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C.. \n \nProcesso penale - Giudizio abbreviato - Decisione - Previsione che\n quando ne\u0027 l\u0027imputato ne\u0027 il suo difensore hanno proposto\n impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e\u0027\n ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell\u0027esecuzione -\n Mancata previsione che il giudice dell\u0027esecuzione possa applicare\n la detenzione domiciliare sostitutiva ove la diminuzione automatica\n di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna\n emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l\u0027applicazione\n contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori\n presupposti. \n- Codice di procedura penale, artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma\n 3-bis. \n\n\r\n(GU n. 39 del 24-09-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI NOLA \n Sezione GIP/GUP \n \n Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola,\ndott. Raffaele Muzzica, in funzione di Giudice dell\u0027esecuzione ha\npronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei\nconfronti di C. L. , nato a ... il ..., elettivamente domiciliato ex\nart. 161 del codice di procedura penale in ... alla Via ...; difeso\ndi fiducia dall\u0027avv. Claudio Caira, del foro di Foggia, imputato del\ndelitto p. e p. dall\u0027art. 110 del codice penale - 73, comma 1,\ndecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,\nperche\u0027 senza l\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 17, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 illecitamente e fuori dei\ncasi di esclusivo uso personale di cui all\u0027art. 75 del medesimo\ndecreto, in concorso tra loro, detenevano e trasportavano, al fine\ncessione a terzi all\u0027interno dell\u0027autovettura ... tg. ... con piu\u0027\nazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente\ndeteneva: \n un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza\nstupefacente del tipo cocaina in cristalli del peso complessivo di\ngrammi 310 (peso netto pari a 299 grammi, con principio attivo al\n78,9%); \n un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza\nstupefacente del tipo cocaina in polvere del peso complessivo di gr.\n1.184 (peso netto 1003,09 grammi, con principio attivo 64,8%) \n sostanza stupefacente che nel complesso consente di ricavare 5906\nd.m.s. che per quantita\u0027 e modalita\u0027 di custodia, e ulteriori\ncircostanze dell\u0027azione appare destinata ad un uso non esclusivamente\npersonale; \n In ..., in data ... \n Con la recidiva specifica ed infraquinquennale per ... \n per sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale degli\narticoli 442, comma 2-bis del codice di procedura penale e 676, comma\n3-bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono\nche il Giudice dell\u0027esecuzione possa concedere la detenzione\ndomiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la\nmancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di\ngiudizio abbreviato comporti l\u0027applicazione di una pena contenuta nei\nlimiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per\nviolazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 Cost, in\nriferimento all\u0027art. 6 CEDU. \n1. Svolgimento del procedimento \n All\u0027udienza camerale dell\u00278 maggio 2025 l\u0027imputato C. L. ,\npersonalmente e per il tramite del proprio difensore munito di\nprocura speciale, chiedeva definirsi il procedimento nelle forme del\nrito abbreviato, Nella medesima udienza, il Giudice, sentite le\nparti, ritenuto possibile decidere allo stato degli atti, ordinava il\nmutamento del rito ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni\ndi cui in epigrafe. \n Appare opportuno evidenziare che, gia\u0027 in sede di richieste\nconclusive, il difensore all\u0027uopo munito di procura speciale, in\npresenza dell\u0027imputato, anticipava il consenso alla sostituzione\ndella pena detentiva applicanda nella corrispondente detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in Camera\ndi consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al\nverbale d\u0027udienza, con contestuale deposito dei motivi. \n Questo Giudice dichiarava C. L. colpevole del reato a lui\nascritto e, applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla\npena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00\ndi multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di\nmantenimento in carcere. \n La sentenza di condanna diventava irrevocabile, per acquiescenza\ndell\u0027imputato e del suo difensore, il 26 maggio 2025. \n Con successiva istanza il difensore, munito di procura speciale,\nchiedeva l\u0027applicazione in favore dell\u0027imputato dell\u0027ulteriore\ndiminuente prevista dall\u0027art. 442, comma 2-bis c.p.p. \n Contestualmente il difensore istante reiterava la richiesta di\nsostituzione della pena inflitta nei confronti del C. con quella\ndella detenzione domiciliare sostitutiva ex articoli 20-bis del\ncodice penale e 56, legge n. 689/1981 come novellato dal decreto\nlegislativo n. 150/2022 e successive modifiche. \n Il Giudice, previa celebrazione di apposita udienza camerale in\ndata 8 luglio 2025, accoglieva con separato provvedimento la\nrichiesta di applicazione della diminuente ex art. 442, comma 2-bis\nc.p.p., sollevando con la presente ordinanza questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n2. La rilevanza della questione \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante nel caso\ndi specie nei termini che seguono. \n Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025, questo Giudice, su\nrichiesta di parte, preso atto dell\u0027intervenuta irrevocabilita\u0027 della\nsentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato nei\nconfronti del prevenuto, applicava in suo favore la diminuente ex\nart. 442, comma 2-bis, codice di procedura penale rideterminando la\npena inflitta al C. in quella di anni tre, mesi sette, giorni dieci\ndi reclusione ed euro 15.000 di multa. \n Il quantum di pena ottenuto, come osservato dal difensore\nistante, consentirebbe al C. di poter godere della sostituzione del\ntrattamento sanzionatorio tradizionale con quello rappresentato dalla\ndetenzione domiciliare sostitutiva. \n Ricorrono, inoltre, ulteriori elementi idonei a fondare una\nprognosi favorevole circa l\u0027astensione, da parte del C. , dalla\ncommissione di ulteriori reati e di adeguatezza della richiesta pena\nsostitutiva. \n In primo luogo, il C. e\u0027 tuttora in regime domiciliare presso il\nmedesimo immobile - luogo di residenza dei genitori, che rinnovavano\nin data 23 maggio 2025 la disponibilita\u0027 ad accoglierlo anche per il\nprosieguo - dove sarebbe chiamato ad espiare la detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n L\u0027imputato, soggetto in giovane eta\u0027, e da poco padre di un\nneonato, era incensurato all\u0027epoca dei fatti e non annovera ulteriori\nprecedenti diversi da quello riportato nel presente procedimento,\ntant\u0027e\u0027 da non rendere necessario il presidio cautelare ex art.\n275-bis del codice di procedura penale nei suoi confronti. \n Nonostante il regime cautelare domiciliare cui e\u0027 stato\nsottoposto fin dall\u0027arresto, non risultano segnalazioni o violazioni\ndella misura a suo carico, tant\u0027e\u0027 che questo Giudice autorizzava\nl\u0027imputato a recarsi libero e senza scorta presso il Tribunale di\nNola, sito a svariati chilometri di distanza dal domicilio coatto. \n Cio\u0027 premesso, questo Giudice non ignora che il consolidato\ndiritto vivente, enucleato dalle Sezioni unite della suprema Corte di\ncassazione in tema di sospensione condizionale della pena ma\nesportabile al caso di specie, stabilisce che «il giudice\ndell\u0027esecuzione puo\u0027 compiere proprie autonome valutazioni, sempre\nche queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione\n(Cass., Sez. I, 20 maggio 1994, Casagrande, rv. 198342; Sez. VI, 14\nmarzo 1994, Zanardini, rv. 197801)» e che «l\u0027intervento a concessione\ndel beneficio si giustifica solo se nei pregresso giudizio l\u0027unico\nmotivo della mancata applicazione del beneficio e\u0027 identificabile non\nnella presenza di una valutazione prognostica della pericolosita\u0027\ndell\u0027imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di\ncondanna successivamente revocata per intervenuta abolizione del\nreato» (Sez. Un. 20 dicembre 2005, n. 4687, rv. 232610). \n Nel caso di specie questo Giudice, in veste di giudice della\ncognizione, si limitava ad attestare l\u0027insussistenza del margine\n(edittale) per il riconoscimento della detenzione domiciliare\nsostitutiva (dato di per se\u0027 autosufficiente ed assorbente),\nlasciando espressamente «... impregiudicata ogni ulteriore\nvalutazione, in qualita\u0027 di giudice dell\u0027esecuzione, ai sensi\ndell\u0027art. 442, comma 2-bis c.p.p., a seguito di apposita udienza che\nsara\u0027 fissata» (pag. 16 della sentenza di condanna). \n Il comportamento processuale del C. (che, a fronte di una\ncondanna a pena detentiva non sospesa, prestava acquiescenza e non\npresentava appello), l\u0027attuale adeguatezza del regime cautelare cui\ne\u0027 sottoposto, l\u0027assenza di violazioni e la sua giovane eta\u0027\ncostituiscono elementi che consentirebbero al giudice di effettuare\npositivamente il vaglio richiesto per procedere alla sostituzione\ndella pena detentiva nella corrispondente detenzione domiciliare\nsostitutiva, non sussistendo, peraltro, nessuna delle condizioni\nostative previste dall\u0027art. 59, legge n. 689/1981. \n3. L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione costituzionalmente\nconforme \n Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, ritiene lo\nscrivente che l\u0027impossibilita\u0027 per il Giudice dell\u0027esecuzione di\nvalutare la sostituzione della pena detentiva nei confronti del\nprevenuto che, a seguito della diminuente ex art. 442, comma 2-bis\nc.p.p., risulti condannato a pena inferiore al margine edittale\nprevisto dalla norma ed in presenza degli ulteriori requisiti di\nlegge, sia contraria al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.),\nin relazione alla finalita\u0027 rieducativa della pena (art. 27, comma 3\nCost.), nonche\u0027 alla regola della ragionevole durata del processo\n(art. 111 Cost. e 6 CEDU, per il tramite dell\u0027art. 117 Cost.). \n Cio\u0027 nonostante, questo Giudice ritiene impraticabile una\ninterpretazione costituzionalmente orientata della norma. \n Il legislatore della riforma Cartabia non ha delineato alcun\nistituto processuale funzionale all\u0027applicazione delle pene\nsostitutive delle pene detentive brevi in fase esecutiva. \n Questo Giudice non ignora l\u0027insegnamento impartito dalla Corte\ncostituzionale n. 208 del 2024, dettato in relazione al caso\nspecifico della concessione in executivis della sospensione\ncondizionale della pena, ma, di portata chiaramente generale, in\nquanto fondante sull\u0027applicazione della cd. «teoria dei poteri\nimpliciti», spesso citata dalle pronunce della suprema Corte, secondo\ncui, una volta dimostrato che la legge processuale demanda al giudice\nuna determinata funzione, allo stesso giudice deve essere conferita\nla titolarita\u0027 di tutti i poteri necessari all\u0027esercizio di quella\nmedesima attribuzione. \n Secondo il Giudice delle leggi, «...in considerazione del\nsilenzio serbato sul punto dal legislatore (e dunque dell\u0027assenza di\ndati testuali incompatibili con tale interpretazione), ma anche alla\nluce dei principi gradatamente enucleati dalla giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, dai quali emerge che tra i poteri del giudice\ndell\u0027esecuzione - fondati che siano su espresse disposizioni\nnormative, su applicazioni analogiche di tali disposizioni ovvero su\nun analogia iuris che muova dal principio generale del necessario\nadeguamento del titolo esecutivo a fatti sopravvenuti al giudicato\nstesso - rientra il potere di effettuare ogni valutazione conseguente\nalla rideterminazione della pena irrogata nella sentenza\nirrevocabile, a sua volta imposta dalle disposizioni di legge di\nvolta in volta rilevanti. In simili ipotesi, il giudizio di\nesecuzione e\u0027 chiamato a ospitare un \"frammento di cognizione\"\n(sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto), sulla\nbase del materiale raccolto in precedenza o - eventualmente - delle\nnuove evidenze necessarie a compiere le valutazioni in parola, si da\nadeguare le statuizioni relative alla pena nel loro complesso alla\nmutata situazione sopravvenuta al giudicato, e alla quale il\ngiudicato stesso deve essere conformato» cfr. 4.1.4. del Considerato\nin diritto). \n Tuttavia, anche in questo caso, sebbene non sussista un diritto\nvivente consolidato contrario all\u0027interpretazione analogica che\nsarebbe necessaria per colmare la lacuna, ritiene lo scrivente che\nquelle «... esigenze di certezza giuridica, che sono particolarmente\nacute nella materia processuale» (Corte cost. n. 208 del 2024) - e\nche nel caso di specie attengono ad un giudizio a quo nei confronti\ndi un imputato in vinculis - rendano necessaria una pronuncia\nadditiva della Corte costituzionale, in ragione di un recente\nformante della suprema Corte di cassazione, avverso il quale la\npronuncia di questo Giudice sarebbe inevitabilmente destinata ad\ninfrangersi. \n La suprema Corte di cassazione, sebbene con riferimento ad una\nquestione specifica diversa da quella posta all\u0027attenzione di questo\nGiudice ma con argomentazione logico-giuridica da cui questo Giudice\nnon puo\u0027 prescindere, ha espressamente statuito che «...il momento\nche ordinariamente rileva per la valutazione della possibilita\u0027 di\nsostituzione della pena detentiva breve e\u0027 quello in cui si conclude\nil giudizio di primo grado, snodo nel quale vanno verificate le\ncondizioni per l\u0027attivazione del meccanismo bifasico istituito\ndall\u0027art. 545-bis cod. proc. pen. (quando, subito dopo la lettura del\ndispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la\npena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all\u0027art. 53\ncit., ne da\u0027 avviso alle parti e, se l\u0027imputato acconsente alla\nsostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena\npecuniaria, ovvero se puo\u0027 aver luogo la sostituzione con detta pena,\nil giudice, sentito il pubblico ministero, procede; in tal caso, se\nnon e\u0027 possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza\nnon oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e\nall\u0027ufficio di esecuzione penale esterna competente, con contestuale\nsospensione del processo; indi, svolta l\u0027istruttoria prevista dalla\nnorma, il giudice, all\u0027udienza fissata, sentite le parti presenti, il\ngiudice, se si determina a sostituire la pena detentiva, integra il\ndispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le\nprescrizioni corrispondenti, mentre, se esclude la sostituzione,\nconferma il dispositivo, in ogni caso dando lettura in udienza del\ndispositivo integrato o confermato)» (Sez. 1, n. 8106 del 6 dicembre\n2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 - 01). \n Nella sentenza citata la suprema Corte ha espressamente statuito\nche l\u0027istituto dell\u0027acquiescenza meritevole e della sostituzione\ndella pena detentiva breve si pongono in una «ineludibile\nalternativa» il cui «carattere ineludibile di tale alternativa non\npare avere integrato, a giudizio della Corte, una illogica strettoia\nordinamentale, essendo indefettibile per ogni imputato giudicato con\nrito abbreviato e condannato dal giudice di primo grado l\u0027esigenza di\nscegliere fra la riduzione di pena in funzione deflattiva prevista\ndall\u0027art. 442, comma 2-bis, cod. proc pen. e la proposizione\ndell\u0027appello» (Sez. 1, n. 8106 del 6 dicembre 2023, dep. 2024,\nCanova, Rv. 285987 - 01). \n L\u0027ineludibilita\u0027 di tale alternativa, ad avviso della suprema\nCorte, sussiste nel caso di specie «... a fronte di istituti diversi,\nconnotati dalle rispettive, autonome funzioni, fra loro non\ncompatibili ove l\u0027ottenimento della pena sostitutiva debba essere\nrichiesto e, se del caso, ottenuto attraverso la previa impugnazione\ndella sentenza» (Sez. 1, n. 8106 del 6 dicembre 2023, dep. 2024,\nCanova, Rv. 285987 - 01). \n Ad opinione della suprema Corte, nella fase corrispondente alla\ndefinizione del primo grado del giudizio, l\u0027imputato e\u0027 posto nella\npiena condizione di valutare «l\u0027alternativa costituita dall\u0027adesione\no meno alla riduzione premiale stabilita dall\u0027art. 442, comma 2-bis,\ncodice di procedura penale in dipendenza dell\u0027opzione escludente\nl\u0027impugnazione.» (Sez. 1, n. 8106 del 6 dicembre 2023, dep. 2024,\nCanova, Rv. 285987 - 01). \n Pur consapevole della natura non vincolante, ancorche\u0027 altamente\nautorevole, dell\u0027argomentazione sostenuta dalla suprema Corte ed in\nassenza di pronunce di segno apertamente contrario, ritiene questo\nGiudice che tale orientamento giurisprudenziale di legittimita\u0027, per\nquanto in fieri, non renda praticabile un\u0027interpretazione conforme a\nCostituzione da parte del singolo giudice di merito, in un processo\nnei confronti di imputato detenuto, che si tradurrebbe nella ardita\ncostruzione pretoria di un istituto in assenza di qualsivoglia\nappiglio, sia giurisprudenziale sia, ancor prima, legislativo (a\ndifferenza di quanto poteva rilevarsi nel diverso ambito della\nconcessione della sospensione condizionale in executivis, in cui\nplurimi agganci normativi erano effettivamente a disposizione del\nGiudice). Per giunta, una applicazione della analogia iuris nel caso\ndi specie si porrebbe in aperto contrasto con la (tendenziale)\nimmodificabilita\u0027 del giudicato, per opinione consolidata della\nsuprema Corte di cassazione principio generale dell\u0027ordinamento\nderogabile solo nei casi previsti dalla legge (Sez. Un. , sentenza 24\nottobre 2013, n. 18821; Sez. un. pen. , 29 maggio 2014 (dep. 14\nottobre 2014) n. 42858). \n Ed infatti, dal punto di vista legislativo la riforma Cartabia ha\ncontemplato, all\u0027art. 95, decreto legislativo n. 150 del 2022, una\ndisciplina transitoria tale da permettere l\u0027applicazione retroattiva\nin bonam partem delle pene sostitutive delle pene detentive brevi\nanche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data del 30 dicembre\n2022, in ragione della natura sostanziale delle pene sostitutive e\ndel contenuto complessivamente piu\u0027 favorevole al reo delle\ninnovazioni contenute nella nuova disciplina, soprattutto per il piu\u0027\nelevato limite edittale entro il quale viene consentita la\nsostituzione della pena detentiva. \n L\u0027art. 95, comma 1, d.lgs. cit. prevede che le nuove disposizioni\nintrodotte al Capo III della legge n. 689 del 1981, se piu\u0027\nfavorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in\nprimo grado o in grado di appello al momento dell\u0027entrata in vigore\ndello stesso decreto legislativo. Quanto ai procedimenti pendenti in\nsede di legittimita\u0027, il condannato a pena detentiva non superiore a\nquattro anni - all\u0027esito di un procedimento pendente innanzi alla\nCorte di cassazione alla data di entrata in vigore della suindicata\ndisciplina - ha titolo a presentare istanza di applicazione di una\ndelle nuove pene sostitutive innanzi al giudice dell\u0027esecuzione,\nsecondo il procedimento di cui all\u0027art. 666 c.p.p., nel termine di\ntrenta giorni dall\u0027irrevocabilita\u0027 della sentenza, con la\nspecificazione che, nel giudizio di esecuzione, si applicano, in\nquanto compatibili, le norme previste dal gia\u0027 citato Capo III della\nlegge n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative alle\npene sostitutive. \n Nessun precedente arresto della suprema Corte di cassazione -\nne\u0027, stando a quanto consta a questo Giudice, alcun precedente di\nmerito - sorregge l\u0027applicazione analogica che sarebbe necessaria nel\ncaso in esame. \n Nessuna norma dell\u0027attuale ordito processuale regola la\nsituazione in esame. \n Nel caso di specie, nessun appiglio normativo consente al giudice\ndell\u0027esecuzione, nel rideterminare la pena ex art. 442, comma 2-bis,\ne 676, comma 3-bis c.p.p., di «adottare i provvedimenti conseguenti»,\novvero di delibare il possibile riconoscimento della pena sostitutiva\ne di seguirne l\u0027iter di esecuzione, stante il completo silenzio del\nlegislatore sul punto. \n4. La non manifesta infondatezza della questione: una lacuna\nnormativa intrinsecamente irragionevole in relazione alla funzione\nrieducativa della pena \n Preliminarmente, la giurisprudenza di legittimita\u0027 che ha avuto\nmodo di pronunciarsi finora sull\u0027ambito applicativo dell\u0027istituto di\ncui all\u0027art. 442, comma 2-bis, c.p.p., ne ha riconosciuto la pacifica\nnatura sostanziale (Sez. 2, sentenza n. 4237 del 17 novembre 2023 Ud.\n(dep. 31 gennaio 2024) Rv. 285820 - 0), sulla falsariga dei\nprecedenti arresti delle Sezioni unite in casi analoghi (cfr. Sez.\nun. , n. 2977 del 6 marzo 1992, Peccillo; Sez. Un. , n. 18821 del 24\nottobre 2013, Ercolano), affermando che «puo\u0027, dunque, in conclusione\naffermarsi che e\u0027 ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il\nprincipio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove\ncollegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute\nsostanziali». \n D\u0027altronde, e\u0027 altrettanto pacifica la (rinnovata) funzione\nspecialpreventiva delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. \n La stessa relazione illustrativa del decreto legislativo n. 150\ndel 2022 redatta dall\u0027Ufficio del Massimario della suprema Corte si\nmostra ben consapevole di cio\u0027, affermando espressamente che «...La\nratio ispiratrice della riforma dev\u0027essere individuata nella\nconsiderazione, da tempo diffusa anche nel contesto internazionale,\nsecondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali\ne sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini\ndi risocializzazione del condannato e di riduzione dei tassi di\nrecidiva e nell\u0027altrettanto radicata convinzione che, nei casi di\npena detentiva di breve durata, la finalita\u0027, imposta dall\u0027art. 27\nCost., di rieducazione e di risocializzazione del condannato puo\u0027\nraggiungersi con maggiori probabilita\u0027 attraverso pene da eseguirsi\nnella comunita\u0027 delle persone libere, in modo da escludere o ridurre\nl\u0027effetto di desocializzazione della detenzione in istituiti di pena,\nrelegando questa al ruolo di extrema ratio. L\u0027azione del legislatore\ndelegato si snoda in una triplice direzione. Innanzitutto, si\nrealizza una radicale rivisitazione delle tipologie sanzionatorie,\ncon connessa estensione dell\u0027ambito applicativo della loro\nsostituibilita\u0027. Si dispone, poi, l\u0027emancipazione delle pene\nsostitutive dalla sospensione condizionale della pena, eliminando in\ntal modo una delle principali ragioni della scarsa applicazione delle\nprevigenti sanzioni sostitutive. Da ultimo, si riorientano le\nsanzioni sostitutive verso finalita\u0027 piu\u0027 accentuatamente\nspecialpreventive.» (pag. 209 della Relazione illustrativa di\naccompagnamento del decreto legislativo n. 150 del 2022). \n Esplicitamente, la Relazione di accompagnamento si prefigge «un\nragionevole coordinamento tra istituti diversi - sospensione\ncondizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti a\ncontrastare l\u0027esecuzione in carcere di pene detentive brevi». (pag.\n385 della Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto\nlegislativo n. 150 del 2022). \n Cio\u0027 premesso, questo Giudice non ignora che il legislatore\nconserva un margine di discrezionalita\u0027 nell\u0027intervenire nell\u0027ambito\ndel sistema sanzionatorio (cfr. ordinanza Corte cost. n. 238 del\n2019). \n Tuttavia, anche in tali ambiti le scelte legislative devono\nrispettare il limite della ragionevolezza, come pure la stessa Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte ribadito [ex multis, sentenza n. 185 del\n2015: «Secondo la costante giurisprudenza costituzionale,\nl\u0027individuazione delle condotte punibili e la configurazione del\nrelativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalita\u0027\nlegislativa, il cui esercizio non puo\u0027 formare oggetto di sindacato,\nsul piano della legittimita\u0027 costituzionale, salvo che si traduca in\nscelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie (ex multis: sentenze\nn. 68 del 2012, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009, n. 22 del 2007 e n.\n394 del 2006)»]. \n Ebbene, come subito piu\u0027 dettagliatamente si illustrera\u0027 facendo\napplicazione dei suddetti criteri direttivi tracciati dalla Corte,\nl\u0027attuale impossibilita\u0027 di valutare l\u0027applicazione della\nsostituzione della pena detentiva a seguito dell\u0027applicazione della\ndiminuente ex art. 442, comma 2-bis, codice di procedura penale\nsembra costituire una di quelle «manifeste ragioni di irrazionalita\u0027\no discriminazioni prive di fondamento giuridico, che sole potrebbero\nconsentire di sindacare [l\u0027]ampio potere discrezionale riservato al\nlegislatore» (Sent. n. 175 del 1997, ma anche n. 416 del 1996; n. 295\ne n. 188 del 1995), in riferimento alla quale sarebbe consentita alla\nCorte «una valutazione di legittimita\u0027 costituzionale [...] fondata\nsoltanto su una irrazionalita\u0027 manifesta, irrefutabile» (Sent. n. 46\ndel 1993, ma anche n. 236 del 2008, n. 81 del 1992, n. 206 del 1999). \n L\u0027impossibilita\u0027 di riconoscere la possibilita\u0027 di sostituire il\ntrattamento sanzionatorio tradizionale con quello sostitutivo, reso\npossibile in ragione dell\u0027applicazione della diminuente ex art. 442,\ncomma 2-bis, codice di procedura penale produce di per se\u0027 effetti\ndistonici rispetto agli scopi prefissati dal legislatore e, pertanto,\nsproporzionati ed irragionevoli, nell\u0027accezione del giudizio di\nragionevolezza fatta propria dalla giurisprudenza della Corte\ncostituzionale («il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare\nil ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente\nprefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla\nproporzionalita\u0027 dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua\ninsindacabile discrezionalita\u0027 rispetto alle esigenze obiettive da\nsoddisfare o alle finalita\u0027 che intende perseguire, tenuto conto\ndelle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» cfr.\nCorte costituzionale sent. n. 1130 del 1988; Corte costituzionale\nsent. n. 264 del 1996). D\u0027altronde, come da tempo la stessa Corte\ncostituzionale ha inequivocabilmente affermato «Il principio di\nproporzionalita\u0027 [va] inteso [...] anche e soprattutto, quale\n\"criterio generale\" di congruenza degli strumenti normativi rispetto\nalle finalita\u0027 da perseguire» (Corte cost., sentenza n. 487 del\n1989). \n In primo luogo, richiamando la natura sostanziale e\nspecialpreventiva delle pene sostitutive, il disposto normativo qui\ncensurato istituzionalizza un vero e proprio «vuoto giurisdizionale»,\nla cui esistenza e\u0027 di per se\u0027 indice manifesto della sua\nirragionevolezza, come peraltro confermato dalla Corte costituzionale\nnella gia\u0027 citata sentenza n. 208 del 2024 in relazione alla analoga\nquestione relativa alla sospensione condizionale della pena. \n In altri termini, a legislazione invariata, nessuna autorita\u0027\ngiurisdizionale ha il potere di vagliare la sussistenza dei\npresupposti per la possibile applicazione della detenzione\ndomiciliare sostitutiva - ma il discorso e\u0027, apertis verbis,\nestendibile anche alle altre pene sostitutive - nei confronti del\nsoggetto in questione: non pote\u0027 farlo il giudice della cognizione,\nin quanto inibito dal quantum di pena (originariamente) inflitto; non\npuo\u0027 farlo il giudice dell\u0027esecuzione che, a seguito della diminuente\nex art. 442, comma 2-bis c.p.p., applica al condannato, autore di un\ncomportamento processuale particolarmente meritevole, una pena\nrientrante nei limiti. \n Tale meccanismo normativo comporta, come conseguenza pressocche\u0027\nautomatica, l\u0027applicazione di una pena sproporzionata nei confronti\ndel condannato, in astratto meritevole di un trattamento\nsanzionatorio alternativo quale quello rappresentato dalla detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n L\u0027individualizzazione del trattamento sanzionatorio costituisce\nevidente attuazione del «mandato costituzionale di \"personalita\u0027\"\ndella responsabilita\u0027 penale di cui all\u0027art. 27, primo comma, Cost.»\n(Corte cost., sentenza n. 222 del 2018); al contempo, «... una pena\nnon proporzionata alla gravita\u0027 del fatto (e non percepita come tale\ndal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione\nrieducativa» (Corte cost., ult. cit.; ma v. gia\u0027, ex multis, sentenza\nn. 236 del 2016 e n. 68 del 2012). E come ormai da tempo la Corte,\nsuperando la concezione c.d. polifunzionale della pena, ha\ninequivocabilmente affermato, il rispetto della finalita\u0027 rieducativa\ndella pena di cui all\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione, implica e\nal contempo impone un «\"principio di proporzione\" tra qualita\u0027 e\nquantita\u0027 della sanzione, da una parte, e offesa, dall\u0027altra» e,\n«lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo\ntrattamento, indica invece proprio una delle qualita\u0027 essenziali e\ngenerali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e\nl\u0027accompagnano da quando nasce, nell\u0027astratta previsione normativa,\nfino a quando in concreto si estingue» (Corte cost., sentenza n. 313\ndel 1990). \n Da ultimo, la giurisprudenza costituzionale ha vigorosamente\nrimarcato «... allorche\u0027 le pene comminate appaiano manifestamente\nsproporzionate rispetto alla gravita\u0027 del fatto previsto quale reato,\nsi profila un contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., giacche\u0027 una\npena non proporzionata alla gravita\u0027 del fatto si risolve in un\nostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236\ndel 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli\narticoli 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della\nliberta\u0027 e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura\nminima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di\nrecupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale»\n(sentenza n. 179 del 2017) in vista del \"progressivo reinserimento\narmonico della persona nella societa\u0027, che costituisce l\u0027essenza\ndella finalita\u0027 rieducativa\" della pena (da ultimo, sentenza n. 149\ndel 2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai\nprincipi costituzionali e\u0027 di ostacolo l\u0027espiazione di una pena\noggettivamente non proporzionata alla gravita\u0027 del fatto, quindi,\nsoggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e,\ndunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui\nobbligatoriamente deve tendere») (sentenza n. 40 del 2019; v., da\nultimo, sentenza n. 102/2020). \n Ne\u0027 varrebbe obiettare in senso contrario che attualmente il\nprevenuto e\u0027 gia\u0027 in un regime domiciliare pseudo-esecutivo,\nperdurando la misura cautelare degli arresti domiciliari - destinati,\ncon ogni probabilita\u0027, a diventare cd. «arresti domiciliari\nesecutivi» ex art. 656, comma 1 del codice di procedura penale a\nseguito della presa in esecuzione della sentenza da parte\ndell\u0027Ufficio di procura. \n Analogamente, non puo\u0027 obiettarsi che il prevenuto potrebbe\ngiovarsi dell\u0027applicazione della detenzione domiciliare come misura\nalternativa. \n Tali obiezioni non colgono nel segno. \n In primo luogo, deve evidenziarsi che la concessione di siffatti\nistituti (gli arresti domiciliari esecutivi e la detenzione\ndomiciliare come misura alternativa alla detenzione) costituiscono,\nrebus sic stantibus, scenari futuribili, appannaggio di altre\nautorita\u0027 giurisdizionali, a fronte della possibilita\u0027 di una\nconcreta e immediata decisione da parte del giudice della cognizione\n(con tutto cio\u0027 che ne consegue in relazione alla tenuta del\ncombinato disposto qui censurato dal punto di vista dei riferimenti\ncostituzionali di matrice processuale, come si dira\u0027 nel seguente\nparagrafo). \n In secondo luogo, la lacuna normativa di cui si duole lo\nscrivente depriva il ricorrente di un trattamento sanzionatorio\nsostitutivo non soltanto di immediata applicazione, da parte del\ngiudice della cognizione, ma connotato per sua intrinseca natura,\ncome e\u0027 stato osservato da accorta dottrina, da una «una minore\nafflittivita\u0027 della pena» rispetto ad istituti speculati, funzionale\na scongiurare i negativi effetti collaterali dell\u0027espiazione\ncarceraria in danno di chi si vede applicata una condanna di breve\ndurata. \n La detenzione domiciliare sostitutiva, al pari di quanto\nstabilito dal legislatore in relazione alla semiliberta\u0027 sostitutiva,\npuo\u0027 essere accompagnata dalla predisposizione di un programma di\ntrattamento da parte dell\u0027Ufficio esecuzione penale esterna, allo\nscopo di consentire un adeguato reinserimento del condannato nella\nsocieta\u0027 (art. 56, comma 2, legge n. 689/1981 «Il giudice dispone la\ndetenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma\ndi trattamento elaborato dall\u0027Ufficio di esecuzione penale esterna,\nche prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente\nsulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.»). \n Inoltre, il decreto legislativo n. 150/2022 stabilisce che\nl\u0027obbligo del condannato di rimanere nella propria abitazione debba\nessere determinato dal giudice in un lasso temporale non inferiore a\ndodici ore quotidiane, tenuto conto delle comprovate esigenze\nfamiliari, di studio, di formazione professionale, di lavoro e di\nsalute del reo, nonche\u0027 al sopra menzionato programma di trattamento. \n La norma stabilisce che, a fronte del minimo di ore che\nl\u0027imputato deve trascorrere nel proprio domicilio, il giudice deve\nstabilire un minimo di ore in libera uscita, pari a quattro, tali da\ngarantire al condannato di provvedere alle esigenze di vita. \n In questo senso, la detenzione domiciliare sostitutiva appare\nmaggiormente incline ad una reintegrazione sociale del reo rispetto\nad istituti di cui il ricorrente potrebbe, in astratto ed in un tempo\npiu\u0027 o meno remoto, usufruire: gli spazi di maggiore autorizzazione\nex lege e la presenza di un programma di trattamento vengono intesi\nquale strumento responsabilizzante in favore del condannato,\nincentivando la conservazione di una sua sfera esistenziale, come\nprincipale viatico di non desocializzazione. \n Pertanto, l\u0027impossibilita\u0027 di convertire la pena detentiva nella\ncorrispondente detenzione domiciliare sostitutiva, che sarebbe\napplicabile all\u0027esito della diminuente ex art. 442, comma 2-bis\nc.p.p., comporta l\u0027applicazione di un trattamento sanzionatorio\nsproporzionato in se\u0027, in quanto non necessario per il perseguimento\ndelle finalita\u0027 di risocializzazione di cui all\u0027art. 27, comma 3\nCost., nulla apportando alla concreta tutela dei diritti fondamentali\ndei soggetti coinvolti, tenuto conto, altresi\u0027, del comportamento\nprocessuale acquiescente del condannato. \n Tale ultima variabile, come gia\u0027 ricordato dalla Corte\ncostituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 208 del 2024, non puo\u0027\nnon essere considerata nella determinazione del trattamento\nsanzionatorio da applicare al condannato («... la diminuzione della\npena conseguente a scelte processuali individuali non e\u0027 una graziosa\nconcessione al condannato, ma riflette la precisa logica\nsinallagmatica - la cui legittimita\u0027 costituzionale non e\u0027 qui in\ndiscussione - adottata dal legislatore, che garantisce un minor\ncarico sanzionatorio a chi volontariamente rinunci a esercitare parti\nintegranti del proprio diritto costituzionale di difesa, fornendo\ncosi\u0027 un contributo al piu\u0027 rapido ed efficiente funzionamento del\nsistema penale nel suo complesso: il che non e\u0027 senza significato\nnemmeno ai fini della valutazione della \"necessita\u0027 di pena\" del\nsingolo condannato. Sicche\u0027 e\u0027 del tutto logico che la valutazione\nsui preposti della sospensione condizionale e della non menzione\nvenga operata rispetto alla pena cosi\u0027 come determinata \"a valle\"\ndelle scelte processuali dell\u0027imputato, che costituiscono, esse pure,\nelementi significativi nella \"commisurazione in senso lato\" della\npena a lui applicabile» cfr. 3.2. del Considerato in diritto). \n5. La non manifesta infondatezza della questione: una lacuna\nnormativa intrinsecamente irragionevole in relazione alla ragionevole\ndurata del processo \n Come puo\u0027 desumersi agevolmente dalla lettura della relazione\nillustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022, l\u0027introduzione -\nfedele e pedissequa attuazione del corrispondente criterio direttivo\ndella legge delega - dell\u0027istituto di cui all\u0027art. 442, comma 2-bis\ndel codice di procedura penale e\u0027 stata ispirata ad una «ratio\ndeflattiva dell\u0027intervento - che collega alla totale acquiescenza, e\nal connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l\u0027ulteriore\ntrattamento premiale in relazione alla pena inflitta». \n Ma uno sguardo piu\u0027 ampio sull\u0027intero portato della riforma -\nspesso definita, non a caso, una riforma «di sistema» - consente di\ndelineare un quadro piu\u0027 sinergico e composito delle finalita\u0027\nprefissate da legislatore, animato dal plurimo obiettivo di apportare\n«... interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli\nrelativi al processo, (che) consentono di: ridurre le impugnazioni\n(inappellabilita\u0027 delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva\ndel lavoro di pubblica utilita\u0027); rendere piu\u0027 efficiente il\nprocedimento penale nella fase dell\u0027esecuzione (riduzione delle\nmisure alternative alla detenzione peri condannati in stato di\nliberta\u0027, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di\ncognizione, con conseguente riduzione del numero e ridimensionamento\ndella patologica situazione dei c.d. liberi sospesi, cioe\u0027 dei\ncondannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato\ndi liberta\u0027, la decisione sull\u0027istanza di concessione di una misura\nalternativa alla detenzione)...» (pag. 8 della relazione). \n In altri termini, l\u0027obiettivo «ultimo» del legislatore delegato\ne\u0027 stato quello di consentire «... una anticipazione dell\u0027alternativa\nal carcere all\u0027esito del giudizio di cognizione» mediante la\nriconosciuta possibilita\u0027 giudice di cognizione di applicare pene,\ndiverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite\nimmediatamente, dopo la definitivita\u0027 della condanna, senza essere\n«sostituite» con misure alternative da parte del tribunale di\nsorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa\n(come testimonia l\u0027allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi).»\n(pag. 186 della relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150\ndel 2022). \n Orbene, cio\u0027 premesso, la lacuna normativa qui censurata si pone\naltresi\u0027 in contrasto con il principio di ragionevole durata del\nprocesso e, di conseguenza, con la finalita\u0027 di deflazione\nprocessuale posta a fondamento sia dell\u0027art. 442, comma 2-bis del\ncodice di procedura penale sia delle pene sostitutive delle pene\ndetentive brevi. \n Come sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale, la\nragionevole durata e\u0027 oggetto, (oltreche\u0027 di un interesse collettivo,\ndi un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno\ndi quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente\nrisulta dal dettato dell\u0027art. 111, comma 2 Cost.» (C. cost., 21 marzo\n2002, n. 78, altresi\u0027 Corte costituzionale, 26 aprile 2018, n. 88).\nLa garanzia in esame e\u0027 funzionale, come piu\u0027 volte affermato anche\ndalla giurisprudenza sovranazionale, a tutelare il relativo titolare\n«dal rischio di restare troppo a lungo nell\u0027incertezza della propria\nsorte» (C. eur., 10 novembre 1969, Stogmuller c. Austria, § 5: «in\ncriminal matters, especially, it is designed to avoid that a person\ncharged should remain too long in a state of uncertainty about his\nfate»), sul presupposto che tale condizione nel processo penale - a\nprescindere dall\u0027esito piu\u0027 o meno fausto - sia di per se\u0027 fonte di\nsofferenza individuale. \n Il principio, come e\u0027 noto, affonda le sue radici non solo\nnell\u0027art. 111, comma 2 Cost., ma altresi\u0027 in una congerie di norme\ninternazionale, parimenti violate dal combinato disposto qui\ncensurato (artt. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali per il tramite\ndell\u0027art. 117 Cost., art. 47 CDFUE, nonche\u0027 art. 14, lettera c) del\nPatto internazionale sui diritti civili e politici) e, per pacifica\ngiurisprudenza costituzionale e convenzionale, si estende non solo a\ntutela dell\u0027indagato che abbia avuto conoscenza del procedimento a\nsuo carico (C. cost., 23 luglio 2015, n. 184) e dell\u0027imputato (Corte\nEDU, 15 luglio 1982, Eckle c. Germania, § 73, secondo cui i termini\n\"charge\" e \"charged\" alludono a: «the official notification given to\nan individual by the competent authority of an allegation that he has\ncommitted a criminal offence, a definition that also corresponds to\nthe test whether \"the situation of the [suspect] has been\nsubstantially affected\"». V. anche C. eur., 10 dicembre 1982,\nCorigliano c. Italia, § 34. Piu\u0027 di recente, Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo, 5 ottobre 2017, Kaleja c. Lettonia, § 36: «The\nCourt reiterates that in criminal matters, the \"reasonable time\"\nreferred to in Article 6 § 1 begins to run as soon as a person is\n\"charged\". A \"criminal charge\" exists from the moment that an\nindividual is officially notified by the competent authority of an\nallegation that he has committed a criminal offence, or from the\npoint at which his situation has been substantially affected by\nactions taken by the authorities as a result of a suspicion against\nhim»; cfr. anche, da ultimo, Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, 20\ngiugno 2019, Chiarello c. Germania, § 44) ma anche alla fase\nesecutivo - trattamentale del processo. \n Il principio della ragionevole durata del processo, come\ninterpretato dalla giurisprudenza convenzionale, obbliga gli Stati\nmembri, in primo luogo, «a organizzare il loro sistema giudiziario in\nmodo che le giurisdizioni possano assolvere all\u0027esigenza di celebrare\ni processi in termini ragionevoli» (C. eur., GC, 29 marzo 2006,\nScordino c. Italia, cit., in particolare §§ 183-187), prescrivendo al\nlegislatore di porre le condizioni ordinamentali, organizzative e\nprocessuali piu\u0027 idonee al conseguimento degli obiettivi connessi ad\nun congruo accertamento processuale. \n Cio\u0027 premesso, l\u0027inibizione per il giudice dell\u0027esecuzione di\nvalutare il riconoscimento della detenzione domiciliare sostitutiva\nnei confronti del soggetto che, ormai condannato in via definitiva, a\nseguito dell\u0027applicazione della diminuente ex art. 442, comma 2-bis\nc.p.p., si trovi destinatario di una pena rientrante nel margine\nedittale, tramuta quest\u0027ultimo - in esatta antitesi a quanto\npropugnato dalla Riforma Cartabia, che mirava ad eliminare il\nfenomeno - nell\u0027equivalente, mutatis mutandis, di un «libero\nsospeso», il cui trattamento sanzionatorio - con ogni probabilita\u0027,\nextracarcerario stante il quantum di pena - dovra\u0027 essere\nsupervisionato e gestito dalla Magistratura di sorveglianza, previa\nemissione di un ordine di carcerazione da parte del p.m.,\neventualmente sospeso ove ne ricorrano le condizioni. \n Laddove, in caso contrario, non sussistano i presupposti per il\nriconoscimento della sospensione dell\u0027ordine di esecuzione\naddirittura il trattamento sanzionatori del soggetto in questione\nsara\u0027 veicolato attraverso un nocivo e temporaneo contatto con il\ncarcere, in completo dispregio della necessita\u0027 di evitare il cd.\nfenomeno delle «porte girevoli», anticamera degli effetti\ndesocializzanti delle pene detentive brevi, che pure il legislatore\ndelegato mirava a contenere. \n Dalle ragioni sovraesposte, dunque, appare evidente che la lacuna\nnormativa censurata non solo non consente di raggiungere le finalita\u0027\nrieducative e di deflazione processuale connesse agli istituti\ncoinvolti, ma si pone in chiave antagonista rispetto a queste ultime,\nostacolando la realizzazione di trattamenti sanzionatori alternativi\nal carcere gia\u0027 in fase di cognizione ed inflazionando in misura\ndeteriore il gia\u0027 gravato procedimento di sorveglianza. \n Ne\u0027 puo\u0027 valere, in senso contrario, obiettare che il sistema\noffre un\u0027alternativa rimediale mediante il sistema delle\nimpugnazioni. \n Come gia\u0027 riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 208 del\n2024, infatti, «... la soluzione ora in esame finirebbe per minare\ngravemente l\u0027effettivita\u0027 dell\u0027incentivo alla rinuncia\nall\u0027impugnazione, sul quale ha scommesso la riforma del 2022, per chi\nsia stato condannato a una pena che, grazie alla riduzione di un\nsesto, potrebbe rientrare entro i limiti di legge per il\nriconoscimento di entrambi i benefici. In tal caso, infatti, il\ncondannato avrebbe ogni incentivo per proporre appello, mirando a\nottenere in quella sede una riduzione della pena, anche grazie al\nmeccanismo del concordato con rinuncia ai motivi di appello di cui\nall\u0027art. 599-bis del codice di procedura penale. Il che\nintrodurrebbe, come a ragione osserva il rimettente, un elemento di\nintrinseca irrazionalita\u0027 rispetto allo stesso scopo legislativo di\nfavorire una piu\u0027 rapida definizione del contenzioso penale: con\nconseguente ulteriore profilo di frizione rispetto all\u0027art. 3 Cost.,\nin combinato disposto con gli articoli 111, secondo comma, e 117,\nprimo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6, paragrafo\n1, CEDU» cfr. 3.4.4. del Considerato in diritto). \n Infine, l\u0027accoglimento della questione proposta dallo scrivente\nrisulterebbe proattivo e sinergico rispetto all\u0027attuale assetto\nnormativo che, a seguito della modifica normativa dell\u0027art. 676,\ncomma 1, c.p.p., operata dall\u0027art. 2, comma 1, lettera dd), decreto\nlegislativo 19 marzo 2024, n. 31, richiede la fissazione di\nun\u0027apposita udienza camerale per la delibazione sull\u0027applicazione\ndella diminuente ex art. 442, comma 2-bis, codice di procedura penale\nai sensi del neo-introdotto comma 3-bis della citata norma, come\ninterpretata dai piu\u0027 recenti arresti della suprema Corte\n(«L\u0027applicazione in sede esecutiva della riduzione della pena di un\nsesto, prevista dall\u0027art. 442, comma 2-bis, codice di procedura\npenale nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito\na giudizio abbreviato, deve essere deliberata all\u0027esito dell\u0027udienza\ncamerale fissata ai sensi dell\u0027art. 666 del codice di procedura\npenale , sicche\u0027 il provvedimento emesso \"de plano\" dal giudice\ndell\u0027esecuzione e\u0027 affetto da nullita\u0027 assoluta ed insanabile, ai\nsensi dell\u0027art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.» (Sez. 1,\nn. 7356 del 6 febbraio 2025, Abbrescia, Rv. 287522 - 01). \n La celebrazione di un\u0027udienza camerale ai sensi del combinato\ndisposto degli articoli 442, comma 2-bis e 676, comma 3-bis del\ncodice di procedura penale - piuttosto che tramutarsi in un inutile\norpello formalistico per l\u0027applicazione di un automatismo legislativo\nche ben potrebbe effettuarsi de plano - si riempirebbe di\nsignificato, assumendo le sembianze di una udienza di sentencing in\nfase esecutiva, ovverosia di uno «spazio di contraddittorio sulla\npena» funzionale a consentire alle parti ed al giudice rinnovate (e\npiu\u0027 congruenti) valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio\nnei confronti del condannato. \n Tutto cio\u0027 premesso, \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli articoli\n442, comma 2-bis e 676, comma 3-bis del codice di procedura penale\nnella parte in cui non prevedono che il giudice dell\u0027esecuzione possa\napplicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione\nautomatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di\ncondanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti\nl\u0027applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e\nricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli articoli\n3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 della Costituzione in riferimento\nall\u0027art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali. \n Sospende il giudizio. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme con la prova\ndelle comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al condannato,\nal pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri e\nche sia comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della\nCamera dei deputati. \n Nola, 14 luglio 2025 \n \n Il GIP: Muzzica","elencoNorme":[{"id":"63453","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"442","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63454","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"676","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79848","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79849","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79850","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79851","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79852","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79853","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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