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D.Z.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 maggio 2024 del Tribunale di Teramo nel procedimento\npenale a carico di R. D.Z.. \n \nReati e pene - Furto in abitazione - Divieto di equivalenza o di\n prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di\n mente, di cui all\u0027art. 89 cod. pen., allorche\u0027 essa concorra con la\n circostanza aggravante di cui all\u0027art. 625, primo comma, numero 2),\n prima parte, cod. pen. \n- Codice penale, art. 624-bis, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 33 del 14-08-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO \n \n Il Tribunale ordinario di Teramo in composizione monocratica\nnella persona del giudice dott. Emanuele Ursini, \n visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di: \n D Z R , nato ad ( ) il , libero, non comparso, gia\u0027 presente,\ndifeso di fiducia dall\u0027 avv. Emanuele Iezzi del foro di Chieti,\nimputato dei seguenti reati: \n a) p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 C.P. perche\u0027 al\nfine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato il vetro\ndella portiera anteriore sinistra, si introduceva nell\u0027abitacolo\ndell\u0027autovettura , targata , di proprieta\u0027 di S S , da dove asportava\nun telefono cellulare, marca « » modello « » di proprieta\u0027 del\nmedesimo. \n Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza\nsulle cose, consistita nel forzare il vetro dell\u0027autovettura, nonche\u0027\nsu cose esposte, per destinazione, alla pubblica fede. \n Fatti commessi in in data . \n b) p. e p. dagli art. 624-bis e 625 n. 2 C.P. perche\u0027 al fine\ndi procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato la porta di\ningresso, ed essersi introdotto all\u0027interno dell\u0027abitazione di P G ,\nsi impossessava di un televisore, marca « » da e di un portamonete\ncontenente la somma contante di euro. \n Con l\u0027aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle\ncose, consistita nel forzare la porta di ingresso dell\u0027abitazione. \n Fatto commesso in in data . \n Con recidiva specifica, reiterata, pluriaggravata,\ninfra-quinquennale, ex art. 99 C.P. \n All\u0027esito dell\u0027udienza del 16 maggio 2024 ha pronunciato la\nseguente ordinanza. \n Il giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n624-bis ultimo comma, codice penale nella parte in cui non consente\ndi ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante\nprevista dall\u0027art. 89 codice penale, allorche\u0027 la stessa concorra con\nla circostanza aggravante di cui all\u0027art. 625, comma primo, numero 2)\nprima parte codice penale. \n Si ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente\ninfondata. \n 1) Lo svolgimento del processo \n In data , D Z R veniva tratto in arresto in flagranza dei reati\ndi cui agli artt. 624/625 n. 2 e 7 e 624-bis/625 n. 2 codice penale.\nAlla udienza di convalida del , il giudice, dopo aver convalidato\nl\u0027arresto in quanto legittimamente eseguito da parte dei Carabinieri\ndi , disponeva nei confronti del prevenuto la misura cautelare degli\narresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico\n(misura revocata in data ). \n Alla convalida dell\u0027arresto, faceva quindi seguito\nl\u0027instaurazione del giudizio direttissimo, nel quale il difensore\ndell\u0027imputato chiedeva la concessione di un termine a difesa. Alla\nstessa udienza il giudice, su richiesta del P.M., disponeva\nprocedersi a perizia volta ad accertare, tra le altre cose, la\ncapacita\u0027 di intendere e di volere dell\u0027imputato al momento della\ncommissione del fatto. Dopo il conferimento dell\u0027incarico al dott. G\nC all\u0027udienza del , lo stesso depositava la propria Relazione,\nacquisita all\u0027udienza del con il consenso delle parti. \n Alla successiva udienza del il difensore dell\u0027imputato chiedeva\nla definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato\ncondizionato alla produzione di un elaborato peritale relativo alla\ncapacita\u0027 di stare in giudizio dell\u0027imputato reso in altro\nprocedimento penale. \n Il giudice disponeva in conformita\u0027. \n Dopo una serie di rinvii, all\u0027udienza del il Tribunale, ritenuto\nassolutamente necessario al fine del decidere, acquisiva la relazione\nperitale del dott. C resa nel proc. pen. n. R.G. tribunale; n.\nR.G.N.R. nei confronti del medesimo imputato odierno. \n Quindi, all\u0027udienza del , le parti rassegnavano le proprie\nconclusioni (il P.M. chiedeva la condanna dell\u0027imputato alla pena\nfinale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di\nmulta; mentre il difensore dell\u0027imputato sollecitava in via\nprincipale una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell\u0027art.\n72-bis codice di procedura penale; in subordine assoluzione ai sensi\ndell\u0027art. 530 codice di procedura penale). \n 2) La ricostruzione del fatto \n In via preliminare, attese le ragioni che meglio si esporranno\nnel proseguo, appare sufficiente ricostruire lo svolgimento dei\nfatti, per come compendiati attraverso gli atti acquisiti, con\nriferimento al solo reato di cui al capo b) dell\u0027editto accusatorio,\nrelativo al reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza\nsulle cose. \n In data i Carabinieri di venivano informati dalla loro centrale\noperativa di una denuncia orale di furto in abitazione da parte di P\nG . Quest\u0027ultimo, successivamente, presentava presso gli stessi\noperanti una querela orale per i fatti ivi rappresentati. In\nquell\u0027atto, legittimamente utilizzabile ai fini della decisione in\nragione della scelta processuale dell\u0027imputato di procedere con il\nrito contratto, e\u0027 possibile leggere che la persona offesa,\nappartenente alla Polizia Penitenziaria di , mentre si trovava\ninsieme alla propria madre S M al piano superiore della propria\nabitazione sita in ( ), via , n. , intorno alle ore , udiva dei\nrumori provenienti dalla taverna dell\u0027abitazione, posta al piano\nterra dello stesso stabile. Sceso sul posto, si avvedeva che la porta\ndi ingresso era aperta e che dal mobile mancava un televisore marca «\n», P quindi, usciva fuori dalla casa e in strada vedeva allontanarsi\ndi corsa l\u0027odierno imputato, da lui ben conosciuto in quanto in\npassato era stato ristretto presso la Casa Circondariale nella quale\nla persona offesa prestava la propria attivita\u0027 lavorativa, con in\nmano il suo televisore. P , quindi, decideva di seguirlo, fino a\nnotare che D Z faceva ingresso nella propria abitazione sita in via\nn. in . Nel mentre, la persona offesa allertava telefonicamente il\nlocale comando dei Carabinieri. \n Precisava, altresi\u0027, P che, da un controllo successivo, poteva\nconstatare che nella porta di ingresso della taverna, da lui chiusa\nnon a chiave, erano presenti leggeri segni di effrazioni. Accertava\ninoltre che dallo stesso locale mancava anche un portafogli da donna\ndi proprieta\u0027 della madre, con all\u0027interno la somma di denaro di euro\n, oltre al telecomando del televisore asportato. \n I Carabinieri di , quindi, giunti nei pressi dell\u0027abitazione del\nD Z , procedevano alla relativa perquisizione domiciliare, all\u0027esito\ndella quale veniva rinvenuto il televisore marca « », successivamente\nriconosciuto e riconsegnato a P G (veniva altresi\u0027 rinvenuto il\ntelefono cellulare per il quale si procede in relazione al capo a)\ndell\u0027imputazione). Non veniva invece trovato il portamonete di\nproprieta\u0027 di S M . \n I militari, successivamente all\u0027arresto in flagranza di reato del\nD Z , si portavano nei pressi dell\u0027abitazione del P al fine di\nprocedere al sopralluogo dello stabile nel quale era stato poco prima\nrealizzato il furto. Li\u0027 constatavano che la porta di ingresso della\ntaverna sita al piano terra dell\u0027immobile riportava leggere\neffrazioni, procedendo altresi\u0027 a realizzare alcune fotografie del\nluogo (cfr. verbale di arresto del e allegato fascicolo fotografico\nrelativa all\u0027abitazione di P G ). \n 3) La qualificazione giuridica del fatto \n Ritiene il Tribunale che la qualificazione giuridica del fatto\ncontestato al capo b) dell\u0027imputazione sia corretta. La persona\noffesa P G , infatti, ha descritto i fatti avvenuti presso la sua\nabitazione in maniera chiara e precisa, scevra da qualunque elemento\nche possa far ritenere sussistente un suo intento calunniatorio a\ndanno dell\u0027odierno imputato. Peraltro, il suo narrato ha trovato\npieno riscontro nel successivo intervento dei militari presso\nl\u0027abitazione della persona che lo stesso P aveva riconosciuto fuggire\ncon in mano la refurtiva, all\u0027esito del quale e\u0027 stato infatti\nrecuperato il televisore di proprieta\u0027 della persona offesa. Deve\nsoggiungersi, inoltre, che lo stesso imputato, in sede di udienza di\nconvalida, ha candidamente ammesso di essere l\u0027autore delle condotte\nche gli vengono contestate. \n Corretta e\u0027 la qualificazione giuridica del fatto contestato nel\nreato di furto in abitazione, in quanto l\u0027ingresso del D Z nella\ntaverna del P e\u0027 avvenuto senza il consenso, nemmeno tacito, del\nproprietario e li\u0027 e\u0027 stata asportata la refurtiva. E\u0027 appena il caso\ndi ricordare come la giurisprudenza della Corte di cassazione\naffermi, con un orientamento costante e condivisibile, che «integra\nil reato previsto dall\u0027art. 624-bis codice penale la condotta di chi\nsi impossessa di beni mobili introducendosi all\u0027interno di un garage\nmediante la forzatura della porta d\u0027ingresso, trattandosi di luogo\nche costituisce pertinenza dell\u0027abitazione, ove si compiono in\nmaniera non occasionale atti della vita privata, e che non e\u0027\naccessibile senza il consenso del titolare» (ex multis, Cass. pen.,\nn. 5789/2019). \n Corretta e\u0027 anche la contestazione dell\u0027aggravante della violenza\nsulle cose. \n Come noto, l\u0027art. 625, comma 1, n. 2) prima parte codice penale\nprevede un aggravamento di pena per il reato in questione ove la\nsottrazione avvenga quando «il colpevole usa violenza sulle cose».\nSecondo l\u0027interpretazione univoca della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, e\u0027 sussistente l\u0027aggravante in parola allorquando «il\nsoggetto, per commettere il fatto, manomette l\u0027opera dell\u0027uomo posta\na difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad\nassolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un\u0027attivita\u0027 di\nripristino» (Cass. pen., n. 11720/2019). Si e\u0027 inoltre sostenuto che\n«in tema di furto, sussiste l\u0027aggravante della violenza sulle cose\nanche qualora l\u0027energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla\n\"res\" oggetto dell\u0027azione predatoria, ma verso lo strumento posto a\nsua protezione, purche\u0027 sia stata prodotta una qualche conseguenze su\ndi esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la\ntrasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di\ndestinazione» (Cass. pen., n. 20476/2018). Nel caso di specie, le\nemergenze probatorie lasciano desumere che D Z abbia danneggiato la\nporta di ingresso della taverna del P , graffiandola nei pressi della\nserratura, tanto dunque da danneggiarla, come adeguatamente\nriscontrato dai militari giunti sul posto attraverso la visione del\nluogo e la riproduzione fotografica di esso; ne\u0027 appare dubitabile\ncome tale porta rappresentasse lo strumento predisposto dal\nproprietario del luogo affinche\u0027 terze persone non vi facessero\ningresso senza il suo consenso. \n 4) La ridotta capacita\u0027 di intendere e di volere dell\u0027imputato al\nmomento della commissione del fatto \n In seno al presente procedimento penale, e\u0027 stata disposta\nperizia sulla capacita\u0027 di intendere e di volere dell\u0027imputato. Nella\nRelazione scritta depositata, dopo aver raccolto le note amamnestiche\ne la storia clinica dell\u0027imputato, in particolare relative al suo\nstato di tossicodipendente e di alcoldipendente da lungo tempo, e\u0027\npossibile leggere che «il quadro sintomatologico mostrato dal sig. D\nZ indirizza verso la diagnosi di Disturbo di personalita\u0027 antisociale\n(...). Sostanzialmente l\u0027ENB-2 conferma che il sig. D Z presenta un\ndecadimento cognitivo con compromissione della comprensione verbale,\ndella memoria a lungo termine e dei meccanismi di pianificazione per\nla strutturazione delle informazioni, di attenzione selettiva, delle\nabilita\u0027 di accesso e di recupero lessicale, di abilita\u0027 esecutive,\ndelle abilita\u0027 costruttive, della capacita\u0027 di percepire, agire ed\noperare utilizzando coordinate spaziali, delle abilita\u0027 prassiche,\ndella capacita\u0027 di astrazione, memoria visiva, capacita\u0027\nprogrammatorie (...). Le azioni del sig. D Z rappresentano una\ncondotta, inscritta in un modo di essere di cui fanno parte\nimpulsivita\u0027 e disforia, manifestazioni di problematicita\u0027, che pur\nnon eliminandola, tuttavia scemano grandemente la capacita\u0027 di\nintendere il disvalore delle azioni e di scegliere condotte\nalternative, alla quale e\u0027 attribuibile un significato\npsicopatologico, nella sua accezione di infermita\u0027 rilevante sul\npiano forense». Concludendo, quindi, coerentemente con lo scenario\ntratteggiato con la considerazione che «il sig. D Z al momento dei\nfatti (e tuttora) era affetto da Disturbo antisociale di\npersonalita\u0027, Ritardo mentale lieve, decadimento cognitivo\nconseguente a cronica intossicazione da alcol e stupefacenti in\nsoggetto con epatite HCV/HBV correlata, infezione da HIV, infermita\u0027\ntali da scemare grandemente senza escluderle, le capacita\u0027 di\nintendere e di volere». \n Nella stessa direzione, ovvero verso la parziale incapacita\u0027 di\nintendere e di volere dell\u0027imputato al momento del fatto, depongono\nle ulteriori relazioni peritali redatte in altri procedimenti penali\ned acquisite al presente, tra le quali quelle del dott. C per fatti\ncommessi dall\u0027imputato nel e del dott. C per fatti commessi\ndall\u0027imputato nel . \n Appare, quindi, ampiamente comprovato che l\u0027odierno imputato, al\nmomento del fatto, era affetto da una ridotta capacita\u0027 di intendere\ne di volere, con la conseguenza che ad esso, per il fatto oggi in\ngiudizio, e\u0027 possibile applicare la circostanza attenuante di cui\nall\u0027art. 89 codice penale. \n Anticipando in parte le considerazioni che di qui a breve\nverranno sviluppate in ordine alla rilevanza della questione nel\npresente giudizio, e\u0027 appena il caso di evidenziare come, a parere di\nquesto Tribunale, non sia possibile procedere ad una sentenza ex art.\n72-bis codice di procedura penale. \n Sul punto, infatti, la relazione del dott. C , resa nel presente\nprocedimento, a differenza delle altre relazioni acquisite, depone\nnel senso della capacita\u0027 dell\u0027imputato di partecipare coscientemente\nal processo, conclusione che questo Tribunale ritiene di far propria.\nSi tratta, infatti, della perizia psichiatrica piu\u0027 recente\neffettuata nei confronti del D Z , mentre le altre, redatte in epoca\nantecedente, avevano escluso la capacita\u0027 processuale dell\u0027imputato\npur ritenendo che tale situazione «e\u0027 da intendersi nel tempo\nreversibile»; la medesima Relazione del dott. C fornisce inoltre\nadeguata motivazione circa l\u0027attuale capacita\u0027 processuale\ndell\u0027imputato, evidenziando a tal riguardo che «e\u0027 probabile che la\nsintomatologia psicotica sia ascrivibile ad un disturbo psicotico\nindotto da sostanze che e\u0027 un\u0027affezione transitoria tipicamente\nautolimitantesi, spesso di breve durata, risolvendosi generalmente\npoco dopo che la sostanza causale viene eliminata (...) oltre che,\nnaturalmente, ne e\u0027 sempre possibile il controllo farmacologico». \n 5) La rilevanza della Questione \n Orbene, chiarito quindi che nel presente processo l\u0027imputato e\u0027\naccusato del reato di furto in abitazione, aggravato da violenza\nsulle cose e che risulta sussistente l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 89\ncodice penale, ritiene il Tribunale, in primo luogo, che l\u0027ipotesi\naccusatoria appaia tutt\u0027altro che smentita e vi sia, di conseguenza,\nla concreta possibilita\u0027 che, all\u0027esito del giudizio, l\u0027imputato\npossa essere condannato per il reato a lui ascritto al capo b)\ndell\u0027imputazione. \n Deve altresi\u0027 evidenziarsi che, in un ipotetico giudizio di\nbilanciamento tra l\u0027aggravante in parola e l\u0027attenuante di cui\nall\u0027art. 89 codice penale, debba attribuirsi netta prevalenza a\nquest\u0027ultima. La grave condizione psicopatologica dell\u0027imputato,\ninfatti, per come documentata e descritta dai periti, delinea uno\nscenario nel quale la commissione del fatto di reato a lui attribuito\nappare fortemente, se non unicamente, indotta dal suo stato mentale,\ntale quindi da ridurne sensibilmente la sua capacita\u0027 di cogliere il\nsignificato sociale della propria condotta antigiuridica, nonche\u0027 di\nscegliere in maniera orientata tra i vari impulsi dell\u0027agire. Di\ntalche\u0027, la rimproverabilita\u0027 soggettiva del reato attribuito\nall\u0027imputato appare ampiamente ridotta in forza della parziale\nincapacita\u0027 di intendere e di volere dalla quale lo stesso e\u0027\nrisultato affetto al momento della commissione del fatto; tale per\ncui l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 89 codice penale assume un peso\npreponderante nel concreto disvalore penale della condotta rispetto\nall\u0027aggravante della violenza sulle cose, anche in considerazione\ndello scarso valore economico del bene attinto dalla vis (ovvero di\nuna porta interna dell\u0027abitazione), nonche\u0027 per il presumibile\nridotto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa (si e\u0027\ntrattato, come detto, di alcuni graffi). \n Senonche\u0027, per il reato di furto in abitazione, l\u0027art. 624-bis,\nultimo comma, codice penale, preclude il normale giudizio di\nbilanciamento tra circostanze eterogenee di cui all\u0027art. 69 codice\npenale, disponendo testualmente che «le circostanze attenuanti,\ndiverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti\ncon una o piu\u0027 delle circostanze aggravanti di cui all\u0027art. 625, non\npossono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e\nle diminuzioni di pena si operano sulla quantita\u0027 della stessa\nrisultante dall\u0027aumento conseguente alle predette circostanze\naggravanti». Conseguentemente, la chiara formulazione letterale della\nnorma consentirebbe nel caso di specie di dare rilevanza\nall\u0027attenuante della seminfermita\u0027 di mente soltanto dopo che la pena\nbase e\u0027 stata aumentata in virtu\u0027 dell\u0027applicazione della cd.\naggravante privilegiata e cio\u0027 anche ove la prima dovesse, come\nappare verosimile, essere ritenuta prevalente (o anche solo\nequivalente) rispetto alla contestata recidiva di cui all\u0027art. 99,\ncomma quarto, codice penale, (giudizio di prevalenza oggi consentito\nin virtu\u0027 della sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 24\naprile 2020) in forza del meccanismo di calcolo tra circostanze\naggravanti e attenuanti bilanciabili e circostanze aggravanti\n«privilegiate», in quanto anche in tal caso quest\u0027ultima resterebbe\nsottratta alla regola di cui all\u0027art. 69 codice penale (si veda, in\nquesto senso, Cassazione SS.UU., sentenza n. 42414 del 29 aprile\n2021). \n E\u0027 proprio in riferimento alla norma di cui all\u0027art. 624-bis,\nultimo comma, codice penale, e per gli effetti che la sua\napplicazione determinerebbe nel caso di specie, che si appuntano i\nprofili di non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale prospettata, che verranno di seguito indicati. \n 6) La non manifesta infondatezza \n L\u0027art. 624-bis codice penale e\u0027 stato introdotto nell\u0027ordinamento\ndall\u0027art. 2 legge 26 marzo 2001, n. 128; trattasi della norma che ha\nanche abrogato le aggravanti, di identico contenuto, precedentemente\npreviste dall\u0027art. 625, comma 1, n. 1) e n. 4) codice penale. Si e\u0027\ncosi\u0027 venuta a creare una nuova fattispecie autonoma di reato,\ncostruita mediante l\u0027inclusione delle condotte prima previste come\nsemplici aggravanti del furto e in tal modo inibendo il giudizio di\nbilanciamento prima consentito (ex multis, Cassazione SS.UU., n.\n46625/2015). \n Con la legge n. 103/2017, oltre ad aumentare la pena\noriginariamente prevista per la fattispecie-base e per quella\naggravata di cui al comma terzo (pene poi ulteriormente aumentate\ndalla legge n. 36/2019), si e\u0027 introdotto un ulteriore comma nella\nparte finale del testo, in forza del quale «le circostanze\nattenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis,\nconcorrenti con una o piu\u0027 delle circostanze aggravanti di cui\nall\u0027art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti\nrispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita\u0027\ndella stessa risultante dall\u0027aumento conseguente alle predette\ncircostanze aggravanti». \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata trova\ngiustificazione, in particolare, in un recente arresto della Corte\ncostituzionale, con il quale e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 628, quinto comma, codice penale nella parte\nin cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la\ncircostanza attenuante prevista dall\u0027art. 89 codice penale, allorche\u0027\nconcorra con l\u0027aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis, dello\nstesso art. 628 (sentenza n. 217 del 22 novembre 2023, dep. l\u002711\ndicembre 2023). \n Orbene, nella pronuncia citata la Corte e\u0027 stata chiamata a\nconfrontarsi con la tenuta costituzionale dell\u0027art. 628, comma\nquinto, codice penale, che testualmente cosi\u0027 recita: «le circostanze\nattenuanti, diverse da quelle previste dall\u0027art. 98, concorrenti con\nle aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e\n3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti\nrispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita\u0027\ndella stessa risultante dall\u0027aumento conseguente alle predette\naggravanti». Come evidente, infatti, la citata disposizione\nnormativa, oggetto della declaratoria di incostituzionalita\u0027, e\u0027\nstrutturata in maniera del tutto simile a quella oggetto del presente\ngiudizio, relativa al reato di furto in abitazione. In ambedue le\nnorme, dunque, il legislatore ha previsto un meccanismo in forza del\nquale al ricorrere di talune aggravanti (nel caso dell\u0027art. 624-bis,\nquelle di cui all\u0027art. 625; nel caso della rapina quelle di cui al\nterzo comma dell\u0027art. 628 nn. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater), le\ncircostanze attenuanti concorrenti non sono soggette all\u0027ordinario\ngiudizio di bilanciamento, prevedendosi che la diminuzione di pena\nper queste ultime venga operato soltanto dopo che alla pena base si\nsia applicato l\u0027aumento per la circostanza aggravante. \n In entrambe le norme, inoltre, il legislatore eccettua da tale\nregola l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 98 codice penale (oltre che,\nquanto all\u0027art. 624-bis, quella di cui all\u0027art. 625-bis). \n Trattandosi quindi di disposizioni normative strutturate in\nmaniera similare, appare opportuno ripercorrere, brevemente, il\npercorso argomentativo adottato dalla Corte costituzionale per\naddivenire alla sentenza di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 628, comma\nquinto, codice penale. \n In quella pronuncia, infatti, il Giudice della Leggi ha\nevidenziato come «il legislatore, nell\u0027esercizio della propria\ndiscrezionalita\u0027, ha previsto una specifica eccezione alla generale\noperativita\u0027 del divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti\nrispetto alle aggravanti menzionate dalla disposizione censurata, in\nfavore soltanto della circostanza della minore eta\u0027 di cui all\u0027art.\n98 codice penale Occorre, pertanto, stabilire se sussista una\n\"medesima ratio derogandi\" tale da rendere contraria al principio di\neguaglianza di cui all\u0027art. 3 Cost. la mancata estensione di tale\neccezione anche all\u0027attenuante, che qui viene in considerazione, del\nvizio parziale di mente di cui all\u0027art. 89 codice penale» (punto 3.1\ndel considerato in diritto). Si e\u0027 proseguito, poi, evidenziando come\n«dal momento che lo scopo sotteso al quinto comma dell\u0027art. 628\ncodice penale ora all\u0027esame e\u0027 evidentemente quello di assicurare a\ntalune ipotesi di rapina aggravata - ritenute dal legislatore\nproduttive di particolare allarme sociale - una pena piu\u0027 severa di\nquella cui condurrebbe, nella generalita\u0027 dei casi, l\u0027applicazione\ndello stesso art. 69 codice penale, la ratio della deroga a tale\ndisciplina in favore dei condannati minorenni non puo\u0027 che sottendere\nla valutazione, da parte del legislatore, di una piu\u0027 ridotta\nmeritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora\nminorenne, per quanto gia\u0027 giudicato imputabile dal giudice» (punto\n3.2 del considerato in diritto). Purtuttavia, «una tale diminuzione\ndella colpevolezza per il fatto di reato non puo\u0027, pero\u0027, non essere\naffermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in \"tale\nstato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita\u0027\ndi intendere e di volere\", come recita l\u0027art. 89 codice penale» in\nquanto «identica e\u0027, dunque, la conseguenza sulla commisurazione\ndella sanzione che due disposizioni parallele - gli arti. 89 e 98\ncodice penale -, collocate nel medesimo capo del codice penale,\nricollegano alle situazioni qui oggetto di raffronto e identica\nappare la ratio delle due diminuenti» (punto 3.4 del considerato in\ndiritto). \n Da cio\u0027, quindi, la Corte ne ricava la conclusione che «non\nsuperi lo scrutinio di legittimita\u0027 costituzionale al metro dell\u0027art.\n3 Cost la scelta del legislatore di non estendere al condannato\naffetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria\nprevista per il condannato minorenne. Una volta, insomma, che il\nlegislatore abbia ritenuto di prevedere una specifica deroga\nall\u0027applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto\ndall\u0027art. 628, quinto comma, codice penale in favore dei minorenni,\nun imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige che\ntale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga sotto\nil profilo che qui rileva, degli imputati affetti da vizio parziale\ndi mente. Rispetto a questi ultimi, anzi, le ragioni\ndell\u0027attenuazione di pena valgono a fortiori, dal momento che la\nnotevole riduzione della capacita\u0027 di intendere e di volere della\npersona e\u0027 in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso\nda parte del giudice, di solito in esito a una perizia psichiatrica\ndisposta d\u0027ufficio; mentre nel caso del minorenne e\u0027 lo stesso\nlegislatore che presume in via generale la sua minore colpevolezza,\nuna volta che ne sia accertata una maturita\u0027 sufficiente a fargli\ncomprendere il disvalore del fatto e a dominare i propri impulsi - e\ncio\u0027 anche nell\u0027ipotesi limite di un ragazzo alla soglia del\ndiciottesimo anno, psichicamente del tutto maturo» (punto 3.5 del\nconsiderato in diritto). \n Le motivazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla sentenza\ndi illegittimita\u0027 costituzionale della disposizione, dunque,\nattengono in particolare alla disparita\u0027 di trattamento che si\ndetermina tra le due circostanze attenuanti (ovvero, lo si ribadisce,\ntra quella della cd. minore eta\u0027 rispetto a quella del cd. vizio\nparziale di mente), nonostante sia identica la ratio sottesa alla\nloro previsione, tale dunque da determinare, secondo la Corte,\nun\u0027insanabile frizione con la previsione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Cio\u0027 detto, ritiene il Tribunale come tali argomentazioni ben si\nadattino anche alla norma oggetto del presente giudizio. Anche\nnell\u0027art. 624-bis, ultimo comma, codice penale, infatti, viene\nesclusa dal novero delle circostanze attenuanti assoggettate alla\nregola ivi prevista quella di cui all\u0027art. 98 codice penale, mentre\nrisulta ingiustificatamente non compresa in esso quella del cd. vizio\nparziale di mente, nonostante, come detto, tra le due ipotesi vi sia\nuna comune ragione che ne giustifica la loro previsione, vale a dire\nquella di attenuare il trattamento sanzionatorio allorquando il fatto\ndi reato sia commesso da un soggetto con un grado di capacita\u0027 di\nintendere e di volere limitato. \n A parere di questo Tribunale, dunque, non si scorgono\nsignificative diversita\u0027 strutturali tra le due norme, di talche\u0027 le\nmotivazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 628, comma quinto, codice penale ben si\nattagliano anche al caso di specie. \n Similmente, non si rinvengono differenze rilevanti tra le due\nfattispecie di reato, tale per cui la declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 del reato di rapina, nella parte in cui non\nconsente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza\nattenuante dell\u0027art. 89 codice penale ancorche\u0027 concorra con altre\ncircostanze aggravanti, non possa scorgersi anche rispetto alla\nfattispecie di reato di furto in abitazione. Trattasi, infatti, di\nnorme collocate tra i delitti contro il patrimonio, nel Capo I dei\ndelitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle\npersone. Entrambe le norme incriminatrici, inoltre, sono strutturate\nnella forma del cd. reato complesso e ambedue prevedono quale\nfattispecie base il reato di furto. Tutte e due le norme, inoltre,\nsono articolate nella forma di reato di danno e a forma vincolata.\nTanto la rapina quanto il furto in abitazione, inoltre, sono reati\nposti a tutela di plurimi beni giuridici, tutelando non soltanto il\npatrimonio, ma anche, il primo, l\u0027integrita\u0027 fisica della vittima, e\nil secondo la sicurezza individuale e piu\u0027 in generale la sfera\npersonale di inviolabilita\u0027 e riservatezza della persona. \n In una prospettiva eminentemente fenomenica, inoltre, la\nseverita\u0027 del trattamento sanzionatorio per il reato di furto in\nabitazione sembra trovare giustificazione anche in un\u0027ottica\ngeneral-preventiva, potendosi ritenere che il legislatore, attraverso\ntale incriminazione, intenda prevenire che l\u0027ingresso di un soggetto\nall\u0027interno di un luogo di privata dimora possa comportare, in caso\ndi presenza in loco di un\u0027altra persona, che il fatto di furto possa\ntrasmodare in atti di violenza tali da far mutare quel reato in\nquello piu\u0027 grave di rapina. \n Anche sotto tale profilo, quindi, non e\u0027 dato rinvenire a parere\ndi codesto Tribunale alcun elemento di sensibile diversita\u0027 tra le\ndue norme incriminatrici in forza del quale ritenere\ncostituzionalmente legittima l\u0027espunzione dell\u0027attenuante del vizio\ndi mente da quelle per le quali non si applica lo speciale sistema di\ncomputo delle circostanze eterogenee, al pari di quanto espressamente\nprevisto dal legislatore per l\u0027attenuante della minore eta\u0027 nel reato\ndi rapina. \n Al contrario, la circostanza che la Corte abbia ritenuto che\nnella rapina, punita in maniera sensibilmente piu\u0027 severa rispetto a\nquella di furto in abitazione, non possa tollerarsi ai sensi\ndell\u0027art. 3 della Costituzione la disparita\u0027 di trattamento tra\nl\u0027attenuante della minore eta\u0027 e quella del vizio di mente, porta\nquesto Tribunale a ritenere che, nonostante la particolare gravita\u0027\ndel fatto di chi, per commettere il furto, entri in un\u0027abitazione\naltrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue\npertinenze, e della speciale pericolosita\u0027 soggettiva manifestata\ndall\u0027autore di un simile reato (Corte Cost., sentenza n. 216/2019),\ntale forma di ingiustificata differenziazione di trattamento debba\nessere censurata a fortiori nella meno grave ipotesi del furto in\nabitazione. \n Non ignora questo Tribunale che rispetto all\u0027art. 624-bis, ultimo\ncomma, codice penale si e\u0027 recentemente occupato il Giudice delle\nLeggi con la sentenza n. 117 del 12 maggio 2021, con la quale ha\ndichiarato non fondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella norma in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.\nTuttavia, si ritiene che la prospettazione della questione odierna\nmuti sensibilmente rispetto a quella sottoposta al vaglio della Corte\nin quella circostanza. In quel caso, infatti, tra le altre cose, il\ngiudice rimettente aveva manifestato i suoi dubbi di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 624-bis, ultimo comma, codice penale\nsoltanto con riferimento al divieto di prevalenza o equivalenza\ndell\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, primo comma, numero 4) codice\npenale, nonche\u0027 con riferimento alle circostanze attenuanti\ngeneriche. Testualmente: «sebbene formulata in termini generali,\nl\u0027odierna censura deve intendersi quindi riferita alle sole\ncircostanze effettivamente ricorrenti nella fattispecie concreta,\ncioe\u0027 - secondo quanto espone lo stesso giudice a quo - al divieto di\nequivalenza o prevalenza dell\u0027attenuante del danno patrimoniale di\nspeciale tenuita\u0027 ex art. 62, primo comma, numero 4), cod pen. e\ndelle attenuanti generiche ex art. 62-bis codice penale nella\ncomparazione con l\u0027aggravante della violenza sulle cose ex art. 625,\nprimo comma, numero 2), codice penale, quest\u0027ultima elevata dall\u0027art.\n624-bis, quarto comma, codice penale al rango di circostanza\n\"privilegiata\" (punto 9 del considerato in diritto)». \n Nel caso di specie, il petitum della presente questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale si ritiene non sovrapponibile a quello,\nin quanto con questa ordinanza si sottopone alla Corte la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 624-bis, ultimo comma,\ncodice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente\no equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0027art. 89 codice\npenale. \n 7) La questione di legittimita\u0027 costituzionale \n In conclusione, il Tribunale ritiene rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nrelativa al contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione della\nprevisione dell\u0027art. 624-bis, ultimo comma, codice penale, in forza\ndel quale la diminuzione di pena prevista dall\u0027art. 89 codice penale\npossa operare solo sulla quantita\u0027 di pena risultante dall\u0027aumento\nconseguente alla aggravante privilegiata. \n Tale contrasto non appare risolvibile attraverso una lettura\ncostituzionalmente orientata della disposizione, atteso il suo\ninequivoco tenore letterale. \n Alla luce delle precedenti ragioni, il Tribunale, dovendo fare\napplicazione di una pena alla cui determinazione concorrono\nl\u0027aggravante privilegiata (art. 625, comma 1, n. 2) prima parte\ncodice penale) e l\u0027attenuante dell\u0027art. 89 codice penale, essendo la\nquestione rilevante nel giudizio a quo, ritiene non manifestamente\ninfondata la questione prospettata nella parte in cui non consente di\nritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista\ndall\u0027art. 89 codice penale, allorche\u0027 concorra con l\u0027aggravante di\ncui all\u0027art. 625, comma primo, n. 2) prima parte codice penale. \n Per tale ragione, il processo deve essere sospeso e gli atti\ntrasmessi alla Corte costituzionale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11\nmarzo 1953 n. 87. \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione\nall\u0027art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 624-bis, ultimo comma, del codice penale,\nnella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente\nla circostanza attenuante prevista dall\u0027art. 89 codice penale\nallorche\u0027 essa concorra con la circostanza aggravante di cui all\u0027art.\n625, comma primo, numero 2) prima parte codice penale. \n Sospende il processo e i termini di prescrizione del reato sino\nall\u0027esito del giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai\nsigg.ri Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei\ndeputati. \n Comunicato alle parti mediante lettura della presente ordinanza\nin udienza ai sensi dell\u0027art. 148, comma 2, codice di procedura\npenale. \n Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale\ngli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute\nnotificazioni e comunicazioni. \n Teramo, 16 maggio 2024 \n \n Il Giudice: Ursini","elencoNorme":[{"id":"62030","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78225","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |