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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1, e parte B dell\u0027Allegato 4 alla parte III; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 12-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, come sostituito dall’art. 96, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, art. 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Piemonte – Modifiche all’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale n. 19 del 2009 – Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po-Torino ovest: Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese – Ricorso del Governo – Denunciata modifica unilaterale in riduzione dei perimetri delle aree tutelate e soggette a tutela paesaggistica – Violazione dell’obbligo di co-pianificazione con lo Stato – Contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Abbassamento del livello di tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9, art. 50, commi 1 e 2, rispettivamente sostitutivi del n. 26 e del n. 90 dell’Allegato A alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); 135, comma 1; 142, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 143, comma 2; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; norme di attuazione del piano paesaggistico regionale (NTA), artt. 3 e 18.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4571","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"10/03/2026","relatore":"D\u0027ALBERTI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4571","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"10/03/2026","relatore":"D\u0027ALBERTI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 09 settembre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 9 settembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nAcque - Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Deflusso ecologico\n dei corsi d\u0027acqua - Modalita\u0027 di calcolo del deflusso ecologico. \nAmbiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della\n Regione Piemonte - Modifiche all\u0027allegato A (Cartografie delle aree\n naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone\n naturali di salvaguardia) della legge regionale n. 19 del 2009 -\n Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte\n Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia\n fluviale del Po-Torino ovest: Area contigua della fascia fluviale\n del Po piemontese. \n- Legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di\n riordino dell\u0027ordinamento regionale. Anno 2025), artt. 34, comma 2,\n e 50, commi 1 e 2. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n Ricorso ex. art. 127, comma 1, Cost. per il Presidente del\nConsiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale\n80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei\nPortoghesi n. 12, telefax n. 06.96.51.40.00; indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it giusta delibera del Consiglio dei\nministri adottata nella riunione del 4 settembre 2025, ricorrente; \n contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della\nGiunta Regionale in carica, intimata per la declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 34, comma 2 e 50 commi 1\ne 2, della legge Regione Piemonte dell\u00278 luglio 2025, n. 9,\npubblicata nel BUR n. 28 del 10 luglio 2025, recante «Legge annuale\ndi riordino dell\u0027ordinamento regionale. Anno 2025»; \n per violazione dell\u0027art. 117, primo e secondo comma, lettera s)\nCost. in relazione agli articoli agli articoli 76 commi 1, 2, 3 4 e\n7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B\ndell\u0027allegato 4 alla parte III del decreto legislativo n. 3 aprile\n2006, n. 152; all\u0027art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n.\n1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di\nlegge sulle acque e sugli impianti elettrici», come sostituito\ndall\u0027art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; all\u0027art.\n4 della direttiva 2000/60/CE; degli articoli 9 e 117, secondo comma,\nlettera s) Cost., in relazione agli articoli 134, comma 1, lettera\nc), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del\n«Codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al decreto\nlegislativo n 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 3 e 18 delle\nnorme di attuazione del piano reg. vigente (NTA) e all\u0027art. 22 della\nlegge n. 394/1991. \n 1. Con la legge n. 9 dell\u00278 luglio 2025, di riordino\ndell\u0027ordinamento regionale per l\u0027anno 2025, la Regione Piemonte ha\nintrodotto, al Capo IV, «Disposizioni in materia di territorio e\nambiente», alcune delle quali eccedono le competenze legislative\nregionali. \n In particolare, l\u0027art. 34, rubricato «Applicazione del deflusso\necologico», dispone al secondo comma: \n 2. Nei corsi d\u0027acqua a carattere torrentizio, canali o\nporzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei\ncorsi d\u0027acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati\nda ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della\nregimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso\necologico e\u0027 calcolato in modo dinamico in base alla portata presente\nnella sezione di derivazione e non puo\u0027 essere eccedente il 30 per\ncento della portata effettiva medesima. \n Il successivo art. 50, intitolato «Modifiche all\u0027allegato A della\nlegge regionale 19/2009», prevede, nei suoi due commi: \n 1. Il n. 26 dell\u0027allegato A (Cartografie delle aree naturali\nprotette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di\nsalvaguardia) della legge regionale n. 19/2009 e\u0027 sostituito dal\nseguente: «26) Parco naturale del Monte Fenera - scala 1:25.000»\n(allegato 1); \n 2. Il n. 90 dell\u0027allegato A della legge regionale 19/2009 e\u0027\nsostituito dal seguente: «90) Aree naturali protette e area contigua\ndella fascia fluviale del Po - Torino Ovest - scala 1:25.000: Area\ncontigua della fascia fluviale del Po piemontese» (allegato 2). \n Con le disposizioni sopra riportate il legislatore regionale,\ncome si spieghera\u0027, non ha rispettato la sfera di competenze ad esso\ndestinate, ed ha violato la legislazione emanata dallo Stato\nnell\u0027esercizio della propria competenza esclusiva in materia di\ntutela del paesaggio, dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema che gli\narticoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della\nCostituzione, attribuiscono in via esclusiva allo Stato. \n Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri propone il\npresente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi in \n \n Diritto \n \n 1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 34, comma 2, della legge della\nRegione Piemonte n. 9 dell\u00278 luglio 2025 per violazione dell\u0027art.\n117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in\nrelazione agli articoli 76, commi 1, 2, 3 4 e 7; 95, commi 4 e 6;\n121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B dell\u0027allegato 4 alla parte\nIII del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152; all\u0027art. 12-bis\ndel regio decreto n. 1775/1933, recante «Approvazione del testo unico\ndelle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»,\ncome sostituito dall\u0027art. 96, comma 3, del decreto legislativo n.\n152/2006; all\u0027art. 4 della direttiva 2000/60/CE. \n La norma censurata, dopo aver disposto al comma 1, la «proroga»\nal 31 dicembre 2026, su tutto il territorio regionale,\ndell\u0027applicazione del deflusso ecologico, fatte salve le\nsperimentazioni in corso, rinviando il momento dell\u0027applicazione\ndella regolazione del deflusso ecologico, funzionale a garantire\nadeguati livelli di conservazione del bene acqua in conformita\u0027 alla\ndisciplina contenuta nella direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)\ne tenendo conto del medesimo termine stabilito (31 dicembre 2026), ai\nsensi dell\u0027art. 21-bis, comma 1-bis, decreto-legge 21 marzo 2022, n.\n21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,\ndispone testualmente al comma 2: \n «Nei corsi d\u0027acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni\ndi essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d\u0027acqua\nclassificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti\ndeficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non\ncostante del flusso delle acque, il deflusso ecologico e\u0027 calcolato\nin modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di\nderivazione e non puo\u0027 essere eccedente il 30 per cento della portata\neffettiva medesima» prevedendo una specifica modalita\u0027 di calcolo\n(dinamico) del deflusso ecologico e stabilendo, tra l\u0027altro, che il\ndeflusso stesso non debba eccedere il 30 per cento della portata\neffettiva dei corsi d\u0027acqua. \n La modalita\u0027 di calcolo del deflusso ecologico introdotta da tale\nnorma si pone in contrasto con un complesso e consolidato quadro\ngiuridico nel quale la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV) e\ndel deflusso ecologico (DE) e\u0027 definita nel Piano di gestione delle\nacque del distretto idrografico vigente e nel Piano di tutela delle\nacque, in conformita\u0027 con le previsioni contenute nell\u0027art. 4 della\ndirettiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque - DQA), recepita a\nlivello nazionale dal decreto legislativo n. 152/2006, di seguito,\nanche TUA -Testo unico dell\u0027ambiente, recante «Norme in materia\nambientale» e ricade nell\u0027ambito delle competenze legislative\nesclusive dello Stato in materia di tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema, di cui all\u0027art. 117, comma secondo, lettera s),\ndella Costituzione, potendo essere esercitate le competenze\nregionali, in materia di tutela delle acque, soltanto qualora\nperseguano standards migliorativi rispetto a quelli risultanti dalla\ntutela fornita dalla legislazione statale. \n La limitazione del deflusso ecologico ad una quota «non [...]\neccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima» fissata\ndal comma 2, infatti, introduce limiti, e conseguentemente, obiettivi\ndi qualita\u0027 meno elevati rispetto a quelli stabiliti dalla\nlegislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta. \n Come si e\u0027 detto, la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV)\ne del deflusso ecologico (DE), risulta definita nel Piano di gestione\ndelle acque del distretto idrografico vigente, nonche\u0027 nel Piano di\ntutela delle acque in conformita\u0027 con le previsioni contenute\nnell\u0027art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque -\nDQA), recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n.\n152/2006 (di seguito, anche TUA - Testo unico ambiente). \n Tale materia ricade pacificamente nell\u0027ambito delle competenze\nlegislative esclusive statali in materia di tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema, ai sensi dell\u0027art. 117, primo e secondo comma,\nlettera s), della Costituzione. \n Per un verso, l\u0027art. 95 TUA reca la disciplina delle aree di\nsalvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al\nconsumo umano, definendo, in particolare, la zona di rispetto,\ncircostante la zona di tutela assoluta, nella quale sono vietati\nl\u0027insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attivita\u0027\npuntualmente individuate (comma 4) disponendo, altresi\u0027, che, qualora\nla regione non provveda a definire l\u0027anzidetta zona di rispetto, la\nmedesima sia stabilita in 200 metri di raggio rispetto al punto di\ncaptazione e di derivazione (comma 6). \n Per altro verso, il successivo art. 144 TUA, comma 1, stabilisce\nche tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche\u0027 non estratte\ndal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. \n Inoltre, l\u0027art. 12-bis del regio decreto n. 1775/1933, definisce\ni requisiti per il rilascio delle concessioni e utilizzazioni per la\nraccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso,\nrestituzione e scolo delle acque, stabilendo che il provvedimento e\u0027\nrilasciato se: \n «a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli\nobiettivi di qualita\u0027 definiti per il corso d\u0027acqua interessato; b)\ne\u0027 garantito il minimo deflusso vitale e l\u0027equilibrio del bilancio\nidrico; non sussistono possibilita\u0027 di riutilizzo di acque reflue\ndepurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur\nsussistendo tali possibilita\u0027, il riutilizzo non risulta sostenibile\nsotto il profilo economico». (comma 1); \n i commi successivi stabiliscono che: \n «i volumi d\u0027acqua concessi sono commisurati alle possibilita\u0027\ndi risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di\nconcessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantita\u0027 e\nle caratteristiche qualitative dell\u0027acqua restituita. Analogamente,\nnei casi di prelievo da falda deve essere garantito l\u0027equilibrio tra\nil prelievo e la capacita\u0027 di ricarica dell\u0027acquifero, anche al fine\ndi evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e\nquant\u0027altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime\ndelle acque» (comma 2); \n e che l\u0027utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o\ncomunque riservate al consumo umano, puo\u0027 essere assentito per usi\ndiversi da quello potabile se: \n «a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio\nidrico per ogni singolo fabbisogno; b) non sussistono possibilita\u0027 di\nriutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di\nacque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilita\u0027, il\nriutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico; c)\nsussiste adeguata disponibilita\u0027 delle risorse predette e vi e\u0027 una\naccertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di\napprovvigionamento» (comma 3), \n il medesimo decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver\nspecificato, all\u0027art. 75, che: \n «Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente\nsezione [...] lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per\nla tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema attraverso il Ministro\ndell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve\nle competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro\ndella salute»; \n dispone che: \n «1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque\nsuperficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto\nindividua gli obiettivi minimi di qualita\u0027 ambientale per i corpi\nidrici significativi e gli obiettivi di qualita\u0027 per specifica\ndestinazione per i corpi idrici di cui all\u0027art. 78, da garantirsi su\ntutto il territorio nazionale. \n 2. L\u0027obiettivo di qualita\u0027 ambientale e\u0027 definito in funzione\ndella capacita\u0027 dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di\nautodepurazione e di supportare comunita\u0027 animali e vegetali ampie e\nben diversificate. \n 3. L\u0027obiettivo di qualita\u0027 per specifica destinazione\nindividua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare\nutilizzazione da parte dell\u0027uomo, alla vita dei pesci e dei\nmolluschi» (art. 76, commi 1, 2 e 3); \n e che: \n «le regioni possono definire obiettivi di qualita\u0027 ambientale\npiu\u0027 elevati, nonche\u0027 individuare ulteriori destinazioni dei corpi\nidrici e relativi obiettivi di qualita\u0027» (comma 7). \n In attuazione della parte III del TUA, il comma 4 dell\u0027art 76\nprevede l\u0027adozione, mediante il Piano di tutela delle acque, di cui\nall\u0027art. 121 TUA, delle misure atte a conseguire, entro il 22\ndicembre 2015, gli obiettivi dallo stesso comma previsti, e cioe\u0027\nche: \n «a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici\nsignificativi superficiali e sotterranei l\u0027obiettivo di qualita\u0027\nambientale corrispondente allo stato di \"buono\"; \n b) sia mantenuto, ove gia\u0027 esistente, lo stato di qualita\u0027\nambientale \"elevato\" come definito nell\u0027allegato 1 alla parte terza\ndel decreto legislativo; \n c) siano mantenuti o raggiunti altresi\u0027 per i corpi idrici a\nspecifica destinazione di cui all\u0027art. 79 gli obiettivi di qualita\u0027\nper specifica destinazione di cui all\u0027allegato 2 alla parte terza del\npresente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla\nnormativa previgente». \n Interessa evidenziare che il Piano di tutela delle acque\ncostituisce uno specifico piano di settore, articolato secondo i\ncontenuti elencati nell\u0027art. 121 TUA, nonche\u0027 secondo le specifiche\nindicate nella parte B dell\u0027allegato 4 alla parte III del medesimo\nprovvedimento. \n Tale piano di tutela contiene, in particolare: \n a) i risultati dell\u0027attivita\u0027 conoscitiva; \n b) l\u0027individuazione degli obiettivi di qualita\u0027 ambientale e\nper specifica destinazione; \n c) l\u0027elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle\naree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall\u0027inquinamento e\ndi risanamento; \n d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro\nintegrate e coordinate per bacino idrografico; \n e) l\u0027indicazione della cadenza temporale degli interventi e\ndelle relative priorita\u0027; \n f) il programma di verifica dell\u0027efficacia degli interventi\nprevisti; \n g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici. \n Ebbene, la riduzione della quota calcolata per garantire il\ndeflusso ecologico prevista dall\u0027art. 34, comma 2, della legge\nregionale in esame consente un aumento dei prelievi sul singolo corso\nd\u0027acqua; sennonche\u0027, tale valutazione - del tutto priva di idonei\nparametri tecnico-scientifici - non afferisce alla competenza\nregionale, poiche\u0027 la sede deputata a compiere tale ponderazione,\nsecondo un riparto delle competenze costituzionalmente corretto, e\u0027\nquella pianificatoria, come stabilito dagli articoli 76, comma 4, e\n121, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 in relazione al\nPiano di tutela delle acque, e dall\u0027art. 95 con riferimento al Piano\ndi bilancio idrico. \n In proposito, e\u0027 sufficiente richiamare la pronuncia della Corte\ncostituzionale n. 229/2017, a tenore della quale: \n «Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in\nmateria di tutela delle acque contenute principalmente nella parte\nIII del decreto legislativo n. 152 del 2006, intitolata \"Norme in\nmateria di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela\ndelle acque dall\u0027inquinamento e di gestione delle risorse idriche\" e,\nin particolare, nella sua sezione II intitolata \"Tutela delle acque\ndall\u0027inquinamento\" sono riconducibili alla materia della \"tutela\ndell\u0027ambiente\", attribuita alla competenza legislativa esclusiva\ndello Stato ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\nSi tratta, infatti, \"di disposizioni aventi finalita\u0027 di prevenzione\ne riduzione dell\u0027inquinamento, risanamento dei corpi idrici\ninquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di\nusi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della\ncapacita\u0027 naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della\ncapacita\u0027 di sostenere comunita\u0027 animali e vegetali ampie e\ndiversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della\nsiccita\u0027, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi\nacquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente\ndipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno\nidrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle\ncondizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire\ndeterminati livelli qualitativi e quantitativi delle acque\" (sentenza\nn. 254 del 2009; in senso analogo, sentenza n. 246 del 2009)». \n Con piu\u0027 specifico riferimento al Piano regionale di tutela delle\nacque, la stessa Corte costituzionale, con la successiva sentenza n.\n153/2019, dopo aver svolto: \n «una sintetica descrizione del quadro normativo di\nriferimento. L\u0027art. 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006\ndisciplina il piano regionale di tutela delle acque, il quale si\naggiunge al piano di bacino distrettuale (art. 65) e al piano di\ngestione (art. 117). Il piano delle acque e\u0027 approvato all\u0027esito di\nun complesso procedimento, articolato nelle seguenti fasi: \"le\nAutorita\u0027 di bacino, nel contesto delle attivita\u0027 di pianificazione o\nmediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le\nprovince e gli enti di Governo dell\u0027ambito, definiscono gli obiettivi\nsu scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle\nacque, nonche\u0027 le priorita\u0027 degli interventi\"; \"le regioni, sentite\nle province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,\nadottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero\ndell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche\u0027 alle\ncompetenti Autorita\u0027 di bacino, per le verifiche di competenza\"\n(comma 2); \"le Autorita\u0027 di bacino verificano la conformita\u0027 del\npiano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e\ncoordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante\"; le\nRegioni approvano il Piano di tutela \"entro i successivi sei mesi\"\n(comma 5).»; \n ha puntualizzato che: \n «Questa procedura, che vede l\u0027intervento delle regioni sia\nnella fase dell\u0027adozione del piano sia in quella della sua\napprovazione definitiva, e\u0027 interamente disciplinata nel codice\ndell\u0027ambiente, sull\u0027assunto della sua inerenza alla competenza\nlegislativa statale in materia di \"tutela dell\u0027ambiente\". Questo\nassunto non e\u0027 stato smentito dalla giurisprudenza costituzionale,\nche ha ricondotto a tale materia la normativa sulle acque, in quanto\npreordinata segnatamente alla loro tutela (in questo senso, sentenze\nn. 229 del 2017 e n. 86 del 2014), osservando in particolare che\n\"[i]l riparto delle competenze [...] dipende proprio dalla [...]\ndistinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza\nregionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che e\u0027\ndi competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma\nsecondo, lettera s), della Costituzione» (sentenza n. 1 del 2010)»; \n concludendo e ricordando che: \n «Con specifico riferimento al piano di tutela delle acque,\nquesta Corte ha affermato che esso costituisce uno \"strumento\nfondamentale di programmazione, attuazione e controllo [...] per\nl\u0027individuazione degli obiettivi minimi di qualita\u0027 ambientale per i\ncorpi idrici\", la cui disciplina rientra nella competenza legislativa\nstatale in materia di \"tutela dell\u0027ambiente\" (sentenza n. 44 del\n2011; nello stesso senso, sentenze n. 254, n. 251, n. 246 e n. 232\ndel 2009)». \n In questo quadro, «Le regioni possono adottare le prescrizioni\ndel piano di tutela delle acque che ritengono opportune alla luce\ndegli obiettivi indicati dalle autorita\u0027 di bacino e sempre nel\nrispetto del quadro normativo definito dagli articoli 95, 96 e 121\ndel decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, le regioni possono\nanche decidere di prevedere o no eventuali misure di salvaguardia.\nCio\u0027 che e\u0027, invece, precluso alle regioni e\u0027 di intervenire con\nlegge per escludere o circoscrivere l\u0027ambito di operativita\u0027 del\npiano stesso, giacche\u0027 cio\u0027 comporterebbe l\u0027elusione - totale o\nparziale - del vincolo della legge statale, espressione della\ncompetenza esclusiva in materia di tutela delle acque, funzionale\nalla garanzia delle esigenze unitarie cui e\u0027 preordinata la\nindividuazione degli obiettivi minimi di qualita\u0027 ambientale per i\ncorpi idrici. \n Con l\u0027art. 34, comma 2, della legge regionale n. 9/2025, la\nRegione Piemonte ha, dunque, violato il riparto di competenze in\nmateria di tutela delle acque, poiche\u0027 e\u0027 intervenuta sull\u0027ambito di\noperativita\u0027 degli strumenti di tutela dell\u0027idrosfera fissati dallo\nStato nell\u0027esercizio delle competenze legislative esclusive in\nmateria di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella quale\nrientrano la garanzia del livello di deflusso ecologico e, in\ngenerale, le misure poste a presidio dell\u0027equilibrio del bilancio\nidrico. \n Alla legislazione regionale e provinciale e\u0027 consentito\nunicamente, invece, nell\u0027esercizio di una diversa competenza,\nincrementare i livelli di tutela gia\u0027 fissati dal legislatore\nstatale; categoria di interventi nella quale non rientra certamente\nla previsione del censurato art. 34. \n Come chiarito dalla Corte costituzionale: \n «la garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in\nquanto volta ad evitare l\u0027esaurimento della fonte, deve ritenersi\nconcernere la \"conservazione\" del bene acqua e non il mero utilizzo\ndella stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve\nconsiderarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai\nsensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla\ntutela dell\u0027ambiente. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di\nquesta Corte (sentenza n. 1 del 2010), secondo cui il riparto delle\ncompetenze tra Stato e Regioni in materia di acque dipende dalla\ndistinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza\nregionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che e\u0027\ndi competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma\nsecondo, lettera s), della Costituzione. Si tratta di un evidente\nconcorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e\ntermali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni,\nl\u0027utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela\no conservazione del bene stesso (sentenze n. 225 del 2009 e n. 105\ndel 2008)» (Corte Cost. sentenza n. 28/2013). \n Per quanto detto, emerge come la disposizione in commento si\nponga in contrasto, oltre che con il principio di non deterioramento\ndei corpi idrici superficiali, nonche\u0027, in questi termini, con il\nprevalente interesse pubblico nella gestione della risorsa pubblica,\nanche con l\u0027art. 4 della direttiva 2000/60/CE e, dunque, con il\nparametro costituzionale di cui all\u0027art. 117, primo comma, della\nCostituzione. \n Per le suesposte considerazioni l\u0027impugnata disposizione\ncontrasta con gli articoli 95, commi 4 e 6, e 144, comma 1, decreto\nlegislativo n. 152/2006, nonche\u0027 con l\u0027art. 12-bis del regio decreto\nn. 1775/1933, recante «Approvazione del testo unico delle\ndisposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici», come\nsostituito dall\u0027art. 96, comma 3, del decreto legislativo n.\n152/2006, e infine con le disposizioni degli articoli 76, comma 4, e\n121, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, e anche con l\u0027art.\n4 della direttiva 2000/60/CE, che costituiscono normativa interposta\nal parametro costituzionale di cui all\u0027art. 117, primo e secondo\ncomma, lettera s), della Costituzione. \n 2. Illegittimita\u0027 dell\u0027art 50, commi 1 e 2, della legge della\nRegione Piemonte n. 9 dell\u00278 luglio 2025 per violazione degli\narticoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) Cost. in relazione agli\narticoli 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1,\nlettera f), e 143, comma 2, del «Codice dei beni culturali e del\npaesaggio» di cui al decreto legislazione 22 gennaio 2004, n. 42\nnonche\u0027 agli articoli 3 e 18 delle norme di attuazione del piano reg.\nvigente (NTA) e all\u0027art. 22 della legge n. 394/1991. \n Merita di essere censurato anche l\u0027art. 50 della legge regionale\nin esame che dispone: \n «1. Il n. 26 dell\u0027allegato A (Cartografie delle aree naturali\nprotette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di\nsalvaguardia) della legge regionale n. 19/2009 e\u0027 sostituito dal\nseguente: \n \"26) Parco naturale del Monte Fenera - scala 1:25.000\"\n(allegato 1); \n 2. Il n. 90 dell\u0027allegato A della legge regionale n. 19/2009\ne\u0027 sostituito dal seguente: \n \"90) aree naturali protette e area contigua della fascia\nfluviale del Po - Torino Ovest - scala 1:25.000: - Area contigua\ndella fascia fluviale del Po piemontese\" (allegato 2)». \n Invero, dalle cartografie allegate alla legge, e di essa parte\nintegrante, emerge una riduzione dei perimetri delle aree tutelate\nivi individuate. \n Al riguardo, occorre evidenziare che le aree considerate sono\nbeni che, in quanto soggetti a tutela ambientale speciale, sono anche\n«di interesse paesaggistico» ai sensi delle disposizioni degli\narticoli 134, comma 1, lettera c), e 142, comma 1, lettera f), del\n«Codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42. \n Essendo vigente il Piano paesaggistico regionale della Regione\nPiemonte, per eventuali revisioni dei suddetti perimetri e dei Piani\ndi parchi ed aree naturali protette, agli effetti della tutela\npaesaggistica, la legge statale richiede l\u0027obbligatorio\ncoinvolgimento del Ministero della cultura, secondo quanto stabilito\ndagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del citato codice. Tale\nassetto normativo risulta pienamente coerente con la logica\nincrementale dei beni paesaggistici che caratterizza il Codice dei\nbeni culturali e del paesaggio, nel quale non e\u0027 prevista una\ndisciplina per la revisione o eliminazione dei beni paesaggistici. \n Al riguardo, codesta Corte costituzionale, con la sentenza n.\n164/2021 - con la quale e\u0027 stato rigettato il conflitto di\nattribuzione proposto dalla Regione del Veneto e dichiarato che\nspetta allo Stato adottare il decreto di dichiarazione di notevole\ninteresse pubblico di un\u0027area ricadente nel territorio regionale - ha\nrappresentato che: \n «Il legislatore ordinario si e\u0027 percio\u0027 ispirato in tale\nmateria (la tutela paesaggistica) ad una logica incrementale delle\ntutele che e\u0027 del tutto conforme al carattere primario del bene\nambientale, cui peraltro si riferisce, collocato fra i principi\nfondamentali della Repubblica, l\u0027art. 9 Cost. (sentenze n. 367 del\n2007, n. 183 del 2006, n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986)». \n Tale logica, dal lato della Regione, opera sul piano\nprocedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la\ncompetenza regionale puo\u0027 essere spesa al solo fine di arricchire il\ncatalogo dei beni paesaggistici, in virtu\u0027 della conoscenza che ne\nabbia l\u0027autorita\u0027 piu\u0027 vicina al territorio ove essi sorgono, e non\ngia\u0027 di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con\nquelle assunte dallo Stato, o comunque mosse dalla volonta\u0027 di\naffermare la prevalenza di interessi opposti, facenti capo\nall\u0027autonomia regionale, come accade nel settore del Governo del\nterritorio. \n Per questa ragione, e\u0027 conforme al riparto costituzionale delle\ncompetenze che il piano paesaggistico regionale - ove non sia la sede\ndi diversi apprezzamenti legati anche alla dimensione urbanistica del\nterritorio - e\u0027 tenuto a recepire le scelte di tutela paesaggistica,\nsenza capacita\u0027 di alterarle neppur sul piano delle prescrizioni\nd\u0027uso. Altrimenti, esso potrebbe divenire l\u0027occasione per ridurre lo\nstandard di tutela dell\u0027ambiente in forza di interessi divergenti,\nanziche\u0027 la sede deputata a collocare armonicamente siffatti\ninteressi sub valenti nella cornice gia\u0027 intagliata secondo la\npreminente prospettiva della conservazione del paesaggio. L\u0027occasione\nvale a dire, per degradare \"la tutela paesaggistica - che e\u0027\nprevalente - in una tutela meramente urbanistica\"». (sentenza n. 437\ndel 2008). \n Considerato quanto sopra, occorre osservare come l\u0027obbligo di\nco-pianificazione con il Ministero, gia\u0027 previsto nel Codice dei beni\nculturali e del paesaggio all\u0027art. 143, comma 2, del citato codice,\nin particolare nell\u0027ipotesi di una de-perimetrazione, deriva dal\nPiano Paesaggistico Regionale (PPR) e da quanto disposto dagli\narticoli 3 e 18 delle norme di attuazione del Piano vigente (NTA). \n In particolare, l\u0027art. 3 delle NTA («Ruolo del Ppr e rapporti con\ni piani e i programmi territoriali») dispone che: \n «2. Le previsioni del Ppr, quadro di riferimento per la\ntutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, costituiscono\nmisure di coordinamento e riferimento per tutti gli strumenti di\npianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni\nlivello. \n 3. Il Ppr, per quanto attiene alla tutela del paesaggio,\ncontiene altresi\u0027 previsioni cogenti e immediatamente prevalenti per\ntutti gli strumenti generali e settoriali di Governo del territorio\nalle diverse scale, compresi i piani d\u0027area delle aree protette, che\nprevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili, fatte\nsalve le disposizioni normative e le previsioni dei piani finalizzate\na garantire la riduzione del rischio idrogeologico dei luoghi e la\nsicurezza delle persone. \n [...] \n 5. Il Ppr riconosce, in quanto coerenti con le previsioni di\ntutela paesaggistica delle presenti norme, i contenuti dei piani\npaesistici o territoriali a valenza paesaggistica regionali, di cui\nal seguente elenco, approvati secondo la previgente normativa di\nsettore: \n Ptr - Area di approfondimento Ovest-Ticino, approvato con\nDCR n. 417- 11196 del 23 luglio 1997; \n Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di\nPragelato, approvato con DCR n. 614-7539 del 4 maggio 1993; \n Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di\nSan Maurizio D\u0027Opaglio, approvato con DCR n. 220-2997 del 29 gennaio\n2002; \n Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell\u0027Alpe\nDevero, approvato con DCR n. 618- 3421 del 24 febbraio 2000 e\nmodificato con DCR n. 226-5745 del 19 febbraio 2002. \n Tali strumenti sono sottoposti alla verifica di conformita\u0027\nal Ppr attuata congiuntamente tra il Ministero dei beni e delle\nattivita\u0027 culturali e del Turismo, di seguito denominato Ministero, e\nla Regione entro dodici mesi dall\u0027approvazione del Ppr, a seguito\ndella quale si provvedera\u0027, se del caso, all\u0027eventuale adeguamento e\nal riconoscimento del loro valore attuativo del Ppr. \n [...] \n 9. Fino alla verifica o all\u0027adeguamento al Ppr dei piani di\ncui ai commi 5, 6 e 7, si applicano le disposizioni in essi\ncontenute, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso». \n Al riguardo, occorre segnalare la natura sottordinata del Piano\ndel Parco rispetto al PPR, come confermato da ormai consolidata\ngiurisprudenza costituzionale (sent. n. 108/2008) e da ultimo\nsentenza n. 276/2020, ove si afferma che: \n «E\u0027 decisivo, infine, che l\u0027art. 25, comma 2, della legge\nquadro (legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante \"Legge quadro sulle\naree protette\" stabilisca che il piano del parco regionale ha valore\nanche [...] di piano urbanistico e sostituisce i piani [...]\nurbanistici \"di qualsiasi livello\", statuendo cosi\u0027 espressamente che\ngli strumenti urbanistici \"di qualsiasi livello\" cedono il passo al\npiano del parco, con una norma che, come questa Corte ha recentemente\nchiarito, rappresenta \"uno standard uniforme di tutela ambientale\"\n(sentenza n. 134 del 2020). Puo\u0027 essere utile ricordare che\nun\u0027analoga regola di prevalenza dei valori paesaggistici sulle\ndisposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti\nurbanistici e\u0027 stabilita dagli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3,\ndel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni\nculturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10 della legge 6 luglio\n2002, n. 137), con una previsione che puo\u0027 essere riferita anche ai\nparchi regionali, in quanto aree di interesse paesaggistico, tutelate\nper legge, in base all\u0027art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni\nculturali. Questa Corte, dichiarando costituzionalmente illegittima\nuna disposizione legislativa regionale che aveva invertito il\nrapporto tra piano paesaggistico regionale e piano urbanistico\ncomunale, facendo prevalere il secondo sul primo (sentenza n. 86 del\n2019; nello stesso senso la sentenza n. 172 del 2018), ha affermato\nche «[i]l codice dei beni culturali e del paesaggio definisce dunque,\ncon efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le\nprescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere\nurbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione,\nsia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di\ncostruire - secondo un modello di prevalenza delle prime, non\nalterabile ad opera della legislazione regionale» (sentenza n. 11 del\n2016). \n Sulla possibilita\u0027 di incidere sul perimetro dei parchi\nregionali, la citata sentenza n. 276/2020 ha chiarito che: \n «la modifica del perimetro dei parchi regionali puo\u0027 avvenire\nsia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato\ndall\u0027art. 22 della legge n. 394 del 1991 - spettando poi al piano del\nparco di precisare la disciplina della nuova area tutelata - sia in\nsede di adozione o modifica del piano del parco. Qualora la\nlegislazione regionale incida sulle aree protette (siano esse\nnazionali o regionali), deve conformarsi ai principi fondamentali\ncontenuti nella legge quadro n. 394 del 1991, la quale - ricondotta\nalla materia \"tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema\" - detta gli\nstandard minimi uniformi di tutela, che le Regioni possono\naccompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius»\n(Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2020, n. 43 del 2020, n. 290\ndel 2019, n. 180 del 2019, n. 121 del 2018, n. 74 del 2017 e n. 14\ndel 2012). \n Venendo al citato art. 18 delle NTA («Aree naturali protette e\naltre aree di conservazione della biodiversita\u0027»), quest\u0027ultimo\ndispone che: \n «1. Il Ppr riconosce e individua alla Tavola P2 e nel\ncatalogo di cui all\u0027art. 4, comma 1, lettera c., i parchi e le\nriserve di cui all\u0027art. 142, comma 1, lettera f. del codice,\nassoggettati alla disciplina in materia di autorizzazione\npaesaggistica, per i quali si applicano le presenti norme: \n a. i parchi nazionali e regionali, nonche\u0027 i territori di\nprotezione esterna dei parchi, quali le aree contigue; \n b. le riserve nazionali e regionali. \n Ai fini dell\u0027individuazione dei territori soggetti\nall\u0027autorizzazione paesaggistica di cui all\u0027art. 146 del codice, in\nquanto compresi nelle aree di cui alle lettere a. e b., valgono i\nconfini definiti dalla legge regionale n. 19/2009 e successive\nmodificazioni ed integrazioni e dai provvedimenti istitutivi delle\naree protette nazionali.». \n Da quanto evidenziato, deriva che le modifiche dei confini del\nParco naturale del Monte Fenera, delle aree naturali protette e\ndell\u0027area contigua della fascia fluviale del Po-Torino Ovest,\napportate nella legge in esame dalla Regione - che si e\u0027 limitata ad\nallegare, all\u0027art. 50, le due cartografie (Parco naturale del Monte\nFenera; aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale\ndel Po-Torino Ovest) - introducono una modifica unilaterale del\nperimetro delle aree soggette a tutela paesaggistica. \n Per quanto la normativa statale distingua nettamente l\u0027attivita\u0027\ndi classificazione e di istituzione dei parchi e delle riserve\nnaturali di interesse regionale e locale dall\u0027attivita\u0027 di\nelaborazione dei piani paesaggistici regionali (cfr. citata sentenza\ndella Corte costituzionale n. 276/2020), nel caso di specie il PPR\ndel Piemonte rinvia, quanto alla perimetrazione, alle disposizioni\ncontenute nella legge regionale n. 19/2009. \n Di talche\u0027, con la modifica unilaterale della perimetrazione\ndelle aree interessate apportata dall\u0027art. 50, si determina\nautomaticamente una variazione, in diminuzione, delle aree soggette a\ntutela paesaggistica, in violazione del principio di\nco-pianificazione di cui agli articoli 135 e 143 del Codice dei beni\nculturali e del paesaggio. \n Conseguentemente, la previsione contenuta nell\u0027art. 50 si pone in\ncontrasto con gli articoli 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, e\n142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del Codice dei bei\nculturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del\n2004, normativa interposta al cosi\u0027 violato parametro costituzionale\ndi cui agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della\nCostituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente\nricorso e confida nell\u0027accoglimento delle seguenti conclusioni. \n Voglia l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare\ncostituzionalmente illegittimi gli articoli 34, comma 2 e 50, commi 1\ne 2, della legge Regione Piemonte dell\u00278 luglio 2025, n. 9,\npubblicata nel BUR n. 28 del 10 luglio 2025, recante «Legge annuale\ndi riordino dell\u0027ordinamento regionale. Anno 2025», per violazione\ndell\u0027art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione,\nin relazione agli articoli 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6;\n121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B dell\u0027allegato 4 alla parte\nIII del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; all\u0027art. 12-bis\ndel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione\ndel testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli\nimpianti elettrici», come sostituito dall\u0027art. 96, comma 3, del\ndecreto legislativo n. 152/2006; all\u0027art. 4 della direttiva\n2000/60/CE; degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) della\nCostituzione, in relazione agli articoli 134, comma 1, lettera c),\n135, comma 1, 142, comma 1, lettera f) e 143, comma 2, del «Codice\ndei beni culturali e del paesaggio», di cui al decreto legislativo 22\ngennaio 2004, n. 42, agli articoli 3 e 18 delle norme di attuazione\ndel Piano reg. vigente (NTA) e all\u0027art. 22 della legge n. 394/1991. \n Si producono: \n 1) copia della legge regionale impugnata; \n 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri\nadottata nella riunione del 4 settembre 2025, recante la\ndeterminazione di proposizione del presente ricorso, con allegata\nrelazione illustrativa. \n Roma, 5 settembre 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Spina","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Piemonte","contenzioso":"","deposito_cost":"29/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpi","articolo_legge":"34","data_legge":"08/07/2025","data_nir":"2025-07-08","numero_legge":"9","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24936","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpi","articolo_legge":"50","data_legge":"08/07/2025","data_nir":"2025-07-08","numero_legge":"9","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","denominazione_nesso":"sostitutivo 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