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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTrasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche all’art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 – Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale relativa al settore del trasporto pubblico non di linea – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Eccedenza dalla competenza statutaria – Irragionevolezza – Incidenza sull’uniformità della regolamentazione del settore con conseguente difformità regolatorie tra il livello regionale e quello nazionale – Violazione del principio di eguaglianza.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, art. 2, nella parte in cui aggiunge il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e); legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11, comma 4, come sostituito dall’art. 10-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4566","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/02/2026","relatore":"PITRUZZELLA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4566","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"11/02/2026","relatore":"PITRUZZELLA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 14 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 14 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nTrasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) -\n Norme della Regione autonoma Sardegna - Integrazioni all\u0027art. 39\n della legge regionale n. 7 del 2005 - Contenuto e modalita\u0027 di\n compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio\n di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti e le\n specifiche tecniche del registro elettronico - Attribuzione alla\n Giunta regionale dell\u0027adozione di accorgimenti procedurali relativi\n alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilita\u0027, nelle more\n dell\u0027adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i\n dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i\n contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina\n delle modalita\u0027 di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso\n la rimessa o la sede, anche attraverso l\u0027utilizzo di strumenti\n tecnologici che agevolino l\u0027incontro tra la domanda e l\u0027offerta del\n servizio di trasporto non di linea di passeggeri. \n- Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 (Attuazione\n dell\u0027articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro\n per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di\n linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in\n materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico\n locale in Sardegna), art. 2. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex\nlege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax:\n06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui\nuffici e\u0027 domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -\nricorrente; \n Contro Regione Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del\nPresidente della giunta regionale pro tempore, con sede in viale\nTrento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi PEC tratti\ndall\u0027elenco IPA: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it -\nsegretariogenerale@pec.regione.sardegna.it\navvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente. \n Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2\ndella legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante\n«Attuazione dell\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (legge\nquadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non\ndi linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in\nmateria di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale\nin Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione\nautonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. \n La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alla\nsopraindicata disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei\nministri in data 4 agosto 2025, sulla base dei seguenti \n \n Motivi \n \n I - Violazione dell\u0027art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto\nspeciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.\n3. \n II - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di\ntutela della concorrenza con riferimento all\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera e) della Costituzione. \n La legge regionale qui impugnata detta disposizioni relative\nall\u0027attuazione dell\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992\n(«Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi\npubblici non di linea») nonche\u0027 integrazioni della legge regionale n.\n21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto\npubblico locale in Sardegna. \n In particolare, la normativa regionale in esame e\u0027 censurabile\nrelativamente alla disposizione contenuta nell\u0027art. 2. Tale articolo\ninserisce, dopo il comma 2 dell\u0027art. 39 della legge regionale 7\ndicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto\npubblico locale in Sardegna) i seguenti commi: \n «2-bis. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2\nricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con\nconducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l\u0027utilizzo\ndi strumenti tecnologici che agevolino l\u0027incontro tra la domanda e\nl\u0027offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. \n 2-ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2\nannotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne\nassicuri la conservazione per le finalita\u0027 di verifica e controllo\npreviste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli\n85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice\ndella strada), i seguenti dati: \n a) targa del veicolo; \n b) nome del conducente; \n c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine\nservizio; \n e) dati del committente del servizio. \n 2-quater. La Giunta regionale, su proposta dell\u0027assessore\nregionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti\nprocedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel\nrispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio. \n 2-quinquies. In attesa dell\u0027adozione degli accorgimenti\nprocedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo\ndi cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in\nun foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti\nminimi gia\u0027 previsti dall\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del\n1992.». \n I commi cosi\u0027 aggiunti, nel disciplinare le modalita\u0027 di\ncompilazione, da parte degli esercenti del servizio di noleggio con\nconducente, del foglio di servizio elettronico, previsto dall\u0027art.\n11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 recante la «Legge quadro per\nil trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»,\ninterferiscono su aspetti propri della disciplina della concorrenza\nnello specifico settore, regolati direttamente dal legislatore\nstatale e, di conseguenza, ponendosi in contrasto con la disciplina\nstatale dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con riferimento\nin particolare, con l\u0027art. 11, comma 4 ma, piu\u0027 in generale, con il\nsistema ordinamentale del settore fondato sulla differenziazione,\nall\u0027interno del servizio pubblico non di linea, dele diverse\ncategorie del servizio taxi e del servizio di noleggio con\nconducente. \n Tali disposizioni, inoltre, esulano e/o comunque travalicano le\ncompetenze riconosciute alla Regione autonoma della Sardegna\ndall\u0027art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale di autonomia\n(legge costituzionale n. 3 del 1948) che riconosce alla regione la\ncompetenza legislativa in materia di «trasporti su linee\nautomobilistiche e tramviarie». Competenza questa che, tuttavia, deve\nsvolgersi, come di seguito precisato dallo statuto di autonomia\n«...in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento\ngiuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi\ninternazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027 delle norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».\nLimiti sempre contenuti nelle disposizioni che attengono alla\nregolamentazione del servizio di noleggio con conducente di cui alla\nlegge n. 21 del 1992. \n I- Si illustrano, innanzitutto, i profili di contrasto o comunque\ndi non conformita\u0027 alla legge statale di riferimento - la legge n. 21\ndel 1992 cit. - che, come indicato dal titolo, costituisce legge\nquadro della materia relativa al settore del trasporto pubblico non\ndi linea e contenente i principi fondamentali della materia. Tale\ndisciplina come si dira\u0027 meglio oltre, costituisce espressione della\nspecifica regolamentazione del settore secondo principi e regole di\ncorretta concorrenza da parte del legislatore statale munito di\ncompetenza esclusiva in materia. \n Nell\u0027ambito della disciplina generale di cui alla legge n. 21 del\n1992, che regola gli aspetti essenziali sia del servizio taxi sia,\nper quel che qui piu\u0027 interessa, del servizio di noleggio con\nconducente, il legislatore statale ha fortemente differenziato le due\ntipologie di servizio. In particolare, si e\u0027 voluto conformare in\nmodo diverso le due tipologie di trasporti non di linea segnando\nalcune ontologiche differenze costitutive tra i due servizi,\nricavabili, in particolare, dal complesso della disciplina dettata\ndalla legge n. 21/1992 (in particolare, si richiamano gli articoli 2,\n3, 8, comma 3, 11, commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 3\ndella medesima legge) tra le quali si evidenzia: \n a) il diverso regime di determinazione del costo del\nservizio, che per il servizio taxi e\u0027 soggetto a tariffa amministrata\ne calmierata ex lege, mentre per il servizio NCC e\u0027 aperto alla\nlibera determinazione del mercato; \n b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori\ntaxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente\ndall\u0027utenza), mentre per i vettori NCC e\u0027 rimesso alla scelta\ndiscrezionale dell\u0027operatore; \n c) il diverso regime di accesso al servizio, che avviene su\n«piazza» per i vettori taxi (e sulla base di richieste anche\npresentate «all\u0027istante»), mentre per i vettori NCC e\u0027 richiesta una\nprenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; \n d) la diversa natura dell\u0027utenza, che per i taxi e\u0027\nindifferenziata (il taxista non conosce l\u0027identita\u0027 del cliente, ne\u0027\npuo\u0027 selezionare il cliente), mentre per gli NCC differenziata (e\nquindi selezionata); \n e) il diverso ambito territoriale di riferimento, che per i\ntaxisti e\u0027 prevalentemente in ambito comunale, mentre per gli NCC e\u0027\ndi regola la provincia con la previsione da parte della legge n. 21\ndel 1992 di specifici vincoli di collegamento con il territorio. \n Il servizio NCC, si connota ulteriormente in relazione alle\nseguenti caratteristiche: \n per quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza\ndel 19 dicembre 2024, n. 206, «L\u0027art. 1, comma 2, di tale legge\n[legge 15 gennaio 1992, n. 21] precisa che sono autoservizi pubblici\nnon di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC, questi ultimi,\ntuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di\nquegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i\nprimi, tendono, in realta\u0027, a qualificarsi piuttosto come servizi\nprivati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non\nsono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo\nliberamente concordato, ne\u0027 di prestazione, potendo la richiesta di\ntrasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del\n1992)»; \n tale attivita\u0027 e\u0027, infatti, «soggetta ad un regime\nautorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei\nveicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze\nrilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per\nl\u0027individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze\ndisponibili»; \n il servizio di NCC, pertanto, si differenzia anche dai\n«servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»\ndi cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Tali servizi\nimplicano la «doverosita\u0027 della prestazione, in quanto \"non sarebbero\nsvolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni\ndifferenti\" (art. 2, comma 1, lettera c); che gli enti locali\n\"ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni\ndelle comunita\u0027 locali\" (ancora, comma 1, lettera c), che rispondono\nal principio della \"produzione di servizi quantitativamente adeguati\"\n(art. 3, comma 2), di cui gli enti locali \"assicurano la prestazione\"\n(art. 10, comma 1), per i quali deve essere periodicamente rilevato\nil \"rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio\" (art.\n30, comma 1). Il servizio di NCC non presente, invece, tali\ncaratteristiche»; \n l\u0027attivita\u0027 di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 «non e\u0027\nliberalizzata» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11\nluglio 2022, n. 5756, nello stesso senso, ex plurimis, Consiglio di\nStato, sezione quinta, sentenze 31 agosto 2021, n. 6124, e 1° marzo\n2021, n. 1703), essendo stata sottratta dal campo di applicazione dei\ndiversi provvedimenti diretti alla liberalizzazione della prestazione\ndei servizi che si sono succeduti nel tempo, ed e\u0027 normativamente\ncontingentata, a differenza di quanto avvenuto in un altro settore\nanalogo, quello del noleggio di autobus con conducente, dove sin\ndalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell\u0027attivita\u0027 di\ntrasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con\nconducente), il contingentamento non e\u0027 previsto. Il numero limitato\ndelle autorizzazioni a effettuare l\u0027attivita\u0027 di NCC presuppone,\nquindi, che il loro rilascio da parte dei comuni avvenga, come\nstabilito dall\u0027art. 8, comma l, della legge n. 21 del 1992,\n«attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la\nproprieta\u0027 o la disponibilita\u0027 in leasing o ad uso noleggio a lungo\ntermine del veicolo». \n Come di esporra\u0027 piu\u0027 diffusamente nel successivo paragrafo, la\nnormativa statale e\u0027 diretta conformare lo specifico settore del\ntrasporto pubblico non di linea in modo da mantenere le suesposte\ncaratteristiche del servizio NCC rispetto al servizio taxi. \n Per quel che qui direttamente rileva, nell\u0027ambito del suesposto\nquadro normativo l\u0027art. 11 (rubricato «Obblighi dei titolari di\nlicenza per l\u0027esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per\nl\u0027esercizio del servizio di noleggio con conducente»), al comma 4,\nregola lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (di\nseguito, per brevita\u0027, «NCC»). A tal fine pone a carico del vettore\nl\u0027obbligo di tenuta e compilazione di un foglio di servizio\nelettronico e demanda la definizione delle specifiche ad un decreto\ndel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di\nconcerto con il Ministero dell\u0027interno. \n In particolare, a norma dello stesso comma 4, secondo la\ndisposizione oggi in vigore, «[i]l foglio di servizio elettronico\ndeve riportare i seguenti contenuti: \n a) targa del veicolo; \n b) nome del conducente; \n c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine\nservizio; \n e) dati del fruitore del servizio». \n Tale comma, cosi\u0027 formulato, risulta introdotto dall\u0027art. 10-bis\ndel decreto-legge del 14 dicembre 2018, n 135 («Disposizioni\nstraordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese\ne la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12 del 20019,\nn. 92, che e\u0027 intervento a regolare sotto piu\u0027 profili la materia\ndegli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia\u0027\nprevisto dalla legge quadro del 1992 risultando introdotto fin dal\n2008 (cfr. decreto-legge del 29 dicembre 2018, n. 143) e poi\nriconfermato dall\u0027art. 10-bis cit. \n In particolare, l\u0027art. 10-bis, rubricato «Misure urgenti in\nmateria di autoservizi non di linea», del decreto-legge 14 dicembre\n2018, n. 135 cosi\u0027 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n.\n12, al comma 1, lettera e), ha introdotto il comma 4 dell\u0027art. 11\nsopra riportato, che si riporta integralmente: \n «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio\ncon conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche\nmediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. L\u0027inizio ed il termine\ndi ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire\npresso le rimesse di cui all\u0027art. 3, comma 3, con ritorno alle\nstesse. Il prelevamento e l\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente possono\navvenire anche al di fuori della provincia o dell\u0027area metropolitana\nin cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato\nl\u0027autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e\u0027 previsto\nl\u0027obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un\nfoglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono\nstabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con\nproprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno.\nIl foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa\ndel veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di\npartenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e\norario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino\nall\u0027adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di\nservizio elettronico e\u0027 sostituito da una versione cartacea dello\nstesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole\npagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello\nin formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo\nper un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito\nagli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa».\n(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) \n Sempre all\u0027art. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti\ncommi: \n «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l\u0027inizio di\nun nuovo servizio puo\u0027 avvenire senza il rientro in rimessa, quando\nsul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla\nrimessa o dal pontile d\u0027attracco, piu\u0027 prenotazioni di servizio oltre\nla prima, con partenza o destinazione all\u0027interno della provincia o\ndell\u0027area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha\nrilasciato l\u0027autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e\nSardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l\u0027intero\nterritorio regionale. \n 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e\u0027 in ogni\ncaso consentita la fermata su suolo pubblico durante l\u0027attesa del\ncliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso\ndell\u0027effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). \n In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e\u0027 stato adottato\nil decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti e del Ministero dell\u0027interno 26 ottobre 2024, n. 226, che\ndisciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita\u0027 di compilazione\ndel foglio di servizio elettronico. \n La normativa regionale si pone in distonia con le previsioni\nstatali sopra riportate. L\u0027art. 11, comma 4) della legge n. 21 del\n1992 ha previsto, in particolare, che il foglio di servizio\nelettronico non possa essere sostituito da altri documenti senza\nalterare il meccanismo diretto a regolamentare l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di noleggio con conducente, come definito dal\nlegislatore statale. \n La disposizione di cui al comma 2-ter, per contro, detta essa\nstessa i contenuti del foglio di servizio elettronico utilizzando,\nperaltro, una terminologia parzialmente differente dalla\ncorrispondente disposizione statale. \n Il successivo comma 2-quater sembra delineare un meccanismo\nalternativo a quello previsto dall\u0027art. 11, comma 4, che rimette ad\nun successivo decreto la definizione delle specifiche tecniche del\nregistro elettronico, demandando alla regolamentazione di Giunta la\n«trasmissione elettronica dei dati» (che sembra dunque sovrapporsi al\ndecreto attuativo statale). \n Ma cio\u0027 che piu\u0027 confligge con la normativa di riferimento si\nrinviene nel successivo comma 2-quinquies. In alternativa\nall\u0027utilizzo del foglio elettronico, il legislatore regionale\nconsente, infatti che, in attesa dell\u0027adozione dei richiamati\naccorgimenti procedurali demandati alla Giunta regionale, «i soggetti\niscritti al ruolo» di cui al comma 2 dell\u0027art. 39 della legge\nregionale n. 21 del 2005 (n. d.r. da intendersi presumibilmente con\nriferimento ai soli conducenti addetti al servizio di trasporto\npubblico non di linea che sono soggetti a tale adempimento), possano\nannotare i dati elencati nel comma 2-ter in un foglio di servizio\ncartaceo o elettronico avente i contenuti minimi gia\u0027 previsti\ndall\u0027art. 11, comma 4, sopra richiamato. \n Cio\u0027, tuttavia, in contrasto con lo stesso art. 11, comma 4, che\ncome gia\u0027 esposto, nell\u0027ambito del servizio di noleggio con\nconducente da un lato prevede l\u0027obbligo di compilazione e tenuta da\nparte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico,\nle cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e\ndei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il\nMinistero dell\u0027interno; dall\u0027altro stabilisce che solo in via\ntransitoria e «fino all\u0027adozione del decreto di cui al presente\ncomma», il foglio di servizio elettronico possa essere sostituito da\n«una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione\nprogressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi\ncontenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in\noriginale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici\ngiorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia\nconforme depositata in rimessa». \n L\u0027art. 11, comma 4 prevede, dunque, una disciplina intertemporale\ndestinata a cessare con l\u0027adozione del decreto ivi previsto («fino\nall\u0027adozione del decreto di cui al presente comma»), per cui solo\nfino alla adozione della normativa secondaria, il foglio elettronico\npuo\u0027 essere sostituito da una versione cartacea dello stesso e,\ncomunque, con contestuale obbligo di conservazione per un periodo\npredeterminato per essere tenuto a disposizione delle Autorita\u0027 di\npubblica sicurezza. \n Di qui il palese contrasto con le norme di riferimento atteso che\nil decreto attuativo cui si fa menzione nella disposizione (per\nquanto attualmente sub iudice), risulta ormai adottato con il decreto\ninterministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti\ne del Ministero dell\u0027interno del 26 ottobre 2024, n. 226, contenente\nla disciplina di dettaglio dei contenuti e delle modalita\u0027 di\ncompilazione del foglio di servizio elettronico. \n L\u0027art. 11, comma 4, oltretutto, non solo prevede che la versione\ncartacea, abbia determinate caratteristiche e prescrive l\u0027obbligo di\ntenuta dello stesso «in originale a bordo del veicolo per un periodo\nnon inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di\ncontrollo, con copia conforme depositata in rimessa». \n L\u0027art. 2, comma 2-ter, si limita invece a prevedere che i\nconducenti possano annotare i dati elencati al comma precedente in un\nfoglio elettronico avente i contenuti minimi gia\u0027 previsti dall\u0027art.\n11, comma 4, senza ulteriori specificazioni. \n Non sussiste pertanto alcun obbligo alche altrimenti evincibile\ntale da comportare qualsivoglia obbligo di tenere a bordo la\ndocumentazione cartacea a disposizione degli eventuali controlli. Il\ncomma 2-quinquies fa infatti riferimento ai soli «contenuti minimi»\ndi cui all\u0027art. 11, comma 4, sopra richiamato; ne\u0027 tale obbligo\npotrebbe discendere dagli «accorgimenti procedurali» di cui si parla\nnel precedente comma 2-quater che la disposizione riferisce alla sola\n«trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito\ndalla legislazione statale di principio». \n Di qui il chiaro contrasto con l\u0027art. 3 dello statuto di\nautonomia, i limiti alla potesta\u0027 regionale dovendo essere\nidentificati nella peculiare regolamentazione del settore da parte\ndel legislatore statale e nei principi di fondo - altresi\u0027\nespressione dei principi di regolamentazione del settore relativo al\nservizio NCC nell\u0027ambito del trasporto non di linea e quindi, del\nprincipio di corretto svolgimento della concorrenza - di cui\ncostituisce espressione la legge quadro statale, fondati sulla\ndistinzione tra il servizio taxi e il servizio NCC che, nel caso\ndella legge regionale impugnata risulta intaccata attraverso la\ndiversa regolamentazione del figlio di servizio. \n La conformazione di un dato settore economico sulla base di\ndeterminate caratteristiche degli operatori che operano sul mercato\npertiene, infatti, piu\u0027 propriamente alla materia della concorrenza e\nnon gia\u0027 alla materia dei trasporti assegnata alla regione. Altro e\u0027\nla regolamentazione economica di un dato settore, infatti, altro\nl\u0027organizzazione del trasporto in se\u0027. Anche il principio di corretta\nconcorrenza espresso dalla normativa statale richiamata, quindi,\nfunge da limite ai sensi del menzionato art. 3 dello statuto\nrientrando tra quei «principi dell\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica e tra le \"norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica\" dettate dal legislatore statale\nper rispondere ad un interesse unitario e che, pertanto, esigono\nuniforme attuazione su tutto il territorio nazionale ( cfr. Corte\ncostituzionale n. 198 del 2018). \n La normativa sopra descritta eccede, pertanto, dalla competenza\ndemandata alla regione autonoma con riferimento al piu\u0027 ristretto\ncampo dei «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie» di cui\nall\u0027art. 3, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 3 del\n1948. \n II- Con piu\u0027 diretto riferimento alla violazione dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera e), della Costituzione si osserva che, al\ncontempo, le disposizioni regionali in esame entrano nel settore\nproprio della concorrenza affidato in via esclusiva al legislatore\nstatale ex art. 117, secondo comma della Costituzione e che funge da\nlimite alla competenza regionale, sia pure dotata di autonomia, come\nemerge anche dall\u0027art. 3 del richiamato statuto speciale di autonomia\ndella Regione Sardegna. \n Per consolidata giurisprudenza, al fine di individuare la materia\nalla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura,\ndeve farsi riferimento all\u0027oggetto ed alla disciplina delle medesime,\ntenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e\ngli effetti riflessi, cosi\u0027 da identificare correttamente e\ncompiutamente anche l\u0027interesse tutelato (ex multis, sentenze n. 430,\nn. 196 e n. 165 del 2007 richiamate dalla sentenza della Corte n. 207\ndel 2010). \n Alla luce di tali criteri, l\u0027inquadramento nell\u0027ambito della\ncompetenza statale in tema di «tutela della concorrenza» nel caso in\nesame appare corretto. \n Attiene alla concorrenza intesa in senso ampio, infatti, anche la\nregolamentazione di un determinato settore economico affinche\u0027 gli\noperatori che vi operano svolgano il servizio loro affidato secondo\ncorrette regole di concorrenza e in condizioni di par condicio. \n Come sopra evidenziato che la materia del trasporto pubblico non\ndi linea e\u0027 fondato sulla differenziazione tra servizio taxi e\nservizio di noleggio con conducente per cui nell\u0027ambito di\nquest\u0027ultimo servizio chi svolge tale tipologia di servizio soggiace\na determinati vincoli che hanno lo scopo di garantire una maggiore\nsicurezza per l\u0027utenza a fronte di fenomeni di abusivismo che possono\nintervenire nello specifico settore. In tale direzione, in\nparticolare, si sono posti gli interventi normativi piu\u0027 recenti che,\nrispetto alla originaria impostazione della legge quadro n. 21 del\n1992, hanno introdotto vincoli piu\u0027 stringenti tra cui - oltre ad es.\nall\u0027obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel\nterritorio del comune che ha rilasciato l\u0027autorizzazione - anche\nl\u0027obbligo di compilare il foglio di servizio (in tale direzione\ninizialmente l\u0027art. 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del\n2018 e, piu\u0027 di recente, l\u0027art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del\n2018). \n In tale contesto, la compilazione del foglio di servizio\ncostituisce parte fondamentale del quadro regolatorio dei servizi\nNCC, e\u0027 funzionale allo stesso e contribuisce a completarlo,\nassicurando attraverso l\u0027inserimento dei dati richiesti dalla\nnormativa primaria, la rispondenza a quelle caratteristiche sopra\ndelineate. Il decreto attuativo in tale direzione prevede tra\nl\u0027altro, meccanismi volti a garantire che il servizio di NCC si\nsvolga regolarmente rispettando le specificita\u0027 che lo distinguono\ndal servizio taxi. Lo strumento del foglio di servizio elettronico\ne\u0027, in sintesi, uno strumento essenziale e inderogabile che connota\nil servizio di noleggio con conducente differenziandolo dal servizio\ntaxi assicurando che lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea\nrisponda appieno alle regole della libera concorrenza, nel rispetto\ndella distinzione ontologica tra il servizio taxi e il servizio di\nNCC. \n Caratteri, questi, confermati anche dalla giurisprudenza\ncostituzionale, in particolare dalla nota sentenza del 26 febbraio\n2020, n. 56, per cui le previsioni riferibili all\u0027obbligo di ricevere\nle richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la\nsede e all\u0027obbligo di tenuta del relativo alla tenuta del registro\nelettronico possono essere considerate «misure non irragionevoli e\nnon sproporzionate. \"Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad\nassicurare l\u0027effettivita\u0027 del fondamentale divieto per i vettori NCC\ndi rivolgersi a un\u0027utenza indifferenziata senza sottostare al regime\ndel servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un\nonere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del\nservizio offerto - che presuppone pur sempre un\u0027apposita e nominativa\nrichiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo\npossibile farvi fronte senza un aggravio dell\u0027organizzazione\ndell\u0027azienda, che presuppone comunque la necessita\u0027 di una sede o di\nuna rimessa come base dell\u0027attivita\u0027 aziendale\" (cfr. par. 5.6.1). \n Per contro, la potenziale sostituzione di questo strumento, a\nlivello locale, con documentazione alternativa (ad esempio foglio\ncartaceo) non solo intacca l\u0027uniformita\u0027 della regolamentazione dello\nspecifico settore, fondata sulle richiamate caratteristiche, ma\nfinisce con il creare possibili gravi criticita\u0027 anche sotto il\nprofilo del controllo da parte degli organi di polizia, che - con\nriferimento al solo ambito regionale della Regione Sardegna - si\ntroverebbero di fronte ad una disciplina distonica rispetto a quella\ndettata dal legislatore nazionale. \n Risultano evidenti, dunque, le ricadute sul principio di\nconcorrenza, attesa la difformita\u0027 di regole a livello regionale e\nnazionale che riguarderebbero non solo gli operatori ma anche gli\nutenti stessi, alcuni dei quali garantiti da regole meno stringenti e\ndunque maggiormente esposti a fenomeni di abusivismo. \n Di qui la censurabilita\u0027, in particolare, dei commi 2-ter, quater\ne quinquies dell\u0027impugnato art. 2 per contrasto con l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera e). Il combinato disposto di tali articoli\ndisegna un sistema parallelo e differenziato rispetto alla statale\ndisciplina interposta di livello primario e come integrata dal\ndecreto cui l\u0027art. 11, comma 4 espressamente rinvia. \n In diparte il comma 2-bis di cui si trattera\u0027 oltre, il comma\n2-ter, anziche\u0027 limitarsi a rinviare all\u0027art. 11, comma 4, della\nlegge n. 21 del 1992 detta una propria disciplina contenutistica\nutilizzando anche definizioni in parte differenziate dalla norma\nprimaria, rinviando per gli aspetti relativi al controllo ai soli\nprofili di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada. \n Le disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 2-quater e\n2-quinquies, inoltre, consentono una alternativa al foglio\nelettronico come disciplinato dalla normativa statale primaria e\nsecondaria di riferimento che, nelle more di un intervento della\nGiunta regionale, indeterminato nei tempi, nelle modalita\u0027 e nei\ncontenuti, puo\u0027 essere sia elettronico sia cartaceo, con una scelta\nindifferenziata sostanzialmente lasciata alla discrezionalita\u0027 del\nconducente che potra\u0027 scegliere anche la modalita\u0027 cartacea, in\ncontrasto con il regime transitorio di cui alla norma statale, senza\nalcun obbligo di conservazione per i successivi controlli di polizia. \n Il foglio di servizio, tuttavia, anche a prescindere dal\ncontenuto del decreto interministeriale da ultimo adottato, non puo\u0027\nessere sostituito da altri documenti, perche\u0027 cio\u0027 finirebbe con il\ncomprometterebbe il sistema normativo voluto dal legislatore statale\nnell\u0027art. 11 della legge n. 21/1992. Sistema che regola l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 e tutela la concorrenza nel settore, come previsto\ndall\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. \n Si precisa ulteriormente, a tale riguardo, che nell\u0027ambito del\nnoleggio con conducente, il legislatore nazionale negli anni e\u0027\nintervenuto in modifica della disciplina originaria della legge\nquadro statale, introducendo una serie di disposizioni dirette\nall\u0027obiettivo di rafforzare il mercato, contrastando i comportamenti\nabusivi diffusi nel settore. \n Per quanto detto, tali disposizioni attengono al principio di\nconcorrenza e alla relativa materia in quanto conformano un\ndeterminato settore economico e che hanno come ratio quella di\nbilanciare la liberta\u0027 di iniziativa economica con gli altri\ninteressi pubblici coinvolti. \n Per garantire questo equilibrio, tuttavia, e\u0027 necessaria una\nregolamentazione uniforme a livello nazionale, che assicuri\ncondizioni di mercato omogenee e impedisca distorsioni della\nconcorrenza dovute a regole diverse da regione a regione. \n L\u0027uniformita\u0027 di disciplina appare essenziale e connaturata alla\nnozione di concorrenza in quanto, come sottolineato dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, seppure sia\nconsentito prevedere regimi differenziati per casi particolari,\nquesti devono comunque essere valutati nell\u0027ambito delle competenze\nstatali. \n La normativa statale ha demandato ad un successivo decreto le\nmodalita\u0027 per compilare il foglio di servizio elettronico che, come\nprevisto dall\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 sono state\ndefinite nel decreto n. 226/2024, ove si prevedono, tra l\u0027altro,\nmeccanismi volti a garantire che il servizio di noleggio con\nconducente si svolga regolarmente, rispettando le specificita\u0027 che lo\ndistinguono dal servizio taxi. \n Anche la piu\u0027 recente sentenza della Corte che si e\u0027 pronunciata\nsul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con riferimento al\nmeccanismo normativo che disciplinava l\u0027istituzione del registro\nelettronico (cfr. Corte costituzionale n. 137/2024) - non ha\nintaccato il quadro di riferimento confermando la legittimita\u0027 delle\ndisposizioni in materia (in disparte il profilo dell\u0027obbligo di\nrientro in rimessa, considerato illegittimo). \n Tali vincoli, in ogni caso, presuppongono sempre e comunque la\ndimostrazione di una preventiva prenotazione attraverso la\nregistrazione dei dati sul foglio elettronico e cio\u0027 a differenza di\nquanto avviene nel servizio taxi. La stessa Corte suffraga che le\npredette disposizioni sono volte a soddisfare esigenze legittime, non\nconfliggenti con i principi comunitari, osservando «che l\u0027estrema\nfacilita\u0027 con cui possono essere commessi abusi nel settore del\ntrasporto pubblico locale non di linea e, per converso, l\u0027estrema\ndifficolta\u0027 dei controlli e di conseguenza della repressione delle\ncondotte - cio\u0027 che rende l\u0027apparato sanzionatorio (pur previsto)\npoco dissuasivo - giustificano l\u0027adozione di misure rigorose dirette\na prevenire la possibilita\u0027 di abusi» (cfr. par. 5.6 della gia\u0027\nrichiamata sentenza n. 56/2020). \n Le statuizioni della Corte confermano, quindi, non solo che\nl\u0027obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni\npresso la rimessa o la sede e l\u0027obbligo di compilare e tenere un\n«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge n. 21\ndel 1992, come sostituito dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e),\ncostituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma anche\nche l\u0027obbligo di compilazione e\u0027 connaturato al servizio in esame e\nrappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle\nrelative caratteristiche. \n In tale ottica, con il decreto gia\u0027 richiamato il legislatore\nnazionale ha introdotto un sistema digitale unico a livello\nnazionale, funzionale a prevenire eventuali disparita\u0027 di trattamento\ntra i diversi ambiti territoriali. \n A tale riguardo, pare opportuno sottolineare che la normativa\nprimaria di riferimento non vieta l\u0027adozione di strumenti digitali di\ncoordinamento e che l\u0027adozione di tali strumenti risulta coerente con\nil principio generale di buon andamento e semplificazione dell\u0027azione\namministrativa di cui all\u0027art. 97 della Costituzione, nonche\u0027 con i\nprincipi di uguaglianza sostanziale e di unitarieta\u0027\ndell\u0027ordinamento, garantiti dagli articoli 3 e 5 della Costituzione. \n La giurisprudenza costituzionale conforta appieno la\nriconducibilita\u0027 della regolamentazione del settore alla materia\ndella concorrenza. \n Come affermato dalla Corte, anche dopo la riforma del Titolo V\ndella Costituzione, la disciplina dell\u0027esercizio concreto del\nservizio di noleggio con conducente afferisce alla materia\n«trasversale» della tutela della concorrenza, attribuita alla\ncompetenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera\ne), della Costituzione, la\u0027 dove tale nozione di «concorrenza» non\npuo\u0027 non riflettere anche quella operante in ambito europeo. Come\nricordato dalla sentenza della Corte n. 56 del 2010 essa comprende,\npertanto, «sia le misure legislative di tutela in senso proprio,\nintese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che\nincidono negativamente sull\u0027assetto concorrenziale dei mercati, sia\nle misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e\nvincoli alla libera esplicazione della capacita\u0027 imprenditoriale e\ndella competizione tra imprese (concorrenza \"nel mercato\"), ovvero a\nprefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la piu\u0027\nampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici\n(concorrenza \"per il mercato\")» (cfr. anche Corte costituzionale\nsentenza n. 137 del 2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200\ndel 2012, n. 45 del 2010). \n Pur a fronte di una sussistenza di una competenza regionale\nprimaria riconosciuta a in materia di trasporti a livello statutario,\ntuttavia, la tutela della concorrenza - stante la natura\n«trasversale» e il carattere «finalistico» della competenza\nattribuita in materia allo Stato - assume carattere prevalente e\nfunge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle\nmaterie di loro competenza e, come ricordato dalla Corte sia pure con\nriferimento alla competenza concorrente o residuale (Corte\ncostituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n. 38 del\n2013 e n. 299 del 2012), e\u0027 in grado di influire su queste ultime\nfino a incidere sulla totalita\u0027 degli ambiti materiali entro cui si\nestendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare\ngli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva e\u0027\ndiretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2020,\nn. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del\n2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del\n2007 e n. 80 del 2006; v anche sentenze n. 36 del 2024 e n. 23 del\n2022). \n Anche nella fattispecie in esame, l\u0027ambito della materia su cui\nil legislatore regionale e\u0027 intervenuto in contrasto con la\nregolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio alla\nmateria della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e)\ninvestendo, in particolare, il profilo della conformazione e delle\nmodalita\u0027 di esercizio concreto in condizioni di uniformita\u0027 di\ndisciplina, di par condicio e di assenza di distorsioni della\nconcorrenza, di una determinata attivita\u0027 economica ovvero dei\nservizi non di linea, in particolare quanto allo svolgimento del\nservizio NCC. E cio\u0027, per quanto detto, anche in rapporto alle\ndifferenti modalita\u0027 di svolgimento del servizio taxi e alla\ndifferenziazione tra i due servizi parimenti voluta dal legislatore\nnell\u0027ambito di tale settore economico. \n Come invero ricordato dalla sentenza n. 56 del 2020\nnell\u0027affermare la competenza statale sub specie dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera e) nella regolamentazione del mercato del\ntrasporto pubblico non di linea, «nemmeno il giudizio negativo sul\nlivello di apertura alla concorrenza nel mercato degli autoservizi\npubblici non di linea, .... mette realmente in discussione la\ncompetenza dello Stato a regolare tale mercato anche al fine di\npreservarne la struttura, tenendo distinti i due settori\ndell\u0027autoservizio pubblico non di linea». \n Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione di legge\nregionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha\naltresi\u0027 precisato che lo Stato, esercitando in tale ambito la\npropria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, «ha\ninteso \"definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con\ntale liberta\u0027 (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003)\". Il\nbilanciamento cosi\u0027 operato - fra la liberta\u0027 di iniziativa economica\ne gli altri interessi costituzionali - costituendo espressione della\npotesta\u0027 legislativa statale nella materia della \"tutela della\nconcorrenza\", definisce un assetto degli interessi che il legislatore\nregionale non e\u0027 legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006)»\n(sentenza n. 30 del 2016). Tale bilanciamento, nel cui ambito la\nvalutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in\nsenso sistemico, complessivo e non frazionato, puo\u0027 dunque condurre a\nun esito in forza del quale la tutela della concorrenza «si attua\nanche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle\nipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti\nall\u0027esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attivita\u0027\neconomiche» (Corte costituzionale sentenza n. 30 del 2016, che\nrichiama la sentenza n. 49 del 2014)». \n In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema di\nfoglio di servizio elettronico strumento caratterizzante il servizio\ndi noleggio ed essenziale per controllarne il corretto svolgimento\ncome ricordato dalla sentenza n. 56/2020 sopra ricordata. \n Ne discende che anche la disciplina regionale qui impugnata puo\u0027\nessere ricondotta, come nei casi esaminati nelle citate decisioni,\nalla materia della concorrenza giacche\u0027 in essa si individua, ad\nopera del legislatore statale a cio\u0027 competente, il punto di\nequilibrio tra il libero esercizio dell\u0027attivita\u0027 di NCC - che si\ncolloca a sua volta nel mercato suo proprio e l\u0027attivita\u0027 di\ntrasporto esercitata nel restante ambito del trasporto pubblico non\ndi linea (servizio taxi). \n Non e\u0027 dunque consentito alle singole regioni, anche se ad\nautonomia speciale, dare ingresso ad una normativa frammentata con\ndifferenti modalita\u0027 di formazione conservazione tenuta di tale\nessenziale strumento. \n Sebbene le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 16 del\n2025 sembrino fondarsi sull\u0027intento, dichiarato dal legislatore\nregionale all\u0027art. 1, di «garantire una disciplina delle modalita\u0027 di\norganizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con conducente\nattraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di\npasseggeri e il contrasto di potenziali abusi nell\u0027offerta del\nservizio», tale intento risulta di fatto frustrato in ragione delle\npeculiari modalita\u0027 «semplificate» che, da un lato, rinviano alla\ndeterminazione di «accorgimenti procedurali» non meglio precisati ad\nopera della regione; dall\u0027altro, consentono di continuare ad\nutilizzare il modello cartaceo, in condizioni di minor sicurezza\nrispetto all\u0027utilizzo del foglio elettronico, come disciplinato a\nlivello statale, oltretutto in assenza dell\u0027obbligo di conservazione\na disposizione delle autorita\u0027 di pubblica sicurezza. \n Attraverso le caratteristiche di semplificazione introdotte dai\ncommi in esame, pertanto, non solo scolora la ontologica differenza\ntra servizio taxi e servizio NCC, venendosi ad intaccare la\nnecessaria uniformita\u0027 della disciplina generale di riferimento, ma\nsi determina il venir meno delle specifiche garanzie di maggior\ntutela dell\u0027interesse dell\u0027utenza finendo anche per attenuare gli\nstrumenti diretti a prevenire fenomeni di abusivismo registrati di\nsettore. \n III - Con riferimento all\u0027art. 2, comma 2-bis: violazione della\ncompetenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza\nriservata alla competenza statale esclusiva dall\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e) della Costituzione; violazione dell\u0027art. 3 dello\nstatuto speciale della Regione Sardegna e violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione. \n Merita una trattazione a parte l\u0027esame dell\u0027art. 2, comma 2-bis\ndella legge regionale qui impugnata, che attiene al particolare\nprofilo della ricezione delle prenotazioni di trasporto per il\nservizio NCC presso la rimessa o la sede anche attraverso l\u0027utilizzo\ndi strumenti tecnologici che agevolino l\u0027incontro tra domanda ed\nofferta. \n In tal caso, la censurabilita\u0027 della disposizione e\u0027\nparticolarmente evidente e cio\u0027, sia con riferimento alla violazione\ndell\u0027art. 3 dello Statuto speciale regionale sia con riferimento alla\ndedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di\nconcorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera 2 della Costituzione. \n Il comma in esame nel fare riferimento all\u0027utilizzo di strumenti\ntecnologici e\u0027, infatti, espressamente motivato dalla volonta\u0027 di\n«agevolare» l\u0027incontro tra domanda e offerta, il che chiaramente\nriguarda un aspetto afferente al mercato concorrenziale e non gia\u0027\nalla regolazione del trasporto o ad aspetti di tipo organizzativo di\ndettaglio. \n Si e\u0027 dunque al di fuori della materia affidata dall\u0027art. 3,\ncomma 1, lettera g) dello Statuto della Regione Sardegna alla\ncompetenza legislativa regionale sopra richiamata in materia di\n«trasporti sulle linee automobilistiche», la\u0027 dove la disciplina in\nquestione, del tutto estranea alla materia del trasporto, ricade\npiuttosto nella materia riservata alla legislazione statale in via\nesclusiva. Spetta al legislatore statale individuare meccanismi\nomogenei che siano tali da agevolare il servizio attraverso modalita\u0027\ndi incontro tra domanda dell\u0027utenza e offerta da parte dei conducenti\nsempre secondo regole eguali per tutti gli operatori NCC operanti sul\nterritorio nazionale e nel rispetto delle caratteristiche del\nservizio NCC. \n Va poi considerato, inoltre, che la disposizione appare altresi\u0027\ncontraria alla previsione di cui all\u0027art. 3 della Costituzione -\ninnanzitutto sotto il profilo della razionalita\u0027 e adeguatezza\ndell\u0027intervento normativo - nella parte in cui fa un generico e non\nprecisato richiamo a «strumenti tecnologici che agevolino l\u0027incontro\ntra domanda e offerta del servizio di trasporto non di linea di\npasseggerei», sostituendosi, in parte qua, all\u0027analitica e puntuale\nregolazione del decreto al quale l\u0027art. 11, comma 4 espressamente\nrinvia. Si richiamano, inoltre, anche in relazione a tale\ndisposizione, le considerazioni sopra esposte in punto di necessaria\nuniformita\u0027 e omogeneita\u0027 della disciplina che la regolamentazione\ndel settore relativo al servizio NCC richiede e della ratio che la\nsostiene. \n Peraltro, a fronte di una disposizione normativa di contenuto\ngenerico, potrebbe comunque risultare intaccato anche il principio di\neguaglianza tra operatori che operano all\u0027interno del medesimo\nsettore atteso che, nel caso della sola Regione Sardegna, i\nconducenti NCC potrebbero ingiustificatamente beneficiare di sistemi\ndifferenziati e, se del caso, piu\u0027 favorevoli rispetto a quanto\nprevisto a livello nazionale. E cio\u0027, tenuto conto che il comma in\nesame non opera alcun rinvio alla disciplina statale di riferimento. \n\n \n Tutto cio\u0027 premesso \n \n Alla luce delle suesposte considerazioni, si conclude affinche\u0027\nsia dichiarata la illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2 della\nlegge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante\n«Attuazione dell\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge\nquadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non\ndi linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in\nmateria di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale\nin Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione\nautonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. \n Si deposita l\u0027attestazione di approvazione, da parte del\nConsiglio dei ministri, della determinazione di proposizione del\nricorso, in data 4 agosto 2025 nonche\u0027 l\u0027allegata relazione della\nP.C.M. \n Roma, 13 agosto 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Palmieri","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"22/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"2","data_legge":"16/06/2025","data_nir":"2025-06-16","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"aggiuntivo dei","denominazione_attributo":"","id":"24911","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"39","data_legge":"07/12/2005","data_nir":"2005-12-07","numero_legge":"21","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24939","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"39","data_legge":"07/12/2005","data_nir":"2005-12-07","numero_legge":"21","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24942","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"39","data_legge":"07/12/2005","data_nir":"2005-12-07","numero_legge":"21","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24943","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33596","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33597","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33598","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33661","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"15/01/1992","data_nir":"1992-01-15","numero_parametro":"21","articolo_impugnato":"11","comma":"4","descrizione_nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11"},{"id_parametro":"33662","tipo_legge":"dl","descrizione_costit":"decreto-legge","data":"14/12/2018","data_nir":"2018-12-14","numero_parametro":"135","articolo_impugnato":"10","comma":"1","descrizione_nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-12-14;135~art10"},{"id_parametro":"33663","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"11/02/2019","data_nir":"2019-02-11","numero_parametro":"12","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12"}]}}" ] ] |
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