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Svolgimento del processo e rilevanza della questione\nsollevata. Il presente procedimento si deve alla riassunzione, avanti\nal tribunale, del procedimento originariamente promosso avanti al\nGiudice di pace di Piacenza. La riassunzione si deve alla\ndeclaratoria, da parte del giudice di prime cure, di incompetenza per\nvalore, cosi\u0027 motivata: \n «Questo giudicante non puo\u0027 che non rilevare, come dovere\nd\u0027ufficio, che questo ufficio e\u0027 incompetente per valore a decidere\ndella controversia avendo la stessa valore indeterminato. Nello\nspecifico, la richiesta di accertare e dichiarare la responsabilita\u0027\ndi un sinistro avvenuto fra parti non presenti in giudizio che\nandrebbero citate quali litisconsorti necessari (parti e\nassicurazioni di entrambi i mezzi coinvolti), ha valore indeterminato\ne comporterebbe una ricostruzione del sinistro sul quale non si ha\nnemmeno la certezza che non vi sia causa in corso fra le parti per il\nriconoscimento della responsabilita\u0027. Anche la sola richiesta di\nparte ricorrente alla condanna di una somma quale risarcimento del\ndanno, o quella minore o maggiore che si sarebbe accertata in corsi\ndi causa a mezzo CTU, ha attribuito alla causa un valore\nindeterminato cosi\u0027 come stabilito dalla Corte secondo la quale\nl\u0027inserimento della clausola \"o della somma maggiore o minore che si\nsarebbe accertata in corso di causa\" e\u0027 di per se idonea a\nmanifestare la volonta\u0027 della parte di attribuire valore\nindeterminato alla domanda. Ai sensi dell\u0027art. 1367 del codice\ncivile, applicabile in materia di interpretazione degli atti\nprocessuali, la suddetta clausola non puo\u0027 ritenersi apposta senza\neffetti, dovendosi al contrario ritenere che l\u0027attore, cosi\u0027 facendo,\nabbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all\u0027esito del\ngiudizio, indicando nell\u0027atto introduttivo solo un valore\norientativo. (fra le tante: Corte di cassazione, ordinanza n.\n10984/2022) ultimo, considerato che il valore della controversia e\u0027\ndeterminata dalla somma delle richieste formulate dalle parti, e\ndovendo il giudice dichiarare la propria incompetenza anche\nd\u0027ufficio» (ordinanza 4 maggio 2024, dott.ssa Maria Cristina\nFerraresi). \n Dalla piana lettura degli atti emerge tuttavia come l\u0027oggetto del\ngiudizio era, fosse, e sia tuttora, esclusivamente la domanda, svolta\nda Sicurezza e Ambiente S.p.a., di pagamento della fattura emessa per\nil servizio di pulizia della strada dopo il verificarsi del sinistro,\nservizio affidatole mediante concessione pubblica, per l\u0027importo di\neuro 1.862,62 IVA compresa. Nessuna delle parti ha svolto domanda di\nrisarcimento danni per il sinistro de quo. Nessuno ha svolto domanda\nriconvenzionale o trasversale. \n Il valore della controversia e\u0027 dunque da ritenersi correttamente\nfissato in euro 1.862,62, sicche\u0027 il giudice di prime cure ha emesso\nun provvedimento manifestamente contrario agli atti di causa e\nillegittimo per violazione delle norme processuali in tema di\ncompetenza del giudice adito; si\u0027 da integrare le fattispecie di cui\nall\u0027art. 21, comma 4, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,\nlettere a) («grave violazione di legge o travisamento del fatto,\ndeterminati da ignoranza o negligenza») e b) («adozione di\nprovvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilita\u0027 tra\nla parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una\ninequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o\nargomentativo»); per cui occorre disporre, altresi\u0027, la trasmissione\ndegli atti al Presidente della Sezione Civile e al Presidente del\ntribunale per le determinazioni agli stessi riservate. \n 2. Cio\u0027 premesso, la giurisprudenza di legittimita\u0027 ha avuto modo\ndi osservare come «Ai fini dell\u0027individuazione del giudice competente\nper valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma\ndeterminata ovvero, in alternativa, di quella \"maggiore o minore che\nverra\u0027 ritenuta di giustizia\" si risolve nella mancata indicazione\ndella somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante\nnella competenza del giudice adito, ai sensi dell\u0027art. 14, comma 1,\ndel codice di procedura civile» (Cass. 2 febbraio 2023, n. 3142). E\nse nel caso di specie la domanda era stata proposta davanti al\nGiudice di pace, ed e\u0027 stata poi confermata in Cassazione la\ncompetenza del tribunale, cio\u0027 si deve unicamente al fatto che\nl\u0027attrice «nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa\nall\u0027indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresi\u0027\nrinviato, per la determinazione del \"quantum\", alle risultanze di una\nconsulenza tecnica d\u0027ufficio da espletarsi eventualmente nel\ngiudizio» (Cass. 2 febbraio 2023, n. 3142): nel caso di specie\nnessuno ha chiesto consulenze tecniche d\u0027ufficio ne\u0027 ulteriori\naccertamenti. \n Al riguardo, pertanto, non puo\u0027 che richiamarsi l\u0027orientamento\n(assolutamente consolidato) sempre di legittimita\u0027 per cui «In tema\ndi determinazione della competenza per valore, nell\u0027ipotesi in cui\nuna domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al Giudice di\npace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento\ndi un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite\ndella giurisdizione equitativa del Giudice di pace ovvero della somma\nmaggiore o minore che risulti dovuta all\u0027esito del giudizio, la\nformulazione di questa seconda richiesta alternativa non puo\u0027 essere\nconsiderata - agli effetti dell\u0027art. 112 del codice di procedura\ncivile - come meramente di stile, in quanto essa (come altre\nconsimili), lungi dall\u0027avere un contenuto meramente formale,\nmanifesta la ragionevole incertezza della parte sull\u0027ammontare del\ndanno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al\ngiudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere\nvincolato all\u0027ammontare della somma determinata che venga indicata\nnelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta\nalternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma\ndomandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda\nproposizione dell\u0027art. 14 del codice di procedura civile, si deve\npresumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che,\nai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione\nda parte del convenuto del valore cosi\u0027 presunto, quest\u0027ultimo rimane\n\"fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza\ndel giudice adito\", cioe\u0027 nel massimo della competenza per valore del\nGiudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella\nproposta.» (Cass. 25 agosto 2021, n. 23434). \n Se si dovesse aver riguardo agli atti di causa, dunque al\nprincipio della domanda, al petitum, alla causa petendi - che\ndelineano chiaramente come oggetto della controversia solo e soltanto\nla domanda, svolta dal concessionario di pubblico servizio, di\npagamento del corrispettivo per la prestazione resa in adempimento\ndella convenzione, e nei confronti del soggetto che quella\nconvenzione individua come obbligato - non v\u0027e\u0027 chi non veda come il\ngiudizio non verta affatto sul sinistro stradale (che rimane,\nestraneo e sullo sfondo, come mero antecedente in fatto), bensi\u0027\nsull\u0027esistenza, attualita\u0027 ed esigibilita\u0027 del credito azionato.\nObbligazioni pecuniarie, dunque, e nulla piu\u0027; su cui - in assenza di\nqualsiasi profilo di competenza funzionale - la competenza si\ndetermina solo e soltanto per valore. Con la conseguenza che il\ngiudice ad quem, odierno remittente, non e\u0027 certamente competente. La\nviolazione delle regole di competenza - perpetrata merce\u0027 l\u0027abnorme\nprovvedimento del giudice a quo - appare, allo stato, irrimediabile. \n 3. Il diritto vivente. Non e\u0027 chiaro come le parti potessero\nimpugnare l\u0027ordinanza estintiva (ha disposto la cancellazione dal\nruolo) del giudice di prime cure (ove mai avessero voluto, sul che e\u0027\nd\u0027uopo astenersi da ogni commento). Vero e\u0027 invece che il regolamento\ndi competenza d\u0027ufficio, ex articoli 38, 45 e 47, comma 4 del codice\ndi procedura civile, e\u0027 limitato ai soli casi di (conflitto di)\ncompetenza per materia o per territorio inderogabile. Quanto alla\ncompetenza per valore, la giurisprudenza di legittimita\u0027 e\u0027 ferma\nnell\u0027avallare l\u0027errore del giudice a quo che infondatamente declini\nla propria competenza: «ai sensi dell\u0027art. 45 del codice di procedura\ncivile, rubricato \"Conflitto di competenza\", \"Quando, in seguito\nall\u0027ordinanza che dichiara l\u0027incompetenza del giudice adito per\nragione di materia o per territorio nei casi di cui all\u0027art. 28, la\ncausa nei termini di cui all\u0027art. 50 e\u0027 riassunta davanti ad altro\ngiudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,\nrichiede d\u0027ufficio il regolamento di competenza\"; la norma disciplina\nespressamente l\u0027ipotesi del conflitto negativo virtuale di\ncompetenza, che si verifica quando, declinata la competenza da parte\ndel giudice adito, per ragioni funzionali, di materia o territorio\ninderogabile, il giudice da questi individuato come competente,\nriassunta la causa davanti a lui ex art. 50 si ritiene a sua volta\nincompetente a conoscere della controversia (v. Cassazione 31 gennaio\n2007, n. 2154); discende dunque direttamente dalla lettera della\nlegge e dalla sua piana interpretazione, che, perche\u0027 possa proporsi\nregolamento di competenza d\u0027ufficio, il giudice ad quem deve\nritenersi incompetente per ragioni di materia o territorio\ninderogabile, e non, invece, per ragioni di valore o territorio\nsemplice; ne consegue che qualora il secondo giudice, adito a seguito\ndella riassunzione, non individui la competenza per materia o\nterritoriale inderogabile del primo o di altro giudice ritenendo che\nla competenza sia regolata soltanto per valore, il regolamento di\ncompetenza deve ritenersi inammissibile (v. e pluribus Cassazione 4\nottobre 1996, n. 728; 25 febbraio 2005, n. 4077; 17 luglio 2008, n.\n19792; 23 luglio 2010, n. 17454; 16 luglio 2012, n. 12152; Sez. U. 19\nottobre 2011, n. 21582; 6 novembre 2012, n. 19167; 17 ottobre 2012,\nn. 17811; 19 gennaio 2015, n. 728; 22 luglio 2016, n. 15138; 15\nnovembre 2017, n. 27130; 15 gennaio 2018, n. 775; 25 gennaio 2018, n.\n1835, che motivano tale soluzione in base all\u0027assunto secondo cui,\nper effetto della pronuncia del giudice a quo, la competenza ratione\nvaloris del giudice ad quem a conoscere della lite dovrebbe ritenersi\normai radicata e non piu\u0027 suscettibile di contestazione; v. anche\nCassazione Sez. U. 18 gennaio 2018, n. 1202, che pur confermando la\nmedesima soluzione, la giustificano facendo leva su una lettura\ndell\u0027art. 45 del codice di procedura civile che esse qualificano\n\"minimalista\", in forza della quale la norma in questione non sarebbe\nvolta a garantire l\u0027esatto rispetto ad ogni costo delle regole che\npresiedono al riparto della competenza, bensi\u0027 assicurerebbe soltanto\nil rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la\n\"qualita\u0027\" della domanda, rendendo dunque accettabile - in nome della\nragionevole durata del processo - che una data controversia possa\neventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a\nconoscerne altre di differente valore e per converso inammissibile\nuna istanza di regolamento d\u0027ufficio che, per quanto motivato dalla\ninsussistenza della competenza funzionale affermata dal primo giudice\n- questo era il caso posto all\u0027attenzione delle Sezioni unite -\ncondurrebbe in conclusione, con il suo eventuale accoglimento da\nparte della Corte regolatrice, all\u0027effetto d\u0027un regolamento di\ncompetenza d\u0027ufficio ratione valoris, che invece l\u0027ordinamento non\naccorda per esplicita e legittima, in quanto tale non sindacabile\ninnanzi alla Corte costituzionale, scelta di merito legislativo);»\n(Cass. 29 marzo 2023, n. 8891, in motivazione; enfasi aggiunte). \n 4. Il vincolo interpretativo e il conseguente rilievo ex officio\ndella q.l.c. Questo giudice non ritiene condivisibile il predetto\norientamento. Vero e\u0027 che la norma di cui all\u0027art. 45 del codice di\nprocedura civile sembra consentire il regolamento d\u0027ufficio di\ncompetenza nei soli casi in cui il conflitto (negativo) riguardi la\ncompetenza per materia o per territorio inderogabile, e che a tale\nassunto conduce la formulazione letterale della norma, sull\u0027argomento\nper cui «ubi lex voluit, dixit» sicche\u0027 si tratterebbe di scelta di\npolitica legislativa, discrezionale e come tale insindacabile nel\nmerito. Tuttavia, appare palese l\u0027effetto distorsivo, illegittimo,\nillegale ed iniquo di consentire, in tal modo, che il giudice\nnaturale si spogli della causa «sgradita», affermando dolosamente o\ncon colpa grave (ignorantia legis) la propria incompetenza per\nvalore, radicando definitivamente la competenza in capo ad altro\ngiudice senza che ne sussistano i presupposti di legge. \n Tanto induce questo giudice a sollevare d\u0027ufficio, ex art. 23,\ncomma 3, legge n. 87/1953, la questione di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 45 del codice di procedura civile che riveste natura ictu\noculi pregiudiziale nel giudizio a quo, in quanto ha ad oggetto norme\nche devono essere necessariamente applicate in detta sede processuale\n(cfr. Corte costituzionale n. 203/2016): l\u0027interpretazione\nstrettamente letterale dell\u0027art. 45 del codice di procedura civile,\nnei modi e termini veduti, si pone ad avviso di codesto remittente in\ncontrasto con il principio del giudice naturale precostituito per\nlegge (art. 25 della Costituzione), nella parte in cui, in caso di\ndeclaratoria di incompetenza per valore manifestamente erronea,\nprecludendo al giudice ad quem di sollevare d\u0027ufficio il regolamento\ndi competenza, consente al giudice naturale di spogliarsi della\ncompetenza a decidere cause non gradite, in violazione delle regole\ndi ripartizione verticale della competenza (nel caso di specie, tra\nGiudice di pace e tribunale ordinario). L\u0027irretrattabilita\u0027 -\ndiscendente dal disposto dell\u0027art. 45 del codice di procedura civile\ncosi\u0027 come interpretato dalla Cassazione - della competenza\nindividuata dalla (abnorme) decisione del giudice a quo si risolve\ninfatti nella devoluzione della cognizione ad un giudice non\nnaturale, cioe\u0027 non precostituito per legge, bensi\u0027 individuato - con\ndecisione insindacabile, irrimediabile ed indiscutibile - dal giudice\na quo stesso secondo il proprio capriccio. \n Come si cerchera\u0027 di illustrare nei paragrafi successivi, il\ncarattere imperativo dell\u0027invocato precetto legislativo, che per la\nsua formulazione non lascia alcun margine di discrezionalita\u0027 al\ngiudice, non sembra conciliabile con i principi del vigente\nordinamento processuale; determina effetti ingiusti, iniqui e\npesantemente distorsivi del sistema processuale; reca altresi\u0027 grave\nnocumento all\u0027efficienza (e all\u0027immagine) della funzione\ngiurisdizionale. \n Questo giudice ben conosce la giurisprudenza della Corte\ncostituzionale, secondo cui il sindacato di legittimita\u0027\ncostituzionale si arresta dinanzi alla discrezionalita\u0027 del\nlegislatore; tuttavia, per i modi e termini in cui la\ndiscrezionalita\u0027 e\u0027 stata esercitata, resi manifesti da un precetto\nnormativo che resiste ad ogni sforzo esegetico teso a darne una\nlettura costituzionalmente orientata, si ritiene che essa sia\ntrasmodata in arbitrio o quantomeno in una scelta di politica\nlegislativa non conforme ai canoni di ragionevolezza e come tale\nsindacabile (per questo rilievo, in relazione allo specifico ambito\ndel diritto processuale, v. Corte costituzionale n. 117 del 2012).\nNei paragrafi che seguono si cerchera\u0027 di esporre sinteticamente i\nmotivi di conflitto con i parametri costituzionali, considerando la\nnorma da diversi angoli prospettici in ragione della pluralita\u0027 di\ninteressi lesi. \n 5. Violazione dell\u0027art. 25 della Costituzione, sia isolatamente,\nsia in combinato disposto con l\u0027art. 111 della Costituzione. \n L\u0027art. 25, comma 1, della Costituzione, individua il «giudice\nnaturale», investito della trattazione della controversia - dunque\ndel compito di giudicare i fatti, e valutare gli interessi attinti,\nin modo equilibrato, terzo e imparziale (art. 111 della Costituzione:\nle due norme si compenetrano funzionalmente, l\u0027una essendo al\ncontempo presupposto ed attuazione dell\u0027altra) - nel giudice\nprecostituito per legge (cfr. Corte costituzionale n. 460 del 1994).\nL\u0027on. Consesso adito ha gia\u0027 avuto modo di chiarire come ne discenda\nnon solo il «diritto alla certezza che a giudicare non sara\u0027 un\ngiudice creato a posteriori in relazione ad un fatto gia\u0027\nverificatosi» (C. Cosituzionale n. 88 del 1962) bensi\u0027, cio\u0027 che\nrileva nel caso di specie, il diritto alla certezza del giudice: «il\nprincipio di certezza del giudice, di cui all\u0027art. 25, primo comma,\ndella Costituzione, e\u0027 efficacemente espresso nel concetto di\n\"precostituzione del giudice\", vale a dire nella previa\ndeterminazione della competenza, con riferimento a fattispecie\nastratte realizzabili in futuro, non gia\u0027, a posteriori, in relazione\nad una regiudicanda gia\u0027 insorta». In altri termini, «Il principio in\nesame e\u0027 osservato \"purche\u0027 l\u0027organo giudicante sia stato istituito\ndalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non\nin vista di singole controversie\" (sentenza n. 452 del 1997).\nInoltre, la Corte ha chiarito che l\u0027art. 25 della Costituzione non\nviene violato allorche\u0027 «la legge, sia pure con effetto anche sui\nprocessi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in\nbase ai quali deve essere individuato il giudice competente: in\nquesto caso, infatti, lo spostamento della competenza dall\u0027uno\nall\u0027altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una\nderoga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una\ndeterminata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo\nordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice\n\"naturale\" - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo insindacabile\npotere di merito, sostituisce a quello vigente\" (cosi\u0027, da ultimo, la\nsentenza n. 237 del 2007)» (C. Costituzione n. 30 del 2011, in\nmotivazione). \n Con tutta evidenza, la vicenda odierna non appare conforme ai\npredetti canoni costituzionali: le parti sono state distolte dal loro\n«giudice naturale», che si e\u0027 arbitrariamente ed illegittimamente\nspogliato della controversia, attribuita senza rimedio ad un altro\ngiudice, ancorche\u0027 superiore. Rimangono oscure le ragioni di tale\ncondotta - peraltro, a quanto consta, rivendicata dal giudice a quo,\ncome riferito per le vie brevi dai difensori all\u0027udienza del 21\ngennaio 2025 - che, in disparte ogni valutazione dell\u0027elemento\nsoggettivo, sul piano meramente oggettivo appare non in linea con i\nprecetti di terzieta\u0027 ed imparzialita\u0027 (art. 111 della Costituzione),\ne particolarmente problematica sotto il profilo dell\u0027equilibrio (che\ndella funzione giudicante e\u0027 pre-requisito). \n 6. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. Cio\u0027 determina\naltresi\u0027, ad avviso di questo giudice, violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. La rigidita\u0027 della formulazione dell\u0027art. 45 del codice\ndi procedura civile, nella parte in cui non offre alcun rimedio\nall\u0027abnorme provvedimento declinatorio della competenza, determina il\nparadossale ed inaccettabile effetto di consentire che casi identici\nvengano trattati dal giudice naturale (Giudice di pace) o dal giudice\nsbagliato (tribunale) in ragione non di un criterio legale, ma della\ncorrettezza e buona fede della persona fisica designata come giudice\nnaturale: un Giudice di pace ligio al codice di rito tratter(r)ebbe\nla causa, un altro (piu\u0027 spregiudicato) se ne spoglierebbe radicando\nla competenza definitivamente davanti al tribunale; sicche\u0027 casi\nidentici avrebbero giudici diversi - e rito diverso, per la\ndiversita\u0027 strutturale tra rito ordinario di primo grado e\nprocedimento davanti al Giudice di pace - in ragione della casuale\ninclinazione etica o psichica del singolo Giudice di pace: e valga\nsul punto osservare come il presente contenzioso abbia natura seriale\ne come gli altri giudici di pace dello stesso ufficio, e lo stesso\ndecidente a quo in passato, si siano ben guardati dal declinare la\npropria competenza senza che ne ricorressero i presupposti. E se la\nbase normativa di tale vizio e\u0027 l\u0027art. 45 del codice di procedura\ncivile con la sua veduta delimitazione oggettiva, deve ritenersi che\nsia detta norma a consentire questo diverso trattamento privo di\nqualsiasi ragionevole giustificazione, «si\u0027 da svelare una scelta\narbitraria che sarebbe preclusa al legislatore in una materia, come\nquella processuale, nella quale pure gode di ampia discrezionalita\u0027»\n(C. Costituzione n. 96 del 2024). \n 7. Emerge altresi\u0027 violazione dell\u0027art. 111 della Costituzione.\nCome rilevato in dottrina, la riserva di legge c.d. rinforzata\ncontenuta nel 1° comma dell\u0027art. 111 della Costituzione e\u0027 oggetto di\ndue diverse letture. Per una prima tesi, la norma non precluderebbe\nal legislatore di attribuire al giudice poteri discrezionali piu\u0027 o\nmeno ampi nella determinazione delle forme, delle fasi e delle\nscansioni cronologiche delle attivita\u0027 processuali. Per altra, e piu\u0027\nrigorosa, lettura, viceversa, non puo\u0027 essere ritenuto conforme a\nCostituzione un processo nel quale i poteri delle parti e del giudice\nsiano tutti rimessi, quanto alle modalita\u0027 e ai tempi, alla\ndiscrezionalita\u0027 del giudice stesso: al piu\u0027, tale discrezionalita\u0027\npuo\u0027 sussistere per i soli poteri di governance del processo, non\nanche per quelli che influiscono sul contenuto della decisione. In\naderenza a tale seconda tesi - che, per quel che puo\u0027 valere, anche\nchi scrive condivide - deve ritenersi che «il criterio generale per\nvalutare la legittimita\u0027 costituzionale di norme che attribuiscano al\ngiudice spazi di discrezionalita\u0027 nella conformazione del processo e\u0027\nprobabilmente quello della ragionevolezza, in senso teleologico. Si\ndeve, cioe\u0027, operare un bilanciamento fra le diverse esigenze interne\nal principio del giusto processo. L\u0027attribuzione al giudice di una\ndiscrezionalita\u0027 nella conformazione del processo puo\u0027 essere allora\ngiustificata solo nella misura in cui realizza direttamente una delle\nfinalita\u0027 del giusto processo, ad esempio sotto il profilo della\nragionevole durata. Il legislatore non potra\u0027 mai, pertanto, affidare\nal giudice spazi di assoluta e ingiustificata arbitrarieta\u0027\nnell\u0027applicazione della disciplina processuale»: poiche\u0027 il processo\nnon sarebbe «regolato dalla legge» ma rimesso, appunto, alla\nmutevole, ondivaga ed imprevedibile volonta\u0027 della singola persona\nfisica: nel caso di specie, in ordine all\u0027individuazione del giudice\ncompetente e, per l\u0027effetto, del rito applicabile. \n 8. Emerge altresi\u0027 violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione,\nsotto plurimi profili. In primo luogo poiche\u0027 l\u0027attivita\u0027 della\namministrazione della giustizia sarebbe non conforme ai canoni di\nbuon andamento, efficienza, imparzialita\u0027: le regole della\ngiurisdizione non possono essere affidate al caso ma, appunto, alla\nlegge. In secondo luogo, perche\u0027 l\u0027illegittima trasmigrazione del\nprocedimento dal Giudice di pace al tribunale si risolve in un\nindebito aggravio del carico di lavoro complessivo dell\u0027ufficio e dei\nsingoli magistrati, specie laddove - come nel caso presente - emerga\nla natura non episodica od occasionale, bensi\u0027 volutamente seriale,\ndi tale «spoliazione» da parte del giudice a quo: dalle informazioni\nacquisite in cancelleria risultano trasmessi, con ordinanza-fotocopia\nresa dal medesimo Giudice di pace persona fisica, una decina di\nprocedimenti (alla data del 21 gennaio 2025) (1) tutti di valore\ncontenuto entro la soglia di competenza del giudice a quo, tutti\nsulla medesima tipologia di controversia (richiesta di pagamento\ndella fattura per il servizio di pulizia stradale post-sinistro,\nsvolta dalla concessionaria di pubblico servizio contro\nl\u0027Assicurazione RCA del responsabile e contro quest\u0027ultimo; senza\ndunque alcuna contestazione della responsabilita\u0027 per il sinistro,\nne\u0027 di accertamento della responsabilita\u0027, ne\u0027, tantomeno, di\nrisarcimento del danno a persone o cose), ed assegnati a diversi\ngiudici onorari e togati che subiscono pertanto l\u0027indebita\nassegnazione di un procedimento in via definitiva, senza\npossibilita\u0027, negata dall\u0027art. 45 del codice di procedura civile, di\nrimediare alle distorsioni recate dall\u0027abnorme provvedimento del\ngiudice a quo. Anche le parti, poi, non potranno che patire\ndisorientamento e disagio nel vedere controversie bagatellari,\npacificamente seriali, improvvisamente assegnate ex officio a un\ngiudice diverso senza che alcuna delle domande proposte ne abbia\ndeterminato le condizioni e senza possibilita\u0027 di ritornare avanti al\ngiudice naturale; il tutto in spregio del legittimo affidamento sulla\nbuona fede, correttezza, efficienza, efficacia ed effettivita\u0027\ndell\u0027azione amministrativa, rilevante anche sotto il diverso profilo\ndella prevedibilita\u0027 delle decisioni giudiziarie. \n In secondo luogo, l\u0027interpretazione dell\u0027art. 45 della\nCostituzione veicolata anche dalle SS.UU. si pone non in linea con i\ncanoni costituzionali di cui all\u0027art. 97 della Costituzione anche, e\nsotto diverso profilo, nella parte in cui, consentendo di ritenere\ncristallizzata la riqualificazione della domanda come di valore\nindeterminabile, sostanzialmente avalla l\u0027imposizione di una\nprestazione tributaria indebita, come l\u0027incremento del contributo\nunificato: nel caso di specie, passato da 98 a 518 euro senza che ne\nricorressero i presupposti di legge. \n 9. Conclusioni. Si ritiene, in definitiva, censurabile di\nillegittimita\u0027 costituzionale il disposto dell\u0027art. 45 del codice di\nprocedura civile nella parte in cui, sia per la formulazione\nletterale, sia per l\u0027interpretazione datane dal diritto vivente\ntramite la Corte di cassazione a Sezioni unite (18 gennaio 2018, n.\n1202) e semplici (da ultimo Cassazione 2 agosto 2024, n. 21829;\nCassazione 29 marzo 2023, n. 8891): 1) impone al giudice ad quem la\ntrattazione di un procedimento illegittimamente devolutogli da altro\ngiudice dichiaratosi incompetente per valore; 2) preclude al giudice\nad quem l\u0027attivazione dei rimedi astrattamente ipotizzabili\n(regolamento di competenza ex officio) per dirimere il conflitto\nnegativo; 3) determina l\u0027ingiustificato aggravio delle assegnazioni\ntabellari per i giudici dell\u0027ufficio ad quem, in violazione: a) del\nprincipio di pre-costituzione del giudice naturale (art. 25 della\nCostituzione); b) del principio di buon andamento, efficienza,\nefficacia e razionalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa (art. 97 della\nCostituzione); 4) determina la violazione dell\u0027art. 111 della\nCostituzione rendendo il processo regolato non dalla legge ma, in\ndefinitiva, dall\u0027arbitrio del singolo giudice; 5) determina\nl\u0027irragionevole e ingiustificata diversita\u0027 di regime processuale tra\ncontroversie identiche, in funzione della casuale e soggettiva\nvalutazione di un presupposto rigidamente oggettivo (il valore della\ncontroversia) ad opera del singolo giudice, in violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione; 6) determina un pregiudizio patrimoniale per la\nparte attrice, indebitamente costretta al pagamento di un contributo\nunificato maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto. \n\n(1) 1 RG 1272/2024, 1296/2024, 1509/2024, 1793/2024, 1935/2024,\n 1950/2024, 2021/2024, 69/2025 \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.\n87/1953; \n Ritenuta ex officio rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 45 del codice di\nprocedura civile, nei modi e termini di cui in parte motiva, sospende\nil procedimento in corso; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei\nministri, e comunicata alla Presidenza del Senato e della Camera dei\nDeputati; \n Dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Sezione Civile\ne al Presidente del Tribunale, per le valutazioni di rispettiva\ncompetenza di cui in parte motiva. \n Si comunichi. \n Piacenza, 17 marzo 2025 \n \n Il Giudice: Fazio","elencoNorme":[{"id":"63488","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"pc","denominaz_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"45","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79923","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79924","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79925","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79926","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54817","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Giovanna De Giorgi","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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