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"{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"29","numero_parte":"1","data_gazzetta":"17/09/2025","numero_gazzetta":"38","data_notifica":"07/08/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Impresa e imprenditore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dell\u0027affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie – Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 – Previsione che l’attività di chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività – Ricorso del Governo – Denunciato intervento normativo in un ambito non contemplato tra le materie dell’urbanistica, del turismo e dei piani regolatori nonché del paesaggio, di competenza legislativa provinciale – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie – Norma provinciale che limita la possibilità per i soli proprietari di immobili della Provincia autonoma di Bolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone l’uso a terzi per finalità turistiche a prescindere dal luogo di residenza o sede legale, come avviene nel resto d’Italia – Incisione diretta sul rapporto civilistico – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza – Disciplina che provoca una compressione sproporzionata e non motivata delle facoltà dominicali per finalità altrimenti conformi all’ordinamento vigente, senza una comprovata e giustificata esigenza imperativa di interesse generale – Disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, solo in virtù del territorio provinciale in cui sono stanziati –\u0026nbsp;Normativa provinciale in conflitto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, essendo priva, sia di una razionalità intrinseca, sia dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l’obiettivo perseguito – Violazione del principio secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge – Restringimento del principio di eguaglianza – Compressione della libertà di iniziativa economica privata, in assenza di concrete ragioni per le quali lo svolgimento di dette attività, in un luogo in cui l’operatore non ha la residenza o la sede legale, si porrebbe in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana – Introduzione di una restrizione dell’accesso al mercato e di una potenziale distorsione della concorrenza, con effetti discriminatori tra operatori economici in condizioni oggettivamente equivalenti, traducendosi in un’istanza protezionistica – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento 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fornisce servizio di\n alloggio in non piu\u0027 di otto camere o cinque appartamenti\n ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come\n bene strumentale, deve essere esercitata nello stesso edificio in\n cui e\u0027 registrata la residenza della persona o la sede legale\n dell\u0027impresa esercente l\u0027attivita\u0027. \n- Legge della Provincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma\n Abitare 2025), art. 42, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per\nlegge dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587)\nags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000 presso i cui\nuffici e\u0027 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la\nProvincia autonoma di Bolzano, (C.F. 00390090215) in persona del\nPresidente della giunta pro tempore per la declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 42, comma 2, della legge della\nProvincia di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6, avente ad oggetto «Riforma\nAbitare 2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino Alto Adige Suppl. 19\ngiugno 2025, n. 5, in relazione all\u0027art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto\ndel Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo\nstatuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, agli articoli 3,\n41, 42, con riferimento agli articoli 832 e seguenti del codice\ncivile, 117, secondo comma lettere e) e l), della Costituzione ed\nagli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo\nagli articoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea\ned alla direttiva 2006/123/CE. \n L\u0027art. 42, comma 2, della legge provinciale n. 6/2025, ha\nmodificato l\u0027art. 1, comma 1, della 1egge provinciale 11 maggio 1995,\nn. 12, recante la «Disciplina dell\u0027affitto di camere ed appartamenti\nammobiliati per ferie», stabilendo che l\u0027attivita\u0027 di chi fornisce\nservizio di alloggio in non piu\u0027 di sei camere o quattro appartamenti\nammobiliati, ubicati in uno stesso edificio, non classificato come\nbene strumentale, «deve essere esercitata nello stesso edificio in\ncui e\u0027 registrata la residenza della persona o la sede legale\ndell\u0027impresa esercente l\u0027attivita\u0027». \n Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: \n 1) Violazione dell\u0027art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto del\nPresidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo\nstatuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige \n Al fine di cogliere l\u0027esatta portata della disposizione\nimpugnata e individuare la materia cui ricondurre la disciplina in\nessa contenuta, occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro\nnormativo di riferimento in cui essa si inserisce. Cio\u0027 in linea con\nil costante indirizzo di codesta Corte, secondo cui\n«nell\u0027individuazione della materia cui ascrivere una determinata\nnorma, [...] occorre considerarne ratio, finalita\u0027 e contenuti,\ntralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi (ex plurimis,\nsentenze n. 193 del 2022 e n. 267 del 2022). \n La disposizione impugnata si inserisce nel contesto della\nlegge della Provincia di Bolzano 11 maggio 1995, n. 12, recante la\ndisciplina dell\u0027affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per\nferie che mira a regolamentare e controllare l\u0027attivita\u0027 di\naffittacamere e appartamenti per ferie, garantendo standard di\nqualita\u0027 e sicurezza attraverso la classificazione e la procedura di\navvio dell\u0027attivita\u0027. \n La disposizione censurata, nella misura in cui ha introdotto\nl\u0027obbligo, per l\u0027affitto di camere ed appartamenti ammobiliati in\nquestione, di esercitare l\u0027attivita\u0027 esclusivamente nel luogo di\nresidenza o sede legale del locatore, interviene in un ambito non\ncontemplato tra le materie di competenza legislativa della Provincia\nautonoma di Bolzano richiamate dall\u0027art. 8 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale\ndella Regione Trentino-Alto Adige. \n La nuova disciplina non riguarda ne\u0027 la materia\ndell\u0027urbanistica e dei piani regolatori, ne\u0027 la tutela del paesaggio\ndi cui ai nn. 5 e 6 dell\u0027art. 8 dello Statuto. \n La norma censurata non riguarda nemmeno la materia del\nturismo, per come intesa dal n. 20 dell\u0027art. 8 dello Statuto, in\nquanto introduce un precetto che in via principale limita il\ngodimento del diritto dominicale, determinando un impatto sul turismo\ndel tutto marginale se non addirittura simbolico. \n Inoltre, con riguardo all\u0027ambito del turismo, proprio in\nrelazione alle locazioni turistiche brevi, codesta Corte ha avuto\ngia\u0027 occasione di affermare che «gli aspetti turistici anche di\nqueste ultime ricadono nella competenza residuale delle Regioni\n(sentenza n. 80 del 2012)» (sentenza n. 84 del 2019) e comprendono\ntutti gli adempimenti amministrativi, purche\u0027 precedenti ed esterni\nal contratto in quanto tale [....], che siano utili al fine di\n«creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in\ngodimento a turisti di immobili di proprieta\u0027 a prescindere dallo\nsvolgimento di un\u0027attivita\u0027 imprenditoriale, e cio\u0027 al fine precipuo\ndi esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza\ne controllo sull\u0027esercizio delle attivita\u0027 turistiche» (ancora\nsentenza n. 84 del 2019 e n. 94 del 2024) (enfasi aggiunta). \n Alla luce di quanto precede appare evidente che la norma\ncensurata non costituisce una mera prescrizione amministrativa volta\nalla gestione dei flussi turistici nell\u0027ambito del territorio\nprovinciale, mentre interviene in modo invasivo sull\u0027autonomia\nnegoziale. \n Il primo comma del medesimo art. 8 dello Statuto impone\ninoltre che nelle materie indicate da tale disposizione «le province\nhanno la potesta\u0027 di emanare norme legislative entro i limiti\nindicati dall\u0027art. 4». \n Detta ultima disposizione precisa a sua volta che la potesta\u0027\nlegislativa deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica e con il\nrispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali -\ntra i quali e\u0027 compreso quello della tutela delle minoranze\nlinguistiche locali - nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica. \n L\u0027imposizione del vincolo dell\u0027obbligo di residenza\nnell\u0027edificio in cui sono affittate le camere e gli appartamenti\nammobiliati per ferie, per la persona fisica o di stabilimento della\nsede legale, se l\u0027attivita\u0027 viene svolta da un\u0027impresa, costituisce\nuna modificazione della disciplina codicistica dell\u0027affitto e\nconfligge manifestamente con i principi dell\u0027ordinamento giuridico\ndella Repubblica. \n La norma censurata dispone quindi in materie (ordinamento\ncivile e tutela della concorrenza) non attribuite alla competenza\ndell\u0027Ente provinciale, ma riservate alla competenza esclusiva\nstatale. \n 2) Violazione all\u0027art. 117, secondo comma, lettere e) e l)\ndella Costituzione. \n L\u0027art. 42, comma 2 della legge provinciale n. 6/2025 viola la\ncompetenza statale esclusiva in materia di «concorrenza» e di\n«ordinamento civile» di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettere e) e\nl), della Costituzione. \n La norma censurata limita infatti fortemente la possibilita\u0027\nper i (soli) proprietari di immobili della Provincia autonoma di\nBolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale,\nconcedendone l\u0027uso a terzi per finalita\u0027 turistiche a prescindere dal\nluogo di residenza o sede legale, come pacificamente avviene nel\nresto d\u0027Italia. \n Tutto cio\u0027 nonostante che il contenuto del diritto di\nproprieta\u0027, tra cui la scelta di sfruttare economicamente le\npotenzialita\u0027 offerte da un bene anche in forma non imprenditoriale,\nrientra pacificamente nella materia dell\u0027ordinamento civile, posto\nche l\u0027art. 832 del codice civile stabilisce in termini generali che\nil proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo\npieno ed esclusivo, entro i limiti e con l\u0027osservanza degli obblighi\nstabiliti dall\u0027ordinamento giuridico». \n Codesta Corte ha piu\u0027 volte affermato che, nelle materie di\ncompetenza legislativa regionale residuale o concorrente, la\nregolamentazione statale, in forza dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera l) della Costituzione, pone un limite diretto ad evitare che\nla norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. \n E\u0027 stato infatti precisato che l\u0027esigenza di garantire\nl\u0027uniformita\u0027 nel territorio nazionale delle regole fondamentali di\ndiritto che, nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento civile, disciplinano i\nrapporti giuridici fra privati, deve ritenersi una esplicazione del\nprincipio costituzionale di eguaglianza (C. Cost. sentenze n. 189, n.\n95; n. 24 del 2007 e n. 369 del 2008). \n Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide\ndirettamente sul rapporto civilistico costringendo il proprietario di\nuna camera o di un appartamento ammobiliato da concedere in affitto\nper ferie a stabilire la propria residenza o la propria sede legale\nin cui si trova il bene da locare. \n 3) Violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. \n La norma provinciale censurata determina una limitazione\nirragionevole, sproporzionata e sostanzialmente ingiustificata del\ndiritto del proprietario di disporre del proprio immobile\nconcedendone il godimento a terzi per fini turistici e quindi\ncontrasta con l\u0027art. 3 della Costituzione, in riferimento ai principi\ndi ragionevolezza e proporzionalita\u0027, potendosi dubitare sia della\nsua intrinseca razionalita\u0027, sia dell\u0027esistenza di una connessione\nrazionale tra il mezzo apprestato e l\u0027obiettivo perseguito. \n E\u0027 ben vero che l\u0027art. 42, comma 2 della Costituzione prevede\nche la proprieta\u0027 privata e\u0027 riconosciuta e garantita dalla legge,\n«che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo\nscopo di assicurarne la funzione sociale», ma l\u0027art. 42, comma 2\ndella legge provinciale n. 6/2025, sembra provocare una compressione\nsproporzionata e non motivata delle facolta\u0027 dominicali, ostacolando\nl\u0027utilizzo dell\u0027immobile per finalita\u0027 altrimenti conformi\nall\u0027ordinamento giuridico vigente, in assenza di una comprovata\nesigenza imperativa di interesse generale che ne possa giustificare\nla limitazione. \n Cio\u0027 in quanto, nel territorio della Provincia autonoma di\nBolzano viene vietata la locazione di camere e appartamenti\nammobiliati per ferie con riferimento a tutti gli immobili nei quali\nil proprietario non dimostri di avere stabilito la propria residenza,\nse persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. \n Il suddetto divieto di utilizzazione degli immobili per\nattivita\u0027 che sarebbero altrimenti liberamente consentite su tutto il\nresto del territorio nazionale, oltre a determinare un evidente\ndisparita\u0027 di trattamento tra soggetti appartenenti al medesimo\nordinamento giuridico, solo a causa del territorio provinciale in cui\nsono stanziati, risulta essere stato disposto in carenza di una reale\ne dimostrata attinenza ed incidenza rispetto all\u0027interesse generale\nal buon uso del territorio e degli spazi abitativi. \n Sul punto si osserva che, sebbene un obbligo di motivazione\ndella legge non sia chiaramente enunciato nel nostro ordinamento\ngiuridico, codesta Corte ha evidenziato la necessita\u0027 che il\nsacrificio di diritti costituzionalmente tutelati (come e\u0027 nella\npresente vicenda quello di proprieta\u0027) sia operato per finalita\u0027 che\ndevono essere «illustrate in dettaglio» e che dal disegno complessivo\ndel provvedimento legislativo deve emergere la «necessaria\nprevalenza» delle esigenze di interesse pubblico «sui diritti oggetto\ndi bilanciamento», nei cui confronti si effettuano interventi\nincisivi (C. Cost. 30 aprile 2015 n. 70). \n La legge provinciale n. 6/2025 omette tuttavia di enunciare\nle specifiche ragioni della scelta effettuata ed il testo precettivo\nnon esplicita in alcuna sua parte le finalita\u0027 dell\u0027intervento\nnormativo, anche perche\u0027 si presenta come un insieme disorganico di\nprescrizioni emendative di svariate leggi preesistenti, che sono\naccomunate dal fatto di attenere, sotto diversi profili, all\u0027uso del\nterritorio per finalita\u0027 lato sensu abitative. \n La tecnica normativa utilizzata, al di la\u0027 del generico ed\nonnicomprensivo titolo apposto alla legge provinciale n. 6/2025, non\nconsente del resto di coglierne una ispirazione unitaria. \n Men che meno e\u0027 dato cogliere il nesso tra la compressione\ndel diritto dominicale di un numero indeterminato, ma comunque\nlimitato, di esercenti l\u0027attivita\u0027 di affitto di camere e\nappartamenti ammobiliati e la soddisfazione delle esigenze di\ninteresse generale connesse al miglioramento della situazione\nabitativa del territorio della Provincia di Bolzano. \n Secondo i dati ISTAT del censimento permanente divulgati il\n14 aprile 2025, ma riferiti alla data del 31 dicembre 2023 nel\nterritorio della Provincia di Bolzano risultavano 537.533 residenti,\nperaltro in aumento rispetto al 2022 di 3.386 individui, e questo\ndato si presta, se non a smentire, quantomeno a non comprovare\nl\u0027esistenza di una forte crisi abitativa in atto. \n Ne\u0027 risulta alcuna giustificazione di tipo quantitativo utile\na supportare la conclusione per la quale il divieto di esercizio\ndelle attivita\u0027 ricettive extralberghiere in esame potrebbe produrre\napprezzabili conseguenze favorevoli nel senso dell\u0027aumento della\ndisponibilita\u0027 di alloggi a livello provinciale e, quindi, della sua\ncoerenza e proporzionalita\u0027 rispetto alla soddisfazione di esigenze\nimperative di interesse pubblico. \n La nostra Costituzione dispone che «la proprieta\u0027 privata e\u0027\nriconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42, secondo comma), in\narmonia peraltro con un principio generalmente condiviso e sancito\nanche nell\u0027art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti\ndell\u0027uomo, approvata alla unanimita\u0027 da tutti gli Stati aderenti\nall\u0027ONU, secondo cui: «ogni individuo ha diritto di avere una\nproprieta\u0027 personale o in comune con altri. Nessun individuo puo\u0027\nessere arbitrariamente privato della sua proprieta\u0027». \n Non e\u0027 consentito percio\u0027 al legislatore ordinario\nintervenire liberamente su tale posizione soggettiva, che puo\u0027 essere\nlegittimamente compressa sol quando lo esiga il limite della\n«funzione sociale», considerato nello stesso precetto costituzionale\npoc\u0027anzi ricordato: funzione sociale, la quale esprime, accanto alla\nsomma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il\ndovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel\nche si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprieta\u0027 come\nviene modernamente intesa e come e\u0027 stata recepita dalla nostra\nCostituzione. (C. Cost. n. 108 del 1986). \n Con la sentenza n. 352 del 2001, codesta Corte ha affermato\nche «L\u0027incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto\nprivato non opera [...] in modo assoluto, in quanto anche la\ndisciplina dei rapporti privatistici puo\u0027 subire un qualche\nadattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia\ndi competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che\nvale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza\n(sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)». \n Le condizioni imprescindibili, per giustificare l\u0027intervento\nregionale sono, dunque: 1) la sua marginalita\u0027, 2) la connessione con\nuna materia di competenza regionale e 3) il rispetto del principio di\nragionevolezza. \n Nel caso di specie, a difettare e\u0027 anche la marginalita\u0027\ndell\u0027intervento perche\u0027 la norma scrutinata non prevede adattamenti,\nintegrazioni o specificazioni della disciplina statale, ma ad essa\nderoga in relazione a un profilo fondamentale dell\u0027ordinamento\ncivile, che e\u0027 quello della liberta\u0027 negoziale. (C. Cost. n. 283 del\n2016). \n 4) Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione \n La limitazione del diritto del proprietario nella locazione\ndei beni immobili di cui all\u0027art. 42, comma 2 della legge provinciale\nn. 6/2025 refluisce anche in un\u0027illegittima compressione del diritto\ndi iniziativa privata, posto che le attivita\u0027 turistico-ricettive in\nquestione possono essere esercitate anche in forma imprenditoriale,\ncon conseguente restringimento del principio di eguaglianza di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione e della liberta\u0027 di iniziativa\neconomica privata tutelata dall\u0027art. 41 della Costituzione, senza che\nsi evincano le concrete ragioni per le quali lo svolgimento di dette\nattivita\u0027 in un luogo in cui l\u0027operatore non ha la residenza o la\nsede legale si porrebbe «in contrasto con l\u0027utilita\u0027 sociale o in\nmodo da recare danno alla salute, all\u0027ambiente, alla sicurezza, alla\nliberta\u0027, alla dignita\u0027 umana». \n Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte, e\u0027 in\ngenere possibile una compressione della liberta\u0027 d\u0027iniziativa\neconomica privata solo «allorche\u0027 l\u0027apposizione di limiti di ordine\ngenerale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di\nvalori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall\u0027art.\n41, comma secondo, Cost., all\u0027utilita\u0027 sociale» (sentenza n. 150 del\n2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e n. 47 del\n2018, n. 16 del 2017; n. 56 del 2015 e n. 137 del 2024). \n Nel caso di specie appare evidente che la disposizione\nprovinciale, per come formulata, non risulta in alcun modo orientata\nalla cura dei superiori interessi indicati da codesto giudice. \n 5) Violazione degli articoli 11, 41 e 117 della Costituzione\n49 e 56 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e alla\ndirettiva 2006/123/CE \n La disposizione censurata introduce anche una restrizione\ndell\u0027accesso al mercato e una potenziale distorsione della\nconcorrenza, con effetti discriminatori tra operatori economici in\ncondizioni oggettivamente equivalenti. \n Il vincolo localizzativo assoluto introdotto dall\u0027art. 42,\ncomma 2, della legge provinciale n. 6/2025 si pone in violazione dei\nprincipi di diritto europeo sulla liberta\u0027 di stabilimento, sanciti\ndall\u0027art. 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e\ndalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,\ndel 12 dicembre 2006 e quindi degli articoli 11 e 117 della\nCostituzione, dato che restringe irragionevolmente l\u0027accesso\nall\u0027attivita\u0027 economica escludendo i soggetti non residenti o in\ncondizione di domicilio diverso, senza una giustificazione\nproporzionata ispirata da un motivo imperativo di interesse generale. \n La disposizione censurata contrasta infine con l\u0027art. 41,\nprimo e secondo comma della Costituzione, perche\u0027 si traduce in\nun\u0027istanza protezionistica che determina un\u0027indebita barriera\nall\u0027ingresso nel mercato, senza peraltro essere riconducibile a un\nmotivo di utilita\u0027 sociale o a un interesse della collettivita\u0027. \n\n \n P.Q.M. \n \n Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 42, comma 2, della legge della Provincia di\nBolzano 17 giugno 2025, n. 6, avente ad oggetto «Riforma Abitare\n2025», pubblicata nel B.U.R. Trentino-Alto Adige Suppl. 19 giugno\n2025, n. 5, in relazione all\u0027art. 8, nn. 5, 6 e 20 del decreto del\nPresidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo\nstatuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige, agli articoli 3,\n41, 42, con riferimento agli articoli 832 e seguenti del codice\ncivile, 117, secondo comma lettere e) e l) della Costituzione ed agli\narticoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo agli\narticoli 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea ed\nalla direttiva 2006/123/CE. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositano: \n 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 4\nagosto 2025; \n 2. copia della legge regionale impugnata; \n 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. \n Con ogni salvezza. \n Roma, 6 agosto 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Aiello","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Bolzano","contenzioso":"","deposito_cost":"15/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"42","data_legge":"17/06/2025","data_nir":"2025-06-17","numero_legge":"6","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24893","unique_identifier":""},{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"1","data_legge":"11/05/1995","data_nir":"1995-05-11","numero_legge":"12","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24944","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33526","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33527","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"11","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33532","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33528","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33529","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"42","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33530","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33531","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33533","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33535","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33538","tipo_legge":"cc","descrizione_costit":"codice civile","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"832","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33539","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33540","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"56","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33541","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}" ] ] |
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