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M. . \n \nProcesso penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione\n che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo\n a procedere nei confronti di un imputato per il reato previsto\n dall\u0027art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., che, in relazione al\n medesimo fatto, sia gia\u0027 stato sottoposto a procedimento\n disciplinare, definitivamente conclusosi, per l\u0027illecito\n disciplinare di cui all\u0027art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230\n del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione\n disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune di cui\n all\u0027art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975. \n- Codice di procedura penale, art. 649. \nIn subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Preclusione per il\n giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena\n inferiore al minimo edittale nel caso in cui l\u0027imputato sia stato\n gia\u0027 sanzionato, per il medesimo fatto, per l\u0027illecito disciplinare\n di cui all\u0027art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per\n il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare\n dell\u0027esclusione dall\u0027attivita\u0027 in comune di cui all\u0027art. 39, comma\n 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975. \n- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di M. A., nato in ... il ... (C.U.I. ...); \n elettiv. domiciliato presso l\u0027avv. Andrea Palazzeschi del Foro di\nFirenze; \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Andrea Palazzeschi del Foro di\nFirenze; \n imputato: \n 1) del delitto di cui all\u0027art. 424 del codice penale perche\u0027,\npresso la camera n. ... sezione Casa Circondariale «...» di ... in\ncui e\u0027 detenuto, appiccava fuoco a propri indumenti personali\ncausando emissione di fumi con pericolo di conseguente incendio; \n in ... il ...; \n 2) del delitto di cui all\u0027art. 635, I e II comma, n. 1 del\ncodice penale perche\u0027 danneggiava, lanciandogli contro una padella in\ncui era gia\u0027 rilevabile alcool distillato, lo schermo della\ntelevisione Led Nordmende in uso alla camera n. ... sezione di cui al\nCapo 1) rendendola inservibile, e successivamente danneggiava\nsradicandolo il tavolo nella camera di pernottamento, dove era\ntrasferito temporaneamente in conseguenza dei fatti di cui al Capo\n1), riducendo in pezzi e lanciava tali pezzi contro il cancello della\nporta blindata all\u0027indirizzo degli agenti danneggiando cosi\u0027 anche la\nplafoniera a muro; \n in ... il ...; \n 3) del delitto di cui all\u0027art. 337 del codice penale perche\u0027\nin evidente stato di ebbrezza, per opporsi al Vice Isp. ..., al Vice\nIsp. ..., al Vice Isp. ..., all\u0027Isp C. ... e agli altri operatori\npresenti, mentre compivano un atto del proprio ufficio consistente\nnel tentativo di calmarlo, usava minaccia riferendo che, una volta\nrientrato nella camera detentiva, avrebbe dato fuoco e avrebbe rotto\nle suppellettili presenti nella camera di pertinenza dell\u0027... sezione\ndi cui al capo 1), mantenendo durante la descritta condotta una mano\nnella tasca della tuta dalla quale estraeva, su invito degli operanti\nche avevano compreso che lo stesso potesse avere la disponibilita\u0027 di\nun oggetto atto ad offendere, una penna priva di carica nella cui\npunta era incastrata una vite \n ..., ...; \nCapo 3) cosi\u0027 modificato all\u0027udienza del 13 gennaio 2025 \n Premesso che: \n con decreto del pubblico ministero del 20 aprile 2023 M. A.\nveniva citato a giudizio per rispondere dei reati di danneggiamento\ndi alcuni indumenti seguito da pericolo di incendio, di\ndanneggiamento di alcuni arredi presenti all\u0027interno della camera\ndell\u0027istituto penitenziario in cui era detenuto e di resistenza a\npubblico ufficiale, tutti in ipotesi commessi in ... (all\u0027interno\ndella Casa circondariale «...») il ...; \n all\u0027udienza predibattimentale del 17 giugno 2024 il giudice,\ndopo aver disposto procedersi in assenza dell\u0027imputato, invitava il\npubblico ministero a riformulare l\u0027imputazione di cui al Capo 3) e\nrinviava il processo; \n all\u0027udienza del 13 gennaio 2025, il pubblico ministero\nprovvedeva, mediante deposito di atto scritto, a modificare\nl\u0027imputazione; era disposta quindi la notifica del verbale d\u0027udienza\ne dell\u0027atto depositato all\u0027imputato (non comparso); \n il 20 giugno 2025 era depositata istanza di ammissione al\nrito abbreviato da parte del difensore, munito di procura speciale; \n all\u0027udienza del 7 luglio 2025, l\u0027imputato era ammesso al rito\nrichiesto e le parti illustravano le proprie conclusioni. In\nparticolare, il pubblico ministero chiedeva l\u0027assoluzione per il\nreato di cui al Capo 1) dell\u0027imputazione e la condanna per i reati di\ncui ai Capi 2) e 3) alla pena finale di mesi sei di reclusione. La\nDifesa chiedeva: l\u0027assoluzione per i reati di cui ai Capi 1) e 3)\ndell\u0027imputazione (e per l\u0027ultimo, in subordine, la riqualificazione\nai sensi dell\u0027art. 336, comma 3 del codice penale); per il reato di\ncui al Capo 2) il riconoscimento delle attenuanti generiche e\ndell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4 del codice penale; \n all\u0027udienza odierna, cui il processo era rinviato per\neventuali repliche, le parti vi rinunciavano; \n rilevato che: \n A) in base alle annotazioni della Polizia penitenziaria, in\ndata ... l\u0027imputato - all\u0027interno della camera della Casa\ncircondariale di ... in cui era detenuto a titolo definitivo dal 5\naprile 2019 (con fine pena 20 maggio 2025 come risulta dal\ncertificato del DAP in atti) - avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni\npropri effetti personali, determinando cosi\u0027 una diffusione di fumo\nnella cella; prima ancora dell\u0027intervento della Polizia penitenziaria\nlo stesso M. avrebbe, spontaneamente e autonomamente, posto termine\nalla citata combustione. \n Gli operanti della Polizia penitenziaria intervenuti (che non\navevano assistito direttamente alla fase iniziale) rilevavano che sia\nM. sia il relativo compagno di cella (tale ...) evidenziavano alitosi\nalcoolica (nel bagno sarebbe poi stata rinvenuta una pentola con\nall\u0027interno della frutta macerata); il televisore presente\nall\u0027interno della cella presentava lo schermo danneggiato. \n Quanto agli sviluppi successivi, le varie annotazioni di P.G.\ndegli operanti intervenuti non sono del tutto collimanti: emerge\ncomunque che M. era in forte stato di agitazione; lo stesso - mentre\nera nel corridoio nei pressi della cella - affermava che avrebbe dato\nfuoco e rotto ai suppellettili della stanza e diceva agli agenti di\nnon avvicinarsi (non e\u0027 dato intendere la contestualita\u0027 o meno di\ntali frasi); poiche\u0027 il predetto teneva una mano in tasca e non\nottemperava all\u0027intimazione di consegnare quanto custodito nella\nstessa, gli operanti lo bloccavano e ammanettavano; all\u0027interno della\ncitata tasca sarebbe poi stata rinvenuta una penna, priva di carica e\nal cui interno era incastrata una vite. \n Piu\u0027 tardi, nella stessa giornata, all\u0027interno della cella,\nil prevenuto sradicava il tavolo a muro presente nella stessa e,\nlanciando i relativi pezzi, danneggiava la plafoniera a muro. Si\nprocurava inoltre dei graffi sul corpo utilizzando dei frammenti del\ncitato tavolo; \n B) in base al certificato medico in atti, il medico\ndell\u0027istituto penitenziario visitava il prevenuto e constatava, oltre\nall\u0027alitosi alcolica, vari tagli superficiali di varia lunghezza sul\nbraccio e sul pettorale, procedendo alla relativa medicazione; il\ndetenuto rifiutava di raccontare la propria versione dei fatti; \n C) lo stesso ... M. era collocato in isolamento disciplinare\nprecauzionale, ove rimaneva fino al 1° ottobre 2021; \n D) in sede di Consiglio di disciplina, il ... il predetto\nchiedeva scusa per il danneggiamento del televisore e del tavolo,\nadducendo che era brillo e stressato per motivi familiari (lo stesso\n... aveva presentato un\u0027istanza di trasferimento negli stabilimenti\ndi ... o di ... per motivi di lavoro, deducendo che aveva bisogno di\nmantenere la propria famiglia); \n E) lo stesso ... il Consiglio di disciplina della Casa\ncircondariale di ... infliggeva al predetto - in relazione agli\nilleciti disciplinari di cui all\u0027art. 77, comma 1, n. 13, 14, 15 e 21\n- la sanzione dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune per\ngiorni otto (gia\u0027 dal medesimo scontata in via precauzionale). Il\nprovvedimento non risulta essere stato impugnato; \n F) in data 1° febbraio 2023 il difensore di M. domandava al\npubblico ministero l\u0027acquisizione delle immagini di videosorveglianza\ndella Casa circondariale ritraenti gli eventi del ... nonche\u0027 di\nprocedere all\u0027interrogatorio dello stesso M.; \n G) in data 31 marzo 2023, M. in sede di interrogatorio\ndavanti al pubblico ministero (sempre all\u0027intero della Casa\ncircondariale di ..., ove era ancora detenuto: sarebbe stato\nscarcerato soltanto il 2 dicembre 2023 per l\u0027affidamento in prova al\nservizio sociale) rappresentava che: all\u0027epoca dei fatti tutti\nall\u0027interno della Casa circondariale erano stressati a causa delle\nrestrizioni legate alla pandemia da Covid: egli aveva bevuto due\nbicchieri di grappa, preparata dal suo compagno di cella; egli\ndanneggiava accidentalmente il televisore allorche\u0027 gli cadeva la\npadella con cui stava cucinando: nel pulire i residui di cibo caduti\na terra, dava accidentalmente fuoco all\u0027asciugamano che stava\nutilizzando per pulire: allorche\u0027 sopraggiungevano gli operanti della\nPolizia penitenziaria, temendo di essere picchiato egli si\nautolesionava il braccio utilizzando un chiodo (che normalmente\nutilizzava per aprire le confezioni di cibo in scatola); allorche\u0027\nusciva dalla cella, era bloccato e buttato a terra da molti\npoliziotti, che lo colpivano alla schiena, al collo e al sedere; era\npoi portato in isolamento, dove - per la rabbia - rompeva il tavolo\ndella cella; al medico che lo visitava raccontava solo che si era\nautolesionato e non anche che era stato picchiato dagli agenti,\n«tanto non sarebbe servito a niente». Anche in sede di contestazione\ndisciplinare, egli non riferiva nulla circa l\u0027aggressione subita,\nperche\u0027 sapeva «che sarebbe stata una causa persa in partenza»; \n H) il pubblico ministero in data 5 aprile 2023 domandava al\ndirettore della Casa circondariale di ... la trasmissione delle\nimmagini di videosorveglianza ritraenti gli eventi del ... In data 18\naprile 2023 la Polizia penitenziaria rispondeva che le telecamere\npresenti nelle sezioni detentive non erano funzionanti; l\u0027impianto di\nvideosorveglianza era invece attivo negli atri, nei locali passeggi e\nin alcuni varchi di accesso ai reparti, ma le immagini - in ragione\ndel tempo trascorso - non erano comunque piu\u0027 presenti nella memoria\ndel sistema; \n I) alla luce di quanto precede, il reato di danneggiamento\nseguito da pericolo di incendio contestato al Capo 1) non sussiste,\nanche a prescindere dalla volontarieta\u0027 o accidentalita\u0027 della\ncondotta di danneggiamento. \n Detto reato, infatti, «richiede, come elemento costitutivo,\nil sorgere di un pericolo di incendio, sicche\u0027 non e\u0027 ravvisabile\nqualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non\npossa sorgere detto pericolo» (cosi\u0027 Cassazione, Sez. 2, sentenza n.\n47415 del 17 ottobre 2014, Rv. 260832 - 01, richiamata anche da\nCassazione, Sez. 2, sentenza n. 4183 del 2022). Nel caso di specie,\nper l\u0027appunto, in ragione delle modalita\u0027 e dell\u0027oggetto della\ncondotta e del relativo contesto spaziale, non vi era pericolo alcuno\nche potesse sorgere un incendio: gli oggetti cui il fuoco era\nappiccato o che comunque prendevano fuoco erano di dimensioni molto\nmodeste; nell\u0027ambiente circostante non vi erano verosimilmente\noggetti o materiali cui il fuoco potesse propagarsi facilmente (i\nmateriali maggiormente presenti nelle camere detentive sono il\ncemento e il metallo; in ogni caso, in atti non vi e\u0027 una descrizione\ndegli elementi cui il fuoco avrebbe potuto propagarsi); il fuoco e\u0027\nstato spento agevolmente e velocemente dallo stesso imputato senza\nl\u0027uso di particolari strumenti e prima ancora dell\u0027intervento degli\nagenti della Polizia penitenziaria; non vi e\u0027 stato dunque alcun\nconcreto pericolo di diffusione di fiamme. I beni danneggiati dal\nfuoco erano dello stesso imputato, per cui il fatto non puo\u0027 neppure\nessere riqualificato come danneggiamento ex art. 635 del codice\npenale; \n L) parimenti non pare sussistere il contestato reato ex art.\n337 del codice penale, e cio\u0027 a prescindere dall\u0027adesione alla\nricostruzione dei fatti operata dalla Polizia penitenziaria o a\nquella prospettata dall\u0027imputato in sede d\u0027interrogatorio. \n Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, non\nessendo state reperite le immagini di videosorveglianza (pur\nrichieste dal pubblico ministero), questo giudice non dispone degli\nelementi necessari per riscontrare la versione resa dall\u0027imputato.\nSarebbe al riguardo necessaria un\u0027indagine completa e a tutto tondo\n(individuazione di tutti i detenuti presenti nel reparto, audizione\ndegli stessi, audizione del medico che visito\u0027 il prevenuto, ecc.)\nche eccede le concrete possibilita\u0027 di questo giudice. \n Ad ogni modo, quand\u0027anche si ritenesse veritiera la versione\nin atti degli operanti della Polizia penitenziaria, il suddetto reato\nnon sussisterebbe comunque, per un duplice ordine di motivi. Occorre\nal riguardo considerare che il prevenuto era in forte stato di\nagitazione e di alterazione da consumo di bevande alcoliche. \n Il proferire che avrebbe dato fuoco alle suppellettili o\ncomunque rotto le stesse di per se\u0027 e\u0027 idoneo a integrare la minaccia\nrichiesta dalla norma incriminatrice, ma a condizione che la frase\nsia diretta agli operanti, circostanza dubbia alla luce dello stato\ndi alterazione del predetto (gia\u0027 prima dell\u0027intervento degli\noperanti), dello scarso livello di dettaglio al riguardo delle\nannotazioni di P.G. e del fatto che - in ipotesi d\u0027accusa - egli\naveva gia\u0027 appiccato il fuoco ad alcuni oggetti e danneggiato il\ntelevisore (prima ancora dell\u0027intervento degli operanti): in\ndefinitiva, e\u0027 possibile che egli semplicemente esteriorizzasse la\npropria volonta\u0027 di continuare a fare cio\u0027 che stava gia\u0027 facendo. \n Il dato del tenere un oggetto atto ad offendere in tasca e di\ntenere la mano nella stessa tasca, nel citato contesto, puo\u0027 essere\ninterpretato da chi vi assista come un pericolo per la propria\nincolumita\u0027 (cio\u0027 che avrebbe giustificato l\u0027intervento fisico degli\noperanti); da un punto di vista soggettivo, e\u0027 tuttavia opinabile e\nquindi dubbio quale fosse l\u0027intento del prevenuto, potendo la citata\ncondotta prestarsi a plurime interpretazioni (potrebbe avere tenuto\nla mano in tasca per il timore che venisse scoperto l\u0027oggetto;\npotrebbe essere stato semplicemente il comportamento non coerente di\nun ubriaco). \n Sotto altro profilo, ad ogni modo, pare insussistente altro\nrequisito del reato in contestazione, M. avrebbe minacciato gli\nagenti della Polizia penitenziaria mentre gli stessi erano intenti a\ncalmarlo (il medesimo era in stato di agitazione e di ebbrezza). \n Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale - come rilevato\nanche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 30 del 2021) -\npresuppone l\u0027opposizione ad uno specifico atto dell\u0027ufficio in corso\ndi esecuzione. \n Nel caso di specie, da un lato il tentativo di calmare un\ndetenuto rientra genericamente nelle mansioni della Polizia\npenitenziaria, ma non costituisce uno specifico atto dell\u0027ufficio,\nl\u0027opposizione al quale offenda un interesse della pubblica\namministrazione tale da giustificare l\u0027integrazione del reato in\nquestione. \n Dall\u0027altro, le frasi pronunciate dal prevenuto (affermava che\navrebbe dato fuoco e rotto i beni presenti in stanza) non\ncostituivano un\u0027opposizione al tentativo degli operanti di calmarlo;\nsemplicemente il prevenuto era gia\u0027 agitato e il tentativo di\ncalmarlo non aveva successo; le frasi erano cioe\u0027 espressione dello\nstato di agitazione in cui egli gia\u0027 versava, a prescindere dal\ntentativo degli operanti di calmarlo; \n M) sussiste viceversa pacificamente il reato di cui al Capo\n2), quanto meno in relazione al danneggiamento del tavolo della\ncamera (ammesso dallo stesso imputato in sede d\u0027interrogatorio e in\nparticolare dal medesimo ascritto al proprio stato di rabbia per\nquanto prima accaduto) e al danneggiamento della plafoniera (rispetto\na quest\u0027ultima l\u0027imputato non ha riferito alcunche\u0027, ma il relativo\ndanneggiamento e\u0027 avvenuto nel medesimo contesto, in particolare in\nun momento in cui il predetto era da solo in cella); \n N) per poter addivenire ad una corretta decisione con\nriguardo a detto reato di cui al Capo 2), appare pero\u0027 necessario il\npronunciamento della Corte costituzionale: risulta, infatti, dubbia\nla legittimita\u0027 costituzionale, per violazione del principio del ne\nbis in idem, dell\u0027art. 649 del codice di procedura penale, nella\nparte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di\nproscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un\nimputato per il delitto previsto dall\u0027art. 635, comma 2, n. 1 del\ncodice penale, che, in relazione al medesimo fatto, sia gia\u0027 stato\nsottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi,\nper l\u0027illecito disciplinare di cui all\u0027art. 77, comma 1, n. 13,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 per il quale gli\nsia stata applicata la sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune di cui all\u0027art. 39, comma 1, n. 5, legge n.\n354/1975; nonche\u0027, in via subordinata, dell\u0027art. 635, comma 2, n. 1\ndel codice penale, per violazione del principio di proporzionalita\u0027\ndelle sanzioni, nella parte in cui non consente, in sede di\ndosimetria della pena, di applicare una pena inferiore al minimo\nedittale - pari a mesi sei di reclusione - nel caso in cui l\u0027imputato\nsia gia\u0027 stato sanzionato, per il medesimo fatto, con la sanzione\ndisciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune di cui\nall\u0027art. 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975; \n \n Osserva \n \n1. La rilevanza delle questioni. \n 1.1. Alla luce di quanto sopra esposto, l\u0027imputato andrebbe\ncondannato unicamente per il reato di cui al Capo 2)\ndell\u0027imputazione, vale a dire per il danneggiamento di beni\ndell\u0027amministrazione penitenziaria presenti all\u0027interno della Casa\ncircondariale e destinati a pubblico servizio. \n Per i medesimi fatti, l\u0027imputato e\u0027 stato sanzionato dal\nConsiglio di disciplina con la sanzione dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune per otto giorni, con provvedimento del ...\n(notificato al detenuto il ...), per violazione dell\u0027art. 77, comma\n1, nn. 13, 14, 15 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 230/2000, provvedimento che non risulta essere stato impugnato e\nquindi deve ritenersi definitivo (la sanzione e\u0027 anche stata\nconcretamente eseguita). \n 1.3. Alla luce di quanto sopraesposto e sulla base degli atti,\nquesto Giudice si trova a giudicare l\u0027odierno imputato per i medesimi\nfatti per i quali e\u0027 gia\u0027 stato oggetto di sanzioni disciplinari da\nritenersi punitive, dovendo irrogare al medesimo ulteriori sanzioni\npenali. Non e\u0027 applicabile, infatti, la disciplina di cui all\u0027art.\n649 del codice di procedura penale, la quale si riferisce\nesclusivamente all\u0027ipotesi di doppio procedimento formalmente penale,\nnon impedendo che ad un procedimento punitivo extra-penale ne segua\nun secondo formalmente penale. La Corte costituzionale con la\nsentenza n. 149 del 2022 e\u0027 intervenuta al riguardo limitatamente ad\nun\u0027unica ipotesi di «doppio binario» (in materia di diritti\nd\u0027autore). \n Ne\u0027, per altro verso, la disciplina sostanziale consente di\ntenere in debito conto, in sede di dosimetria della pena,\nl\u0027intervento della precedente sanzione disciplinare punitiva, al fine\ndi scongiurare la violazione del principio di proporzionalita\u0027 delle\nsanzioni punitive. \n Occorre, pertanto, investire la Corte costituzionale del giudizio\nincidentale sulla legittimita\u0027 costituzionale - in via principale -\ndell\u0027art. 649 del codice di procedura penale e - in via subordinata -\ndell\u0027art. 635 del codice penale. \n2. La non manifesta infondatezza. \n 2.1. Si dubita, in via principale, della legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 649 del codice di procedura penale, nella\nparte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di\nproscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un\nimputato per il reato di cui all\u0027art. 635, comma 2, n. 1 del codice\npenale al quale, con riguardo al medesimo fatto, sia gia\u0027 stata\nirrogata in via definitiva - nell\u0027ambito di un procedimento\ndisciplinare penitenziario per l\u0027illecito disciplinare di cui\nall\u0027art. 77, comma 1, n. 13, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 230/2000 - la sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune di cui all\u0027art. 39, comma 1, n. 5, legge n.\n354/1975. \n In particolare, la possibilita\u0027 - non preclusa dall\u0027art. 649\ndel codice di procedura penale - di sottoporre a procedimento penale\ne di punire per il danneggiamento di cose dell\u0027amministrazione\npenitenziaria l\u0027imputato gia\u0027 sanzionato ex articoli 77, comma 1, n.\n13), decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e 39, legge\nn. 354/1975 non pare conforme al divieto del ne bis in idem, come\nenunciato dall\u0027art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo (CEDU), rilevante ai sensi\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione, principio peraltro gia\u0027\nevincibile a livello nazionale dagli articoli 24 e 111, Cost. (come\nsottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella gia\u0027 citata\nsentenza n. 149 del 2022). \n 2.2. L\u0027illecito disciplinare in esame e\u0027 previsto dall\u0027art. 77,\ncomma 1, n. 13), regolamento sull\u0027ordinamento penitenziario di cui al\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, a mente del\nquale «l. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli\ninternati che si siano resi responsabili di: [...]13) appropriazione\no danneggiamento di beni dell\u0027amministrazione». Le sanzioni\napplicabili sono quelle in via generale previste dall\u0027art 39 ord.\npen. in virtu\u0027 del quale «Le infrazione disciplinari possono dar\nluogo solo alle seguenti sanzioni: 1) richiamo del direttore; 2)\nammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al\npersonale e di un gruppo di detenuti o internati; 3) esclusione da\nattivita\u0027 ricreative e sportive per non piu\u0027 di dieci giorni; 4)\nisolamento durante la permanenza all\u0027aria aperta per non piu\u0027 di\ndieci giorni; 5) esclusione dalle attivita\u0027 in comune per non piu\u0027 di\nquindici giorni». \n 2.3. Sul piano generale, deve osservarsi come la struttura\ndell\u0027illecito disciplinare penitenziario ricalchi la morfologia\ndell\u0027illecito penale: anche in relazione al primo e\u0027 punito il\ntentativo (art. 77, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 230/2000); ha rilievo aggravante la recidiva (che consente, ex\nart. 77, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000, l\u0027irrogazione delle sanzioni piu\u0027 gravi anche per le\ninfrazioni che normalmente dovrebbero essere punite con sanzioni piu\u0027\nmiti); in caso di prognosi positiva di non recidivanza la sanzione\npuo\u0027 essere sospesa e, ove la prognosi venga poi smentita dal\ncomportamento illecito successivo del sanzionato, la sospensione puo\u0027\nessere revocata (art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000); infine, e\u0027 possibile applicare in via cautelare le\nsanzioni previste, con eventuale sconto del c.d. «presofferto» in\ncaso di sanzione definitiva (art. 78, comma 1 e 4, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 230/2000). \n 2.4. A tale analoga struttura fa eco un\u0027unitaria funzione delle\nsanzioni disciplinari in scrutinio e delle sanzioni penali. \n Gia\u0027 in base a quanto posto in rilievo, ma pure avendo riguardo\nai principi che governano la disciplina sanzionatoria, lo scopo della\nsanzione disciplinare - al pari di quello della pena - e\u0027 complesso,\nperche\u0027 la stessa e\u0027 chiamata a svolgere finzioni di prevenzione\ngenerale, speciale e retributive. \n Oltre agli istituti della sospensione condizionale della sanzione\ne della recidiva gia\u0027 menzionati, rileva quanto sancito dall\u0027art. 38\nord. pen. in forza del quale «I detenuti e gli internati non possono\nessere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come\ninfrazione dal regolamento. Nessuna sanzione puo\u0027 essere inflitta se\nnon con provvedimento motivato dopo la contestazione dell\u0027addebito\nall\u0027interessato, il quale e\u0027 ammesso ad esporre le proprie discolpe.\nNell\u0027applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della\nnatura e della gravita\u0027 del fatto, del comportamento e delle\ncondizioni personali del soggetto. Le sanzioni sono eseguite nel\nrispetto della personalita\u0027». \n L\u0027illecito disciplinare in esame e il reato condividono il\nprincipio strutturale di tipicita\u0027 e i criteri di commisurazione\ndella sanzione. \n 2.4.1. In primo luogo, infatti, il principio di legalita\u0027 e di\ntipicita\u0027 assolve, tra le altre, la funzione di garantire al membro\ndella collettivita\u0027 (generale o ristretta che sia) la prevedibilita\u0027\ndelle conseguenze sanzionatorie questa e\u0027 un presupposto\nirrinunciabile della facolta\u0027 dello Stato di punire il comportamento\ndei consociati, poiche\u0027 ove e\u0027 incomprensibile o non prevedibile il\nconfine tra lecito ed illecito il singolo non e\u0027 in grado di\nautodeterminarsi al cospetto dei valori dell\u0027ordinamento. Pertanto,\nsebbene la tipicita\u0027 dell\u0027illecito non sia un carattere esclusivo\ndegli illeciti punitivi, rappresenta per questi un tratto\nindispensabile e caratterizzante. \n 2.4.2. In secondo luogo, il criterio di commisurazione della\nsanzione disciplinare incentrato, oltre che sulla natura e gravita\u0027\ndel fatto, sul comportamento e sulle condizioni personali dell\u0027autore\ndell\u0027illecito, testimonia ulteriormente la finalita\u0027 anche\nspecial-preventiva - oltre che retributiva e di prevenzione generale\n- della sanzione. \n 2.5. Tanto premesso, l\u0027illecito disciplinare in esame (art. 77,\ncomma 1, n. 13), decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000)\ne\u0027 punibile con ognuna delle sanzioni disciplinari previste dall\u0027art.\n39 ord. pen. e, dunque, mediante «1) richiamo del direttore; 2)\nammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al\npersonale e di un gruppo di detenuti o internati; 3) esclusione da\nattivita\u0027 ricreative e sportive per non piu\u0027 di dieci giorni; 4)\nisolamento durante la permanenza all\u0027aria aperta per non piu\u0027 di\ndieci giorni; 5) esclusione dalle attivita\u0027 in comune per non piu\u0027 di\nquindici giorni». \n E\u0027 applicabile, pertanto, anche la piu\u0027 grave tra le sanzioni\ndisciplinari contemplate dall\u0027ordinamento, ossia l\u0027isolamento per\nmotivi disciplinari di cui al n. 5 del citato art. 39. \n Cio\u0027, come gia\u0027 evidenziato, e\u0027 quanto avvenuto nel caso di\nspecie. \n Occorre allora vagliare la portata punitiva di siffatta sanzione\ne, dunque, la eventuale natura sostanzialmente penale della stessa. \n 2.6. La nota giurisprudenza convenzionale sui criteri Engel\n(elaborati a seguito della sentenza della Corte EDU, Engel c. Paesi\nBassi, del 1976) ha affermato che il riscontro di anche uno solo dei\ntre criteri e\u0027 sufficiente a qualificare una sanzione come penale ai\nfini della Convenzione europea. Tali criteri sono costituiti\nessenzialmente 1) dalla qualificazione ai sensi del diritto interno,\n2) dalla natura dell\u0027infrazione, 3) dalla severita\u0027 della sanzione. \n A fronte di questi tre macro-criteri, la giurisprudenza\nconvenzionale (e nazionale che degli orientamenti europei ha dato\nspecifica applicazione) ha enucleato una pluralita\u0027 di indici\nsintomatici dai quali poter dedurre la natura sostanzialmente penale\ndella sanzione formalmente extra-penale. Tra di essi v\u0027e\u0027 da\nconsiderare: a) il carattere generale degli interessi lesi\ndall\u0027illecito; b) la funzione punitiva dell\u0027illecito e della relativa\nsanzione; c) l\u0027efficacia afflittiva della sanzione (anche se solo\ncomminata in astratto, come ha precisato nella pronuncia Corte EDU,\nSez. IV, 20 maggio 2014, Nykanen c. Finlandia), la quale puo\u0027 trarsi\ndalla capacita\u0027 della stessa di incidere sia - com\u0027e\u0027 ovvio - sulla\nliberta\u0027 personale (anche in via solo potenziale), sia in modo\napprezzabile su altri diritti fondamentali della persona; d) la\nqualificazione formale assegnata dall\u0027ordinamento nazionale\n(ancorche\u0027 rappresenti ormai un criterio recessivo); nonche\u0027, piu\u0027 di\nrecente, e) il collegamento della sanzione rispetto ad un illecito\npenale (anche se oggetto di depenalizzazione, secondo la\ngiurisprudenza domestica); f) lo scopo dissuasivo o affittivo della\nsanzione (dunque, la sua funzione general o special-preventiva); g)\nla sede di irrogazione della sanzione (dunque, in sintesi se si\ntratti di sede giurisdizionale o meno, come emerge dalla sentenza A e\nB c. Norvegia del 2016). \n 2.7. Alla luce di tali indici occorre accertare se la sanzione\ndisciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune sino a\nquindici giorni (cioe\u0027 l\u0027isolamento disciplinare) per l\u0027ipotesi di\ndanneggiamento dei beni dell\u0027amministrazione penitenziaria (articoli\n77, comma 1, n. 13), decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000 e 39 ord. pen.) presenti o meno natura sostanzialmente\npenale. \n 2.8. A tal fine, appare opportuno svolgere preliminarmente alcune\nconsiderazioni sistematiche in ordine alla citata sanzione\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n 2.8.1. Poiche\u0027 il trattamento penitenziario, secondo l\u0027art. 1,\ncomma 2, legge n. 354/1975, in applicazione dell\u0027art. 27, comma 3,\nCost. «tende, anche attraverso i contatti con l\u0027ambiente esterno, al\nreinserimento sociale ed e\u0027 attuato secondo un criterio di\nindividualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli\ninteressati», vi sono numerose disposizioni normative che regolano lo\nsvolgimento di attivita\u0027 in comune tra i detenuti, essendo questo un\naspetto centrale del trattamento penitenziario alla luce della\nfunzione risocializzante cui deve tendere la pena. \n Cosi\u0027 l\u0027art. 6, comma 2, legge n. 354/1975 stabilisce che «le\naree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di\nconsentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa\ndella vita quotidiana nella sfera domestica». Il successivo terzo\ncomma prevede che «I locali destinati al pernottamento consistono in\ncamere dotate di uno o piu\u0027 posti». L\u0027art. 10, comma 4, prevede che\n«La permanenza all\u0027aria aperta e\u0027 effettuata in gruppi a meno che non\nricorrano i casi indicati nell\u0027art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell\u0027art.\n39 [...]». Ai sensi dell\u0027art. 12, comma 1 «Negli istituti\npenitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate\nattrezzature per lo svolgimento di attivita\u0027 lavorative, di\nistruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di\nogni altra attivita\u0027 in comune». L\u0027art. 14, comma 3, stabilisce che\n«L\u0027assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti\ne il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti\ncon particolare riguardo alla possibilita\u0027 di procedere a trattamento\nrieducativo comune [...]». Nello stesso solco si collocano poi gli\narticoli 15, comma 1, 17, comma 1 e 18, comma 1 della legge n.\n354/1975. \n 2.8.2. Nel suddetto quadro s\u0027innesta l\u0027art. 33 (Isolamento) della\nlegge n. 354/1975, prevedendo che «1. Negli istituti penitenziari\nl\u0027isolamento continuo e\u0027 ammesso: a) quando e\u0027 prescritto per ragioni\nsanitarie; b) durante l\u0027esecuzione della sanzione della esclusione\ndalle attivita\u0027 in comune; c) per gli indagati e imputati se vi sono\nragioni di cautela processuale; il provvedimento dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziario competente indica la durata e le ragioni dell\u0027isolamento.\n2. Il regolamento specifica le modalita\u0027 di esecuzione\ndell\u0027isolamento. 3. Durante la sottoposizione all\u0027isolamento non sono\nammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di\nquelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato. 4.\nL\u0027isolamento non preclude l\u0027esercizio del diritto di effettuare\ncolloqui visivi con i soggetti autorizzati». L\u0027art. 39 (Sanzioni\ndisciplinari), come gia\u0027 evidenziato, prevede quale sanzione piu\u0027\ngrave quella della esclusione dalle attivita\u0027 in comune. L\u0027art. 40,\ninfine, stabilisce che - ad eccezione delle sanzioni del richiamo e\ndell\u0027ammonizione (di competenza del direttore) - «Le altre sanzioni\nsono deliberale dal consiglio di disciplina [...]». \n A livello di formazione secondaria, l\u0027art. 73 (Isolamento) del\nregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000 al secondo comma prevede: «L\u0027isolamento continuo durante\nl\u0027esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune e\u0027 eseguito in una camera ordinaria, a meno che il\ncomportamento del detenuto o dell\u0027internato sia tale da arrecare\ndisturbo o da costituire pregiudizio per l\u0027ordine e la disciplina.\nAnche in tal caso, l\u0027isolamento si esegue in locali con le\ncaratteristiche di cui all\u0027art. 6 della legge». Il successivo terzo\ncomma prevede che «Ai detenuti e gli internati, nel periodo di\nesclusione dalle attivita\u0027 in comune, di cui al comma 2, e\u0027 precluso\ndi comunicare con i compagni». \n 2.8.3. Dunque, in termini generali le norme sul trattamento\npenitenziario prevedono come regola l\u0027ammissione dei detenuti alla\nvita in comune. Come ha rilevato la Corte di cassazione,\n«l\u0027isolamento del detenuto dal resto della popolazione carceraria\ndeve intendersi potenzialmente non ricompresa nell\u0027ordinario\ntrattamento penitenziario, dovendo intendersi che la regola generale\nsia quella dell\u0027ammissione del condannato alla vita in comune onde\nconsentire e favorire il suo processo di risocializzazione e il suo\nrecupero al contesto sociale ai sensi dell\u0027art. 27, Cost., comma 3»\n(Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 9300 del 2014). \n Rispetto a tale regime generale la legge ha previsto alcune\neccezioni, tra cui - per quanto qui rileva - l\u0027isolamento continuo\n(diurno e notturno) connesso alla sanzione disciplinare (deliberata\ndal Consiglio di disciplina) dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1,\nn. 5, legge n. 354/1975. \n In ragione delle possibili conseguenze negative sulla salute e\nsul benessere dell\u0027individuo, la legge prevede poi particolari\ncautele da adottare e in particolare verifiche sanitarie circa la\nsopportabilita\u0027 della misura, sia preventivamente sia in corso di\napplicazione. \n 2.9. Cosi\u0027 succintamente richiamato il quadro normativo di\nriferimento, occorre misurare la portata della sanzione disciplinare\ndell\u0027isolamento continuo (diurno e notturno) alla stregua dei\nparametri Engel al fine di saggiarne l\u0027eventuale natura\nsostanzialmente penale. \n 2.9.1. In primo luogo, giova evidenziare sul piano della\nqualificazione formale della misura che l\u0027ordinamento nazionale\nqualifica in maniera espressa la stessa come «sanzione», termine che\ngia\u0027 a livello lessicale costituisce quanto meno un indizio circa la\nnatura della misura. \n Si tratta, per di piu\u0027, di una sanzione che gia\u0027 sul piano\nformale conosce un\u0027omologa sanzione di natura schiettamente penale:\nl\u0027isolamento diurno di cui all\u0027art. 72 del codice penale. \n Tale disposizione prevede che «Al colpevole di piu\u0027 delitti,\nciascuno dei quali importa la pena dell\u0027ergastolo, si applica la\ndetta pena con l\u0027isolamento diurno da sei mesi a tre anni», mentre\n«nel caso di concorso di un delitto che importa la pena\ndell\u0027ergastolo, con uno o piu\u0027 delitti che importano pene detentive\ntemporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si\napplica la pena dell\u0027ergastolo, con l\u0027isolamento diurno per un\nperiodo di tempo da due a diciotto mesi». \n Il codice penale non annovera espressamente l\u0027isolamento tra le\npene principali (o accessorie), regolandolo quale modalita\u0027 aggravata\ndi espiazione della pena dell\u0027ergastolo. Non si tratta tuttavia di\nuna modalita\u0027 di esecuzione della pena che attenga al percorso\ntrattamentale dell\u0027ergastolano, di precisa competenza della\nMagistratura di sorveglianza, bensi\u0027 di una sanzione aggiuntiva che\nl\u0027ordinamento prevede per chi, autore di un delitto punito con la\npena dell\u0027ergastolo, abbia commesso altri delitti: in altri termini,\n«l\u0027isolamento diurno opera unicamente come sanzione per i delitti\ncommessi in concorso con quello punito con l\u0027ergastolo», «delitti per\ni quali la pena per ciascuno stabilita (ergastolo o pena detentiva\ntemporanea) non sarebbe applicabile, in quanto il delitto col quale\nessi concorrono gia\u0027 importa la pena dell\u0027ergastolo» (cosi\u0027 la Corte\ncostituzionale nella lontana sentenza n. 115 del 1964). La Corte di\ncassazione nella gia\u0027 citata sentenza n. 9300 del 2014 ha poi\naffermato che «L\u0027isolamento diurno previsto dall\u0027art. 72 del codice\npenale ha natura giuridica di sanzione penale, di inasprimento\ndell\u0027ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il\nMagistrato di sorveglianza non puo\u0027 disporre modalita\u0027 esecutive tali\nda renderlo privo di contenuto effettivo». \n Si tratta quindi di una sanzione aggiuntiva comminata per le\nipotesi in assoluto piu\u0027 gravi previste dall\u0027ordinamento penale. \n Sebbene la sanzione dell\u0027isolamento diurno (che si assomma alla\npena dell\u0027ergastolo, la quale importava normalmente l\u0027isolamento\nnotturno nella visione del legislatore del codice) non sia\nformalmente annoverata tra le pene principali e sia invece regolata\nin materia di concorso di reati, si deve ritenere che l\u0027isolamento\ndiurno costituisca dunque una sanzione che gia\u0027 per l\u0027ordinamento\ndomestico ha natura penale. \n La ragione e\u0027 di facile comprensione. Benche\u0027, infatti, la pena\nin parola non incida sul quantum temporale della limitazione della\nliberta\u0027 personale, si tratta di una misura che incide drasticamente\nsulla qualita\u0027 e sulla profondita\u0027 di detta limitazione e che quindi\nsi presta ad esplicare un\u0027efficacia deterrente anche rispetto ai\nsoggetti cui sarebbe comunque applicata la pena dell\u0027ergastolo. \n 2.9.2. Se tale considerazione in punto di afflittivita\u0027 vale con\nriferimento alla misura aggravatrice della pena dell\u0027ergastolo, si\ndeve ritenere che la stessa sanzione abbia natura (sostanzialmente)\npenale anche quando sia applicata al detenuto che commetta\nun\u0027infrazione disciplinare, specie ove tale infrazione coincida\nintegralmente con il reato. \n Tali considerazioni si legano, ad ogni modo, all\u0027afflittivita\u0027\ndella sanzione in questione. Quest\u0027ultima puo\u0027 essere vagliata avuto\nriguardo all\u0027incidenza sulla liberta\u0027 personale o comunque sulla\nliberta\u0027 di comunicazione: la citata sanzione disciplinare realizza\nuna pesante compressione della liberta\u0027 di comunicazione; non si\ntratta di una limitazione normalmente conseguente alla restrizione\ndella liberta\u0027 personale implicita nell\u0027esecuzione della pena\ndetentiva, ne\u0027 di una limitazione conseguente alle normali regole di\nuna vita in comunita\u0027; al contrario, la limitazione/soppressione\ndella liberta\u0027 di comunicazione con gli altri detenuti costituisce lo\nscopo precipuo e il contenuto principale della sanzione disciplinare\nin questione; il divieto di comunicazione e\u0027 poi espressamente\nprevisto dall\u0027art. 73, comma 3, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 230/2000. \n Ma puo\u0027 essere vagliata altresi\u0027 guardando alla gravosita\u0027 della\nmisura tenuto conto delle possibili ripercussioni su altri valori\ndella persona, in primis il relativo benessere psicofisico. Di tanto\nsi mostra edotto lo stesso legislatore disciplinare, che, consapevole\ndella gravosita\u0027 della misura, ha previsto che «la sanzione della\nesclusione dalle attivita\u0027 in comune non puo\u0027 essere eseguita senza\nla certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che\nil soggetto puo\u0027 sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita\u0027 in\ncomune e\u0027 sottoposto a costante controllo sanitario» (art. 39, comma\nII, ord. pen.). Si tratta di cautele che, con ogni evidenza, non\nhanno l\u0027effetto di rendere meno gravosa la sanzione, ma solo di\nrenderla, per quanto possibile, «sicura» in termini di ripercussioni\nsullo stato di salute del sanzionato; cio\u0027, tuttavia, non fa altro\nche evidenziare con maggior nettezza l\u0027attitudine della sanzione a\nporre in sofferenza le prerogative fondamentali della persona. \n 2.9.3. La gravosita\u0027 dell\u0027isolamento ha condotto, peraltro,\nall\u0027adozione di specifiche carte sovranazionali, volte a limitare la\npossibilita\u0027 per l\u0027autorita\u0027 statale di irrogare sanzioni tanto\ngravose su soggetti che, in quanto detenuti, risultano gia\u0027\nfortemente limitati nell\u0027esercizio e nel godimento delle liberta\u0027\nfondamentali, nonche\u0027 volte a costellare tali sanzioni da presidi di\ngaranzia. In questo senso, un primario ruolo e\u0027 svolto dalle\nRaccomandazioni R (2006)2 sulle Regole penitenziarie europee (atto\nadottato dal Comitato dei ministri 1\u002711 gennaio 2006, rivisto ed\nemendato dal Comitato dei ministri del 1° luglio 2020), che, dopo\naver sancito limitazioni oggettive e soggettive alla misura\ndell\u0027isolamento penitenziario, evidenziano al punto 60.6. e che\n«Qualora venga imposta la sanzione dell\u0027isolamento per un nuovo\nillecito disciplinare a un detenuto che ha gia\u0027 trascorso il periodo\nmassimo di isolamento [stabilito dalla legge nazionale], tale\nsanzione non deve essere eseguita senza prima consentire al detenuto\ndi riprendersi dagli effetti negativi del precedente periodo di\nisolamento» (1) Benche\u0027 non sia certa la natura di autentica fonte\ndel diritto di tali riferimenti internazionali, tale da essere\nrilevante anche ai fini di cui all\u0027art. 117, comma I, Cost.,\npotendosi ritenere siffatto compendio di raccomandazioni\nriconducibile al piano della c.d. soft law, esse rappresentano\ncomunque un condensato dell\u0027elaborazione sovranazionale in tema di\ndiritti fondamentali dei detenuti che, a ragione, e\u0027 stato impiegato\nanche dalla stessa Corte costituzionale al fine di dettagliare e dare\nsostanza alle prerogative inalienabili dei soggetti detenuti (cfr. in\nparticolare la sentenza n. 143 del 2013, ma anche, piu\u0027 di recente,\nla sentenza n. 18 del 2022 e la sentenza n. 10 del 2024). \n Nella stessa direzione possono essere, inoltre, menzionate le\nNorme minime stabilite dalle Nazioni Unite in materia di trattamento\ndelle persone detenute (cc.dd. «Mandela Rules»), le quali, alla\nRegola 44, sanciscono che «Nell\u0027ambito delle presenti regole, con\n\"isolamento\" si intende la misura che prevede di isolare la persona\ndetenuta per 22 ore (o piu\u0027) al giorno, senza alcun contatto con\naltre persone. L\u0027isolamento prolungato indica il confinamento per un\nperiodo superiore ai quindici giorni consecutivi» e, alla Regola 45,\nstabiliscono che «l\u0027isolamento deve essere utilizzato soltanto in\ncasi eccezionali, come ultima istanza, per il minimo indispensabile e\na seguito di una revisione indipendente, nonche\u0027 solo in forza\ndell\u0027autorizzazione di un ente competente. Non puo\u0027 essere comminato\nsulla base della condanna di una persona detenuta». \n Da quanto sin qui esposto emerge con chiarezza come l\u0027effetto\ndiretto della misura sia gravemente afflittivo, nonche\u0027 (come gia\u0027\nevidenziato e come si dira\u0027 meglio nel prosieguo) come la stessa\nabbia in sede di comminatoria una funzione generalpreventiva e in\nsede applicativa ed esecutiva una funzione repressivo-punitiva della\ncondotta dell\u0027autore dell\u0027infrazione. \n 2.9.4. Si deve poi evidenziare la portata stigmatizzante della\nsanzione in questione, gia\u0027 evidente per il fatto che sia applicata\ndalle autorita\u0027 carcerarie nei confronti di un detenuto e che\ncomporti l\u0027isolamento dello stesso dalla restante parte della\ncomunita\u0027 carceraria. \n Tale profilo di stigmatizzazione emerge poi anche avendo riguardo\nagli effetti indiretti e secondari della sanzione disciplinare. Gli\nulteriori pregiudizi, benche\u0027 non costituiscano una sanzione\ndell\u0027infrazione a monte, finiscono per accompagnarsi alla sanzione\ndisciplinare, facendo cosi\u0027 emergere un profilo di stigmatizzazione\ndel detenuto che incorre in un\u0027infrazione disciplinare e che, per\nquesto, viene sanzionato. Si fa riferimento, tra gli altri, agli\nistituti del permesso premio e della liberazione anticipata, i quali\nlegandosi strettamente ad una valutazione positiva della condotta\ncarceraria (regolare condotta carceraria e assenza di pericolosita\u0027\nsociale del detenuto per il permesso premio, ex art. 30-ter ord. pen;\nprova della partecipazione all\u0027opera di rieducazione per la\nliberazione anticipata, ex art. 54, ord. pen.) finiscono per essere\nfortemente influenzati dall\u0027irrogazione della piu\u0027 grave sanzione\ndisciplinare (l\u0027isolamento). Cio\u0027 peraltro acuisce l\u0027idoneita\u0027, anche\nsolo potenziale, della misura in parola ad attingere il bene della\nliberta\u0027 personale o comunque le prerogative fondamentali residue del\ndetenuto. \n 2.10. Il quadro sinora delineato consente, dunque, di ritenere la\nmisura formalmente extra-penale dell\u0027isolamento disciplinare una pena\nin senso sostanziale. \n 2.10.1. La giurisprudenza di legittimita\u0027, tuttavia, sul punto\nnon risulta univoca, registrandosi in seno alla stessa due opposti\norientamenti. Con due sentenze la Sesta sezione della Corte di\ncassazione (Cass., VI, n. 31873/2017 e Cass., VI, n. 1645/2020) ha\naffermato che l\u0027isolamento disciplinare, per qualificazione\ngiuridica, natura e grado di severita\u0027, non puo\u0027 essere equiparato\nalla sanzione penale (2) . Viceversa, con due pronunce della Prima\nsezione, la Suprema Corte (Cass. I, n. 15865/2021; Cass., I, n.\n21348/2021) ha riconosciuto la natura sanzionatoria del procedimento\ndisciplinare e ha riconosciuto, avuto riguardo al profilo\ncontenutistico, la natura sostanzialmente penale delle sole sanzioni\ndisciplinari carcerarie piu\u0027 gravi, ossia quelle interferenti con\nbeni personali primari del detenuto (3) (in tal senso gia\u0027 in\nprecedenza si era espressa Cass., Sez. II, n. 9184 del 15 dicembre\n2016, Rv. 269237 - 01). \n Per le ragioni gia\u0027 esposte non puo\u0027 che aderirsi al secondo\ndegli orientamenti ora succintamente riportati. \n In questo stesso senso pare orientata anche la piu\u0027 recente\ngiurisprudenza costituzionale, secondo la quale «le sanzioni\ndisciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio\npunitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di se\u0027 alcune\ndelle garanzie che la Costituzione e le carie internazionali dei\ndiritti riservano alla pena» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.\n197 del 2018, par. 11 cons. in dir., espressasi con riguardo alla\nresponsabilita\u0027 disciplinare dei magistrati ordinari). \n A siffatta estensione delle guarentigie proprie del diritto\npenale non pare dover fare eccezione il sistema delle sanzioni\ndisciplinari applicabili ai detenuti e agli internati. Come gia\u0027\nprecisato, infatti, e\u0027 sufficiente a qualificare una misura\nformalmente extra-penale come pena sostanziale il riscontro anche di\nuno solo dei tre macro criteri Engel gia\u0027 indicati. Nel caso di\nspecie, invero, l\u0027isolamento disciplinare tende a mostrarsi come una\nsanzione sostanzialmente penale in virtu\u0027 di piu\u0027 criteri\nutilizzabili. \n 2.10.2. In primo luogo, infatti, il diritto nazionale qualifica\nespressamente la misura come «sanzione» e ne delinea un contenuto del\ntutto equivalente alla sanzione penale aggiuntiva dell\u0027isolamento\ndiurno (il quale accede alla pena dell\u0027ergastolo). \n 2.10.3. La natura dell\u0027infrazione ha spessore criminoso in virtu\u0027\ndi plurimi indici: l\u0027interesse leso e\u0027 chiaramente di carattere\ngenerale, trattandosi di danneggiamento di beni pubblici e destinati\na pubblico servizio, nonche\u0027 di beni strumentali alla vita della\ncomunita\u0027 carceraria; cio\u0027 e\u0027 testimoniato anche dal dato per cui il\nmedesimo fatto di danneggiamento delle cose appartenenti\nall\u0027amministrazione penitenziaria e\u0027 punito a titolo di reato (art.\n635, comma II, n. 1. del codice penale) ed e\u0027, peraltro, procedibile\nd\u0027ufficio. \n 2.10.4. Giova poi evidenziare che la natura della sanzione e il\nsuo scopo sono chiaramente punitivi. Sulla distinzione tra\nafflittivita\u0027 e punizione si sono, invero, di recente espresse in via\ngenerale (sebbene con riferimento ad altro tema) le Sezioni Unite\n(Cass. Pen., Sez. Un., 8 febbraio 2025 (ud. 26 settembre 2024), n.\n13783), le quali hanno evidenziato come sussista tra afflizione e\npunizione un rapporto di genere a specie, nel senso che ogni\npunizione e\u0027 afflittiva, ma non ogni misura afflittiva e\u0027 anche\npunitiva. Il proprium della punizione risiede, infatti, nella\nfinalita\u0027 della sanzione in senso stretto, che consiste\nnell\u0027assolvere, ad un tempo, ad una funzione di prevenzione generale\ne di prevenzione speciale; la sanzione propriamente intesa e\u0027,\ndunque, quella che punisce, infliggendo un male, per dissuadere il\ncorpo sociale (o il gruppo ristretto cui la norma e\u0027 rivolta), in\ngenerale, e il sanzionato, in particolare, dal commettere illeciti\ndel medesimo tipo. \n Tale pare essere per l\u0027appunto la funzione della sanzione\ndisciplinare dell\u0027isolamento. \n A nulla varrebbe, peraltro, evocare una finalita\u0027 regolativa e\nordinatoria della vita carceraria. Dopotutto, lo scopo primario del\ndiritto penale e\u0027 quello di assicurare al monopolista della forza il\ncontrollo sociale in forma coercitiva; in cio\u0027 non e\u0027 dissimile il\nprovvedimento col quale s\u0027irroghi una grave sanzione disciplinare\nvolta a dissuadere il sanzionato (e gli altri detenuti) dal compiere\nnuovamente atti che pongano in pericolo la serenita\u0027 della comunita\u0027\ncarceraria. Sicche\u0027, la non negabile funzione regolativa e\nordinatoria riconducibile alle sanzioni disciplinari dell\u0027ordinamento\npenitenziario non consente affatto di escludere la funzione punitiva\ndella sanzione stessa. \n Ne\u0027 pare persuasivo l\u0027argomento collegato che, per escludere la\nnatura sostanzialmente penale della sanzione disciplinare, fa leva\nsul fatto che le sanzioni disciplinari sono valide ed efficaci\nsoltanto all\u0027interno di una ristretta cerchia di consociati: da un\nlato, tale dato e\u0027 comune altresi\u0027 ad illeciti che sono anche\nformalmente penali (si pensi al settore dell\u0027ordinamento penale\nmilitare); dall\u0027altro, le sanzioni disciplinari applicate ai detenuti\npresentano un\u0027innegabile specificita\u0027, consistente nel fatto che il\ndetenuto non puo\u0027 sottrarsi alle regole e alle sanzioni disciplinari\nsemplicemente allontanandosi volontariamente da quella cerchia\nristretta. \n D\u0027altronde, nel caso Ezeh et Connors c. Royaume-Uni (relativo per\nl\u0027appunto a sanzioni disciplinari applicate a due detenuti) la Grande\nCamera della Corte di Strasburgo, richiamando il proprio precedente\nnel caso Campbell et Fell, ha espressamente confutato i citati\nargomenti avanzati dal Governo del Regno Unito (4) e poi concluso per\nla natura sostanzialmente penale delle sanzioni applicate ai\nricorrenti, pur previste dal regolamento penitenziario e qualificate\nformalmente come sanzioni disciplinari. \n 2.10.4. In terzo luogo, affinche\u0027 il delineato scopo punitivo sia\nidoneo ad essere raggiunto dalla sanzione, e\u0027 necessario saggiare la\ngravosita\u0027 della stessa, ossia l\u0027idoneita\u0027 a generare nel\ndestinatario una significativa sofferenza e afflizione. E\u0027 evidente,\ninfatti, come a fronte di una sanzione particolarmente mite, gli\nobiettivi di prevenzione generale e speciale sfumerebbero. La\nseverita\u0027 della sanzione dell\u0027isolamento si deduce con facilita\u0027 da\ntutti gli elementi gia\u0027 posti in risalto; e in particolare, dal fatto\nche il legislatore la considera una modalita\u0027 idonea ad aggravare la\npena piu\u0027 grave che l\u0027ordinamento conosca, dal fatto che varie carte\ninternazionali presidino la misura di molteplici garanzie,\nlimitandone l\u0027applicazione e vietandola con riferimento a soggetti\nvulnerabili, nonche\u0027 dal dato oggettivo per cui la stessa sanzione\npuo\u0027 produrre gravi pregiudizi sul detenuto; quest\u0027ultimo - va\nricordato - prima di essere sottoposto ad isolamento deve essere\noggetto di visita medica di idoneita\u0027 a sopportare la misura e\noggetto di costante controllo sanitario; la sanzione in questione\ncomporta una pesante limitazione della liberta\u0027 di comunicazione. A\ncio\u0027 solo si aggiungono gli ulteriori effetti indiretti circa\nl\u0027accesso a permessi premio e liberazione anticipata gia\u0027 menzionati. \n La gravosita\u0027 della sanzione e\u0027 testimoniata, inoltre, dalla\nprocedura garantita prevista per la sua irrogazione: non e\u0027\ncompetente il direttore dell\u0027istituto, ma il Consiglio di disciplina\n(art. 40 ord. pen.), contro la cui decisione e\u0027 ammesso reclamo al\nMagistrato di sorveglianza (art. 69, comma 6, lettera a), ord. pen.).\nQuest\u0027ultimo nella regolarita\u0027 dei casi esercita sul provvedimento\ndisciplinare un sindacato di legittimita\u0027; mentre, e\u0027 tributario di\nun sindacato di merito della decisione del Consiglio di disciplina\nnell\u0027ipotesi della sanzione dell\u0027isolamento durante la permanenza\nall\u0027aria aperta e della sanzione dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune. Si tratta, infatti, delle sanzioni disciplinari piu\u0027 gravi e\nche maggiormente hanno l\u0027attitudine ad attingere i valori\nfondamentali della persona del detenuto. \n D\u0027altro canto, l\u0027art. 59 delle citate regole penitenziarie\neuropee stabilisce garanzie processuali per il detenuto accusato di\nun\u0027infrazione disciplinare pressoche\u0027 identiche a quelle che l\u0027art.\n6, par. 3, CEDU riconosce alla persona accusa di un reato. \n 2.10.5. Per tali ragioni, quantomeno la sanzione disciplinare\npiu\u0027 grave deve essere qualificata come sanzione sostanzialmente\npenale. \n A nulla valgono, peraltro. possibili parallelismi con le sanzioni\ndisciplinari conosciute nell\u0027ambito del diritto del lavoro. In quel\ncontesto, oltre a venire in rilievo un rapporto consensuale tra\nprivati e non gia\u0027 un rapporto di soggezione tra amministrazione\npenitenziaria e una persona privata della liberta\u0027 personale, la\nsanzione disciplinare assolve ad una funzione del tutto peculiare. La\nsanzione disciplinare del lavoratore, infatti, presuppone\nsostanzialmente un inadempimento (quantomeno parziale) di una delle\nobbligazioni che gravano sul lavoratore (obbligazione prestazionale,\nobbligo di fedelta\u0027, etc.); a fronte di cio\u0027, ove l\u0027inadempimento non\nabbia scarsa rilevanza, l\u0027ordinamento civile riconoscerebbe il\ndiritto del creditore (in questo caso, dunque, del datore di lavoro)\ndi risolvere il rapporto contrattuale. Al fine di scongiurare\nl\u0027interruzione del rapporto di lavoro a fronte di inadempimenti che,\nseppur di non scarsa importanza, non siano tanto gravi da incrinare\nirrimediabilmente il rapporto tra lavoratore e datare di lavoro,\nl\u0027ordinamento ha apprestato strumenti manutentivi del rapporto di\nlavoro. La sanzione disciplinare in questo peculiare ambito compendia\ne bilancia, dunque, le contrapposte esigenze del lavoratore, che ha\ninteresse a mantenere il posto di lavoro, e del datore di lavoro, che\nha il diritto di non subire inerme l\u0027inadempimento del lavoratore. \n 2.11. Dalla riconduzione dell\u0027illecito disciplinare in scrutinio\ne della relativa sanzione dell\u0027isolamento al concetto convenzionale\ndi «materia penale», emerge un serio dubbio circa il rispetto del\nprincipio di rango costituzionale e convenzionale del divieto di bis\nin idem di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione e all\u0027art. 4\ndel Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU. \n 2.11.1. Il principio e\u0027 stato oggetto di fondamentali\npronunciamenti della Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale\nin anni recenti. Con la sentenza ... del 2014, la Corte europea ha\naffermato che la natura sostanzialmente penale, alla stregua dei\ncriteri Engel, di sanzioni formalmente extra-penali per l\u0027ordinamento\nnazionale comporta la violazione del ne bis in idem laddove il fatto\nstorico per cui si e\u0027 proceduto sia il medesimo. Con la sentenza\nNykanen c. Finlandia del 2014, la Corte ha, peraltro, precisato che\ndal divieto in parola derivano tre distinte prerogative\ndell\u0027individuo: i. il diritto di non essere esposti alla possibilita\u0027\ndi essere processuali una seconda volta; ii. il diritto a non essere\nconcretamente processati una seconda volta; iii. il diritto di non\nessere condannati due volte per il medesimo fatto. \n Dalla giurisprudenza convenzionale si delineava una garanzia\nprocedimentale autonoma ed inderogabile (salve le ipotesi del tutto\neccezionali stabilite dall\u0027art. 4, par. 2, del Protocollo addizionale\nn. 7 alla Cedu). Com\u0027e\u0027 noto, la Corte di Strasburgo, con la sentenza\nA. e B. c. Norvegia del 2016, ha teso a relativizzare il principio\nprocessuale del ne bis in idem, elidendo il carattere inderogabile\ndel divieto innestandovi valutazioni discrezionali in ordine ai\nrapporti tra i piu\u0027 procedimenti che s\u0027interessino di un medesimo\nfatto e dando rilievo a profili di diritto sostanziale legati alla\nproporzionalita\u0027 della sanzione. \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2018 ha avuto\nmodo di osservare che «Il ne bis in idem convenzionale cessa di agire\nquale regola inderogabile conseguente alla sola presa d\u0027atto circa la\ndefinitivita\u0027 del primo procedimento, ma viene subordinato a un\napprezzamento proprio della discrezionalita\u0027 giudiziaria in ordine al\nnesso che lega i procedimenti, perche\u0027 in presenza di una \"dose\nconnection\" e\u0027 permesso proseguire nel nuovo giudizio ad onta della\ndefinizione dell\u0027altro. \n Inoltre neppure si puo\u0027 continuare a sostenere che il divieto di\nbis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente processuale,\ngiacche\u0027 criterio eminente per affermare o negare il legame materiale\ne\u0027 proprio quello relativo all\u0027entita\u0027 della sanzione\ncomplessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione fosse\nmodesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del\nlegame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere\nall\u0027applicazione di una sanzione che nella sua totalita\u0027 non\nrisultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame\nmateriale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem\npienamente operante. \n Cosi\u0027, cio\u0027 che il divieto di bis in idem ha perso in termini di\ngaranzia individuale, a causa dell\u0027attenuazione del suo carattere\ninderogabile, viene compensato impedendo risposte punitive nel\ncomplesso sproporzionate». \n Alla luce di tali pronunciamenti, al fine di vagliare la\nlegittimita\u0027 di un doppio procedimento e\u0027 necessario accertare i\nseguenti profili: \n l\u0027esistenza di una connessione sufficientemente stretta fra i\nprocedimenti, per oggetto e per tempistiche, la quale deve consentire\nanche adeguate modalita\u0027 di coordinamento fra le autorita\u0027 procedenti\nal fine di evitare duplicazioni istruttorie a detrimento\ndell\u0027attivita\u0027 difensiva del soggetto sottoposto ai procedimenti; \n la prevedibilita\u0027 del doppio procedimento (e della duplice\nrisposta sanzionatoria); \n il perseguimento di finalita\u0027 diverse e complementari da\nparte dei due procedimenti, mirando in astratto e in concreto a\nsanzionare profili diversi della condotta illecita; \n il rispetto, considerando la sanzione complessiva, del\nprincipio di proporzionalita\u0027. \n Se il c.d. close connection test ha esito positivo e la\nproporzionalita\u0027 della pena e\u0027 salvaguardata, non vi e\u0027 violazione\ndel ne bis in idem. Solo in questi casi, dunque, la scelta dello\nStato di articolare la risposta punitiva anche mediante una\npluralita\u0027 di tipologie di sanzioni non e\u0027 censurabile. \n 2.11.2. Tanto premesso sul punto, deve evidenziarsi come tra\nl\u0027illecito disciplinare previsto dall\u0027art. 77, comma 1, n. 13),\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e il reato di cui\nall\u0027art. 635, comma II, n. 1, del codice penale vi e\u0027 sostanziale\nsovrapposizione. \n Il primo, infatti, punisce colui che realizza un «danneggiamento\ndi beni dell\u0027amministrazione», mentre il secondo punisce (per quanto\nin questa sede rileva) colui che «distrugge, disperde, deteriora o\nrende, in tutto o in parte, inservibili [id est, danneggia] le cose\nindicate nel numero 7) dell\u0027art. 625», cioe\u0027 le cose «esistenti in\nuffici o stabilimenti pubblici, [...] o destinate a pubblico servizio\no a pubblica utilita\u0027». \n La condotta e\u0027 la medesima, l\u0027oggetto del danneggiamento e\u0027\ncoincidente atteso che i «beni dell\u0027amministrazione» cui si riferisce\nil citato art. 77 non possono che essere i beni che si trovano\nall\u0027interno dell\u0027istituto penitenziario (ossia, un ufficio o uno\nstabilimento pubblico) ovvero altri beni dell\u0027amministrazione\npenitenziaria che sono logicamente destinati al servizio pubblico\nsvolto dalla medesima (si pensi, ad esempio, ai veicoli utilizzati\nper la traduzione dei detenuti). Ne deriva che, ogni volta che\nl\u0027illecito disciplinare sia integrato dal detenuto, risulta integrato\nanche il delitto di cui all\u0027art. 635, comma II, n. 1, del codice\npenale. \n Tra i due illeciti e tra i fatti concretamente addebitati\nall\u0027imputato nelle due diverse sedi (disciplinare e penale) vi e\u0027\nsostanziale coincidenza e, pertanto, i due illeciti hanno ad oggetto\nun medesimo fatto ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr.\nCorte EDU, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro\nRussia, spec. paragrafi 79-84). \n Vi e\u0027, a ben riflettere, un rapporto di specialita\u0027 unilaterale\ntra l\u0027illecito disciplinare di danneggiamento e il reato codicistico.\nL\u0027ordinamento non contempla tuttavia una norma - sulla falsariga\ndell\u0027art. 9, legge n. 689/1981 - che regoli il rapporto di\nspecialita\u0027 tra illecito disciplinare e illecito penale; ne\u0027 l\u0027art.\n9, legge n. 689/1981, relativo ai rapporti tra illecito\namministrativo e illecito penale, e\u0027 applicabile al caso di specie. \n 2.11.3. In alcuni settori, nei quali non opera il criterio di\nspecialita\u0027 come canone risolutivo del concorso di norme punitive, il\nlegislatore nazionale ha teso altrimenti ad evitare la doppia\npunizione. In questa sede, due esempi sono di particolare importanza.\nIn primo luogo, si fa riferimento a quanto prevede l\u0027art. 33, comma\nII, ord. pen. in caso di evasione per mancato rientro dal permesso\npremio: in ossequio al principio di proporzione ed extrema ratio\ndella sanzione penale, tale evasione costituisce illecito\ndisciplinare se il detenuto fa rientro nell\u0027istituto penitenziario\nentro dodici ore, mentre integra il reato di cui all\u0027art. 385 del\ncodice penale solo ove si superi detta soglia temporale. In secondo\nluogo, si ha riguardo a quanto sancisce l\u0027art. 4, comma 1, lettera\nc), decreto legislativo n. 7 del 2016, laddove, nell\u0027elevare ad\nillecito civile punitivo la condotta di danneggiamento delle cose\nmobili o immobili altrui, prevede che la sanzione civile si applichi\nsolo ove non sia applicabile la sanzione penale. \n 2.11.4. Nell\u0027ipotesi del concorso tra l\u0027illecito disciplinare\npenitenziario di danneggiamento e il delitto di danneggiamento non vi\ne\u0027 alcuna norma di raccordo che consenta di evitare la doppia\npunizione; pertanto, come anticipato, il duplice procedimento\npunitivo porta a violare il principio del ne bis in idem. \n 2.11.5. Tutte le sentenze della Corte di cassazione che hanno\naffrontato la questione hanno del resto escluso l\u0027applicabilita\u0027 del\nprincipio del ne bis in idem e confermato la validita\u0027 delle condanne\nin sede penale (nonostante la precedente sanzione disciplinare),\ntalora riconoscendo la natura sostanzialmente penale della sanzione\ndell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune ma affermando esservi un\nsufficiente collegamento tra i due procedimenti (cosi\u0027, Cass. pen. ,\nSez. II, n. 9184 del 15 dicembre 2016, Rv. 269237 - 01), talora\nnegando la natura sostanzialmente penale della sanzione disciplinare\n(cosi\u0027, da ultimo, Cass., Sez. 2, sentenza n. 10399 del 2024). \n In particolare, nella sentenza Sez. II, n. 9184 del 15 novembre\n2016, Rv. 269237 - 01, la Corte ha affermato: «Non sussiste la\npreclusione all\u0027esercizio dell\u0027azione penale di cui all\u0027art. 649 del\ncodice di procedura penale, quale conseguenza della gia\u0027 avvenuta\nirrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma\nformalmente \"penale\", ai sensi dell\u0027art. 7 CEDU - come interpretato\ndalla sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo nella causa\nA e B c/Norvegia del 15 novembre 2016 - allorquando le due procedure\nrisultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di\nfinalita\u0027 sociali differenti, e determinino l\u0027inflizione di una\nsanzione penale \"integrata\", che sia prevedibile e, in concreto,\ncomplessivamente proporzionata al disvalore del fatto. (In\napplicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la\nsentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di\ndanneggiamento aggravato commesso da un detenuto su una finestra\ndella casa circondariale in cui era ristretto, sulla base della\nconsiderazione che l\u0027imputato aveva gia\u0027 subito la sanzione\ndisciplinare della esclusione dalle attivita\u0027 in comune per cinque\ngiorni)». \n La conclusione non e\u0027 condivisibile, poiche\u0027 dei citati quattro\nelementi da vagliare in applicazione del c.d. dose connection test,\nnel caso di specie risulta rispettata esclusivamente la\nprevedibilita\u0027 del doppio procedimento e della doppia sanzione. \n 2.11.6. Non sussiste alcun coordinamento tra il procedimento\ndisciplinare e il procedimento penale che sia idoneo a scongiurare i\npregiudizi per l\u0027individuo che il ne bis in idem vuole evitare. \n La possibilita\u0027 riconosciuta, dall\u0027art. 79, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 230/2000, al Consiglio di disciplina\ndi sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di un\nprocedimento penale costituisce un potere discrezionale (e\nsostanzialmente insindacabile) dell\u0027autorita\u0027 amministrativa\nprocedente, il quale non ha peraltro lo scopo di scongiurare la\ndoppia punizione (non essendo prevista alcuna causa di non\napplicazione della sanzione disciplinare dipendente dall\u0027eventuale\ncondanna in sede penale), ma verosimilmente quello di evitare il\npossibile contrasto di decisioni. Si tratta, inoltre, di una\npossibilita\u0027 astratta, essendo statisticamente infrequente. \n D\u0027altro canto, deve osservarsi come il procedimento disciplinare\n(regolato dall\u0027art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000) si caratterizza per la sommarieta\u0027 delle forme e la\ncelerita\u0027, la quale garantisce ad un tempo una spiccata effettivita\u0027\ndella sanzione e una significativa efficacia deterrente. \n Normalmente, infatti, il procedimento penale prende avvio quando\nil procedimento disciplinare si e\u0027 gia\u0027 concluso (nel caso in esame,\nad esempio, il procedimento disciplinare si esauriva nell\u0027ottobre\n2021 e il pubblico ministero esercitava l\u0027azione penale nell\u0027aprile\n2023). \n Peraltro, la mancanza di coordinamento tra i procedimenti\nsanzionatori e, quindi, il notevole lasso temporale che puo\u0027\nintercorrere tra l\u0027applicazione della sanzione disciplinare\n(normalmente molto vicina al fatto) e la concreta applicazione della\npena conseguente alla condanna penale possono condurre ad esiti\naltamente disfunzionali. Il detenuto sanzionato disciplinarmente,\ninfatti, ben potrebbe gia\u0027 essere uscito dal carcere allorche\u0027\nsopraggiunga la condanna penale irrevocabile; pertanto, potrebbe\nessere costretto a fare nuovo ingresso nell\u0027istituto carcerario\nrendendo vani gli sforzi inerenti al delicato reinserimento nella\nsocieta\u0027 del soggetto. Si tratta di un risultato che non appare\ngiustificato ove tale soggetto, per il medesimo fatto, sia gia\u0027 stato\nsufficientemente sanzionato. \n 2.11.7. Per le ragioni gia\u0027 esposte, poi, non puo\u0027 ritenersi che\ni due procedimenti sanzionatori e le due sanzioni attendano a\nfunzioni diverse, come pare sostenere la Corte di cassazione nella\ncitata sentenza n. 9184 del 15 dicembre 2016. La sanzione\ndisciplinare penitenziaria, infatti, nel presentare una finalita\u0027\nregolativa e ordinatoria della vita della comunita\u0027 dei detenuti,\nassolve ineluttabilmente ad una funzione punitiva (repressiva e\ndissuasiva), che e\u0027 propria anche della sanzione penale (come\nriconosciuto anche dalla Corte EDU nella gia\u0027 citata sentenza nel\ncaso Ezeh et Connors c. Royaume-Uni). \n 2.11.8. Infine, il combinarsi delle due sanzioni (l\u0027isolamento\nper un massimo di giorni quindici e la pena da mesi sei ad anni tre\ndi reclusione) non garantisce la proporzionalita\u0027 della risposta\nsanzionatoria. La mancanza di coordinamento procedimentale e\nl\u0027assenza di idonee soglie di offensivita\u0027 che selezionino i fatti\npiu\u0027 gravi, meritevoli di rilevanza penale, rispetto al generale\nillecito disciplinare finiscono per generare un compendio\nsanzionatorio eccessivo ed ingiustificato. \n Sono gia\u0027 stati ampiamente posti in rilievo, infatti, tutti i\nprofili di afflittivita\u0027 e gravosita\u0027 della sanzione dell\u0027isolamento.\nIn tale sede e\u0027 sufficiente soggiungere come tale incidenza della\nsanzione sui valori primari della persona risulti aggravata dalla\nparticolare effettivita\u0027 della misura dell\u0027isolamento disciplinare,\ncelere e di applicazione immediata (elementi questi da valutare nella\nmisurazione dell\u0027afflittivita\u0027 della sanzione, come ha evidenziato la\nstessa Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 2018). \n In conclusione, si deve ritenere che l\u0027isolamento continuo per la\ndurata massima di giorni quindici e la sanzione penale (che non puo\u0027\nscendere al di sotto di sei mesi di reclusione) costituiscano una\nrisposta sanzionatoria manifestamente eccessiva rispetto a fatti di\nmodesto rilievo offensivo, trattandosi frequentemente di\ndanneggiamenti di oggetto di modico valore. Si deve peraltro rilevare\nche ne\u0027 l\u0027illecito disciplinare ne\u0027 il delitto di danneggiamento\ncontemplano - al fine di selezionare i fatti che potrebbero darvi\nluogo - soglie quantitative in relazione al valore dei beni\ndanneggiati. \n 2.12. Pertanto, il doppio procedimento e la duplice sanzione\npunitiva sembrano violare il principio del ne bis in idem: pare\nnecessario pertanto l\u0027intervento della Corte costituzionale, volto a\nconsentire di applicare la disciplina dettata dall\u0027art. 649 del\ncodice di procedura penale anche all\u0027ipotesi in cui si proceda\npenalmente per un fatto che e\u0027 gia\u0027 stato punito in ambito\npenitenziario mediante la sanzione disciplinare dell\u0027isolamento. \n 2.13. Nell\u0027ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere fondata\nla prospettata questione di legittimita\u0027 dell\u0027art. 649 del codice di\nprocedura penale, in via subordinata si deve sollevare l\u0027ulteriore\nquestione concernente la proporzionalita\u0027 del trattamento\nsanzionatorio complessivamente irrogabile (e dunque il rispetto degli\narticoli 3, 13 e 27, comma 1 e comma 3, Cost., da cui e\u0027 ricavabile\ndi principio di proporzionalita\u0027 della pena) all\u0027autore di un\ndanneggiamento - anche di modesta rilevanza - derivante dal\ncombinarsi della piu\u0027 grave sanzione disciplinare e della non\nminimale sanzione penale prevista dall\u0027art. 635 del codice penale. \n 2.13.1. L\u0027illecito disciplinare e\u0027 punito con la sanzione\n(dotata - come gia\u0027 detto - di particolare afflittivita\u0027)\ndell\u0027isolamento per la durata massima di giorni quindici. Il reato di\ndanneggiamento di cui al secondo comma dell\u0027art. 635 del codice\npenale e\u0027 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. \n Al fine di comparare le due sanzioni di specie diversa puo\u0027\nessere utile fare riferimento a quanto prevede l\u0027art. 72 del codice\npenale, senza elevarlo a stretto parametro di ragguaglio, ma\nimpiegabile come parametro orientativo di riferimento. Tale\ndisposizione, infatti, prevede l\u0027isolamento diurno per la durata da\nmesi sei ad anni tre in caso di concorso con un delitto punito con\nl\u0027ergastolo di altro delitto punito con la pena perpetua, nonche\u0027\nl\u0027isolamento per la durata da mesi due a mesi diciotto in caso di\nconcorso con un delitto punito con la pena dell\u0027ergastolo di altri\ndelitti puniti con pene temporanee complessivamente superiori ad anni\ncinque. \n In tale sede, dunque, l\u0027ordinamento mostra di considerare\nl\u0027isolamento diurno per la durata di mesi due quale pena aggravata\nidonea a punire il condannato che si sia reso responsabile di altri\ndelitti in concreto puniti con pena detentiva superiore a cinque\nanni. Sebbene, pertanto, tali parametri non costituiscano autentici\ncriteri di ragguaglio, gli stessi consentono di dare la misura della\ngravita\u0027 della sanzione dell\u0027isolamento. \n 2.13.2. Alla luce di cio\u0027, l\u0027isolamento continuo per la durata\nmassima di giorni quindici sembra gia\u0027 remunerare adeguatamente il\ndisvalore del fatto di danneggiamento. E tuttavia, allorche\u0027 non si\nritenga integralmente illegittima l\u0027irrogazione dell\u0027ulteriore\nsanzione penale (per violazione dei requisiti anche sostanziali\nsottesi al citato principio del ne bis in idem), dovrebbe essere\nconsentito al giudice - cui e\u0027 affidato il compito di commisurare in\nconcreto la sanzione al fatto - di applicare una pena inferiore al\nminimo edittale previsto dall\u0027art. 635 del codice penale quando il\nmedesimo fatto risulti essere gia\u0027 stato punito sul piano\ndisciplinare. \n Il rispetto (di cui comunque si dubita) del principio del ne bis\nin idem, lascia infatti impregiudicata l\u0027autonoma valutazione che\ndeve essere compiuta in ordine alla proporzionalita\u0027 della pena (cfr.\nCorte costituzionale, sentenza n. 149 del 2022, par. 5.1.1 del\nconsiderato in diritto). \n 2.13.3. Deve peraltro rilevarsi come il principio di\nproporzionalita\u0027 e\u0027 un requisito fondamentale di legittimita\u0027 che\nriguarda non solo la pena, ma tutte le sanzioni punitive. Si pensi in\nquesta prospettiva a quanto ha riconosciuto la Corte costituzionale\nin relazione alle sanzioni disciplinari punitive (sentenza n. 197 del\n2018) e a quanto hanno osservato le Sezioni Unite con riferimento ai\ncc.dd, danni punitivi (Cass. Civ., Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16601). \n 2.13.4. D\u0027altro canto, la stessa Corte costituzionale ha\naffermato che il principio di proporzionalita\u0027 e\u0027 un cardine del\nnostro ordinamento costituzionale in relazione a qualunque misura\nquale che ne sia la relativa funzione che incida su diritti\nfondamentali dell\u0027individuo. \n Cio\u0027 porta a concludere che - quand\u0027anche si ritenesse che la\nsanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune non\nsia di natura sostanzialmente penale - la stessa, in quanto comunque\ncertamente afflittiva, dovrebbe in ogni caso essere presa in\nconsiderazione nel valutare la proporzionalita\u0027 della risposta\nsanzionatoria complessiva dell\u0027ordinamento ad un fatto che integri al\ntempo stesso un illecito disciplinare e un reato. Nel commisurare\nconcretamente la pena nei confronti di un soggetto che per il\nmedesimo fatto abbia gia\u0027 patito la citata sanzione disciplinare\nmassima, il giudice - a prescindere dalla natura punitiva o meno\ndella sanzione disciplinare - onde evitare una risposta\ndell\u0027ordinamento (complessivamente considerata) sproporzionata\ndovrebbe poter applicare una pena inferiore al minimo edittale. \n 2.13.5 Al fine di adeguare la sanzione al fatto non risulta\ncoerentemente utilizzabile l\u0027espediente del riconoscimento delle\ncircostanze attenuanti generiche di cui all\u0027art. 62-bis del codice\npenale, sia perche\u0027 queste devono fondarsi su presupposti altri e non\nrappresentano, nella loro fisiologia, uno strumento idoneo a\ncorreggere un trattamento edittale sproporzionato (si veda tra le\naltre la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024), sia\nperche\u0027 ove l\u0027imputato fosse meritevole gia\u0027 di per se\u0027 del\nriconoscimento delle attenuanti generiche, l\u0027aver utilizzato l\u0027art.\n62-bis del codice penale per dare rilievo alla precedente sanzione\ndisciplinare finirebbe per obliterare le ulteriori e significative\nragioni di trattamento piu\u0027 clemente (le sole a trovare legittima\nsoddisfazione nell\u0027applicazione del citato art. 62-bis del codice\npenale), applicando in concreto all\u0027imputato una pena ingiusta. \n 2.13.5. L\u0027intervento della Corte costituzionale si renderebbe,\npertanto, necessario al fine di consentire al giudice di collocare la\nmisura della pena al di sotto del minimo edittale - fermo il minimo\nstrutturale della pena della reclusione, di quindici giorni ex art.\n23 codice penale - in ragione dell\u0027irrogazione della precedente\nsanzione disciplinare. Nelle ipotesi di c.d. doppio binario\nsanzionatorio (non violativo del ne bis in idem, al ricorrere delle\ncondizioni gia\u0027 analizzate), la giurisprudenza di legittimita\u0027 e\u0027\ngia\u0027 ricorsa a questa soluzione al fine di preservare le istanze di\nproporzionalita\u0027 del trattamento sanzionatorio. Si fa riferimento a\nquanto la Corte di cassazione ha affermato in caso di c.d. insider\ntrading, disapplicando il limite tracciato dal minimo edittale per\ncontrarieta\u0027 al principio eurounitario di proporzionalita\u0027 delle\nsanzioni, di diretta ed immediata applicazione (cfr. Cassazione Pen.,\nSez. V, 31 ottobre 2018, n. 49869). \n Non vertendo invece, nel caso di specie, in materia oggetto di\nattribuzioni dell\u0027Unione europea, il dettato dell\u0027art. 49 CDFUE non\npuo\u0027 condurre alla disapplicazione del minimo edittale di cui\nall\u0027art. 635 del codice penale ed e\u0027, quindi, necessario l\u0027intervento\nerga omnes della Corte costituzionale. \n3. Tentativo di interpretazione conforme. \n Alla luce del chiaro dato testuale dell\u0027art. 649 del codice di\nprocedura penale e del principio di legalita\u0027 delle pene con riguardo\nall\u0027art. 635 del codice penale, non e\u0027 percorribile alcuna\ninterpretazione adeguatrice che consenta di rendere il sistema\nnormativo coerente con i parametri di legittimita\u0027 costituzionale\ninvocati. D\u0027altro canto, la giurisprudenza della Corte di cassazione\ne\u0027 costante (sia pur motivando in modo diverso nelle varie sentenze)\nnel negare la possibilita\u0027 di applicare le garanzie qui invocate\nall\u0027imputato gia\u0027 sanzionato in via disciplinare con la (massima)\nsanzione dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in comune. \n\n(1) Piu\u0027 in particolare, le citate Raccomandazioni, sanciscono nella\n versione in lingua ufficiale che «60.6.a Solitary confinement,\n that is the confinement of a prisoner for more than 22 hours a\n day without meaningful human contact, shall never be imposed on\n children, pregnant women, breastfeeding mothers or parents with\n infants in prison. 60.6.b The decision on solitary confinement\n shall take into account the current state of health of the\n prisoner concerned. Solitary confinement shall not be imposed on\n prisoners with mental or phisical disabilities when their\n condition would be exacerbated by it. Where solitary confinement\n has been imposed, its execution shall be terminated or suspended\n if the prisoner\u0027s mental or physical condition has deteriorated.\n 60.6.c Solitay confinement shall not be imposed as a disciplinary\n punishment, other than in exceptional cases and then for a\n specified period, which shall be as short as possible and shall\n never amount to torture or inhuman or degrading treatment or\n punishment. 60.6.d The maximum period for which solitary\n confinement may be imposed shall be set in national law. 60.6.e\n Where a punishment of solitary confinement is imposed for a new\n disciplinary offence on a prisoner who has alreadv spent the\n maximum period in solitary confinement, such a punishment shall\n not be implemented without first allowing the prisoner to recover\n from the adverse effects of the previous period of solitary\n confinement. 60.6.f Prisoners who are in solitary confinement\n shall be visited daily, including by the director of the prison\n or by a member of staff acting on behalf of the director of the\n prison». \n\n(2) «Non integra una violazione del principio del \"ne bis in idem\"\n l\u0027irrogazione, per un fatto corrispondente a quello oggetto di\n sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per\n qualificazione giuridica, natura e grado di severita\u0027 non puo\u0027\n essere equiparata a quella penale, secondo l\u0027interpretazione data\n dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\n nella causa \"Grande Stevens contro Italia\" del 4 marzo 2014.\n (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di non\n luogo a procedere avente ad oggetto il reato previsto dall\u0027art.\n 341-bis del codice penale, commesso da un detenuto, emessa sul\n presupposto che per lo stesso fatto fosse stata inflitta la\n sanzione disciplinare della esclusione dall\u0027attivita\u0027 in comune;\n in motivazione la Corte ha ritenuto che ln sanzione disciplinare\n indicata non potesse essere equiparata alle corrispondenti\n sanzioni penali previste per il delitto di oltraggio)» (Cass.\n Pen. Sez. 6, n. 31873 del 9 maggio 2017, P.g. in proc. ..., Rv.\n 270852 - 01): «Non integra una violazione del principio del \"ne\n bis in idem\" l\u0027irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di\n sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per\n qualificazione giuridica, natura e grado di severita\u0027 non puo\u0027\n essere equiparata a quella penale, secondo l\u0027interpretazione data\n dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo\n nella causa \"Grande Stevens contro Italia\" del 4 marzo 2014.\n (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza\n di assoluzione dal delitto di cui all\u0027art. 337 del codice penale,\n emessa, nei confronti di un detenuto, sul presupposto che per il\n medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare\n prevista dall\u0027art. 391, 26 luglio 1975, n. 354)» (Cass, Pen.,\n Sez. 6. n. 1645 del 12 novembre 2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278099 -\n 01). \n\n(3) «In tema di procedimenti disciplinari dell\u0027amministrazione\n penitenziaria, opera il principio del divieto di \"bis in idem\"\n per cui, una volta concluso il procedimento a carico di un\n detenuto, e\u0027 preclusa la possibilita\u0027 di una sua riapertura per\n l\u0027applicazione di sanzioni per lo stesso fatto in ragione della\n natura sanzionatoria del procedimento e della mancanza di una\n esplicita previsione normativa che la consenta» (Cass. Pen., Sez.\n 1, n. 15865 del 3 marzo 2021. E., Rv. 281190 - 01); «In tema di\n sanzioni disciplinari ai detenuti, e\u0027 manifestamente infondata la\n questione di legittimita\u0027 costituzionale - sollevata per\n contrasto con gli arti, 3, 113 e 117 Cost. in relazione all\u0027art.\n 6 CEDU - degli articoli 35-bis e 69, comma 6, lettera a), della\n legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al\n magistrato di sorveglianza, investilo di un reclamo contro una\n sanzione disciplinare diversa dall\u0027isolamento e dall\u0027esclusione\n dalle attivita\u0027 in comune, un sindacato limitato ai profili di\n legittimita\u0027 della sanzione stessa e del relativo procedimento e\n gli inibiscono ogni valutazione di merito, non costituendo tale\n scelta legislativa per gli illeciti meno gravi fonte di\n irrazionale disparita\u0027 di trattamento, concernendo la garanzia\n costituzionale di cui all\u0027art. 113, comma 2, Cost. il solo\n controllo giurisdizionale di legittimita\u0027 degli atti, anche\n sanzionatori, adottati dalle pubbliche amministrazioni, che le\n citate disposizioni dell\u0027ordinamento penitenziario non rinnegano,\n e potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico,\n ai fini dell\u0027applicazione delle garanzie di cui all\u0027art. 6 CEDU,\n le sole sanzioni disciplinari carcerarie piu\u0027 severe,\n interferenti con beni personali primari del detenuto, tra i quali\n non rientra la mera esclusione temporanea dalle attivita\u0027\n ricreative e sportive» (Cass. Pen., Sez. 1, n. 21348 del 31 marzo\n 2021, Rv. 281227 - 01). \n\n(4) «103. Dans la presente affarre, la Cour releve en premier lieu\n que les infractions en question concernaient un groupe ayant un\n statut specifique, a\u0027 savoir les detenus, et non l\u0027ensemble des\n citovens. Toutefois, la Cour ne souscrit pas a\u0027 l\u0027argument du\n Gonvernement selon lequel ce fait donne aux infractions un\n caractere de prime abord disciplinaire. Ce n\u0027est qu\u0027une\n \"indication\" parmi d\u0027autres pour apprecier la nature de\n l\u0027infraction (arret Campbell et Fell precite\u0027, p. 36, §71). [...]\n 105. Troisiemement, le Gouvernement fait valoir que les regles et\n sanctions disciplinaires en prison sont conçues essentiellement\n pour assurer le bon fonctionnement d\u0027un systeme de liberation\n anticipee, de sorte que l\u0027element \"repressif\" de l\u0027infraction est\n secondaire par rapport au but premier de \"prevention\" des\n troubles. La Cour estime que les condamnations a\u0027 des jours de\n detention supplementaires out ete\u0027 en toute hypothese prononcees\n a\u0027 la suite d\u0027un verdict de culpabilite\u0027 (arret Benham precite\u0027,\n p. 756, § 56) afin de punir les requerants pour les infractions\n qu\u0027ils avaient commises et pour les empecher, eux et les autres\n detenus, d\u0027eu commettre d\u0027autres. La Cour n\u0027est pas convaincue\n par l\u0027argument du Gouvernement consistant a\u0027 distinguer eutre les\n objectifs de repression et de dissuasion des infractions en\n question, ces objectifs ne s\u0027excluant pas mutuellement (arret\n Öztürk precite\u0027, pp. 20-21, § 53) et etant tenus pour\n caracteristiques des sanctions penales (paragraphe 102\n ci-dessus). 106. En consequence, la Cour considere que ces\n elements, même s\u0027ils ne suffisent pas en soi pour l\u0027amener a\u0027\n conclure que les infractions reprochees aut requerants doivent\n être tenues pour \"penales\" aux fins de la Convention, leur\n impriment manifestement un aspect qui ne coincide pas exactement\n avec celui d\u0027un probleme de pure discipline. 107. La Cour esimie\n donc, comme la chambre, qu\u0027il s\u0027impose de passer au troisieme\n critere: la nature et le degre\u0027 de severite\u0027 des sanctions que\n risquaient de subir les requerants (arrets Engel et autres, pp.\n 34-35, § 82, et Campbell et Fell, pp. 37-38, § 72, precites.» \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss., legge n. 87/1953; \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata: \n solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella norma di cui all\u0027art. 649 del codice di procedura penale, nella\nparte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di\nproscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un\nimputato per il delitto previsto dall\u0027art. 635, comma 2, n. 1 del\ncodice penale, che, in relazione al medesimo fatto, sia gia\u0027 stato\nsottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi,\nper l\u0027illecito disciplinare di cui all\u0027art. 77, comma 1, n. 13,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 per il quale gli\nsia stata applicata la sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle\nattivita\u0027 in comune di cui all\u0027art. 39, comma 1, n. 5, legge n.\n354/1975, per violazione dell\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, nonche\u0027 degli\narticoli 24 e 111 della Costituzione; \n e in subordine: \n solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 635, comma 2, numero 1), del codice penale nella parte in\ncui non consente al giudice, in sede di dosimetria della pena, di\napplicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui\nl\u0027imputato sia gia\u0027 stato sanzionato, per il medesimo fatto, per\nl\u0027illecito disciplinare di cui all\u0027art. 77, comma 1, n. 13 decreto\ndel Pesidente della Repubblica n. 230/2000 per il quale gli sia stata\napplicata la sanzione disciplinare dell\u0027esclusione dalle attivita\u0027 in\ncomune di cui all\u0027art. 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975, per\nviolazione degli articoli 3, 13 e 27, comma 1 e 3, della\nCostituzione; \n sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale\ndella presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi\ndella documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; \n manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza all\u0027imputato, al difensore, al pubblico ministero, al\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la comunicazione\nai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica\ne per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte\ncostituzionale. \n Firenze, 23 luglio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63486","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"649","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63791","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"635","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"n. 1","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79915","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79916","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79917","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79918","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79919","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79920","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79921","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79922","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pconvd","descriz_costit":"Protocollo n. 7 a Convenzione europea diritti dell\u0027uomo","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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