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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d\u0027uso – Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d\u0027uso della singola unità immobiliare – Ricorso del Governo – Contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. edilizia che ha circoscritto il livello della regolazione comunale in materia di mutamento di destinazione d’uso all’apposizione di sole condizioni e non di limitazioni – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; 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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4574","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/03/2026","relatore":"MARINI F. 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Adeguamento alla normativa statale di\n riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), artt. 3, commi 1 e 2, e\n 36. \n\n\r\n(GU n. 45 del 05-11-2025)\n\r\n Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione del Presidente\ndel Consiglio dei ministri pro tempore, difeso dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma,\nvia dei Portoghesi, n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it \n Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, \n per la declaratoria dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, in parte\nqua, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51,\npubblicata nel B.U.R. n. 54 del 28 agosto 2025, recante\n«Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa\nstatale di riferimento. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014». \n La proposizione del presente ricorso e\u0027 stata deliberata dal\nConsiglio dei ministri nella seduta del 17 ottobre 2025 e si\ndepositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relativo\nallegato. \n La legge regionale oggetto della presente impugnativa, per quanto\ndi interesse, cosi\u0027 recita nel preambolo: «Considerato quanto segue:\n1. il decreto-legge n. 69/2024 convertito dalla legge n. 105/2024, ha\nintrodotto importanti modifiche alla normativa statale in materia\nedilizia; 2. E\u0027 necessario conseguentemente, adeguare alle\ndisposizioni di principio statali introdotte, la normativa regionale\ndi cui alla legge regionale n. 65/2014 in materia edilizia; 3. In\nparticolare, e\u0027 necessario: a) adeguare a quanto disposto dalla\nnormativa statale di riferimento la disciplina del mutamento di\ndestinazione d\u0027uso delle singole unita\u0027 immobiliari ed il relativo\nregime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni\ne limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali\npossono fissare nel rispetto della disciplina nazionale». \n La semplificazione normativa in esame risulta censurabile\nrelativamente alle disposizioni contenute nell\u0027art. 3, commi 1 e 2 e\nnell\u0027art. 36, per i motivi di seguito illustrati, che appaiono porsi\nin contrasto con le norme di riferimento contenute nel testo unico\ndell\u0027edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.\n380 del 2001 che costituiscono principi fondamentali in materia di\ngoverno del territorio, determinando una lesione sia della competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei\nlivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e\nsociali che devono essere garantiti su tutto il territorio\nnazionale», di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della\nCostituzione che della competenza concorrente dello Stato in materia\ndi «governo del territorio», di cui all\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione. \n Cio\u0027 premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della\nlegge regionale in esame per i seguenti \n \n Motivi \n \n1) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n3, comma 2, legge r. 20 agosto 2025, n. 51 \n La disposizione contenuta nell\u0027art. 3, comma 2, della legge\nregionale n. 51/2025, inserisce nell\u0027art. 99 della legge regionale 10\nnovembre 2014, n. 65 un comma aggiuntivo 2-bis, volto a recepire le\nsemplificazioni in materia di mutamento di destinazione d\u0027uso\npreviste dall\u0027art. 23-ter, comma 1-quater, secondo e terzo periodo,\ndel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in\nmateria edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30\ngiugno 2001, n. 380, inserito dall\u0027art. 1, comma 1, lettera c),\nnumero 1), del decreto- legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. \n Il citato art. 99, comma 2-bis, della legge regionale n. 65 del\n2014, al secondo periodo, prevede che, in relazione al mutamento di\ndestinazione d\u0027uso «verticale» (i.e. tra le categorie funzionali di\ncui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dell\u0027art. 23-ter del\nTUE) di singole unita\u0027 immobiliari ubicate nelle zone A), B) e C) di\ncui all\u0027art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile\n1968, n. 1444, «resta ferma l\u0027applicazione delle disposizioni di cui\nal Titolo VII, Capo I di cui alla presente legge». Il Titolo VII,\nCapo I, della legge regionale n. 65 del 2014, da ultimo citato,\ndisciplina in generale la tipologia e la corresponsione dei\ncontributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di\ndestinazione d\u0027uso, con particolare riferimento al contributo di\ncostruzione, comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di\nurbanizzazione. \n L\u0027art. 184, collocato all\u0027interno del Capo I, regola la\ndeterminazione degli oneri di urbanizzazione, stabilendo che gli\noneri di urbanizzazione, da intendersi riferiti sia alle opere di\nurbanizzazione primaria che a quelle di urbanizzazione secondaria\n(comma 3), sono integralmente dovuti anche nel caso di mutamento di\ndestinazione d\u0027uso rilevante degli immobili (comma 1, lettera b)). \n Per effetto del combinato disposto dell\u0027art. 99, comma 2-bis,\nsecondo periodo, e dell\u0027art. 184, commi 1, lettera b), e 3, della\nlegge regionale n. 65 del 2014, il mutamento di destinazione d\u0027uso\n«verticale» rimane assoggettato non solo alla corresponsione del\ncontributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma\nanche alla corresponsione del contributo richiesto per gli oneri di\nurbanizzazione primaria. \n Tuttavia, la legislazione statale demanda alla discrezionalita\u0027\ndell\u0027ente regionale solo l\u0027imposizione di oneri secondari relativi ai\nmutamenti di destinazione d\u0027uso «verticali» di una singola unita\u0027\nimmobiliare, non anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in\nquanto la debenza di tali oneri e\u0027 preclusa alla radice dal\nlegislatore statale nel contesto della nuova impostazione dell\u0027art.\n23-ter del TUE. \n Sul punto, appare opportuno ricordare che l\u0027art. 23-ter del TUE,\ncome modificato dal decreto-legge n. 69 del 2024, esprimendo un\nchiaro favor per l\u0027agevolazione del mutamento di destinazione d\u0027uso\n«verticale», ha inteso introdurre semplificazioni sostanziali e\nprocedurali orientate, tra l\u0027altro, a ridurre gli oneri economici a\ncarico del richiedente, per esempio escludendo l\u0027obbligo di\nreperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale\nprevisto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,\nn. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, il vincolo della\ndotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17\nagosto 1942, n. 1150 e, come accennato, facoltizzando, nei termini\nteste\u0027 illustrati, il pagamento del contributo richiesto in relazione\nagli oneri di urbanizzazione secondaria. La ratio di siffatte misure\ndi agevolazione, declinate al comma 1-quater, secondo e terzo\nperiodo, del menzionato art. 23-ter del TUE, e\u0027 chiaramente\nrinvenibile nella circostanza che nelle zone A), B) e C) di cui\nall\u0027art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile\n1968, n. 1444, il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto\ngia\u0027 urbanizzato, ove l\u0027incremento del carico urbanistico si presume\ncompensato o ridimensionato. L\u0027imposizione di detti oneri, in quanto\ncorrelati alle opere di urbanizzazione necessarie all\u0027utilizzo degli\nedifici, si risolverebbe, nell\u0027ambito di contesti gia\u0027 urbanizzati\n(come sono le zone A), B) e C)), in una sostanziale duplicazione di\ncosti a fronte dell\u0027unicita\u0027 dei servizi gia\u0027 predisposti nella zona\ninteressata (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,\nfognature, rete idrica, pubblica illuminazione). \n Muovendo da tali considerazioni, la formulazione dell\u0027art.\n23-ter, comma 1-quater, del Trattato sull\u0027Unione europea va quindi\nintesa come preclusiva della possibilita\u0027 di richiedere la\ncorresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria per i mutamenti\ndi destinazione d\u0027uso «verticali». \n Tale opzione e\u0027 chiaramente confermata: \n a) dalla formulazione testuale del primo periodo, per cui il\npredetto mutamento di destinazione d\u0027uso «e\u0027 sempre consentito», nel\nrispetto delle previsioni e dei criteri fissati dallo stesso comma\n1-quater; \n b) dall\u0027esplicita esclusione, contenuta nel medesimo comma,\ndell\u0027obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di\ninteresse generale e dei vincoli della dotazione minima di parcheggi,\nsopra richiamata; \n c) dalla formulazione testuale del secondo periodo, per cui\n«Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione\nregionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per\ngli oneri di urbanizzazione secondaria». \n Tale ricostruzione non appare inoltre contraddetta dalla\ncircostanza per la quale, in relazione ai medesimi mutamenti di\ndestinazione d\u0027uso, continua ad essere dovuto, ai sensi del terzo\nperiodo dell\u0027art. 23-ter, comma 1-quater, del TUE, il pagamento del\ncontributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ove\nprevisto e nei limiti dati dalla legislazione regionale. Invero, le\nspese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (asili nido e\nscuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere,\naree verdi di quartiere, attrezzature culturali e sanitarie) non\npossono automaticamente risolversi in una duplicazione di costi, in\nquanto sono funzionali alla vita di relazione degli abitanti della\nzona interessata. \n La presente interpretazione normativa trova ulteriore conferma in\nquanto riportato al punto D.2.1.4. delle «Linee di indirizzo e\ncriteri interpretativi sull\u0027attuazione del decreto-legge 29 maggio\n2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio\n2024, n. 105 (Decreto-legge Salva Casa)», pubblicate sul sito\nistituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in\ndata 30 gennaio 2025, per le quali l\u0027art. 23, comma 1-quater, del\nTrattato sull\u0027Unione europea deve essere interpretato nel senso che,\nnei casi di mutamento di destinazione d\u0027uso «verticale», non e\u0027\ndovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo\nrestando il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, ove\ncio\u0027 sia previsto dalla legislazione regionale. \n A fronte di cio\u0027, la disposizione di legge regionale in esame\nmantiene immutata la disciplina previgente in punto di assolvimento\ndegli oneri urbanistici e, pertanto, non recepisce i principi\ndiscendenti dalle disposizioni statali prima illustrate, le quali\ntrovano in ogni caso applicazione diretta (cfr. art. 23-ter, comma 3,\nTUE). \n La disciplina di cui all\u0027art. 23-ter del Trattato sull\u0027Unione\neuropea pone principi fondamentali nella materia del governo del\nterritorio e si configura, altresi\u0027, quale livello essenziale delle\nprestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul\nterritorio nazionale, non potendosi ammettere - su tale aspetto di\nprimario rilievo - una tutela frammentaria a livello territoriale. \n Risulta, dunque, violata la competenza legislativa esclusiva\ndello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali\ndelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono\nessere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche\u0027 l\u0027art.\n117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i\nprincipi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di «governo\ndel territorio». \n Il medesimo art. 3, comma 2, della legge regionale in esame\ninserisce nell\u0027art. 99 della legge regionale n. 65 del 2014 un\nulteriore comma aggiuntivo 2-ter, il quale prevede che i comuni,\nnell\u0027ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o\ndella definizione della disciplina della distribuzione e\nlocalizzazione delle funzioni, possano stabilire, oltre a specifiche\ncondizioni, anche limitazioni in relazione ai mutamenti della\ndestinazione d\u0027uso della singola unita\u0027 immobiliare, siano essi\n«orizzontali» (i.e. all\u0027interno della stessa categoria funzionale) o\n«verticali» (nell\u0027accezione sopra chiarita). \n L\u0027art. 23-ter del TUE, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, sempre\nnell\u0027ottica di agevolare il mutamento della destinazione d\u0027uso della\nsingola unita\u0027 immobiliare all\u0027interno della stessa categoria\nfunzionale e tra le categorie funzionali residenziale,\nturistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, ha\nriconosciuto la possibilita\u0027 per gli strumenti urbanistici comunali\ndi fissare «condizioni», quali misure di contingentamento delle\nrichieste di mutamento di destinazione d\u0027uso finalizzate a preservare\nl\u0027assetto, lo sviluppo armonico del territorio e una distribuzione\nequilibrata dei carichi insediativi. Posto che i poteri pianificatori\ndegli enti locali in materia di destinazioni territoriali e dei\nsingoli edifici possono, in generale, estrinsecarsi nell\u0027imposizione\ndi condizioni, limitazioni o divieti, si puo\u0027 desumere che il\nlegislatore statale, tenuto conto delle cennate esigenze di\nsemplificazione sostanziale e procedurale, abbia appositamente - e\nconsapevolmente - circoscritto il livello della regolazione comunale\nin materia di mutamento di destinazione d\u0027uso all\u0027apposizione di sole\ncondizioni, quali criteri oggettivi e non discriminatori tali da non\nrisolversi in limitazioni o restrizioni e, quindi, riferibili\nesclusivamente agli aspetti concernenti il mutamento di destinazione\nd\u0027uso in se\u0027 e non anche alle modalita\u0027 di realizzazione degli\ninterventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie contestuale\nal mutamento stesso. \n La fissazione da parte degli enti locali di «limitazioni», oltre\nche di «condizioni», rischierebbe, infatti, di privare di contenuto\nla portata del nuovo art. 23-ter del TUE, che a piu\u0027 riprese ricorre\na formulazioni del tipo «sono sempre ammessi» o «e\u0027 sempre\nconsentito», le quali sottolineano la volonta\u0027 di fissare standard\ncomuni sull\u0027intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra\nle esigenze del singolo afferenti al diritto di proprieta\u0027 e gli\ninteressi pubblici connessi al governo del territorio. Tale\ninterpretazione e\u0027 suffragata anche da quanto riportato al punto\nD.2.1.1. delle menzionate «Linee di indirizzo e criteri\ninterpretativi sull\u0027attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n.\n69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105\n(Decreto-legge Salva Casa)», che chiariscono come i poteri\npianificatori degli enti locali in materia di destinazioni\nterritoriali potranno estrinsecarsi esclusivamente nell\u0027imposizione\ndi condizioni. \n Le disposizioni contenute nell\u0027art. 3, comma 2, della legge\nregionale n. 51/2025 appaiono dunque violare la competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei\nlivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e\nsociali che devono essere garantiti su tutto il territorio\nnazionale», di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della\nCostituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi fondamentali\nstabiliti dallo Stato in materia di «governo del territorio»,\nviolando cosi\u0027 l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \n2) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma lettera m), nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n3, comma 1 e all\u0027art. 36, legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 \n L\u0027art. 36 della legge regionale in oggetto inserisce un nuovo\nart. 252-septies nella legge regionale n. 65 del 2014, il quale\ndifferisce e condiziona l\u0027applicazione delle agevolazioni previste\ndall\u0027art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del Trattato sull\u0027Unione\neuropea in tema di mutamento di destinazione d\u0027uso «verticale» di\nsingole unita\u0027 immobiliari, all\u0027approvazione da parte dei comuni di\napposita variante di adeguamento dei propri strumenti di\npianificazione urbanistica o di apposita disciplina della\ndistribuzione e localizzazione delle funzioni, che stabilisca le\nspecifiche condizioni e limitazioni ai suddetti mutamenti di\ndestinazione d\u0027uso. \n Nel richiamare quanto sopra illustrato in merito alle\n«limitazioni», si osserva che le disposizioni di cui al citato art.\n23-ter, commi 1-ter e 1-quater si atteggiano a principi fondamentali\ndella materia che, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell\u0027art.\n23-ter del Trattato sull\u0027Unione europea («Le regioni adeguano la\npropria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che\ntrovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la\npossibilita\u0027 per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori\ndi semplificazione»), trovano in ogni caso applicazione diretta, con\nla conseguenza che le stesse operano anche in carenza delle\n«specifiche condizioni» definite di volta in volta nelle forme\nritenute idonee dal comune. \n Peraltro, in considerazione del fatto che il citato art.\n252-septies prevede, al comma 2, che «La variante di adeguamento di\ncui al comma 1 e\u0027 approvata entro due anni dalla data di entrata in\nvigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 51», si rileva come\nl\u0027applicazione delle disposizioni di principio di livello statale sia\nin tal modo differita per un considerevole lasso di tempo, tale da\ncompromettere la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. \n La censura di illegittimita\u0027 costituzionale che si prospetta nei\nconfronti dell\u0027art. 36 della legge regionale n. 51 del 2025 si\nestende anche all\u0027art. 3, comma 1, della medesima legge, nella parte\nin cui, nel sostituire l\u0027alinea del comma 2 dell\u0027art. 99 della legge\nregionale n. 65 del 2014 («2. Fermo restando quanto previsto\ndall\u0027art. 252-septies [...] del presente articolo») fa riferimento\nall\u0027art. 252-septies di nuova introduzione per ribadire il\ndifferimento dell\u0027applicazione delle semplificazioni in materia di\nmutamento di destinazione d\u0027uso «verticale» all\u0027avvenuta emanazione\ndella pertinente regolamentazione comunale. \n Risulta, dunque, violata la competenza legislativa esclusiva\ndello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali\ndelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono\nessere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre che l\u0027art.\n117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi le suddette\ndisposizioni in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo\nStato in materia di «governo del territorio». \n\n \n P.Q.M. \n \n Si confida che codesta Corte vorra\u0027 dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3, commi 1 e 2 e dell\u0027art. 36 della legge\ndella Regione Toscana 28 agosto 2025, n. 51. \n Si allega: \n 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio\ndei ministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato. \n Roma, 23 ottobre 2025 \n \n Gli Avv.ti dello Stato: Stigliano Messuti - 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