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(Traffico di influenze illecite) – Definizione di “mediazione illecita” – Previsione che per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l\u0027incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0027art. 322-bis cod. pen. a compiere un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito – Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie con abolitio criminis parziale, a fronte della previsione che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato – Mancata previsione, tra le possibili finalità della condotta, dei fatti rientranti nell’abrogata ipotesi di abuso di ufficio ad opera della legge n. 114\u0026nbsp;del 2024 - Inosservanza dell’obbligo di incriminazione\u0026nbsp;del “contenuto minimo” di condotte\u0026nbsp;di cui all’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo.\u003c/p\u003e","prima_parte":"A.V. T. e altri","altre_parti":"T. A. V., Sunsky srl, Solis San Andres Jorge Edisson, Solis Cedeno Dayanna Andreina, Guernica srl","testo_atto":"N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 31 gennaio 2025 del Tribunale di Roma nel  procedimento\npenale a carico di A. T. e altri. \n \nReati e pene - Modifiche al  codice  penale  -  Riformulazione  della\n  fattispecie di reato di cui all\u0027art. 346-bis cod. pen. (Traffico di\n  influenze  illecite)  -  Definizione  di  \"mediazione  illecita\"  -\n  Previsione  che  per  altra  mediazione  illecita  si  intende   la\n  mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l\u0027incaricato  di  un\n  pubblico servizio o  uno  degli  altri  soggetti  di  cui  all\u0027art.\n  322-bis cod. pen. a compiere un atto contrario ai doveri  d\u0027ufficio\n  costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito  -\n  Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie  -\n  Mancata previsione, tra le possibili finalita\u0027 della condotta,  dei\n  fatti rientranti nell\u0027abrogata ipotesi di abuso di ufficio. \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice\n  di  procedura  penale,  all\u0027ordinamento  giudiziario  e  al  codice\n  dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera e). \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n \n                          TRIBUNALE DI ROMA \n                    sezione GIP-GUP - ufficio 35 \n \n    Il Giudice per l\u0027udienza preliminare, dott.ssa Ilaria  Tarantino,\nnel procedimento penale nei confronti di T. A. V., G. D., S. S. A. J.\nE., K. G. F. S., G. D. R., S., P., M., G., C. Z., S. C. D. A., F.  A.\ne V. N. in atti generalizzati; \n \n                          Osserva e rileva \n \n    Il pubblico ministero esercitava l\u0027azione  penale  nei  confronti\ndegli odierni imputati con richiesta di rinvio a giudizio  in  ordine\nai reati di cui all\u0027art. 346-bis, c.p. (capo A), 648-ter, c.p.  (capo\nB), 648-bis c.p. (capo C), 356, comma 2, c.p. (capo D), 48-110 e 479,\ncomma 2, c.p. (capo E), 323, c.p. (capo F), nonche\u0027 per gli  illeciti\namministrativi di cui agli articoli 5 e 25,  decreto  legislativo  n.\n231/2001,  in  relazione  al  «reato-presupposto»  di  cui   all\u0027art.\n346-bis, c.p. (capi G, H, I, L). \n    Veniva  fissata  udienza  preliminare,  nel  corso  della  quale,\nammessa  la  costituzione  di  parte  civile  della  Presidenza   del\nConsiglio dei  ministri  per  mezzo  dell\u0027Avvocatura  generale  dello\nStato, l\u0027imputato A. D. (imputato del solo reato di cui all\u0027art. 323,\nc.p. contestato al capo F), chiedeva il rito  abbreviato.  L\u0027imputato\nC. Z.  (in  ordine  ai  capi  A,  D  ed  E)  formulava  richiesta  di\napplicazione pena  ex  art.  444,  c.p.p.,  alla  quale  il  pubblico\nministero prestava il consenso. Tutti gli altri imputati optavano per\nil rito ordinario. I procedimenti, trattati congiuntamente,  subivano\nuna serie di rinvii. \n    All\u0027udienza del 2 dicembre 2024 il pubblico  ministero  sollevava\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  1,\nlettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114, di modifica  dell\u0027art.\n346-bis, c.p., per  contrasto  con  l\u0027art.  117,  c.p.  in  relazione\nall\u0027art.  12  della  Convenzione  di  Strasburgo  sulla   corruzione,\nratificata con legge n. 110/2012. \n    Il Giudice invitava le  parti  a  concludere  anche  nel  merito,\nriservandosi di vagliare la questione di legittimita\u0027  costituzionale\nnella Camera di consiglio fissata per la decisione. \n    All\u0027odierna udienza del 31 gennaio 2025 il Giudice  definiva  con\nsentenza il procedimento con rito abbreviato nei confronti di A.  D.;\nnei confronti di tutti gli altri imputati del reato di  cui  all\u0027art.\n346-bis, c.p. e reati ad esso  connessi,  il  Giudice  sospendeva  il\nprocesso con la presente ordinanza, rimettendo gli  atti  alla  Corte\ncostituzionale. \n    Ritiene  questo  Giudice  che  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata dal pubblico ministero sia rilevante per  il\npresente giudizio e non manifestamente infondata. \n    Il pubblico ministero dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n.  114,\ndi modifica dell\u0027art. 346-bis, c.p., per contrasto  con  l\u0027art.  117,\nc.p. in relazione all\u0027art. 12 della Convenzione di  Strasburgo  sulla\ncorruzione, ratificata con legge n. 110/2012. \n    La legge 114 del 2024, che ha, da un lato, abrogato il delitto di\nabuso di ufficio e dall\u0027altro riformulato il reato  di  «traffico  di\ninfluenze»,  restringendo   sensibilmente   l\u0027area   del   penalmente\nrilevante con abolitio criminis parziale, si  porrebbe  in  contrasto\ncon  dei  precisi  obblighi  internazionali  di  incriminazione   che\nl\u0027Italia ha assunto con la ratifica, avvenuta  con  legge  28  giugno\n2012 n. 110, della Convenzione  penale  sulla  corruzione  siglata  a\nStrasburgo il 27 gennaio 1999 e segnatamente,  con  l\u0027art.  12  della\npredetta Convenzione. \n    In  particolare,  secondo  l\u0027art.  12  della  Convenzione   sulla\ncorruzione: \n        «Ciascuna parie adotta i provvedimenti legislativi e di altro\ntipo che si rivelano necessari per configurare  in  quanto  reato  in\nconformita\u0027  al  proprio  diritto  interno  quando  l\u0027atto  e\u0027  stato\ncommesso intenzionalmente, il fatto  di  proporre,  offrire  o  dare,\ndirettamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio  a  titolo\ndi rimunerazione, a chiunque dichiari o confermi di essere  in  grado\ndi esercitare un\u0027influenza sulle  decisioni  delle  persone  indicate\nagli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11 (pubblici funzionari), a prescindere\nche l\u0027indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona,  come\npure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne  l\u0027offerta\no la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere  che\nquest\u0027ultima sia o meno esercitala o che produca o meno il  risultato\nauspicato». \n    La nuova formulazione  dell\u0027art.  346-bis,  c.p.,  per  quel  che\nrileva in tale sede, nel richiedere che la «mediazione illecita»  sia\nsolamente quella finalizzata ad  indurre  il  pubblico  ufficiale  «a\ncompiere un atto contrario ai doveri di ufficio  costituente  reato»,\ncon la contestuale abrogazione del reato di abuso di ufficio, avrebbe\ncomportato la sopravvenuta irrilevanza penale dei fatti contestati al\ncapo A. \nRilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    In punto di rilevanza  della  questione,  va  osservato  che  nel\npresente giudizio a quo, questo Giudice per l\u0027udienza preliminare  e\u0027\nchiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio  degli  odierni\nimputati in ordine al reato di cui  all\u0027art.  346-bis,  c.p.  e,  con\nriguardo all\u0027imputato C. Z., la richiesta  di  applicazione  pena  ex\nart. 444, c.p.p. \n    Appare opportuno riportare per esteso il capo di  imputazione  A,\ncosi\u0027 come modificato  dal  pubblico  ministero  all\u0027udienza  del  14\nnovembre 2024 (le modifiche sono evidenziate in neretto): \n        «B. M., G. D. R., K. G. F. S., T. A. V., V. N., S. S.  A.  J.\nE., C. Z. G. D. reato p. e p. dagli articoli 61-bis, 110, 112, n.  1,\n346-bis, codice penale perche\u0027 il B. sfruttava (in concorso con G. D.\ne K. G. F., con i quali pianificava la propria condotta)  le  proprie\nrelazioni personali ed occulte con A.,  Commissario  per  l\u0027emergenza\nsanitaria nazionale, al fine  di  indurre  il  pubblico  ufficiale  a\ncompiere atti contrari ai doveri  di  ufficio  costituenti  reato  di\nabuso  di  ufficio  meglio  specificato  al  capo  F  della  rubrica,\nottenendo che quest\u0027ultimo assicurasse ai partner del B.  di  seguito\nindicati quali concorrenti nel reato, una esclusiva in via  di  fatto\nnell\u0027intermediazione  delle  forniture  di  maschere  chirurgiche   e\ndispositivi di protezione individuale, in violazione  dei  doveri  di\nimparzialita\u0027  e  buon  andamento  della  P.  A.,  richiamati   anche\ndall\u0027art. 122 del decreto-legge n.  18/2020  e  in  violazione  delle\nnorme del regio decreto n.2240/23 che  impongono  la  forma  scritta,\nnonostante le anomalie documentali: \n          accreditava, cosi\u0027, presso il Commissario A. T.  V.  A.  in\nproprio ed in qualita\u0027 di amministratore della «S.»), al  quale  l\u0027A.\ngarantiva la possibilita\u0027 di selezionare le societa\u0027 cinesi (W. L. W.\nM. e  L.),  alle  quali  il  Commissario  per  l\u0027emergenza  sanitaria\ncommissionava la fornitura di n. 801.617.647  mascherine  protettive,\nper il complessivo importo di euro 1.251.499.999,80; \n          la  possibilita\u0027  di  mantenere  rapporti  tra  Governo   e\nsocieta\u0027 cinesi per la logistica, il trasporto e la  soluzione  delle\nanomalie documentali, cosi come descritte  nel  capo  E)  che  segue,\nsenza  alcun  incarico  formale/contratto  scritto,  cosi  da  potere\nincassare provvigioni, a valere sui prezzi pagati dal Governo,  senza\nalcun controllo pubblico; \n          ottenendo il B. dal  T.  quale  prezzo  per  tale  illecita\nmediazione, il trasferimento a proprio favore di euro ...; che il  T.\ndava disposizione alle societa\u0027 cinesi di bonificare per euro ... sul\nc/c intestato a M. (legale rappresentante G. D.) e per euro  ...  c/c\nn. ... intestato alla P. (legale rappresentante K. G. F.); ottenendo,\naltresi\u0027,  il  B.  ulteriori  euro  ...  che  il  T.  bonificava,  su\ndisposizione del primo, su conto corrente ... intestato a A. D. \n          avendo agito  il  T.  in  unione  e  concorso  con  V.  N.,\nco-gestore della «S.» e compartecipe in tutte le azioni del T. G.  D.\npartner del T. con incarico  di  individuare  in  Cina  i  produttori\ncinesi (schermati dalle W. e L.); della  logistica;  del  reperimento\ndei documenti con il quali risolvere le suddette anomalie; \n          Z. C., rappresentante in Italia delle W. e L., con il quale\nil T. pattuiva i compensi, dai quali e\u0027  stato  tratto  il  pagamento\nerogato al B. S. S. A. J. E. mediatore che presentava al T. C. Z. per\nconsentire  il  buon  fine  dell\u0027intermediazione  del   B.   con   il\nCommissario A. \n    Essendo derivata dalla commissione del  reato  la  corresponsione\ndei seguenti profitti a beneficio di: \n        T. euro ... transitali sui conti societari della «S.»  numeri\n...n. e accesi rispettivamente presso ... e ...; \n        S. J. euro ...  transitati  su  conti  societari  della  «G.»\nnumeri ... e ... accesi rispettivamente presso ... e ... \n        G. euro ... accreditati su conto estero ... di ... \n    Con l\u0027aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato. \n    Con   l\u0027ulteriore   l\u0027aggravante   del   reato    transnazionale,\ntrattandosi di reato per la commissione del  quale  ha  dato  il  suo\ncontributo un gruppo organizzato, impegnato in attivita\u0027 criminali in\npiu\u0027 di uno Stato. In ... ed in ... (art. 6, comma 2, c.p.) \n    In ..., nelle seguenti date: \n        per i pagamenti alla M. dal ... al ...; \n        per i pagamenti alla P. dal ... al .... \n    Secondo  l\u0027ipotesi  accusatoria,  D.  B.   sfruttando   relazioni\nesistenti  con  il  Commissario  straordinario,  D.  A.,  si   faceva\npromettere e consegnare oltre ... di euro dall\u0027imprenditore A. V. T.,\nche agiva d\u0027intesa con N. V. \n    D. G. e Z. C., per remunerare la sua mediazione  sul  commissario\nStraordinario affinche\u0027  quest\u0027ultimo  affidasse  al  gruppo  T.  una\nposizione privilegiata  nelle  forniture  dalla  Cina  di  mascherine\nprotettive,  senza  alcun   rischio   economico   e   giuridico   per\nl\u0027imprenditore non essendo stato perfezionato alcun contratto tra  il\nT.  e  la  struttura  pubblica.  Cio\u0027,   sempre   secondo   l\u0027ipotesi\naccusatoria,  in  aperta  violazione  dei  doveri  di   imparzialita\u0027\nrichiamati espressamente dall\u0027art. 122  del  decreto-legge  n.  18/20\n(cd. decreto cura Italia)  e  delle  norme  sulla  forma  scritta  ad\nsubstantiam dei contratti della pubblica amministrazione. \n    La condotta contestata  agli  imputati  al  capo  A,  cosi\u0027  come\ndescritta dal pubblico ministero anche a seguito della  modifica  del\ncapo di imputazione, consiste quindi in una cd. «mediazione onerosa»,\nteleologicamente orientata  alla  commissione  di  fatti  che,  nella\nlegislazione all\u0027epoca vigente,  costituivano  ipotesi  di  abuso  di\nufficio (art. 323, c.p.) a vantaggio indebito di privati. Fattispecie\ndi reato che, come noto, e\u0027 stata  abrogata  dalla  stessa  legge  n.\n114/2024, unitamente alla riformulazione dell\u0027art. 346-bis, c.p. \n    Appare dunque evidente che, a seguito dell\u0027abrogazione del  reato\ndi cui all\u0027art. 323, codice penale e con la riduzione  del  perimetro\napplicativo dell\u0027art. 346-bis, c.p., in assenza di  una  declaratoria\ndi incostituzionalita\u0027 della  modifica  dell\u0027art  346-bis,  c.p.,  il\nfatto ascritto al capo A - con riguardo al quale, peraltro, e\u0027  stato\naltresi\u0027 disposto il sequestro preventivo del profitto e del prezzo -\nsarebbe ad oggi privo di rilevanza penale. \n    La condotta degli imputati non e\u0027 del resto inquadrabile in altre\nfattispecie di reato; ne\u0027 appare  possibile  aderire  alla  richiesta\nformulata dalla parte civile, che ha richiesto a  questo  Giudice  di\ninvitare il pubblico ministero ad operare la modifica  del  reato  di\ncui al capo F (abuso di ufficio cui sarebbe finalizzata  la  condotta\ndi traffico di influenze contestata al capo A),  ai  sensi  dell\u0027art.\n314,  c.p.  (peculato)  o,  in  subordine,  314-bis,  c.p.  (indebita\ndestinazione di denaro o cose mobili), non sussistendo  nel  caso  di\nspecie gli estremi oggettivi e soggettivi di tali reati. \n    Per tali ragioni,  la  questione  deve  ritenersi  rilevante  nel\npresente  processo,  non  potendo   il   giudizio   essere   definito\nindipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \nAmmissibilita\u0027 della questione. \n    In punto di ammissibilita\u0027 della questione, va  osservato  quanto\nsegue. \n    L\u0027eventuale   declaratoria   di   illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art.  1,  comma  1,  lettera  e),  legge  n.  114/2024,  che  ha\nintegralmente riformulato l\u0027art. 346-bis, c.p. con parziale  abolitio\ncriminis, avrebbe quale effetto, «in malam  partem»,  quello  di  far\nrivivere la previgente (e piu\u0027 ampia) formulazione dell\u0027art. 346-bis,\nc.p., in particolare  la  formulazione  risultante  a  seguito  delle\nmodifiche apportate dalla legge n. 3/2019. \n    La Corte costituzionale si e\u0027  piu\u0027  volte  espressa  in  materia\n(cfr. sentenze 32 del 2014, n. 37 e 40  del  2019,  n.  8  del  2022)\nprecisando che il divieto di sindacato costituzionale  di  norme  che\ncomportano una abolitio criminis con effetto in malam partem, ammette\ndelle   eccezioni,   una   delle   quali   e\u0027   rappresentata   dalla\n«contrarieta\u0027»  della  norma  a  specifici  obblighi   sovranazionali\nrilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o dell\u0027art. 117, primo comma Cost. \n    Si riporta in particolare il passaggio della sentenza n.  37  del\n2019,  per  cui:  «In  linea  di  principio,  sono  inammissibili  le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale che concernano  disposizioni\nabrogative  di  una  previgente  incriminazione  e  che   mirino   al\nripristino  nell\u0027ordinamento  della  norma  incriminatrice   abrogata\n(cosi\u0027, ex plurimis, sentenze n. 330 del  1996  e  n.  71  del  1983;\nordinanze n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355  del  1997),  dal\nmomento  che  a  tale  ripristino  osta,  di  regola,  il   principio\nconsacrato nell\u0027art. 25, secondo comma, Cost., che  riserva  al  solo\nlegislatore la  definizione  dell\u0027area  di  cio\u0027  che  e\u0027  penalmente\nrilevante. Principio, quest\u0027ultimo, che  determina  in  via  generale\nl\u0027inammissibilita\u0027 di questioni volte a creare nuove norme penali,  a\nestenderne l\u0027ambito applicativo a  casi  non  previsti  (o  non  piu\u0027\nprevisti) dal legislatore (ex multis, sentenze n. 161 del 2004  e  n.\n49 del 2002; ordinanze n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007),  ovvero  ad\naggravare le conseguenze sanzionatorie o  la  complessiva  disciplina\ndel reato (ex multis, ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009,  n.\n66 del 2009 e n. 5 del 2009). \n    Come ribadito anche di recente da questa Corte (sentenze  n.  236\ndel 2018 e n. 143 del 2018), peraltro tali principi  non  sono  senza\neccezioni. \n    Anzitutto, puo\u0027 venire in considerazione la necessita\u0027 di evitare\nla creazione di «zone franche» immuni dal controllo  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, laddove il legislatore introduca, in  violazione  del\nprincipio di eguaglianza, norme penali  di  favore,  che  sottraggano\nirragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola\ndella generale rilevanza penale di una piu\u0027 ampia classe di condotte,\nstabilita  da  una  disposizione   incriminatrice   vigente,   ovvero\nprevedano per detto sottoinsieme - altrettanto irragionevolmente - un\ntra/lamento sanzionatorio piu\u0027 favorevole (sentenza n. 394 del 2006). \n    Un controllo di legittimita\u0027  con  potenziali  effetti  in  malam\npartem deve altresi\u0027 ritenersi ammissibile quando a essere  censurato\ne\u0027 lo scorretto  esercizio  del  potere  legislativo:  da  parte  dei\nConsigli regionali, ai quali non spetta neutralizzare  le  scelte  di\ncriminalizzazione compiute dal legislatore nazionale (sentenza n.  46\ndel 2014, e ulteriori precedenti ivi citati): da parte  del  Governo,\nche abbia abrogato  mediante  decreto  legislativo  una  disposizione\npenale, senza a cio\u0027 essere autorizzato dalla legge delega  (sentenza\nn. 5 del 2014): ovvero anche da parte dello  stesso  Parlamento,  che\nnon abbia rispettato  i  principi  stabiliti  dalla  Costituzione  in\nmateria di conversione dei decreti-legge (sentenza n. 32  del  2014).\nIn tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata  incostituzionale\nsia  una  disposizione   che   semplicemente   abrogava   una   norma\nincriminatrice preesistente (come nel caso deciso dalla sentenza n. 5\ndel 2014), la dichiarazione di  illegittimita\u0027  costituzionale  della\nprima non potra\u0027 che  comportare  il  ripristino  della  seconda,  in\neffetti mai (validamente) abrogata. \n    Un effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria in materia\npenale conseguente alla pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale e\u0027\nstato, altresi\u0027, ritenuto ammissibile  allorche\u0027  esso  si  configuri\ncome «mera conseguenza indiretta della reductio ad  legitimitatem  di\nuna norma processuale». derivante «dal\u0027eliminazione di una previsione\na carattere derogatorio di una disciplina generale» (sentenza n.  236\ndel 2018). \n    Un  controllo  di  legittimita\u0027  costituzionale  con   potenziali\neffetti in malam partem puo\u0027, infine, risultare  ammissibile  ove  si\nassuma  la  contrarieta\u0027  della  disposizione  censurata  a  obblighi\nsovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o dell\u0027art. 117, primo\ncomma, Cost. (sentenza n. 28 del 2010, nonche\u0027  sentenza  n.  32  del\n2014, ove l\u0027effetto di ripristino della  vigenza  delle  disposizioni\npenali illegittmamente  sostituite  in  sede  di  conversione  di  un\ndecreto-legge,  con  effetti  in  parte  peggiorativi  rispetto  alla\ndisciplina dichiarata illegittima, fu motivato anche con  riferimento\nalla  necessita\u0027  di  non  lasciare  impunite  «alcune  tipologie  di\ncondotte  per  le  quali  sussiste  un  obbligo   sovranazionale   di\npenalizzazione. Il che  determinerebbe  una  violazione  del  diritto\ndell\u0027Unione europea, che l\u0027Italia e\u0027 tenuta a  rispettare  in  virtu\u0027\ndegli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.»). \n    Con riferimento alla ipotesi di successione di leggi  penali  nel\ntempo, questo Giudice non puo\u0027 non considerare quanto statuito  dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2022,  che,  in  materia\nanaloga, ha dichiarato inammissibile  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23, comma 1, del decreto-legge  n.  76/2020,\nconvertito  nella  legge  11  settembre  2020,  n.  120  (che   aveva\ncomportato una parziale abrogazione del reato di abuso  di  ufficio),\nsollevata con riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione. In  quel\ncaso la Corte costituzionale ha escluso la possibilita\u0027  di  pronunce\ndi illegittimita\u0027 costituzionale di norme  (parzialmente)  abrogative\ndi norme penali, con conseguente reviviscenza della norma  previgente\npiu\u0027 severa, e dunque con effetti in malam partem. \n    Si ritiene che la questione sollevata dal pubblico ministero  nel\npresente procedimento  penale  (che  pure  riguarda  una  ipotesi  di\nsuccessione di leggi penali nel tempo,  in  particolare  di  abolitio\ncriminis parziale) sia  pero\u0027  diversa  da  quella  affrontata  nella\nsentenza Corte Cost. n. 8/2022 con riguardo all\u0027abuso di ufficio.  In\nquel   caso   i   parametri   di   riferimento   del   giudizio    di\ncostituzionalita\u0027 erano costituiti esclusivamente dagli articoli 3  e\n97  Cost.,  mentre  nel  presente  procedimento   il   parametro   di\nriferimento e\u0027 l\u0027art. 117  Cost.  ed  in  particolare  la  violazione\ndell\u0027obbligo  internazionale  di  incriminazione  del   traffico   di\ninfluenze, la cui portata deve ritenersi cogente per il legislatore. \n    In particolare, come verra\u0027 di seguito  precisato,  nel  caso  di\nspecie si ritiene che l\u0027art.  12  della  Convenzione  di  Strasburgo,\nratificata con legge n. 110/2012, abbia portata cogente per il nostro\nordinamento, delineando un vero e proprio obbligo di  incriminazione,\ncon la conseguenza che il mancato rispetto di tale obbligo si pone in\ncontrasto  con  gli  obblighi  internazionali  ai  quali  la   nostra\nlegislazione e\u0027 tenuta ad uniformarsi. \n    La  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  deve   ritenersi\npertanto ammissibile. \nNon manifesta infondatezza della questione. \n    II delitto di «traffico di influenze»  (art.  346-bis,  c.p.)  e\u0027\nstato introdotto nel codice penale con la legge n. 190/2012. \n    La legge n. 3/2019,  in  attuazione  dell\u0027obbligo  internazionale\nderivante  dalla  Convenzione  di  Strasburgo  sulla  corruzione,  ha\noperato  una  riformulazione  della   struttura   della   fattispecie\nampliando l\u0027area  di  applicabilita\u0027  della  norma:  dall\u0027ampliamento\ndella clausola di  riserva  alla  natura  della  utilita\u0027  erogata  o\npromessa, all\u0027inserimento, tra  le  categorie  di  soggetti  pubblici\noggetto di traffico, dei pubblici agenti indicati nell\u0027art.  322-bis,\ncodice penale. Sul  versante  sanzionatorio,  sono  stati  elevati  i\nlimiti edittali della pena, si e\u0027  prevista  la  sanzione  accessoria\ndell\u0027incapacita\u0027 di contrattare con la pubblica  amministrazione,  si\ne\u0027  inserito  il  reato  nel  catalogo  di  quelli  che  generano  la\nresponsabilita\u0027 degli enti. In particolare, a seguito delle modifiche\ndi cui alla legge n. 3/2019, era punita con la reclusione da un  anno\na quattro anni e sei mesi la condotta di colui che, fuori dei casi di\nconcorso in corruzione propria e impropria,  «sfruttando  o  vantando\nrelazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato\ndi pubblico servizio o uno  degli  altri  soggetti  di  cui  all\u0027art.\n322-bis, c.p., indebitamente fa dare o promettere, a se\u0027 o ad  altri,\ndenaro  o  altra  utilita\u0027,  come  prezzo  della  propria  mediazione\nillecita  verso  un  pubblico  ufficiale  o  incaricato  di  pubblico\nservizio o uno degli altri soggetti di cui  all\u0027art.  322-bis,  c.p.,\novvero per remunerarlo in relazione all\u0027esercizio delle sue  funzioni\no dei suoi poteri (...) la  stessa  pena  si  applica  a  chi  da\u0027  o\npromette denaro o altra utilita\u0027». \n    L\u0027art. l, lettera e), della  legge  n.  114/2024  ha  ridotto  in\nmisura  consistente  il   possibile   perimetro   applicativo   della\nfattispecie. La nuova fattispecie punisce con  la  reclusione  da  un\nanno e sei mesi a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi di\nconcorso   in   corruzione   propria   e   impropria,    «utilizzando\nintenzionalmente allo  scopo  relazioni  esistenti  con  un  pubblico\nufficiale o un incaricato di pubblico  servizio  o  uno  degli  altri\nsoggetti di cui all\u0027art.  322-bis,  c.p.,  indebitamente  fa  dare  o\npromettere a se\u0027 o ad altri, denaro o altra utilita\u0027  economica,  per\nremunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio\no uno  degli  altri  soggetti  di  cui  all\u0027art.  322-bis,  c.p.,  in\nrelazione all\u0027esercizio delle sue  funzioni,  ovvero  per  realizzare\nun\u0027altra mediazione illecita (...) per altra mediazione  illecita  si\nintende  la  mediazione  per  indurre   il   pubblico   ufficiale   o\nl\u0027incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di  cui  all\u0027art\n322-bis, c.p. a compiere un  atto  contrario  ai  doveri  di  ufficio\ncostituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.  La\nstessa pena si applica a chi indebitamente da\u0027 o  promette  denaro  o\naltra utilita\u0027 economica». \n    In  primo  luogo,  il  profilo  della  mediazione  illecita  deve\nconsistere nell\u0027utilizzazione intenzionale di relazioni esistenti con\nl\u0027agente pubblico, con esclusione di quelle vantate, e devono  essere\nrelazioni esistenti, non meramente asserite. Sotto ulteriore profilo,\nl\u0027utilita\u0027 e\u0027 limitata ai casi di denaro o altra utilita\u0027  economica.\nSotto altro angolo di visuale, s\u0027individua il profilo  di  illiceita\u0027\ndella mediazione onerosa nella circostanza che essa  sia  finalizzata\nalla commissione di un reato da parte dell\u0027agente pubblico, dal quale\npossa derivare un vantaggio indebito. \n    La contestuale abrogazione dell\u0027abuso di ufficio ad  opera  della\nstessa legge n. 114/24 ha reso, di fatto, la norma  di  cui  all\u0027art.\n346-bis (nell\u0027ipotesi di mediazione onerosa)  di  difficile,  se  non\nimpossibile,  applicazione.  Ed   infatti,   uno   dei   reati   piu\u0027\nfrequentemente obiettivo della mediazione onerosa era proprio l\u0027abuso\nd\u0027ufficio, oggi abrogato dalla medesima legge. \n    Le  fonti  di  rango  internazionale  rilevanti  ai  fini   della\npunibilita\u0027 del traffico  d\u0027influenze  sono  essenzialmente  due:  la\nConvenzione  ONU  contro  la  corruzione,   adottata   dall\u0027Assemblea\ngenerale il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Merida dal 9  all\u002711\ndicembre  dello  stesso   anno,   entrata   in   vigore   a   livello\ninternazionale il 14 dicembre 2005 e ratificata  dall\u0027Italia  con  la\nlegge 3 agosto 2009, n. 116; la Convenzione penale  sulla  corruzione\ndel Consiglio d\u0027Europa, siglata a Strasburgo il 27  gennaio  1999  ed\nentrata in vigore il 1° luglio 2002, ratificata  dall\u0027Italia  con  la\nlegge 28 giugno 2012, n. 110. \n    Se con riguardo alla convenzione ONU, il testo di essa si  limita\na impiegare rispetto al  reato  di  traffico  di  influenze  e  altre\nfattispecie  la  formula  shall  consider  adopting,  anziche\u0027  shall\nadopts,  la  Convenzione  penale  sulla  corruzione   del   Consiglio\nd\u0027Europa, all\u0027art. 12, con riguardo  al  traffico  di  influenze,  ha\nposto  per  gli  stati  aderenti,  un  vero  e  proprio  obbligo   di\nincriminazione, e non una «raccomandazione»,  ovvero  un  «obbligo  a\nprendere in considerazione». \n    Cio\u0027 e\u0027 desumibile dal tenore  testuale  della  norma,  che,  sul\npunto, usa le parole: \"shal adopt  ...  as  criminal  offences»,  nel\ntesto inglese; «adotta i provvedimenti legislativi ... necessari  per\nconfigurare in quanto reato ...», nel testo  in  italiano,  approvato\ncon la legge 110 del 2012. \n    Inoltre la  convenzione  di  Strasburgo  individua  un  contenuto\nminimo  di  condotte  che  devono  essere   necessariamente   oggetto\nd\u0027incriminazione. \n    Come gia\u0027 si e\u0027 avuto modo di osservare, ai  sensi  dell\u0027art.  12\n«Ciascuna parte adotta i provvedimenti legislativi e  di  altro  tipo\nche  si  rivelano  necessari  per  configurare  in  quanto  reato  in\nconformita\u0027  al  proprio  diritto  interno  quando  l\u0027atto  e\u0027  stato\ncommesso intenzionalmente, il fatto  di  proporre,  offrire  o  dare,\ndirettamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio  a  titolo\ndi rimunerazione, a chiunque dichiari o confermi di essere  in  grado\ndi esercitare un\u0027influenza sulle  decisioni  delle  persone  indicate\nagli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11 (pubblici funzionari), a prescindere\nche l\u0027indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona,  come\npure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne  l\u0027offerta\no la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere  che\nquest\u0027ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il  risultato\nauspicato». \n    In particolare, la Convenzione di Strasburgo, contrariamente alla\nnormativa  introdotta  con  legge  n.  114/2024,  da\u0027  rilievo   allo\nsfruttamento, da parte del mediatore, di relazioni non solo esistenti\nma anche asserite/millantate,  e  da\u0027  rilievo,  quale  contropartita\ndella condotta illecita, a qualsiasi vantaggio indebito e non solo  a\nutilita\u0027 economiche. \n    Da ultimo, si ritiene  che  la  predetta  Convenzione  non  abbia\nlimitato il concetto di mediazione illecita a quella  diretta  a  far\ncommettere al  funzionario  pubblico  un  atto  contrario  ai  doveri\nd\u0027ufficio costituente reato. Profilo, questo, che  rileva  in  questa\nsede, con riguardo al caso concreto. \n    Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese (v. in particolare\nla memoria difensiva depositata negli interessi  di  T.  e  V.  e  la\nmemoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituita parte\ncivile per mezzo dell\u0027Avvocatura generale dello Stato)  il  contenuto\nprecettivo  dell\u0027art.  12  della  Convenzione  di   Strasburgo,   nel\ndelineare in  maniera  dettagliata  le  condotte  che  devono  essere\npreviste come reato dagli stati membri  (quale  «contenuto  minimo»),\nnon si pone in contrasto con l\u0027art.  25,  comma  2  Cost.  e  con  il\nprincipio di tassativita\u0027 e determinatezza della norma incriminatrice\novvero con altri principi fondamentali  della  Carta  Costituzionale;\npertanto  la  norma  pattizia  internazionale   appare   conforme   a\nCostituzione  e  ben  puo\u0027  essere  considerata  come  parametro   di\nvalutazione delle leggi ordinarie interne. \n    Inoltre, quanto  al  rilievo  per  cui,  a  differenza  di  altre\nfattispecie di reato delineate nella Convenzione di Strasburgo, quale\nla corruzione attiva (art. 2) e passiva (art. 3), il cd «traffico  di\ninfluenze» non  avrebbe  analoga  portata  cogente  in  virtu\u0027  della\npossibilita\u0027 di formulare sul punto «riserve» da  parte  degli  Stati\naderenti (art. 37 della Convenzione), si ritiene che  il  dispositivo\npattizio sia divenuto vincolante per lo Stato Italiano, che, all\u0027atto\ndell\u0027approvazione  della  legge  n.  3/2019  aveva  deciso   di   non\nconfermare ulteriormente le riserve apposte al momento  del  deposito\ndella ratifica. \n    In  conclusione,  si  ritiene  che  violino  la  Convenzione   di\nStrasburgo non solo l\u0027omessa incriminazione del traffico d\u0027influenze,\nma anche ogni forma di incriminazione che colpisca  con  la  sanzione\npenale  un  novero  di  condotte  assai  piu\u0027  limitate  rispetto  al\n«contenuto minimo» previsto dall\u0027art. 12. \n    Ebbene, si ritiene che l\u0027attuale formulazione dell\u0027art.  346-bis,\nc.p.,  come  introdotto  con  la  legge  n.  114/2024,  non   prevede\nl\u0027incriminazione  di  quel  nucleo  minimo  di  condotte  individuate\ndall\u0027art. 12 della Convenzione di  Strasburgo,  sopra  richiamate  ed\noggetto di specifici obblighi convenzionali di criminalizzazione. \n    La nuova formulazione del traffico di influenze richiede  che  la\n«mediazione illecita» sia  solo  quella  finalizzata  ad  indurre  il\npubblico ufficiale «a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio\ncostituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito». La\ncontestuale abolizione del reato di abuso di ufficio - reato  che  il\npiu\u0027 delle volte, come nel caso di specie, rappresenta  la  finalita\u0027\ndella mediazione illecita - ha di  fatto  reso  inapplicabile  l\u0027art.\n346-bis, c.p. \n    Pertanto l\u0027art. 1, comma 1, lettera e), legge  n.  114/2024  deve\nritenersi illegittimo. per quanto rileva nel caso  di  specie,  nella\nparte in cui, nel richiedere che  la  mediazione  illecita  sia  solo\nquella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di\nufficio costituente reato, non prevede, tra  le  possibili  finalita\u0027\ndella condotta, i fatti rientranti della ormai  abrogata  ipotesi  di\nabuso di ufficio. \n    Con riferimento ai  parametri  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, la disposizione della  Costituzione  che  si  ritiene\nviolata nel caso di specie e\u0027 l\u0027art. 117 Cost., per cui: «la potesta\u0027\nlegislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e dalle  regioni  nel  rispetto\ndella Costituzione, nonche\u0027 dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli  obblighi  internazionali»;  dunque,  gli  organi\nlegislativi dell\u0027ordinamento sono vincolati  e  devono  tenere  conto\ndegli obblighi internazionali, tra i quali rientrano anche quelli  di\nincriminazione. \n    La lettera  della  norma  costituzionale,  oltre  a  sancire  una\npreminenza della Carta  fondamentale  sulla  legislazione  ordinaria,\nconsacra anche il  primato  degli  obblighi  internazionali,  inclusi\nquelli di natura europea. \n    Pertanto una legge ordinaria che non rispetti i vincoli derivanti\nda un trattato internazionale, si pone in contrasto  con  l\u0027art.  117\nCost. \n    Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che dell\u0027art. 1, comma\n1, lettera e), della legge n.  114/2024,  che  ha  modificato  l\u0027art.\n346-bis,  c.p.  sia  costituzionalmente  illegittimo  per  violazione\ndell\u0027art. 117 della  Costituzione  in  relazione  all\u0027art.  12  della\nConvenzione di Strasburgo sulla corruzione, ratificata con  legge  n.\n110/2012. \n    In  conclusione,  ritenuta   la   questione   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata, deve ordinarsi la trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso e la\nconseguente sospensione della prescrizione nei confronti di tutti gli\nimputati  con  riguardo  a  tutti  i  capi  di  imputazione   essendo\nstrettamente connessi al reato contestato al  capo  A  e  quindi  non\ndefinibili separatamente. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti   gli   articoli   134   della   Costituzione,   1,   legge\ncostituzionale n. 1/48 e 23 e seguenti della legge n. 87/1953; \n    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; \n    Solleva questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,\ncomma 1, lettera e), della legge n. 114/2024 che ha modificato l\u0027art.\n346-bis del codice penale per violazione  degli  articoli  11  e  117\ndella Costituzione, in relazione all\u0027art.  12  della  Convenzione  di\nStrasburgo sulla corruzione, ratificata con legge n. 110/2012. \n    Sospende il giudizio in corso nei confronti di T. A. V.,  G.  D.,\nS. S. A. J. E., K. G. F. S., G. D. R., S., P., M., G., C. Z.,  S.  C.\nD. A., F. A. e V. N., in relazione a  tutte  le  imputazioni  essendo\ntutte strettamente connesse al reato di cui al capo A  e  quindi  non\ndefinibili separatamente ed i relativi termini di prescrizione,  fino\nalla   definizione   del   giudizio   incidentale   di   legittimita\u0027\ncostituzionale, con restituzione degli atti al giudice procedente. \n    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n        Roma, 31 gennaio 2025 \n \n                        Il Giudice: Tarantino","elencoNorme":[{"id":"62364","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"sostitutivo dell\u0027","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. e)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"},{"id":"62379","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"346","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79038","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79007","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79008","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"convst","descriz_costit":"Convenzione di Strasburgo","numero_legge":"","data_legge":"27/01/1999","articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54542","num_progressivo":"","nominativo_parte":"T. 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