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A.","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"INPS","testo_atto":"N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di Ravenna nel procedimento\ncivile promosso da V. A. contro Istituto nazionale della previdenza\nsociale - INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Previsione che le pensioni, gli assegni e le\n indennita\u0027 spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e\n successive modificazioni ed integrazioni, nonche\u0027 gli assegni di\n cui all\u0027art. 11 della legge n. 1115 del 1968, possono essere\n ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro\n ammontare, per debiti verso l\u0027Istituto nazionale della previdenza\n sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di\n forme di previdenza gestite dall\u0027Istituto stesso, ovvero da\n omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute\n per interessi e sanzioni amministrative - Previsione che per le\n pensioni ordinarie liquidate a carico dell\u0027assicurazione generale\n obbligatoria, viene comunque fatto salvo l\u0027importo corrispondente\n al trattamento minimo - Impossibilita\u0027 di gravare di interessi le\n somme dovute all\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, per\n prestazioni indebitamente percepite, salvo che la indebita\n percezione sia dovuta a dolo dell\u0027interessato - Omessa previsione\n di una soglia, sulla quale INPS non puo\u0027 comunque soddisfarsi,\n nemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a\n compensazione del proprio credito, pari all\u0027ammontare\n corrispondente al doppio della misura massima mensile dell\u0027assegno\n sociale, con un minimo di 1.000 euro, risultando la pensione\n aggredibile solo oltre tale soglia, nella misura di un quinto. \n- Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti\n pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), art. 69. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA \n Szione civile \n \n Il gudice ponuncia la seguente ordinanza di rimessione della\nquestione della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69 legge n.\n153/1969. \n 1 - Fatto e processo a quo \n Il ricorrente domandava rideterminarsi l\u0027importo dell\u0027indebito\nprevidenziale vantato da INPS (ed accertato dalla sentenza del\nTribunale di Ravenna n. 216/2024), nonche\u0027 fissarsi la misura della\ntrattenuta mensile sulla propria pensione, ex art. 69, legge n.\n153/1969, nel rispetto dei limiti di legge («...accertare e\ndichiarare che il signor A e\u0027 tenuto alla restituzione\ndell\u0027importo mensile netto di euro 521,98 o diversa somma risultante\ndi giustizia ...»). \n INPS resisteva al ricorso. \n Sul primo aspetto, dopo l\u0027effettuazione di conteggi, le parti\nraggiungevano un accordo sull\u0027entita\u0027 della trattenuta residua\n(residuo al 31.12.2024 del debito - detratto quanto gia\u0027 recuperato\npari ad euro 41.963,84 - pari ad euro 64.952,43 netti). \n Sul secondo aspetto, le parti non sono riuscite a trovare la\nquadra, posto che, mentre il ricorrente invoca il rispetto del\ntrattamento vitale minimo di euro 1.000,00 previsto dall\u0027art. 545, 7°\ncomma codice di procedura civile (cosi\u0027 come modificato dall\u0027art.\n21-bis del decreto-legge 115/2022, conv. legge n. 142/2022), INPS\nritiene che tale previsione non si applichi, essendo applicabile solo\nl\u0027art. 69, legge n. 153/1969 che tale guarentigia non prevede. \n Va premesso al riguardo che, in base al cedolino della pensione\ndel ricorrente del gennaio 2025, l\u0027importo netto della pensione dallo\nstesso percepito (prima di operare la trattenuta per cui e\u0027 causa) e\u0027\npari ad euro 3.430,17 mensili. \n Le posizioni delle parti sono chiarite in particolare nel verbale\ndella penultima udienza (12.12.2024), che cosi\u0027 riporta: \n «Le parti invece non hanno raggiunto un accordo circa l\u0027entita\u0027\ndel rateo mensile da trattenere. \n Il prof. ... individua lo stesso in euro 479,60, calcolato come\nsegue: dalla pensione mensile netta, va detratta la quota del minimo\nvitale minimo, pari euro 1.000,00 (ex art. 21-bis del decreto-legge\n115/2022 inserito in sede di conversione dalle legge 142/2022 ai\nsensi del quale \"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di\nindennita\u0027 che tengono luogo di pensione o di altri assegni di\nquiescenza non possono essere pignorate per un ammontare\ncorrispondente al doppio della misura massima mensile dell\u0027assegno\nsociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale\nammontare e\u0027 pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e\ndal quinto comma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge\"). Dopo\ntale detrazione, risulta trattenibile il quinto; L\u0027avv. ... sostiene\nche l\u0027art. 545 codice di procedura civile non si applica ad INPS\nbensi\u0027 l\u0027art. 69; secondo INPS la trattenuta corretta sarebbe di euro\n678,91 mensili; fa riferimento a Cassazione n. 26580/2024». \n 2 - L\u0027oggetto del giudizio di costituzionalita\u0027: la norma \n Viene in rilievo l\u0027art. 69, legge n. 153/1969 ai sensi del quale\n«Le pensioni, gli assegni e le indennita\u0027 spettanti in forza del\nregio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive\nmodificazioni ed integrazioni, nonche\u0027 gli assegni di cui all\u0027art. 11\ndella legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti,\nsequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare,\nper debiti verso l\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale\nderivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di\nprevidenza gestite dall\u0027Istituto stesso, ovvero da omissioni\ncontributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi\ne sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a\ncarico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque\nfatto salvo l\u0027importo corrispondente al trattamento minimo. \n Le somme dovute all\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale,\nper prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate\nda interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo\ndell\u0027interessato». \n 3 - I parametri \n La disposizione in esame, a parere di chi scrive, appare in\ncontrasto con l\u0027art. 3, Cost. (anche per il tramite del confronto con\nl\u0027art. 545, 7° comma codice di procedura civile attualmente in\nvigore), nonche\u0027 con l\u0027art. 38, 2° comma Cost. \n 4 - La questione \n Quando INPS agisce trattenendo - in forza della speciale\nprevisione di cui all\u0027art. 69, legge n. 153/1969 - un quinto della\npensione del proprio debitore, non e\u0027 tenuta a rispettare la fascia\ndi impignorabilita\u0027 di cui all\u0027art. 545, 7° comma c.p.c., che\nrappresenta un minimo vitale che si e\u0027 andato normativamente\ndelineando nel tempo a garanzia del sostentamento del\ndebitore-pensionato nell\u0027ambito della procedura espropriativa (della\npensione) presso terzi (laddove INPS e\u0027 il terzo debitor debitoris). \n Infatti, nell\u0027ambito dell\u0027art. 69 legge n. 153/1969 INPS e\u0027\ntenuto solo a garantire che il pensionato riceva perlomeno una somma\n«corrispondente al trattamento minimo» (ad oggi pari ad euro 603,40). \n Il legislatore e\u0027 intervenuto in plurime occasioni sul disposto\ndell\u0027art. 545 c.p.c. \n Per quanto qui rileva, una prima volta nel 2015 (D.L. n. 83/2015,\nconvertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), con\nl\u0027introduzione del 7° comma, nella seguente formulazione: «Le somme\nda chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita\u0027 che tengono\nluogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono\nessere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima\nmensile dell\u0027assegno sociale, aumentato della meta\u0027. La parte\neccedente tale ammontare e\u0027 pignorabile nei limiti previsti dal\nterzo, quarto e quinto comma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di\nlegge». \n Successivamente, nel 2022 (in forza della legge di conversione n.\n142/2002 del D.L. n. 115/2022, c.d. Aiuti bis, che ha inserito in\nquest\u0027ultimo l\u0027art. 21-bis, di novellazione dell\u0027art. 545 c.p.c.,)\nmodificando il 7° comma dell\u0027art. 545 codice di procedura civile come\nsegue: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di\nindennita\u0027 che tengono luogo di pensione o di altri assegni di\nquiescenza non possono essere pignorate per un ammontare\ncorrispondente al doppio della misura massima mensile dell\u0027assegno\nsociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale\nammontare e\u0027 pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e\ndal quinto comma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge». \n Per l\u0027effetto di tali innovazioni, quindi, nel 7° comma dell\u0027art.\n545 codice di procedura civile e\u0027 prevista una fascia di\nimpignorabilita\u0027 assoluta della pensione, introdotta nel 2015 ed\nelevata nel 2022 a tutela del debitore nell\u0027ambito delle procedure di\nespropriazione presso terzi dei trattamenti pensionistici. \n Il legislatore non ha tuttavia coordinato tale modifica\ninnovativa con le risalenti regole in tema di recupero di indebito\nINPS, di cui all\u0027art. 69 della legge n. 153/1969. \n Ne consegue che INPS non e\u0027 tenuta al rispetto del limite ex art.\n545, 7° comma c.p.c. e la somma che la stessa puo\u0027 trattenere e\nquindi compensare (a soddisfacimento del proprio credito) nel momento\nin cui paga un trattamento pensionistico e\u0027 superiore, di molto,\nrispetto a quella che qualunque altro creditore puo\u0027 ottenere, in\nsede esecutiva, sulla pensione del proprio debitore (essendo INPS\ntenuta solo a garantire che il del pensionato riceva una somma\n«corrispondente al trattamento minimo»). \n Va notato che i due limiti, quello dell\u0027art. 69 e quello\ndell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c., operano in misura nettamente diversa. \n Il primo e piu\u0027 risalente si occupa solo di garantire che il\npensionato non riceva una pensione inferiore al trattamento minimo\n(ad oggi pari ad euro 603,40). In disparte questa garanzia, non opera\nalcuna ulteriore guarentigia e tutta la pensione e\u0027 aggredibile nei\nlimiti del quinto. \n Il secondo, all\u0027esito delle riforme, garantisce una fascia di\nimpignorabilita\u0027 (euro 1.000,00 o il doppio dell\u0027assegno sociale,\npari ad euro 538,69 x 2) e tale somma non puo\u0027 essere oggetto di\nalcuna trattenuta; solo sulla somma che eccede tale limite opera il\ncalcolo del quinto pignorabile. \n I diversi effetti matematici di tali meccanismi saranno\nillustrati con alcune esemplificazioni nell\u0027ottavo capitolo di questa\nordinanza. \n Attesa la profonda diversita\u0027 dei meccanismi, uno vetusto e\nl\u0027altro elaborato e modificato in termini assai recenti, occorre\nriflettere sul mancato coordinamento tra le due forme di\nsoddisfazione dei crediti, per comprendere se gli effetti che ne\nderivano possano violare o meno regole costituzionali. \n A parere di chi scrive, la diversita\u0027 tra le due discipline\nappare violare sia generali regole di uguaglianza di trattamento (tra\ncreditori), oltre che di razionalita\u0027 e di logicita\u0027 (se la fascia di\nimpignorabilita\u0027 ha senso a tutela del minimo vitale, essa deve\nessere intangibile per ogni creditore, anche per INPS ed anche quando\nil creditore agisce non in sede esecutiva, ma operando direttamente\nuna compensazione o trattenuta), anche ex art. 38, 2° comma Cost.\n(posto che se la fascia di impignorabilita\u0027 ha senso a tutela del\nminimo vitale, essa rappresenta una rima obbligata per il legislatore\nche disciplina la materia del soddisfo dei creditori sui trattamenti\npensionistici, venendo qui in rilievo esattamente i «mezzi adeguati\nalle ... esigenze di vita in caso di ... vecchiaia» previsti dalla\nSuprema Carta). \n 5 - Rilevanza della questione \n Innanzi tutto la questione e\u0027 processualmente rilevante avendo il\nricorrente domandato con l\u0027atto introduttivo la determinazione\ndell\u0027entita\u0027 della trattenuta mensile (anche nella «...somma\nrisultante di giustizia»), con il che tale domanda ha attinto ab\norigine la questione dell\u0027entita\u0027 della trattenuta ex art. 69 (nel\ncui ambito e\u0027 insita la questione di costituzionalita\u0027 qui proposta). \n La questione rileva anche nel merito del giudizio a quo, posto\nche l\u0027accoglimento della stessa importerebbe un grosso beneficio\neconomico per il pensionato debitore, stimato nella possibilita\u0027 di\ngodere (anche solo tenendo conto del plafond di 1.000,00 euro minimi\nimpignorabili) di una pensione di 200,00 euro netti in piu\u0027 al mese e\nquesto per molti anni (data l\u0027entita\u0027 dell\u0027indebito previdenziale\nresiduo, cosi\u0027 come indicato nel primo capitolo in euro 64.952,43). \n Dunque, il debito 64.952,43 al ritmo di trattenuta individuato da\nparte ricorrente e rispettoso della franchigia di cui all\u0027art. 545,\n7° comma c.p.c., condurrebbe ad oltre 135 rate che coprirebbero un\narco di tempo di oltre 10 anni. \n Ne conseguirebbe una rilevante diluizione nel tempo della\nrestituzione dell\u0027indebito con il pensionato che riceverebbe ogni\nanno 2.600,00 euro in piu\u0027 di pensione rispetto alla modalita\u0027 di\ncalcolo indicata da INPS sulla base dell\u0027art. 69 legge n. 153/1969. \n Va inoltre evidenziato che l\u0027ulteriore parametro, rappresentato\ndal doppio dell\u0027assegno sociale, conduce gia\u0027, nel 2025, al\nsuperamento della soglia dei 1.000,00 euro mensili impignorabili,\nposto che per il 2025 la misura massima dell\u0027assegno sociale e\u0027 stata\nindividuata in euro 538,68, il cui doppio e\u0027 pari ad euro 1.077,36. \n Gia\u0027 nel 2025, quindi, la soglia di impignorabilita\u0027 del\ntrattamento pensionistico ex art. 545, 7° comma codice di procedura\ncivile sarebbe pari ad euro 1.077,36. \n Da tutto cio\u0027 si ritiene emergere la rilevanza della questione\nproposta. \n 6 - L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione adeguatrice. \n L\u0027art. 21-bis del decreto-legge 115/2022, conv. legge n.\n142/2022, che ha modificato il 7° comma dell\u0027art. 545 c.p.c., nulla\nha previsto in relazione all\u0027istituto regolato dall\u0027art. 69, legge n.\n153/1969. \n Ne risulta un disallineamento tra le due disposizioni. \n Tale disallineamento non appare superabile in via interpretativa,\nposto che, come ritenuto dalla S.C. che si e\u0027 occupata recentemente\ndella questione, le due norme hanno ambiti applicativi differenti e\nrestano separate («Va, infine, rilevato che la novella dell\u0027art. 545\ncodice di procedura civile di cui all\u0027art. 13 comma 1 lettera l) del\nDL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,\nn. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilita\u0027 per le\npensioni e gli altri assegni di quiescenza - consistenti (a seguito\ndell\u0027ulteriore novella di cui all\u0027art. 21-bis del DL 9.8.22 n. 115,\nconvertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura\nmassima mensile dell\u0027assegno sociale con un minimo di euro 1.000,00,\nnonche\u0027 la parte eccedente tale ammontare e\u0027 pignorabile nei limiti\nprevisti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545\nc.p.c., nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge - pur trovando\napplicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto\nprestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore\ndel predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della\nCorte costituzionale n. 12/19, e\u0027 tuttavia applicabile quando la\npensione viene aggredita da soggetti diversi dall\u0027Istituto\nprevidenziale, ovvero quando l\u0027Inps agisca per crediti diversi\ndall\u0027indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni\ncontributive, altrimenti, in quest\u0027ultimo caso, si applica la norma\ndi favore per l\u0027Inps di cui all\u0027art. 69 della legge n. 153 del 1969,\nsecondo cui...» (Cass. n. 26580/2024). \n Dunque, quando INPS agisce al di fuori di una procedura esecutiva\n(ossia sostanzialmente sempre, potendo operare la compensazione\nproprio in forza della norma qui censurata) e per crediti relativi\nall\u0027indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni\ncontributive, alla stessa non e\u0027 applicabile l\u0027art. 545, 7° comma\ncosi\u0027 come da ultimo novellato ed i limiti di pignorabilita\u0027 sono\ndiversi rispetto a quelli previsti da quest\u0027ultima. \n L\u0027interpretazione adeguatrice (ritenere implicito il limite\ndell\u0027art. 545, 7° comma anche in ambito di art. 69, legge n.\n153/1969), anche alla luce della piu\u0027 recente giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, andrebbe contro il tenore letterale delle norme ed\nintrodurrebbe in quest\u0027ultima disposizione una regola che la stessa\nassolutamente non prevede, con la conseguenza che tale\ninterpretazione non appare proficuamente predicabile, come peraltro\nimplicitamente escluso dalla sentenza della S.C. appena esaminata,\nche e\u0027 anche l\u0027unica che risulta essersi occupata della questione. \n Dunque, il tenore letterale della disposizione ed il riferirsi le\ndue norme qui a confronto a situazioni e soggetti diversi, cosi\u0027 come\nevidenziato dalla S.C., risultano elementi impedienti una\ninterpretazione diversa da quella fatta propria dalla Corte di\ncassazione. \n 7 - La non manifesta infondatezza della questione \n 1° VIZIO: violazione dell\u0027uguaglianza e irragionevolezza della\ndisposizione (art. 3 Cost.). \n L\u0027ultima (ma certamente non recente) decisione costituzionale\nspecifica in materia si ritiene essere quella dispensata dalla\npronuncia n. 506/2002, con la quale codesta Corte ha: \n - Dichiara[to] l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 128\ndel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e\ncoordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con\nmodificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui\nesclude la pignorabilita\u0027 per ogni credito dell\u0027intero ammontare di\npensioni, assegni ed indennita\u0027 erogati dall\u0027INPS, anziche\u0027 prevedere\nl\u0027impignorabilita\u0027, con le eccezioni previste dalla legge per crediti\nqualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennita\u0027\nnecessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze\ndi vita e la pignorabilita\u0027 nei limiti del quinto della residua\nparte; \n - dichiara[to], in applicazione dell\u0027art. 27 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1 e\n2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio\n1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il\npignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei\ndipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui\nescludono la pignorabilita\u0027 per ogni credito dell\u0027intero ammontare di\npensioni, indennita\u0027 che ne tengono luogo ed altri assegni di\nquiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall\u0027art.\n1, anziche\u0027 prevedere l\u0027impignorabilita\u0027, con le eccezioni previste\ndalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni,\nindennita\u0027 o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al\npensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita\u0027\nnei limiti del quinto della residua parte; \n - dichiara[to] manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69 della legge 30 aprile 1969,\nn. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia\ndi sicurezza sociale). \n La motivazione di tale pronuncia e\u0027 essenziale al fine di\ncomprendere l\u0027assetto del bilanciamento dei valori costituzionali in\ngioco. Scrive la Corte che: \n «8.1.- L\u0027art. 38, secondo comma, Cost. e\u0027 certamente norma che\n- sancendo il diritto dei lavoratori, in caso di infortunio,\nmalattia, invalidita\u0027, vecchiaia e disoccupazione involontaria, a che\nsiano «preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di\nvita» - si ispira a criteri di solidarieta\u0027 sociale e «di pubblico\ninteresse a che venga garantita la corresponsione di un minimum», il\ncui ammontare e\u0027 ovviamente riservato all\u0027apprezzamento del\nlegislatore (cosi\u0027 la sentenza n. 22 del 1969). \n E\u0027 ben vero che il pubblico interesse - in cui si traduce il\ncriterio di solidarieta\u0027 sociale \n - a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle\nesigenze di vita» puo\u0027, ed anzi deve, comportare - oltre che un\ndovere dello Stato (da bilanciarsi, in primis, con le esigenze della\nfinanza pubblica: ordinanza n. 342 del 2002) - anche una compressione\ndel diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul\nbene - pensione, ma e\u0027 anche vero che tale compressione non puo\u0027\nessere totale ed indiscriminata, bensi\u0027 deve rispondere a criteri di\nragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso\n(e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al\npensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall\u0027altro\nlato, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena\nindicato, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera\npensione la qualita\u0027 di bene sul quale possano soddisfarsi. \n Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a\ngodere di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» non e\u0027 tale da\ncomportare, quale suo ineludibile corollario, l\u0027impignorabilita\u0027, in\nlinea di principio, della pensione, ma soltanto l\u0027impignorabilita\u0027\nassoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al\npensionato quei «mezzi adeguati alle esigenze di vita» che la\nCostituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio\ndi solidarieta\u0027 sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato,\nsancisce un dovere dello Stato e, dall\u0027altro, legittimamente impone\nun sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a tutti i\nconsociati (e segnatamente ai creditori)... \n 9.- Non rientra nel potere di questa Corte, ma in quello\ndiscrezionale del legislatore, individuare in concreto l\u0027ammontare\ndella (parte di) pensione idoneo ad assicurare «mezzi adeguati alle\nesigenze di vita» del pensionato, come tale legittimamente\nassoggettabile al regime di assoluta impignorabilita\u0027 (con le sole\neccezioni, si ripete, tassativamente indicate di crediti qualificati,\nin quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es.,\narticoli 29, 30, 53 Cost.)... \n 11.- Al contrario, deve essere dichiarata manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale, sollevata\nrelativamente all\u0027art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dal\nmomento che, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che\nprevedere limiti e modalita\u0027 attraverso le quali un creditore\nqualificato (l\u0027INPS, per indebite prestazioni ovvero omissioni\ncontributive) puo\u0027 assoggettare a pignoramento un quinto dell\u0027intero\nammontare della pensione». \n Circa tale pronuncia si osserva quanto segue. \n La questione relativa all\u0027art. 69 legge n. 153/1969, pur\ndichiarata manifestamente infondata, non appariva in realta\u0027\nrilevante nell\u0027ambito di quel giudizio a quo («1.- Nel corso di un\nprocesso di opposizione all\u0027espropriazione forzata presso terzi di\nuna pensione di vecchiaia erogata dall\u0027INPS, avendo l\u0027opponente\ninvocato l\u0027impignorabilita\u0027 assoluta, il Tribunale di Ragusa, con\nordinanza del 31 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,\nn. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza\nsociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,\nn. 1155, e dell\u0027art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.\n153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di\nsicurezza sociale), per contrasto con l\u0027art. 3, primo comma, della\nCostituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella\nparte in cui escludono - a differenza di quanto disposto dall\u0027art.\n545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle\nretribuzioni - la pignorabilita\u0027, nei limiti di un quinto, della\npensione di vecchiaia erogata dall\u0027INPS per crediti diversi da quelli\nvantati dall\u0027INPS stesso e da quelli di natura alimentare»), non\nvenendo in discussione in quel giudizio un credito vantato da INPS,\nbensi\u0027 un credito vantato da un soggetto privato: la norma di cui\nall\u0027art. 69, quindi, non era destinata ad avere applicazione nel\nprocesso a quo. \n Va inoltre osservato come le situazioni normative (cosi\u0027 come\ndescritta in precedenza), economiche e sociali italiane siano\nprofondamente mutate rispetto a quelle esistenti nel 2002, data di\npronunciamento del precedente di costituzionalita\u0027 in esame. \n Circa l\u0027aspetto sociale ed economico, va evidenziato come in\nseguito alla guerra Russo-Ucraina, si sia registrato un importante\naumento dell\u0027inflazione (circa il 20 % nel triennio 2022-2024),\ntrainato da una crisi dei prezzi dell\u0027energia, che ha inciso\nevidentemente quanto notoriamente sui risparmi, sui redditi e sulle\npensioni. \n Circa l\u0027aspetto normativo, proprio in considerazione della crisi\nin questione, il legislatore (che gia\u0027 nel 2015 aveva introdotto il\nminimo vitale nell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.) interveniva sul\ndisposto di cui all\u0027art. 545, 7° comma, modificandolo, nel senso di\naumentare l\u0027entita\u0027 della quota di pensione esentata dalla\npossibilita\u0027 di espropriazione. \n Come si evince dai lavori preparatori alla legge n. 142/2022\n(seduta n. 464 del 2022 del Senato) «...ci sono persone sempre in\ndifficolta\u0027 per fare la spesa e pagare le bollette, che purtroppo non\nriescono ad arrivare a fine mese. Queste persone magari hanno anche\ndebiti, pagano con le pensioni cio\u0027 che devono, ma a volte non ce la\nfanno. E\u0027 stato quindi necessario alzare la soglia di\nimpignorabilita\u0027 delle pensioni, che e\u0027 stata portata, grazie al\nlavoro svolto dalle Commissioni riunite, da 750 euro a 1.000 euro.\nAlmeno per ora, quindi queste persone potranno avere qualche risorsa\nin piu\u0027 per fare la spesa. (Applausi). Si tratta di una misura che\npenso riempia davvero di orgoglio questo ramo del Parlamento... PESCO\n(M5S). Signor Presidente, ci tenevo a ringraziare tutti i colleghi\nper questo emendamento, che e\u0027 un gesto di umanita\u0027 verso le persone\nche hanno pensioni veramente irrisorie, che adesso potranno godere di\nun limite all\u0027impignorabilita\u0027 un po\u0027 piu\u0027 alto (da 750 euro a 1.000\neuro), e a favore dei loro bisogni, perche\u0027 veramente non hanno le\nrisorse con cui arrivare alla fine del mese. Quindi, grazie\nPresidente e un grazie a tutti i colleghi» (entrambe dichiarazioni\ndel senatore PESCO). \n Al di la\u0027 della circostanza che la modifica in questione possa\nessere stata ispirata dalle maggiori difficolta\u0027 economiche proprie\ndelle pensioni di importo minore, resta il fatto che la norma del 7°\ncomma dell\u0027art. 545, cosi\u0027 come obiettivata dal legislatore, tutela\npensioni di ogni importo (d\u0027altra parte la crisi inflattiva ha\ncolpito evidentemente ogni tipo di pensione, posto che il 20 % di\nperdita di valore di acquisto e\u0027 in grado di debilitare anche chi\ngode di pensioni medio-alte: si pensi solo al costo astronomico\nraggiunto in quel periodo dal gas e di conseguenza dalle relative\nbollette), stabilendo per tutte l\u0027elevazione della soglia di\nimpignorabilita\u0027. \n Dunque, il legislatore processuale ha stabilito che per tutte le\npensioni vi sia una fascia impignorabile (di almeno 1.000,00 euro) e\nquesto a tutela della corresponsione comunque di un trattamento\nminimo adeguato ex art. 38, 2° comma c.p.c., nel bilanciamento con\ngli altri valori ed in particolare del diritto dei creditori di porre\nin esecuzione i titoli relativi ai propri crediti su tutti i beni del\ndebitore (art. 2740 c.c.). \n A questo punto devono farsi alcune osservazioni. \n Si ritiene che i crediti vantati da INPS ex art. 69 legge n.\n153/1969 non possano che soggiacere ad una identica guarentigia in\nfavore del pensionato. \n Se in linea di massima puo\u0027 concordarsi sulla modulabilita\u0027 della\nmisura espropriativa in ragione del particolare valore del credito\nper cui si procede, tale modulazione non puo\u0027 pero\u0027 che rispondere\n(come in tutti i casi in cui il legislatore dispone di un potere\ndiscrezionale) a collaudati criteri di ragionevolezza e di non\ndiscriminazione. \n Nel caso di specie, la discrezionalita\u0027 legislativa non appare\nrispettare la necessaria ragionevolezza nella misura (la «norma di\nfavore» secondo la S.C.) posta dall\u0027art. 69. Visto che il legislatore\nsi e\u0027 mosso (nell\u0027ambito dell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.) nell\u0027ambito\ndel concetto di trattamento minimo vitale (inespropriabile) in favore\ndel pensionato, tale guarentigia deve logicamente valere con\nriferimento ad ogni creditore, INPS compreso, posto che le esigenze\ndi vita sottese al rispetto di una fascia di impignorabilita\u0027 sono\ntali da non potere logicamente variare al variare del creditore (e\ndel credito) ed in particolare in riferimento a crediti contributivi\no relativi ad indebiti pensionistici. \n Quindi, se l\u0027esigenza e\u0027 quella di garantire il soddisfacimento\ndei bisogni primari del pensionato, pare a chi scrive evidente che\ntali bisogni minimi siano indipendenti dalla natura del creditore e\ndel credito (o dalla modalita\u0027 di soddisfacimento del credito, se per\nmezzo di una procedura esecutiva o se per mezzo di una trattenuta). \n D\u0027altra parte, la stessa formulazione dell\u0027art. 545 codice di\nprocedura civile va in questo senso, posto che intervenendo sul 7°\ncomma e quindi a monte rispetto ad ogni valutazione di meritevolezza\ndel credito, la franchigia impignorabile deve essere rispettata anche\ndai crediti particolarmente qualificati previsti dall\u0027art. 545 stesso\n(dunque, disponendo che «la parte eccedente tale ammontare e\u0027\npignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto\ncomma nonche\u0027 dalle speciali disposizioni di legge» implica che anche\ni crediti alimentari devono rispettare, in relazione a stipendi e\npensioni, il minimo vitale di cui al 7° comma, dovendo la somma\noggetto di pignoramento essere determinata dal giudice ma solo dopo\navere rispettato - ossia va sottratta - la franchigia impignorabile). \n Analogamente e\u0027 disposto anche per «i tributi dovuti allo Stato,\nalle province e ai comuni» (dunque, per crediti sempre pubblici che\npresentano analogia - situazioni omogenee - rispetto ai crediti INPS,\nposto che se INPS non raggiunge l\u0027autosufficienza finanziaria deve\nreperire risorse nell\u0027ambito della fiscalita\u0027 generale). Dunque,\nconsentire ad INPS di non rispettare i limiti valevoli per tutti gli\naltri creditori (anche qualificati, anche pubblici), a fronte di un\nbisogno vitale del debitore, rappresenta al contempo una soluzione\nirragionevole e ingiustamente discriminatoria (risultandone violato\nsempre l\u0027art. 3 Cost.), perche\u0027 situazioni uguali (i bisogni vitali\ndel pensionato), vengono trattate con modalita\u0027 molto differenti (in\nbase al creditore che agisce, al tipo di credito ed alle modalita\u0027 di\nsoddisfo dello stesso), senza un\u0027apprezzabile ragione prevalente (ed\ninfatti altri crediti pubblici - destinati peraltro anche al\npotenziale sostentamento delle casse di INPS, nell\u0027ipotesi in cui il\nbilancio di quest\u0027ultimo non riesca a trovare da solo le risorse per\nerogare le prestazioni - devono rispettare la franchigia ex art. 545,\n7° comma c.p.c.). \n Tale meccanismo non appare pertanto ispirato a parametri di\nragionevolezza, oltre che realizzante una discriminazione (come\ndetto, o il minimo e\u0027 vitale e vale anche verso INPS o non lo e\u0027: ma\nvisto che il legislatore si e\u0027 impegnato nei confronti della\ngeneralita\u0027 dei creditori, anche qualificati, nel primo senso - e,\nquindi, il minimo e\u0027 vitale - allora lo stesso trattamento deve\nvalere anche per il creditore INPS in relazione ai crediti di cui si\ndiscute). \n 2 VIZIO: art. 38, 2° comma Cost. \n Quella che a chi scrive pare essere una violazione dell\u0027art. 3\nCost. presenta profili di violazione anche dell\u0027art. 38, 2° comma\nCost.. \n L\u0027avere stabilito un ammontare impignorabile per tutti i\ncreditori che agiscono in executivis sul trattamento pensionistico\ndel debitore, rappresenta evidentemente una modalita\u0027 di attuazione\ndella previsione dell\u0027art. 38, 2° comma Cost. \n Perche\u0027, evidentemente, tra le modalita\u0027 con le quali si\nassicurano i mezzi adeguati al soddisfacimento dei bisogni ai\npensionati, qui ex lavoratori, rientra la necessita\u0027 di assicurare\ndei limiti alla pignorabilita\u0027 dei trattamenti pensionistici. \n In questo ambito e\u0027 evidente che il legislatore dispone di\ndiscrezionalita\u0027. \n Tuttavia se ne contesta l\u0027esercizio irrazionale e discriminatorio\ncosi\u0027 come in concreto esercitato dal legislatore (e cio\u0027 e\u0027 stato\nanalizzato anche nel punto che precede). \n Una volta fissata per la generalita\u0027 dei creditori (anche\nqualificati, anche pubblici) alcuni limiti oggettivi alla\npossibilita\u0027 di aggredire la pensione del debitore (art. 545 c.p.c.),\ncio\u0027 che rappresenta una modalita\u0027 di attuazione dell\u0027art. 38, 2°\ncomma Cost., risulta irrazionale non avere sottoposto a tali limiti\nanche il creditore INPS, posto che i limiti cui soggiacciono gli\naltri creditori sono dettati a tutela di diritti basilari e vitali\ndei pensionati, esigenze in relazione alle quali la diversita\u0027 del\ncreditore (o del credito: con particolare riferimento ai crediti INPS\nda indebito previdenziale o da contributi omessi; o ancora delle\nmodalita\u0027 attuative del soddisfo) risulta inconferente. \n Una volta stabilito che quella fascia di impignorabilita\u0027\nrisponde alle esigenze di salvaguardia del minimo vitale del\npensionato, attuandosi sul punto l\u0027art. 38, 2° comma Cost., esentare\ni crediti vantati da INPS ex art. 69, legge n. 153/1969 dal rispetto\ndel minimi vitali, appare violare una rima essenzialmente obbligata\nper il legislatore, risultandone altrimenti un trattamento\ningiustificatamente discriminatorio di una fattispecie identica (o\nalmeno omogenea), oltre che in se\u0027 una violazione di regole di\nrazionalita\u0027 nell\u0027attuare l\u0027art. 38, 2° comma Cost.. \n Venendo in rilievo l\u0027esistenza di quella che si ritiene essere\nuna rima obbligata (oltre che di una norma di applicazione\ngeneralissima qual e\u0027 l\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.), codesta Corte\navra\u0027 la facolta\u0027 (ragionando in ambito di art. 38, 2° comma Cost.,\nvito che in chiave antidiscriminatoria ex art. 3 Cost. l\u0027estensione\ndel trattamento e\u0027 automatica) di prendere la stessa a parametro di\nun corretto utilizzo della discrezionalita\u0027 normativa, estendendo\nall\u0027art. 69, legge n. 153/1969 lo stesso identico limite previsto\ndall\u0027art. 545, 7° comma, ossia che «Le somme da chiunque dovute a\ntitolo di pensione, di indennita\u0027 che tengono luogo di pensione o di\naltri assegni di quiescenza non possono essere pignorate [qui:\ntrattenute] per un ammontare corrispondente al doppio della misura\nmassima mensile dell\u0027assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro». \n 8 - Il caso di specie \n Il ricorrente non e\u0027 titolare di una pensione di basso ammontare. \n Tuttavia, come visto, il limite dell\u0027art. 545, 7° comma opera in\nmisura fissa ed oggettiva e si applica ad ogni pensione, a\nprescindere dall\u0027importo della stessa. \n L\u0027entita\u0027 della pensione del ricorrente esula dal tema della\nrilevanza (come detto, in caso di accoglimento della presente\nordinanza, l\u0027effetto utile per il ricorrente sarebbe rappresentato\ndalla riduzione dell\u0027importo trattenuto da INPS, con la conseguente\nrilevanza della presente questione di costituzionalita\u0027). \n Tale elemento, di fatto, potrebbe tuttavia, anche\ninvolontariamente, mettere in ombra l\u0027assunta non manifesta\ninfondatezza della questione (sulla base dell\u0027idea che la pensione\nresidua del ricorrente appaia «comunque» sufficiente alle sue\nesigenze di vita, anche senza la salvaguardia del minimo vitale di\ncui all\u0027art. 575, 7° comma c.p.c.). \n Due considerazioni tuttavia vanno fatte. \n La prima e\u0027 che questo giudice non puo\u0027 fare i conti in tasca al\nricorrente e, quindi, stabilire che questi 200 euro mensili in piu\u0027\n(se la norma impugnata venisse allineata al tertium comparationis\nindicato nell\u0027art. 545, 7° comma c.p.c.) siano irrilevanti nella vita\ndello stesso (che magari ha debiti da pagare con la pensione, che\nmagari ha familiari a carico, o che sostenta gli studi dei figli o il\nmantenimento dei nipoti, etc.). \n Dunque, ritenendo chi scrive la questione non manifestamente\ninfondata, la rimessione risulta doverosa. \n Va peraltro evidenziato che anche una pensione buona come quella\ndel ricorrente e\u0027 soggetta agli stessi fortunali (inflazione e dunque\nsvalutazione) che incontrano le pensioni piu\u0027 basse, ed anzi a\nmaggiori pericoli (rectius: danni), posto che il legislatore ha\ndimostrato concretamente ed in piu\u0027 occasioni che, per esigenze di\nbilancio, i titolari di pensioni di maggiore importo possono essere\n(ed anzi concretamente vengono) penalizzati nei meccanismi di\nrivalutazione della pensione, secondo varie forme via via denominate\ndi «raffreddamento» o «rallentamento» (sul punto si rinvia alla\ndescrizione della casistica - gia\u0027 esaminata a livello di\ncostituzionalita\u0027 - di cui al punto n. 7 della pronuncia n. 19/2025\ndi codesta Corte). \n Dunque, va ritenuto che anche pensioni di importo nominalmente ed\noriginariamente elevato quale quella del ricorrente, alla lunga, dopo\nvari raffreddamenti e rallentamenti (presenti e futuri), abbiano (e\navranno) assunto un reale potere di acquisto tale da essere vieppiu\u0027\npenalizzate dalla mancata applicazione della guarentigia\ndell\u0027impignorabilita\u0027 di cui alla regola del 7° comma dell\u0027art. 545\nc.p.c.. \n L\u0027entita\u0027 esatta del rallentamento-raffreddamento cui e\u0027 stata\nsottoposta la pensione del ricorrente, pur richiesta ad INPS, non e\u0027\nstata da quest\u0027ultimo specificata; tuttavia il dato esatto a questo\npunto pare superfluo (essendo quegli effetti - certi - derivati\ndirettamente dall\u0027applicazione di norme che sono notorie). \n La seconda considerazione e\u0027 rappresentata dal fatto che, avendo\nl\u0027eventuale pronuncia di accoglimento portata erga omnes, oltre che\nnel caso del ricorrente, l\u0027auspicata modifica della norma si\napplicherebbe anche ai casi in cui, per essere le pensioni coinvolte\ndi modesta entita\u0027, ne risulterebbe una ancora maggiore necessita\u0027 di\nguarentigia, dal punto di vista della salvaguardia del minimo vitale\nassicurato dall\u0027art. 545, 7° comma nella versione attuale. \n Come visto, nel caso del ricorrente la differenza tra\nl\u0027applicazione della norma sulla base della quale INPS ha agito e la\nnorma che si domanda alla Corte di implementare, e\u0027 pari a 200 euro\nnetti mensili (ma, come visto, gia\u0027 nel 2025 tale importo e\u0027\ncresciuto per effetto dell\u0027aumento dell\u0027importo dell\u0027assegno\nsociale). \n Ragionando su pensioni di importi minori ed utilizzando per\nsemplicita\u0027 la franchigia «tonda» di 1.000,00 euro, assumendo p.e.\nuna pensione netta di 1.500,00 euro mensili, avremo quanto segue: \n a) applicando l\u0027art. 69, legge n. 153/1969 INPS potra\u0027\ntrattenere 300,00 euro mensili, con la conseguenza che la pensione\nerogata sara\u0027 pari ad euro 1.200,00 netti mensili; \n b) applicando la guarentigia di cui all\u0027art. 545, 7° comma,\nINPS potra\u0027 trattenere 100,00 euro mensili, con la conseguenza che la\npensione erogata sara\u0027 pari ad euro 1.400,00 netti mensili. \n Ancora piu\u0027 evidente la problematica in caso di pensioni piu\u0027\nbasse: assumendo una pensione di 1.100,00 euro netti mensili avremo\nquanto segue: \n a) applicando l\u0027art. 69, legge n. 153/1969 INPS potra\u0027\ntrattenere 220,00 euro mensili, con la conseguenza che la pensione\nerogata sara\u0027 pari ad euro 880,00 netti mensili; in questo caso la\npensione corrisposta realmente sara\u0027 INFERIORE al minimo vitale di\ncui all\u0027art. 545, 7° comma c.p.c., con grave compromissione delle\nfinanze del pensionato. \n Cio\u0027 pur rispettando tale trattenuta l\u0027art. 69, che prevede la\nsalvaguardia (come visto assolutamente anacronistica) del solo\n«trattamento minimo», ad oggi pari ad euro 603,40. \n b) applicando la guarentigia di cui all\u0027art. 545, 7° comma,\nINPS potra\u0027 trattenere 20,00 euro mensili, con la conseguenza che la\npensione erogata sara\u0027 pari ad euro 1.180,00 netti mensili. \n 9 - Conclusioni \n Concludendo, si domanda alla Corte costituzionale di dichiarare\nincostituzionale l\u0027art. 69, legge n. 153/1969 nella parte in cui non\nprevede una soglia - sulla quale INPS non puo\u0027 comunque soddisfarsi,\nnemmeno allorquando opera una trattenuta diretta sulla pensione a\ncompensazione del proprio credito - pari all\u0027ammontare corrispondente\nal doppio della misura massima mensile dell\u0027assegno sociale, con un\nminimo di 1.000 euro, risultando la pensione aggredibile solo oltre\ntale soglia, nella misura di un quinto. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui\nall\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti\n(comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente\nordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale\naffinche\u0027 valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento\nagli articoli 3 e 38, 2° comma della Costituzione, l\u0027art. 69, legge\nn. 153/1969 nella parte in cui esso non prevede una soglia - sulla\nquale INPS non puo\u0027 comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera\nuna trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio\ncredito - pari all\u0027ammontare corrispondente al doppio della misura\nmassima mensile dell\u0027assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro,\nrisultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella\nmisura di un quinto. \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio\ndei ministri. \n Dispone, altresi\u0027, che la presente ordinanza sia comunicata con\nimmediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione\ndella Corte costituzionale. \n Si comunichi \n Ravenna, li 3 aprile 2025 \n \n Il gudice: Bernardi","elencoNorme":[{"id":"62464","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/04/1969","data_nir":"1969-04-30","numero_legge":"153","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art69"}],"elencoParametri":[{"id":"79204","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79205","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79304","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pc","descriz_costit":"codice di procedura civile","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"545","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54696","num_progressivo":"","nominativo_parte":"INPS","data_costit_part":"16/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |