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P. difeso di fiducia dall\u0027avvocato Mariza Zariani del foro\ndi Verbania; \n e A. B. difeso di fiducia dall\u0027avvocato Carlo Ruga Riva del\nforo di Verbania; \n Ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale avente ad oggetto l\u0027art. 410 del\ncodice di procedura penale laddove esso non prevede al terzo comma,\nnella ipotesi in cui l\u0027opposizione sia infondata, un regime di\nristoro delle spese legali sostenute nonche\u0027 di risarcimento degli\neventuali maggiori danni sofferti in favore dell\u0027indagato chiamato a\ndifendersi nel relativo procedimento previsto dall\u0027art. 409 del\ncodice di procedura penale; \n \n Osserva \n \nRilevanza \n In primo luogo la questione, ove fondata, e\u0027 rilevante nel\npresente procedimento per essere inammissibile nel merito la\nformulata opposizione alla archiviazione. \n Valga quanto segue: \n dall\u0027esame della denuncia/querela depositata in data 30\nluglio 2024 da P. C. , proprietaria di una villa con giardino alla\nvia ... nel Comune di ... , si evince come: \nella si sia portata nel Comune montano in data ... per preparare la\ncasa per le vacanze degli anziani genitori i quali avrebbero dovuto\nraggiungerla in data ...; \nal ... ella abbia verificato l\u0027impossibilita\u0027 di accedere alla\npropria villa per la presenza di una voragine sulla strada pubblica; \nin data ... sarebbe rimasta inevasa una istanza formulata sia pure\nverbalmente al Sindaco avente ad oggetto un immediato ripristino\ndell\u0027accesso in sicurezza; \nugualmente inevasa sarebbe rimasta anche la PEC inviata al Sindaco ed\nal Comandante della Polizia locale. Invero il Sindaco rispondeva alla\nmail invitando l\u0027opponente a «dare una mano». \n Nella querela sono quindi esposti i diversi tentativi posti\nin essere dalla querelante per coinvolgere il Comune nella rimozione\ndegli impedimenti all\u0027accesso alla propria villa i quali, alla fine,\nsarebbero stati rimossi soltanto da una pattuglia dei Carabinieri i\nquali riuscivano a superare il dislivello tra la strada pubblica e\nl\u0027accesso alla proprieta\u0027 «assemblando con le pietre presenti una\nsorta di rampa». \n Infine, solo in data ... la querelante da\u0027 atto di un\nintervento ad opera di una ruspa inviata dall\u0027amministrazione\ncomunale che avrebbe riempito con terriccio il dislivello\nall\u0027ingresso del cancello «effettuando comunque un lavoro provvisorio\ned approssimativo». \n Ha, quindi e conclusivamente, lamentano in capo\nall\u0027amministrazione comunale individuata nel Sindaco e nel Comandante\ndella Polizia locale i reati di omissione di atti di ufficio e quello\ndi violenza privata. \n Il pubblico ministero ha chiesto l\u0027archiviazione del\nprocedimento fondando l\u0027insussistenza delle fattispecie criminose\nipotizzate sul fatto noto costituito dal violento nubifragio che si\ne\u0027 abbattuto sul Comune di ... e che ha visto impegnata\nl\u0027amministrazione locale in una attivita\u0027 di messa in sicurezza\ndell\u0027intero abitato ben piu\u0027 vasta e complessa rispetto all\u0027omesso\nintervento lamentato dalla querelante. Da cio\u0027 l\u0027esclusione di\nqualsivoglia elemento soggettivo idoneo a sorreggere una ragionevole\naffermazione di responsabilita\u0027 penale dei due indagati. \n Avverso la richiesta di archiviazione la querelante ha\nformulato opposizione la quale, recuperata all\u0027esito di un giudizio\ndi reclamo, ha potuto essere esaminata nel contraddittorio con gli\nindagati. \n La difesa dell\u0027opponente, nulla aggiungendo ai fatti come\nnarrati in querela ha, invero, chiesto una diversa valutazione\ndell\u0027operato della amministrazione sostanzialmente ridimensionando\nl\u0027impegno di quest\u0027ultima nelle attivita\u0027 di messa in sicurezza in\ncorso ed affermando la loro estraneita\u0027 rispetto alla azione\nrichiesta. In particolare, ha osservato la opponetene, l\u0027ordinanza\ncontingibile ed urgente n. ... del ... richiamata negli atti di\nindagine a favore della azione amministrativa con cui il Comune\navrebbe inteso fronteggiare l\u0027emergenza non avrebbe riguardato la via\nsulla quale vi e\u0027 l\u0027accesso alla propria villa: da qui, quindi,\nl\u0027assenza di un fattivo impegno del comune nei propri confronti. \n Si sono ritualmente costituiti nel procedimento sia il\nSindaco ... sia il Comandante della Polizia locale riprendendo, nel\nmerito, le osservazioni del pubblico ministero di cui hanno quindi\nchiesto l\u0027accoglimento. \n All\u0027esito del contraddittorio, l\u0027opposizione e\u0027 infondata e\nla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero va\naccolta. \n Ebbene il dato storico da cui e\u0027 necessario partire e\u0027 il fatto\ndella alluvione che in data ... ha colpito il Comune di .... \n Che si sia trattato di un evento di eccezionale portata\ndisastrosa non e\u0027 in discussione (cfr. articoli di giornale tratti da\nfonti aperte e l\u0027impiego di mezzi straordinari messi a disposizione\ndai Vigili del fuoco intervenuti da tutta la Regione Piemonte\ndocumentata in atti). \n Tanto e\u0027 vero che ad esso e\u0027 conseguita, tra le altre, una\nordinanza - la n. ... del ... - con la quale veniva disposta\nl\u0027evacuazione di parte della popolazione civile dell\u0027abitato di .... \n Posto allora come conformemente al principio di offensivita\u0027 che\nfonda il carattere residuale della iniziativa penale, il tempo\ndell\u0027azione amministrativa ai fini della sua rilevanza penale va\nnecessariamente collegato agli interessi che vi sono sottesi, nella\nfattispecie del caso concreto, il sia pure legittimo interesse della\nquerelante a fruire di un agevole passaggio alla propria abitazione\nal fine di far godere del clima fresco i propri anziani genitori era\nevidentemente e grandemente recessivo rispetto all\u0027interesse della\nComunita\u0027 di ... a vedere ristabilite le condizioni di pubblica\nincolumita\u0027 dell\u0027intero territorio comunale attraverso l\u0027impegno\ndella propria amministrazione. \n E cosi\u0027, posto che per effetto della eccezionale precipitazione\npiovosa sono esondati il torrente ... ed il rio ... in localita\u0027 ...\ne gran parte dell\u0027abitato di ... e\u0027 stato invaso dai detriti,\nl\u0027amministrazione comunale ha impegnato le proprie risorse personali\ne stanziato euro 900.000 per i primi lavori di somma urgenza e messa\nin sicurezza. \n Rispetto all\u0027interesse generale della collettivita\u0027 non vi sono,\nquindi, state omissioni da parte dell\u0027amministrazione comunale. \n Ugualmente a dirsi anche rispetto al caso particolare della\nquerelante per la quale non e\u0027 possibile rinvenire alcuna omissione:\nlo stesso Sindaco, con la propria risposta data via mail il ...,\npreso atto della diffida mossagli, ha sostanzialmente dichiarato\nl\u0027impossibilita\u0027 allo stato di rispondere come richiesto chiedendo,\nanzi, «una mano». \n Con il che anche una persona disattenta prendendo spunto dalla\nrichiesta di aiuto disarmata posta in essere dal Sindaco poteva\nprendere contezza e realizzare il disastro attorno a se\u0027. \n Con il che si e\u0027 manifestata l\u0027inidoneita\u0027 del supplemento\nistruttorio richiesto al fine di sondare la fondatezza della notizia\ndi reato: per la sola estensione dei danni subiti dal Comune, di\nnessuna rilevanza e\u0027 il fatto che la primaria attivita\u0027 di messa in\nsicurezza non abbia riguardato la piazza del Comune ma altre zone. Un\naccertamento, quindi irrilevante, a cui sarebbero state dirette le\ndomande fatte oggetto del supplemento istruttorio sollecitato\ndall\u0027opponente: sia all\u0027amministratore della ditta edile incaricata\ndei primi interventi di somma urgenza sia ai tecnici incaricati della\nrelativa direzione lavori. Diverso sarebbe stato se il Comune fosse,\ninvece, intervenuto in zone non necessitanti di un intervento urgente\ndi messa in sicurezza per favorire interventi secondari di minore\nimportanza e, soprattutto, non idonei ad incidere sulla rimozione dei\npericoli di nuovi franamenti. Un intervento nel quale si sarebbe\ncertamente annoverato quello richiesto dalla querelante atteso, ancor\ndi piu\u0027, che come risulta dalla querela tale interesse ha potuto\nessere soddisfatto sia pure in via precaria dall\u0027impegno di una\npattuglia dei Carabinieri che ha messo qualche pietra a riempire il\ndislivello creatosi. \n Riprendendo, quindi, le motivazioni gia\u0027 espresse dal pubblico\nministero per fondare la richiesta di archiviazione, nella\nfattispecie del caso concreto ne\u0027 vi e\u0027 il dolo di alcuna fattispecie\ncriminosa tra quelle ipotizzate ne\u0027, invero, vi e\u0027 l\u0027elemento\nmateriale della condotta non avendo la querelante allegato\nspecificatamente il comportamento che aliunde poteva materialmente\nattendersi nelle date circostanze di tempo e di luogo da parte degli\norgani dell\u0027amministrazione comunale. \n Se le considerazioni che precedono portano, quindi, a ritenere\ninfondata l\u0027opposizione coltivata dalla querelante, tale infondatezza\nrende rilevante la questione di costituzionalita\u0027 sollecitata dalla\ndifesa del Sindaco opposto ... - la quale ha formalmente chiesto la\ncondanna della opponente alle spese di lite e ai danni non\npatrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento. \nNon manifesta infondatezza \n Fermo quanto detto circa la rilevanza, si osserva come il\nlegislatore nell\u0027ambito del procedimento di opposizione alla\narchiviazione, disciplinato dagli articoli 409 e 410 del codice di\nprocedura penale non preveda alcuna forma di ristoro in favore della\npersona sottoposta alle indagini la quale sia stata costretta per\neffetto della opposizione formulata dal querelante a costituirsi\nnella relativa sede procedimentale, in particolare, nell\u0027udienza da\ncelebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di\nun difensore. Sia esso l\u0027avvocato nominato di fiducia oppure\nassegnato di ufficio. \n Sul punto, infatti, si osserva che la giurisprudenza della Corte\ncostituzionale gia\u0027 si e\u0027 espressa in ordine all\u0027estensione\ndell\u0027obbligo di informazione in ordine alla fissazione dell\u0027udienza\ncamerale anche nei confronti del difensore della persona sottoposta\nalle indagini nonostante il silenzio della lettera della norma (cfr.\nsentenza della Corte costituzionale n. 418 del 1993). Da cio\u0027 ne\nconsegue, quindi, come nel caso di opposizione alla archiviazione, la\npresenza necessaria della difesa tecnica a favore dell\u0027indagato lo\nesponga sempre e necessariamente alla sopportazione dei relativi\ncosti. \n Costi che, nell\u0027ipotesi che ci occupa sono evidentemente\nprovocati proprio e sostanzialmente dalla iniziativa della persona\noffesa. \n E\u0027 ben vero che la legge non prevede un automatismo tra il\ndeposito della opposizione e la fissazione dell\u0027udienza camerale da\nparte del giudice per le indagini preliminari. \n Tuttavia posto che il controllo della ammissibilita\u0027 della\nopposizione da parte del giudice per le indagini preliminari assume\nun contenuto eminentemente formale, la presentazione di una\nopposizione formalmente ammissibile in quanto presenti indagini\nsuppletive «pertinenti» al caso concreto, determina l\u0027insorgere di un\nobbligo da parte del giudice per le indagini preliminari alla\ninstaurazione del procedimento camerale. \n Sul punto e\u0027 d\u0027altra parte costante l\u0027insegnamento della\ngiurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale nel\ngiudizio di ammissibilita\u0027 della opposizione le «ragioni di\ninammissibilita\u0027 indicate tassativamente dall\u0027art. 410, comma 1 del\ncodice di procedura penale non sono suscettibili di discrezionali\nestensioni, ne\u0027 possono consistere in valutazioni anticipate di\nmerito o in prognosi di fondatezza, senza incorrere nella lesione del\ndiritto della persona offesa all\u0027attivazione del contraddittorio». \n Da cio\u0027 discende allora la considerazione per cui in assenza di\nsostanziale responsabilita\u0027 in capo alla persona offesa, l\u0027iniziativa\ndi quest\u0027ultima trasmodi dal concorrere indirettamente nella tutela\ndella obbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale per travalicare i confini di\nuna azione meramente emulativa che non puo\u0027 trovare tutela\nnell\u0027ordinamento giuridico. \n Cio\u0027 a maggior ragione laddove si consideri che una opposizione\nalla archiviazione puo\u0027 anche essere formulata dalla persona offesa\nsenza la assistenza di un avvocato la cui presenza, laddove fosse\nstata invece prevista come obbligatoria, potrebbe comunque costituire\nun qualche presidio di serieta\u0027 giuridica della iniziativa. \n Si ritiene che le considerazioni fin qui svolte rendano ex se\nragione della irragionevolezza della disciplina tratteggiata e della\nsua violazione dell\u0027art. 24 della Costituzione laddove esso tutela la\neffettivita\u0027 del diritto di difesa. \n Tuttavia si ritiene ugualmente rilevante il riferimento fatto\nquale tertium comparationis alla disciplina prevista dall\u0027art. 427\ndel codice di procedura penale che al secondo ed al terzo comma\nprevede che «nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne e\u0027\nfatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle\nspese sostenute dall\u0027imputato e, se il querelante si e\u0027 costituito\nparte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile\ncitato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese\npossono essere compensate in tutto o in parte». \n E proprio il riferimento nell\u0027art. 427 del codice di procedura\npenale alle sole ipotesi di reati procedibili a querela corrobora\nl\u0027affermazione della immanenza nel nostro ordinamento di un principio\nper cui alla affermazione di un diritto deve necessariamente\ncorrelarsi una posizione di responsabilita\u0027 posta in capo al titolare\ndi quel diritto. \n La mancata previsione, quindi, di una responsabilita\u0027 in capo\nalla persona offesa che introduca il procedimento di opposizione si\ntraduce allora in una evidente asimmetria di trattamento con la\npersona sottoposta alle indagini che, a sua volta, determina cosi\u0027\nuna irragionevole violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n Una assenza di responsabilita\u0027 che, proprio per non essere\nprevista dal codice di procedura penale, neppure si ritiene che possa\nessere recuperata in una autonoma domanda civilistica. \n Nella fattispecie del caso concreto, come piu\u0027 sopra osservato,\nl\u0027opposizione alla archiviazione richiesta dal pubblico ministero da\nparte di P. C. e\u0027 stata coltivata con colpa grave, ed essa nel\nsilenzio della legge esaminata espone concretamente le due persone\nindagate - A. B. e P. P. - al pregiudizio sofferto al proprio diritto\ndi difesa che, allo stato della normativa, non trova possibilita\u0027 di\nristoro. Un pregiudizio che, concretamente, si invera da un lato\nquale immediato danno economico nella liquidazione giudiziale dei\ncompensi come da nota spese depositata dall\u0027avvocato Ruga Riva e,\ndall\u0027altro lato, nel danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta\nesposizione al procedimento camerale celebratosi. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e\nl\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l\u0027art. 159 del codice\npenale: \n dichiara non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, per contrarieta\u0027 all\u0027art. 24 ed all\u0027art.\n3 della Costituzione, degli articoli 409 e 410 del codice di\nprocedura penale nella parte non prevedono alcuna forma di ristoro in\nfavore della persona indagata per il caso di inammissibilita\u0027 nel\nmerito della opposizione alla archiviazione; \n ordina, di conseguenza, l\u0027immediata trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale; \n dispone che la presente ordinanza sia integralmente\nnotificata e comunicata alle parti e che sia altresi\u0027 notificata al\nPresidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente\ndella Camera dei deputati e al Presidente del Senato della\nRepubblica; \n dispone la sospensione del procedimento. \n Verbania, 12 giugno 2025 \n \n Il giudice: D\u0027Urso","elencoNorme":[{"id":"63474","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63475","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"410","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79898","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79899","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54807","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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