GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/256

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/256
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.598521
    "namelookup_time" => 0.146637
    "connect_time" => 0.181792
    "pretransfer_time" => 0.228333
    "size_download" => 76858.0
    "speed_download" => 128525.0
    "starttransfer_time" => 0.228355
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 51628
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 228256
    "connect_time_us" => 181792
    "namelookup_time_us" => 146637
    "pretransfer_time_us" => 228333
    "starttransfer_time_us" => 228355
    "total_time_us" => 598521
    "start_time" => 1770182522.2877
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/256"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x24df6e0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/256 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 04 Feb 2026 05:22:01 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 04 Feb 2026 05:22:01 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"256","numero_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma","localita_autorita":"","data_deposito":"16/06/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"17/12/2025","numero_gazzetta":"51","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"27 gennaio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"ANTONINI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell\u0027interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell\u0027ente e società, con o senza personalità giuridica, nell\u0027interesse dei quali ha agito il rappresentante o l\u0027amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati – Denunciata introduzione di un irragionevole automatismo processuale – Disparità di trattamento tra gli effetti assolutori extra-penali per i reati non\u0026nbsp;tributari rispetto a quelli per reati tributari – Violazione del principio di uguaglianza tributaria tra il contribuente assolto in sede penale per il quale opera l’automatico annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento anche quando manifesti una propria capacità contributiva e il contribuente che non è sottoposto a procedimento penale, nonostante abbia commesso violazioni tributarie – Lesione del diritto di difesa\u0026nbsp;dell’Agenzia delle entrate, la quale non può intervenire nel processo penale a tutela dell’interesse dello Stato alla riscossione delle imposte,\u0026nbsp;in coerenza con il principio della capacità contributiva – Illegittima intromissione del legislatore in un ambito, quello della valutazione del compendio probatorio, riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria – Violazione del principio della parità delle parti nel processo tributario.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. R.","prima_controparte":"Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Roma 3","altre_parti":"R. T., E.V. M., A. R.","testo_atto":"N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 16 giugno 2025 della Corte di giustizia  tributaria  di\nprimo grado di Roma sul ricorso proposto da  A.  R.  e  altri  contro\nAgenzia entrate - Direzione provinciale Roma 3. \n \nTributi - Processo tributario - Efficacia delle sentenze  penali  nel\n  processo tributario e nel processo di Cassazione -  Previsione  che\n  la sentenza  irrevocabile  di  assoluzione  perche\u0027  il  fatto  non\n  sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito  a\n  dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi\n  fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,\n  in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai\n  fatti  medesimi  -  Previsione  che  tale  sentenza   puo\u0027   essere\n  depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici  giorni\n  prima  dell\u0027udienza  o  dell\u0027adunanza  in  camera  di  consiglio  -\n  Applicazione di tali disposizioni, limitatamente  alle  ipotesi  di\n  sentenza di assoluzione perche\u0027 il fatto non  sussiste,  anche  nei\n  confronti della persona fisica nell\u0027interesse della quale ha  agito\n  il dipendente, il rappresentante legale  o  negoziale,  ovvero  nei\n  confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con o senza personalita\u0027 giuridica,\n  nell\u0027interesse   dei   quali   ha   agito   il   rappresentante   o\n  l\u0027amministratore anche di fatto, nonche\u0027  nei  confronti  dei  loro\n  soci o associati. \n- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei\n  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a\n  norma dell\u0027articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.\n  21-bis e, in via consequenziale, decreto  legislativo  14  novembre\n  2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), art. 119. \n\n\r\n(GU n. 51 del 17-12-2025)\n\r\n \n           LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO \n                         di Roma Sezione 13 \n \n    riunita in udienza il 13  maggio  2025  alle  ore  11,00  con  la\nseguente composizione collegiale: \n        Mamone Antonio, Presidente; \n        Natalini Aldo, relatore; \n        Velletti Monica, giudice, \n    in data 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul\nricorso n. 12788/2022 spedito il 6 ottobre 2022, \n    proposto da A. R., difeso da: \n        Vito Mangiaracina - MNGVTI85H28C286Z; \n        Asa Peronace - PRNSAA70D17H501R; \n    R. T. \n    ed elettivamente domiciliato presso vito.mangiaracina@pec.it \n    Contro: \n        Ag.  Entrate  Direzione  provinciale  Roma  3   elettivamente\ndomiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it \n        Ag.  Entrate  Direzione  provinciale  Roma  3   elettivamente\ndomiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it \n    terzi chiamati in causa \n    R. T. elettivamente domiciliato presso vito.mangiaracina@pec.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        avviso di accertamento n. ... \n    sul ricorso n. 17286/2022 spedito il 27 dicembre 2022, \n    proposto da E. V. M., difeso da: \n        Gerardo Parola - PRLGRD85L28F912S; \n        Sergio Sottocasa Biani - STTSRG74A03B354Y, \n    ed elettivamente domiciliato presso Via Santa Tecla,  4  -  20122\nMilano (MI) \n    R. T. T., difeso da: \n        Davide Laruffa - LRFDVD86A08F205O; \n        Vito Mangiaracina - MNGVTI85H28C286Z, \n    ed           elettivamente           domiciliato           presso\nsergio.sottocasabiani@cert.ordineavvocatimilano.it \n    contro Ag. Entrate Direzione  provinciale  Roma  3  elettivamente\ndomiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        avviso di accertamento n. ... \n    a seguito di discussione in pubblica udienza. \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    In esito alla sentenza della C.T.R. Lazio - Sez. XI, n. 771/2022,\ndep. il 22 febbraio 2022 - che, in accoglimento dell\u0027appello di R. A.\n, dichiarava nullo il giudizio di primo  grado  avverso  l\u0027avviso  di\naccertamento n. ... relativo ad IRAP-IVA dell\u0027anno d\u0027imposta ..., per\nviolazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato integrato\nil contraddittorio nei confronti degli altre tre soci  amministratori\n(individuarsi nei soci A. L., R. T. e V. M.) della C.L. «societa\u0027  di\nfatto», cosi\u0027 come ritenuta dai verificatori, e  rimetteva  gli  atti\nalla CTP di Roma, in diversa composizione, affinche\u0027  provvedesse  ad\nintegrare il contraddittorio - R. A. , come rappresentato  e  difeso,\ncon ricorso iscritto al n. 12788/2022  spedito  il  6  ottobre  2022,\nriassumeva  la  causa  con  cui  impugnava  il  suddetto  avviso   di\naccertamento in epigrafe notificatogli dall\u0027AdE-D.P.  Roma  III,  per\nmaggiori ricavi imputati alla societa\u0027 di  fatto  C.  L.  di  cui  il\nricorrente era ritenuto socio amministratore di fatto e autore  delle\nviolazioni contestate ed eccepiva: \n        1)  nullita\u0027  assoluta  dell\u0027avviso   di   accertamento   per\nincompetenza territoriale funzionale dell\u0027Ufficio controlli  dell\u0027AdE\n- D.P. Roma III ex articoli 31, 58 e 59 decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 600/1973, in favore dell\u0027AdE di Milano;  sosteneva  che\ntali norme dispongono, rispettivamente, che i soggetti diversi  dalle\npersone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova\nla loro sede legale o in mancanza la sede  amministrativa;  se  anche\nquesta manchi,  esse  hanno  il  domicilio  fiscale  nel  comune  ove\nstabilita una  sede  secondaria  o  una  stabile  organizzazione;  in\nmancanza nel comune ove esercitano prevalentemente la loro attivita\u0027;\nl\u0027art. 59, comma  1,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n600/1973 stabilisce che «l\u0027Amministrazione finanziaria puo\u0027 stabilire\nil domicilio  fiscale  del  soggetto,  in  deroga  alle  disposizioni\ndell\u0027articolo precedente, nel comune ove il soggetto stesso svolge in\nmodo continuativo la principale  attivita\u0027  ovvero,  per  i  soggetti\ndiversi dalle persone fisiche, e\u0027 il comune in cui  e\u0027  stabilita  la\nsede  amministrativa»  per  cui,  essendo  l\u0027attivita\u0027  della  C.  L.\nprevalentemente  esercitata  nel  Comune  di  Milano  ove   risultava\noperativa anche  la  sede  amministrativa,  l\u0027Agenzia  delle  entrate\ncompetente all\u0027accertamento doveva essere  quella  di  Milano  e  non\nquella di Roma; \n        2) nullita\u0027 del PVC per violazione degli articoli 33, decreto\ndel  Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  52   decreto   del\nPresidente della Repubblica n.  633/1972  e  10  legge  n.  212/2000,\nnonche\u0027  del  combinato  disposto  degli  articoli  70,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 600/1973, 75  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n.  633/1972  e  191  c.p.p.;  invalidita\u0027  derivata\ndell\u0027avviso di  accertamento  per  illegittimita\u0027  dell\u0027attivita\u0027  di\nverifica  dell\u0027Amministrazione  finanziaria;  inutilizzabilita\u0027   del\nmateriale probatorio  e  conseguente  infondatezza,  per  carenza  di\nprova, dei  rilievi  contenuti  nell\u0027atto  impositivo  in  violazione\ndell\u0027art. 2697 delcodice civile  in  ragione  del  provvedimento  del\ngiudice per le indagini preliminari di Milano; \n        3) infondatezza della pretesa erariale avanzata nei confronti\ndi esso ricorrente, quale  asserito  socio  amministratore  di  fatto\ndella societa\u0027 di fatto accertata, sia per quanto attiene la presunta\nresponsabilita\u0027 delle maggiori imposte  accertate  sia  per  presunta\nresponsabilita\u0027 per relative sanzioni, avendo l\u0027Ufficio utilizzato il\nprincipio della cd. «trasparenza», \n    concludeva, quindi, per l\u0027annullamento dell\u0027atto  impugnato,  con\nvittoria di spese. \n    Si costituiva l\u0027Agenzia delle entrate - D.P.  Roma  III  a  mezzo\nfunzionario, insistendo per la propria competenza e per la fondatezza\ndella pretesa impositiva e controdeduceva: \n        1) in merito  all\u0027eccezione  sub  1),  nel  senso  che  trova\napplicazione nella specie l\u0027art. 31,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 600/1973 per cui la competenza dell\u0027Ufficio accertatore\nva ricercata nella circoscrizione in cui e\u0027  stabilito  il  domicilio\nfiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla  data  in  cui\nquesta e\u0027 stata (o avrebbe dovuto essere)  presentata.  Il  domicilio\nfiscale della G. L. per l\u0027anno d\u0027imposta ...  veniva  dichiarato  nel\nMod/Unico soc. di capitale ... all\u0027indirizzo di via ... per cui e\u0027 lo\nstesso ricadeva senz\u0027altro nel territorio di  competenza  della  D.P.\nIII di Roma che ha emesso l\u0027atto impugnato; \n        2) in merito all\u0027eccezione sub 2), nel senso che le  indagini\ndi natura tributaria seguono una specifica  disciplina  disgiunta  da\nquelle in materia penale e che il giudice per le indagini preliminari\ndi Milano nel procedimento penale avviato per i fatti in questione ha\ndichiarato inutilizzabili solo  alcuni  documenti  e  non  tutti;  di\ncontro parte ricorrente non ha adempiuto all\u0027onere di indicare quali,\ntra tutti i documenti, non erano ad esso imputabili; \n        3) in merito all\u0027eccezione sub 3), nel senso dell\u0027estraneita\u0027\nal thema decidendum essendo l\u0027avviso  di  accertamento  emesso  dalla\nD.P. - II di Milano per nulla prodromico agli avvisi di  accertamento\nemessi dalle altre competenti Direzioni provinciali, tra cui la  D.P.\nIII di Roma, \n    concludeva quindi per il rigetto del ricorso e la  condanna  alle\nspese. \n    All\u0027udienza del 10 ottobre 2023 questa Corte disponeva  rinvio  a\nnuovo ruolo al fine  di  consentire  alla  parte  ricorrente,  resasi\ndisponibile, di integrare il contraddittorio nei  confronti  dei  tre\nsoci indicati nella succitata sentenza della C.T.R.  Lazio,  mediante\nnotifica della stessa nonche\u0027 del  ricorso  ai  soggetti  suindicati,\nconcedendo termine fino al 20 dicembre 2023 per  l\u0027adempimento  (ord.\nn. 3354/2023). \n    Alla successiva udienza del 30 gennaio 2024,  in  mancanza  delle\nrelate di notifica attestanti l\u0027avvenuto perfezionamento dell\u0027atto di\nchiamata in causa del  terzo  per  integrazione  del  contradditorio,\nredatto dal ricorrente R. in ottemperanza all\u0027ordinanza collegiale n.\n3354/2023, si  rinviava  all\u0027udienza  del  12  marzo  2024  (ord.  n.\n316/2024). \n    All\u0027udienza del 12 marzo 2024, rilevata  nuovamente  la  mancanza\ndella prova, non offerta dalla parte ricorrente, del  perfezionamento\ndelle notifiche dell\u0027atto di chiamata di terzo nei confronti dei soci\n(litisconsorzi necessari) L. A., T. R. ,  M.  E.  V.  ,  ritenuta  la\nnecessita\u0027 di dar corso al presente  giudizio  con  la  pienezza  del\ncontraddittorio  fra  tutte  le  parti  e  nel  piu\u0027  breve   termine\npossibile,  questa  Corte  onerava  l\u0027Ufficio  D.P.  Roma  III  delle\nnotifiche dell\u0027atto di chiamata di terzo, del  ricorso  introduttivo,\ndella sentenza della CTR Lazio n. 771/2022 e del verbale di  udienza,\nonerandolo  altresi\u0027  della  verifica  degli  attuali  domicili   dei\nsuddetti soci presso l\u0027anagrafe tributaria (ord.  n.  790/2024),  con\nrinvio a nuovo ruolo. \n    Con atto di costituzione in giudizio del  25  novembre  2024,  in\nvista dell\u0027udienza  di  trattazione  frattanto  rifissata  per  il  3\ndicembre 2024, si costituiva, a  mezzo  difensore,  il  litisconsorte\nnecessario T. R. che,  dopo  aver  premesso  la  coeva  pendenza  del\nproprio ricorso iscritto al n. 17286/2024  e  pendente  presso  altra\nsezione di questa Corte, al quale chiedeva la  riunione,  deduceva  e\narticolava le proprie difese nei seguenti termini: \n        eccepiva la  mancata  qualifica  di  amministratore  o  socio\nocculto della societa\u0027  C.  e  rappresentava  che,  per  le  medesime\ncontestazioni mosse dall\u0027ufficio finanziario che avevano  dato  luogo\nal procedimento penale n. 3173/2022 a  carico  di  R.  dalla  Procura\ndella Repubblica presso il Tribunale di Milano, egli, assieme al R. ,\nM. e L. , era stato assolto dalla Corte  di  appello  di  Milano  con\nsentenza del 28 marzo 2023, n. 2754 - che produceva per intero -  con\nla formula «perche\u0027 il fatto non sussiste» dai reati di cui  ai  capi\n2, 9, 14, 15, 18 e 20, e, assieme a M. , «per non  aver  commesso  il\nfatto» dai reati di cui ai capi 3), 6), 8), 10), 11), 13), 16) e 17);\nsentenza  divenuta  irrevocabile  per  quanto  riguarda  la   propria\nposizione processuale a  seguito  dell\u0027inammissibilita\u0027  del  ricorso\ndel P.G. resa con sentenza della Corte  di  cassazione,  Sezione  III\npenale, n. 38125 del 14 maggio 2024, del pari prodotta; \n        invocava  l\u0027efficacia  nel  procedimento   tributario   della\nsuddetta sentenza assolutoria ex art. 21-bis decreto  legislativo  n.\n74 del 2000, come introdotto dal decreto legislativo 14 giugno  2024,\nn. 87, trattandosi di sentenza irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il\nfatto non sussiste o l\u0027imputato non lo ha  commesso,  pronunciata  in\ndibattimento nei confronti del medesimo soggetto  e  per  gli  stessi\nfatti  materiali  oggetto  di  valutazione  nel   presente   processo\ntributario; \n        invocava e produceva altresi\u0027 ulteriori  pronunce  di  merito\nrese  da  giudici  tributari  in  epoca  antecedente  alla  pronuncia\nassolutoria resa in sede penale, \n    chiedeva  pertanto,  previa  riunione  dei  giudizi,  dichiararsi\ninfondata  la  pretesa  dell\u0027Ufficio  finanziario   con   conseguente\nannullamento dell\u0027impugnato avviso, con condanna dell\u0027Amministrazione\nfinanziaria  alle  spese  processuali  in  favore  del   procuratore,\ndichiaratosi antistatario. \n    All\u0027udienza del 3 dicembre 2024, a fronte di istanza di  riunione\ndel ricorso n. 12788/2024 al ricorso n. 17286/2024,  promosso  da  T.\nR., pendente presso la Sez. XII di questa Corte, relativo al medesimo\navviso di accertamento, si rimettevano gli atti al Presidente, per le\ndeterminazioni di competenza (ord. n. 3613/2024). \n    All\u0027udienza  dell\u002711  marzo  2025,  frattanto  rifissata  per  la\ntrattazione unitaria dei ricorsi e l\u0027eventuale loro riunione,  questa\nCorte, sentite le parti,  considerato  che  e\u0027  intervenuta  sentenza\npenale irrevocabile che ha  assolto  i  ricorrenti  da  alcune  delle\nimputazioni, differenziando peraltro le  posizioni  di  ciascuno  dei\ncontribuenti e considerato altresi\u0027  il  disposto  dell\u0027art.  21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000,  concedeva  termine  alle  parti  per\npresentare  memorie  illustrative  relative  all\u0027incidenza  di   tali\nsopravvenienze  giurisprudenziali  e   normative   sulle   specifiche\nposizioni di ciascun contribuente con riferimento puntuale all\u0027avviso\ndi accertamento impugnato e rinviava al 13  maggio  2025,  concedendo\ntermine fino a venti giorni prima per il deposito delle memorie (ord.\nn. 752/2025). \n    Con memorie autorizzate del 23 aprile 2025, il  difensore  di  T.\ninsisteva sull\u0027efficacia nel procedimento tributario  della  sentenza\npenale assolutoria definitiva pronunciata nei confronti del  T.  agli\neffetti dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74  del  2000,  come\nintrodotto dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87;  richiamava\ne  depositava,  altresi\u0027,  la  sentenza  della  CGT   di   II   della\nLombardia-Sez. XIX n. 418/2025 che, nel merito,  rigettava  l\u0027appello\ndell\u0027AdE, confermando la sentenza  di  primo  grado  di  annullamento\ndell\u0027avviso di accertamento impugnato, previa applicazione  dell\u0027art.\n21-bis cit. \n    Con memorie autorizzate del 22 aprile 2025 e del 23  aprile  2025\nl\u0027Agenzia delle entrate ribadiva che il presente giudizio  tributario\ne\u0027 relativo all\u0027avviso di accertamento n. ... per il ... , sulla base\ndella dichiarazione inviata in data ..., emesso in capo alla C. L.  ,\nriqualificata come societa\u0027 di fatto amministrata da R. A. , T. R.  ,\nL. A. , M. E. V. che,  con  una  motivazione  rafforzata  di  ben  23\npagine, si riferiva al  contenuto  del  PVC  che  comunque  intendeva\nintegralmente  riportato,  redatto  dall\u0027Ufficio  centrale  antifrode\ndella Direzione centrale accertamento dell\u0027Agenzia delle  entrate  in\ndata ... ; con tale atto, la DP accertava: un reddito da ripartire ex\narticoli 39 e 41-bis  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n600/1973 a T. , L, , E. , e R. per il ... pari a euro  ...  a  fronte\ndella distrazione di somme della societa\u0027 nei confronti degli  stessi\nsoci; ai fini IRAP un valore della produzione di euro  ...;  ai  fini\nIVA ex art. 54, comma 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 600/1973: un volume di affari pari a euro ... e  un\u0027IVA  a  debito\npari a euro ... (la differenza con quanto dichiarato pari a euro  ...\ne\u0027 relativa a operazioni non imponibili ex art. 8, comma 35, legge n.\n67/1988 e un\u0027indebita detrazione IVA per euro ... su un imponibile di\neuro ... Quanto all\u0027art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.  74/2000,\ninvocava anzitutto il principio affermato da Cassazione civ.  con  la\nsentenza n. 3800/2025, secondo cui esso si  riferisce  esclusivamente\nalle sanzioni tributarie e non  all\u0027imposta  e,  quanto  all\u0027invocata\nassoluzione, precisava che la sentenza n. 2754 del 2023  della  Corte\ndi appello di Milano, riferibile alla pretesa  tributaria  contestata\ncon l\u0027atto impositivo oggetto della controversia per le sole  fatture\nemesse non ritenute imponibili nei confronti della E. J. , ha assolto\ngli amministratori di fatto della C. L. , riqualificata come societa\u0027\ndi persone, ex art. 530, comma 2,  codice  di  procedura  penale  per\nmancanza  di  prova  certa  derivante,  per  la  gran  parte,   dalla\ndichiarata inutilizzabilita\u0027 ex art. 220 disposizioni  di  attuazione\ndel codice di procedura penale di tutti i dati informatici  acquisiti\nquali numerosissime e-mail e file contenti prospetti in formato excel\ned altro e delle dichiarazioni acquisite dai funzionari dell\u0027AdE rese\nda soggetti indagati, sicche\u0027 si  tratta  di  valutazioni  probatorie\ntipiche del giudicato penale, che non incidono nei  fatti  contestati\nin sede tributaria. \n    All\u0027udienza del 13 maggio 2025, sentite le  parti,  si  procedeva\nalla  previa  riunione  del  ricorso  n.  17286/2022  al  ricorso  n.\n12788/2022 ai sensi dell\u0027art. 29 decreto legislativo n. 546 del 1992;\nquindi si procedeva alla discussione e,  all\u0027esito,  il  Collegio  si\nritirava in Camera di consiglio. \n \n               Rilevanza e non manifesta infondatezza \n        (articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) \n \n    1. Questa Corte di giustizia tributaria ritiene rilevante, e  non\nmanifestamente infondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel vigente art. 21-bis del decreto legislativo n. 546 del  1992  per\nviolazione degli articoli 3, primo comma, 53, 24, secondo comma,  97,\n111, primo e secondo comma, della Costituzione. \n    2. Occorre premettere che l\u0027atto impugnato, relativo ad  IRAP  ed\nIVA dell\u0027anno ..., trova innesco da  una  verifica  fiscale  condotta\ndall\u0027Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento  Ufficio\nantifrode Sezione di Milano nei  confronti  del  consorzio  E.  J.  ,\ncostituito nel ... (succeduto al pregresso consorzio C. G.) con  sede\na  ...  Via  ...  operante  nel  settore  di  servizi  di  logistica,\nfacchinaggio e trasporti e ritenuto di fatto amministrato  da  R.  A.\ncon i soci qui convenuti L. A.  ,  M.  E.  V.  e  T.  R.  ,  ritenuti\n«organizzatori occulti» e reali gestori del sistema che,  pur  celati\ndietro formali amministratori prestanome,  concretamente  inscenavano\nil sorgere di realta\u0027 operative  reclutando  lavoratori  (formalmente\ninquadrati come soci cooperatori), curavano i rapporti con i  clienti\ne determinavano tutti gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali\n(pag. 12 PVC). \n    A seguito della suddetta verifica fiscale compendiata in  tredici\nPVC poi culminati in un procedimento  penale  avviato  dalla  Procura\ndella   Repubblica   di    Milano    per    violazioni    tributarie,\nl\u0027amministrazione finanziaria veniva a  conoscenza  di  un  complesso\nmeccanismo fraudolento finalizzato all\u0027evasione fiscale, a  struttura\n«piramidale» avente, alla base, una serie  di  cooperative  di  primo\nlivello, operanti nel settore dei servizi alle imprese (facchinaggio,\nlogistica, trasporti), tra le quali la  C.  L.  societa\u0027  formalmente\ncostituita nella forma cooperativa, con a capo il consorzio E. J . \n    Secondo i verificatori - e la Procura meneghina - detto consorzio\ncon la propria attivita\u0027 di mediazione, interfacciandosi  con  solide\nrealta\u0027 industriali medio-grandi (committenti) ed offrendo condizioni\ndi lavoro particolarmente vantaggiose,  riusciva  ad  acquistare  una\ngrande fetta di commesse presenti sul mercato, per  poi  affidarle  a\nsocieta\u0027 cooperative costituite ad  hoc  necessarie  al  reclutamento\ndella manodopera; in seguito queste ultime avrebbero posto in  essere\ngravi ed  ingenti  illeciti  fiscali  e  contributivi,  con  notevole\ncompressione del costo del lavoro, e guadagni  di  rilevante  entita\u0027\nper gli  organizzatori,  con  una  ostentata  personalita\u0027  giuridica\ndistinta  (anche  se  fittizia)  a  cui  attribuire  le   conseguenti\nresponsabilita\u0027 tributarie. \n    L\u0027organizzazione cosi\u0027 composta avrebbe gestito  durevolmente  un\nsistema  imprenditoriale   illegale,   fondato   sulla   vendita   di\nforza-lavoro ad imprese: inscenando la costituzione e la liquidazione\ndi  realta\u0027  cooperative;  reclutando   i   lavoratori,   formalmente\ninquadrati come soci lavoratori; curando i rapporti  con  le  imprese\ninteressate all\u0027acquisto  di  forza-lavoro;  determinando  tutti  gli\naspetti   societari,    amministrativi,    contabili    e    fiscali,\nfraudolentemente volti ad ostentare una realta\u0027 mistificata  utile  a\ncoprire le reali responsabilita\u0027 connesse alla violazione sistematica\ndelle norme in materia di lavoro, tributarie e in materia societaria. \n    Quanto alla posizione del R. , insieme agli altri tre soci  -  L.\nA. , T. R. e M. V. E. - avrebbero gestito una societa\u0027 di  fatto  che\nutilizzava lo schermo della societa\u0027 cooperativa C. L.  ,  del  tutto\npriva delle caratteristiche tipiche  di  una  societa\u0027  mutualistica,\nnonostante la formale iscrizione alla Camera  di  commercio  di  ...,\nrilevante ai soli fini del radicamento della competenza  territoriale\ndell\u0027Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Roma III. \n    2.1. Cio\u0027 premesso per i fatti-reato  sulla  base  dei  quali  e\u0027\nstato  emesso  l\u0027impugnato  avviso  di  accertamento  e\u0027  intervenuta\nsentenza  penale  (anche)  di  assoluzione  pronunciata  dalla  Corte\nd\u0027appello di Milano n. ... del ... , dep. il ... resa con le seguenti\nformule: \n        «perche\u0027 il fatto non sussiste» dai reati di cui ai capi 1, 2\n(relativamente ai fatti commessi il ... e il ...),  9  (relativamente\nai fatti successivi al ...), 14 (relativamente ai fatti successivi al\n...), 15, 18 e 20 (v. pag. 177  sentenza)  nei  confronti  di  R.  A.\n(ricorrente), T. R. (ricorrente-interveniente volontario), M.  V.  E.\n(non costituito nel presente giudizio) e L. A.  (non  costituito  nel\npresente giudizio) ed altri; \n        «per non aver commesso il fatto» dai reati di cui ai  capi  6\n(relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16 e 17  nei\nconfronti di R. A. (ricorrente); \n        «per non aver commesso il fatto» dai reati di cui ai capi  3,\n6 (relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16  e  17,\nnei confronti di T. R. (ricorrente-interveniente volontario) e M.  V.\nE. , \n    con conseguente rideterminazione della pena inflitta per il reato\ndi cui al capo 3 in anni due e mesi quattro di reclusione quanto a R.\nA. e anni tre e mesi sei quanto a L. per i reati di cui ai capi 3,  6\n(relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11,  13,  16  e  17,\nunificati  nel  vincolo  della   continuazione,   oltre   alle   pene\naccessorie, con revoca della confisca per  equivalente  disposta  nei\nconfronti di R. , T. , M. e altri e con riduzione alla somma di  euro\n... della confisca per equivalente disposta nei confronti di L. \n    La Corte d\u0027appello, investita di plurime  eccezioni  processuali,\ntra cui la violazione del disposto di cui all\u0027art.  220  disposizioni\ndi attuazione del codice  di  procedura  penale,  in  relazione  alle\nresidue   fattispecie   contestate   non   interessate   dall\u0027effetto\nestintivo, ha ritenuto fondata l\u0027eccezione  sollevata  dalla  maggior\nparte delle difese  di  inutilizzabilita\u0027  degli  elementi  di  prova\nacquisiti dai funzionari dell\u0027Agenzia  delle  entrate  in  violazione\ndell\u0027art. 220 disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura\npenale e costituiti da documenti, sia cartacei che informatici (tra i\nquali numerosissime mail allegate ai tredici PVC prodotti  nel  corso\ndel  dibattimento),  che  erano  stati  estratti,  in   copia,   dopo\nl\u0027emersione degli indizi di reato (e precisamente il ..., quando  una\nparte degli imputati era stata gia\u0027 iscritta nel registro ex art. 335\ncodice di procedura penale). \n    2.2.  Dalla  lettura  dei  capi  di  imputazione  si  evince  che\nl\u0027assoluzione riguarda: anzitutto, il  delitto  di  associazione  per\ndelinquere contestato al capo 1, a carico di R. , T. ,  M.  ,  L.  ed\naltri, finalizzata alla commissione di  una  serie  indeterminata  di\ndelitti di emissione e di utilizzazione  di  fatture  per  operazioni\noggettivamente e soggettivamente inesistenti avvalendosi di  fittizie\ncooperative di produzione e lavoro collegate/consorziate alla E. J. ,\ntra le quali C. L. ; poi  taluni  reati  fine  coinvolgenti  a  vario\ntitolo  la  C.  L.  di  utilizzazione  di  fatture   per   operazioni\ninesistenti ex art. 2, decreto legislativo n. 74/2000  (capi  2,  11,\n17), emissione di fatture  per  operazioni  inesistenti  ex  art.  8,\ndecreto legislativo n. 74/2000  (capi  3,  9,  14,  15,  18),  omessa\ndichiarazione ex art. 5, decreto legislativo n. 74/2000 (capi 8 e 13)\ne dichiarazione infedele ex articoli 4,  20  decreto  legislativo  n.\n74/2000 (capi 10, 16). \n    Trattasi, all\u0027evidenza, dei medesimi  fatti  (e  delle  identiche\nriprese a tassazione) posti a fondamento dell\u0027avviso di  accertamento\nimpugnato innanzi  a  questa  Corte  e  l\u0027assoluzione,  peraltro,  si\nestenderebbe anche  in  favore  della  societa\u0027  ai  sensi  dell\u0027art.\n21-bis, comma 3, decreto legislativo n. 74/2000. \n    Spiegando  la  sentenza  penale  di  assoluzione   efficacia   di\ngiudicato  nell\u0027ambito   del   presente   giudizio   con   rifermento\nall\u0027esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali,  dovrebbe\nritenere questa Corte, ai sensi e per gli effetti  dell\u0027art.  21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000, anche  con  riferimento  al  presente\ngiudizio tributario che tali fatti non sussisterebbero, per  mancanza\ndel relativo presupposto impositivo delle maggiori imposte accertate,\ncon la conseguenza che, in accoglimento dei motivi di ricorso del  R.\ne del T. , dovrebbe senz\u0027altro annullare l\u0027avviso di accertamento  in\n(immediata) applicazione dello ius superveniens. \n    2.3. Occorre rilevare altresi\u0027  che  all\u0027esito  del  giudizio  di\nappello, per quanto qui di rilievo: \n        R. A. e\u0027 stato condannato in via definitiva in  relazione  al\nreato di cui agli articoli 110 codice penale e 8, decreto legislativo\nn. 74/2000 perche\u0027, in concorso con  L.  A.  ,  quali  amministratori\nocculti, F. A. quale legale rappresentante, emettevano dal ... al ...\n, fatture per operazioni  oggettivamente  inesistenti  nei  confronti\ndelle cooperative C. L. , F. e F. J. , al  fine  di  consentire  loro\nl\u0027evasione dell\u0027IVA per un importo  complessivo  pari  ad  imponibile\neuro ... ed IVA euro ...; \n        L. A. e\u0027 stato condannato in relazione al  reato  di  cui  al\ncapo 3) sopra indicato di cui agli articoli 110  codice  penale  e  5\ndecreto legislativo n.  74/2000,  capo  6),  relativamente  ai  fatti\ncommessi il ... , e capo 8), articoli 110 codice penale e  4  decreto\nlegislativo n. 74/2000, capo 10), articoli  110  codice  penale  e  2\ndecreto legislativo n. 74/2000, capo 11), articoli 110 codice  penale\ne 5 decreto legislativo n. 74/2000, capo  13),  articoli  110  codice\npenale, 4 decreto legislativo n.  74/2000,  capo  16),  articoli  110\ncodice penale e 2, decreto legislativo n. 74/2000, capo 17). \n    Senonche\u0027 per entrambi gli imputati,  in  esito  al  ricorso  per\ncassazione interposto da entrambi (oltreche\u0027 dal procuratore generale\npero\u0027   dichiarato   inammissibile),   ritenuto   dalla   Corte   non\nmanifestamente infondato con riguardo ai comuni motivi di  violazione\ndi legge di cui all\u0027art. 220 disposizioni di attuazione del codice di\nprocedura penale , e\u0027 maturata la prescrizione, sicche\u0027 la Cassazione\nha annullato senza rinvio la sentenza d\u0027appello nei confronti di R. ,\nL. , con revoca della confisca per equivalente disposta nei confronti\ndi quest\u0027ultimo (Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2024, n. 38125). \n    2.4. Se non  fosse  entrato  in  vigore  l\u0027art.  21-bis,  decreto\nlegislativo n. 74/2000 questa Corte si sarebbe dovuta confrontare coi\nnoti principi - costantemente affermati prima dello ius  superveniens\nin tema di rapporti tra  processo  tributario  e  processo  penale  -\nsecondo i quali la sentenza irrevocabile  di  assoluzione  dal  reato\ntributario, emessa con la formula «perche\u0027 il  fatto  non  sussiste»,\nnon  spiega  automaticamente  efficacia  di  giudicato  nel  processo\ntributario, ancorche\u0027 i fatti accertati  in  sede  penale  siano  gli\nstessi  per  i  quali  l\u0027amministrazione  finanziaria   ha   promosso\nl\u0027accertamento nei confronti del contribuente, ma puo\u0027  essere  presa\nin  considerazione  come  possibile  fonte  di  prova   dal   giudice\ntributario,  il  quale,   nell\u0027esercizio   dei   propri   poteri   di\nvalutazione, deve verificarne la rilevanza nell\u0027ambito  specifico  in\ncui detta decisione e\u0027 destinata ad operare  (ex  multis,  Cassazione\nciv., Sez.  tribunale,  ordinanza  27  giugno  2019,  n.  17258,  Rv.\n654693-01; Id. 22 maggio 2015, n. 10578, Rv. 635637-01; Id. 12  marzo\n2007, n. 5720), tanto piu\u0027 che - nel caso di  specie  -  da  un  lato\nl\u0027assoluzione  oggi   invocata   dai   ricorrenti   si   e\u0027   fondata\nsull\u0027inutilizzabilita\u0027 processuale di  taluni  documenti  informatici\nacquisiti dai verificatori,  dall\u0027altro,  per  i  restanti  reati  e\u0027\nmaturata la prescrizione. \n    Atteso che nel processo tributario vigono i limiti in materia  di\nprova posti dall\u0027art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992 (e,\nin precedenza, dall\u0027art. 35, comma  4,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), e  trovano  ingresso,  con\nrilievo  probatorio,  in  materia  di  determinazione   del   reddito\nd\u0027impresa, anche presunzioni semplici (art. 39, comma 2, decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  n.  600/1973),  prive  dei   requisiti\nprescritti ai fini della  formazione  di  siffatta  prova  tanto  nel\nprocesso civile (art. 2729, comma 1, c.c.), che nel  processo  penale\n(art. 192, comma 2, codice di procedura penale),  prima  dell\u0027odierno\nius superveniens  nessuna  automatica  autorita\u0027  di  cosa  giudicata\navrebbe potuto attribuirsi  nel  presente  giudizio  tributario  alla\nsentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in\nmateria di reati tributari,  ancorche\u0027  i  fatti  accertati  in  sede\npenale  fossero  stati  gli  stessi  per  i  quali  l\u0027amministrazione\nfinanziaria   ha   promosso   l\u0027accertamento   nei   confronti    del\ncontribuente. Pertanto, il giudice tributario  -  prima  dell\u0027odierna\nnovella - non poteva limitarsi a rilevare l\u0027esistenza di una sentenza\ndefinitiva   in   materia   di    reati    tributari,    estendendone\nautomaticamente gli effetti con riguardo all\u0027azione accertatrice  del\nsingolo ufficio tributario, ma, nell\u0027esercizio dei propri autonomi  e\ndoverosi poteri di valutazione  della  condotta  delle  parti  e  del\nmateriale  probatorio  acquisito  agli  atti  (art.  116  codice   di\nprocedura civile), doveva, in ogni  caso,  verificarne  la  rilevanza\nnell\u0027ambito specifico in cui esso  e\u0027  destinato  ad  operare  (Cass.\nciv., 27 giugno 2019, n. 17258; Id. 4 novembre 2017, n.  28174;  Id.,\n22 maggio 2015, n. 10578; Cassazione 27 febbraio 2013, n. 4924;  Id.,\n27 settembre 2011, n. 19786; Id., 12 marzo 2007,  n.  5720;  Id.,  24\nmaggio 2005, n. 10945). \n    3. L\u0027entrata in vigore, a far data dal 29 giugno 2024,  dell\u0027art.\n21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 (intitolato  «Efficacia  delle\nsentenze  penali  nel  processo  tributario   e   nel   processo   di\nCassazione»), come introdotto dall\u0027art. 1 del decreto legislativo  14\ngiugno 2024, n. 187 (recante  «Revisione  del  sistema  sanzionatorio\ntributario, ai sensi dell\u0027art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»,\nin  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  28  giugno  2024),  ha  mutato\nprofondamente i rapporti tra processo tributario e  processo  penale,\nintroducendo un segnale di forte discontinuita\u0027 rispetto  all\u0027assetto\nche si era venuto a realizzare. Esso cosi\u0027 dispone: \n        «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il  fatto\nnon sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in  seguito\na dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi\nfatti materiali oggetto di valutazione nel processo  tributario,  ha,\nin questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado,  quanto  ai\nfatti medesimi. \n        2. La sentenza penale irrevocabile di cui  al  comma  1  puo\u0027\nessere depositata anche nel giudizio di Cassazione  fino  a  quindici\ngiorni prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in Camera di consiglio. \n        3.  Le  disposizioni  dei  commi  1   e   2   si   applicano,\nlimitatamente alle ipotesi di  sentenza  di  assoluzione  perche\u0027  il\nfatto  non  sussiste,  anche  nei  confronti  della  persona   fisica\nnell\u0027interesse della quale ha agito il dipendente, il  rappresentante\nlegale o negoziale, ovvero nei confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con  o\nsenza personalita\u0027 giuridica, nell\u0027interesse dei quali  ha  agito  il\nrappresentante  o  l\u0027amministratore  anche  di  fatto,  nonche\u0027   nei\nconfronti dei loro soci o associati.» \n    A far data dal 1° gennaio 2026, con l\u0027entrata in vigore del testo\nunico di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,  l\u0027art.\n21-bis, formalmente abrogato dall\u0027art. 130, rifluira\u0027  nell\u0027art.  119\nnel medesimo testo. \n    3.1. Sulla portata e sugli effetti di  tale  disposizione  si  e\u0027\ngia\u0027 pronunciata la Corte di cassazione  che,  da  ultimo,  ha  cosi\u0027\nstatuito: «La disposizione, che non si accompagna alla previsione  di\nuna sospensione obbligatoria del processo tributario in  pendenza  di\nquello  penale,  impone  di  riconoscere  efficacia  vincolante   nel\nprocesso tributario  al  giudicato  penale  assolutorio  formatosi  a\nseguito di giudizio dibattimentale, purche\u0027 tale giudicato  abbia  ad\noggetto  gli  stessi  fatti  materiali  oggetto  di  valutazione  nel\nprocesso tributario e purche\u0027 l\u0027assoluzione sia avvenuta in  base  ad\nuna delle due  formule  sopra  indicate;  l\u0027efficacia  del  giudicato\nattiene quindi agli \"stessi fatti materiali\", il  che  ha  indotto  i\nprimi commentatori ad evidenziare che, quando si discute di efficacia\ndella sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce  al\ngiudicato penale in se\u0027 e per  se\u0027,  ma  all\u0027accertamento  dei  fatti\ncontenuti nella relativa decisione. E quindi, cio\u0027 che interessa  non\ne\u0027 il valore extra-penale  del  dispositivo  della  sentenza,  ma  il\nvalore extra-penale degli accertamenti di  fatto»  (cosi\u0027  Cassazione\nciv., Sez. tribunale, 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.). \n    La  Sezione  tributaria   della   Cassazione,   sulla   base   di\nun\u0027interpretazione reiteratamente espressa (Cass.  civ.,  16  gennaio\n2025, n. 1021; Id., 31 luglio 2024, n. 21584; Id., 3 settembre  2024,\nn. 23570; Id., 3 settembre 2024, n. 23609) e\u0027 dell\u0027avviso che lo  ius\nsuperveniens rappresentato dall\u0027art. 21-bis cit. si applica anche  ai\ncasi - come quello  per  cui  e\u0027  causa  (donde  la  rilevanza  della\nsollevata questione di costituzionalita\u0027) - in cui la sentenza penale\ndibattimentale  di  assoluzione  sia  divenuta   irrevocabile   prima\ndell\u0027entrata in vigore del citato  decreto  legislativo  n.  87/2024,\npurche\u0027, alla data di entrata in  vigore  del  medesimo,  sia  ancora\npendente il giudizio di  cassazione  contro  la  sentenza  tributaria\nd\u0027appello che ha condannato il contribuente in relazione ai  medesimi\nfatti,   rilevanti   penalmente,   dai   quali   egli    sia    stato\nirrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una\ndelle formule di merito previste dal codice di rito  penale  (perche\u0027\nil fatto non sussiste o perche\u0027 l\u0027imputato  non  l\u0027ha  commesso).  Le\ndisposizioni in esame appaiono, infatti, avere carattere processuale,\nincidendo  sulla  efficacia  esterna  nel  processo  tributario   del\ngiudicato penale (il primo comma) e sulle modalita\u0027 di produzione nel\ngiudizio di cassazione (il secondo comma) (cosi\u0027, ancora,  Cassazione\nciv., 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.) \n    Richiamando il principio generale  per  il  quale,  nel  caso  di\nsuccessione di leggi processuali nel tempo, ove  il  legislatore  non\nabbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di  cui\nall\u0027art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina si applica  non\nsolo i processi iniziati successivamente alla sua entrata  in  vigore\nma anche  i  singoli  atti,  ad  essa  successivamente  compiuti,  di\nprocessi iniziati prima della sua entrata in vigore (cosi\u0027 Cassazione\nciv., 3 aprile 2017, n. 8590; Id. 30 dicembre 2014, n. 27525; Id.  12\nsettembre 2014, n. 19270), piu\u0027 in particolare si e\u0027 affermato -  per\nquel che qui rileva ai fini della rilevanza  e  della  non  manifesta\ninfondatezza della qui sollevata questione - che «l\u0027art.  21-bis  del\ndecreto legislativo n. 74/2000, introdotto dal decreto legislativo n.\n87 del 2024,  che  riconosce  efficacia  di  giudicato  del  processo\ntributario  alla  sentenza  penale  dibattimentale  irrevocabile   di\nassoluzione, e\u0027 applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in\ncui detta sentenza e\u0027 divenuta irrevocabile prima della  operativita\u0027\ndi detto articolo e, alla data della sua entrata in  vigore,  risulta\nancora  pendente  il  giudizio  di  cassazione  contro  la   sentenza\ntributaria d\u0027appello che ha condannato il contribuente  in  relazione\nai medesimi fatti, rilevanti penalmente,  dai  quali  egli  e\u0027  stato\nirrevocabilmente assolto, con una delle formule  di  merito  previste\ndal codice di rito penale (perche\u0027 il fatto non  sussiste  o  perche\u0027\nl\u0027imputato non l\u0027ha commesso)»  (Cass.  civ.,  2  dicembre  2024,  n.\n30814). \n    3.2. Ora, poiche\u0027 la norma de qua e\u0027 applicabile anche ai giudizi\ntributari di primo grado in corso -  quale  quello  per  cui  procede\nquesta Corte - cio\u0027 spiega anzitutto  la  rilevanza  della  sollevata\nquestione di costituzionalita\u0027. \n    3.3. Sotto altri profili,  sulla  portata  applicativa  dell\u0027art.\n21-bis, decreto legislativo n. 74/2000, giova ricordare che  e\u0027  gia\u0027\nstata rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione - a\ndimostrazione  della  problematicita\u0027  della  norma  de  qua   -   la\nrisoluzione delle seguenti questioni controverse concernenti l\u0027ambito\ndi efficacia dell\u0027art. 21-bis sia in relazione  all\u0027estensione  anche\nal rapporto impositivo - ovvero  alla  limitazione  alla  sola  parte\nsanzionatoria - degli effetti della sentenza penale  irrevocabile  di\nassoluzione dal reato tributario (emessa ad  esito  del  dibattimento\ncon la formula «perche\u0027  il  fatto  non  sussiste»),  sia  in  ordine\nall\u0027applicabilita\u0027 della nuova disciplina all\u0027ipotesi di  assoluzione\ncon la formula prevista dall\u0027art. 530, comma 2, codice  di  procedura\npenale (Cass. civ., Sez. tribunale, ordinanza interl. 4  marzo  2025,\nn. 5714). \n    4. Anche e proprio  per  l\u0027immediata  applicabilita\u0027  (anche)  ai\ngiudizi in corso, questa Corte ritiene che il dettato legislativo  di\ncui all\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 presti il  fianco\na  dubbi  non  manifestamente  infondati  di   costituzionalita\u0027   in\nriferimento a plurimi parametri costituzionali. \n    4.1. In punto di rilevanza, giova preliminarmente  ribadire  che,\nper le ragioni suesposte, la questione di costituzionalita\u0027  riguarda\nuna  disposizione  -  il  gia\u0027  richiamato   art.   21-bis,   decreto\nlegislativo n. 74/2000 - applicabile nel presente giudizio  in  forza\ndell\u0027indirizzo giurisprudenziale sopra citato e,  quindi,  senz\u0027altro\ninfluente per la sua definizione. \n    Si precisa che, stante il cennato collegamento  con  il  presente\ngiudizio, la questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027  attuale  e,\ncertamente,  non  meramente  ipotetica   (v.   Corte   costituzionale\nordinanza n. 34 del 2016; Id. nn. 269 e 193 del 2015;  Id.  ordinanza\nn. 128 del 2015), ne\u0027 prematura (Id. ordinanza n. 176 del 2011, n. 26\ndel 2012; Id. n. 161  del  2015),  ne\u0027  tantomeno  tardiva,  qual  e\u0027\nriferita ad evenienze sostanziali o processuali non ancora  (o  gia\u0027)\nverificatesi (Corte cost. n. 100 del 2015; Id. ordinanza n.  162  del\n201). \n    «Rilevante», dunque, e\u0027 la norma (processuale  nella  specie)  di\ncui - come nel caso di specie - il giudice debba necessariamente fare\napplicazione per decidere la controversia a lui sottoposta. \n    4.2. Sempre in punto  di  ammissibilita\u0027,  si  evidenzia  che  il\ntenore letterale della disposizione assolve questa  Corte  rimettente\ndall\u0027onere  di  sperimentare  l\u0027interpretazione  conforme  in  quanto\nquesto  tentativo  esegetico  e\u0027  incompatibile   con   la   divisata\ninequivocabile lettera della disposizione. Infatti,  codesto  Giudice\ndelle leggi ha piu\u0027 volte affermato che «l\u0027onere  di  interpretazione\nconforme  viene   meno,   lasciando   il   passo   all\u0027incidente   di\ncostituzionalita\u0027, allorche\u0027 il giudice rimettente sostenga, come nel\ncaso di specie,  che  il  tenore  letterale  della  disposizione  non\nconsenta tale interpretazione» (da ultimo,  Corte  costituzionale  n.\n110 del 2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; Id. nn. 202, 178  e  104\ndel 2023; Id. n. 18 del 2022; Id. nn. 59 e 32 del 2021; Id. n. 32 del\n2020;  cfr.  altresi\u0027   Id.   n.   253   del   2020,   secondo   cui:\n«l\u0027interpretazione  adeguatrice,  orientata  a  rendere  conforme  il\ndettato normativo a  Costituzione,  ha  pur  sempre  un  insuperabile\nlimite nel dato letterale della disposizione»). \n    4.3. L\u0027esigenza di rivolgersi a codesto Giudice  delle  leggi  e\u0027\nancor   piu\u0027   pressante   nella   soggetta   materia,   in    quanto\n«l\u0027affidabilita\u0027, prevedibilita\u0027 e  uniformita\u0027  dell\u0027interpretazione\ndelle norme processuali costituisce  imprescindibile  presupposto  di\nuguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo» (Cass., Sez.\nU civ., ordinanza 6 novembre 2014, n. 23675, Rv. 632845-01). \n    5. Passando al merito della questione sollevata, in primo  luogo,\nsi segnala il contrasto  dell\u0027art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.\n546/1992 con il canone della ragionevolezza di cui all\u0027art. 3,  primo\ncomma, della Costituzione. \n    5.1. Non ignora questa Corte  che,  per  costante  giurisprudenza\ncostituzionale,  in  materia  processuale  compete   al   legislatore\nun\u0027ampia  discrezionalita\u0027   nella   conformazione   degli   istituti\nprocessuali - anche rispetto a norme orientate alla  riduzione  della\ndurata dei giudizi (Corte cost. n. 96 del  2024)  -,  incontrando  il\nsolo limite della manifesta irragionevolezza  o  arbitrarieta\u0027  delle\nscelte compiute (Corte cost. nn. 36 e 39 del 2025; Id. nn 189 e n. 96\ndel 2024; Id. n. 67 del 2023; Id. nn. 230 e n. 74 del 2022; Id. n. 95\ndel 2020 e n. 155 del 2019). \n    Nella materia processuale,  quindi,  il  metro  del  giudizio  di\nragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa, in quanto la disciplina del processo e\u0027\n«frutto  di  delicati  bilanciamenti  tra  principi  e  interessi  in\nnaturale conflitto reciproco, sicche\u0027 ogni intervento  correttivo  su\nuna singola disposizione, volto ad assicurare una piu\u0027 ampia tutela a\nuno di tali principi o interessi, rischia di alterare  gli  equilibri\ncomplessivi del sistema» (Corte cost. n. 230 del 2022). \n    Codesta Corte, gia\u0027 con la sentenza n. 89 del 1996, ha  insegnato\nche il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione\ndi una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione  di  un\nvalore immanente dal quale l\u0027ordinamento  non  puo\u0027  prescindere,  ma\ndefinisce l\u0027essenza di un  giudizio  di  relazione  che,  come  tale,\nassume un risalto necessariamente dinamico, di modo che  il  giudizio\ndi eguaglianza e\u0027 in se\u0027 un giudizio di ragionevolezza, vale  a  dire\nun apprezzamento di conformita\u0027 tra la regola introdotta e  la  causa\nnormativa  che  la  deve  assistere  e  che  va  apprezzata  con   un\norientamento marcato alla  concretezza,  ossia  tenendo  conto  degli\neffetti applicativi della disciplina. \n    5.2. Nel caso di specie, anche da un punto di vista  pratico,  si\nreputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta  legislativa\ndel tutto arbitraria che  ineluttabilmente  perturba,  anzitutto,  il\ncanone costituzionale dell\u0027eguaglianza. Dunque, senza indulgere in un\ninammissibile sindacato di  opportunita\u0027  o  di  plausibilita\u0027  della\nscelta legislativa, non puo\u0027 non evidenziarsi che il disposto di  cui\nall\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 nella  sua  interezza\n(e siccome applicabile immediatamente anche ai giudizi in corso),  si\nconnota per un\u0027assenza di ratio intrinseca coerente a un criterio  di\nrazionalita\u0027  pratica,  che  e\u0027  matrice  dell\u0027equita\u0027  (cfr.   Corte\ncostituzionale n. 74 del 1992; Id. n. 172 del 1996). \n    5.3. Invero, al di la\u0027  dell\u0027esatto  ambito  di  applicazione  da\nriconoscere alla norma indubbiata - questione  rimessa  alle  Sezioni\nUnite civili della Cassazione, in forza dell\u0027ord. interl. n. 5714 del\n2025  cit.,  essendosi  sul  punto  gia\u0027   manifestati   orientamenti\ncontrapposti - a prescindere dalle soluzioni che saranno offerte  dal\ngiudice  massimamente  nomofilattico,  quand\u0027anche  fossero  le  piu\u0027\nrestrittive (ovvero: applicabilita\u0027 alle sole sanzioni  e  alle  sole\nipotesi assolutorie  ex  art.  530,  comma  1,  codice  di  procedura\npenale), esse non farebbero venire  meno  il  profilo  di  intrinseca\nirragionevolezza  ed   irrazionalita\u0027   che   connota   l\u0027automatismo\nprocessuale  introdotto  dalla  norma   indubbiata,   strutturalmente\ninidonea ad assicurare il confronto dialettico tra le parti,  siccome\noperante ad esclusivo vantaggio  del  contribuente  assolto  in  sede\npenale  senza   garantire   alcuna   possibilita\u0027   di   «resistenza»\nall\u0027amministrazione finanziaria,  ed  al  contempo  limitativa  della\npotestas iudicandi del giudice tributario, deprivato di  qualsivoglia\npossibilita\u0027   valutativa   in   ordine   ai   (residuali)    profili\n(esclusivamente) tributari emergenti, come possibile fonte di  prova,\ndalla sentenza penale. \n    5.4. La formulazione  letterale  della  disposizione  indubbiata,\nlungi dall\u0027essere perfettamente  calibrata,  si  riferisce  anzitutto\nalla sola sentenza irrevocabilmente assolutoria -  peraltro  limitata\nalle sole due formule «perche\u0027 il fatto non sussiste»  o  «l\u0027imputato\nnon lo ha commesso» (esclusa, quella  «il  fatto  e\u0027  stato  compiuto\nnell\u0027adempimento di  un  dovere  o  nell\u0027esercizio  di  una  facolta\u0027\nlegittima»:  cfr.  art.  652  codice  di  procedura  penale),   senza\nconsiderare la  sentenza  irrevocabilmente  condannatoria,  con  cio\u0027\nespungendo a priori l\u0027ente impositore dalla possibilita\u0027 di avvalersi\ndi analogo automatismo; in secondo luogo,  non  vi  si  fa  esplicito\nriferimento all\u0027art. 654 codice di procedura penale, che non  sembra,\nin effetti, essere stato oggetto di confronto  parametrico,  pur  non\nessendo stato quest\u0027ultimo disposto  normativo  abrogato  e,  quindi,\ntuttora vigente accanto al novellato art. 21-bis, decreto legislativo\nn. 74/2000; in terzo luogo, sul piano teorico, appare  discutibile  -\ned anzi del tutto irrazionale - la prospettata relazione tra processo\ntributario e giudizio penale in termini di estensione  di  giudicati,\nposto  che,  in  ogni  caso,  diverso  e\u0027  l\u0027oggetto   del   processo\ntributario, e tale resta, intrinsecamente, rispetto  all\u0027oggetto  del\nprocesso penale. \n    5.5.  Cosi\u0027  riassunti  i  profili  di  criticita\u0027  della   norma\nindubbiata, iniziando dal primo - il piu\u0027  vistoso  -  l\u0027art.  21-bis\nintroduce una irragionevole disparita\u0027 di trattamento tra gli effetti\nassolutori extrapenali per reati non tributari  e  quelli  per  reati\ntributari che incidono  negativamente  sui  primari  interessi  dello\nStato. \n    Si deve  richiamare,  a  tal  fine,  l\u0027art.  652  del  codice  di\nprocedura penale a mente del quale: \n        «1.  La   sentenza   penale   irrevocabile   di   assoluzione\npronunciata in seguite a  dibattimento  ha  efficacia  di  giudicato,\nquanto all\u0027accertamento che il fatto non sussiste  o  che  l\u0027imputato\nnon lo ha commesso o che il fatto e\u0027 stato compiuto  nell\u0027adempimento\ndi un dovere o nell\u0027esercizio di una facolta\u0027 legittima, nel giudizio\ncivile o amministrativo per amministrativo per le restituzioni  e  il\nrisarcimento del danno  promosso  dal  danneggiato  o  nell\u0027interesse\ndello stesso, sempre che li danneggiato si sia costituito o sia stato\nposto in  condizione  di  costituirsi  parte  civile,  salvo  che  il\ndanneggiato  abbia  esercitato  l\u0027azione  in  sede  civile  a   norma\ndell\u0027art. 75, comma 2. \n        2.  La  stessa  efficacia  ha  la  sentenza  irrevocabile  di\nassoluzione pronunciata a norma dell\u0027art. 442, se la parte civile  ha\naccettato il rito abbreviato». \n    Previsione di analogo contenuto si rinviene nel  successivo  art.\n654 codice di procedura penale (sebbene di difficile applicazione  al\nrito   tributario   stanti   le   limitazioni   probatorie   che   lo\ncaratterizzavano prima della riforma di cui alla legge n. 130/2022. \n    5.6. Dal confronto sincronico tra il surrichiamato art.  652  del\ncodice di procedura penale e l\u0027art. 21-bis,  decreto  legislativo  n.\n74/2000 affiora in tutta evidenza la  qui  denunciata  disparita\u0027  di\ntrattamento: mentre la sentenza penale  di  assoluzione,  secondo  la\nnorma generale del codice di rito, puo\u0027 incidere nei giudizi civili o\namministrativi solo se il danneggiato si sia costituito o  sia  stato\nposto  in  condizione  di  costituirsi  parte  civile,  nel  processo\ntributario, per effetto dell\u0027art. 21-bis cit., cio\u0027 non avviene,  con\nirragionevole disparita\u0027 tra  situazioni  assolutamente  comparabili,\ntali da violare, su un fronte correlato, anche  l\u0027art.  24  Cost.  e,\ncome si dira\u0027 piu\u0027 avanti, l\u0027art. 111, commi primo e secondo, Cost. \n    La comparabilita\u0027, infatti, deriva dalla considerazione  che  gli\ninteressi   in   gioco   nel   processo   tributario   non    possono\nragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a  quelli,  relativi  al\nsingolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di  reato:  in\nentrambi i  comparti  giurisdizionali  possono  venire  in  questione\ninteressi costituzionalmente rilevanti - ed anzi in quello tributario\nviene in specifico rilievo l\u0027art. 53 Cost. - come tali  bisognosi  di\nuna tutela non irragionevolmente diminuita. \n    5.7. Il legislatore delegato, nell\u0027introdurre  l\u0027art.  21-bis  in\nesecuzione al pertinente criterio di delega («rivedere i rapporti tra\nprocesso penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza  con\ni principi generali  dell\u0027ordinamento,  che,  nei  casi  di  sentenza\nirrevocabile  di  assoluzione  perche\u0027  il  fatto  non   sussiste   o\nl\u0027imputato non lo ha commesso, i fatti materiali  accertati  in  sede\ndibattimentale  facciano  stato  nel   processo   tributario   quanto\nall\u0027accertamento dei fatti medesimi»: art. 20, legge n. 111/2023)  ha\ninnestato nel sistema processual-tributario un unicum  normativo  del\ntutto distonico  rispetto  ai  «principi  generali  dell\u0027ordinamento»\nespressi dagli immutati  articoli  652  e  654  codice  di  procedura\npenale, e, soprattutto, del tutto  nuovo  nel  panorama  processuale,\nsenza che il settore processual-tributario  giustifichi  un  siffatto\nassetto sbilanciato esclusivamente sulla sentenza di assoluzione;  il\nche  costituisce  un  indice  sintomatico   di   irragionevolezza   e\nillogicita\u0027 intrinseca della disposizione de qua, che, peraltro, come\nin seguito esplicitato, si traduce in  un  trattamento  differenziato\ndelle parti in lite privo di una valida ragione giustificativa  anche\nagli effetti degli articoli 24 e 111, commi primo  e  secondo,  della\nCostituzione. \n    6. Direttamente correlati alla denunciata violazione dell\u0027art.  3\nCost. sono, poi, gli elementi di contrasto della norma indubbiata con\nil principio di capacita\u0027 contributiva di cui all\u0027art.  53  Cost.  e,\nquindi, con il principio di uguaglianza tributaria, in base al  quale\na situazioni uguali dovrebbero corrispondere uguali regimi impositivi\ne, correlativamente, a situazioni diverse dovrebbe  corrispondere  un\ntrattamento tributario diseguale. \n    Per effetto dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo n.  74/2000  si\nprofila  una  situazione  di   disuguaglianza   tributaria   tra   il\ncontribuente assolto in sede penale  il  quale  ottiene  l\u0027automatico\nannullamento  giudiziale  dell\u0027avviso  di   accertamento   o   l\u0027atto\nimpo-esattivo  quand\u0027anche  egli  manifesti  una  propria   capacita\u0027\ncontributiva, mentre eguale sorte non e\u0027 assicurata  al  contribuente\nche non sia mai stato  attinto  da  procedimento  penale,  nonostante\nabbia commesso violazioni tributarie, giustappunto, meno gravi. \n    Dare automatico ingresso nel processo  tributario  alla  sentenza\nirrevocabilmente assolutoria, quand\u0027anche la stessa - come  nel  caso\ndi specie emblematicamente - sia fondata su  vizi  procedurali  o  di\ninutilizzabilita\u0027 probatoria, senza dare automatico ingresso a quella\nirrevocabilmente condannatoria, si risolve nell\u0027aprioristica rinuncia\nalla  pretesa  tributaria   azionata   con   l\u0027atto   impugnato   dal\ncontribuente (destinato ad essere annullato dalla Corte di  giustizia\ntributaria ovvero dalla Cassazione in applicazione dell\u0027art.  21-bis,\ndecreto legislativo n. 74/2000) anche in quelle  ipotesi  in  cui  il\ncontribuente assolto possiede una  capacita\u0027  contributiva  idonea  a\ngiustificarne il prelievo. Cio\u0027 in totale spregio a  quel  dovere  di\nsolidarieta\u0027  contributiva  su  cui  si  fonda   l\u0027art.   53   Cost.,\nnell\u0027interesse generale alla riscossione delle imposte e al contrasto\ndell\u0027illecita sottrazione di materiale imponibile, tanto in forma  di\nevasione quanto di elusione fiscale. \n    7. Sussistono  ulteriori  dubbi  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 21-bis,  decreto  legislativo  n.  74/2000  in  riferimento\nall\u0027art. 24 Cost. («norma di carattere generale, intesa  a  garantire\nindefettibilmente l\u0027esercizio di difesa in  ogni  stato  e  grado  di\nqualunque   procedimento   giurisdizionale»,   la   cui   «essenziale\nfinalita\u0027» e\u0027  quella  «di  garantire  a  tutti  la  possibilita\u0027  di\ntutelare in giudizio le proprie ragioni»: Corte costituzionale n. 125\ndel 1979). \n    Ritiene questa Corte - per le medesime ragioni gia\u0027  espresse  da\nCorte di giustizia tributaria di II grado  del  Piemonte  -  Sez.  3,\nordinanza n. 64/2025, che pure ha sollevato questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 21-bis, decreto  legislativo  n.  74/2000  -\ntale   norma   lede   irrimediabilmente   il   diritto   di    difesa\ndell\u0027Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate piuttosto che\ndi  qualunque  ente  impositore  o   concessionario)   in   relazione\nall\u0027interesse,  di  cui  e\u0027  portatrice   concreta,   alla   corretta\nriscossione delle imposte ed al recupero dell\u0027evasione fiscale. \n    7.1. Occorre considerare, infatti, che  l\u0027automatismo  introdotto\ndal legislatore delegato determina  l\u0027estensione  degli  effetti  del\ngiudicato penale irrevocabilmente assolutorio nei  confronti  di  una\nparte - per tutte: l\u0027Agenzia delle entrate - che, in  quel  giudizio,\nnon puo\u0027 intervenire  per  la  tutela  dell\u0027interesse,  alla  ripresa\nfiscale,   di   cui   e\u0027   istituzionalmente   portatrice;   sicche\u0027,\nl\u0027applicazione della norma, in ragione  della  predetta  preclusione,\nlede quella dialettica processuale che  e\u0027  imprescindibile  garanzia\ndell\u0027effettivita\u0027 del diritto di difesa (v. gia\u0027 Corte costituzionale\nn. 190 del 1970). \n    7.2. Si deve altresi\u0027 ricordare che - come recentemente affermato\ndalla giurisprudenza massimamente nomofilattica (Cass., Sez. U  civ.,\n12 ottobre 2022, n. 29862, Rv. 665940-04) -  sconfessando  il  valore\ndelle stesse circolari dell\u0027Agenzia delle  entrate  sul  punto  (cfr.\ncircolare n. 154/E del 2000), il risarcimento del danno azionabile in\nsede  penale  con  la  relativa  costituzione  di  parte  civile   e\u0027\nontologicamente differente dal credito fiscale e  relative  sanzioni:\n«il danno causato dall\u0027evasione fiscale, allorche\u0027 questa integri gli\nestremi di un reato commesso dal contribuente o da  persona  che  del\nfatto di quest\u0027ultimo debba  rispondere  direttamente  nei  confronti\ndell\u0027erario, non puo\u0027 farsi coincidere automaticamente con il tributo\nevaso,  ma  deve  necessariamente  consistere   in   un   pregiudizio\n\"ulteriore e diverso\", ricorrente  qualora  l\u0027evasore  abbia  con  la\npropria condotta provocato l\u0027impossibilita\u0027 di riscuotere il  credito\nerariale». \n    Cio\u0027 significa che la  pretesa  tributaria  non  puo\u0027  costituire\noggetto  dell\u0027azione  risarcitoria  da  esercitare  in  sede   penale\nmediante la costituzione di parte civile dell\u0027Agenzia delle  entrate,\nil che la espone, per effetto di quanto  previsto  dall\u0027art.  21-bis,\ndecreto legislativo n.  74/2000,  a  dover  subire  un  irrimediabile\npregiudizio, subendo  nel  processo  tributario  in  via  diretta  ed\nimmediata l\u0027esito di un giudizio al quale e\u0027 rimasta estranea, e  sul\nquale non e\u0027 mai  stata  in  condizione  di  influire,  con  evidente\nlesione  del   suo   diritto   di   difesa   (art.   24   Cost.)   e,\nconseguentemente,   dell\u0027interesse   primario   dello   Stato    alla\nriscossione  delle  imposte  in  coerenza  con  il  principio   della\ncapacita\u0027 contributiva (art. 53 Cost.). \n    7.3.  Ne\u0027  puo\u0027  sostenersi   che   l\u0027interesse   alla   corretta\nriscossione delle imposte verrebbe tutelato, in  sede  penale,  dalla\nfigura del pubblico ministero, giacche\u0027 il  credito  fiscale  -  alla\nluce della richiamata giurisprudenza di legittimita\u0027 - non ha  dimora\nall\u0027interno del giudizio penale e, conseguentemente, non puo\u0027  essere\nil magistrato requirente a garantire detto interesse erariale. \n    7.4. Ed anche a voler ammettere la costituzione di  parte  civile\ndell\u0027Agenzia delle entrate a tutela del credito erariale, a fortiori,\napparirebbe chiaramente lesivo del diritto di difesa  ipotizzare  che\nquesta possa non ricevere l\u0027avviso di  cui  all\u0027art.  419  codice  di\nprocedura penale  e,  ciononostante,  subire  le  conseguenze  di  un\nprocesso rispetto alla cui esistenza  ed  andamento  potrebbe  essere\nrimasta completamente all\u0027oscuro. \n    8. La perimetrazione in negativo  della  potestas  iudicandi  del\ngiudice tributario - quale, a ben  vedere,  deriva  dall\u0027applicazione\ndell\u0027automatismo di  cui  all\u0027art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.\n74/2000 - si sostanzia  anche  in  un\u0027illegittima  intromissione  del\nlegislatore in un ambito,  quello  della  valutazione  del  compendio\nprobatorio, riservato esclusivamente all\u0027autorita\u0027 giudiziaria. \n    Certamente il legislatore ben puo\u0027 tipizzare il valore probatorio\ndi determinate prove, cosi\u0027 come avviene per  le  prove  legali;  del\npari puo\u0027 impedire l\u0027acquisizione  di  alcuni  determinati  mezzi  di\nprova (come e\u0027 accaduto, prima della legge n. 130/2022, con la  prova\ntestimoniale, fino ad allora preclusa nel processo tributario e  come\naccade, ora, nel processo di appello ex art. 58, decreto  legislativo\nn. 546/1992, su cui pero\u0027 v. Corte costituzionale n. 35 del 2025). Ma\ncio\u0027 che non gli e\u0027 consentito e\u0027 inibire  completamente  al  giudice\ntributario l\u0027esercizio di  ogni  potere  valutativo-delibativo  sulle\nstatuizioni assolutorie. \n    Quanto precede sostanzia non solo la consumazione  di  un  vulnus\nalle funzioni attribuite al potere giudiziario dal combinato disposto\ndegli articoli 102, primo comma (che  mutatis  mutandis  presidia  da\nintromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in\nmateria tributaria da quest\u0027organo speciale di  giurisdizione  optimo\niure e  non  solo  ai  limitati  fini  del  giudizio  incidentale  di\ncostituzionalita\u0027),  111,  primo  comma,   della   Costituzione,   ma\ndetermina anche una menomazione, ancora una  volta,  del  diritto  di\ndifesa di cui all\u0027art. 24  Cost.,  qualificato  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale    come    «principio    supremo»     dell\u0027ordinamento\ncostituzionale (Corte cost. n. 18 del 2022, n. 238 del 2014,  n.  232\ndel 1989 e n. 18 del 1982) e «inteso come diritto al giudizio  e  con\nesso a quello alla prova»: v. sul punto Corte  costituzionale  n.  41\ndel 2024, che, a sua volta, richiama Id. n. 275 del 1990). \n    9. Per le medesime ragioni di cui sopra, accanto alla  violazione\ndiretta dell\u0027art. 3 Cost., in combinato disposto con l\u0027art. 53 Cost.,\ne dell\u0027art. 24 Cost., e\u0027 registrabile  anche  un\u0027antinomia  dell\u0027art.\n21-bis, decreto legislativo n. 546/1992 con l\u0027art. 111, commi primo e\nsecondo, Cost., la\u0027 dove, suo tramite, si  incrina  il  principio  di\neguaglianza fra le parti nel  processo  tributario,  ravvisabile  nel\nrilievo  per  cui  situazioni  omogenee  sono  disciplinate  in  modo\ningiustificatamente diverso (ex plurimis, Corte costituzionale n.  67\ndel 2023, Id. n. 270 del 2022, Id. n. 165 del 2020, Id.  n.  155  del\n2014, Id. n. 108 del 2006, Id. n. 340 e n. 136 del 2004). \n    Risulta, infatti  evidente  la  violazione  del  principio  della\nparita\u0027 delle parti nel processo tributario (su cui,  da  ultimo,  v.\nCorte costituzionale n. 36 del 2025), che trova una chiara  copertura\ncostituzionale nell\u0027art.  111,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  in\ncombinato disposto con l\u0027art. 24, secondo comma, Cost.,  dal  momento\nche  i  loro  poteri  processuali  in  sede   istruttoria   risultano\ndisomogenei: mentre la  difesa  del  contribuente  puo\u0027  produrre  la\nsentenza di assoluzione pronunciata in sede penale dibattimentale  ed\ninvocare gli effetti del giudicato favorevole ex art. 21-bis, decreto\nlegislativo  n.  74/2000,  la  parte   pubblica   (ente   impositore,\nconcessionario per la riscossione) non potrebbe produrre, ai medesimi\neffetti di giudicato  volto  a  tutelare  gli  intessi  erariali,  la\nsentenza di condanna piuttosto che quella  di  applicazione  pena  ex\nart. 444  codice  di  procedura  penale,  pronunciata  a  carico  del\ncontribuente per i medesimi fatti  su  cui  vi  e\u0027  stata  ripresa  a\ntassazione. \n    9.1. Tale disparita\u0027 di trattamento e pregiudizio al  diritto  di\nagire e resistere in giudizio  provando  non  trova  una  ragionevole\ngiustificazione     nella     natura     della     parte     pubblica\ndell\u0027amministrazione finanziaria. Il  giudizio  tributario,  infatti,\nnon e\u0027 piu\u0027 un mero giudizio di natura demolitoria, imperniato  sulla\nlegittimita\u0027  e  sulla  sola  correttezza   motivazionale   dell\u0027atto\nimpugnato,  ma  compendia  ampi  spazi  di  rilevanza  del  materiale\nprobatorio circa la sussistenza del debito  tributario  e  della  sua\nentita\u0027. \n    9.2.  A  riguardo  deve  osservarsi  che  il  nuovo  comma  5-bis\ndell\u0027art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall\u0027art.\n6 della legge n. 130/2022, in coerenza con  tale  linea  di  tendenza\nprevede che «[l]\u0027amministrazione  prova  in  giudizio  le  violazioni\ncontestate con l\u0027atto impugnato. Il giudice fonda la decisione  sugli\nelementi  di  prova  che  emergono  nel  giudizio  e  annulla  l\u0027atto\nimpositivo  se  la  prova   della   sua   fondatezza   manca   o   e\u0027\ncontraddittoria o se e\u0027 comunque insufficiente a dimostrare, in  modo\ncircostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza  con  la  normativa\ntributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui  si  fondano  la\npretesa impositiva e l\u0027irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al\ncontribuente fornire le ragioni della richiesta di  rimborso,  quando\nnon sia conseguente al pagamento di  somme  oggetto  di  accertamenti\nimpugnati». Ne consegue che, specie ove non  operino  le  presunzioni\nproprie  del  diritto   tributario   sostanziale,   l\u0027amministrazione\nfinanziaria e\u0027 tenuta a provare la sua pretesa sostanziale e non puo\u0027\ndisporre di poteri probatori piu\u0027 limitati rispetto alla  controparte\nprivata; detto altrimenti, non puo\u0027  subire  le  conseguenze  di  una\nproduzione della parte privata agli effetti dell\u0027art. 21-bis, decreto\nlegislativo n. 74 del 2000. \n    10. Questa Corte, conclusivamente,  ritiene  di  dover  sollevare\nd\u0027ufficio, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 53,  24,  97,\n111, primo e secondo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo  10\nmarzo 2000, n. 74 (e, in via consequenziale, dell\u0027art.  119,  decreto\nlegislativo 14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026),\ncon conseguente sospensione, ai sensi dell\u0027art.  23  della  legge  n.\n87/1953, del presente giudizio ed immediata trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte, a scioglimento della riserva  assunta  alla  Camera  di\nconsiglio del 13 maggio 2025, \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23,  legge  11  marzo\n1953, n. 87, \n    Dichiara d\u0027ufficio rilevante e non manifestamente  infondata,  in\nriferimento agli articoli 3, comma primo, 53, 24, 97,  111,  primo  e\nsecondo comma,  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 21-bis, decreto legislativo 10  marzo  2000,\nn. 74 (e, in via consequenziale, dell\u0027art. 119,  decreto  legislativo\n14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026); \n    Dispone che, a cura della Segreteria  della  Corte,  la  presente\nordinanza sia notifica, a mezzo pec, a tutte le parti in causa  e  al\nPresidente del Consiglio dei  ministri,  nonche\u0027  ai  Presidenti  del\nSenato della Repubblica e della Camera dei deputati; \n    Ordina che gli atti, unitamente alla prova delle notificazioni  e\ndelle comunicazioni prescritte, vengano immediatamente trasmessi alla\nCorte costituzionale; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Cosi\u0027 e\u0027 deciso in Roma, il 12 giugno 2025, a scioglimento  della\nriserva assunta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025. \n \n                        Il Presidente: Mamone \n \n \n                                       Il giudice estensore: Natalini","elencoNorme":[{"id":"64035","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2000","data_nir":"2000-03-10","numero_legge":"74","descrizionenesso":"e, in via consequenziale,","legge_articolo":"21","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21"},{"id":"64036","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"14/11/2024","data_nir":"2024-11-14","numero_legge":"175","descrizionenesso":"","legge_articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art119"}],"elencoParametri":[{"id":"80422","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80424","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80514","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80423","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80425","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80426","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55092","num_progressivo":"","nominativo_parte":"R. T.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"R. T."},{"id":"55093","num_progressivo":"","nominativo_parte":"E.V. M.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"E.V. M."},{"id":"55138","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. R.","data_costit_part":"02/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"A. R."}]}}"
  ]
]