GET https://cc.strategiedigitali.net/sfoglia-ordinanze/10

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/ricercaOrdinanze
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
  "body" => "{"pagina":"10","sizePagina":20}"
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 294
    "total_time" => 0.527863
    "namelookup_time" => 0.00266
    "connect_time" => 0.039314
    "pretransfer_time" => 0.085841
    "size_upload" => 31.0
    "size_download" => 41293.0
    "speed_download" => 78354.0
    "speed_upload" => 58.0
    "upload_content_length" => 31.0
    "starttransfer_time" => 0.085858
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 45480
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 85760
    "connect_time_us" => 39314
    "namelookup_time_us" => 2660
    "pretransfer_time_us" => 85841
    "starttransfer_time_us" => 85858
    "total_time_us" => 527863
    "start_time" => 1770182585.0589
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/ricercaOrdinanze"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#823
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#802 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#790 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x24f7610)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/ricercaOrdinanze HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 31\r\n
      \r\n
      * We are completely uploaded and fine\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 04 Feb 2026 05:23:04 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 04 Feb 2026 05:23:04 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"total":214,"display":20,"page":10,"resultsOrdinanze":[{"anno":"2025","numero":"27","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché\u0026nbsp;“immediatamente dopo l’impossessamento”.\u003c/p\u003e","fissato":"23 febbraio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma “immediatamente dopo la sottrazione” anziché\u0026nbsp;“immediatamente dopo l’impossessamento”.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 628, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"3","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Bologna","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Favoreggiamento della prostituzione – Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni anziché fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.\u003c/p\u003e","fissato":"26 gennaio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Favoreggiamento della prostituzione – Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni anziché fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), art. 3, primo comma, numero 8).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"239","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"229","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta – Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un’ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"208","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"172","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Bari","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi,\u0026nbsp;eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.\u0026nbsp;– Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri – Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina – Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi,\u0026nbsp;eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.\u0026nbsp;– Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eProcedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Modalità di controllo – Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"71","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"70","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"69","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"68","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"67","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"66","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2024","numero":"65","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"28 gennaio 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2023","numero":"82","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","oggetto":"Straniero - Cittadini stranieri extracomunitari - Assegno sociale - Corresponsione subordinata al possesso della (ex) carta di soggiorno.","fissato":"10 gennaio 2024","sommario_gu":"Straniero - Cittadini stranieri extracomunitari - Assegno sociale - Corresponsione subordinata al possesso della (ex) carta di soggiorno. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (\"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\"), art. 80, comma 19."}]}"
  ]
]