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Impianti alimentati da fonti  rinnovabili  -  Modifiche  al\n  decreto legislativo n. 199 del 2021 -  Disposizioni  finalizzate  a\n  limitare l\u0027uso del suolo agricolo - Previsione che  l\u0027installazione\n  degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra,  in  zone\n  classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e\u0027  consentita\n  esclusivamente nelle aree di cui  alle  lettere  a),  limitatamente\n  agli  interventi  per  modifica,   rifacimento,   potenziamento   o\n  integrale  ricostruzione  degli   impianti   gia\u0027   installati,   a\n  condizione che non comportino incremento  dell\u0027area  occupata,  c),\n  incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e quelle  con\n  piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche\u0027 le\n  discariche o i  lotti  di  discarica  chiusi  ovvero  ripristinati,\n  c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma  8  dell\u0027art.\n  20 del decreto legislativo n. 199 del  2021  -  Previsione  che  il\n  primo  periodo  del  comma  1-bis  dell\u0027art.  20  di  tale  decreto\n  legislativo non si applica  nel  caso  di  progetti  che  prevedano\n  impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla\n  costituzione di  una  comunita\u0027  energetica  rinnovabile  ai  sensi\n  dell\u0027art. 31 del predetto  decreto  nonche\u0027  in  caso  di  progetti\n  attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di\n  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  per   gli\n  investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC)  ovvero  di   progetti\n  necessari  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  del   PNRR   -\n  Previsione che l\u0027art. 20, comma 1-bis, primo periodo,  del  decreto\n  legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma  1  dell\u0027art.  5\n  del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non  si  applica\n  ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata  in  vigore,\n  sia  stata  avviata  almeno  una  delle  procedure  amministrative,\n  comprese   quelle    di    valutazione    ambientale,    necessarie\n  all\u0027ottenimento dei titoli per la costruzione e  l\u0027esercizio  degli\n  impianti  e  delle  relative  opere  connesse  ovvero   sia   stato\n  rilasciato almeno uno dei titoli medesimi - 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Marco Savi e uditi per le parti i  difensori  come  specificato\nnel verbale; \n    1. La ricorrente e\u0027 una societa\u0027 operante nel campo delle energie\nrinnovabili, che e\u0027 passata dall\u0027essere un semplice  sviluppatore  di\nsoluzioni a diventare un produttore di energia indipendente. \n    2. In Italia FRV ha presentato diverse iniziative, tra  le  quali\nanche progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra. \n    3. Tra le varie iniziative in  corso  di  sviluppo,  ve  n\u0027e\u0027  in\nparticolare una per la quale la societa\u0027 ha gia\u0027  sostenuto  tutti  i\ncosti  per  ottenere  la  soluzione  di  connessione  alla  rete   di\ntrasmissione nazionale da parte del competente gestore, per stipulare\ni contratti idonei ad acquisire  la  disponibilita\u0027  giuridica  delle\naree ove sviluppare il progetto, ma non ha ancora avviato  l\u0027iter  di\nautorizzazione. Si tratta di un progetto per la realizzazione  di  un\nimpianto fotovoltaico  con  moduli  collocati  a  terra,  in  area  a\ndestinazione urbanistica agricola, sito  nel  Comune  di  Mazara  del\nVallo, localita\u0027 San Nicola, di potenza pari a 20 Mw. Le attivita\u0027 di\nsviluppo del progetto hanno avuto inizio nel 2022 con  l\u0027acquisizione\ndelle aree, tutte private. Ad acquisizione completata e\u0027 stata  fatta\nla richiesta di connessione a Terna per l\u0027ottenimento della soluzione\ndi connessione, con riferimento alla quale  e\u0027  in  corso  un  tavolo\ntecnico ancora in attesa di definizione. \n    4.  Siffatto  progetto  si  colloca  in  area  con   destinazione\nurbanistica  agricola  e,  pertanto,  risulta   direttamente   inciso\ndall\u0027art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale  21  giugno\n2024, il  quale  impone  il  divieto  di  realizzazione  di  impianti\nfotovoltaici a terra in area agricola sulla scorta di quanto previsto\ndall\u0027art.  5,  comma  1,   del   decreto-legge   n.   63/2024   (c.d.\ndecreto-legge Agricoltura), convertito con  modifiche  con  legge  n.\n101/2024. \n    5. La disposizione normativa  richiamata  e  posta  a  fondamento\ndella citata previsione del decreto  ministeriale  qui  impugnata  ha\ninserito all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 un ulteriore\ncomma (1-bis) nel quale si stabilisce  un  generalizzato  divieto  di\ncollocare impianti FTV a terra in aree classificate agricole  secondo\ni piani urbanistici vigenti. \n    6. La disposizione fa salvi solamente i progetti ubicati: \n        1) in siti che risultano gia\u0027 interessati dalla  presenza  di\nimpianti  della  medesima  fonte  e  solo  per  interventi  che   non\ncomportino modifica dell\u0027area occupata; \n        2) nelle cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e  quelle\ncon piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate,  nonche\u0027\nle discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; \n        3) in siti nelle disponibilita\u0027  delle  societa\u0027  del  gruppo\nFerrovie  dello  Stato  italiane  e  dei  gestori  di  infrastrutture\nferroviarie nonche\u0027 delle societa\u0027 concessionarie autostradali; \n        4) in siti nella disponibilita\u0027 delle  societa\u0027  di  gestione\naeroportuale all\u0027interno dei sedimi aeroportuali; \n        5) nelle  aree  interne  agli  impianti  industriali  e  agli\nstabilimenti, nonche\u0027 le aree classificate agricole racchiuse  in  un\nperimetro i cui punti distino non piu\u0027  di  500  metri  dal  medesimo\nimpianto o stabilimento; \n        6) nelle aree adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una\ndistanza non superiore a 300 metri. \n    7. Tra queste ipotesi non  rientra  l\u0027iniziativa  della  societa\u0027\nsopra descritta, la quale non viene fatta salva  neppure  dal  regime\ntransitorio previsto dal gia\u0027 menzionato art. 5, che prevede  la  non\napplicazione del divieto solo «ai progetti per i quali, alla data  di\nentrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno  una\ndelle  procedure  amministrative,  comprese  quelle  di   valutazione\nambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la  costruzione\ne l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere  connesse  ovvero\nsia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi». \n    8. Peraltro, gli effetti del decreto ministeriale  che  attua  la\nnormativa  primaria  si  esplicherebbe  anche  su  tutti  i  progetti\nfotovoltaici attualmente in esercizio in area agricola, per  i  quali\nviene  interdetta  alla  societa\u0027  la  possibilita\u0027  di   ampliamento\nterritoriale degli stessi, con un chiaro capovolgimento di quello che\nera  il  contesto  normativo   previgente   delineato   dal   decreto\nlegislativo n.  199/2021,  adottato  in  attuazione  della  direttiva\n2018/2001/UE  «sulla  promozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia   da   fonti\nrinnovabili». \n    9. Con il presente ricorso FRV sostiene che il decreto  impugnato\nsia illegittimo per «Violazione e falsa  applicazione  dell\u0027art.  20,\ncommi 1 e 2 del decreto legislativo n. 199/2021 - violazione e  falsa\napplicazione  dell\u0027art.  12,  comma  7  del  decreto  legislativo  n.\n387/2003 - violazione e falsa applicazione delle linee guida  emanate\ncon decreto del Ministero dello sviluppo economico del  10  settembre\n2010 - violazione della  delega  -  eccesso  di  potere  -  manifesta\nirragionevolezza  -  violazione  della  direttiva  2009/28/CE,  della\ndirettiva    2001/77/CE    e    della    direttiva     2018/2001/UE»:\nnell\u0027individuare, come aree in  cui  e\u0027  vietata  l\u0027installazione  di\nimpianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le aree  agricole\nper  le  quali  vige  il  divieto  di   installazione   di   impianti\nfotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell\u0027art. 20,  comma  1-bis,\ndel decreto legislativo n. 199/2021, il decreto contravverrebbe  alla\ndelega, che non avrebbe contemplato la  possibilita\u0027  di  individuare\naree «in cui e\u0027 vietata» la installazione di impianti fotovoltaici  a\nterra, sicche\u0027 il decreto  ministeriale  non  avrebbe  potuto  essere\nutilizzato per dare attuazione al citato comma 1-bis. \n    10. Per l\u0027ipotesi in cui  non  sia  possibile  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente  orientata  dell\u0027art.  20,  comma  1-bis,  decreto\nlegislativo   n.   199/2021,    la    ricorrente    ha    prospettato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della  disposizione  per  i  seguenti\nprofili: \n    violazione e falsa  applicazione  dell\u0027art.  77,  comma  secondo,\ndella Costituzione: dalla disamina del «Preambolo»  al  decreto-legge\nAgricoltura si evincerebbe che l\u0027iniziativa  governativa  da  cui  ha\npreso le mosse l\u0027approvazione dell\u0027art. 5, comma  1,  del  menzionato\ndecreto-legge, che  ha  introdotto  la  norma  contestata,  e\u0027  stata\nmotivata in ragione della ritenuta straordinaria necessita\u0027 e urgenza\ndi  contrastare  il  fenomeno  del  consumo  del  suolo  a  vocazione\nagricola. Tale presupposto, tuttavia,  non  sarebbe  sussistente,  in\nquanto nel territorio italiano la Superficie agricola totale (SAT) e\u0027\npari a 16 milioni di ettari, mentre la Superficie agricola utilizzata\n(SAU) e\u0027 pari a 12,5 milioni di ettari. Inoltre, 4 milioni di  ettari\ndi terreni agricoli sono attualmente abbandonati. Al 2023 sono  stati\ninstallati impianti pari a una potenza di 30,3 GW. \n    Di questi, secondo il GSE, 9,2 GW sono impianti FTV a  terra  che\nutilizzano  16.400  ettari,  che  equivalgono  solo  allo  0,05%  del\nterritorio nazionale oppure allo 0,13% della SAU. Installare  gli  84\nGW di cui al Piano  elettrico  2030/REPowerEU  richiederebbe  fino  a\n70.000 ettari - considerando l\u0027ipotesi  piu\u0027  estensiva  secondo  cui\nl\u0027intero obiettivo fosse perseguito mediante  l\u0027utilizzo  della  sola\ntecnologia che utilizza pannelli fotovoltaici  collocati  a  terra  e\nsenza considerare la quota installabile su edifici - che  equivalgono\nallo 0,2% del territorio italiano ovvero  allo  0,4%  della  SAT.  Si\ntratterebbe di una porzione marginale  di  suoli  agricoli  anche  se\nparagonata ai 4 milioni di ettari di terreni agricoli  abbandonati  e\nai 12,5 milioni di ettari  di  SAU.  Sarebbero  stati,  pertanto,  in\norigine carenti i requisiti di necessita\u0027 e urgenza di  cui  all\u0027art.\n77 della Costituzione che  avrebbero  giustificato  il  ricorso  allo\nstrumento eccezionale della decretazione d\u0027urgenza (motivo II); \n        violazione e falsa applicazione  degli  articoli  117,  commi\nprimo e terzo, della  Costituzione,  in  relazione,  rispettivamente,\nalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio\ndell\u002711 dicembre 2018,  sulla  promozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia  da\nfonti rinnovabili e all\u0027art. 12 del decreto legislativo  29  dicembre\n2003, n.  387  (attuazione  della  direttiva  2001/77/CE):  la  norma\ncontestata, nel  prevedere  il  divieto  di  installazione  di  nuovi\nimpianti FTV con moduli collocati a terra e il divieto  di  aumentare\nl\u0027estensione di quelli esistenti nelle aree agricole, si porrebbe  in\ncontrasto con i vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento  europeo  e,  in\nparticolare, con l\u0027obiettivo di garantire la massima diffusione degli\nimpianti FER, perseguito dalla direttiva 2009/28/CE, dalla  direttiva\n2001/77/CE, nonche\u0027 dalla direttiva 2018/2001/UE, in attuazione della\nquale e\u0027 stato emanato il  decreto  legislativo  n.  199/2021.  Sotto\naltro profilo, la norma si  porrebbe  in  contrasto  con  i  principi\ngenerali dettati in materia  dallo  stesso  Legislatore  statale,  in\nattuazione delle direttive europee, e in particolare con  l\u0027art.  12,\ncomma 7, del decreto legislativo n. 387/2003, ai sensi del quale «Gli\nimpianti di produzione di energia elettrica, di cui all\u0027art. 2, comma\n1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate\nagricole dai vigenti piani urbanistici», e con  le  Linee  guida  del\n2010, introdotte in attuazione del citato art. 12, secondo  le  quali\nle zone classificate  agricole  dai  vigenti  piani  urbanistici  non\npossono essere genericamente considerate aree e  siti  non  idonei  e\nl\u0027individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo\u0027 riguardare\nporzioni significative del territorio.  Per  contro,  una  norma  che\nintroduce un divieto generalizzato  a  realizzare  una  tipologia  di\nimpianto FER su qualsiasi area agricola - a prescindere anche da  una\nprevia indagine in merito alle tecnologie utilizzate, alle specifiche\nqualita\u0027 del sito agricolo ovvero alle  colture  ivi  condotte  -  si\nporrebbe in conflitto con i summenzionati  principi  fondamentali  di\ncui all\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione ed all\u0027art.  12,  comma\n7, del  decreto  legislativo  n.  387/2003,  attuativi  di  direttive\ndell\u0027Unione europea e che  riflettono  anche  impegni  internazionali\nvolti a favorire l\u0027energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili  (motivo\nIII); \n        violazione   e   falsa   applicazione   dell\u0027art.   9   della\nCostituzione - violazione e falsa  applicazione  dell\u0027art.  15  della\ndirettiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio\ndell\u002711 dicembre 2018,  sulla  promozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia  da\nfonti rinnovabili - violazione del principio  di  proporzionalita\u0027  -\nviolazione dell\u0027art. 11 del TFUE; \n        violazione dell\u0027art. 41  della  Costituzione:  la  scelta  di\nintrodurre un generale e indiscriminato divieto a realizzare impianti\nFTV  con  moduli  a  terra  su  aree  urbanisticamente  campite  come\n«agricole»  risulterebbe  sproporzionata  e  tale  da  rallentare  la\ndiffusione  delle  fonti  rinnovabili  in  modo  da  incidere   sugli\nobiettivi di tutela dell\u0027ambiente perseguiti. Sul  punto,  l\u0027art.  15\ndella direttiva 2018/2001 prevede che «Gli Stati membri  prendono  in\nparticolare le misure appropriate per assicurare che: b) le norme  in\nmateria di autorizzazione, certificazione e  concessione  di  licenze\nsiano oggettive, trasparenti e proporzionate ...». La norma censurata\nsarebbe tutt\u0027altro che una forma di esercizio  «proporzionato»  della\npotesta\u0027 legislativa. La norma, inoltre, violerebbe il  principio  di\nintegrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art.\n11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del decreto legislativo n.\n152 del  2006,  sia  pure  con  una  formulazione  ellittica  che  lo\nsottintende)  -  in  virtu\u0027  del  quale   le   esigenze   di   tutela\ndell\u0027ambiente   devono   essere   integrate   nella   definizione   e\nnell\u0027attuazione  delle  altre  pertinenti  politiche  pubbliche,   in\nparticolare al fine di promuovere  lo  sviluppo  sostenibile.  Se  il\nprincipio di proporzionalita\u0027 rappresenta il  criterio  alla  stregua\ndel quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori\ncostituzionali all\u0027interno di un quadro argomentativo  razionale,  il\nprincipio di integrazione costituisce  la  direttiva  di  metodo.  La\ntutela dell\u0027ambiente e del paesaggio (nello specifico dell\u0027ambiente e\ndel contesto agricolo)  non  potrebbero  essere  visti  quali  valori\ncontrapposti rispetto alla diffusione delle  fonti  rinnovabili,  sia\nsotto il profilo della tutela dell\u0027ambiente che  sotto  quello  della\ntutela dell\u0027iniziativa economica privata.  Lo  stesso  art.  9  della\nCostituzione sancisce che la tutela dei valori ambientali deve essere\nperseguita  «anche  nell\u0027interesse  delle  future  generazioni».   Al\ncontrario, la disposizione in esame  muoverebbe  dall\u0027assunto  di  un\naprioristico conflitto tra la conservazione  delle  aree  agricole  e\nl\u0027autorizzazione di impianti per la produzione  di  energia  mediante\ncollocazione di pannelli fotovoltaici a terra, come se  le  descritte\nfinalita\u0027  non  fossero   tra   loro   contemperabili   mediante   la\nintroduzione di parametri di valutazione idonei a stabilire, caso per\ncaso, quando e dove consentire o meno la collocazione di impianti che\nutilizzano  la  tecnologia  fotovoltaica   a   terra   (inclusi   gli\nagrivoltaici base o avanzati) in area agricola (motivo IV). \n    11. Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza.\nOltre ad eccepire la carenza di interesse al ricorso, rilevano che  i\npresupposti su cui la ricorrente fonda le proprie deduzioni sarebbero\nsmentiti dalla lettura della normativa  di  riferimento.  Per  quanto\nspecificamente interessa l\u0027art. 1, comma 2,  lettera  d),  del  d.m.,\nsecondo cui le regioni individuano, tra le altre, le «aree in cui  e\u0027\nvietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati\na  terra:  le  aree  agricole  per  le  quali  vige  il  divieto   di\ninstallazione di impianti fotovoltaici con moduli a  terra  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8  novembre  2021,\nn.  199»,  la  previsione  non  sarebbe  strumento  di   «attuazione»\ndell\u0027art. 20, comma 1-bis, perche\u0027 gli effetti di tale  disposizione,\ndi rango primario e introdotta successivamente con  legge  ordinaria,\nverrebbero  gia\u0027  spiegati  autonomamente  all\u0027interno  del   decreto\nlegislativo n. 199  del  2021.  Piuttosto,  il  rimando  operato  nel\ndecreto ministeriale Aree idonee,  lungi  dal  volere  introdurre  un\ndivieto generalizzato di portata innovativa,  troverebbe  ragione  in\nforza della ratio del  medesimo  provvedimento  impugnato  diretto  a\nvoler  fornire,  tra  l\u0027altro,  agli  operatori  del  settore  chiare\nindicazioni sulla individuazione delle superfici  e  aree  ove  poter\nubicare i progetti di impianti  FER  e  di  quelle  in  cui  cio\u0027  e\u0027\nprecluso. \n    12. All\u0027udienza pubblica del 5 febbraio 2025 la  causa  e\u0027  stata\ntrattenuta in decisione. \n    13. Il Collegio reputa necessario sospendere il presente giudizio\nonde suscitare il controllo incidentale  di  costituzionalita\u0027  sulle\nquestioni indicate nel prosieguo. \n    14. L\u0027art. 5, comma 1, decreto-legge n. 63/2024 ha introdotto  il\ncomma 1-bis all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, il quale\nstabilisce  che  «L\u0027installazione  degli  impianti  fotovoltaici  con\nmoduli collocati a terra, in zone  classificate  agricole  dai  piani\nurbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente nelle aree  di  cui\nalle  lettere  a),  limitatamente  agli  interventi   per   modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti\ngia\u0027 installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area\noccupata, c), incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e\nquelle con piano di coltivazione terminato ancora  non  ripristinate,\nnonche\u0027  le  discariche  o  i  lotti  di  discarica   chiusi   ovvero\nripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma  8\ndel presente articolo. Il primo periodo non si applica  nel  caso  di\nprogetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli  collocati  a\nterra finalizzati  alla  costituzione  di  una  comunita\u0027  energetica\nrinnovabile ai sensi dell\u0027art. 31 del  presente  decreto  nonche\u0027  in\ncaso di progetti attuativi delle altre  misure  di  investimento  del\nPiano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  approvato  con\ndecisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,  come  modificato\ncon decisione del Consiglio ECOFIN dell\u00278 dicembre 2023, e del  Piano\nnazionale per gli investimenti complementari al  PNRR  (PNC)  di  cui\nall\u0027art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti\nnecessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR». \n    15. Il successivo comma 2 ha previsto che tale disciplina non  si\napplichi «ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del\npresente decreto [16 maggio 2024], sia stata avviata almeno una delle\nprocedure amministrative, comprese quelle di valutazione  ambientale,\nnecessarie  all\u0027ottenimento  dei  titoli   per   la   costruzione   e\nl\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia\nstato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi». \n    16. Parte ricorrente allega di aver presentato un\u0027iniziativa  che\nsarebbe incisa dalla richiamata disciplina. Dalla documentazione agli\natti risulta che per detto progetto, per il  quale  sono  stati  gia\u0027\nsostenuti   i   costi   di   progettazione   e    quelli    necessari\nall\u0027elaborazione della soluzione di connessione  alla  rete  (pari  a\ncirca 200.000,00 euro), non e\u0027 stata avviata nessuna delle  procedure\namministrative necessarie all\u0027ottenimento  dei  titoli  autorizzativi\nentro il termine  di  cui  all\u0027art.  5,  comma  2,  decreto-legge  n.\n63/2024. Il progetto e\u0027, pertanto, assoggettato  al  divieto  di  cui\nall\u0027art. 20, comma 1-bis, decreto legislativo n. 199/2021. \n    17. Il decreto impugnato prevede, all\u0027art. 1,  comma  2,  che  le\nregioni individuino sul rispettivo territorio, tra l\u0027altro, le  «aree\nin cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con moduli\ncollocati a terra», definite come «le aree agricole per le quali vige\nil divieto di installazione di impianti  fotovoltaici  con  moduli  a\nterra ai sensi dell\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto  legislativo  8\nnovembre 2021, n. 199». \n    18. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa  erariale,  tale\nprevisione costituisce senz\u0027altro strumento di attuazione, per quanto\ndel tutto vincolato nel contenuto, della norma primaria. Va rilevato,\ninfatti, che il comma 1-bis dell\u0027art. 20 del decreto  legislativo  n.\n199/2021 definisce  il  perimetro  delle  aree  agricole  in  cui  e\u0027\nconsentita  l\u0027installazione  di  impianti  fotovoltaici  con   moduli\ncollocati a terra facendo riferimento alla classificazione delle aree\nidonee come prevista dal comma 8 del  medesimo  art.  20  nelle  more\ndell\u0027adozione della disciplina di cui al comma 1. \n    In tale  contesto,  il  decreto  ministeriale  ribadisce  che  il\ndivieto previsto dal comma 1-bis si applica anche  nel  nuovo  quadro\nregolatorio e vincola la potesta\u0027  legislativa  regionale:  ai  sensi\ndell\u0027art. 3, comma 1, infatti, le regioni sono chiamate a individuare\ncon legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore\ndel decreto, le aree di cui all\u0027art. 1, comma  2,  e,  quindi,  anche\nquelle in cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra. \n    19.  Il  decreto  impugnato  costituisce   anche   l\u0027unico   atto\namministrativo che interviene nel  processo  di  implementazione  del\ndivieto, atteso che: \n        esso e\u0027 stabilito direttamente dalla legge statale; \n        secondo quanto previsto dal decreto,  l\u0027individuazione  delle\naree in questione avviene con legge regionale; \n        le  aree  cosi\u0027  individuate  non  sono  «non   idonee»,   ma\nassolutamente vietate, con la conseguenza che e\u0027 finanche preclusa la\nvalutazione,   nel   singolo   procedimento,   della   compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento con i valori confliggenti. \n    20.   Va   allora   richiamato   il   consolidato    orientamento\ngiurisprudenziale  secondo  il  quale  «un  atto  generale  [...]  e\u0027\nimmediatamente  impugnabile  quando  incide  senz\u0027altro  -  senza  la\nnecessaria  intermediazione  di  provvedimenti  applicativi   -   sui\ncomportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari» (Cons. st., IV, 17\nmarzo  2022,  n.  1937).  Nel  caso   di   specie   l\u0027incidenza   sui\ncomportamenti degli operatori  e\u0027  indubbia,  derivando  dal  divieto\ncosi\u0027 previsto l\u0027incondizionata preclusione agli interventi di  nuova\ninstallazione sulle aree indicate dall\u0027art. 20, comma 1-bis,  decreto\nlegislativo n. 199/2021, come  pure  degli  interventi  di  modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti\ngia\u0027 installati che non  siano  collocati  nelle  aree  di  cui  alla\nlettera dell\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021 e  che\ncomportino un incremento dell\u0027area occupata. \n    21.  Cio\u0027  detto  quanto  all\u0027ammissibilita\u0027  delle  censure,  e\u0027\ninfondata la doglianza secondo la quale,  concernendo  la  disciplina\nrimessa alla determinazione ministeriale  l\u0027adozione  di  principi  e\ncriteri omogenei per l\u0027individuazione delle superfici  e  delle  aree\nidonee e non idonee, non  sarebbe  stata  prevista  alcuna  delega  a\nindividuare le aree «in cui e\u0027 vietata» la installazione di  impianti\nfotovoltaici a terra (di seguito «FTV»). \n    22. Per effetto della  sopravvenienza  normativa  costituita  dal\ndisposto dell\u0027art.  5  del  decreto-legge  n.  63/2024,  infatti,  il\ndecreto di cui al comma 1 dell\u0027art. 20  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021 non avrebbe potuto  che  prendere  atto  dei  divieti  cosi\u0027\nintrodotti e ribadire, anche nel contesto della  disciplina  da  esso\nposta, le relative preclusioni. Nel momento in cui il legislatore  ha\ninteso vietare ulteriori interventi concernenti impianti fotovoltaici\ncon moduli collocati a terra nelle aree classificate  agricole,  tale\nrinnovata  valutazione  si  e\u0027   inevitabilmente   sovrapposta   alle\nprevigenti direttive normative in  materia  di  individuazione  delle\naree idonee, sicche\u0027 ai fini della relativa implementazione  non  era\nnecessaria alcuna espressa e specifica delega, potendone  l\u0027Autorita\u0027\namministrativa soltanto prendere atto. \nSull\u0027impossibilita\u0027 di interpretare l\u0027art.  5  del  decreto-legge  n.\n63/2024 in modo conforme a Costituzione \n    23. La parte ricorrente ha condizionato l\u0027interesse  a  sollevare\nl\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027  all\u0027impossibilita\u0027   di   fornire\nun\u0027interpretazione della norma in base alla quale la preclusione alla\nrealizzazione  degli  impianti   fotovoltaici   potrebbe   conseguire\nsoltanto a una specifica istruttoria in conformita\u0027 alle linee  guida\ndi cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. \n    24.  Il  Collegio  ritiene  che  tale  interpretazione  non   sia\npraticabile. \n    25. L\u0027ambito del regime  preclusivo  introdotto  dalla  norma  va\nricostruito a partire dal «significato proprio delle  parole  secondo\nla connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (art. 12,\ncomma 1, disp. prel. c.c.). \n    26. L\u0027art. 20,  comma  1-bis,  decreto  legislativo  n.  199/2021\nstabilisce  che  «L\u0027installazione  degli  impianti  fotovoltaici  con\nmoduli collocati a terra, in zone  classificate  agricole  dai  piani\nurbanistici vigenti, e\u0027 consentita esclusivamente nelle aree  di  cui\nalle  lettere  a),  limitatamente  agli  interventi   per   modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti\ngia\u0027 installati, a condizione che non comportino incremento dell\u0027area\noccupata, c), incluse le cave gia\u0027 oggetto di ripristino ambientale e\nquelle con piano di coltivazione terminato ancora  non  ripristinate,\nnonche\u0027  le  discariche  o  i  lotti  di  discarica   chiusi   ovvero\nripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma  8\ndel presente articolo». \n    27. Il tenore letterale della disposizione non  lascia  spazio  a\ndubbi circa la portata del divieto: l\u0027avverbio  «esclusivamente»  sta\nchiaramente ad indicare che al di fuori delle ipotesi  specificamente\npreviste non e\u0027 in nessun modo possibile realizzare questa  specifica\ntipologia di impianti in aree agricole. Cio\u0027, peraltro,  e\u0027  coerente\ncon l\u0027interpretazione finalistica, avendo il divieto la  funzione  di\nfronteggiare la «straordinaria necessita\u0027 e urgenza di contrastare il\nfenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola». \n    28. L\u0027interpretazione proposta dalla ricorrente si  risolverebbe,\ndi fatto, in un\u0027interpretatio abrogans della norma e, in  ogni  caso,\ncontrasta con il chiaro tenore letterale e  la  finalita\u0027  perseguita\ndal legislatore, che  ha  inteso  consentire  l\u0027utilizzo  delle  aree\nagricole per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati  a  terra\nesclusivamente nei limiti di cui al citato art. 5. \n    29. Al riguardo, non si puo\u0027 fare a meno di osservare che: \n        «la lettera  della  norma  costituisce  il  limite  cui  deve\narrestarsi  anche  l\u0027interpretazione   costituzionalmente   orientata\ndovendo, infatti, essere sollevato l\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027\nogni  qual  volta   l\u0027opzione   ermeneutica   supposta   conforme   a\nCostituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale  della  norma\nstessa» (Cass., S.U., 1° giugno 2021, n. 15177). Nel caso di  specie,\nla ricorrente vorrebbe proporre la realizzazione di un  progetto  che\nrientra pacificamente tra quelli oggetto del divieto; \n        l\u0027ampiezza  del  divieto  introdotto   con   l\u0027art.   5   del\ndecreto-legge n. 63/2024, che si risolve nella  preclusione  assoluta\ndi realizzare impianti  con  moduli  collocati  a  terra  sull\u0027intero\nterritorio nazionale, induce a ritenere  che  l\u0027obiettivo  perseguito\ndal legislatore  fosse  quello  di  contrastare  la  sia  pur  minima\nriduzione  del  territorio  a  vocazione   agricola   per   l\u0027effetto\ndell\u0027installazione di impianti fotovoltaici.  Un\u0027interpretazione  che\nconsentisse comunque di  realizzare  tali  interventi  a  seguito  di\napposita istruttoria si  porrebbe  in  frontale  contrasto  con  tale\nobiettivo, quale chiaramente emergente dai presupposti e dall\u0027oggetto\ndell\u0027enunciato normativo, operazione  che  non  puo\u0027  in  alcun  modo\nritenersi consentita all\u0027interprete. \nSulla rilevanza delle questioni \n    30.  Dall\u0027acclarata   impercorribilita\u0027   di   un\u0027interpretazione\ndell\u0027enunciato normativo  integralmente  satisfattivo  per  la  parte\nricorrente  deriva  la  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita\u0027\ncostituzionale prospettate nel ricorso. \n    31. Si e\u0027 gia\u0027 osservato che il  comma  1-bis  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199/2021 definisce  il  perimetro  delle  aree\nagricole  in  cui   e\u0027   consentita   l\u0027installazione   di   impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra  facendo  riferimento  alla\nclassificazione delle aree idonee  come  prevista  dal  comma  8  del\nmedesimo art. 20 nelle more dell\u0027adozione della disciplina di cui  al\ncomma 1. In tale contesto, il decreto ministeriale ribadisce  che  il\ndivieto previsto dal comma 1-bis si applica anche  nel  nuovo  quadro\nregolatorio e vincola la potesta\u0027  legislativa  regionale:  ai  sensi\ndell\u0027art. 3, comma 1, infatti, le regioni sono chiamate a individuare\ncon legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore\ndel decreto, le aree di cui all\u0027art. 1, comma  2,  e,  quindi,  anche\nquelle in cui e\u0027 vietata l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra. \n    32. Si e\u0027 anche osservato che il  decreto  impugnato  costituisce\nl\u0027unico  atto  amministrativo  che   interviene   nel   processo   di\nimplementazione del divieto, atteso che: \n        esso e\u0027 stabilito direttamente dalla legge statale; \n        secondo quanto previsto dal decreto,  l\u0027individuazione  delle\naree in questione avviene con legge regionale; \n        le  aree  cosi\u0027  individuate  non  sono  «non   idonee»,   ma\nassolutamente vietate, con la conseguenza che e\u0027 finanche preclusa la\nvalutazione,   nel   singolo   procedimento,   della   compatibilita\u0027\ndell\u0027intervento con i valori confliggenti. \n    33.  E\u0027  stato  quindi  richiamato  il  consolidato  orientamento\ngiurisprudenziale  secondo  il  quale  «un  atto  generale  [...]  e\u0027\nimmediatamente  impugnabile  quando  incide  senz\u0027altro  -  senza  la\nnecessaria  intermediazione  di  provvedimenti  applicativi   -   sui\ncomportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari» (Cons. st., IV, 17\nmarzo 2022, n. 1937), rilevandosi che nel caso di specie  l\u0027incidenza\nsui comportamenti degli operatori e\u0027 indubbia, derivando dal  divieto\ncosi\u0027 previsto l\u0027incondizionata preclusione agli interventi di  nuova\ninstallazione sulle aree indicate dall\u0027art. 20, comma 1-bis,  decreto\nlegislativo n. 199/2021, come  pure  degli  interventi  di  modifica,\nrifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti\ngia\u0027 installati che non  siano  collocati  nelle  aree  di  cui  alla\nlettera dell\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021 e  che\ncomportino un incremento dell\u0027area occupata. \n    34. Il decreto impugnato  replica,  quindi,  il  divieto  sancito\ndalla  norma  primaria,  demandando  alla  legge  regionale  la   sua\npedissequa trasposizione, che determina  ex  se  l\u0027impossibilita\u0027  di\ncondurre in porto i progetti  menzionati.  La  perdurante  vigenza  e\nvalidita\u0027 della  norma  primaria  impedisce  qualsivoglia  intervento\ndemolitorio da parte del Collegio, recando il decreto una  previsione\ndel tutto conforme a legge. \n    35.  In  mancanza  della  declaratoria   di   incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 5, comma 1, del decreto-legge n.  63/2024,  la  domanda  di\nannullamento dell\u0027art. 1 del decreto ministeriale, per  la  parte  di\ninteresse, dovrebbe essere rigettata. \n    36. Viceversa, laddove  la  norma  incriminata  fosse  dichiarata\nincostituzionale, l\u0027art. 1, comma 2, lettera d), del decreto dovrebbe\nessere annullato, ponendo a quel punto un divieto  generalizzato  che\nnessuna norma primaria contemplerebbe o autorizzerebbe e che, per  le\nragioni che saranno illustrate, collide con il principio  di  massima\ndiffusione delle energie rinnovabili, quale  desumibile  dal  diritto\ndell\u0027Unione, dando peraltro luogo a una disciplina che non supera  lo\nscrutinio di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza. \nSulla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027\nsollevate con il III e il IV motivo. \n    37. Con il  quarto  e  il  quinto  motivo  di  ricorso  la  parte\nricorrente ha in sostanza lamentato: \n        la violazione dell\u0027art.  117,  commi  primo  e  terzo,  della\nCostituzione, in  relazione,  rispettivamente,  alla  direttiva  (UE)\n2018/2001 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell\u002711  dicembre\n2018, sulla promozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti  rinnovabili  e\nall\u0027art.  12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387\n(attuazione della direttiva 2001/77/CE):  la  norma  contestata,  nel\nprevedere il divieto di  installazione  di  nuovi  impianti  FTV  con\nmoduli collocati a terra e il divieto di  aumentare  l\u0027estensione  di\nquelli esistenti nelle aree agricole, si porrebbe in contrasto con  i\nvincoli derivanti dall\u0027ordinamento europeo  e,  in  particolare,  con\nl\u0027obiettivo di garantire la massima diffusione  degli  impianti  FER,\nperseguito dalla direttiva 2009/28/CE,  dalla  direttiva  2001/77/CE,\nnonche\u0027 dalla direttiva 2018/2001/UE, in attuazione  della  quale  e\u0027\nstato  emanato  il  decreto  legislativo  n.  199/2021.  Sotto  altro\nprofilo, la norma si porrebbe in contrasto con  i  principi  generali\ndettati in materia dallo stesso Legislatore  statale,  in  attuazione\ndelle direttive europee, e in particolare con l\u0027art. 12, comma 7, del\ndecreto legislativo n. 387/2003, ai sensi del quale «Gli impianti  di\nproduzione di energia elettrica, di cui all\u0027art. 2, comma 1,  lettere\nb) e c), possono essere ubicati anche in zone  classificate  agricole\ndai vigenti piani urbanistici»,  e  con  le  Linee  guida  del  2010,\nintrodotte in attuazione del citato art. 12, secondo le quali le zone\nclassificate agricole  dai  vigenti  piani  urbanistici  non  possono\nessere  genericamente  considerate  aree  e   siti   non   idonei   e\nl\u0027individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo\u0027 riguardare\nporzioni significative del territorio; \n        la  violazione  e  falsa  applicazione  dell\u0027art.   9   della\nCostituzione,  dell\u0027art.  15  della  direttiva  (UE)  2018/2001   del\nParlamento europeo e  del  Consiglio  dell\u002711  dicembre  2018,  sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili, del  principio\ndi proporzionalita\u0027,  dell\u0027art.  11  del  TFUE,  dell\u0027art.  41  della\nCostituzione: la scelta di introdurre un  generale  e  indiscriminato\ndivieto a  realizzare  impianti  FTV  con  moduli  a  terra  su  aree\nurbanisticamente campite come «agricole» risulterebbe  sproporzionata\ne tale da rallentare la diffusione delle fonti rinnovabili in modo da\nincidere sugli obiettivi di tutela  dell\u0027ambiente  perseguiti,  dando\nluogo a una disciplina sproporzionata, in contrasto con il  principio\ndi integrazione delle tutele  e  con  la  stessa  tutela  dei  valori\nambientali. \n    38. In  primo  luogo,  il  Collegio  ritiene  che  la  disciplina\ncensurata presenti profili di contrasto con gli articoli  11  e  117,\ncomma 1, della Costituzione, sotto il profilo  del  mancato  rispetto\n«dei  vincoli   derivanti   dall\u0027ordinamento   comunitario»   e,   in\nparticolare, del principio  di  massima  diffusione  delle  fonti  di\nenergia rinnovabili, derivante dalla normativa europea. \n    39. Occorre  al  riguardo  ricordare,  anzitutto,  che  ai  sensi\ndell\u0027art. 3, par. 5, TUE, «Nelle relazioni con  il  resto  del  mondo\nl\u0027Unione afferma e promuove i suoi valori e  interessi,  contribuendo\nalla protezione dei suoi cittadini» A  tal  fine  essa  «Contribuisce\n[...] allo sviluppo sostenibile della Terra». \n    40. L\u0027art. 6, par. 1, Trattato sull\u0027Unione  europea  precisa  che\n«L\u0027Unione riconosce i diritti, le liberta\u0027 e i principi sanciti nella\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione  europea  del  7  dicembre\n2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,  che  ha  lo  stesso\nvalore giuridico dei trattati». Ai sensi dell\u0027art.  37  della  Carta,\n«Un livello elevato di tutela dell\u0027ambiente e il miglioramento  della\nsua qualita\u0027 devono essere integrati nelle  politiche  dell\u0027Unione  e\ngarantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». \n    41. L\u0027art. 11 TFUE esprime la medesima esigenza sancendo che  «Le\nesigenze connesse con la tutela dell\u0027ambiente devono essere integrate\nnella  definizione  e  nell\u0027attuazione  delle  politiche   e   azioni\ndell\u0027Unione,  in  particolare  nella  prospettiva  di  promuovere  lo\nsviluppo sostenibile» (c.d. principio di integrazione). \n    42. Secondo l\u0027art. 191 TFUE, «La politica dell\u0027Unione in  materia\nambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: \n        salvaguardia,   tutela   e   miglioramento   della   qualita\u0027\ndell\u0027ambiente; \n        protezione della salute umana; \n        utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; \n        promozione sul piano internazionale  di  misure  destinate  a\nrisolvere i problemi dell\u0027ambiente a livello regionale o mondiale  e,\nin particolare, a combattere i cambiamenti climatici. \n    2. La politica  dell\u0027Unione  in  materia  ambientale  mira  a  un\nelevato livello di  tutela,  tenendo  conto  della  diversita\u0027  delle\nsituazioni nelle varie  regioni  dell\u0027Unione.  Essa  e\u0027  fondata  sui\nprincipi della precauzione e dell\u0027azione  preventiva,  sul  principio\ndella correzione, in via prioritaria alla fonte,  dei  danni  causati\nall\u0027ambiente, nonche\u0027 sul principio \"chi inquina paga\"». \n    43. Ai sensi dell\u0027art. 192, par. 1, TFUE, «Il Parlamento  europeo\ne  il  Consiglio,  deliberando  secondo  la   procedura   legislativa\nordinaria e previa consultazione del Comitato economico e  sociale  e\ndel Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono\nessere intraprese dall\u0027Unione per realizzare gli obiettivi  dell\u0027art.\n191». \n    44. L\u0027art. 194 TFUE stabilisce, a  sua  volta,  che  «Nel  quadro\ndell\u0027instaurazione o del funzionamento del mercato interno e  tenendo\nconto  dell\u0027esigenza  di  preservare  e  migliorare  l\u0027ambiente,   la\npolitica dell\u0027Unione nel  settore  dell\u0027energia  e\u0027  intesa,  in  uno\nspirito di solidarieta\u0027 tra  Stati  membri,  a  [...]  promuovere  il\nrisparmio  energetico,  l\u0027efficienza  energetica  e  lo  sviluppo  di\nenergie nuove e rinnovabili». \n    45. Protezione dell\u0027ambiente  e  promozione  delle  c.d.  energie\nrinnovabili costituiscono, pertanto, politiche interdipendenti.  Come\nsi ricava dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia,  l\u0027uso  di\nfonti di energia rinnovabili per la  produzione  di  elettricita\u0027  e\u0027\nutile alla tutela dell\u0027ambiente in quanto contribuisce alla riduzione\ndelle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  che  compaiono  tra  le\nprincipali cause dei cambiamenti climatici che l\u0027Unione europea  e  i\nsuoi Stati membri si sono impegnati a contrastare. L\u0027incremento della\nquota di rinnovabili costituisce, in particolare, uno degli  elementi\nportanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni\ne conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione  quadro  delle\nNazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonche\u0027 agli  altri  impegni\nassunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle\nemissioni dei gas a effetto serra. \n    Cio\u0027, peraltro, e\u0027 funzionale anche alla tutela  della  salute  e\ndella vita delle persone e degli animali, nonche\u0027 alla  preservazione\ndei vegetali (cfr. le sentenze 1° luglio 2014, C-573/12, 78 ss., e 13\nmarzo 2001, C-379/98, 73 ss.). \n    46. La Corte di giustizia ha peraltro precisato  che  l\u0027art.  191\nTFUE si limita a  definire  gli  obiettivi  generali  dell\u0027Unione  in\nmateria ambientale, mentre  l\u0027art.  192  TFUE  affida  al  Parlamento\neuropeo e al Consiglio dell\u0027Unione europea il compito di decidere  le\nazioni da avviare al fine del raggiungimento di detti  obiettivi.  Di\nconseguenza, l\u0027art. 191 TFUE non puo\u0027 essere invocato in quanto  tale\ndai privati al fine di  escludere  l\u0027applicazione  di  una  normativa\nnazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale\nquando non sia applicabile nessuna normativa dell\u0027Unione adottata  in\nbase all\u0027art. 192 TFUE; viceversa, l\u0027art. 191 TFUE  assume  rilevanza\nallorquando esso trovi attuazione nel diritto  derivato  (cfr.  CGUE,\nsentenza 4 marzo 2015, C-534/13, 39 ss.). \n    47. Disposizioni sulla promozione dell\u0027energia elettrica da fonti\nenergetiche rinnovabili, adottate sulla base dell\u0027art. 175  TCE  (ora\n192 TFUE), sono state introdotte gia\u0027 con la direttiva 2001/77/CE del\nParlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  settembre  2001   e,\nsuccessivamente, con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e\ndel Consiglio del 23 aprile 2009. \n    48. Con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e  del\nConsiglio dell\u002711 dicembre 2018 si e\u0027 proceduto alla rifusione e alla\nmodifica delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/28/CE. Nel\ndettare la relativa disciplina e\u0027  stato  considerato,  tra  l\u0027altro,\nche: \n        «[...] \n        (2) Ai sensi dell\u0027art. 194, paragrafo  1,  del  trattato  sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea (TFUE), la promozione  delle  forme\ndi energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della\npolitica energetica dell\u0027Unione. Tale obiettivo e\u0027  perseguito  dalla\npresente  direttiva.  Il  maggiore  ricorso  all\u0027energia   da   fonti\nrinnovabili  o  all\u0027energia   rinnovabile   costituisce   una   parte\nimportante  del  pacchetto  di  misure  necessarie  per  ridurre   le\nemissioni di gas  a  effetto  serra  e  per  rispettare  gli  impegni\ndell\u0027Unione  nel  quadro  dell\u0027accordo  di  Parigi   del   2015   sui\ncambiamenti climatici, a seguito della  21a  Conferenza  delle  parti\ndella  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui   cambiamenti\nclimatici («accordo  di  Parigi»),  e  il  quadro  per  le  politiche\ndell\u0027energia e del clima  all\u0027orizzonte  2030,  compreso  l\u0027obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione di ridurre  le  emissioni  di  almeno  il  40%\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L\u0027obiettivo vincolante in\nmateria di energie rinnovabili a livello dell\u0027Unione per il 2030 e  i\ncontributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote  di\nriferimento in relazione ai rispettivi obiettivi  nazionali  generali\nper il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per\nla politica energetica e ambientale dell\u0027Unione [...]. \n        (3) Il maggiore ricorso all\u0027energia da fonti rinnovabili puo\u0027\nsvolgere  una  funzione  indispensabile  anche  nel   promuovere   la\nsicurezza  degli   approvvigionamenti   energetici,   nel   garantire\nun\u0027energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo\ntecnologico e l\u0027innovazione,  oltre  alla  leadership  tecnologica  e\nindustriale, offrendo nel contempo  vantaggi  ambientali,  sociali  e\nsanitari, come pure nel creare numerosi posti di  lavoro  e  sviluppo\nregionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o\nnei territori a bassa densita\u0027  demografica  o  soggetti  a  parziale\ndeindustrializzazione. \n        (4) In particolare, la riduzione del  consumo  energetico,  i\nmaggiori  progressi  tecnologici,  gli  incentivi  all\u0027uso   e   alla\ndiffusione  dei  trasporti  pubblici,   il   ricorso   a   tecnologie\nenergeticamente efficienti e la promozione dell\u0027utilizzo  di  energia\nrinnovabile nei settori dell\u0027energia elettrica, del  riscaldamento  e\ndel raffrescamento, cosi\u0027 come in quello dei trasporti sono strumenti\nmolto efficaci, assieme alle  misure  di  efficienza  energetica  per\nridurre le emissioni a effetto serra nell\u0027Unione e la sua  dipendenza\nenergetica. \n        (5) La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro  normativo\nper la promozione dell\u0027utilizzo di energia da fonti  rinnovabili  che\nfissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota  di  energia\nrinnovabile nel consumo energetico e nel  settore  dei  trasporti  da\nraggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del  22\ngennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell\u0027energia e  del\nclima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro  per  le\nfuture politiche dell\u0027Unione nei settori dell\u0027energia e del  clima  e\nha promosso un\u0027intesa comune sulle  modalita\u0027  per  sviluppare  dette\npolitiche dopo il 2020. La Commissione  ha  proposto  come  obiettivo\ndell\u0027Unione una quota di energie  rinnovabili  consumate  nell\u0027Unione\npari ad almeno il 27% entro il 2030. Tale proposta e\u0027 stata sostenuta\ndal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014,  le\nquali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri\nobiettivi nazionali  piu\u0027  ambiziosi,  per  realizzare  i  contributi\nall\u0027obiettivo dell\u0027Unione per il 2030 da essi  pianificati  e  andare\noltre. \n        (6) Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del  5  febbraio\n2014,  «Un  quadro  per  le  politiche  dell\u0027energia  e   del   clima\nall\u0027orizzonte 2030», e del 23  giugno  2016,  «I  progressi  compiuti\nnell\u0027ambito  delle  energie  rinnovabili»,  si  e\u0027  spinto  oltre  la\nproposta  della  Commissione  o   le   conclusioni   del   Consiglio,\nsottolineando che, alla luce dell\u0027accordo di Parigi e  delle  recenti\nriduzioni del costo delle  tecnologie  rinnovabili,  era  auspicabile\nessere molto piu\u0027 ambiziosi. \n        [...] \n        (8)  Appare  pertanto  opportuno   stabilire   un   obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione in relazione alla quota di  energia  da  fonti\nrinnovabili pari almeno al  32%.  Inoltre,  la  Commissione  dovrebbe\nvalutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo  alla  luce\ndi sostanziali  riduzioni  del  costo  della  produzione  di  energia\nrinnovabile, degli impegni internazionali dell\u0027Unione a favore  della\ndecarbonizzazione o in caso di  un  significativo  calo  del  consumo\nenergetico nell\u0027Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro\ncontributo  al  conseguimento  di  tale  obiettivo  nell\u0027ambito   dei\nrispettivi piani nazionali integrati per  l\u0027energia  e  il  clima  in\napplicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE)\n2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. \n        [...] \n        (10) Al fine di garantire  il  consolidamento  dei  risultati\nconseguiti  ai  sensi  della  direttiva  2009/28/CE,  gli   obiettivi\nnazionali  stabiliti  per  il  2020   dovrebbero   rappresentare   il\ncontributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030.  In\nnessun caso le quote nazionali delle energie  rinnovabili  dovrebbero\nscendere al di sotto di tali contributi. [...]. \n        (11) Gli Stati membri dovrebbero  adottare  ulteriori  misure\nqualora la quota di energie  rinnovabili  a  livello  di  Unione  non\npermettesse di mantenere la traiettoria dell\u0027Unione verso l\u0027obiettivo\ndi  almeno  il  32%  di  energie  rinnovabili.  Come  stabilito   nel\nregolamento (UE)  2018/1999,  se,  nel  valutare  i  piani  nazionali\nintegrati in materia di energia e  clima,  ravvisa  un  insufficiente\nlivello di ambizione, la Commissione puo\u0027 adottare misure  a  livello\ndell\u0027Unione per assicurare il conseguimento dell\u0027obiettivo.  Se,  nel\nvalutare le relazioni intermedie nazionali integrate  sull\u0027energia  e\nil clima, la Commissione ravvisa  progressi  insufficienti  verso  la\nrealizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero  applicare\nle misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare  tale\nlacuna». \n    49. Le richiamate  rationes  hanno  condotto  a  introdurre,  tra\nl\u0027altro, un obiettivo vincolante complessivo dell\u0027Unione per il  2030\n(art. 3), per cui «Gli Stati membri provvedono collettivamente a  far\nsi\u0027 che la quota di energia da fonti rinnovabili nel  consumo  finale\nlordo di energia dell\u0027Unione nel 2030 sia  almeno  pari  al  32%.  La\nCommissione valuta tale obiettivo al fine  di  presentare,  entro  il\n2023, una  proposta  legislativa  intesa  a  rialzarlo  nel  caso  di\nulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia\nrinnovabile,  se  risulta  necessario  per  rispettare  gli   impegni\ninternazionali dell\u0027Unione a favore della decarbonizzazione o  se  il\nrialzo  e\u0027  giustificato  da  un  significativo  calo   del   consumo\nenergetico nell\u0027Unione», con la  precisazione  che  «Se,  sulla  base\ndella valutazione delle proposte dei piani  nazionali  integrati  per\nl\u0027energia e il clima, presentati ai sensi dell\u0027art. 9 del regolamento\n(UE) 2018/1999, giunge alla conclusione che  i  contributi  nazionali\ndegli Stati membri sono insufficienti per conseguire  collettivamente\nl\u0027obiettivo vincolante complessivo dell\u0027Unione, la Commissione  segue\nla procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento». \n    50. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio del 30 giugno 2021, adottato in forza dell\u0027art.  192  TFUE,\nha  istituito  un  quadro  per  il  conseguimento  della  neutralita\u0027\nclimatica, nel presupposto che: \n        «(1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici\nrichiede una maggiore ambizione e un\u0027intensificazione dell\u0027azione per\nil clima da parte dell\u0027Unione e degli Stati membri.  L\u0027Unione  si  e\u0027\nimpegnata a potenziare gli  sforzi  per  far  fronte  ai  cambiamenti\nclimatici  e  a  dare  attuazione  all\u0027accordo  di  Parigi   adottato\nnell\u0027ambito  della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni   Unite   sui\ncambiamenti  climatici  («accordo  di  Parigi»),  guidata  dai   suoi\nprincipi  e  sulla  base  delle  migliori   conoscenze   scientifiche\ndisponibili, nel contesto dell\u0027obiettivo  a  lungo  termine  relativo\nalla temperatura previsto dall\u0027accordo di Parigi. \n        [...] \n        (4) Un obiettivo stabile a lungo termine e\u0027 fondamentale  per\ncontribuire alla trasformazione economica e sociale,  alla  creazione\ndi posti di lavoro di alta qualita\u0027, alla crescita sostenibile  e  al\nconseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile  delle  Nazioni\nUnite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto\ndi vista sociale, equo e in  modo  efficiente  in  termini  di  costi\nl\u0027obiettivo  a  lungo  termine  relativo  alla  temperatura  di   cui\nall\u0027accordo di Parigi. \n        [...] \n        (9) L\u0027azione per il clima dell\u0027Unione e  degli  Stati  membri\nmira  a  tutelare  le  persone  e  il  pianeta,  il   benessere,   la\nprosperita\u0027,   l\u0027economia,   la   salute,   i   sistemi   alimentari,\nl\u0027integrita\u0027 degli ecosistemi e la biodiversita\u0027 contro  la  minaccia\ndei  cambiamenti  climatici,  nel  contesto  dell\u0027agenda  2030  delle\nNazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel  perseguimento  degli\nobiettivi dell\u0027accordo di Parigi;  mira  inoltre  a  massimizzare  la\nprosperita\u0027 entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza  e\nridurre la vulnerabilita\u0027 della societa\u0027 ai cambiamenti climatici. In\nquest\u0027ottica, le azioni dell\u0027Unione e degli Stati  membri  dovrebbero\nessere guidate dal principio di  precauzione  e  dal  principio  «chi\ninquina paga», istituiti dal trattato sul  funzionamento  dell\u0027Unione\neuropea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell\u0027efficienza\nenergetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green\nDeal europeo. \n        [...] \n        (11) Vista l\u0027importanza della produzione  e  del  consumo  di\nenergia per il livello di  emissioni  di  gas  a  effetto  serra,  e\u0027\nindispensabile realizzare la transizione verso un sistema  energetico\nsicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato  sulla  diffusione\ndelle energie rinnovabili, su un  mercato  interno  dell\u0027energia  ben\nfunzionante e sul miglioramento dell\u0027efficienza energetica, riducendo\nnel  contempo  la  poverta\u0027  energetica.  Anche   la   trasformazione\ndigitale, l\u0027innovazione tecnologica, la ricerca e  lo  sviluppo  sono\nfattori  importanti  per  conseguire  l\u0027obiettivo  della  neutralita\u0027\nclimatica. \n        [...] \n        (20) L\u0027Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro  il  2050,\nun equilibrio all\u0027interno dell\u0027Unione tra le emissioni antropogeniche\ndalle fonti e gli assorbimenti antropogenici  dai  pozzi  dei  gas  a\neffetto  serra  di  tutti  i  settori  economici  e,  ove  opportuno,\nraggiungere emissioni negative in seguito.  Tale  obiettivo  dovrebbe\ncomprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a\nlivello dell\u0027Unione regolamentati nel diritto dell\u0027Unione. [...] \n        [...] \n        (25) La transizione verso la neutralita\u0027 climatica presuppone\ncambiamenti  nell\u0027intero  spettro  delle  politiche  e   uno   sforzo\ncollettivo di tutti i settori dell\u0027economia e  della  societa\u0027,  come\nevidenziato nel Green  Deal  europeo.  Il  Consiglio  europeo,  nelle\nconclusioni  del  12  dicembre  2019,  ha  dichiarato  che  tutte  le\nnormative e politiche pertinenti dell\u0027Unione devono  essere  coerenti\ncon il conseguimento dell\u0027obiettivo  della  neutralita\u0027  climatica  e\ncontribuirvi, nel rispetto della parita\u0027 di condizioni, e ha invitato\nla Commissione a valutare se cio\u0027 richieda un adeguamento delle norme\nvigenti. \n        [...] \n        (36) Al fine di garantire che l\u0027Unione  e  gli  Stati  membri\nrestino  sulla  buona  strada  per   conseguire   l\u0027obiettivo   della\nneutralita\u0027 climatica e  registrino  progressi  nell\u0027adattamento,  e\u0027\nopportuno  che  la  Commissione  valuti  periodicamente  i  progressi\ncompiuti,  sulla  base  delle  informazioni  di   cui   al   presente\nregolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma\ndel regolamento (UE) 2018/1999. [...] Nel caso  in  cui  i  progressi\ncollettivi compiuti dagli Stati membri rispetto  all\u0027obiettivo  della\nneutralita\u0027 climatica o all\u0027adattamento siano insufficienti o che  le\nmisure dell\u0027Unione siano incoerenti con l\u0027obiettivo della neutralita\u0027\nclimatica o inadeguate per migliorare la  capacita\u0027  di  adattamento,\nrafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilita\u0027, la  Commissione\ndovrebbe adottare le misure  necessarie  conformemente  ai  trattati.\n[...] \n    51. Il  regolamento  ha  quindi  sancito  (art.  1)  «l\u0027obiettivo\nvincolante della neutralita\u0027 climatica nell\u0027Unione entro il 2050,  in\nvista dell\u0027obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui\nall\u0027art.  2,  paragrafo  1,  lettera  a),  dell\u0027accordo  di  Parigi»,\nprecisando  che,  onde  conseguire  tale  obiettivo,  «il   traguardo\nvincolante dell\u0027Unione in materia di clima per il  2030  consiste  in\nuna riduzione interna netta delle emissioni di gas  a  effetto  serra\n(emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto  ai\nlivelli del 1990 entro il 2030» (art. 4). \n    52.  Ai  sensi  dell\u0027art.  5  del  regolamento,  «Le  istituzioni\ncompetenti dell\u0027Unione e gli  Stati  membri  assicurano  il  costante\nprogresso nel  miglioramento  della  capacita\u0027  di  adattamento,  nel\nrafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita\u0027\nai cambiamenti climatici in conformita\u0027 dell\u0027art. 7  dell\u0027accordo  di\nParigi»,  garantendo  inoltre  che  «le  politiche  in   materia   di\nadattamento nell\u0027Unione e  negli  Stati  membri  siano  coerenti,  si\nsostengano reciprocamente, comportino  benefici  collaterali  per  le\npolitiche  settoriali   e   si   adoperino   per   integrare   meglio\nl\u0027adattamento  ai  cambiamenti  climatici  in  tutti  i  settori   di\nintervento, comprese le  pertinenti  politiche  e  azioni  in  ambito\nsocioeconomico e ambientale, se del caso, nonche\u0027 nell\u0027azione esterna\ndell\u0027Unione». A tal  fine,  «Gli  Stati  membri  adottano  e  attuano\nstrategie e piani  nazionali  di  adattamento,  tenendo  conto  della\nstrategia dell\u0027Unione sull\u0027adattamento ai cambiamenti climatici [...]\ne fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti  climatici  e\ndi vulnerabilita\u0027, sulle valutazioni dei progressi compiuti  e  sugli\nindicatori, e  basandosi  sulle  migliori  e  piu\u0027  recenti  evidenze\nscientifiche  disponibili.  Nelle   loro   strategie   nazionali   di\nadattamento,  gli  Stati  membri  tengono  conto  della   particolare\nvulnerabilita\u0027 dei pertinenti settori, tra cui l\u0027agricoltura,  e  dei\nsistemi idrici e alimentari nonche\u0027  della  sicurezza  alimentare,  e\npromuovono soluzioni basate sulla natura e l\u0027adattamento basato sugli\necosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e\nincludono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono\ntenuti  a  presentare  a  norma  dell\u0027art.  19,  paragrafo   1,   del\nregolamento (UE) 2018/1999». \n    53. La direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio  del  18  ottobre  2023   ha   introdotto,   tra   l\u0027altro,\ndisposizioni volte a  modificare  la  direttiva  (UE)  2018/2001,  il\nregolamento (UE) 2018/1999 e la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto\nriguarda   la   promozione   dell\u0027energia   da   fonti   rinnovabili,\nevidenziando che: \n        «[...] \n        (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel\nconseguimento di tali  obiettivi,  dato  che  il  settore  energetico\ncontribuisce attualmente per oltre il 75% alle  emissioni  totali  di\ngas a effetto serra nell\u0027Unione. Riducendo tali emissioni  di  gas  a\neffetto serra, le energie rinnovabili possono  anche  contribuire  ad\naffrontare sfide ambientali come la perdita  di  biodiversita\u0027,  e  a\nridurre l\u0027inquinamento in linea con gli obiettivi della comunicazione\ndella Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso  verso\nun pianeta piu\u0027 sano  per  tutti  -  Piano  d\u0027azione  dell\u0027UE:  Verso\nl\u0027inquinamento zero per l\u0027aria, l\u0027acqua e il suolo».  La  transizione\nverde verso un\u0027economia basata sulle  energie  da  fonti  rinnovabili\ncontribuira\u0027 a conseguire gli obiettivi della decisione (UE) 2022/591\ndel  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  mira  altresi\u0027   a\nproteggere,  ripristinare  e  migliorare  lo   stato   dell\u0027ambiente,\nmediante, tra l\u0027altro, l\u0027interruzione e l\u0027inversione del processo  di\nperdita di biodiversita\u0027. [...]. \n        (4)   Il   contesto   generale   determinato   dall\u0027invasione\ndell\u0027Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia  di\nCOVID-19  ha   provocato   un\u0027impennata   dei   prezzi   dell\u0027energia\nnell\u0027intera  Unione,  evidenziando  in  tal  modo  la  necessita\u0027  di\naccelerare l\u0027efficienza energetica e accrescere l\u0027uso  delle  energie\nda fonti rinnovabili nell\u0027Unione. Al fine di conseguire l\u0027obiettivo a\nlungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi  terzi,\nl\u0027Unione dovrebbe concentrarsi sull\u0027accelerazione  della  transizione\nverde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione  delle\nemissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili\nfossili e che favorisca prezzi equi e accessibili per i  cittadini  e\nle imprese dell\u0027Unione in tutti i settori dell\u0027economia. \n        (5) Il piano REPowerEU stabilito  nella  comunicazione  della\nCommissione del 18 maggio 2022 («piano  REPowerEU»)  mira  a  rendere\nl\u0027Unione indipendente dai combustibili fossili russi  ben  prima  del\n2030. Tale  comunicazione  prevede  l\u0027anticipazione  delle  capacita\u0027\neolica e solare, un aumento del tasso medio  di  diffusione  di  tale\nenergia e capacita\u0027 supplementari di  energia  da  fonti  rinnovabili\nentro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili\nrinnovabili di origine non biologica. Invita inoltre i  colegislatori\na valutare la possibilita\u0027 di innalzare o  anticipare  gli  obiettivi\nfissati per l\u0027aumento della quota  di  energia  rinnovabile  nel  mix\nenergetico. [...] Al di la\u0027 di tale livello obbligatorio,  gli  Stati\nmembri   dovrebbero   adoperarsi   per   conseguire   collettivamente\nl\u0027obiettivo complessivo dell\u0027Unione  del  45%  di  energia  da  fonti\nrinnovabili, in linea con il piano REPowerEU. \n        (6)  [...]  E\u0027  auspicabile  che  gli  Stati  membri  possano\ncombinare diverse fonti di energia non fossili al fine di  conseguire\nl\u0027obiettivo dell\u0027Unione di raggiungere la neutralita\u0027 climatica entro\nil 2050 tenendo conto delle loro specifiche circostanze  nazionali  e\ndella  struttura  delle  loro  forniture  energetiche.  Al  fine   di\nrealizzare tale obiettivo, la diffusione dell\u0027energia rinnovabile nel\nquadro del piu\u0027 elevato  obiettivo  generale  vincolante  dell\u0027Unione\ndovrebbe iscriversi negli sforzi complementari  di  decarbonizzazione\nche comportano lo sviluppo di altre fonti di energia non fossili  che\ngli Stati membri decidono di perseguire. \n        [...] \n        (25) Gli Stati membri dovrebbero sostenere  una  piu\u0027  rapida\ndiffusione di progetti in materia di energia rinnovabile  effettuando\nuna mappatura coordinata per la diffusione delle energie  rinnovabili\ne per le relative  infrastrutture,  in  coordinamento  con  gli  enti\nlocali e regionali. Gli Stati membri dovrebbero individuare  le  zone\nterrestri, le superfici, le zone  sotterranee,  le  acque  interne  e\nmarine necessarie per l\u0027installazione degli impianti di produzione di\nenergia rinnovabile e per  le  relative  infrastrutture  al  fine  di\napportare almeno  i  rispettivi  contributi  nazionali  all\u0027obiettivo\ncomplessivo riveduto in materia di energia da fonti  rinnovabili  per\nil 2030  di  cui  all\u0027art.  3,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)\n2018/2001  e  a  sostegno  del  conseguimento  dell\u0027obiettivo   della\nneutralita\u0027 climatica entro e non oltre il 2050, in  conformita\u0027  del\nregolamento  (UE)  2021/1119.  [...].  Gli  Stati  membri  dovrebbero\ngarantire  che  le  zone  in  questione  riflettano   le   rispettive\ntraiettorie stimate e la  potenza  totale  installata  pianificata  e\ndovrebbero individuare le zone  specifiche  per  i  diversi  tipi  di\ntecnologia di produzione di energia rinnovabile  stabilite  nei  loro\npiani nazionali integrati per l\u0027energia e il clima presentati a norma\ndegli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. \n        [...]. \n        (26) Gli Stati membri dovrebbero designare, come sottoinsieme\ndi  tali  aree,  specifiche  zone  terrestri  (comprese  superfici  e\nsottosuperfici)  e  marine  o  delle  acque  interne  come  zone   di\naccelerazione per le energie rinnovabili. Tali zone dovrebbero essere\nparticolarmente adatte ai fini dello sviluppo di progetti in  materia\ndi energia rinnovabile, distinguendo tra i vari tipi  di  tecnologia,\nsulla base del fatto che la diffusione del tipo specifico di  energia\nda fonti rinnovabili non dovrebbe comportare  un  impatto  ambientale\nsignificativo. Nella designazione delle zone di accelerazione per  le\nenergie rinnovabili, gli Stati  membri  dovrebbero  evitare  le  zone\nprotette e prendere in considerazione piani di ripristino e opportune\nmisure di attenuazione. Gli Stati membri dovrebbero  poter  designare\nzone di accelerazione specificamente per le energie  rinnovabili  per\nuno o piu\u0027 tipi di impianti di produzione di  energia  rinnovabile  e\ndovrebbero indicare il tipo o i tipi di energia da fonti  rinnovabili\nadatti a essere prodotti in tali zone di accelerazione per le energie\nrinnovabili. Gli Stati  membri  dovrebbero  designare  tali  zone  di\naccelerazione per le  energie  rinnovabili  per  almeno  un  tipo  di\ntecnologia e decidere le dimensioni di tali zone di accelerazione per\nle energie rinnovabili, alla luce delle specificita\u0027 e dei  requisiti\ndel tipo o dei tipi di tecnologia per la quale istituiscono  zone  di\naccelerazione per le energie rinnovabili. Cosi\u0027  facendo,  gli  Stati\nmembri dovrebbero provvedere a garantire che le dimensioni  combinate\ndi tali zone siano  sostanziali  e  contribuiscano  al  conseguimento\ndegli obiettivi di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. \n        (27) L\u0027uso polivalente dello  spazio  per  la  produzione  di\nenergia rinnovabile e per  altre  attivita\u0027  terrestri,  delle  acque\ninterne e marine, come la produzione di alimenti o la protezione o il\nripristino della natura, allentano i vincoli d\u0027uso del  suolo,  delle\nacque  interne  e  del  mare.  In  tale  contesto  la  pianificazione\nterritoriale  rappresenta  uno  strumento  indispensabile   con   cui\nindividuare e orientare precocemente le sinergie per l\u0027uso del suolo,\ndelle  acque  interne  e  del  mare.  Gli  Stati  membri   dovrebbero\nesplorare,  consentire  e  favorire  l\u0027uso  polivalente  delle   zone\nindividuate a seguito delle  misure  di  pianificazione  territoriali\nadottate. A tal fine, e\u0027 auspicabile che gli Stati membri  agevolino,\nove necessario, i cambiamenti nell\u0027uso del suolo e del mare,  purche\u0027\ni diversi usi e attivita\u0027 siano compatibili tra  di  loro  e  possano\ncoesistere. \n        [...] \n        (36) In considerazione  della  necessita\u0027  di  accelerare  la\ndiffusione delle energie da fonti rinnovabili, la designazione  delle\nzone  di  accelerazione  per  le  energie  rinnovabili  non  dovrebbe\nimpedire la realizzazione in corso e futura di  progetti  di  energia\nrinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione.  Questi\nprogetti  dovrebbero   continuare   a   sottostare   all\u0027obbligo   di\nvalutazione specifica dell\u0027impatto ambientale a norma della direttiva\n2011/92/UE, ed essere  soggetti  alle  procedure  di  rilascio  delle\nautorizzazioni  applicabili  ai  progetti  in  materia   di   energia\nrinnovabile situati fuori dalle zone di accelerazione per le  energie\nrinnovabili.  Per  accelerare  le   procedure   di   rilascio   delle\nautorizzazioni nella misura necessaria a  conseguire  l\u0027obiettivo  di\nenergia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE)  2018/2001,  anche\nle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti\nfuori  dalle  zone  di  accelerazione  per  le  energie   rinnovabili\ndovrebbero   essere   semplificate   e   razionalizzate    attraverso\nl\u0027introduzione di scadenze massime chiare per  tutte  le  fasi  della\nprocedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese  le  valutazioni\nambientali specifiche per ciascun progetto. \n    54.  In  ragione  delle  considerazioni  sopra   richiamate,   la\ndirettiva ha introdotto, tra  l\u0027altro,  disposizioni  in  materia  di\nmappatura  delle  zone  necessarie   per   i   contributi   nazionali\nall\u0027obiettivo complessivo dell\u0027Unione di energia rinnovabile  per  il\n2030, di zone di accelerazione per le energie rinnovabili, nonche\u0027 di\nprocedure   amministrative   per   il   rilascio    delle    relative\nautorizzazioni. \n    55. Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio dell\u002711 dicembre 2018, adottato sulla base  degli  articoli\n192 e 194 TFUE, stabilisce la necessaria  base  legislativa  per  una\ngovernance  dell\u0027Unione  dell\u0027energia  e  dell\u0027azione  per  il  clima\naffidabile,  inclusiva,  efficace  sotto  il   profilo   dei   costi,\ntrasparente e  prevedibile  che  garantisca  il  conseguimento  degli\nobiettivi e dei traguardi a lungo termine fino  al  2030  dell\u0027Unione\ndell\u0027energia,  in  linea  con  l\u0027accordo  di  Parigi  del  2015   sui\ncambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla\nConvenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,\nattraverso  sforzi  complementari,  coerenti  e  ambiziosi  da  parte\ndell\u0027Unione  e  degli  Stati  membri,   limitando   la   complessita\u0027\namministrativa. \n    56. Nel configurare tale  meccanismo  e\u0027  stato  considerato,  in\nparticolare, che: \n        (2) L\u0027Unione dell\u0027energia dovrebbe coprire cinque dimensioni:\nla   sicurezza   energetica;   il   mercato   interno   dell\u0027energia;\nl\u0027efficienza  energetica;  il  processo  di   decarbonizzazione;   la\nricerca, l\u0027innovazione e la competitivita\u0027. \n        (3)  L\u0027obiettivo  di  un\u0027Unione  dell\u0027energia  resiliente   e\narticolata intorno a una  politica  ambiziosa  per  il  clima  e\u0027  di\nfornire ai consumatori  dell\u0027UE  -  comprese  famiglie  e  imprese  -\nenergia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e  di\npromuovere la ricerca e l\u0027innovazione  attraendo  investimenti;  cio\u0027\nrichiede una radicale trasformazione del sistema energetico  europeo.\nTale trasformazione e\u0027 inoltre strettamente connessa alla  necessita\u0027\ndi preservare, proteggere e migliorare la qualita\u0027 dell\u0027ambiente e di\npromuovere  l\u0027utilizzazione  accorta  e   razionale   delle   risorse\nnaturali, in particolare  promuovendo  l\u0027efficienza  energetica  e  i\nrisparmi energetici e sviluppando nuove forme di energia  rinnovabile\n[...]. \n        [...] \n        (7) L\u0027obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno  il\n40% delle emissioni di gas a  effetto  serra  nel  sistema  economico\nentro il 2030, rispetto ai livelli del  1990,  e\u0027  stato  formalmente\napprovato in occasione del Consiglio «Ambiente»  del  6  marzo  2015,\nquale  contributo   previsto   determinato   a   livello   nazionale,\ndell\u0027Unione e dei suoi Stati membri all\u0027accordo di Parigi.  L\u0027accordo\ndi Parigi e\u0027 stato ratificato dall\u0027Unione il 5 ottobre 2016 (6) ed e\u0027\nentrato  in  vigore  il  4  novembre  2016;  sostituisce  l\u0027approccio\nadottato nell\u0027ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che  e\u0027  stato\napprovato dall\u0027Unione mediante la decisione 2002/358/CE del Consiglio\n(7) e che non sara\u0027 prorogato dopo il 2020. E\u0027  opportuno  aggiornare\ndi conseguenza il  sistema  dell\u0027Unione  per  il  monitoraggio  e  la\ncomunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas  a  effetto\nserra. \n        (8) L\u0027accordo di Parigi ha innalzato il livello di  ambizione\nglobale  relativo  alla  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici   e\nstabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con  l\u0027obiettivo  di\nmantenere l\u0027aumento della temperatura mondiale media ben al di  sotto\ndi  2°C  rispetto  ai  livelli  preindustriali  e  di  continuare  ad\nadoperarsi per  limitare  tale  aumento  della  temperatura  a  1,5°C\nrispetto ai livelli preindustriali. \n        [...] \n        (12) Nelle conclusioni del 23  e  del  24  ottobre  2014,  il\nConsiglio europeo ha inoltre convenuto di sviluppare  un  sistema  di\ngovernance affidabile, trasparente,  privo  di  oneri  amministrativi\nsuperflui e con una sufficiente flessibilita\u0027 per  gli  Stati  membri\nper contribuire a garantire che l\u0027Unione rispetti i suoi obiettivi di\npolitica energetica, nel pieno rispetto della  liberta\u0027  degli  Stati\nmembri di stabilire il proprio mix energetico [...] \n        [...] \n        (18) Il principale obiettivo  del  meccanismo  di  governance\ndovrebbe essere pertanto quello di consentire il conseguimento  degli\nobiettivi dell\u0027Unione dell\u0027energia, in particolare gli obiettivi  del\nquadro 2030 per il clima e l\u0027energia,  nei  settori  della  riduzione\ndelle emissioni dei gas a  effetto  serra,  delle  fonti  di  energia\nrinnovabili e dell\u0027efficienza  energetica.  Tali  obiettivi  derivano\ndalla politica dell\u0027Unione in materia di energia e  dalla  necessita\u0027\ndi preservare, proteggere e migliorare la qualita\u0027 dell\u0027ambiente e di\npromuovere  l\u0027utilizzazione  accorta  e   razionale   delle   risorse\nnaturali, come previsto nei trattati. Nessuno  di  questi  obiettivi,\ntra loro inscindibili, puo\u0027 essere  considerato  secondario  rispetto\nall\u0027altro. Il presente regolamento e\u0027 quindi legato alla legislazione\nsettoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di  energia\ne  di  clima.  Gli  Stati  membri  devono  poter  scegliere  in  modo\nflessibile le  politiche  che  meglio  si  adattano  alle  preferenze\nnazionali e al loro mix energetico, purche\u0027  tale  flessibilita\u0027  sia\ncompatibile    con    l\u0027ulteriore    integrazione    del     mercato,\nl\u0027intensificazione  della   concorrenza,   il   conseguimento   degli\nobiettivi in materia di clima ed energia e il  passaggio  graduale  a\nun\u0027economia sostenibile a basse emissioni di carbonio. \n        [...] \n        (36) Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie a  lungo\ntermine con una prospettiva di almeno  30  anni  per  contribuire  al\nconseguimento degli impegni da loro assunti ai  sensi  dell\u0027UNFCCC  e\nall\u0027accordo di Parigi, nel contesto  dell\u0027obiettivo  dell\u0027accordo  di\nParigi di mantenere l\u0027aumento della temperatura media mondiale ben al\ndi sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e adoperarsi  per\nlimitare tale aumento a  1,5°C  rispetto  ai  livelli  preindustriali\nnonche\u0027 delle riduzioni a lungo termine  delle  emissioni  di  gas  a\neffetto serra e dell\u0027aumento dell\u0027assorbimento dai pozzi in  tutti  i\nsettori in linea con l\u0027obiettivo dell\u0027Unione [...]. \n        (56)  Se  l\u0027ambizione  dei  piani  nazionali  integrati   per\nl\u0027energia e il clima, o dei loro aggiornamenti,  fosse  insufficiente\nper  il  raggiungimento  collettivo   degli   obiettivi   dell\u0027Unione\ndell\u0027energia  e,  nel  primo   periodo,   in   particolare   per   il\nraggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile\ne di efficienza energetica, la commissione dovrebbe adottare misure a\nlivello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo  di\ntali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali  «divari  di\nambizione»). Qualora i progressi dell\u0027Unione verso tali  obiettivi  e\ntraguardi fossero insufficienti a garantirne  il  raggiungimento,  la\ncommissione dovrebbe, oltre  a  formulare  raccomandazioni,  proporre\nmisure ed esercitare le proprie competenze a livello di Unione oppure\ngli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per  garantire\nil  raggiungimento  di  detti  obiettivi,  colmando  cosi\u0027  eventuali\n«divari nel raggiungimento». Tali misure dovrebbero  altresi\u0027  tenere\nconto degli sforzi  pregressi  dagli  Stati  membri  per  raggiungere\nl\u0027obiettivo 2030 relativo all\u0027energia rinnovabile ottenendo, nel 2020\no prima di tale anno, una  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili\nsuperiore al loro obiettivo nazionale vincolante  oppure  realizzando\nprogressi rapidi verso il loro obiettivo vincolante nazionale per  il\n2020 o nell\u0027attuazione del loro contributo  all\u0027obiettivo  vincolante\ndell\u0027Unione di almeno il 32 % di energia  rinnovabile  nel  2030.  In\nmateria di energia rinnovabile, le  misure  possono  includere  anche\ncontributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati  a  un\nmeccanismo  di  finanziamento  dell\u0027energia  rinnovabile  nell\u0027Unione\ngestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire  ai  progetti\nsull\u0027energia rinnovabile piu\u0027 efficienti in termini di costi in tutta\nl\u0027Unione,  offrendo  cosi\u0027  agli  Stati  membri  la  possibilita\u0027  di\ncontribuire al  conseguimento  dell\u0027obiettivo  dell\u0027Unione  al  minor\ncosto possibile. Gli obiettivi  degli  Stati  membri  in  materia  di\nrinnovabili per  il  2020  dovrebbero  servire  come  quota  base  di\nriferimento di energia rinnovabile a partire dal  2021  e  dovrebbero\nessere mantenuti per tutto  il  periodo.  In  materia  di  efficienza\nenergetica,  le  misure  aggiuntive  possono  mirare  soprattutto   a\nmigliorare l\u0027efficienza di prodotti, edifici e trasporti. \n        (57) Gli obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di\nenergia  rinnovabile  per  il  2020,  di  cui  all\u0027allegato  I  della\ndirettiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,\ndovrebbero servire come punto di partenza  per  la  loro  traiettoria\nindicativa nazionale per il periodo dal 2021 al 2030, a meno che  uno\nStato membro decida volontariamente di stabilire un punto di partenza\npiu\u0027 elevato. Dovrebbero inoltre costituire, per questo periodo,  una\nquota di riferimento obbligatoria che faccia ugualmente  parte  della\ndirettiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, in tale periodo,  la  quota\ndi energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo  di  energia\ndi ciascuno Stato membro non dovrebbe essere inferiore alla sua quota\nbase di riferimento. \n        (58) Se uno Stato  membro  non  mantiene  la  quota  base  di\nriferimento  misurata  in  un  periodo  di  un  anno,  esso  dovrebbe\nadottare, entro un anno, misure supplementari per colmare il  divario\nrispetto allo scenario di riferimento. Qualora  abbia  effettivamente\nadottato tali misure necessarie e adempiuto al suo obbligo di colmare\nil divario, lo Stato membro dovrebbe essere considerato  conforme  ai\nrequisiti obbligatori del suo scenario di base a partire dal  momento\nin cui il divario in questione si e\u0027 verificato,  sia  ai  sensi  del\npresente regolamento che della direttiva (UE) 2018/2001 [...]». \n    57. Il meccanismo di governance  si  e\u0027  tradotto,  tra  l\u0027altro,\nnelle seguenti previsioni (come  aggiornate  con  la  direttiva  (UE)\n2023/2413): \n        «Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e\nsuccessivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica  alla\nCommissione un piano nazionale integrato per  l\u0027energia  e  il  clima\n[...]» (art. 3): \n          «Ciascuno Stato membro definisce nel  suo  piano  nazionale\nintegrato per l\u0027energia e il clima i principali obiettivi,  traguardi\ne contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all\u0027allegato  I,\nsezione A, punto 2: \n          a) dimensione «decarbonizzazione»: \n          [...] \n          2) per quanto riguarda l\u0027energia rinnovabile: \nal fine di conseguire l\u0027obiettivo vincolante dell\u0027Unione per la quota\ndi energia rinnovabile per il 2030 di cui all\u0027art.  3,  paragrafo  1,\ndella direttiva (UE) 2018/2001, un contributo  in  termini  di  quota\ndello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo  lordo\ndi energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo  segue\nuna traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria  indicativa\nraggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18%  dell\u0027aumento\ntotale della quota di energia da fonti  rinnovabili  tra  l\u0027obiettivo\nnazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e  il\nsuo contributo all\u0027obiettivo 2030.  Entro  il  2025,  la  traiettoria\nindicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad  almeno  il  43%\ndell\u0027aumento totale della quota di energia da fonti  rinnovabili  tra\nl\u0027obiettivo nazionale vincolante  per  il  2020  dello  Stato  membro\ninteressato e il suo contributo all\u0027obiettivo 2030. Entro il 2027, la\ntraiettoria indicativa raggiunge un  punto  di  riferimento  pari  ad\nalmeno il 65% dell\u0027aumento totale della quota  di  energia  da  fonti\nrinnovabili tra l\u0027obiettivo nazionale vincolante per  il  2020  dello\nStato membro interessato e il suo contributo all\u0027obiettivo 2030. \n        Entro il 2030  la  traiettoria  indicativa  deve  raggiungere\nalmeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro\nprevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per  il\n2020, la sua traiettoria indicativa puo\u0027 iniziare al livello  che  si\naspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri,\nnel  loro  insieme,  concorrono  al  raggiungimento  dei   punti   di\nriferimento  dell\u0027Unione  nel  2022,  2025  e  2027  e  all\u0027obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione per la quota di  energia  rinnovabile  per  il\n2030 di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE)  2018/2001.\nIndipendentemente dal  suo  contributo  all\u0027obiettivo  dell\u0027Unione  e\ndalla sua traiettoria indicativa ai fini  del  presente  regolamento,\nuno Stato membro e\u0027 libero di stabilire obiettivi piu\u0027 ambiziosi  per\nfinalita\u0027 di politica nazionale» (art. 4); \n        «Nel proprio contributo alla  propria  quota  di  energia  da\nfonti rinnovabili nel consumo finale lordo  di  energia  del  2030  e\ndell\u0027ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi\ndi cui all\u0027art. 4, lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro  tiene\nconto degli elementi seguenti: \n          a) misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001; \n          b)  misure  adottate  per  conseguire   il   traguardo   di\nefficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE; \n          c) altre misure  esistenti  volte  a  promuovere  l\u0027energia\nrinnovabile nello Stato  membro  e,  ove  pertinente,  a  livello  di\nUnione; \n          d) l\u0027obiettivo nazionale  vincolante  2020  di  energia  da\nfonti  rinnovabili  nel  consumo  finale  lordo  di  energia  di  cui\nall\u0027allegato I della direttiva (EU) 2018/2001; \n          e) le circostanze pertinenti che incidono sulla  diffusione\ndell\u0027energia rinnovabile, quali: \ni) l\u0027equa distribuzione della diffusione nell\u0027Unione; \nii) le condizioni economiche e il potenziale,  compreso  il  PIL  pro\ncapite; \niii) il potenziale  per  una  diffusione  delle  energie  rinnovabili\nefficace sul piano dei costi; \niv) i vincoli geografici,  ambientali  e  naturali,  compresi  quelli\ndelle zone e regioni non interconnesse; \nv) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri; \nvi)  altre  circostanze  pertinenti,  in   particolare   gli   sforzi\npregressi. \n          [...] \n    2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la  somma  dei\nrispettivi  contributi  ammonti   almeno   all\u0027obiettivo   vincolante\ndell\u0027Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili per il  2030\ndi cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001» (art.\n5); \n        «Se  nel  settore  dell\u0027energia  rinnovabile,  in  base  alla\nvalutazione di cui all\u0027arti. 29, paragrafi  1  e  2,  la  Commissione\nconclude che uno  o  piu\u0027  punti  di  riferimento  della  traiettoria\nindicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027,  di  cui  all\u0027art.  29,\nparagrafo 2, non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022,\n2025 e 2027 sono al di sotto di uno o piu\u0027 dei  rispettivi  punti  di\nriferimento nazionali  di  cui  all\u0027art.  4,  lettera  a),  punto  2,\nprovvedono all\u0027attuazione di misure supplementari entro un  anno  dal\nricevimento della valutazione della Commissione, volte a  colmare  il\ndivario rispetto al punto di riferimento nazionale, quali: \n          a)  misure  nazionali  volte  ad  aumentare  la  diffusione\ndell\u0027energia rinnovabile; \n          b)  l\u0027adeguamento  della  quota   di   energia   da   fonti\nrinnovabili nel settore del riscaldamento  e  raffreddamento  di  cui\nall\u0027art. 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; \n          c)  l\u0027adeguamento  della  quota   di   energia   da   fonti\nrinnovabili nel settore dei trasporti di cui all\u0027art.  25,  paragrafo\n1, della direttiva (UE) 2018/2001; \n          d) un pagamento finanziario  volontario  al  meccanismo  di\nfinanziamento  dell\u0027Unione  per  l\u0027energia  rinnovabile  istituito  a\nlivello unionale per contribuire a progetti in materia di energia  da\nfonti  rinnovabili  gestiti  direttamente  o   indirettamente   dalla\nCommissione, come indicato all\u0027art. 33; \n          e) l\u0027utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla\ndirettiva (UE) 2018/2001» (art. 32). \n    58. Il decreto legislativo n.  199/2021  costituisce  «Attuazione\ndella  direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo   e   del\nConsiglio,  dell\u002711  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell\u0027uso\ndell\u0027energia da fonti rinnovabili» e si pone (art. 1) «l\u0027obiettivo di\naccelerare il percorso di crescita  sostenibile  del  Paese,  recando\ndisposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in  coerenza\ncon gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico\nal 2030 e di completa  decarbonizzazione  al  2050»,  definendo  «gli\nstrumenti, i meccanismi, gli incentivi  e  il  quadro  istituzionale,\nfinanziario  e  giuridico,  necessari  per  il  raggiungimento  degli\nobiettivi di incremento della quota di energia da  fonti  rinnovabili\nal 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel  rispetto\ndei criteri fissati dalla legge  22  aprile  2021,  n.  53»,  recando\n«disposizioni necessarie  all\u0027  attuazione  delle  misure  del  Piano\nnazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia\ndi energia da fonti rinnovabili,  conformemente  al  Piano  nazionale\nintegrato per l\u0027energia e il clima (di seguito anche: PNIEC), con  la\nfinalita\u0027 di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati,\ngia\u0027  orientati  all\u0027aggiornamento  degli  obiettivi   nazionali   da\nstabilire ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si\nprevede, per l\u0027Unione europea, un obiettivo vincolante  di  riduzione\ndelle emissioni di gas a effetto  serra  di  almeno  il  55  percento\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». \n    59.   Come   ripetutamente    rilevato    dalla    giurisprudenza\ncostituzionale (ex multis, sentenze n. 121 del 2022, n. 77 del  2022,\nn. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n.\n44 del 2011), la normativa eurounitaria (nonche\u0027 quella nazionale) e\u0027\nispirata  nel  suo  insieme  al  principio  fondamentale  di  massima\ndiffusione delle fonti di energia rinnovabili, che tra l\u0027altro «trova\nattuazione nella generale utilizzabilita\u0027  di  tutti  i  terreni  per\nl\u0027inserimento di tali impianti, con le eccezioni [...] ispirate  alla\ntutela di altri interessi costituzionalmente protetti» (Corte  cost.,\nsentenza n. 13 del 2014). \n    60. La disciplina  originariamente  contenuta  nell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199/2021,  relativa  all\u0027individuazione  delle\naree idonee e non idonee all\u0027installazione degli impianti  alimentati\nda fonti rinnovabili, non prevedeva alcuna preclusione indiscriminata\nrispetto all\u0027utilizzo di terreni classificati agricoli. \n    61. Il comma 3 stabilisce, in  effetti,  che  «nella  definizione\ndella disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui  al  comma\n1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e\ndel paesaggio,  delle  aree  agricole  e  forestali,  della  qualita\u0027\ndell\u0027aria e dei corpi idrici, privilegiando l\u0027utilizzo  di  superfici\ndi strutture edificate,  quali  capannoni  industriali  e  parcheggi,\nnonche\u0027 di aree a destinazione industriale, artigianale, per  servizi\ne logistica, e verificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non  utilizzabili  per\naltri scopi, ivi incluse le  superfici  agricole  non  utilizzabili».\nTale disposizione contempla bensi\u0027 un\u0027esigenza di tutela  delle  aree\nagricole, ma da un lato  non  pone  alcuna  preclusione  assoluta  e,\ndall\u0027altro, stabilisce chiaramente  che  le  superfici  agricole  non\nutilizzabile costituiscono,  tra  le  altre,  aree  privilegiate  per\nl\u0027installazione degli impianti. \n    62. Il comma 7 prevede, a sua volta, che «Le aree non incluse tra\nle  aree  idonee   non   possono   essere   dichiarate   non   idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di  energia  rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di  singoli\nprocedimenti, in ragione della sola  mancata  inclusione  nel  novero\ndelle aree idonee». \n    63. Il comma 8,  inoltre,  nell\u0027individuare  transitoriamente  le\naree idonee sino all\u0027entrata in vigore della disciplina prevista  dal\ncomma 1, vi include, «fatto salvo quanto previsto  alle  lettere  a),\nb), c), c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono  ricomprese  nel\nperimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del   decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone  gravate  da  usi\ncivici di cui  all\u0027art.  142,  comma  1,  lettera  h),  del  medesimo\ndecreto, ne\u0027 ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti  a\ntutela ai sensi della parte seconda oppure dell\u0027art. 136 del medesimo\ndecreto legislativo». \n    64.  Il  nuovo  comma  1-bis  stravolge  completamente  l\u0027assetto\nprevigente,   prevedendo   che   «L\u0027installazione   degli    impianti\nfotovoltaici con moduli  collocati  a  terra,  in  zone  classificate\nagricole dai piani urbanistici vigenti, e\u0027 consentita  esclusivamente\nnelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi  per\nmodifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli\nimpianti gia\u0027 installati, a condizione che non comportino  incremento\ndell\u0027area occupata, c), incluse le cave gia\u0027  oggetto  di  ripristino\nambientale e quelle con piano di coltivazione  terminato  ancora  non\nripristinate, nonche\u0027 le discariche o i  lotti  di  discarica  chiusi\novvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter, numeri 2)  e  3),  del\ncomma 8 del presente articolo. Il primo periodo non  si  applica  nel\ncaso di progetti  che  prevedano  impianti  fotovoltaici  con  moduli\ncollocati a terra finalizzati  alla  costituzione  di  una  comunita\u0027\nenergetica rinnovabile ai sensi dell\u0027art.  31  del  presente  decreto\nnonche\u0027  in  caso  di  progetti  attuativi  delle  altre  misure   di\ninvestimento del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),\napprovato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come\nmodificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell\u00278 dicembre 2023, e\ndel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR  (PNC)\ndi cui all\u0027art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,\ncon modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  ovvero  di\nprogetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR». \n    65. In definitiva, in base alla norma introdotta dall\u0027art. 5  del\ndecreto-legge  n.  63/2024,  gli  impianti  fotovoltaici  con  moduli\ncollocati a terra possono essere realizzati soltanto: \n        a) nei siti ove sono gia\u0027 installati  impianti  della  stessa\nfonte,  nei  limiti  degli  interventi  di   modifica,   rifacimento,\npotenziamento o ricostruzione, senza incremento dell\u0027area occupata; \n        b)  presso  cave  e  miniere  cessate,   non   recuperate   o\nabbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le  porzioni  di\ncave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; \n        c) presso i siti e gli impianti  nelle  disponibilita\u0027  delle\nsocieta\u0027 del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e  dei  gestori  di\ninfrastrutture  ferroviarie  nonche\u0027  delle  societa\u0027  concessionarie\nautostradali; \n        d) presso i siti e gli impianti  nella  disponibilita\u0027  delle\nsocieta\u0027   di   gestione   aeroportuale   all\u0027interno   dei    sedimi\naeroportuale; \n        e) nelle  aree  interne  agli  impianti  industriali  e  agli\nstabilimenti e  in  quelle  classificate  agricole  racchiuse  in  un\nperimetro i cui punti distino non piu\u0027  di  500  metri  dal  medesimo\nimpianto o stabilimento; \n        f) nelle aree adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una\ndistanza non superiore a 300 metri. \n    66. Dalla richiamata elencazione si desume che, in  sostanza,  la\ngeneralita\u0027 dei terreni classificati agricoli (circa la  meta\u0027  della\nsuperficie  del  Paese)  e\u0027  preclusa  a  qualsiasi   intervento   di\ninstallazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati  a  terra\nche non che non consista nel mero rifacimento/modifica/ricostruzione,\ncon conseguente preclusione all\u0027utilizzo di nuovo terreno agricolo. \n    67. Il divieto  non  riguarda  i  progetti  attuativi  di  misure\nfinanziate con il PNRR o il PNC, che tuttavia non comprendono tutti i\nprogetti necessari al raggiungimento dei target previsti  dal  PNIEC,\nche  e\u0027  lo  strumento  previsto  dalla  normativa  eurounitaria  per\nconseguire gli obiettivi  vincolanti  dell\u0027Unione  per  la  quota  di\nenergia rinnovabile. Gia\u0027 tale circostanza evidenzia che  un  divieto\ndi  tale  portata  rischia  di  mettere  seriamente  a   rischio   il\nconseguimento di tali obiettivi, nella  misura  in  cui  sottrae  una\nlarga  porzione  del  territorio  a  ogni  possibile  utilizzo  della\ntecnologia fotovoltaica senza che ne siano prevedibili gli effetti in\nordine alla possibilita\u0027 di rispettare le  traiettorie  stabilite  in\nmerito alla quota di energia da fonti rinnovabili. Tenuto conto dello\nstato di attuazione della disciplina di cui  all\u0027art.  20,  comma  1,\ndecreto legislativo  n.  199/2021,  nonche\u0027  degli  ampi  margini  di\nflessibilita\u0027 che il decreto 21 giugno 2024 lascia alle  regioni  per\nl\u0027individuazione delle aree non idonee, l\u0027impatto di tale divieto  e\u0027\ndel tutto incerto e, in ogni caso, si risolve  in  un  severo  limite\nall\u0027individuazione delle zone disponibili per  l\u0027installazione  degli\nimpianti che, a termini dell\u0027art. 15-ter, par.  1,  secondo  periodo,\ndella direttiva  (UE)  2018/2001,  devono  essere  commisurate  «alle\ntraiettorie stimate e  alla  potenza  totale  installata  pianificata\ndelle tecnologie per  le  energie  rinnovabili  stabilite  nei  piani\nnazionali per l\u0027energia e il clima presentati a norma degli  articoli\n3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999». \n    68. Peraltro, si e\u0027 gia\u0027 visto che, in  forza  dell\u0027art.  32  del\nregolamento (UE) 2018/1999, se la commissione conclude che uno o piu\u0027\npunti di riferimento della traiettoria  indicativa  unionale  per  il\n2022, 2025 e 2027 non sono stati raggiunti, gli Stati membri che  nel\n2022, 2025 e 2027 sono al di sotto di uno o piu\u0027 dei rispettivi punti\ndi riferimento nazionali possono essere tenuti all\u0027adozione di misure\nsupplementari, ivi incluso un  pagamento  finanziario  volontario  al\nmeccanismo di finanziamento  dell\u0027Unione  per  l\u0027energia  rinnovabile\nistituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di\nenergia da fonti rinnovabili gestiti  direttamente  o  indirettamente\ndalla commissione. La sottrazione indiscriminata di larga  parte  del\nterritorio  nazionale  all\u0027utilizzo  della  tecnologia   fotovoltaica\npotrebbe,  pertanto,   implicare   l\u0027obbligo   di   adottare   misure\nsupplementari,  con  impatti  anche  sulle  finanze  pubbliche,   ove\nostacoli il raggiungimento degli obiettivi. \n    69. La preclusione generalizzata  all\u0027installazione  di  impianti\nfotovoltaici con moduli collocati a terra sembra inoltre  contrastare\ncon il principio per cui, nell\u0027ambito del processo di  individuazione\ndelle  zone  necessarie  per  i  contributi  nazionali  all\u0027obiettivo\ncomplessivo dell\u0027Unione di energia rinnovabile per il 2030  ai  sensi\ndel paragrafo 1 dell\u0027art. 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, «Gli\nStati membri favoriscono l\u0027uso  polivalente  delle  zone  di  cui  al\nparagrafo 1. I  progetti  in  materia  di  energia  rinnovabile  sono\ncompatibili con gli usi preesistenti di tali zone» (art. 15-ter, par.\n3). Come gia\u0027 rilevato, il considerando (27) della direttiva  precisa\nche «Gli Stati membri dovrebbero  esplorare,  consentire  e  favorire\nl\u0027uso polivalente delle zone individuate a seguito  delle  misure  di\npianificazione territoriali adottate. A tal fine, e\u0027 auspicabile  che\ngli Stati membri agevolino, ove necessario,  i  cambiamenti  nell\u0027uso\ndel suolo e del  mare,  purche\u0027  i  diversi  usi  e  attivita\u0027  siano\ncompatibili tra di loro e possano coesistere». Il divieto  introdotto\ndall\u0027art. 5 del  decreto-legge  n.  63/2024  istituisce,  invece,  un\ninsanabile conflitto tra l\u0027utilizzo della tecnologia fotovoltaica con\nmoduli collocati a terra e l\u0027uso  del  suolo  a  fini  agricoli  che,\ntuttavia, non sussiste (o sussiste solo in parte) quantomeno  per  la\ntecnologia agrivoltaica (anche non avanzata). \n    70. Nella misura in cui puo\u0027 ostacolare il  raggiungimento  degli\nobiettivi di potenza  installata  delle  tecnologie  per  le  energie\nrinnovabili, il divieto in  questione  si  pone  anche  in  posizione\ncritica  rispetto  alla  strategia  di  adattamento  ai   cambiamenti\nclimatici  dell\u0027Unione.  Come  precedentemente  ricordato,  ai  sensi\ndell\u0027art.  5  del  regolamento  (UE)   2021/1119,   «Le   istituzioni\ncompetenti dell\u0027Unione e gli  Stati  membri  assicurano  il  costante\nprogresso nel  miglioramento  della  capacita\u0027  di  adattamento,  nel\nrafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita\u0027\nai cambiamenti climatici in conformita\u0027 dell\u0027art. 7  dell\u0027accordo  di\nParigi». Essi, inoltre,  «garantiscono  [...]  che  le  politiche  in\nmateria  di  adattamento  nell\u0027Unione  e  negli  Stati  membri  siano\ncoerenti,   si   sostengano   reciprocamente,   comportino   benefici\ncollaterali per le politiche settoriali e si adoperino per  integrare\nmeglio l\u0027adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i  settori  di\nintervento, comprese le  pertinenti  politiche  e  azioni  in  ambito\nsocioeconomico e ambientale, se del caso, nonche\u0027 nell\u0027azione esterna\ndell\u0027Unione». \n    71. Come precisato dalla Commissione europea nella  comunicazione\nCOM(2021)82 final sulla nuova Strategia dell\u0027UE per l\u0027adattamento  ai\ncambiamenti climatici,  «Il  Green  Deal  europeo,  la  strategia  di\ncrescita  dell\u0027UE  per  un  futuro   sostenibile,   si   basa   sulla\nconsapevolezza che la trasformazione verde e\u0027 un\u0027opportunita\u0027  e  che\nla mancata azione ha un costo enorme. Con esso l\u0027UE  ha  mostrato  la\npropria  leadership  per   scongiurare   lo   scenario   peggiore   -\nimpegnandosi a raggiungere la neutralita\u0027 climatica - e prepararsi al\nmeglio - puntando ad azioni di  adattamento  piu\u0027  ambiziose  che  si\nfondano sulla strategia dell\u0027UE di adattamento del 2013. La visione a\nlungo termine prevede che nel 2050 l\u0027UE sara\u0027 una societa\u0027 resiliente\nai cambiamenti climatici, del tutto adeguata agli inevitabili impatti\ndei cambiamenti climatici. Cio\u0027 significa che entro il 2050, anno  in\ncui l\u0027Unione aspira  ad  aver  raggiunto  la  neutralita\u0027  climatica,\navremo rafforzato la capacita\u0027 di adattamento e ridotto al minimo  la\nvulnerabilita\u0027 agli effetti dei cambiamenti climatici, in  linea  con\nl\u0027accordo di Parigi e con la proposta di legge europea sul clima». Il\nraggiungimento dei target  di  potenza  installata  delle  tecnologie\nrinnovabili  costituisce,  all\u0027evidenza,  un  elemento  centrale  per\nconseguire nel lungo termine l\u0027obiettivo della neutralita\u0027 climatica,\nche potrebbe essere posto seriamente a  rischio  da  una  disciplina,\ncome quella censurata, che vieta sul tutto il territorio nazionale la\ntecnologia fotovoltaica con pannelli collocati a  terra  su  tutti  i\nterreni classificati agricoli, corrispondenti a oltre la meta\u0027  della\nsuperficie nazionale. \n    72. Il divieto sembra  anche  contrastare  con  il  principio  di\nintegrazione di cui all\u0027art. 11 TFUE e all\u0027art.  37  della  Carta  di\nNizza, secondo cui «Le esigenze connesse con la tutela  dell\u0027ambiente\ndevono essere integrate nella  definizione  e  nell\u0027attuazione  delle\npolitiche e azioni dell\u0027Unione, in particolare nella  prospettiva  di\npromuovere lo sviluppo  sostenibile».  L\u0027integrazione  ambientale  in\ntutti i settori politici  pertinenti  (agricoltura,  energia,  pesca,\ntrasporti, ecc.) e\u0027 funzionale a ridurre le  pressioni  sull\u0027ambiente\nderivanti dalle politiche e dalle attivita\u0027 di altri  settori  e  per\nraggiungere  gli  obiettivi  ambientali  e  climatici.   Il   divieto\nintrodotto dall\u0027art. 5 del d.l.  n.  63/2024,  nel  contesto  di  una\ndisciplina  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/2001   sulla\npromozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili quale obiettivo\ndella politica energetica dell\u0027Unione,  solleva  sul  punto  notevoli\nperplessita\u0027: \n        da  un  lato,  infatti,  si  inserisce  nel  complesso  delle\nprevisioni dell\u0027art. 20 del decreto  legislativo  n.  199/2021  quale\ncorpo tendenzialmente estraneo, tant\u0027e\u0027 che  le  relative  previsioni\nnon  risultano  neppure  adeguatamente  coordinate   con   il   resto\ndell\u0027articolato (v., ad esempio, il comma 3  del  medesimo  art.  20,\nladdove prevede che i decreti di cui  al  comma  1  verifichino,  tra\nl\u0027altro, «l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri  scopi,  ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili»); \n        dall\u0027altro lato, la norma  non  istituisce  alcuna  forma  di\npossibile   bilanciamento   tra   i   valori   in   gioco,   sancendo\nun\u0027indefettibile prevalenza dell\u0027interesse alla  conservazione  dello\nstato dei luoghi  dei  terreni  classificati  agricoli  senza  alcuna\nconsiderazione    finanche    della    loro    possibile,    concreta\nutilizzabilita\u0027 a fini agricoli, in  contrasto  con  l\u0027obiettivo  del\ndecreto stesso di promuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili. \n    73. Da quanto precede risulta anche che la  disciplina  censurata\nconfligge con il principio di proporzionalita\u0027, con violazione  anche\ndell\u0027art. 3 della Costituzione. Come la Corte di  giustizia  ha  piu\u0027\nvolte ribadito, «il principio di  proporzionalita\u0027  e\u0027  un  principio\ngenerale del diritto comunitario che dev\u0027essere rispettato tanto  dal\nlegislatore  comunitario  quanto  dai  legislatori  e   dai   giudici\nnazionali» (sentenza 11 giugno 2009, C-170/08, 41). Il  sindacato  di\nproporzionalita\u0027 costituisce, inoltre, un aspetto  del  controllo  di\nragionevolezza   delle   leggi    condotto    dalla    giurisprudenza\ncostituzionale, onde verificare che il bilanciamento degli  interessi\ncostituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato  con  modalita\u0027\ntali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in\nmisura  eccessiva   e   pertanto   incompatibile   con   il   dettato\ncostituzionale. Come la stessa Corte  ha  precisato,  «Tale  giudizio\ndeve    svolgersi    «attraverso    ponderazioni    relative     alla\nproporzionalita\u0027  dei  mezzi  prescelti  dal  legislatore  nella  sua\ninsindacabile discrezionalita\u0027 rispetto alle  esigenze  obiettive  da\nsoddisfare o alle finalita\u0027  che  intende  perseguire,  tenuto  conto\ndelle circostanze  e  delle  limitazioni  concretamente  sussistenti»\n(sentenza n. 1130 del 1988). Il test di  proporzionalita\u0027  utilizzato\nda questa Corte come  da  molte  delle  giurisdizioni  costituzionali\neuropee, spesso insieme con quello di ragionevolezza,  ed  essenziale\nstrumento  della  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione  europea  per  il\ncontrollo giurisdizionale di legittimita\u0027 degli  atti  dell\u0027Unione  e\ndegli Stati membri, richiede di  valutare  se  la  norma  oggetto  di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027  di  applicazione  stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva  quella\nmeno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non\nsproporzionati rispetto al perseguimento di detti  obiettivi»  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 1 del 2014). \n    74. Innanzitutto, la misura  censurata  consiste  in  un  divieto\ngeneralizzato  e  assoluto  all\u0027utilizzo,  su  un\u0027ampia   parte   del\nterritorio  nazionale,  di  una  determinata   tecnologia   a   fonti\nrinnovabili. Si tratta di una soluzione del tutto diversa rispetto  a\nquella adottata in funzione di tutela di tutti gli altri  valori  che\nentrano in bilanciamento con il principio di massima diffusione delle\nfonti  rinnovabili:  le  esigenze  di  tutela  dell\u0027ambiente,   della\nbiodiversita\u0027, dei beni culturali e  del  paesaggio  passa,  infatti,\nattraverso  l\u0027individuazione  di  aree  non  idonee  che,   come   in\nprecedenza chiarito, non rappresentano aree vietate, bensi\u0027  zone  in\ncui, in ragione delle esigenze di protezione in  concreto  esistenti,\ne\u0027 altamente  verosimile  un  esito  negativo  della  valutazione  di\ncompatibilita\u0027  dei  progetti.  Cio\u0027,   peraltro,   non   osta   alla\npossibilita\u0027 di verificare, in concreto  e  nell\u0027ambito  dei  singoli\nprocedimenti autorizzativi, eventuali margini di compatibilita\u0027 degli\ninterventi  proposti.  L\u0027art.  5   del   decreto-legge   n.   63/2024\nstabilisce,  invece,  una  prevalenza   assoluta   e   incondizionata\ndell\u0027interesse alla conservazione dei  suoli  classificati  agricoli,\nvalutata in astratto dal legislatore e che non consente la pur minima\npossibilita\u0027 di contemperamento con gli  altri  interessi  in  gioco,\nanche di rilievo costituzionale. \n    75. Sotto tale profilo, occorre  rilevare,  in  disparte  i  gia\u0027\nevidenziati profili di contrasto con  il  diritto  unionale,  che  ai\nsensi dell\u0027art. 9 della Costituzione la Repubblica tutela l\u0027ambiente,\nla biodiversita\u0027 e gli ecosistemi «anche nell\u0027interesse delle  future\ngenerazioni»,  con  cio\u0027  incorporando  il  principio   di   sviluppo\nsostenibile nell\u0027ambito  dei  principi  fondamentali  in  materia  di\ntutela ambientale. L\u0027incondizionato  sacrificio  di  tale  principio,\nquale sotteso al divieto in esame, contrasta, pertanto, con l\u0027art.  3\ndella Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 9 citato e con la  consolidata\ngiurisprudenza  costituzionale   secondo   cui   «Tutti   i   diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano  in  rapporto  di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli  altri.  La  tutela  deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di  norme  non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264  del\n2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe l\u0027illimitata  espansione\ndi uno dei diritti, che  diverrebbe  «tiranno»  nei  confronti  delle\naltre  situazioni  giuridiche   costituzionalmente   riconosciute   e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre  Costituzioni\ndemocratiche e  pluraliste  contemporanee,  richiede  un  continuo  e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali,  senza\npretese di assolutezza  per  nessuno  di  essi.  [...]  Il  punto  di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non  prefissato  in  anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle  norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo  criteri  di\nproporzionalita\u0027 e di  ragionevolezza,  tali  da  non  consentire  un\nsacrificio  del  loro  nucleo  essenziale»   (Corte   costituzionale,\nsentenza n. 85 del 2013). \n    76. Sotto altro profilo, il divieto cosi\u0027 introdotto e\u0027 operativo\na partire dalla mera classificazione dell\u0027area come agricola in  base\nai piani urbanistici, senza che  alcuna  rilevanza  assumano  il  suo\nconcreto utilizzo o la sua utilizzabilita\u0027 a  tali  fini.  Anche  per\ntale   riguardo   la   disposizione   si   mostra   irragionevole   e\nsproporzionata, in quanto la dichiarata finalita\u0027 di  contrastare  il\nconsumo di suolo agricolo non e\u0027 riscontrabile (o quantomeno non  nei\ntermini incondizionati e assoluti previsti dalla norma) in  relazione\nalle superfici agricole non utilizzabili o degradate. Manca, inoltre,\nqualsivoglia considerazione della qualita\u0027  e  dell\u0027importanza  delle\ncolture. \n    77. In raffronto, le  attuali  linee  guida  di  cui  al  decreto\nministeriale 10 settembre 2010 prevedono che: \n        le zone classificate agricole dai vigenti  piani  urbanistici\nnon possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei; \n        l\u0027individuazione delle aree e dei siti non  idonei  non  puo\u0027\nriguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente\nsoggette a tutela  dell\u0027ambiente,  del  paesaggio  e  del  patrimonio\nstorico-artistico, ne\u0027  tradursi  nell\u0027identificazione  di  fasce  di\nrispetto di dimensioni non  giustificate  da  specifiche  e  motivate\nesigenze  di  tutela.  La  tutela  di  tali  interessi   e\u0027   infatti\nsalvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore  ed  affidate\nnei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche,  alle\nregioni, agli enti  locali  ed  alle  autonomie  funzionali  all\u0027uopo\npreposte, che sono tenute a garantirla all\u0027interno  del  procedimento\nunico e della procedura di Valutazione  dell\u0027impatto  ambientale  nei\ncasi previsti; \n        le regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non\nidonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree\nparticolarmente  sensibili  e/o   vulnerabili   alle   trasformazioni\nterritoriali o del paesaggio, tra cui le aree agricole interessate da\nproduzioni agricolo-alimentari di  qualita\u0027  (produzioni  biologiche,\nproduzioni  D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G.,  D.O.C.,  D.O.C.G.,  produzioni\ntradizionali)  e/o  di  particolare  pregio  rispetto   al   contesto\npaesaggistico-culturale, anche con riferimento alle aree, se previste\ndalla  programmazione   regionale,   caratterizzate   da   un\u0027elevata\ncapacita\u0027 d\u0027uso del suolo. \n    78. Una siffatta, contestualizzata  disciplina  risulta  conforme\nalle indicazioni emergenti in sede europea, per cui «Gli Stati membri\ndovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui\nnon  puo\u0027  essere  sviluppata   l\u0027energia   rinnovabile   (\"zone   di\nesclusione\").  Essi  dovrebbero   fornire   informazioni   chiare   e\ntrasparenti,  corredate  di  una  giustificazione   motivata,   sulle\nrestrizioni  dovute  alla  distanza  dagli  abitati  e   dalle   zone\ndell\u0027aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero  essere\nbasate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo  scopo\nperseguito massimizzando la disponibilita\u0027 di spazio per lo  sviluppo\ndei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli\ndi  pianificazione  territoriale»  (cfr.  la   Raccomandazione   (UE)\n2024/1343 della Commissione del  13  maggio  2024  sull\u0027accelerazione\ndelle procedure autorizzative per l\u0027energia da fonti rinnovabili e  i\nprogetti infrastrutturali correlati). La disciplina posta dall\u0027art. 5\ndel decreto-legge n. 63/2024 si traduce, invece, nell\u0027esatto opposto,\nponendo un divieto che massimizza le zone di esclusione, non  fondato\nsu  dati  concreti  e  certamente  non  rispondente  all\u0027obietto   di\nmassimizzare la disponibilita\u0027 di spazio per lo sviluppo dei progetti\ndi energia rinnovabile. \n    79.  Occorre  solo  aggiungere  che   i   rilevati   profili   di\nincostituzionalita\u0027 vanno del pari riferiti all\u0027art. 5, comma 2,  del\ndecreto-legge n. 63/2024, laddove pone una disciplina di salvaguardia\nche ha quale presupposto il  divieto  di  cui  al  comma  1,  nonche\u0027\nall\u0027art. 2, comma  2,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  25\nnovembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi  amministrativi\nper la produzione di energia da fonti rinnovabili», ove  prevede  che\n«Gli interventi di cui all\u0027art.  1,  comma  1,  sono  considerati  di\npubblica utilita\u0027, indifferibili e urgenti e possono  essere  ubicati\nanche in zone classificate agricole dai  vigenti  piani  urbanistici,\nnel rispetto di quanto previsto all\u0027art. 20, comma 1-bis, del decreto\nlegislativo 8 novembre 2021, n.  199».  Tale  disposizione,  infatti,\nriproduce il divieto di cui al citato comma 1-bis  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199/2021. \nQuestioni da sottoporre alla Corte costituzionale \n    80. In ragione di  tutto  quanto  sopra,  sono  rilevanti  e  non\nmanifestamente infondate le questioni di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 5, comma 1 e 2, decreto-legge n. 63/2024,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge n. 101/2024, nonche\u0027 dell\u0027art. 2, comma 2,\nprimo periodo, decreto legislativo 25  novembre  2024,  n.  190,  per\nviolazione  degli  articoli  3,  9,  11  e  117,   comma   1,   della\nCostituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva\n(UE) 2018/2001 e dal  regolamento  (UE)  2018/1999,  come  modificati\ndalla  direttiva  (UE)  2023/2413,  nonche\u0027  dal   regolamento   (UE)\n2021/1119. \n    81.  Il  giudizio  va  quindi  sospeso  per   le   determinazioni\nconseguenti alla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n    82.  Il  regolamento  delle  spese  va  rinviato  all\u0027esito   del\ngiudizio. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nTerza) cosi\u0027 dispone: \n        a) dichiara rilevanti e  non  manifestamente  infondate,  nei\ntermini  espressi  in  motivazione,  le  questioni  di   legittimita\u0027\ncostituzionale del richiamato art. 5, comma 1 e 2,  decreto-legge  n.\n63/2024,  nonche\u0027  dell\u0027art.  2,  comma  2,  primo  periodo,  decreto\nlegislativo n. 190/2024, per violazione degli articoli  3,  9,  11  e\n117, comma 1, della Costituzione,  anche  in  relazione  ai  principi\nespressi dalla  direttiva  (UE)  2018/2001  e  dal  regolamento  (UE)\n2018/1999, come modificati dalla direttiva  (UE)  2023/2413,  nonche\u0027\ndal regolamento (UE) 2021/1119; \n        b) sospende il giudizio  per  le  determinazioni  conseguenti\nalla definizione dell\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027  e,  ai  sensi\ndell\u0027art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   dispone   la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n        c) dispone la  comunicazione  della  presente  sentenza  alle\nparti in causa,  nonche\u0027  la  sua  notificazione  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, al Presidente del Senato della  Repubblica  e\nal Presidente della Camera dei deputati; \n        d) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale promosso con la presente sentenza. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  5\nfebbraio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Elena Stanizzi, Presidente; \n        Luca Biffaro, referendario; \n        Marco Savi, referendario, estensore. \n \n                       Il Presidente: Stanizzi \n \n \n                                                    L\u0027estensore: Savi \n    Con decreto collegiale n. 202514256 pubblicato in data 18  luglio\n2025 - Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio  (Sezione\nTerza) dispone che,  nell\u0027epigrafe  dell\u0027ordinanza  n.  9163  del  13\nmaggio 2025, le parole: «nei confronti della Regione Puglia  e  della\nRegione Toscana, non costituite in giudizio» siano  sostituite  dalle\nseguenti: «nei confronti della  Regione  Siciliana,  in  persona  del\nPresidente  e  rappresentante  legale  pro  tempore;   della   Giunta\nRegionale della Regione Siciliana, in persona  del  Presidente  della\nGiunta e rappresentante legale pro tempore;  della  Presidenza  della\nRegione Siciliana, in persona del Presidente e rappresentante  legale\npro tempore» -.","elencoNorme":[{"id":"63440","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/05/2024","data_nir":"2024-05-15","numero_legge":"63","descrizionenesso":"","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-05-15;63~art5"},{"id":"63441","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/05/2024","data_nir":"2024-05-15","numero_legge":"63","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-05-15;63~art5"},{"id":"63452","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"12/07/2024","data_nir":"2024-07-12","numero_legge":"101","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-12;101"},{"id":"63442","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"primo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art2"}],"elencoParametri":[{"id":"79802","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79803","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79804","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79805","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79846","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"2001","data_legge":"11/12/2018","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79807","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"2413","data_legge":"18/10/2023","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79806","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1119","data_legge":"30/06/2021","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79847","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1999","data_legge":"11/12/2018","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54898","num_progressivo":"","nominativo_parte":"FRV Italia srl","data_costit_part":"07/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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