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R.. \n \nStraniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\n  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il\n  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6 del  d.lgs.\n  n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del\n  d.lgs. n. 286 del 1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle  misure\n  adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs.  n.  142\n  del  2015  [nel  caso  di  specie:  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale disposto a norma dell\u0027art.  6,  comma  3,\n  del d.lgs. n. 142 del  2015  (sussistenza  di  fondati  motivi  per\n  ritenere che la domanda  e\u0027  stata  presentata  al  solo  scopo  di\n  ritardare   o   impedire   l\u0027esecuzione   del    respingimento    o\n  dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale\n  alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69\n  del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato  il\n  provvedimento oggetto di convalida,  che  giudica  in  composizione\n  monocratica, in luogo della sezione  specializzata  in  materia  di\n  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei\n  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale\n  distrettuale. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e\n  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\n  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\n  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. \n\n\r\n(GU n. 28 del 09-07-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n    Il Consigliere di turno,  letti  gli  atti  del  procedimento  in\nepigrafe  indicato  e  sciogliendo  la  riserva  assunta  all\u0027odierna\nudienza dell\u002711 giugno 2025. \n \n                               Osserva \n \n1. Premessa. \n    In data la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi  dell\u0027art.\n6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015: \n      la convalida del trattenimento nei confronti di R K ,  nato  in\nil , disposto presso il  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  di\nRestinco (BR) dal Questore di Brindisi in data ai sensi dell\u0027art.  6,\ncomma 5, decreto legislativo n. 142/2015; \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la\npropria competenza sulla richiesta di  convalida  del  trattenimento,\nquesto Consigliere ha riservato la propria decisione nei  termini  di\nlegge. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n    A scioglimento della riserva, ritiene  questa  Corte  di  Appello\ndoversi  sollevare  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale   in\nrelazione all\u0027art. 77, comma 2, Costituzione, agli artt. 3, 25 e 102,\ncomma 2, Costituzione, con riferimento agli artt. 16, 18, 18-bis e 19\ndel decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge\nn.  187/2024,  nella  parte  in  cui  attribuiscono   la   competenza\ngiurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\nrichiesta, avanzata  dal  Questore,  ai  sensi  dell\u0027art.  6  decreto\nlegislativo  n.  142/2015,  di  convalida   del   trattenimento   del\nrichiedente  protezione  internazionale,   disposto   a   norma   del\nrichiamato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte  di\nAppello di cui all\u0027art. 5-bis, decreto-legge n.  13/2017,  convertito\ncon modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla Corte  di  Appello\ndi cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto\nha sede il Questore che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudica, peraltro,  in  composizione  monocratica,  in\nluogo  della  Sezione  specializzata  in  materia  di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. \n    Va, preliminarmente, osservato che la questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale,  sollevata  nell\u0027ambito  di  un  giudizio  avente  ad\noggetto la richiesta di convalida  del  trattenimento,  avanzata  dal\nQuestore di Brindisi ai sensi  dell\u0027art.  6  decreto  legislativo  n.\n142/2015 in data , risulta ammissibile, come  affermato  dalla  Corte\ncostituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1.  del\nConsiderato  in  diritto,  che  richiama  Corte   costituzionale   n.\n137/2020, punto 2.1. del  Considerato  in  diritto).  Invero,  questo\nConsigliere non si e\u0027 pronunciato sulla richiesta (che, come e\u0027 noto,\na pena di illegittimita\u0027, deve essere formulata prima della  scadenza\ndel termine iniziale o  prorogato  -  vedi  Cass.  civ.  sez.  I,  16\ndicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta  o  convalidata  dal\ngiudice entro quarantotto ore dalla richiesta - vedi Cass. civ.  sez.\nI, 30 ottobre 2019,  n.  27939),  ma  ritiene  di  sollevare  in  via\npreliminare  la  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale,   con\nsospensione del giudizio. Orbene,  quando  il  giudice  dubiti  della\nlegittimita\u0027 costituzionale delle norme che  regolano  presupposti  e\ncondizioni del  potere  di  convalida,  ovvero  i  presupposti  e  le\ncondizioni  del  potere  di  proroga  di  un  trattenimento,  il  cui\nesercizio e\u0027 soggetto a termini perentori, la cessazione dello  stato\ndi restrizione che  dovesse  derivare  dalla  mancata  convalida  nel\ntermine di legge, ovvero dal mancato accoglimento della richiesta  di\nproroga nel  termine  di  legge,  non  puo\u0027  essere  di  ostacolo  al\npromovimento della relativa questione di legittimita\u0027  costituzionale\n(si veda, con riguardo a  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nsollevata  nell\u0027ambito  di  un  procedimento  di  riesame  ai   sensi\ndell\u0027art. 309 del codice di procedura penale, Cass. pen. sez. F.,  11\nagosto 2015, n. 34889). \n    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di\nlegittimita\u0027   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione\ndi  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\nrichiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione  circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. \n    La   conseguenza   dell\u0027eventuale    fondatezza    dei    rilievi\ncostituzionali mossi sarebbe il ripristino  del  precedente  sistema,\nche vedeva nelle Sezioni specializzate in  materia  di  immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea,  istituite  presso  i  Tribunali  distrettuali,\nl\u0027Autorita\u0027 giudiziaria competente in materia. \n    Per opportuna completezza si rappresenta che  analoghe  questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sono state proposte da questa Corte di\nAppello sulla medesima materia, a partire  dall\u0027ordinanza  emessa  in\ndata  2  maggio  2025  nel  procedimento  n.   243-1/2025,   le   cui\nargomentazioni si condividono e si ripropongono in questa  sede,  nei\nlimiti e con le precisazioni di cui si dira\u0027. \n3. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile\nnel presente procedimento. \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale  dell\u002711  ottobre  2024  Serie  generale  n.  239,\nrecante «disposizioni urgenti in materia di  ingresso  in  Italia  di\nlavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di\ncaporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,\nal capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (artt. 16,\n17  e  18).  In  particolare,  l\u0027art.  16,  rubricato  «modifiche  al\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando  gli  artt.  2  e  3,\ncomma 4, decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche  dalla\nlegge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla  Corte  di\nAppello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate,\nai sensi dell\u0027art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008,  e  quelli\naventi  ad  oggetto   l\u0027impugnazione   dei   provvedimenti   adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione  dello  Stato  competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16,  comma\n1, lett. b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati a\ncomporre i collegi di reclamo  avrebbero  dovuto  curare  la  propria\nformazione   almeno   annuale   nella   materia   della    protezione\ninternazionale.  L\u0027art.  17  aveva  apportato  modifiche  al  decreto\nlegislativo n. 25/2008 e  l\u0027art.  18  aveva  a  sua  volta  apportato\nmodifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi  dell\u0027art.  19\ndel decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al  capo  IV  si\napplicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35  e  dell\u0027art.\n3, comma 3-bis, del decreto legislativo n.  25/2008,  decorsi  trenta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\ndecreto stesso. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato  convertito  con  modifiche\ndalla legge 9  dicembre  2024,  n.  187,  pubblicata  nella  Gazzetta\nUfficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale n. 289. \n    In particolare, per quanto di interesse in questa sede,  in  sede\ndi conversione, l\u0027art. 16 del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027  stato\nmodificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e\u0027 stata modificata\nla rubrica dell\u0027articolo («modifica  all\u0027articolo  3  e  introduzione\ndell\u0027articolo 5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46»).\nQuindi, con l\u0027art. 16 citato, attraverso  la  modifica  dell\u0027art.  3,\ncomma 1, lett. d), decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche\ndalla  legge  n.  46/2017  e  l\u0027introduzione  dell\u0027art.   5-bis   nel\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla  legge  n.\n46/2017,   e\u0027   stata   sostanzialmente   sottratta   alle    Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali distrettuali, la  competenza  per  i  procedimenti\naventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento  del\nrichiedente protezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.\n6, 6- bis, 6-ter del decreto legislativo  n.  142/2015,  e  dall\u0027art.\n10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,\nnonche\u0027 per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14,\ncomma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e\u0027  stata,  invece,\nattribuita alle Corti di Appello di cui all\u0027art. 5,  comma  2,  della\nlegge n. 69/2005, nel cui  distretto  ha  sede  il  Questore  che  ha\nadottato  il  provvedimento  oggetto  di  convalida,  che  giudicano,\nperaltro, in composizione monocratica. L\u0027art. 18 del decreto-legge n.\n145/2024 ha pure  subito  rilevanti  modifiche,  a  cominciare  dalla\nrubrica («modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142»).\nNel dettaglio, e\u0027 stato modificato l\u0027art. 6,  comma  5,  del  decreto\nlegislativo  n.  142/2015  per  adattarlo   alla   nuova   competenza\nattribuita alla Corte di Appello. E\u0027 previsto (primo periodo) che  il\nprovvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o  la\nproroga del trattenimento e\u0027 adottato per iscritto, e\u0027  corredato  di\nmotivazione e reca l\u0027indicazione che il richiedente  ha  facolta\u0027  di\npresentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di  difensore.\nIl provvedimento e\u0027 trasmesso, senza ritardo, alla Corte  di  Appello\ndi cui all\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito,  con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017. All\u0027ultimo  periodo  dell\u0027art.  6,\ncomma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al  tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  corte\nd\u0027appello competente». Dopo  il  comma  5  dell\u0027art.  6  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015 e\u0027 stato inserito il comma 5-bis che  prevede\nche contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5  e\u0027  ammesso\nricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma  6,  del  decreto\nlegislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell\u0027art. 6  decreto  legislativo\nn. 142/2015 le parole «del  tribunale  in  composizione  monocratica»\nsono sostituite dalle seguenti: «della corte d\u0027appello». All\u0027art. 14,\ncomma 6, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  n.  142/2015  le\nparole «il tribunale sede della sezione specializzata in  materia  di\nimmigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la\ncorte d\u0027appello». \n    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte\nd\u0027appello»;  inoltre,  prevede  all\u0027art.   14,   comma   6,   decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine,  delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1  dell\u0027articolo\n606 del codice di  procedura  penale»,  e  dopo  il  secondo  periodo\nl\u0027aggiunta  del  seguente   periodo:   «Si   osservano,   in   quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027articolo 22, comma 5-bis, secondo e\nquarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine,  l\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027   stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027articolo 35 e  dell\u0027articolo,  comma  3-bis,\ndel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una\nvariazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.  6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015,  che  e\u0027  stata  sottratta  alle\nSezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali,  per  essere  attribuita  alle\nCorti di Appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69/2005,\nnel  cui  distretto  ha  sede  il  Questore  che   ha   adottato   il\nprovvedimento oggetto  di  convalida,  che  giudicano,  peraltro,  in\ncomposizione monocratica. Il relativo  provvedimento  e\u0027  impugnabile\ncon ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14,  comma  6,  decreto\nlegislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non  sospende  il\nprovvedimento,   e\u0027   proponibile   entro   cinque    giorni    dalla\ncomunicazione, solo per i motivi di cui alle lett. a), b)  e  c)  del\ncodice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili,  le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,\ndella legge n. 69/2005. \n    Peraltro, la competenza  cosi\u0027  determinata  ha  avuto  efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024\n(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n    Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello\ndi  curare  la  propria  formazione  annuale  nella   materia   della\nprotezione internazionale. \n    Le incertezze relative all\u0027attribuzione della materia al  settore\ncivile o a quello penale. \n    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel\nsuo parere  reso  con  delibera  del  4  dicembre  2024,  la  novella\nlegislativa attribuisce alla Corte di Appello, normalmente giudice di\nsecondo  grado,  la  competenza  in   ordine   alle   convalide   dei\nprovvedimenti questorili che dispongono o prorogano  i  trattenimenti\ndei  richiedenti   protezione   internazionale,   che   costituiscono\nprocedimenti incidentali nell\u0027ambito del  complesso  procedimento  di\nriconoscimento del diritto di asilo o alla protezione  internazionale\nsussidiaria, che resta, invece, attribuito al Tribunale  distrettuale\nspecializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea.  Peraltro,  il\nriferimento, per  l\u0027individuazione  del  magistrato  della  Corte  di\nAppello competente, all\u0027art. 5,  comma  2  della  legge  n.  69/2005,\ngenera ulteriore  confusione,  poiche\u0027,  se  risulta  effettuato  per\nidentificare la competenza territoriale, si tratterebbe  di  richiamo\ninutile, visto che la  stessa  norma  individua  territorialmente  la\nCorte di Appello competente in base al Questore che  ha  adottato  il\nprovvedimento da convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per\nindividuare uno specifico settore o Sezione della  Corte  di  Appello\nche si deve occupare della materia, risulta  un  richiamo  del  tutto\ngenerico, poiche\u0027 non e\u0027 chiaro se per  legge  si  e\u0027  attribuita  la\ncompetenza a provvedere al settore penale  della  Corte,  normalmente\ncompetente a provvedere sui MAE. \n    Secondo l\u0027interpretazione  fatta  propria  sia  dall\u0027Ufficio  del\nMassimario della Cassazione (vedi  relazione  n.  1/2025)  che  dalla\nCorte di legittimita\u0027 (vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025,  n.\n2967), il legislatore avrebbe attribuito alle  Sezioni  penali  della\nCorte di appello la materia (oltre  che  alle  Sezioni  Penali  della\nCorte di legittimita\u0027). \n    Tuttavia, come emerge  dalla  delibera  del  Consiglio  superiore\ndella magistratura del 19 marzo  2025,  ricognitiva  in  ordine  alle\nricadute  organizzative  sulle  Corti  di  Appello  in  seguito  allo\nspostamento  delle   competenze   in   materia   di   convalida   dei\nprovvedimenti   di   trattenimento   dei    richiedenti    protezione\ninternazionale, sono state adottate dalle  Corti  di  Appello  misure\norganizzative diverse, che prevedono,  per  lo  piu\u0027,  l\u0027attribuzione\ntabellare della nuova materia al settore civile in via  esclusiva  e,\ndove istituita, alla Sezione gia\u0027 incaricata della trattazione  della\nmateria dell\u0027immigrazione e della protezione  internazionale,  ovvero\nin alcuni casi il coinvolgimento dei Consiglieri del settore penale o\nsotto forma di applicazione, ovvero come inserimento nel turno  delle\nconvalide, ovvero ancora come attribuzione della materia alle Sezioni\npenali con trattazione secondo la turnazione MAE. La Prima Presidente\ndella Corte di Cassazione, con provvedimento di variazione  tabellare\nadottato in data 16 gennaio 2025, ha  assegnato  la  trattazione  dei\nricorsi alla Prima Sezione penale. \n    Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  ha   espressamente\nprevisto la tendenziale approvazione in questa prima fase di tutte le\nvariazioni  tabellari,  in  attesa  che  si  consolidi,   in   ambito\ngiurisdizionale,    un\u0027unica    opzione     interpretativa,     circa\nl\u0027attribuzione della materia al settore civile o al settore penale. \n    Pertanto, presso le  Corti  di  Appello,  convivono  sia  sistemi\norganizzativi tabellari in cui la materia de qua e\u0027 attribuita in via\nesclusiva ai Consiglieri addetti al settore civile,  sia  sistemi  in\ncui e\u0027 attribuita in via esclusiva ai Consiglieri addetti al  settore\npenale ovvero sia ai Consiglieri addetti  al  settore  civile  che  a\nquelli addetti al settore penale, sebbene il  rito  previsto  per  il\nprocedimento di convalida sia quello di cui all\u0027art. 6, comma  5  del\ndecreto legislativo n. 142/2015, che richiama a sua volta  l\u0027art.  14\ndecreto legislativo n. 286/1998, e dunque un procedimento  che  segue\nil  processo  civile  telematico,  mediante  l\u0027utilizzo  di  consolle\ncivile. D\u0027altra parte, non va dimenticata  l\u0027esistenza  dell\u0027istituto\n«pretorio» del riesame del trattenimento dello straniero (Cass. civ.,\nsez. I, 29 settembre 2017, n. 22932), la cui  domanda  va  introdotta\nnelle forme del procedimento camerale  ex  art.  737  del  codice  di\nprocedura civile, sicche\u0027 per il principio della concentrazione delle\ntutele la competenza deve essere riferita al giudice della  convalida\ne delle proroghe (Cass. civ., sez. I,  3  febbraio  2021,  n.  2457).\nDunque, stante lo spostamento della competenza in esame, tale domanda\ndovra\u0027 essere necessariamente rivolta, per lo  straniero  richiedente\nprotezione internazionale,  alla  Corte  di  Appello,  e  cio\u0027  rende\nulteriormente incerta l\u0027attribuzione della materia al settore  civile\no al settore penale. Presso la Corte di Appello  di  Lecce  e\u0027  stata\nprevista  variazione  tabellare  attributiva  della   materia   delle\nconvalide dei provvedimenti questorili di trattenimento o di  proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale a tutti i\nConsiglieri della Corte, secondo  un  turno  settimanale  (variazione\ntabellare n. 2 dell\u00278 gennaio  2025).  Lo  scrivente  Consigliere  e\u0027\ntabellarmente addetto al settore penale, inserito nella Prima Sezione\npenale della Corte e nella Corte di Assise di Appello.  Tuttavia,  in\nvirtu\u0027 della suddetta variazione tabellare, e\u0027 assegnatario,  secondo\nun turno settimanale, della materia delle convalide dei provvedimenti\nquestorili di  trattenimento  o  di  proroga  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti protezione internazionale. \n    La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale  alla\nluce del quadro normativo scaturito  dal  decreto-legge  n.  145/2024\nconvertito con modifiche dalla legge n. 187/2024. \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del\nrichiedente  protezione  internazionale  alle   Corte   di   Appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che  giudicano,  fra\nl\u0027altro,   in   composizione   monocratica,   risulta    di    dubbia\nragionevolezza,   tenuto   conto,   altresi\u0027,   come    si    vedra\u0027,\ndell\u0027inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello\nstesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi\nperseguiti dal legislatore. \n    Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027  manifestate  dal  Consiglio\nsuperiore della magistratura nel  parere  reso  con  delibera  del  4\ndicembre 2024, si evidenzia come non appaiono  intellegibili  ne\u0027  le\nragioni poste a  fondamento  dell\u0027inedita  sottrazione  alle  Sezioni\nspecializzate dei Tribunali distrettuali  di  procedimenti  -  quelli\nappunto sulle convalide dei trattenimenti  dei  richiedenti  asilo  -\ntipicamente  assegnati  ai  giudici  di  primo  grado   e   il   loro\naffidamento, per saltum, alle Corti di  Appello,  ne\u0027  i  motivi  che\nhanno  indotto  il  legislatore  a  cancellare,  con  la   legge   di\nconversione, uno  dei  cardini  del  primo  intervento  normativo  di\nurgenza, e cioe\u0027 la reintroduzione del reclamo in appello  avverso  i\nprovvedimenti di merito in materia di protezione internazionale. \n    Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni\npenali della Corte  di  Appello,  tale  scelta  desterebbe  ulteriori\nperplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei  richiedenti\nasilo si inseriscono  nel  quadro  di  una  procedura  amministrativa\noriginata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le\nregole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento\ndi quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le  relative\nproroghe non sono legati alla commissione  di  reati,  ma  rispondono\nalle diverse esigenze di cui agli  artt.  6,  6-bis,  6-ter,  decreto\nlegislativo n. 142/2015, 10-ter,  comma  3,  decreto  legislativo  n.\n286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione\nsul trattenimento ha natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale\nragione essa e\u0027  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva;   la   comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  superiore  della\nmagistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,\nl\u0027individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti  dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari,  assimiliazione  che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di\ntrattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. \n    Si e\u0027 operata una scissione tra il giudice competente a giudicare\nnel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto  di\nasilo (le Sezioni specializzate  dei  Tribunali  distrettuali)  e  il\ngiudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027  dei  trattenimenti\ndisposti nell\u0027ambito delle medesime procedure  di  riconoscimento  di\ntale diritto. \n    Infine,  l\u0027intervento  normativo  in   questione   ha   frustrato\nl\u0027esigenza di specializzazione dei giudici  chiamati  a  pronunciarsi\nsulla legittimita\u0027 dei trattenimenti. \n    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel\npiu\u0027 volte citato parere, si e\u0027 trattato di un  significativo  cambio\ndi prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di Appello,  con\nle confusioni organizzative sopra rappresentate. \n    E\u0027 rilevante, pertanto, la questione della  conformita\u0027  di  tale\nsistema scaturito dalle  modifiche  apportate  dagli  artt.  16,  18,\n18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito  con  modifiche\ndalla  legge  n.  187/2024,  in  primis,  all\u0027art.   77,   comma   2,\nCostituzione; quindi, agli artt. 3, 25 e 102, comma 2, Costituzione. \n4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n4.1. Rispetto all\u0027art. 77, comma 2, Costituzione. \n    Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato emesso in mancanza di  quei\ncasi straordinari di necessita\u0027 e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,\ncomma 2 Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di\nfatto comportante la necessita\u0027 e  l\u0027urgenza  di  provvedere  tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 dell\u0027adozione di tale atto,  la\ncui mancanza configura un vizio di  legittimita\u0027  costituzionale  del\nmedesimo, che non e\u0027 sanato dalla legge di conversione, la quale, ove\nintervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio  in  procedendo\n(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del  2015,  n.  93  del\n2011, n. 128 del 2008, n.  171  del  2007  e  n.  29  del  1995).  Il\nsindacato resta, tuttavia, circoscritto  alle  ipotesi  di  «mancanza\nevidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza\no arbitrarieta\u0027 della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n.  186\ndel 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018,  n.\n236 e n. 170 del 2017): cio\u0027, al fine di evitare  la  sovrapposizione\ntra la valutazione politica del Governo e delle Camere  (in  sede  di\nconversione) e il controllo di legittimita\u0027 costituzionale  (sentenze\nn. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171  del  2007).\nL\u0027espressione,  usata  dall\u0027art.  77  Costituzione,  per  indicare  i\npresupposti della decretazione d\u0027urgenza e\u0027 connotata, infatti, da un\n«largo margine  di  elasticita\u0027»  (sentenza  n.  5  del  2018),  onde\nconsentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo  a\nuna pluralita\u0027 di situazioni per  le  quali  non  sono  configurabili\nrigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). \n    Tutto cio\u0027 premesso, occorre verificare, alla stregua  di  indici\nintrinseci ed estrinseci  alla  disposizione  impugnata,  se  risulti\nevidente o meno la carenza del requisito della  straordinarieta\u0027  del\ncaso di necessita\u0027 e d\u0027urgenza di  provvedere  (Corte  costituzionale\n171/2007). \n    L\u0027utilizzazione   del   decreto-legge   -   e   l\u0027assunzione   di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per  il  Governo  secondo  l\u0027art.  77\nCostituzionale  -   non   puo\u0027   essere   sostenuta   dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita\u0027  e  urgenza   del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute\nnel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita\u0027\ne urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n    Il decreto-legge, come visto,  aveva  attribuito  alla  Corte  di\nAppello,  sostanzialmente,  di  nuovo  la  competenza  in   tema   di\nimpugnazione dei provvedimenti emanati  dal  Tribunale  specializzato\nnella materia della protezione internazionale, attraverso il reclamo.\nAveva, poi, previsto un obbligo per i  giudici  della  Corte  addetti\nalla trattazione del reclamo  di  formarsi  attraverso  la  frequenza\nannuale  di  corsi  di  formazione  nella  materia  della  protezione\ninternazionale. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.   16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\nDeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16,  17,\n18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla  lettura\ndel bollettino  delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in  forma\nsintetica (e non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni  della\nrelatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell\u0027emendamento n.\n16.4. Risultano solamente le  dichiarazioni  di  voto  contrarie  dei\nparlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R.\nMagi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M.\nMauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX  Legislatura,  Camera  dei\nDeputati, I  Commissione  permanente,  bollettino  di  mercoledi\u0027  20\nnovembre  2024,  32   e   ss.   e   spec.   53   con   l\u0027approvazione\ndell\u0027emendamento,  pubblicato   in   allegato   2).   Dal   resoconto\nstenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea  di  Montecitorio  emerge\nche la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli  artt.\n18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso  dell\u0027esame  in  sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  Appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal Questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emessi dal  Tribunale  specializzato  nella  protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di Appello  (che  giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. \n    Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali  di  convalida\ndei trattenimenti  o  di  proroga  dei  trattenimenti,  la  legge  di\nconversione ne ha disposto la sottrazione alle Sezioni  specializzate\ndei Tribunali distrettuali, per attribuirli alla  Corte  di  Appello,\nperaltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale,  come,\nper disposizione tabellare, e\u0027 previsto per la Corte  di  Appello  di\nLecce), i cui magistrati  non  hanno  alcuna  specializzazione  nella\nmateria e rispetto ai quali non e\u0027 prevista, come  per  i  magistrati\ndel  Tribunale,  alcuna  necessita\u0027  di   specializzarsi   attraverso\nopportune occasioni  di  formazione.  E  tutto  questo  senza  alcuna\nmotivazione circa le ragioni straordinarie di  necessita\u0027  e  urgenza\nche giustificano tale spostamento di competenza. Invero, non solo  il\ndecreto-legge n. 145/2024, come  visto,  non  le  esplicita,  ma  non\nrisultano  ricavabili  neppure  dai  lavori  parlamentari  che  hanno\nportato all\u0027approvazione  della  legge  di  conversione  n.  187/2024\n(relazioni, interventi dei  parlamentari,  dossier  e  altro).  Deve,\nperaltro,   sottolinearsi   come    l\u0027originaria    previsione    del\ndecreto-legge n. 145/2024, circa l\u0027attribuzione alla Corte di Appello\ndelle competenze in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal\nTribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione\ninternazionale,  sia  stata  sostituita,  come  visto,  in  sede   di\nconversione, dalla piu\u0027 limitata competenza della Corte di Appello  a\ndecidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che  dispongono\ni  trattenimenti  e  sulle  relative  proroghe,   che   costituiscono\nnormalmente  procedimenti  incidentali   rispetto   al   procedimento\nprincipale di accoglimento o meno della domanda di asilo e protezione\ninternazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono  procedimenti\ndi impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria previsione, che gia\u0027  non\nsi fondava su alcuna ragione esplicita  di  straordinaria  urgenza  e\nnecessita\u0027,  e\u0027  stata  stravolta  in   sede   di   conversione   del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato  da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n    Residua,  quindi,   l\u0027apodittica   e   tautologica   enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure\nalle  disposizioni  processuali  contenute  nel  capo  IV,  da   sola\ninsufficiente a rendere compatibile con  il  disposto  dell\u0027art.  77,\ncomma 2 Costituzione l\u0027esercizio dello straordinario  ed  eccezionale\npotere legislativo attribuito al Governo  mediante  l\u0027emanazione  del\ndecreto-legge. \n    D\u0027altronde,  stride  con  l\u0027asserita  necessita\u0027  e  urgenza   la\nprevisione contenuta nell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della\nlegge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si\napplicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione\ndel decreto in gazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo,  come\nnormalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure\nnell\u0027ordinario termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura  decorsi\ntrenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del decreto-legge. \n4.2.  Rispetto  agli  artt.  3,  25,  comma  1,  e  102,   comma   2,\nCostituzione. \n    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha\naffermato quanto segue: «3.2.- La giurisprudenza di questa  Corte  ha\nspesso affrontato il quesito se  una  disciplina  che  determini  uno\nspostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso\nsia compatibile con la garanzia del  giudice  naturale  precostituito\nper legge di cui all\u0027art. 25, primo comma, Costituzione. \n    Come questa Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con\nl\u0027espressione  «giudice  precostituito  per  legge»  si  intende  «il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e\nnon  in  vista  di  determinate  controversie».  Tale  principio,  si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto  a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente  a  decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  Considerato  in\ndiritto). \n    La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro,  ha  sempre\nritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la  garanzia\ndel giudice naturale precostituito per legge non sia  necessariamente\nviolata  allorche\u0027  una  legge  determini   uno   spostamento   della\ncompetenza con effetto anche sui procedimenti in corso. \n    La violazione e\u0027 stata esclusa, in particolare,  in  presenza  di\nuna serie di presupposti, necessari  onde  evitare  ogni  rischio  di\narbitrio nell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la\nprospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che  il  legislatore  o  altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027  incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n    Anzitutto, e\u0027 necessario che lo spostamento di competenza non sia\ndisposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una specifica\ncontroversia gia\u0027 insorta, ma  avvenga  in  forza  di  una  legge  di\nportata generale, applicabile a una  pluralita\u0027  indefinita  di  casi\nfuturi. \n    La menzionata sentenza n. 56 del 1967,  in  particolare,  ritenne\ncompatibile con l\u0027art. 25, primo comma, Cost. una riforma legislativa\ndelle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche  con\nriferimento alla generalita\u0027  dei  processi  in  corso.  Il  precetto\ncostituzionale in parola - si argomento\u0027 in quell\u0027occasione - «tutela\nuna  esigenza  fondamentalmente  unitaria:  quella,  cioe\u0027,  che   la\ncompetenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa  garanzia\ndella loro imparzialita\u0027, venga sottratta  ad  ogni  possibilita\u0027  di\narbitrio. La illegittima sottrazione della  regiudicanda  al  giudice\nnaturale precostituito si verifica, percio\u0027, tutte le volte in cui il\ngiudice venga designato a posteriori in relazione ad una  determinata\ncontroversia o direttamente  dal  legislatore  in  via  di  eccezione\nsingolare alle  regole  generali  ovvero  attraverso  atti  di  altri\nsoggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere  al  di  la\u0027  dei\nlimiti che la  riserva  impone.  Il  principio  costituzionale  viene\nrispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto  anche  sui\nprocessi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri  in\nbase ai quali deve  essere  individuato  il  giudice  competente:  in\nquesto  caso,  infatti,  lo  spostamento  della  competenza  dall\u0027uno\nall\u0027altro ufficio giudiziario  non  avviene  in  conseguenza  di  una\nderoga alla disciplina generale, che sia adottata  in  vista  di  una\ndeterminata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo\nordinamento - e, dunque,  della  designazione  di  un  nuovo  giudice\n«naturale» - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile\npotere  di  merito,  sostituisce  a  quello  vigente»  (punto  2  del\nConsiderato in diritto). \n    Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa Corte  in  tutta\nla giurisprudenza posteriore relativa, in particolare,  alle  riforme\nordinamentali che  hanno  introdotto  regole  sulla  competenza,  con\neffetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n.  237  del\n2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del  2002  e\nn. 152 del 2001). \n    In secondo luogo,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  spesso\nposto l\u0027accento - in  particolare  laddove  la  disciplina  censurata\nderoghi rispetto alle regole vigenti in via generale  in  materia  di\ncompetenza - sulla necessita\u0027 che lo spostamento  di  competenza  sia\nprevisto dalla legge in funzione di esigenze esse stesse  di  rilievo\ncostituzionale. Tali esigenze sono state  identificate,  ad  esempio,\nnella tutela dell\u0027indipendenza e imparzialita\u0027 del giudice  (sentenze\nn. 109 e n. 50 del 1963, rispettivamente punti 2 e 3 del  Considerato\nin diritto), nell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e\nil migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di  connessione  tra\nprocedimenti (sentenze n. 117 del 1972; n. 142  e  n.  15  del  1970,\nentrambe punto 2 del Considerato in diritto;  ordinanze  n.  159  del\n2000 e n. 508  del  1989),  ovvero  nell\u0027opportunita\u0027  di  assicurare\nl\u0027uniformita\u0027  della  giurisprudenza  in  relazione   a   determinate\ncontroversie (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in\ndiritto). \n    Infine, e\u0027 necessario che lo spostamento di competenza avvenga in\npresenza di presupposti delineati in maniera chiara e  precisa  dalla\nlegge,    si\u0027    da    escludere    margini    di    discrezionalita\u0027\nnell\u0027individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del\n1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e  n.  6  del  1975,\nentrambe punto 3 del Considerato in diritto;  ordinanze  n.  439  del\n1998 e n. 508 del 1989) e da  assicurare,  in  tal  modo,  che  anche\nquest\u0027ultimo  giudice  possa  ritenersi  «precostituito»  per   legge\n(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). \n    Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia pure di\nportata generale, che attribuiscano a un  organo  giurisdizionale  il\npotere di individuare con un proprio provvedimento  discrezionale  il\ngiudice  competente,  in  relazione  a  specifici  procedimenti  gia\u0027\nincardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del  1968,  n.  110  del\n1963 e n. 88 del 1962), o comunque  di  influire  sulla  composizione\ndell\u0027organo   giudicante   in   relazione,   ancora,   a   specifiche\ncontroversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393  del  2002  e  n.  83  del\n1998)». \n    Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all\u0027art.  25,\ncomma 1, Costituzione e\u0027 necessario che sia previsto dalla  legge  in\nfunzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n    E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia\nuna giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come  quello\nin esame, in cui l\u0027attribuzione della competenza  relativamente  alle\nconvalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale era attribuita in precedenza ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali  distrettuali,  ad  una  Sezione,  cioe\u0027,\nappositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della\nmateria della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione\ninternazionale. \n    In questa ottica, va aggiunta  l\u0027assenza  totale  di  motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario  decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul\nmutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela\ndel  principio  di  specializzazione   dell\u0027organo   giudicante,   da\nritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma 1, Costituzione. \n    Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla  Corte\ndi Appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve  essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i\nprocedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe  desumibile  dal\nriferimento all\u0027art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005  contenuto  nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge  n.\n145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 -  nonche\u0027\ndalla  circostanza  che  il  provvedimento   di   convalida   risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all\u0027art.\n606 lett.  a),  b)  e  c)  del  codice  di  procedura  penale)  e  il\nprocedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22,\ncommi 3 e 4, legge  n.  69/2005  (vedi  art.  14,  comma  6,  decreto\nlegislativo  n.   286/1998,   come   modificato   dall\u0027art.   18-bis,\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024, e, quindi, dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  n.\n39/2025), deve osservarsi che tale asserita  affinita\u0027  non  sussiste\nminimamente. \n    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di  una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad\noggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L\u0027arresto   viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo  Stato\nche  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E\u0027   chiaramente   un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte EDU 7.10.2008, Monedero e Angora c. Spagna; ma  tendenzialmente\nconsiderato di natura penale nel diritto dell\u0027Unione  europea,  tanto\nda estendere l\u0027applicazione di alcune  delle  direttive  «processuali\npenali» anche al  MAE:  vedi,  ad  esempio,  direttive  2010/64/UE  e\n2012/13/UE), normalmente assegnato alle Sezioni penali delle Corti di\nAppello. \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\nCostituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e\u0027\nstato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in ambito\nnazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato\ndalla Corte costituzionale (vedi il punto  3.5.  del  Considerato  in\ndiritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente  la  materia  in\nquestione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della\nnatura  delle  situazioni  giuridiche   incise   dal   trattenimento,\ngiacche\u0027, sottolineava la Consulta, «come confermato dalla  relazione\ndel Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio\n1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del  1998  -  il  cui\nart. 12, come  ricordato,  e\u0027  confluito  nell\u0027art.  14  del  decreto\nlegislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di  misure  amministrative,\ndi  per  se\u0027  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili  nondimeno  di\nintaccare anche posizioni soggettive che la  Costituzione  tutela  in\nmodo particolare, si e\u0027  ritenuto  di  attribuire  la  competenza  al\npretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,  destinato   ad\nesaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per  Cassazione\ne senza escludere eventuali provvedimenti  cautelari  (la  cosiddetta\n\u0027sospensiva\u0027). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale\nautorita\u0027 giurisdizionale  competente  a  decidere  sul  ricorso  con\nl\u0027espulsione, oltre  che  della  legittimita\u0027  della  misura  di  cui\nall\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali  e  sistematici».  D\u0027altra\nparte, e\u0027 notorio che nelle controversie che  riguardano  l\u0027ingresso,\nla permanenza  o  l\u0027espulsione  di  stranieri  in  Stati  diversi  di\nappartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU, ne\u0027 sotto  il  suo\naspetto civile ne\u0027 in quello penale  (Corte  EDU,  grande  camera,  5\nottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che  l\u0027art.  1  del\nprotocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali  applicabili\nall\u0027allontanamento degli stranieri). Il trattenimento  dei  cittadini\nstranieri ricade sotto l\u0027ambito di applicazione  dell\u0027art.  5,  §  1,\nlett. f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera, 15  dicembre  2016,  e\naltri c. Italia), ed e\u0027  accettabile  -  sottolineava  la  Corte  dei\ndiritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur  c.  Francia)  -\nsolo per consentire agli Stati di prevenire  l\u0027immigrazione  illegale\nnel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai\nsensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di\nrifugiati e, appunto, della CEDU. \n    Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati\ndi contrastare i  tentativi  sempre  piu\u0027  frequenti  di  eludere  le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo\ndella  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche\u0027   il\ntrattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello\nstraniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale  riguardo,  precisava  la  Corte  di\nStrasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del  fatto\nche la misura e\u0027 applicabile non a coloro che  hanno  commesso  reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per  la  propria  vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese.  Sicche\u0027,  sebbene  la  decisione  di\ndisporre il trattenimento debba essere  presa  necessariamente  dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga\nrichiede un rapido controllo da  parte  dei  Tribunali,  tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. \n    Anche  la  Corte  di  Giustizia  dell\u0027Unione  europea  (Corte  di\ngiustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20\ne C-39/21, punti 72-74) ha precisato che  ogni  trattenimento  di  un\ncittadino di un paese terzo, che avvenga  in  forza  della  direttiva\n2008/115 nell\u0027ambito di una  procedura  di  rimpatrio  a  seguito  di\nsoggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33  nell\u0027ambito\ndel trattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure\nin forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto  del  trasferimento\ndel richiedente di una siffatta  protezione  verso  lo  Stato  membro\ncompetente per l\u0027esame della sua  domanda,  costituisce  un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027articolo 6 della CDFUE. \n    Infatti, come prevede l\u0027articolo 2, lettera h),  della  direttiva\n2013/33,  una  misura  di  trattenimento  consiste  nell\u0027isolare  una\npersona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal\ncontesto di tale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro,  essere\ntrasferita alla nozione di «trattenimento» contenuta nella  direttiva\n2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il  trattenimento  impone\nall\u0027interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. \n    Orbene, la finalita\u0027 delle  misure  di  trattenimento,  ai  sensi\ndella direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e  del  regolamento\nn. 604/2013, non e\u0027 il  perseguimento  o  la  repressione  di  reati,\nbensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali  strumenti\nin materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di\nprotezione internazionale e di trasferimento di  cittadini  di  paesi\nterzi. \n    Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)\nasserita affinita\u0027 tra  procedimento  di  convalida  dell\u0027arresto  in\nesecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione\ninternazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  Appello  in  quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle  Corte  di  Appello  -  per\ngiunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti  di  Appello  -  senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte\ndei Consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di\nquesta materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire\nragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne\u0027  persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. Anzi,  l\u0027avere  sottratto  questa\nmateria al suo giudice «naturale», e cioe\u0027 al  giudice  appositamente\nistituito e specializzato nella trattazione delle questioni  in  tema\ndi protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie  se\npenale, non specializzato, ne\u0027 obbligato a specializzarsi  attraverso\nun onere di aggiornamento professionale  annuale,  sembra  perseguire\nesigenze  opposte  a  quelle  di  rilievo  costituzionale.  Non  puo\u0027\ntacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2, Costituzione, mentre vieta\nl\u0027istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, ammette  la\npossibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli organi  giudiziari  ordinari\ndi  Sezioni  specializzate  per  determinate  materie.   Costituisce,\nquindi,  esigenza  di  rilievo  costituzionale  quella  di  mantenere\nconcentrate presso la  competente  Sezione  specializzata,  istituita\npresso  i  Tribunali  distrettuali,  tutte  le  materie  alla  stessa\nattribuite, riguardanti la protezione internazionale. \n    Infine la censurata  normativa  appare  violare  anche  l\u0027art.  3\nCostituzione. \n    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti\nprocessuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita\u0027,\ncensurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e  n.  83  del\n2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  Considerato  in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n    A  parte  la  mancanza   di   qualsiasi   ragione   che   potesse\ngiustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve\nosservarsi come in tale modo l\u0027intervento legislativo ha  inciso  sul\ncarattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti\ndall\u0027accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della\ncommissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o\nextracomunitari; tale assimilazione non vi puo\u0027  essere,  riguardando\nle convalide dei provvedimenti di  trattenimento  o  di  proroga  dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. Si e\u0027 operata una scissione  tra  il\ngiudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al\nriconoscimento del diritto di asilo  (le  Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali) e il giudice  competente  a  giudicare  sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti disposti  nell\u0027ambito  delle  medesime\nprocedure di riconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia  natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento  del  diritto  di  asilo  e  per  tale\nragione essa e\u0027  stata  da  sempre  attribuita  alla  competenza  dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze  di  sospensiva)  quanto  in  via  definitiva.   La   comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti,  sospensive,\nmerito) alla complessa materia della  protezione  internazionale  ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore e il Consiglio  superiore  della\nmagistratura    a    ritenere    opportuna,    rectius    necessaria,\nl\u0027individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n    L\u0027intervento normativo in questione ha  frustrato  l\u0027esigenza  di\nspecializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla\nlegittimita\u0027  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di Appello. \n    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come\nvisto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  Sezioni  civili\ndelle Corti  di  Appello,  ora  alle  Sezioni  penali  delle  stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la\nproroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in  data  16.1.2025\ndalla prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti  avverso  i\ndecreti di convalida o non convalida, peraltro  potendo  fare  valere\nsolo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lett. a), b) e  c)  del\ncodice di procedura penale, risultano assegnati  alla  Prima  Sezione\npenale, con la conseguente necessita\u0027 di prevedere forme di  raccordo\noperativo con le Corti di Appello  che  consentisse  la  trasmissione\ndegli atti a mezzo di una casella ad hoc di PEC. \n    La normativa  modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di  Appello\n(individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge  n.  13/2017,\nconvertito con modifiche dalla legge  n.  46/2017)  la  competenza  a\nprovvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che\ndispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di\n«riesame»,  che,   come   visto,   secondo   la   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027, vanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento\ncamerale ex art. 737  del  codice  di  procedura  civile,  e  per  il\nprincipio della concentrazione delle tutele la competenza deve essere\nriferita al giudice della  convalida  e  delle  proroghe  (Cassazione\ncivile, sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). Ma tale procedimento e\u0027 di\ncompetenza di un giudice collegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e  come\nvada  introdotto  dinanzi  alle  Corti  di  Appello,  che   giudicano\nmonocraticamente, attualmente individuate quali Autorita\u0027 Giudiziarie\ncompetenti sulle convalide e sulle proroghe. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte di Appello di  Lecce,  nella  persona  del  sottoscritto\nconsigliere; visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    solleva questione di legittimita\u0027  costituzionale,  in  relazione\nall\u0027art. 77, comma 2, Costituzione, agli artt. 3, 25 e 102, comma  2,\nCostituzione, con riferimento agli artt. 16,  18,  18-bis  e  19  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024,  nella   parte   in   cui   attribuiscono   la   competenza\ngiurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\nrichiesta, avanzata dal  Questore,  ai  sensi  dell\u0027art.  6,  decreto\nlegislativo  n.  142/2015,  di  convalida   del   trattenimento   del\nrichiedente protezione internazionale, disposto a norma  dell\u0027art.  6\ndel decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte  di  Appello  di  cui\nall\u0027art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla Corte di Appello di cui all\u0027art.\n5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel  cui  distretto  ha  sede  il\nQuestore che ha adottato il provvedimento oggetto di  convalida,  che\ngiudica,  peraltro,  in  composizione  monocratica,  in  luogo  della\nSezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, istituita presso il Tribunale distrettuale. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei Ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  Deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. \n        Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito  della  camera  di  consiglio\ndell\u002711 giugno 2025 \n \n                        Il Consigliere: Toni","elencoNorme":[{"id":"63042","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art16"},{"id":"63179","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero_legge":"187","descrizionenesso":"sostitutiva del","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"id":"63180","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/02/2017","data_nir":"2017-02-17","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-17;13~art3"},{"id":"63181","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/04/2017","data_nir":"2017-04-13","numero_legge":"46","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46"},{"id":"63182","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art16"},{"id":"63183","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero_legge":"187","descrizionenesso":"aggiuntiva del","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"id":"63184","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/02/2017","data_nir":"2017-02-17","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-17;13~art5"},{"id":"63185","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/04/2017","data_nir":"2017-04-13","numero_legge":"46","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46"},{"id":"63186","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a) - 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