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contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo – Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive,\u0026nbsp;entrambe al netto dell\u0027IVA – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali di tali operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali delle medesime operazioni attive, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0027IVA – Previsione che il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all\u0027 art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – Denunciata introduzione di un contributo ingiustificatamente gravoso, a effetto espropriativo, che ha completamente eroso sia le ricchezze patrimoniali, sia quelle reddituali della società ricorrente – Tributo incapace di misurare in modo razionale la ricchezza assoggettata a imposizione, privando il contribuente di tutti i suoi mezzi e compromettendo la sua stessa sopravvivenza – Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva – Prelievo i cui effetti confiscatori generano la perdita della natura di onere fiscale, tramutandolo in una illegittima prestazione patrimoniale diversa e priva di una causa indennitaria o risarcitoria – Violazione della proprietà privata- Lesione del giusto equilibrio tra gli imperativi dell’interesse generale e quelli della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, come sancito dalla giurisprudenza della Corte Edu - Retroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si fosse formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, posto a presidio della proprietà privata – Contributo che non consente di escludere dalla relativa imposizione le operazioni delle stabili organizzazioni estere, attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana per effetto della normativa europea di riferimento – Sistema impositivo che pretende di rintracciare un supposto sovraprofitto mediante il confronto incrementale tra un periodo di piena operatività di una società e un altro precedente, di operatività limitata alle sole attività di avvio dell’impresa che nemmeno generano profitti in senso proprio – Contrasto con i principi di ragionevolezza e della capacità contributiva.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Eni Global Energy Markets spa","prima_controparte":"Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per il Lazio","altre_parti":"Eni Global Energy Markets spa","testo_atto":"N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 maggio 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Roma sul ricorso proposto da Eni Global Energy Markets\ns.p.a. contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale per il\nLazio. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per l\u0027anno 2022, di un\n contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle\n imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei\n soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio\n di determinazione costituito dall\u0027incremento del saldo tra le\n operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal\n 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo\n dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di\n saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021,\n ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e\u0027\n assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del\n contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il\n suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se e\u0027\n inferiore al 10 per cento non e\u0027 dovuto alcun contributo -\n Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale\n delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive,\n entrambe al netto dell\u0027IVA - Previsione che non concorrono alla\n determinazione dei totali di tali operazioni attive e passive le\n operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o\n altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che\n intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell\u0027art. 37 del\n decreto-legge n. 21 del 2022 - Previsione che non concorrono alla\n determinazione dei totali delle medesime operazioni attive, le\n operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto\n territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n.\n 633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse\n afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell\u0027IVA -\n Previsione che il contributo e\u0027 liquidato e versato per un importo\n pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022\n e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le\n modalita\u0027 di cui all\u0027art. 17 del decreto legislativo n. 241 del\n 1997. \n- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare\n gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito,\n con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come\n modificato dall\u0027art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50\n (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,\n produttivita\u0027 delle imprese e attrazione degli investimenti,\n nonche\u0027 in materia di politiche sociali e di crisi ucraina),\n convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e\n dall\u0027art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197\n (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e\n bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA \n Sezione 27 \n \n riunita in udienza il 30 ottobre 2024 alle ore 9,30 con la\nseguente composizione collegiale: \n Bruno Paolo Antonio, Presidente; \n Salassa Pier Marco, relatore; \n Venanzi Mario, giudice, \n in data 20 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza,\nsul ricorso n. 17223/2022 depositato il 30 dicembre 2022, proposto\nda: \n Eni Global Energy Markets S.p.a. - -11076280962, difeso da\nDavide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P - Livia Salvini -\nSLVLVI57H67H501M, rappresentato da Giorgio Bigoni - BGNGRG59B22D548K,\nrappresentante difeso da Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P -\nLivia Salvini - SLVLVI57H67H501M ed elettivamente domiciliato presso\ndavidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org \n Contro Agenzia entrate Direzione regionale Lazio, elettivamente\ndomiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n Silenzio Rifiut n. IST. del 9 settembre 2022 Caro Bollette\n2022 \n a seguito di discussione in pubblica udienza. \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Elementi in fatto e diritto \n1. Premessa \n In data 30 giugno 2022, la ENI Global Energy Markets S.p.a. ha\nprovveduto al versamento in acconto del «contributo straordinario\ncontro il caro bollette» di cui all\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022, come\nmodificato dall\u0027art. 55, decreto-legge n. 50/2022, convertito, con\nmodificazioni, in legge n. 91/2022. Il contributo dovuto e\u0027 risultato\npari a complessivi euro 507.782.828,10 ed il versamento in acconto,\npari al 40% di tale importo, e\u0027 stato di complessivi euro\n203.113.131,24. \n Ritenendo l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 37 cit., in quanto\nincompatibile con i principi costituzionali e con il diritto\ncomunitario, in data 9 settembre 2022 la ENI Global Energy Markets\nS.p.a. ha presentato istanza di rimborso all\u0027Agenzia delle entrate -\nDirezione regionale del Lazio, per la restituzione delle somme\nversate in acconto a titolo di contributo, per l\u0027importo complessivo\ndi euro 203.113.131,24, oltre accessori di legge. \n L\u0027Agenzia delle entrate - Direzione regionale del Lazio, pur\navendo ricevuto la predetta istanza via PEC in data 9 settembre 2022,\ne\u0027 rimasta del tutto silente. \n La societa\u0027 ENI Global Energy Markets S.p.a., trascorso il\ntermine di novanta giorni di cui all\u0027art. 21, comma 2, decreto\nlegislativo n. 546/1992, ha proposto ricorso contro l\u0027Agenzia delle\nentrate - Direzione regionale del Lazio, avverso il silenzio-rifiuto\nmaturato con riferimento alla richiesta di rimborso dell\u0027importo di\neuro 203.113.131,24 corrisposto in data 30 giugno 2022 ex art. 37,\ndecreto-legge n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, come\nmodificato dall\u0027art. 55, decreto-legge n. 50/2022, convertito in\nlegge n. 91/2022, a titolo di «contributo straordinario contro il\ncaro bollette», oltre interessi maturati e maturandi, presentata via\nPEC all\u0027amministrazione finanziaria in data 9 settembre 2022. \n La ricorrente ha dedotto, sia nell\u0027istanza di rimborso che nel\nricorso: \n 1) l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37,\ndecreto-legge n. 21/2022 per violazione degli articoli 23, 3 e 53\nCost., sotto molteplici profili: \n genericita\u0027, indeterminatezza e irragionevolezza del\npresupposto impositivo; \n inidoneita\u0027 allo scopo della norma e, in particolare: \na) inidoneita\u0027 ad intercettare presunti «extraprofitti» del\nmeccanismo scelto per la determinazione della base imponibile, anche\ncon riferimento, tra l\u0027altro, all\u0027inclusione nella base imponibile\nstessa delle accise traslate sui clienti, che rappresentano\ncomponenti fiscali in definitiva riversate allo Stato, che non\nrientrano in alcun modo nella definizione di profitto in senso\neconomico o fiscale, sicche\u0027 non possono rappresentare in alcun modo\nun incremento rilevante di «ricchezza» tassabile; \nb) inidoneita\u0027 ad isolare un presunto sovraprofitto anche delle norme\nin materia di competenza temporale; \nc) inidoneita\u0027 anche del periodo di tempo preso a riferimento dalla\nnorma (1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022) a rappresentare ipotetici\nsovraprofitti realizzati dalle imprese; \nd) l\u0027omessa considerazione, nel calcolo della base imponibile, dei\nderivati realizzati per la copertura delle variazioni prezzo dei\nprodotti oggetto dell\u0027attivita\u0027 caratteristica, quale ulteriore\nelemento di incoerenza del prelievo fiscale in esame. \n Deviazione dai modelli di corretta tassazione dei profitti\nincrementali forniti dal regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio\ndell\u0027UE del 6 ottobre 2022 «relativo a un intervento di emergenza per\nfar fronte ai prezzi elevati dell\u0027energia» ovvero dalle linee guida\ndi cui all\u0027Allegato 2 della «Comunicazione \"RePowerEU: azione europea\ncomune per un\u0027energia piu\u0027 sicura, piu\u0027 sostenibile e a prezzi piu\u0027\naccessibili», pubblicata l\u00278 marzo 2022 dalla Commissione europea\novvero ancora dalla sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale\nsulla nota «Robin Hood Tax», menzionata a piu\u0027 riprese anche nei\nlavori preparatori al citato art. 37. \n Portata discriminatoria del contributo, interna o esterna al\nmercato energetico. \n 2) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022 per violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost., nella misura\nin cui consente che il contributo possa avere effetti ablativi\nintegrali della capacita\u0027 economica del soggetto inciso. \n 3) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022 per violazione dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, atteso che il contributo in\nesame determinerebbe una limitazione della tutela proprietaria nel\ngodimento dei beni della ricorrente, risolvendosi in una\ncontribuzione in denaro che determina l\u0027erosione di tutto il\npatrimonio netto sociale della ricorrente. \n 4) L\u0027incompatibilita\u0027 dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022 con\nle norme ed i principi comunitari, sotto vari profili: \n violazione degli articoli 106 e 107 TFUE, costituendo il\ncontributo in esame aiuto di Stato illegittimo poiche\u0027: grava solo su\nalcune imprese che operano nel settore energetico e non si giustifica\nper ragioni di coerenza del sistema tributario nel suo insieme; manda\nesenti da imposta operatori che hanno realizzato extraprofitti per\nimporti inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore\nal 10 per cento, introducendo cosi\u0027 un regime fiscale differenziato\npur a fronte di situazioni del tutto comparabili; \n violazione dell\u0027art. 17 della Carta di Nizza, di contenuto\nanalogo all\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, ai sensi del quale il\ncontributo in esame, in quanto manifestamente espropriativo, deve\nconsiderarsi illegittimo. \n 5) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nonche\u0027 la sua\nincompatibilita\u0027 con il diritto comunitario, per violazione dell\u0027art.\n49 TFUE, laddove non si ritenga di accedere ad una interpretazione\ndella predetta norma costituzionalmente orientata e conforme al\ndiritto dell\u0027Unione europea, secondo la quale devono essere escluse\nda imposizione le operazioni delle stabili organizzazioni estere\n«attratte» nelle LIPE della casa madre italiana per effetto dell\u0027art.\n192-bis della direttiva n. 112/06/CE e dell\u0027art. 54 del regolamento\nn. 282/2011. \n 6) L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., laddove non si\nritenga di accedere ad una interpretazione della predetta norma\ncostituzionalmente orientata, secondo la quale il contributo dovuto\ndeve essere calcolato tenendo in considerazione la circostanza che la\nricorrente ha cominciato in concreto a svolgere la propria attivita\u0027\nsolo dal 1° gennaio 2021, risultando quindi non effettivamente\noperativa nei primi tre mesi del primo periodo di riferimento per il\ncalcolo del contributo, cosicche\u0027, nel caso di specie, la base\nimponibile e\u0027 costituita dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni\nattive e le operazioni passive, riferito non al periodo dal 1°\nottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1°\nottobre 2020 al 30 aprile 2021, ma al periodo dal 1° gennaio 2022 al\n30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° gennaio 2021 al\n30 aprile 2021. \n La ricorrente ha quindi chiesto, eventualmente anche previa\napertura di un incidente di costituzionalita\u0027 ovvero previo rinvio\npregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea: a) in via\nprincipale, il rimborso di euro 203.113.131,24 corrisposti in data 30\ngiugno 2022 a titolo acconto del di contributo straordinario contro\nil caro bollette ai sensi dell\u0027art. 37 del decreto-legge 21 maggio\n2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51; b) in via\nsubordinata, il rimborso di euro 153.166.358,71 corrisposti in data\n30 giugno 2022 a titolo di acconto del contributo straordinario\ncontro il caro bollette ai sensi dell\u0027art. 37 del decreto-legge 21\nmaggio 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, stante\nla dimostrata illegittimita\u0027 del concorso alla base imponibile del\ncontributo di periodi nei quali la societa\u0027 non era operativa; c) in\nogni caso, il rimborso dei relativi interessi maturati e maturandi\nsulle somme indebitamente versate. \n Con ordinanza del 3 maggio 2023, a scioglimento della riserva ex\nart. 35, decreto legislativo n. 546/1992 assunta all\u0027udienza del 5\naprile 2023, questa Corte tributaria di I grado di Roma ha dichiarato\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022, convertito in\nlegge n. 51/2022, come modificato dall\u0027art. 55, decreto-legge n.\n50/2022, convertito in legge n. 91/2022, per violazione degli\narticoli 3, 23, 41, 42, 53, 117 della Costituzione e, in via mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, con riguardo ai profili\ndedotti dalla ricorrente nel primo, secondo e terzo motivo di ricorso\ne, conseguentemente, ha disposto la sospensione del giudizio ed\nordinato l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 111/2024 del 4 giugno\n2024, depositata il 27 giugno 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale\nin data 3 luglio 2024, pur dichiarando inammissibili le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022\nsollevate nel presente giudizio da questa Corte di giustizia di primo\ngrado di Roma, in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 53 e 117\ndella Costituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 del\nProtocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo, per omessa ricostruzione del quadro normativo di\nriferimento, si e\u0027 comunque pronunciata sulla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37 cit., a fronte delle eccezioni di\nincostituzionalita\u0027 sollevate, in altri giudizi, dalla Corte di\ngiustizia di primo grado di Milano, in gran parte sostanzialmente\nsovrapponibili a quelle eccepite dalla ricorrente nell\u0027odierno\ngiudizio. \n In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022 limitatamente alla parte in cui non esclude dalla base\nimponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture\nattive, mentre ha ritenuto infondate tutte le altre questioni di\ncostituzionalita\u0027. \n Riavviato il giudizio a seguito della conclusione dell\u0027indicente\ndi costituzionalita\u0027, la ricorrente, con memoria illustrativa\nritualmente depositata per l\u0027udienza del 30 ottobre 2024, mentre ha\ndato atto che la citata decisione della Corte costituzionale, pur\nemessa con riguardo a posizioni contenzione diverse dalla sua, ha\nrisolto negativamente le censure di incostituzionalita\u0027 dedotte nel\nprimo motivo di ricorso, peraltro lasciando impregiudicate le censure\ndi incompatibilita\u0027 comunitaria di cui al quarto motivo di ricorso,\nha evidenziato che le questioni di costituzionalita\u0027 di cui al\nsecondo e terzo motivo di ricorso, relative alla dedotta natura\nconfiscatoria del contributo ex art. 37, decreto-legge n. 21/2022,\nnon sono state scalfite dalla predetta decisione. \n Invero, la soluzione a tali questioni che si legge nella sentenza\nn. 111/2024 della Corte costituzionale e\u0027, ovviamente, modellata sui\ngiudizi oggetto degli incidenti di costituzionalita\u0027 dichiarati\nammissibili e, cioe\u0027, di quelli avanzati dalla Corte di giustizia\ntributaria di i grado di Milano, mentre la posizione della societa\u0027\nENI Global Energy Markets S.p.a., caratterizzata dal fatto che il\ncontributo di cui trattasi ha integralmente eroso sia le ricchezze\nreddituali che quelle patrimoniali della medesima, non e\u0027 stata\nspecificamente vagliata dalla Corte costituzionale, in quanto le\nquestioni di costituzionalita\u0027 formulate dalla Corte di giustizia\ntributaria di I grado di Roma sono state dichiarate inammissibili. \n La ricorrente, dunque, ha insistito nell\u0027eccepire\nl\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022, per\nviolazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost. e per violazione dell\u0027art.\n117 Cost. e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu. \n La ricorrente, inoltre, ha insistito nelle questioni di\ncostituzionalita\u0027 di cui al quinto e sesto motivo di ricorso, non\nrimesse in precedenza alla Corte costituzionale, entrambe subordinate\nalla ritenuta impossibilita\u0027 di accedere all\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dalla stessa proposta. \n L\u0027Agenzia delle entrate - Direzione regionale del Lazio, con\nmemorie illustrative depositate in atti, ha chiesto il rigetto del\nricorso, stante anche la ritenuta infondatezza delle eccezioni di\nincostituzionalita\u0027 dedotte dalla ricorrente. \n Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2024, sentite le parti, il\nricorso e\u0027 stato assunto a riserva ex art. 35, decreto legislativo n.\n546/1992. Quindi, la Corte ha deciso nella Camera di consiglio del 20\nnovembre 2024. \n2. Norma oggetto dello scrutinio di costituzionalita\u0027 \n Il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022, come\nmodificato dall\u0027art. 55, decreto-legge n. 50/2022, convertito, con\nmodificazioni, in legge n. 91/2022, e dall\u0027art. 1, comma 120, legge\nn. 197/2022, in relazione ai profili di illegittimita\u0027 costituzionale\ndedotti dalla ricorrente nel secondo, terzo, quinto e sesto motivo di\nricorso, negli ultimi due casi ritenendo che non sia possibile\nprospettare una interpretazione della norma costituzionalmente\norientata. \n Dunque, viene in questa sede prospettata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale del citato art. 37: \n per violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost., nella misura\nin cui consente che il contributo possa avere effetti ablativi\nintegrali della capacita\u0027 economica del soggetto inciso; \n per violazione dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, atteso che il contributo in\nesame determina una limitazione della tutela proprietaria nel\ngodimento dei beni della ricorrente, risolvendosi in una\ncontribuzione in denaro che determina l\u0027erosione di tutto il\npatrimonio netto sociale della ricorrente; \n per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella misura in\ncui non consente di escludere dall\u0027imposizione le operazioni delle\nstabili organizzazioni estere «attratte» nelle LIPE della casa madre\nitaliana per effetto dell\u0027art. 192-bis della direttiva n. 112/06/CE e\ndell\u0027art. 54 del regolamento n. 282/2011, stante l\u0027impossibilita\u0027 di\nprospettare una interpretazione costituzionalmente orientata della\npredetta norma e, in particolare, del comma 3 della stessa; \n per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella misura in\ncui non consente di tenere conto, nella determinazione della base\nimponibile, della circostanza che la ricorrente ha cominciato in\nconcreto a svolgere la propria attivita\u0027 solo dal 1° gennaio 2021,\nrisultando quindi non effettivamente operativa nei primi tre mesi del\nprimo periodo di riferimento per il calcolo del contributo, stante\nl\u0027impossibilita\u0027 di prospettare una interpretazione\ncostituzionalmente orientata della predetta norma e, in particolare,\ndel comma 2 della stessa. \n3. Ricostruzione del quadro normativo di riferimento \n L\u0027art. 37, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con\nmodificazioni, in legge 20 maggio 2022, n. 51 (noto anche come\ndecreto «Ucraina Bis» o «Taglia Prezzi»), come modificato dall\u0027art.\n55, decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, in legge\nn. 91/2022, e dall\u0027art. 1, comma 120, legge n. 197/2022, ha\nintrodotto un contributo straordinario contro il caro bollette a\ncarico delle imprese operanti nel settore energetico. Tale norma e\u0027\nstata attuata, quanto agli adempimenti, dal provvedimento prot. n.\n221978/2022 del 17 giugno 2022 del direttore dell\u0027Agenzia delle\nentrate e commentata dall\u0027Agenzia delle entrate nelle circolari n.\n22/E del 23 giugno 2022 e 25/E dell\u002711 luglio 2022. \n Come si legge al comma 1 dell\u0027art. 37 cit., il contributo in\nesame e\u0027 stato istituito, «a titolo di prelievo solidaristico\nstraordinario», «al fine di contenere per le imprese e i consumatori\ngli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore\nenergetico». \n Gli elementi essenziali del contributo individuati dal\nlegislatore sono i soggetti passivi e i criteri di determinazione\n(base imponibile e aliquota). \n Con riferimento ai soggetti passivi, il primo comma della norma\ndispone che sono tali: \n a) ai sensi del primo periodo, i soggetti che esercitano nel\nterritorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,\nl\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, i soggetti che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di estrazione di\ngas naturale, i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas\nmetano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di\nproduzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; \n b) ai sensi del secondo periodo, i soggetti che, per la\nsuccessiva rivendita, importano a titolo definitivo energia\nelettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che\nintroducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da\naltri Stati dell\u0027Unione europea. \n Come indica questa disposizione, i soggetti incisi dal contributo\nsono individuati da un criterio puramente qualitativo, che e\u0027\nrappresentato dalla loro appartenenza ai mercati energetici nel\nsignificato piu\u0027 ampiamente inteso, senza alcuna ulteriore\nspecificazione. \n Peraltro, la legge n. 197/2022 ha integrato il comma di cui\nsopra, precisando che «il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75 per\ncento del volume d\u0027affari dell\u0027anno 2021 deriva dalle attivita\u0027\nindicate nei periodi precedenti». \n Il secondo comma del citato art. 37 precisa che la base\nimponibile e\u0027 costituita «dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni\nattive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre\n2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre\n2020 al 30 aprile 2021». \n A tal fine, richiama quindi la disciplina in materia di IVA, e\nnello specifico quella delle relative liquidazioni periodiche\n(«LIPE»). Il concetto viene ribadito, ed anzi rafforzato, nella\ncircolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ove l\u0027Agenzia precisa che «dal\nmomento che il combinato normativo previsto ai commi 2 e 3 dell\u0027art.\n37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini del calcolo\ndella base imponibile del contributo straordinario, al totale delle\noperazioni attive e passive indicate nelle LIPE per i periodi 1°\nottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022,\nsenza prevedere esclusioni, si ritiene che la norma non consenta\ncorrezioni degli importi evidenziati nelle LIPE prese in\nconsiderazione». \n Va precisato che originariamente il periodo da prendere in\nconsiderazione per il calcolo del saldo delle operazioni attive e\ndelle operazioni passive era previsto fino al 31 marzo,\nrispettivamente del 2021 e 2022. Tale periodo e\u0027 stato esteso fino al\n30 aprile dall\u0027art. 55, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd.\ndecreto «Aiuti»). \n Sempre a mente dell\u0027art. 37, comma secondo, cit., alla base\nimponibile, costituita dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni\nattive e le operazioni passive riferite ai periodi sopra indicati, si\napplica un\u0027aliquota pari al 25%, «nei casi in cui il suddetto\nincremento sia superiore a euro 5.000.000», mentre «il contributo non\ne\u0027 dovuto se l\u0027incremento e\u0027 inferiore al 10 per cento». \n Va precisato che originariamente la norma prevedeva un\u0027aliquota\ndel 10%, la quale e\u0027 stata aumentata al 25% dall\u0027art. 55,\ndecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto «Aiuti»). \n Il comma terzo del citato art. 37 dispone che «ai fini del\ncalcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle\noperazioni attive, al netto dell\u0027IVA, e il totale delle operazioni\npassive, al netto dell\u0027IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati\ndelle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi\nindicati al comma 2». Tale norma e\u0027 stata dichiarata incostituzionale\ncon la gia\u0027 richiamata sentenza n. 111/2024 della Corte\ncostituzionale nella parte in cui prevede che «ai fini del calcolo\ndel saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni\nattive, al netto dell\u0027IVA», anziche\u0027 «ai fini del calcolo del saldo\ndi cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al\nnetto dell\u0027IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle\nfatture attive». \n Quanto alla territorialita\u0027, tale requisito e\u0027 stato interpretato\ndall\u0027Agenzia delle entrate nella circolare n. 22/E del 23 giugno\n2022, la quale ha mutuato i suoi parametri applicativi direttamente\ndall\u0027IVA. Piu\u0027 in dettaglio, nella circolare n. 22/E l\u0027Agenzia ha\nchiarito che le operazioni non soggette a IVA per carenza del\npresupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, proprio\nperche\u0027 non «rilevanti» ai fin dell\u0027IVA, non rilevano nemmeno ai fini\ndella base imponibile del contributo. \n L\u002711 luglio 2022, l\u0027Agenzia delle entrate ha espresso un vero e\nproprio ripensamento su quanto precedentemente affermato e, nella\nsuccessiva circolare n. 25/E, ha richiesto ai contribuenti lo sforzo\ndi individuare gli «acquisti afferenti» alle vendite estere e di\nescludere queste ultime dalla base imponibile del contributo solo se\ni correlati «acquisti afferenti» siano, a loro volta, esclusi dalla\nbase imponibile. \n Tale interpretazione e\u0027 stata confermata dall\u0027art. 1, comma 120,\nlettera c), legge n. 197/2022, che ha introdotto nell\u0027art. 37 cit. il\ncomma 3-ter, il quale prevede che «non concorrono alla determinazione\ndei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni\nattive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale,\nai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui\ngli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti\nai fini dell\u0027IVA». \n Per completezza, si evidenzia che l\u0027art. 1, comma 120, lettera\nc), legge n. 197/2022 ha introdotto anche il comma 3-bis, secondo il\nquale «non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni\nattive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di\nacquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi\ndi merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al\ncomma 1». \n Il comma 5 dell\u0027art. 37 cit., come modificato dall\u0027art. 55\ndecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto «Aiuti»), prevede\nche il pagamento del contributo venga effettuato, a titolo di\nacconto, per un importo pari al 40% di quanto dovuto, entro il 30\ngiugno 2022 e, per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre\n2022. \n Va evidenziato che il legislatore e\u0027 intervenuto sulla disciplina\ndettata dall\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022, addirittura prima\nancora che il decreto-legge n. 21/2022 venisse convertito in legge,\ncon il decreto-legge n. 50/2022 (c.d. decreto «Aiuti»), il quale,\ncome gia\u0027 sopra segnalato, ha esteso fino al 30 aprile il periodo da\nprendere in considerazione per il calcolo del saldo delle operazioni\nattive e delle operazioni passive, ha aumentato l\u0027aliquota dal 10% al\n25% ed ha previsto il pagamento di un acconto, pari al 40% di quanto\ndovuto gia\u0027 entro il 30 giugno 2022, con pagamento del saldo entro il\n30 novembre 2022. \n In definitiva, all\u0027esito delle modifiche introdotte dal decreto\n«Aiuti», entrato in vigore nel maggio 2022, convertito in legge n.\n91/2022, gli operatori interessati sono chiamati a corrispondere un\ncontributo pari non piu\u0027 al 10%, bensi\u0027 al 25% dell\u0027incremento del\nsaldo delle operazioni attive e passive riferito al periodo dal 1°\nottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1°\nottobre 2020 al 30 aprile 2021, il cui acconto del 40% e\u0027 stato\ncorrisposto entro il 30 giugno 2022. \n Si e\u0027 visto poi che il legislatore e\u0027 nuovamente intervenuto\nsull\u0027art. 37 cit. con l\u0027art. 1, comma 120, legge n. 197/2022 (Legge\ndi bilancio 2023), prevedendo l\u0027inapplicabilita\u0027 del contributo\nladdove il volume d\u0027affari dell\u0027anno 2021 derivante dalle attivita\u0027\nindicate al comma 1 dell\u0027art. 37 cit. sia inferiore al 75%, nonche\u0027\ndue eccezioni rispetto alla determinazione delle operazioni attive e\npassive, ai fini del calcolo della base imponibile, nello specifico,\ncon riguardo alle operazioni di cessione e di acquisto di azioni,\nobbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote\nsociali che intercorrono tra i soggetti a carico dei quali e\u0027\nprevisto il contributo (art. 37, comma 3-bis, decreto-legge n.\n21/2022) ed alle operazioni attive non soggette a IVA per carenza del\npresupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, «se e nella\nmisura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente\nnon rilevanti ai fini dell\u0027IVA» (art. 37, comma 3-ter, cit.). \n4. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n Ritiene il Collegio che le questioni di costituzionalita\u0027 sopra\nevidenziate siano rilevanti ai fini della decisione del presente\ngiudizio, atteso che la presenza nell\u0027ordinamento giuridico del\ncontributo di cui all\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022, convertito,\ncon modificazioni, in legge n. 51/2022, come modificato dall\u0027art. 55,\ndecreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, in legge n.\n91/2022, e dall\u0027art. 1, comma 120, legge n. 197/2022, anche solo con\nriferimento alle concrete modalita\u0027 di calcolo della base imponibile\nper un ente economico che, come la ricorrente, opera tramite stabili\norganizzazioni site all\u0027estero ed ha iniziato effettivamente la\npropria attivita\u0027 solo in data 1° gennaio 2021, osta al richiesto\nrimborso. \n5. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di\ncostituzionalita\u0027 \n 5.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37 cit. per\nviolazione degli articoli 53 e 42 Cost. e dell\u0027art. 117 Cost. e, in\nvia mediata, dell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu. \n Il Collegio condivide l\u0027assunto della ricorrente secondo il quale\nle conclusioni raggiunte sull\u0027argomento dalla Corte costituzionale,\nnella sentenza n. 111/2024, non risolvono le censure di\ncostituzionalita\u0027 da essa sollevate in relazione all\u0027effetto\nespropriativo del contributo in esame. \n Si e\u0027 gia\u0027 chiarito che la Corte costituzionale, con la sentenza\nn. 111/2024, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37 decreto-legge n. 21/2022 sollevate nel\npresente giudizio da questa Corte di giustizia di primo grado di\nRoma, in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 1 del Protocollo\naddizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, ma si e\u0027\ncomunque pronunciata sulla legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37\ncit., a fronte delle eccezioni di incostituzionalita\u0027 sollevate, in\naltri giudizi, dalla Corte di giustizia di primo grado di Milano, in\ngran parte, ma non completamente, sovrapponibili a quelle eccepite\ndalla ricorrente nell\u0027odierno giudizio. \n Pertanto, la citata decisione della Corte costituzionale e\u0027 stata\nemessa con riguardo a posizioni contenzione diverse da quelle della\nsocieta\u0027 ENI Global Energy Markets S.p.a. \n Tale circostanza assume particolare rilievo proprio con\nriferimento al rigetto della questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n37, decreto-legge n. 21/2022 per violazione degli articoli 53 e 42\nCost. e dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del primo\nprotocollo Cedu, a fronte della dedotta natura espropriativa del\ncontributo, apparendo evidente che tale decisione della Corte\ncostituzionale e\u0027 modellata sui giudizi oggetto degli incidenti di\ncostituzionalita\u0027 dichiarati ammissibili e, cioe\u0027, di quelli avanzati\ndalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, mentre la\nposizione della societa\u0027 ENI Global Energy Markets S.p.a.,\ncaratterizzata dal fatto che il contributo di cui trattasi ha\nintegralmente eroso sia le ricchezze reddituali che quelle\npatrimoniali della medesima, non e\u0027 stata specificamente vagliata\ndalla Corte costituzionale, in quanto le questioni di\ncostituzionalita\u0027 formulate dalla Corte di giustizia tributaria di I\ngrado di Roma, tra cui quella ora in esame, sono state dichiarate\ninammissibili. \n Invero, la soluzione adottata nella citata sentenza, circa la\ndedotta illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n.\n21/2022 per violazione degli articoli 53 e 42 Cost. e dell\u0027art. 117\nCost. e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu, puo\u0027\nessere riassunta come segue: \n una legge tributaria, anche retroattiva, non da\u0027 luogo a\nun\u0027espropriazione di proprieta\u0027 privata, ma solo ad una obbligazione\npecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico; \n quando si discute di tributi, non opera il limite «esterno»\ndi cui al principio della tutela proprietaria di cui all\u0027art. 42\nCost., perche\u0027 lo stesso principio di capacita\u0027 contributiva di cui\nall\u0027art. 53 Cost. (unitamente all\u0027art. 3 Cost., trattandosi\ncertamente di questione che attiene alla ragionevolezza del prelievo)\nreca un limite «interno» ostativo all\u0027introduzione di tributi la cui\nmisura si riveli irrazionale e arbitraria; \n le sentenze della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo sugli\neffetti espropriativi dei tributi non sono applicabili al contributo\nperche\u0027 si trattava di situazioni estreme nelle quali le imposte\ncensurate avevano dato luogo ad un incremento di aliquota che elevava\nal 98% l\u0027imposizione marginale sulle buonuscite dei dipendenti\npubblici con un «effetto sorpresa», posto che la norma si applicava\nretroattivamente; \n i remittenti della Corte di giustizia tributaria di I grado\ndi Milano, per argomentare nel senso che il contributo sortiva\neffetti espropriativi, avevano assunto come parametro di riferimento\n«l\u0027utile dell\u0027anno precedente», non coerente con le suddette\nargomentazioni e, quindi, non sufficiente a giustificare la sua\nrilevanza nei medesimi contenziosi. \n Tale soluzione e\u0027 stata elaborata in relazione a casi\nradicalmente diversi rispetto da quello della ENI Global Energy\nMarkets S.p.a., non specificamente preso in esame dalla Corte\ncostituzionale, per i motivi di cui si e\u0027 detto. \n Ne deriva, pertanto, la necessita\u0027 di riproporre la questione\nalla Corte costituzionale, questa volta con riferimento alla\nspecifica situazione della societa\u0027 ENI Global Energy Markets S.p.a. \n Preliminarmente, va precisato che l\u0027effetto espropriativo di un\nprelievo puo\u0027 misurarsi su due diversi valori: da un lato, quello\npatrimoniale, che e\u0027 statico, poiche\u0027 guarda alle ricchezze\npatrimoniali che devono essere erose, cioe\u0027 smobilizzate, per\nadempiere all\u0027obbligazione; dall\u0027altro, quello reddituale, che e\u0027\ninvece dinamico, poiche\u0027 guarda all\u0027incidenza del costo di quella\nobbligazione rispetto ai guadagni, che nel caso degli enti economici\nsono gli utili che vengono erosi da quel costo. \n Per valutare l\u0027impatto che un onere ha sulle ricchezze\npatrimoniali, che sono quelle che devono essere smobilizzate per\nadempiere all\u0027obbligazione, devono ovviamente ricercarsi le ricchezze\npatrimoniali esistenti al momento in cui l\u0027obbligazione insorge: e\ntali ricchezze non possono che essere quelle «fotografate»\ndall\u0027ultimo bilancio approvato. \n Nel caso del contributo in esame, che e\u0027 un onere riferito (sia\nper competenza che per cassa) all\u0027anno 2022, le ricchezze\npatrimoniali erose dall\u0027onere in parola non possono che essere quelle\ncristallizzate nell\u0027ultimo bilancio, e cioe\u0027 quelle in essere al 31\ndicembre 2021. \n Diversamente, per valutare l\u0027impatto che un onere ha sulle\nricchezze reddituali di un ente, devono ricercarsi le ricchezze in\ncorso di formazione quando l\u0027obbligazione insorge. Proprio alla luce\ndella natura dinamica di questo secondo parametro, al fine di\nverificare se un onere ha eroso gli utili di periodo, non puo\u0027 che\naversi riguardo, come la stessa Corte costituzionale afferma, ai\nrisultati reddituali di quel periodo i quali, naturalmente, emergono\nsolo alla fine dell\u0027esercizio, quando l\u0027ente puo\u0027 verificare se il\ntotale delle componenti reddituali positive sia stato sufficiente per\ncoprire quell\u0027onere o se esso le abbia erose tutte. \n Nel caso del contributo in esame, che, come visto, e\u0027 un onere\nriferito (sia per competenza che per cassa) all\u0027anno 2022, le\nricchezze reddituali erose dall\u0027onere in parola non possono che\nessere quelle risultanti dal bilancio di competenza del prelievo, e\ncioe\u0027 quelle in essere al 31 dicembre 2022. \n Tanto premesso, non vi e\u0027 dubbio che nel caso di specie entrambe\nle verifiche - sia quella patrimoniale, sia quella reddituale -\ndimostrano che il contributo in esame ha completamente eroso sia le\nricchezze patrimoniali, sia quelle reddituali della ricorrente. \n Sotto il profilo patrimoniale, nel caso di specie, il contributo,\nche ammonta a complessivi euro 507.782.828,10 (il cui acconto del\n40%, pari ad euro 203.113.131,24, e\u0027 oggetto della domanda di\nrimborso di cui e\u0027 causa), finisce per erodere tutto il patrimonio\nnetto sociale risultante dall\u0027ultimo esercizio concluso (2021), pari\nad euro 300.448.150,00. \n Cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 vero se si considera che, proprio a causa del\ncontributo, il socio Eni S.p.a. si e\u0027 visto costretto a\nricapitalizzare l\u0027ENI Global Energy Markets S.p.a., per evitare di\nincorrere nelle conseguenze di cui all\u0027art. 2447 del codice civile. \n Il verbale di assemblea straordinaria del 3 agosto 2022 attesta\ntale ricapitalizzazione ed evidenzia che: «Per la societa\u0027 l\u0027importo\ndel contributo ascende ad euro 507.782.828,11 e, tenuto conto del\npositivo risultato semestrale ante contributo di 103.331.723,36,\ncomporta l\u0027iscrizione di una perdita netta di euro -404.451.104,75 al\n30 giugno 2022, superiore al valore del patrimonio netto alla stessa\ndata, quale risultante dalla situazione patrimoniale e dalla\nrelazione degli amministratori che si allegano al presente atto sotto\nla lettera \"A\" e che si sottopongono all\u0027approvazione dell\u0027assemblea.\nSussistendo le condizioni previste dall\u0027art. 2447 del codice civile\nsi e\u0027 dunque reso necessario convocare la presente assemblea per\nl\u0027adozione dei relativi provvedimenti». \n Invero, dalla relazione allegata al predetto verbale di\nassemblea, il versamento del contributo ha comportato un decremento\ndel patrimonio netto della ricorrente pari ad euro 404.446.000,00,\ntant\u0027e\u0027 che tale patrimonio netto, che al 31 dicembre 2021 era pari\nad euro 300.448.150,00, registrava al 30 giugno 2022 un valore\nnegativo di euro 103.989.000,00, con conseguente necessita\u0027 di\nricapitalizzazione. Pertanto, alla «morte economica» della ricorrente\nhanno dovuto far fronte i soci, mediante un nuovo apporto di capitale\n(e cioe\u0027 nuovi beni), essendo stati i beni precedenti integralmente\nconsumati dall\u0027imposta. \n Sotto il profilo reddituale, il contributo in esame ha eroso\nanche tutti i guadagni del 2022. \n La contribuzione straordinaria della ricorrente nel 2022 ammonta\na complessivi euro 527.387.519,00 (riferibili al contributo per euro\n507.782.828,10 ed al nuovo contributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art.\n1, comma 115, legge n. 197/2022 per il residuo) ed ha comportato\nl\u0027erosione di tutto il risultato ante imposte, circostanza di cui da\u0027\natto il bilancio 2022 della ricorrente. \n La straordinaria ed ingiustificata gravosita\u0027 del contributo in\nesame appare ben rappresentata dalla circostanza che le imposte\ncorrenti per il 2021 erano risultate pari ad euro 37.632.000,00,\nmentre il medesimo valore per il 2022 e\u0027 diciassette volte piu\u0027 alto\ne pari a complessivi euro 639.666.000,00, dei quali euro\n507.782.828,10 solo a titolo di contributo. \n A conferma del denunciato effetto espropriativo del contributo,\ndeve rilevarsi che lo stesso legislatore, nel delineare gli elementi\nessenziali del «nuovo» contributo sulle imprese energetiche,\nanch\u0027esso gravante sui risultati realizzati nell\u0027anno 2022,\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., legge n. 197/2022 (legge di\nbilancio 2023), si e\u0027 premurato di introdurre una soglia massima di\nimporto dovuto a titolo di «nuovo» contributo, pari al 25% del valore\ndel patrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio antecedente\na quello in corso al 1° gennaio 2022. \n 5.1.1. La violazione degli articoli 3, 53 e 42 Cost. \n Si e\u0027 gia\u0027 detto che la stessa Corte costituzionale, nella citata\nsentenza n. 111/2024, ha affermato che, in tema di tributi, non opera\nil limite «esterno» di cui al principio della tutela proprietaria di\ncui all\u0027art. 42 Cost., perche\u0027 lo stesso principio di capacita\u0027\ncontributiva di cui all\u0027art. 53 Cost. (unitamente all\u0027art. 3 Cost.,\ntrattandosi certamente di questione che attiene alla ragionevolezza\ndel prelievo) reca un limite «interno» ostativo all\u0027introduzione di\ntributi la cui misura si riveli irrazionale e arbitraria. \n Nelle parole della Consulta, l\u0027effetto espropriativo del tributo\ne\u0027 quindi un profilo che attiene alla razionalita\u0027 del medesimo,\npreservata dagli articoli 3 e 53 Cost., e concerne in particolare il\nrisvolto economico del prelievo sul contribuente. \n L\u0027argomento non e\u0027 nuovo, tant\u0027e\u0027 che anche in altre pronunce la\nConsulta, pur tracciando un confine che tende ad esaurire il\nsindacato di costituzionalita\u0027 dei tributi all\u0027interno dell\u0027art. 53\nCost., rispetto al quale non troverebbero ingresso i profili di\ncostituzionalita\u0027 relativi al diritto di proprieta\u0027, ha sempre\nmantenuto fermo il suo controllo «sotto il profilo della assoluta\narbitrarieta\u0027 od irrazionalita\u0027 della misura dell\u0027imposizione», pur\nriconducendo tale controllo allo stesso principio di capacita\u0027\ncontributiva e di ragionevolezza del tributo. \n E\u0027 tuttavia chiaro che, per sindacare l\u0027irragionevolezza di un\nprelievo in relazione al riflesso economico che esso sortisce su un\ncontribuente, l\u0027analisi di costituzionalita\u0027 non puo\u0027 sottrarsi ad un\nesame caso per caso, in relazione alla posizione dei singoli\ncontribuenti incisi. \n Orbene, non vi e\u0027 dubbio che il contributo in esame, nei suoi\nriflessi economici sulla ricorrente ENI Global Energy Markets S.p.a.\ne\u0027 del tutto privo di razionalita\u0027 e, quindi, la violazione degli\narticoli 3 e 53 Cost. e\u0027 manifesta. \n In primo luogo, si e\u0027 gia\u0027 detto che il contributo, cosi\u0027 come\napplicato all\u0027ENI Global Energy Markets S.p.a., ha, da solo, eroso\ntutto il patrimonio netto sociale, tutto il risultato operativo e\ntutto l\u0027utile ante imposte 2021, nonche\u0027 tutto l\u0027utile 2022, elevando\nil tax rate di quest\u0027ultimo esercizio al 142%. \n Invero, come rappresentato nel ricorso e documentato negli\nallegati prospetti contabili, le evidenze contabili della ricorrente\nmostrano un margine di contribuzione della societa\u0027 ai fini delle\nimposte dirette pari a 139 milioni circa nel periodo ottobre\n2020-aprile 2021 ed a 197 milioni circa nel periodo ottobre\n2021-aprile 2022. L\u0027incremento tra i due valori, e cioe\u0027 il preteso\n«sovraprofitto», e\u0027 dunque pari al 40%. \n Di contro, il calcolo della base imponibile ai fini del\ncontributo restituisce un risultato ben venti volte superiore a\nquest\u0027ultimo: il «profitto» (cioe\u0027 il differenziale tra saldi IVA)\nrealizzato nel primo periodo risulta pari a circa 771 milioni, mentre\nil medesimo valore in relazione al secondo periodo e\u0027 pari a circa\n7.142 milioni. L\u0027incremento tra i due valori, e cioe\u0027 il preteso\n«sovraprofitto», e\u0027 dunque pari all\u0027irrealistica percentuale\ndell\u0027800%. \n Appare pertanto evidente che l\u0027importo pagato dall\u0027ENI Global\nEnergy Markets S.p.a. a titolo di contributo non ha nulla di\nrazionale, se contestualizzato nei suoi dati contabili e fiscali di\nperiodo, ed ha un effetto sostanzialmente espropriativo. \n Peraltro, va detto che il divieto di imposte confiscatorie puo\u0027\nanche essere fatto derivare da un\u0027altra lettura dell\u0027art. 53 Cost.,\nlegata al concetto di «minimo vitale»: si tratta di una ulteriore\nquestione che la Consulta non ha affrontato specificamente nella\nsentenza n. 111/2024 e che merita, quindi, di essere specificamente\nsottoposta al suo vaglio. \n Emerge dai lavori della Assemblea costituente che era stato\nproposto di inserire nell\u0027art. 53 Cost. la precisazione secondo cui\nl\u0027obbligo di contribuzione alle spese pubbliche faceva «salve le\nesenzioni determinate dalla necessita\u0027 di assicurare a ciascuno la\nsoddisfazione dei bisogni indispensabili alla esistenza», ma tale\nformula non fu inserita in quanto ritenuta implicita nel concetto\nstesso di capacita\u0027 contributiva espresso nell\u0027art. 53. \n Si legge, infatti, sempre nei lavori preparatori, che «Tale\nformula (della capacita\u0027 contributiva) contiene gia\u0027 in germe l\u0027idea\ndelle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui il quale\ndovrebbe contribuire non ha capacita\u0027 contributiva...». \n I costituenti, pur esaminando tale questione nell\u0027ambito del tema\ndel c.d. «minimo vitale» (che ha intuitive analogie con quello\ndell\u0027imposizione espropriativa), avevano quindi ben in mente\nl\u0027intenzione di costruire un sistema fiscale che non si risolvesse in\nuna privazione iniqua e sproporzionata dei beni dei contribuenti. \n Secondo il principio del c.d. «minimo vitale», il livello\ncomplessivo di imposizione non puo\u0027 mai compromettere i mezzi di\nsostentamento dei singoli individui per la soddisfazione di bisogni\nesistenziali primari. Una parte della dottrina ritiene applicabile\nquesto principio non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti\ncollettivi. Ed infatti, se e\u0027 pur vero che la Carta costituzionale\nrepubblicana e\u0027 incentrata prevalentemente sulla figura della\n«persona umana», e\u0027 allo stesso tempo vero che tale concezione\nrisulta superata dalla centralita\u0027 che hanno acquisito negli anni le\nvarie «formazioni sociali» che trovano, nonostante la gia\u0027\nsottolineata centralita\u0027 della persona umana, un importantissimo\nriconoscimento nell\u0027art. 2 Cost, ove viene stabilito che i diritti\ninviolabili ed i doveri inderogabili di solidarieta\u0027 politica,\neconomica e sociale dello Stato vengono riconosciuti e garantiti\nall\u0027uomo «sia come singolo sia nelle formazioni sociali». \n In questa accezione, un tributo che cagiona la «morte economica»\ndi un ente e\u0027 due volte incostituzionale: la prima, perche\u0027 e\u0027\nincapace di costruire un prelievo che misura in maniera razionale la\nricchezza assoggettata ad imposizione; la seconda, perche\u0027 priva il\ncontribuente-ente collettivo di tutti i suoi mezzi, mettendo a\nrepentaglio la sua stessa «sopravvivenza». \n L\u0027incostituzionalita\u0027 degli effetti confiscatori del contributo\nemerge anche se si ricostruisce l\u0027argomentazione da altra\nprospettiva, che non guarda agli articoli 3 e 53 Cost., bensi\u0027\nall\u0027art. 42 Cost. e che parte dall\u0027assunto che un prelievo\nintegralmente confiscatorio, quale e\u0027 il contributo per la\nricorrente, perde la sua natura tributaria, con la conseguenza che il\npresidio di cui all\u0027art. 53 Cost. non e\u0027 piu\u0027 invocabile, mentre\nriacquista vigore quello di cui all\u0027art. 42 Cost., che si applica -\nper l\u0027appunto - a tutte le prestazioni diverse da quelle impositive. \n Invero, se un prelievo ha effetti ablativi integrali delle\nsostanze del soggetto inciso non e\u0027 piu\u0027 un tributo. Esso travalica\nquindi i limiti dell\u0027art. 53 Cost., perde la natura di onere fiscale\ne diviene una prestazione patrimoniale diversa e priva di causa (non\ne\u0027 sinallagmatica, ne\u0027 risarcitoria, ne\u0027 indennitaria) e si risolve\nper cio\u0027 solo in una prestazione illegittima. \n In quanto tale, essa si scontra frontalmente con l\u0027art. 42 Cost.\nche, a questo punto, riacquista pieno vigore: se anche si accetta -\ncome fa parte della dottrina - che quest\u0027ultima norma non limita il\npotere impositivo, e\u0027 di contro pacifico che essa limita il potere\ndello Stato di imporre prestazioni aventi causa diversa da quella\ntributaria, quale e\u0027 - lo si e\u0027 appena detto - un prelievo\nconfiscatorio. \n Viene cosi\u0027 in rilievo anche tutta quella giurisprudenza\ncostituzionale in materia di prestazioni patrimoniali non tributarie\nche, con fermezza, ritiene che tali prestazioni sono soggette a\nprecisi limiti, nella consapevolezza che «il legittimo sacrificio che\npuo\u0027 essere imposto in nome dell\u0027interesse pubblico non puo\u0027 giungere\nsino alla pratica vanificazione dell\u0027oggetto del diritto di\nproprieta\u0027» (sent. n. 348/2007, nella quale la Corte ha riconosciuto\nche un sacrificio che incide sull\u0027oggetto del diritto in una misura\noscillante tra il 60 e il 76 per cento non supera il controllo di\ncostituzionalita\u0027 ed e\u0027 superiore alla soglia accettabile di\nespropriazione legittima). \n 5.1.2. La violazione dell\u0027art. 117 Cost. e, in via mediata,\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Cedu. \n E\u0027 indubbio che gli effetti manifestamente espropriativi prodotti\ndal contributo in esame si riverberano sulla violazione anche\ndell\u0027art. 1 del primo protocollo Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\ncosi\u0027 come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n Infatti, proprio nella materia tributaria, la Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo ha dichiarato illegittimi tributi che sortivano\neffetti espropriativi: il riferimento e\u0027, in particolare, alla causa\nN.K.M. vs. Hungary, sentenza del 14 maggio 2013, ove si legge che «la\nsoglia applicabile nella presente causa e\u0027 superiore a HUF 3,5\nmilioni, gli importi del trattamento di fine rapporto che scendono al\ndi sotto di questa soglia sono soggetti all\u0027aliquota generale\ndell\u0027imposta sul reddito delle persone fisiche del 16%. Nel caso\ndella ricorrente, cio\u0027 comportava un onere fiscale complessivo di\ncirca il 52%». \n Nella sentenza n. 111/2024, la Consulta ha esaminato tale\npronuncia e ha ritenuto che essa non fosse invocabile nei casi\nsottoposti al suo vaglio e dichiarati ammissibili. Cio\u0027 in quanto\nquella sentenza e le altre analoghe citate dai ricorrenti avevano ad\noggetto situazioni estreme nelle quali le imposte censurate avevano\ndato luogo ad un incremento di aliquota che elevava al 52%\nl\u0027imposizione marginale complessiva e al 98% l\u0027imposizione marginale\nsullo specifico componente reddituale, che era la buonuscita dei\ndipendenti pubblici, peraltro con un «effetto sorpresa» posto che la\nnorma si applicava retroattivamente. \n Ancora una volta, la Consulta ha posto l\u0027accento sull\u0027effetto\nconfiscatorio in concreto, cioe\u0027 su quello prodotto e documentato\nnelle specifiche controversie sottoposte al suo vaglio dalla Corte di\ngiustizia tributaria di I grado di Milano (e dichiarate ammissibili).\nE, nel procedere a questo esame, la stessa Consulta ha concluso che\ntali situazioni non erano assimilabili e quelle oggetto delle\nsentenze della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo perche\u0027, nei casi\noriginati dai contenziosi milanesi, l\u0027effetto confiscatorio non aveva\ndato luogo ad una «situazione estrema» e, prima ancora, tale effetto\nnon era stato comprovato, oltre che parametrato a valori contabili\nritenuti inconferenti allo scopo (l\u0027utile 2021). \n Orbene, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, appare\nevidente che nella specifica situazione dell\u0027ENI Global Energy\nMarkets S.p.a., non esaminata dalla Corte costituzionale, sono\nravvisabili proprio quelle «situazioni estreme» idonee a far ritenere\nla natura espropriativa dell\u0027imposta in argomento. \n Infatti, si e\u0027 gia\u0027 piu\u0027 volte osservato che, nella fattispecie\nin esame, l\u0027applicazione del contributo ha determinato l\u0027interale\nerosione (100%) del patrimonio e del reddito della ricorrente. \n Se gia\u0027 una contribuzione specifica del 98% e complessiva del 52%\ne\u0027 sufficiente per la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo al fine di\nquantificare un prelievo come «espropriativo», vieppiu\u0027 deve esserlo\nuna contribuzione che, come in questo caso, determina sostanzialmente\nla «morte economica» dell\u0027ente. \n Il trascritto principio si rinviene, oltre che nelle sentenze\ndella Corte europea dei diritti dell\u0027uomo gia\u0027 citate nell\u0027atto di\ncostituzione della societa\u0027, anche nella giurisprudenza piu\u0027 recente\ndella medesima Corte. \n Il riferimento e\u0027 alla pronuncia del 7 dicembre 2023 nel caso\nWaldner contro Francia, ove la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha\nnuovamente ricordato, al punto 42, che «qualsiasi ingerenza, compresa\nquella derivante da una misura diretta ad assicurare il pagamento di\nun\u0027imposta, deve garantire un \"giusto equilibrio\" tra gli imperativi\ndell\u0027interesse generale e quelli della tutela dei diritti\nfondamentali dell\u0027individuo (SA Dangeville contro Francia, n.\n36677/97, § 52, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali 2002 - III, e «Bulves» AD\ncontro Bulgaria , n . 3991/03, § 62, 22 gennaio 2009). La ricerca di\ntale equilibrio si riflette nella struttura dell\u0027art. 1 nel suo\ncomplesso, quindi anche nel secondo comma; deve esistere un\nragionevole rapporto di proporzionalita\u0027 tra i mezzi impiegati e lo\nscopo perseguito». \n Invero, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, pur riconoscendo\nla piena discrezionalita\u0027 degli Stati nell\u0027imporre misure fiscali, ha\nchiarito che resta fermo il suo sindacato sulla proporzionalita\u0027\ndelle misure tributarie, al fine di verificare se esse siano fondate\nsu una «\"base ragionevole\", tale da garantire un giusto equilibrio\ntra gli imperativi dell\u0027interesse generale e quelli della tutela dei\ndiritti fondamentali dell\u0027individuo». \n Ma nel caso del contributo, e\u0027 acclarato - ed anzi riconosciuto\ndalla stessa Corte costituzionale, al punto 8.3. della sentenza n.\n111/2024 - che esso non supera il test della connessione razionale e\ndella proporzionalita\u0027: la violazione del principio del «giusto\nequilibrio» sancito dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo e\u0027\nmanifesta, come pure e\u0027 manifesta, conseguentemente, la violazione\ndel primo protocollo, alla luce degli innegabili effetti confiscatori\nche detto contributo, proprio a causa della sua irrazionalita\u0027, ha\nprovocato in capo alla ricorrente. \n Analoghe considerazioni possono essere svolte sulla\nretroattivita\u0027 della misura. \n Occorre infatti ricordare che l\u0027imposta in esame assume come\nricchezza tassabile un differenziale calcolato sul fatturato IVA\nrelativo al periodo ottobre 2021 - aprile 2022 (confrontato con il\nprecedente periodo ottobre 2020 - aprile 2021). Tuttavia, esso e\u0027\nentrato in vigore il 22 marzo 2022, con il decreto-legge n. 21/2022,\nperaltro subendo modifiche molto rilevanti - tra le quali\nl\u0027incremento dell\u0027aliquota, che e\u0027 piu\u0027 che raddoppiata, passando dal\n10% al 25% - il 18 maggio 2022 con il decreto-legge n. 50/2022 (c.d.\ndecreto «Aiuti»). \n Pertanto, la retroattivita\u0027 del prelievo e\u0027 di tutta evidenza:\nesso infatti grava su una ricchezza che, semmai si e\u0027 formata, lo ha\nfatto ben prima della sua entrata in vigore. \n In proposito, e\u0027 opportuno sottolineare che la Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo, valorizzando il tema della prevedibilita\u0027 dei\nprecetti normativi, ha censurato ad ampio spettro l\u0027illegittimo\n«effetto sorpresa» delle misure fiscali introdotte ex post,\nritenendolo contrario all\u0027art. 1 del primo protocollo Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali a tutela del diritto di proprieta\u0027, non solo nella gia\u0027\ncitata pronuncia ungherese, ma anche in molte altre. \n La Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha peraltro esteso la\nnecessaria prevedibilita\u0027 a tutti gli elementi del tributo rilevanti\nai fini della sua determinazione: basti il riferimento alla gia\u0027\ncitata pronuncia ungherese, nella quale la Corte ha finanche ritenuto\nche l\u0027imposizione sul TFR introdotta dopo la sua erogazione non fosse\nlegittima in quanto emanata dopo la conclusione del rapporto di\nlavoro, rapporto che aveva inciso esso stesso sulla quantificazione\ndella base imponibile dell\u0027imposta introdotta ex post. \n 5.2. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge\nn. 21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella misura\nin cui non consente di escludere dall\u0027imposizione le operazioni delle\nstabili organizzazioni estere «attratte» nelle LIPE della casa madre\nitaliana per effetto dell\u0027art. 192-bis della direttiva n. 112/06/CE e\ndell\u0027art. 54 del regolamento n. 282/2011, stante l\u0027impossibilita\u0027 di\nprospettare una interpretazione costituzionalmente orientata della\npredetta norma e, in particolare, del comma 3 della stessa. \n Come rappresentato nel ricorso, la societa\u0027 ENI Global Energy\nMarkets S.p.a. opera attraverso tre stabili organizzazioni all\u0027estero\nubicate in Belgio, Regno Unito e Singapore. \n Tali stabili organizzazioni hanno rilevanza ad ogni effetto\nfiscale, anche ai fini dell\u0027IVA. Infatti, ai sensi del combinato\ndisposto degli articoli 192-bis della direttiva 2006/112/CE e 54 del\nregolamento n. 282/2011, se nel luogo in cui «e\u0027 dovuta l\u0027IVA» esiste\nla casa madre, quest\u0027ultima dovra\u0027 accentrare presso di se\u0027 tutti gli\nobblighi relativi alle operazioni aventi rilevanza territoriale in\nItalia, e cio\u0027 anche nei casi in cui le operazioni siano\npacificamente riferibili alla sua stabile organizzazione estera e\nall\u0027attivita\u0027 esercitata da quest\u0027ultima. \n Pertanto, per effetto di tali norme, le operazioni attive\nimputabili all\u0027attivita\u0027 svolta dalle stabili organizzazioni estere,\ne cioe\u0027 all\u0027attivita\u0027 svolta tramite strutture e mezzi umani e\ntecnici delle stabili stesse (art. 53 del regolamento UE n.\n282/2011), se sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini\ndell\u0027IVA devono essere fatturate dalla casa madre italiana. \n Le LIPE della casa madre saranno quindi destinate ad accogliere\nnon solo le operazioni attive (leggasi, «i profitti») effettuate\ndall\u0027attivita\u0027 della casa madre, ma anche le operazioni attive\n(leggasi, «i profitti») imputabili all\u0027attivita\u0027 esercitata dalle\nproprie stabili organizzazioni che hanno rilevanza territoriale in\nItalia ai fini IVA. \n Quanto sopra vale solo con riferimento alle operazioni effettuate\ndalle stabili organizzazioni, e non a quelle ricevute. Il fatturato\npassivo delle stabili organizzazioni, infatti, non influenza in alcun\nmodo i registri e le LIPE della casa madre, rimanendo imputato a\ntutti gli effetti di legge alle stabili stesse. \n Ne consegue che le LIPE della casa madre ENI Global Energy\nMarkets S.p.a. risultano «inquinate» da molteplici operazioni attive\nche non sono riferibili ad ENI Global Energy Markets S.p.a., ma alle\nproprie stabili organizzazioni estere. \n Si tratta pacificamente di operazioni riferibili alla attivita\u0027\nesercitata all\u0027estero dalla stabile organizzazione, che solo per\neffetto delle norme IVA si ritrovano ad essere indicate nel volume\nd\u0027affari della casa madre, nonostante essa sia rimasta del tutto\nestranea alla loro effettuazione. \n Viceversa, nelle medesime LIPE non confluiscono le operazioni\npassive delle stabili organizzazioni estere, le quali, a differenza\ndi quelle attive, non ricadono nella menzionata regola\ndell\u0027«attrazione». \n Orbene, l\u0027effetto distorsivo determinato dall\u0027inclusione nella\nbase imponibile del contributo di tale fatturato attivo riferibile\nalle attivita\u0027 esercitate all\u0027estero dalle stabili organizzazioni,\ndetermina un profilo di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 37,\ndecreto-legge n. 21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost. \n Si tratta, infatti, di una manifesta irragionevolezza causata\nproprio dall\u0027applicazione delle norme IVA alla base imponibile del\ncontributo senza un doveroso coordinamento tra le due imposte, atteso\nche le norme IVA hanno logiche del tutto avulse da qualsivoglia\nindividuazione di un profitto, o sovraprofitto, o anche solo di un\npreteso «vantaggio economico». \n Infatti, il fatturato attivo riferibile alle stabili\norganizzazioni estere che influenza le LIPE della ricorrente: \n anche in base alla disciplina IVA, non e\u0027 un riferibile\nall\u0027attivita\u0027 della ricorrente, ma a quella delle sue stabili\norganizzazioni estere, restando «attratto» nelle LIPE della\nricorrente solo per effetto dell\u0027applicazione delle norme IVA; \n non e\u0027 in alcun modo rappresentativo di un incremento del\nsaldo tra le operazioni attive e le operazioni passive: se infatti le\noperazioni passive riferibili a quella medesima attivita\u0027 non sono\nimputate alla casa madre, ma «restano» sulle sue stabili\norganizzazioni, davvero non si vede come possa calcolarsi un saldo,\nche presuppone sotto un profilo logico, prima ancora che giuridico,\nun confronto tra due volumi correlati (il fatturato attivo e quello\npassivo); \n ha dirette ripercussioni anche sulla coerenza della\nquantificazione della base imponibile che, se calcolata avendo\nriguardo al solo fatturato attivo della stabile organizzazione e non\na quello passivo, si rivela del tutto inidonea ad isolare quel\n«sovraprofitto» che il legislatore intende - implicitamente ma\nchiaramente - assoggettare ad imposizione. \n La ricorrente ha proposto una interpretazione costituzionalmente\norientata dell\u0027art. 37, comma 3, decreto-legge n. 21/2022, secondo la\nquale, ai fini del calcolo del contributo dovuto, dovrebbero essere\nespunte tutte le operazioni attive «attratte» presso la casa madre,\nma pacificamente riferibili alle proprie stabili organizzazioni\nestere. \n Nel caso di specie, poiche\u0027 il saldo delle operazioni attive\ndelle stabili organizzazioni «attratte» nelle LIPE della casa madre,\nsecondo i calcoli della ricorrente, ammonterebbe a complessivi euro\n4.069.093.706,20, mentre la base imponibile del contributo versato\ndall\u0027ENI Global Energy Markets S.p.a. sarebbe pari ad euro\n2.031.131.312,43, l\u0027espunzione da tale imponibile delle operazioni\n«attratte» (oltre 4 milioni) restituirebbe un risultato negativo, con\nconseguente illegittimita\u0027 integrale del contributo versato. \n A sostegno di tale interpretazione, la ricorrente ha evidenziato\nche l\u0027Agenzia delle entrate, nelle gia\u0027 menzionate circolari n. 22/E\ne n. 25/E del 2022, ha riconosciuto, con riferimento alle operazioni\nattive extraterritoriali, che si deve derogare al criterio di\ndeterminazione della base imponibile in conformita\u0027 alle LIPE quando\ncio\u0027 si rivela necessario per «ragioni di simmetria». E\u0027 quindi\nevidente che la stessa Agenzia delle entrate riconosce che possono\napportarsi correttivi alla base imponibile del contributo quando essa\ndetermina delle manifeste «asimmetrie»; asimmetrie costituite, in\nparticolare, dalla ricomprensione nelle LIPE - e quindi nei fattori\nrilevanti per la determinazione del contributo - solo delle\noperazioni attive, senza che rilevino le corrispondenti operazioni\npassive. \n Ma la «asimmetria» che deriva dal concorso delle operazioni\n«attratte» nella base imponibile del contributo e\u0027 autoevidente.\nInvero, solo il fatturato attivo e\u0027 influenzato da tali voci di\ncosto, senza un «simmetrico» bilanciamento nel fatturato passivo, che\ninvece e\u0027 privo di tali valori, i quali rimangono imputati alle\nstabili organizzazioni estere. Cosi\u0027, concorre al contributo un\ncomponente attivo che, pacificamente, non e\u0027 bilanciato da un\ncorrelato componente negativo. \n Vi sarebbe dunque spazio per accedere ad un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma che escluda le operazioni\n«attratte» dal calcolo del contributo, senza sconfessare - ed anzi,\navallando - i principi «di simmetria» che lo stesso ufficio ha gia\u0027\nrichiamato, sebbene ad altri fini, nell\u0027interpretazione dell\u0027art. 37\ncit. \n Tuttavia, il Collegio non condivide tale assunto. \n Si e\u0027 gia\u0027 osservato che il secondo comma del citato art. 37\nprecisa che la base imponibile e\u0027 costituita «dall\u0027incremento del\nsaldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al\nperiodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del\nperiodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n A tal fine, richiama quindi la disciplina in materia di IVA, e\nnello specifico quella delle relative liquidazioni periodiche\n(«LIPE»). Il concetto viene ribadito, ed anzi rafforzato, nella\ncircolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ove l\u0027Agenzia precisa che «dal\nmomento che il combinato normativo previsto ai commi 2 e 3 dell\u0027art.\n37 del decreto Ucraina fa espresso riferimento, ai fini del calcolo\ndella base imponibile del contributo straordinario, al totale delle\noperazioni attive e passive indicate nelle LIPE per i periodi 1°\nottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022,\nsenza prevedere esclusioni, si ritiene che la norma non consenta\ncorrezioni degli importi evidenziati nelle LIPE prese in\nconsiderazione». \n Il comma terzo del citato art. 37 dispone che «ai fini del\ncalcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle\noperazioni attive, al netto dell\u0027IVA, e il totale delle operazioni\npassive, al netto dell\u0027IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati\ndelle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi\nindicati al comma 2». Tale norma e\u0027 stata dichiarata incostituzionale\ncon la gia\u0027 richiamata sentenza n. 111/2024 della Corte\ncostituzionale nella parte in cui prevede che «ai fini del calcolo\ndel saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni\nattive, al netto dell\u0027IVA», anziche\u0027 «ai fini del calcolo del saldo\ndi cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al\nnetto dell\u0027IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle\nfatture attive». \n L\u0027art. 1, comma 120, lettera c), legge n. 197/2022, ha introdotto\nnell\u0027art. 37 cit. il comma 3-bis, secondo il quale «non concorrono\nalla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di\ncui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni,\nobbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote\nsociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1», ed il\ncomma 3-ter, il quale prevede che «non concorrono alla determinazione\ndei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni\nattive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale,\nai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui\ngli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti\nai fini dell\u0027IVA». \n La normativa non prevede ulteriori esclusioni dalla base\nimponibile, oltre a quelle espressamente previste. \n Pertanto, non appare possibile effettuare una interpretazione\ncostituzionalmente orientata che sia rispettosa del testo letterale\ndella norma, tenuto conto che «la lettera della norma costituisce il\nlimite cui deve arrestarsi anche l\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata dovendo, infatti, essere sollevato l\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027 ogni qual volta l\u0027opzione ermeneutica supposta\nconforme a Costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale\ndella norma stessa» (Cass., S.U. 1° giugno 2021, n. 15177; nello\nstesso senso Corte costituzionale sentenze n. 78 del 2012; n. 49 del\n2015; n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017, ricordate da Cassazione, S.U.,\n22 marzo 2019, n. 8230). \n 5.3. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge\nn. 21/2022, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., nella misura\nin cui non consente di tenere conto, nella determinazione della base\nimponibile, della circostanza che la ricorrente ha cominciato in\nconcreto a svolgere la propria attivita\u0027 solo dal 1° gennaio 2021,\nrisultando quindi non effettivamente operativa nei primi tre mesi del\nprimo periodo di riferimento per il calcolo del contributo, stante\nl\u0027impossibilita\u0027 di prospettare una interpretazione\ncostituzionalmente orientata della predetta norma e, in particolare,\ndel comma 2 della stessa. \n Come risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata, ENI\nGlobal Energy Markets S.p.a. e\u0027 la societa\u0027 «captive» del Gruppo Eni\nche opera nel trading nei mercati internazionali di gas, power, CO2,\nGNL e Oil derivatives, garantendo un approccio globale e integrato\nche viene rinforzato dalle relazioni e dall\u0027ampio portafoglio di\nasset di Eni. \n Il business di ENI Global Energy Markets S.p.a. origina dalla\nscissione parziale di Eni Trading \u0026amp; Shipping S.p.a. (ETS), avente\nefficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, data in cui la ricorrente,\nquale societa\u0027 beneficiaria della predetta scissione, ha pertanto\niniziato ad operare. \n Il pieno esercizio dell\u0027attivita\u0027 da parte della ricorrente si e\u0027\ntuttavia di fatto realizzato solo dal 1° luglio 2021 a seguito della\nriallocazione in Italia dell\u0027attivita\u0027 gia\u0027 svolta dalla stabile\norganizzazione belga, il cosiddetto «South Desk», concernente le\noperazioni di trading delle attivita\u0027 gas per il Sud Europa. \n La riallocazione e\u0027 avvenuta sulla base di un Accordo unilaterale\ncon l\u0027amministrazione finanziaria Belga finalizzato in data 23 marzo\n2021 volto a disciplinarne la exit tax. \n Sebbene la ricorrente abbia sostanzialmente avviato l\u0027attivita\u0027\nsolo il 1° gennaio 2021, il calcolo del contributo dovuto si basa sul\nraffronto delle attivita\u0027 svolte nel periodo ottobre 2021 - aprile\n2022, con quelle svolte nel periodo ottobre 2020 - aprile 2021,\nperiodo nel quale la societa\u0027 non era pienamente operativa. \n Come si e\u0027 gia\u0027 rilevato, la base imponibile del contributo e\u0027\ncostituita dall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le\noperazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30\naprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30\naprile 2021. \n Tale definizione, tuttavia, non tiene conto della situazione\nparticolare in cui versano quelle societa\u0027, come la ricorrente, che\nnel primo periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 non erano\ncostituite o, pur essendo formalmente costituite, non erano ancora\npienamente operative. \n Per queste societa\u0027 l\u0027intero saldo tra operazioni attive e\noperazioni passive nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022\nrischia di essere assoggettato a prelievo poiche\u0027 nel precedente\nperiodo di riferimento il corrispondente saldo e\u0027 pari a zero o\ncomunque di scarsissimo valore: e cio\u0027 benche\u0027 ad esso non\ncorrisponda una operativita\u0027 effettiva. \n Tale situazione provoca un effetto distorsivo sul contributo\ndovuto che non trova alcuna giustificazione ne\u0027 sotto un profilo\nlogico, ne\u0027 sotto un profilo giuridico. Alle societa\u0027 neocostituite o\nnon operative non puo\u0027, infatti, essere ascrivibile alcun profitto\nstraordinario rispetto al precedente periodo di riferimento, dal\nmomento che nel secondo periodo (i.e. l\u0027unico in cui le societa\u0027\noperano) esse realizzano un profitto che non potra\u0027 essere\nqualificato ne\u0027 come sovra - ne\u0027 come sotto - profitto, non potendo\nessere parametrato a nessuna altra situazione pregressa. \n Emerge quindi un profilo di illegittimita\u0027 costituzionale della\nnorma, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., non potendosi\nritenere conforme a Costituzione un sistema impositivo che pretende\ndi rintracciare un supposto «sovraprofitto» mediante il confronto\nincrementale tra un periodo di piena operativita\u0027 di una societa\u0027 e\nun altro, precedente, di operativita\u0027 limitata alle sole attivita\u0027 di\navvio dell\u0027impresa, che nemmeno producono «profitti» in senso\nproprio. \n Anche in relazione a tale criticita\u0027, la ricorrente ha proposto\nuna interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 37, comma\n2, decreto-legge n. 21/2022, secondo la quale, ai fini del\ncontributo, rileverebbe solo il saldo tra le attivita\u0027 esercitate nei\nmesi di gennaio - aprile 2022 e quelle esercitate nei mesi di gennaio\n- aprile 2021: cio\u0027 perche\u0027 il raffronto tra gli incrementi, al fine\ndi intercettare l\u0027eventuale extraprofitto, deve riferirsi a due\nperiodi omogenei e pertanto sarebbe possibile solo per questo\nristretto lasso di tempo. \n Tale conclusione sarebbe vieppiu\u0027 rafforzata, nel caso di specie,\natteso che, anche sotto il profilo formale, gli effetti della\nmenzionata scissione decorrono dal 1° gennaio 2021, il che conferma\nanche sotto il profilo giuridico il corretto riferimento a tale data\ncome «inizio» dell\u0027attivita\u0027 della ricorrente ai fini qui\nd\u0027interesse. \n In generale, la predetta impostazione troverebbe ulteriore\nconferma anche nel dato testuale dell\u0027art. 37 cit. che, riferendo il\ncontributo a quei soggetti che «esercitano l\u0027attivita\u0027 di...»,\nparrebbe volto a attrarre nel proprio ambito applicativo solo le\nsocieta\u0027 effettivamente esercenti l\u0027attivita\u0027 di impresa (laddove si\npresume che risiedano gli extraprofitti) e non anche le societa\u0027\nneocostituite o non operative, che pongano eventualmente in essere\nsolo attivita\u0027 preparatorie. \n Applicando tale interpretazione nel caso di specie, secondo i\ncalcoli della ricorrente, il contributo dovuto risulterebbe pari alla\nminor somma di euro 124.866.931,33, il cui 40% dovuto in acconto\nrisulterebbe pari ad euro 49.946.772,53, con conseguente diritto al\nrimborso di quanto versato in eccesso, per un importo pari ad euro\n153.166.358,71. \n Anche in questo caso, il Collegio non ritiene sia possibile\naddivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata che\nsia rispettosa del testo letterale della norma di cui all\u0027art. 37,\ncomma 2, decreto-legge n. 21/2022, a mente del quale la base\nimponibile dell\u0027imposta in esame e\u0027 costituita «dall\u0027incremento del\nsaldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al\nperiodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del\nperiodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021», tenuto anche conto\nche l\u0027Agenzia delle entrate, con circolare 23 giugno 2022, n. 22/E,\nha chiarito che, ai fini dell\u0027individuazione dell\u0027inizio\ndell\u0027attivita\u0027, debba farsi riferimento al «momento in cui il\nsoggetto acquisisce la soggettivita\u0027 passiva ai fini IVA, ossia al\nmomento dell\u0027apertura della partita IVA, accompagnata dallo\nsvolgimento delle attivita\u0027 di carattere preparatorio finalizzate\nalla costituzione delle condizioni d\u0027inizio effettivo dell\u0027attivita\u0027\ntipica, a prescindere dall\u0027effettiva realizzazione di operazioni\nattive (cfr. sentenze della Corte di giustizia UE 2 giugno 2016,\nC-263/15, sentenze della Corte di cassazione, sez. civile, 2 febbraio\n2004, n. 1863, e sez. tributaria 3 ottobre 2018, n. 23994)». \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, nella\nCamera di consiglio del 20 novembre 2024, \n A scioglimento della riserva ex art. 35, decreto legislativo n.\n546/1992 assunta all\u0027udienza del 30 ottobre 2024, \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, decreto-legge n. 21/2022,\nconvertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022, come modificato\ndall\u0027art. 55, decreto-legge n. 50/2022, convertito, con\nmodificazioni, in legge n. 91/2022, e dall\u0027art. 1, comma 120, legge\nn. 197/2022, per violazione degli articoli 3, 42, 53, 117 della\nCostituzione e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del Primo Protocollo\nCedu, in relazione ai profili di illegittimita\u0027 sopra evidenziati. \n Sospende il giudizio. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata\nalle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata\nal Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della\nCamera dei deputati. \n Roma, 20 novembre 2024 \n \n Il Presidente: Paolo Antonio Bruno \n \n \n Il giudice estensore: Salassa","elencoNorme":[{"id":"63293","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/2022","data_nir":"2022-03-21","numero_legge":"21","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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