HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/187 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.416752 "namelookup_time" => 0.000428 "connect_time" => 0.032511 "pretransfer_time" => 0.072365 "size_download" => 56428.0 "speed_download" => 135644.0 "starttransfer_time" => 0.072391 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 44830 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 72297 "connect_time_us" => 32511 "namelookup_time_us" => 428 "pretransfer_time_us" => 72365 "starttransfer_time_us" => 72391 "total_time_us" => 416752 "start_time" => 1765356707.9519 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/187" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16fac90)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/187 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:47 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:47 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"187","numero_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","localita_autorita":"","data_deposito":"15/07/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"08/10/2025","numero_gazzetta":"41","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"25 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"LUCIANI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003ePrevidenza – Prestazioni ai superstiti – Pensione di reversibilità al coniuge – Esclusione dell’estensione della prestazione in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero – Lesione dei diritti inviolabili della persona all’interno delle formazioni sociali\u0026nbsp;– Violazione del principio solidaristico – Lesione della garanzia previdenziale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale","prima_controparte":"L.D. M.","altre_parti":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, Marchini (in Proprio E Quale Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore Stefano Carlo Marchini Cigognini) Luigi Davide","testo_atto":"N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 15 luglio 2025 della Corte di cassazione nel\nprocedimento civile promosso dall\u0027INPS - Istituto nazionale della\nprevidenza sociale contro L.D. M. in proprio e nella qualita\u0027 di\ngenitore esercente la responsabilita\u0027 genitoriale sul minore S.C.\nM.C., eredi di D. C.. \n \nPrevidenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione di reversibilita\u0027\n al coniuge - Esclusione dell\u0027estensione della prestazione in favore\n del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima\n dell\u0027entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell\u0027altro\n componente della coppia omosessuale, nonostante l\u0027avvenuta\n formalizzazione del vincolo all\u0027estero. \n- Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle\n disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l\u0027invalidita\u0027 e\n la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione\n involontaria, e sostituzione dell\u0027assicurazione per la maternita\u0027\n con l\u0027assicurazione obbligatoria per la nuzialita\u0027 e la natalita\u0027),\n convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,\n art. 13. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Sezioni unite civili \n \n Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati \n Pasquale D\u0027Ascola - Presidente aggiunto \n Raffaele Gaetano Frasca - Presidente di sezione \n Massimo Ferro - Presidente di sezione \n Francesco Terrusi - Presidente di sezione \n Margherita Maria Leone - Consigliere \n Annalisa Di Paolantonio - Rel. consigliere \n Rossana Mancino - Consigliere \n Roberta Crucitti - Consigliere \n Enzo Vincenti - Consigliere \n Ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. r.g.\n10610/2021 proposto da: \n INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona\ndel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in\nRoma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli Uffici dell\u0027Avvocatura\ncentrale dell\u0027Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati\nGiuseppina Giannico, Sergio Preden ed Antonella Patteri; \n- ricorrente - \n contro \n M L D , in proprio e nella qualita\u0027\ndi genitore esercente la responsabilita\u0027 genitoriale sul minore\nM C S C , entrambi nella qualita\u0027\ndi eredi di C D , rappresentati e difesi\ndall\u0027avvocato Alexander Schuster; \n- controricorrenti e ricorrenti incidentali - \n avverso la sentenza n. 803/2020 della Corte d\u0027appello di\nMilano, depositata il 9 febbraio 2021. \n Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del\n15 aprile 2025 dal Consigliere Annalisa Di Paolantonio; \n udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore\ngenerale Stefano Visona\u0027, che ha concluso per l\u0027accoglimento del\nricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; \n uditi gli avvocati Antonella Patteri ed Alexander Schuster. \n \n Fatti di causa \n \n 1. La Corte d\u0027appello di Milano ha accolto parzialmente\nl\u0027impugnazione proposta da L D M , in\nproprio e quale esercente la potesta\u0027 sul figlio minore S \nC M C , e, in parziale riforma\ndell\u0027ordinanza con la quale il Tribunale della stessa sede aveva\ndefinito il giudizio instaurato ai sensi dell\u0027art. 28 del decreto\nlegislativo 1° settembre 2011 n. 150 e dell\u0027art. 4 del decreto\nlegislativo 9 luglio 2003 n. 216, ha dichiarato «il diritto degli\nappellanti alla pensione indiretta in quanto superstiti di D \nC » ed ha condannato l\u0027Istituto nazionale della previdenza\nsociale (INPS) al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal 1°\nnovembre 2015, maggiorati degli interessi. \n 2. In premessa la Corte ha richiamato le circostanze di fatto,\nnon controverse tra le parti, costituenti gli antecedenti storici del\ngiudizio e ha evidenziato che L M e D \nC , legati da stabile convivenza, avevano avuto negli Stati\nUniti un figlio, nato il con fecondazione assistita, e la\nnascita era stata registrata in Italia il , con\nattribuzione della paternita\u0027 al solo M . \n La coppia aveva contratto matrimonio a New York il e\nl\u0027atto era stato trascritto in Italia come unione civile il \n, quando gia\u0027 si era verificata la morte del C , risalente\nall\u0027 . \n Successivamente al decesso erano stati trascritti, l\u0027 ,\nanche la sentenza statunitense del , che aveva accertato la\npaternita\u0027 in capo a D C , nonche\u0027 l\u0027atto di\nnascita di S C M C , che era\nstato aggiornato e che teneva conto del riconoscimento ottenuto in\nsede giudiziale. \n Il 26 luglio 2017 L M aveva presentato all\u0027INPS\ndomanda di attribuzione della pensione ai superstiti, in relazione\nalla quale l\u0027istituto previdenziale non aveva adottato alcun\nprovvedimento, nemmeno a seguito del ricorso al Comitato provinciale. \n Il M aveva, quindi, agito in giudizio asserendo che il\ndiniego della prestazione previdenziale integrava una discriminazione\ndiretta o per associazione per motivo di genere e orientamento\nsessuale e aveva domandato, in via principale, la disapplicazione\ndella normativa italiana, vigente ratione temporis, nella parte in\ncui esclude, in caso di decesso di assicurato INPS, il diritto alla\npensione indiretta del superstite dello stesso genere e del figlio\nminore di coppia omogenitoriale. Aveva altresi\u0027 proposto domanda\nautonoma di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale e\nchiesto la condanna, in ogni caso, al pagamento dei ratei maturati. \n 3. Il Tribunale aveva escluso il carattere discriminatorio del\ndiniego, perche\u0027 motivato non da ragioni di sesso o orientamento\nsessuale, bensi\u0027 dalla insussistenza, al momento del decesso del\nC dei requisiti richiesti dalla legge, posto che a quella\ndata, da un lato, l\u0027ordinamento italiano non aveva ancora\nriconosciuto le unioni civili, dall\u0027altro non risultava accertata la\npaternita\u0027 del de cuius. Aveva poi ritenuto inammissibile la domanda\nsubordinata di accertamento del diritto, in quanto non compatibile\ncon lo speciale rito disciplinato dal citato art. 28. \n 4. La Corte territoriale, andando di contrario avviso quanto\nall\u0027ammissibilita\u0027 della domanda subordinata, l\u0027ha esaminata con\npriorita\u0027 e ne ha affermato la fondatezza, rilevando in premessa che\noccorreva fornire della normativa nazionale «un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente e convenzionalmente orientata». Ha richiamato\ngiurisprudenza del Giudice delle leggi e di questa Corte e, sulla\nbase del principio secondo cui, ove vengano in rilievo diritti\nfondamentali, alla coppia omosessuale deve essere riconosciuto dal\ngiudice comune, non soltanto dalla Corte costituzionale, un\ntrattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia\nconiugata, ha ritenuto di poter affermare il diritto del M \nalla pensione di reversibilita\u0027, in considerazione della natura e\ndella ratio della prestazione previdenziale in discussione, nonche\u0027\ndella sussistenza di un\u0027incontestata stabile relazione affettiva fra\nle parti antecedente al decesso del C , comprovata dal\nmatrimonio risalente al , seppure trascritto in Italia come\nunione civile solo successivamente all\u0027entrata in vigore della legge\nn. 76 del 2016. \n 5. Quanto, poi, al diritto del minore il giudice d\u0027appello, ha\npremesso che nella fattispecie lo status genitoriale di D \nC era stato accertato dal giudice statunitense, sicche\u0027 era\nimpedito a quello italiano di procedere ad una diversa valutazione.\nHa rilevato che nel nostro ordinamento non e\u0027 piu\u0027 configurabile una\ndistinzione sul piano dei diritti fra le diverse forme di filiazione\ne che occorre assicurare il «superiore e preminente interesse del\nminore», che sarebbe gravemente pregiudicato dal mancato\nriconoscimento del rapporto di filiazione, pacificamente esistente\nper l\u0027ordinamento statunitense, perche\u0027 cio\u0027 determinerebbe\nun\u0027incertezza giuridica ovvero una «situazione giuridica\nclaudicante», tale da influire negativamente sulla definizione\ndell\u0027identita\u0027 personale del minore. \n 6. Sulla base delle considerazioni sopra riassunte, accolta la\ndomanda di accertamento del diritto, la Corte territoriale ha\nritenuto di potere assorbire ogni altra questione e non ha\npronunciato sulla natura discriminatoria o meno della condotta tenuta\ndall\u0027Istituto. \n 7. Per la Cassazione della sentenza l\u0027INPS ha proposto ricorso\nprincipale affidato a due motivi di censura, ai quali ha replicato,\ncon controricorso, L D M , in proprio e\nnella qualita\u0027, che ha anche spiegato ricorso incidentale, articolato\nin tre censure. \n 8. Con ordinanza interlocutoria n. 22992 del 21 agosto 2024,\npronunciata all\u0027esito dell\u0027udienza pubblica celebrata il 12 marzo\n2024, la Sezione quarta ha rimesso gli atti al Primo Presidente per\nl\u0027eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in ragione\ndella complessita\u0027 e della rilevanza delle questioni dibattute,\nsuscettibili di riproporsi in una pluralita\u0027 di controversie, che\ninvestono la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del\n2016, la tutela dei figli nati da maternita\u0027 surrogata e «la stessa\nlatitudine della tutela antidiscriminatoria nelle sue interrelazioni\ncon l\u0027attuazione della legge». \n 9. Il Primo Presidente ha disposto l\u0027assegnazione del ricorso\nalle Sezioni Unite ed in prossimita\u0027 dell\u0027udienza pubblica l\u0027Ufficio\ndella Procura Generale ha depositato conclusioni scritte,\nulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, chiedendo\nl\u0027accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello\nincidentale. \n 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 372 codice\ndi procedura civile \n \n Ragioni della decisione \n \n 1. Con il primo motivo l\u0027Inps denuncia ex art. 360 n. 3 codice di\nprocedura civile la violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 13 del\nr.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, dell\u0027art. 1, comma 20, della legge 20\nmaggio 2016 n. 76 e dell\u0027art. 11 delle disposizioni sulla legge in\ngenerale e addebita alla Corte territoriale di avere fondato la\ndecisione su una lettura parziale della giurisprudenza costituzionale\nrichiamata e senza specificare di quali norme si imponesse\nl\u0027interpretazione orientata al rispetto della Carta fondamentale e\ndel diritto unionale. \n Rileva che la sentenza n. 138 del 2010 della Corte\ncostituzionale, richiamata nella pronuncia impugnata, e\u0027 chiara\nnell\u0027affermare che il riconoscimento giuridico dei diritti e dei\ndoveri derivanti dall\u0027unione omosessuale deve avvenire «nei tempi,\nnei modi e nei limiti stabiliti dalla legge», nella specie\nintervenuta estendendo, ma solo a partire dall\u0027entrata in vigore\ndella legge n. 76 del 2016, l\u0027applicazione, ad ognuna delle parti\ndell\u0027unione civile, delle disposizioni che si riferiscono al\nmatrimonio o che contengono le parole coniuge, coniugi o termini\nequivalenti (art. 1, comma 20). L\u0027istituto previdenziale ha dato\npronta attuazione alla nuova normativa, riconoscendo il trattamento\ndi reversibilita\u0027 in favore del componente dell\u0027unione civile, ma a\ncondizione che l\u0027evento tutelato si fosse verificato successivamente\nall\u0027entrata in vigore della nuova normativa. Aggiunge che la Corte\nterritoriale ha, invece, finito per applicare retroattivamente la\ndisciplina sopravvenuta, in violazione del principio di\nirretroattivita\u0027 che, ai sensi dell\u0027art. 11 delle preleggi, regola la\nsuccessione delle leggi nel tempo, principio al quale solo il\nlegislatore puo\u0027 espressamente derogare. Evidenzia, ancora, che, in\nragione di detta irretroattivita\u0027, nessun rilievo poteva essere dato\nal matrimonio contratto negli Stati Uniti il , atteso che\nquell\u0027unione, seppure accertata in altro ordinamento, era inidonea a\nprodurre effetti giuridici in quello italiano sino all\u0027entrata in\nvigore della nuova normativa. \n 2. La seconda critica del ricorso principale, egualmente\nricondotta al vizio di cui all\u0027art. 360 n. 3 codice di procedura\ncivile, censura il capo della sentenza che ha riconosciuto il diritto\nalla pensione di reversibilita\u0027 di S C M \nC in asserita violazione dell\u0027art. 13 del r.d.l. 14 aprile\n1939 n. 636 e dell\u0027art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004.\nL\u0027Istituto premette che il minore e\u0027 pacificamente nato a seguito di\nfecondazione assistita con l\u0027intervento di maternita\u0027 surrogata,\nperche\u0027 la gestazione e\u0027 stata portata avanti da donna estranea alla\ncoppia formata dal padre naturale e da quello intenzionale D \nC . Critica la sentenza impugnata perche\u0027 in contrasto con\nla pronuncia n. 33 del 2021 della Corte costituzionale, chiamata a\npronunciare sulla legittimita\u0027 costituzionale del diritto vivente\nespresso dalla pronuncia di queste Sezioni Unite n. 12193 del 2019\nsecondo cui non puo\u0027 essere riconosciuto e dichiarato esecutivo,\nperche\u0027 in contrasto con l\u0027ordine pubblico, il provvedimento\ngiudiziario straniero relativo all\u0027inserimento in un atto di stato\ncivile di minore procreato con le modalita\u0027 della gestazione per\naltri. Rileva che la Consulta nell\u0027occasione ha ribadito un principio\ngia\u0027 espresso nella sentenza n. 272 del 2017 ed ha affermato che la\npratica della maternita\u0027 surrogata offende in modo intollerabile la\ndignita\u0027 della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Aggiunge\nche l\u0027esigenza di tutelare l\u0027interesse del minore deve essere\nbilanciata con quella di disincentivare il ricorso alla gestazione\nper altri e questo bilanciamento puo\u0027 essere compiuto solo dal\nlegislatore. Finche\u0027 questo intervento non venga attuato non e\u0027\nconsentito, sulla base dell\u0027attuale quadro normativo, riconoscere il\ndiritto alla pensione di reversibilita\u0027 del minore nato da maternita\u0027\nsurrogata. \n 3. Il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi\ndell\u0027art. 360 n. 4 codice di procedura civile, denuncia la violazione\ndell\u0027art. 112 codice di procedura civile e la nullita\u0027 della sentenza\nper omessa pronuncia e rileva che ha errato la Corte territoriale nel\nritenere che il riconoscimento del diritto alla prestazione di\nreversibilita\u0027 consentisse di non esaminare la domanda, formulata in\nvia principale e autonoma, di accertamento della natura\ndiscriminatoria del diniego opposto dall\u0027Istituto. Evidenzia che\nl\u0027azione discriminatoria ha causa petendi e petitum diversi da quella\ncon la quale si fa valere il solo diritto negato e assicura anche una\ndiversa tutela, specie in contesti nei quali al danno economico si\nassocia un pregiudizio di carattere non patrimoniale. Aggiunge che\nl\u0027accertamento della discriminazione subita era stato domandato in\nvia principale, perche\u0027 «di maggior valore», che la stessa Corte\nterritoriale aveva valorizzato nell\u0027affermare che il rito speciale\npotesse attrarre anche la domanda subordinata, sicche\u0027 la prima e non\nl\u0027altra doveva essere esaminata con priorita\u0027 per non incorrere in\ncontraddizione. Rileva, ancora, che la natura discriminatoria era\nstata ampiamente illustrata con il richiamo alle direttive\neurounitarie e alla normativa interna che le ha recepite e, pertanto,\nsu questa domanda il giudice d\u0027appello avrebbe dovuto pronunciare,\nanche una volta riconosciuto il diritto, essendo evidente\nl\u0027«apprezzabile e autonomo interesse morale della parte privata». \n 4. La seconda critica del ricorso incidentale denuncia ex art.\n360 n. 3 codice di procedura civile la violazione dell\u0027art. 91 codice\ndi procedura civile per avere la Corte territoriale erroneamente\ndisposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del\ngiudizio di merito in violazione della regola della soccombenza e\nvalorizzando la «particolarita\u0027 della questione», non riconducibile\nalle ipotesi di carattere eccezionale nelle quali l\u0027esercizio del\npotere di compensazione e\u0027 stato consentito dal legislatore. \n 5. Il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle\nspese e\u0027 censurato anche con il terzo motivo, con il quale e\u0027\neccepita la nullita\u0027 della sentenza per «mancanza della motivazione,\nper motivazione apparente e contraddittoria, ai sensi dell\u0027art. 132\nc.p.c.». Il ricorrente incidentale rileva che del tutto\napoditticamente la Corte territoriale ha giustificato l\u0027esercizio del\npotere di compensazione richiamando la particolarita\u0027 e la novita\u0027\ndella questione senza aggiungere null\u0027altro e senza indicare le\nragioni per le quali la controversia dovesse essere ritenuta\n«particolare» e la questione giuridica «nuova», pur a fronte dei\nplurimi precedenti richiamati nella stessa sentenza impugnata. \n 6. Infine il ricorrente incidentale, sempre con riferimento al\nregolamento delle spese di lite, formula richiesta di rinvio\npregiudiziale alla Corte di Giustizia perche\u0027, a suo dire,\ncontrasterebbe con il diritto dell\u0027Unione e con quello convenzionale\n«una prassi nazionale che conduca alla ricorrente compensazione delle\nspese pur a fronte di soccombenza totale del soggetto discriminante»,\nvanificando le tutele riconosciute dalla direttiva 2000/78 nonche\u0027 il\ndiritto, affermato dagli articoli 6 e 13 CEDU, ad un processo giusto\ned equo. \n 7. L\u0027ordinanza interlocutoria, riassunte le questioni dibattute,\nquanto a quella inerente al diritto di L D \nM di percepire la pensione indiretta nella sua qualita\u0027 di\npartner superstite di coppia omosessuale, osserva che l\u0027evento dal\nquale deriva il diritto fatto valere in giudizio, ossia il decesso\ndell\u0027assicurato INPS, si e\u0027 verificato in data antecedente\nall\u0027entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e sottolinea che\nsull\u0027irretroattivita\u0027 della nuova normativa le Sezioni semplici di\nquesta Corte si sono gia\u0027 pronunciate, ritenendo che, in difetto di\nuna espressa previsione derogatoria del principio generale, debba\ntrovare applicazione l\u0027art. 11 delle preleggi, con conseguente\nimpossibilita\u0027 di riconoscere il diritto alle situazioni interamente\nsvoltesi e conclusesi prima dell\u0027intervento legislativo che,\nattraverso la generale equiparazione al coniuge della parte\ndell\u0027unione civile, ha esteso a quest\u0027ultima le garanzie di natura\nprevidenziale. \n Richiama, in particolare, Cass., Sez. Lav., 14 settembre 2021 n.\n24694 e Cass., Sez. I, 14 marzo 2022 n. 8241 e sottolinea che le\npronunce hanno escluso anche i denunciati profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale e di incompatibilita\u0027 con la normativa\nantidiscriminatoria dettata dall\u0027Unione europea, richiamando:\nl\u0027ontologica diversita\u0027 fra matrimonio ed unione civile; il margine\ndi apprezzamento del quale, secondo la stessa giurisprudenza delle\nAlte Corti europee, gli Stati devono poter godere; il rilievo,\nvalorizzato dalla Corte costituzionale in relazione alle convivenze\nmore uxorio, secondo cui la pensione si ricollega geneticamente ad un\nprecedente rapporto giuridico formalizzato che per definizione manca\nnella convivenza fondata unicamente sul legame affettivo di coppia. \n La Sezione rimettente dai quei principi non prende le distanze,\nma evidenzia che gli stessi sono stati affermati in fattispecie non\nsovrapponibili a quella oggetto di causa, nella quale, a seguito\ndella modifica normativa, e\u0027 stata consentita, sia pure dopo il\ndecesso dell\u0027assicurato INPS, la trascrizione come unione civile del\nmatrimonio contratto negli Stati Uniti d\u0027America gia\u0027 nell\u0027 \n, attestante l\u0027esistenza di un vincolo giuridico fra le parti.\nAggiunge, poi, quanto alla rilevanza della normativa\nantidiscriminatoria, sulla quale fa espressamente leva il ricorso\nincidentale, che, anche alla luce di quanto recentemente affermato da\nCorte costituzionale n. 15 del 2024, «la ricostruzione della portata\nprecettiva della normativa applicabile e la disamina della valenza\ndiscriminatoria delle condotte rispettose delle prescrizioni di legge\nnon possono essere valutate in maniera atomistica, quali fossero\naspetti l\u0027uno avulso dall\u0027altro». In quest\u0027ottica sottopone\nall\u0027attenzione delle Sezioni Unite l\u0027argomento, sviluppato dalla\ndifesa del controricorrente, secondo cui ai fini della valutazione\ndella comparabilita\u0027 delle situazioni in rilievo, occorre tener conto\ndella circostanza che, diversamente dalle coppie eterosessuali\nconviventi, quelle omosessuali fino all\u0027entrata in vigore della legge\nn. 76 del 2016 non avrebbero potuto formalizzare l\u0027unione e neppure\nottenere il riconoscimento di rapporti giuridici instaurati in altri\nordinamenti. \n 7.1. Quanto, poi, al secondo motivo del ricorso principale,\nl\u0027ordinanza interlocutoria richiama in premessa i principi affermati\nda Cass., Sez. Un. , 30 dicembre 2022 n. 38162, secondo cui la\npratica della maternita\u0027 surrogata, quali che siano le modalita\u0027\ndella condotta e gli scopi perseguiti, e\u0027 contraria all\u0027ordine\npubblico perche\u0027 offende in modo intollerabile la dignita\u0027 della\ndonna e mina nel profondo le relazioni umane, con la conseguenza che\nnon sono trascrivibili ne\u0027 il provvedimento giudiziario straniero ne\u0027\nl\u0027originario atto di nascita che riconoscano lo stato di filiazione\nrispetto al genitore d\u0027intenzione, che insieme al padre biologico ha\nvoluto la nascita del bambino ricorrendo alla surrogazione nel Paese\nestero, sia pure in conformita\u0027 alla lex loci. \n Evidenzia, peraltro, che nella fattispecie, a fronte della\navvenuta trascrizione della sentenza straniera, la parte privata fa\nleva, oltre che sul principio dell\u0027intangibilita\u0027 dell\u0027accertamento\ndello status filiationis e della piena opponibilita\u0027 di quello status\nall\u0027istituto previdenziale, sulla necessita\u0027 di tutelare la posizione\ndel minore che, in caso di decesso del genitore intenzionale, viene a\ntrovarsi in una condizione di particolare vulnerabilita\u0027. \n Sottolinea al riguardo che i trattamenti di reversibilita\u0027\nassolvono ad una funzione solidaristica, rispetto alla quale assume\nrilievo la comunione di vita e di affetti che si instaura con il\ngenitore intenzionale e che sarebbe del tutto sacrificata nel caso in\ncui si attribuisse escluso rilievo alla illiceita\u0027 delle modalita\u0027 di\nprocreazione. \n 8. L\u0027Ufficio della Procura Generale, nel concludere per\nl\u0027accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, quanto alla prima\ndelle questioni sottoposte all\u0027esame delle Sezioni Unite, fa proprio\nil percorso argomentativo seguito da Cass. n. 8241/2022, cit., e\nrichiama in premessa il principio secondo cui il diritto alla\npensione di reversibilita\u0027 sorge in favore dei superstiti legittimati\nal momento del decesso dell\u0027assicurato, sicche\u0027, in caso di\nsuccessione di leggi nel tempo, occorre avere riguardo alla normativa\nvigente alla data dell\u0027evento protetto, non essendo consentita, in\ndifetto di un\u0027espressa previsione in tal senso, l\u0027applicazione\nretroattiva della disciplina sopravvenuta. \n Evidenzia che la legge n. 76 del 2016, che ha riconosciuto alla\nparte superstite dell\u0027unione civile il diritto alla pensione di\nreversibilita\u0027, non contiene alcuna disposizione dalla quale si possa\ndesumere la volonta\u0027 del legislatore di estendere gli effetti della\nnuova normativa anche al periodo pregresso ed aggiunge che i principi\naffermati dalle Sezioni semplici di questa Corte non subiscono\nderoghe nel caso in cui, come nella fattispecie, il matrimonio sia\nstato contratto all\u0027estero, perche\u0027 prima dell\u0027entrata in vigore\ndella legge citata, quel vincolo non poteva produrre alcun effetto\ngiuridico per il nostro ordinamento. \n Richiama, poi, giurisprudenza della Corte di Giustizia e della\nCorte EDU per sostenere che, quanto al diritto che viene in rilievo,\ngli Stati godono di un certo margine di apprezzamento e, pertanto,\nnon contrasta con l\u0027art. 8 CEDU e non integra discriminazione di\ngenere la mancata previsione dell\u0027efficacia retroattiva della\nnormativa sopravvenuta. \n Fa leva, infine, su quanto affermato da Corte costituzionale 3\nnovembre 2000 n. 461 e da Corte costituzionale 27 marzo 2009 n. 86,\nche hanno escluso profili di irragionevolezza della disciplina\ndettata in tema di trattamenti di reversibilita\u0027, nella parte in cui\nlimita i diritti al solo coniuge superstite e non li estende anche ai\nconviventi more uxorio, valorizzando l\u0027obiettiva diversita\u0027 fra la\nconvivenza di fatto ed il matrimonio ed escludendo l\u0027eccepita\nviolazione del principio di tutela delle formazioni sociali in cui si\nsviluppa la persona umana. \n 9. Le Sezioni Unite ritengono che sia rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo applicabile\nalla fattispecie ratione temporis, nella parte in cui limita il\ndiritto alla pensione di reversibilita\u0027 al coniuge e non lo estende\nal superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del decesso,\naveva formalizzato all\u0027estero l\u0027unione e si era trovata nella\ngiuridica impossibilita\u0027 di ottenere in Italia il riconoscimento del\nvincolo. \nSulla rilevanza della questione \n 9.1. Nello storico di lite sono stati evidenziati gli elementi\nfattuali che caratterizzano la fattispecie oggetto di causa e che la\nCorte territoriale ha ritenuto di potere valorizzare, richiamando\nCorte costituzionale 15 aprile 2010 n. 138 ed il principio secondo\ncui la necessita\u0027 di garantire un trattamento omogeneo tra la\ncondizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale\npuo\u0027 essere assicurata anche dal giudice comune, in quanto tenuto ad\nun\u0027interpretazione delle norme in senso costituzionalmente e\nconvenzionalmente orientato. \n Il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata non\npuo\u0027 essere condiviso perche\u0027, lo si anticipa, perviene ad un\nrisultato che eccede i limiti dell\u0027interpretazione adeguatrice la\nquale, in presenza di un univoco tenore della norma applicabile alla\nfattispecie, deve cedere il passo al sindacato di legittimita\u0027\ncostituzionale (Corte Cost. 26 novembre 2020 n. 253). \n L\u0027istituto della pensione di reversibilita\u0027 e\u0027 tuttora\ndisciplinato dalla sua legge istitutiva, ossia dal richiamato r.d.l.\nn. 636/1939, che, all\u0027art. 13, nel prevedere che Nel caso di morte\ndel pensionato o dell\u0027assicurato, sempreche\u0027 per quest\u0027ultimo\nsussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e\ndi contribuzione di cui all\u0027art. 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta\nuna pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della\nmorte del pensionato o dell\u0027assicurato, non abbiano superato l\u0027eta\u0027\ndi 18 anni e ai figli di qualunque eta\u0027 riconosciuti inabili al\nlavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi,\nriconosce il diritto in favore del \"coniuge\", e, quindi, valorizza il\nrapporto coniugale che, come evidenziato dalla giurisprudenza\ncostituzionale e di queste Sezioni Unite (cfr. per tutte Corte\ncostituzionale 22 aprile 2024 n. 66 e Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n.\n35969), non puo\u0027 essere pienamente assimilato alla situazione di\nconvivenza, seppure stabile, e presenta elementi di diversificazione\nanche rispetto al vincolo che ha fonte nell\u0027unione civile. \n Cio\u0027 comporta che, in presenza di una norma che fa univoco\nriferimento al coniuge, non e\u0027 consentito all\u0027interprete fornirne\nun\u0027esegesi che ne estenda l\u0027ambito di applicazione anche al\nconvivente more uxorio o al soggetto che risulti parte di un rapporto\ndiverso da quello di coniugio. \n 9.2. E\u0027 solo con la legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione\ndelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della\nconvivenza) che il legislatore ha consentito il riconoscimento della\npensione di reversibilita\u0027 anche a favore del superstite dell\u0027unione\ncivile, dettando la disposizione, di carattere generale, contenuta\nnell\u0027art. 1, comma 20, secondo cui, ferme le eccezioni previste dalla\nlegge medesima, « Al solo fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 della\ntutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti\ndall\u0027unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni\nche si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le\nparole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono\nnelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti\nnonche\u0027 negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si\napplicano anche ad ognuna delle parti dell\u0027unione civile tra persone\ndello stesso sesso.». \n E\u0027 stato evidenziato (Corte Cost. n. 66/2024 cit.) che con la\nlegge in parola il legislatore, nel riconoscere l\u0027unione civile fra\npersone dello stesso sesso, ha raccolto le plurime sollecitazioni\nprovenienti dal Parlamento europeo (risoluzioni 8 febbraio 1994, 16\nmarzo 2000, 4 settembre 2003) e dalla giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari ed\naltri contro Italia) che, pur escludendo l\u0027obbligo dello Stato di\nconcedere alla coppia omosessuale l\u0027accesso al matrimonio, avevano\nrimarcato la necessita\u0027 di adottare un modello di regolamentazione\nidoneo a tutelare anche le unioni omoaffettive. \n Analoga sollecitazione fondata sul diritto nazionale era stata\nrivolta al legislatore dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.\n138 del 15 aprile 2010 e 170 dell\u002711 giugno 2014, che, dopo avere\nritenuto non riconducibile l\u0027unione omosessuale all\u0027ambito di\napplicazione dell\u0027art. 29 Cost., in ragione della sua ontologica\ndiversita\u0027 rispetto al matrimonio, avevano evidenziato che la stessa\nappartiene al piu\u0027 vasto genus delle formazioni sociali, idoneo a\nricomprendere ogni forma di comunita\u0027, piu\u0027 o meno complessa, nella\nquale la persona svolge la vita di relazione, e ne avevano tratto la\nnecessita\u0027 di tutelare il diritto fondamentale delle persone dello\nstesso sesso di vivere liberamente una condizione di coppia,\ngiuridicamente regolata, con conseguente riconoscimento di diritti e\ndi doveri derivanti dalla stessa. \n 9.3. A distanza di anni dalle prime pronunce sopra citate, e\u0027\ndunque intervenuta la regolamentazione delle unioni civili e,\nsuccessivamente, con il decreto legislativo n. 7 del 19 gennaio 2017,\nemanato in forza della delega conferita dall\u0027art. 1, comma 28, della\ncitata legge n. 76/2016, e\u0027 stato anche inserito nel testo della\nlegge 21 maggio 1995 n. 218 l\u0027art. 32-bis che riconosce,\nnell\u0027ordinamento interno, al matrimonio contratto all\u0027estero da\ncittadini italiani con persona dello stesso sesso gli effetti\ndell\u0027unione civile. \n Detti effetti, peraltro, in assenza di una disciplina transitoria\nche si esprima nel senso della retroattivita\u0027, non possono che\noperare per il futuro, ossia in relazione a situazioni sorte\nsuccessivamente all\u0027entrata in vigore della nuova normativa, e cio\u0027\nper il principio generale di irretroattivita\u0027, alla stregua del quale\nla nuova norma non puo\u0027 essere applicata, oltre che ai rapporti\ngiuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli\nsorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano\ngli effetti gia\u0027 verificatisi del fatto passato o si voglia\nattribuire allo stesso una capacita\u0027 produttiva di diritti non\nconsentita dalla disciplina vigente ratione temporis. \n In tal senso queste Sezioni Unite si sono gia\u0027 espresse nella\nmotivazione della sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023 che ha\nattribuito rilevanza ex art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970\n(richiamato dall\u0027art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016) anche\nalla convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione\ndell\u0027unione. Invero la pronuncia ha escluso la retroattivita\u0027 della\nlegge n. 76/2016 e all\u0027enunciazione del principio di diritto e\u0027\npervenuta sulla base dell\u0027orientamento secondo cui la normativa\nsopravvenuta puo\u0027 essere applicata ex nunc ad un fatto pregresso\nqualora vengano in discussione gli effetti dello stesso che si\nprotraggono nel tempo. In tal caso, infatti, l\u0027applicazione della\nnuova disciplina, solo apparentemente retroattiva, non incide sul\nfatto produttore del diritto, come accade qualora «risultano\nintrodotti, ovvero siano soppressi o limitati, dalla legge\nsopravvenuta presupposti, condizioni o facolta\u0027 per il riconoscimento\ndel diritto od obblighi inerenti al fatto generatore» (Cass. S.U. 25\nmaggio 1991 n. 5939), bensi\u0027 sugli effetti giuridici del fatto, che\npossono essere diversamente modulati nel tempo e che, in quanto tali,\nnon si sottraggono all\u0027applicazione della normativa sopravvenuta. \n Si tratta di un orientamento che non si presta ad essere esteso\nnella fattispecie, nella quale viene in rilievo il diritto alla\npensione di reversibilita\u0027 che, per costante giurisprudenza di questa\nCorte (cfr. fra le tante Cass. 3 settembre 2015 n. 17514, Cass. 23\nnovembre 2015 n. 23841 e Cass. S.U. n. 5939/1991 cit.), sorge al\nmomento del decesso dell\u0027assicurato, che ne costituisce il fatto\ngeneratore, con la conseguenza che la spettanza o meno dello stesso\nva verificata sulla base della normativa vigente alla data di\nquell\u0027evento. \n Non puo\u0027, quindi, trovare applicazione il citato comma 20\ndell\u0027art. 1, che ha esteso alla parte dell\u0027unione civile i diritti in\nprecedenza riservati al coniuge, sicche\u0027 sotto questo profilo\nmeritano condivisione le conclusioni alle quali questa Corte e\u0027 gia\u0027\npervenuta con le pronunce richiamate dall\u0027ordinanza interlocutoria\nche, appunto, hanno individuato unicamente nell\u0027art. 13 del r.d.l. 14\naprile 1939 n. 636 la disciplina applicabile e, conseguentemente,\nescluso che la disposizione, per come formulata, possa essere\ninterpretata estendendone l\u0027ambito di operativita\u0027 anche al\nsuperstite della coppia omosessuale. \n 9.4. Ne\u0027 si puo\u0027 pervenire, come sostiene il controricorrente, al\nriconoscimento del diritto qui in discussione esercitando il potere\ndi disapplicazione della normativa interna, al fine di garantire la\nprimazia del diritto dell\u0027Unione ad efficacia diretta, e, in\nparticolare, della direttiva 2000/78/CE concernente la parita\u0027 di\ntrattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,\nnella parte in cui fa divieto di trattamenti discriminatori fondati\nsull\u0027orientamento sessuale. \n L\u0027interpretazione del Trattato e delle direttive eurounitarie e\u0027\nriservata alla Corte di Giustizia alla quale spetta « nell\u0027esercizio\ndi tale competenza, precisare la portata del principio del primato\ndel diritto dell\u0027Unione alla luce delle disposizioni pertinenti di\ntale diritto, cosicche\u0027 tale portata non puo\u0027 dipendere\ndall\u0027interpretazione di disposizioni del diritto nazionale ne\u0027\ndall\u0027interpretazione di disposizioni del diritto dell\u0027Unione seguita\nda un giudice nazionale che non corrisponda a quella della Corte... »\n(Corte di Giustizia, Grande Sezione, 22 febbraio 2022 in causa C-\n430/21). \n Sulla questione che viene in rilievo la Corte ha gia\u0027 pronunciato\ned ha precisato che, come reso evidente dal 22° considerando, la\ndirettiva, pur mirando a stabilire un quadro generale per la lotta\nalle discriminazioni e, in particolare, a quelle fondate\nsull\u0027orientamento sessuale, lascia impregiudicata la competenza\nesclusiva delle legislazioni nazionali in materia di stato civile e\ndi prestazioni che ne derivano, sicche\u0027 ne ha tratto la conseguenza\nche «Gli Stati membri sono dunque liberi di prevedere o meno il\nmatrimonio per persone del medesimo sesso o una forma alternativa di\nriconoscimento legale della loro relazione, nonche\u0027, eventualmente,\ndi prevedere la data dalla quale decorreranno gli effetti di un tale\nmatrimonio o di una tale forma alternativa» (Corte di Giustizia 24\nnovembre 2016, in causa C- 443/15, punto 59). \n Ha ulteriormente affermato che «la direttiva 2000/78 non\nobbligava l\u0027Irlanda ne\u0027 a prevedere anteriormente al 1° gennaio 2011\nil matrimonio o una forma di unione civile per le coppie omosessuali,\nne\u0027 a riconoscere effetti retroattivi alla legge sulle unioni\ncivili... ne\u0027, ancora, per quanto riguarda la pensione di\nreversibilita\u0027... a prevedere misure transitorie per le coppie dello\nstesso sesso...» (punto 60). \n Il principio di non discriminazione, secondo questa\ninterpretazione che valorizza i rispettivi ambiti di competenza delle\nlegislazioni nazionali e del diritto dell\u0027Unione, opera solo nel\nmomento in cui la competenza nazionale e\u0027 esercitata ed osta ad un\nnormativa interna che, nell\u0027esercizio della stessa, ponga in\ndiscussione il richiamato principio operando una diversificazione,\nquanto al diritto di percepire una prestazione ai superstiti,\nequivalente a quella concessa al coniuge, pur a fronte di una\nnormativa sullo stato civile prevedente per le persone dello stesso\nsesso un regime giuridico analogo a quello previsto per il matrimonio\n(Corte di Giustizia 1° aprile 2008, in causa C- 267/06 e Corte di\nGiustizia 10 maggio 2011, in causa C- 147/08, entrambe relative a\nfattispecie nelle quali veniva in discussione il trattamento\nprevidenziale riservato alle parti di un\u0027unione civile, deteriore\nrispetto a quello previsto in favore dei coniugi). \n Resta, quindi, escluso che all\u0027applicazione retroattiva della\ndisciplina dettata dalla legge n. 76 del 2016 si possa pervenire\nfacendo leva sul diritto eurounitario, del quale queste Sezioni Unite\nnon possono fornire un\u0027interpretazione difforme da quella gia\u0027 data\ndalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia del 24 novembre 2016. \n 9.5. Conclusioni analoghe a quelle alle quali la Corte di\nGiustizia e\u0027 pervenuta si traggono dalla giurisprudenza della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo che, piu\u0027 volte intervenuta sul tema\ndelle coppie omosessuali, nella motivazione della sentenza 14 giugno\n2016, Tomas contro Spagna, ha ribadito i principi gia\u0027 in precedenza\naffermati quanto all\u0027interpretazione degli articoli 8 e 14 della\nConvenzione, secondo cui gli Stati aderenti sono tenuti ad adottare\nuna normativa che preveda il riconoscimento e la tutela dell\u0027unione\nomosessuale, ma al tempo stesso non sono obbligati a concedere\nl\u0027accesso al matrimonio e possono prevedere anche trattamenti\ndifferenziati, purche\u0027 fondati su una giustificazione oggettiva e\nrazionale, essendo inaccettabili differenze che si basino\nesclusivamente sull\u0027orientamento sessuale. \n Ha, pero\u0027, significativamente aggiunto che gli Stati contraenti\nsono beneficiari di un margine di apprezzamento con riguardo alle\ntempistiche di introduzione di modifiche legislative nel campo della\nlegalizzazione delle coppie omosessuali e del loro status e, in\nragione di cio\u0027, ha escluso che il riconoscimento della pensione di\nreversibilita\u0027 solo a partire da una certa data violi le norme\nconvenzionali e costituisca ammissione, da parte dello Stato\ncontraente, della violazione della Convenzione perpetrata prima\ndell\u0027introduzione della nuova normativa. \n 9.6. Dalle considerazioni sopra esposte discende, dunque, che la\nquestione devoluta alle Sezioni Unite va decisa sulla base della\ndisciplina dettata dall\u0027art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, nel testo\napplicabile ratione temporis alla data di decesso dell\u0027assicurato (8\nottobre 2015), che non consentiva di estendere il diritto riservato\nal coniuge al partner superstite della coppia omoaffettiva che, pur\navendo contratto matrimonio all\u0027estero, si trovava all\u0027epoca nella\ngiuridica impossibilita\u0027 di ottenere nell\u0027ordinamento italiano il\nriconoscimento degli effetti del vincolo formalmente instaurato, nel\nrispetto delle regole di altro ordinamento. \nSulla non manifesta infondatezza \n 10. Escluso che la normativa interna contrasti con il diritto\nunionale e convenzionale, nondimeno le Sezioni Unite dubitano sulla\nconformita\u0027 della stessa ai principi costituzionali,\nnell\u0027interpretazione che il Giudice delle Leggi ha dato nei piu\u0027\nrecenti arresti, i quali hanno tenuto conto dell\u0027evoluzione della\nnormativa e della giurisprudenza, nazionale ed europea, rispetto ai\ntemi della famiglia, della dignita\u0027 delle convivenze di fatto e,\nnell\u0027ambito di queste ultime, delle coppie omoaffettive. \n In particolare ritengono che possa profilarsi un contrasto della\ndisciplina applicabile ratione temporis, con gli articoli 2, 36 e 38\nCost., in ragione dell\u0027impegno assunto dalla Repubblica di tutelare\nall\u0027interno delle formazioni sociali i diritti inviolabili della\npersona e di garantire l\u0027attuazione della dimensione solidaristica\nche caratterizza lo Stato sociale. \n Le Sezioni Unite conoscono la pronuncia di non fondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della norma che qui viene in\nrilievo resa da Corte costituzionale \n 3 novembre 2000 n. 461 che ritenne giustificata la mancata\ninclusione del convivente more uxorio fra i destinatari della\npensione di reversibilita\u0027, ma evidenziano che le ragioni sulle quali\nla decisione si incentra non si prestano ad essere tutte estese alla\nfattispecie, nella quale non viene in rilievo una convivenza di fatto\neteroaffettiva, frutto di una libera scelta della coppia\neterosessuale, ne\u0027 manca la formalizzazione del vincolo, intesa come\nfatto storico certo documentabile ai fini dell\u0027accesso alla\nprestazione previdenziale, perche\u0027 si discute di un\u0027unione\nomosessuale legalizzata all\u0027estero, il cui riconoscimento il\nlegislatore non ha consentito, nonostante le sollecitazioni di cui si\ne\u0027 dato conto nel punto 9.2., fino all\u0027entrata in vigore della legge\nn. 76 del 2016. \n Parimenti e\u0027 noto il percorso argomentativo seguito da Corte\ncostituzionale 15 aprile 2010 n. 138 per giungere alla dichiarazione\ndi inammissibilita\u0027 delle questioni poste dalle ordinanze di\nrimessione che, in quel caso, sollecitavano in sostanza una pronuncia\nadditiva che estendesse all\u0027unione fra persone dello stesso sesso\nl\u0027intera disciplina del matrimonio civile. E\u0027 proprio dalla\nmotivazione di questa pronuncia che le Sezioni Unite ritengono di\ndover prendere le mosse nella prospettazione della questione di\nlegittimita\u0027 nei termini sopra indicati. \n Nell\u0027occasione, infatti, la Corte, pur evidenziando la diversita\u0027\nfra matrimonio ed unione omosessuale, ha ribadito che quest\u0027ultima,\nnel contesto di valorizzazione del modello pluralistico, deve essere\ntutelata quale formazione sociale idonea a consentire il libero\nsviluppo della persona nella vita di relazione, il che ne implica il\nriconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri derivanti\ndalla condizione di coppia. Ha, poi, aggiunto che, pur spettando al\nParlamento individuare le forme di garanzia e le tutele da\nriconoscere all\u0027unione omosessuale, nondimeno resta «riservata alla\nCorte costituzionale la possibilita\u0027 di intervenire a tutela di\nspecifiche situazioni» perche\u0027 «puo\u0027 accadere che in relazione ad\nipotesi particolari, sia riscontrabile la necessita\u0027 di un\ntrattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e\nquella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte puo\u0027\ngarantire con il controllo di ragionevolezza». \n E\u0027 questo controllo che le Sezioni Unite intendono sollecitare\nnella fattispecie, caratterizzata dalla specificita\u0027 di cui si e\u0027\ngia\u0027 dato conto, e nella quale viene in rilievo il diritto alla\npensione di reversibilita\u0027, ossia un diritto che, come evidenziato da\nCorte costituzionale 14 luglio 2016 n. 174, poi ripresa da Corte\ncostituzionale 30 giugno 2022 n. 162, si colloca nell\u0027alveo degli\narticoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. in quanto\npartecipa della funzione previdenziale propria del trattamento\npensionistico e, come questo, e\u0027 finalizzato a garantire al cittadino\nla liberazione dal bisogno e condizioni minime economiche idonee ad\nassicurare un\u0027esistenza libera e dignitosa, condizioni che, a loro\nvolta, costituiscono il mezzo per l\u0027effettivo godimento dei diritti\ncivili e politici. \n A questa finalita\u0027 propria del trattamento previdenziale, la\npensione di reversibilita\u0027 aggiunge l\u0027ultrattivita\u0027 della\nsolidarieta\u0027 familiare, garantendo la continuita\u0027 del sostentamento e\nprevenendo lo stato di bisogno che puo\u0027 derivare dalla morte del\ncongiunto. \n Si tratta, quindi, di un diritto che, alla luce di quanto\nprecisato in motivazione da Corte costituzionale 25 luglio 2024 n.\n148, punto 11, puo\u0027 essere ricondotto nell\u0027alveo di quelli\nfondamentali, in presenza dei quali diviene recessiva la diversita\u0027\ncon la famiglia fondata sul matrimonio, e risulta giustificato,\nproprio in ragione della natura del diritto del quale si discute,\nl\u0027intervento additivo al quale si fa riferimento nella motivazione di\nCorte costituzionale n. 138/2010 cit., finalizzato a rendere omogenea\nla condizione della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso\nin cui alla prima sia stato impedito, in ragione della normativa\nvigente ratione temporis, il riconoscimento del vincolo contratto\nall\u0027estero. \n 11. In via conclusiva il Collegio ritiene non manifestamente\ninfondata la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 13 del r.d.l.\n14 aprile 1939 n. 636 nei termini sopra prospettati e, pertanto,\ndispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla\nCorte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte, a Sezioni Unite, visti gli articoli 134 Cost. e 23\ndella legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non\nmanifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38\nCost., la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13 del\nr.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nella parte in cui, limitando il\ndiritto al coniuge, non consente l\u0027attribuzione della pensione di\nreversibilita\u0027 in favore del partner superstite, in caso di decesso,\nverificatosi prima dell\u0027entrata in vigore della legge n. 76 del 2016,\ndell\u0027altro componente della coppia omosessuale, nonostante l\u0027avvenuta\nformalizzazione del vincolo all\u0027estero; dispone la sospensione del\npresente giudizio; \n ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico\nministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei\nministri; \n ordina, altresi\u0027, che l\u0027ordinanza venga comunicata dal\nCancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\nnotificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n Ai sensi dell\u0027art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003\nandranno omesse, in caso di diffusione, le generalita\u0027 e gli altri\ndati identificativi del controricorrente. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile\n2025. \n \n Il Presidente: D\u0027Ascola","elencoNorme":[{"id":"63589","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"rdl","denominaz_legge":"regio decreto legge","data_legge":"14/04/1939","data_nir":"1939-04-14","numero_legge":"636","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636~art13"},{"id":"63789","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"06/07/1939","data_nir":"1939-07-06","numero_legge":"1272","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1272"}],"elencoParametri":[{"id":"79934","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79935","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80059","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79936","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80060","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54960","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"27/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54964","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Marchini (in Proprio E Quale Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore Stefano Carlo Marchini Cigognini) Luigi Davide","data_costit_part":"28/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
|