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\n Francesco Maria Cirillo, consigliere rel.; \n Emilio Iannello, consigliere; \n Laura Giraldi, consigliere; \n Paolo Spaziani, consigliere, \n ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso\niscritto al n. 1154/2025 R.G. proposto da: \n Ciancabilla Gianluca, Ciancabilla Mauro, Valle Germana,\nrappresentati e difesi dall\u0027avvocato Mario Gazzelli, elettivamente\ndomiciliati presso l\u0027indirizzo PEC indicato dal difensore,\nricorrenti; \n contro: \n A.T.E.R., rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Monica\nViarengo, elettivamente domiciliata presso l\u0027indirizzo PEC indicato\ndal difensore, controricorrente, \n e \n Roma Capitale, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Giorgio\nPasquali, elettivamente domiciliata presso l\u0027indirizzo PEC indicato\ndal difensore, controricorrente; \n avverso la sentenza della Corte d\u0027appello di Roma n. 4042/2024\ndepositata il 6 giugno 2024. \n Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del\n21 ottobre 2025 dal consigliere Francesco Maria Cirillo. \n Udito il sostituto Procuratore generale Michele Di Mauro, che ha\nconcluso chiedendo che venga sollevata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale o, in subordine, riportandosi alle conclusioni\nscritte. \n Udita l\u0027avv. Sonia Ranieri per delega dell\u0027avv. Mario Gazzelli. \n \n Fatti di causa \n \n 1. Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana Valle\nproposero opposizione, davanti al Tribunale di Roma, nei confronti\ndell\u0027Azienda territoriale per l\u0027edilizia residenziale pubblica di\nRoma (ATER) e del Comune di Roma, avverso il decreto col quale era\nstato loro ordinato il rilascio di un alloggio di edilizia popolare,\nper essere gli attori asseritamente non piu\u0027 in possesso dei\nrequisiti per fruire di un tale alloggio. \n Si costituirono in giudizio l\u0027ATER e il Comune di Roma, chiedendo\nil rigetto della domanda. \n Il Tribunale rigetto\u0027 la domanda e condanno\u0027 gli attori al\npagamento delle spese di lite. \n 2. La pronuncia e\u0027 stata impugnata dagli attori soccombenti e la\nCorte d\u0027appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2024, ha rigettato\nl\u0027appello e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle\nulteriori spese del grado. \n 3. Contro la sentenza della Corte d\u0027appello di Roma propongono\nricorso Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana Valle con\nunico atto affidato ad un solo motivo. \n Resistono l\u0027ATER e Roma Capitale con due separati controricorsi. \n Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte,\nchiedendo il rigetto del ricorso. \n \n Ragioni della decisione \n \nPresentazione e rilevanza della questione. \n 1. La Corte osserva che i motivi di ricorso non verranno\nesaminati nel merito, sussistendo una questione procedurale\npreliminare che ha carattere decisivo. \n Si intende fare riferimento all\u0027applicazione della norma di cui\nall\u0027art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, secondo\ncui, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei\nprocedimenti civili la causa non puo\u0027 essere iscritta a ruolo se non\ne\u0027 versato l\u0027importo determinato ai sensi dell\u0027art. 13, comma 1,\nlettera a), o il minor contributo dovuto per legge». \n Tale disposizione e\u0027 applicabile anche nel giudizio di\ncassazione, perche\u0027 la parola «causa» ben puo\u0027 essere ritenuta\nsinonimo di «ricorso»; e poiche\u0027, in base all\u0027art. 21 della stessa\nlegge n. 207 del 2024, le norme ivi dettate entrano in vigore il 1°\ngennaio 2025, la disposizione suindicata e\u0027 applicabile ratione\ntemporis al ricorso odierno, essendo stato lo stesso proposto\nsuccessivamente a quella data. \n Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma di cui\nsi discute e\u0027 applicabile nel giudizio odierno anche perche\u0027 il\nricorso in esame non puo\u0027 beneficiare di alcuna esenzione\ndall\u0027obbligo di versamento del contributo, e che l\u0027eventuale\napplicazione condurrebbe, ad avviso di questa Corte, all\u0027esito\nobbligatorio dell\u0027improcedibilita\u0027 del ricorso. Chiarissima appare,\nin tal senso, la portata della norma la\u0027 dove essa stabilisce,\nappunto, che la causa non puo\u0027 essere iscritta a ruolo in caso di\nmancato versamento del contributo. Non sembra possibile, quindi,\nalcuna interpretazione adeguatrice della norma in questione,\ntrattandosi di disposizione procedurale il cui intento e\u0027 palese; per\ncui, salvo quanto si dira\u0027 in seguito relativamente all\u0027entita\u0027 del\nversamento imposto (euro 43), il Collegio e\u0027 dell\u0027avviso che, se si\nfacesse applicazione della norma in esame, l\u0027esito decisorio in rito\nsarebbe inevitabile. \nLa non manifesta infondatezza. \n 2. Tanto premesso, si osserva che l\u0027art. 1, comma 812, della\nlegge n. 207 del 2024 va ad incidere su di un istituto, quello del\nversamento del contributo unificato, che e\u0027 ben noto nel nostro\nordinamento e sul quale molto si e\u0027 discusso nella giurisprudenza di\nquesta Corte. \n Giova rammentare in proposito, senz\u0027alcuna pretesa di\ncompletezza, che le Sezioni Unite hanno in piu\u0027 occasioni stabilito -\ncon un\u0027affermazione che merita integrale condivisione e che puo\u0027\ndirsi ormai pacifica - che il contributo unificato ha natura di\ndebito tributario (sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza 3\naprile 2025, n. 8810). E\u0027 interessante notare, sul punto, che la\nsentenza n. 4315 del 2020 ha dedotto, per cosi\u0027 dire, la natura\ntributaria del c.d. doppio contributo che la parte impugnante e\u0027\nobbligata a versare in presenza dei presupposti di cui all\u0027art. 13,\ncomma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio\n2002, n. 115, dal fatto che esso partecipa della natura del\ncontributo unificato iniziale, siccome volto a ristorare\nl\u0027amministrazione della giustizia dei costi sopportati per la\ntrattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella\nsede, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e\ngiudice tributario). \n Ci troviamo, dunque, in presenza di una disposizione, quella oggi\nin discussione, che ha natura tributaria. Natura, questa, che e\u0027\nriconosciuta, in sostanza, anche dal Giudice delle leggi (v. le\nsentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019). \n 3. La giurisprudenza costituzionale si e\u0027 pronunciata piu\u0027 volte,\na partire dai primi anni della sua istituzione, sulla legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme che sottopongono ad oneri tributari\nl\u0027esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo. \n Occorre richiamare, innanzitutto, la sentenza n. 21 del 1961 la\nquale, benche\u0027 ormai risalente nel tempo, contiene in se\u0027 un\ncondensato dei principi sui quali la Corte costituzionale e\u0027 tornata\nin tempi assai piu\u0027 vicini. In quella pronuncia venne messa in\ndubbio, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione tributaria, la\nlegittimita\u0027 costituzionale della clausola c.d. del solve et repete\nprevista dall\u0027art. 6 della legge 20 marzo 1865, Allegato E, sul\ncontenzioso amministrativo. Detta norma prevedeva, al secondo comma,\nche in «ogni controversia d\u0027imposte gli atti d\u0027opposizione per essere\nammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di\npagamento dell\u0027imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di\nsupplemento». \n La sentenza suindicata, dopo aver rilevato che quella\ndisposizione costituiva «una misura particolarmente energica ed\nefficace al fine dell\u0027attuazione del pubblico interesse alla\npercezione dei tributi», ne dichiaro\u0027 tuttavia l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale osservando, tra l\u0027altro, che l\u0027imposizione «dell\u0027onere\ndel pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile\ndella esperibilita\u0027 dell\u0027azione giudiziaria diretta a ottenere la\ntutela del diritto del contribuente mediante l\u0027accertamento\ngiudiziale della illegittimita\u0027 del tributo stesso», violava i\nprincipi di cui agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. Cio\u0027 in\nquanto, da un lato, la norma creava una disparita\u0027 di trattamento tra\nil contribuente che sia in grado di pagare immediatamente l\u0027intero\ntributo e il contribuente che, viceversa, non abbia tale possibilita\u0027\neconomica. Dall\u0027altro, poi, la sentenza n. 21 del 1961 segnalo\u0027 che\ngli articoli 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nell\u0027indicare\nla parola «tutti», hanno come obiettivo quello di ribadire\nl\u0027uguaglianza tra i cittadini in ordine all\u0027accesso alla tutela\ngiurisdizionale. \n In epoca assai piu\u0027 prossima, la Corte costituzionale e\u0027 tornata\nsull\u0027argomento con tre pronunce che vanno tutte nella medesima\ndirezione e che devono essere richiamate. \n Si intende fare riferimento alle sentenze n. 333 del 2001, n. 522\ndel 2002 e n. 140 del 2022. \n La sentenza n. 333 del 2001 aveva ad oggetto il dubbio di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7 della legge 9 dicembre 1998,\nn. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili\nadibiti ad uso abitativo), la\u0027 dove esso poneva quale condizione per\nla messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell\u0027immobile\nlocato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del\nlocatore, della regolarita\u0027 della propria posizione fiscale quanto al\npagamento dell\u0027imposta di registro sul contratto di locazione,\ndell\u0027ICI gravante sull\u0027immobile e dell\u0027imposta sui redditi relativa\nai canoni. \n Tale decisione, nel ricordare che il problema della\ncompatibilita\u0027 non era nuovo nella giurisprudenza costituzionale,\nosservo\u0027 che si deve «distinguere fra oneri imposti allo scopo di\nassicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua\nfunzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al\nsoddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalita\u0027\nprocessuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento di\nquella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i\nsecondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo\nall\u0027esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, percio\u0027,\nla violazione dell\u0027art. 24 della Costituzione». Di qui l\u0027accoglimento\ndella questione allora proposta e la conseguente declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma censurata, posto che essa,\navendo ad oggetto solo la dimostrazione, da parte del locatore, di\naver assolto taluni obblighi fiscali, risultava porre un onere solo\nper fini fiscali e senza «qualsivoglia connessione con il processo\nesecutivo e con gli interessi che lo stesso e\u0027 diretto a realizzare».\nE quella sentenza non manco\u0027 di sottolineare come la norma in oggetto\nsi ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza, gia\u0027 presente\nnell\u0027art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di eliminare ogni\nimpedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per\nla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. \n La sentenza n. 522 del 2002, invece, doveva pronunciarsi sulla\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 66, comma 2, del decreto del\nPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di\nimposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere\nil rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla parte vittoriosa\nal fine di procedere all\u0027esecuzione forzata nei confronti della parte\nsoccombente, se non dopo il pagamento dell\u0027imposta di registro. \n In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi richiami alla\npropria precedente giurisprudenza, ribadi\u0027 che la Costituzione di per\nse\u0027 non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale\ncorrelazione con il processo, ma confermo\u0027 la distinzione, gia\u0027\nevidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri «razionalmente\ncollegati alla pretesa dedotta in giudizio» e oneri volti, invece,\nalla soddisfazione di finalita\u0027 del tutto estranee; e aggiunse che\nquesti ultimi conducono «al risultato di precludere o ostacolare\ngravemente l\u0027esperimento della tutela giurisdizionale», incorrendo\nper tale ragione nella sanzione dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale.\nNel caso specifico la Corte ravviso\u0027 come fosse irragionevole\nprecludere l\u0027attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva\nin nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo - del\ntutto estraneo al principio di effettivita\u0027 della tutela\ngiurisdizionale. \n Pienamente in linea con questi precedenti e\u0027 la successiva\nsentenza n. 140 del 2022 nella quale la Corte costituzionale\ndichiaro\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 66, comma 2, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella parte\nin cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si\napplichi al rilascio della copia della sentenza o di altro\nprovvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per\nproporre l\u0027azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».\nIn motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi gia\u0027\nenunciati nelle precedenti citate decisioni, il Giudice delle leggi,\npur osservando che il dovere tributario rientra quelli inderogabili\ndi solidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 2 della Costituzione, ribadi\u0027 che il\ndiritto alla tutela giurisdizionale non puo\u0027 «in alcun modo essere\nsacrificato» in nome di esigenze di tutela dell\u0027interesse fiscale\ngenericamente inteso. E, nella specie, il divieto di rilascio del\nprovvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di\npassaggio in giudicato, impedendo di fatto l\u0027accesso al giudizio di\nottemperanza, e\u0027 stato ritenuto come un irragionevole limite al\ndiritto alla tutela giurisdizionale. \n 4. Ritiene, invece, questa Corte che non siano utilmente\nrichiamabili, a sostegno della legittimita\u0027 costituzionale della\nnorma in esame, le pronunce della Corte costituzionale relative al\nc.d. deposito per soccombenza. \n Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze n. 56 del 1963 e\nn. 142 del 1976, aventi entrambe ad oggetto l\u0027art. 651 codice di\nprocedura civile, a norma del quale veniva imposto a carico\ndell\u0027opponente, in caso di opposizione tardiva ad ingiunzione,\nl\u0027onere di depositare una somma per il caso di soccombenza, come\ncondizione di ammissibilita\u0027 dell\u0027opposizione stessa. Nelle due\ncitate decisioni il Giudice delle leggi dichiaro\u0027 non fondati i\nrelativi dubbi di legittimita\u0027 costituzionale, osservando, tra\nl\u0027altro, che la disposizione censurata trovava la propria «ragione\nessenziale nella particolare forza del provvedimento», aggiungendo\nche non e\u0027 possibile «dare al diritto alla tutela giurisdizionale\nun\u0027estensione tale da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno\nscopo sterile e dilatorio». Ed aggiunse, a chiusura, che comunque la\nnorma esentava dal deposito i soggetti ammessi al gratuito\npatrocinio. \n Le medesime considerazioni il Giudice delle leggi ebbe a svolgere\na proposito della questione di costituzionalita\u0027 della norma\ndell\u0027art. 668, terzo comma, codice di procedura civile (testo\noriginario) dettata per il procedimento di opposizione tardiva alla\nconvalida di sfratto, che, com\u0027e\u0027 noto imponeva il deposito di cui\nall\u0027art. 651 codice di procedura civile (si veda l\u0027ordinanza n. 63\ndel 1964). \n Un\u0027eco evidente di tali argomentazioni si ritrova, poi, anche\nnella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; nella\nsentenza 20 gennaio 1976, n. 156, infatti, fu dichiarata\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 364 codice di procedura civile nel testo allora vigente\nche, analogamente all\u0027art. 651 cit., prevedeva che il ricorso per\ncassazione dovesse essere preceduto dal deposito per il caso di\nsoccombenza. \n Si deve sottolineare, ad ogni modo, che l\u0027art. 364 codice di\nprocedura civile prevedeva tra l\u0027altro, al terzo comma, l\u0027esclusione\ndall\u0027obbligo di versamento «per i ricorsi nell\u0027interesse delle\npersone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio\ndi cassazione». \n Le norme degli articoli 651 e 668, la\u0027 dove rinviavano all\u0027art.\n364 codice di procedura civile per il deposito rendevano applicabile\nl\u0027esclusione ai due ricordati procedimenti cui si riferivano. \n Comunque sia, la logica del c.d. deposito per il caso di\nsoccombenza esprimeva l\u0027imposizione non gia\u0027 di un «pagamento» per\naccedere alla tutela giurisdizionale, ma di un «deposito», la cui\nperdita era solo eventuale, dipendendo dalla soccombenza. Essa poteva\napparire discutibile sul piano costituzionale a fronte del principio\ndi eguaglianza, la\u0027 dove imponeva un onere correlato non al valore\ndella controversia, ma alla sola natura della decisione impugnata e -\nnel caso del ricorso per cassazione - alla sola qualita\u0027 del giudice\ninvestito dell\u0027impugnazione. \n Quanto al deposito di cui all\u0027art. 364 cit., un\u0027evidente\nulteriore criticita\u0027 sul piano costituzionale si palesava anche\nrispetto al principio costituzionale dell\u0027allora secondo comma\ndell\u0027art. 111 della Costituzione (ora settimo comma). \n E\u0027 appena il caso di ricordare, comunque, che, nonostante\nl\u0027istituto del deposito per soccombenza fosse passato indenne - sia\npure per i due procedimenti speciali dell\u0027opposizione tardiva al\ndecreto ingiuntivo e all\u0027ordinanza di convalida di sfratto o di\nlicenza - allo scrutinio di legittimita\u0027 costituzionale, il\nlegislatore decise di propria iniziativa di cancellarlo con la legge\n18 ottobre 1977, n. 793 (abrogando l\u0027art. 651 codice di procedura\ncivile e sostituendo il terzo comma dell\u0027art. 668 c.p.c.), e lo fece\nanche per l\u0027ipotesi dell\u0027art. 364 codice di procedura civile, che\nvenne anch\u0027esso abrogato; con un intervento che, letto in filigrana,\nnon fa che confermare i dubbi di legittimita\u0027 costituzionale che si\nvanno a sollevare con la presente ordinanza. \n 5. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e\nqui rapidamente tratteggiati, il Collegio ritiene di dover sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 812,\ndella legge n. 107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3, 24 e\n111 della Carta fondamentale. \n E\u0027 interessante preliminarmente notare che l\u0027art. 58 del codice\ndi procedura civile ricomprende tra i compiti del cancelliere anche\nquello di provvedere all\u0027iscrizione delle cause a ruolo. Ne consegue\nche, stando alla formulazione letterale della disposizione in esame,\ndovrebbe pervenirsi alla conclusione che sia addirittura il\ncancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il rifiuto di\niscrizione a ruolo della causa. Non a caso, infatti, all\u0027indomani\ndell\u0027entrata in vigore della norma, si e\u0027 svolto un dibattito\nall\u0027interno di questa Corte relativo alle modalita\u0027 applicative della\nstessa. La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento del\n10 giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse dalla competente\nDirezione generale del Ministero della giustizia - dando atto della\npalese inaccettabilita\u0027 di «una lettura della novella nel senso di\naffidare al solo accertamento della cancelleria la sorte, e la\nprocedibilita\u0027, di un ricorso per cassazione» - ha disposto che\nquest\u0027ultima, una volta verificato il mancato versamento del\ncontributo unificato nella quota minima, fosse tenuta a trasmettere\ngli atti alla Sezione cui il ricorso spetta per materia, «per\nl\u0027adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza». \n Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza,\nnaturalmente, ha avuto l\u0027effetto di demandare al Giudice Corte di\ncassazione la valutazione della norma di cui si discorre, che,\ndunque, questo Collegio deve applicare. \n Ebbene, a differenza dell\u0027ormai scomparso deposito per\nsoccombenza, che esigeva appunto solo il deposito di una somma a\ntitolo, per cosi\u0027 dire, cauzionale, si e\u0027 nel nostro caso in presenza\ndi una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice la stessa\npossibilita\u0027 di promuovere un giudizio civile se non previo\nversamento della somma ivi indicata. Non c\u0027e\u0027 alcun collegamento tra\nl\u0027imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del\nservizio giustizia e nemmeno un collegamento tra l\u0027obbligo istituito\ne l\u0027esito, ad esempio, dei pregressi gradi di giudizio (in relazione\nall\u0027appello, al ricorso per cassazione e alla revocazione ordinaria),\ncome avveniva nella logica del vecchio istituto dell\u0027art. 364 c.p.c.;\nla norma in questione, infatti, e\u0027 di applicazione generale, senza\nalcuna esclusione (neppure per gli ammessi al patrocinio a spese\ndello Stato) e appare dettata dall\u0027unico obiettivo di «fare cassa»,\nesercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi\ndel servizio giustizia. \n In riferimento, piu\u0027 specificamente, al giudizio di cassazione,\nil Collegio osserva - facendo propri anche i condivisibili rilievi\ndel Procuratore generale nelle sue conclusioni alla pubblica udienza\n- che la norma nulla dispone in ordine agli eventuali ricorsi\nincidentali; posto che non spetta al ricorrente incidentale, infatti,\nl\u0027iscrizione a ruolo, questi parrebbe essere esentato dall\u0027obbligo,\nil che sarebbe segno di un\u0027evidente e ingiusta disparita\u0027 di\ntrattamento. \n La somma da versare, per quanto risulta dal testo, e\u0027 la medesima\na prescindere dal valore dei ricorsi. L\u0027art. 1, comma 812, cit.,\ninfatti, stabilisce, come gia\u0027 detto, che la causa non puo\u0027 essere\niscritta a ruolo se non e\u0027 versato «l\u0027importo determinato ai sensi\ndell\u0027art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per\nlegge»; il che viene a significare, dato l\u0027univoco tenore della\ndisposizione, che anche per ricorsi di valore notevolmente elevato,\nper i quali l\u0027art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115 del 2002 fissa il contributo unificato in somme\nmaggiori, sia sufficiente il versamento minimo di euro 43 per evitare\nla sanzione della improcedibilita\u0027. \n Il quadro che emerge dalla lettura della norma alla luce del\ncontesto complessivo dimostra innanzitutto la violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto che\nnulla viene previsto per consentire l\u0027accesso alla giurisdizione a\nchi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata; e\npalese e\u0027 anche la violazione degli articoli 24 e 111 della\nCostituzione, dal momento che la disposizione censurata preclude\nl\u0027accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura\nfiscale, senza che l\u0027onere imposto alla parte abbia un qualche\ncollegamento con il migliore svolgimento della funzione\ngiurisdizionale. Sicche\u0027 la disposizione appare, in ultima analisi,\nanche intrinsecamente irragionevole. \n Questo Collegio si e\u0027 interpellato, allo scopo di valutare il\npossibile superamento del dubbio di costituzionalita\u0027 nel senso\ndell\u0027infondatezza, sul se l\u0027entita\u0027 del versamento imposto, pari\nappunto ad euro 43, possa essere ritenuta cosi\u0027 modesta da non\ncostituire un intralcio per l\u0027accesso alla giurisdizione. In\nastratto, tale ragionamento potrebbe non essere del tutto\ninsostenibile. E tuttavia la legittimita\u0027 costituzionale di una norma\navente forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione\nalla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma anche\nin rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i quali\nc\u0027e\u0027 sicuramente il diritto di accedere alla giurisdizione, che\nl\u0027art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la difesa\ncome «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ne\nconsegue che la valutazione sul merito di una scelta del legislatore\nche tocca un diritto inviolabile non e\u0027 tra i poteri di questa Corte,\npotendo solo il Giudice delle leggi compierla secondo una logica di\nipotetico contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed i\ncosti che essa ha per la collettivita\u0027. \n L\u0027entita\u0027 della somma, pertanto, non esime, dunque, dall\u0027obbligo\ndi rimettere la questione alla Corte costituzionale, non apparendo\ndetta esiguita\u0027 idonea ad escludere il dubbio di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Il Collegio, peraltro, deve osservare, in riferimento alla\ngaranzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge, che\nl\u0027imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa misura si\nrisolve comunque in un vantaggio per chi, secondo la disciplina\nprecedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato\nproporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la\ntutela giurisdizionale. Trattare allo stesso modo, in funzione\ndell\u0027accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni differenti non\nsembra scelta conforme al principio di eguaglianza. Le considerazioni\nsvolte, del resto, coinvolgono la legittimita\u0027 costituzionale della\nnovita\u0027 normativa nella sua generale applicabilita\u0027 all\u0027introduzione\ndi tutti i procedimenti civili per cui e\u0027 prevista la debenza del\nc.d. contributo unificato. \n 6. Deve essere sollevata, dunque, siccome non manifestamente\ninfondata in riferimento ai suindicati parametri, questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 812, della legge 30\ndicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione. \n Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono\nessere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del giudizio in corso. \n La cancelleria di questa Corte curera\u0027 la notifica della presente\nordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa\nCorte, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua\ncomunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nriferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 812,\ndella legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in\nmotivazione; \n ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del giudizio in corso; \n dispone che, a cura della cancelleria di questa Corte, la\npresente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al\nProcuratore generale presso questa Corte, nonche\u0027 al Presidente del\nConsiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della\nRepubblica e al Presidente della Camera dei deputati. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza\nSezione civile, il 21 ottobre 2025. \n \n Il Presidente: Frasca","elencoNorme":[{"id":"64074","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","descrizionenesso":"in particolare","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"812","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"id":"64069","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","descrizionenesso":"introduttivo","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"812","specificaz_comma":"lett. a), numero 2","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"id":"64070","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero_legge":"115","descrizionenesso":"","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":".1","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art14"}],"elencoParametri":[{"id":"80436","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80437","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80438","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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