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Eugenio  Giani,\nautorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  495  del  15\naprile 2025, rappresentato e difeso, come  da  mandato  in  calce  al\npresente atto, dall\u0027Avv. Barbara Mancino  (c.f.  n.  MNCBBR72S68D612E\npec: barbara.mancino@postacert.toscana.it) dell\u0027Avvocatura regionale,\ned elettivamente domiciliato  presso  lo  studio  dell\u0027Avv.  Marcello\nCecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza  Barberini  n.  12\n(fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) \n    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per\nla dichiarazione di  illegittimita\u0027  costituzionale  della  legge  28\nfebbraio 2025, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  1°  marzo\n2025,  n.  50),  che,  con  l\u0027art.  1,  comma  1,  ha  convertito  il\ndecreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative\nurgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche\u0027\nper l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le\nmodificazioni  riportate  in  allegato  alla  stessa  legge,   e   in\nparticolare, dell\u0027Allegato recante Modificazioni apportate in sede di\nconversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in\ncui ha inserito l\u0027art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024,\nil  quale  prevede  modifiche  all\u0027art.  19,  comma   5-quater,   del\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: «All\u0027art. 19,  comma\n5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le\nseguenti modificazioni: \n        a) al terzo periodo, le parole: \"entro il 30  novembre\"  sono\nsostituite dalle seguenti: \"entro il 31 ottobre\"; \n        b) al quarto periodo, le parole: \"Con deliberazione  motivata\ndella regione\" sono  sostituite  dalle  seguenti:  \"Con  decreto  del\nMinistro dell\u0027istruzione e del merito\", per violazione degli articoli\n5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.». \n    1. In data 29 dicembre 2022 e\u0027 stata pubblicata,  nella  Gazzetta\nUfficiale n. 303, S.O. la legge n. 197 del 29 dicembre  2022  recante\n«Bilancio di previsione dello Stato per  l\u0027anno  finanziario  2023  e\nbilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025».  In  particolare,\nl\u0027art. 1, comma 557 ha  inserito  i  commi  5-quater,  5-quinquies  e\n5-sexies dopo il comma 5-ter dell\u0027art. 19 del decreto-legge 6  luglio\n2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n.  111,  inerenti  la\nriorganizzazione della rete scolastica:  «All\u0027art.  19  del  decreto-\nlegge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla\nlegge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma  5-ter  sono  inseriti  i\nseguenti: \n        \"5-quater. Al fine di dare attuazione  alla  riorganizzazione\ndel sistema scolastico prevista nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e\nresilienza, a decorrere dall\u0027anno scolastico 2024/2025, i criteri per\nla definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e\ndei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  la  sua\ndistribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della\npopolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista\ndalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa\ne  resilienza,  nonche\u0027  della   necessita\u0027   di   salvaguardare   le\nspecificita\u0027  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni\nmontani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate\nda specificita\u0027 linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione\ninterregionale,  sono  definiti,  su  base  triennale  con  eventuali\naggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del\nmerito, di concerto con il Ministro dell\u0027economia  e  delle  finanze,\nprevio accordo in sede di Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31\nmaggio   dell\u0027anno   solare   precedente   all\u0027anno   scolastico   di\nriferimento. Ai fini del raggiungimento dell\u0027accordo, lo  schema  del\ndecreto e\u0027 trasmesso dal Ministero dell\u0027istruzione e del merito  alla\nConferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla  base  dei\nparametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono\nautonomamente al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30\nnovembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato\ndal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della  regione  puo\u0027\nessere determinato un differimento temporale di durata non  superiore\na trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,\nprovvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici\nassegnato. \n        5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio  di\ncui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico  dei\ndirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e\namministrativi e la sua distribuzione tra le  regioni  sono  definiti\ncon decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del  merito,  di  concerto\ncon il Ministro dell\u0027economia e delle finanze, da adottare  entro  il\n30 giugno,  sulla  base  di  un  coefficiente  indicato  dal  decreto\nmedesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto  conto\ndei parametri, su base regionale, relativi  al  numero  degli  alunni\niscritti nelle istituzioni scolastiche  statali  e  dell\u0027organico  di\ndiritto dell\u0027anno scolastico di riferimento, integrato dal  parametro\ndella densita\u0027 degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando\nla necessita\u0027 di  salvaguardare  le  specificita\u0027  delle  istituzioni\nscolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle\naree geografiche caratterizzate da specificita\u0027 linguistiche, nonche\u0027\nda un parametro perequativo, determinato in maniera  da  garantire  a\ntutte le regioni, nell\u0027anno scolastico 2024/2025, almeno il  medesimo\nnumero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del  parametro\ndi cui  al  comma  5  e  comunque  entro  i  limiti  del  contingente\ncomplessivo a livello nazionale  individuato  ai  sensi  del  secondo\nperiodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle\nistituzioni  scolastiche   per   ciascuno   degli   anni   scolastici\nconsiderati si  applica,  per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un\ncorrettivo non superiore al 2 per cento  anche  prevedendo  forme  di\ncompensazione  interregionale.  Gli  uffici   scolastici   regionali,\nsentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei\ndirigenti scolastici assegnato. \n        5-sexies.  In  sede  di  prima   applicazione,   per   l\u0027anno\nscolastico 2023/2024, restano ferme  le  disposizioni  dei  commi  5,\n5-bis e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i  parametri  indicati\nall\u0027art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e,  per\nl\u0027anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al  comma  5-quater  o\nquello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un\ncontingente organico comunque  non  superiore  a  quello  determinato\nmediante l\u0027applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A  decorrere  dall\u0027anno\nscolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di\ncui al comma 5-quinquies definisce un contingente  organico  comunque\nnon superiore a quello determinato sulla base  dei  criteri  definiti\nnell\u0027anno scolastico  precedente.  Eventuali  situazioni  di  esubero\ntrovano   compensazione    nell\u0027ambito    della    definizione    del\ncontingente\".». \n    In sintesi, la normativa introdotta dalla legge n.  197/2022,  ha\nprevisto una nuova procedura secondo cui, a decorrere dal  2023  (nel\nprocedimento relativo all\u0027anno scolastico  2024/2025),  entro  il  15\naprile  il  Ministero  dell\u0027istruzione  e  del  merito   invii   alla\nConferenza unificata lo schema  di  decreto  che  determina  su  base\ntriennale  (con  possibili  modifiche  annuali)  i  criteri  per   la\ndefinizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei\ndirettori  dei  servizi  generali   e   amministrativi   e   la   sua\ndistribuzione tra le regioni. \n    Questi  criteri  devono  tenere  conto  della  consistenza  della\npopolazione scolastica della singola regione e  della  necessita\u0027  di\nsalvaguardare le specificita\u0027 delle istituzioni presenti  nei  comuni\nmontani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate\nda specificita\u0027 linguistiche. \n    Lo schema di decreto e\u0027 inoltrato alla Conferenza  unificata  per\nl\u0027accordo con la medesima e la successiva adozione  del  decreto,  da\nparte del Ministero dell\u0027istruzione e del merito di concerto  con  il\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell\u0027anno\nsolare precedente all\u0027anno scolastico di riferimento. \n    Decorso inutilmente il  termine  del  31  maggio  il  contingente\norganico  dei  dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi\ngenerali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni  sono\ndefiniti con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e  del  merito,  di\nconcerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze,  da  adottare\nentro il 30 giugno, sulla base di criteri puntualmente stabiliti  nel\ncomma 5-quinquies. \n    La legge n. 197/2022 ha  poi  previsto  che,  ad  esito  di  tale\ndecreto,  le  regioni  provvedono  al  dimensionamento   della   rete\nscolastica entro il 30 novembre di ogni anno; secondo  la  disciplina\ncosi\u0027 come prevista dalla legge  n.  197/2022,  tale  termine  poteva\nessere differito fino a trenta  giorni,  con  deliberazione  motivata\ndella regione. \n    2. Alcune regioni, tra cui la Regione  Toscana,  hanno  impugnato\ndinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale la  suddetta  normativa\nnella parte  in  cui  ha  introdotto  una  nuova  procedura  ai  fini\ndell\u0027individuazione del contingente dei dirigenti scolastici  (DS)  e\ndei dirigenti scolastici generali amministrativi (DSGA),  cui  devono\nnecessariamente  corrispondere  altrettante  istituzioni  scolastiche\nautonome. Secondo le regioni (allora) ricorrenti tale meccanismo  per\nla definizione del contingente dei DS e dei DGSA, per cui e\u0027 previsto\nun automatico potere sostitutivo ministeriale, avrebbe inciso in  via\ndiretta ed automatica sul dimensionamento scolastico, con conseguente\nviolazione delle attribuzioni loro  costituzionalmente  garantite  in\nrelazione agli articoli 5, 34, 117, terzo e sesto comma, 118, primo e\nsecondo comma, 119 e 120 Cost. \n    Tale giudizio (Reg. ric. 4/2023) e\u0027 stato definito  con  sentenza\nn. 223/2023 (pubblicata in data 27 dicembre 2023), con  la  quale  la\nCorte costituzionale ha ritenuto legittime le disposizioni  impugnate\nin base a diversi  titoli  della  competenza  esclusiva  statale,  in\nparticolare, con  riferimento  alla  lettera  g)  del  secondo  comma\ndell\u0027art.  117  Cost.,  essendo  i  dirigenti  scolastici  dipendenti\npubblici statali,  nonche\u0027  con  riferimento  all\u0027art.  117,  secondo\ncomma,  lettera  n),  Cost.,  in  relazione   alle   norme   generali\nsull\u0027istruzione; non solo, la  Corte  ha  affermato  che  tali  norme\ncontengono principi di coordinamento della finanza pubblica legittimi\nin virtu\u0027 dell\u0027art.  117  terzo  comma  Cost.  perche\u0027  concorrono  a\nriorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia,  la\nspesa pubblica statale. In ogni caso, con  la  medesima  sentenza  la\nCorte costituzionale ha  altresi\u0027  affermato  che  «non  puo\u0027  essere\nnegato che i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell\u0027art. 19  del\ndecreto-legge   n.   98   del   2011,   come   convertito,   inseriti\ndall\u0027impugnato comma 557, interferiscono con la competenza  regionale\nconcorrente  in  materia  di  istruzione,  sotto   il   profilo   del\ndimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in  tale  ambito\nmateriale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.  147  del\n2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)». \n    3. Medio tempore, stante la nuova procedura introdotta con  legge\nn. 197/2022, in data 24 aprile 2023 e\u0027 stato trasmesso alle  regioni,\nai fini dell\u0027accordo in Conferenza unificata, lo schema  del  decreto\ninterministeriale (previsto  dalla  stessa  legge  197/2022)  per  la\ndefinizione dei criteri per l\u0027individuazione del contingente organico\ndei DS e DSGA e relativa distribuzione tra le regioni per il triennio\n2024/2025, 2025/2026  e  2026/2027.  La  Conferenza  unificata  nella\nseduta del 24 maggio 2023 non ha espresso parere favorevole e  quindi\nnon e\u0027 stato raggiunto il previsto accordo, essendo rimaste irrisolte\nle criticita\u0027 rilevate dalle regioni in merito ai criteri assunti con\ntale decreto ai fini della definizione del contingente dei DS  e  dei\nDSGA. \n    In  data  25  luglio  2023  con  nota  n.  0003489  il   Ministro\ndell\u0027istruzione e del merito ha trasmesso  alle  regioni  il  decreto\ninterministeriale n. 127 del 30  giugno  2023.  Successivamente,  con\nnota n.  3723  del  4  agosto  2023  il  suddetto  decreto  e\u0027  stato\nnuovamente inviato ai presidenti delle regioni, con la specificazione\ndell\u0027avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data  2\nagosto 2023 e conseguente efficacia del decreto dalla stessa data. \n    Tale decreto ha assegnato, nello specifico alla Regione  Toscana,\nn. 455 dirigenti scolastici per l\u0027anno scolastico 2024/2025, 452  per\nl\u0027anno scolastico 2025/2026, 446 per l\u0027anno scolastico 2026/2027, con\nuna corrispondente riduzione di 24 istituzioni  scolastiche  rispetto\nalla situazione in essere ante decreto n. 127/2023. \n    Il decreto interministeriale n. 127/2023 e\u0027 stato impugnato dalla\nRegione Toscana dinanzi al Tribunale amministrativo regionale  Lazio.\nIl ricorso e\u0027 stato discusso e trattenuto  in  decisione  all\u0027udienza\npubblica del 2 aprile 2025; al momento non e\u0027 ancora  intervenuta  la\nrelativa sentenza. \n    4. Successivamente al decreto interministeriale n. 127/2023,  per\nl\u0027A.S. 2024/2025, il legislatore statale ha introdotto l\u0027art.  5  del\ndecreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con  la  legge  23\nfebbraio 2024, n. 18, con il quale ha stabilito che  «Fermi  restando\nil contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori  dei\nservizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le\nregioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,  dal\ndecreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di concerto con il\nMinistro dell\u0027economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le\nregioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono  attivare  un\nulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al\n2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti  di  dirigente\nscolastico e di  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi\ndefinito, per ciascuna  regione,  per  il  medesimo  anno  scolastico\n2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali  attribuire\nsolo reggenze e senza un  corrispondente  incremento  delle  facolta\u0027\nassunzionali.». \n    Dunque, tale articolo ha previsto uno slittamento dei termini per\nl\u0027approvazione del dimensionamento scolastico per  l\u0027anno  2024/2025,\nintroducendo la facolta\u0027 per le regioni  di  incrementare  il  numero\ndelle autonomie scolastiche in  misura  non  superiore  al  2,5%  del\ncontingente dei corrispondenti posti  di  DS  e  DSGA  definito,  per\nciascuna regione, per il  medesimo  anno  scolastico  2024/2025,  dal\ncitato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e\nsenza un corrispondente incremento delle facolta\u0027 assunzionali. \n    La  Regione  Toscana  ha  esercitato  la  facolta\u0027  prevista  dal\nsuddetto decreto-legge n. 215/2023 con DGR n. 1 del 4 gennaio 2024. \n    Quindi, per  effetto  del  decreto-legge  sopra  richiamato,  per\nl\u0027anno scolastico 2024/2025 la Regione Toscana  ha  potuto  prevedere\n466  istituzioni  scolastiche  autonome,  in  luogo  delle  455   che\nsarebbero state obbligate ai sensi del decreto n. 127/2023. \n    5. Parimenti, lo Stato e\u0027 intervenuto per l\u0027A.S. 2025/2026 con il\ndecreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, con il quale  ha  approvato  una\nmodifica dell\u0027art. 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  prevedendo\nal comma 83-quater la possibilita\u0027 per le regioni di: \n        adottare  la   delibera   di   dimensionamento   della   rete\nscolastica, entro e non oltre dieci giorni dalla data di  entrata  in\nvigore di tale decreto; \n        di attivare,  per  il  solo  anno  scolastico  2025/2026,  un\nulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al\n2,99 per cento del contingente dei posti di DS e DSGA  definito,  per\nciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal sopra\nindicato decreto  n.  127/2023,  ancora  una  volta  ricorrendo  alle\nreggenze  e  senza  un  corrispondente  incremento   delle   facolta\u0027\nassunzionali. \n    Anche in tal caso la Regione Toscana ha deciso di avvalersi della\nfacolta\u0027 dell\u0027incremento del 2,99% rispetto all\u0027organico indicato nel\ndecreto  Interministeriale  n.  127/2023,  cosi\u0027  come  prevista  dal\ndecreto-legge  16  gennaio  2025,  n.  1,  rimanendo  per   l\u0027effetto\ninvariato  per  l\u0027anno  scolastico  2025/2026  il   numero   di   466\nistituzioni scolastiche  autonome  attualmente  presenti  in  Toscana\n(Delibera GRT n. 36 del 20 gennaio 2025). \n    6. Con la legge 28 febbraio 2025 n. 20  e\u0027  stato  convertito  in\nlegge, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n.  208,\nrecante misure organizzative urgenti per fronteggiare  situazioni  di\nparticolare emergenza, nonche\u0027 per l\u0027attuazione del  Piano  nazionale\ndi ripresa e resilienza. Con tale legge di conversione: \n        da una parte, e\u0027  stato  formalmente  abrogato  il  succitato\ndecreto-legge n. 1/2025, fermi restando gli atti  e  i  provvedimenti\nadottati, nonche\u0027 fatti salvi gli effetti  prodottisi  e  i  rapporti\ngiuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del  2025;\nla disciplina prevista dal decreto-legge n. 1/2025 e\u0027 stata  tuttavia\nsostanzialmente riprodotta per il tramite del comma 1 dell\u0027art. 9-bis\ndi  nuovo  inserimento  ad  opera   della   legge   conversione   del\ndecreto-legge n. 208/2024. In particolare, il comma 1 dell\u0027art. 9-bis\nprevede l\u0027inserimento, dopo il  comma  83-quater  dell\u0027art.  1  della\nlegge 13 luglio 2015, n.  107,  dei  commi  83-quinquies,  83-sexies,\n83-septies e 83-octies,  contenenti  una  disciplina  di  deroga  per\nl\u0027anno scolastico 2025/2026, sostanzialmente analoga  a  quella  gia\u0027\nrecata dall\u0027abrogato decreto-legge n. 1/2025; \n        dall\u0027altra, con il comma 2 del medesimo art. 9-bis introdotto\nin sede di conversione del decreto-legge n. 208/2024 dalla  legge  n.\n20/2025, sono state apportate modifiche all\u0027art. 19, comma  5-quater,\ndel decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (convertito  con  legge  n.\n111/2011), ovvero disponendo che «a) al  terzo  periodo,  le  parole:\n\"entro il 30 novembre\" sono sostituite dalle seguenti: \"entro  il  31\nottobre\";  b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  \"Con  deliberazione\nmotivata della regione\" sono sostituite dalle seguenti: \"Con  decreto\ndel Ministro dell\u0027istruzione e del merito\"». \n    Tanto premesso,  la  Regione  Toscana  con  il  presente  ricorso\nimpugna la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che, con l\u0027art. 1, comma 1,\nha convertito il decreto-legge 31  dicembre  2024,  n.  208,  recante\n«Misure  organizzative  urgenti  per   fronteggiare   situazioni   di\nparticolare emergenza, nonche\u0027 per l\u0027attuazione del  Piano  nazionale\ndi ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in  allegato\nalla   stessa   legge,   e   in   particolare,   l\u0027Allegato   recante\n«Modificazioni apportate in sede di conversione al  decreto-legge  31\ndicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l\u0027art.  9-bis,\ncomma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il  quale  prevede  modifiche\nall\u0027art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in\nquanto incostituzionale per i seguenti motivi di \n \n                               Diritto \n \n    I) Illegittimita\u0027 costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n.\n20 che, con l\u0027art. 1, comma 1,  ha  convertito  il  decreto-legge  31\ndicembre 2024, n. 208,  recante  «Misure  organizzative  urgenti  per\nfronteggiare  situazioni  di  particolare  emergenza,   nonche\u0027   per\nl\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza»,  con  le\nmodificazioni  riportate  in  allegato  alla  stessa  legge,   e   in\nparticolare, dell\u0027Allegato recante «Modificazioni apportate  in  sede\ndi conversione al decreto-legge 31  dicembre  2024,  n.  208»,  nella\nparte in cui ha inserito l\u0027art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge  n.\n208/2024, il quale prevede modifiche all\u0027art. 19, comma 5-quater, del\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli  5,\n117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost. \n    La legge 29 dicembre 2022,  n.  197  ha  novellato  il  contenuto\ndell\u0027art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fissando  la\nprocedura e le scadenze previste per le regioni  per  l\u0027adozione  del\npiano regionale del dimensionamento della rete scolastica. \n    In particolare,  ai  fini  in  esame,  il  comma  5-quater  nella\nversione introdotta con legge n. 197/2022 prevedeva che: \n        le  regioni,  sulla  base  dei  parametri  individuati  dallo\nspecifico  decreto  del  Ministro  dell\u0027istruzione  e   del   merito,\nprovvedessero al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30\nnovembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato\ndal medesimo decreto; \n        con deliberazione  motivata  della  medesima  regione  poteva\nessere determinato un  differimento  temporale  a  tale  scadenza  di\ndurata non superiore a trenta giorni. \n    Tale possibilita\u0027 di proroga del termine per  l\u0027approvazione  del\nPiano di dimensionamento scolastico era, dalla disciplina previgente,\ngiustamente rimessa alle  valutazioni  della  regione,  titolare  del\ncomplesso iter di formazione del Piano. A titolo  esemplificativo  si\nconsideri che  per  la  Regione  Toscana  tale  procedimento  per  la\nprogrammazione della rete scolastica, cosi\u0027 come declinato al  Titolo\nV del regolamento  n.  47/R  del  2023  (di  attuazione  della  legge\nregionale n. 32/2022,  recante  testo  unico  della  normativa  della\nRegione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,\nformazione   professionale   e   lavoro)   prevede   la    necessaria\npartecipazione e concertazione di una platea di soggetti ed enti, tra\ncui le istituzioni scolastiche autonome,  i  comuni  per  il  tramite\ndelle conferenze zonali, le province e le citta\u0027 metropolitane. \n    Per l\u0027effetto delle modifiche  al  succitato  comma  5-quater  in\nragione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 2025,  n.  20,  la\nscadenza prevista per l\u0027adozione del Piano  di  dimensionamento  gia\u0027\nfissata  al  30  novembre  e\u0027  stata  anticipata  al  31  ottobre  e,\nsoprattutto, la decisione circa l\u0027eventuale proroga di tale  scadenza\ndi   trenta   giorni   e\u0027   rimessa   inopinatamente   al    Ministro\ndell\u0027istruzione e del merito, mediante apposito decreto  e  non  piu\u0027\nalla regione competente per il procedimento di approvazione del Piano\ndel dimensionamento della rete scolastica. \n    Tale modifica legislativa non si e\u0027 limitata dunque a  comprimere\nla tempistica di un procedimento particolarmente complesso che - come\nvisto - coinvolge in primis la regione ma  anche  altri  soggetti  ed\nenti, ma ha altresi\u0027 esautorato in modo arbitrario la  regione  della\nfacolta\u0027 di decretare la proroga della scadenza di trenta  giorni  di\nun  atto  di  competenza  regionale,  facolta\u0027   che   oggi   risulta\ninteramente attribuita al Ministero dell\u0027istruzione e del merito. \n    I.a)  La  modifica  normativa  di  cui  alla  legge  n.   20/2025\nevidentemente incide in un  ambito  materiale  -  l\u0027istruzione  -  di\ncompetenza concorrente. \n    Gli articoli  137  e  138,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto\nlegislativo   n.   112/1998   hanno,   rispettivamente,    confermato\nl\u0027attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti i  criteri  e  i\nparametri per l\u0027organizzazione della rete scolastica,  previo  parere\ndella Conferenza unificata,  e  delegato  alle  Regioni  le  funzioni\namministrative relative  alla  programmazione  della  medesima  rete,\nsulla base dei piani provinciali. \n    Subito dopo,  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n233/1998,  recante  norme  per  il  dimensionamento  ottimale   delle\nistituzioni scolastiche, ha disposto,  all\u0027art.  2,  che  l\u0027autonomia\namministrativa,  organizzativa,  didattica,  nonche\u0027  di  ricerca   e\nprogettazione educativa, e\u0027 riconosciuta alle istituzioni scolastiche\nche  raggiungono  le  dimensioni  idonee  a  garantire   l\u0027equilibrio\nottimale fra domanda  di  istruzione  e  organizzazione  dell\u0027offerta\nformativa,  prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione   dei   piani\nprovinciali di dimensionamento. \n    Con  la  riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  e\u0027  stata\nriconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla  determinazione\ndei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili\ne  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio\nnazionale e sulle norme generali sull\u0027istruzione, ai sensi  dell\u0027art.\n117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle regioni e\u0027 stata\nattribuita  la  potesta\u0027  legislativa  concorrente  in   materia   di\nistruzione. \n    La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito  che  il\ndimensionamento scolastico e la programmazione della rete  scolastica\nnon possono ricondursi alle norme generali sull\u0027istruzione  e  vanno,\ninvece,   ricompresi   nella    competenza    concorrente    relativa\nall\u0027istruzione (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92  del\n2011). \n    In particolare, la sentenza n. 200 del 2009, dopo aver  affermato\nche il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e\u0027 un\nambito che deve ritenersi di spettanza regionale, sottolinea: \n        «Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo  di  rilevare\nche, da un lato, l\u0027art. 138, comma 1, lettere a) e  b),  del  decreto\nlegislativo n. 112 del 1998 aveva gia\u0027  delegato  alle  regioni,  nei\nlimiti  sopra  esposti,  funzioni  amministrative  in  materia,   tra\nl\u0027altro,  di  programmazione  dell\u0027offerta  formativa  integrata  tra\nistruzione e  formazione  professionale,  nonche\u0027  di  programmazione\ndella  rete  scolastica;  dall\u0027altro,  l\u0027art.  3  del   decreto   del\nPresidente della  Repubblica  18  giugno  1998  n.  233  (Regolamento\nrecante norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni\nscolastiche e per la determinazione  degli  organici  funzionali  dei\nsingoli istituti, a norma dell\u0027art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.\n59) aveva disposto che \"i piani di dimensionamento delle  istituzioni\nscolastiche  (...)  sono  definiti  in  conferenze   provinciali   di\norganizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di\nprogrammazione e dei criteri generali,  riferiti  anche  agli  ambiti\nterritoriali, preventivamente adottati dalle regioni» (sentenza n. 34\ndel 2005). \n    Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte\nha cosi\u0027 ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del\nfatto che gia\u0027 la normativa antecedente alla  riforma  del  Titolo  V\nprevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle\nistituzioni scolastiche,  e  quindi  postulava  la  competenza  sulla\nprogrammazione scolastica di cui all\u0027art. 138 del decreto legislativo\nn. 112 del 1998, e\u0027 da escludersi che il  legislatore  costituzionale\ndel 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una  funzione  che  era\ngia\u0027 ad  esse  conferita»  sia  pure  soltanto  sul  piano  meramente\namministrativo. \n    In altri termini, la definizione  del  riparto  delle  competenze\namministrative attuato con il citato decreto legislativo fornisce  un\ntendenziale   criterio   utilizzabile   per   la   individuazione   e\ninterpretazione degli ambiti materiali che la riforma del Titolo V ha\nattribuito alla potesta\u0027 legislativa concorrente  o  residuale  delle\nregioni. \n    Ed in effetti, se si ha riguardo all\u0027obiettivo  perseguito  dalla\ndisposizione in esame, si deve constatare che la  preordinazione  dei\ncriteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una  diretta\ned immediata incidenza su situazioni strettamente legate  alle  varie\nrealta\u0027 territoriali ed alle connesse  esigenze  socio-economiche  di\nciascun territorio, che ben possono e  devono  essere  apprezzate  in\nsede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo\naspetti  che  ridondino  sulla  qualita\u0027  dell\u0027offerta  formativa  e,\ndunque, sulla didattica». \n    Tali stessi  principi  sono  stati  confermati  nella  successiva\nsentenza n. 147 del 2012, in riferimento all\u0027art. 19,  comma  4,  del\ndecreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011). \n    In particolare, con tale pronuncia  la  Corte  costituzionale  ha\nrilevato che  «e\u0027  indubbio  che  la  disposizione  in  esame  incide\ndirettamente  sulla  rete  scolastica  e  sul  dimensionamento  degli\nistituti»...  Il   carattere   di   intervento   di   dettaglio   nel\ndimensionamento della rete  scolastica  emerge,  con  ancor  maggiore\nevidenza, dalla seconda parte  del  comma  4,  relativa  alla  soglia\nminima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere  per\nottenere l\u0027autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce  alcune  soglie\nrigide  le  quali  escludono  in  toto  le   regioni   da   qualsiasi\npossibilita\u0027 di decisione, imponendo un  dato  numerico  preciso  sul\nquale le regioni non possono in alcun modo interloquire». \n    Inoltre, la Corte ha evidenziato che  «E\u0027  indubbio  che  competa\nallo Stato la definizione dei  requisiti  che  connotano  l\u0027autonomia\nscolastica, ma  questi  riguardano  il  grado  della  loro  autonomia\nrispetto  alle  amministrazioni,  statale  e  regionale,  nonche\u0027  le\nmodalita\u0027 che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e  la\nrete scolastica, riservato alle regioni nell\u0027ambito della  competenza\nconcorrente». \n    Anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023,\nche pure ha riconosciuto la legittimita\u0027 tra  gli  altri,  del  comma\n5-quater dell\u0027art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  nella\nversione antecedente la modifica di cui oggi si discute, ha  comunque\nsottolineato  l\u0027interferenza  della  disciplina  di  cui   ai   commi\n5-quater, 5-quinquies e 5- sexies dell\u0027art. 19 del  decreto-legge  n.\n98 del 2011 con la competenza regionale  concorrente  in  materia  di\nistruzione  ed  ha  ribadito  che  il  «profilo  del  dimensionamento\nscolastico e\u0027 stato costantemente inquadrato in tale ambito materiale\n[rectius di competenza  regionale]  dalla  giurisprudenza  di  questa\nCorte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n.\n13 del 2004)». \n    La norma statale impugnata con l\u0027odierno ricorso interferisce  ed\nincide direttamente con  le  attribuzioni  regionali  in  materia  di\nistruzione  ed  in  particolare   in   materia   di   dimensionamento\nscolastico, in quanto: \n        da una parte,  l\u0027anticipazione  del  termine  di  conclusione\ndell\u0027iter  per  l\u0027approvazione  dei  Piani  pregiudica  il   corretto\nesercizio della programmazione della rete scolastica; \n        dall\u0027altra, la previsione del decreto  ministeriale  ai  fini\ndella proroga del termine per l\u0027approvazione dei Piani,  esautora  la\nregione delle proprie competenze in merito allo svolgimento di  detto\niter. \n    La norma in esame, recante regole di dettaglio e autoapplicative,\ndirettamente ed in toto conformative  delle  modalita\u0027  di  esercizio\ndella funzione di programmazione della rete scolastica, viola  dunque\nle competenze regionali in materia di  istruzione,  di  cui  all\u0027art.\n117, terzo comma e  dell\u0027art.  118,  commi  primo  e  secondo  Cost.,\nperche\u0027 incide in modo significativo sullo svolgimento  dell\u0027iter  di\nformazione del Piano, stabilendo  una  tempistica  stringente  e  non\nadeguata al  complesso  procedimento  per  l\u0027approvazione  del  Piano\nstesso e, soprattutto, perche\u0027 la noma impugnata, nel  prevedere  che\n«Con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del  merito  puo\u0027  essere\ndeterminato un differimento  temporale  di  durata  non  superiore  a\ntrenta giorni» del termine previsto  per  l\u0027approvazione  del  Piano,\nsostituisce il ruolo della regione, estromettendola da ogni decisione\nin  merito  alla  proroga  del  termine,  ovvero   sovrapponendo   le\nvalutazioni unilaterali del Ministero a quelle della regione, la sola\nAmministrazione competente e titolare  del  procedimento  volto  alla\nprogrammazione della rete scolastica. Sotto  entrambi  i  profili  su\nevidenziati, la disposizione impugnata risulta idonea a compromettere\nil regolare esercizio della programmazione della rete  scolastica  da\nparte della regione. \n    Si ripete, la norma impugnata viola anzitutto l\u0027art.  117,  terzo\ncomma, e l\u0027art. 118, commi primo e secondo,  Cost.  dal  momento  che\nincide illegittimamente nell\u0027ambito della materia  della  istruzione,\ndi competenza legislativa  concorrente,  alla  quale  codesta  ecc.ma\nCorte costituzionale  ha  ricondotto  le  norme  sul  dimensionamento\nscolastico e sulla programmazione della rete scolastica;  tale  norma\n(di dettaglio) ha l\u0027effetto di limitare illegittimamente  l\u0027esercizio\ndella funzione legislativa e amministrativa da parte  della  regione,\nin un ambito di propria competenza, conformando in termini vincolanti\nle attribuzioni regionali nella materia della istruzione. \n    I.b) La norma impugnata, nel prevedere  l\u0027intervento  unilaterale\ned  autoritativo  del  Ministero  nella   valutazione   e   decisione\ndell\u0027esercizio della facolta\u0027 di  proroga,  del  tutto  avulso  dalle\nvalutazioni delle regioni titolari del procedimento, cui si riferisce\nil termine di cui si tratta e la correlata facolta\u0027 di proroga, viola\nulteriormente i principi della leale collaborazione e della  chiamata\nin sussidiarieta\u0027, ai sensi degli articoli 5, 117  comma  terzo,  118\nprimo e secondo comma, Cost. \n    Il concorso di competenze statali con quelle regionali,  operante\nnella materia dell\u0027istruzione, e la specifica competenza  in  materia\ndi dimensionamento della rete scolastica, cui  evidentemente  attiene\nla norma impugnata, dovrebbe trovare composizione  tramite  la  leale\ncollaborazione, ma tale  principio  e\u0027  evidentemente  violato  dalla\nnorma in esame, che -  si  ripete  -  autorizza  lo  Stato  ad  agire\nunilateralmente,  sostituendo  il   proprio   potere   valutativo   e\ndecisionale a quello della regione in merito alla facolta\u0027 di proroga\ndel  termine  per  l\u0027approvazione  del   Piano   di   dimensionamento\nscolastico. \n    Nei casi in cui una disciplina normativa non sia riconducibile ad\nun\u0027unica materia, determinandosi invece, come nel caso in  esame,  un\nintreccio ed  una  sovrapposizione  tra  diverse  materie  e  diversi\nlivelli di competenza, il principio-cardine su cui ha fatto  leva  la\ngiurisprudenza  della  Corte  costituzionale  per  risolvere   questi\nfrequenti casi  di  intersezione  e  sovrapposizione  tra  competenze\nstatali  e  competenze  regionali  e\u0027  stato   quello   della   leale\ncollaborazione, «che per la sua elasticita\u0027 consente di aver riguardo\nalle peculiarita\u0027 delle singole  situazioni»  ed  impone  alla  legge\nstatale di predisporre adeguati  strumenti  di  coinvolgimento  delle\nregioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza  n.  50/2005;\nnello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n.\n187/2012, n. 88/2009,  n.  50/2008,  n.  213/2006,  n.  133/2006,  n.\n231/2005, n. 219/2005). \n    Nel  caso  di  specie  invece  e\u0027  attribuita  esclusivamente  al\nMinistero la decisione in merito alla proroga o meno del  termine  di\nconclusione del procedimento in titolarita\u0027 alla regione, senza alcun\neffettivo coinvolgimento della regione stessa. \n    Del pari, risultano violati i principi in materia di chiamata  in\nsussidiarieta\u0027, non sussistendone - nel caso di specie - i  necessari\nrequisiti di legittimita\u0027 costituzionale. \n    La  disposizione  impugnata  e\u0027  quindi  incostituzionale   anche\nperche\u0027 viola ulteriormente l\u0027art. 118 primo e secondo  comma  Cost.,\nin quanto viene allocata in capo al Ministero la decisione in  merito\nalla  proroga  del  termine,  con  palese  e  diretta  incisione  sul\nprocedimento per la programmazione della rete scolastica, in  assenza\ndi esigenze di carattere unitario e in  assenza  di  un  procedimento\nbasato  sulla  leale  collaborazione   che   garantisca   l\u0027effettiva\npartecipazione della regione, la quale non risulta neanche «sentita»,\nin deciso contrasto  con  lo  statuto  giuridico  della  chiamata  in\nsussidiarieta\u0027, come elaborato  dalla  giurisprudenza  costituzionale\n(ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2023). \n    La denunciata incostituzionalita\u0027 trova conferma nel fatto che la\nnorma in esame  non  esprime  esigenze  di  carattere  unitario  alla\nstregua  dei  valori  da  tutelare  e  non  riguarda  norme  generali\nsull\u0027istruzione, ne\u0027 principi generali della  materia;  non  contiene\n«le indicazioni delle finalita\u0027» della scuola; non  pone  «condizioni\nminime di uniformita\u0027 in materia scolastica», ne\u0027 esprime  essenziali\ninterventi volti a garantire l\u0027uguaglianza sostanziale nell\u0027accesso e\nnella fruizione della cultura, da doversi  applicare  indistintamente\nsu tutto il territorio nazionale. \n    In definitiva e\u0027 palese altresi\u0027 la violazione del  principio  di\nleale collaborazione di cui agli articoli 5 Cost.  e,  ulteriormente,\ndelle  competenze  amministrative  della  regione   in   materia   di\nistruzione, di cui agli articoli 118, primo e secondo  comma,  Cost.,\nin relazione all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Si conclude affinche\u0027  piaccia  all\u0027ecc.ma  Corte  costituzionale\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della  legge  28  febbraio\n2025,  n.  20  che,  con  l\u0027art.  1,  comma  1,  ha   convertito   il\ndecreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative\nurgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche\u0027\nper l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le\nmodificazioni  riportate  in  allegato  alla  stessa  legge,   e   in\nparticolare, dell\u0027Allegato recante «Modificazioni apportate  in  sede\ndi conversione al decreto-legge 31  dicembre  2024,  n.  208»,  nella\nparte in cui ha inserito l\u0027art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge  n.\n208/2024, il quale prevede modifiche all\u0027art. 19, comma 5-quater, del\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli  5,\n117 terzo comma e 118 primo e  secondo  comma  Cost.,  per  i  motivi\nindicati nel presente ricorso. \n    Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 495 del 15\naprile 2025 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. \n        Firenze - Roma, 16 aprile 2025 \n \n                            Avv. Mancino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"14563-25","deposito_cost":"26/05/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"28/02/2025","data_nir":"2025-02-28","numero_legge":"20","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"di conversione, con modificazioni, del","denominazione_attributo":"","id":"24836","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-28;20~art1"},{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"208","comma":"","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24837","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-12-31;208"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"28/02/2025","data_nir":"2025-02-28","numero_legge":"20","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"nella parte in cui introduce","denominazione_attributo":"","id":"24841","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-28;20~art1"},{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"9","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"208","comma":"2","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"modificativo del","denominazione_attributo":"","id":"24843","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-12-31;208~art9"},{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"19","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero_legge":"98","comma":"5","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"convertito con modificazioni in","denominazione_attributo":"","id":"24842","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero_legge":"111","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24844","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33428","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33429","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33430","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33431","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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