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Eugenio Giani,\nautorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 15\naprile 2025, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al\npresente atto, dall\u0027Avv. Barbara Mancino (c.f. n. MNCBBR72S68D612E\npec: barbara.mancino@postacert.toscana.it) dell\u0027Avvocatura regionale,\ned elettivamente domiciliato presso lo studio dell\u0027Avv. Marcello\nCecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12\n(fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) \n Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per\nla dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale della legge 28\nfebbraio 2025, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo\n2025, n. 50), che, con l\u0027art. 1, comma 1, ha convertito il\ndecreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative\nurgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche\u0027\nper l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le\nmodificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in\nparticolare, dell\u0027Allegato recante Modificazioni apportate in sede di\nconversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in\ncui ha inserito l\u0027art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024,\nil quale prevede modifiche all\u0027art. 19, comma 5-quater, del\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: «All\u0027art. 19, comma\n5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le\nseguenti modificazioni: \n a) al terzo periodo, le parole: \"entro il 30 novembre\" sono\nsostituite dalle seguenti: \"entro il 31 ottobre\"; \n b) al quarto periodo, le parole: \"Con deliberazione motivata\ndella regione\" sono sostituite dalle seguenti: \"Con decreto del\nMinistro dell\u0027istruzione e del merito\", per violazione degli articoli\n5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.». \n 1. In data 29 dicembre 2022 e\u0027 stata pubblicata, nella Gazzetta\nUfficiale n. 303, S.O. la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante\n«Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2023 e\nbilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». In particolare,\nl\u0027art. 1, comma 557 ha inserito i commi 5-quater, 5-quinquies e\n5-sexies dopo il comma 5-ter dell\u0027art. 19 del decreto-legge 6 luglio\n2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, inerenti la\nriorganizzazione della rete scolastica: «All\u0027art. 19 del decreto-\nlegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla\nlegge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i\nseguenti: \n \"5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione\ndel sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e\nresilienza, a decorrere dall\u0027anno scolastico 2024/2025, i criteri per\nla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e\ndei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua\ndistribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della\npopolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista\ndalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa\ne resilienza, nonche\u0027 della necessita\u0027 di salvaguardare le\nspecificita\u0027 delle istituzioni scolastiche situate nei comuni\nmontani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate\nda specificita\u0027 linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione\ninterregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali\naggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del\nmerito, di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze,\nprevio accordo in sede di Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31\nmaggio dell\u0027anno solare precedente all\u0027anno scolastico di\nriferimento. Ai fini del raggiungimento dell\u0027accordo, lo schema del\ndecreto e\u0027 trasmesso dal Ministero dell\u0027istruzione e del merito alla\nConferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei\nparametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono\nautonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30\nnovembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato\ndal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione puo\u0027\nessere determinato un differimento temporale di durata non superiore\na trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,\nprovvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici\nassegnato. \n 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di\ncui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei\ndirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e\namministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti\ncon decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di concerto\ncon il Ministro dell\u0027economia e delle finanze, da adottare entro il\n30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto\nmedesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto\ndei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni\niscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell\u0027organico di\ndiritto dell\u0027anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro\ndella densita\u0027 degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando\nla necessita\u0027 di salvaguardare le specificita\u0027 delle istituzioni\nscolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle\naree geografiche caratterizzate da specificita\u0027 linguistiche, nonche\u0027\nda un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a\ntutte le regioni, nell\u0027anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo\nnumero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro\ndi cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente\ncomplessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo\nperiodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle\nistituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici\nconsiderati si applica, per i primi sette anni scolastici, un\ncorrettivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di\ncompensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali,\nsentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei\ndirigenti scolastici assegnato. \n 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l\u0027anno\nscolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5,\n5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati\nall\u0027art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per\nl\u0027anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o\nquello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un\ncontingente organico comunque non superiore a quello determinato\nmediante l\u0027applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall\u0027anno\nscolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di\ncui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque\nnon superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti\nnell\u0027anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero\ntrovano compensazione nell\u0027ambito della definizione del\ncontingente\".». \n In sintesi, la normativa introdotta dalla legge n. 197/2022, ha\nprevisto una nuova procedura secondo cui, a decorrere dal 2023 (nel\nprocedimento relativo all\u0027anno scolastico 2024/2025), entro il 15\naprile il Ministero dell\u0027istruzione e del merito invii alla\nConferenza unificata lo schema di decreto che determina su base\ntriennale (con possibili modifiche annuali) i criteri per la\ndefinizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei\ndirettori dei servizi generali e amministrativi e la sua\ndistribuzione tra le regioni. \n Questi criteri devono tenere conto della consistenza della\npopolazione scolastica della singola regione e della necessita\u0027 di\nsalvaguardare le specificita\u0027 delle istituzioni presenti nei comuni\nmontani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate\nda specificita\u0027 linguistiche. \n Lo schema di decreto e\u0027 inoltrato alla Conferenza unificata per\nl\u0027accordo con la medesima e la successiva adozione del decreto, da\nparte del Ministero dell\u0027istruzione e del merito di concerto con il\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell\u0027anno\nsolare precedente all\u0027anno scolastico di riferimento. \n Decorso inutilmente il termine del 31 maggio il contingente\norganico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi\ngenerali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono\ndefiniti con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di\nconcerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze, da adottare\nentro il 30 giugno, sulla base di criteri puntualmente stabiliti nel\ncomma 5-quinquies. \n La legge n. 197/2022 ha poi previsto che, ad esito di tale\ndecreto, le regioni provvedono al dimensionamento della rete\nscolastica entro il 30 novembre di ogni anno; secondo la disciplina\ncosi\u0027 come prevista dalla legge n. 197/2022, tale termine poteva\nessere differito fino a trenta giorni, con deliberazione motivata\ndella regione. \n 2. Alcune regioni, tra cui la Regione Toscana, hanno impugnato\ndinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale la suddetta normativa\nnella parte in cui ha introdotto una nuova procedura ai fini\ndell\u0027individuazione del contingente dei dirigenti scolastici (DS) e\ndei dirigenti scolastici generali amministrativi (DSGA), cui devono\nnecessariamente corrispondere altrettante istituzioni scolastiche\nautonome. Secondo le regioni (allora) ricorrenti tale meccanismo per\nla definizione del contingente dei DS e dei DGSA, per cui e\u0027 previsto\nun automatico potere sostitutivo ministeriale, avrebbe inciso in via\ndiretta ed automatica sul dimensionamento scolastico, con conseguente\nviolazione delle attribuzioni loro costituzionalmente garantite in\nrelazione agli articoli 5, 34, 117, terzo e sesto comma, 118, primo e\nsecondo comma, 119 e 120 Cost. \n Tale giudizio (Reg. ric. 4/2023) e\u0027 stato definito con sentenza\nn. 223/2023 (pubblicata in data 27 dicembre 2023), con la quale la\nCorte costituzionale ha ritenuto legittime le disposizioni impugnate\nin base a diversi titoli della competenza esclusiva statale, in\nparticolare, con riferimento alla lettera g) del secondo comma\ndell\u0027art. 117 Cost., essendo i dirigenti scolastici dipendenti\npubblici statali, nonche\u0027 con riferimento all\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera n), Cost., in relazione alle norme generali\nsull\u0027istruzione; non solo, la Corte ha affermato che tali norme\ncontengono principi di coordinamento della finanza pubblica legittimi\nin virtu\u0027 dell\u0027art. 117 terzo comma Cost. perche\u0027 concorrono a\nriorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia, la\nspesa pubblica statale. In ogni caso, con la medesima sentenza la\nCorte costituzionale ha altresi\u0027 affermato che «non puo\u0027 essere\nnegato che i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell\u0027art. 19 del\ndecreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, inseriti\ndall\u0027impugnato comma 557, interferiscono con la competenza regionale\nconcorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del\ndimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito\nmateriale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del\n2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)». \n 3. Medio tempore, stante la nuova procedura introdotta con legge\nn. 197/2022, in data 24 aprile 2023 e\u0027 stato trasmesso alle regioni,\nai fini dell\u0027accordo in Conferenza unificata, lo schema del decreto\ninterministeriale (previsto dalla stessa legge 197/2022) per la\ndefinizione dei criteri per l\u0027individuazione del contingente organico\ndei DS e DSGA e relativa distribuzione tra le regioni per il triennio\n2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. La Conferenza unificata nella\nseduta del 24 maggio 2023 non ha espresso parere favorevole e quindi\nnon e\u0027 stato raggiunto il previsto accordo, essendo rimaste irrisolte\nle criticita\u0027 rilevate dalle regioni in merito ai criteri assunti con\ntale decreto ai fini della definizione del contingente dei DS e dei\nDSGA. \n In data 25 luglio 2023 con nota n. 0003489 il Ministro\ndell\u0027istruzione e del merito ha trasmesso alle regioni il decreto\ninterministeriale n. 127 del 30 giugno 2023. Successivamente, con\nnota n. 3723 del 4 agosto 2023 il suddetto decreto e\u0027 stato\nnuovamente inviato ai presidenti delle regioni, con la specificazione\ndell\u0027avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data 2\nagosto 2023 e conseguente efficacia del decreto dalla stessa data. \n Tale decreto ha assegnato, nello specifico alla Regione Toscana,\nn. 455 dirigenti scolastici per l\u0027anno scolastico 2024/2025, 452 per\nl\u0027anno scolastico 2025/2026, 446 per l\u0027anno scolastico 2026/2027, con\nuna corrispondente riduzione di 24 istituzioni scolastiche rispetto\nalla situazione in essere ante decreto n. 127/2023. \n Il decreto interministeriale n. 127/2023 e\u0027 stato impugnato dalla\nRegione Toscana dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio.\nIl ricorso e\u0027 stato discusso e trattenuto in decisione all\u0027udienza\npubblica del 2 aprile 2025; al momento non e\u0027 ancora intervenuta la\nrelativa sentenza. \n 4. Successivamente al decreto interministeriale n. 127/2023, per\nl\u0027A.S. 2024/2025, il legislatore statale ha introdotto l\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23\nfebbraio 2024, n. 18, con il quale ha stabilito che «Fermi restando\nil contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei\nservizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le\nregioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal\ndecreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di concerto con il\nMinistro dell\u0027economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le\nregioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un\nulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al\n2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente\nscolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi\ndefinito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico\n2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire\nsolo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta\u0027\nassunzionali.». \n Dunque, tale articolo ha previsto uno slittamento dei termini per\nl\u0027approvazione del dimensionamento scolastico per l\u0027anno 2024/2025,\nintroducendo la facolta\u0027 per le regioni di incrementare il numero\ndelle autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del\ncontingente dei corrispondenti posti di DS e DSGA definito, per\nciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal\ncitato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e\nsenza un corrispondente incremento delle facolta\u0027 assunzionali. \n La Regione Toscana ha esercitato la facolta\u0027 prevista dal\nsuddetto decreto-legge n. 215/2023 con DGR n. 1 del 4 gennaio 2024. \n Quindi, per effetto del decreto-legge sopra richiamato, per\nl\u0027anno scolastico 2024/2025 la Regione Toscana ha potuto prevedere\n466 istituzioni scolastiche autonome, in luogo delle 455 che\nsarebbero state obbligate ai sensi del decreto n. 127/2023. \n 5. Parimenti, lo Stato e\u0027 intervenuto per l\u0027A.S. 2025/2026 con il\ndecreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, con il quale ha approvato una\nmodifica dell\u0027art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo\nal comma 83-quater la possibilita\u0027 per le regioni di: \n adottare la delibera di dimensionamento della rete\nscolastica, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in\nvigore di tale decreto; \n di attivare, per il solo anno scolastico 2025/2026, un\nulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al\n2,99 per cento del contingente dei posti di DS e DSGA definito, per\nciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal sopra\nindicato decreto n. 127/2023, ancora una volta ricorrendo alle\nreggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta\u0027\nassunzionali. \n Anche in tal caso la Regione Toscana ha deciso di avvalersi della\nfacolta\u0027 dell\u0027incremento del 2,99% rispetto all\u0027organico indicato nel\ndecreto Interministeriale n. 127/2023, cosi\u0027 come prevista dal\ndecreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, rimanendo per l\u0027effetto\ninvariato per l\u0027anno scolastico 2025/2026 il numero di 466\nistituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana\n(Delibera GRT n. 36 del 20 gennaio 2025). \n 6. Con la legge 28 febbraio 2025 n. 20 e\u0027 stato convertito in\nlegge, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,\nrecante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di\nparticolare emergenza, nonche\u0027 per l\u0027attuazione del Piano nazionale\ndi ripresa e resilienza. Con tale legge di conversione: \n da una parte, e\u0027 stato formalmente abrogato il succitato\ndecreto-legge n. 1/2025, fermi restando gli atti e i provvedimenti\nadottati, nonche\u0027 fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti\ngiuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025;\nla disciplina prevista dal decreto-legge n. 1/2025 e\u0027 stata tuttavia\nsostanzialmente riprodotta per il tramite del comma 1 dell\u0027art. 9-bis\ndi nuovo inserimento ad opera della legge conversione del\ndecreto-legge n. 208/2024. In particolare, il comma 1 dell\u0027art. 9-bis\nprevede l\u0027inserimento, dopo il comma 83-quater dell\u0027art. 1 della\nlegge 13 luglio 2015, n. 107, dei commi 83-quinquies, 83-sexies,\n83-septies e 83-octies, contenenti una disciplina di deroga per\nl\u0027anno scolastico 2025/2026, sostanzialmente analoga a quella gia\u0027\nrecata dall\u0027abrogato decreto-legge n. 1/2025; \n dall\u0027altra, con il comma 2 del medesimo art. 9-bis introdotto\nin sede di conversione del decreto-legge n. 208/2024 dalla legge n.\n20/2025, sono state apportate modifiche all\u0027art. 19, comma 5-quater,\ndel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con legge n.\n111/2011), ovvero disponendo che «a) al terzo periodo, le parole:\n\"entro il 30 novembre\" sono sostituite dalle seguenti: \"entro il 31\nottobre\"; b) al quarto periodo, le parole: \"Con deliberazione\nmotivata della regione\" sono sostituite dalle seguenti: \"Con decreto\ndel Ministro dell\u0027istruzione e del merito\"». \n Tanto premesso, la Regione Toscana con il presente ricorso\nimpugna la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che, con l\u0027art. 1, comma 1,\nha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante\n«Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di\nparticolare emergenza, nonche\u0027 per l\u0027attuazione del Piano nazionale\ndi ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato\nalla stessa legge, e in particolare, l\u0027Allegato recante\n«Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31\ndicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l\u0027art. 9-bis,\ncomma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche\nall\u0027art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in\nquanto incostituzionale per i seguenti motivi di \n \n Diritto \n \n I) Illegittimita\u0027 costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n.\n20 che, con l\u0027art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31\ndicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per\nfronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche\u0027 per\nl\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le\nmodificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in\nparticolare, dell\u0027Allegato recante «Modificazioni apportate in sede\ndi conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella\nparte in cui ha inserito l\u0027art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n.\n208/2024, il quale prevede modifiche all\u0027art. 19, comma 5-quater, del\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 5,\n117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost. \n La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha novellato il contenuto\ndell\u0027art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fissando la\nprocedura e le scadenze previste per le regioni per l\u0027adozione del\npiano regionale del dimensionamento della rete scolastica. \n In particolare, ai fini in esame, il comma 5-quater nella\nversione introdotta con legge n. 197/2022 prevedeva che: \n le regioni, sulla base dei parametri individuati dallo\nspecifico decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito,\nprovvedessero al dimensionamento della rete scolastica entro il 30\nnovembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato\ndal medesimo decreto; \n con deliberazione motivata della medesima regione poteva\nessere determinato un differimento temporale a tale scadenza di\ndurata non superiore a trenta giorni. \n Tale possibilita\u0027 di proroga del termine per l\u0027approvazione del\nPiano di dimensionamento scolastico era, dalla disciplina previgente,\ngiustamente rimessa alle valutazioni della regione, titolare del\ncomplesso iter di formazione del Piano. A titolo esemplificativo si\nconsideri che per la Regione Toscana tale procedimento per la\nprogrammazione della rete scolastica, cosi\u0027 come declinato al Titolo\nV del regolamento n. 47/R del 2023 (di attuazione della legge\nregionale n. 32/2022, recante testo unico della normativa della\nRegione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,\nformazione professionale e lavoro) prevede la necessaria\npartecipazione e concertazione di una platea di soggetti ed enti, tra\ncui le istituzioni scolastiche autonome, i comuni per il tramite\ndelle conferenze zonali, le province e le citta\u0027 metropolitane. \n Per l\u0027effetto delle modifiche al succitato comma 5-quater in\nragione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, la\nscadenza prevista per l\u0027adozione del Piano di dimensionamento gia\u0027\nfissata al 30 novembre e\u0027 stata anticipata al 31 ottobre e,\nsoprattutto, la decisione circa l\u0027eventuale proroga di tale scadenza\ndi trenta giorni e\u0027 rimessa inopinatamente al Ministro\ndell\u0027istruzione e del merito, mediante apposito decreto e non piu\u0027\nalla regione competente per il procedimento di approvazione del Piano\ndel dimensionamento della rete scolastica. \n Tale modifica legislativa non si e\u0027 limitata dunque a comprimere\nla tempistica di un procedimento particolarmente complesso che - come\nvisto - coinvolge in primis la regione ma anche altri soggetti ed\nenti, ma ha altresi\u0027 esautorato in modo arbitrario la regione della\nfacolta\u0027 di decretare la proroga della scadenza di trenta giorni di\nun atto di competenza regionale, facolta\u0027 che oggi risulta\ninteramente attribuita al Ministero dell\u0027istruzione e del merito. \n I.a) La modifica normativa di cui alla legge n. 20/2025\nevidentemente incide in un ambito materiale - l\u0027istruzione - di\ncompetenza concorrente. \n Gli articoli 137 e 138, comma 1, lettera b), del decreto\nlegislativo n. 112/1998 hanno, rispettivamente, confermato\nl\u0027attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti i criteri e i\nparametri per l\u0027organizzazione della rete scolastica, previo parere\ndella Conferenza unificata, e delegato alle Regioni le funzioni\namministrative relative alla programmazione della medesima rete,\nsulla base dei piani provinciali. \n Subito dopo, il decreto del Presidente della Repubblica n.\n233/1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle\nistituzioni scolastiche, ha disposto, all\u0027art. 2, che l\u0027autonomia\namministrativa, organizzativa, didattica, nonche\u0027 di ricerca e\nprogettazione educativa, e\u0027 riconosciuta alle istituzioni scolastiche\nche raggiungono le dimensioni idonee a garantire l\u0027equilibrio\nottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell\u0027offerta\nformativa, prevedendo, a tal fine, la definizione dei piani\nprovinciali di dimensionamento. \n Con la riforma del Titolo V della Costituzione, e\u0027 stata\nriconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione\ndei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili\ne sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio\nnazionale e sulle norme generali sull\u0027istruzione, ai sensi dell\u0027art.\n117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle regioni e\u0027 stata\nattribuita la potesta\u0027 legislativa concorrente in materia di\nistruzione. \n La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che il\ndimensionamento scolastico e la programmazione della rete scolastica\nnon possono ricondursi alle norme generali sull\u0027istruzione e vanno,\ninvece, ricompresi nella competenza concorrente relativa\nall\u0027istruzione (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del\n2011). \n In particolare, la sentenza n. 200 del 2009, dopo aver affermato\nche il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e\u0027 un\nambito che deve ritenersi di spettanza regionale, sottolinea: \n «Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di rilevare\nche, da un lato, l\u0027art. 138, comma 1, lettere a) e b), del decreto\nlegislativo n. 112 del 1998 aveva gia\u0027 delegato alle regioni, nei\nlimiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra\nl\u0027altro, di programmazione dell\u0027offerta formativa integrata tra\nistruzione e formazione professionale, nonche\u0027 di programmazione\ndella rete scolastica; dall\u0027altro, l\u0027art. 3 del decreto del\nPresidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento\nrecante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni\nscolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei\nsingoli istituti, a norma dell\u0027art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.\n59) aveva disposto che \"i piani di dimensionamento delle istituzioni\nscolastiche (...) sono definiti in conferenze provinciali di\norganizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di\nprogrammazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti\nterritoriali, preventivamente adottati dalle regioni» (sentenza n. 34\ndel 2005). \n Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte\nha cosi\u0027 ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del\nfatto che gia\u0027 la normativa antecedente alla riforma del Titolo V\nprevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle\nistituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla\nprogrammazione scolastica di cui all\u0027art. 138 del decreto legislativo\nn. 112 del 1998, e\u0027 da escludersi che il legislatore costituzionale\ndel 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era\ngia\u0027 ad esse conferita» sia pure soltanto sul piano meramente\namministrativo. \n In altri termini, la definizione del riparto delle competenze\namministrative attuato con il citato decreto legislativo fornisce un\ntendenziale criterio utilizzabile per la individuazione e\ninterpretazione degli ambiti materiali che la riforma del Titolo V ha\nattribuito alla potesta\u0027 legislativa concorrente o residuale delle\nregioni. \n Ed in effetti, se si ha riguardo all\u0027obiettivo perseguito dalla\ndisposizione in esame, si deve constatare che la preordinazione dei\ncriteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una diretta\ned immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie\nrealta\u0027 territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di\nciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in\nsede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo\naspetti che ridondino sulla qualita\u0027 dell\u0027offerta formativa e,\ndunque, sulla didattica». \n Tali stessi principi sono stati confermati nella successiva\nsentenza n. 147 del 2012, in riferimento all\u0027art. 19, comma 4, del\ndecreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011). \n In particolare, con tale pronuncia la Corte costituzionale ha\nrilevato che «e\u0027 indubbio che la disposizione in esame incide\ndirettamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli\nistituti»... Il carattere di intervento di dettaglio nel\ndimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore\nevidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia\nminima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per\nottenere l\u0027autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie\nrigide le quali escludono in toto le regioni da qualsiasi\npossibilita\u0027 di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul\nquale le regioni non possono in alcun modo interloquire». \n Inoltre, la Corte ha evidenziato che «E\u0027 indubbio che competa\nallo Stato la definizione dei requisiti che connotano l\u0027autonomia\nscolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia\nrispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonche\u0027 le\nmodalita\u0027 che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la\nrete scolastica, riservato alle regioni nell\u0027ambito della competenza\nconcorrente». \n Anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023,\nche pure ha riconosciuto la legittimita\u0027 tra gli altri, del comma\n5-quater dell\u0027art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nella\nversione antecedente la modifica di cui oggi si discute, ha comunque\nsottolineato l\u0027interferenza della disciplina di cui ai commi\n5-quater, 5-quinquies e 5- sexies dell\u0027art. 19 del decreto-legge n.\n98 del 2011 con la competenza regionale concorrente in materia di\nistruzione ed ha ribadito che il «profilo del dimensionamento\nscolastico e\u0027 stato costantemente inquadrato in tale ambito materiale\n[rectius di competenza regionale] dalla giurisprudenza di questa\nCorte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n.\n13 del 2004)». \n La norma statale impugnata con l\u0027odierno ricorso interferisce ed\nincide direttamente con le attribuzioni regionali in materia di\nistruzione ed in particolare in materia di dimensionamento\nscolastico, in quanto: \n da una parte, l\u0027anticipazione del termine di conclusione\ndell\u0027iter per l\u0027approvazione dei Piani pregiudica il corretto\nesercizio della programmazione della rete scolastica; \n dall\u0027altra, la previsione del decreto ministeriale ai fini\ndella proroga del termine per l\u0027approvazione dei Piani, esautora la\nregione delle proprie competenze in merito allo svolgimento di detto\niter. \n La norma in esame, recante regole di dettaglio e autoapplicative,\ndirettamente ed in toto conformative delle modalita\u0027 di esercizio\ndella funzione di programmazione della rete scolastica, viola dunque\nle competenze regionali in materia di istruzione, di cui all\u0027art.\n117, terzo comma e dell\u0027art. 118, commi primo e secondo Cost.,\nperche\u0027 incide in modo significativo sullo svolgimento dell\u0027iter di\nformazione del Piano, stabilendo una tempistica stringente e non\nadeguata al complesso procedimento per l\u0027approvazione del Piano\nstesso e, soprattutto, perche\u0027 la noma impugnata, nel prevedere che\n«Con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito puo\u0027 essere\ndeterminato un differimento temporale di durata non superiore a\ntrenta giorni» del termine previsto per l\u0027approvazione del Piano,\nsostituisce il ruolo della regione, estromettendola da ogni decisione\nin merito alla proroga del termine, ovvero sovrapponendo le\nvalutazioni unilaterali del Ministero a quelle della regione, la sola\nAmministrazione competente e titolare del procedimento volto alla\nprogrammazione della rete scolastica. Sotto entrambi i profili su\nevidenziati, la disposizione impugnata risulta idonea a compromettere\nil regolare esercizio della programmazione della rete scolastica da\nparte della regione. \n Si ripete, la norma impugnata viola anzitutto l\u0027art. 117, terzo\ncomma, e l\u0027art. 118, commi primo e secondo, Cost. dal momento che\nincide illegittimamente nell\u0027ambito della materia della istruzione,\ndi competenza legislativa concorrente, alla quale codesta ecc.ma\nCorte costituzionale ha ricondotto le norme sul dimensionamento\nscolastico e sulla programmazione della rete scolastica; tale norma\n(di dettaglio) ha l\u0027effetto di limitare illegittimamente l\u0027esercizio\ndella funzione legislativa e amministrativa da parte della regione,\nin un ambito di propria competenza, conformando in termini vincolanti\nle attribuzioni regionali nella materia della istruzione. \n I.b) La norma impugnata, nel prevedere l\u0027intervento unilaterale\ned autoritativo del Ministero nella valutazione e decisione\ndell\u0027esercizio della facolta\u0027 di proroga, del tutto avulso dalle\nvalutazioni delle regioni titolari del procedimento, cui si riferisce\nil termine di cui si tratta e la correlata facolta\u0027 di proroga, viola\nulteriormente i principi della leale collaborazione e della chiamata\nin sussidiarieta\u0027, ai sensi degli articoli 5, 117 comma terzo, 118\nprimo e secondo comma, Cost. \n Il concorso di competenze statali con quelle regionali, operante\nnella materia dell\u0027istruzione, e la specifica competenza in materia\ndi dimensionamento della rete scolastica, cui evidentemente attiene\nla norma impugnata, dovrebbe trovare composizione tramite la leale\ncollaborazione, ma tale principio e\u0027 evidentemente violato dalla\nnorma in esame, che - si ripete - autorizza lo Stato ad agire\nunilateralmente, sostituendo il proprio potere valutativo e\ndecisionale a quello della regione in merito alla facolta\u0027 di proroga\ndel termine per l\u0027approvazione del Piano di dimensionamento\nscolastico. \n Nei casi in cui una disciplina normativa non sia riconducibile ad\nun\u0027unica materia, determinandosi invece, come nel caso in esame, un\nintreccio ed una sovrapposizione tra diverse materie e diversi\nlivelli di competenza, il principio-cardine su cui ha fatto leva la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale per risolvere questi\nfrequenti casi di intersezione e sovrapposizione tra competenze\nstatali e competenze regionali e\u0027 stato quello della leale\ncollaborazione, «che per la sua elasticita\u0027 consente di aver riguardo\nalle peculiarita\u0027 delle singole situazioni» ed impone alla legge\nstatale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle\nregioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 50/2005;\nnello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n.\n187/2012, n. 88/2009, n. 50/2008, n. 213/2006, n. 133/2006, n.\n231/2005, n. 219/2005). \n Nel caso di specie invece e\u0027 attribuita esclusivamente al\nMinistero la decisione in merito alla proroga o meno del termine di\nconclusione del procedimento in titolarita\u0027 alla regione, senza alcun\neffettivo coinvolgimento della regione stessa. \n Del pari, risultano violati i principi in materia di chiamata in\nsussidiarieta\u0027, non sussistendone - nel caso di specie - i necessari\nrequisiti di legittimita\u0027 costituzionale. \n La disposizione impugnata e\u0027 quindi incostituzionale anche\nperche\u0027 viola ulteriormente l\u0027art. 118 primo e secondo comma Cost.,\nin quanto viene allocata in capo al Ministero la decisione in merito\nalla proroga del termine, con palese e diretta incisione sul\nprocedimento per la programmazione della rete scolastica, in assenza\ndi esigenze di carattere unitario e in assenza di un procedimento\nbasato sulla leale collaborazione che garantisca l\u0027effettiva\npartecipazione della regione, la quale non risulta neanche «sentita»,\nin deciso contrasto con lo statuto giuridico della chiamata in\nsussidiarieta\u0027, come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale\n(ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2023). \n La denunciata incostituzionalita\u0027 trova conferma nel fatto che la\nnorma in esame non esprime esigenze di carattere unitario alla\nstregua dei valori da tutelare e non riguarda norme generali\nsull\u0027istruzione, ne\u0027 principi generali della materia; non contiene\n«le indicazioni delle finalita\u0027» della scuola; non pone «condizioni\nminime di uniformita\u0027 in materia scolastica», ne\u0027 esprime essenziali\ninterventi volti a garantire l\u0027uguaglianza sostanziale nell\u0027accesso e\nnella fruizione della cultura, da doversi applicare indistintamente\nsu tutto il territorio nazionale. \n In definitiva e\u0027 palese altresi\u0027 la violazione del principio di\nleale collaborazione di cui agli articoli 5 Cost. e, ulteriormente,\ndelle competenze amministrative della regione in materia di\nistruzione, di cui agli articoli 118, primo e secondo comma, Cost.,\nin relazione all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si conclude affinche\u0027 piaccia all\u0027ecc.ma Corte costituzionale\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della legge 28 febbraio\n2025, n. 20 che, con l\u0027art. 1, comma 1, ha convertito il\ndecreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative\nurgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche\u0027\nper l\u0027attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le\nmodificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in\nparticolare, dell\u0027Allegato recante «Modificazioni apportate in sede\ndi conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella\nparte in cui ha inserito l\u0027art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n.\n208/2024, il quale prevede modifiche all\u0027art. 19, comma 5-quater, del\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 5,\n117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost., per i motivi\nindicati nel presente ricorso. \n Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 495 del 15\naprile 2025 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. \n Firenze - Roma, 16 aprile 2025 \n \n Avv. Mancino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"14563-25","deposito_cost":"26/05/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"28/02/2025","data_nir":"2025-02-28","numero_legge":"20","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"di conversione, con modificazioni, del","denominazione_attributo":"","id":"24836","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-28;20~art1"},{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"208","comma":"","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24837","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-12-31;208"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"1","data_legge":"28/02/2025","data_nir":"2025-02-28","numero_legge":"20","comma":"1","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"nella parte in cui introduce","denominazione_attributo":"","id":"24841","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-28;20~art1"},{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"9","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"208","comma":"2","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"modificativo del","denominazione_attributo":"","id":"24843","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-12-31;208~art9"},{"codice_legge":"dl","articolo_legge":"19","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero_legge":"98","comma":"5","denominazione_legge":"decreto-legge","denominazione_nesso":"convertito con modificazioni in","denominazione_attributo":"","id":"24842","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"codice_legge":"l","articolo_legge":"","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero_legge":"111","comma":"","denominazione_legge":"legge","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24844","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33428","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33429","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33430","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33431","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |