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(Traffico di influenze illecite) – Definizione di “mediazione illecita” – Previsione che per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l\u0027incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0027art. 322-bis cod. pen. a compiere un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito – Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie con abolitio criminis parziale, a fronte della previsione che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato – Mancata previsione, tra le possibili finalità della condotta, dei fatti rientranti nell’abrogata ipotesi di abuso di ufficio ad opera della legge n. 114\u0026nbsp;del 2024 - Inosservanza dell’obbligo di incriminazione\u0026nbsp;del “contenuto minimo” di condotte\u0026nbsp;di cui all’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo.\u003c/p\u003e","prima_parte":"A.V. T. e altri","altre_parti":"T. A. V., Sunsky srl, Solis San Andres Jorge Edisson, Solis Cedeno Dayanna Andreina, Guernica srl","testo_atto":"N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 31 gennaio 2025 del Tribunale di Roma nel procedimento\npenale a carico di A. T. e altri. \n \nReati e pene - Modifiche al codice penale - Riformulazione della\n fattispecie di reato di cui all\u0027art. 346-bis cod. pen. (Traffico di\n influenze illecite) - Definizione di \"mediazione illecita\" -\n Previsione che per altra mediazione illecita si intende la\n mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l\u0027incaricato di un\n pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0027art.\n 322-bis cod. pen. a compiere un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio\n costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito -\n Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie -\n Mancata previsione, tra le possibili finalita\u0027 della condotta, dei\n fatti rientranti nell\u0027abrogata ipotesi di abuso di ufficio. \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice\n di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice\n dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera e). \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI ROMA \n sezione GIP-GUP - ufficio 35 \n \n Il Giudice per l\u0027udienza preliminare, dott.ssa Ilaria Tarantino,\nnel procedimento penale nei confronti di T. A. V., G. D., S. S. A. J.\nE., K. G. F. S., G. D. R., S., P., M., G., C. Z., S. C. D. A., F. A.\ne V. N. in atti generalizzati; \n \n Osserva e rileva \n \n Il pubblico ministero esercitava l\u0027azione penale nei confronti\ndegli odierni imputati con richiesta di rinvio a giudizio in ordine\nai reati di cui all\u0027art. 346-bis, c.p. (capo A), 648-ter, c.p. (capo\nB), 648-bis c.p. (capo C), 356, comma 2, c.p. (capo D), 48-110 e 479,\ncomma 2, c.p. (capo E), 323, c.p. (capo F), nonche\u0027 per gli illeciti\namministrativi di cui agli articoli 5 e 25, decreto legislativo n.\n231/2001, in relazione al «reato-presupposto» di cui all\u0027art.\n346-bis, c.p. (capi G, H, I, L). \n Veniva fissata udienza preliminare, nel corso della quale,\nammessa la costituzione di parte civile della Presidenza del\nConsiglio dei ministri per mezzo dell\u0027Avvocatura generale dello\nStato, l\u0027imputato A. D. (imputato del solo reato di cui all\u0027art. 323,\nc.p. contestato al capo F), chiedeva il rito abbreviato. L\u0027imputato\nC. Z. (in ordine ai capi A, D ed E) formulava richiesta di\napplicazione pena ex art. 444, c.p.p., alla quale il pubblico\nministero prestava il consenso. Tutti gli altri imputati optavano per\nil rito ordinario. I procedimenti, trattati congiuntamente, subivano\nuna serie di rinvii. \n All\u0027udienza del 2 dicembre 2024 il pubblico ministero sollevava\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1,\nlettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114, di modifica dell\u0027art.\n346-bis, c.p., per contrasto con l\u0027art. 117, c.p. in relazione\nall\u0027art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione,\nratificata con legge n. 110/2012. \n Il Giudice invitava le parti a concludere anche nel merito,\nriservandosi di vagliare la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nnella Camera di consiglio fissata per la decisione. \n All\u0027odierna udienza del 31 gennaio 2025 il Giudice definiva con\nsentenza il procedimento con rito abbreviato nei confronti di A. D.;\nnei confronti di tutti gli altri imputati del reato di cui all\u0027art.\n346-bis, c.p. e reati ad esso connessi, il Giudice sospendeva il\nprocesso con la presente ordinanza, rimettendo gli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Ritiene questo Giudice che la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata dal pubblico ministero sia rilevante per il\npresente giudizio e non manifestamente infondata. \n Il pubblico ministero dubita della legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114,\ndi modifica dell\u0027art. 346-bis, c.p., per contrasto con l\u0027art. 117,\nc.p. in relazione all\u0027art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla\ncorruzione, ratificata con legge n. 110/2012. \n La legge 114 del 2024, che ha, da un lato, abrogato il delitto di\nabuso di ufficio e dall\u0027altro riformulato il reato di «traffico di\ninfluenze», restringendo sensibilmente l\u0027area del penalmente\nrilevante con abolitio criminis parziale, si porrebbe in contrasto\ncon dei precisi obblighi internazionali di incriminazione che\nl\u0027Italia ha assunto con la ratifica, avvenuta con legge 28 giugno\n2012 n. 110, della Convenzione penale sulla corruzione siglata a\nStrasburgo il 27 gennaio 1999 e segnatamente, con l\u0027art. 12 della\npredetta Convenzione. \n In particolare, secondo l\u0027art. 12 della Convenzione sulla\ncorruzione: \n «Ciascuna parie adotta i provvedimenti legislativi e di altro\ntipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in\nconformita\u0027 al proprio diritto interno quando l\u0027atto e\u0027 stato\ncommesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare,\ndirettamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo\ndi rimunerazione, a chiunque dichiari o confermi di essere in grado\ndi esercitare un\u0027influenza sulle decisioni delle persone indicate\nagli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11 (pubblici funzionari), a prescindere\nche l\u0027indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come\npure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l\u0027offerta\no la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che\nquest\u0027ultima sia o meno esercitala o che produca o meno il risultato\nauspicato». \n La nuova formulazione dell\u0027art. 346-bis, c.p., per quel che\nrileva in tale sede, nel richiedere che la «mediazione illecita» sia\nsolamente quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale «a\ncompiere un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato»,\ncon la contestuale abrogazione del reato di abuso di ufficio, avrebbe\ncomportato la sopravvenuta irrilevanza penale dei fatti contestati al\ncapo A. \nRilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n In punto di rilevanza della questione, va osservato che nel\npresente giudizio a quo, questo Giudice per l\u0027udienza preliminare e\u0027\nchiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni\nimputati in ordine al reato di cui all\u0027art. 346-bis, c.p. e, con\nriguardo all\u0027imputato C. Z., la richiesta di applicazione pena ex\nart. 444, c.p.p. \n Appare opportuno riportare per esteso il capo di imputazione A,\ncosi\u0027 come modificato dal pubblico ministero all\u0027udienza del 14\nnovembre 2024 (le modifiche sono evidenziate in neretto): \n «B. M., G. D. R., K. G. F. S., T. A. V., V. N., S. S. A. J.\nE., C. Z. G. D. reato p. e p. dagli articoli 61-bis, 110, 112, n. 1,\n346-bis, codice penale perche\u0027 il B. sfruttava (in concorso con G. D.\ne K. G. F., con i quali pianificava la propria condotta) le proprie\nrelazioni personali ed occulte con A., Commissario per l\u0027emergenza\nsanitaria nazionale, al fine di indurre il pubblico ufficiale a\ncompiere atti contrari ai doveri di ufficio costituenti reato di\nabuso di ufficio meglio specificato al capo F della rubrica,\nottenendo che quest\u0027ultimo assicurasse ai partner del B. di seguito\nindicati quali concorrenti nel reato, una esclusiva in via di fatto\nnell\u0027intermediazione delle forniture di maschere chirurgiche e\ndispositivi di protezione individuale, in violazione dei doveri di\nimparzialita\u0027 e buon andamento della P. A., richiamati anche\ndall\u0027art. 122 del decreto-legge n. 18/2020 e in violazione delle\nnorme del regio decreto n.2240/23 che impongono la forma scritta,\nnonostante le anomalie documentali: \n accreditava, cosi\u0027, presso il Commissario A. T. V. A. in\nproprio ed in qualita\u0027 di amministratore della «S.»), al quale l\u0027A.\ngarantiva la possibilita\u0027 di selezionare le societa\u0027 cinesi (W. L. W.\nM. e L.), alle quali il Commissario per l\u0027emergenza sanitaria\ncommissionava la fornitura di n. 801.617.647 mascherine protettive,\nper il complessivo importo di euro 1.251.499.999,80; \n la possibilita\u0027 di mantenere rapporti tra Governo e\nsocieta\u0027 cinesi per la logistica, il trasporto e la soluzione delle\nanomalie documentali, cosi come descritte nel capo E) che segue,\nsenza alcun incarico formale/contratto scritto, cosi da potere\nincassare provvigioni, a valere sui prezzi pagati dal Governo, senza\nalcun controllo pubblico; \n ottenendo il B. dal T. quale prezzo per tale illecita\nmediazione, il trasferimento a proprio favore di euro ...; che il T.\ndava disposizione alle societa\u0027 cinesi di bonificare per euro ... sul\nc/c intestato a M. (legale rappresentante G. D.) e per euro ... c/c\nn. ... intestato alla P. (legale rappresentante K. G. F.); ottenendo,\naltresi\u0027, il B. ulteriori euro ... che il T. bonificava, su\ndisposizione del primo, su conto corrente ... intestato a A. D. \n avendo agito il T. in unione e concorso con V. N.,\nco-gestore della «S.» e compartecipe in tutte le azioni del T. G. D.\npartner del T. con incarico di individuare in Cina i produttori\ncinesi (schermati dalle W. e L.); della logistica; del reperimento\ndei documenti con il quali risolvere le suddette anomalie; \n Z. C., rappresentante in Italia delle W. e L., con il quale\nil T. pattuiva i compensi, dai quali e\u0027 stato tratto il pagamento\nerogato al B. S. S. A. J. E. mediatore che presentava al T. C. Z. per\nconsentire il buon fine dell\u0027intermediazione del B. con il\nCommissario A. \n Essendo derivata dalla commissione del reato la corresponsione\ndei seguenti profitti a beneficio di: \n T. euro ... transitali sui conti societari della «S.» numeri\n...n. e accesi rispettivamente presso ... e ...; \n S. J. euro ... transitati su conti societari della «G.»\nnumeri ... e ... accesi rispettivamente presso ... e ... \n G. euro ... accreditati su conto estero ... di ... \n Con l\u0027aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato. \n Con l\u0027ulteriore l\u0027aggravante del reato transnazionale,\ntrattandosi di reato per la commissione del quale ha dato il suo\ncontributo un gruppo organizzato, impegnato in attivita\u0027 criminali in\npiu\u0027 di uno Stato. In ... ed in ... (art. 6, comma 2, c.p.) \n In ..., nelle seguenti date: \n per i pagamenti alla M. dal ... al ...; \n per i pagamenti alla P. dal ... al .... \n Secondo l\u0027ipotesi accusatoria, D. B. sfruttando relazioni\nesistenti con il Commissario straordinario, D. A., si faceva\npromettere e consegnare oltre ... di euro dall\u0027imprenditore A. V. T.,\nche agiva d\u0027intesa con N. V. \n D. G. e Z. C., per remunerare la sua mediazione sul commissario\nStraordinario affinche\u0027 quest\u0027ultimo affidasse al gruppo T. una\nposizione privilegiata nelle forniture dalla Cina di mascherine\nprotettive, senza alcun rischio economico e giuridico per\nl\u0027imprenditore non essendo stato perfezionato alcun contratto tra il\nT. e la struttura pubblica. Cio\u0027, sempre secondo l\u0027ipotesi\naccusatoria, in aperta violazione dei doveri di imparzialita\u0027\nrichiamati espressamente dall\u0027art. 122 del decreto-legge n. 18/20\n(cd. decreto cura Italia) e delle norme sulla forma scritta ad\nsubstantiam dei contratti della pubblica amministrazione. \n La condotta contestata agli imputati al capo A, cosi\u0027 come\ndescritta dal pubblico ministero anche a seguito della modifica del\ncapo di imputazione, consiste quindi in una cd. «mediazione onerosa»,\nteleologicamente orientata alla commissione di fatti che, nella\nlegislazione all\u0027epoca vigente, costituivano ipotesi di abuso di\nufficio (art. 323, c.p.) a vantaggio indebito di privati. Fattispecie\ndi reato che, come noto, e\u0027 stata abrogata dalla stessa legge n.\n114/2024, unitamente alla riformulazione dell\u0027art. 346-bis, c.p. \n Appare dunque evidente che, a seguito dell\u0027abrogazione del reato\ndi cui all\u0027art. 323, codice penale e con la riduzione del perimetro\napplicativo dell\u0027art. 346-bis, c.p., in assenza di una declaratoria\ndi incostituzionalita\u0027 della modifica dell\u0027art 346-bis, c.p., il\nfatto ascritto al capo A - con riguardo al quale, peraltro, e\u0027 stato\naltresi\u0027 disposto il sequestro preventivo del profitto e del prezzo -\nsarebbe ad oggi privo di rilevanza penale. \n La condotta degli imputati non e\u0027 del resto inquadrabile in altre\nfattispecie di reato; ne\u0027 appare possibile aderire alla richiesta\nformulata dalla parte civile, che ha richiesto a questo Giudice di\ninvitare il pubblico ministero ad operare la modifica del reato di\ncui al capo F (abuso di ufficio cui sarebbe finalizzata la condotta\ndi traffico di influenze contestata al capo A), ai sensi dell\u0027art.\n314, c.p. (peculato) o, in subordine, 314-bis, c.p. (indebita\ndestinazione di denaro o cose mobili), non sussistendo nel caso di\nspecie gli estremi oggettivi e soggettivi di tali reati. \n Per tali ragioni, la questione deve ritenersi rilevante nel\npresente processo, non potendo il giudizio essere definito\nindipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \nAmmissibilita\u0027 della questione. \n In punto di ammissibilita\u0027 della questione, va osservato quanto\nsegue. \n L\u0027eventuale declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 114/2024, che ha\nintegralmente riformulato l\u0027art. 346-bis, c.p. con parziale abolitio\ncriminis, avrebbe quale effetto, «in malam partem», quello di far\nrivivere la previgente (e piu\u0027 ampia) formulazione dell\u0027art. 346-bis,\nc.p., in particolare la formulazione risultante a seguito delle\nmodifiche apportate dalla legge n. 3/2019. \n La Corte costituzionale si e\u0027 piu\u0027 volte espressa in materia\n(cfr. sentenze 32 del 2014, n. 37 e 40 del 2019, n. 8 del 2022)\nprecisando che il divieto di sindacato costituzionale di norme che\ncomportano una abolitio criminis con effetto in malam partem, ammette\ndelle eccezioni, una delle quali e\u0027 rappresentata dalla\n«contrarieta\u0027» della norma a specifici obblighi sovranazionali\nrilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o dell\u0027art. 117, primo comma Cost. \n Si riporta in particolare il passaggio della sentenza n. 37 del\n2019, per cui: «In linea di principio, sono inammissibili le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale che concernano disposizioni\nabrogative di una previgente incriminazione e che mirino al\nripristino nell\u0027ordinamento della norma incriminatrice abrogata\n(cosi\u0027, ex plurimis, sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983;\nordinanze n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997), dal\nmomento che a tale ripristino osta, di regola, il principio\nconsacrato nell\u0027art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo\nlegislatore la definizione dell\u0027area di cio\u0027 che e\u0027 penalmente\nrilevante. Principio, quest\u0027ultimo, che determina in via generale\nl\u0027inammissibilita\u0027 di questioni volte a creare nuove norme penali, a\nestenderne l\u0027ambito applicativo a casi non previsti (o non piu\u0027\nprevisti) dal legislatore (ex multis, sentenze n. 161 del 2004 e n.\n49 del 2002; ordinanze n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007), ovvero ad\naggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina\ndel reato (ex multis, ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009, n.\n66 del 2009 e n. 5 del 2009). \n Come ribadito anche di recente da questa Corte (sentenze n. 236\ndel 2018 e n. 143 del 2018), peraltro tali principi non sono senza\neccezioni. \n Anzitutto, puo\u0027 venire in considerazione la necessita\u0027 di evitare\nla creazione di «zone franche» immuni dal controllo di legittimita\u0027\ncostituzionale, laddove il legislatore introduca, in violazione del\nprincipio di eguaglianza, norme penali di favore, che sottraggano\nirragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola\ndella generale rilevanza penale di una piu\u0027 ampia classe di condotte,\nstabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero\nprevedano per detto sottoinsieme - altrettanto irragionevolmente - un\ntra/lamento sanzionatorio piu\u0027 favorevole (sentenza n. 394 del 2006). \n Un controllo di legittimita\u0027 con potenziali effetti in malam\npartem deve altresi\u0027 ritenersi ammissibile quando a essere censurato\ne\u0027 lo scorretto esercizio del potere legislativo: da parte dei\nConsigli regionali, ai quali non spetta neutralizzare le scelte di\ncriminalizzazione compiute dal legislatore nazionale (sentenza n. 46\ndel 2014, e ulteriori precedenti ivi citati): da parte del Governo,\nche abbia abrogato mediante decreto legislativo una disposizione\npenale, senza a cio\u0027 essere autorizzato dalla legge delega (sentenza\nn. 5 del 2014): ovvero anche da parte dello stesso Parlamento, che\nnon abbia rispettato i principi stabiliti dalla Costituzione in\nmateria di conversione dei decreti-legge (sentenza n. 32 del 2014).\nIn tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale\nsia una disposizione che semplicemente abrogava una norma\nincriminatrice preesistente (come nel caso deciso dalla sentenza n. 5\ndel 2014), la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale della\nprima non potra\u0027 che comportare il ripristino della seconda, in\neffetti mai (validamente) abrogata. \n Un effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria in materia\npenale conseguente alla pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale e\u0027\nstato, altresi\u0027, ritenuto ammissibile allorche\u0027 esso si configuri\ncome «mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di\nuna norma processuale». derivante «dal\u0027eliminazione di una previsione\na carattere derogatorio di una disciplina generale» (sentenza n. 236\ndel 2018). \n Un controllo di legittimita\u0027 costituzionale con potenziali\neffetti in malam partem puo\u0027, infine, risultare ammissibile ove si\nassuma la contrarieta\u0027 della disposizione censurata a obblighi\nsovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o dell\u0027art. 117, primo\ncomma, Cost. (sentenza n. 28 del 2010, nonche\u0027 sentenza n. 32 del\n2014, ove l\u0027effetto di ripristino della vigenza delle disposizioni\npenali illegittmamente sostituite in sede di conversione di un\ndecreto-legge, con effetti in parte peggiorativi rispetto alla\ndisciplina dichiarata illegittima, fu motivato anche con riferimento\nalla necessita\u0027 di non lasciare impunite «alcune tipologie di\ncondotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di\npenalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto\ndell\u0027Unione europea, che l\u0027Italia e\u0027 tenuta a rispettare in virtu\u0027\ndegli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.»). \n Con riferimento alla ipotesi di successione di leggi penali nel\ntempo, questo Giudice non puo\u0027 non considerare quanto statuito dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2022, che, in materia\nanaloga, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020,\nconvertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (che aveva\ncomportato una parziale abrogazione del reato di abuso di ufficio),\nsollevata con riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione. In quel\ncaso la Corte costituzionale ha escluso la possibilita\u0027 di pronunce\ndi illegittimita\u0027 costituzionale di norme (parzialmente) abrogative\ndi norme penali, con conseguente reviviscenza della norma previgente\npiu\u0027 severa, e dunque con effetti in malam partem. \n Si ritiene che la questione sollevata dal pubblico ministero nel\npresente procedimento penale (che pure riguarda una ipotesi di\nsuccessione di leggi penali nel tempo, in particolare di abolitio\ncriminis parziale) sia pero\u0027 diversa da quella affrontata nella\nsentenza Corte Cost. n. 8/2022 con riguardo all\u0027abuso di ufficio. In\nquel caso i parametri di riferimento del giudizio di\ncostituzionalita\u0027 erano costituiti esclusivamente dagli articoli 3 e\n97 Cost., mentre nel presente procedimento il parametro di\nriferimento e\u0027 l\u0027art. 117 Cost. ed in particolare la violazione\ndell\u0027obbligo internazionale di incriminazione del traffico di\ninfluenze, la cui portata deve ritenersi cogente per il legislatore. \n In particolare, come verra\u0027 di seguito precisato, nel caso di\nspecie si ritiene che l\u0027art. 12 della Convenzione di Strasburgo,\nratificata con legge n. 110/2012, abbia portata cogente per il nostro\nordinamento, delineando un vero e proprio obbligo di incriminazione,\ncon la conseguenza che il mancato rispetto di tale obbligo si pone in\ncontrasto con gli obblighi internazionali ai quali la nostra\nlegislazione e\u0027 tenuta ad uniformarsi. \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale deve ritenersi\npertanto ammissibile. \nNon manifesta infondatezza della questione. \n II delitto di «traffico di influenze» (art. 346-bis, c.p.) e\u0027\nstato introdotto nel codice penale con la legge n. 190/2012. \n La legge n. 3/2019, in attuazione dell\u0027obbligo internazionale\nderivante dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, ha\noperato una riformulazione della struttura della fattispecie\nampliando l\u0027area di applicabilita\u0027 della norma: dall\u0027ampliamento\ndella clausola di riserva alla natura della utilita\u0027 erogata o\npromessa, all\u0027inserimento, tra le categorie di soggetti pubblici\noggetto di traffico, dei pubblici agenti indicati nell\u0027art. 322-bis,\ncodice penale. Sul versante sanzionatorio, sono stati elevati i\nlimiti edittali della pena, si e\u0027 prevista la sanzione accessoria\ndell\u0027incapacita\u0027 di contrattare con la pubblica amministrazione, si\ne\u0027 inserito il reato nel catalogo di quelli che generano la\nresponsabilita\u0027 degli enti. In particolare, a seguito delle modifiche\ndi cui alla legge n. 3/2019, era punita con la reclusione da un anno\na quattro anni e sei mesi la condotta di colui che, fuori dei casi di\nconcorso in corruzione propria e impropria, «sfruttando o vantando\nrelazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato\ndi pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0027art.\n322-bis, c.p., indebitamente fa dare o promettere, a se\u0027 o ad altri,\ndenaro o altra utilita\u0027, come prezzo della propria mediazione\nillecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico\nservizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0027art. 322-bis, c.p.,\novvero per remunerarlo in relazione all\u0027esercizio delle sue funzioni\no dei suoi poteri (...) la stessa pena si applica a chi da\u0027 o\npromette denaro o altra utilita\u0027». \n L\u0027art. l, lettera e), della legge n. 114/2024 ha ridotto in\nmisura consistente il possibile perimetro applicativo della\nfattispecie. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da un\nanno e sei mesi a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi di\nconcorso in corruzione propria e impropria, «utilizzando\nintenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico\nufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri\nsoggetti di cui all\u0027art. 322-bis, c.p., indebitamente fa dare o\npromettere a se\u0027 o ad altri, denaro o altra utilita\u0027 economica, per\nremunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio\no uno degli altri soggetti di cui all\u0027art. 322-bis, c.p., in\nrelazione all\u0027esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare\nun\u0027altra mediazione illecita (...) per altra mediazione illecita si\nintende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o\nl\u0027incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all\u0027art\n322-bis, c.p. a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio\ncostituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La\nstessa pena si applica a chi indebitamente da\u0027 o promette denaro o\naltra utilita\u0027 economica». \n In primo luogo, il profilo della mediazione illecita deve\nconsistere nell\u0027utilizzazione intenzionale di relazioni esistenti con\nl\u0027agente pubblico, con esclusione di quelle vantate, e devono essere\nrelazioni esistenti, non meramente asserite. Sotto ulteriore profilo,\nl\u0027utilita\u0027 e\u0027 limitata ai casi di denaro o altra utilita\u0027 economica.\nSotto altro angolo di visuale, s\u0027individua il profilo di illiceita\u0027\ndella mediazione onerosa nella circostanza che essa sia finalizzata\nalla commissione di un reato da parte dell\u0027agente pubblico, dal quale\npossa derivare un vantaggio indebito. \n La contestuale abrogazione dell\u0027abuso di ufficio ad opera della\nstessa legge n. 114/24 ha reso, di fatto, la norma di cui all\u0027art.\n346-bis (nell\u0027ipotesi di mediazione onerosa) di difficile, se non\nimpossibile, applicazione. Ed infatti, uno dei reati piu\u0027\nfrequentemente obiettivo della mediazione onerosa era proprio l\u0027abuso\nd\u0027ufficio, oggi abrogato dalla medesima legge. \n Le fonti di rango internazionale rilevanti ai fini della\npunibilita\u0027 del traffico d\u0027influenze sono essenzialmente due: la\nConvenzione ONU contro la corruzione, adottata dall\u0027Assemblea\ngenerale il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Merida dal 9 all\u002711\ndicembre dello stesso anno, entrata in vigore a livello\ninternazionale il 14 dicembre 2005 e ratificata dall\u0027Italia con la\nlegge 3 agosto 2009, n. 116; la Convenzione penale sulla corruzione\ndel Consiglio d\u0027Europa, siglata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ed\nentrata in vigore il 1° luglio 2002, ratificata dall\u0027Italia con la\nlegge 28 giugno 2012, n. 110. \n Se con riguardo alla convenzione ONU, il testo di essa si limita\na impiegare rispetto al reato di traffico di influenze e altre\nfattispecie la formula shall consider adopting, anziche\u0027 shall\nadopts, la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio\nd\u0027Europa, all\u0027art. 12, con riguardo al traffico di influenze, ha\nposto per gli stati aderenti, un vero e proprio obbligo di\nincriminazione, e non una «raccomandazione», ovvero un «obbligo a\nprendere in considerazione». \n Cio\u0027 e\u0027 desumibile dal tenore testuale della norma, che, sul\npunto, usa le parole: \"shal adopt ... as criminal offences», nel\ntesto inglese; «adotta i provvedimenti legislativi ... necessari per\nconfigurare in quanto reato ...», nel testo in italiano, approvato\ncon la legge 110 del 2012. \n Inoltre la convenzione di Strasburgo individua un contenuto\nminimo di condotte che devono essere necessariamente oggetto\nd\u0027incriminazione. \n Come gia\u0027 si e\u0027 avuto modo di osservare, ai sensi dell\u0027art. 12\n«Ciascuna parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo\nche si rivelano necessari per configurare in quanto reato in\nconformita\u0027 al proprio diritto interno quando l\u0027atto e\u0027 stato\ncommesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare,\ndirettamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo\ndi rimunerazione, a chiunque dichiari o confermi di essere in grado\ndi esercitare un\u0027influenza sulle decisioni delle persone indicate\nagli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11 (pubblici funzionari), a prescindere\nche l\u0027indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come\npure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l\u0027offerta\no la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che\nquest\u0027ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato\nauspicato». \n In particolare, la Convenzione di Strasburgo, contrariamente alla\nnormativa introdotta con legge n. 114/2024, da\u0027 rilievo allo\nsfruttamento, da parte del mediatore, di relazioni non solo esistenti\nma anche asserite/millantate, e da\u0027 rilievo, quale contropartita\ndella condotta illecita, a qualsiasi vantaggio indebito e non solo a\nutilita\u0027 economiche. \n Da ultimo, si ritiene che la predetta Convenzione non abbia\nlimitato il concetto di mediazione illecita a quella diretta a far\ncommettere al funzionario pubblico un atto contrario ai doveri\nd\u0027ufficio costituente reato. Profilo, questo, che rileva in questa\nsede, con riguardo al caso concreto. \n Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese (v. in particolare\nla memoria difensiva depositata negli interessi di T. e V. e la\nmemoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituita parte\ncivile per mezzo dell\u0027Avvocatura generale dello Stato) il contenuto\nprecettivo dell\u0027art. 12 della Convenzione di Strasburgo, nel\ndelineare in maniera dettagliata le condotte che devono essere\npreviste come reato dagli stati membri (quale «contenuto minimo»),\nnon si pone in contrasto con l\u0027art. 25, comma 2 Cost. e con il\nprincipio di tassativita\u0027 e determinatezza della norma incriminatrice\novvero con altri principi fondamentali della Carta Costituzionale;\npertanto la norma pattizia internazionale appare conforme a\nCostituzione e ben puo\u0027 essere considerata come parametro di\nvalutazione delle leggi ordinarie interne. \n Inoltre, quanto al rilievo per cui, a differenza di altre\nfattispecie di reato delineate nella Convenzione di Strasburgo, quale\nla corruzione attiva (art. 2) e passiva (art. 3), il cd «traffico di\ninfluenze» non avrebbe analoga portata cogente in virtu\u0027 della\npossibilita\u0027 di formulare sul punto «riserve» da parte degli Stati\naderenti (art. 37 della Convenzione), si ritiene che il dispositivo\npattizio sia divenuto vincolante per lo Stato Italiano, che, all\u0027atto\ndell\u0027approvazione della legge n. 3/2019 aveva deciso di non\nconfermare ulteriormente le riserve apposte al momento del deposito\ndella ratifica. \n In conclusione, si ritiene che violino la Convenzione di\nStrasburgo non solo l\u0027omessa incriminazione del traffico d\u0027influenze,\nma anche ogni forma di incriminazione che colpisca con la sanzione\npenale un novero di condotte assai piu\u0027 limitate rispetto al\n«contenuto minimo» previsto dall\u0027art. 12. \n Ebbene, si ritiene che l\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 346-bis,\nc.p., come introdotto con la legge n. 114/2024, non prevede\nl\u0027incriminazione di quel nucleo minimo di condotte individuate\ndall\u0027art. 12 della Convenzione di Strasburgo, sopra richiamate ed\noggetto di specifici obblighi convenzionali di criminalizzazione. \n La nuova formulazione del traffico di influenze richiede che la\n«mediazione illecita» sia solo quella finalizzata ad indurre il\npubblico ufficiale «a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio\ncostituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito». La\ncontestuale abolizione del reato di abuso di ufficio - reato che il\npiu\u0027 delle volte, come nel caso di specie, rappresenta la finalita\u0027\ndella mediazione illecita - ha di fatto reso inapplicabile l\u0027art.\n346-bis, c.p. \n Pertanto l\u0027art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 114/2024 deve\nritenersi illegittimo. per quanto rileva nel caso di specie, nella\nparte in cui, nel richiedere che la mediazione illecita sia solo\nquella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di\nufficio costituente reato, non prevede, tra le possibili finalita\u0027\ndella condotta, i fatti rientranti della ormai abrogata ipotesi di\nabuso di ufficio. \n Con riferimento ai parametri della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, la disposizione della Costituzione che si ritiene\nviolata nel caso di specie e\u0027 l\u0027art. 117 Cost., per cui: «la potesta\u0027\nlegislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto\ndella Costituzione, nonche\u0027 dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali»; dunque, gli organi\nlegislativi dell\u0027ordinamento sono vincolati e devono tenere conto\ndegli obblighi internazionali, tra i quali rientrano anche quelli di\nincriminazione. \n La lettera della norma costituzionale, oltre a sancire una\npreminenza della Carta fondamentale sulla legislazione ordinaria,\nconsacra anche il primato degli obblighi internazionali, inclusi\nquelli di natura europea. \n Pertanto una legge ordinaria che non rispetti i vincoli derivanti\nda un trattato internazionale, si pone in contrasto con l\u0027art. 117\nCost. \n Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che dell\u0027art. 1, comma\n1, lettera e), della legge n. 114/2024, che ha modificato l\u0027art.\n346-bis, c.p. sia costituzionalmente illegittimo per violazione\ndell\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 12 della\nConvenzione di Strasburgo sulla corruzione, ratificata con legge n.\n110/2012. \n In conclusione, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata, deve ordinarsi la trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso e la\nconseguente sospensione della prescrizione nei confronti di tutti gli\nimputati con riguardo a tutti i capi di imputazione essendo\nstrettamente connessi al reato contestato al capo A e quindi non\ndefinibili separatamente. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1, legge\ncostituzionale n. 1/48 e 23 e seguenti della legge n. 87/1953; \n Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,\ncomma 1, lettera e), della legge n. 114/2024 che ha modificato l\u0027art.\n346-bis del codice penale per violazione degli articoli 11 e 117\ndella Costituzione, in relazione all\u0027art. 12 della Convenzione di\nStrasburgo sulla corruzione, ratificata con legge n. 110/2012. \n Sospende il giudizio in corso nei confronti di T. A. V., G. D.,\nS. S. A. J. E., K. G. F. S., G. D. R., S., P., M., G., C. Z., S. C.\nD. A., F. A. e V. N., in relazione a tutte le imputazioni essendo\ntutte strettamente connesse al reato di cui al capo A e quindi non\ndefinibili separatamente ed i relativi termini di prescrizione, fino\nalla definizione del giudizio incidentale di legittimita\u0027\ncostituzionale, con restituzione degli atti al giudice procedente. \n Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Roma, 31 gennaio 2025 \n \n Il Giudice: Tarantino","elencoNorme":[{"id":"62364","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"sostitutivo dell\u0027","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. e)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"},{"id":"62379","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"346","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79038","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79007","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79008","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"convst","descriz_costit":"Convenzione di Strasburgo","numero_legge":"","data_legge":"27/01/1999","articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54542","num_progressivo":"","nominativo_parte":"T. 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