametro generale di ragionevolezza sulla base\ndel quale puo\u0027 essere scrutinata ogni norma dalla cui applicazione\nderivino applicazioni avulse: cio\u0027 costituisce un significativo\npresidio di legalita\u0027 costituzionale, in quanto pone al di sopra\ndelle scelte legislative un vincolo sistematico di ultima istanza\nalla cui tutela e\u0027 preposta l\u0027attivita\u0027 della Consulta. \n La delicatezza di tale parametro ne suggerisce, percio\u0027,\nun\u0027interpretazione restrittiva, che tenga conto della necessaria\nsalvaguardia delle prerogative di discrezionalita\u0027 politica proprie\ndi un sistema modellato sul principio di separazione dei poteri che\nrimette al solo circuito politico-rappresentativo le scelte\nassiologiche fondamentali dell\u0027ordinamento e la responsabilita\u0027 di\ntradurle in pratica normativa. E\u0027 cio\u0027 che emerge, del resto, dallo\nstesso art. 28 della legge n. 87/1953, con cui il legislatore,\nistituendo la Corte costituzionale, ha sancito che «il controllo di\nlegittimita\u0027 della Corte costituzionale su una legge o un atto avente\nforza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni\nsindacato sull\u0027uso del potere discrezionale del Parlamento». \n E\u0027 dunque onere del giudice percorrere ogni ipotesi ermeneutica\nper cercare una soluzione che interpreti il dettato normativo in\nsenso costituzionalmente compatibile. \n Il caso di specie presenta profili di stretta contiguita\u0027 con\nquello gia\u0027 affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.\n44/2020, con cui e\u0027 stato dichiarato costituzionalmente illegittimo,\nper violazione dell\u0027art. 3 comma 1 e comma 2 Cost., limitatamente\nalle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente\nprecedente la data di presentazione della domanda», l\u0027art. 22 comma\n1, lettera b), della L.R. Lombardia 16/2016, che stabilisce che i\npotenziali beneficiari dell\u0027edilizia residenziale pubblica devono\nsoddisfare il requisito della residenza anagrafica o svolgimento di\nattivita\u0027 lavorativa in Regione Lombardia per il predetto periodo. La\nCorte ha evidenziato come tale disposizione non superasse la verifica\nsulla sussistenza e sull\u0027adeguatezza del collegamento tra la\nfinalita\u0027 del servizio sociale da erogare e le caratteristiche\nsoggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari, violando i\nprincipi di eguaglianza e ragionevolezza e producendo una\nirragionevole disparita\u0027 di trattamento a danno di chi non fosse in\npossesso del requisito ultraquinquennale previsto; essa contrastava,\ninoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale, dal momento che\nil previsto requisito contraddice la funzione sociale dell\u0027edilizia\nresidenziale pubblica, risolvendosi in una soglia rigida che porta a\nnegare l\u0027accesso a quest\u0027ultima a prescindere da qualsiasi\nvalutazione attinente allo stato di bisogno o di disagio del\nrichiedente. Ne\u0027, infine, il requisito censurato dal Tribunale di\nMilano poteva considerarsi di per se\u0027 indice di un\u0027elevata\nprobabilita\u0027 di permanenza in un determinato ambito territoriale e,\nin ogni caso, quand\u0027anche il radicamento territoriale fosse\nadeguatamente valutato, non avrebbe potuto comunque assumere\nimportanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. La\nprospettiva della stabilita\u0027 puo\u0027, pertanto, rientrare tra gli\nelementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non\ncostituire una condizione di generalizzata esclusione dall\u0027accesso al\nservizio. Ne\u0027 il requisito alternativo di previa occupazione\nprotratta presenta alcuna ragionevole connessione con la ratio\ndell\u0027edilizia residenziale pubblica. \n La Corte evidenzia che il diritto all\u0027abitazione «rientra fra i\nrequisiti essenziali caratterizzanti la socialita\u0027 cui si conforma lo\nStato democratico voluto dalla Costituzione», in modo che «la vita di\nogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l\u0027immagine\nuniversale della dignita\u0027 umana» (Corte cost. n. 217/1998; Corte\ncostituzionale n. 404/1988; Corte costituzionale n. 209/2009; Corte\ncostituzionale n. 106/2018). «L\u0027edilizia residenziale pubblica e\u0027\ndiretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo\nbisogno primario, perche\u0027 serve a «garantire un\u0027abitazione a soggetti\neconomicamente deboli nel luogo ove e\u0027 la sede dei loro interessi»\n(sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un\u0027esistenza\ndignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti». \n Dunque, «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei\nbeneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con\nla funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del\n2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il\ngiudizio sulla sussistenza e sull\u0027adeguatezza di tale collegamento -\nfra finalita\u0027 del servizio da erogare e caratteristiche soggettive\nrichieste ai suoi potenziali beneficiari - e\u0027 operato da questa Corte\nsecondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell\u0027art.\n3, primo comma, Cost., che muove dall\u0027identificazione della ratio\ndella norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza\ncon tale ratio del filtro selettivo introdotto». \n Anche nel caso in esame non appare manifestamente infondato,\napplicando analoghi parametri di valutazione, il dubbio che sia\nirragionevole ancorare al rigido presupposto della sussistenza di un\nrapporto di lavoro (genericamente definito come regolare) in essere\nla fruizione di un servizio sociale concepito proprio come destinato\nprioritariamente ai soggetti economicamente deboli. \n Come gia\u0027 evidenziato, il radicamento territoriale in ogni caso\nnon puo\u0027 assumere una importanza tale da escludere qualsiasi rilievo\ndel bisogno. «Data la funzione sociale del servizio di edilizia\nresidenziale pubblica, e\u0027 irragionevole che anche i soggetti piu\u0027\nbisognosi siano esclusi a priori dall\u0027assegnazione degli alloggi solo\nperche\u0027 non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilita\u0027» (Corte\nCost. 44/2020). \n Tali argomenti, riferiti ad una previsione di legge regionale che\ncondizionava l\u0027accesso all\u0027edilizia residenziale pubblica al\nprotrarsi ultraquinquennale della residenza, valgono anche se\nrapportati alla previsione di cui all\u0027art. 40 comma 6 testo unico\nImmigrazione, in quanto la condizione ivi prevista rischia di\ncomportare la negazione del beneficio proprio ai soggetti\neconomicamente piu\u0027 deboli, in contraddizione con la funzione sociale\ndel servizio. \n In particolare, il requisito dello svolgimento della «regolare\nattivita\u0027 lavorativa» al momento della presentazione della domanda\nnon appare conforme al parametro della ragionevolezza sotto piu\u0027\nprofili: \n - e\u0027 in primo luogo contraddittorio prevedere tale soglia di\nsbarramento a fronte della finalita\u0027 di sostegno pubblico ai soggetti\nche si trovino in condizioni di bisogno e che quindi incontrino le\nmaggiori difficolta\u0027 a reperire un immobile in locazione alle\ncondizioni di mercato; la condizione di bisogno nasce piu\u0027 facilmente\ndalla assenza o dalla precarieta\u0027 di una occupazione lavorativa; \n - la stessa locuzione «regolare attivita\u0027 lavorativa», per la\nsua genericita\u0027, consente interpretazioni tra loro difformi ed\neventualmente contraddittorie, in ragione della diversita\u0027 delle\nattivita\u0027 configurabili, delle diverse possibili scadenze e dei\nredditi che dalle stesse possono derivare, anche estremamente\nmodesti; \n - diversamente, non e\u0027 detto che la persona che si trova -\nprovvisoriamente e al momento della domanda di partecipazione al\nbando - in condizioni di momentanea disoccupazione (e che, ad\nesempio, abbia percepito il TFR) versi in condizioni di bisogno piu\u0027\naccentuate di soggetti che prestano una attivita\u0027 lavorativa con\nreddito modesto (ad esempio, lavori part-time minimi o in ogni caso\ncon retribuzione estremamente ridotta); \n - concentrare l\u0027attenzione sulla esistenza di una regolare\nattivita\u0027 lavorativa (anche a prescindere dalla genericita\u0027 ed\nequivocita\u0027 di tale espressione) al momento della presentazione della\ndomanda si risolve nella cristallizzazione di una condizione che\npotrebbe non riflettere l\u0027effettivo stato di bisogno del partecipante\nal bando, in modo tale da fornire una rappresentazione dei fatti non\nnecessariamente conforme alle finalita\u0027 che l\u0027offerta di alloggi\npubblici mira a perseguire; \n - la norma in discussione non tiene inoltre conto della\neventualita\u0027 che chi intende partecipare al bando si trovi in una\ncondizione di impossibilita\u0027 derivante da cause a se\u0027 non imputabili,\ncome ad esempio nel caso del ricorrente H. , la cui invalidita\u0027 e\u0027\nstata formalmente riconosciuta; \n - e\u0027 inoltre determinante, al fine del vaglio di legittimita\u0027\ncostituzionale in discussione, la circostanza che tale requisito non\nsia richiesto ai cittadini italiani e ai cittadini dell\u0027UE; non e\u0027\nravvisabile una logica, necessariamente sottesa all\u0027applicazione\ndell\u0027art. 3 Cost., che giustifichi una disparita\u0027 di trattamento tra\ncittadini UE ed extra UE a fronte di una medesima ipotetica\ncondizione di bisogno. \n Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nrelativa all\u0027art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/98 e all\u0027art.\n22 comma 1 lettera a) L.R. Lombardia n. 16/2016 nella parte in cui\nrichiedono agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli\nstranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di\nsoggiorno almeno biennale, con analoga locuzione, il requisito\ndell\u0027esercizio di «una regolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di\nlavoro autonomo» con riferimento sia all\u0027art. 3 comma 1 Cost. -\ntenuto conto dell\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento in danno di\nchi non sia in condizioni di regolare attivita\u0027 lavorativa - sia\nall\u0027art. 3 comma 2 Cost., essendo violato il principio di eguaglianza\nsostanziale, venendo meno la tutela di chi versa in maggiore stato di\nbisogno. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 legge 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non\nmanifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 40 comma 6 D. Lgs.\n25 luglio 1998, n. 286 e dell\u0027art. 22 comma 1 lettera a) L.R. Regione\nLombardia per contrasto con l\u0027art. 3 comma 1 e 2 Cost., nella parte\nin cui prevedono, tra i requisiti per l\u0027accesso all\u0027edilizia\nresidenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di carta di\nsoggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di\npermesso di soggiorno almeno biennale, quello dell\u0027esercizio di «una\nregolare attivita\u0027 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». \n Sospende il giudizio e dispone l\u0027immediata trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale. \n Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della\ncancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e\nsia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Milano li\u0027, 16 luglio 2025 \n \n Il Giudice: Di Plotti","elencoNorme":[{"id":"63848","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"40","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art40"},{"id":"63849","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"08/07/2016","data_nir":"2016-07-08","numero_legge":"16","descrizionenesso":"","legge_articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80181","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80182","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54982","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A.L.E.R. - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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