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Svolgimento  del  processo  e   rilevanza   della   questione\nsollevata. Il presente procedimento si deve alla riassunzione, avanti\nal tribunale, del procedimento  originariamente  promosso  avanti  al\nGiudice  di  pace  di  Piacenza.  La  riassunzione   si   deve   alla\ndeclaratoria, da parte del giudice di prime cure, di incompetenza per\nvalore, cosi\u0027 motivata: \n        «Questo giudicante non puo\u0027 che  non  rilevare,  come  dovere\nd\u0027ufficio, che questo ufficio e\u0027 incompetente per valore  a  decidere\ndella controversia  avendo  la  stessa  valore  indeterminato.  Nello\nspecifico, la richiesta di accertare e dichiarare la  responsabilita\u0027\ndi un sinistro avvenuto  fra  parti  non  presenti  in  giudizio  che\nandrebbero   citate   quali   litisconsorti   necessari   (parti    e\nassicurazioni di entrambi i mezzi coinvolti), ha valore indeterminato\ne comporterebbe una ricostruzione del sinistro sul quale  non  si  ha\nnemmeno la certezza che non vi sia causa in corso fra le parti per il\nriconoscimento della responsabilita\u0027.  Anche  la  sola  richiesta  di\nparte ricorrente alla condanna di una somma  quale  risarcimento  del\ndanno, o quella minore o maggiore che si sarebbe accertata  in  corsi\ndi  causa  a  mezzo  CTU,  ha  attribuito  alla   causa   un   valore\nindeterminato cosi\u0027 come  stabilito  dalla  Corte  secondo  la  quale\nl\u0027inserimento della clausola \"o della somma maggiore o minore che  si\nsarebbe  accertata  in  corso  di  causa\"  e\u0027  di  per  se  idonea  a\nmanifestare  la   volonta\u0027   della   parte   di   attribuire   valore\nindeterminato alla  domanda.  Ai  sensi  dell\u0027art.  1367  del  codice\ncivile,  applicabile  in  materia  di  interpretazione   degli   atti\nprocessuali, la suddetta clausola non puo\u0027  ritenersi  apposta  senza\neffetti, dovendosi al contrario ritenere che l\u0027attore, cosi\u0027 facendo,\nabbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all\u0027esito del\ngiudizio,   indicando   nell\u0027atto   introduttivo   solo   un   valore\norientativo.  (fra  le  tante:  Corte  di  cassazione,  ordinanza  n.\n10984/2022) ultimo, considerato che il valore della  controversia  e\u0027\ndeterminata dalla somma delle  richieste  formulate  dalle  parti,  e\ndovendo  il  giudice  dichiarare  la   propria   incompetenza   anche\nd\u0027ufficio»  (ordinanza  4  maggio  2024,  dott.ssa   Maria   Cristina\nFerraresi). \n    Dalla piana lettura degli atti emerge tuttavia come l\u0027oggetto del\ngiudizio era, fosse, e sia tuttora, esclusivamente la domanda, svolta\nda Sicurezza e Ambiente S.p.a., di pagamento della fattura emessa per\nil servizio di pulizia della strada dopo il verificarsi del sinistro,\nservizio affidatole mediante concessione pubblica, per  l\u0027importo  di\neuro 1.862,62 IVA compresa. Nessuna delle parti ha svolto domanda  di\nrisarcimento danni per il sinistro de quo. Nessuno ha svolto  domanda\nriconvenzionale o trasversale. \n    Il valore della controversia e\u0027 dunque da ritenersi correttamente\nfissato in euro 1.862,62, sicche\u0027 il giudice di prime cure ha  emesso\nun provvedimento  manifestamente  contrario  agli  atti  di  causa  e\nillegittimo  per  violazione  delle  norme  processuali  in  tema  di\ncompetenza del giudice adito; si\u0027 da integrare le fattispecie di  cui\nall\u0027art. 21, comma 4, decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116,\nlettere a) («grave violazione di  legge  o  travisamento  del  fatto,\ndeterminati  da  ignoranza  o  negligenza»)  e   b)   («adozione   di\nprovvedimenti affetti da palese e intenzionale  incompatibilita\u0027  tra\nla parte dispositiva  e  la  motivazione,  tali  da  manifestare  una\ninequivocabile contraddizione  sul  piano  logico,  contenutistico  o\nargomentativo»); per cui occorre disporre, altresi\u0027, la  trasmissione\ndegli atti al Presidente della Sezione Civile  e  al  Presidente  del\ntribunale per le determinazioni agli stessi riservate. \n    2. Cio\u0027 premesso, la giurisprudenza di legittimita\u0027 ha avuto modo\ndi osservare come «Ai fini dell\u0027individuazione del giudice competente\nper valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento  di  una  somma\ndeterminata ovvero, in alternativa, di quella \"maggiore o minore  che\nverra\u0027 ritenuta di giustizia\" si risolve  nella  mancata  indicazione\ndella somma stessa, dovendosi conseguentemente  presumere  rientrante\nnella competenza del giudice adito, ai sensi dell\u0027art. 14,  comma  1,\ndel codice di procedura civile» (Cass. 2 febbraio 2023, n.  3142).  E\nse nel caso di specie  la  domanda  era  stata  proposta  davanti  al\nGiudice di  pace,  ed  e\u0027  stata  poi  confermata  in  Cassazione  la\ncompetenza del tribunale,  cio\u0027  si  deve  unicamente  al  fatto  che\nl\u0027attrice «nel fare ricorso  alla  suddetta  formula  in  alternativa\nall\u0027indicazione  della  somma  di  euro  3.450,00,   aveva   altresi\u0027\nrinviato, per la determinazione del \"quantum\", alle risultanze di una\nconsulenza  tecnica  d\u0027ufficio  da   espletarsi   eventualmente   nel\ngiudizio» (Cass. 2 febbraio  2023,  n.  3142):  nel  caso  di  specie\nnessuno  ha  chiesto  consulenze  tecniche  d\u0027ufficio  ne\u0027  ulteriori\naccertamenti. \n    Al riguardo, pertanto, non puo\u0027  che  richiamarsi  l\u0027orientamento\n(assolutamente consolidato) sempre di legittimita\u0027 per cui  «In  tema\ndi determinazione della competenza per valore,  nell\u0027ipotesi  in  cui\nuna domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al Giudice di\npace con la richiesta della condanna della controparte  al  pagamento\ndi un importo indicato in una somma  inferiore  (o  pari)  al  limite\ndella giurisdizione equitativa del Giudice di pace ovvero della somma\nmaggiore o minore che  risulti  dovuta  all\u0027esito  del  giudizio,  la\nformulazione di questa seconda richiesta alternativa non puo\u0027  essere\nconsiderata - agli effetti dell\u0027art.  112  del  codice  di  procedura\ncivile -  come  meramente  di  stile,  in  quanto  essa  (come  altre\nconsimili),  lungi  dall\u0027avere  un   contenuto   meramente   formale,\nmanifesta la ragionevole incertezza della  parte  sull\u0027ammontare  del\ndanno effettivamente da liquidarsi e ha lo  scopo  di  consentire  al\ngiudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere\nvincolato all\u0027ammontare della somma determinata  che  venga  indicata\nnelle conclusioni specifiche. Ne discende che la  suddetta  richiesta\nalternativa si risolve in una mancanza  di  indicazione  della  somma\ndomandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della  seconda\nproposizione dell\u0027art. 14 del codice di  procedura  civile,  si  deve\npresumere di valore eguale alla competenza del giudice adito  e  che,\nai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di  contestazione\nda parte del convenuto del valore cosi\u0027 presunto, quest\u0027ultimo rimane\n\"fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della  competenza\ndel giudice adito\", cioe\u0027 nel massimo della competenza per valore del\nGiudice di pace sulla tipologia di domande  fra  cui  rientra  quella\nproposta.» (Cass. 25 agosto 2021, n. 23434). \n    Se si dovesse  aver  riguardo  agli  atti  di  causa,  dunque  al\nprincipio della  domanda,  al  petitum,  alla  causa  petendi  -  che\ndelineano chiaramente come oggetto della controversia solo e soltanto\nla domanda,  svolta  dal  concessionario  di  pubblico  servizio,  di\npagamento del corrispettivo per la prestazione  resa  in  adempimento\ndella  convenzione,  e  nei  confronti  del   soggetto   che   quella\nconvenzione individua come obbligato - non v\u0027e\u0027 chi non veda come  il\ngiudizio  non  verta  affatto  sul  sinistro  stradale  (che  rimane,\nestraneo e sullo sfondo, come  mero  antecedente  in  fatto),  bensi\u0027\nsull\u0027esistenza, attualita\u0027  ed  esigibilita\u0027  del  credito  azionato.\nObbligazioni pecuniarie, dunque, e nulla piu\u0027; su cui - in assenza di\nqualsiasi  profilo  di  competenza  funzionale  -  la  competenza  si\ndetermina solo e soltanto per  valore.  Con  la  conseguenza  che  il\ngiudice ad quem, odierno remittente, non e\u0027 certamente competente. La\nviolazione delle regole di competenza - perpetrata  merce\u0027  l\u0027abnorme\nprovvedimento del giudice a quo - appare, allo stato, irrimediabile. \n    3. Il diritto vivente. Non e\u0027  chiaro  come  le  parti  potessero\nimpugnare l\u0027ordinanza estintiva (ha  disposto  la  cancellazione  dal\nruolo) del giudice di prime cure (ove mai avessero voluto, sul che e\u0027\nd\u0027uopo astenersi da ogni commento). Vero e\u0027 invece che il regolamento\ndi competenza d\u0027ufficio, ex articoli 38, 45 e 47, comma 4 del  codice\ndi procedura civile, e\u0027 limitato  ai  soli  casi  di  (conflitto  di)\ncompetenza per materia o per  territorio  inderogabile.  Quanto  alla\ncompetenza per valore, la giurisprudenza  di  legittimita\u0027  e\u0027  ferma\nnell\u0027avallare l\u0027errore del giudice a quo che  infondatamente  declini\nla propria competenza: «ai sensi dell\u0027art. 45 del codice di procedura\ncivile, rubricato \"Conflitto  di  competenza\",  \"Quando,  in  seguito\nall\u0027ordinanza che  dichiara  l\u0027incompetenza  del  giudice  adito  per\nragione di materia o per territorio nei casi di cui all\u0027art.  28,  la\ncausa nei termini di cui all\u0027art. 50 e\u0027 riassunta  davanti  ad  altro\ngiudice, questi, se ritiene  di  essere  a  sua  volta  incompetente,\nrichiede d\u0027ufficio il regolamento di competenza\"; la norma disciplina\nespressamente  l\u0027ipotesi   del   conflitto   negativo   virtuale   di\ncompetenza, che si verifica quando, declinata la competenza da  parte\ndel giudice adito, per ragioni funzionali, di  materia  o  territorio\ninderogabile, il  giudice  da  questi  individuato  come  competente,\nriassunta la causa davanti a lui ex art. 50 si ritiene  a  sua  volta\nincompetente a conoscere della controversia (v. Cassazione 31 gennaio\n2007, n. 2154); discende  dunque  direttamente  dalla  lettera  della\nlegge e dalla sua piana interpretazione, che, perche\u0027 possa  proporsi\nregolamento  di  competenza  d\u0027ufficio,  il  giudice  ad  quem   deve\nritenersi  incompetente  per  ragioni   di   materia   o   territorio\ninderogabile, e non, invece,  per  ragioni  di  valore  o  territorio\nsemplice; ne consegue che qualora il secondo giudice, adito a seguito\ndella  riassunzione,  non  individui  la  competenza  per  materia  o\nterritoriale inderogabile del primo o di altro giudice ritenendo  che\nla competenza sia regolata soltanto per  valore,  il  regolamento  di\ncompetenza deve ritenersi inammissibile (v. e pluribus  Cassazione  4\nottobre 1996, n. 728; 25 febbraio 2005, n. 4077; 17 luglio  2008,  n.\n19792; 23 luglio 2010, n. 17454; 16 luglio 2012, n. 12152; Sez. U. 19\nottobre 2011, n. 21582; 6 novembre 2012, n. 19167; 17  ottobre  2012,\nn. 17811; 19 gennaio 2015, n. 728;  22  luglio  2016,  n.  15138;  15\nnovembre 2017, n. 27130; 15 gennaio 2018, n. 775; 25 gennaio 2018, n.\n1835, che motivano tale soluzione in base  all\u0027assunto  secondo  cui,\nper effetto della pronuncia del giudice a quo, la competenza  ratione\nvaloris del giudice ad quem a conoscere della lite dovrebbe ritenersi\normai radicata e non piu\u0027 suscettibile  di  contestazione;  v.  anche\nCassazione Sez. U. 18 gennaio 2018, n. 1202, che pur  confermando  la\nmedesima soluzione, la  giustificano  facendo  leva  su  una  lettura\ndell\u0027art. 45 del codice di  procedura  civile  che  esse  qualificano\n\"minimalista\", in forza della quale la norma in questione non sarebbe\nvolta a garantire l\u0027esatto rispetto ad ogni costo  delle  regole  che\npresiedono al riparto della competenza, bensi\u0027 assicurerebbe soltanto\nil rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la\n\"qualita\u0027\" della domanda, rendendo dunque accettabile - in nome della\nragionevole durata del processo - che  una  data  controversia  possa\neventualmente essere decisa da  un  giudice  normalmente  preposto  a\nconoscerne altre di differente valore e  per  converso  inammissibile\nuna istanza di regolamento d\u0027ufficio che, per quanto  motivato  dalla\ninsussistenza della competenza funzionale affermata dal primo giudice\n- questo era il caso  posto  all\u0027attenzione  delle  Sezioni  unite  -\ncondurrebbe in conclusione, con  il  suo  eventuale  accoglimento  da\nparte  della  Corte  regolatrice,  all\u0027effetto  d\u0027un  regolamento  di\ncompetenza d\u0027ufficio ratione valoris, che  invece  l\u0027ordinamento  non\naccorda per esplicita e legittima, in  quanto  tale  non  sindacabile\ninnanzi alla Corte costituzionale, scelta  di  merito  legislativo);»\n(Cass. 29 marzo 2023, n. 8891, in motivazione; enfasi aggiunte). \n    4. Il vincolo interpretativo e il conseguente rilievo ex  officio\ndella q.l.c. Questo giudice non  ritiene  condivisibile  il  predetto\norientamento. Vero e\u0027 che la norma di cui all\u0027art. 45 del  codice  di\nprocedura  civile  sembra  consentire  il  regolamento  d\u0027ufficio  di\ncompetenza nei soli casi in cui il conflitto (negativo)  riguardi  la\ncompetenza per materia o per territorio inderogabile, e  che  a  tale\nassunto conduce la formulazione letterale della norma, sull\u0027argomento\nper cui «ubi lex voluit, dixit» sicche\u0027 si tratterebbe di  scelta  di\npolitica legislativa, discrezionale e  come  tale  insindacabile  nel\nmerito. Tuttavia, appare palese  l\u0027effetto  distorsivo,  illegittimo,\nillegale ed iniquo  di  consentire,  in  tal  modo,  che  il  giudice\nnaturale si spogli della causa «sgradita», affermando  dolosamente  o\ncon colpa  grave  (ignorantia  legis)  la  propria  incompetenza  per\nvalore, radicando definitivamente la  competenza  in  capo  ad  altro\ngiudice senza che ne sussistano i presupposti di legge. \n    Tanto induce questo giudice a sollevare d\u0027ufficio,  ex  art.  23,\ncomma  3,  legge  n.  87/1953,  la  questione  di   costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 45 del codice di procedura civile che riveste  natura  ictu\noculi pregiudiziale nel giudizio a quo, in quanto ha ad oggetto norme\nche devono essere necessariamente applicate in detta sede processuale\n(cfr.   Corte   costituzionale   n.   203/2016):    l\u0027interpretazione\nstrettamente letterale dell\u0027art. 45 del codice di  procedura  civile,\nnei modi e termini veduti, si pone ad avviso di codesto remittente in\ncontrasto con il principio del  giudice  naturale  precostituito  per\nlegge (art. 25 della Costituzione), nella parte in cui,  in  caso  di\ndeclaratoria  di  incompetenza  per  valore  manifestamente  erronea,\nprecludendo al giudice ad quem di sollevare d\u0027ufficio il  regolamento\ndi competenza, consente  al  giudice  naturale  di  spogliarsi  della\ncompetenza a decidere cause non gradite, in violazione  delle  regole\ndi ripartizione verticale della competenza (nel caso di  specie,  tra\nGiudice  di  pace  e  tribunale  ordinario).  L\u0027irretrattabilita\u0027   -\ndiscendente dal disposto dell\u0027art. 45 del codice di procedura  civile\ncosi\u0027  come  interpretato  dalla  Cassazione   -   della   competenza\nindividuata dalla (abnorme) decisione del giudice a  quo  si  risolve\ninfatti  nella  devoluzione  della  cognizione  ad  un  giudice   non\nnaturale, cioe\u0027 non precostituito per legge, bensi\u0027 individuato - con\ndecisione insindacabile, irrimediabile ed indiscutibile - dal giudice\na quo stesso secondo il proprio capriccio. \n    Come si cerchera\u0027 di  illustrare  nei  paragrafi  successivi,  il\ncarattere imperativo dell\u0027invocato precetto legislativo, che  per  la\nsua formulazione non lascia  alcun  margine  di  discrezionalita\u0027  al\ngiudice,  non  sembra  conciliabile  con  i  principi   del   vigente\nordinamento  processuale;  determina  effetti  ingiusti,   iniqui   e\npesantemente distorsivi del sistema processuale; reca altresi\u0027  grave\nnocumento   all\u0027efficienza   (e    all\u0027immagine)    della    funzione\ngiurisdizionale. \n    Questo  giudice  ben  conosce  la  giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale,   secondo   cui   il   sindacato   di    legittimita\u0027\ncostituzionale  si  arresta   dinanzi   alla   discrezionalita\u0027   del\nlegislatore;  tuttavia,  per   i   modi   e   termini   in   cui   la\ndiscrezionalita\u0027 e\u0027 stata esercitata, resi manifesti da  un  precetto\nnormativo che resiste ad ogni  sforzo  esegetico  teso  a  darne  una\nlettura  costituzionalmente  orientata,  si  ritiene  che  essa   sia\ntrasmodata in  arbitrio  o  quantomeno  in  una  scelta  di  politica\nlegislativa non conforme ai canoni  di  ragionevolezza  e  come  tale\nsindacabile (per questo rilievo, in relazione allo  specifico  ambito\ndel diritto processuale, v. Corte costituzionale n.  117  del  2012).\nNei paragrafi che seguono si cerchera\u0027 di  esporre  sinteticamente  i\nmotivi di conflitto con i parametri costituzionali,  considerando  la\nnorma da diversi angoli prospettici in ragione  della  pluralita\u0027  di\ninteressi lesi. \n    5. Violazione dell\u0027art. 25 della Costituzione, sia  isolatamente,\nsia in combinato disposto con l\u0027art. 111 della Costituzione. \n    L\u0027art. 25, comma 1, della  Costituzione,  individua  il  «giudice\nnaturale», investito della trattazione della  controversia  -  dunque\ndel compito di giudicare i fatti, e valutare gli  interessi  attinti,\nin modo equilibrato, terzo e imparziale (art. 111 della Costituzione:\nle  due  norme  si  compenetrano  funzionalmente,  l\u0027una  essendo  al\ncontempo  presupposto  ed  attuazione  dell\u0027altra)  -   nel   giudice\nprecostituito per legge (cfr. Corte costituzionale n. 460 del  1994).\nL\u0027on. Consesso adito ha gia\u0027 avuto modo di chiarire come ne  discenda\nnon solo il «diritto alla certezza  che  a  giudicare  non  sara\u0027  un\ngiudice  creato  a  posteriori  in  relazione  ad   un   fatto   gia\u0027\nverificatosi» (C. Cosituzionale n. 88  del  1962)  bensi\u0027,  cio\u0027  che\nrileva nel caso di specie, il diritto alla certezza del giudice:  «il\nprincipio di certezza del giudice, di cui all\u0027art. 25,  primo  comma,\ndella  Costituzione,  e\u0027  efficacemente  espresso  nel  concetto   di\n\"precostituzione   del   giudice\",   vale   a   dire   nella   previa\ndeterminazione  della  competenza,  con  riferimento  a   fattispecie\nastratte realizzabili in futuro, non gia\u0027, a posteriori, in relazione\nad una regiudicanda gia\u0027 insorta». In altri termini, «Il principio in\nesame e\u0027 osservato \"purche\u0027 l\u0027organo giudicante sia  stato  istituito\ndalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e  non\nin vista  di  singole  controversie\"  (sentenza  n.  452  del  1997).\nInoltre, la Corte ha chiarito che l\u0027art. 25  della  Costituzione  non\nviene violato allorche\u0027 «la legge, sia pure  con  effetto  anche  sui\nprocessi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri  in\nbase ai quali deve  essere  individuato  il  giudice  competente:  in\nquesto  caso,  infatti,  lo  spostamento  della  competenza  dall\u0027uno\nall\u0027altro ufficio giudiziario  non  avviene  in  conseguenza  di  una\nderoga alla disciplina generale, che sia adottata  in  vista  di  una\ndeterminata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo\nordinamento - e, dunque,  della  designazione  di  un  nuovo  giudice\n\"naturale\" - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile\npotere di merito, sostituisce a quello vigente\" (cosi\u0027, da ultimo, la\nsentenza n. 237 del 2007)»  (C.  Costituzione  n.  30  del  2011,  in\nmotivazione). \n    Con tutta evidenza, la vicenda odierna  non  appare  conforme  ai\npredetti canoni costituzionali: le parti sono state distolte dal loro\n«giudice naturale», che si  e\u0027  arbitrariamente  ed  illegittimamente\nspogliato della controversia, attribuita senza rimedio  ad  un  altro\ngiudice, ancorche\u0027 superiore. Rimangono oscure  le  ragioni  di  tale\ncondotta - peraltro, a quanto consta, rivendicata dal giudice a  quo,\ncome riferito per le vie  brevi  dai  difensori  all\u0027udienza  del  21\ngennaio 2025  -  che,  in  disparte  ogni  valutazione  dell\u0027elemento\nsoggettivo, sul piano meramente oggettivo appare non in linea  con  i\nprecetti di terzieta\u0027 ed imparzialita\u0027 (art. 111 della Costituzione),\ne particolarmente problematica sotto il profilo dell\u0027equilibrio  (che\ndella funzione giudicante e\u0027 pre-requisito). \n    6. Violazione dell\u0027art.  3  della  Costituzione.  Cio\u0027  determina\naltresi\u0027, ad avviso di questo giudice, violazione dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. La rigidita\u0027 della formulazione dell\u0027art. 45 del codice\ndi procedura civile, nella parte  in  cui  non  offre  alcun  rimedio\nall\u0027abnorme provvedimento declinatorio della competenza, determina il\nparadossale ed inaccettabile effetto di consentire che casi  identici\nvengano trattati dal giudice naturale (Giudice di pace) o dal giudice\nsbagliato (tribunale) in ragione non di un criterio legale, ma  della\ncorrettezza e buona fede della persona fisica designata come  giudice\nnaturale: un Giudice di pace ligio al codice di  rito  tratter(r)ebbe\nla causa, un altro (piu\u0027 spregiudicato) se ne spoglierebbe  radicando\nla competenza definitivamente  davanti  al  tribunale;  sicche\u0027  casi\nidentici  avrebbero  giudici  diversi  -  e  rito  diverso,  per   la\ndiversita\u0027  strutturale  tra  rito  ordinario  di   primo   grado   e\nprocedimento davanti al Giudice di pace - in  ragione  della  casuale\ninclinazione etica o psichica del singolo Giudice di  pace:  e  valga\nsul punto osservare come il presente contenzioso abbia natura seriale\ne come gli altri giudici di pace dello stesso ufficio,  e  lo  stesso\ndecidente a quo in passato, si siano ben guardati  dal  declinare  la\npropria competenza senza che ne ricorressero i presupposti. E  se  la\nbase normativa di tale vizio e\u0027 l\u0027art. 45  del  codice  di  procedura\ncivile con la sua veduta delimitazione oggettiva, deve ritenersi  che\nsia detta norma a consentire  questo  diverso  trattamento  privo  di\nqualsiasi ragionevole giustificazione, «si\u0027  da  svelare  una  scelta\narbitraria che sarebbe preclusa al legislatore in una  materia,  come\nquella processuale, nella quale pure gode di ampia  discrezionalita\u0027»\n(C. Costituzione n. 96 del 2024). \n    7. Emerge altresi\u0027 violazione dell\u0027art. 111  della  Costituzione.\nCome rilevato in  dottrina,  la  riserva  di  legge  c.d.  rinforzata\ncontenuta nel 1° comma dell\u0027art. 111 della Costituzione e\u0027 oggetto di\ndue diverse letture. Per una prima tesi, la norma  non  precluderebbe\nal legislatore di attribuire al giudice poteri discrezionali  piu\u0027  o\nmeno ampi nella  determinazione  delle  forme,  delle  fasi  e  delle\nscansioni cronologiche delle attivita\u0027 processuali. Per altra, e piu\u0027\nrigorosa, lettura, viceversa, non puo\u0027  essere  ritenuto  conforme  a\nCostituzione un processo nel quale i poteri delle parti e del giudice\nsiano  tutti  rimessi,  quanto  alle  modalita\u0027  e  ai  tempi,   alla\ndiscrezionalita\u0027 del giudice stesso: al piu\u0027,  tale  discrezionalita\u0027\npuo\u0027 sussistere per i soli poteri di  governance  del  processo,  non\nanche per quelli che influiscono sul contenuto  della  decisione.  In\naderenza a tale seconda tesi - che, per quel che puo\u0027  valere,  anche\nchi scrive condivide - deve ritenersi che «il criterio  generale  per\nvalutare la legittimita\u0027 costituzionale di norme che attribuiscano al\ngiudice spazi di discrezionalita\u0027 nella conformazione del processo e\u0027\nprobabilmente quello della ragionevolezza, in senso  teleologico.  Si\ndeve, cioe\u0027, operare un bilanciamento fra le diverse esigenze interne\nal principio del giusto processo. L\u0027attribuzione al  giudice  di  una\ndiscrezionalita\u0027 nella conformazione del processo puo\u0027 essere  allora\ngiustificata solo nella misura in cui realizza direttamente una delle\nfinalita\u0027 del giusto processo, ad  esempio  sotto  il  profilo  della\nragionevole durata. Il legislatore non potra\u0027 mai, pertanto, affidare\nal  giudice  spazi  di  assoluta   e   ingiustificata   arbitrarieta\u0027\nnell\u0027applicazione della disciplina processuale»: poiche\u0027 il  processo\nnon  sarebbe  «regolato  dalla  legge»  ma  rimesso,  appunto,   alla\nmutevole, ondivaga ed imprevedibile volonta\u0027  della  singola  persona\nfisica: nel caso di specie, in ordine all\u0027individuazione del  giudice\ncompetente e, per l\u0027effetto, del rito applicabile. \n    8. Emerge altresi\u0027 violazione dell\u0027art.  97  della  Costituzione,\nsotto plurimi profili.  In  primo  luogo  poiche\u0027  l\u0027attivita\u0027  della\namministrazione della giustizia sarebbe non  conforme  ai  canoni  di\nbuon  andamento,   efficienza,   imparzialita\u0027:   le   regole   della\ngiurisdizione non possono essere affidate al caso ma,  appunto,  alla\nlegge. In secondo luogo,  perche\u0027  l\u0027illegittima  trasmigrazione  del\nprocedimento dal Giudice di  pace  al  tribunale  si  risolve  in  un\nindebito aggravio del carico di lavoro complessivo dell\u0027ufficio e dei\nsingoli magistrati, specie laddove - come nel caso presente -  emerga\nla natura non episodica od occasionale, bensi\u0027  volutamente  seriale,\ndi tale «spoliazione» da parte del giudice a quo: dalle  informazioni\nacquisite in cancelleria risultano trasmessi, con ordinanza-fotocopia\nresa dal medesimo Giudice di  pace  persona  fisica,  una  decina  di\nprocedimenti (alla data del 21 gennaio  2025)  (1)  tutti  di  valore\ncontenuto entro la soglia di competenza  del  giudice  a  quo,  tutti\nsulla medesima tipologia  di  controversia  (richiesta  di  pagamento\ndella fattura per il  servizio  di  pulizia  stradale  post-sinistro,\nsvolta   dalla   concessionaria   di   pubblico    servizio    contro\nl\u0027Assicurazione RCA del responsabile  e  contro  quest\u0027ultimo;  senza\ndunque alcuna contestazione della responsabilita\u0027  per  il  sinistro,\nne\u0027  di  accertamento  della  responsabilita\u0027,  ne\u0027,  tantomeno,   di\nrisarcimento del danno a persone o  cose),  ed  assegnati  a  diversi\ngiudici  onorari  e  togati   che   subiscono   pertanto   l\u0027indebita\nassegnazione  di   un   procedimento   in   via   definitiva,   senza\npossibilita\u0027, negata dall\u0027art. 45 del codice di procedura civile,  di\nrimediare alle  distorsioni  recate  dall\u0027abnorme  provvedimento  del\ngiudice  a  quo.  Anche  le  parti,  poi,  non  potranno  che  patire\ndisorientamento  e  disagio  nel  vedere  controversie   bagatellari,\npacificamente seriali, improvvisamente  assegnate  ex  officio  a  un\ngiudice diverso senza che alcuna  delle  domande  proposte  ne  abbia\ndeterminato le condizioni e senza possibilita\u0027 di ritornare avanti al\ngiudice naturale; il tutto in spregio del legittimo affidamento sulla\nbuona  fede,  correttezza,  efficienza,  efficacia  ed   effettivita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa, rilevante anche sotto il diverso  profilo\ndella prevedibilita\u0027 delle decisioni giudiziarie. \n    In  secondo   luogo,   l\u0027interpretazione   dell\u0027art.   45   della\nCostituzione veicolata anche dalle SS.UU. si pone non in linea con  i\ncanoni costituzionali di cui all\u0027art. 97 della Costituzione anche,  e\nsotto diverso profilo, nella parte in cui,  consentendo  di  ritenere\ncristallizzata la  riqualificazione  della  domanda  come  di  valore\nindeterminabile,  sostanzialmente   avalla   l\u0027imposizione   di   una\nprestazione tributaria indebita,  come  l\u0027incremento  del  contributo\nunificato: nel caso di specie, passato da 98 a 518 euro senza che  ne\nricorressero i presupposti di legge. \n    9.  Conclusioni.  Si  ritiene,  in  definitiva,  censurabile   di\nillegittimita\u0027 costituzionale il disposto dell\u0027art. 45 del codice  di\nprocedura  civile  nella  parte  in  cui,  sia  per  la  formulazione\nletterale, sia  per  l\u0027interpretazione  datane  dal  diritto  vivente\ntramite la Corte di cassazione a Sezioni unite (18 gennaio  2018,  n.\n1202) e semplici (da ultimo  Cassazione  2  agosto  2024,  n.  21829;\nCassazione 29 marzo 2023, n. 8891): 1) impone al giudice ad  quem  la\ntrattazione di un procedimento illegittimamente devolutogli da  altro\ngiudice dichiaratosi incompetente per valore; 2) preclude al  giudice\nad  quem  l\u0027attivazione   dei   rimedi   astrattamente   ipotizzabili\n(regolamento di competenza ex  officio)  per  dirimere  il  conflitto\nnegativo; 3) determina l\u0027ingiustificato aggravio  delle  assegnazioni\ntabellari per i giudici dell\u0027ufficio ad quem, in violazione:  a)  del\nprincipio di pre-costituzione del giudice  naturale  (art.  25  della\nCostituzione);  b)  del  principio  di  buon  andamento,  efficienza,\nefficacia e razionalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa  (art.  97  della\nCostituzione);  4)  determina  la  violazione  dell\u0027art.  111   della\nCostituzione rendendo il processo regolato non  dalla  legge  ma,  in\ndefinitiva,  dall\u0027arbitrio  del   singolo   giudice;   5)   determina\nl\u0027irragionevole e ingiustificata diversita\u0027 di regime processuale tra\ncontroversie  identiche,  in  funzione  della  casuale  e  soggettiva\nvalutazione di un presupposto rigidamente oggettivo (il valore  della\ncontroversia) ad opera del singolo giudice, in violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione; 6) determina un pregiudizio patrimoniale  per  la\nparte attrice, indebitamente costretta al pagamento di un  contributo\nunificato maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto. \n\n(1) 1  RG  1272/2024,  1296/2024,  1509/2024,  1793/2024,  1935/2024,\n    1950/2024, 2021/2024, 69/2025 \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.\n87/1953; \n    Ritenuta ex officio rilevante e non manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 45 del  codice  di\nprocedura civile, nei modi e termini di cui in parte motiva, sospende\nil procedimento in corso; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri, e comunicata alla Presidenza del Senato e della Camera  dei\nDeputati; \n    Dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Sezione  Civile\ne al Presidente del  Tribunale,  per  le  valutazioni  di  rispettiva\ncompetenza di cui in parte motiva. \n    Si comunichi. \n        Piacenza, 17 marzo 2025 \n \n                          Il Giudice: Fazio","elencoNorme":[{"id":"63488","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"pc","denominaz_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"45","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79923","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79924","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79925","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79926","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54817","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Giovanna De Giorgi","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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