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N.","prima_controparte":"Questura di Bari","altre_parti":"Unione delle Camere Penali Italiane, Antigone Onlus, Ndyae Mohamed, Spazi Circolari, ActionAid International Italia Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)","testo_atto":"N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 settembre 2025\n\r\nOrdinanza del 4 settembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso\nproposto da M. N. contro Questura di Bari. \n \nStraniero - Immigrazione - Trattenimento - Mancata convalida del\n provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3\n dell\u0027art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del\n richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di\n permanenza per i rimpatri di cui all\u0027art. 14 del d.lgs. n. 286 del\n 1998 - Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro\n fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di\n trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del\n comma 2 del medesimo art. 6. \n- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della\n direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0027accoglienza dei\n richiedenti protezione internazionale, nonche\u0027 della direttiva\n 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e\n della revoca dello status di protezione internazionale), art. 6,\n comma 2-bis, introdotto dall\u0027art. 1, comma 2-bis, lettera a),\n numero 1), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni\n urgenti per il contrasto dell\u0027immigrazione irregolare), convertito,\n con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Prima sezione penale \n \n Composta da: \n Stefano Aprile, Presidente; \n Raffaello Magi; \n Angelo Valerio Lanna, relatore; \n Carmine Russo; \n Teresa Grieco; \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: \n N. M., nato in ... il ... (...), avverso il decreto del 9\nluglio 2025 della Corte di appello di Bari; \n udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Valerio Lanna; \n udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola\nLettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; \n \n Ritenuto in fatto e considerato in diritto \n \n 1. Con provvedimento del ..., convalidato dal giudice di pace di\nBari in pari data, il Questore di Ancona ha disposto, ai sensi\ndell\u0027art. 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -\nin vista dell\u0027esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso il\n... dal Prefetto di Pescara - il trattenimento presso il Centro di\npermanenza per i rimpatri di Bari, a carico del cittadino straniero\nN. M. \n 1.1. Questi, il successivo ..., e\u0027 stato trasferito presso il\nC.P.R. di Gjader, in Albania e - giunto nella zona di transito di\nSchengjin, equiparata alle zone di transito o frontiera - ha\nformalizzato domanda, in data ..., di riconoscimento della protezione\ninternazionale; tale domanda e\u0027 stata disattesa dalla Commissione per\nil riconoscimento della protezione internazionale di Roma, con\ndecisione del ... \n 1.2. In pari data, il Questore di Roma ha chiesto la convalida\ndel provvedimento di trattenimento dello straniero, a norma dell\u0027art.\n6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142. \n 1.3. La Corte di appello di Roma, con provvedimento assunto il 4\nluglio 2025, non ha convalidato il suddetto provvedimento di\ntrattenimento emesso dal Questore di Roma, osservando che - pur\navendola legge 23 maggio 2025, n. 75 (Conversione in legge, con\nmodificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante\ndisposizioni urgenti per il contrasto dell\u0027immigrazione irregolare)\napportato modifiche all\u0027art. 6, comma 3, decreto legislativo 18\nagosto 2015, n. 142, recante norme sul trattamento dei richiedenti\nasilo - permangono «dubbi di compatibilita\u0027 tra la normativa\nnazionale e quella comunitaria»; la Corte territoriale, dunque, si e\u0027\norientata nel senso del rigetto della richiesta di convalida del\ntrattenimento, «non potendo ipotizzarsi una sospensione del presente\ngiudizio ex art. 295 codice di procedura civile in attesa della\npronuncia della CGUE». \n 1.4. Il ..., la Commissione territoriale di Roma ha disatteso la\ndomanda di riconoscimento della protezione internazionale, presentata\ndal cittadino straniero presso il C.P.R. di Gjader (provvedimento\nrispetto al quale, alla data del presente ricorso, erano ancora\npendenti i termini per la relativa impugnazione). \n 1.5. Con provvedimento del 5 luglio 2025 (notificato in pari data\nalle ore 12,15), il Questore di Bari ha emesso un nuovo provvedimento\ndi trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Bari, a norma\ndell\u0027art. 6, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 142 del 2015, per\nun periodo di sessanta giorni prorogabile, evidenziando come -\ndall\u0027esame delle condotte serbate dal richiedente - fosse possibile\ndesumerne la pericolosita\u0027 sociale, risultando a suo carico,\naltresi\u0027, condanne per tentato omicidio e plurime violazione della\nlegge in materia di cessione di sostanze stupefacenti ed ha\ntrasmesso, quindi, la richiesta di convalida di tale provvedimento\nalla Corte di appello di Bari. \n 1.5. Quest\u0027ultima ha adottato la decisione di convalida emettendo\nil provvedimento indicato in epigrafe, respingendo - senza motivare\nsul punto - la questione di legittimita\u0027 costituzionale che la difesa\naveva sviluppato con riferimento all\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto\nlegislativo n. 142 del 2015 (introdotto dall\u0027art. 1, comma 2-bis,\nlettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con\nmodificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75). \n La Corte territoriale evidenziava, in particolare, come il\nQuestore di Bari avesse disposto il trattenimento in ragione della\nsussistenza di profili di pericolosita\u0027 per l\u0027ordine e la sicurezza\nin capo allo straniero. Nel decreto viene poi sottolineato come\nrilevino, al riguardo, non solo i precedenti penali richiamati nel\nprovvedimento della Questura di Bari, bensi\u0027 anche quelli\nulteriormente elencati dalla Commissione territoriale di Roma con la\ndecisione di rigetto della domanda di asilo; da quest\u0027ultima emergono\n- in aggiunta alla condanna per tentato omicidio risalente al 2006 -\nanche precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e\nlesioni personali, nonche\u0027 un ordine di carcerazione emesso il 5\nottobre 2021 dalla Procura generale presso la Corte d\u0027appello di\nL\u0027Aquila inerente a un cumulo di pena, rideterminato il 20 ottobre\n2023, per reato continuato di produzione e traffico di sostanze\nstupefacenti, nonche\u0027 di furto (delitti che, nel loro insieme,\nsarebbero idonei a suffragare la tesi della sussistenza di una\nradicata attitudine dello straniero a contravvenire alla legge e,\ncorrelativamente, a tenere condotte atte a costituire sicuro pericolo\nper l\u0027ordine e la sicurezza pubblica). \n Secondo la Corte d\u0027appello, dunque, ricorre la fattispecie\nprevista dall\u0027art. 6, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 142\ndel 2015, potendo derivare dal non trattenimento del richiedente un\npericolo per l\u0027ordine e la sicurezza pubblica (a escludere il quale -\nsecondo la Corte distrettuale - a nulla rileva ne\u0027 che il trattenuto\nintrattenga una relazione sentimentale in Italia e intenda sposarsi,\nne\u0027 che non sussista prova che il medesimo abbia ricevuto adeguata\ninformazione, circa il suo diritto a presentare domanda di protezione\ninternazionale, non vertendosi nell\u0027ipotesi di trattenimento\ncagionato dalla presentazione di domanda di tenore pretestuoso ed\nessendo gia\u0027 stata rigettata la relativa domanda). \n Prosegue la Corte di appello, precisando come non sia\nprospettabile la lamentata violazione del diritto al ricongiungimento\nfamiliare, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla\npresenza in Italia di familiari del trattenuto, tale non potendo\nessere qualificata la donna italiana alla quale egli dichiara di\nessere sentimentalmente legato e rispetto alla quale e\u0027 stato\nevidenziato un eventuale e futuro progetto di vita comune. Risulta\nallegato agli atti, inoltre, il certificato attestante la\ncompatibilita\u0027 delle condizioni di salute dello straniero con le\nrestrizioni connesse alla permanenza nel Centro per i rimpatri;\naggiunge la Corte territoriale, infine, che non sussiste la\npossibilita\u0027 di applicare le misure alternative previste dal comma\n1-bis dell\u0027art. 14, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\n(consegna del passaporto o di altro documento equipollente in corso\ndi validita\u0027, da restituire al momento della partenza; obbligo di\ndimora in un luogo preventivamente individuato, laddove il soggetto\npossa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione - in\ngiorni ed orari stabiliti - presso un ufficio della forza pubblica\nterritorialmente competente), per essere lo straniero privo di\npassaporto o altro documento equipollente in corso di validita\u0027,\noltre che senza fissa dimora. \n 2. Ricorre per cassazione N. M., a mezzo dell\u0027avv. Salvatore\nFachile, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti\nentro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi\ndell\u0027art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura\npenale \n 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione\ndell\u0027art. 13 della Costituzione e ripropone, ulteriormente\nargomentata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6,\ncomma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 gia\u0027 formulata in\nsede di convalida. \n Il prospettato incidente di costituzionalita\u0027 attiene al fatto\nche la norma sospettata di illegittimita\u0027 prevede che il richiedente\nasilo - in caso di mancata convalida del trattenimento - piuttosto\nche essere posto in liberta\u0027, debba permanere nel centro per le\nsuccessive quarantotto ore. L\u0027art. 13 della Costituzione, pero\u0027,\nstabilisce che la liberta\u0027 personale possa essere eccezionalmente\nlimitata in forza di provvedimento dell\u0027autorita\u0027 di pubblica\nsicurezza, comunicato all\u0027autorita\u0027 giudiziaria entro quarantotto\nore, a patto che detto provvedimento sia convalidato entro le\nsuccessive quarantotto; la norma denunciata, invece, introduce un\ntrattenimento senza titolo amministrativo o giudiziario che puo\u0027\nestendersi fino a quarantotto ore, essendo imposta la permanenza del\ncentro fino all\u0027eventuale adozione da parte del Questore, entro il\ntermine di quarantotto ore, di un nuovo provvedimento di\ntrattenimento, cosi\u0027 ponendosi in contrasto con la disposizione\ncostituzionale. \n Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto\nsollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale e sospendere il\ngiudizio, contestualmente ordinando anche la liberazione del\nsoggetto, anche alla luce del rinvio pregiudiziale disposto dalla\nCorte di cassazione, con sentenza n. 23105 del 2025, in merito alla\npossibilita\u0027 di disporre il trattenimento ovvero disporre la\nconduzione dei migranti gia\u0027 trattenuti nelle aree di cui all\u0027art. 1,\npar. 1, lettera c) del protocollo tra il Governo della Repubblica\nitaliana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per\nil rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a\nRoma il 6 novembre 2023. \n La difesa sottolinea, altresi\u0027, come il nuovo provvedimento di\ntrattenimento sia stato assunto il 5 luglio, risalendo la non\nconvalida del precedente trattenimento al giorno precedente. Tale\nviolazione si\u0027 riverbererebbe non soltanto sulla legittimita\u0027 della\nprivazione della liberta\u0027 personale, protrattasi tra il 4 e il 5\nluglio, ma andrebbe a inficiare irreversibilmente anche il successivo\nprovvedimento di trattenimento che su detta privazione della liberta\u0027\npersonale si poggia. \n In punto di rilevanza della questione - continua l\u0027atto di\nimpugnazione - la difesa aveva gia\u0027 fatto presente che «la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante ai fini della decisione\ndella presente richiesta di convalida, dal momento che il sig. N., in\nseguito alla non convalida del suo trattenimento da parte della Corte\ndi appello di Roma, e\u0027 stato trattenuto di fatto per un giorno, in\napplicazione dell\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n.\n142/2015, prima che sia stato adottato nei suoi confronti un nuovo\nprovvedimento di trattenimento. Pertanto, la legittimita\u0027 della sua\nprivazione della liberta\u0027 personale (applicata di fatto gia\u0027 dal 4\nluglio) e\u0027 stata sottoposta per la convalida all\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria ben oltre le 48 ore previste dall\u0027art. 13 Cost.» \n 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso si duole della violazione\ndell\u0027art. 6, commi 2 e 2-bis, nonche\u0027 5, del decreto legislativo n.\n142 del 2015 e 24 Cost., per avere la Corte di appello convalidato un\nprovvedimento di trattenimento privo di motivazione, lamentando anche\nl\u0027esercizio - da parte del giudice - di un potere attribuito dalla\nlegge alla pubblica amministrazione. Il provvedimento adottato dal\nQuestore e\u0027 privo di motivazione, come la difesa aveva fatto\nspecificamente presente alla Corte territoriale mediante la memoria\ndell\u00278 luglio 2025. \n 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli articoli\n6, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 125, comma 3,\ncodice di procedura penale, per non avere il giudice condotto un\nesame concreto e rapportato all\u0027attualita\u0027, circa l\u0027aspetto della\npericolosita\u0027 sociale del cittadino straniero. L\u0027esame in punto di\npericolosita\u0027, al contrario, si e\u0027 basato esclusivamente\nsull\u0027esistenza di un lontano precedente per tentato omicidio, la cui\npena e\u0027 stata peraltro espiata dal ricorrente che in carcere ha\ntenuto una condotta esemplare, oltre che sull\u0027asserita irrilevanza di\nlegami familiari in Italia. \n 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia la violazione\ndegli articoli 2, 13, 14, decreto legislativo n. 286 del 1998, oltre\nche dell\u0027art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell\u0027art. 125, comma 3,\ncodice di procedura penale, per non avere il giudice tenuto conto\ndell\u0027illegittimita\u0027 degli atti presupposti rispetto al trattenimento;\ntale illegittimita\u0027 originava dalla violazione dell\u0027obbligo di\nfornire la dovuta informativa in ordine alla domanda di\nriconoscimento della protezione internazionale. \n Non si e\u0027 considerata la illegittimita\u0027 del provvedimento di\nespulsione, a causa della non corretta informazione in ordine alla\npossibilita\u0027 di presentare domanda di protezione internazionale, in\nun momento antecedente rispetto all\u0027adozione del provvedimento di\nconvalida. Il sindacato demandato al giudice della convalida e\u0027,\ninfatti, estremamente ampio e si estende alla sussistenza dei\npresupposti del trattenimento. L\u0027obbligo di informativa e\u0027 prodromico\nall\u0027esercizio del diritto di asilo e, quindi, rappresenta il\npresupposto necessario di ogni provvedimento volto all\u0027allontanamento\ndello straniero dal territorio nazionale. Grava sull\u0027amministrazione,\ninfine, l\u0027onere di dimostrare di aver fornito la suddetta\ninformativa. \n 2.5. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la violazione degli\narticoli 13 e 29 Cost. e 8 CEDU, ponendo una questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, per violazione della riserva di legge ex\narticoli 13 e 29 Cost., in relazione alla mancata previsione\nlegislativa delle modalita\u0027 di esercizio del diritto all\u0027unita\u0027\nfamiliare. Vengono violati, a detta del ricorso, i suddetti parametri\ncostituzionali, con riferimento al diritto all\u0027unita\u0027 familiare nei\ncontesti di trattenimento amministrativo. Non si e\u0027 adeguatamente\nvalutato, infatti, come che il ricorrente vanti una stabile relazione\n- seppur non formalizzata in una convivenza o in un matrimonio - con\nuna cittadina italiana, con la quale condivide una progettualita\u0027 di\nvita comune. La disciplina vigente, in tema di possibilita\u0027 di\nricevere visite nel centro di rimpatrio, e\u0027 retta da norme di rango\ncostituzionale, cosi\u0027 risultando violata la riserva assoluta di legge\ndi cui agli articoli 13 e 29 della Costituzione. \n La difesa, in conclusione, chiede di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, per mancata previsione del diritto di\naccesso e visita di familiari e congiunti ai cittadini stranieri\ntrattenuti presso i C.P.R. e, conseguentemente, invoca la sospensione\ndel procedimento e la immediata liberazione del ricorrente. \n 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. \n Ad avviso del Procuratore generale di questa Corte, il sindacato\ngiurisdizionale, quanto al provvedimento di trattenimento del\ncittadino straniero, deve necessariamente limitarsi alla verifica\ndella sussistenza delle condizioni giustificative dell\u0027adozione della\nmisura, essendo ammesso il ricorso per cassazione solo per il vizio\ndi violazione di legge; occorre poi anche confrontarsi con le\nconclusioni della sentenza n. 96 del 9 giugno 2025, che ha dichiarato\ninammissibili le questioni di legittimita\u0027 costituzionale che erano\nstate sollevate con riferimento alla normativa in materia di\ntrattenimento. \n Infondata e\u0027 anche la doglianza in ordine alla mancata\nvalutazione - in concreto e all\u0027attualita\u0027 - della personalita\u0027 del\nricorrente, essendo stati richiamati i precedenti penali che questi\nannovera e le reiterate sue inottemperanze ai decreti di espulsione.\nTrattandosi di obbligo previsto a pena di nullita\u0027 della procedura,\ninoltre, solo in caso di migranti irregolari giunti alla frontiera o\nsalvati in mare (art. 10-ter del testo unico imm.), non sussiste\nalcuna violazione di legge, per l\u0027asserita e comunque indimostrata\ninottemperanza dell\u0027obbligo di fornire - in un momento antecedente,\nrispetto a quello dell\u0027adozione del provvedimento di\u0027 espulsione o di\ntrattenimento - l\u0027informativa sulla possibilita\u0027 di inoltrare domanda\ndi riconoscimento della protezione internazionale. \n L\u0027asserita relazione stabile del ricorrente con una cittadina\nitaliana, oltre che costituire un dato in contraddizione con le sue\ndichiarazioni - rese alle autorita\u0027 nelle varie sedi - di essere\nsenza fissa dimora, appare irrilevante, in quanto inidonea a\ndeterminare la sussistenza di un diritto tutelabile all\u0027unita\u0027\nfamiliare. \n 4. L\u0027Avvocatura generale dello Stato, in persona dell\u0027avv. Ilia\nMassarelli, in difesa ex lege del Ministero dell\u0027interno - Questura\ndi Bari - in persona del Ministro pro tempore, ha depositato la\ndocumentazione trasmessa dalla Questura competente. \n 5. Cio\u0027 premesso, il Collegio ritiene che la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla difesa, a mezzo del\nprimo motivo di ricorso, sia rilevante e non manifestamente\ninfondata; sollecitando tale questione rilievi apprezzabili,\nnell\u0027ottica di un incidente di legittimita\u0027 costituzionale, essa deve\nessere analizzata in via prioritaria rispetto alle doglianze\nulteriori contenute nel ricorso e accolta, con assorbimento delle\nstesse. \n 6. Il quadro normativo di riferimento. \n Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per\nil contrasto dell\u0027immigrazione irregolare), pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale n. 73 del 28 marzo 2025 e convertito con modificazioni\ndalla legge 23 maggio 2025, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale 23 maggio\n2025, n. 118) ha novellato - in virtu\u0027 dell\u0027art. 1, comma 2-bis,\nlettera a) - l\u0027art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142\n(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative\nall\u0027accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche\u0027\ndella direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del\nriconoscimento e della revoca dello status di protezione\ninternazionale), introducendovi, tra l\u0027altro, il comma 2-bis, nel\ntesto che di seguito si riporta: «La mancata convalida del\nprovvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei\nconfronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro\ndi cui all\u0027art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,\nnon preclude l\u0027eventuale successiva adozione di un provvedimento di\ntrattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i\npresupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e\u0027 adottato\nimmediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla\ncomunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il\nrichiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida\ndel predetto provvedimento». \n Questa norma e\u0027 sospettata dalla difesa di illegittimita\u0027\ncostituzionale. \n 7. L\u0027esposizione della questione di legittimita\u0027 costituzionale e\nil tema della sua non manifesta infondatezza. \n 7.1. Pacifico e\u0027, in primo luogo, il fatto che l\u0027intero sistema\ndel trattenimento di persone straniere cristallizzato dalla legge 9\ndicembre 2024, n. 187 (Conversione in legge, con modificazioni, del\ndecreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti\nin materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\nassistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\nmigratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\nprocedimenti giurisdizionali), prevedendo l\u0027intervento di atti che\nincidono sulla liberta\u0027 personale, concretizzi una forma di\nrestrizione che presenta connotazioni del tutto analoghe, rispetto a\nquelle dettate, appunto, nella materia della liberta\u0027 personale; la\nsostanziale assimilabilita\u0027 fra i due moduli restrittivi, dunque,\nrappresenta un dato ormai acquisito, nella giurisprudenza\ncostituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimita\u0027\n(fra tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 7 marzo 2025, I., Rv.\n287568 - 03; Sez. 1, 15751 del 22 aprile 2025, n. Rv. 287812 - 01;\nSez. 1, n. 15747 del 22 aprile 2025, Y., Rv. 287838; Sez. 1, n. 15757\ndel 22 aprile 2025, B., Rv 287844 - 03; Sez. 1, n. 15746 del 22\naprile 2025, O., Rv. 287810 - 01; Sez. 1, n. 15754 del 22 aprile\n2025, D., Rv. 287842 - 02). \n 7.2. La norma sospetta di incostituzionalita\u0027 e\u0027 l\u0027art. 6, comma\n2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015, nella parte in cui\nstabilisce che «Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e\u0027\nadottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla\ncomunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il\nrichiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida\ndel predetto provvedimento». \n I dedotti profili di incostituzionalita\u0027 attengono, nello\nspecifico, alla porzione di tale disposizione in cui viene prevista\nla permanenza dello straniero all\u0027interno della struttura deputata\nall\u0027accoglienza in vista del rimpatrio, pure una volta che sia\nintervenuta la decisione di non convalida del trattenimento e,\ndunque, nelle more dell\u0027eventuale adozione di un ulteriore\nprovvedimento di trattenimento; quest\u0027ultimo, dopo esser stato\nadottato (entro il lasso di tempo massimo rappresentato dalle\nquarantotto ore successive alla mancata convalida del primo\ntrattenimento) dovra\u0027 essere convalidato non oltre le successive\nquarantotto ore. \n La denunciata frizione fra tale dettato normativo e le regole\ncostituzionali concerne il fatto che - intervenuta la decisione di\nnon convalida del primo trattenimento - lo straniero non venga\nimmediatamente liberato, ma sia ristretto nel centro fino a un\nmassimo di quarantotto ore e in assenza di un provvedimento - di\ncarattere provvisorio amministrativo, ovvero di natura giudiziale -\nche sia atto a costituire titolo legittimante il trattenimento. \n Nella concreta fattispecie, il cittadino straniero - gia\u0027 dal 4\nluglio e sino alle ore 12,15 del 5 luglio - risulta esser stato\nprivato della liberta\u0027 personale in forza della disposizione di legge\nsopra richiamata, senza che sia stato adottato un atto motivato\ndell\u0027Autorita\u0027 giudiziaria ovvero un provvedimento provvisorio\ndell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza (quest\u0027ultimo da convalidarsi a\nopera del giudice, ai sensi dell\u0027art. 13, secondo comma, Cost.). \n 7.3. E\u0027 opportuno premettere, per consentire una completa\nricognizione del panorama normativo interno, euro unitario e\ninternazionale, che la relazione su novita\u0027 normativa, inerente al\ndecreto-legge n. 37 del 2025, redatta dall\u0027Ufficio del Massimario e\ndel Ruolo di questa Corte, si e\u0027 soffermata sul tema della\nconformita\u0027 di tale normativa (la\u0027 dove stabilisce una detenzione\nsenza titolo) alle regole costituzionali, rilevando un possibile\ncontrasto anche con i principi del diritto derivato, cosi\u0027 come\ninterpretati dalla Corte di giustizia (si veda il punto 8, a pagina\n39). \n La Relazione ricorda, infatti, quanto segue: «Si prevede, dunque,\nla possibilita\u0027 di adozione successiva del provvedimento di\ntrattenimento, precedentemente non convalidato, per i richiedenti\nrimasti nei centri di cui all\u0027art. 14 del testo unico imm. nel caso\ndisciplinato dal comma 3 dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142\ndel 2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che la loro\ndomanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire\nl\u0027esecuzione dell\u0027espulsione o del respingimento. Vengono, pertanto,\nampliate le ipotesi nelle quali il richiedente, anche in caso di\nmancata convalida di cui al primo periodo dell\u0027art. 6, comma 2-bis,\npermanga nel centro, alle condizioni indicate nell\u0027ultimo periodo del\nnuovo comma 2-bis. In ossequio alla disposizione in esame, puo\u0027\nosservarsi come, all\u0027esito di un giudizio di non convalida del\ntrattenimento non segua l\u0027immediata liberazione della persona\ntrattenuta, ma una sua \"permanenza del centro\". A tal proposito, non\npare inutile ricordare che la Corte di giustizia, in merito al\ndiritto della persona trattenuta di poter verificare i presupposti di\nlegittimita\u0027 del trattenimento, ha affermato che le norme generali e\nastratte che stabiliscono, quali norme comuni dell\u0027Unione, i\npresupposti del trattenimento sono contenute all\u0027art. 15, parr. 1 e\n2, secondo comma, parr. 4, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE,\nall\u0027art. 8, par. 2 e 3, all\u0027art. 9, par. 1, 2 e 4, della direttiva\n2013/33 e all\u0027art. 28, par. 2, 3 e 4, del regolamento n. 604/2013 e\nche il cittadino di un paese terzo interessato non puo\u0027 essere\ntrattenuto qualora una misura meno coercitiva possa essere\nefficacemente applicata, e laddove appaia che i presupposti di\nlegittimita\u0027 del trattenimento individuati non siano stati o non\nsiano piu\u0027 soddisfatti, l\u0027interessato deve, come del resto\nespressamente indicato dal legislatore dell\u0027Unione all\u0027art. 15,\nparagrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva\n2008/115/CE, nonche\u0027 all\u0027art. 9, paragrafo 3, secondo comma, della\ndirettiva 2013/33/UE, essere liberato immediatamente (sentenza dell\u00278\nnovembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cause\nriunite C-704/20 e C-39/21, punti 78 e 79)». Il citato art. 1, comma\n2-bis, del decreto-legge n. 37 interviene, inoltre, sul comma 3\ndell\u0027art. 6 introducendo un ulteriore periodo in virtu\u0027 del quale la\ndisciplina dettata dal primo periodo e\u0027 estesa anche ai casi in cui\ncentri siano situati in zone di frontiera o di transito». \n L\u0027Ufficio del Massimario prosegue illustrando le: «9. Modifiche\nin tema di trattenimento ex art. 6-bis del decreto legislativo n. 142\ndel 2015. L\u0027art. 1, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 37\nesclude anche i richiedenti di cui ai commi 2-bis e 3 del decreto\nlegislativo n. 142 del 2015 dall\u0027applicazione dell\u0027art. 6-bis e,\ndunque, dalla possibilita\u0027 di essere trattenuti al solo scopo di\naccertarne il loro diritto di entrare nel territorio dello Stato\ndurante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera, ai\nsensi dell\u0027art. 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25\ndel 2008. La norma in commento sostituisce il riferimento all\u0027«art.\n28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)» con l\u0027indicazione dell\u0027articolo\n«28-bis, comma 2-bis». \n Tuttavia, conclude la Relazione: «Con riferimento alla peculiare\ntipologia di trattenimento prevista dall\u0027art. 6-bis del decreto\nlegislativo n. 142 del 2015, non sembra inutile ricordare che, ai\nsensi dell\u0027art. 8, lettera c), della direttiva 2013/33, un\nrichiedente protezione internazionale puo\u0027 essere trattenuto solo in\npresenza di alcuni tassativi presupposti e finalita\u0027, tra le quali\n«c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del\nrichiedente di entrare nel territorio». \n 7.4. Per completezza di analisi e di esposizione, e\u0027 utile\nriportare il testo delle norme indicate nella suddetta Relazione,\npartendo dall\u0027art. 15 della direttiva 2008/115/CE, inserito nel Capo\nIV della stessa e dedicato alle procedure per il trattenimento ai\nfini dell\u0027allontanamento, che prevede quanto segue: «1. Salvo se nel\ncaso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure\nsufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere\nil cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio\nsoltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l\u0027allontanamento,\nin particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il\ncittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del\nrimpatrio o dell\u0027allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto\npiu\u0027 breve possibile ed e\u0027 mantenuto solo per il tempo necessario\nall\u0027espletamento diligente delle modalita\u0027 di rimpatrio. 2. Il\ntrattenimento e\u0027 disposto dalle autorita\u0027 amministrative o\ngiudiziarie. Il trattenimento e\u0027 disposto per iscritto ed e\u0027 motivato\nin fatto e in diritto. \n Quando il trattenimento e\u0027 disposto dalle autorita\u0027\namministrative, gli Stati membri: \n a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimita\u0027\ndel trattenimento su cui decidere entro il piu\u0027 breve tempo possibile\ndall\u0027inizio del trattenimento stesso, \n b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo\ninteressato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un\npronto riesame giudiziario la legittimita\u0027 del trattenimento su cui\ndecidere entro il piu\u0027 breve tempo possibile dall\u0027avvio del relativo\nprocedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente\nil cittadino del paese terzo in merito alla possibilita\u0027 di\npresentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato\ne\u0027 liberato immediatamente se il trattenimento non e\u0027 legittimo. ...\n4. Quando risulta che non esiste piu\u0027 alcuna prospettiva ragionevole\ndi allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o\nche non sussistono piu\u0027 le condizioni di cui al paragrafo 1, il\ntrattenimento non e\u0027 piu\u0027 giustificato e la persona interessata e\u0027\nimmediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento e\u0027 mantenuto finche\u0027\nperdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo\nnecessario ad assicurare che l\u0027allontanamento sia eseguito. Ciascuno\nStato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non\npuo\u0027 superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono prolungare\nil periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non\nsuperiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione\nnazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni\nragionevole sforzo, l\u0027operazione di allontanamento rischia di durare\npiu\u0027 a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del\ncittadino di un paese terzo interessato, o b) dei ritardi\nnell\u0027ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi». \n La direttiva 2013/33/CE, poi, costruisce il seguente quadro,\nall\u0027art. 8, parr. 2 e 3: «... 2. Ove necessario e sulla base di una\nvalutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il\nrichiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure\nalternative meno coercitive. 3. Un richiedente puo\u0027 essere trattenuto\nsoltanto: a) per determinarne o verificarne l\u0027identita\u0027 o la\ncittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la\ndomanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi\nsenza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga\ndel richiedente; c) per decidere, nel contesto di un procedimento,\nsul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d) quando la\npersona e\u0027 trattenuta nell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio ai\nsensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del\nConsiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni\napplicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi\nterzi il cui soggiorno e\u0027 irregolare, al fine di preparare il\nrimpatrio e/o effettuare l\u0027allontanamento e lo Stato membro\ninteressato puo\u0027 comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il\nfatto che la persona in questione abbia gia\u0027 avuto l\u0027opportunita\u0027 di\naccedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per\nritenere che la persona abbia manifestato la volonta\u0027 di presentare\nla domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o\nimpedire l\u0027esecuzione della decisione di rimpatrio; e) quando lo\nimpongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; f)\nconformemente all\u0027art. 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che\nstabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato\nmembro competente per l\u0027esame di una domanda di protezione\ninternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino\ndi un paese terzo o da un apolide. I motivi di trattenimento sono\nspecificati nel diritto nazionale. ...» e all\u0027art. 9, parr. 1, 2, 3 e\n4, laddove sono cristallizzate le garanzie stabilite per i\nrichiedenti trattenuti, stabilendosi che: «1. Un richiedente e\u0027\ntrattenuto solo per un periodo il piu\u0027 breve possibile ed e\u0027\nmantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche\u0027 sussistono\ni motivi di cui all\u0027art. 8, paragrafo 3. Gli adempimenti\namministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all\u0027art. 8,\nparagrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle\nprocedure amministrative non imputabili al richiedente non\ngiustificano un prolungamento del trattenimento. 2. Il trattenimento\ndei richiedenti e\u0027 disposto per iscritto dall\u0027autorita\u0027\ngiurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento\nprecisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa ...\n3. Se il trattenimento e\u0027 disposto dall\u0027autorita\u0027 amministrativa, gli\nStati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria,\nd\u0027ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimita\u0027 del\ntrattenimento. Se effettuata d\u0027ufficio, tale verifica e\u0027 disposta il\npiu\u0027 rapidamente possibile a partire dall\u0027inizio del trattenimento\nstesso. Se effettuata su domanda del richiedente, e\u0027 disposta il piu\u0027\nrapidamente possibile dopo l\u0027avvio del relativo procedimento. A tal\nfine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine\nentro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d\u0027ufficio\ne/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede\ngiudiziaria il trattenimento e\u0027 ritenuto illegittimo, il richiedente\ninteressato e\u0027 rilasciato immediatamente. 4. I richiedenti trattenuti\nsono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi\ncomprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile,\ndelle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal\ndiritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento,\nnonche\u0027 della possibilita\u0027 di accesso gratuito all\u0027assistenza e/o\nalla rappresentanza legali. ...». \n 8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che dall\u0027art. 6, comma\n2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 derivi una evidente\nlesione del bene primario della liberta\u0027 personale - bene che e\u0027\nespressione della dignita\u0027 personale e che spetta a chiunque, si\ntratti di cittadino o di straniero - in quanto si prevede che un\nprovvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale\nillegittimamente assunto (e che, per questa specifica ragione,\nrisulti non convalidato dall\u0027Autorita\u0027 giudiziaria) non venga seguito\ndalla immediata liberazione dell\u0027interessato, bensi\u0027 possa avere la\nresidua attitudine a legittimare la permanenza del migrante stesso\nall\u0027interno del Centro per i rimpatri, per un successivo arco\ntemporale anche ampio; cio\u0027 in attesa che il Questore si risolva,\neventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento. \n 8.1. In punto di non manifesta infondatezza della dedotta\nquestione, la norma che si esamina appare contrastare, in primo\nluogo, con l\u0027art. 13 Cost., in quanto la privazione della liberta\u0027\npersonale non puo\u0027 essere disposta direttamente dalla legge, bensi\u0027 -\nsulla base dei presupposti tipizzati dal legislatore, ossia in\ndeterminati casi e secondo modalita\u0027 prestabilite - a mezzo di atto\nmotivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria (cosi\u0027 il primo comma della\ndisposizione costituzionale), ovvero sulla base di provvedimenti\nprovvisori, assunti dall\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza e\nsottoposti, entro rigorosi limiti temporali, al controllo\ndell\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n Si tratta di una soluzione che consente, in ogni caso, il\nnecessario sindacato in punto di riconducibilita\u0027 della situazione\nconcreta alle fattispecie paradigmaticamente previste dalla legge\nordinaria. \n Diversamente opinando, l\u0027attuazione della generale volonta\u0027 della\nlegge, che ordina la permanenza nel centro di rimpatrio, sarebbe\ndestinata a rimanere priva di qualunque verifica concreta tanto che\nla liberta\u0027 personale ne sarebbe sacrificata solo per volonta\u0027\ndiretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica\ngiudiziaria. \n 8.2. La norma denunciata, inoltre, appare manifestamente\nirrazionale per contrasto con l\u0027art. 3 Cost., in quanto determina la\nprivazione della liberta\u0027 personale, pur in assenza di un\nprovvedimento esplicito dell\u0027autorita\u0027; la permanenza - successiva\nalla mancata convalida del decreto di trattenimento di cui al comma 3\ndell\u0027art. 6 - rappresenta un mero fatto materiale, non governato da\nalcun atto amministrativo (atto amministrativo l\u0027emanazione del quale\nrappresenta, si ribadisce, una mera eventualita\u0027, legata alla\nritenuta esistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell\u0027art.\n6 decreto legislativo n. 142 del 2015), sicche\u0027 viola il principio di\nuguaglianza e il sotteso canone di ragionevolezza della previsione\nnormativa, poiche\u0027 consente la limitazione ex lege della liberta\u0027\npersonale di un individuo solo perche\u0027 si trovi gia\u0027 in un centro di\nrimpatrio - peraltro in forza di un provvedimento giudicato\nillegittimo e, percio\u0027, non convalidato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria -,\na differenza di chi, invece, sia libero o sia stato liberato, ma\nsuscettibile di essere sottoposto a un provvedimento di trattenimento\ndel questore. \n Tale costrutto normativo e\u0027 sicuramente censurabile, del resto,\nanche sotto il profilo della ragionevolezza, trattandosi di norma che\nlimita un diritto fondamentale della persona, cosi\u0027 confliggendo con\nil principio di eguaglianza, in quanto arbitraria e irrazionale e,\npertanto, lesiva dell\u0027art. 3 Cost. \n Nel caso di specie, esclusa l\u0027ipotesi dell\u0027adozione «immediata»\ndel provvedimento cui si riferisce la convalida impugnata dinanzi a\nquesta Corte, si ha la conferma che il ricorrente e\u0027 stato trattenuto\ndal 4 luglio 2025 in forza della cesurata previsione di legge - in\nassenza di qualunque provvedimento amministrativo o giudiziario -\nsino all\u0027emanazione del successivo decreto ex art. 6, comma 3,\ndecreto legislativo cit. adottato in data 5 luglio 2025. \n 8.3. Giova richiamare anche alcuni fondamentali passaggi della\nrecente sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2025, laddove - per\ncio\u0027 che attiene alla normativa unionale - e\u0027 precisato che «... la\ngiurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea chiarisce\nche la nozione di \"trattenimento\" di un cittadino di un paese terzo -\nche avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE, nell\u0027ambito di una\nprocedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base\ndella direttiva 2013/33/UE nell\u0027ambito del trattamento di una domanda\ndi protezione internazionale, oppure in forza del regolamento (UE)\n2013/604 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,\nche stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato\nmembro competente per l\u0027esame di una domanda di protezione\ninternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino\ndi un paese terzo o da un apolide - implica il confinamento dello\nstraniero in un luogo determinato, che lo priva della liberta\u0027\npersonale. Tenuto conto della gravita\u0027 di tale ingerenza nel diritto\nalla liberta\u0027 sancito all\u0027art. 6 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea, una misura di trattenimento puo\u0027, allora, essere\ndisposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e\nastratte che ne fissano le condizioni e le modalita\u0027 (in tal senso,\nCorte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 novembre 2022,\ncause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en\nVeiligheid e X, paragrafo 75). Ancora, come affermato dalla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, Grande Sezione, sentenza 14 maggio\n2020, cause riunite C924/19 e C-925/19, FMS e altri, l\u0027art. 15 della\ndirettiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, in\nprimo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto per\nil solo fatto che e\u0027 oggetto di una decisione di rimpatrio e che non\npuo\u0027 sovvenire alle proprie necessita\u0027; in secondo luogo, a che tale\ntrattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione\nmotivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state\nesaminate la sua necessita\u0027 e proporzionalita\u0027; in terzo luogo, alla\nmancata previsione di un controllo giurisdizionale della legittimita\u0027\ndella decisione amministrativa che dispone il trattenimento; in\nquarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa oltrepassare i\u0027\ndiciotto mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non e\u0027 piu\u0027\nin corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle sue\nmodalita\u0027. ... La disciplina del trattenimento e\u0027, inoltre,\ncertamente soggetta alle garanzie convenzionali relative alla\nprivazione della liberta\u0027 personale di cui all\u0027art. 5 Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali e agli altri diritti convenzionali che possano essere\nincisi nel corso del trattenimento, compreso il diritto a un ricorso\neffettivo di cui all\u0027art. 13. La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo,\ngrande camera, sentenza 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri contro\nItalia, in relazione al trattenimento presso centri di primo soccorso\ne hotspot, ha a suo tempo ravvisato la violazione degli articoli 5,\nparagrafi 1, 2 e 4, e 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali in combinato disposto\ncon l\u0027art. 3 della medesima Convenzione, in relazione ai profili di\nlegalita\u0027 della detenzione amministrativa e, per cio\u0027 che qui rileva,\nper l\u0027assenza nell\u0027ordinamento italiano di un ricorso giurisdizionale\nattivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza». \n Prosegue la Consulta ricordando che «La giurisprudenza di questa\nCorte ha affermato piu\u0027 volte che la misura del trattenimento dello\nstraniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una\nsituazione di \"assoggettamento fisico all\u0027altrui potere\"». Tale\ncondizione «e\u0027 indice sicuro dell\u0027attinenza della misura alla sfera\ndella liberta\u0027 personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022\ne n. 105 del 2001). Il trattenimento dello straniero, dunque, in\nquanto misura incidente sulla liberta\u0027 personale, non puo\u0027 essere\nadottato al di fuori delle garanzie dell\u0027art. 13 Cost., essendo da\nricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della liberta\u0027 personale», di\ncui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo. In questo\nsenso inequivocamente depone l\u0027art. 14, comma 7, t.u, immigrazione,\nsecondo cui «[I]l questore, avvalendosi della forza. pubblica, adotta\nefficaci misure di vigilanza affinche\u0027 lo straniero non si allontani\nindebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata,\na ripristinare il trattenimento mediante l\u0027adozione di un nuovo\nprovvedimento di trattenimento». Come osservava la sentenza n. 105\ndel 2001, «[s]i determina dunque nel caso del trattenimento, anche\nquando questo non sia disgiunto da una finalita\u0027 di assistenza,\nquella mortificazione della dignita\u0027 dell\u0027uomo che si verifica in\nogni evenienza di assoggettamento fisico all\u0027altrui potere e che e\u0027\nindice sicuro dell\u0027attinenza della misura alla sfera della liberta\u0027\npersonale. Ne\u0027 potrebbe dirsi che le garanzie dell\u0027art. 13 della\nCostituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista\ndella tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti». Gli\ninteressi pubblici incidenti sulla materia dell\u0027immigrazione non\npossono, infatti, scalfire il carattere universale della liberta\u0027\npersonale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione\nproclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di\nuna determinata comunita\u0027 politica, ma in quanto esseri umani. \n 8.4. L\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015,\ndunque, e\u0027 censurabile sotto il profilo della legittimita\u0027\ncostituzionale, laddove non prevede che alla non convalida del\nprovvedimento di trattenimento debba fare seguito l\u0027immediata\nliberazione dell\u0027interessato e, anzi, ne prevede la permanenza -- in\nassenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa\no giudiziale - all\u0027interno del Centro di permanenza per i rimpatri. \n 9. Quanto ai parametri violati, in conclusione, l\u0027art. 6, comma\n2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 e\u0027 - ad avviso di questo\nCollegio - fortemente sospettabile di contrasto con i principi\nfissati: \n a) dall\u0027art. 3 della Costituzione, quanto all\u0027aspetto del\nprincipio di uguaglianza e di irragionevolezza della previsione della\npermanenza in forza di un atto dotato di forza di legge, in assenza\ndi qualsivoglia sindacato, demandato sia all\u0027autorita\u0027\namministrativa, sia a quella giudiziaria; il che implica, per i\nsoggetti indicati dalla norma, una indiscriminata e totale negazione\ndi rilievo al principio della riserva di giurisdizione nella materia\ndella liberta\u0027 personale; \n b) dall\u0027art. 13 della Costituzione, laddove e\u0027 stabilita la\ninviolabilita\u0027 della liberta\u0027 personale; deve escludersi ogni forma\ndi restrizione della stessa che discenda direttamente dalla legge e\nche non sia sorretta da atto motivato dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria\nassunto nei casi e dei modi dettati dalla legge, essendo consentito\nl\u0027intervento in via provvisoria dell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza\nin casi eccezionali di necessita\u0027 ed urgenza, indicati tassativamente\ndalla legge e soggetti a successiva convalida dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria; e nella stessa prospettiva dell\u0027esistenza di un atto\nsindacabile da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria che giustifichi la\nsussistenza delle ragioni previste dalla legge per la privazione\ndella liberta\u0027 personale e in cui si individua una specifica\ndireziona di rilevanza della riserva di giurisdizione, \n c) dall\u0027art. 117 Cost., in relazione: \n all\u0027art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo\n(adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4\nagosto 1955, n. 848, in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre\n1955 ed entrata in vigore per l\u0027Italia il 26 ottobre 1955), essendo\ncola\u0027 stabilito il diritto di ogni persona alla liberta\u0027 e alla\nsicurezza, inviolabile se non in casi e modi specificamente previsti\ndalla legge. In particolare, si stabilisce che: «Ogni persona ha\ndiritto alla liberta\u0027 e alla sicurezza. Nessuno puo\u0027 essere privato\ndella liberta\u0027, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla\nlegge: [...] (f) se si tratta dell\u0027arresto o della detenzione\nregolari [...] di una persona contro la quale e\u0027 in corso un\nprocedimento d\u0027espulsione [...]. La previsione convenzionale, dunque,\nrichiede che l\u0027arresto e la detenzione disposte nel corso di un\nprocedimento di espulsione siano \"regolari\", cioe\u0027 conformi alle\ndisposizioni convenzionali che attribuiscono soltanto all\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria e, nei casi di urgenza, all\u0027autorita\u0027 di polizia, il\npotere di arrestare e detenere una persona. Orbene, ferma la\nnecessita\u0027 del controllo giurisdizionale dell\u0027arresto o della\ndetenzione operati dalla polizia, cio\u0027 che e\u0027 convenzionalmente\nnecessario e\u0027 che la privazione della liberta\u0027 personale sia prevista\ndalla legge (conforme alla Convenzione), ma non gia\u0027 ordinata dal\nlegislatore, quanto piuttosto disposta da un giudice; \n all\u0027art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti\numani, approvata e proclamata il 10 dicembre 1948 dall\u0027Assemblea\ngenerale delle Nazioni Unite, in forza del quale «Ogni individuo ha\ndiritto alla vita, alla liberta\u0027 ed alla sicurezza della propria\npersona», in relazione all\u0027art. 8 della stessa Dichiarazione quanto\nalla tutela giurisdizionale; \n dall\u0027art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e\npolitici, adottato dall\u0027Assemblea generale delle Nazioni Unite con\nRisoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 (entrata in vigore\ninternazionale il 23 marzo 1976; autorizzazione alla ratifica e\nordine di esecuzione in Italia dati con legge 25 ottobre 1977, n.\n881, in Gazzetta Ufficiale, n. 333 del 7 dicembre 1977), a mente del\nquale «Ogni individuo ha diritto alla liberta\u0027 e alla sicurezza della\npropria persona. Nessuno puo\u0027 essere arbitrariamente arrestato o\ndetenuto. Nessuno puo\u0027 esser privato della propria liberta\u0027, se non\nper i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge»; \n dall\u0027art. 6 della Carta dei diritti fondamentali\ndell\u0027Unione europea, anche in relazione all\u0027art. 11 Cost., che\nsancisce il diritto di ogni individuo alla liberta\u0027 e alla sicurezza. \n E cio\u0027 in disparte il decisivo rilievo rappresentato dal fatto\nche la disciplina in esame rende non effettiva, dunque illegittima\nsecondo le previsioni degli atti e accordi internazionali sopra\nrichiamati, nonche\u0027 a mente degli articoli 13, 24 e 111 Cost., la\ntutela giurisdizionale vittoriosamente ottenuta dal ricorrente, nel\nmomento in cui egli ha ottenuto la decisione giurisdizionale di non\nconvalida del decreto di trattenimento adottato ai sensi dell\u0027art. 6,\ncomma 3, decreto legislativo n. 142 del 2015, la\u0027 dove la Corte\ncostituzionale, in varie prospettive, ha costantemente ribadito che\nsussiste un vulnus all\u0027art. 24 Cost. quante volte il legislatore\noperi una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa\nquale mezzo al fine dell\u0027attuazione di un preesistente diritto (Corte\ncost., sentenza n. 159 del 2023, n. 186 del 2013 e n. 364 del 2007) \n 10. Non e\u0027 immaginabile, infine, alcuna forma di interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma, a cio\u0027 ostando il dato\nletterale di essa che e\u0027 di univoca significazione, come evincibile\nagevolmente dall\u0027utilizzo del verbo «permane». \n Trattasi di una precisa opzione del legislatore, indicativa della\nvolonta\u0027 di stabilire l\u0027assenza di qualsivoglia soluzione di\ncontinuita\u0027 della restrizione della liberta\u0027 personale, all\u0027indomani\ndella decisione giudiziale di tenore negativo. \n Non e\u0027 possibile, in sostanza, accedere a una diversa lettura\ndella disposizione censurata che possa essere tale da elidere la\ndenunciata torsione rispetto ai parametri costituzionali invocati e,\ncosi\u0027, renderla compatibile con gli stessi (quanto al profilo della\nmanifesta inammissibilita\u0027, che risulti cagionata dal mancato\nesperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi\nalla Costituzione, la giurisprudenza di codesta Corte e\u0027 ricavabile\ndalle ordinanze n. 212 del 2011, n. 102 del 2012 e n. 322 del 2013). \n 11. La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nnel caso sottoposto al vaglio del Collegio. \n 11.1. Si deve premettere che - secondo quanto sopra gia\u0027\nampiamente chiarito - il titolo di restrizione e\u0027 costituito dal\ndecreto del questore, il quale trova la propria legittimazione nel\nrigetto della precedente richiesta di convalida, senza che a tale\ndecisione reiettiva abbia fatto seguito la liberazione del cittadino\nstraniero; non potendosi neppure ipotizzare un «trattenimento di\nfatto» (per l\u0027espletamento di pratiche burocratiche), il dettato\nnormativo finisce per delineare una impropria forma di «trattenimento\nex lege», finalizzato a consentire all\u0027autorita\u0027 amministrativa di\nvalutare l\u0027eventualita\u0027 di procedere all\u0027emissione di un decreto di\ntrattenimento secondario, a seguito della domanda di protezione\n(trattenimento consentito in rari casi dalla direttiva). \n 11.2. Occorre allora interrogarsi specificamente circa il fatto\nche la sopra sviscerata questione di compatibilita\u0027 con il sistema\ncostituzionale rifluisca in maniera decisiva, o meno, sulla soluzione\ndel giudizio a quo; cio\u0027 anche solo con riferimento all\u0027incidenza che\nil dubbio di costituzionalita\u0027 prospettato possa rivestire, in\nrelazione al percorso argomentativo necessario ai fini della presente\ndecisione [decisione che attiene all\u0027impugnazione «del decreto della\nCorte di appello di Bari del 9 luglio 2025, adottato nel procedimento\nRG 1129/2025, comunicato in pari data, di convalida del trattenimento\nex art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142/2015, disposto dal\nQuestore di Bari in data 5 luglio 2025»]. \n E\u0027 necessario chiedersi, in altri termini, se la (eventuale)\nillegittimita\u0027 costituzionale della disposizione denunciata si possa\nandare a riverberare - in maniera circoscritta - solo sulla\nlegittimita\u0027 della privazione della liberta\u0027 personale del cittadino\nstraniero nell\u0027arco temporale tra il 4 e il 5 luglio, oppure se essa\nabbia una piu\u0027 ampia latitudine di effetti e possa inficiare\nirrimediabilmente anche il provvedimento ora impugnato. \n 11.2.1. Soccorre, anzitutto, l\u0027approccio interpretativo\nsviluppatosi negli ultimi anni nella giurisprudenza di\ncostituzionalita\u0027, che ritiene sufficiente un mero sindacato esterno,\nquanto al giudizio di rilevanza. \n A puro titolo esemplificativo, si sono di recente espresse: \n la sentenza n. 129 del 2025, in tema di mancata previsione\ndella sentenza di non luogo a procedere, nei confronti dello\nstraniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso cui\nnon sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio,\nladdove e\u0027 stato chiarito che «Per costante giurisprudenza\ncostituzionale, ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni e\u0027\nsufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo\ne che la pronuncia di accoglimento possa influire sull\u0027esercizio\ndella funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n. 247 e n.\n215 del 2021), quantomeno per il profilo del percorso argomentativo\nche sostiene la decisione del processo principale (ex multis,\nsentenze n. 164 del 2023, n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n. 194\ndel 2022). Il giudizio sulla rilevanza, quindi, e\u0027 riservato al\nrimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo\nmeramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia\nimplausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria\n(sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32\ndel 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi\nche hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo\nsindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia\nassolutamente priva di fondamento»; \n la succitata sentenza n. 96 del 2025, attinente alle\nmodalita\u0027 di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri,\nnella cui parte motiva puo\u0027 leggersi quanto segue: «... ai fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 delle questioni, il censurato art. 14, comma 2,\ndel decreto legislativo n. 286 del 1998, ove si tratteggiano alcune\ndelle modalita\u0027 con cui lo straniero e\u0027 trattenuto nel CPR, e\u0027 una\ndisposizione il cui contenuto normativo rileva certamente anche in\nrelazione all\u0027adozione della convalida (tra le tante, sentenze n. 103\ndel 2023 e n. 231 del 2018; ordinanza n. 184 del 2017)»; \n la sentenza n. 95 del 2025, relativa al reato di abuso di\nufficio, nella quale e\u0027 precisato quanto segue: «Prendendo le mosse\ndal primo gruppo di eccezioni, va preliminarmente ribadito che,\nsecondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ex\nplurimis, sentenze n. 45 del 2024, punto 2 del Considerato in\ndiritto, e n. 164 del 2023, punto 4 del Considerato in diritto), ai\nfini della rilevanza delle questioni e\u0027 sufficiente che la\ndisposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la\npronuncia di accoglimento possa influire sull\u0027esercizio della\nfunzione giurisdizionale quantomeno sotto il profilo del percorso\nargomentativo della decisione nel processo principale (ex plurimis,\nsentenze n. 25 del 2024, punto 2.2. dei Considerato in diritto, n.\n249 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, n. 154 del 2021,\npunto 2.1. del Considerato in diritto; ordinanza n. 194 del 2022),\nspecificamente - in materia penale - con riguardo alla formula di\nproscioglimento da adottarsi nel dispositivo, anche ove non muti\nl\u0027esito assolutorio per l\u0027imputato (sentenza n. 148 del 1983, punto 3\ndel Considerato in diritto, con principio successivamente ribadito,\nex multis, dalla sentenza n. 394 del 2006, punto 6.3. del Considerato\nin diritto; sentenza n. 28 del 2010, punto 7 del Considerato in\ndiritto; sentenza n. 223 del 2015, punto 4.3. del Considerato in\ndiritto)»; \n la sentenza n. 25 del 2024, relativa all\u0027art. 95, decreto\nlegislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che si e\u0027 posizionata sulla\nseguente direttrice interpretativa: «La costante giurisprudenza di\nquesta Corte afferma, tuttavia, che il giudizio di rilevanza esige\nsoltanto la dimostrazione della necessita\u0027, da parte del rimettente,\ndi fare applicazione della norma censurata nel processo e non\nrichiede invece la dimostrazione che l\u0027accoglimento della questione\nsia effettivamente a quo suscettibile di incidere sull\u0027esito del\nprocesso medesimo. Cio\u0027 che e\u0027 essenziale e\u0027, piuttosto, la\ndimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno\nsull\u0027iter motivazionale che conduce alla decisione (sentenze n. 88 e\nn. 19 del 2022 e n. 202 del 2021)». \n 11.2.2. Attenendosi a tale (ormai consolidato) filone esegetico\ntracciato dalla Corte costituzionale, non puo\u0027 che ritenersi\nsussistente il necessario profilo di rilevanza della sopra esposta\nquestione. \n E\u0027 vero, infatti, che il provvedimento di trattenimento del quale\nsi controverte postula la verifica dei presupposti indicati dal comma\n2 dell\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142 del 2015; e\u0027 anche vero,\npero\u0027, che esso trova il proprio ancoraggio normativo nella\ndisposizione di cui all\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit. \n Sarebbe a dire che, intanto il questore puo\u0027 adottare un nuovo\nprovvedimento di convalida, dopo la non convalida del trattenimento\ndel richiedente asilo, in quanto cio\u0027 e\u0027 espressamente previsto dal\ncomma 2-bis in esame, tant\u0027e\u0027 che - nella concreta fattispecie - il\nprovvedimento del Questore di Bari in data 5 luglio 2025 e\u0027 stato\ndisposto ai sensi dell\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit. \n Il provvedimento amministrativo, insomma, trova la sua\nscaturigine normativa all\u0027interno della procedura introdotta proprio\ndalla disposizione oggetto del dubbio di costituzionalita\u0027 che si\npoggia, con un inscindibile legame funzionale e strutturale, sulla\n(illegittima) permanenza del trattenimento in precedenza disposto e\nnon convalidato. \n L\u0027imperativo legale, che impone la permanenza del trattenimento\n«di fatto» derivante dalla mancata convalida del precedente titolo,\ncostituisce l\u0027elemento essenziale, sia dal punto di vista\nstrutturale, sia da quello funzionale, sul quale si poggia il potere\ndel questore di disporre un nuovo trattenimento. \n Sul versante della coerenza sistematica, in definitiva, puo\u0027\nritenersi che il comma 2-bis dell\u0027art. 6, decreto legislativo cit.\ncrei una chiara saldatura logica e, quindi, una correlazione di tipo\nfunzionale, tra il trattenimento previsto ex lege (che segue alla\nmancata convalida del trattenimento disposto ai sensi del comma 3) e\nla successiva (eventuale) adozione di un decreto di trattenimento ai\nsensi del secondo comma della medesima disposizione. \n Il comma 2-bis ha, infatti, cura di precisare, nel primo periodo,\nche la mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato\nai sensi del comma 3 - nei confronti del richiedente che ha\npresentato la domanda in un centro di cui all\u0027art. 14 del decreto\nlegislativo 25 luglio 1998, n. 286 - non preclude l\u0027eventuale\nsuccessiva adozione di un provvedimento di trattenimento assunto ai\nsensi del comma 2, in presenza dei relativi presupposti; nel secondo\nperiodo, inoltre, la norma denunciata istituisce un preciso vincolo\ndi carattere procedimentale, nel senso che impone la permanenza del\nsoggetto all\u0027interno del centro, sino alla decisione sulla relativa\nconvalida, «quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e\u0027 adottato\nimmediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla\ncomunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo». \n La scelta operata dal legislatore impone, pertanto, di\nindividuare un modulo procedimentale distinto e separato, rispetto a\nquello «ordinario» indicato nel comma 2 dell\u0027art. 6, decreto\nlegislativo cit., in quanto esso affianca - agli ordinari requisiti\npostulati dal citato comma 2 - anche la permanenza «di fatto», ma\nlegalmente imposta, del richiedente nella suddetta struttura. \n Tale permanenza e\u0027 evidentemente connotata, nella mente del\nlegislatore, in termini di stringente necessita\u0027, in presenza del\npresupposto negativo costituito dalla mancata convalida del\ntrattenimento; essa, tuttavia, non trova fondamento in un\nprovvedimento dell\u0027autorita\u0027 amministrativa, bensi\u0027 nella volonta\u0027\nstessa del legislatore e in una situazione di fatto (la restrizione\ndello straniero nel Centro), peraltro in spregio alle previsioni\nunionali (art. 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della\ndirettiva 2008/115/CE; art. 9, paragrafo 3, secondo comma, della\ndirettiva 2013/33/UE). \n Del resto, non vi e\u0027 chi non rilevi come - pur nel silenzio dei\nlavori preparatori [si precisa come l\u0027emendamento in analisi (n.\n1.234) sia stato inserito dal relatore nell\u0027esame in Commissione alla\nCamera, senza alcuna illustrazione; i dossier degli uffici studi di\nCamera e Senato non hanno esaminato specificamente la problematica] -\nla collocazione topografica della norma, oltre che la sua\nstrumentalita\u0027 alla pratica attuazione del successivo provvedimento\ndi trattenimento, valgano a rendere palese che la permanenza del\nsoggetto nel C.P.R. e\u0027 teleologicamente prevista dalla legge in vista\ndella esecuzione dell\u0027ulteriore ed eventuale decreto del questore. \n 11.3. Ne discende, secondo l\u0027interpretazione che questa Corte\nritiene di dare alla disciplina in esame, che la valutazione in\nordine alla legittimita\u0027 di siffatta permanenza - ossia, per maggior\nprecisione, della norma che l\u0027autorizza - costituisce oggetto del\ngiudizio di convalida del successivo provvedimento di trattenimento\n(ci si puo\u0027 rifare al principio della non implausibilita\u0027\ndell\u0027interpretazione fornita dal giudice remittente, tema che resta\ntendenzialmente non sindacabile dal giudice delle leggi, come\nspiegato dalla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale\nn. 129 del 2025). \n Questo Collegio reputa dunque - posizionandosi nel senso della\ncerta sussistenza della rilevanza della sopra esposta questione - che\nla convalida del trattenimento (oggetto di ricorso), proprio in\nquanto si va ad innestare su una «nuova» procedura unica (detenzione\nex lege e nuovo trattenimento), non possa legittimare\n(inammissibilmente) ex post la restrizione della liberta\u0027 personale\ndeterminata dalla ingiustificata permanenza nel centro in forza del\ntrattenimento non convalidato, sicche\u0027 anche il provvedimento di\ntrattenimento, che si poggia su tale illegittimo stato di privazione\ndella liberta\u0027 personale, deve ritenersi illegittimamente adottato. \n Si deve concludere, allora, nel senso della sicura rilevanza\ndella questione. \n Un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta)\nillegittima restrizione della liberta\u0027 personale, peraltro, non puo\u0027\nche essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte\ncostituzionale, la\u0027 dove si ravvisi una torsione rispetto alle norme\ndella Costituzione; cio\u0027 deve avvenire, inoltre, appena se ne\nindividui la necessita\u0027, in presenza dei presupposti essenziali. \n 12. La sussistenza del sopra enucleato profilo di rilevanza e,\ncorrelativamente, la necessita\u0027 di sospendere il giudizio e rimettere\ngli atti alla Corte costituzionale, infine, pongono la problematica\nattinente alla necessita\u0027, o meno, di ordinare la liberazione del\nricorrente. \n Indicazioni utili - ai fini della tipologia di decisione da\nassumere - possono esser tratte da Corte costituzionale n. 41 del\n2022 e da Corte costituzionale n. 54 del 1993. In tali casi,\nl\u0027interessato era stato rimesso in liberta\u0027 per la palese\nimpossibilita\u0027 di rispettare i termini di cui all\u0027art. 391, comma 7,\ncodice di procedura penale e, dunque, si era valorizzata l\u0027esistenza\ndi termini perentori; nel caso di specie, al contrario, non vi sono\ntermini perentori entro i quali assumere la decisione. \n In carenza di fonti normative che consentano di collegare un\nimmediato riflesso della decisione di ricorrere all\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027 alla perdurante efficacia del trattenimento del\nricorrente - essendo l\u0027efficacia dello stesso determinata dalla\nlegge, oltre che, sul versante pratico e attuativo, dallo specifico\nprovvedimento non caducato - non e\u0027 possibile per questa Corte\nadottare decisioni al riguardo e, cosi\u0027, procedere alla liberazione\ndel soggetto, rimanendo pero\u0027 intonsa la possibilita\u0027 di intervento\ndell\u0027autorita\u0027 amministrativa, in conformita\u0027 al vigente contesto\nlegislativo. \n 13. Va dato pure atto che questa Corte ha recentemente sottoposto\nalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, in via pregiudiziale ai\nsensi dell\u0027art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea (TFUE) - le seguenti questioni: «1) se la direttiva\n2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre\n2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri\nal rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e\u0027\nirregolare e, in particolare, gli articoli 3, 6, 8, 15, 16 ostino\nall\u0027applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della\nlegge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di\ncui all\u0027art. 1, par. 1, lettera c) del protocollo tra il Governo\ndella Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della\nRepubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in\nmateria migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone\ndestinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o\nprorogati ai sensi dell\u0027art. 14, decreto legislativo n. 286 del 1998,\nin assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di\nrimpatrio; 2) in caso di risposta negativa a tale questione, se\nl\u0027art. 9, par. 1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e\ndel Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini\ndel riconoscimento e della revoca dello status di protezione\ninternazionale, osti ad un\u0027applicazione della disciplina interna\n(legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione\ndel ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il\ntrattenimento, in una delle aree di cui all\u0027art. 1, par. 1, lettera\nc) del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il\nConsiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il\nrafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a\nRoma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento\ndi espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale\ndomanda» (Sez. 1, n. 23105 del 29 maggio 2025, S., non mass.). \n 13.1. Cio\u0027 premesso, non si ritiene di dover rinviare la\ntrattazione del presente procedimento in attesa della decisione di\ntale questione. \n Il rinvio pregiudiziale ex art. 267, Trattato sul funzionamento\ndell\u0027Unione europea alla Corte di giustizia, infatti, attiene a una\nquestione interpretativa concernente una norma comunitaria e al\npossibile conflitto fra quest\u0027ultima e una norma interna. Il rinvio\npregiudiziale, dunque, ha la funzione di verificare la legittimita\u0027\ndi una determinata disposizione normativa nazionale, rispetto al\ndiritto dell\u0027Unione europea e di chiarire se la legislazione interna\nsia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona,\nquali risultanti dall\u0027evoluzione giurisprudenziale della Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo e recepiti dal Trattato sull\u0027Unione\neuropea. \n Il giudice nazionale - anche di ultima istanza - non e\u0027 pero\u0027\nsoggetto all\u0027obbligo di attendere l\u0027interpretazione fornita dalla\nCorte di giustizia, circa una questione inerente alla interpretazione\ndi una norma comunitaria, allorquando ritenga di essere in presenza\ndi un atto che si presenti di univoca lettura e di pacifica\ninterpretazione, ferma restando la riscontrata tensione rispetto ai\nprincipi costituzionali. \n 13.2. Nella concreta fattispecie la questione oggetto del\ngiudizio presenta una valenza assorbente, anche rispetto al tema dei\ndubbi relativi alla conciliabilita\u0027 fra il Protocollo sopra citato e\nla disciplina unionale; l\u0027applicazione della disposizione sulla quale\nsi addensa il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale, infatti, e\u0027 di\nportata preliminare rispetto a ogni questione di compatibilita\u0027 con\nle regole sovranazionali poiche\u0027 attiene direttamente allo status\nlibertatis e all\u0027habeas corpus, principi di rilievo costituzionale\nprimario che devono trovare immediata tutela. \n Del resto, dato atto del diverso ambito di intervento della\nproposta questione pregiudiziale, non resta che prendere atto che la\nlimitazione della liberta\u0027 personale della quale oggi si\u0027 discute e\u0027\nprevista dall\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del\n2015, in patente violazione dei precetti costituzionali fondanti\nl\u0027ordinamento, spettando al giudice comune di provocare, mediante il\npotere diffuso che gli e\u0027 attribuito dalla Costituzione, l\u0027intervento\ndella Corte costituzionale su una norma interna dell\u0027ordinamento che,\npalesemente, non trova neppure alcun appiglio nel diritto unitario. \n 14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve sollevarsi\nincidente di costituzionalita\u0027, nei termini sopra specificati; il\ngiudizio viene dunque sospeso, in attesa della relativa decisione. \n La cancelleria provvedera\u0027 alla immediata trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale, oltre che alla comunicazione della\npresente ordinanza alle parti in causa nel giudizio di cassazione, al\nPresidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due\nCamere del Parlamento. \n Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta\nl\u0027annotazione di cui all\u0027art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20\ngiugno 2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione dei\ndati personali». \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6, comma 2-bis, decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall\u0027art. 1, comma\n2-bis, lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con\nmodificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui,\nnel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento\nadottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del\nrichiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all\u0027art.\n14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il\nrichiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida\ndel provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal\nquestore, per violazione degli articoli 3, 11, 13, 24, 111 e 117\ndella Costituzione, quest\u0027ultimo con riferimento all\u0027art. 5 della\nConvenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, all\u0027art. 3 della\nDichiarazione universale dei diritti umani, all\u0027art. 9 del Patto\ninternazionale sui diritti civili e politici e all\u0027art. 6 della Carta\ndei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura\ndella cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti\ndel giudizio di cassazione e al Presidente del Consiglio dei\nministri; ordina, altresi\u0027, che l\u0027ordinanza venga comunicata ai\nPresidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante\nil perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,\nalla Corte costituzionale. \n In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le\ngeneralita\u0027 e gli altri dati identificativi, a norma dell\u0027art. 52,\ndecreto legislativo n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, 4 settembre 2025 \n \n Il Presidente: Aprile \n \n \n Il consigliere estensore: Lanna","elencoNorme":[{"id":"63590","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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