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Norme  in\n  materia di gestione  dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del\n  sottosuolo e di risorse idriche), art. 16,  comma  1,  lettera  b),\n  come modificato dall\u0027art. 15, comma  4,  della  legge  regionale  7\n  agosto  2020,  n.  18  (Assestamento  al  bilancio  2020-2022   con\n  modifiche di leggi regionali). \nAmbiente - Rifiuti - Norme della Regione  Lombardia  -  Provvedimento\n  autorizzatorio unico regionale  (PAUR)  -  Autorita\u0027  competenti  -\n  Previsione  che  le  province   sono   amministrazioni   procedenti\n  nell\u0027ambito della conferenza di servizi regolata dall\u0027art.  27-bis,\n  comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli  artt.  14  e  seguenti\n  della legge n. 241 del 1990,  la  cui  determinazione  motivata  di\n  conclusione  con   esito   favorevole   costituisce   provvedimento\n  autorizzatorio unico regionale. \n- Legge della Regione Lombardia 2  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  in\n  materia di  valutazione  di  impatto  ambientale),  art.  2,  comma\n  7-quinquies. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n \n                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n                          PER LA LOMBARDIA \n             Sezione staccata di Brescia (Sezione prima) \n \n    Ha  pronunciato  la  presente  rdinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro  generale  508  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto dal Comune di Rezzato, in persona del legale  rappresentante\npro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027avvocato Mario Gorlani,  con\ndomicilio digitale come da pec da Registri di giustizia  e  domicilio\neletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; \n    Contro Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Magda  Poli  e\nRaffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da pec da Registri di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,\nPalazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; \n    Regione Lombardia,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentata e  difesa  dall\u0027avvocato  Piera  Pujatti,  con\ndomicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; \n    Nei  confronti  La  Castella  S.r.l.,  in  persona   del   legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati\nDomenico Bezzi, Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio  digitale\ncome da pec da Registri di giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo\nstudio del primo in Brescia, via Diaz, 13/C; \n    Associazione nazionale Legambiente Onlus,  A.T.S.  Brescia,  Arpa\nLombardia - Dipartimento Brescia, Panni  S.r.l.,  non  costituiti  in\ngiudizio; \n    e con l\u0027intervento del Comune di Brescia, in persona del  sindaco\npro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e\nFrancesco Valente, con domicilio digitale come da pec da Registri  di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,\nCorsetto S. Agata, 11/B; \n    Comune  di  Borgosatollo,  Comune  di   Mazzano   e   Comune   di\nCastenedolo,  in  persona  del  rispettivo   sindaco   pro   tempore,\nrappresentati e difesi dall\u0027avvocato  Mario  Gorlani,  con  domicilio\ndigitale come da pec da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto\npresso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; \n    Comitato Difesa salute ambiente - Co.Di.Sa. Odv, in  persona  del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027avvocato Carlo Capretti, con domicilio digitale come da  pec  da\nRegistri di giustizia. \n    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l\u0027annullamento: \n        dell\u0027atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024  della\nProvincia di Brescia, settore Sostenibilita\u0027 ambientale e  protezione\ncivile, che ha disposto  di  adottare,  ai  sensi  dell\u0027art.  27-bis,\ndecreto  legislativo  n.  152/2006,  la  determinazione  motivata  di\nconclusione  con  esito  favorevole  della  conferenza  dei   servizi\ndecisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico  (PAU)  per\nil progetto di un impianto  integrato  per  lo  smaltimento  (D1)  di\nrifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune  di\nRezzato (BS), loc. Cascina Castella; \n        di tutte le singole autorizzazioni contestualmente rilasciate\ne  ricomprese  nel  PAU,  tra  cui  la  pronuncia  di  compatibilita\u0027\nambientale, l\u0027Autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  ai  sensi\ndegli articoli 29-quater e 29-sexies, decreto legislativo n. 152/2006\nper la categoria di cui al punto 5.4. dell\u0027allegato  VIII  e  per  la\nsottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso  contenuto\norganico o biodegradabile, l\u0027Autorizzazione unica alla costruzione ed\nesercizio di un impianto di produzione FER  ai  sensi  dell\u0027art.  12,\ndecreto legislativo n. 387/2003, il permesso di  costruire  acquisito\nai sensi dell\u0027art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il giudizio di\nimpatto paesistico; \n        delle relazioni  tecniche  istruttorie  denominate  «allegato\nVIA», «allegato tecnico AIA», «allegato tecnico  Energia»,  «allegato\nEdilizia» e «allegato Derivazioni acque»; \n        di tutti gli atti del procedimento, compresi i verbali  delle\nconferenze di servizio del 29 giugno 2021, 1° marzo 2023,  19  luglio\n2023, 27 settembre 2023 e 6 ottobre 2023; \n        di ogni altro atto presupposto,  connesso  o  consequenziale,\nancorche\u0027 non conosciuto o non  espressamente  richiamato  in  questa\nepigrafe. \n    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dal  Comune  di\nRezzato il 1° luglio  2025:  per  la  declaratoria  di  nullita\u0027  e/o\nl\u0027annullamento: \n        dell\u0027atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024  della\nProvincia di Brescia, settore Sostenibilita\u0027 ambientale e  protezione\ncivile, che ha disposto  di  adottare,  ai  sensi  dell\u0027art.  27-bis,\ndecreto  legislativo  n.  152/2006,  la  determinazione  motivata  di\nconclusione  con  esito  favorevole  della  conferenza  dei   servizi\ndecisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico  (PAU)  per\nil progetto di un impianto  integrato  per  lo  smaltimento  (D1)  di\nrifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune  di\nRezzato (BS), loc. 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Odv; \n    Visti  l\u0027art.  134  della  Costituzione,  l\u0027art.  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87; \n    Visto l\u0027art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica  del  giorno  16  luglio  2025  la\ndott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    1. Nel gennaio 2021 La Castella  S.r.l.  (gia\u0027  Castella  S.r.l.)\ndeposito\u0027  un\u0027istanza   per   il   rilascio   di   un   Provvedimento\nautorizzatorio unico (PAU), ai sensi  dell\u0027art.  27-bis  del  decreto\nlegislativo n. 152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione\ndi un impianto integrato per  lo  smaltimento  (D1)  di  rifiuti  non\npericolosi,  con  una  volumetria  complessiva  pari  a  905.000  mc,\ncomprendente attivita\u0027 di deposito preliminare (D15) dei rifiuti  non\npericolosi in ingresso, del percolato e  delle  acque  meteoriche  di\nprima pioggia e di recupero energetico  da  fonti  rinnovabili  (R1):\ntale PAU avrebbe dovuto  includere  la  pronuncia  di  compatibilita\u0027\nambientale, l\u0027autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA),  ai  sensi\ndell\u0027art. 29-quater e sexties del decreto legislativo n. 152/2006 per\ninstallazione IPPC per la categoria 5.4 dell\u0027allegato VIII alla parte\nII del medesimo testo normativo, nonche\u0027 l\u0027autorizzazione unica  alla\ncostruzione e all\u0027esercizio di un nuovo  impianto  di  produzione  di\nenergia da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell\u0027art.  12,  comma  3,\ndel decreto legislativo n. 387/2003. \n    2.1. L\u0027istanza del 2021  era  stata  preceduta  da  due  analoghe\nrichieste. \n    2.2. Il 20 luglio 2011, infatti, Castella S.r.l. aveva presentato\nun primo progetto per la realizzazione di un  impianto  integrato  di\nrecupero  e  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi,  con  annesso\nimpianto di smaltimento e di produzione di energia elettrica da fonte\nrinnovabile nel Comune di Rezzato (localita\u0027 La  Castella),  per  una\nvolumetria complessiva  di  1.890.000  mc.,  valutato  negativamente,\nsotto  il  profilo  della  compatibilita\u0027  ambientale,   da   Regione\nLombardia con provvedimento dell\u00278  febbraio  2016,  impugnato  dalla\nsocieta\u0027 presso il Tribunale amministrativo regionale Brescia. \n    Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio\n2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di  diniego\nera   immune   dai   vizi   denunciati,   in   considerazione   della\n«delicatissima e fragilissima situazione del  territorio  coinvolto»,\nche, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta  compiuta\nsufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco». \n    2.3.1. Successivamente, a dicembre 2016, La Castella S.r.l. (gia\u0027\nCastella S.r.l.) aveva presentato, questa  volta  alla  Provincia  di\nBrescia, nel frattempo  divenuta  competente  in  tale  materia,  una\nseconda istanza  per  la  Valutazione  di  impatto  ambientale  e  la\ncontestuale  Autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA),   per   la\nrealizzazione di diversa  discarica  di  rifiuti  non  pericolosi  ed\nannesso impianto per la produzione di energia da  fonte  rinnovabile,\nda realizzarsi nella medesima localita\u0027 - c.d. Cascina Castella -  in\nun lotto confinante con quello  oggetto  del  primo  progetto  e  con\nriduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000. \n    2.3.2. La Provincia accolse la nuova istanza,  ma  i  conseguenti\ndecreti  di  compatibilita\u0027  ambientale   del   progetto,   l\u0027AIA   e\nl\u0027autorizzazione  alla  discarica  furono  impugnati  dal  Comune  di\nRezzato dinnanzi a questo Tar, che respinse il ricorso  con  sentenza\nn. 570 del 13 giugno 2019;  questa,  tuttavia,  venne  riformata  dal\nConsiglio di Stato con la pronuncia n. 4893 del 3  agosto  2020,  che\nannullo\u0027 gli atti impugnati,  ravvisando  un  vizio  istruttorio  per\n«mancata  effettiva  ponderazione  degli  effetti   derivanti   dalla\nlocalizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi rispetto  ad\nun contesto  territoriale  gia\u0027  gravemente  pregiudicato  a  livello\nambientale  e  sottoposto  a  fattori  di  rischio  e  di   pressione\nfortemente impattanti», incompleta valutazione del tema  «alternativa\nzero»  anche  per  inadeguato  approfondimento  circa  la   possibile\nrealizzazione del termovalorizzatore e carenze motivazionali. \n    3. Il progetto di cui alla terza istanza, di cui si e\u0027 dato  atto\nal punto 1, prevede la localizzazione dell\u0027impianto nel medesimo sito\ndelle due richieste  precedenti,  ovverosia  quello  della  localita\u0027\nCastella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52,  55  e  56\ndel foglio n. 33  del  Comune  di  Rezzato,  che  ricade  all\u0027interno\ndell\u0027ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia  di  Brescia  -\nSettore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con  il  territorio  del\nComune di Brescia, e include altresi\u0027 la realizzazione di  una  nuova\ninstallazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. \n    4. Il procedimento esitato nell\u0027atto dirigenziale  impugnato  con\nil ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre  anni  e  mezzo,\nessendosi rese necessarie quattro conferenze di servizi, inframezzate\nda diverse sospensioni procedimentali per  consentire  l\u0027espletamento\ndi indagini ambientali nel sito oggetto di intervento. \n    In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa: \n        il 29 giugno 2021 si e\u0027 tenuta la prima seduta di  conferenza\ndi servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio  2021,  un\nsopralluogo  presso  l\u0027area  di  localizzazione  dell\u0027impianto  e  la\nproduzione di documentazione integrativa  da  parte  di  La  Castella\nS.r.l., come richiesto dalla Provincia; \n        quest\u0027ultima  ha  quindi  pubblicato  un  nuovo   avviso   al\npubblico,  in  data  22  febbraio  2022,   assegnando   termine   per\nosservazioni; \n        il Comitato difesa salute ambiente (d\u0027ora in poi  Co.Di.Sa.),\npoi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di  Mazzano,  Castenedolo,\nBrescia,  Borgosatollo  e  Rezzato   hanno   proposto   osservazioni,\nrappresentando quest\u0027ultimo che, a seguito di campionamenti  eseguiti\npresso l\u0027area  di  cava  sarebbe  emersa  la  presenza  di  materiali\ncontaminati; \n        la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022,  ha\ndisposto la sospensione del procedimento, riattivato  con  successiva\nnota del 31 maggio 2022, chiedendo al  contempo  alla  proponente  di\nprocedere  alla  definizione  dello  stato  di  fatto   dell\u0027area   e\nsospendendo nuovamente il procedimento con note del 15  luglio  2022,\n14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022; \n        nel  frattempo  Panni  S.r.l.  -   che   svolge   l\u0027attivita\u0027\nestrattiva  in  loco  -  in  contraddittorio  con  Arpa   ha   svolto\nun\u0027indagine ambientale avente per oggetto  la  caratterizzazione  dei\nmateriali di riporto  presenti  sul  fondo  e  dei  terreni  naturali\nsottostanti, nonche\u0027 delle acque sotterranee, da  cui  e\u0027  emersa  la\npresenza di  un  quantitativo  di  riporti  pari  a  153.490  mc,  il\nritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro  di  superamenti\ndelle CSC della Colonna A della tabella 1 dell\u0027allegato 5 al Titolo V\ndella Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune  trincee\nnell\u0027«area  Nord»,  nonche\u0027  superamenti  delle   CSC   delle   acque\nsotterranee per il parametro 1, 2, 3-tricloropropano  nel  piezometro\nPz.21.r.; \n        con nota del  30  dicembre  2022  il  Comune  di  Rezzato  ha\npresentato  osservazioni  sugli   esiti   dell\u0027indagine   ambientale,\nevidenziando la sussistenza di  uno  stato  di  fatto  dell\u0027area  non\nconforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il  profilo  di  fine\nescavazione,  sia  sotto  quello  del  ripristino  del   fondo   cava\napprovato; \n        con nota del 2 febbraio 2023 la Provincia  ha  riattivato  il\nprocedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per\nla data del 1° marzo 2023; \n        con nota del 28 febbraio 2023 Arpa  ha  evidenziato  che  «le\nipotesi tecniche/progettuali sulle quasi si basa  l\u0027intero  progetto,\nin  particolare  quelle  relative  alla  definizione  del  piano   di\nriferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della\ncava  autorizzata,  risultano,  alla   luce   degli   approfondimenti\ncondotti,  non  verificabili  e  pertanto  non  valutabili  ai   fini\nistruttori« e che «i risultati delle  indagini,  finora  eseguite  in\nsito, delineano un potenziale  scenario  amministrativo  dagli  esiti\nincerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali  e  tecnici\nsu cui il progetto stesso si  basa»,  demandando  alla  Provincia  le\nvalutazioni di detti aspetti; \n        nel corso della conferenza di servizi del 1°  marzo  2023  la\nProvincia  ha  ritenuto  di  non   potere   ricondurre   «l\u0027eventuale\nrisoluzione delle problematiche connesse  all\u0027attivita\u0027  di  recupero\ndell\u0027area estrattiva all\u0027interno del procedimento di Pau,  in  quanto\nnon prevista dal progetto e i  soggetti  coinvolti  sono  diversi  da\nquelli  dei  soggetti  proponenti  ...  la  risoluzione   di   queste\nproblematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti  del  caso,\ndeve  essere  valutata  da   parte   delle   autorita\u0027   competenti»,\nrichiedendo comunque alla proponente  di  fornire  un  cronoprogramma\nrelativo alle tempistiche certe per la realizzazione della  discarica\ne la dimostrazione che i presupposti  progettuali  e  di  valutazione\nambientale non sono venuti meno e siano confermati; \n        in data 4 luglio 2023 e 19 luglio  2023  si  sono  tenute  la\nseconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria,  con\ntrasmissione  da  parte  di  Arpa  del  proprio  contributo   tecnico\nscientifico e parere sul Piano di Monitoraggio; \n        con nota dell\u002711 settembre  2023  il  Comune  di  Rezzato  ha\ntrasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando  comunque\nla contrarieta\u0027 al progetto, ribadito in via definitiva con nota  del\n27 settembre 2023; \n        nella data del  27  settembre  2023  si  e\u0027  tenuta  l\u0027ultima\nconferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023; \n        infine,  il  10  aprile  2024  la  Provincia  di  Brescia  ha\nrilasciato il provvedimento autorizzativo  1964/2024,  integrato  dai\nrelativi allegati tecnici. \n    5. Con ricorso notificato alla Provincia di  Brescia,  a  Regione\nLombardia, nonche\u0027 a La Castella  S.r.l.  quale  controinteressata  e\ndandone, altresi\u0027, notizia ai Comuni di Brescia, di Borgosatollo,  di\nMazzano,  di  Castenedolo,  al  Comitato   Difesa   Salute   Ambiente\n(Co.Di.Sa.), all\u0027Associazione nazionale  legambiente  Onlus,  ad  ATS\nBrescia, all\u0027Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia\ned  a  Panni  S.r.l.,  il  Comune  di  Rezzato  ha  impugnato  l\u0027atto\ndirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 con cui la Provincia  di\nBrescia, Settore sostenibilita\u0027 ambientale  e  protezione  civile  ha\nadottato,  ex  art.  27-bis,  decreto   legislativo   152/2006,   «la\ndeterminazione motivata di conclusione  con  esito  favorevole  della\nconferenza   dei   servizi   decisoria,   costituente   provvedimento\nautorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un  impianto  integrato\nper lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per una  volumetria\ncomplessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune  di  Rezzato  (BS)  in\nloc. Cascina Castella comprendente attivita\u0027 di deposito  preliminare\n(D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso, del percolato  e  delle\nacque meteoriche di prima pioggia e di recupero energetico  da  fonti\nnon rinnovabili (R1)», nonche\u0027 le singole  autorizzazioni  ricomprese\nnel PAU, nonche\u0027 le relazioni tecniche e gli atti  del  procedimento,\nchiedendone l\u0027annullamento. \n    6. Si sono  costituiti  in  giudizio  la  Provincia  di  Brescia,\nRegione  Lombardia,  La  Castella  S.r.l.,  nonche\u0027,  con   atti   di\nsostanziale intervento ad adiuvandum,  il  Comitato  Co.Di.Sa.  ed  i\nComuni di Brescia, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo. \n    7.1. Successivamente le parti hanno depositato documenti, memorie\ne repliche nei termini di cui all\u0027art. 73 c.p.a. \n    7.2. Il Comune di Rezzato e quello di  Brescia,  in  particolare,\nhanno  dato  atto  dei  fatti   sopravvenuti   all\u0027impugnazione   del\nprovvedimento,  riferiti  al  ritrovamento   all\u0027interno   del   sito\nestrattivo ATEg25, attualmente gestito da Panni  S.r.l.,  di  riporti\ndifformi dall\u0027autorizzazione  per  153.490  mc  dallo  stesso  comune\ncompetente qualificati come rifiuti, in assenza di  elementi  che  ne\ndimostrassero l\u0027origine e cioe\u0027: \n        l\u0027emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317\ne 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello  stato  dei  luoghi\nnei confronti di Gaburri S.p.a., ex  operatore  di  cava  individuato\ncome responsabile del deposito; \n        la  proposizione  di  ricorso,  da  parte   di   quest\u0027ultima\nsocieta\u0027, avverso detto provvedimento con  ricorso  sub  RG  139/2025\ndinnanzi al Tribunale amministrativo regionale Brescia, nel corso del\nquale la domanda cautelare e\u0027 stata rinunciata, attesa la sospensione\nprovvisoria dell\u0027esecuzione dei provvedimenti da parte del Comune  di\nRezzato; \n        la presentazione alla Provincia di Brescia, l\u00278 agosto  2024,\nda parte di Panni S.r.l. di una «istanza di variante  non  essenziale\nal recupero a destinazione finale  dell\u0027area  nord  de  La  Castella»\nvolta alla modifica dell\u0027originario piano di recupero del fondo cava,\nal fine di mantenere in loco il quantitativo di  rifiuti  inerti  ivi\npresente,  rigettata  dalla  Provincia  per  asserita   incompetenza,\noggetto  di  impugnazione  dinnanzi   al   Tribunale   amministrativo\nregionale Brescia sub RG 915/2024; \n        la  presentazione  alla  Provincia  di  Brescia,  in  data  3\nfebbraio 2025, da parte  de  La  Castella  S.r.l.  di  un\u0027istanza  di\nautorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo  n.  152/2006  per\nl\u0027attivita\u0027 di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui\nal codice EER 170504 (terre e rocce da  scavo),  depositati  a  fondo\ncava, finalizzata alla cessazione della qualifica  di  rifiuto  e  al\nloro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano di fondo cava,\nsino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di  un\u0027istanza  di  verifica  di\nassoggettabilita\u0027 a VIA; \n        l\u0027avvio del procedimento da parte della  Provincia  con  nota\ndel 28 febbraio 2025; \n        la  rappresentazione  da  parte   del   Comune   di   Rezzato\ndell\u0027improcedibilita\u0027  dell\u0027istanza,  in  quanto  finalizzata  a  una\nmodifica surrettizia delle condizioni previste nel  PAU  per  l\u0027avvio\ndei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento  in\nsitu di  materiale  difforme  dall\u0027autorizzazione  di  cava  vigente,\nanziche\u0027 al recupero ambientale del fondo cava, con  la  precisazione\nche gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i  rifiuti  inerti\nsarebbero immersi in falda,  per  essere  la  quota  d\u0027imposta  degli\nstessi inferiore alla quota di massima risalita della falda  indicata\ndalla proponente; \n        la rappresentazione di analoghe osservazioni  critiche  anche\nda parte del Comune di Brescia; \n        la richiesta rivolta da La Castella S.r.l. alla Provincia, in\ndata 3 marzo 2025, di una proroga di  dodici  mesi  del  termine  per\nl\u0027avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall\u0027Amministrazione  con\nprovvedimento del 6 maggio 2025; \n        l\u0027espletamento di una riunione tecnica,  in  data  10  aprile\n2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle  misure\ndi soggiacenza della  falda  presso  l\u0027ATEg25,  a  seguito  dei  dati\npiezometrici censiti da Arpa all\u0027interno dell\u0027area ATEg25 e trasmessi\nda Co.Di.Sa., attestanti quale  quota  massima  di  escursione  della\nfalda, per il mese di luglio 2020,  la  misura  di  122,95  m.s.l.m.,\nsuperiore a quella di 120,20 dichiarata  da  La  Castella  S.r.l.  ed\nutilizzata per il progetto autorizzativo della discarica. \n    7.3. Nella propria memoria  di  replica  La  Castella  S.r.l.  ha\neccepito: \n        i) l\u0027inammissibilita\u0027 degli atti di costituzione  dei  Comuni\ndi Mazzano, Castenedolo e  Borgosatollo,  nonche\u0027  di  Co.Di.Sa.,  in\nquanto soggetti che avrebbero potuto proporre  autonomamente  ricorso\navverso i provvedimenti impugnati, apparendo la  notifica  effettuata\nnei loro confronti dal  Comune  di  Rezzato  un  abuso  di  strumento\nprocessuale; \n        ii). l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per difetto di  interesse\nin capo al Comune di Rezzato, che avrebbe potuto formulare il proprio\ndissenso al progetto esclusivamente secondo  le  forme  di  cui  agli\narticoli 14-quater e quinquies della legge n. 241/1990 e non mediante\nl\u0027impugnativa proposta. \n    8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 giugno  2025,\nsuccessivamente  depositato,  il  Comune  di  Rezzato  ha   impugnato\naltresi\u0027 il provvedimento n. 85192 del  6  maggio  2025  con  cui  la\nProvincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di\ninizio  dei  lavori  per   l\u0027approntamento   della   discarica   gia\u0027\nautorizzata con A.D. n. 1296 del 10 aprile 2024, nonche\u0027  il  verbale\ndell\u0027incontro  tecnico  del  10  aprile  2025  e  relativi  allegati,\nchiedendone l\u0027annullamento. \n    9. Prima di esaminare le censure di merito,  il  Collegio  rileva\nl\u0027infondatezza  dell\u0027eccezione  di   inammissibilita\u0027   del   ricorso\nformulata da La  Castella  S.r.l.:  sussiste,  invero,  un  interesse\nconcreto, diretto ed attuale in capo al Comune di  Rezzato,  sul  cui\nterritorio insiste il progetto de La Castella S.r.l., ritenuto  fonte\ndi pregiudizio. \n    Inoltre,  in  disparte  l\u0027inconferenza  del   richiamo   all\u0027art.\n14-quinquies, legge n. 241/1990,  che  disciplina  i  rimedi  per  le\namministrazioni  portatrici  di  interessi  sensibili   espressamente\nindicati, quale non e\u0027 il Comune ricorrente, la possibilita\u0027 di agire\nin giudizio attraverso il rimedio di cui  all\u0027art.  29,  c.p.a.,  non\npuo\u0027 essere ricavata per implicito da quanto previsto  dal  comma  II\ndell\u0027art. 14-quater, legge  n.  241/1990:  quest\u0027ultima  norma,  come\nemerge dal  suo  tenore  letterale,  si  limita  ad  attribuire  alle\n«amministrazioni i cui  atti  sono  sostituiti  dalla  determinazione\nmotivata  di  conclusione  della  conferenza»  la  mera  facolta\u0027  di\n«sollecitare  ...  l\u0027amministrazione  procedente  ad   assumere   ...\ndeterminazioni in via di autotutela», in ottica deflattiva e coerente\ncon lo spirito di semplificazione proprio del  modulo  procedimentale\ndella conferenza di servizi,  ma  non  gia\u0027  un  rimedio  sostitutivo\nrispetto alla proposizione di un\u0027azione giurisdizionale. \n    Del resto, l\u0027esclusione della possibilita\u0027 di agire  in  giudizio\nin capo ad un soggetto - per l\u0027importanza delle conseguenze sulla sua\nsfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione  esplicita  e\npuntuale e non e\u0027 suscettibile di essere ricavata dall\u0027interprete  da\nuna norma, quale quella invocata,  da  cui  non  pare  affatto  poter\nessere ricavata l\u0027interpretazione fatta propria da La Castella S.r.l. \n    10.1.  Si  puo\u0027  cosi\u0027  passare  a  esaminare  il  merito   della\ncontroversia. \n    10.2.  Il  ricorso  introduttivo  contiene   undici   motivi   di\ndoglianza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale\nn. 1964 del 10 aprile 2024, cosi\u0027 compendiati: \n        i) «Eccezioni di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  16,\nlegge regionale n. 26 del 2003, in eventuale combinato  disposto  con\nl\u0027art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  convertito  con\nmodificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Nullita\u0027 dell\u0027atto\nper incompetenza assoluta derivata»:  parte  ricorrente  ritiene  che\nl\u0027art. 16 della legge regionale n. 26/2003 (come modificato dall\u0027art.\n15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18),  sulla  cui\nbase  la   Provincia   di   Brescia   ha   esercitato   le   funzioni\nautorizzatorie,  sia  in  contrasto  con  la  Costituzione,  con   la\nconseguenza che la dichiarazione di incostituzionalita\u0027  della  norma\npriverebbe la Provincia del potere di  provvedere  sull\u0027istanza,  con\nconseguente nullita\u0027 dei provvedimenti adottati per difetto  assoluto\ndi attribuzione. La censura e\u0027 articolata sotto tre diversi profili: \n          a.  «Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  16,   legge\nregionale n. 26 del 2003, in quanto applicabile ratione temporis, per\nviolazione dell\u0027art. 117, lettera S, in combinato disposto con l\u0027art.\n118, comma primo, e l\u0027art. 9, comma terzo, Cost.»; \n          b.  «Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  16,   legge\nregionale n. 26 del 2003, in combinato disposto  con  l\u0027art.  22  del\ndecreto-legge n. 104 del 2023, per violazione dell\u0027art. 117,  lettera\nS, in combinato disposto con l\u0027art. 118, comma  primo,  e  l\u0027art.  9,\ncomma terzo, Cost., nonche\u0027 per violazione dell\u0027art. 77, commi  primo\ne secondo, e 136 Cost. in relazione all\u0027art. 15, comma 2, lettera  e)\ndella legge n. 400/1988»; \n          c.  «Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  16,   legge\nregionale n. 26 del 2003, per violazione dell\u0027art. 117, lettera S, in\nriferimento all\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104 del 2023»; \n        ii) «eccezione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  2,\ncommi 3 e 7-quinquies della legge regionale n. 5/2010,  in  combinato\ndisposto con l\u0027art. 4, commi 3 e  3-bis,  della  legge  regionale  n.\n5/2010, per violazione dell\u0027art. 117, lettera  S,  e  dell\u0027art.  118,\ncomma secondo Cost»; \n        iii)  «Nullita\u0027  degli  atti  impugnati  per   elusione   del\ngiudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n.  4893  del  2020\ndel Consiglio di Stato e sulla sentenza n. 153 del 2017 del Tribunale\namministrativo regionale Brescia»; \n        iv) «Violazione degli articoli 9  e  41  della  Costituzione,\ncome modificati dalla legge costituzionale n. 1/2022»; \n        v) «Violazione del principio di precauzione di  cui  all\u0027art.\n3-ter e 301 del  decreto  legislativo  n.  152/2006;  violazione  del\nprincipio dello sviluppo sostenibile di cui  all\u0027art.  art.  3-quater\ndel decreto legislativo n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di\nistruttoria ovvero travisamento dei fatti»; \n        vi)  «Contrasto  con  le  previsioni  del  Parco  locale   di\ninteresse sovracomunale denominato \"Parco  delle  Cave\";  eccesso  di\npotere per carenza di  istruttoria:  omessa  e/o  incompleta  analisi\ndell\u0027\"alternativa zero\"»; \n        vii) «Contrasto con le previsioni del Piano  territoriale  di\ncoordinamento  provinciale,  ovvero  contrasto   con   il   Programma\nregionale di gestione dei rifiuti;  violazione  dell\u0027art.  59,  comma\n7-ter, della legge regionale n. 12/2005»; \n        viii)  «Violazione  dell\u0027art.  179,  decreto  legislativo  n.\n152/2006; violazione dell\u0027art. 4 della direttiva 2008/98/CE;  eccesso\ndi potere per difetto di istruttoria ovvero travisamento dei fatti»; \n        ix) «Eccesso di potere per  illogicita\u0027,  contraddittorieta\u0027,\nobiettiva perplessita\u0027  del  provvedimento;  eccesso  di  potere  per\ncarenza d\u0027istruttoria per omessa e/o incompleta analisi  dello  stato\ndei luoghi, ovvero travisamento dei fatti; nonche\u0027  violazione  degli\narticoli 24, 25, 27 e 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006»; \n        x) «Eccesso di potere per carenza di istruttoria: omessa  e/o\nincompleta analisi  della  falda  e  degli  aspetti  idrogeologici  e\nsismici; violazione  dell\u0027art.  7  della  direttiva  (UE)  2020/2184,\nnonche\u0027 violazione dell\u0027art. 1 del decreto legislativo n. 18  del  23\nfebbraio 2023»; \n        xi) Eccesso di potere per conflitto di interesse,  violazione\nprincipio di imparzialita\u0027 dell\u0027azione amministrativa di cui all\u0027art.\n97 Cost.»; \n    10.3. Il ricorso per motivi aggiunti, proposto per l\u0027annullamento\ndel provvedimento con cui il 6 maggio 2025 la Provincia di Brescia ha\nassentito la  proroga  del  termine  di  inizio  dei  lavori  per  la\nrealizzazione della  discarica,  nonche\u0027  del  verbale  dell\u0027incontro\ntecnico del 10 aprile 2025 e relativi allegati, si affida  a  quattro\nmotivi di censura: \n        i) «Violazione falsa applicazione degli articoli 2, 13  e  15\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;  difetto  di\ncompetenza ovvero eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria;\nviolazione del principio del contraddittorio procedimentale»; \n        ii) «Violazione falsa applicazione dell\u0027art. 15  del  decreto\ndel Presidente della Repubblica n.  380/2001  per  insussistenza  dei\npresupposti per concedere la proroga»; \n        iii) «Eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere  per\nillogicita\u0027   e   irragionevolezza   ovvero   eccesso    di    potere\ncontraddittorieta\u0027  tra  piu\u0027  provvedimenti  assunti  dalla   stessa\nAmministrazione»; \n        iv) «Eccesso di potere per carenza d\u0027istruttoria  per  omessa\ne/o incompleta analisi degli aspetti idrogeologici» (censura  rivolta\nal verbale del 10 aprile 2025). \n    11.1.  Le  questioni  principali  e  potenzialmente   assorbenti,\ntraducendosi in un vizio  d\u0027incompetenza  dell\u0027Autorita\u0027  emanante  i\nprovvedimenti impugnati, sono contenute nel I motivo sub c) e nel  II\nmotivo del ricorso introduttivo, in cui  si  chiede  al  Collegio  di\nsollevare questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  16,\ncomma 1, lettera b), della legge regionale n. 26  del  2003  -  sotto\ndiversi profili - e dell\u0027art. 2, commi 3 e 7-quinquies,  della  legge\nregionale n. 5/2010, in combinato disposto con l\u0027art. 4,  commi  3  e\n3-bis, della medesima legge. \n    11.2. Andando con ordine, quanto  al  motivo  I,  sostiene  parte\nricorrente che l\u0027art. 16, comma 1, lettera b), della legge  regionale\nn. 26/2003 (come modificato dall\u0027art. 17, comma 1, lettera a),  della\nlegge regionale n.  21  maggio  2020,  n.  11),  secondo  cui  «Fermo\nrestando quanto stabilito dall\u0027art. 197 del  decreto  legislativo  n.\n152/2006 spetta alle  province:  b)  l\u0027approvazione  ai  sensi  degli\narticoli 208 e 209 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152\n(Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti\nnella  competenza  regionale»,  contrasterebbe  con  il  riparto   di\ncompetenze fissato di cui all\u0027art. 117, comma 2,  lettera  s)  Cost.,\nposto che l\u0027art. 208, decreto  legislativo  n.  152/2006  assegna  la\nfunzione di rilascio della «autorizzazione unica per i nuovi impianti\ndi smaltimento e di recupero dei rifiuti» alla Regione e  che  quanto\nprevisto dall\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023 non  sarebbe  una\nbase legale statale idonea ad autorizzare la delega  di  funzioni  in\nmateria ambientale dalle regioni alle province. \n    In particolare: \n        (a) Richiamando il principio del tempus  regit  actum,  parte\nricorrente sostiene che non potrebbe interferire su tale  profilo  il\nfatto che l\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023,  anche  nel  testo\nsolo marginalmente modificato dalla legge di conversione n. 136/2023,\nabbia  autorizzato  le  regioni  a   delegare   anche   le   funzioni\namministrative di cui al predetto art. 208, per la  semplice  ragione\nche la novella e\u0027 entrata in vigore l\u002711 agosto 2023 e non troverebbe\napplicazione per i procedimenti gia\u0027 in corso,  come  quello  esitato\nnel provvedimento gravato. In proposito,  infatti,  la  stessa  Corte\ncostituzionale ha affermato  «la  predeterminazione  normativa  della\ndistribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di\nlegalita\u0027,  che,  ai  sensi  dell\u0027art.  97  Cost.,   regola   l\u0027agire\namministrativo, l\u0027attitudine della delega a modificare la  competenza\nne  giustifica  il  condizionamento  al  duplice  presupposto   della\ntitolarita\u0027 originaria, in capo al  conferente,  del  potere  che  ne\nforma oggetto e dell\u0027espressa previsione  e  delimitazione  ad  opera\ndella  stessa  fonte  normativa  che  attribuisce  la  competenza   a\ndelegare» (Corte Cost. n. 189 del 7 ottobre 2021); \n        (b) in via subordinata, quand\u0027anche dovesse applicarsi l\u0027art.\n22  del  decreto-legge  n.  104/2023,  l\u0027autorizzazione   governativa\ncontenuta   in   detto   articolo   contrasterebbe    con    principi\ncostituzionali, con conseguente invalidazione della norma  regionale:\nil decreto-legge, infatti,  privo  di  una  ratio  unitaria,  avrebbe\naggirato la consolidata  giurisprudenza  costituzionale  in  materia,\nconsentendo alle regioni di trasferire  un  numero  considerevole  di\nfunzioni  amministrative  agli  enti  locali  senza  operare   alcuna\ndistinzione e con limiti di carattere generale,  risultando,  quindi,\nintegrato  un  abuso  della  decretazione  d\u0027urgenza,   sub   species\nviolazione dell\u0027art. 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400/1988\n(«Il Governo non puo\u0027, mediante decreto-legge:  ...  e)  ripristinare\nl\u0027efficacia  di  disposizioni  dichiarate  illegittime  dalla   Corte\ncostituzionale per vizi non attinenti al procedimento»). Lo Stato, in\ndefinitiva,  si  sarebbe  spogliato  di  una  competenza  legislativa\n(identificare le  funzioni  amministrative  delegabili,  in  base  al\nprincipio di legalita\u0027) che la Costituzione gli ha assegnato  in  via\nesclusiva anche per ragioni di unitarieta\u0027 dell\u0027ordinamento  e  della\nspecifica tutela del bene ambientale, senza effettuare  un  distinguo\ntra le diverse attivita\u0027 connesse alla tutela ambientale  e  inserite\nnegli articoli citati dall\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023.  Si\ntratterebbe, quindi, di  una  delega  in  bianco  alle  regioni,  che\nviolerebbe  anche  il  principio  di  sussidiarieta\u0027  nella  delicata\nmateria ambientale, non essendo a monte state ponderate  le  funzioni\nche necessitino di un coordinamento unitario a livello amministrativo\nregionale; \n        (c) quand\u0027anche l\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023 fosse\nritenuto conforme  a  Costituzione,  comunque  l\u0027art.  16,  comma  1,\nlettera b), legge  regionale  n.  26/2003  si  porrebbe  comunque  in\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione\nproprio  con  riferimento  al  contenuto  del  decreto-legge  stesso.\nInfatti, l\u0027art. 22, decreto-legge n. 104/2023, nel prevedere  che  il\ntrasferimento delle funzioni debba avvenire mediante legge regionale,\nprescrive che «la medesima legge disciplina i  poteri  di  indirizzo,\ncoordinamento e controllo sulle funzioni da parte della  Regione,  il\nsupporto tecnico-amministrativo agli  enti  cui  sono  trasferite  le\nfunzioni e l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi da parte della  Regione\nin  caso  di  verificata  inerzia  nell\u0027esercizio  delle   medesime»;\ntuttavia la legge regionale n. 26/2023 non disciplinerebbe -  nemmeno\ncon indicazioni di massima - i poteri di indirizzo,  coordinamento  e\ncontrollo da parte della Regione sulle Province nell\u0027esercizio  delle\nfunzioni relative ai rifiuti e alle discariche  e,  soprattutto,  non\nprevede alcunche\u0027 in merito ai poteri sostitutivi regionali. \n    11.3. Quanto al motivo II,  il  Comune  di  Rezzato  contesta  la\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della\nlegge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l\u0027art. 4,  commi\n3 e 3-bis, della medesima legge nella parte in  cui  individua  nella\nProvincia l\u0027autorita\u0027 competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3.\nLa provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l\u0027intervento\ne\u0027, secondo la decorrenza stabilita dall\u0027art. 14, comma 8,  autorita\u0027\ncompetente all\u0027espletamento delle procedure di VIA e di  verifica  di\nassoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai progetti di  cui  all\u0027art.\n1, comma 1: \n        a)   per   i   quali   e\u0027   competente   all\u0027approvazione   o\nall\u0027autorizzazione; \n        b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; \n        c) localizzati nel territorio di piu\u0027 comuni» e «7-quinquies.\nLe  autorita\u0027  competenti  di   cui   al   presente   articolo   sono\namministrazioni procedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi di\ncui all\u0027art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n.  152/2006  e\nagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990». \n    La norma sarebbe in contrasto con  gli  articoli  117,  comma  2,\nlettera s) e 118, comma 2, della Costituzione (come modificati  dalla\nlegge costituzionale n. 3/2001),  avendo  la  Regione  delegato  alle\nprovince le funzioni amministrative in materia  di  PAUR  (come  tale\nrientrante nella potesta\u0027 legislativa esclusiva statale ex art.  117,\ncomma  2,  lettera  «s»  Cost.,  venendo  in   rilievo   la   «tutela\ndell\u0027ambiente  e  dell\u0027ecosistema  e   dei   beni   culturali»,   che\npacificamente ricomprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti)\nche  il  decreto  legislativo  n.  152/2006,  cd.  TU  dell\u0027Ambiente,\nattribuisce espressamente alle Regioni, in assenza  di  una  espressa\nprevisione  normativa   a   livello   statale   che   consenta   tale\nriallocazione. \n    Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il  modello  di\ndistribuzione delle competenze decisionali stabilite dal  legislatore\nnazionale, che ha invece attribuito, con l\u0027art.  27-bis  del  decreto\nlegislativo n. 152 del 2006,  dette  competenze  esclusivamente  alle\nRegioni,  senza   prevederne   una   delegabilita\u0027   ulteriore,   con\nconseguente  violazione  della  riserva  di  competenza   legislativa\nesclusiva statale stabilita dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s), Cost. \n    Detta  illegittimita\u0027  non   potrebbe   essere   superata   dalla\nprevisione di cui al comma 8 dell\u0027art. 7-bis del decreto  legislativo\nn. 152/2006 (secondo cui «le Regioni  ...  disciplinano  con  proprie\nleggi o regolamenti l\u0027organizzazione  e  le  modalita\u0027  di  esercizio\ndelle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia  di  VIA,\nnonche\u0027 l\u0027eventuale  conferimento  di  tali  funzioni  o  di  compiti\nspecifici agli altri enti  territoriali  sub-regionali»),  ne\u0027  dalla\nprevisione  dell\u0027art.  22  decreto-legge  n.  104/2023,   nel   testo\nconvertito ex legge n. 136/2023  (secondo  cui  «Le  Regioni  possono\nconferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli\n194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto  legislativo\n3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di  cui  all\u0027art.  114  della\nCostituzione,  tenendo  conto  in  particolare   del   principio   di\nadeguatezza .... Sono fatte salve le disposizioni regionali,  vigenti\nalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno\ntrasferito le funzioni amministrative  predette»),  dal  momento  che\ntali disposizioni si limitano a facoltizzare le Regioni a delegare le\nproprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e\nal provvedimento di AIA, ma  non  consentono  di  delegare  anche  la\ncompetenza unitaria al rilascio del piu\u0027 ampio PAUR di  cui  all\u0027art.\n27-bis, decreto legislativo n. 152/2006. \n    Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova  competenza  a\nse\u0027 stante rispetto alla VIA e all\u0027AIA, che  supera  e  trascende  le\ndistinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla\nconferenza di servizi: pertanto, se il legislatore  nazionale  avesse\ninteso consentire la delega  all\u0027adozione  del  citato  provvedimento\nunico, oltre che della VIA e dell\u0027AIA singolarmente  considerate,  lo\navrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione\nnormativa autorizzerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia\ndi PAUR, la delega in  favore  delle  province  operata  dalla  legge\nregionale n. 5/2010 contrasterebbe con l\u0027art. 117, comma  2,  lettera\ns) e con l\u0027art. 118, comma 2, Cost. \n    12. Il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente  infondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale prospettate dal Comune di\nRezzato nei motivi I c) e II. \n    13.1. Per cio\u0027 che attiene alla rilevanza nel presente  giudizio,\nil  Collegio  osserva  come  le  censure  su  cui  le  questioni   di\nlegittimita\u0027  costituzionale   prospettate   si   riverberano   siano\nevidentemente  prioritarie  ed  assorbenti,  rispetto  a  ogni  altra\ndedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello  per  motivi\naggiunti. \n    Il loro carattere pregiudiziale e\u0027, infatti, dato, piuttosto  che\ndalla gradazione proposta dalla  parte,  dalla  tipologia  del  vizio\ncensurato, vale a dire la compatibilita\u0027 della norma attributiva  del\npotere  esercitato  dalla  Provincia  di   Brescia   con   la   Carta\ncostituzionale e, quindi, se sussista la competenza  della  Provincia\nstessa  ad  adottare  l\u0027autorizzazione  impugnata,  con   la   logica\nconseguenza che l\u0027accoglimento di una delle questioni di legittimita\u0027\nformulate, escludendo tale competenza, comporterebbe  necessariamente\nquello del ricorso introduttivo  e  dei  successivi  motivi  aggiunti\nsotto tale  profilo,  ovverosia  per  difetto  di  attribuzione,  con\nassorbimento  di  ogni  altra  censura  formulata   e   con   effetti\ninvalidanti altresi\u0027 del  provvedimento  di  proroga,  impugnato  con\nricorso per motivi aggiunti. \n    13.2. Tale conclusione e\u0027 del resto coerente con quanto affermato\ndal Consiglio di Stato, per cui lo stesso potere  del  ricorrente  di\ngraduare i  motivi  di  ricorso  incontra  un  limite  nel  vizio  di\nincompetenza per cui «l\u0027accoglimento del ricorso giurisdizionale  per\nla  riconosciuta  sussistenza  del  vizio  di  incompetenza  comporta\nl\u0027assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in  quanto  la\nvalutazione del merito  della  controversia  si  risolverebbe  in  un\ngiudizio meramente ipotetico sull\u0027ulteriore attivita\u0027  amministrativa\ndell\u0027organo competente,  cui  spetta  l\u0027effettiva  valutazione  della\nvicenda e  che  potrebbe  emanare,  o  non,  l\u0027atto  in  questione  e\ncomunque, provvedere con un contenuto diverso» (C.d.S., A.P. n. 5 del\n27 aprile 2015). \n    14.1.  Quanto  al  concorrente  profilo   della   non   manifesta\ninfondatezza  della  questione,  il   Collegio   ritiene   necessario\neffettuare le seguenti precisazioni. \n    14.2. La riforma del Titolo V della  Costituzione,  avvenuta  con\nlegge Costituzionale n. 3/2001,  ha  fortemente  inciso  sul  riparto\ndelle competenze legislative tra Stato e Regioni  e  sull\u0027allocazione\ndelle competenze amministrative. \n    In merito al primo aspetto e per quanto di  rilievo  ai  presenti\nfini, l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione attribuisce\nallo  Stato  la  legislazione   esclusiva   nella   materia   «tutela\ndell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali». \n    In merito al secondo profilo, il  novellato  art.  118  Cost.  ha\nsuperato la previgente regola del «parallelismo delle  funzioni»  (in\nbase al quale il titolare del potere legislativo in  una  determinata\nmateria  era  altresi\u0027  titolato  garantirne  l\u0027esecuzione   in   via\namministrativa)   in   favore   dell\u0027allocazione    delle    funzioni\namministrative «ai Comuni  salvo  che,  per  assicurarne  l\u0027esercizio\nunitario, siano conferite a Province, Citta\u0027 metropolitane, Regioni e\nStato, sulla base dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed\nadeguatezza» (comma  I),  con  la  precisazione  che  «I  Comuni,  le\nProvince  e  le  Citta\u0027  metropolitane  sono  titolari  di   funzioni\namministrative proprie e di quelle  conferite  con  legge  statale  o\nregionale, secondo le rispettive competenze» (comma II). \n    La giurisprudenza costituzionale,  piu\u0027  volte  pronunciatasi  in\nipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori  di\nGoverno funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella\nmateria della «tutela dell\u0027ambiente» - rientrante nella  legislazione\nesclusiva statale ex  art.  117,  comma  2,  lettera  «s»  Cost.,  ha\nchiarito  che  «tale  potesta\u0027  esclusiva  comporta   che   il   solo\nlegislatore nazionale  sia  competente  a  definire  l\u0027organizzazione\ndelle  corrispondenti  funzioni   amministrative   anche   attraverso\nl\u0027allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni - ai quali\nesse devono ritenersi generalmente  attribuite  secondo  il  criterio\nespresso dall\u0027art. 118 Cost. - tutte le volte in  cui  l\u0027esigenza  di\nesercizio  unitario  della  funzione  trascenda  il  relativo  ambito\nterritoriale  di  Governo»  e  che  cio\u0027  «risponde,  del  resto,   a\nineludibili esigenze di protezione di un bene unitario  e  di  valore\nprimario quale e\u0027 l\u0027ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n.  641  del\n1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione\nla facolta\u0027 di rimetterne  indiscriminatamente  la  cura  a  un  ente\nterritoriale di dimensioni minori,  in  deroga  alla  valutazione  di\nadeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0027individuazione del\nlivello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr.,\nda ultimo sentenza  n.  2/2024,  nonche\u0027  precedenti  n.  160/2023  e\n189/2021). \n    La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non  puo\u0027  che\ntrovare base nella legge, con la conseguenza, che  «sara\u0027  sempre  la\nlegge, statale o regionale, in relazione al riparto delle  competenze\nlegislative, a operare la concreta collocazione  delle  funzioni,  in\nconformita\u0027 alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o  in\nderoga ad essa  per  esigenze  di  \"esercizio  unitario\",  a  livello\nsovracomunale, delle funzioni medesime»  (Corte  Cost.  n.  43/2004),\nanche perche\u0027 il  conferimento  di  una  funzione  amministrativa  al\nlivello di Governo ritenuto piu\u0027 adeguato, e\u0027 frutto di una specifica\nvalutazione da parte dell\u0027Ente titolare della competenza  legislativa\nin ordine alle «concrete situazioni relative ai diversi settori, alla\nluce dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed  adeguatezza\nin  riferimento  alle  caratteristiche   proprie   del   sistema   di\namministrazione locale» (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2004). \n    14.3.1. Quanto al motivo I c). \n    L\u0027art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2003,\nnella versione attualmente vigente, prevede  «Fermo  restando  quanto\nstabilito dall\u0027art. 197 del decreto legislativo  n.  152/2006  spetta\nalle province: ... b) l\u0027approvazione ai sensi degli  articoli  208  e\n209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia\nambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella  competenza\nregionale». \n    A livello nazionale, invece, l\u0027art. 208, decreto  legislativo  n.\n152/2006, assegna la funzione di rilascio della «autorizzazione unica\nper i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei  rifiuti»  alla\nRegione. \n    Solo in data 11 agosto 2023 e\u0027  entrato  in  vigore  il  ripetuto\ndecreto-legge n.  104/2023  («Disposizioni  urgenti  a  tutela  degli\nutenti,  in  materia  di  attivita\u0027  economiche   e   finanziarie   e\ninvestimenti strategici»),  convertito  in  legge  n.  136/2023,  che\nall\u0027art. 22 prevede «Le Regioni  possono  conferire,  con  legge,  le\nfunzioni amministrative di cui agli articoli 194,  comma  6,  lettera\na), 208, 242 e 242-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.\n152, agli enti locali di cui all\u0027art. 114 della Costituzione, tenendo\nconto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima  legge\ndisciplina i poteri di indirizzo,  coordinamento  e  controllo  sulle\nfunzioni da parte della Regione  il  supporto  tecnico-amministrativo\nagli enti cui sono trasferite le funzioni e  l\u0027esercizio  dei  poteri\nsostitutivi da parte della Regione, in  caso  di  verificata  inerzia\nnell\u0027esercizio delle  medesime.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni\nregionali, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente\ndisposizione,  che  hanno  trasferito  le   funzioni   amministrative\npredette». \n    La norma -  come  si  legge  nel  dossier  D23104  della  Camera,\nreperibile                          al                           link\nhttps://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/D23104.htm#_Toc144814\n748 - e\u0027 stata introdotta, in via d\u0027urgenza, al  dichiarato  fine  di\nporre rimedio al vulnus riscontrato  dalla  Corte  costituzionale  in\nmateria di delega  della  competenza  amministrativa  in  materia  di\nprocedure  di  bonifica:  la  pronuncia  160/2023   aveva,   infatti,\nconfermato  che  la  potesta\u0027  legislativa  dello  Stato  in  materia\nambientale e\u0027 esclusiva e, quindi, tale da impedire alle  Regioni  di\nderogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato  in\ntal senso, delegando agli enti locali minori  funzioni  e  poteri  in\nquesto ambito.  Di  conseguenza  la  disposizione  sarebbe  «volta  a\nfornire una copertura normativa ad un  assetto  procedimentale  ormai\nconsolidato in assenza del quale si rischierebbe ... di registrare un\nblocco delle  attivita\u0027  di  bonifica»,  contenendo,  altresi\u0027,  «una\nclausola di salvaguardia delle disposizioni  regionali  vigenti  alla\ndata di entrata in vigore del decreto-legge in esame,  in  modo  tale\nche sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso». \n    Quest\u0027ultima norma, sopravvenuta in  corso  di  procedimento,  se\nastrattamente  integra  una  previsione  statale  che  consenta  alla\nRegione - cui la funzione di cui all\u0027art. 208, decreto legislativo n.\n152/2006 e\u0027 stata attribuita dallo Stato in base ad  una  valutazione\ndi adeguatezza - di delegare detta funzione alle  Province,  tuttavia\nsi presta al dubbio  di  legittimita\u0027  costituzionale  adombrato  dal\nComune di Rezzato sub c) del motivo I. \n    14.3.2. Quanto al profilo sub c),  infatti,  sussiste  il  dubbio\ncirca il  contrasto  tra  l\u0027art.  16,  comma  1,  lettera  b),  legge\nregionale n. 26/2003 e l\u0027art. 117, comma 2, lettera  «s»  Cost.,  dal\nmomento che la previsione normativa  regionale,  vigente  al  momento\ndell\u0027adozione del provvedimento impugnato, sfugge  all\u0027autorizzazione\nalla delega delle funzioni di cui all\u0027art. 208,  decreto  legislativo\nn. 52/2006: infatti, l\u0027art. 22 del  decreto-legge  n.  104/2023,  nel\nprevedere che il trasferimento delle funzioni debba avvenire mediante\nlegge regionale, prescrive che «la medesima legge disciplina i poteri\ndi indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della\nRegione,  il  supporto  tecnico-amministrativo  agli  enti  cui  sono\ntrasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi da  parte\ndella Regione in caso  di  verificata  inerzia  nell\u0027esercizio  delle\nmedesime». \n    Tuttavia la legge regionale n. 26/2023, ratione temporis vigente,\nnon disciplina - nemmeno con indicazioni di massima  -  i  poteri  di\nindirizzo, coordinamento e controllo da  parte  della  Regione  sulle\nProvince nell\u0027esercizio delle funzioni relative  ai  rifiuti  e  alle\ndiscariche e, soprattutto, non prevede alcunche\u0027 in merito ai  poteri\nsostitutivi regionali. \n    Ne\u0027 e\u0027  dirimente,  in  proposito,  il  richiamo,  effettuato  da\nRegione Lombardia, all\u0027art. 16-bis della legge regionale n.  26/2003,\nche  regolamenta  gli  aspetti  indicati   previsti   dall\u0027art.   22,\ndecreto-legge n. 104/2023: infatti tale articolo e\u0027 stato  introdotto\nnella legge regionale n. 26/2003  soltanto  dall\u0027art.  23,  comma  1,\nlettera a), della legge regionale n. 6/2024, entrata in vigore  il  6\ndicembre   2024,   ovverosia   successivamente    all\u0027adozione    del\nprovvedimento impugnato, in data 10 aprile 2024. \n    Pertanto, all\u0027epoca dell\u0027adozione del  provvedimento  detto  art.\n16-bis, legge regionale n. 26/2003, non era vigente e, quindi, l\u0027art.\n16, comma 1, lettera b), legge regionale n. 26/2003, non rispettava i\ncriteri  stabiliti  dalla   legge   nazionale   (cioe\u0027   l\u0027art.   22,\ndecreto-legge n. 104/2023) che ha consentito alla Regione  la  delega\ndelle funzioni di cui all\u0027art. 208, decreto legislativo  n.  152/2006\nagli enti locali di cui all\u0027art. 114  Cost.,  ponendosi  pertanto  in\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s» Cost. \n    Neppure pare condivisibile l\u0027affermazione di La Castella  S.r.l.,\nsecondo cui la salvezza delle «disposizioni regionali,  vigenti  alla\ndata di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  che  hanno\ntrasferito le funzioni amministrative predette» non sarebbe  soggetta\nalle condizioni di cui al secondo periodo, ovverosia alla «disciplina\ndei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni  da\nparte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui\nsono trasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri  sostitutivi  da\nparte  della  Regione»:  una  siffatta   conclusione,   infatti,   si\npresterebbe a  dubbi  di  costituzionalita\u0027  non  soltanto  sotto  il\nprofilo della intrinseca  ragionevolezza  (imponendo  un  trattamento\ndifferenziato alle norme di delega  regionali  a  seconda  che  siano\nintervenute  prima  o  dopo  l\u0027entrata  in   vigore   dell\u0027art.   22,\ndecreto-legge n. 104/2023), ma sarebbe comunque smentita  dal  tenore\nletterale della  disposizione,  che  si  limita  a  fare  «salve»  le\ndisposizioni   regionali   che   abbiano   trasferito   le   funzioni\namministrative in essa  menzionate,  senza  l\u0027aggiunta  di  locuzioni\nquali «comunque» o «in ogni  caso»,  che  avrebbero  potuto  palesare\nun\u0027intentio legis di sanatoria sganciata dalle prescrizioni di cui al\nperiodo che precede. \n    14.3.3.  Alla  luce  delle  considerazioni  sin  qui  esposte  il\nCollegio sottopone alla Corte il contrasto  dell\u0027art.  16,  comma  1,\nlettera b),  della  legge  regionale  n.  26/2003,  ratione  temporis\nvigente, con l\u0027art. 117,  comma  2,  lettera  «s»  Cost.,  atteso  il\nmancato rispetto dei parametri indicati nell\u0027art.  22,  decreto-legge\nn. 104/2023, nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni\namministrative, in  materia  di  Autorizzazione  unica  per  i  nuovi\nimpianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, senza disciplinare\n«i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle  funzioni  da\nparte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti  cui\nsono trasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri  sostitutivi  da\nparte della Regione, in caso  di  verificata  inerzia  nell\u0027esercizio\ndelle medesime». \n    14.4. Quanto al motivo II. \n    La Regione Lombardia, con l\u0027art. 10, comma 1, lettera b), n.  7),\ndella legge regionale n. 36/2017 ha  inserito  il  comma  7-quinquies\nall\u0027art. 2 della legge regionale n. 5/2010, secondo cui «Le autorita\u0027\ncompetenti  di  cui  al  presente   articolo   sono   amministrazioni\nprocedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi  di  cui  all\u0027art.\n27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli  articoli\n14 e seguenti della legge n. 241/1990», cosi\u0027 ricollegandosi a quanto\nstabilito  nel  comma  3  in  merito  alla  competenza   provinciale,\novverosia  che  «La  provincia  sul  cui  territorio  si  prevede  di\nrealizzare l\u0027intervento e\u0027, secondo la decorrenza stabilita dall\u0027art.\n14, comma 8, autorita\u0027 competente all\u0027espletamento delle procedure di\nVIA e di verifica di  assoggettabilita\u0027  a  VIA  con  riferimento  ai\nprogetti di cui all\u0027art. 1, comma 1: \n        a)   per   i   quali   e\u0027   competente   all\u0027approvazione   o\nall\u0027autorizzazione; \n        b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; \n        c) localizzati nel territorio di piu\u0027 comuni». \n    A livello nazionale, invece, l\u0027art. 27-bis,  decreto  legislativo\nn.  152/2006  (introdotto  dal  decreto  legislativo  n.  104/2017  e\nrubricato «provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che\n«Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di  competenza  regionale   il\nproponente  presenta  all\u0027autorita\u0027  competente  un\u0027istanza»  per  il\nrilascio del  PAUR,  cosi\u0027  individuando  nella  Regione  l\u0027autorita\u0027\ncompetente. \n    Difetta una espressa previsione normativa  di  rango  statale  in\nmerito alla delegabilita\u0027 di dette funzioni da parte delle Regione ad\nenti di livello piu\u0027 prossimo ai cittadini. \n    Secondo Regione Lombardia la possibilita\u0027 di delega discenderebbe\ndall\u0027art. 7 bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006  (parimenti\nintrodotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l\u0027Ente sostiene  che\n«in assenza di indicazioni normative contrarie, nonche\u0027  in  coerenza\ncon l\u0027assetto del  riparto  delle  competenze  delineato  dal  Codice\nAmbiente» si debba ritenere «che il  legislatore  statale  non  abbia\ninteso operare alcuna differenza tra autorita\u0027 competente in  materia\ndi  VIA  e  autorita\u0027  competente  in  materia   di   PAUR   e   che,\nconseguentemente, abbia confermato l\u0027attribuzione alle Regioni e alle\nProvince autonome la possibilita\u0027 di  decentrare  anche  le  funzioni\namministrative in materia di PAUR». A sostegno  dell\u0027assunto  Regione\nLombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia\nche «non vi e\u0027 dubbio che il decreto legislativo  n.  104  del  2017,\nnell\u0027attribuire alle Regioni (e alle Province autonome) il potere  di\nconferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di\nVIA  «agli  altri  enti   territoriali   sub-regionali»,   le   abbia\nautorizzate,  in   astratto,   anche   a   decentrare   le   funzioni\namministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., sez. IV, 6195  del  2\nsettembre 2021). \n    Il Collegio, tuttavia, non  puo\u0027  escludere  come  manifestamente\ninfondato, l\u0027ipotizzato contrasto tra  l\u0027art.  2,  comma  7-quinquies\ndella legge regionale n. 5/2010 e l\u0027art. 117, comma  2,  lettera  «s»\ndella Costituzione, in quanto: \n        l\u0027art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006, si  limita  a\nstabilire  che  «Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di  competenza\nregionale» l\u0027istanza di rilascio  del  «provvedimento  autorizzatorio\nunico  regionale»  (PAUR)  vada  proposta  all\u0027autorita\u0027  competente,\novverosia alla Regione, senza prevedere alcuna possibilita\u0027 di delega\ndella funzione da parte di quest\u0027ultima; \n        l\u0027art. 7-bis,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  152/2006,\nrubricato  «Competenze  in  materia  di  VIA   e   di   verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a  VIA»,  stabilisce  «Le  Regioni  e  le  Province\nautonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  o\nregolamenti  l\u0027organizzazione  e  le  modalita\u0027  di  esercizio  delle\nfunzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche\u0027\nl\u0027eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli\naltri enti territoriali sub-regionali. La potesta\u0027 normativa  di  cui\nal presente comma e\u0027  esercitata  in  conformita\u0027  alla  legislazione\neuropea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto\nsalvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori  per  la\nsemplificazione   dei   procedimenti,   per   le   modalita\u0027    della\nconsultazione  del  pubblico  e  di   tutti   i   soggetti   pubblici\npotenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti  e\ndelle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche\u0027 per la\ndestinazione alle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 29, comma 8, dei proventi\nderivanti dall\u0027applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.\nIn ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi  di\ncui agli articoli 19 e 27-bis»; \n        quest\u0027ultima norma prevede che  le  Regioni  (e  le  Province\nautonome di Trento e Bolzano) disciplinino con  leggi  o  regolamenti\n«l\u0027organizzazione  e  le  modalita\u0027  di  esercizio   delle   funzioni\namministrative ad esse attribuite in  materia  di  VIA»,  attribuendo\naltresi\u0027 il potere di un «eventuale  conferimento  di  tali  funzioni\n(ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri  enti\nterritoriali sub-regionali»; con riferimento alla potesta\u0027  normativa\nil  legislatore  nazionale  ha  specificato  che  essa  debba  essere\nesercitata in  conformita\u0027  alla  legislazione  europea  (essendo  il\ndecreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto  la  previsione  in\nesame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel  rispetto  del  TU\ndell\u0027Ambiente, salva la possibilita\u0027 «di stabilire regole particolari\ned  ulteriori  per  la  semplificazione  dei  procedimenti,  per   le\nmodalita\u0027 della consultazione del pubblico  e  di  tutti  i  soggetti\npubblici  potenzialmente  interessati,  per  il   coordinamento   dei\nprovvedimenti  e  delle  autorizzazioni  di  competenza  regionale  e\nlocale, nonche\u0027 per la destinazione alle finalita\u0027  di  cui  all\u0027art.\n29, comma 8, dei proventi derivanti dall\u0027applicazione delle  sanzioni\namministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini\nprocedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»; \n        difetta una previsione espressa circa la possibilita\u0027 che  le\nRegioni (e le Province autonome), titolari della funzione di rilascio\ndel Provvedimento di autorizzazione unica regionale - PAUR,  possano,\na loro volta, delegare tali funzioni ad enti di  livello  di  governo\ninferiore; \n        tale previsione  non  pare  ricavabile,  per  implicito,  dal\npredetto art. 7-bis, comma 8, decreto  legislativo  n.  152/2006,  in\nquanto: i)  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale\n«Posto che la predeterminazione  normativa  della  distribuzione  dei\ncompiti costituisce una proiezione del principio di  legalita\u0027,  che,\nai  sensi  dell\u0027art.  97  Cost.,   regola   l\u0027agire   amministrativo,\nl\u0027attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il\ncondizionamento al duplice presupposto della titolarita\u0027  originaria,\nin  capo  al  conferente,  del  potere  che  ne   forma   oggetto   e\ndell\u0027espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa  fonte\nnormativa che attribuisce la competenza a  delegare»  (§  6.1.  della\nsentenza n. 189/2021); ii) il richiamo che l\u0027ultimo periodo  di  tale\nnorma effettua all\u0027art. 27-bis del decreto  legislativo  n.  152/2006\ndeve ritenersi riferito  alla  «potesta\u0027  normativa»\"  di  Regioni  e\nProvince  autonome  e  non  gia\u0027  al  conferimento   delle   funzioni\namministrative in materia di VIA, militando in tal senso  la  lettera\ndella norma (che non consente la deroga dei  termini  procedimentali,\nchiaramente riferita al potere regolatorio), oltre che  il  costrutto\nsintattico  del  periodo;  iii)  il  rilievo  che  il  PAUR  sia   un\nprocedimento finalizzato a  semplificare  e  velocizzare  la  VIA  di\ncompetenza regionale non consente di affermare che  la  delegabilita\u0027\ndi quest\u0027ultima - espressamente consentita dal legislatore statale  -\nimplichi, per implicito, la delegabilita\u0027 del PAUR  stesso,  giacche\u0027\n«Esso ha, dunque, una natura per cosi\u0027 dire unitaria,  includendo  in\nun unico atto i singoli titoli abilitativi  emessi  a  seguito  della\nconferenza  di  servizi  che,  come  noto,  riunisce  in  unica  sede\ndecisoria le diverse amministrazioni competenti ... il  provvedimento\nunico regionale non e\u0027 quindi un atto sostitutivo, bensi\u0027 comprensivo\ndelle  altre  autorizzazioni  necessarie   alla   realizzazione   del\nprogetto. Evidente, allora, la  riconducibilita\u0027  della  disposizione\nalla competenza esclusiva in materia ambientale, ai  sensi  dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s),  Cost.»  (Corte  Cost.,  sentenza  n.\n198/2018), costituendo un quid pluris rispetto alla VIA. \n    Cio\u0027 posto, il Collegio -  ritenuto  che  l\u0027art.  117,  comma  2,\nlettera s), Cost. e le norme statali passate in  rassegna  confermano\nche le Province, nella  loro  qualita\u0027  di  enti  esponenziali  della\nrelativa comunita\u0027, non sono  titolari,  in  materia  ambientale,  di\nfunzioni amministrative proprie - e\u0027 dell\u0027avviso che  il  legislatore\nregionale lombardo, nell\u0027attribuire  alle  Province  le  funzioni  di\nrilascio del  PAUR  di  cui  all\u0027art.  2,  comma  7-quinquies,  legge\nregionale n. 5/2010, abbia introdotto  un  modello  di  distribuzione\ndelle competenze decisionali che viola la  riserva  della  competenza\nlegislativa esclusiva statale in materia di  tutela  dell\u0027ambiente  e\ndell\u0027ecosistema, in quanto contrastante con l\u0027art. 27-bis del decreto\nlegislativo   n.   152/2006,   che   disciplina   il    provvedimento\nautorizzatorio unico  regionale  con  riferimento  ai  soli  progetti\nsottoposti  a  VIA   di   competenza   regionale:   appare,   quindi,\npregiudicata «la legittimazione  del  solo  legislatore  nazionale  a\ndefinire    l\u0027organizzazione    delle     corrispondenti     funzioni\namministrative anche attraverso l\u0027allocazione  di  competenze  presso\nenti diversi dai Comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente\nattribuite secondo il criterio espresso dall\u0027art. 118,  primo  comma,\nCost. - tutte le volte in cui l\u0027esigenza di esercizio unitario  della\nfunzione trascenda tale ambito territoriale di Governo» (Corte Cost.,\nsentenza n. 189/2021, nonche\u0027 n. 160/2023 e 2/2024). \n    L\u0027art. 117,  comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione,  nello\nstabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia  della\n«tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e  dei   beni   culturali»,\nfornisce una chiara e univoca  indicazione  della  fonte  legislativa\nlegittimata ad operare, in  via  esclusiva,  la  distribuzione  delle\nconnesse funzioni amministrative tra  i  vari  livelli  territoriali,\nsicche\u0027 deve escludersi che il Codice  dell\u0027ambiente,  nel  conferire\nalle Regioni  la  relativa  competenza,  ne  abbia  anche  consentito\nl\u0027allocazione ad  un  diverso  livello  amministrativo:  va  esclusa,\npertanto, la possibilita\u0027 di delegare  tali  funzioni  alle  Province\ncosti\u0027   insistenti,   anche   qualora   il   progetto   oggetto   di\nautorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di piu\u0027  comuni»\n(cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010). \n    Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l\u0027art.  118\nCost., il quale  prevede,  infatti,  che  in  generale  «le  funzioni\namministrative sono attribuite ai Comuni» a meno che le  stesse  «per\nassicurare l\u0027esercizio unitario, siano conferite a  Province,  Citta\u0027\nmetropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base   dei   principi   di\nsussidiarieta\u0027, differenziazione  e  adeguatezza»:  in  tal  modo  il\nlegislatore  costituzionale  ha  inteso  introdurre  un  elemento  di\nelasticita\u0027   nell\u0027attribuzione   delle   funzioni    amministrative,\ncorrelato alle esigenze  unitarie  di  esercizio  «sovraterritoriale»\ndelle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti  canoni  di\nsussidiarieta\u0027  verticale,  differenziazione  e  adeguatezza,   quali\ncriteri guida della diversa distribuzione delle competenze. \n    A supporto della dedotta incompatibilita\u0027 milita  anche  la  gia\u0027\nrichiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021),  sopra\ncitata, la quale, in omaggio  ad  un  orientamento  giurisprudenziale\nconsolidato,  ha  ribadito  che   nelle   materie   riservate   dalla\nCostituzione alla competenza legislativa dello Stato,  una  discrasia\nnormativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto\ndi attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per\nalterarne,  entro  il  proprio  ambito  territoriale,   il   riparto)\ngiustifica di per se\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di quest\u0027ultima\nper violazione dell\u0027art. 117, comma 2,  lettera  s),  che  a  livello\ncostituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. \n    Quanto fin qui osservato  induce  a  concludere  nuovamente  che,\nnella materia della «tutela  dell\u0027ambiente  e  dell\u0027ecosistema»,  non\npossono  essere  ammesse  iniziative  del  legislatore  regionale  di\nregolamentazione, nel proprio  ambito  territoriale,  delle  funzioni\namministrative  che  modifichino  l\u0027assetto  delle  competenze   come\ndelineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa  quale\nlimite   inderogabile   anche   da   parte   regioni   (cfr.    Corte\ncostituzionale, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). \n    Alla luce  delle  considerazioni  sin  qui  esposte  il  Collegio\nsottopone  alla  Corte,  poiche\u0027  rilevante  e   non   manifestamente\ninfondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale concernente il\ncontrasto dell\u0027art. 2, comma 7-quinquies, della  legge  regionale  n.\n5/2010 con l\u0027art. 117, comma  2,  lettera  «s»,  della  Costituzione,\nnella  parte  in  cui   attribuisce   alle   Province   le   funzioni\namministrative, in materia di rilascio del PAUR, che  il  legislatore\nstatale ha, con  l\u0027art.  27-bis,  decreto  legislativo  n.  152/2006,\nattribuito esclusivamente alle regioni. \n    15. Di  conseguenza,  il  Collegio  dispone  la  sospensione  del\npresente giudizio e la rimessione della predetta questione alla Corte\ncostituzionale, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.\n87. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Lombardia  sezione\nstaccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale\nle   questioni   di   legittimita\u0027   costituzionale   illustrate   in\nmotivazione, relative: \n        all\u0027art. 16, comma 1, lettera b), della legge  della  regione\nLombardia 12 dicembre 2003, n.  26,  come  modificato  dall\u0027art.  15,\ncomma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18; \n        all\u0027art. 2, comma  7-quinquies,  della  legge  della  Regione\nLombardia 2 febbraio 2010, n. 5. \n    Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente  giudizio,\ncon rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito,  nel\nmerito e sulle spese di lite, e l\u0027immediata trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale. \n    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale\ndella Lombardia e che venga comunicata al  Presidente  del  consiglio\nregionale della Lombardia. \n    Cosi\u0027 deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno  16\nluglio 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Angelo Gabbricci, Presidente; \n        Alessandro Fede, referendario; \n        Francesca Siccardi, referendario, estensore. \n \n                      Il Presidente: Gabbricci \n \n \n                                                L\u0027estensore: Siccardi","elencoNorme":[{"id":"63841","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"12/12/2003","data_nir":"2003-12-12","numero_legge":"26","descrizionenesso":"come modificato da","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63877","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"07/08/2020","data_nir":"2020-08-07","numero_legge":"18","descrizionenesso":"","legge_articolo":"15","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63842","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"02/02/2010","data_nir":"2010-02-02","numero_legge":"5","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"quinquies","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80171","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.s)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80205","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dl","descriz_costit":"decreto-legge","numero_legge":"104","data_legge":"10/08/2023","articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;104~art22","unique_identifier":""},{"id":"80206","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"136","data_legge":"09/10/2023","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;136","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55042","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lombardia","data_costit_part":"26/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55065","num_progressivo":"","nominativo_parte":"La Castella srl","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55069","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Brescia","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55070","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Rezzato","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55071","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Mezzano","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55073","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Borgosatollo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55074","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castenedolo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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