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\n Contro la Regione Veneto, (C.F. 80007580279) in persona del\nPresidente della giunta pro tempore per la declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 della legge della Regione Veneto 10 febbraio\n2025, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 14 febbraio 2025, avente\nad oggetto «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27\n\"Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a\nscopo idroelettrico\" in materia di piccole e grandi derivazioni a\nscopo idroelettrico» in relazione agli articoli 11 e 117, primo\ncomma, della Costituzione con riguardo all\u0027art. 12 della direttiva\n2006/123 e dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della\nCostituzione. \n L\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale n. 1/2025 modifica ed\nintegra le previsioni di cui all\u0027art. 4 della legge regionale della\nRegione Veneto 3 luglio 2020, n. 27, recante «Disposizioni in materia\ndi concessioni idrauliche e di derivazione a scopo idroelettrico». \n Preliminarmente, si ritiene opportuno riportare il testo\ndell\u0027art. 4 della legge regionale della Regione Veneto nella\nformulazione antecedente all\u0027entrata in vigore della legge regionale\nn. 1 del 2025: «1. Per la prosecuzione dell\u0027esercizio delle grandi e\npiccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di\nscadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle gia\u0027\nscadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio\n2024, il concessionario e\u0027 tenuto, ai sensi dell\u0027art. 26 del regio\ndecreto n. 1775 del 1933 e dell\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 79\ndel 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite\ndall\u0027autorita\u0027 concedente e a mantenere la piena efficienza e il\nnormale sviluppo degli impianti. 2. Il concessionario di grande\nderivazione a scopo idroelettrico scaduta e\u0027 tenuto, fino\nall\u0027assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni\nannualita\u0027 un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a\n20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione. 3. Per\nle derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il\ncanone minimo e\u0027 aumentato del 10 per cento, mentre non e\u0027 dovuto\nanche il canone per l\u0027occupazione del demanio idrico. 4. Per l\u0027anno\n2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura\nproporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.» \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2025\nmodifica la disciplina recata dal comma 1 dell\u0027art. 4 sopra\nriportato, sopprimendo, da un lato, il riferimento alle grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico, nonche\u0027 all\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 79 del 1999 e, dall\u0027altro, prevedendo (mediante la\nsostituzione delle parole «31 luglio 2024» con le parole: «31 luglio\n2029») una proroga ex lege delle concessioni gia\u0027 scadute o in\nscadenza entro la data del 31 luglio 2029. \n Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: \n1) Violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 12 della direttiva 2006/123\nrelativa ai servizi nel mercato interno. \n La produzione di energia idroelettrica costituisce un\u0027attivita\u0027\neconomica, ai sensi dell\u0027art. 57 TFUE, alla quale sono applicabili i\nprincipi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d Bolkestein), fra i\nquali rileva l\u0027art. 12, paragrafo 1, (recepito nel nostro ordinamento\ncon l\u0027art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), il quale\nprevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una\ndeterminata attivita\u0027 sia limitato per via della scarsita\u0027 delle\nrisorse naturali o delle capacita tecniche utilizzabili, gli Stati\nmembri applicano una procedura di selezione tra i candidati\npotenziali, che presenti garanzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e\npreveda, in particolare, un\u0027adeguata pubblicita\u0027 dell\u0027avvio della\nprocedura e del suo svolgimento e completamento». \n La medesima disposizione poi precisa, al paragrafo 2, che\n«L\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata per una durata limitata adeguata e\nnon puo\u0027 prevedere la procedura di rinnovo automatico ne\u0027 accordare\naltri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale\nprestatore abbiano particolari legami». \n Il Governo ha gia\u0027 impugnato (ricorso n. 5 del 2024) l\u0027analoga\ndisposizione di cui all\u0027art. 3 della legge regionale della Regione\nEmilia - Romagna n. 17 del 2023 (recante la proroga delle concessioni\ndi piccola derivazione in presenza che abbiano beneficiato di\nincentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla\nderivazione). \n Anche in questa fattispecie e\u0027 possibile osservare che,\ndifferentemente dalla disciplina che regola le grandi derivazioni\nidroelettriche di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999\n(recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni\nper il mercato interno dell\u0027energia elettrica), la legislazione\nregionale non prevede espressamente che i rinnovi per le concessioni\ndi piccole derivazioni d\u0027acqua siano soggetti all\u0027espletamento di\napposite gare ad evidenza pubblica. \n Ciononostante la produzione di energia idroelettrica costituisce\nun\u0027attivita\u0027 economica, ai sensi dell\u0027art. 57 Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea, a cui sono applicabili, in via\ngenerale, i principi della liberta\u0027 di stabilimento di cui all\u0027art.\n49 TFUE e, piu\u0027 specificamente, i principi della direttiva servizi\n2006/123/CE, fra i quali l\u0027art. 12, paragrafo 1, recepito nel nostro\nordinamento all\u0027art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59\nil quale prevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili\nper una determinata attivita\u0027 sia limitato per via della scarsita\u0027\ndelle risorse naturali o delle capacita\u0027 tecniche utilizzabili, gli\nStati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati\npotenziali, che presenti garanzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e\npreveda, in particolare, un\u0027adeguata pubblicita\u0027 dell\u0027avvio della\nprocedura e del suo svolgimento e completamento» precisando, al\nparagrafo 2, che «l\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata per una durata\nlimitata adeguata e non puo\u0027 prevedere la procedura di rinnovo\nautomatico ne\u0027 accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a\npersone che con tale prestatore abbiano particolari legami». \n Tali parametri normativi si attagliano perfettamente anche alla\npeculiare concessione di piccola derivazione in esame essendo\npacifico che l\u0027acqua costituisce ormai, una risorsa naturale scarsa\nche, nel caso in cui venga destinata alla produzione di energia\nelettrica, si presta indubbiamente al suo sfruttamento economico. \n Le concessioni del tipo esaminato si qualificano in particolare\nmodo come autorizzazioni ad esercitare un\u0027attivita\u0027 economica su\nun\u0027area demaniale. \n Per quanto riguarda l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 49 TFUE a tali\nfattispecie sembra utile rammentare che la Corte di giustizia, sin\ndalla sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria e\nTelefonadress, ha chiarito che qualsiasi atto dello Stato che\nstabilisce le condizioni alle quali e\u0027 subordinata la prestazione di\nun\u0027attivita\u0027 economica, sia tenuto a rispettare i principi\nfondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non\ndiscriminazione in base alla nazionalita\u0027 e di parita\u0027 di\ntrattamento, nonche\u0027 l\u0027obbligo di trasparenza che ne deriva. \n Nell\u0027ottica della Corte di giustizia detto obbligo di trasparenza\nimpone all\u0027autorita\u0027 concedente di assicurare, a favore di ogni\npotenziale offerente, un «adeguato livello di pubblicita\u0027» che\nconsenta l\u0027apertura del relativo mercato alla concorrenza, nonche\u0027 il\ncontrollo sull\u0027imparzialita\u0027 delle relative procedure di\naggiudicazione. \n La medesima Corte ha inizialmente elaborato tale giurisprudenza\nper disciplinare quelle commesse pubbliche che, per la loro natura\ngiuridica o per le loro ridotte dimensioni, sono sottratte alle\nregole della concorrenza previste dalla normativa europea in tema di\nappalti pubblici. \n Si puo\u0027, tuttavia, ritenere che le ragioni di fondo alla base di\ntale giurisprudenza giustifichino - come, del resto, chiaramente\nconfermato dalla sentenza Promoimpresa del 2016 - la loro\napplicazione ad ogni fattispecie (anche non avente carattere\npuramente negoziale per il diritto interno) che dia luogo a\nprestazione di attivita\u0027 economiche o che comunque costituisca\ncondizione per l\u0027esercizio di dette attivita\u0027. (Cfr. CdS Ad. Plen. n.\n17/2021). \n La disposizione regionale in esame delinea una specifica ipotesi\ndi rinnovo che esula dai principi concorrenziali soprarichiamati,\nconsentendo al concessionario uscente di beneficiare di una proroga\ndella concessione originaria, in quanto la durata della stessa viene\nslegata dal suo originario termine contrattuale. \n In buona sostanza, viene cosi\u0027 cristallizzato il riconoscimento\nimplicito di un rinnovo, in evidente contrasto con i principi di\npubblicita\u0027, trasparenza e non discriminazione previsti dalla\nnormativa eurounitaria ed in particolare dall\u0027art. 12 della direttiva\nBolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza (Cfr., sul punto,\nCassazione, Sentenza n. 20 I del 2018; Consiglio di Stato, adunanza\nplenaria, Sentenze nn. 17 e 18 del 2021; Corte di Giustizia, Sentenza\nPromoimpresa e a. C-458/14 e C-67/15), costituisce norma self\nexecuting dell\u0027ordinamento euro unitario, e, come tale, direttamente\napplicabile con conseguente necessita\u0027 di disapplicazione della\nnormativa interna contrastante con essa. \n La Corte di giustizia UE ha infatti statuito che «una proroga ex\nlege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro\nrinnovo automatico, che e\u0027 escluso dai termini stessi dell\u0027art. 12,\nparagrafo 2, della direttiva 2006/ 123 [...] Inoltre, la proroga\nautomatica (..) non consente di organizzare una procedura di\nselezione [ai sensi dell\u0027art. 12, paragrafo 1, della direttiva»\n(sentenza 14 luglio 2016, cansa C458 / 14, Promoimpresa,». \n A completamento del suesposto quadro normativo, meritano di\nessere ricordati ulteriori arresti giurisprudenziali che hanno\nevidenziato la criticita\u0027 dei rinnovi, sostanzialmente automatici,\ndelle concessioni. \n Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 13\ndicembre 2018, n. 201, ha disapplicato l\u0027art. 30 del regio decreto n.\n1775/1933, a mente del quale «qualora al termine della concessione\npersistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di\npubblico interesse, al concessionario e\u0027 rinnovata la concessione,\ncon quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e\ndel corso d\u0027acqua si rendessero necessarie». \n Detto giudice ha infatti affermato che tale disposizione «deve\nessere disapplicata nella parte in cui consente il rinnovo di un\ncontratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura,\ntrasparente e conoscibile, che consenta ai terzi che vi hanno\ninteresse di formulare una proposta concorrente, sulla base dei\nprincipi di derivazione comunitaria per i quali, quando\nl\u0027amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in\nrelazione a beni pubblici la cui disponibilita\u0027 sia limitata, deve\nrispettare i principi di non discriminazione e pari trattamento,\ncorollari di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato\nsull\u0027Unione europea». \n La Corte di cassazione (Sentenza n. 1082 del 16 settembre 2020) e\ncodesta Corte costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021)\nsono intervenute nello stesso senso su questioni analoghe concernenti\nil rinnovo delle concessioni demaniali marittime. \n In particolare, la Corte di cassazione, conformemente a quanto\ngia\u0027 ritenuto dal TSAP, ha disposto la disapplicazione della\ndisciplina nazionale per contrasto con l\u0027art. 12 della direttiva\nBolkestein, in quanto norma immediatamente precettiva\ndell\u0027ordinamento eurounitario, precisando che «[ ... ] e\u0027 indubbio,\ndopo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del 24\ngiugno 2010), che l\u0027art. 12 della direttiva Bolkestein e\u0027\nself-executing, cioe\u0027 ha efficacia diretta nell\u0027ordinamento degli\nStati membri». \n Con il parere dell\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e del\nmercato n. S4219 in merito alla legge della Provincia Autonoma di\nTrento n. 6/2021, e\u0027 stato evidenziato come il rilascio di piccole\nconcessioni idroelettriche c.d. mini-idro, (con potenza nominale\nmedia dell\u0027impianto fino a 3000 kW), al pari delle concessioni per\nimpianti di maggiore potenza, deve avvenire in «applica[zione di] una\nprocedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e preveda, in particolare,\nun\u0027adeguata pubblicita\u0027 dell\u0027avvio della procedura e del suo\nsvolgimento e completamento», in quanto gli enti competenti\nrilasciano un titolo autorizzativo allo svolgimento di un\u0027attivita\u0027\neconomica il cui accesso e\u0027 limitato dalla scarsita\u0027 della risorsa\nnaturale necessaria al suo esercizio. \n Detta Autorita\u0027 e\u0027 pervenuta quindi alla conclusione che\nl\u0027assegnazione o riassegnazione delle concessioni di piccola\nderivazione idroelettrica, in assenza di una procedura selettiva tra\ni vari richiedenti, organizzata nel rispetto degli inderogabili\nprincipi di trasparenza, pubblicita\u0027 e parita\u0027 di accesso, si pone\ninfatti in contrasto con i principi euro-unitari e nazionali a tutela\ne promozione della concorrenza, la cui osservanza condiziona,\ncomunque, la legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027esercizio della\ncompetenza normativa delle Province autonome (e a maggiore anche\nquella delle regioni a statuto ordinario). \n La medesima AGCM con il parere del 31 gennaio 2024 Rif. n. S4867,\nha inoltre segnalato la possibile incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 3\ndella legge della Regione Emilia Romagna sopra richiamata, per\nviolazione dei principi dell\u0027ordinamento euro-unitario in materia di\nassegnazione delle concessioni di derivazioni d\u0027acqua a scopo\nidroelettrico (art. 117, comma 1, della Costituzione) e per\nviolazione della competenza statale esclusiva in materia di\n«concorrenza» (art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione). \n Con la segnalazione AS17223 la medesima AGCM ha, altresi\u0027,\nevidenziato il contrasto con i principi a tutela e promozione della\nconcorrenza e di liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027 con l\u0027art. 12\ndella direttiva 2006/123/CE, delle normative regionali facenti rinvio\nal procedimento di rinnovo automatico delle concessioni in scadenza,\ndi cui al combinato disposto degli articoli 28 e 30 del regio decreto\nn. 1775/1933. \n L\u0027Autorita\u0027 ha costantemente ribadito che, alla scadenza, ogni\nproroga, che non sia meramente funzionale all\u0027espletamento dei\nprocessi competitivi di selezione del nuovo concessionario, contrasti\ncon la disciplina eurounitaria e con i principi di apertura\nconcorrenziale del mercato, traducendosi in un ingiustificato favor\nper il gestore uscente. \n Merita di essere infine richiamata la segnalazione dell\u0027AGCM,\nAS1730 del 22 marzo 2021, contenente «Proposte di riforma\nconcorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la\nconcorrenza - anno 2021», che e\u0027 culminata nell\u0027adozione da parte del\nParlamento della legge n. 118/2022. \n Tale segnalazione ha infatti auspicato l\u0027adozione di una\nprocedura equa, non discriminatoria e trasparente come modalita\u0027\nordinaria di assegnazione delle concessioni, con garanzia di massima\npartecipazione e di parita\u0027 di condizioni. La medesima segnalazione\nha, inoltre, evidenziato il problema legato al possibile conflitto di\ninteressi in considerazione della frequente coincidenza, in capo a\nregione o provincia autonoma, dei ruoli di legislatore, stazione\nappaltante e gestore uscente. \n Occorre inoltre osservare che, il sacrificio della disciplina\ndella concorrenza operato dal legislatore regionale con la\ndisposizione impugnata, attraverso la proroga sic et simpliciter\ndella durata dei contratti di concessione, in violazione dei principi\ndi parita\u0027 di trattamento, concorrenza e non discriminazione, non\nappare nemmeno controbilanciato dalla tutela di rilevanti interessi\npubblici quali, ad esempio, la promozione di interventi di\nrisanamento ambientale, di investimenti funzionali a una migliore\nconservazione degli invasi (anche per far fronte a eventi siccitosi),\nnonche\u0027 la garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali. \n Sul punto, si evidenzia che l\u0027esigenza di promuovere investimenti\nnel settore della produzione di energia idroelettrica nel suo\ncomplesso e\u0027 stata debitamente considerata dalla Commissione europea\nin sede di archiviazione della procedura di infrazione n. 2011/20162\n(in tema di mancata messa a gara delle concessioni idroelettriche\nscadute), che, seppur relativa a concessioni di grande derivazione\nidroelettrica, appare mutabile anche rispetto alle «piccole»\nconcessioni. \n Tutto cio\u0027 premesso, appare evidente che l\u0027art. 1, comma 1,\nlettera a), della legge regionale n. 1/2025 viola l\u0027art. 11 della\nCostituzione perche\u0027, determinando il mancato adeguamento ad una\nnorma come quella contenuta nell\u0027art. 12 della direttiva Bolkestein\nconsiderata self executing, impedisce allo Stato italiano di\nadempiere pienamente agli obblighi che gli derivano dalla\npartecipazione all\u0027Unione europea. \n Per le medesime ragioni la disposizione censurata contrasta anche\ncon l\u0027art. 117 primo comma della Costituzione in quanto non assicura\nil rispetto dei «vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario» che\na loro volta rappresentano il limite all\u0027esercizio della potesta\u0027\nlegislativa regionale. \n2) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della\nCostituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in\nmateria di tutela della concorrenza. \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2025\nimpugnata nel presente giudizio, appare illegittimo anche perche\u0027\nadottato in violazione delle regole costituzionali di riparto della\ncompetenza legislativa tra lo Stato e le regioni e le provincie\nautonome che assegnano unicamente al primo il potere di disciplinare\nla materia di «tutela della concorrenza», di cui all\u0027art. 117 comma\n2, lettera e), della Costituzione. \n Detta materia, per pacifica giurisprudenza, ha infatti natura\ntrasversale, stante il carattere finalistico della medesima, con\nconseguente possibilita\u0027 di influire su altre materie attribuite alla\ncompetenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (Cfr.,\nex multis, Corte costituzionale, Sentenze nn. 93 del 2017, 38 del\n2013, 299 del 2012, 28 del 2014, 16 del 2021 e n. 39 del 2020). \n L\u0027accesso degli operatori economici al mercato dell\u0027energia deve\navvenire in base a condizioni uniformi sul territorio nazionale. \n Spetta dunque solo al legislatore statale definire le regole che\ndisciplinano l\u0027espletamento della gara ad evidenza pubblica per i\ncasi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di\ngrande derivazione d\u0027acqua per uso idroelettrico (C. Cost. sentenze\nn. 1 del 2008 n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007) -\nrientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza\nesclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, della\nCostituzione). \n Ad analoghe conclusioni si puo\u0027 pervenire con riferimento alle\npiccole concessioni idroelettriche. \n\n \n P. Q. M. \n \n Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2015, n.\n18, pubblicata nel B.U.R. n. 103 del 29 ottobre 2015, avente ad\noggetto «Norme per l\u0027istituzione del parco regionale del delta del\nPo, in materia di divieti relativi alla ricerca ed all\u0027estrazione\ndegli idrocarburi» in relazione agli articoli 11 e 117, primo comma,\ndella Costituzione con riguardo all\u0027art. 12 della direttiva 2006/123,\ne all\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositano: \n 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 9\naprile 2025; \n 2. copia della legge regionale impugnata; \n 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. \n Con ogni salvezza. \n Roma, 11 aprile 2025 \n \n Avvocato dello Stato: Aiello \n \n Depositato il 14 aprile 2025","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Veneto","contenzioso":"","deposito_cost":"26/05/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrve","articolo_legge":"1","data_legge":"10/02/2025","data_nir":"2025-02-10","numero_legge":"1","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","denominazione_nesso":"modificativo della","denominazione_attributo":"","id":"24835","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrve","articolo_legge":"4","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero_legge":"27","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24838","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33424","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"11","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33425","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33426","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33427","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33433","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"57","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33432","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33436","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33434","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"33435","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"16","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art16"}]}}" ] ] |