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pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Disciplina che, nell’individuare le aree idonee e non, ha obliterato la valutazione in concreto, nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in relazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER – Violazione della riserva di procedimento amministrativo – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie, trasparenti e non discriminatorie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"EF Agri Società Agricola a rl","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna, Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura ed altri 2","altre_parti":"EF Agri società agricola a rl, Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da EF Agri Societa\u0027 Agricola a\nr.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e altri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione Autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che individua\n tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica\n e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0027art. 9,\n primo e secondo periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle\n disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) ed n), art. 4,\n lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative\n norme di attuazione nonche\u0027 secondo un criterio pianificatorio di\n sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e\n quella di governo del territorio - Previsione che e\u0027 vietata la\n realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\n idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9\n e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 - Previsione\n che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER\n la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di\n competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non puo\u0027\n essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur\n presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino\n l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027 emanati, aventi ad\n oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di\n efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi\n ad oggetto impianti che hanno gia\u0027 comportato una modificazione\n irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che, qualora un\n progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree\n definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il\n criterio di non idoneita\u0027. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\n all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\n rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\n autorizzativi) artt. 1, commi, 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A,\n B, C, D ed E. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n PER LA SARDEGNA \n (Sezione prima) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 904 del 2024, integrato da motivi aggiunti,\nproposto da EF Agri Societa\u0027 Agricola a r.l., in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Andrea\nSticchi Damiani con domicilio digitale come da PEC da registri di\ngiustizia; \n Contro: \n Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati\nFloriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC\nda registri di giustizia; \n Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, in\npersona del Ministro pro tempore, Ministero della cultura, in persona\ndel Ministro pro tempore, Ministero dell\u0027agricoltura, della\nsovranita\u0027 alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro\ntempore; Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del\nPresidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge\ndall\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio\ndigitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico ex\nlege presso i suoi uffici in via Nuoro n. 50; \n Per l\u0027annullamento: \n quanto al ricorso introduttivo: \n della nota prot. n. 28950 del 26 settembre 2024, con la\nquale l\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente della Regione Sardegna\n- Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha comunicato\nla «sospensione del procedimento» di verifica di assoggettabilita\u0027\nalla valutazione di impatto ambientale del progetto agrivoltaico\ndella societa\u0027 odierna ricorrente; \n della nota dell\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente\ndella Regione Sardegna - Direzione generale dell\u0027ambiente prot. n.\n26528 del 3 settembre 2024, recante in oggetto «Applicazione delle\nmisure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai\nprocedimenti di VIA non ancora conclusi»; \n il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell\u0027art. 3\ndella legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la\nnormativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale\ndella questione di legittimita\u0027 del medesimo art. 3 della legge\nregionale n. 5 del 3 luglio 2024, \n e per l\u0027accertamento dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata\ndall\u0027amministrazione competente alla conclusione dell\u0027iter di\nverifica di assoggettabilita\u0027 a V.I.A., avviato con l\u0027istanza\ntrasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 8 novembre 2023, \n e per la condanna dell\u0027amministrazione alla sollecita\ndefinizione del procedimento, chiedendo sin d\u0027ora la nomina di un\ncommissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia\ndell\u0027amministrazione a concludere il procedimento; \n quanto al ricorso per motivi aggiunti: \n della nota prot. n. 4777 del 13 febbraio 2025, con la quale\nl\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente della Regione Sardegna -\nServizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA; \n della nota prot. n. 1841 del 21 gennaio 2025, con la quale\nl\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente della Regione Sardegna -\nServizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha comunicato il\nriavvio del procedimento di screening VIA al fine di «valutare gli\neffetti della legge regionale n. 20/2024 sull\u0027intervento di che\ntrattasi»; \n il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell\u0027art. 1,\ncomma 1, lettera a), commi 5 e 7 della legge regionale n. 20 del 5\ndicembre 2024, nonche\u0027 di tutti gli allegati alla predetta legge\nregionale n. 20/2024 e, in ogni caso, dell\u0027allegato B, lettere t),\nu), w) punto 12, e bb), per contrasto con la normativa europea,\novvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di\nlegittimita\u0027 del medesimo art. 1, comma 1, lettera a), commi 5 e 7\ndella legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli allegati\nalla predetta legge regionale n. 20/2024 e, in ogni caso,\ndell\u0027allegato B, lettere t), u), w) punto 12, e bb); \n in via subordinata, e solo ove occorrer possa, per\nl\u0027annullamento degli articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma 1; e\n7, comma 2, lettera c), e comma 3 del decreto ministeriale 21 giugno\n2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153\ndel 2 luglio 2024, adottato dal Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura e il\nMinistero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle\nforeste e avente ad oggetto la «Disciplina per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili», nella parte in cui prevede la possibilita\u0027 per le\nregioni di individuare le superfici e le aree «non idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», nonche\u0027 la\n«possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» e la possibilita\u0027 di\n«stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a\ntutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di\nimpianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo\ndi 7 chilometri»; \n e per l\u0027accertamento dell\u0027illegittimita\u0027 della perdurante\ninerzia serbata dall\u0027amministrazione competente alla conclusione\ndell\u0027iter di verifica di assoggettabilita\u0027 a V.I.A., avviato con\nl\u0027istanza trasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 8 novembre 2023; \n e per la condanna dell\u0027amministrazione alla sollecita\ndefinizione del procedimento, chiedendo sin d\u0027ora la nomina di un\ncommissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia\ndell\u0027amministrazione a concludere il procedimento. \n Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i\nrelativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma\ndella Sardegna, dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei\nministri, con i relativi allegati; \n Visti gli articoli 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, 79,\ncomma 1, c.p.a., e 295 del codice di procedura civile; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott.\nGabriele Serra e uditi per le parti: l\u0027avv. Mattia Malinverni - in\ndichiarata sostituzione dell\u0027avv. Andrea Sticchi Damiani - per la\nsocieta\u0027 ricorrente, l\u0027avv. Floriana Isola per la Regione Sardegna e\nl\u0027avv. dello Stato Annabella Risi per le amministrazioni statali\nresistenti; \n \n Premesso e considerato \n quanto segue: \n \n 1. In data 8 novembre 2023 la societa\u0027 EF AGRI Societa\u0027 agricola\na r.l. ha presentato presso il Servizio valutazione impatti e\nincidenze ambientali della Regione Sardegna l\u0027istanza per l\u0027avvio del\nprocedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di\nimpatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi degli articoli 19 e\nseguenti del decreto legislativo n. 152/2006, relativa a un progetto\ndi impianto agri-voltaico sito nei Comuni di Siamaggiore e Solarussa\n(OR). \n Ha rappresentato la ricorrente che il progetto, avente a oggetto\nun intervento «di pubblica utilita\u0027» ed «indifferibile e urgente» ai\nsensi dell\u0027art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 387/2003 e\nart. 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006, e\u0027\nincluso nell\u0027allegato I-bis del testo unico dell\u0027ambiente - TUA,\napprovato con decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto\ncostituente opera strategica ai fini dell\u0027implementazione del PNIEC e\ndel PNRR. Il progetto, inoltre, insiste su «area idonea» ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8, lettera c-quater) del decreto legislativo n.\n199/2021. \n 2. Con nota prot. n. 28950 del 26 settembre 2024 il servizio VIA,\ndecorso il termine perentorio di cui all\u0027art. 19, comma 6, decreto\nlegislativo n. 152/2006, ha tuttavia comunicato alla ricorrente «la\nsospensione del procedimento in epigrafe, sino al termine previsto\nnella sopraccitata legge regionale n. 5/2024 [...] considerato che\ncon l\u0027entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2024, n. 5\n[...], la Regione Sardegna, in attuazione delle misure di\nsalvaguardia ivi previste, ha stabilito \"il divieto di realizzare\nnuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti\nrinnovabili (F.E.R.)\", negli ambiti territoriali elencati all\u0027art. 3,\ncomma 1 della suddetta legge». \n La societa\u0027 era, inoltre, venuta a conoscenza del fatto che la\nDirezione generale dell\u0027ambiente, in seguito alla «moratoria»\nintrodotta dalla legge regionale n. 5/2024 aveva comunicato agli\nuffici di sospendere i procedimenti di valutazione di impatto\nambientale di competenza regionale e relativi agli ambiti\nterritoriali individuati dalla medesima legge presentate\nsuccessivamente o in corso di istruttoria alla data di pubblicazione\nnel BURAS della legge regionale (4 luglio 2024). \n 3. Con il ricorso introduttivo la societa\u0027 ha chiesto\nl\u0027annullamento delle note impugnate, in epigrafe specificate, previa\ndisapplicazione dell\u0027art. 3 della legge regionale n. 5/2024 per\ncontrasto con la normativa europea ovvero previa rimessione alla\nCorte costituzionale della questione di legittimita\u0027 del medesimo\nart. 3, nonche\u0027 l\u0027accertamento dell\u0027inerzia serbata\ndall\u0027amministrazione nel concludere il procedimento. \n 4. La ricorrente, in particolare, ha dedotto il vizio di\nviolazione e falsa applicazione della legge regionale n. 5/2024 e del\nquadro normativo di riferimento in materia di rinnovabili, deducendo\nche la norma regionale richiamata dal servizio VIA fosse\ninapplicabile al caso di specie, anche in virtu\u0027 di una sua\ninterpretazione costituzionalmente orientata, non venendo in rilievo\nun impianto gia\u0027 autorizzato, ma un procedimento in corso di\nsvolgimento per la Verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n 4. Con il secondo motivo di ricorso la societa\u0027 ha dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati derivante\ndall\u0027illegittimita\u0027 euro-unitaria dell\u0027art. 3 della legge regionale\nn. 5/2024, disposizione che, pertanto, avrebbe dovuto essere\ndisapplicata. \n 4.1. Il divieto di autorizzare e realizzare gli impianti FER\nprevisto dall\u0027art. 3, comma 1 della legge regionale n. 5/2024\navrebbe, infatti, sottratto in modo indiscriminato il territorio\nregionale dal perseguimento dei target vincolanti per lo Stato\nitaliano. In particolare, la direttiva UE 2018/2001, recepita dallo\nStato italiano con il decreto legislativo n. 199/2021 ha fissato\nl\u0027obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 pari al 32% (poi\naggiornato al 42,5% con la direttiva UE 2023/2413) e, all\u0027art. 15, ha\nprevisto il vincolo per gli Stati membri di adottare misure\nappropriate per assicurare che «a) le procedure amministrative siano\nrazionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e\nsiano fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo\ncomma; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie\nrinnovabili», nonche\u0027 l\u0027adozione di zone di accelerazione per uno o\npiu\u0027 tipi di energie da fonti rinnovabili. Ugualmente il regolamento\nUE 2577/2022 ha stabilito il principio, in sede di ponderazione degli\ninteressi giuridici nei singoli casi, della priorita\u0027 della\ncostruzione e dell\u0027esercizio degli impianti di produzione di energia\nda fonti rinnovabili. \n 4.2. I provvedimenti impugnati, pertanto, nella misura in cui\nrecepiscono e danno attuazione all\u0027art. 3 della legge regionale n.\n5/2024 si pongono in contrasto con la normativa europea, frustrandone\nl\u0027effetto utile. La normativa regionale, infatti, nella parte in cui\nvieta l\u0027autorizzazione e la realizzazione di impianti FER si pone in\ncontrasto con il principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili e coi target stabiliti a livello euro-unitario, con i\nprincipi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di\nimpianti FER, con la natura di interesse pubblico prevalente alla\nrealizzazione di impianti FER, con l\u0027obiettivo di semplificare\nulteriormente le procedure autorizzative nelle c.d. aree di\naccelerazione, tra cui l\u0027area in esame che si configura come idonea\nai sensi dell\u0027art. 20, comma 8, lettera c-quater) del decreto\nlegislativo n. 199/2021, con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le c.d.\nzone di esclusione, che invece vengono estese di fatto alla totalita\u0027\ndel territorio regionale. \n 5. Con il terzo motivo di ricorso la societa\u0027 ha dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati in via derivata\ndall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3 della legge regionale\nn. 5/2024, ove interpretabile nel senso prospettato dall\u0027assessorato\nambiente (ovvero che il divieto di realizzare nuovi impianti comporti\nanche la sospensione delle procedure autorizzative in corso). \n 5.1. In primo luogo, infatti, l\u0027art. 3 della legge regionale n.\n5/2024 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 117, comma 3\ndella Costituzione, poiche\u0027 nel prevedere la c.d. «moratoria»\ncontrasterebbe con la normativa statale di riferimento che pone i\nprincipi fondamentali, vincolanti per le regioni, in materia di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», e in\nparticolare con l\u0027art. 20, comma 6 del decreto legislativo n.\n199/2021 secondo cui «Nelle more dell\u0027individuazione delle aree\nidonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei\ntermini dei procedimenti di autorizzazione». Inoltre, la previsione\nimpedirebbe in modo illogico e irragionevole una adeguata\nponderazione degli interessi coinvolti, trascurando l\u0027interesse\npubblico alla realizzazione di impianti FER e imponendo la\nsospensione dei procedimenti autorizzativi in base alla loro mera\npendenza e non per effetto dell\u0027effettiva sussistenza di pregiudizi\nderivanti dall\u0027installazione degli impianti. \n La stessa giurisprudenza costituzionale, secondo quanto dedotto\ndalla ricorrente, ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\ndegli impianti FER sul territorio nazionale sono, in primo luogo, la\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole (ex art.\n12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003) e, in secondo luogo,\nche il solo potere conferito alle regioni e\u0027 quello di individuare\naree non idonee all\u0027installazione di impianti FER con la precisazione\nche si deve trattare di una indicazione di massima da operare con un\natto di pianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del\nprocedimento amministrativo, stigmatizzando invece interventi\nnormativi volti a precludere la realizzazione di impianti FER su\nampie porzioni del territorio regionale. \n Le disposizioni regionali censurate, vietando l\u0027autorizzazione e\nla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree nelle quali\nil legislatore statale lo permette e prevedendo che siano le proprie\n«misure di salvaguardia» a trovare applicazione nelle more\ndell\u0027approvazione della legge regionale di individuazione delle aree\nidonee ex art. 20, comma 4, decreto legislativo n. 199/2021,\ncontrastano dunque con la normativa statale stessa che non ammette\ndivieti o moratorie e che, in relazione alle aree non idonee, si\nlimita ad attribuire alle regioni il potere di individuare tali aree\nmediante strumenti di programmazione senza che cio\u0027 comporti\nimpedimenti assoluti alla localizzazione degli impianti FER. \n In sintesi, dunque, la norma regionale eccederebbe, secondo la\nricorrente, le competenze in materia, i cui principi fondamentali\nsono stabiliti dallo Stato e rispetto ai quali si porrebbe in\nfrontale contrasto. \n 5.2. Inoltre, secondo la ricorrente, poiche\u0027 la disciplina\nstatale e\u0027 di derivazione eurounitaria sussisterebbe altresi\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per contrasto con l\u0027art. 117, primo\ncomma della Costituzione, della legge regionale che, vietando\nindiscriminatamente l\u0027autorizzazione e la realizzazione di nuovi\nimpianti, e\u0027 idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal\nlegislatore nazionale in attuazione della disciplina europea. \n 5.3. In terzo luogo, l\u0027art. 3 della legge regionale n. 5/2024 si\nporrebbe in contrasto con l\u0027art. 9 della Costituzione, e, dunque, con\nil principio di tutela dell\u0027ambiente, cui contribuiscono in misura\nrilevante le energie rinnovabili, e con il principio di integrazione\ndi cui all\u0027art. 11 del TFUE (secondo cui le esigenze di tutela\ndell\u0027ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione\ndelle altre pertinenti politiche pubbliche, al fine di promuovere lo\nsviluppo sostenibile). Le esigenze di tutela dell\u0027ambiente, inoltre,\nimpongono di operare un bilanciamento dei vari interessi in concreto\nnell\u0027ambito del procedimento amministrativo, come chiarito dalla\ngiurisprudenza amministrativa e costituzionale. La legge regionale e\ni provvedimenti impugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria\ndel procedimento amministrativo tale attivita\u0027 di bilanciamento,\nintroducendo un divieto aprioristico contrastante con l\u0027esigenza\nprioritaria di incrementare la produzione di energia green al fine di\ntutelare l\u0027ambiente. \n 5.4. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione in esame\nviolerebbe altresi\u0027 gli articoli 3 e 41 della Costituzione, avendo\nintrodotto in modo inaspettato un divieto generale di autorizzazione\ne realizzazione di impianti cosi\u0027 sacrificando la liberta\u0027 di\niniziativa privata e l\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente; l\u0027art.\n97 della Costituzione, nella misura in cui, trascurando le attivita\u0027\namministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti, pregiudica il\nprincipio di buon andamento della pubblica amministrazione e di\ndoverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3 della Costituzione,\nanche sotto il profilo della manifesta sproporzionalita\u0027,\nirrazionalita\u0027, irragionevolezza e arbitrarieta\u0027 della disposizione\nimpugnata. Infatti, l\u0027opzione perseguita dal legislatore regionale di\nporre un generale ed indiscriminato divieto di autorizzare e\nrealizzare iniziative FER risulta viziata, sotto il profilo della\nproporzionalita\u0027 della misura adottata, in quanto destinata ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati e sugli\nobiettivi di tutela ambientale e paesaggistica astrattamente\nperseguiti. \n Cio\u0027 avverrebbe in virtu\u0027 dell\u0027obiettivo di scongiurare un\nrischio (l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti sul territorio regionale\nderivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma 2,\nlegge regionale n. 5/2024) oltre che indimostrato, anche inesistente\nsoprattutto nel caso degli impianti agri-voltaici come quello in\nesame. \n 6. Con un quarto motivo di ricorso la societa\u0027 ha dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata dall\u0027amministrazione\nsull\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n L\u0027art. 19 ai commi 6 e 11 del TUA prevede un termine perentorio\ndi quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza del termine di\ntrenta giorni cui al precedente comma 4 per l\u0027adozione del\nprovvedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA, termini che,\nnel caso di specie, sarebbero ampiamente decorsi in quanto\nl\u0027amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il 5\nfebbraio 2024). \n 7. Con ricorso per motivi aggiunti del 18 febbraio 2025 la\nsocieta\u0027 ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l\u0027annullamento della\nnota in data 21 gennaio 2025 con la quale il servizio VIA ha\ncomunicato il riavvio del procedimento di screening VIA al fine di\n«valutare gli effetti della legge regionale n. 20/2024\nsull\u0027intervento di che trattasi». \n 7.1. Nelle more del giudizio, infatti, la regione con la nota\nimpugnata, pur comunicando il formale riavvio del procedimento di\nscreening VIA, ha nella sostanza reiterato la sospensione dell\u0027iter\nattivando il suindicato sub-procedimento. In data 6 dicembre 2024,\ninfatti, era entrata in vigore la legge regionale n. 20/2024 con cui\nil legislatore ha abrogato la precedente legge regionale n. 5/2024 e\nha introdotto una disciplina normativa relativa alle aree non idonee\n(che, invece sarebbe riservata a un atto di programmazione\namministrativa), introducendo un divieto aprioristico\nall\u0027autorizzazione e alla realizzazione di impianti FER localizzati\nin tali aree, senza peraltro recepire le indicazioni sulle aree\nidonee individuate dal legislatore statale e prevedendo persino che\nla declaratoria di non idoneita\u0027 prevalga su quella di idoneita\u0027. \n La regione, con la nota impugnata, avrebbe illegittimamente\naggravato il procedimento con un\u0027attivita\u0027 istruttoria non prevista\ndalla normativa statale e finalizzata a valutare gli effetti sul\nprogetto della ricorrente di una legge regionale manifestamente\nincostituzionale e anti-comunitaria. \n 7.2. Con lo stesso ricorso per motivi aggiunti la societa\u0027\nricorrente ha chiesto l\u0027annullamento, quale atto propriamente lesivo,\ndella nota prot. n. 4777 del 13 febbraio 2025 con la quale il\nservizio VIA ha comunicato gli esiti di tale asseritamente\nillegittimo sub-procedimento, disponendo l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di screening VIA alla luce del fatto che il progetto\nricadrebbe in alcune aree non idonee ai sensi dell\u0027allegato B della\nlegge regionale n. 20/2024 per l\u0027installazione di impianti\nagri-voltaici, con conseguente applicazione del divieto di cui\nall\u0027art. 1, comma 5 della medesima legge regionale. \n 8. Con un primo motivo, la societa\u0027 ricorrente ha dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 degli atti impugnati in via derivata dalla\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera a), commi\n5 e 7, legge regionale n. 20/2024 (e dei relativi allegati), nella\nparte in cui - disciplinando in carenza di potere con atto normativo\nle aree non idonee, prevedendo un divieto aprioristico\nall\u0027autorizzazione e all\u0027installazione di impianti FER nelle aree\nqualificate dalla medesima legge come «non idonee» e sancendone la\nprevalenza perfino rispetto alla disciplina delle aree c.d. «idonee»\n- violerebbe apertamente la normativa primaria di riferimento. \n 8.1. La regione, innanzitutto, con legge regionale (art. 1, comma\n1, lettera a) avrebbe proceduto in via principale e prioritaria\nall\u0027individuazione delle aree non idonee (peraltro configurandole\ncome divieti preventivi), per poi individuare anche quelle idonee,\nresiduali sia nella loro entita\u0027 che negli effetti del loro\nriconoscimento. Cosi\u0027 facendo, l\u0027art. 1 della legge regionale si\nsarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia,\ndesumibili dal combinato disposto dell\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 387/2003 e delle Linee guida nazionali approvate con\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 (che configurano le aree non\nidonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non vincolante\ne pongono una riserva di procedimento amministrativo sul punto),\nnonche\u0027 con il decreto legislativo n. 199/2021, il quale: \n 1) all\u0027art. 20, comma 4, accorda priorita\u0027 e prevalenza\nall\u0027individuazione delle aree idonee, assegnando alla Regione il\ncompito di provvedere con fonte legislativa esclusivamente in merito\na tale tipologia di aree; \n 2) all\u0027art. 18, rinvia a un momento successivo\nall\u0027individuazione delle aree idonee, a valle dell\u0027aggiornamento\ndelle Linee guida nazionali, l\u0027aggiornamento della disciplina delle\naree non idonee, confermando la riserva di procedimento. \n 9.1.1. In particolare, l\u0027art. 12 del decreto legislativo n.\n387/2003 ha fissato il principio di generale utilizzabilita\u0027 di tutti\ni terreni per la realizzazione di impianti FER, salvo il potere delle\nregioni di individuare, nei limiti di quanto previsto dalle Linee\nguida nazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le\naree non idonee. Queste ultime non si configurano come divieti\npreventivi, ma costituiscono uno strumento di accelerazione, non\nvincolante (v. paragrafo 17 e allegato 3 del decreto ministeriale 10\nsettembre 2010), la cui individuazione deve avvenire previa apposita\nistruttoria e confluire in un atto di pianificazione (a carattere\namministrativo, dunque, e non normativo), dovendosi motivare la\nincompatibilita\u0027 in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni\ndi impianti con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti.\nL\u0027individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con\nuno strumento amministrativo flessibile, in modo da garantire\nl\u0027opportuno bilanciamento degli interessi in gioco nella concreta\nsede procedimentale. \n 9.1.2. Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma\nanche nel decreto legislativo n. 199/2021. Ed infatti, l\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 stabilisce espressamente che i\ndecreti ministeriali recanti principi e criteri in materia di aree\nidonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per\nl\u0027individuazione delle aree idonee, assegnando alle Regioni il\ncompito di procedere alla piena attuazione della norma con atto di\nfonte legislativa limitatamente alle aree idonee (comma 4). L\u0027art.\n20, invece, non attribuirebbe alle regioni il potere legislativo in\nmerito alle aree non idonee, cosi\u0027 come confermato anche dall\u0027art.\n18, comma 3, il quale prevede che solo a seguito dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee si potra\u0027 porre in essere la valutazione di cui\nall\u0027art. 17 delle linee guida che impone alle regioni di operare un\ncongruo bilanciamento degli interessi. \n 9.1.3. Di qui la evidente incostituzionalita\u0027 della legge\nregionale n. 20/2024, che si pone in contrasto coi principi\nfondamentali della materia stabiliti dall\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 387/2003, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e\ndal decreto legislativo n. 199/2021 per violazione dell\u0027art. 117\ndella Costituzione. \n 9.2. Deduce la ricorrente che la violazione dei principi\nfondamentali della materia e la conseguente incostituzionalita\u0027 della\nlegge regionale deriverebbe anche dal divieto aprioristico di\nautorizzare e realizzare impianti FER in aree non idonee posto\ndall\u0027art. 1, commi 5 e 7 della legge regionale n. 20/2024. \n I principi fondamentali della materia fissati dalla legislazione\ndello Stato, infatti, costituiscono attuazione delle direttive\ncomunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche\nrinnovabili. Tali principi fondamentali, secondo la giurisprudenza\namministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole (ex art.\n12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003) e il potere delle\nregioni di individuare aree non idonee all\u0027installazione di impianti\nFER, ma mediante una indicazione di massima da operare con un atto di\npianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del procedimento\namministrativo, dovendosi stigmatizzare, invece, interventi normativi\nvolti a precludere la realizzazione di impianti FER su ampie porzioni\ndel territorio regionale. \n L\u0027art. 1 della legge regionale n. 20/2024, nell\u0027introdurre il\nsuddetto divieto aprioristico si pone in contrasto con tali principi\nfondamentali, eccedendo le competenze in materia. Peraltro, gli\nallegati, A, B, C, D ed E alla legge regionale individuano una serie\ndi aree non idonee che corrispondono alla quasi totalita\u0027 del\nterritorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato. \n La ricorrente, pertanto, ha chiesto la rimessione alla Corte\ncostituzionale della questione di legittimita\u0027 costituzionale della\nlegge regionale n. 20/2024 e, in particolare, degli articoli 1, commi\n5 e 7, in relazione agli articoli 117, comma 3 della Costituzione\n(per violazione dei suindicati principi fondamentali della materia\nstabiliti dallo Stato) e all\u0027art. 3 della Costituzione, in quanto le\nprevisioni in questione impedirebbero, in modo illogico e\nirragionevole, una adeguata ponderazione di tutti gli interessi\ncoinvolti, trascurando l\u0027interesse pubblico alla realizzazione di\nimpianti FER e imponendo l\u0027inefficacia dei provvedimenti\nautorizzativi gia\u0027 conseguiti. \n Inoltre, poiche\u0027 la disciplina di riferimento e\u0027 di derivazione\neuro-unitaria, la ricorrente ha dedotto altresi\u0027 la violazione\ndell\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione, essendo la disciplina\nregionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore\nnazionale in attuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal\neuropeo. \n 9.2.1. Sotto altro profilo, l\u0027art. 1, comma 5, sopra citato\nsarebbe incostituzionale in quanto l\u0027inidoneita\u0027 dell\u0027area, a\ndifferenza di quanto previsto dalla legge regionale, non comporta\ntout court il divieto di installazione di impianti FER, gravando\nsull\u0027amministrazione l\u0027onere di effettuare una puntuale istruttoria\nal fine di bilanciare gli interessi coinvolti. \n Cio\u0027 e\u0027 stabilito dalle linee guida di cui al decreto\nministeriale 10 settembre 2010 (allegato 3, lettera d) ed e\u0027 stato\nchiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo\ncui anche nel caso di aree non idonee opera una riserva di\nprocedimento amministrativo, sussistendo il dovere\ndell\u0027amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per\ncaso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in\nconsiderazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del\nsito interessato. \n Lo stesso decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica del 21 giugno 2024 (recante «Disciplina per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee per l\u0027installazione di\nimpianti a fonti rinnovabili») sulla cui base e\u0027 stata emanata la\nlegge regionale n. 20/2024, non abilita in alcun modo le regioni a\nintrodurre divieti aprioristici di autorizzare e realizzare impianti\nFER nelle aree individuate come «non idonee». \n 9.3. La ricorrente deduce, poi, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 1, commi 5 e 7 della legge regionale n. 20/2024 e dei\nrelativi allegati per violazione dei principi fondamentali della\nmateria anche sotto il profilo della violazione della disciplina\ndelle aree idonee ex art. 20, comma 8, decreto legislativo n.\n199/2021. \n 9.3.1. Con specifico riferimento alle fattispecie di non\nidoneita\u0027 di cui alla nota regionale impugnata che ha disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza della ricorrente, le lettere t), u) e\nw), punto 12, allegato B, prevedono che sono aree non idonee per\nl\u0027installazione di impianti agri-voltaici di grande taglia «i beni\nculturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte\nII del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni\nculturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10 della legge 6 luglio\n2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri\nda essi, in linea d\u0027aria da essi», gli «immobili e le aree di\nnotevole interesse pubblico di cui all\u0027art. 136, comma 1 del decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano\nmeno di 7 chilometri da essi», nonche\u0027 «aree e immobili\ncaratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico- culturale,\narchitettonica, archeologica, di cui all\u0027art. 48 delle NTA del PPR,\ned aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea\nd\u0027aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela\ncondizionata». \n Tali norme contrasterebbero, secondo la ricorrente, con l\u0027art.\n20, comma 8, lettera c-quater) del decreto legislativo n. 199/2021\nsecondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non sono\n«ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne\u0027 ricadono nella fascia\ndi rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda\noppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di\nrispetto e\u0027 determinata considerando una distanza dal perimetro dei\nbeni sottoposti a tutela di [...] 500 m per gli impianti\nfotovoltaici». \n 9.3.2. Anche le ipotesi di non idoneita\u0027 prevista dalla bb)\ndell\u0027allegato B alla legge regionale n. 20/2024, riferita alle «zone\nurbanistiche omogenee E \"Agricole\"», che sarebbe illegittima, in\nquanto sussiste una compatibilita\u0027 ex lege delle aree agricole,\nriconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. \n 9.3.3. Rappresenta la ricorrente, inoltre, come lo stesso\nConsiglio di Stato con ordinanze cautelari n. 4297, n. 4298, n. 4299,\nn. 4300, n. 4301, n. 4302 del 2024 (peraltro prima dell\u0027entrata in\nvigore della legge regionale n. 20/2024) abbia sospeso l\u0027efficacia\ndell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 21 giugno\n2024 che, nel prevedere la «possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8» del decreto legislativo n. 199/2021,\nconsentiva in astratto alle regioni di derogare alla disciplina\nprimaria sulle aree idonee. \n 9.4. La societa\u0027 ricorrente ha, inoltre, dedotto l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale del divieto introdotto dall\u0027art. 1, commi 5 e 7, della\nlegge regionale n. 20/2024 per violazione degli articoli 3, 9 e 41\ndella Costituzione. \n 9.4.1. Sotto un primo profilo, infatti, la legge regionale si\nporrebbe in contrasto con il principio di tutela dell\u0027ambiente, cui\ncontribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche il\nregolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che la realizzazione degli\nimpianti FER debba essere considerata di «interesse pubblico\nprevalente ... in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei\nsingoli casi» (art. 3). Pertanto, il divieto previsto dalla norma\nregionale si porrebbe in contrasto con il principio di integrazione\ndelle tutele, riconosciuto anche a livello europeo dall\u0027art. 11 del\nTFUE (secondo cui le esigenze di tutela dell\u0027ambiente devono essere\nintegrate nella definizione e attuazione delle altre pertinenti\npolitiche pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile).\nTali esigenze di tutela, inoltre, impongono di operare un\nbilanciamento dei vari interessi in concreto nell\u0027ambito del\nprocedimento amministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza\namministrativa e costituzionale. La legge regionale e i provvedimenti\nimpugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria del procedimento\namministrativo tale attivita\u0027 di bilanciamento, introducendo un\ndivieto aprioristico contrastante con l\u0027esigenza prioritaria di\nincrementare la produzione di energia green al fine di tutelare\nl\u0027ambiente. \n 9.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione in esame\nviolerebbe altresi\u0027 l\u0027art. 41 della Costituzione, avendo introdotto\nin modo inaspettato un divieto generale di autorizzazione e\nrealizzazione di impianti, cosi\u0027 sacrificando la liberta\u0027 di\niniziativa privata e l\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente; l\u0027art.\n97 della Costituzione, nella misura in cui, trascurando le attivita\u0027\namministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti, pregiudica il\nprincipio di buon andamento della pubblica amministrazione e di\ndoverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3 della Costituzione,\nsotto il profilo della proporzionalita\u0027, non sussistendo i\npresupposti di necessita\u0027 e idoneita\u0027 della misura adottata rispetto\nall\u0027obiettivo asseritamente perseguito di tutela del territorio\nagrario. \n Infatti, l\u0027opzione perseguita dal Legislatore regionale di porre\nun generale ed indiscriminato divieto di autorizzare e realizzare\niniziative FER risulta viziata, sotto il profilo della\nproporzionalita\u0027 della misura adottata, in quanto destinata ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati e sugli\nobiettivi di tutela ambientale e paesaggistica astrattamente\nperseguiti. \n Cio\u0027 avverrebbe in virtu\u0027 di un obiettivo (di scongiurare\nl\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti sul territorio regionale derivanti\ndalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma 1, lettere c)\ne d) della legge regionale n. 20/2024) oltre che indimostrato, anche\ninesistente soprattutto nel caso degli impianti agri-voltaici come\nquello in esame. \n 10. La societa\u0027 ricorrente ha censurato gli atti impugnati anche\nin via autonoma e derivata dalla contrarieta\u0027 al diritto\neuro-unitario della legge regionale n. 20/2024. \n 10.1. La disciplina regionale, infatti, avrebbe dovuto essere\ndisapplicata dall\u0027amministrazione in quanto contraria al principio di\nmassima diffusione delle forme di produzione di energia rinnovabile\nsancito dalle norme eurounitarie e, in particolare, dalle direttive\n2001/77/CE e 2009/28/CE nonche\u0027 dalle piu\u0027 recenti direttive UE\n2018/2001 e 2023/2413, come completate dal regolamento UE 2577/2022 e\ndalla recente raccomandazione UE 2024/1343. \n La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via autonoma\navendo violato l\u0027obbligo giuridico di disapplicare le norme interne\nincompatibili con quelle euro-unitarie. \n 10.2. In secondo luogo, la nota impugnata risulterebbe\nillegittima anche in via derivata dalla legge regionale contrastante\ncon la normativa europea. \n Il divieto posto dalla legge regionale, infatti, sottrae in modo\nindiscriminato il territorio regionale dalla localizzazione degli\nimpianti FER, cosi\u0027 impedendo il raggiungimento dei target vincolanti\nper lo Stato italiano fissati dalla normativa europea, oltre a porsi\nin contrasto coi principi di derivazione europea di massima\ndiffusione delle fonti rinnovabili, di semplificazione dei\nprocedimenti autorizzativi, con la natura di interesse pubblico\nprevalente dell\u0027installazione di impianti FER rispetto ad altri\ninteressi in potenziale conflitto, con l\u0027obiettivo di semplificare\nulteriormente le procedure autorizzative nelle c.d. zone di\naccelerazione, quali le aree idonee ex art. 20, comma 8, decreto\nlegislativo n. 199/2021 e con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le\nc.d. zone di esclusione. \n 11. Con il terzo motivo di ricorso, la societa\u0027 ha inoltre\ndedotto l\u0027illegittimita\u0027 in parte qua del decreto ministeriale 21\ngiugno 2024 che, al combinato disposto degli articoli 1, comma 2,\nlettera b) e 3, comma 1, prevede che le regioni con propria legge\nindividuino sul rispettivo territorio superfici e aree non idonee. \n In realta\u0027, evidenzia la ricorrente che, in via principale, il\ndecreto ministeriale costituisce esso stesso parametro di\nincostituzionalita\u0027 della normativa regionale in quanto, a differenza\ndella legge regionale n. 20/2024, non prevede in alcun modo\nl\u0027espresso divieto generale e aprioristico di autorizzare e\nrealizzare impianti fotovoltaici ed eolici in aree c.d. «non idonee»,\nne\u0027 tantomeno prevede la prevalenza della disciplina delle aree non\nidonee su quella delle aree c.d. idonee ai sensi dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021. \n Inoltre, posto anche che il Consiglio di Stato ha sospeso\nl\u0027efficacia delle disposizioni del decreto ministeriale, «solo\nformalmente il decreto costituisce il parametro sulla cui base e\u0027\nstata adottata la legge regionale, dal momento che l\u0027efficacia delle\ndisposizioni che in astratto potevano consentire alla regione di\nderogare in peius alla normativa statale era stata (ed e\u0027 tuttora)\nsospesa in data anteriore all\u0027emanazione della nuova legge\nregionale». \n Solo in via ulteriormente subordinata dunque, i.e. laddove si\nritenesse di interpretare il decreto ministeriale nel senso di\nabilitare la regione ad intervenire con disposizioni quali quelle\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si dubita, la ricorrente lo\nimpugna per i seguenti motivi. \n 11.1. Il decreto ministeriale contrasterebbe, infatti, con l\u0027art.\n20 del decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare, con il\ncomma 4 che limiterebbe la potesta\u0027 normativa della regione\nall\u0027individuazione delle sole aree idonee. \n 11.2. In secondo luogo, il Decreto sarebbe illegittimo in\nrelazione a quanto previsto dall\u0027art. 7, comma 2, lettera c) che\nconferisce alle regioni la possibilita\u0027 di far salve le aree idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021. \n L\u0027efficacia di tale disposizione, peraltro, e\u0027 stata sospesa dal\nConsiglio di Stato, che ha negato spazio per una piu\u0027 restrittiva\ndisciplina regionale rispetto a quella di cui all\u0027art. 20, comma 8. \n La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto\nalle regioni di derogare in peius alla legislazione statale in\nmateria di aree idonee, si pone in contrasto con la normativa\nprimaria di riferimento. \n 11.3. La ricorrente censura, infine, l\u0027illegittimita\u0027 del Decreto\nanche nella misura in cui, anziche\u0027 limitarsi a dettare criteri\nuniformi per i legislatori regionali ai fini dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee (come prescritto all\u0027art. 20, comma 1, decreto\nlegislativo n. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneita\u0027\ndi alcune aree del territorio nazionale, disponendo all\u0027art. 7, comma\n3 che «sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono\nricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi\ndell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n 11.4. Tale disposizione, inoltre, laddove letta nel senso di\nvietare l\u0027installazione di impianti FER nelle aree non idonee,\nrisulterebbe illegittima anche per contrasto con i principi\nfondamentali in materia come sopra richiamati. \n 12. Col quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, infine, la\nsocieta\u0027 ricorrente ha ribadito l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata\ndall\u0027amministrazione procedente sull\u0027istanza di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n 13. Si e\u0027 costituita in giudizio la Regione autonoma della\nSardegna, rilevando, innanzitutto, come con le ordinanze del TAR\nLazio n. 9164 e n. 9168 del 2025 sono state rimesse in via\nincidentale alla Corte costituzionale le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 3, nonche\u0027 degli\nallegati della legge regionale n. 20/2024. \n 13.1. La regione ha, inoltre, dedotto che essa sarebbe dotata ai\nsensi dell\u0027art. 117, comma 6 della Costituzione, e art. 6 dello\nstatuto speciale, di competenza legislativa esclusiva (e\namministrativa) nella materia di tutela e pianificazione\npaesaggistica e nelle materie dell\u0027urbanistica e dell\u0027agricoltura e\nforeste (art. 3, statuto speciale), nonche\u0027 di competenza concorrente\nnella materia della «produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica», ai sensi dell\u0027art. 4 dello statuto. \n 13.1.1. In detto contesto, la legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stata\nadottata dalla regione nell\u0027esercizio della competenza legislativa\nesclusiva. \n Tale prospettiva troverebbe conferma anche nella recente sentenza\ndella Corte costituzionale n. 28/2025 laddove si e\u0027 affermato che le\nregioni, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di\nclassificazione e obiettivi annui (cosi\u0027 come stabilito dal decreto\nministeriale 21 giugno 2024) fino al 2030, possono esercitare la piu\u0027\nampia discrezionalita\u0027 nel selezionare in quali aree consentire\nl\u0027installazione agevolata di impianti FER. \n 13.1.2. La legge regionale, inoltre, avrebbe operato nei limiti\ndella potesta\u0027 legislativa concorrente nella materia della\n«produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica». Il decreto\nlegislativo n. 199/2021, all\u0027art. 20, comma 1, rimanda a un decreto\nministeriale la determinazione dei criteri per l\u0027individuazione sia\ndelle aree idonee che di quelle non idonee. Tale decreto\nministeriale, adottato il 21 giugno 2024 avrebbe disposto che le\nregioni definiscano con legge non solo quali sono le aree idonee, ma\nanche quali quelle non idonee e ordinarie (v. art. 3, mai impugnato). \n 13.1.3. La regione, poi, in applicazione dello stesso decreto\nlegislativo n. 199/2021, che peraltro salvaguarda esplicitamente\nall\u0027art. 49 le competenze delle regioni a statuto speciale, tenuto\nconto dell\u0027obiettivo concordato con lo Stato (art. 2, decreto\nministeriale 2024), avrebbe svolto una istruttoria basata sulle\ncondizioni specifiche del territorio individuando le aree idonee in\nmodo tale da garantire non solo il raggiungimento, ma anche il\nsuperamento degli obiettivi di potenza da raggiungere al 2030. \n 13.1.4. Con l\u0027individuazione delle aree idonee la regione\navrebbe, dunque, garantito il rispetto degli obiettivi di potenza\ncomplessiva introducendo una disciplina atta a preservare al massimo\nil patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale,\nambientale, senza tuttavia escludere del tutto la possibilita\u0027 di\ninstallare nelle aree e superfici non idonee impianti FER, in\nossequio al principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile e fermo restando che ogni altra area (in cui non viga il\ndivieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra) deve ritenersi\nresidualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e potrebbe,\nquindi, ospitare l\u0027installazione di impianti. \n Cio\u0027 emergerebbe dall\u0027analisi degli allegati in cui, tenendo\nconto della rilevanza paesaggistica, culturale, etc., si e\u0027 proceduto\na classificare le aree come non idonee, dopo aver individuato quelle\nidonee, prevedendo una distinzione tra tipologie e tagli di impianti\nFER e consentendone la realizzazione in seguito a un puntuale\nbilanciamento. \n 13.2. Anche gli assunti della ricorrente in merito alla\nprevisione di un divieto assoluto, secondo l\u0027amministrazione\nregionale, sarebbero infondati in quanto sarebbero stati previsti\nelementi di flessibilita\u0027, da valutare caso per caso anche nelle aree\nnon idonee, tra cui in particolare gli articoli 1, commi 4, 5 e 7,\nultimo capoverso, 3, comma 4, allegato G, comma 2 (che peraltro alla\nlettera c) prevederebbe misure di incentivo per la realizzazione\ndegli impianti agri-voltaici). Inoltre, negli allegati (lettere b),\nc), e negli allegati A, B, C) sarebbero consentiti impianti in aree\ndefinite non idonee. \n 13.3. La legge regionale sarebbe conforme anche all\u0027art. 20,\ncomma 8 del decreto legislativo n. 199/2021 che si limiterebbe ad\nelencare una serie di aree da ritenere idonee nelle more della loro\nconcreta individuazione da parte delle regioni, sulla scorta dei\ncriteri elencati nel decreto ministeriale 21 giugno 2024. Si\ntratterebbe, dunque, di una disposizione transitoria, che non\nindividuerebbe un minimum immodificabile di aree idonee. \n 13.4. Privi di rilievo sarebbero i richiami effettuati dalla\nricorrente all\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e al\ndecreto ministeriale del 10 settembre 2010 in quanto superati dalla\npiu\u0027 recente normativa statale che, prevedendo come inderogabile il\nraggiungimento di predefiniti livelli di energia da fonti\nrinnovabili, salvaguarderebbe, al contempo, le prerogative regionali\nin materia paesaggistica, mediante la definizione delle aree idonee\ncon legge regionale. \n 13.5. In relazione all\u0027affidamento della ricorrente (e alla\npresunta violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione), la\nregione ha dedotto che i commi 2 e 5 dell\u0027art. 1 della legge\nregionale n. 20/2024 darebbero applicazione al principio generale del\ntempus regit actum e non prevederebbero un regolamento irrazionale\nche frustrerebbe situazioni consolidate e certe, e cio\u0027 anche alla\nluce della natura precaria dello stesso regime autorizzatorio (e\nancor piu\u0027 nella fase di screening). \n Neanche il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 prevederebbe,\nperaltro, una norma di salvaguardia per i procedimenti autorizzatori\nin corso al momento della sua entrata in vigore: pertanto, alcun\naffidamento poteva essersi consolidato sul tenore delle disposizioni\nprevigenti, in ragione della transitorieta\u0027 della normativa e della\nevoluzione del quadro normativo di riferimento. \n 13.6. Quanto alla dedotta violazione delle norme euro-unitarie,\ncon conseguente asserita illegittimita\u0027 costituzionale della legge\nregionale n. 20/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma 1 della\nCostituzione, secondo la regione non sarebbero stati evidenziati i\nprofili specifici di contrasto con il diritto dell\u0027Unione europea ne\u0027\nindicato in che modo la normativa regionale impedirebbe di rispettare\nl\u0027obiettivo di potenza alla stessa attribuito. \n 14. Si sono costituiti in giudizio altresi\u0027 il Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della\ncultura, il ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e\ndelle foreste e la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo\nl\u0027incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio\nin relazione alle censure sollevate avverso il decreto ministeriale\n21 giugno 2024, nonche\u0027 il difetto di legittimazione passiva della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n 15. All\u0027udienza dell\u002711 giugno 2025 la causa e\u0027 stata discussa e\nquindi trattenuta in decisione. \n 16. Ritiene il collegio rilevanti e non manifestamente infondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, (comma 1,\nlettere a), e), commi 5 e 7 della legge regionale n. 20/2024 per\ncontrasto con gli articoli 3, 9, 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della\nCostituzione, dedotte dalla ricorrente con il ricorso per motivi\naggiunti. Pertanto, si reputa necessario sospendere il giudizio per\nconsentire il controllo incidentale di costituzionalita\u0027 sulle\nquestioni di seguito indicate. \n 17. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della rilevanza della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, secondo il quale e\u0027 necessario che «il giudizio non possa\nessere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale» della disposizione contestata. \n 17.1. In via preliminare, il collegio deve evidenziare come sia\ninfondata e da respingere l\u0027eccezione di incompetenza territoriale di\nquesto tribunale, in favore del T.A.R. per il Lazio, sollevata dalle\namministrazioni statali resistenti. \n In senso contrario infatti, si rileva come i provvedimenti\nimpugnati, in particolare con i motivi aggiunti, si fondino\nesclusivamente sulla legge regionale n. 20 del 2024 e non gia\u0027 sul\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024, sicche\u0027 tale decreto non rientra\nnel perimetro delle questioni giuridiche rilevanti nel caso che\noccupa. \n Invero, la legge regionale n. 20 del 2024 e\u0027 un atto di fonte\nlegislativa espressione della potesta\u0027 legislativa attribuita alla\nRegione Sardegna dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello\nstatuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio\n1948, n. 3, e cio\u0027 lasciando momentaneamente in disparte la questione\ndel superamento dei limiti da rispettare indicati in Costituzione,\noggetto della verifica di non manifesta infondatezza della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale di cui si dira\u0027 tra breve, senza che\npercio\u0027 rilevi in via decisiva l\u0027esistenza del decreto ministeriale\n21 giugno 2024. \n D\u0027altronde, a conferma dell\u0027autonomia delle due fonti, come ha\nrilevato il T.A.R. per il Lazio nell\u0027ordinanza n. 9164 del 13 maggio\n2025, con la quale sono state rimesse al giudizio della Corte\ncostituzionale alcune questioni legittimita\u0027 costituzionale della\nmedesima legge regionale n. 20 del 2024 (su cui v. infra),\n«l\u0027eventuale annullamento del decreto [decreto ministeriale 21 giugno\n2024] sul punto sarebbe peraltro, allo stato e in presenza delle\ndisposizioni recate dalla legge regionale n. 20/2024, privo di ogni\nutilita\u0027 per la parte ricorrente. Essa, infatti, non potrebbe\ncomunque ulteriormente coltivare i progetti sopra citati, in quanto\nla disciplina legislativa regionale costituirebbe a tal riguardo un\nostacolo assoluto». \n Peraltro, come rilevato dalla difesa della parte ricorrente in\nsede di discussione orale all\u0027udienza pubblica dell\u002711 giugno 2025,\nEF Agri non ha piu\u0027 neppure interesse alle censure inerenti\ndirettamente il decreto ministeriale 21 giugno 2024, proposte in via\nsubordinata, essendo intervenuto il suo annullamento, almeno in parte\nqua, per via giurisdizionale, ad opera della sentenza T.A.R. Lazio,\nsez. III, 13 maggio 2025, n. 9155. \n 17.2. Cio\u0027 posto, e passando adesso al merito, le note impugnate\ncon il ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, la nota\ndell\u0027Assessorato regionale della difesa dell\u0027ambiente prot. n. 4777\ndel 13/2/2025 dell\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente, con la\nquale e\u0027 stata comunicata alla societa\u0027 ricorrente l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA, fondano, in via\nesclusiva, le ragioni del diniego sull\u0027istanza facendo riferimento\nall\u0027entrata in vigore della disciplina recata dalla legge regionale\nn. 20/2024 e, nella specie, all\u0027introdotto divieto di realizzare\nimpianti FER sulle aree classificate dalla medesima legge come non\nidonee; divieto di realizzazione degli impianti che si applica anche\ncon riferimento alle istanze di autorizzazione presentate prima\ndell\u0027entrata in vigore della legge (art. 1, comma 5, legge regionale\nn. 20/2024). \n Di conseguenza, l\u0027eventuale accertamento dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale n. 20/2024 determinerebbe un\nautomatico travolgimento, per illegittimita\u0027 derivata, degli atti\nadottati dall\u0027amministrazione regionale. \n In particolare, la nota impugnata con il ricorso per motivi\naggiunti proposti il 13 febbraio 2025 ha disposto l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di c.d. screening VIA della ricorrente alla luce del\nfatto che l\u0027impianto agrivoltaico in progetto ricadrebbe in aree non\nidonee, cosi\u0027 come individuate dall\u0027allegato B, lettere t), u), w) e\nbb) della legge regionale n. 20/2024 e su cui, pertanto, ai sensi del\npredetto art. 1, comma 5, vige il divieto di realizzare impianti FER\nanche per progetti - come nel caso in esame - presentati prima\ndell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale. \n Di qui l\u0027evidente rilevanza, nel caso di specie, della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale che si va a sollevare. \n 18. In secondo luogo, il prospettato conflitto dell\u0027art. 1, commi\n5 e 7 della legge regionale n. 20/2024 con i principi radicati negli\narticoli 3, 9, 41, 97 e, soprattutto, con l\u0027art. 117, commi 1 e 3\ndella Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 3, comma 1 dello statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, si presenta, ad avviso del collegio, «non\nmanifestamente infondato» ai sensi del medesimo art. 23 della legge\nn. 87/1953. \n 19. Preliminarmente, occorre rilevare come l\u0027intervento normativo\ndi cui alla legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stato posto in essere,\nsecondo quanto riportato all\u0027art. 1, comma 1, lettera a) della\nmedesima legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici\nidonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione\necologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di\ncui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonche\u0027\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettere f), m) e n), art. 4,\nlettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto\nspeciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del\nPresidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme\ndi attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della\nSardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga\nin considerazione la pianificazione energetica e quella di governo\ndel territorio». \n 19.1. Quanto all\u0027ambito di competenza legislativa interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla potesta\u0027 legislativa primaria in materia di «edilizia e\nurbanistica» riconosciuta dallo Statuto speciale della Regione\nautonoma della Sardegna all\u0027art. 3, comma 1, lettera f) - e la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, recante norme di\nattuazione dello statuto speciale anzidetto -, nonche\u0027 la potesta\u0027\nlegislativa di cui alla lettere m) («esercizio dei diritti demaniali\ne patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline») e\nn) («usi civici») del medesimo art. 4. Va richiamata altresi\u0027 la\npotesta\u0027 legislativa concorrente nella materia «produzione trasporto\ne distribuzione nazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel\nlimite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e prevista\nanche dall\u0027art. 4, lettera e), dello statuto - produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica. \n 19.2. L\u0027oggetto della legge regionale in discorso (recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione e comunque di\nosservanza della disciplina statale sull\u0027individuazione delle aree e\ndei siti sui quali possono essere installati gli impianti di\nproduzione di energia rinnovabile di cui al decreto legislativo n.\n199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario ambito di\npotesta\u0027 legislativa autonoma attinto sia quello statutario in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» (art.\n4, lettera e dello statuto speciale). \n 19.3. Come osservato, infatti, dalla Corte costituzionale in\nrelazione all\u0027abrogata legge regionale n. 5/2024 di c.d. moratoria\n(che aveva previsto «misure di salvaguardia comportanti il divieto di\nrealizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia\nelettrica da fonti rinnovabili» e sulla cui base era stato adottato\nil provvedimento di sospensione del procedimento di screening\nimpugnato con il ricorso principale), tale legge regionale, «pur\nconseguendo, come detto, la finalita\u0027 di tutelare il paesaggio,\nincide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti\ndi produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili».\nPertanto, la legge regionale afferisce in modo prevalente alla\ncompetenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e) dello statuto speciale).\nIn ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno dei due\nambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di fronte a un\nintreccio di competenze, nessuna delle quali prevalente, cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria di tutela del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia elettrica piu\u0027\nvolte richiamata - devono esercitarsi «[i]n armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti dalle leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi artt. 3 e 4 dello statuto di\nautonomia» (Corte costituzionale, n. 28 del 2025). \n 20. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in rilievo una\ncompetenza legislativa regionale «di autonomia» che deve essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei principi fondamentali e\ndelle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina statale di cui al\ndecreto legislativo n. 199/2021, ritiene il collegio che le\ndisposizioni della legge regionale n. 20/2024 e, segnatamente, le\ndisposizioni di cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera a) e commi 5 e 7, e\ndi cui agli allegati da A a E della legge della Regione Sardegna n.\n20/2024 contrastino coi principi stabiliti dalla legge statale e\ndalle norme fondamentali di riforma economico-sociale che si\nimpongono anche alla Regione autonoma della Sardegna per espressa\nprevisione statutaria. \n 21. In primo luogo, ritiene il collegio non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale della legge\nregionale n. 20/2024 con riferimento specifico alle disposizioni\nsuindicate, per violazione dell\u0027art. 117, primo comma, della\nCostituzione, in relazione alla previsione, con legge regionale,\ndelle aree non idonee (che, come si dira\u0027 anche piu\u0027 avanti,\nriguardano aree vastissime del territorio isolano). \n Da questo punto di vista, infatti, la disciplina regionale sembra\nporsi in conflitto con i principi fondamentali della materia\nindividuati nell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo n.\n199/2021. \n 21.1. Osserva, infatti, il collegio che l\u0027art. 20, comma 4 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 limita la potesta\u0027 legislativa delle\nregioni soltanto all\u0027individuazione puntuale delle aree idonee:\n«conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al\ncomma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei\nmedesimi decreti, le regioni individuano con legge le aree idonee,\nanche con il supporto della piattaforma di cui all\u0027art. 21». \n Su tale base normativa, questo tribunale, nel rimettere alla\nCorte costituzionale una questione di legittimita\u0027 costituzionale\nanaloga alla presente, dopo avere riepilogato il quadro di\nriferimento normativo europeo e statale in materia, ha gia\u0027 ritenuto\nche «la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 ha, invece,\nintrodotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti impugnati\nnel presente giudizio, che - ad avviso del collegio - non pare\nproprio conformarsi al sopra descritto quadro normativo europeo e\nnazionale, avendo la suddetta legge regionale: \n individuato molteplici aree inidonee all\u0027installazione degli\nimpianti, mentre, come si e\u0027 detto, il compito del legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente le «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita accelerazione autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 (...)» (T.A.R. Sardegna, sez. II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n 21.2. Ritiene il collegio che non conduca a diverso esito neppure\nquanto previsto dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, emanato in\nattuazione dell\u0027art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo n.\n199/2021 ed e\u0027 per questo, infatti, che non si pongono nel presente\ngiudizio questioni inerenti alla (il)legittimita\u0027 del decreto in\nparola. \n Tale decreto ha espressamente previsto al comma 1, comma 2,\nlettera b), che «In esito al processo definitorio di cui al presente\ndecreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento degli enti\nlocali, individuano sul rispettivo territorio ... b) superfici e aree\nnon idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con\nl\u0027installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le\nmodalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10\nsettembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni» e, all\u0027art. 3 ha\nprevisto che «Per il conseguimento delle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 1,\ncomma 1 del presente decreto, le regioni individuano ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.\n199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di\nentrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all\u0027art. 1,\ncomma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del\npresente decreto». \n La disposizione da ultimo trascritta non e\u0027 in effetti stata\noggetto dell\u0027annullamento giurisdizionale parziale che ha interessato\nil decreto ministeriale ad opera della sentenza del T.A.R. Lazio,\nRoma, n. 9155 del 2025, che ha ritenuto l\u0027art. 3 legittimo pur\ninterpretandolo nel senso di consentire alle regioni di individuare\ncon legge le aree non idonee. \n Ritiene invece il collegio che l\u0027art. 3 in esame possa - e debba\n- ben essere interpretato nel senso di limitare l\u0027intervento\nlegislativo delle regioni all\u0027individuazione delle aree idonee,\nnonostante la sua non perspicua formulazione letterale. \n Ed infatti, se e\u0027 pur vero che l\u0027art. 3 cit. fa riferimento\nall\u0027individuazione, da parte delle regioni, delle aree di cui\nall\u0027art. 1, comma 2 del medesimo decreto, nel cui ambito sono\ndefinite non solo le aree idonee, ma anche quelle non idonee (e in\nrealta\u0027 anche quelle ordinarie e quelle in cui e\u0027 vietata la\nrealizzazione di impianti FER), e\u0027 vero anche che il medesimo art. 3,\nal comma 1, espressamente limita tale individuazione «ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.\n199», il quale, come visto, prevede che le regioni individuino con\npropria legge le sole aree idonee. \n D\u0027altronde, la stessa definizione di aree inidonee di cui\nall\u0027art. 1, comma 2 del decreto ministeriale in parola, rimanda alle\n«modalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10\nsettembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni». \n Ed infatti, come peraltro efficacemente evidenziato dalla parte\nricorrente, l\u0027art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 199/2021,\nnel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge\nregionale n. 20/2024, dispone che «a seguito dell\u0027entrata in vigore\ndella disciplina statale e regionale per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee ai sensi dell\u0027art. 20, con decreto del\nMinistero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero\ndella cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui\nall\u0027art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono\naggiornate le linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti a fonti\nrinnovabili di cui all\u0027art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29\ndicembre 2003, n. 387». \n Non pare dunque al collegio che le regioni possano individuare\ncon lo strumento legislativo le aree non idonee all\u0027installazione di\nimpianti FER - inverandosi percio\u0027 i, quantomeno, non manifestamente\ninfondati profili di illegittimita\u0027 costituzionale della legge\nregionale n. 20 del 2024 - poiche\u0027, dal quadro normativo descritto,\npare che tali aree non idonee debbano essere successivamente\nindividuate, sulla base delle aggiornate linee guida, approvate con\nil decreto ministeriale 10 settembre 2010, che prevede, come dedotto\ndalla ricorrente, che «l\u0027individuazione delle aree \"non idonee\" deve\nessere preceduta da «un\u0027apposita istruttoria, avente ad oggetto la\nricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell\u0027ambiente, del\npaesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni\nagroalimentari locali, della biodiversita\u0027 e del paesaggio rurale»\n(paragrafo 17.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010) e deve\nconfluire nell\u0027«atto di programmazione con cui sono definite le\nmisure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi\ndi burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme». \n Sotto questo angolo prospettico, possono dunque valere, anche, le\nconsiderazioni che di seguito si vanno ad esporre in ordine alla\nviolazione della riserva di procedimento amministrativo (in part.,\ninfra par. 22.4.). \n 22. La disciplina introdotta dal legislatore regionale presenta,\ninfatti, in ogni caso ulteriori profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale nella parte in cui - non solo non si e\u0027 limitata ad\nindividuare le aree idonee e ha individuato anche (o solo) le aree\nnon idonee -, ma ha vieppiu\u0027 impedito la valutazione in concreto,\nnella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in\nrelazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo\nposto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER. \n La prospettata incostituzionalita\u0027 della legge regionale n.\n20/2024 risulta a giudizio del collegio fondata, in particolare, con\nriferimento alla previsione di cui all\u0027art. 1, comma 5, ove si\ndispone che «E\u0027 vietata la realizzazione degli impianti ricadenti\nnelle rispettive aree non idonee cosi\u0027 come individuate dagli\nallegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11». \n In tal modo il legislatore regionale ha stabilito un divieto\nassoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree\ndefinite «non idonee», in contrasto con gli articoli 117, primo e\nterzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 199/2021, alle disposizioni del decreto ministeriale\nn. 21/6/2024 (di cui la disciplina regionale e\u0027 attuazione), nonche\u0027\nal principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia\nrinnovabile come emergente dalla disciplina unionale. \n 22.1. Infatti, e\u0027 proprio per raggiungere gli obiettivi di\ncontrasto al cambiamento climatico e di uso dell\u0027energia da fonte\nrinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, che lo Stato\nitaliano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n Tale intervento normativo costituisce attuazione della direttiva\nUE 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso da fonti rinnovabili e si pone\n(art. 1) «l\u0027obiettivo di accelerare il percorso di crescita\nsostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da\nfonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di\ndecarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti, i meccanismi,\ngli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della\ndirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla\nlegge 22 aprile 2021, n. 53», prevedendo «disposizioni necessarie\nall\u0027 attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e\nresilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano nazionale integrato per l\u0027energia\ne il clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun insieme di misure e strumenti coordinati, gia\u0027 orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nregolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n 22.2. In particolare, all\u0027art. 20 il decreto legislativo n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n con uno o piu\u0027 decreti del Ministro della transizione\necologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro\ndelle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in\nsede di Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri\nomogenei per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee e\nnon idonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi\nuna potenza complessiva almeno pari a quella individuata come\nnecessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di\nsviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai\nsensi del comma 8; \n tali decreti definiscono altresi\u0027 la ripartizione della\npotenza installata fra regioni e province autonome; \n nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali capannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di aree a\ndestinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con\nle caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili,\ndelle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027\ntenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli\neventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete\nstessa; \n conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in\nvigore dei medesimi decreti, le regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi della minimizzazione degli impatti sull\u0027ambiente, sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della sostenibilita\u0027 dei costi correlati al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione di\nenergia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nregioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027 possibile installare impianti FER\nseguendo una procedura semplificata; dall\u0027altro, di garantire il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21 giugno\n2024, fino al 2030 (in questi termini, Corte costituzionale n.\n28/2025). \n 22.3. Come gia\u0027 anticipato sopra, le aree non idonee sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027 stabilite dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle linee guida emanate con decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive\nmodifiche e integrazioni». \n 22.4. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l\u0027ordinanza di\nrimessione n. 9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21 giugno 2024\nnon ha innovato il concetto di area non idonea contenuto nelle linee\nguida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Queste,\ninfatti, continuano a configurarsi come aree con «obiettivi di\nprotezione non compatibili con l\u0027insediamento [...] di specifiche\ntipologie e/o dimensioni di impianti. Detta incompatibilita\u0027,\ntuttavia, non si traduce in una preclusione assoluta, bensi\u0027 in «una\nelevata probabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in sede di\nautorizzazione» (paragrafo 17 delle linee guida del 10 settembre\n2010), «che dovra\u0027 comunque risultare all\u0027esito di specifica\nistruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione\ncontenuta nel decreto ... non innova in alcun modo il concetto di\narea non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle linee guida». \n 22.4.1. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque,\nl\u0027effetto della qualificazione di una superficie in termini di area\nnon idonea e\u0027 unicamente quello di precludere l\u0027accesso al beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art. 22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027 di un\npiu\u0027 approfondito e lungo apprezzamento delle amministrazioni\ncompetenti, strumentale a garantire una tutela piu\u0027 rafforzata del\npaesaggio, dell\u0027ambiente e del territorio nell\u0027ambito dei singoli\nprocedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n Le aree non idonee, pertanto, non possono costituire divieti\naprioristici e assoluti alla installazione degli impianti FER, ma\ncome chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, rappresentano\n«meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del\npaesaggio» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 121/2022, par.\n5.1.). \n 22.4.2. Le aree non idonee svolgono tale funzione anche nel\nrinnovato assetto normativo e regolamentare della materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027art. 1, comma 2, lettera b) del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili con l\u0027installazione di specifiche tipologie di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027, come detto, non risulta correlato un\nespresso divieto generalizzato di installazione degli impianti FER\n(cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025). \n 22.4.3. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n 22.4.4. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area non puo\u0027, dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione delle relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n La stessa giurisprudenza costituzionale ha gia\u0027 affermato come\nanche nel caso di aree non idonee, operi una riserva di procedimento\namministrativo sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia\no meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da ultimo, Corte\ncostituzione, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021 in relazione al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n Ancora, come rammentato dalla ricorrente, la Corte costituzionale\nha statuito che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore\nregionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali,\nperche\u0027 cio\u0027 contrasta con il principio fondamentale di massima\ndiffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal\nlegislatore statale in conformita\u0027 alla normativa dell\u0027Unione\neuropea» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma anche\nsentenze n. 177 del 2018, n. 86, n. 148, n. 286 del 2019, n. 106 del\n2020). \n 22.5. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma 5\ndella legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout\ncourt di realizzazione di impianti FER in aree qualificate come non\nidonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo, vengono\nsia violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo\nn. 199/2021 all\u0027art. 20 (come integrato dal decreto ministeriale 21\ngiugno 2024), sia pregiudicati gli obiettivi vincolanti fissati dalla\nnormativa europea, con conseguente violazione dei commi 1 e 3\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. \n 22.6. Peraltro, le previsioni dell\u0027art. 1, comma 5, legge\nregionale n. 20/2024, lette in combinato disposto con gli allegati\nalla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non\nsmentita sul punto dall\u0027amministrazione regionale, determinano che le\naree non idonee previste dalla legge regionale comprendono la quasi\ntotalita\u0027 del territorio regionale. \n 22.7. Come gia\u0027 rilevato dalla gia\u0027 citata ordinanza n. 146 del\n2025 di questo tribunale, «lo statuto sardo, all\u0027art. 3, comma 2,\nlettera f), assegna alla Regione Sardegna competenza legislativa\nesclusiva in materia di «edilizia e urbanistica» (che comprende, come\nnoto, anche la «componente paesaggistica»), nonche\u0027 competenza\nlegislativa concorrente in materia di «e) produzione e distribuzione\ndell\u0027energia elettrica». \n L\u0027art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, dal canto\nsuo, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in\nmateria di «tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117 include tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa «a produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti», lo Stato\ndisponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di una\nmateria oggetto di competenza concorrente, nonche\u0027 i principi\nfondamentali e le norme di riforma economico-sociale ordinariamente\ncapaci di limitare la stessa competenza legislativa regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1 dello statuto sardo: vedi supra). Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta materia\nattraverso la propria potesta\u0027 esclusiva e trasversale a tutela\ndell\u0027ambiente, sulla quale gli impianti energetici da fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e regione non sembrano essere stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n Difatti la legge regionale n. 20/2024, al dichiarato scopo di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti in contrasto con quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali il legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia della massima diffusione degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n ha introdotto «principi quadro» in materia di produzione\nenergetica, cui il legislatore regionale e\u0027 tenuto ad attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n ha dettato regole finalizzate alla tutela dell\u0027ambiente,\nsulla quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n ha prescritto principi fondamentali e norme di riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche nelle\nmaterie di sua competenza esclusiva» (T.A.R. Sardegna, sez. II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n 22.8. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5,\nin definitiva, pur finalizzata tra l\u0027altro alla tutela del paesaggio,\nnello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti\nrinnovabili nelle aree non idonee si pone in contrasto con la\nrichiamata normativa statale che, all\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si\nimpongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione\ndell\u0027energia, e si pone in contrasto inoltre con la disciplina\neuro-unitaria che pone il principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili (perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e gia\u0027 prima\nda quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE) e stabilisce\ndei target vincolanti per lo Stato italiano. \n 22.7.1. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto legislativo n. 199/2021, l\u0027orientamento della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non\nidoneita\u0027 di intere aree di territorio o a imporre, in maniera\ngeneralizzata ed aprioristica, limitazioni (Corte costituzionale,\nsentenza n. 69 del 2018). Per costante giurisprudenza della Corte,\ninfatti, le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare i\nprincipi fondamentali contemplati dal legislatore statale (v. ex\nmultis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020)\nprincipi, nel caso di specie, racchiusi nel citato decreto\nlegislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di attuazione (quale\nil decreto ministeriale aree idonee). \n 22.9. Il divieto posto dall\u0027art. 1, comma 5 della legge regionale\nn. 20/2024 risulta, poi, contrastare anche con l\u0027art. 3 della\nCostituzione, e, in particolare, con il principio di proporzionalita\u0027\nche in esso trova fondamento, nonche\u0027 con il principio desumibile\ndall\u0027art. 15 della direttiva UE 2018/2001 che richiede agli Stati\nmembri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure\nautorizzative «siano proporzionate e necessarie»; la medesima\ndisposizione inoltre vincola gli Stati membri ad adottare «misure\nappropriate per assicurare che: a) ...; b) le norme in materia di\nautorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano\noggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano\ndiscriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle\nspecificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili». \n 22.9.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti, un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi condotto dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che il bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione di\nuno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il\ndettato costituzionale» (v. TAR Lazio, ordinanza di rimessione n.\n9164/2025, cit.). In particolare, secondo la giurisprudenza\ncostituzionale «il test di proporzionalita\u0027 richiede di valutare se\nla norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di\napplicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di\nobiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure\nappropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a\nconfronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al\nperseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 137 del\n2018 e n. 272 del 2015)» (Corte costituzionale n. 56/2020). \n 22.9.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata\nviola, dunque, il principio di necessaria proporzionalita\u0027,\nsacrificando in modo irragionevole la liberta\u0027 di iniziativa\neconomica e la tutela dell\u0027ambiente (cui la produzione di energia da\nfonti rinnovabili contribuisce). \n Tra l\u0027altro, come rilevato da questo tribunale nella piu\u0027 volte\nricordata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20 del\n2024 ha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,\npari a quasi al 95% dell\u0027intero territorio regionale (si veda, in\nparticolare, il comma 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20/2024\nin relazione agli allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale di aree idonee dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del decreto legislativo\nn. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale disciplina\nregionale basti pensare che essa impedisce la realizzazione di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027 delle\naree agricole sarde». \n 22.10. Le suindicate disposizioni della legge regionale n.\n20/2024 si pongono in contrasto, inoltre, con il principio di tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art. 9 della Costituzione, secondo cui la\nRepubblica tutela l\u0027ambiente, la biodiversita\u0027 e gli ecosistemi\n«anche nell\u0027interesse delle future generazioni». \n 22.10.1. Il sacrificio incondizionato di tale principio in\nrelazione alle aree classificate come non idonee dalla legge\nregionale, infatti, dal che consegue il divieto radicale di\nrealizzare impianti FER appare al collegio del tutto evidente e\ncontrasta, oltre che con l\u0027art. 3 della Costituzione, anche con\nl\u0027art. 9 della Costituzione, ponendosi in conflitto con\nl\u0027orientamento della Corte costituzionale consolidatosi a partire\ndalla nota sentenza n. 85/2013 secondo cui «Tutti i diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (v. sentenza n. 264\ndel 2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe l\u0027illimitata\nespansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti\ndelle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni\ndemocratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza\npretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non prefissato in anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di\nproporzionalita\u0027 e di ragionevolezza, tali da non consentire un\nsacrificio del loro nucleo essenziale». \n 22.10.2. In tale contesto, il divieto previsto dalla norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto anche a livello europeo dall\u0027art. 11 del\nTFUE secondo cui «le esigenze di tutela dell\u0027ambiente devono essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle altre pertinenti\npolitiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo\nsostenibile» (cfr., Cons. St., sentenza n. 8167/2022). \n La previsione in generale delle aree non idonee come zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile prevalenza dell\u0027interesse alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili (in termini, TAR\nLazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). \n 22.10.3. Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e, in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e i\nrelativi allegati che individuano le aree non idonee, si pongono in\ncontrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n 22.11. Da cio\u0027 discende anche la violazione dei principi di\nimparzialita\u0027 e buon andamento dell\u0027amministrazione, e quindi\ndell\u0027art. 97 della Costituzione, in quanto viene in rilievo una\nsituazione che osta a qualsivoglia possibilita\u0027 di realizzare, in\nsede amministrativa, il piu\u0027 opportuno bilanciamento degli interessi\nin gioco. \n A tale riguardo, appare opportuno ribadire che, ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 7, decreto legislativo n. 199/2021, «Le aree non\nincluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di singoli\nprocedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero\ndelle aree idonee». \n Il riferimento specifico alla valutazione operata «in sede di\npianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di singoli\nprocedimenti», come osservato dal TAR Lazio nelle piu\u0027 volte\nricordate ordinanze di rimessione della questione di legittimita\u0027\ndella medesima, «attesta che la riserva di procedimento\namministrativo per la dichiarazione di non idoneita\u0027, oltre che\nprevista dalle linee guida, e\u0027 sancita a livello di normazione\nprimaria anche nel regime di cui ai decreti ministeriali adottati ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 1 del decreto, con conseguente\nimpossibilita\u0027 per le regioni di impedire che tale valutazione si\ncompia mediante il divieto, stabilito in via generale e astratta per\nlegge, di realizzare gli impianti nelle aree non idonee». \n 22.12. I medesimi profili di incostituzionalita\u0027 suesposti vanno\nravvisati, per identici motivi, anche nella disposizione di cui\nall\u0027art. 1, comma 7 della legge regionale n. 20/2024 ove dispone che\n«Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia\nnelle aree definite idonee, di cui all\u0027allegato F, sia nelle aree\ndefinite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027», e cio\u0027 sia in relazione agli artt. 117,\nprimo comma e terzo comma (non essendo tale criterio di prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando esso un vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia in\nrelazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. \n 22.13. Profili di incostituzionalita\u0027 sussistono, infine, anche\nin relazione alla violazione della disciplina in materia di aree\nidonee di cui all\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo n.\n199/2021. \n 22.13.1. In particolare, secondo la ricorrente, la legge\nregionale non avrebbe potuto in alcun modo prevedere, pena la sua\nincostituzionalita\u0027, un divieto assoluto di realizzare impianti FER\nin un\u0027area idonea ai sensi dell\u0027art. 20, comma 8 del decreto\nlegislativo n. 199/2021, ne\u0027 tantomeno ipotesi di non idoneita\u0027 in\naree che sono invece idonee ai sensi della normativa nazionale (come,\ninvece, avvenuto rispetto alle aree previste negli allegati A, B, C,\nD, E ed F e, in particolare, per quanto rileva nel presente giudizio\nper le lettere t), w), u) e bb) dell\u0027allegato B). \n Anche in relazione a tale profilo, infatti, risultano violati i\nprincipi fondamentali della materia posti dal decreto legislativo n.\n199/2021. \n 22.13.2. L\u0027art. 20, comma 8, individua dalla lettera a) alla\nlettera c-quater) una serie di fattispecie che «nelle more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate\naree idonee». \n Sebbene tali aree siano definite «idonee ex lege» apparentemente\nsoltanto in relazione alla fase transitoria fino all\u0027emanazione del\ndecreto ministeriale di cui all\u0027art. 20, comma 1, al tempo stesso\nquest\u0027ultima disposizione prevede che il suddetto decreto\nministeriale nello stabilire i principi e i criteri omogenei per\nl\u0027individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili debba tenere conto\ndelle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20. \n 22.13.3. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva, peraltro,\nprevisto all\u0027art. 7, comma, 2 lettera c) la possibilita\u0027 per le\nregioni, nell\u0027individuazione delle aree idonee, di «fare salve le\naree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8\nnovembre 2021, n. 199, vigente alla data di entrata in vigore del\npresente decreto». Tuttavia, la IV sezione del Consiglio di Stato,\ncon le ordinanze cautelari n. 4297, n. 4298, n. 4299, n. 4300, n.\n4301, n. 4302 e n. 4304 del 2024 aveva sospeso l\u0027efficacia di tale\ndisposizione, gia\u0027 prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale\nn. 20/2024, rilevando che «la norma appare [...] non pienamente\nconforme all\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, il\nquale gia\u0027 elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina\ndi livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una piu\u0027\nrestrittiva disciplina regionale». \n Da ultimo, con sentenza n. 9155/2025, il TAR Lazio ha annullato\nl\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 21 giugno 2024\nproprio nella parte in cui non aveva introdotto una disciplina di\nsalvaguardia delle aree idonee per i progetti in corso di\nautorizzazione. \n 22.13.4. Su tali basi, ha evidenziato questo Tribunale, con la\ngia\u0027 citata ordinanza n. 146 del 2025, che «il compito attribuito\ndalla disciplina statale sopra descritta al legislatore regionale e\u0027\nlimitato all\u0027individuazione puntuale delle singole aree idonee, ma\nquesto pur sempre, nel rispetto dell\u0027elenco categoriale di cui\nall\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, con la\nconseguenza concreta che lo stesso legislatore regionale non puo\u0027\nlegittimamente vietare l\u0027installazione di impianti produttivi da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite, questo, che costituisce un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra descritti obblighi\nassunti dall\u0027Italia a livello unionale, certamente vanificati se\nciascuna regione potesse liberamente ridurre le aree idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la tenuta\ncomplessiva del «sistema» preordinato alla realizzazione degli\nobiettivi unionali. \n Tale impostazione ha, poi, trovato conferma normativa espressa\nall\u0027art. 47 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito\ndalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con cui e\u0027 stato espressamente\nprecisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20, comma 1 del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che l\u0027individuazione puntuale delle\naree idonee mediante i decreti ministeriali previsti al medesimo\ncomma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee ai sensi del\ncomma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027 tenuto a\nindividuare le aree idonee «Conformemente ai principi e criteri\nstabiliti dai decreti di cui al comma 1» (cosi\u0027 l\u0027incipit dell\u0027art.\n20, comma 4 dello stesso decreto legislativo n. 199/2021), anche la\nsfera decisionale del legislatore regionale non puo\u0027 che trovare un\nlimite invalicabile nello stesso elenco categoriale di cui all\u0027art.\n20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021» (T.A.R. Sardegna,\nsez. II, ordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n Nel richiamare la sentenza Corte costituzionale 12 marzo 2025, n.\n28, la piu\u0027 volte menzionata ordinanza di questo Tribunale ha\naltresi\u0027 messo in luce come «anche tale pronuncia della Consulta\nconferma che il legislatore regionale - nell\u0027individuare le aree\nidonee alla realizzazione degli impianti per cui e\u0027 causa - e\u0027\nvincolato al minimum legale fissato da quello statale all\u0027art. 20,\ncomma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, con cui gia\u0027 e\u0027 stato\noperato un bilanciamento «a monte» tra l\u0027interesse pubblico sotteso\nalla realizzazione degli impianti e le esigenze di tutela\ndell\u0027ambiente e del paesaggio direttamente incisi dalla realizzazione\ndei nuovi impianti; cio\u0027 comporta, altresi\u0027, che la competenza\nlegislativa esclusiva in materia di paesaggio di cui la Regione\nSardegna trovi un limite nelle norme nazionali espressive, oltre che\ndei sopra descritti impegni internazionali, anche dei «principi\nfondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze\nstatutarie» della Regione Sardegna (cosi\u0027 la citata sentenza n.\n28/2025 della Consulta)» (ancora T.A.R. Sardegna, ordinanza n. 146\ndel 2025, cit.). \n 23. In definitiva, per tutto quanto sopra, va sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera a) e\ncommi 5 e 7, nonche\u0027 dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della\nRegione autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli\narticoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione,\nanche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE)\n2018/2001 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, e per\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale\nn. 3/1948. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione\nprima), cosi\u0027 dispone: \n a) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, nei\ntermini espressi in motivazione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, 1, comma 1, lettera a) e commi 5 e\n7, nonche\u0027 dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della Regione\nautonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli articoli 3,\n9, 11, 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione, anche in\nrelazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 come\nmodificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli articoli\n3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; \n b) sospende il giudizio per le determinazioni conseguenti\nalla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e, ai sensi\ndell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n c) dispone la comunicazione della presente ordinanza alle\nparti in causa, nonche\u0027 la sua notificazione al presidente della\nRegione autonoma della Sardegna e la sua comunicazione al presidente\ndel consiglio regionale sardo; \n d) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n Cosi\u0027 deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 11\ngiugno 2025 e 25 giugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n Marco Buricelli, presidente; \n Gabriele Serra, primo referendario, estensore; \n Roberto Montixi, referendario. \n \n Il presidente: Buricelli \n \n \n L\u0027estensore: Serra","elencoNorme":[{"id":"63399","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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