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Sardegna","_oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 2 aprile 2025, prot. 177, dell’11 aprile 2025, prot. 192, e del 14 aprile 2025, prot. 203, i quali, asseritamente, hanno disposto di non applicare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, affermando “l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021”.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","_stato_fissazione":"","id_seduta":"","_data_seduta":"","_descrizione_seduta":"","_nome_relatore":"","_testo_atto":"N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 05 giugno 2025\n\r\nRicorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in\ncancelleria il 5 giugno 2025 (della Regione autonoma della Sardegna). \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Provvedimenti\n del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica (MASE),\n Direzione generale valutazioni ambientali, del 2 aprile 2025, prot.\n 177, dell\u002711 aprile 2025, prot. 192, e del 14 aprile 2025, prot.\n 203, i quali, asseritamente, hanno disposto di non applicare la\n legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, affermando\n \"l\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia disposizione normativa di rango\n regionale che, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per\n incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee\n identificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027articolo 20\n del d.lgs. n. 199 del 2021\". \n- Provvedimenti del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\n energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 2\n aprile 2025, prot. 177, dell\u002711 aprile 2025, prot. 192, e del 14\n aprile 2025, prot. 203, e ogni altro atto presupposto,\n consequenziale e connesso. \n\n\r\n(GU n. 25 del 18-06-2025)\n\r\n Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione autonoma\ndella Sardegna (C.F. 80002870923), con sede legale in Cagliari, viale\nTrento n. 69, in persona della Presidente Alessandra Todde,\nautorizzata con deliberazione della giunta regionale del 31 maggio\n2025 n. 29/24 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e\ndisgiuntamente, come da procura speciale annessa al presente atto,\ndagli avv.ti Mattia Pani (cod. fisc.: PNAMTT74P02B354J; fax:\n070/6062418; pec: mapani@pec.regione.sardegna.it), Giovanni Parisi\ncod. fisc.: PRSGNN75A07B354D; fax: 070/6062669; pec:\ngparisi@pec.regione.sardegna.it) e Andrea Secchi (cod. fisc.:\nSCCNDR74T27I452H; fax: 070/6062418; pec:\nasecchi@pec.regione.sardegna.it) dell\u0027Avvocatura regionale, ed\nelettivamente domiciliata come dai suddetti indirizzi digitali e\npresso l\u0027Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma,\nvia Lucullo n. 24 - ricorrente; \n Contro lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei\nministri (cod. fisc. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso\nex lege dall\u0027Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale presso\nl\u0027indirizzo di posta elettronica certificata\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.) ma\nanche all\u0027indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it \n il Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica (c.f.:\n97047140583), nella persona del Ministro in carica, rappresentato e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale\npresso l\u0027indirizzo di posta elettronica certificata\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.) ma\nanche all\u0027indirizzo mase@pec.mase.gov.it - resistente; \n e contro la Direzione generale Valutazioni ambientali, del\nministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, nella persona\ndel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale presso\nl\u0027indirizzo di posta elettronica certificata\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro PP.AA.) ma\nanche all\u0027indirizzo pec: va@pec.mase.gov.it - resistente; \n per la declaratoria che: \n A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi\namministrativi, e nella specie al Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, Direzione generale Valutazioni ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale\nn. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate), non\nessendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa\nquella statale, sindacarne la legittimita\u0027 costituzionale e/o la\npossibilita\u0027 di esercizio del potere legislativo da parte del\nconsiglio regionale della Sardegna al fine di una loro\ndisapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica\nconseguenza che sono percio\u0027 illegittimi gli atti adottati dalla\nDirezione generale Valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non\napplicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure\nurgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi», che ha individuato le aree e le superfici idonee e\nnon idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile; \n ovvero, in subordine che \n B) spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell\u0027art. 3,\nlettera f) dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975,\nla potesta\u0027 legislativa esclusiva in materia di urbanistica e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo statuto) in una\ncon i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio della predetta\npotesta\u0027 legislativa, anche nella materia della «produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica» (di cui pure la medesima\nregione dispone di potesta\u0027 legislativa ai sensi dell\u0027art. 4 del\nproprio statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva regionale; \n ed in ulteriore subordine che \n C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare\nil campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi\ndell\u0027art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021,\ne, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee\ne non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di\nenergia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi. \n e per il conseguente annullamento dei provvedimenti del Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale\nValutazioni ambientali, del 2 aprile 2025 (trasmesso l\u00278 aprile\n2025), prot. 177 (doc. 2), dell\u002711 aprile 2025 (trasmesso il 14\naprile 2025), prot. 192 (doc. 3) e del 14 aprile 2025 (trasmesso il\n22 aprile 2025), prot. 203, (doc. 4) e di ogni altro atto\npresupposto, consequenziale e connesso. \n \n Fatto \n \n La controversia per cui e\u0027 causa riguarda i procedimenti per il\nrilascio della VIA (Valutazione di impatto ambientale) di competenza\nministeriale (ossia il Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica) che, ordinariamente, per gli impianti di produzione per\nle energie rinnovabili di grossa taglia, viene rilasciata a mezzo\ndecreto della Direzione generale valutazione impatti ambientali\nafferente al medesimo Ministero, seppur previa acquisizione\ndell\u0027obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che\nricadono nel suo territorio) la quale, invece, e\u0027 a sua volta\ncompetente ad adottare il provvedimento finale nel predetto\nprocedimento di VIA solo per le iniziative di piu\u0027 contenute\ndimensioni (sempre ricadenti nel proprio contesto territoriale di\nriferimento). \n Nel caso di specie la Direzione valutazione impatti ambientali,\ndando seguito alle specifiche richieste di pronuncia di\ncompatibilita\u0027 ambientale (su progetti di realizzazione di tre\ndiversi impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Sassari\n(1) ) pervenute su iniziativa di alcuni operatori economici privati,\nin esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al\nrilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali, con un percorso\nargomentativo sostanzialmente identico, ha emesso un giudizio di\ncompatibilita\u0027 ambientale positivo senza neppure verificare se il\nprogetto di volta in volta in esame insistesse o meno in area\nindividuata come idonea/non idonea ai sensi della vigente legge\nregionale n. 20/2024 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della\nRegione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024, n. 65) ma\nanzi, come di seguito si dira\u0027, escludendo in radice\n(aprioristicamente) l\u0027applicazione della predetta normativa\nregionale. \n Nell\u0027ambito dei procedimenti di cui sopra, di competenza\nministeriale, il MASE (Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica) ha quindi tenuto una condotta contraria alle potesta\u0027\nlegislative attribuite dallo statuto speciale alla Sardegna ed ha\ndisposto in modo sistematico - da qui l\u0027individuazione di un\ncomportamento di palese conflitto di attribuzioni - la non\napplicazione della legge regionale n. 20/2024. \n La disapplicazione e\u0027 intervenuta sul mero presupposto della (non\nprecisata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in via\ncautelare l\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\" del\n21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica, nella parte in cui sembra essere fasciata alle regioni la\nfacolta\u0027 di restringere il campo di applicazione delle aree definite\nidonee ai sensi dell\u0027art. 20, comma 8 del citato decreto legislativo\nn. 199/2021, stabilendo che le regioni dovessero garantire\nl\u0027osservanza delle aree idonee gia\u0027 individuate dalle leggi nazionali\nsenza discrezionalita\u0027, fino alla decisione nel merito non ancora\nassunta» e con il gravissimo effetto «che, pertanto, ne consegue\nl\u0027illegittimita\u0027 di qualsivoglia disposizione normativa di rango\nregionale che, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per\nincidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee\nidentificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027articolo 20 del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021» (cfr. doc. 2, pag. 6, e\nanalogamente docc. 3-4). \n In sostanza, a mezzo di detta premessa si e\u0027 determinata una\ngravissima lesione delle prerogative e delle attribuzioni\ncostituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul falso\npresupposto fondato sul richiamo all\u0027ordinanza del Consiglio di Stato\nresa in merito all\u0027art. 7, comma 2, lettera c), del decreto «aree\nidonee» del 21 giugno 2024 e del comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 199/2021 - ha di fatto menomato/disatteso in toto\n(rectius: reso vano) l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale\nnelle materie dell\u0027urbanistica, dell\u0027edilizia, della tutela del\npaesaggio (e dell\u0027agricoltura e delle foreste) e produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica, come meglio sara\u0027 chiarito\nappresso. \n Il comportamento della Direzione generale del Ministero\ndell\u0027ambiente risulta ancor piu\u0027 grave in quanto non solo e\u0027 stato\ndeciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente, ma si\ne\u0027 anche, piu\u0027 radicalmente, affermata «l\u0027illegittimita\u0027 di\nqualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del\n2021» (cfr. ancora pag. 6, doc. 2 e, analogamente, docc. 3-4). \n Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri (costituzionali)\ndi cui il MASE, e per esso la Direzione generale Valutazioni\nambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e\u0027 arrogato\nil diritto - riservato in via esclusiva dalla Costituzionale alla\nsola Corte costituzionale - di accertare l\u0027eventuale legittimita\u0027 di\nuna legge regionale. \n Per comodita\u0027 espositiva, si trascrive il percorso motivazionale\ndel primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr. doc 2, essendo i\nsuccessivi identici, cfr. docc. 3 e 4) che, disponendo nella sostanza\ndi «non dover» dare applicazione alla legge regionale vigente,\ncostituisce la prova dell\u0027esistenza della violazione delle\nattribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e della\nfondatezza quindi dell\u0027odierno ricorso. \n L\u0027organo statale avvia scientemente il percorso di menomazione\ndella potesta\u0027 legislativa regionale, affermando innanzitutto di\navere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma della\nSardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20,\nrecante \"Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a\nfonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei\nprocedimenti autorizzativi\", con la quale ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti\ndi energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 6). \n Il medesimo organo, poi, in modo del tutto autonomo,\nautoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto\nfondato sul richiamo alla pronunzia interinale resa dal Consiglio di\nStato in merito all\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree\nidonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica - assume che «ne consegue l\u0027illegittimita\u0027 di\nqualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del\n2021». \n La Direzione generale Valutazioni ambientali, dopo aver\neffettuato tale premessa, si erge ad organo di legittimita\u0027 (quasi\nfosse la Corte costituzionale e ad essa sostituendosi), avocando a\nse\u0027 il potere di disapplicare direttamente (potere peraltro non\nriconosciuto ad alcuna autorita\u0027 amministrativa o giudice\ndell\u0027ordinamento italiano diverso da codesta Corte) la legge\nregionale vigente, siccome ritenuta viziata da incostituzionalita\u0027,\nperche\u0027 in ipotesi avrebbe il Consiglio di Stato sospeso in via\ncautelare «l\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\"\ndel 21 giugno 2024»; e con cio\u0027 disponendo poi l\u0027adozione dei decreti\nqui contestati prescindendo del tutto dall\u0027applicazione della\npertinente normativa regionale di regolamentazione della materia\noggetto dei provvedimenti da adottare. \n In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non\nsia pertinente con la materia oggetto delle proprie valutazioni, ma\nsi limita ad escluderne a priori l\u0027applicabilita\u0027 sull\u0027erroneo\npresupposto che la Regione Sardegna (ma piu\u0027 in generale qualsiasi\nregione) non potesse intervenire nella materia de quo e, che,\npertanto, l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa regionale\ndeterminerebbe l\u0027illegittimita\u0027 della normativa risultante adottata.\nDi conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione generale\nValutazioni ambientali, che opera quale autorita\u0027 di amministrazione\nattiva nel rilascio dei decreti in materia di giudizio di\ncompatibilita\u0027 ambientale ai sensi dell\u0027art. 23 del decreto\nlegislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale\ndi separazione dei poteri, pone a fondamento del proprio\nprovvedimento di assenso un (erroneo e illegittimo) corollario di\npresunta incostituzionalita\u0027/illegittimita\u0027 («di qualsivoglia\ndisposizione normativa di rango regionale») attraverso una sua\nautonoma valutazione che prescinde dal pronunciamento di codesta\necc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne anticipa (in\nmodo discutibile) i potenziali effetti caducanti. \n Cosi\u0027 operando l\u0027organo statale, citando impropriamente la\npronunzia interinale resa dal Consiglio di Stato sull\u0027art. 7, comma\n2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, ha di fatto\nnegato la vigenza di una legge e, dunque, il legittimo esercizio di\nuna potesta\u0027 legislativa della Regione Sardegna. Si ribadisce in\nproposito che la ricorrente gode di specifiche attribuzioni\ncostituzionali e statutarie (cfr. articoli 3 e 4 dello statuto e\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975) e, che pertanto\nl\u0027esercizio del potere legislativo in materia e\u0027, in ogni caso, pure\nben piu\u0027 ampio di quello derivante dal solo decreto «aree idonee» di\ncui sopra. \n La disapplicazione della legge regionale e la menomazione delle\nprerogative legislative della Sardegna, si conclude quindi con\nl\u0027adozione di piu\u0027 decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso\nil «giudizio positivo sulla compatibilita\u0027 ambientale del progetto»\n(di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto\ndispregio, completo disinteresse e totalmente omessa verifica della\nregolamentazione delineata dal legislatore regionale sardo con\nevidente pregiudizio per la corretta tutela degli interessi\nrappresentativi della collettivita\u0027 di cui il Consiglio regionale\ndella Sardegna e\u0027 immediata e diretta esplicazione ed espressione. I\nprovvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu\u0027 sopra indicati,\nsi chiudono con la conseguente (illegittima) disapplicazione della\nlegge regionale e l\u0027espressione del lesivo «giudizio positivo sulla\ncompatibilita\u0027 ambientale». \n In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe il MASE\nha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti\nin ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come se\nla stessa non esistesse, giungendo alla sostanziale disapplicazione\ndella medesima legge regionale, e con la conseguente illegittima\nadozione dei successivi decreti tutti gravemente viziati da\nun\u0027istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione\napplicativa, di una norma di legge (regionale) vigente. Emerge,\ncomunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non si\ntratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto di una\niniziativa strutturata e metodica con il presumibile e concreto\nrischio che verra\u0027 certamente replicata nel tempo e finanche in\nfuturo, cosi bloccando non solo la concreta applicazione ma pure\nl\u0027effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per quanto\nimpugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti qui\ncontestati) risulta ad oggi tutt\u0027ora vigente. \n Orbene, tali provvedimenti rappresentano l\u0027esito del contestato\ncomportamento illegittimo statale, rendendo necessario sollevare il\npresente conflitto di attribuzioni da parte della Regione Sardegna,\nper le seguenti ragioni di \n \n Diritto \n \n 1 Premessa \n Preliminarmente, appare opportuno, al fine di una immediata\npercezione del conflitto di attribuzioni per cui si agisce,\nrichiamare brevemente le disposizioni normative interessate dalla\nvicenda e il loro succedersi nel tempo. \n Con la legge regionale n. 20/2024, il legislatore ha inteso\nindividuare le aree idonee e quelle non idonee nel rispetto, da un\nlato, del principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile, e, dall\u0027altro, della tutela del patrimonio\npaesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo, ambientale\ndel territorio sardo in conformita\u0027 al proprio statuto e all\u0027art. 9\ndella Costituzione. \n La legge e\u0027 adottata nell\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa\nprimaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste ex\nart. 3, dello statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale\nn. 3/1948) oltreche\u0027 nella materia della tutela e pianificazione\npaesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della\nRegione autonoma della Sardegna) e della relativa costante\ninterpretazione sul punto fornita dalla Corte costituzionale (cfr.\nsentenza 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo in\nmateria di edilizia e urbanistica non comprende \"solo le funzioni di\ntipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni\nculturali e ambientali\" (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso\ngia\u0027 sentenza n. 51 del 2006); e\u0027, percio\u0027, consentito l\u0027intervento\nregionale nell\u0027ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto\nstabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie\nnell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del\n1975» e, da ultimo, sentenza 28/2025 secondo cui «Lo statuto assegna\nalla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in materia di\n\"edilizia e urbanistica\" (art. 3, lettera f), nonche\u0027 la correlata\n\"competenza paesaggistica\" ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 480/1975. La competenza concorrente\nnella materia \"produzione, trasporto e distribuzione nazionale\ndell\u0027energia elettrica\", da esercitarsi nel limite dei principi\nstabiliti dalle leggi dello Stato, e\u0027 prevista dall\u0027art. 4, lettera\ne), dello statuto»). \n La Sardegna dispone, quindi, di competenza concorrente nella\nmateria della «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» in\nforza dell\u0027art. 4 del proprio statuto speciale, parificabile, ai\nsensi del combinato disposto dell\u0027art. 117, terzo comma della\nCostituzione e dell\u0027art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, a quella\nconcorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale\ndell\u0027energia» di cui godono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo\ncomma dell\u0027art. 117 della Costituzione (cfr. sentenza Corte\ncostituzionale 383/2005, punto 14 del Considerato in diritto). \n Per l\u0027effetto ne discende un intreccio di competenze\nriconducibili alle prerogative statutarie regionali che viene in\nrilievo per le ipotesi di installazione, costruzione ed esercizio\ndegli impianti FER posto che, con ogni evidenza, incidono anche su\naspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e\ndi tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna. \n Tale potesta\u0027 legislativa e\u0027 stata esercitata in coerenza con\nl\u0027art. 49 del decreto legislativo n. 199/2021 che salvaguarda\nesplicitamente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita\u0027\ndel medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle\nrelative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma 1, del\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024 e il recente art. 1, comma 4,\ndecreto legislativo n. 190/2024). \n In tale settore il legislatore statale ha il compito di\ntratteggiare i principi della materia, nel rispetto degli obblighi\nderivanti dall\u0027ordinamento eurounitario. Spetta invece alle regioni,\nentro la cornice dei suddetti principi, governare e pianificare il\nproprio territorio identificando le zone in cui sara\u0027 o meno\npossibile costruire impianti di produzione di energia a fonti\nrinnovabili; e cio\u0027 anche in virtu\u0027 del principio di sussidiarieta\u0027\ndi cui all\u0027art. 118 della Costituzione. \n In detto contesto la legge regionale n. 20/2024 si articola in\nuna parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte speciale, dal\ncarattere tecnico-analitico, data dagli allegati (A-G), il cui\ncontenuto e\u0027 l\u0027esito di un\u0027approfondita istruttoria che ha tenuto\nconto sia delle competenze legislative regionali, sia delle diverse\nspecificita\u0027 geografiche e territoriali. \n Anche solo da tali breve premesse emerge l\u0027evidente interesse\ndella Regione Sardegna a che la propria e pertinente legislazione\nvenga ritualmente e doverosamente esaminata ed applicata nell\u0027iter\nistruttorio finalizzato al rilascio dei provvedimenti di VIA, al\ncontrario di quanto invece avvenuto nei procedimenti e nei\nprovvedimenti finali oggi contestati. \n Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto\ndestinata ad incidere sulla tematica ambientale di cui all\u0027art. 9\ndella Costituzione. \n 1.1 L\u0027ambito del conflitto di attribuzioni \n L\u0027art. 134 della Costituzione dispone che la Corte costituzionale\n«giudica sui confitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni». Una\nspecificazione normativa e\u0027 offerta dall\u0027art. 39 della legge n.\n87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un suo atto\nla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero\nad altra regione, lo Stato o la regione rispettivamente interessata\npossono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento\ndi competenza»; e che «del pari puo\u0027 produrre ricorso la regione la\ncui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello\nStato». \n E\u0027, altresi\u0027, noto che una giurisprudenza costituzionale\nultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo\u0027 essere impugnato\n(purche\u0027 diverso da leggi o atti con forza di legge, nei confronti\ndei quali il rimedio e\u0027 il giudizio, incidentale o principale, di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle leggi). Infatti, «questa Corte ha\nritenuto atto idoneo a innescare un confitto intersoggettivo di\nattribuzione \"qualsiasi comportamento significante, imputabile allo\nStato o alla regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna\ne che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque\ndiretto, in ogni caso, \u0027ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco fa\npretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa\ndeterminare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o,\ncomunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita\u0027 di\nesercizio della medesima\u0027 (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso\nsenso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)\"»\n(sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del\n2020)» (Corte costituzionale sentenza 26/2022). \n Affinche\u0027 il rimedio sia esperibile da una regione devono\nsussistere, tra gli altri, due presupposti fondamentali: a) che\nl\u0027atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera\ncostituzionale di competenza» della regione: una lesione che si\nproduce allorquando sono violate norme costituzionali relative ad\nattribuzioni e prerogative degli organi regionali. \n Al riguardo, allora, non v\u0027e\u0027 dubbio che gli atti qui contestati\n(cfr. docc. 2, 3 e 4) siano tutti di provenienza statale essendo\nstati adottati dalla Direzione generale Valutazioni ambientali del\nMASE. \n Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi\ndella sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso che,\nsostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la\nillegittimita\u0027 di «qualsivoglia disposizione normativa di rango\nregionale che, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per\nincidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee\nidentificato dal legislatore statale al comma 8 dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per l\u0027effetto anche\ndella legge regionale n. 20/2024 di cui di fatto dispongono\nl\u0027immediata disapplicazione. \n Non v\u0027e\u0027 dubbio, inoltre, circa lo specifico «tono\ncostituzionale» della contestazione in quanto «Come questa Corte ha\nribadito anche di recente, cio\u0027 che rileva, per stabilire se ricorra\nquesto requisito, e\u0027 che \"il ricorrente non lamenti una lesione\nqualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali\n(ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del\n2013)\", e cio\u0027 \"[i]n disparte fa possibilita\u0027 che l\u0027atto oggetto del\nconfitto possa essere altresi\u0027 impugnato in sede giurisdizionale\"\n(sentenza n. 22 del 2020). Sicche\u0027 \"per conferire tono costituzionale\na un confitto serve essenzialmente prospettare l\u0027esercizio effettivo\ndi un potere, non avente base legale, \u0027in concreto incidente sulle\nprerogative costituzionali della ricorrente\u0027 (fra le altre, vedi\nsentenze n. 260 e n. 104 del 2016)\" (sentenza n. 259 del 2019; negli\nstessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e n.\n77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul necessario tono costituzionale\ndel confitto, tra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del 2019,\nn. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)». \n Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso\nche le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto\n«erronee interpretazioni di legge» o l\u0027«errata individuazione della\nnormativa da applicare nel caso concreto» (Corte costituzionale\nsentenza 285/1990) da parte MASE, ma la dichiarata volonta\u0027 di\nquest\u0027ultimo di non dare applicazione alla legislazione regionale,\nnel caso di specie la legge regionale n. 20/2024, in quanto\naprioristicamente ritenuta illegittima al pari di «qualsivoglia\ndisposizione normativa di rango regionale che, nell\u0027individuare le\naree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul\nminimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma\n8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021». \n Del resto, l\u0027illegittima adozione dei decreti qui contestati non\npuo\u0027 neppure trovare giustificazione nella ivi menzionata (ma non\nindicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l\u0027art. 7,\ncomma 2, lettera c) del decreto \"aree idonee\" del 21 giugno 2024» del\nMASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la regione, anche in\nossequio all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e alle sue\npiu\u0027 ampie competenze statutarie, individua con legge le aree idonee\ne non idonee ad ospitare impianti di produzione di energia a fonti\nrinnovabili, anche ove si riscontrasse un potenziale teorico\ncontrasto della suddetta legge regionale con il decreto ministeriale\n21 giugno 2024 ovvero con altra norma dello Stato, non ne potrebbe\ncomunque conseguire una sua immediata e diretta «disapplicabilita\u0027»\nad opera di un organo ministeriale di amministrazione attiva. \n Ma vi e\u0027 di piu\u0027, infatti, con la legge regionale n. 20/2024 il\nlegislatore ha inteso esercitare la propria potesta\u0027 legislativa\nesclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e\ntutela paesaggistica e del territorio (ex art. 3, dello statuto\nspeciale della Sardegna in ragione del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480/1975) andando ad individuare le aree idonee e\nquelle non idonee nel rispetto, da un lato, del principio della\nmassima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall\u0027altro,\ndella tutela del patrimonio paesaggistico, archeologico,\nstorico-culturale, agricolo, forestale e ambientale del territorio\nsardo in conformita\u0027 all\u0027art. 9 della Costituzione; una competenza\nche ha rilievo statutario e non puo\u0027 dirsi certo esautorata per le\nipotesi di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti\nFER. \n 1.2 I decreti del MASE quale «menomazione delle possibilita\u0027 di\nesercizio» delle potesta\u0027 legislative regionali \n Per quanto concerne la lesione della «sfera costituzionale di\ncompetenza» della Regione, questa ecc.ma Corte ha da lungo tempo\naffermato e costantemente ribadito che «la figura dei confitti di\nattribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione\ncirca l\u0027appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti\ncontendenti rivendichi per se\u0027, ma si estende a comprendere ogni\nipotesi in cui dall\u0027illegittimo esercizio di un potere altrui\nconsegua la menomazione di una sfera di attribuzioni\ncostituzionalmente assegnate all\u0027altro soggetto» (sentenza 259/2019). \n Va da se\u0027, infatti, che i decreti del MASE, omettendo di dare\neffettiva applicazione ad una legge regionale vigente, di fatto\ncomportano una grave menomazione del potere legislativo regionale,\nquale specifica attribuzione in capo al consiglio regionale e,\ndunque, all\u0027intera amministrazione regionale per espressa previsione\nstatutaria. \n 1.3 L\u0027interesse a ricorrere e la lesivita\u0027 dell\u0027atto impugnato in\nriferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3 e\n4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna in rapporto con il\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975 \n Va osservato che sussiste indubbiamente l\u0027interesse regionale a\nricorrere poiche\u0027 il ricorso sarebbe senz\u0027altro idoneo a ripristinare\nl\u0027ordine delle competenze legislative violato dai provvedimenti\nstatali che, deliberatamente, omettono di dare la doverosa\napplicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore tanto\npiu\u0027 in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia oggetto\ndei provvedimenti contestati. \n Peraltro, non v\u0027e\u0027 dubbio che dalla dichiarata, cosciente e\nconsapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue\nun\u0027immediata lesione delle attribuzioni e prerogative legislative\ncostituzionali della Regione Sardegna posto che non e\u0027 la Corte\ncostituzionale, organo cui e\u0027 per legge riservato il correlativo\npotere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare «l\u0027illegittimita\u0027\ndi qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,\nnell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso\nrestrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore\nstatale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199 del\n2021» (cfr. docc. 2, 3 e 4) e, dunque, la\nillegittimita\u0027/disapplicazione della legislazione regionale sarda di\nriferimento. \n E\u0027 dunque interesse dell\u0027amministrazione regionale ricorrente di\nvedere rispettata la propria potesta\u0027 legislativa, palesemente\nobliterata dal MASE con l\u0027adozione dei qui contestati decreti nonche\u0027\nquello di evitare che le opere di generazione di energia a fonti\nrinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica e\npaesistica declinata, nel rispetto del decreto legislativo n.\n199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 ma soprattutto in\nchiara applicazione delle proprie piu\u0027 ampie prerogative statutarie,\ncon la suddetta legge regionale n. 20/2024. \n 2 Violazione degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n.\n3/1948 (statuto speciale della Regione Sardegna), violazione\ndell\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, degli articoli\n116, 117, 127, 134 e 136 della Costituzione, violazione dell\u0027art. 6\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975, per la\nomessa applicazione di una legge regionale vigente. Violazione del\nprincipio di leale collaborazione. Violazione del principio di\nlegalita\u0027 costituzionale e della potesta\u0027 legislativa regionale\nsarda, come disciplinata dalla Costituzione e dallo statuto speciale\nin quanto il Ministero ha disapplicato una legge regionale vigente,\nsenza averne il potere. \n La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero ha totalmente\nomesso l\u0027applicazione e\u0027 certamente conosciuta dalla Direzione\ngenerale Valutazioni ambientali; e cio\u0027 ben oltre il noto brocardo\nlatino secondo cui ignorantia legis non excusat. \n Ed invero il MASE da\u0027 ritualmente atto della promulgazione della\nlegge regionale sarda n. 20/2024, recante «Misure urgenti per\nl\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi» con la quale la regione ha individuato le aree e le\nsuperfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti\ndi energia rinnovabile (pag. 6, doc. 2, ma negli stessi termini pure\ndocc. 3 e 4, secondo cui «la Regione autonoma della Sardegna ha\nemanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante \"Misure\nurgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi\", con la quale ha individuato le aree e le superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile»). Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna la\n(apparente) motivazione addotta, il direttore generale Valutazioni\nambientali del Ministero ha ritenuto di dover omettere l\u0027applicazione\ndella medesima legge regionale (ma per la verita\u0027 di qualunque legge\nregionale) in quanto ritiene che nella materia de quo sarebbe\nillegittima «qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale\nche, nell\u0027individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in\nsenso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal\nlegislatore statale al comma 8 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199 del 2021» (pag. 6, doc. 2 ma, negli stessi termini, docc.\n3-4). \n Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa esposizione\nl\u0027assoluta gravita\u0027 ed illegittimita\u0027 della condotta statale che\nscientemente, consapevolmente e volutamente decide di disapplicare\nuna legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza averne al\nriguardo il potere e la facolta\u0027. \n La medesima scelta omissiva del Ministero appare ancora piu\u0027\ngrave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella\nmisura in cui accerta e dichiara la presunta illegittimita\u0027 della\nnormativa sarda senza che al riguardo vi sia stato alcun\npronunciamento dell\u0027unico organo deputato al vaglio di legittimita\u0027\ndelle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio\u0027 determinandosi\nanche una non consentita invasione nelle sfere di competenza di\ncodesta ecc.ma Corte atteso che non e\u0027 consentito che un qualunque\norgano amministrativo dello Stato possa sostituirsi alla massima\nespressione giurisdizionale dell\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica italiana quale organo giurisdizionale supremo. In\nsostanza, il MASE sulla base di una del tutto autonoma e\nautoreferenziale mera presunzione di illegittimita\u0027 della legge\nregionale n. 20/2024 (peraltro neppure motivata ne\u0027 tantomeno\nargomentata), delibera la non applicazione/applicabilita\u0027 nell\u0027ambito\ndel procedimento di VIA statale di una vigente legge regionale che,\nai sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, completa e\ndefinisce il quadro normativo di riferimento per il procedimento in\nesame. \n Si censura, allora, la circostanza che una tale decisione viola\nfrontalmente diversi principi costituzionali, tra cui gli articoli\n127, 134 e 136 della Costituzione oltreche\u0027 lo statuto sardo negli\narticoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della Repubblica\nn. 480/1975. \n Al riguardo, e\u0027 utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022 la\nCorte costituzionale ha gia\u0027 dichiarato la manifesta illegittimita\u0027\ndella mancata applicazione da parte dello Stato di una legge\nregionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze\ndi Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a\nesprimere il loro parere su interventi da realizzare in zone\npaesaggisticamente vincolate, non applicarono la legge regionale\nSardegna n. 1/2021 in quel momento impugnata dal Governo). In tal\nsenso, se la Corte costituzionale gia\u0027 in precedenza aveva\naddirittura negato che la legge regionale, sospettata di\nillegittimita\u0027, potesse essere disapplicata dalla Corte di cassazione\n(cfr. sentenza 285/1990 secondo cui «non puo\u0027 esservi dubbio che la\nprospettata disapplicazione di leggi regionali, in quanto ritenute\ncostituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate\nnorme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza\nlegislativa garantita alla regione»), tanto meno una legge regionale\npotra\u0027 essere disapplicata da un organo dell\u0027amministrazione statale,\npur nelle more del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale\neventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra l\u0027altro, i\ndecreti del MASE non fanno neppure alcun cenno). \n Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel caso che qui\ninteressa) l\u0027intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una\nlegge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024), della\nquale viene contestata la legittimita\u0027 (anche nel caso in cui sia\nintervenuta un\u0027eventuale impugnazione davanti alla Corte) come\nelemento sostanzialmente legittimante la sua mancata applicazione,\nsecondo la Corte costituzionale tale atto non costituisce\nsemplicemente l\u0027esito di una ricostruzione del quadro normativo, ma\ne\u0027 invece espressione del consapevole intendimento di non osservare\nuna legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt. Corte\ncostituzionale 285/1990 e 26/2022, cit.); si e\u0027, pertanto, in\npresenza, da parte di un\u0027autorita\u0027 amministrativa statale, di una\ncosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale\nda cui consegue che i decreti del MASE indicati in epigrafe ledono\ngravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione. \n Infatti, dopo le modifiche dell\u0027art. 127, operate dalla legge\ncostituzionale n. 3/2001, la Costituzione stessa prevede un modello\ndi impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo\nsuccessivo, tale da non escluderne l\u0027efficacia, e quindi\nl\u0027applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoche\u0027\nla Corte medesima non ne abbia eventualmente dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale. \n Solo l\u0027organo costituzionale a cio\u0027 espressamente preposto in\nforza di una specifica attribuzione costituzionale puo\u0027 accertare\nl\u0027illegittimita\u0027 di una legge e disporne l\u0027eventuale declaratoria cui\nconsegue, in ipotesi, la cessazione dell\u0027efficacia (art. 136 della\nCostituzione) della norma impugnata, che per l\u0027effetto non potra\u0027\npiu\u0027 avere applicazione a partire dal giorno successivo alla\npubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge n.\n87/1953, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della\nCorte costituzionale»). \n In questo quadro, tra l\u0027altro, si inserisce la previsione\ndell\u0027art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l\u0027art. 40 della\nstessa legge, prevede la possibilita\u0027, esclusivamente e solo, da\nparte della Corte costituzionale di sospendere l\u0027efficacia della\nlegge impugnata, qualora vi sia «il rischio di un irreparabile\npregiudizio all\u0027interesse pubblico o all\u0027ordinamento giuridico della\nRepubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile\nper i diritti dei cittadini»; eventualita\u0027, pure quest\u0027ultima, di cui\nil Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico motivazionale\ne di approfondimento istruttorio nelle determinazioni adottate e\nsenza trascurare il fatto che la medesima autorita\u0027 statale, pur\navendo deliberato di impugnare la legge regionale sarda n. 20/2024\n(cfr. registro ricorsi n. 8/2025) non ne ha certo domandato la\nsospensione cautelare. \n Si tratta di principi consolidati presso la giurisprudenza\ncostituzionale (cfr., ancora, pronuncia 26/2022, secondo cui «gli\natti contestati violano le norme costituzionali richiamate dalla\nricorrente, e precisamente gli articoli 127, 134 e 136 della\nCostituzione. Tali disposizioni delineano - dopo le modifiche\ndell\u0027art. 127 della Costituzione operate dalla legge costituzionale\nn. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali\nbasato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne\nl\u0027efficacia, e quindi l\u0027applicazione, anche laddove esse vengano\ncontestate e fintantoche\u0027 questa Corte non ne abbia dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale. Solo quest\u0027ultima declaratoria\ncomporta la cessazione dell\u0027efficacia (art. 136 della Costituzione)\ndella norma impugnata») ma che sono pacificamente recepiti anche\ndalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, Cons. Stato,\nSez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e\u0027 noto, infatti,\nl\u0027autorita\u0027 amministrativa, dinanzi al principio di legalita\u0027\ncostituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale in via\nincidentale [...]; coloro che esercitano le funzioni amministrative\nhanno, infatti, l\u0027obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute\nillegittime), in ossequio al principio di legalita\u0027, visto che\nl\u0027ulteriore dimensione della legalita\u0027 costituzionale ha il proprio\npresidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte\ncostituzionale. Soltanto quando la pubblica amministrazione assiste\nalla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalita\u0027 di\nuna norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto\namministrativo, vi potrebbe essere una valutazione da parte\ndell\u0027amministrazione procedente dell\u0027impatto della pronuncia\ncostituzionale sull\u0027atto amministrativo ai fini dell\u0027esercizio dei\npoteri di autotutela»). \n In assenza della declaratoria di illegittimita\u0027 e/o della\nsospensione cautelare di cui alla legge n. 87/1953, la legge\nregionale deve avere sempre efficacia e deve essere regolarmente\napplicata. \n I decreti MASE sono, pertanto, chiaramente illegittimi e,\nconseguentemente, meritano di essere annullati. \n La decisione statale non ha peraltro consentito di effettuare\nalcuna valutazione degli effetti sull\u0027ambiente sulla base delle\ndisposizioni previste dalla legge regionale n. 20/2024, sicuramente\npertinente rispetto ai progetti in esame. \n Eppure, anche la Corte costituzionale, nella recentissima\nsentenza 28/2025, ha riconosciuto che «L\u0027individuazione delle aree\nidonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue\nil duplice obiettivo di consentire, da un fato, agli operatori di\nconoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui e\u0027 possibile\ninstallare impianti FER seguendo una procedura semplificata; \n dall\u0027altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali\nche, nel selezionare in quali aree consentire l\u0027installazione\nagevolata di FER, possono esercitare la piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027,\nfermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di\nclassificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, cosi\u0027 come\nstabilito dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, fino al 2030».\nL\u0027attuale assetto normativo, infatti, muta l\u0027approccio rispetto al\npassato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento di\npredefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili, salvaguarda\npero\u0027 al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica e\ndell\u0027urbanistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge\nregionale. \n Sotto questo punto di vista, pertanto, ancora piu\u0027 illegittima\nappare la disapplicazione da parte del Ministero della legge\nregionale n. 20/2024, con la quale la Regione ha voluto esercitare\nproprio tali competenze, caratterizzate - per usare le parole della\nCorte - dalla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, che non puo\u0027 venire\nprivata di alcun rilievo giuridico da parte di un\u0027amministrazione\ndello Stato in palese violazione, tra gli altri, del principio di\nleale collaborazione che deve sempre contrassegnare i rapporti tra\ngli enti che costituiscono la Repubblica italiana. \n Aggiungasi, per completezza, che l\u0027assunto ministeriale secondo\ncui sarebbe illegittima qualunque legge regionale che interviene\nsulla materia delle aree idonee si pone pure in frontale contrasto\ncon la suddetta pronuncia della Corte costituzionale 28/2025 dell\u002711\nmarzo 2025 che ha confermato e ribadito la potesta\u0027 legislativa\nregionale in materia di individuazione di aree idonee (cfr. «La\ndisciplina statale sull\u0027individuazione delle aree e dei siti sui\nquali possono essere installati gli impianti di produzione di energia\nrinnovabile prevista dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si\naffianca dunque al previgente regime di individuazione delle aree non\nidonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge regionale\n(art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione consegue\nl\u0027accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato per chi\nintenda installare FER»). \n La condotta ministeriale, vieppiu\u0027, appare ancor piu\u0027 illegittima\nnella misura in cui la legge regionale, di cui si omette totalmente\nl\u0027applicazione, e\u0027 pure fondata su specifiche attribuzioni e\nprerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del\ncosi\u0027 detto decreto ministeriale aree idonee o dell\u0027art. 20, comma 8,\ndel decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e pluricitate\nattribuzioni costituzionali e statutarie. \n Anche sotto tale ulteriore dirimente profilo si censura\nl\u0027illegittimita\u0027 dei decreti della Direzione generale statale e della\npiu\u0027 generale condotta omissiva (rispetto all\u0027applicazione di una\nlegge regionale in vigore) tenuta dal Ministero. \n La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge\nregionale, peraltro, appare ancor piu\u0027 grave in quanto basata su una\nmotivazione del tutto assente o, al piu\u0027, meramente apparente atteso\nche si fonda sul falso presupposto del contenuto di una non meglio\nprecisata «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in via\ncautelare l\u0027applicazione dell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto\n\"aree idonee\" del 21 giugno 2024 del Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, nella parte in cui sembra essere lasciata alle\nregioni la facolta\u0027 di restringere il campo di applicazione delle\naree gia\u0027 definite idonee ai sensi dell\u0027art. 20, comma 8, del citato\ndecreto legislativo n. 199/2021» (pag. 6, docc. 2 e, analogamente,\ndocc. 3 e 4). \n Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la circostanza\nche i decreti omettono persino di indicare sia la data che il numero\ndell\u0027ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento, si ribadisce\nuna totale carenza di potere e si censura, altresi\u0027, una totale\ncarenza motivazionale che possa giustificare il grave ed\nirrimediabilmente lesivo effetto per la potesta\u0027 legislativa\nregionale di non avere applicazione in quanto non puo\u0027 certo il falso\npresupposto fondato su una sia pur rispettabile pronuncia\ngiurisdizionale del Consiglio di Stato, per di piu\u0027 dal valore\ninterinale, a poter cancellare dal mondo del diritto una legge\n(regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore. \n Del resto, al di la\u0027 del rapporto tra il succitato decreto 21\ngiugno 2024 e la legge regionale, e\u0027 evidente che cosi\u0027 facendo il\nMASE, sulla base di una mera presunzione di illegittimita\u0027 della\nlegge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata ne\u0027\nargomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge regionale\nche, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021 e delle\ncompetenze statutarie regionali, completa e definisce il quadro\nnormativo di riferimento per il procedimento in esame anche in\ndiretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore. \n Di qui, dunque, la manifesta illegittimita\u0027 dell\u0027operato statale\ncui consegue la insanabile illegittimita\u0027 dei decreti adottati. \n\n(1) 1 Tutti gli atti del relativo procedimento sono pubblici e\n reperibili sull\u0027apposito portale del ministero della transizione\n ecologica, al link:\n https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n imenti/5197; al link:\n https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n imenti/5213); al link:\n https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved\n imenti/5218). \n\n \n P.Q.M. \n \n La ricorrente Regione autonoma della Sardegna, come in epigrafe\nrappresentata e difesa, nonche\u0027 elettivamente domiciliata, chiede che\ncodesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: \n dichiarare che: \n A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi\namministrativi, e nella specie al Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, Direzione generale Valutazioni ambientali,\ndisapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale\nn. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate) non\nessendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa\nquella statale, sindacarne la legittimita\u0027 costituzionale e/o la\npossibilita\u0027 di esercizio del potere legislativo da parte del\nconsiglio regionale al fine di una loro disapplicazione con\nprovvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono\npercio\u0027 illegittimi gli atti adottati dalla Direzione generale\nValutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, che hanno disposto di non applicare la legge\nregionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l\u0027individuazione di\naree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione e promozione\ndi impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la\nsemplificazione dei procedimenti autorizzativi», che ha individuato\nle aree e le superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di\nimpianti a fonti di energia rinnovabile; \n ovvero, ed in subordine, che \n B) spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell\u0027art. 3,\nlettera f), dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e\ndell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975,\nla potesta\u0027 legislativa esclusiva in materia di urbanistica e\nedilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente\ntutela ai sensi dell\u0027art. 3, lettera d) del medesimo statuto) in una\ncon i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la\nconseguente possibilita\u0027 di incidere, nell\u0027esercizio della predetta\npotesta\u0027 legislativa, anche nella materia della «produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica» (di cui pure la medesima\nregione dispone di potesta\u0027 legislativa ai sensi dell\u0027art. 4 del\nproprio statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia\ndovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva regionale; \n ed, in ulteriore subordine, che \n C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta\u0027 di regolare\nil campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi\ndell\u0027art. 20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021,\ne, dunque c2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee\ne non idonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di\nenergia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi; \n e per l\u0027effetto annullare \n i provvedimenti del Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica (MASE), Direzione generale Valutazioni\nambientali, del 2 aprile 2025 (trasmesso l\u00278 aprile 2025), prot. 177\n(doc. 2), dell\u002711 aprile 2025 (trasmesso il 14 aprile 2025), prot.\n192 (doc. 3) e del 14 aprile 2025 (trasmesso il 22 aprile 2025),\nprot. 203, (doc. 4) e di ogni altro atto presupposto, consequenziale\ne connesso. \n In via istruttoria si deposita: \n 1. delibera di giunta regionale di conferimento dell\u0027incarico\n31 maggio 2025 n. 29/24; \n 2. decreto del MASE, Direzione generale Valutazioni\nambientali, del 2 aprile 2025, prot. 177; \n 3. decreto del MASE, Direzione generale Valutazioni\nambientali, dell\u002711 aprile 2025, prot. 192; \n 4. decreto del MASE, Direzione generale Valutazioni\nambientali, del 14 aprile 2025, prot. 203; \n 5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. \n Roma - Cagliari, 4 giugno 2025 \n \n Avv.ti: Pani - Parisi - Secchi","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"20373-2025","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Decreto ministeriale","autorita_atto":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica","localita":"Roma","numero_atto":"177","data_atto":"02/04/2025","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto ministeriale","autorita_atto":"Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza 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