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R.","altre_parti":"G. S.","testo_atto":"N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 9 aprile 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento\npenale a carico di D. R. e G. S.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale (Abuso\n d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice\n di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice\n dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO \n Sezione terza penale \n \n Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: \n dott. Paolo Gallo - Presidente; \n dott.ssa Elena Rocci - giudice; \n dott.ssa Giulia Maccari - giudice, \n alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la\nseguente ordinanza nella causa penale contro: \n 1) R D , nato il a , elettivamente\ndomiciliato presso l\u0027avv. Paolo Botasso del Foro di Cuneo - avv.ti\nPaolo Botasso del Foro di Cuneo e Federico Burlando del Foro di\nTorino; \n 2) S G , nata il a , elettivamente\ndomiciliata presso il difensore - avv. Gino Obert del Foro di Torino. \n Imputati dei reati di cui al decreto dispositivo del giudizio\nemesso dal G.U.P. di questo Tribunale in data 28 novembre 2023. \n In esito all\u0027istruttoria dibattimentale, \n \n Osserva \n \n1. Sintesi dei fatti di causa. rilevanza della questione. \n Alla stregua delle prove acquisite, e impregiudicata ogni diversa\nricostruzione e valutazione in sede di decisione di merito,\ndall\u0027istruttoria espletata emerge quanto segue. \n Il processo ha ad oggetto una serie di comportamenti materiali ed\natti amministrativi adottati nell\u0027anno dal sindaco del Comune\ndi -l\u0027imputato R D - e sfociata, all\u0027inizio\ndel , in provvedimenti lesivi della posizione professionale di\ndue responsabili amministrativi del medesimo Comune: Z P \n e G G \n 1-a): vicende relative a Z P \n Nell\u0027estate si stava svolgendo nel Comune di un\nconcorso pubblico per l\u0027assunzione di un «istruttore\namministrativo-contabile». Al concorso prese parte l\u0027imputata S \n G , che con il sindaco R aveva rapporti personali\nimprontati a viva cordialita\u0027 (1) La commissione esaminatrice era\ncomposta dal segretario comunale P C (presidente) e da\ndue responsabili amministrativi del comune: i dottori L G \n e P Z . Quest\u0027ultimo predispose i quiz a risposta\nplurima da somministrare ai candidati per la prova preselettiva, e\nnella mattinata del li consegno\u0027 al presidente di commissione\nP . Nell\u0027occasione era presente anche il sindaco R , il\nquale chiese a Z di visionare i quesiti. Z oppose un\nrifiuto, facendo rilevare che i quesiti erano segreti, ma il\nsegretario comunale appoggio\u0027 la richiesta, sostenendo che nella sua\nqualita\u0027 di sindaco il R poteva prendere visione dei test. Alla\nfine Z si tacque e consegno\u0027 i test al P ; quest\u0027ultimo\nli «giro\u0027» seduta stante al sindaco R , che li visiono\u0027 per\ncirca un quarto d\u0027ora (v. dep. Z , pagg. 29 - 31 della\ntrascrizione). \n Alle ore dello stesso giorno riprese il dialogo WhatsApp\ntra il sindaco R e la candidata S \n R : «Ciao G come va? Sei alle prese con lo studio?». \n S : «Eh si\u0027, D Sono un po\u0027 stanca ... Sale anche l\u0027ansia\n... ». \n R : «Se posso darti un consiglio, preparati su domande di\nlogica e cultura generale e sul tecnico sugli appalti e sul TUEL\n(funzioni organi competenti e sugli articoli legati al bilancio).». \n Nel pomeriggio Z P : denuncio\u0027 ai Carabinieri quanto\nera accaduto poche ore prima. \n Il successivo , negli uffici del Comune di il sindaco\nR e il segretario comunale P , raggiunti da personale\ndell\u0027Arma dei Carabinieri, furono informati di essere sottoposti a\nindagini per concorso in rivelazione di segreti d\u0027ufficio e furono\ninvitati a nominare un difensore ed eleggere domicilio per le\nnotificazioni (v. verbali in atti). \n 1-b): vicende relative a G G \n Sono descritte nel verbale di s.i. del predetto in data 8 gennaio\n2021, acquisito agli atti su accordo delle parti, e sono coeve a\nquelle narrate da Z nell\u0027autunno era in corso di redazione il\nnuovo piano regolatore del Comune di , per il quale erano stati\nincaricati il responsabile dell\u0027Area «territorio», G G ,\ne due professionisti esterni, gli architetti C M e F \n B . \n Nell\u0027imminenza del deposito del piano, in data il sindaco\nR telefono\u0027 a G e gli chiese di accertare e riferire se,\ncon le nuove norme, sarebbero stati fattibili alcuni interventi sul\nterritorio a cui erano interessate due imprese: le ditte C \n(recupero inerti) e G (centri commerciali). \n G tento\u0027 di sottarsi alla richiesta rispondendo che gli\nsembrava prematura: il sindaco R «ando\u0027 su tutte le furie» e\naggiunse che lui era il sindaco e gli si doveva obbedienza. \n Avuta poi copia del nuovo piano, e prima che la Giunta lo\napprovasse, R chiese a G di apportarvi alcune modifiche,\n«giusto nella parte riguardante le aziende citate» (verbale 8 gennaio\n2021, pag. 2). \n A quel punto intervennero anche i due professionisti esterni per\nesprimere il loro stupore. \n Segui\u0027 un incontro dai toni molto accesi, in esito al quale gli\nincaricati della redazione del piano dissero al sindaco che non\nintendevano recepire i «compitini fatti da altri» (ibidem). Il piano\nregolatore fu infine approvato nella sua veste originaria, senza\nvariazioni. \n 1-c): la riorganizzazione dei servizi comunali nelle feste\nnatalizie del \n Trascorsi pochi giorni dopo i fatti sin qui sintetizzati, in\ndata fu reso noto che nella seduta della giunta comunale del \n sarebbe stata deliberata una urgente riorganizzazione dei servizi\ndel Comune di \n In effetti il convocata in videoconferenza, la giunta\n(sindaco, vicesindaco e tre assessori) delibero\u0027 quanto segue (v.\ndelibera del , agli atti in copia): «per una maggiore\nefficienza, efficacia ed economicita\u0027» i servizi dell\u0027amministrazione\ncomunale, che fino a quel momento erano sei, vennero ridotti a\nquattro. Piu\u0027 in particolare vennero soppressi: \n 1) il servizio segreteria e affari generali - demografico,\nfino ad allora diretto da Z P ; \n 2) il servizio tecnico - lavori pubblici e manutenzione, fino\nad allora diretto da G G . \n Le loro competenze vennero accorpate a quelle degli altri quattro\nservizi che rimanevano in vita. La delibera fu dichiarata urgente e\ndi immediata esecutivita\u0027. Ben quattro responsabili di servizio su\nsei (\u003dnon solo Z e G , ma anche le dottoresse D F \n e L G ) reagirono immediatamente: lo stesso \ninoltrarono a sindaco, giunta e consiglio comunale una missiva in cui\nlamentavano che la riorganizzazione fosse stata «decisa\nimprovvisamente» e «senza nessun confronto e coinvolgimento\npreventivo ... dei funzionari interessati», senza considerare la\nnecessita\u0027 di adeguare le strutture (software ecc.) e dilapidando il\npatrimonio di esperienza dei due responsabili che venivano privati\ndel loro servizio. La missiva affermava infine che la delibera andava\nin «direzione opposta all\u0027asserito intento di miglioramento\ndell\u0027efficacia, efficienza ed economicita\u0027 dell\u0027organizzazione\ndell\u0027ente». \n Pochi giorni dopo segui\u0027 l\u0027attuazione della riorganizzazione: con\nquattro identici provvedimenti del , privi di motivazione, il\nsindaco R designo\u0027 i responsabili dei quattro servizi\nsuperstiti, escludendo proprio Z e G . \n Costoro persero percio\u0027 le loro posizioni di responsabili di\nservizio e con esse le correlate indennita\u0027 e chances. \n I testi M e Z (pagg. 13 e 49 trascrizione ud. 3\ndicembre 2024) hanno infine riferito che, qualche tempo dopo, la\ndescritta riorganizzazione fu sconfessata dagli stessi organi\ncomunali, i quali re-istituirono il servizio segreteria e affidarono\nla gestione del personale a una ditta esterna. \n La pubblica accusa -e il G.U.P. che ha disposto il rinvio a\ngiudizio degli imputati- hanno ritenuto che gli atti di nomina dei\ncapi-servizio abbiano avuto funzione meramente ritorsiva nei\nconfronti dei due responsabili di servizio -Z e G - i\nquali, rispettivamente, avevano denunciato la violazione del segreto\nd\u0027ufficio e si erano opposti alle iniziative del sindaco R \n durante la redazione del nuovo piano regolatore. Siffatto intento\nritorsivo, sempre secondo l\u0027impostazione accusatoria, fu perseguito\ncon atti compiuti in violazione di specifiche disposizioni di legge.\nPrecisamente: \n gli articoli l, 2, 5 e 6 del decreto legislativo n. 165/2001\n(«Norme generali sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle\namministrazioni pubbliche»), perche\u0027 gli atti di nomina dei\ncapi-servizio avevano funzione essenzialmente discriminatoria e non\nsatisfattiva del pubblico interesse; \n l\u0027art. 3 legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimenti\nprivi di motivazione; la pubblica accusa ha evidenziato che in tali\nprovvedimenti mancava ogni valutazione comparativa -titoli,\nanzianita\u0027 di servizio ecc.- dei sei funzionari in servizio,\nvalutazione che era assolutamente necessaria al fine di individuare i\nquattro soggetti destinati a mantenere la posizione di responsabile e\ni due destinati a perderla; \n l\u0027art. 54-bis del gia\u0027 citato decreto legislativo n.\n165/2001, perche\u0027 i citati decreti erano stati emessi in violazione\ndel divieto di adottare provvedimenti lesivi del pubblico dipendente\nautore di una segnalazione all\u0027autorita\u0027 giudiziaria (c.d.\nwhistleblower). \n Conseguenza di tutto quanto esposto sin qui e\u0027 stato il rinvio a\ngiudizio del sindaco R D affinche\u0027 risponda -tra l\u0027altro-\ndel delitto di cui all\u0027art. 323 c.p.: si veda il capo 4) del decreto\ndi rinvio a giudizio del 28 novembre 2023. \n La decisione di questo collegio e\u0027 percio\u0027 condizionata in\nmaniera decisiva dalla soluzione del quesito relativo alla\nlegittimita\u0027 costituzionale della recente disposizione -l\u0027art. 1,\ncomma 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114- con cui il\nlegislatore ha radicalmente abolito il delitto di abuso d\u0027ufficio di\ncui all\u0027art. 323 c.p. \n2. Sull\u0027ammissibilita\u0027 della questione. \n Come pare ormai chiaro, questo collegio dubita che la norma\nabrogativa del delitto di abuso d\u0027ufficio sia conforme alla nostra\ncostituzione. La presente ordinanza tende a una declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale del citato art. 1, comma 1, lettera b),\nlegge 9 agosto 2024, n. 114, alla sua caducazione e alla conseguente\n«reviviscenza» dell\u0027art. 323 c.p. \n Si pone percio\u0027 un tema di ammissibilita\u0027 della presente\nquestione di costituzionalita\u0027, e cio\u0027 in relazione al fatto che -in\nlinea generale- si ritiene inammissibile un intervento della Corte\ncostituzionale che sia volto a ripristinare una norma penale abrogata\ndal legislatore (v. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, paragrafo\n7). \n Tale criterio generale soffre peraltro di eccezioni in alcune\ncategorie di ipotesi individuate dalla giurisprudenza costituzionale. \n Questo collegio non intende ripetere argomenti ormai noti; si\npermette percio\u0027 di sintetizzare e far proprie le considerazioni gia\u0027\nesaustivamente esposte dal Tribunale di Firenze nella sua ampia e\nargomentata ordinanza del 24 settembre 2024 (con cui e\u0027 stata\nproposta la medesima questione di costituzionalita\u0027 qui sollevata): \n la giurisprudenza costituzionale ammette proprie sentenze\nripristinatrici di norme penali abrogate dal legislatore in almeno\nquattro categorie di ipotesi; esse si trovano elencate al paragrafo\n7.1 della sentenza Corte costituzionale n. 37 del 2019 e ricorrono: \n 1) quando il legislatore introduca, in violazione del\nprincipio di eguaglianza, irragionevoli aree di impunita\u0027 -ovvero di\nfavorevole trattamento penale- rispetto a quella che e\u0027 la generale\nrilevanza penale di una classe di condotte; \n 2) quando il legislatore eserciti scorrettamente il potere\nlegislativo, ad esempio disattendendo i criteri per la legislazione\ndelegata ovvero i presupposti per la decretazione d\u0027urgenza; \n 3) quando il ripristino di una determinata disciplina\nsanzionatoria sia la mera conseguenza della caducazione -per\nillegittimita\u0027 costituzionale- di una norma processuale; \n 4) quando infine il legislatore abbia legiferato violando\nobblighi sovranazionali tutelati dagli articoli 11 e/o 117 comma\nprimo della Carta costituzionale. Il tema e\u0027 affrontato dalla Corte\nanche nelle sentenze n. 28 del 2010 e 32 del 2014: in quest\u0027ultima\n(par. 5 del «considerato in diritto») la Consulta afferma\nespressamente che, se non si ri-espandesse la sfera di applicazione\ndelle norme penali illegittimamente abrogate dal legislatore,\n«resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali\nsussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione ... che l\n\u0027Italia e\u0027 tenuta a rispettare in virtu\u0027 degli art. 11 e 117 primo\ncomma, Cost.». \n E\u0027 esattamente questa l\u0027ipotesi che -si ritiene- ricorre nella\nvicenda ora in esame. \n3. Sulla non manifesta infondatezza. \n La presente ordinanza non e\u0027 certo la prima a sollevare il\nproblema della compatibilita\u0027 dell\u0027abrogazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio\ncon gli obblighi internazionali -costituzionalmente tutelati-\nsottoscritti dall\u0027Italia. A quanto consta, la questione e\u0027 stata gia\u0027\nsollevata con almeno altre quattrodici ordinanze, nelle quali si fa\ntalora riferimento anche a parametri costituzionali diversi (quelli\ndi cui agli articoli 3, 28 e 97 Cost.), ma qui se ne prescinde\nperche\u0027 essi esulano dalla sfera di ammissibilita\u0027 come delimitata\nnel paragrafo precedente. \n L\u0027art. 11 Cost. stabilisce che «l\u0027Italia ... consente, in\ncondizioni di parita\u0027 con gli altri Stati, alle limitazioni di\nsovranita\u0027 necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la\ngiustizia fra le nazioni». \n Particolarmente importante, in questa disposizione, e\u0027 l\u0027aspetto\nrelativo alle limitazioni di sovranita\u0027: al fine di perseguire i\nvalori della pace e della giustizia il nostro paese accetta di\nrinunciare a una parte della sua sovranita\u0027 o -se si vuole- di porre\ndei limiti alla sfera di esercizio dei pubblici poteri. \n Il principio viene poi specificato, con riferimento all\u0027esercizio\ndel potere legislativo, nell\u0027art. 117, che al primo comma dispone:\n«La potesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e dalle Regioni\nnel rispetto della Costituzione, nonche\u0027 dei vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.». \n Le norme internazionali che pongono vincoli all\u0027attivita\u0027 del\nlegislatore italiano funzionano pertanto come «norme interposte»: la\nloro violazione si traduce automaticamente in una violazione dei\ncitati articoli 11 e 117. \n Tra le norme internazionali che vincolano il nostro legislatore\nvi e\u0027 la Convenzione ONU contro la corruzione (c.d. convenzione di\nMerida) a cui l\u0027Italia ha liberamente aderito con legge di ratifica\nn. 116 del 3 agosto 2009. \n L\u0027intitolazione della convenzione e\u0027 «contro la corruzione», con\nuna dizione apparentemente limitativa che non deve pero\u0027 trarre in\ninganno: il legislatore internazionale e\u0027 ben consapevole che le\ntradizionali modalita\u0027 consumative dei reati dei pubblici ufficiali,\ne cioe\u0027 da un lato l\u0027appropriazione di beni pubblici (\u003dpeculato),\ndall\u0027altro la ricezione di utilita\u0027 non dovute\n(\u003dcorruzione/concussione) hanno in se\u0027 qualcosa di \u0027«primitivo» che\nle rende inadeguate a colpire efficacemente il malcostume\npolitico-amministrativo: quest\u0027ultimo, infatti, si manifesta oggi in\nforme sempre piu\u0027 nuove e raffinate, caratterizzate dalla volontaria\nviolazione di norme di legge commessa al fine di conseguire vantaggi\nindebiti o arrecare danni ingiusti. \n E\u0027 esattamente in quest\u0027ottica che l\u0027art. 19 della Convenzione\ndispone (testo originale in lingua inglese): \n «Abuso di funzioni. \n Ogni Stato-Parte considerera\u0027 l\u0027adozione (\"shall consider\nadopting\") di misure legislative e di altra natura necessarie a\nprevedere come illecito penale -se commesso intenzionalmente l\u0027abuso\ndelle funzioni o della posizione, ossia il compimento o l\u0027omissione\ndi un atto, in violazione delle leggi, da parte di un pubblico\nufficiale nello svolgimento delle sue funzioni al fine di ottenere un\nindebito vantaggio per se\u0027 o per un\u0027altra persona o entita\u0027.». \n Non puo\u0027 non rilevarsi che la descrizione dell\"«abuso di\nfunzioni» contenuta nella convenzione internazionale corrisponde\npienamente, nelle sue linee fondamentali, a quella che dava corpo\nall\u0027abrogato art. 323 c.p. \n Occorre percio\u0027 chiedersi se, con l\u0027espressione «shall consider\nadopting», la convenzione ONU abbia inteso stabilire per il\nlegislatore nazionale un obbligo di criminalizzazione dell\u0027abuso\nd\u0027ufficio o se invece abbia inteso formulare soltanto un generico\ninvito lasciando al legislatore nazionale la liberta\u0027 di disattendere\nl\u0027indicazione proveniente dall\u0027ONU. \n La mera enunciazione di questa alternativa orienta istintivamente\nla risposta in una determinata direzione: pare invero irragionevole,\ne quasi canzonatorio, ritenere che il legislatore italiano, dopo aver\nsottoscritto la convenzione e in particolare il suo art. 19 sopra\nriportato, possa liberamente abrogare una sua disposizione che\ncorrisponde perfettamente all\u0027indicazione ONU. \n Vanno tuttavia svolte considerazioni piu\u0027 specifiche:\nparallelamente all\u0027adozione della Convenzione, l\u0027Organizzazione delle\nNazioni Unite ha redatto una «Legislative Guidefor the implementation\nof the United Nations Convention against Corruption»: alla stesura di\nquesto documento -un testo di ben 256 pagine nell\u0027edizione del 2012-\nhanno collaborato (si veda pag. IX) anche esponenti del Governo\nitaliano, e segnatamente la compianta dott.ssa Teresa Benvenuto, gia\u0027\npubblico ministero in Torino e poi vice-capo dell\u0027Ufficio legislativo\ndel Ministero della giustizia. Ebbene, all\u0027art. 12 (pagina 4) la\n«Guida» fornisce indicazioni estremamente precise su come deve\ninterpretarsi la locuzione «shall consider adopting»: \n «12. Whenever the phrase \"each State Party shall adopt\" is used,\nthe reference is to a mandatory provision. Otherwise, the language\nused in the guide is \"shall consider adopting\" or \"shall endeavour\nto\", which means that States are urged to consider adopting a certain\nmeasure and to make a genuine effort to see whether it would be\ncompatible with their legal system. For entirely optional provisions,\nthe guide employs the term \"may adopt.\"». \n Che si puo\u0027 tradurre in italiano nel seguente modo:\n«Ogniqualvolta viene usata la frase «each State Party shall adopt»,\nil riferimento e\u0027 a una previsione vincolante. Diversamente, il\nlinguaggio usato nella guida e\u0027 «shall consider adopting» ..., il che\nsignifica che gli stati sono obbligati a considerare l\u0027adozione di\nuna certa misura e a compiere uno sforzo genuino per verificare se\nessa sia compatibile con i loro sistemi normativi. Per le previsioni\ndel tutto facoltative la guida impiega il termine «may adopt». \n A seconda delle locuzioni usate, dunque, sono previsti tre\ndiversi gradi di cogenza delle disposizioni della Convenzione: \n 1) la locuzione «shall adopt» indica un obbligo\nincondizionato; \n 2) la locuzione «shall consider adopting» indica un livello\nper cosi dire «intermedio» di obbligatorieta\u0027 -ma pur sempre di\nobbligatorieta\u0027, si badi- perche\u0027 impone agli stati di considerare\nl\u0027adozione di una certa misura e fare uno sforzo «genuino» -cioe\u0027\nleale ed effettivo- per verificare se quella misura sia compatibile\ncon il suo sistema normativo: laddove questa compatibilita\u0027 vi sia,\nquella misura deve essere adottata; \n 3) la locuzione «may adopt», infine, e\u0027 quella che lascia i\nsingoli stati-parti liberi di decidere a loro discrezione se\nintrodurre o no una determinata norma penale. \n Nel caso dell\u0027art. 19, sopra riportato, l\u0027espressione usata e\u0027\n«shall consider adopting»: cio\u0027 significa che -una volta verificata\nla compatibilita\u0027 del delitto di abuso d\u0027ufficio con il complessivo\nsistema normativo di riferimento- quell\u0027articolo deve rientrare nel\nsistema penale degli stati-parti. \n Questo obbligo viene ulteriormente esplicitato in una\ndisposizione finale della Convenzione di Merida, quella di cui\nall\u0027art. 65, che al comma 1 dispone (testo originale in inglese): \n ciascuno Stato-Parte adottera\u0027 ( \u003dshall take, previsione\nassolutamente vincolante) le misure necessarie, comprese misure\nlegislative e amministrative, in conformita\u0027 con i principi\nfondamentali del suo diritto interno, per assicurare l\u0027esecuzione dei\nsuoi obblighi secondo questa convenzione.». \n l testi normativi sin qui richiamati disciplinano l\u0027ipotesi in\ncui gli stati-parte non possiedano gia\u0027, nel loro ordinamento\ninterno, una norma come l\u0027art. 323 c.p.; in questo caso essi sono\ntenuti ad adottarla, previa verifica di compatibilita\u0027 con il loro\nsistema penale generale. \n Situazione molto diversa e\u0027 invece quella del legislatore\nnazionale che, avendo gia\u0027 nel suo sistema penale una norma\nsull\u0027abuso d\u0027ufficio, proceda tout court alla sua abrogazione. \n In questo caso la condotta del legislatore nazionale si atteggia\ncome una violazione di spiccata evidenza degli obblighi\ninternazionali: se infatti puo\u0027 reputarsi meno grave, e per cosi\u0027\ndire «piu\u0027 sfumata», la condotta di quel legislatore che -in assenza\ndi una norma interna come l\u0027abrogato art. 323 c.p.- tardi ad\nadeguarsi alle disposizioni della Convenzione di Merida, laddove\ninvece quella norma interna gia\u0027 esista il contrasto fra la sua\nabrogazione e gli obblighi internazionali risulta particolarmente\nstridente: proprio la Convenzione ONU contro la corruzione, infatti,\ncontiene una specifica disposizione che pone agli stati-parte il\ndovere di mantenere i livelli di tutela gia\u0027 conseguiti (c.d. dovere\ndi stand still). E\u0027 l\u0027art. 7, che al comma 4 recita (testo originale\nin inglese): \n «Ciascuno Stato-Parte si adoperera\u0027, in conformita\u0027 ai\nprincipi fondamentali del suo diritto interno, per adottare,\nmantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e\nprevengono i conflitti di interesse». \n La previsione legislativa di un reato quale l\u0027abuso d\u0027ufficio,\nspecificamente volto a reprimere gli atti amministrativi compiuti in\nmodo non trasparente e in situazioni di conflitto di interessi,\ncostituisce un efficace strumento -sul piano della c.d. prevenzione\ngenerale- per il perseguimento delle finalita\u0027 della Convenzione\n(\u003dtrasparenza amministrativa e prevenzione dei conflitti di\ninteresse); la sua eliminazione, percio\u0027, contravviene al dovere di\n«mantenere e rafforzare» i «sistemi» destinati a perseguire quelle\nfinalita\u0027. \n A questo punto, e conclusivamente, occorre soltanto chiedersi se\nla violazione degli obblighi internazionali che si e\u0027 sin qui\nevidenziata possa trovare giustificazione nella necessita\u0027 di\nsalvaguardare valori giuridici di pari o maggiore rilevanza. \n Occorre chiedersi, in particolare, se essa sia giustificata\ndall\u0027esigenza di salvaguardare: \n a) la compatibilita\u0027 con il complessivo sistema normativo\nitaliano, come richiesto dal sopra citato art. 12 della guida\nlegislativa per l \u0027implementazione della Convenzione ONU contro la\ncorruzione; \n b) i principi fondamentali del diritto interno -in primis i\nvalori di rango costituzionale- che la stessa Convenzione di Meri da,\nal gia\u0027 citato art. 7, fa salvi. \n E\u0027 agevole rilevare che la relazione di accompagnamento al\ndisegno di legge 808 (in atti Parlamentari - Senato della Repubblica,\npagg. 3 e 4), divenuto poi legge n. 114/2024, non contiene alcuna\nvalutazione di compatibilita\u0027, ne\u0027 con il generale quadro norrnativo\npenale, ne\u0027 con principi fondamentali o valori costituzionali. Essa\nfa appello a motivazioni di generica convenienza che cosi\u0027 si\nriassumono: \n A) vi sarebbe uno squilibrio tra iscrizioni di notizie di\nreato per il delitto di abuso d\u0027ufficio e sentenze di condanna\npronunciate, onde l\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale\nservirebbe a recuperare risorse, «non impegnando inutilmente\nl\u0027apparato giudiziario», e a sollevare «l\u0027azione amministrativa ed il\nsingolo indagato dalle ricadute negative derivanti da iscrizioni per\nfatti che risultano non rientrare in alcuna categoria di illeciti\npenali»; \n B) le norme extrapenali che mirano alla «prevenzione delle\nmalpractice nel settore pubblico», considerate congiuntamente alle\nnorme penali rimaste dopo l\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 codice penale e\nalle altre previsioni sanzionatorie -disciplinari e\ncontabili-dell\u0027ordinamento, consentirebbero di «assicurare una\ncompleta tutela degli interessi pubblici». \n Come si vede, si tratta di considerazioni e valutazioni di mera\nopportunita\u0027 che non mettono in dubbio in alcun modo la\ncompatibilita\u0027 dell\u0027abrogato art. 323 del codice penale con il\ncomplessivo ordinamento italiano o con i suoi principi fondamentali:\nne discende che l\u0027art. 323 del codice penale deve continuare a\nsussistere in virtu\u0027 dell\u0027art. 19 della Convenzione di Merida che\nespressamente impegna l\u0027Italia a prevedere l\u0027abuso d\u0027ufficio come\nillecito penale. \n In virtu\u0027 delle considerazioni che precedono questo tribunale\nchiede un intervento della Corte costituzionale che ponga rimedio\nall\u0027urgenza sopra evidenziata, dichiarando l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto\n2024, n. 114 per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della\nCostituzione in relazione agli articoli 7, comma 4, 19 e 65 della\nConvenzione ONU contro la corruzione (c.d. convenzione di Merida) a\ncui l\u0027Italia ha aderito con legge di ratifica n. 116 del 3 agosto\n2009. \n\n(1) Sono state infatti acquisite le conversazioni WhatsApp intercorse\n fra i due -che si davano del \"tu\"- aventi ad oggetto proprio la\n partecipazione al concorso: S «Ciao D , come stai? Ci sarai\n venerdi\u0027 a per la prova? - R «Ciao, io sto bene, e tu?\n Venerdi\u0027 e\u0027 difficile che ci sia per la prova, ma non si puo\u0027 mai\n dire.». - S «Si sto studiando parecchio ... chissa\u0027 ...\n sarebbe bello lavorare insieme ... ». - R «Brava, brava\n studia, mi farebbe molto piacere lavorare con te ed avere piu\u0027\n spesso il piacere di vederti e della tua compagnia.». \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n.\n87, \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della\nlegge 9 agosto 2024, n. 114 per contrasto con gli articoli 11 e 117,\ncomma 1 della Costituzione in relazione agli articoli 7 comma 4, 19 e\n65 della Convenzione ONU contro la corruzione (c.d. convenzione di\nMerida) a cui l\u0027Italia ha aderito con legge di ratifica n. 116 del 3\nagosto 2009. \n Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte\ncostituzionale; \n Sospende il processo sino all\u0027esito del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Torino, 9 aprile 2025 \n \n Il Presidente est.: Gallo","elencoNorme":[{"id":"62462","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79195","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79196","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79197","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"par 4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79198","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79199","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54565","num_progressivo":"","nominativo_parte":"G. 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