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T. e altri","altre_parti":"Unione Camere Penali Italiane, S. T., M. I. A. K., H. U., A. S. M. I.","testo_atto":"N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 23 ottobre 2025 della Corte d\u0027assise di Roma nel\nprocedimento penale a carico di S. T. e altri. \n \nSpese di giustizia - Processo penale - Nomina del consulente tecnico\n - Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la\n nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata\n ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio,\n segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che\n subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico\n dell\u0027Erario all\u0027avvenuta ammissione al patrocinio - Denunciata\n conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico, con\n spesa anticipata dall\u0027Erario, da parte del difensore d\u0027ufficio che\n assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell\u0027art. 420-bis,\n comma 3, cod. proc. pen., nell\u0027ambito di un processo pendente per\n delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della\n mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell\u0027imputato, e\u0027\n risultato impossibile avere la prova che quest\u0027ultimo, pur\n consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della\n pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di\n tortura definiti dall\u0027art. 1 della Convenzione di New York contro\n la tortura (CAT). \n- Codice di procedura penale, art. 225, comma 2, in relazione agli\n artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente\n della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle\n disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di\n giustizia (Testo A)). \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI ROMA \n 1° Corte d\u0027Assise \n \n La Corte d\u0027Assise, 1ª Sezione, letti gli atti del processo\npendente nei confronti di: \n 1. T. S., nato in... nel..., titolare di documento di\nidentificazione miliare n..., generale della Polizia presso il\nDipartimento di Sicurezza Nazionale, LIBERO-ASSENTE; assistito e\ndifeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Paola Armellin, del Foro di Roma; \n 2. A. K. M. I., nato in... nel..., titolare di documento di\nidentificazione miliare n..., colonnello, attualmente direttore di\nispezione presso la Direzione della Sicurezza di... gia\u0027 Capo delle\nInvestigazioni Giudiziarie del Cairo, LIBERO-ASSENTE; assistito e\ndifeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Tranquillino Sarno, del Foro di Roma; \n 3. U. H., colonnello, nato in... nel..., titolare di documento\ndi identificazione miliare n..., attualmente in servizio presso la\nDirezione Passaporti e Immigrazione, gia\u0027 in forza presso la\nDirezione di Sicurezza Nazionale (National Security), LIBERO-ASSENTE;\nassistito e difeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Filomena Pollastro, del Foro\ndi Roma; \n 4. M. I. A. S., nato in... il..., Maggiore in servizio presso\nSicurezza Nazionale (National Security), LIBERO-ASSENTE; assistito e\ndifeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Anna Lisi Ticconi, del Foro di Roma. \n Imputati dei seguenti reati: \n a) Delitto di cui agli articoli 110, 605, primo e secondo\ncomma, n. 2), 61 n. 1), e 4), c.p. perche\u0027, in concorso tra loro e\ncon altri soggetti allo stato non identificati, a seguito della\ndenuncia presentata, negli uffici della National Security, da S. M.\nA., rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti\nde Il Cairo Ovest, dopo avere osservato e controllato, direttamente\ned indirettamente, dall\u0027autunno... alla sera del..., dottorando\nitaliano della Cambridge University, abusando delle loro qualita\u0027 di\npubblici ufficiali egiziani, lo bloccavano all\u0027interno della\nmetropolitana de... e, dopo averlo condotto contro la sua volonta\u0027 ed\nal di fuori da ogni attivita\u0027 istituzionale, dapprima presso il\nCommissariato di... e successivamente presso un edificio a..., lo\nprivavano della liberta\u0027 personale per nove giorni. \n In..., dal... al... \n Per il solo M. I. A. S. anche le seguenti imputazioni: \n b) delitto di cui agli articoli 110, 582, 583, nr. 2, 585, in\nrelazione all\u0027art. 576 n. 2), e 61 n. 1), 4) e 9), c.p. perche\u0027, dopo\naver posto in essere il delitto di cui al capo che precede, in\nconcorso con soggetti allo stato non identificati, per motivi abietti\ne futili ed abusando dei loro poteri, con crudelta\u0027, cagionava a...\nlesioni, che gli avrebbero impedito di attendere alle ordinarie\noccupazioni per oltre quaranta giorni nonche\u0027 comportato\nl\u0027indebolimento e la perdita permanente di piu\u0027 organi, seviziandolo,\ncon acute sofferenze fisiche, in piu\u0027 occasioni ed a distanza di piu\u0027\ngiorni: \n attraverso strumenti dotati di margine affilato e tagliente\ned azioni con meccanismo urente, con cui gli cagionavano numerose\nlesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto\ncervico-dorsale e degli arti inferiori; \n attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contundenti (calci\no pugni e/o l\u0027uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni,\nmazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso\ncontro superfici rigide ed anelastiche con cui gli cagionavano:\nfrattura degli elementi dentari 11, 12, 31, 41 e 42; frattura della\nscapola di sinistra e di destra; frattura dell\u0027omero di destra;\nfrattura composta di ossa del trapezio e del trapezoide capitato e\ndell\u0027uncinato polso destro; frattura della falange prossima/e del II°\ndito di destra; frattura della base del I° metacarpo di sinistra,\nfrattura del III° medio della falange prossimale del I° dito di\nsinistra; frattura base del V° metatarso di destra; frattura del III°\ndistale del V° metatarso di destra, frattura della falange prossimale\ndel V° dito di destra; frattura della testa del perone di destra;\ndistacco corticale dell\u0027apice del perone di sinistra. \n In..., dal... al... \n c) Delitto di cui agli articoli 110, 575, 576 nr. 2), 61 n. 1),\n2), 4), e 9), c.p., perche\u0027, nelle circostanze di tempo e di luogo di\ncui ai precedenti capi e dopo aver posto in essere i delitti di cui\nsopra, in concorso con soggetti allo stato non identificati, al fine\ndi occultare la commissione dei delitti suindicati, abusando dei suoi\npoteri di pubblico ufficiale egiziano, con sevizie e crudelta\u0027,\nmediante una violenta azione contusivo, esercitata sui vari distretti\ncorporei cranico-cervicodorsali, cagionava imponenti lesioni di\nnatura traumatica a... da cui conseguiva una insufficienza\nrespiratoria acuta di tipo centrale che lo portava a morte. Il corpo\nveniva, poi, rinvenuto il..., lungo la... \n In..., in epoca ricompresa tra il... e il... \n Ha pronunciato la seguente ordinanza. \n La Corte d\u0027Assise dubita della legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 225, comma 2 c.p.p. in relazione agli articoli 102 e 107,\ncomma 3, lett. d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove\nconsentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a\nspese dello Stato, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio,\nsegnatamente all\u0027art. 102, che, a sua volta, condiziona la nomina e\nla conseguente liquidazione quale spesa anticipata dall\u0027Erario\nall\u0027avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del\nconsulente tecnico con anticipazione a carico dell\u0027Erario da parte\ndel difensore d\u0027ufficio che assista un imputato, dichiarato assente\nai sensi dell\u0027art. 420-bis, comma 3 del codice di procedura penale,\nnell\u0027ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli\natti di tortura definiti dall\u0027art. 1, comma 1, della Convenzione\ncontro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o\ndegradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984 (ratificata e\nresa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498), quando, a causa\ndella mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell\u0027imputato,\ne\u0027 risultato impossibile avere la prova che quest\u0027ultimo, pur\nconsapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della\npendenza del processo. \n Si ritiene altresi\u0027 che la questione sia rilevante e non\nmanifestamente infondata. \n 1. Svolgimento del processo. \n Innanzi a questa Corte d\u0027Assise pende il processo nei confronti\ndegli imputati sopra indicati, tutti accusati di avere sequestrato\nnel periodo tra il... e il... il ricercatore italiano..., e il solo\nM... I... altresi\u0027 di avergli inflitto con crudelta\u0027 gravissime\nlesioni sino a cagionargli la morte, avvenuta in data compresa tra\nil... e il... \n E\u0027 noto che a seguito di una prima dichiarazione di nullita\u0027\ndella vocatio in jus da parte della Corte d\u0027Assise di Roma in data 14\ngennaio 2022, motivata dalla mancata prova della volontaria\nsottrazione al processo degli imputati, di cui non era certa la\nconoscenza del processo, a seguito della rimessione della questione a\nquesta Corte costituzionale da parte del GUP, in data 26 ottobre 2023\ne\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n420-bis, comma 3, del codice di procedura penale «nella parte in cui\nnon prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi\nmediante gli atti di tortura definiti dall\u0027art. 1, comma 1, della\nConvenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,\ninumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984,\nratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498,\nquando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza\ndell\u0027imputato, e\u0027 impossibile avere la prova che quest\u0027ultimo, pur\nconsapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della\npendenza del processo, fatto salvo il diritto dell\u0027imputato stesso a\nun nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa»\n(sentenza n. 192 del 2023). \n Disposto nuovo rinvio a giudizio da parte del GUP presso il\nTribunale di Roma, previa dichiarazione di assenza degli imputati, in\ndata 20 febbraio 2024 questo Ufficio ha aperto il dibattimento ed\navviato l\u0027attivita\u0027 istruttoria richiesta dalle parti: tra esse, i\ndifensori d\u0027ufficio nominati a favore degli imputati ai sensi\ndell\u0027art. 97, 1° comma c.p.p., sin dalla fase conclusiva delle\nindagini, mai essendo intervenuta alcuna nomina fiduciaria ed, anzi,\nproprio su tale premessa essendo fondata a declaratoria detta di\nincostituzionalita\u0027. \n L\u0027intero dibattimento. sviluppato attraverso numerosissime\nudienze (ad oggi ventotto) e pressoche\u0027 prossimo alla conclusione,\narticolato nell\u0027ascolto di trentotto testimoni (di cui alcuni\nrichiamati piu\u0027 volte) e nell\u0027acquisizione di ventotto verbali di\ns.i.t. (talora definiti «interrogatori» dalla Procura del Cairo), e\u0027\nstato celebrato nella persistente assenza degli imputati, di cui i\ndifensori hanno costantemente lamentato il silenzio e la totale\nmancanza di contatti e comunicazioni di qualsiasi natura. \n Ne sarebbe conseguito grave pregiudizio in termini di facolta\u0027 di\nreplica rispetto all\u0027ampio compendio, orale e documentale, offerto\ndal pubblico ministero e dalle parti civili, uniche parti processuali\ncui e\u0027 stata consentita di fatto l\u0027iniziativa probatoria: sicche\u0027\nl\u0027attivita\u0027 defensionale si sarebbe interamente esaurita nella\nvalutazione critica e puramente cartolare dell\u0027attivita\u0027\ninvestigativa compiuta in autonomia dal pubblico ministero, con il\nfattivo contributo delle parti civili, senza alcuna possibilita\u0027 di\ncontraddire concretamente sulla bonta\u0027, correttezza e sull\u0027univocita\u0027\ndel dato probatorio, essendo mancata in termini assoluti la\npossibilita\u0027 di un qualsiasi contatto con il rispettivo assistito. \n Tale critica ha attraversato l\u0027intero dibattimento, con la\ncostante rappresentazione del deficit di posizione e, soprattutto, di\ncontraddittorio reale e di difesa, sostanzialmente ridotta ed\nesaurita nella ricerca di eventuali contraddizioni intrinseche\nrispetto ad un\u0027iniziativa processuale rimessa totalmente alle\ncontroparti, nella citazione di alcuni testimoni italiani gia\u0027\nindividuati in fase di indagini dal pubblico ministero ovvero auditi\nin sede di Commissione Parlamentare di Inchiesta (i cui atti sono\nstati parimenti prodotti), e nella ricerca dell\u0027altrui consenso,\nperaltro libero, al fine di ottenere l\u0027acquisizione di atti del\nfascicolo delle indagini ai sensi dell\u0027art. 493, comma 3 c.p.p.,\ncosi\u0027 da estendere l\u0027orizzonte valutativo della Corte. \n Nell\u0027ambito della vasta istruzione dibattimentale, questa Corte,\nsu istanza del pubblico ministero, in data 12 dicembre 2024 ha\nproceduto all\u0027acquisizione mediante lettura ai sensi dell\u0027art.\n512-bis. c.p.p., tra i vari, dei verbali di dichiarazioni rese dal\nsindacalista egiziano... l\u002711 aprile 2016 ed il 10 maggio 2016\ndinanzi l\u0027Autorita\u0027 egiziana, pervenuti in lingua araba. \n Conferito incarico peritale di traduzione degli stessi in lingua\nitaliana alla dott.ssa B.A., seguiva primo deposito degli elaborati\nin data 17 febbraio 2025; alla successiva udienza dell\u00278 aprile 2025\nil pubblico ministero, contestatane la significativa parzialita\u0027 se\nnon l\u0027erroneita\u0027 su punti qualificanti, cosi\u0027 come dedotte dal\nproprio interprete di lingua araba (l\u0027appuntato scelto W.H., in\nservizio presso il ROS dei Carabinieri di Roma), chiedeva la\nrinnovazione dell\u0027attivita\u0027 in contraddittorio con il proprio\nconsulente, unico sino ad allora nominato dalle parti. \n Depositati i nuovi elaborati in Cancelleria in data 5 maggio 2025\ned assunto il perito a chiarimenti in occasione dell\u0027udienza del 15\nluglio 2025, con ordinanza dd. 17 settembre 2025 questa Corte,\nrilevate le importanti contraddizioni interne ed incertezze che hanno\ncaratterizzato la doppia traduzione dei verbali effettuata\ndall\u0027interprete di lingua araba, puntualmente indicate nella memoria\ndella difesa del M. I., tali da rendere di fatto la ritraduzione\ncoincidente con quella dell\u0027esperto del pubblico ministero, obiezioni\nrisultate prive di seria giustificazione, ha ordinato nuova\ntraduzione dei medesimi atti, nominando altra esperta di lingua araba\n(la dott.ssa I.D.C.), attesa la delicatezza e centralita\u0027 del\ncontenuto dei verbali datati 11 aprile 2016 e 10 maggio 2016 rispetto\nad alcune posizioni. \n Immediatamente dopo la lettura dell\u0027ordinanza, ribadita la nomina\npregressa del proprio interprete quale consulente tecnico da parte\ndel pubblico ministero e riservatesi sul punto le parti civili, le\ndifese chiedevano di essere ammesse a nominare un proprio consulente,\nal contempo sollevando la questione di costituzionalita\u0027 qui\ndiscussa. \n Illustrate attraverso apposite memorie le rispettive posizioni\nentro il termine concesso del 30 settembre 2025, con replica proposta\ndall\u0027avvocato Ticconi in data 2 ottobre 2025, la Corte, a\nscioglimento della riserva, osserva: \n 2. Il quadro normativo. \n E\u0027 dato storicamente qui presupposto che alcuno dei difensori\nd\u0027ufficio ha potuto presentare istanza di ammissione al patrocinio ai\nsensi dell\u0027art. 78, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio\n2002, n. 115, a tacer d\u0027altro per il difetto del primo requisito\nprevisto a pena di inammissibilita\u0027, ossia la sottoscrizione della\ndomanda da parte dell\u0027interessato: condizione preliminare alla\nvalutazione dei requisiti formali e sostanziali costituenti il\ncontenuto dell\u0027istanza stessa, quali richiesti dall\u0027art. 79, decreto\ndel Presidente della Repubblica cit., tra i quali il tetto massimo di\nreddito previsto dall\u0027art. 76, comma 1, secondo i limiti\nperiodicamente fissati con decreto dirigenziale del Ministero della\nGiustizia (art. 77). \n La totale assenza di contatti tra ciascun difensore e il\nrispettivo assistito ha, infatti, impedito ai primi l\u0027informazione su\ntale diritto a favore dei secondi e, a seguire, la verifica della\nsussistenza delle condizioni che avrebbero consentito l\u0027eventuale\npresentazione all\u0027Ufficio della domanda di ammissione al patrocinio,\nove sussistenti i requisiti legali. \n Non vi e\u0027 alcun motivo per dubitare dell\u0027asserzione difensiva\nrelativa all\u0027impossibilita\u0027 di comunicazioni di qualsiasi natura con\ngli imputati: che, se per il periodo antecedente e\u0027 stata dimostrata\nproprio dalle condizioni di fatto che hanno portato alla\ndichiarazione di incostituzionalita\u0027, e\u0027 rimasta tale anche in corso\ndi dibattimento. \n Prova induttiva si ricava dall\u0027atteggiamento assunto dalla\nRepubblica Araba d\u0027Egitto che, in data 17 giugno 2024, ha fatto\npervenire una nota, trasmessa dal Ministero degli affari esteri,\nmediante la quale la Procura egiziana rappresentava le motivazioni\nper cui non intendeva dar luogo alla rogatoria presentata dalla\nProcura di Roma per vie diplomatiche, finalizzata alla citazione in\ngiudizio di alcuni testimoni ai sensi dell\u0027art. 9 della Convenzione\nInternazionale sulla Tortura, contemplante l\u0027impegno degli Stati\ncontraenti e, quindi, pure di Italia ed Egitto alla piu\u0027 vasta\ncooperazione giudiziaria possibile. \n Tra tali testi era compreso, appunto, anche l\u0027..., rispetto a cui\nsi motivava il diniego, sostenendo che «l\u0027esecuzione della richiesta\ndi assistenza giudiziaria cui si fa riferimento al punto precedente -\ne la richiesta di assistenza giudiziaria relativa alla notifica del\nteste per comparire davanti al Tribunale e deporre, basata sulle\nregole di cortesia internazionale - contraddirebbero le disposizioni\ndella Costituzione, le leggi vigenti nella Repubblica Araba d\u0027Egitto,\ni principi giuridici vigenti e le regole dell\u0027ordine pubblico.\nInfatti, l\u0027art. 454 del codice di procedura penale prevede\nl\u0027impossibilita\u0027 di processare una persona per lo stesso fallo due\nvolte. A questo principio e\u0027 stato attribuito un valore\ncostituzionale in quanto connesso ai diritti dell\u0027uomo cui sia\nl\u0027Egitto che l\u0027Italia si attengono». \n La completa e definitiva interruzione ufficiale della\ncollaborazione delle Autorita\u0027 egiziane, che hanno provveduto alla\nchiusura delle indagini interne nei confronti degli odierni imputati\ncon provvedimento di archiviazione del 26 dicembre 2020 (c\n·«Memorandum»), al punto da negare persino l\u0027attivita\u0027 di\nnotificazione delle citazioni testimoniati a comparire, rende\naltamente credibile l\u0027impossibilita\u0027 dei difensori di avere contatti\ndi sorta con gli assistiti: sia volti a costruire una strategia\nprocessuale, sia, in tesi, mirati ad accertare la sussistenza delle\ncondizioni che garantiscano loro la miglior difesa, ivi comprese le\nampie facolta\u0027 che l\u0027ammissione al patrocinio gratuito offre. \n D\u0027altra parte, la situazione di fatto creatasi spiega le ragioni\nper cui il pubblico ministero, a sua volta, e\u0027 stato impossibilitato\nad adempiere un obbligo strumentale «nei casi in cui si deve\nprocedere alla nomina di un difensore d\u0027ufficio», ossia\nl\u0027informazione «(al)la persona interessata delle disposizioni in\nmateria di patrocinio a spese dello Stato e dell\u0027obbligo di\nretribuire il difensore che eventualmente e\u0027 nominato d\u0027ufficio, se\nnon ricorrono i presupposti per l\u0027ammissione a tale beneficio» (art.\n103, decreto del Presidente della Repubblica n. 115, cit.). \n Attraverso tale doverosa informazione prevista dalla legge si e\u0027\nfatta cosi\u0027 specifica applicazione del principio secondo cui la\ngaranzia dei mezzi di azione e di difesa apprestata per i non\nabbienti dall\u0027art. 24, terzo comma, della Costituzione, costituisce\napplicazione nel campo particolare del processo - in cui vige la\nregola dell\u0027inviolabilita\u0027 della difesa (art. 24, secondo comma) -\ndel generale principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione; e che l\u0027assoluta uguaglianza delle parti, in relazione\nalle facolta\u0027 processuali esercitabili per la tutela dei propri\ninteressi, e\u0027 l\u0027essenza stessa del contraddittorio, cardine del\nprocesso moderno. \n Neppure attraverso tale strumento pubblicistico ad iniziativa del\ngiudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, dunque,\ngli imputati sono stati provatamente portati a conoscenza di tale\ndiritto in quanto mai raggiunti da alcuna notificazione di atti del\nprocedimento penale o del processo, ivi incluse, appunto, le\ninformazioni prescritte dall\u0027art. 103, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115, cit. rientranti nello statuto dei diritti\ndell\u0027indagato/imputato. \n Tale considerazione vale di per se\u0027 a sgombrare il campo dalla\nsituazione, totalmente diversa in fatto, in cui la persona sottoposta\nad indagini ovvero imputata, cui sia stato nominato un difensore\nd\u0027ufficio in assenza di designazione fiduciaria, riceva\nl\u0027informazione sulle disposizioni in materia di patrocinio e,\nall\u0027opposto, del dovere di retribuire il proprio difensore ai sensi\ndell\u0027art. 103, e per negligenza, incuria o disinteresse non attivi la\nrelativa procedura, pur avendone astrattamente diritto a fronte\ndell\u0027incapacita\u0027 economica: e\u0027 evidente, infatti, la profonda\ndifferenza che vi e\u0027 rispetto a chi non sia stato affatto portato a\nconoscenza del relativo diritto per ragioni da lui indipendenti,\nrimesse ad una decisione conseguente «alla mancata assistenza dello\nStato di appartenenza»·, in qualche modo subita incolpevolmente dagli\nstessi imputati. \n Nessuno di essi e\u0027 stato quindi messo - neppure astrattamente -\nin condizione di accedere all\u0027istituto, che ben poteva contribuire ad\noffrire al proprio legale, oltre agli argomenti fattuali utili a\ndiscolpa, pure la tranquillita\u0027 economica nello svolgimento del\nmandato defensionale. \n Quello che la difesa in realta\u0027 contesta non e\u0027 l\u0027impossibilita\u0027\nin se\u0027 di ammissione al gratuito patrocinio, essendo ben consapevole\nche al difensore d\u0027ufficio e\u0027 comunque garantita, attraverso il\npagamento degli onorari e delle spese, una remunerazione, sia pur nel\ncaso di specie minimamente compensativa, a fronte di un processo\neccezionalmente oneroso, impegnativo per l\u0027elevata complessita\u0027 delle\nquestioni tecniche, dispendioso, non solo temporalmente, avendo i\ndifensori sino ad oggi affrontato a proprie spese e con anticipazioni\ndi denaro un dibattimento straordinario che si snoda da quasi due\nanni. \n Trattasi, effettivamente, del presidio, posto nella medesima\nottica attuativa del diritto incondizionato alla difesa, contemplato\ndagli articoli 116 (a favore del difensore d\u0027ufficio che risulti\nimpossibilitato a percepire il compenso dall\u0027assistito dopo avere\nesperito le procedure per il recupero del credito professionale) e\n117, decreto del Presidente della Repubblica n. 115, cit. (per il\ndifensore d\u0027ufficio dell\u0027irreperibile): a quest\u0027ultimo la stessa\ndifesa efficacemente allude, con rinvio alla figura della fictio\niuris della dichiarazione processuale di assenza degli imputati (di\nfatto irreperibili, e pur nonostante dichiarati assenti a seguito\ndella sentenza della Corte n. 192 del 2023). \n Cio\u0027 di cui in realta\u0027 la difesa si lamenta e\u0027 l\u0027impossibilita\u0027\nattuale di procedere alla nomina di un proprio consulente (nel caso:\nun interprete di lingua araba) con cui assicurarsi il contraddittorio\nin occasione del rinnovo peritale delle traduzioni, disposto dalla\nCorte, dei verbali in lingua araba dell\u0027..., la cui rilevanza e\u0027\ndimostrata proprio dallo stallo del processo da alcuni mesi a fronte\ndelle contrapposte contestazioni: sulla base della corretta premessa\nche tale facolta\u0027 sia riservata e limitata ai difensori d\u0027ufficio di\nimputati ammessi al patrocinio gratuito, ai sensi dell\u0027art. 225,\ncomma 2 in combinato con l\u0027art. 102, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115, cit. \n Non colgono quindi nel segno le obiezioni del pubblico ministero\ne delle parti civili secondo cui la questione mirerebbe a colpire e\nscardinare l\u0027intero istituto come attualmente normato, sino quasi ad\nevocare l\u0027obiettivo dell\u0027introduzione nell\u0027ordinamento di una\npresunzione iuris et de iure di ammissione al patrocinio laddove vi\nsia una difesa d\u0027ufficio, a prescindere dalla prova dell\u0027incapacita\u0027\nreddituale: atteso che il vulnus e\u0027 stato espressamente collegato\nproprio alla deminutio di tale specifica facolta\u0027 difensiva piuttosto\nche all\u0027intero istituto. \n Ad ogni buon conto, i poteri officiosi di cui si dispone rendono\nirrilevanti prospettazioni piu\u0027 ampie o impostazioni della questione\ndifformi comunque dedotte, trattandosi di ambiti e di parametri\noramai devoluti al giudizio, libero e autonomo rispetto ai confini\ndella domanda, di questo Ufficio. \n In altri termini, qui non si intendera\u0027 mettere in discussione e\ncontestare l\u0027odierna struttura portante del beneficio, a tacer\nd\u0027altro per la ritenuta impossibilita\u0027 di svincolarlo dai requisiti\nreddituali e patrimoniali che ne rappresentano l\u0027essenza, tanto piu\u0027\nnell\u0027ignoranza nel caso di specie della loro consistenza, alla pari\ndi qualsiasi altra informazione personale sugli imputati. \n 3. La disciplina ordinamentale del consulente tecnico di parte nel\nprocesso penale. \n Limitato l\u0027ambito motivazionale a quanto di stretto interesse, e\u0027\nprincipio da tempo fatto proprio dalla Corte costituzionale la\ncentralita\u0027 in ottica difensiva del diritto alla nomina di un\nconsulente tecnico nell\u0027interesse dell\u0027imputato, al punto che sin\ndall\u0027anno 1983 ebbe ad affermare che «il diritto di difesa\ncostituzionalmente protetto e\u0027 in primo luogo garanzia di\ncontraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Tale\nprincipio, riferito al difensore, va esteso al consulente tecnico di\nparte, il quale svolge funzioni paragonabili a quelle dell\u0027avvocato,\nsia pure limitatamente al piano tecnico. essendo la nomina del\nconsulente di parte prevista a maggior garanzia della regolarita\u0027 del\ncontraddittorio. E\u0027 pertanto costituzionalmente illegittimo - per\ncontrasto con l\u0027art. 21 della Costituzione - l\u0027art. 11, R.D. 30\ndicembre 1923, n. 3282 nella parte in cui non prevede che il\nbeneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facolta\u0027 della\nparte non abbiente di farsi assistere da consulenti tecnici». \n Abrogato l\u0027art. 11, R.D. n. 3282 del 1923 dalla legge n. 134 del\n29 marzo 2001 ed esteso l\u0027ambito di copertura del gratuito patrocinio\nanche al consulente tecnico, quale parte integrante dell\u0027ufficio di\ndifesa dell\u0027imputato a cui favore presta la propria opera di apporto\ntecnico mediante rilievi, argomenti ed osservazioni che hanno la\nnatura sostanziale di atti defensionali (cosi\u0027 Corte costituzionale\nn. 199 del 1974), la costruzione dello specifico ordinamento della\nfigura e\u0027 transitata attraverso la declaratoria di illegittimita\u0027\ndell\u0027art. 4, comma 2, legge n. 217 del 1990, per contrasto con gli\narticoli 3 e 24 della Costituzione., «nella parte in cui, per i\nconsulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio\na spese dello Stato ai casi in cui e\u0027 disposta perizia. Infatti (...)\nle prestazioni del consulente di parte ineriscono all\u0027esercizio del\ndiritto di difesa, sicche\u0027 privarne il non abbiente significa\nnegargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale.\nPeraltro, ove si consideri che, conformemente all\u0027attuale modello\naccusatorio e sul fondamento dell\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale,\nal pubblico ministero per sostenere l\u0027accusa e\u0027 consentito avvalersi\ndi esperti nei piu\u0027 svariati settori della scienza e della tecnica\nsenza limitazioni di oneri economici, nella garanzia affermata\ndall\u0027art. 24, terzo comma, della Costituzione non puo\u0027 non ritenersi\ncompresa una istanza di riequilibrio Ira le parli del processo penale\nnei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di\nmezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che\nla dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale della norma\nimpugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a\ntutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere\npertanto riconosciuta la facolta\u0027 di farsi assistere a spese dello\nStato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto\nnecessario» (sentenza n. 33 del 1999). \n Rileva ulteriormente la pronuncia di incostituzionalita\u0027 che ha\navuto ad oggetto l\u0027art. 106-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115 del 2002 laddove imponeva la diminuzione di un\nterzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte in caso\ndi applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ai sensi di\nlegge: motivata sul rilievo che «l\u0027irragionevole decurtazione (tra le\ncui ricadute di sistema non e\u0027 implausibile includere\nl\u0027allontanamento dei migliori professionisti dal circuito delle\nconsulenze) rende altresi\u0027 percepibile una disparita\u0027 di condizione\nfra le parti del processo penale in cui siano coinvolte persone\nsprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato,\nderivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva del\ndiritto di difesa assicurato anche ai non abbienti - che la parte\nprivata puo\u0027 sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato\ndalla prevedibile esiguita\u0027 del compenso, mentre il pubblico\nministero puo\u0027 avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la\nriduzione e che non possono rifiutare l\u0027incarico (art. 359 del codice\ndi procedura penale)» (sentenza n. 178 del 2017). \n Significativa altresi\u0027 nell\u0027ottica presente la sentenza con cui\ne\u0027 stata dichiarata l\u0027incostituzionalita\u0027 per violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione, dell\u0027art. 131, comma 3, del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui\nprevedeva che gli onorari e le indennita\u0027 dovuti al consulente\ntecnico di parte e all\u0027ausiliario del magistrato nell\u0027ambito di un\nprocedimento civile siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e\u0027\npossibile la ripetizione», anziche\u0027 direttamente anticipati\ndall\u0027erario come avveniva nel processo penale. Anche nel caso si e\u0027\nargomentata l\u0027irragionevolezza sistematica della norma «perche\u0027, in\nluogo dell\u0027anticipazione da parte dell\u0027erario, prevede, a carico dei\nsoggetti che hanno prestato l\u0027attivita\u0027 di assistenza, l\u0027onere della\nprevia intimazione di pagamento e l\u0027eventuale successiva prenotazione\na debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale,\nunitamente all\u0027applicazione dell\u0027istituto della prenotazione a\ndebito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo\nsistema normativa incentrato sulla regola dell\u0027assunzione, a carico\ndello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.\nPer costante giurisprudenza costituzionale, la finalita\u0027 del nuovo\nistituto del patrocinio a spese dello Stato e\u0027 quella di assicurare\nla tutela dell\u0027indigente con carico all\u0027erario in tutti i casi in cui\nparticolari categorie professionali espletano attivita\u0027 di assistenza\nnei confronti dell\u0027indigente medesimo. Cio\u0027 esclude che per alcune\nfattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica\ndel gratuito patrocinio» (sentenza n. 217 del 2019). \n Coessenziale all\u0027inserimento nell\u0027ambito del patrocinio e\u0027 dunque\npure la spesa per l\u0027assistenza tecnica oltre che per quella\ndefensionale in senso stretto, tanto che risulta tramontata la logica\ndel gratuito patrocinio, sostituita dal patrocinio a carico dello\nStato: con la conseguenza che lo Stato assume su di se\u0027 gli oneri\ndella difesa attraverso l\u0027attuale art. 83 del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115 che prevede la liquidazione diretta da parte\ndel giudice dell\u0027onorario e delle spese spettanti pure\n«all\u0027ausiliario del magistrato e al consulente tecnico». \n Il consulente dispone, dunque, laddove l\u0027imputato sia stato\nammesso al patrocinio, di un titolo autonomo verso l\u0027Erario volto ad\nottenere la liquidazione dei propri compensi: ne consegue che, non\ntrattandosi di un onere oggetto di anticipazione da parte del\ndifensore, non potra\u0027 neppure rientrare nel regolamento delle spese\ndi cui agli articoli 116, comma 1 e 117, comma 1 del Testo unico ed,\nanzi, nulla sara\u0027 dovuto al difensore semmai ne avesse anticipato\nl\u0027importo, non trattandosi di una spesa in senso tecnico (cfr.\naltresi\u0027 l\u0027art. 107, comma 3, lettera d) che enuncia tra le «spese\nanticipale dall\u0027Erario ...l\u0027onorario ...a consulenti tecnici di\nparte», passibili di recupero da parte dello Stato in sede di\nripetizione da parte dell\u0027imputato che non sia stato ammesso al\npatrocinio, ai sensi degli articoli 116 comma 2 e 117, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115). \n 4. La rilevanza della questione. \n Si premette che la disciplina sino ad ora commentata, avente ad\noggetto la figura del consulente tecnico di parte, ben si adatta all\u0027\nipotesi della richiesta di nomina di un traduttore, nel caso\nconoscitore delia lingua araba, atteso che il mezzo processuale\nattraverso cui tale contributo linguistico verra\u0027 veicolato nel\nprocesso e\u0027 la perizia: unico strumento che consente di far\npartecipare attivamente la parte pubblica e le parti private al fine\ndi recare eventualmente i propri apporti. \n D\u0027altra parte, se la perizia e\u0027 quel mezzo di prova che permette\ngenericamente l\u0027acquisizione di dati specialistici richiedenti\nparticolari competenze, non si vede perche\u0027 non possa estendersi\nall\u0027opera di traduzione di scritti dalla lingua straniera, che\ntransitera\u0027 dunque attraverso la procedura garantita di cui all\u0027art.\n221 c.p.p. \n Ad essa consegue il diritto delle parti di avvalersi di propri\nconsulenti, alle condizioni poste dall\u0027art. 225 c.p.p., compresa, per\nle parti private, quella di nominarle uno «a spese dello Stato»·«nei\ncasi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale\ndei non abbienti» (comma 2). \n Sotto questo profilo la prospettata questione di legittimita\u0027\ncostituzionale e\u0027 senz\u0027altro rilevante essendo stata formulata nel\ncorso dell\u0027udienza del 17 settembre 2025, immediatamente dopo la\nlettura del provvedimento dispositivo della rinnovazione peritale\ndell\u0027attivita\u0027 di traduzione dei verbali di interesse; ne\u0027 rileva la\ncircostanza che in passato i difensori non abbiano inteso\navvalersene, trattandosi di un diritto potestativo il cui esercizio\ne\u0027 rimesso alla strategia processuale, liberamente gestita dal\ndifensore stesso rispetto agli specifici momenti processuali e\nall\u0027interesse degli atti, laddove e\u0027 stato proprio l\u0027esame in\ncontraddittorio svolto in data 15 luglio 2025 del primo traduttore di\nlingua araba, dopo la vistosa rielaborazione delle sue traduzioni, ad\navere indotto e determinato l\u0027esigenza difensiva data la centralita\u0027\ndelle dichiarazioni dell\u0027..., tanto che la Corte ha disposto nuova\nperizia sul punto. \n Nessuna obiezione di tardivita\u0027 puo\u0027 quindi proporsi. \n Il dato della rilevanza, a seguire, e\u0027 dimostrato dal fatto che\nessendo stato affidato in data 17 settembre 2025 nuovo incarico al\nperito I.D.C., conoscitore della lingua araba, gia\u0027 integrato il\ncontraddittorio da parte del pubblico ministero attraverso la\nconferma della nomina del suo consulente, l\u0027avvio dell\u0027attivita\u0027 e\u0027\nin concreto condizionato dalla decisione sul buon diritto delle\ndifese di avvalersi di un proprio traduttore sin dall\u0027avvio dei\nlavori e, dunque, dalla sorte della presente questione di\ncostituzionalita\u0027 atteso che gli strumenti normativi ad oggi presenti\nnell\u0027ordinamento non consentono loro l\u0027accesso all\u0027istituto\nrichiesto; ne\u0027 vi e\u0027 modo di superare i dubbi di costituzionalita\u0027\nche si andranno ad esplicitare non essendo consentito forzare gli\nistituti ai solo fine di ottenere un risultato sentito come giusto e\ntale da riequilibrare i rapporti tra le parti. \n 5. La non manifesta infondatezza della questione. \n 5.1. Tanto premesso in punto di rilevanza della questione,\nritiene la Corte che la disposizione censurata violi gli articoli 3,\n24 comma 2, 111 comma 2 e 117 comma 1, della Costituzione, per i\nmotivi di seguito esposti. \n Va in primo luogo offerta la considerazione che l\u0027impossibilita\u0027\nche qui si contesta non e\u0027 di tipo fattuale, bensi\u0027 di ordine\nnormativo: in altri termini, ben potrebbero i difensori procedere\nalla nomina di consulenti di parte, ma dovrebbero provvedervi a\nproprie spese, attesa l\u0027impossibilita\u0027 descritta di procedere al\nrecupero di tale voce di costo sia, assai verosimilmente, dai propri\nassistiti (residenti in Egitto presso indirizzi sconosciuti poiche\u0027\nlo Stato egiziano si e\u0027 rifiutato di dame comunicazione); sia da\nparte dello Stato, che si e\u0027 assunto l\u0027onere del pagamento diretto\ndel professionista tecnico ai sensi degli articoli 83, 107, 116 c. 2\ne 117, comma 2 T.U., non trattandosi dunque di spesa rimborsabile per\nil legale. \n L\u0027alternativa che si pone, dunque, e\u0027 quella di imporre al\ndifensore un onere economico ingiustificato, ovvero di costringerlo\nad una difesa condizionata e sminuita rispetto alle possibilita\u0027 di\nesercizio di cui dispongono le restanti parti processuali, pubblica e\nprivata, dopo che l\u0027intero dibattimento e\u0027 stato gia\u0027 connotato da\nuna difesa sostanzialmente passiva e concretamente priva di\npossibilita\u0027 di iniziativa autonoma rispetto alle prove introdotte\ndal pubblico ministero e dalle parti civili: alternativa che, dal\npunto di vista valoriale e dei principi, va ben al di la\u0027 del rischio\nprofessionale del mancato pagamento che sempre accompagna l\u0027attivita\u0027\ndel difensore di fiducia e del difensore d\u0027ufficio di imputato che\nnon possa (o non voglia) essere ammesso al gratuito patrocinio. \n La ratio cui la Corte costituzionale si e\u0027 costantemente ispirata\nnelle decisioni in materia e\u0027 stata da un lato quella di attuare il\ndiritto all\u0027inviolabilita\u0027 della difesa anche attraverso la presenza,\nove ritenuta necessaria, dell\u0027assistenza di un consulente in funzione\ndi salvaguardia di una reale dialettica delle posizioni: si\u0027 che il\nconsulente entra a far parte integrante dell\u0027ufficio di difesa\ndell\u0027imputato, nel cui interesse presta la propria opera, attraverso\nargomenti, rilievi ed osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente\nnatura di attivita\u0027 difensiva e che vengono veicolate al giudice,\nquali elementi di prova, attraverso la relazione scritta e il suo\nesame dibattimentale. \n Dall\u0027altro lato, la Corte si e\u0027 premurata di garantire anche la\nqualita\u0027 dell\u0027esperto di parte affermando che, se certamente risulta\nnon conforme ai principi che il professionista debba prestare la sua\nopera gratuitamente laddove l\u0027imputato necessiti di una difesa\nspecialistica e sia privo di mezzi economici sufficienti, anche un\ncompenso inadeguato puo\u0027 pregiudicare il diritto di difesa delle\nparti «allontanando i consulenti tecnici dotati delle migliori\nprofessionalita\u0027. Infatti, questi ultimi, proprio a causa della\ndecurtazione dei propri onorari, sarebbero indotti a rifiutare gli\nincarichi conferiti da soggetti ammessi al patrocinio» (cosi\u0027\nsentenza n. 178 del 2017, all\u0027atto della dichiarazione di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 106-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115, cit.). \n La facolta\u0027 di avvalersi di un consulente di parte si iscrive,\ndunque, a pieno titolo sotto piu\u0027 profili nell\u0027area di operativita\u0027\ndella garanzia di cui all\u0027art. 24 della Costituzione e privarne il\nnon abbiente significa negargli il diritto di difendersi su aspetti\nessenziali dell\u0027accusa, soprattutto ove si consideri che il pubblico\nministero per sostenerla puo\u0027 avvalersi di esperti nei piu\u0027 svariati\nsettori senza limitazione di oneri economici. \n La stessa giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato la\nmassima espansione di tale diritto, da ultimo dichiarando che «il\ngiusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il\ndiritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso si\nsvolga nel contraddittorio tra le parti nonche\u0027 in condizioni di\nparita\u0027, davanti a giudice terzo e imparziale. Il contraddittorio,\nprimaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella\nnecessita\u0027 che tanto l\u0027attore, quanto il contraddittore, partecipino\no siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se\nal legislatore e\u0027 consentito di differenziare la tutela\ngiurisdizionale con riguardo alla particolarita\u0027 del rapporto da\nregolare. Il principio del contraddittorio costituisce un connotato\nintrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il diritto\ndi difesa, che spetta a tutti i cittadini nei procedimenti\ngiurisdizionali. Esso e\u0027 un momento fondamentale del giudizio,\ncardine della ricerca dialettica della verita\u0027 processuale, condotta\ndal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia\ndi una decisione che sia il piu\u0027 possibile «giusta» (cfr. sentenza n.\n96 del 2024; per l\u0027affermazione che «in via generale, il principio\ndel contraddittorio consacrato nell\u0027articolo costituzionale indicato\nimpone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in\nmodo tale da assicurare alle parti la possibilita\u0027 di incidere, con\nmezzi paritetici, sul convincimento del giudice», Corte\ncostituzionale, sentenza n. 73 del 2022). \n La stessa sentenza che ha consentito questo dibattimento ha\nproclamato l\u0027inviolabilita\u0027 della difesa, peraltro bilanciandola con\nl\u0027esigenza di ordine costituzionale, convenzionale ed internazionale\ndi accertare i crimini di tortura nelle forme pubbliche del\ndibattimento penale, «gia\u0027 solo per questo ... mai inutile, ove anche\ncircostanze esterne lo privino del contraddittorio dell\u0027imputato», al\nfine di impedire l\u0027epilogo inaccettabile della radicale frustrazione\ndel processo quando si risolve nella creazione di un\u0027immunita\u0027 di\nfatto, ostativa all\u0027accertamento dei crimini di tortura. \n Il vulnus che consequenzialmente si e\u0027 creato nell\u0027odierno\nprocesso a sfavore della difesa, dotata di facolta\u0027 d\u0027iniziativa\nassolutamente ridona e sbilanciata rispetto alle restanti parti, non\nsi ritiene possa essere colmato dal rimedio che la stessa Corte ha\nindividuato al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali\nprotetti dagli articoli 111 Cost. e 6 CEDU, ossia la restituzione\nnelle facolta\u0027 processuali a favore degli imputati, i quali\npotrebbero comparire in ogni momento, «anche prima della pronuncia di\nun\u0027eventuale condanna, e quindi anche senza ricorrere a\nun\u0027impugnazione», in alternativa al diritto alla riapertura del\nprocesso in presenza e a loro richiesta, con il riesame del merito\ndella causa. \n Non vi e\u0027 chi non veda che da un lato si tratta di situazione del\ntutto teorica e virtuale, priva di agganci al reale, anche a fronte\ndel successivo atteggiamento delle Autorita\u0027 egiziane; dall\u0027altro\nlato non vi e\u0027 ragione perche\u0027 la difesa debba essere privata nel\npresente processo delle facolta\u0027 consentite dall\u0027ordinamento e non le\npossa sfruttare integralmente, anche rimuovendo limiti rispetto a\ndiritti che qui si ritengono discutibilmente negati per difetto\nsistematico, cosi\u0027 da ridurre il dibattimento ad un simulacro a\ngaranzie ridotte. \n Ne\u0027 puo\u0027 sottacersi che, nell\u0027eventualita\u0027 di condanna di uno o\npiu\u0027 degli imputati, risulterebbe di fatto impossibile per il\ndifensore la proposizione di un\u0027impugnazione volta a riesaminare i\ntemi di prova, attesa la necessita\u0027 di disporre a pena di\ninammissibilita\u0027 di uno specifico mandato, che incontrera\u0027 i medesimi\nlimiti odierni, in ragione delle condizioni poste dall\u0027art. 581,\ncomma 1-quater. c.p.p. («nel caso di imputato rispetto al quale si e\u0027\nproceduto in assenza, con l\u0027atto di impugnazione del difensore e\u0027\ndepositato, a pena di inammissibilita\u0027, specifico mandato ad\nimpugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente\nla dichiarazione o l\u0027elezione di domicilio dell\u0027imputato, ai fini\ndella notificazione del decreto di citazione a giudizio»). \n Risulta, quindi, vieppiu\u0027 necessario l\u0027integrale sfruttamento\ndegli istituti di difesa consentiti in giudizio, a fronte della\nlesione che si puo\u0027 proiettare in prospettiva ma che attualmente gia\u0027\ne\u0027 insita nella creazione, attraverso la dichiarazione di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 420-bis, comma 3, c.p.p., di una\npartecipazione straordinaria al processo dell\u0027imputato, di tipo\nvirtuale, essendosi delineata un\u0027assenza cui e\u0027 estranea la\nconoscenza certa del processo, che e\u0027 risultata fonte di adeguamento\ndi alcuni istituti tradizionali. gia\u0027 sperimentato rispetto a varie\nquestioni postesi nel corso del dibattimento. \n In altri termini, ad un processo straordinario, nel senso della\nsua instaurazione in deroga agli ordinari criteri del processo in\nassenza posti dall\u0027art. 420-bis, commi 1 e 2 c.p.p., devono\nconseguire adattamenti di istituti concepiti sulla base di\npresupposti diversi, unicamente rispetto ai quali risultano conformi\nai principi generali del sistema; ne\u0027 l\u0027astratta, eventuale\npossibilita\u0027 di rinnovazione del processo puo\u0027 autorizzare che il\npresente si sviluppi con parzialita\u0027 dei diritti difensivi. \n La questione attuale non appare risolvibile in via interpretativa\nattraverso un\u0027interpretazione costituzionalmente conforme a fronte\ndel dato normativo testuale inequivoco posto dall\u0027art. 225, commi 1 e\n2 c.p.p. che, pur consentendo astrattamente alla difesa, compresa\nquella d\u0027ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte, nel caso\ndi specie - a fronte dell\u0027impossibilita\u0027 di presentare richiesta di\nammissione al patrocinio gratuito con la conseguente assunzione\ndell\u0027onere economico a carico dell\u0027Erario - ne condiziona di fatto\nl\u0027opzione prevista dall\u0027art. 102, decreto del Presidente della\nRepubblica cit. all\u0027alternativa di sopportare direttamente l\u0027onorario\ndell\u0027esperto, o di rivolgersi ad un professionista ·«conveniente»,\nnon selezionato tra i migliori del circuito, i quali verosimilmente\nopporrebbero un rifiuto dell\u0027accettazione gratuita dell\u0027incarico,\novvero - ulteriormente - di rinunciare all\u0027esercizio di tale diritto\ndi valore costituzionale» (sentenza n. 96 del 2024). \n Non risulta di rilievo l\u0027ignoranza di fatto delle attuali\ncondizioni patrimoniali degli imputati, a loro volta non accertabili\nneppure d\u0027ufficio, e, quindi, l\u0027eventuale diritto all\u0027ammissione al\npatrocinio in concreto poiche\u0027 cio\u0027 che si richiede non e\u0027\nl\u0027ammissione al patrocinio a carico dell\u0027Erario, sub condicione di\naccertamento della sussistenza dei requisiti reddituali: quel che qui\nsi propone e\u0027 l\u0027attribuzione anticipata degli effetti di un diritto\ndifensivo insopprimibile, ossia la facolta\u0027 di nomina di un proprio\nconsulente, nel caso fortemente pregiudicata, con anticipazione degli\noneri ex art. 107 a carico dell\u0027Erario, che provvedera\u0027\nsuccessivamente al recupero nei confronti degli imputati, secondo il\nmeccanismo disegnato dagli articoli 116 comma 2 e 117, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, salva futura\nammissione al patrocinio a loro favore. \n Si tratta, quindi, a parere della Corte, di un\u0027evidente\nmenomazione del diritto di difesa che, a prescindere dalle condizioni\ndi accertamento dell\u0027abbienza, monoma grandemente la possibilita\u0027 di\nefficacemente contraddire sulla questione rispetto alla quale e\u0027\nstata ammessa perizia, senza che cio\u0027 possa essere controbilanciato\nda rilievi legati alla necessita\u0027 del contenimento della spesa\npubblica entro giusti limiti che lo stesso legislatore ha in piu\u0027\noccasioni inteso superare privilegiando considerazioni di natura\ndiversa volte a valorizzare il diritto di difesa, in ogni caso\nreputato prevalente rispetto alla tutela dell\u0027equilibrio del bilancio\nstatuale (cfr. gli articoli 76 commi 4-ter, e 4-quater, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115, cit.). \n Si ritiene che la lesione, anziche\u0027 attingere l\u0027intero impianto\ndel patrocinio a carico dell\u0027Erario ed, in particolare, gli articoli\n74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,\nevocati dalla difesa, vada limitata e circoscritta quale frutto\ndiretto del combinato dell\u0027art. 225, commi 1 e 2 c.p.p., che\nfacoltizzando la nomina ad opera delle parti del processo di un\nproprio consulente nei casi in cui sia stata ammessa perizia. rinvia,\nin presenza di situazioni di indisponibilita\u0027 economica delle parti\nprivate, alle (sole) condizioni imposte dalla normativa sul\npatrocinio dei non abbienti, ossia all\u0027art. 102 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, qui inaccessibile, non\nessendo stati gli imputati informati del relativo diritto ai sensi\ndell\u0027art. 103, cit., ne\u0027 avendo potuto i loro difensori valutare e\nsollecitarne l\u0027adesione, trattandosi di un processo celebrato in\nassenza, pur in difetto di prova certa sulla conoscenza della sua\npendenza in capo agli imputati stessi, come disposto dalla Corte\ncostituzionale con sentenza n. 192 del 2023. \n Ne\u0027 potrebbe porsi la questione limitatamente al solo art. 225\nc.p.p., poiche\u0027 a cio\u0027 non conseguirebbe l\u0027effetto inseguito di porre\na carico dello Stato quale anticipazione la relativa spesa, ai sensi\ndell\u0027art. 107, comma 3, lett. d), decreto del Presidente della\nRepubblica: sicche\u0027 si ritiene che il dubbio di costituzionalita\u0027\nprospettato sia frutto della lettura congiunta delle varie norme qui\nindividuate e commentate. \n 5.2. Un\u0027altra rilevante ragione di accoglimento delle questioni\nattiene alla violazione del principio fondamentale di uguaglianza e\ndella parita\u0027 delle parti se e\u0027 vero che, tra le ricadute di sistema\nprodotte dall\u0027irragionevole situazione di fatto e di diritto\ncensurata, potrebbe esservi quella dell\u0027allontanamento dei soggetti\ndotati delle migliori professionalita\u0027, tanto piu\u0027 che mentre\nl\u0027ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili (art.\n221 c.p.p.), sul consulente di parte non grava tale obbligo. \n Ma anche a prescindere da cio\u0027, decisiva e\u0027 la circostanza per\ncui il pubblico ministero puo\u0027 scegliere il proprio consulente\ntecnico senza che costui possa rifiutare l\u0027incarico (art. 359 del\ncodice di procedura penale) e tutte le disposizioni del testo unico\nin materia di spese di giustizia riferite all\u0027ausiliario del\nmagistrato vanno intese come comprensive dei consulenti della parte\npubblica (secondo la definizione contenuta nell\u0027art. 3, comma 1,\nlettera a, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del\n2002). \n Ne consegue, nell\u0027ambito di un rito di tipo accusatorio, una\npercepibile disparita\u0027 di condizione tra le parti del processo\npenale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone non\nammesse al patrocinio a spese dello Stato perche\u0027 non informate e non\ninformabili del relativo diritto, in maniera tale da condizionare\nanche le facolta\u0027 accessorie, quale la nomina di un proprio\nconsulente da parte del difensore: dove la parte pubblica puo\u0027\navvalersi dei migliori esperti, senza limitazioni di onorari, mentre\nla parte privata puo\u0027 sentirsi opporre un rifiuto, motivato dalla\nprevedibile esiguita\u0027 del compenso, erogabile a proprie spese dal\ndifensore, se non dalla gratuita\u0027, quand\u0027anche taluno degli esperti\nne accettasse la nomina. \n Si tratta, all\u0027evidenza, di una disparita\u0027 di condizione fattuale\nche, oltre a ledere il diritto di difesa, introduce una significativa\ndisparita\u0027 sostanziale tra le parti processuali, pur vietata\ndall\u0027art. 111, comma 2 della Costituzione («ogni processo si svolge\nnel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita\u0027...») e tra\ni consulenti tecnici stessi. \n A tali complessive considerazioni non potrebbe opporsi che si e\u0027\nin presenza di circostanze di mero fatto, non suscettibili, come\ntali, di incidere sulla legittimita\u0027 costituzionale di una\ndisposizione di legge: giacche\u0027, in realta\u0027, la discrasia sottoposta,\nidonea a pregiudicare la piena garanzia del diritto di difesa, lede\naltresi\u0027 il principio di parita\u0027 e il diritto di uguaglianza e\ndiscende direttamente dal descritto contesto normativo in tema di\nnomina dei consulenti di parte privata, letto in combinato con il\nregime attuale delle spese di giustizia. \n 5.3. Un ulteriore parametro che si reputa violato e\u0027 quello posto\ndall\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione, in rapporto all\u0027art. 6,\npar. 3 lett. d) CEDU e all\u0027interpretazione datane nella\ngiurisprudenza della Corte europea dei diritti (cfr. sentenza 27\nmarzo 2014, Matitsyna contro Russia e sentenza 24 aprile 2014, Dusko\nIvanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), laddove e\u0027\nstato sottolineato il diritto all\u0027ammissione della prova scientifica\nin capo all\u0027imputato e sanzionata l\u0027iniquita\u0027 delle procedure che\navevano portato alla condanna dei ricorrenti a causa della mancata\nammissione della stessa, pregiudicando la possibilita\u0027 della difesa\ndi contraddire l\u0027accusa ad armi pari. \n Ogni qualvolta, dunque, il difensore non sia posto m condizione\ndi confutare efficacemente tramite propri esperti le conclusioni dei\nconsulenti dell\u0027accusa vi e\u0027 violazione del diritto alla parita\u0027\ndelle parti e alla possibilita\u0027 di confutare adeguatamente ogni\nelemento di prova a carico: valori tutelati a livello sovranazionale\nquale profilo specifico del diritto di difesa e dell\u0027equo processo\nconvenzionale. \n 5.4. Tutto quanto argomentato porta alla conclusione secondo cui\nle norme censurate, vietando di fatto ai difensori, nei termini sopra\nillustrati, il libero esercizio di una facolta\u0027 loro spettante, in\nquanto insita nei diritti inviolabili di difesa e di parita\u0027 delle\narmi nonche\u0027 del principio di uguaglianza, idonee a limitarne il\npieno esercizio quale garantito dagli ambiti costituzionali e\nsovranazionali richiamati, risultano non conformi ai principi\nfondamentali che governano i l processo penale. \n La questione di costituzionalita\u0027, dunque, che qui si sottopone\nd\u0027ufficio alla Corte, appare rilevante al fine della definizione del\ngiudizio e non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri\nindicati di cui agli articoli 3, 24, comma 2, 111, comma 2 e 117,\ncomma 1 della Costituzione. \n\n \n P.Q.M. \n \n Letto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e\nnon manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 225, comma 2 c.p.p. in relazione agli\narticoli 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente\ndella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, laddove consentendo alle\nparti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato\nove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito\npatrocinio, segnatamente agli articoli 102 e 107, che, a loro volta,\nsubordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico\ndell\u0027Erario all\u0027avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la\nnomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall\u0027Erario, da\nparte del difensore d\u0027ufficio che assista un imputato, dichiarato\nassente ai sensi dell\u0027art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura\npenale, nell\u0027ambito di un processo pendente per delitti commessi\nmediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza\ndello Stato di appartenenza dell\u0027imputato, e\u0027 risultato impossibile\navere la prova che quest\u0027ultimo, pur consapevole del procedimento,\nsia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti\ncommessi mediante gli atti di tortura definiti dall\u0027art. 1 C.A.T.,\nper contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 111, comma 2\ne 117, comma 1 della Costituzione. \n Ordina la sospensione del procedimento in corso e l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Dispone che la presente ordinanza, comunicata al pubblico\nministero e notificata alle restanti parti, sia notificata al\nPresidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del\nSenato e al Presidente della Camera dei Deputati. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, 23 ottobre 2025 \n \n Il Presidente: Roja \n \n \n Il Giudice a. l.: Della Vecchia","elencoNorme":[{"id":"63833","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura 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