GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/38

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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d\u0027uso – Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d\u0027uso della singola unità immobiliare – Ricorso del Governo – Contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. edilizia che ha circoscritto il livello della regolazione comunale in materia di mutamento di destinazione d’uso all’apposizione di sole condizioni e non di limitazioni – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; 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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4574","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/03/2026","relatore":"MARINI F. 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Adeguamento  alla  normativa   statale   di\n  riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), artt. 3, commi 1 e 2,  e\n  36. \n\n\r\n(GU n. 45 del 05-11-2025)\n\r\n    Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione del  Presidente\ndel  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  difeso  dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,\nvia dei Portoghesi, n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it \n    Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, \n    per la declaratoria dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, in  parte\nqua, della legge  della  Regione  Toscana  20  agosto  2025,  n.  51,\npubblicata  nel  B.U.R.  n.  54   del   28   agosto   2025,   recante\n«Semplificazioni in  materia  edilizia.  Adeguamento  alla  normativa\nstatale di riferimento. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014». \n    La proposizione del presente  ricorso  e\u0027  stata  deliberata  dal\nConsiglio dei  ministri  nella  seduta  del  17  ottobre  2025  e  si\ndepositano, a tal fine, estratto  conforme  del  verbale  e  relativo\nallegato. \n    La legge regionale oggetto della presente impugnativa, per quanto\ndi interesse, cosi\u0027 recita nel preambolo: «Considerato quanto  segue:\n1. il decreto-legge n. 69/2024 convertito dalla legge n. 105/2024, ha\nintrodotto importanti modifiche alla  normativa  statale  in  materia\nedilizia;  2.   E\u0027   necessario   conseguentemente,   adeguare   alle\ndisposizioni di principio statali introdotte, la normativa  regionale\ndi cui alla legge regionale n. 65/2014 in  materia  edilizia;  3.  In\nparticolare, e\u0027 necessario:  a)  adeguare  a  quanto  disposto  dalla\nnormativa statale di  riferimento  la  disciplina  del  mutamento  di\ndestinazione d\u0027uso delle singole unita\u0027 immobiliari  ed  il  relativo\nregime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni\ne limitazioni ai mutamenti che  gli  strumenti  urbanistici  comunali\npossono fissare nel rispetto della disciplina nazionale». \n    La  semplificazione  normativa  in  esame   risulta   censurabile\nrelativamente alle disposizioni contenute nell\u0027art. 3, commi 1 e 2  e\nnell\u0027art. 36, per i motivi di seguito illustrati, che appaiono  porsi\nin contrasto con le norme di riferimento contenute  nel  testo  unico\ndell\u0027edilizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.\n380 del 2001 che costituiscono principi fondamentali  in  materia  di\ngoverno del territorio, determinando una lesione sia della competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato in materia di  «determinazione  dei\nlivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e\nsociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio\nnazionale», di cui all\u0027art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della\nCostituzione che della competenza concorrente dello Stato in  materia\ndi «governo del territorio», di cui all\u0027art. 117, terzo comma,  della\nCostituzione. \n    Cio\u0027 premesso, sono censurabili le  seguenti  disposizioni  della\nlegge regionale in esame per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n1) Violazione dell\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione  all\u0027art.\n3, comma 2, legge r. 20 agosto 2025, n. 51 \n    La disposizione contenuta  nell\u0027art.  3,  comma  2,  della  legge\nregionale n. 51/2025, inserisce nell\u0027art. 99 della legge regionale 10\nnovembre 2014, n. 65 un comma aggiuntivo 2-bis, volto a  recepire  le\nsemplificazioni  in  materia  di  mutamento  di  destinazione   d\u0027uso\npreviste dall\u0027art. 23-ter, comma 1-quater, secondo e  terzo  periodo,\ndel testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in\nmateria edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30\ngiugno 2001, n. 380, inserito  dall\u0027art.  1,  comma  1,  lettera  c),\nnumero 1), del decreto- legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. \n    Il citato art. 99, comma 2-bis, della legge regionale n.  65  del\n2014, al secondo periodo, prevede che, in relazione al  mutamento  di\ndestinazione d\u0027uso «verticale» (i.e. tra le categorie  funzionali  di\ncui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e  c),  dell\u0027art.  23-ter  del\nTUE) di singole unita\u0027 immobiliari ubicate nelle zone A), B) e C)  di\ncui all\u0027art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile\n1968, n. 1444, «resta ferma l\u0027applicazione delle disposizioni di  cui\nal Titolo VII, Capo I di cui alla presente  legge».  Il  Titolo  VII,\nCapo I, della legge regionale n.  65  del  2014,  da  ultimo  citato,\ndisciplina  in  generale  la  tipologia  e  la   corresponsione   dei\ncontributi  relativi  agli  interventi  edilizi  e  ai  mutamenti  di\ndestinazione d\u0027uso, con  particolare  riferimento  al  contributo  di\ncostruzione, comprensivo del costo di costruzione e  degli  oneri  di\nurbanizzazione. \n    L\u0027art.  184,  collocato  all\u0027interno  del  Capo  I,   regola   la\ndeterminazione degli oneri  di  urbanizzazione,  stabilendo  che  gli\noneri di urbanizzazione, da intendersi riferiti  sia  alle  opere  di\nurbanizzazione primaria che a  quelle  di  urbanizzazione  secondaria\n(comma 3), sono integralmente dovuti anche nel caso di  mutamento  di\ndestinazione d\u0027uso rilevante degli immobili (comma 1, lettera b)). \n    Per effetto del combinato disposto  dell\u0027art.  99,  comma  2-bis,\nsecondo periodo, e dell\u0027art. 184, commi 1, lettera  b),  e  3,  della\nlegge regionale n. 65 del 2014, il mutamento  di  destinazione  d\u0027uso\n«verticale» rimane assoggettato  non  solo  alla  corresponsione  del\ncontributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione  secondaria,  ma\nanche alla corresponsione del contributo richiesto per gli  oneri  di\nurbanizzazione primaria. \n    Tuttavia, la legislazione statale demanda  alla  discrezionalita\u0027\ndell\u0027ente regionale solo l\u0027imposizione di oneri secondari relativi ai\nmutamenti di destinazione d\u0027uso «verticali»  di  una  singola  unita\u0027\nimmobiliare, non anche degli oneri  di  urbanizzazione  primaria,  in\nquanto  la  debenza  di  tali  oneri  e\u0027  preclusa  alla  radice  dal\nlegislatore statale nel contesto della nuova  impostazione  dell\u0027art.\n23-ter del TUE. \n    Sul punto, appare opportuno ricordare che l\u0027art. 23-ter del  TUE,\ncome modificato dal decreto-legge  n.  69  del  2024,  esprimendo  un\nchiaro favor per l\u0027agevolazione del mutamento di  destinazione  d\u0027uso\n«verticale»,  ha  inteso  introdurre  semplificazioni  sostanziali  e\nprocedurali orientate, tra l\u0027altro, a ridurre gli oneri  economici  a\ncarico  del  richiedente,  per  esempio   escludendo   l\u0027obbligo   di\nreperimento di ulteriori  aree  per  servizi  di  interesse  generale\nprevisto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,\nn. 1444 e dalle disposizioni di legge  regionale,  il  vincolo  della\ndotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto  dalla  legge  17\nagosto 1942, n. 1150 e, come accennato,  facoltizzando,  nei  termini\nteste\u0027 illustrati, il pagamento del contributo richiesto in relazione\nagli oneri di urbanizzazione secondaria. La ratio di siffatte  misure\ndi  agevolazione,  declinate  al  comma  1-quater,  secondo  e  terzo\nperiodo,  del  menzionato  art.  23-ter  del  TUE,   e\u0027   chiaramente\nrinvenibile nella circostanza che nelle zone  A),  B)  e  C)  di  cui\nall\u0027art. 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile\n1968, n. 1444, il mutamento avviene tendenzialmente  in  un  contesto\ngia\u0027 urbanizzato, ove l\u0027incremento del carico urbanistico si  presume\ncompensato o ridimensionato. L\u0027imposizione di detti oneri, in  quanto\ncorrelati alle opere di urbanizzazione necessarie all\u0027utilizzo  degli\nedifici, si risolverebbe, nell\u0027ambito di  contesti  gia\u0027  urbanizzati\n(come sono le zone A), B) e C)), in una sostanziale  duplicazione  di\ncosti a fronte dell\u0027unicita\u0027 dei servizi gia\u0027 predisposti nella  zona\ninteressata (strade residenziali, spazi di  sosta  o  di  parcheggio,\nfognature, rete idrica, pubblica illuminazione). \n    Muovendo  da  tali  considerazioni,  la  formulazione   dell\u0027art.\n23-ter, comma 1-quater, del Trattato sull\u0027Unione  europea  va  quindi\nintesa  come  preclusiva  della   possibilita\u0027   di   richiedere   la\ncorresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria per i mutamenti\ndi destinazione d\u0027uso «verticali». \n    Tale opzione e\u0027 chiaramente confermata: \n        a) dalla formulazione testuale del primo periodo, per cui  il\npredetto mutamento di destinazione d\u0027uso «e\u0027 sempre consentito»,  nel\nrispetto delle previsioni e dei criteri fissati  dallo  stesso  comma\n1-quater; \n        b) dall\u0027esplicita esclusione, contenuta nel  medesimo  comma,\ndell\u0027obbligo  di  reperimento  di  ulteriori  aree  per  servizi   di\ninteresse generale e dei vincoli della dotazione minima di parcheggi,\nsopra richiamata; \n        c) dalla formulazione testuale del secondo periodo,  per  cui\n«Resta fermo, nei  limiti  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione\nregionale, ove previsto, il pagamento del  contributo  richiesto  per\ngli oneri di urbanizzazione secondaria». \n    Tale  ricostruzione  non  appare   inoltre   contraddetta   dalla\ncircostanza per la quale,  in  relazione  ai  medesimi  mutamenti  di\ndestinazione d\u0027uso, continua ad essere dovuto,  ai  sensi  del  terzo\nperiodo dell\u0027art. 23-ter, comma 1-quater, del TUE, il  pagamento  del\ncontributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria,  ove\nprevisto e nei limiti dati dalla legislazione regionale.  Invero,  le\nspese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (asili nido  e\nscuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere,\naree verdi di quartiere,  attrezzature  culturali  e  sanitarie)  non\npossono automaticamente risolversi in una duplicazione di  costi,  in\nquanto sono funzionali alla vita di relazione  degli  abitanti  della\nzona interessata. \n    La presente interpretazione normativa trova ulteriore conferma in\nquanto riportato al  punto  D.2.1.4.  delle  «Linee  di  indirizzo  e\ncriteri interpretativi sull\u0027attuazione del  decreto-legge  29  maggio\n2024, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio\n2024,  n.  105  (Decreto-legge  Salva  Casa)»,  pubblicate  sul  sito\nistituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in\ndata 30 gennaio 2025, per le quali l\u0027art.  23,  comma  1-quater,  del\nTrattato sull\u0027Unione europea deve essere interpretato nel senso  che,\nnei casi di mutamento  di  destinazione  d\u0027uso  «verticale»,  non  e\u0027\ndovuto il pagamento degli oneri  di  urbanizzazione  primaria,  fermo\nrestando il pagamento degli oneri di urbanizzazione  secondaria,  ove\ncio\u0027 sia previsto dalla legislazione regionale. \n    A fronte di cio\u0027, la disposizione di  legge  regionale  in  esame\nmantiene immutata la disciplina previgente in punto  di  assolvimento\ndegli  oneri  urbanistici  e,  pertanto,  non  recepisce  i  principi\ndiscendenti dalle disposizioni statali  prima  illustrate,  le  quali\ntrovano in ogni caso applicazione diretta (cfr. art. 23-ter, comma 3,\nTUE). \n    La disciplina di cui all\u0027art.  23-ter  del  Trattato  sull\u0027Unione\neuropea pone principi fondamentali  nella  materia  del  governo  del\nterritorio e si configura, altresi\u0027, quale livello  essenziale  delle\nprestazioni concernenti i diritti civili e sociali da  garantire  sul\nterritorio nazionale, non potendosi ammettere - su  tale  aspetto  di\nprimario rilievo - una tutela frammentaria a livello territoriale. \n    Risulta, dunque,  violata  la  competenza  legislativa  esclusiva\ndello Stato in materia  di  «determinazione  dei  livelli  essenziali\ndelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono\nessere garantiti su tutto il territorio nazionale», di  cui  all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  nonche\u0027  l\u0027art.\n117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in  contrasto  con  i\nprincipi fondamentali stabiliti dallo Stato in  materia  di  «governo\ndel territorio». \n    Il medesimo art. 3, comma  2,  della  legge  regionale  in  esame\ninserisce nell\u0027art. 99 della  legge  regionale  n.  65  del  2014  un\nulteriore comma aggiuntivo 2-ter, il  quale  prevede  che  i  comuni,\nnell\u0027ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali  o\ndella   definizione   della   disciplina   della   distribuzione    e\nlocalizzazione delle funzioni, possano stabilire, oltre a  specifiche\ncondizioni,  anche  limitazioni  in  relazione  ai  mutamenti   della\ndestinazione d\u0027uso  della  singola  unita\u0027  immobiliare,  siano  essi\n«orizzontali» (i.e. all\u0027interno della stessa categoria funzionale)  o\n«verticali» (nell\u0027accezione sopra chiarita). \n    L\u0027art. 23-ter del TUE, ai commi 1-bis, 1-ter e  1-quater,  sempre\nnell\u0027ottica di agevolare il mutamento della destinazione d\u0027uso  della\nsingola  unita\u0027  immobiliare  all\u0027interno  della   stessa   categoria\nfunzionale   e   tra   le    categorie    funzionali    residenziale,\nturistico-ricettiva,  produttiva  e  direzionale  e  commerciale,  ha\nriconosciuto la possibilita\u0027 per gli strumenti  urbanistici  comunali\ndi fissare  «condizioni»,  quali  misure  di  contingentamento  delle\nrichieste di mutamento di destinazione d\u0027uso finalizzate a preservare\nl\u0027assetto, lo sviluppo armonico del territorio  e  una  distribuzione\nequilibrata dei carichi insediativi. Posto che i poteri pianificatori\ndegli enti locali in  materia  di  destinazioni  territoriali  e  dei\nsingoli edifici possono, in generale, estrinsecarsi  nell\u0027imposizione\ndi condizioni,  limitazioni  o  divieti,  si  puo\u0027  desumere  che  il\nlegislatore  statale,  tenuto  conto  delle   cennate   esigenze   di\nsemplificazione sostanziale e procedurale, abbia  appositamente  -  e\nconsapevolmente - circoscritto il livello della regolazione  comunale\nin materia di mutamento di destinazione d\u0027uso all\u0027apposizione di sole\ncondizioni, quali criteri oggettivi e non discriminatori tali da  non\nrisolversi  in  limitazioni  o  restrizioni  e,  quindi,   riferibili\nesclusivamente agli aspetti concernenti il mutamento di  destinazione\nd\u0027uso in se\u0027 e  non  anche  alle  modalita\u0027  di  realizzazione  degli\ninterventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie  contestuale\nal mutamento stesso. \n    La fissazione da parte degli enti locali di «limitazioni»,  oltre\nche di «condizioni», rischierebbe, infatti, di privare  di  contenuto\nla portata del nuovo art. 23-ter del TUE, che a piu\u0027 riprese  ricorre\na  formulazioni  del  tipo  «sono  sempre  ammessi»  o   «e\u0027   sempre\nconsentito», le quali sottolineano la volonta\u0027  di  fissare  standard\ncomuni sull\u0027intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra\nle esigenze del singolo afferenti al  diritto  di  proprieta\u0027  e  gli\ninteressi  pubblici  connessi  al  governo   del   territorio.   Tale\ninterpretazione e\u0027 suffragata anche  da  quanto  riportato  al  punto\nD.2.1.1.   delle   menzionate   «Linee   di   indirizzo   e   criteri\ninterpretativi sull\u0027attuazione del decreto-legge 29 maggio  2024,  n.\n69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105\n(Decreto-legge  Salva  Casa)»,  che   chiariscono   come   i   poteri\npianificatori  degli  enti  locali   in   materia   di   destinazioni\nterritoriali potranno estrinsecarsi  esclusivamente  nell\u0027imposizione\ndi condizioni. \n    Le disposizioni contenute  nell\u0027art.  3,  comma  2,  della  legge\nregionale  n.  51/2025  appaiono   dunque   violare   la   competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato in materia di  «determinazione  dei\nlivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e\nsociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio\nnazionale», di cui all\u0027art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della\nCostituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi  fondamentali\nstabiliti  dallo  Stato  in  materia  di  «governo  del  territorio»,\nviolando cosi\u0027 l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \n2) Violazione  dell\u0027art.  117,  secondo  comma  lettera  m),  nonche\u0027\ndell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione  all\u0027art.\n3, comma 1 e all\u0027art. 36, legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 \n    L\u0027art. 36 della legge regionale in  oggetto  inserisce  un  nuovo\nart. 252-septies nella legge regionale  n.  65  del  2014,  il  quale\ndifferisce e condiziona l\u0027applicazione  delle  agevolazioni  previste\ndall\u0027art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater,  del  Trattato  sull\u0027Unione\neuropea in tema di mutamento di  destinazione  d\u0027uso  «verticale»  di\nsingole unita\u0027 immobiliari, all\u0027approvazione da parte dei  comuni  di\napposita  variante   di   adeguamento   dei   propri   strumenti   di\npianificazione   urbanistica   o   di   apposita   disciplina   della\ndistribuzione e localizzazione  delle  funzioni,  che  stabilisca  le\nspecifiche  condizioni  e  limitazioni  ai  suddetti   mutamenti   di\ndestinazione d\u0027uso. \n    Nel  richiamare  quanto   sopra   illustrato   in   merito   alle\n«limitazioni», si osserva che le disposizioni di cui al  citato  art.\n23-ter, commi 1-ter e 1-quater si atteggiano a principi  fondamentali\ndella materia che, ai sensi del primo periodo del comma  3  dell\u0027art.\n23-ter del Trattato sull\u0027Unione  europea  («Le  regioni  adeguano  la\npropria legislazione ai principi di cui  al  presente  articolo,  che\ntrovano  in  ogni  caso  applicazione   diretta,   fatta   salva   la\npossibilita\u0027 per le regioni medesime di prevedere  livelli  ulteriori\ndi semplificazione»), trovano in ogni caso applicazione diretta,  con\nla  conseguenza  che  le  stesse  operano  anche  in  carenza   delle\n«specifiche condizioni»  definite  di  volta  in  volta  nelle  forme\nritenute idonee dal comune. \n    Peraltro,  in  considerazione  del  fatto  che  il  citato   art.\n252-septies prevede, al comma 2, che «La variante di  adeguamento  di\ncui al comma 1 e\u0027 approvata entro due anni dalla data di  entrata  in\nvigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 51», si  rileva  come\nl\u0027applicazione delle disposizioni di principio di livello statale sia\nin tal modo differita per un considerevole lasso di  tempo,  tale  da\ncompromettere la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. \n    La censura di illegittimita\u0027 costituzionale che si prospetta  nei\nconfronti dell\u0027art. 36 della  legge  regionale  n.  51  del  2025  si\nestende anche all\u0027art. 3, comma 1, della medesima legge, nella  parte\nin cui, nel sostituire l\u0027alinea del comma 2 dell\u0027art. 99 della  legge\nregionale  n.  65  del  2014  («2.  Fermo  restando  quanto  previsto\ndall\u0027art. 252-septies [...] del presente  articolo»)  fa  riferimento\nall\u0027art.  252-septies  di  nuova   introduzione   per   ribadire   il\ndifferimento dell\u0027applicazione delle semplificazioni  in  materia  di\nmutamento di destinazione d\u0027uso «verticale»  all\u0027avvenuta  emanazione\ndella pertinente regolamentazione comunale. \n    Risulta, dunque,  violata  la  competenza  legislativa  esclusiva\ndello Stato in materia  di  «determinazione  dei  livelli  essenziali\ndelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono\nessere garantiti su tutto il territorio nazionale», di  cui  all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre che  l\u0027art.\n117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   ponendosi   le   suddette\ndisposizioni in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo\nStato in materia di «governo del territorio». \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Si confida che codesta Corte vorra\u0027  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3, commi 1 e 2 e dell\u0027art.  36  della  legge\ndella Regione Toscana 28 agosto 2025, n. 51. \n    Si allega: \n        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio\ndei ministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato. \n    Roma, 23 ottobre 2025 \n \n       Gli Avv.ti dello Stato: Stigliano Messuti - 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