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codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 3.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato) – Violazione del principio di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 155; 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D.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di M. D.. \n \nProcesso penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito\n di citazione diretta - Assenza dell\u0027imputato - Remissione di\n querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le\n ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.\n hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di\n querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per\n estinzione del reato per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza\n di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del\n processo da parte dell\u0027imputato), senza condanna del querelato al\n pagamento delle spese del procedimento. \nIn subordine: Processo penale - Udienza di comparizione\n predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza\n dell\u0027imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -\n Ipotesi in cui l\u0027imputato, per quanto non a conoscenza del\n processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase\n d\u0027indagine - Mancata previsione che, se le ricerche dell\u0027imputato\n ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito\n negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice\n emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato\n per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza di non doversi\n procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da\n parte dell\u0027imputato). \nIn ulteriore subordine: Processo penale - Udienza di comparizione\n predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza\n dell\u0027imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -\n Mancata previsione che, se le ricerche dell\u0027imputato ex art.\n 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel\n caso di intervenuta remissione di querela, il giudice possa\n emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato\n per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza di non doversi\n procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da\n parte dell\u0027imputato), senza condanna del querelato al pagamento\n delle spese del procedimento, qualora l\u0027importo di tali spese renda\n manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche\n dell\u0027imputato. \n- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt.\n 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art.\n 554-ter, comma 1, del medesimo codice). \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice, dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato a\ncarico di D M , nata in \nil (C.U.I. ); \n - difesa d\u0027ufficio dall\u0027avv. Andrea Caniato del Foro di Firenze; \n imputata del seguente reato: \n Del delitto p. e p. dagli articoli 56, 110, 624-625 n. 4 e 8-bis\nc.p., perche\u0027, al fine di trarre ingiusto profitto, all\u0027interno della\ntramvia di Firenze, in concorso con una complice ignota, dopo aver\ncircondato sfilando dalla sua borsa due portafogli\n(con all\u0027interno carte di credito e la somma di euro 80,00), compiva\natti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei\nsuddetti beni, non riuscendo nell\u0027intento perche\u0027 la vittima, poco\ndopo, si accorgeva della condotta delle due donne inseguendole fuori\ndal mezzo, ed infine bloccandole. \n Con l\u0027aggravante della destrezza e dell\u0027aver commesso il fatto\nall\u0027interno di un mezzo di trasporto. \n Fatto commesso in Firenze il 4 luglio 2023 \n sentite le parti all\u0027udienza odierna premesso che: \n - con decreto del pubblico ministero emesso il 19 dicembre 2023\nD M era citata a giudizio per un\ntentato furto aggravato ai sensi dell\u0027art. 625 comma 1 n. 4 e 8-bis\ncodice penale in ipotesi commesso il 4 luglio 2023; \n - all\u0027udienza predibattimentale del 19 maggio 2025 - non\ncomparsa l\u0027imputata - il giudice rilevava l\u0027insussistenza delle\ncondizioni per procedere in assenza della medesima: la prevenuta non\naveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie o\na mezzo di persona espressamente delegata e non aveva rinunciato a\npresenziare, ne\u0027 sussistevano elementi per ritenere che la stessa\navesse effettiva conoscenza della pendenza del processo e che\nl\u0027assenza fosse dovuta ad una scelta consapevole; al contrario,\nplurimi elementi deponevano nel senso che la predetta fosse\ninconsapevole della pendenza del processo: era assistita - fin\ndall\u0027inizio del procedimento - da un difensore d\u0027ufficio, che in\napposita memoria riferiva di non avere avuto contatti con la\nmedesima; all\u0027epoca dei fatti, in sede d\u0027identificazione, si era\nrifiutata di eleggere un domicilio ai fini delle notifiche (o\ncomunque non era stata in grado di eleggere un domicilio), per cui\ntutte le notifiche erano avvenute presso il difensore; nessun altro\natto aveva coinvolto successivamente la prevenuta personalmente; \n - alla stessa udienza del 19 maggio 2025 la persona\noffesa , comparsa personalmente, dichiarava di\nrimettere la querela; \n - il giudice ai sensi dell\u0027art. 420-bis comma 5 codice di\nprocedura penale - richiamato dall\u0027art. 554-bis comma 2 codice di\nprocedura penale - rinviava l\u0027udienza e disponeva che il decreto di\ncitazione a giudizio e il verbale d\u0027udienza fossero notificati\nall\u0027imputata personalmente ad opera della polizia giudiziaria, previe\nricerche; \n - all\u0027udienza odierna si prendeva atto dell\u0027esito negativo\ndelle ricerche effettuate dalla Polizia Giudiziaria; le parti\nillustravano quindi le proprie conclusioni, chiedendo pronunciarsi\nsentenza ex art. 420-quater c.p.p.; \n rilevato che: \n A) il reato contestato all\u0027imputata e\u0027 procedibile a querela:\nnon e\u0027 infatti contestata alcuna delle circostanze che rendono il\ndelitto di furto (tentato) procedibile d\u0027ufficio; \n B) la persona offesa, che in data 4 luglio 2023 aveva\npresentato regolare querela, in data 19 maggio 2025 ha rimesso la\nquerela; \n C) ai sensi dell\u0027art. 152 codice penale nei reati punibili a\nquerela della persona offesa, la remissione estingue il reato; il\nsuccessivo art. 155 codice penale prevede che la remissione non\nproduce effetto se il querelato l\u0027ha espressamente o tacitamente\nricusata; \n D) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita\u0027,\nperche\u0027 la omessa comparizione in udienza del querelato integri\nmancanza di \"ricusa\" idonea per la pronuncia di estinzione del reato\nper tale causa, e\u0027 necessario che il querelato sia posto a conoscenza\ndell\u0027avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla\n(cfr. Cass. Sez. Un. , Sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011;\nsuccessivamente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40552\ndel 21 maggio 2013 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48272 dell\u002711 novembre\n2022); \n E) nell\u0027attuale processo l\u0027imputata, non comparsa in udienza e\ncon ogni probabilita\u0027 non a conoscenza della pendenza del processo:\nnon e\u0027 conseguentemente a conoscenza neppure della citata remissione\ndi querela ne\u0027 e\u0027 in condizione di conoscerla; \n F) alla stregua della citata giurisprudenza, questo giudice non\npotrebbe quindi emettere sentenza di non luogo a procedere per\nl\u0027estinzione del reato per remissione di querela; stante l\u0027esito\nnegativo delle ricerche, dovrebbe viceversa emettere sentenza di non\ndoversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo\nda parte dell\u0027imputata; \n G) pare tuttavia necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale delle\ndisposizioni dell\u0027art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater\ne 554-bis codice di procedura penale (e in subordine 554-ter c.p.p.)\nnella parte in cui non prevedono che nel caso di remissione di\nquerela il giudice, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis\ncomma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, emetta\nsentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per\nremissione di querela, senza condanna del querelato al pagamento\ndelle spese del procedimento; in subordine, delle citate norme, per i\ncasi in cui l\u0027imputato - per quanto non a conoscenza della pendenza\ndel processo - abbia avuto notizia formale del procedimento in fase\nd\u0027indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che nel caso\ndi intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di\nnon luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di\nquerela; in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che\nnel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa\nemettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato\nper remissione di querela, senza condanna del querelato al pagamento\ndelle spese del procedimento, qualora l\u0027importo di tali spese renda\nmanifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche\ndell\u0027imputato. \n cio\u0027 premesso, \n \n Osserva \n \n 1. Rilevanza delle questioni \n 1.1 L\u0027imputata, cui e\u0027 ascritto un reato procedibile a querela,\nnon risulta a conoscenza della pendenza del processo e le ricerche\ndisposte ai sensi dell\u0027art. 420-bis codice di procedura penale hanno\navuto esito negativo. \n In base alle norme qui censurate, questo giudice - pur a fronte\ndella remissione della querela da parte della persona offesa - non\npotrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione\ndel reato, posto che l\u0027imputata non e\u0027 consapevole della citata\nremissione ne\u0027 e\u0027 stata posta in condizioni di conoscerla; stante\nl\u0027impossibilita\u0027 di procedere in assenza, lo scrivente dovrebbe\npercio\u0027 emettere ex art. 420-quater codice di procedura penale\nsentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della\npendenza del processo da parte dell\u0027imputata e cosi\u0027 disporre tra\nl\u0027altro le ricerche dell\u0027imputata da parte della polizia giudiziaria\n(e, nel caso di rintraccio la notifica della sentenza) fino al\ndecorso del termine di cui all\u0027art. 159 comma 4 c.p., nel caso di\nspecie quindi fino al 4 novembre 2036 (13 anni e 4 mesi dal momento\ndel fatto, posto che il termine ordinario di prescrizione e\u0027 di anni\n6 e mesi 8; secondo altra tesi il termine di 13 anni e 4 mesi\ndovrebbe computarsi dall\u0027ultimo atto interruttivo e quindi\ndecorrerebbe il 19 aprile 2037). \n 1.2 Ove viceversa taluna delle questioni qui sollevate - in via\nprincipale o in via subordinata - fosse accolta, si potrebbe e\ndovrebbe emettere una sentenza di non luogo a procedere per\nestinzione del reato: il reato contestato e\u0027 procedibile a querela e\nla persona offesa ha rimesso la querela. \n 1.3 Quanto alla prima questione subordinata, si deve inoltre\nrilevare che in data 4 luglio 2023 l\u0027imputata, nell\u0027immediatezza dei\nfatti a lei ascritti, era identificata dalla Polizia Giudiziaria, che\ncon riguardo all\u0027ipotesi di reato ora in esame la invitava ad\neleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia, oltre a\nfornirle gli avvisi di legge; contestualmente la prevenuta era\noggetto di perquisizione personale (con esito negativo); \n L\u0027imputata, dunque, in fase d\u0027indagine aveva formale notizia del\nprocedimento a suo carico. \n 1.4 Quanto alla seconda questione subordinata, si deve rilevare\nche dagli atti del procedimento non risultano spese di giustizia\nparticolari, per cui - in caso di condanna alle spese del\nprocedimento a seguito di remissione di querela - tali spese\nsarebbero pari all\u0027importo forfettizzato di euro 80. Emettere la\nsentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e disporre la\nprosecuzione delle ricerche fino al 4 novembre 2036 sarebbe dunque -\nda un punto di vista economico (avuto riguardo alla possibilita\u0027 di\nrecupero delle citate spese del procedimento) - palesemente\nirragionevole. \n 2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 155 codice penale - come interpretata dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 assurta a diritto vivente - nella\nparte in cui non consente che nel caso di remissione di querela il\ngiudice, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5 codice\ndi procedura penale hanno dato esito negativo. possa emettere\nsentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per\nremissione di querela. \n Parallelamente, sul piano processuale, si dubita della\nlegittimita\u0027 costituzionale delle norme di cui agli articoli\n420-quater comma 1 codice di procedura penale (che disciplina la\nsentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della\npendenza del processo da parte dell\u0027imputato) e 554-bis comma 2\ncodice di procedura penale (che richiama l\u0027art. 420-quater codice di\nprocedura penale per l\u0027ipotesi di udienza predibattimentale), nonche\u0027\n- in via gradata - dell\u0027art. 554-ter comma 1 codice di procedura\npenale (che disciplina la sentenza di non luogo a procedere per\nestinzione del reato). \n Tali norme nella citata ipotesi impongono al giudice di emettere\nsentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della\npendenza del processo da parte dell\u0027imputato anziche\u0027 sentenza di non\nluogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela.\nDa un punto di vista sistematico pare preferibile un intervento\nmanipolativo, oltre che sulla norma di diritto sostanziale, sulle\nnorme processuali di cui agli articoli 420-quater comma 1 codice di\nprocedura penale e 554-bis comma 2 c.p.p.; in via gradata, si propone\ndi intervenire, oltre che sulla norma di diritto sostanziale, sulla\nnorma di cui all\u0027art. 554-ter comma 1 c.p.p. \n 2.2 Detta disciplina pare in violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. Pare infatti irragionevole nella misura in cui, a\nfronte di una remissione di querela, impone l\u0027emissione di una\nsentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e quindi la\nprosecuzione delle ricerche dell\u0027imputato anche per molti anni in\nragione dell\u0027astratta possibilita\u0027 di una ricusazione della\nremissione da parte dell\u0027imputato, ipotesi pressoche\u0027 di scuola. \n 2.3 La pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per\nestinzione del reato per remissione di querela risponderebbe con ogni\nevidenza all\u0027interesse sia dell\u0027imputato, sia dell\u0027Amministrazione\ndella giustizia. \n 2.3.1 Sotto il primo profilo, la sentenza di non luogo a\nprocedere per estinzione del reato per remissione di querela\ncomporterebbe la definizione del procedimento senza alcuna\nconseguenza negativa per l\u0027imputato, neppure in termini di iscrizioni\npregiudizievoli nel certificato del casellario. \n Viceversa la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere\nper mancata conoscenza della pendenza del processo comporterebbe,\nstante la natura non definitiva di tale sentenza, la perdurante\npendenza del procedimento a carico dell\u0027imputato, la continuazione\ndelle ricerche del medesimo, con annotazione nelle banche dati di\npolizia (anche di portata internazionale), con la conseguenza che in\ncaso di rintraccio l\u0027imputato verrebbe sottoposto alle procedure di\nidentificazione e notifica della sentenza, con i connessi disagi\n(spesso il rintraccio avviene ad opera della polizia di frontiera in\noccasione del transito in un aeroporto). Ai sensi dell\u0027art.\n420-quater comma 7 codice di procedura penale persisterebbe (fino\nalla irrevocabilita\u0027 della sentenza di non doversi procedere)\nl\u0027efficacia delle eventuali ordinanze cautelari applicative di misure\ncustodiali, con la conseguenza che in caso di rintraccio l\u0027imputato\nverrebbe immediatamente sottoposto a custodia cautelare;\npersisterebbero altresi\u0027 ai sensi dello stesso art. 420-quater comma\n7 codice di procedura penale gli eventuali vincoli legati a\nprovvedimenti di sequestro. \n 2.3.2 Ancora piu\u0027 evidente risulta l\u0027interesse\ndell\u0027Amministrazione ad una definizione immediata del procedimento\ncon sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per\nremissione di querela. \n A fronte di un reato procedibile a querela, in cui dunque il\nlegislatore nell\u0027esercizio della propria discrezionalita\u0027 ha dato la\nprevalenza all\u0027interesse della persona offesa allo svolgimento o meno\ndel processo, una volta venuto meno tale interesse viene meno per\ndefinizione l\u0027interesse dell\u0027ordinamento alla celebrazione del\nprocesso. \n Al contrario, la permanente pendenza del processo e la\ncontinuazione delle ricerche dell\u0027imputato, con persistente\nrevocabilita\u0027 della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., comportano un\nsignificativo dispendio di energie e risorse da parte\ndell\u0027Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle ricerche da\nparte della Polizia Giudiziaria, ai necessari adempimenti di\ncancelleria, al mantenimento in custodia (eventualmente onerosa) di\nbeni in sequestro, alla revoca della sentenza e alla ripresa del\nprocesso in caso di successivo rintraccio. \n 2.4 Tale sacrificio - per l\u0027imputato e per l\u0027Amministrazione -\npotrebbe astrattamente rispondere a due ragioni: da un lato,\nl\u0027interesse a consentire all\u0027imputato - una volta che il Pm abbia\nesercitato l\u0027azione penale, cosi\u0027 formalizzando un\u0027accusa nei suoi\nconfronti - di difendersi nel merito di tale accusa e cosi\u0027 tutelare\nil proprio onore e la propria reputazione: dall\u0027altro, il fatto che,\nin caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato\nper remissione di querela, le spese del procedimento - salvo diverso\naccordo tra le parti - sono addebitate all\u0027imputato, che, nel caso in\ncui non sia a conoscenza del processo e della remissione, non e\u0027 in\ngrado di ponderare la convenienza di un simile proscioglimento con\nspese a carico. \n 2.5 Il primo profilo - l\u0027interesse di colui nei cui confronti sia\nstata formalizzata un\u0027accusa a «difendersi provando» - e\u0027 certamente\nmeritevole di considerazione. \n 2.5.1 Tuttavia, la specialita\u0027 del contesto e in particolare\nl\u0027irreperibilita\u0027 di tale soggetto nonostante le prime ricerche gia\u0027\neffettuate - irreperibilita\u0027 che potrebbe persistere per numerosi\nanni - induce a dubitare della legittimita\u0027 costituzionale di una\ndisciplina che sacrifica considerevolmente altri interessi dello\nstesso imputato, in primo luogo quello a fuoriuscire dal procedimento\npenale prima possibile, oltre a quelli dello Stato. \n 2.5.2 D\u0027altro canto, nel citato peculiare contesto anche\nl\u0027analogo astratto interesse dell\u0027imputato a poter rinunciare alla\nprescrizione (interesse sempre correlato alla possibilita\u0027 di\ndifendersi nel merito e cosi\u0027 tutelare il proprio onore e la propria\nreputazione: cfr. tra le altre la sentenza della Corte costituzionale\nn. 41 del 2024) e\u0027 stato ritenuto dal legislatore subvalente rispetto\na quello alla definizione immediata del processo. \n In effetti, qualora al momento della ipotetica pronuncia ex art.\n420-quater codice di procedura penale fosse gia\u0027 decorso il termine\ndi prescrizione, il giudice dovrebbe emettere sentenza di non luogo a\nprocedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non\nsentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della\npendenza del processo da parte dell\u0027imputato. Detta soluzione,\nbenche\u0027 non sia prevista espressamente dall\u0027art. 420-quater codice di\nprocedura penale (a differenza di quanto avveniva prime delle\nmodifiche apportate all\u0027art. 420-quater dal decreto legislativo n.\n150/2022 (1) ), sembra doversi ricavare necessariamente sia dall\u0027art.\n129 codice di procedura penale - che detta un principio generale (la\nsoluzione non e\u0027 prevista espressamente neppure per l\u0027ipotesi di\nintervenuta depenalizzazione del reato o di mancanza originaria della\ncondizione di procedibilita\u0027) - sia dal fatto che la sentenza ex art.\n420-quater codice di procedura penale deve prevedere che le ricerche\nsiano effettuate solo fino al decorso del termine di cui all\u0027art. 159\nultimo comma c.p.; tale ultima norma prevede una sospensione del\ndecorso del termine di prescrizione, sospensione che ha senso solo\nnella misura in cui il termine non sia gia\u0027 decorso. \n D\u0027altronde, l\u0027interesse alla possibilita\u0027 di rinunciare alla\nprescrizione e\u0027 stato valutato subvalente anche nella diversa ipotesi\nin cui il termine di prescrizione - inizialmente non maturato -\ndecorra successivamente per effetto del superamento del limite\nmassimo di cui all\u0027art. 159 ultimo comma c.p.: in tale ipotesi, le\nricerche inizialmente disposte con la sentenza ex art. 420-quater\ncodice di procedura penale verranno interrotte e la citata sentenza\nnon sara\u0027 piu\u0027 revocabile, con conseguente impossibilita\u0027 per\nl\u0027imputato di rinunciare alla prescrizione. \n A parere di chi scrive, l\u0027attuale disciplina tratta\ningiustificatamente in modo diverso - con conseguente violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione - l\u0027ipotesi in cui, a fronte di un\nsoggetto nei cui confronti non si possa procedere in assenza, sia\ngia\u0027 decorso il termine di prescrizione e l\u0027ipotesi in cui, a fronte\ndi un soggetto nei cui confronti non si possa procedere in assenza,\nsia intervenuta la remissione della querela. \n 2.5.3 Si deve inoltre rilevare che la Corte costituzionale con la\nsentenza n. 195 del 2002 ha affrontato l\u0027ipotesi per certi versi\nanaloga in cui, nel processo minorile, ai sensi dell\u0027art. 32 comma 1\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, il giudice\ndell\u0027udienza preliminare non poteva emettere sentenza di non luogo a\nprocedere nei casi previsti dall\u0027art. 425 codice di procedura penale\nper la contumacia o l\u0027irreperibilita\u0027 dell\u0027imputato e quindi per\nl\u0027impossibilita\u0027 di acquisire il consenso del medesimo. \n Nella citata sentenza la Corte costituzionale distingueva tra le\nsentenze di proscioglimento con formula ampiamente liberatoria o,\ncomunque, «tale da non postulare alcun accertamento di\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato» - tra le quali indicava espressamente\nanche la sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela\n- e le sentenze di non luogo a procedere che presuppongono un\naccertamento di responsabilita\u0027. Rispetto alle prime ravvisava\nl\u0027irragionevolezza della disciplina censurata, che non consentiva al\ngiudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in\ncui non fosse prestato il consenso (eventualmente anche per la\ncontumacia o l\u0027irreperibilita\u0027 dell\u0027imputato), disciplina ritenuta in\ncontrasto con le finalita\u0027 deflative che ispirano l\u0027impianto\ndell\u0027udienza preliminare minorile, oltre che con i principi\ncostituzionali e di diritto internazionale che tutelano i fanciulli. \n Detta pronuncia ha interessato un settore assai peculiare\ndell\u0027ordinamento, quale e\u0027 quello del processo minorile. Tuttavia,\npaiono potersi ravvisare alcuni tratti comuni con la situazione ora\nin esame, che sembrano poter giustificare un\u0027analoga soluzione. \n Innanzi tutto, anche l\u0027udienza preliminare e l\u0027udienza\npredibattimentale del processo ordinario (a carico degli adulti)\nsvolgono ormai un\u0027importante funzione deflattiva. Come ha\nsottolineato anche la Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza\n41 del 2024, il legislatore - consapevole del fatto che «il processo\npenale e\u0027 una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di\ntutte le persone coinvolte, in termini materiali ed \"esistenziali\"» -\nha ormai adottato standard molto piu\u0027 selettivi che in passato in\nordine ai processi da svolgere. \n E\u0027 si\u0027 vero che nella situazione oggetto della citata sentenza n.\n195 del 2002 l\u0027alternativa alla sentenza di non luogo a procedere era\nil decreto che dispone il giudizio, laddove nella situazione ora in\nesame l\u0027alternativa e\u0027 una sentenza di non doversi procedere per\nmancata conoscenza della pendenza del processo. Si tratta di\nun\u0027alternativa normalmente meno onerosa rispetto alla celebrazione di\nun processo dibattimentale, ma comunque foriera di un notevole\ndispendio di risorse per lo Stato (soprattutto nel caso in cui il\ntermine ex art. 159 ultimo comma codice penale sia lontano e quindi\nle ricerche debbano essere effettuate per numerosi anni). \n In secondo luogo, l\u0027interesse ad una fuoruscita quanto piu\u0027\ncelere possibile dal procedimento penale - se con riguardo ai\nminorenni e\u0027 ancora maggiore - e\u0027 comunque comune a tutti gli\nimputati. \n Anche con riguardo agli adulti irreperibili - nei cui confronti\nnon e\u0027 possibile quindi procedere in assenza - la sentenza di non\nluogo a procedere per remissione di querela, che non presuppone alcun\naccertamento di responsabilita\u0027, costituisce dunque la soluzione piu\u0027\nrispondente all\u0027interesse dell\u0027imputato. \n 2.6 Quanto al secondo profilo - l\u0027addebito delle spese al\nquerelato - le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella gia\u0027\ncitata sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011 hanno sottolineato che,\nin caso di remissione di querela, la previsione ai sensi dell\u0027art.\n340 comma 4 codice di procedura penale della condanna del querelato\nal pagamento delle spese processuali «esige razionalmente che colui\nche la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione\ndella querela». \n Al riguardo, occorre premettere che la condanna del querelato al\npagamento delle spese processuali (in assenza di una diversa\nprevisione nell\u0027atto di remissione) non risponde ad una finalita\u0027\npunitiva (che non sarebbe del resto legittima stante l\u0027assenza di un\naccertamento di responsabilita\u0027), ma in senso lato riparatoria. \n Tanto premesso, appare allora irragionevole una disciplina che,\nonde evitare l\u0027addebito all\u0027imputato irreperibile delle spese del\nprocedimento - normalmente pari ad appena 80 euro - imponga allo\nStato di proseguire per anni nella sua ricerca, cosi\u0027 comportando una\ndispersione di risorse ampiamente superiori. \n Pare allora piu\u0027 ragionevole una soluzione che eviti il citato\ndispendio di risorse e al tempo stesso, onde evitare l\u0027anomalia\nevidenziata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio\n2011, non comporti l\u0027addebito all\u0027imputato querelato delle spese del\nprocedimento. Si tratterebbe del mancato recupero da parte dello\nStato di importi - nella quasi totalita\u0027 dei casi irrisori (sia in\nvalore assoluto, sia rispetto al dispendio di risorse che\nrichiederebbe la prosecuzione delle ricerche) e il cui recupero\neffettivo pur in caso di condanna sarebbe comunque oltremodo incerto. \n 2.7 In via principale, si chiede quindi alla Corte costituzionale\ndi dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 155 codice\npenale sul piano di diritto sostanziale e degli articoli 420-quater\ncomma 1, 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma\n1 c.p.p.) sul piano processuale, nella parte in cui non prevedono\nche, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di\nprocedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta\nremissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a\nprocedere per estinzione del reato per remissione di querela\n(anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza\ndella pendenza del processo da parte dell\u0027imputato), senza condanna\ndel querelato al pagamento delle spese del procedimento. Non pare\nnecessario un intervento manipolativo espresso sull\u0027art. 340 comma 4\nc.p.p., posto che la deroga al relativo disposto potrebbe essere\ninserita nell\u0027ambito delle norme ora censurate. \n 2.8 In subordine, per i casi in cui l\u0027imputato - per quanto non a\nconoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale.\ndel procedimento in fase d\u0027indagine, si chiede alla Corte\ncostituzionale di dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater comma 1,\n554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma 1\nc.p.p.), nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche\ndell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale\nhanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di\nquerela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per\nestinzione del reato per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza di\nnon doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del\nprocesso da parte dell\u0027imputato). \n Nelle citate ipotesi, infatti, se l\u0027incertezza circa la\nconoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0027imputato non\nconsente di procedere in sua assenza, la circostanza che il medesimo\nabbia avuto un contatto ufficiale con le autorita\u0027 inquirenti e che\nciononostante non si sia preoccupato di sincerarsi dell\u0027evoluzione\ndel procedimento potrebbe giustificare l\u0027addebito nei suoi confronti\ndelle spese del procedimento, a fronte della definizione del medesimo\nper remissione di querela, posto che tale addebito non avrebbe una\nfinalita\u0027 sanzionatoria, ma unicamente riparatoria. \n 2.8 In ulteriore subordine, si chiede alla Corte costituzionale\ndi dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 155 codice\npenale e degli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma 2 codice\ndi procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.), nella parte in cui\nnon prevedono che, se le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma\n5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di\nintervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza\ndi non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di\nquerela (anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere per mancata\nconoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0027imputato), senza\ncondanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento,\nqualora l\u0027importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la\nprosecuzione delle ricerche dell\u0027imputato. \n Posto che - in ipotesi statisticamente eccezionali, ma comunque\npur possibili - le spese del procedimento potrebbero assumere valori\napprezzabili, si\u0027 da giustificare la prosecuzione delle ricerche in\nfunzione dell\u0027addebito delle spese stesse all\u0027imputato (in caso di\nrintraccio del medesimo e di non ricusazione da parte del medesimo\ndella remissione di querela), la soluzione qui prospettata\nconsentirebbe al giudice di valutare caso per caso l\u0027importo delle\nspese e di definire il processo con sentenza di non luogo a procedere\nper remissione di querela, senza addebito delle spese all\u0027imputato,\nnell\u0027ipotesi in cui l\u0027importo delle spese recuperabili renda\nmanifestamente antieconomico proseguire nelle ricerche dell\u0027imputato\nstesso (previa emissione di sentenza di non doversi procedere per\nmancata conoscenza della pendenza del processo da parte\ndell\u0027imputato). \n 3. Impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme\nora censurate all\u0027art. 3 della Costituzione. \n In particolare, il dato letterale delle stesse risulta chiaro e\nunivoco. \n Soltanto il disposto dell\u0027art. 155 codice penale - che si limita\na richiedere, perche\u0027 la remissione produca effetto, che il querelato\nnon l\u0027abbia espressamente o tacitamente ricusata - potrebbe essere\ninterpretato nel senso che non sia necessaria in capo al querelato la\nconsapevolezza della remissione di querela o che comunque il\nquerelato sia stato posto in condizioni di conoscerla. \n Da un lato, tuttavia, in linea generale - e cioe\u0027 al di fuori\ndell\u0027ipotesi peculiare del soggetto non a conoscenza della stessa\npendenza del processo - pare condivisibile il principio fissato dalle\nSezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, secondo cui\ne\u0027 necessario che il querelato sia quanto meno posto in condizioni di\nconoscere la remissione di querela. \n Dall\u0027altro, e in ogni caso, il citato principio e\u0027 ormai recepito\ndalla consolidata giurisprudenza di legittimita\u0027 gia\u0027 sopra\nesaminata. \n Come rilevato piu\u0027 volte dalla Colte Costituzionale, «in presenza\ndi un indirizzo giurisprudenziale consolidato, \"il giudice a quo, se\npure e\u0027 libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa\nesegesi, ha, alternativamente, la facolta\u0027 di assumere\nl\u0027interpretazione censurata in termini di \"diritto vivente\" e di\nrichiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita\u0027 con i\nparametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018, n.\n259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015). Cio\u0027,\nsenza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra\ninterpretazione, piu\u0027 aderente ai parametri stessi, sussistendo tale\nonere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le altre,\nsentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015)\" (sentenza n. 141 del\n2019)» (cosi\u0027, la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del\n2020). \n\n(1) L\u0027art. 420-quater comma 2 codice di procedura penale cosi\u0027\n recitava: «Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non\n risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata\n sentenza a norma dell\u0027art. 129, il giudice dispone con ordinanza\n la sospensione del processo nei confronti dell\u0027imputato assente» \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, \n ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione - delle norme di cui all\u0027art. 155\ncodice penale e agli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma 2\ncodice di procedura penale (e in subordine 554-ter comma 1 c.p.p.),\nnella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell\u0027imputato ex\nart. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito\nnegativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice\nemetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per\nremissione di querela (anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere per\nmancata conoscenza della pendenza del processo da parte\ndell\u0027imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese\ndel procedimento; \n in subordine, delle citate norme, per i casi in cui l\u0027imputato\n- per quanto non a conoscenza della pendenza del processo - abbia\navuto notizia formale del procedimento in fase d\u0027indagine, nella\nparte in cui dette norme non prevedono che, se le ricerche\ndell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale\nhanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di\nquerela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per\nestinzione del reato per remissione di querela (anziche\u0027 sentenza di\nnon doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del\nprocesso da parte dell\u0027imputato); \n in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che,\nse le ricerche dell\u0027imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di\nprocedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta\nremissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo\na procedere per estinzione del reato per remissione di querela\n(anziche\u0027 sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza\ndella pendenza del processo da parte dell\u0027imputato), senza condanna\ndel querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora\nl\u0027importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la\nprosecuzione delle ricerche dell\u0027imputato. \n Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23 comma 4 legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. \n Firenze, 7 luglio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63444","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"155","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63445","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"420","specificaz_art":"quater","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63446","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"554","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63447","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"554","specificaz_art":"ter","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79833","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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