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(violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen.\u0026nbsp;– Disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena minima edittale – Contrasto con l’intero impianto normativo che regola il\u0026nbsp;processo penale minorile, avente come finalità\u0026nbsp;il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale – Contrasto con la normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema di giustizia penale a misura del minore informato al principio di proporzionalità e al principio del minimo intervento – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"A.K. D.B.","altre_parti":"AIPDP, Unione Camere Penali Italiane","testo_atto":"N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale per i minorenni di Bari nel\nprocedimento penale a carico di A.K. D. B.. \n \nProcesso penale - Processo minorile - Sospensione del processo e\n messa alla prova - Modifiche normative ad opera del decreto-legge\n n.123 del 2023, come convertito - Esclusione dell\u0027applicabilita\u0027\n delle disposizioni del comma 1 dell\u0027art. 28 del d.P.R. n. 448 del\n 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai\n delitti previsti dall\u0027art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale),\n nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter cod. pen. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448\n (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di\n imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI \n \n Il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in\ncamera di consiglio, nelle persone dei sigg.: \n dott.ssa Francesca Stilla Presidente; \n dott. Edgardo Bisceglia giudice onorario; \n dott.ssa Rosa Diana giudice onorario; \n nel procedimento penale a carico di D. B. A. K. (nato a ... in\ndata ...) imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 605, 609-bis,\n609-ter ultimo co.1 ipotesi perche\u0027, con diverse azioni esecutive di\nun medesimo disegno criminoso, costringeva la minore G. M. , di anni\n13, a subire atti sessuali privandola altresi\u0027 della sua liberta\u0027\npersonale e, piu\u0027 specificamente, dopo averla invitata da sola presso\nun locale nella sua disponibilita\u0027, l\u0027abbracciava, le toccava\nripetutamente il seno e la schiena e la baciava sulle labbra\nnonostante il suo dissenso, agendo altresi\u0027 con violenza, consistita\nnel prenderla in braccio obbligandola a sedersi su uno sgabello,\nnell\u0027afferrarla per il collo e nel porsi davanti alla porta\nd\u0027ingresso per impedirle di uscire e comunque agendo repentinamente e\nprofittando della propria superiorita\u0027 fisica e dell\u0027assenza di altre\npersone, abbassandosi altresi\u0027 i pantaloni e le mutande e munendosi\ndi preservativi con il chiaro intento di consumare con lei un\nrapporto sessuale. In ... il ... \n All\u0027udienza preliminare del 10 marzo, l\u0027imputato rendeva\ndichiarazioni spontanee, si sottoponeva all\u0027esame e infine chiedeva\nla sospensione del procedimento con avvio del programma trattamentale\ndi messa alla prova. \n La difesa insisteva nella richiesta e chiedeva un breve rinvio al\nfine di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale del comma\n5-bis dell\u0027art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n448/1988. \n Il Collegio rinviava la trattazione del presente procedimento\nalla data del 24 marzo 2025. \n La difesa della parte si riportava alla memoria difensiva\ndepositata in data 17 marzo 2024 e chiedeva che venisse sollevata\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale del comma 5-bis dell\u0027art.\n28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988. \n Il pubblico ministero si associava alla richiesta della parte. \n All\u0027esito dell\u0027udienza odierna, acquisite le richieste delle\nparti, ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n D. B. A. K. , di anni 15, veniva rinviato a giudizio per\nrispondere del delitto di sequestro di persona e di violenza sessuale\naggravata commessa in danno della minore tredicenne G. M.\nQuest\u0027ultima, in sede di sommarie informazioni del 30 marzo 2024 ha\ndichiarato di avere conosciuto l\u0027imputato in occasione di un\nconcerto, di condividere la sua stessa passione di scrivere testi e\ndi comporre musica e di avere deciso di incontrarlo «per scrivere e\ncantare». La minore ha dichiarato: «dopo circa due settimane, durante\nle quali non ci eravamo scambiati messaggi, io gli ho scritto per\nchiedergli quando potevamo incontrarci per scrivere e cantare. Ci\norganizzammo per il giorno ... e in quella circostanza io chiesi a K.\nse poteva far sopraggiungere altri suoi amici; ma quando arrivai allo\nstudio di registrazione riscontrai che eravamo solo io e lui. Ivi\ngiunta io e K. abbiamo iniziato a scrivere la melodia della canzone e\nlui e\u0027 venuto dietro di me e mi ha abbracciato sfiorandomi con la usa\nmano il mio seno dx. Alla cosa io non ho dato peso pensando fosse un\nerrore ma subito dopo e\u0027 ritornato sempre da dietro e mi ha\nabbracciata e mi ha palpato il seno dx da sopra la maglietta; subito\nio mi sono spostata con il corpo e lui e\u0027 ritornato al pianoforte.\nDopo poco K. mi si e\u0027 avvicinato e si e\u0027 seduto su una sedia\nposizionata affianco a quella dove ero seduta io e, in quella\ncircostanza ha infilato la sua mano all\u0027interno della mia maglietta e\nmi ha toccato la schiena e subito dopo e\u0027 passato davanti palpandomi\nprima il seno dx e poi quello sx. Io ho cercato di svincolarmi ma lui\nopponeva resistenza poiche\u0027 mi stringeva con un braccio; dopo essersi\nfermato una prima volta, ha ripreso immediatamente dopo entrando\nproprio all\u0027interno del reggiseno e palpandomi entrambi i seni. In\nquella circostanza sono riuscita a tirargli un morso al polso dx e\nsolo cosi\u0027 lui si e\u0027 staccato. A questo punto poiche\u0027 ero infastidita\nda tale comportamento ho inventato una scusa per potere andare via\novvero gli ho detto che mi stava chiamando mia madre e quindi, mentre\nstavo andando a prendere il giubbotto per andare via, K. si e\u0027\nabbassato i pantaloni e le mutande mostrandomi il suo pene. A questo\npunto io mi sono subito girata di spalle e l\u0027ho invitato piu\u0027 volte\nad alzarsi i pantaloni. Ad un certo punto K. per farmi vedere che si\nera alzato i pantaloni e\u0027 venuto davanti a me e ho riscontrato che\neffettivamente li aveva alzati. Io ho cercato di andare via ma K. si\ne\u0027 posizionato davanti alla porta d\u0027ingresso per impedirmi di uscire\ne, ad un certo punto, mi ha preso in braccio di peso e mi ha fatto\nsedere su uno sgabello. Io mi sono alzata per andare via dicendo a K.\nche mia madre mi stava cercando e lui, per tutta risposta, mi ha\npresa per il collo e mi ha baciata sulle labbra per quattro volte.\nDopo essere uscita fuori dallo studio per la tensione sono scoppiata\na piangere e ho contattato un mio amico [...] preciso che all\u0027inizio\ndel nostro incontro del giorno ... K. ha cercato di baciarmi sulle\nlabbra non riuscendoci a causa della mia reazione. Aggiungo ancora\nche subito ha uscito dalla tasca un pacchetto che ha lanciato sul\ntavolo che solo dopo ho riconosciuto contenere profilattici». \n In occasione dell\u0027udienza del 10 marzo 2025, A. K. D. B.\nammetteva la commissione dei fatti contestati, sia pure precisando di\navere erroneamente supposto il consenso della minore, si dichiarava\nconsapevole della sofferenza arrecata alla vittima e richiedeva la\nsospensione del procedimento con avvio della messa alla prova. \n A tale proposito, l\u0027imputato dichiarava: «Ho 15 anni e quando\nsono successi i fatti avevo poco piu\u0027 di 14 anni. Frequento\nl\u0027istituto professionale di servizi culturali dello spettacolo di ...\ne faccio il 1 anno. In tutte le materie ho la sufficienza sono anche\nresponsabile di classe. Ho conosciuto la ragazza attraverso la\nsorella di M. Lei e\u0027 una cantante e volevamo scrivere una canzone\ninsieme. E\u0027 iniziata un\u0027amicizia, abbiamo iniziato a scriverci e\nsembrava che questa amicizia si stava evolvendo in qualcosa di piu\u0027.\nHo iniziato ad uscire e l\u0027ho invitata a venire a casa di mio nonno\nperche\u0027 a casa di mio nonno c\u0027e\u0027 uno studio di registrazione. Il\nmotivo era passare del tempo insieme e registrare una canzone.\nSentivo che c\u0027era qualcosa d\u0027altro oltre l\u0027amicizia e ho deciso di\nprovarci sfiorandola. Ai primi tocchi la ragazza non ha detto niente\ne ho deciso di continuare. La ragazza dopo 5 minuti ha detto di no.\nHo deciso di fermarmi. Abbiamo continuato la serata e ci siamo fatti\ndei selfie. Provengo da ... un piccolo paese dove tutti ci conosciamo\ne ho avuto l\u0027occasione di incontrarla il mese scorso. Mi sono scusato\ncon la ragazza perche\u0027 dal primo momento mi sono subito pentito.\nAbbiamo subito risolto ma non ci esco. Nel senso che abbiamo\ndimenticato la questione. Abbiamo deciso di fare cosi\u0027 perche\u0027 lei\npensa di aver esagerato con la sua reazione, ma ritengo che avevo\nsbagliato io e le ho detto che ero stato io a sbagliare. Avevo\nsbagliato perche\u0027 ero andato contro il suo consenso. All\u0027inizio ero\nignaro del suo dissenso ma quando mi ha detto di no, ho deciso di\nfermarmi. Queste sono le mie dichiarazioni». \n In sede di esame, l\u0027imputato precisava: ADR: «Confermo quanto\npoc\u0027anzi dichiarato in sede di dichiarazioni spontanee e cioe\u0027 che al\nmomento in cui M. mi ha detto di no, io mi sono fermato». In\nrelazione alle dichiarazioni rese dalla minore M. G. il 30 marzo\n2024, dichiarava: ADR: «Ho gia\u0027 letto queste dichiarazioni e mi sono\nsoffermato su tutti gli atti e in particolare sulla parte del morso e\nposso dire che non mi ricordo. La serata me la ricordo pienamente ma\nquesto dettaglio del morso non lo ricordo proprio. \n ADR: «Voglio spiegare il mio punto di vista. Ogni azione che la\nragazza ha percepito come violenta, e\u0027 frutto della mia inesperienza.\nE\u0027 la mia prima volta che facevo degli avance con lei e in generale\ne\u0027 una delle mie prime volte. Non ho ben compreso all\u0027inizio il suo\nno e questo mi ha portato ad abbassare i pantaloni ma non le mutande\ncome ha detto perche\u0027 lei era girata. Solo a quel punto mi e\u0027 stato\nchiaro il dissenso di M. \n ADR Quanto ai baci che le ho dato sulle labbra posso dire che io\navevo compreso che M. fosse contraria al rapporto sessuale e non ai\nbaci sulle labbra, anche perche\u0027 la fotografia l\u0027abbiamo fatta quando\nla ragazza stava andando via. \n ADR: «Ho scattato una foto che non e\u0027 agli atti ma che io\nconservo sul telefono. Anzi la foto e\u0027 stata scattata da M. con il\nmio telefono alla fine della serata e non siamo insieme. Metto a\ndisposizione del Collegio la fotografia scattata. La fotografia che\nmostro in realta\u0027 e\u0027 uno screenshot di una foto che conservo e che\nmetto a disposizione di tutti.» \n ADR: «Non faccio uso di sostanze stupefacenti. Ma ne ho fatto uso\nuna sola volta a ... era il secondo giorno di scuola, ho fumato una\ncanna e mi sono sentito male» [...] \n ADR del difensore: «Ho compreso che la situazione e\u0027 sbagliata e\ncio\u0027 che ho fatto e\u0027 sbagliato. Non mi sono piu\u0027 permesso ad avere un\ncontatto fisico con una ragazza o una persona senza il consenso\nesplicito. Con la ragazza e con tutti gli amici ho risolto. Ci tengo\na dire che ho conosciuto delle ragazze che sono state molestate e\nsono stato vicino. Ho capito che ho sbagliato perche\u0027 sono andato\ncontro il consenso di M. Con lei avevo un rapporto molto stretto. Ora\nnon ho alcun contatto con lei perche\u0027 andiamo a scuole diverse e\nabbiamo amici diversi». \n Sulla richiesta di messa alla prova, appare necessario\nevidenziare che il 15 novembre 2023, e\u0027 entrata in vigore la legge 13\nnovembre 2023, n. 159 che ha convertito, con modificazioni, il\ndecreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano) recante\n«Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta\u0027\neducativa e alla criminalita\u0027 minorile». \n L\u0027art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge 15 settembre\n2023, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 13 novembre\n2023, n. 159, con l\u0027introduzione del comma 5-bis nell\u0027art. 28 del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, secondo cui «le\ndisposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti\ndall\u0027art. 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate\nai sensi dell\u0027art. 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del\ncodice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi\ndell\u0027art. 609-ter, e dall\u0027art. 628, terzo comma, numeri 2), 3) e\n3-quinquies), del codice penale», ha escluso l\u0027accesso all\u0027istituto\ndella messa alla prova in relazione a determinate tipologie di reato,\ntra cui la violenza sessuale in danno di minorenne e dunque aggravata\nai sensi dell\u0027art. 609-ter del codice penale. \n All\u0027udienza del 24 marzo 2025, la difesa dell\u0027imputato avanzava\nistanza di sospensione del presente procedimento con trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale, ritenuta l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della nuova formulazione dell\u0027art. 28 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988 per violazione degli articoli\n3, 24, 27 commi 1 e 3 e 31, comma 2 della Costituzione. \n Il pubblico ministero riteneva rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di illegittimita\u0027 costituzionale, siccome\nposta dalla parte. \n Cio\u0027 premesso, occorre verificare la rilevanza e non manifesta\ninfondatezza della questione proposta. \n Il vaglio di rilevanza della questione in esame attiene alla\nverifica dell\u0027impossibilita\u0027, per il Giudice a quo, di risolvere il\ncaso pratico sottoposto alla sua attenzione, indipendentemente dalla\nrisoluzione della questione stessa. \n Ebbene, nel caso che occupa, il GUP del Tribunale per i minorenni\ndi Bari dovrebbe applicare il comma 5-bis dell\u0027art. 28 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 448/1988, come di recente\nintrodotto dall\u0027art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge 15\nsettembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 13\nnovembre 2023, n. 159, per rigettare l\u0027istanza dell\u0027imputato che ha\nchiesto di beneficiare della messa alla prova. \n La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova\nnon appare infatti accoglibile atteso che il comma 5-bis dell\u0027art. 28\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, come di\nrecente introdotto dall\u0027art. 6, comma 1, lettera c-bis) del\ndecreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni\nnella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha escluso la messa alla prova\nin relazione a determinate tipologie di reato, tra le quali la\nviolenza sessuale commessa in danno di persona di minore eta\u0027 e\ndunque aggravata ai sensi dell\u0027art. 609-ter del codice penale. \n Detta questione appare allora rilevante in quanto la recente\nriforma impedisce al Collegio di entrare nel merito della valutazione\ncirca la sussistenza dei presupposti per l\u0027accesso alla messa alla\nprova, siccome avanzata dall\u0027imputato A. K. D. B. \n Dunque, l\u0027applicazione di tale norma ai fini del rigetto rende\nrilevante la questione, in quanto si tratterebbe di applicare una\nnorma che si asserisce incostituzionale. \n Per quanto attiene al profilo della non manifesta infondatezza,\nil Collegio ritiene non manifesta infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma in esame sotto il profilo\ndella violazione dell\u0027art. 31, comma secondo della Costituzione. \n Ad avviso del Collegio, la preclusione introdotta dalla norma in\nesame, infatti, appare in contrasto con tutto l\u0027impianto normativo\nche regola il processo penale minorile e che trova il proprio\nfondamento costituzionale nell\u0027art. 31, comma secondo, della\nCostituzione. \n Il processo penale minorile, come noto, in ossequio all\u0027art. 31,\ncomma secondo della Costituzione che recita: «La Repubblica protegge\nla maternita\u0027, l\u0027infanzia e la gioventu\u0027, favorendo gli istituti\nnecessari a tale scopo», e\u0027 volto principalmente al recupero del\nminore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento\nsociale, anche attraverso l\u0027attenuazione dell\u0027offensivita\u0027 del\nprocesso. \n Tutta la ratio della disciplina del processo penale minorile e\u0027\nin effetti basata sulle finalita\u0027 del recupero del minore e della sua\nrapida fuoriuscita dal circuito penale, come piu\u0027 volte la Corte\ncostituzionale ha affermato (cfr. sentenze numeri 125 del 1992, 206\ndel 1987, 222 del 1983, 139 del 6 luglio 2020). \n Al fine del perseguimento di tali finalita\u0027 e dell\u0027individuazione\ndella migliore risposta del sistema alla commissione del reato da\nparte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale e\u0027\nil soggetto di minore eta\u0027, il giudice e\u0027 chiamato, di volta in\nvolta, ad esaminare la personalita\u0027 del minore imputato. Non e\u0027 un\ncaso che, in ogni stato e grado del procedimento minorile, come\nstatuito dall\u0027art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n448/1998, l\u0027Autorita\u0027 giudiziaria debba acquisire «elementi circa le\ncondizioni e le risorse personali, familiari, sociale e ambientali\ndel minorenne al fine di accertarne l\u0027imputabilita\u0027 e il grado di\nresponsabilita\u0027, valutare la rilevanza sociale del fatto nonche\u0027\ndisporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali\nprovvedimenti civili». \n La messa alla prova appare uno dei principali strumenti che\nconsente al giudice di valutare compiutamente la personalita\u0027 del\nminore, sotto l\u0027aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini\ndell\u0027apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno\ndisposti. Se infatti la personalita\u0027 del minorenne e\u0027 avviata a\nsicuro cambiamento (avuto particolare riguardo al riconoscimento\ndella propria responsabilita\u0027, al mutamento delle condizioni di vita\ndel minorenne il quale, ad esempio, abbia ripreso il processo\neducativo o formativo interrotto ovvero abbia avviato un percorso di\ndisintossicazione dalla propria condizione di dipendenza ovvero abbia\niniziato una rivisitazione critica degli agiti) e, all\u0027esito dello\nsvolgimento del programma trattamentale di messa alla prova, il\nminorenne abbia dato prova del superamento di quelle situazioni che\nhanno portato alla commissione del reato, l\u0027ordinamento prevede che\nil Giudice possa dichiarare estinto il reato per esito positivo della\ndisposta prova, essendo venuto meno l\u0027interesse alla pretesa\npunitiva, per il raggiungimento delle finalita\u0027 di recupero del\nminore e del suo reinserimento sociale. Parrebbe infatti sommamente\ningiusto punire un soggetto che, all\u0027esito di un positivo percorso di\nmessa alla prova, abbia conseguito un totale mutamento di vita e sia\ndivenuto «altro» rispetto a quello che ha commesso il reato. \n I tempi di durata previsti per la messa alla prova (sino a tre\nanni per i delitti piu\u0027 gravi), la possibilita\u0027 di verifiche\nintermedie dell\u0027andamento del percorso, cosi\u0027 come le revocabilita\u0027\ndella sospensione, rappresentano elementi idonei a verificare nel\ntempo la serieta\u0027 dell\u0027impegno dell\u0027imputato, cosi\u0027 scongiurando\nstrumentalizzazioni dell\u0027istituto. Inoltre la possibilita\u0027 di\ninserire, nel progetto di messa alla prova, importanti momenti di\nconfronto con i Servizi specialistici (Consultorio Familiare,\nNeuropsichiatria Infantile, SERD) e di supporto psicologico, utili\nnei delitti di relazione caratterizzati da dinamiche affettive\ndisfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e nei delitti di\npedopornografia) riduce il rischio di recidiva, a beneficio della\ngeneralita\u0027 dei consociati. \n Come dunque ampiamente argomentato dalla Corte costituzionale,\nnella sentenza n. 125 del 1995 «la messa alla prova, in conclusione,\ncostituisce, nell\u0027ambito degli istituti di favore tipici del processo\npenale a carico dei minorenni, uno strumento particolarmente\nqualificante, rispondendo, forse piu\u0027 di ogni altro, alle indicate\nfinalita\u0027 della giustizia minorile». \n In questa cornice si colloca la recentissima pronuncia n. 8 del\n14 gennaio 2025 con la quale la Corte, illustrando nel dettaglio le\ncaratteristiche dell\u0027istituto in esame e mettendo in relazione la\nmessa alla prova dell\u0027adulto con la messa alla prova del minorenne,\nha sottolineato la finalita\u0027 rieducativa dell\u0027istituto («la messa\nalla prova nel processo minorile e\u0027 caratterizzata, rispetto a quella\nintrodotta nel 2014 per i procedimenti penali a carico degli adulti,\nda un significativo elemento differenziale: per gli adulti, infatti,\nla messa alla prova e\u0027 ammessa solo per reati di ridotta gravita\u0027\n(individuati dall\u0027art. 168-bis, primo comma, codice penale), postula\nla richiesta dell\u0027imputato e, ove tale richiesta sia formulata nel\ncorso delle indagini preliminari, il consenso del pubblico ministero\n(art. 464-ter del codice di procedura penale), con cio\u0027 rendendo\nevidente la sua natura negoziale e la sua finalita\u0027 deflativa; nella\nmessa alla prova minorile, al contrario, prevalgono nettamente la\nfunzione officiosa del giudice (non avendo pari valore condizionante\nil consenso del minore imputato) e la finalita\u0027 rieducativa.\nSintetizzando la differente portata dei due istituti, la sentenza n.\n139 del 2020 di questa Corte ha chiarito, da ultimo, che, \"[q]uale\nistituto ad applicazione officiosa e illimitata, non condizionata\ncioe\u0027 dalla richiesta dell\u0027imputato, ne\u0027 dal consenso del pubblico\nministero, ne\u0027 sottoposta a limiti oggettivi di pena edittale, la\nmessa alla prova del minore evidenzia caratteristiche specularmente\nopposte a quella dell\u0027adulto, poiche\u0027 l\u0027essenziale finalita\u0027\nrieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente\npersonologico, estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria\"»\n(sentenza n. 8 del 14 gennaio 2025). \n La previsione di un catalogo di reati (tra cui la violenza\nsessuale aggravata ai sensi dell\u0027art. 609-ter, ultimo comma) in\nrelazione ai quali privare l\u0027imputato minorenne della possibilita\u0027 di\naccesso a questo importante istituto di recupero e reinserimento\nsociale costituisce un vulnus di tutela e protezione del minore\nautore del reato. \n D\u0027altra parte la stessa Corte costituzionale, sia pure nella\nmateria della esecuzione della pena detentiva, ha sempre escluso la\npossibilita\u0027 di prevedere nei confronti dei minorenni autori di reato\nrigidi automatismi. \n A tale proposito appare utile richiamare la sentenza n. 90 del 28\naprile 2017 con la quale la stessa Corte costituzionale, dichiarando\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 656, comma 9, lettera a)\ndel codice di procedura penale, per violazione dell\u0027art. 31, secondo\ncomma della Costituzione, nella parte in cui non consentiva la\nsospensione della esecuzione della pena detentiva nei confronti dei\nminorenni condannati per i delitti ivi elencati, ha dichiarato che\n«un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosita\u0027\nlegata al titolo del reato commesso, che esclude la valutazione del\ncaso concreto e delle specifiche esigenze del minore» (sentenza n. 90\ndel 28 aprile 2017). \n Analogamente, nella sentenza n. 263 del 2019, la Corte\ncostituzionale ha affermato che «il cuore della giustizia minorile\ndeve consistere in valutazioni fondate su prognosi individualizzate,\nin grado di assolvere al compito di recupero del minore deviante.\nCio\u0027 comporta l\u0027abbandono di qualsiasi automatismo che escluda\nl\u0027applicazione di benefici o misure alternative» e ancora che «una\npresunzione di pericolosita\u0027 che si basa esclusivamente sul titolo di\nreato, irrigidisce la regola di giudizio in un meccanismo che non\nconsente di tenere conto della storia e del percorso individuale del\nsingolo soggetto e della sua complessiva evoluzione sulla strada\ndella risocializzazione». \n In linea appare pure la recente pronuncia n. 24 del 2025 con la\nquale la Corte costituzionale nel dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 30-ter, comma 5 della legge 26 luglio 1975,\nn. 354, ha sottolineato sostanzialmente come ogni automatismo non\nsolo comprometta la funzione rieducativa della pena ma altresi\u0027\nimpedisca una valutazione individualizzata del percorso di recupero\ndella persona condannata. \n La previsione di preclusioni assolute all\u0027accesso alla messa alla\nprova basate sul titolo di reato per cui si procede costituisce\ninoltre un vulnus anche alla tutela dell\u0027intera collettivita\u0027 contro\ni rischi di una possibile recidiva. \n Orbene, nella vicenda in esame, parrebbero ricorrere tutti i\npresupposti per la sospensione del procedimento e l\u0027avvio della messa\nalla prova. \n L\u0027imputato A. K. D. B. , in sede di udienza preliminare del 10\nmarzo 2025, a seguito della contestazione dei fatti indicati nelle\nimputazioni, ha ammesso la condotta contestata, sia pure sotto il\nprofilo della sussistenza dell\u0027elemento oggettivo contestato. \n Le dichiarazioni rese dall\u0027imputato, all\u0027epoca dei fatti poco\npiu\u0027 che quattordicenne, non appaiono strumentali ma sembrano frutto\ndi un processo di acquisizione di sempre maggiore consapevolezza\nrispetto alla vicenda penale in esame, come anche emerge dalle sue\ndichiarazioni («Voglio spiegare il mio punto di vista. Ogni azione\nche la ragazza ha percepito come violenta, e\u0027 frutto della mia\ninesperienza. E\u0027 la mia prima volta che facevo degli avance con lei e\nin generale e\u0027 una delle mie prime volte. Non ho ben compreso\nall\u0027inizio il suo no e questo mi ha portato ad abbassare i pantaloni\nma non le mutande come ha detto perche\u0027 lei era girata. Solo a quel\npunto mi e\u0027 stato chiaro il dissenso di M. [...] «Ho compreso che la\nsituazione e\u0027 sbagliata e cio\u0027 che ho fatto e\u0027 sbagliato. Non mi sono\npiu\u0027 permesso ad avere un contatto fisico con una ragazza o una\npersona senza il consenso esplicito. Con la ragazza e con tutti gli\namici ho risolto. Ci tengo a dire che ho conosciuto delle ragazze che\nsono state molestate e sono stato vicino. Ho capito che ho sbagliato\nperche\u0027 sono andato contro il consenso di M. Con lei avevo un\nrapporto molto stretto. Ora non ho alcun contatto con lei perche\u0027\nandiamo a scuole diverse e abbiamo amici diversi») e dal contributo\ninformativo reso dagli amici della vittima. \n Gia\u0027 a pochi giorni dal fatto, infatti, secondo quanto dichiarato\ndai minori Y. S. e P. D. , l\u0027imputato appariva pentito della condotta\nagita che aveva ricondotto all\u0027uso di sostanze stupefacenti. \n A tale proposito Y. S. , in data 22 aprile 2024, ha dichiarato:\n«solo qualche giorno dopo occasionalmente in ... ho incontrato K. che\ngia\u0027 conoscevo di vista e gli ho chiesto perche\u0027 avesse fatto quella\ncosa brutta a M. e lui, per tutta risposta mi ha detto \"ero fatto non\ncapivo niente\". Nel dire queste cose mi e\u0027 sembrato pentito di quello\nche aveva fatto». \n In pari data, P. D. ha dichiarato: «mi sono incontrato con K. e\nquando gli ho detto se si rendeva conto di quanto avesse fatto, mi ha\nrisposto dicendo \"non ero consapevole di quello che stavo facendo\npoiche\u0027 ero fatto\" ed ancora \"se volete vi pago e vi do dei grammi\".\nDopo tale affermazione io andai via per la mia strada mentre lui\nando\u0027 per quella sua. Aggiungo che il sabato successivo durante la\nsera, mi sono incontrato nuovamente con K. nei pressi del\nsupermercato F. ed ivi K. che era in compagnia di alcuni suoi amici,\nmi ha nuovamente detto che quanto era accaduto con M. si era\nverificato solo perche\u0027 lui era fatto e nella circostanza oltre a\nrappresentarmi il suo pentimento mi diceva che voleva uscire dal\ngiro». \n Nella relazione dei Servizi minorili dell\u0027Amministrazione della\ngiustizia (U.S.S.M.) del 5 marzo 2025, evidenzia da un lato\nl\u0027inizio di una evoluzione positiva della personalita\u0027 dell\u0027imputato\nil quale, adeguatamente supportato dalla famiglia, si e\u0027 mostrato\ncollaborativo con i Servizi e dall\u0027altro, la necessita\u0027 di\ncoinvolgerlo in attivita\u0027 trattamentali che prevedano il\ncoinvolgimento dei Servizi specialistici, sotto il profilo del\nsupporto psicologico («il minore come gia\u0027 riportato frequenta il\nprimo anno dell\u0027istituto professionale ... di ... , indirizzo\nfotografico e di spettacolo, dopo avere riportato la bocciatura\npresso il liceo musicale di ... In considerazione della sua passione\nper la musica, lo stesso si e\u0027 iscritto presso il Conservatorio di\n... ad un corso propedeutico al primo anno, dove frequenta le lezioni\ndi solfeggio e chitarra classica per due pomeriggi alla settimana.\nRiferisce di portare buoni voti in entrambi i corsi scolastici\nfrequentati. Il suo comportamento a detta dei familiari non presenta\ncriticita\u0027 di rilievo. Il ragazzo sta gradualmente acquisendo una\nminima consapevolezza rispetto alla negativita\u0027 delle condotte che\ngli sono contestate e si dice intenzionato a «riparare all\u0027errore\ncommesso [...] E\u0027 stata altresi\u0027 anticipata la necessita\u0027 che il\nminore, in caso di valutazione di fattibilita\u0027 di messa alla prova,\ndovra\u0027 avviare la frequenza di un percorso di educazione\nall\u0027affettivita\u0027 ed alle relazioni, beneficiare di un supporto\npsicologico finalizzato a realizzare una adeguata revisione critica\ndelle proprie condotte, nonche\u0027 impegnarsi in attivita\u0027 prosociali,\naderendo, di sua iniziativa, a tutte le attivita\u0027 proposte dallo\nstesso USSM»). \n Cio\u0027 posto, l\u0027attuale normativa di riferimento impedisce al\nCollegio di valutare la presenza dei presupposti per la sospensione\ndel procedimento e messa alla prova, con grave pregiudizio per le\nesigenze di recupero e di reinserimento sociale di A. K. D. B. di\ngiovanissima eta\u0027, incensurato e senza altre pendenze, in violazione\ndel secondo comma dell\u0027art. 31 della Costituzione. \n Tra l\u0027altro, nel caso di specie, A. K. D. B. risponde sia del\ndelitto di violenza sessuale aggravata (reato per il quale sarebbe\noperante la preclusione ai sensi del comma 5-bis dell\u0027art. 28,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988) e sia del\ndelitto di sequestro di persona di minore eta\u0027 (reato per il quale\nsarebbe concedibile la messa alla prova). \n Orbene, seguendo le indicazioni del Legislatore, astrattamente,\ne\u0027 ben possibile che una medesima persona possa beneficiare della\nmessa alla prova solo per una parte della condotta agita e, dunque,\nsolo rispetto a questa parte della condotta, parrebbe residuare\nl\u0027interesse del legislatore ad un\u0027analisi approfondita ed\nindividualizzata della sua personalita\u0027 che consenta di cogliere le\nragioni del comportamento deviante e di costruire il piu\u0027 adeguato\nprogetto educativo. E\u0027 di tutta evidenza come tale scelta legislativa\nnon appaia supportata da criterio di ragionevolezza. \n La nuova formulazione dell\u0027art. 28, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 448/1988, introdotta dopo i gravi fatti di Caivano,\nfondamentalmente mossa da comprensibili esigenze di sicurezza e\nordine pubblico, impedisce il necessario bilanciamento tra le\npredette esigenze di sicurezza e ordine pubblico e quelle di\n«protezione dell\u0027infanzia e della gioventu\u0027», privilegiando\nautomaticamente le prime. \n Preme sottolineare come l\u0027emergenza non possa giustificare la\ncompressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di\nminore eta\u0027, nell\u0027ottica di una asserita generica ed indiscriminata\ntutela della salute e della incolumita\u0027 pubblica. \n Come anche rilevato dalla difesa, nella questione in esame, si\nprofila anche il contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, nella\nmisura in cui gli imputati anche di delitti piu\u0027 gravi, in\nconsiderazione della pena edittale prevista, quali i delitti di\nproduzione, cessione e diffusione di materiale pedopornografico, i\ndelitti di strage, di terrorismo, i delitti associativi di stampo\nmafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione, avrebbero\naccesso all\u0027istituto della messa alla prova, negato invece al D. B.\nTale disparita\u0027 di trattamento non appare supportata da alcun\ncriterio di ragionevolezza nelle scelte legislative. \n La preclusione in esame inoltre impedirebbe al minore autore di\nreato di accedere a percorsi educativi, di recupero e di\nrisocializzazione adeguati, residuando peraltro l\u0027applicabilita\u0027\ndella sola condanna alla pena detentiva, fatto salvo il caso in cui\nil minore stesso possa avere accesso alla sanzione sostitutiva della\nsemiliberta\u0027 o della detenzione domiciliare ovvero-del lavoro di\npubblica utilita\u0027 (laddove la pena irrogata non superi\nrispettivamente i quattro e i tre anni). \n In tal senso allora, la condanna di K. a pena detentiva o alle\nsopra indicate sanzioni sostitutive, sanzioni queste prive della\ncapacita\u0027 educativa e responsabilizzante del programma trattamentale\ndi messa alla prova, parrebbe allora in contrasto con l\u0027art. 27,\ncomma 3 della Costituzione, letto in combinato disposto con l\u0027art.\n31, comma 2 della Costituzione, realizzandosi l\u0027effetto di sottoporre\nil minore (in questo caso poco piu\u0027 che quattordicenne e dunque\nsoggetto con una personalita\u0027 ancora in fieri e alla ricerca di una\nidentita\u0027) a un trattamento sanzionatorio privo di adeguata valenza\neducativa. \n La previsione di delitti ostativi all\u0027accesso alla messa alla\nprova minorile si pone anche in netto contrasto con tutta la\nnormativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema\ndi giustizia penale a misura del minore informato al principio di\nproporzionalita\u0027, avuto riguardo alla gravita\u0027 del reato, all\u0027eta\u0027\ndel minore, al suo benessere psico-fisico e mentale, sviluppo,\ncapacita\u0027 e circostanze personali) e al principio del minimo\nintervento. \n La preclusione in esame appare in contrasto con il principio di\ndiritto sancito dall\u0027art. 40 della Convenzione ONU secondo cui «gli\nStati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o\nriconosciuto colpevole di avere commesso un reato il diritto a un\ntrattamento tale da favorire il suo senso di dignita\u0027 e del valore\npersonale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell\u0027uomo e le\nliberta\u0027 fondamentali e che tenga conto della sua eta\u0027 nonche\u0027 della\nnecessita\u0027 di facilitare il suo reinserimento nella societa\u0027 e di\nfargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest\u0027ultima». \n La previsione di cui al comma 5-bis dell\u0027art. 28, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1998 appare in contrasto con tutta\nla normativa sovranazionale che indica al Legislatore un modello di\nintervento che preveda per i minori del circuito penale il ricorso\nalla privazione della liberta\u0027 quale ultima istanza, che favorisca il\nreinserimento del minore nel tessuto sociale, scongiurando ogni\nqualsivoglia stigmatizzazione e favorisca, ove possibile, nuove forme\ndi confronto con la vittima. \n Tra tutti gli atti internazionali, a tale proposito, appare utile\nrichiamare le Regole minime per l\u0027amministrazione della giustizia\nminorile, c.d. Regole di Pechino (approvate dall\u0027Assemblea generale\ndelle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985), le Regole ONU per la\nprotezione dei minori privati della liberta\u0027 (approvate\ndall\u0027Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 14 dicembre\n1990), c.d. Regole dell\u0027Havana, la Raccomandazione del Comitato dei\nministri del Consiglio d\u0027Europa in data 5 novembre 2008 sulle regole\ndel trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o a\nmisure restrittive della liberta\u0027 personale, le Linee guida su una\ngiustizia a misura di minore adottate dal Consiglio d\u0027Europa nel 2010\ne la direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio\ndell\u002711 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati\no imputati nei procedimenti penali. \n Il contrasto che dunque si profila tra la norma interna in esame\ne la normativa sovranazionale richiamata rende necessario investire\nla Corte costituzionale anche per il tramite dell\u0027art. 117 Cost.\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 28, comma\n5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 nella\nparte in cui la citata norma prevedendo reati ostativi all\u0027accesso\nalla messa alla prova impedisce la realizzazione dei preminenti\ninteressi dei minori come tracciati dalle norme internazionali\nrichiamate, in violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali che ne conseguono. \n In conclusione, la previsione ex lege del divieto assoluto di\naccesso alla messa alla prova, nei casi di violenza sessuale\naggravata, ai sensi del comma 5-bis dell\u0027art. 28 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 448/1988 appare dunque contrastare con\nl\u0027art. 31, comma secondo, art. 3, 27 comma 3 e 117, primo comma della\nCostituzione, sottraendo al vaglio di un Giudice specializzato e\ninterdisciplinare la possibilita\u0027 di valutare, caso per caso, le\ncondizioni contingenti, per rendere la risposta del processo penale\nminorile aderente alla personalita\u0027 del minore e maggiormente\nrispondente alla finalita\u0027 rieducative, di recupero e di\nreinserimento sociale del minore autore di reato. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. \n Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva,\nnei termini dinanzi indicati, questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 28, comma 5-bis del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 448/1988 per contrasto con gli articoli 31,\nsecondo camma, 3, 27 terzo comma e 117 primo comma della\nCostituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui\nal comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall\u0027art. 609-bis del\ncodice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 609-ter del\ncodice penale. \n Sospende il procedimento penale in corso e dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Dispone che, a cura della cancelleria in sede, la presente\nordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 a A. K. D. B. a sua madre, al difensore di fiducia e al\npubblico ministero. \n Ordina che, a cura della cancelleria in sede, l\u0027ordinanza sia\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Segnala che, a norma dell\u0027art. 52 del decreto legislativo n.\n196/2003 e succ. modifiche, in caso di diffusione del presente\nprovvedimento dovranno essere omessi le generalita\u0027 e gli altri dati\nidentificativi dei minorenni. \n Bari, 24 marzo 2025 \n \n Il Presidente estensore: Stilla","elencoNorme":[{"id":"62415","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/09/1988","data_nir":"1988-09-22","numero_legge":"448","descrizionenesso":"aggiunto 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