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PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente\u0026nbsp;- Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale\u0026nbsp;alto e sproporzionato – Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.\u003c/p\u003e","prima_parte":"ESSO ITALIANA SRL","prima_controparte":"AGENZIA DELLE ENTRATE","altre_parti":"Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - AIGET, ELETTRICITA’ FUTURA - Unione delle imprese elettriche italiane, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL\u0027ECONOMIA E DELLE FINANZE, ESSO ITALIANA srl","testo_atto":"N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da Esso Italiana S.r.l. contro\nAgenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 18 del 02-05-2024)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n Sezione Seconda Ter \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 6691 del 2023, proposto da \n Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi,\nElisabetta Gardini, Luciano Bonito Oliva, con domicilio digitale come\nda PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; \n contro \n Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027Avvocatura generale dello\nStato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Poerrtoghesi, 12; \n nei confronti \n Presidenza del Consiglio dei sministri, Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali\nrappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei\nPortoghesi, 12; \n per l\u0027annullamento previa sospensione cautelare dell\u0027efficacia \n della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, dell\u0027Agenzia\ndelle entrate, Direzione centrale coordinamento normativo avente ad\noggetto «Articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre\n2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno\nfinanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»\n(c.d. legge di bilancio 2023) - Istituzione del contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo\nstraordinario contro il caro bollette di cui all\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)»; \n della risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023 dell\u0027Agenzia\ndelle entrate, Divisione servizi, Direzione centrale servizi\nistituzionali e di riscossione recante «Istituzione dei codici\ntributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per il 2023, nonche\u0027 del maggio importo\ndovuto o per l\u0027utilizzo in compensazione del maggior importo versato\ndel contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 -\nArticolo 1, commi da 115 a 212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; \n del provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nprot. n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023, recante «Approvazione del\nmodello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", con le relative\nistruzioni, che le societa\u0027 ed enti commerciali residenti nel\nterritorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono\npresentare nell\u0027anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.\nApprovazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica\ndei dati contenuti nel modello di dichiarazione \"Redditi 2023 - SC\",\ndel relativo \"Modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\" e delle\nrelative \"Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione\ndei redditi delle societa\u0027 di capitali\"»; \n nonche\u0027 di ogni altro atto presupposto, conseguente o\ncomunque connesso, ancorche\u0027 non conosciuto dalla ricorrente. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle\nentrate e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il\nconsigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. Con ricorso notificato il 21 aprile 2023 e depositato il\nsuccessivo giorno 27, la societa\u0027 in epigrafe, attiva nel settore\npetrolifero, ha impugnato, chiedendone l\u0027annullamento previa\nsospensione cautelare, la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n«Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in dichiarazione di alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio\n2023)». \n 2. L\u0027art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022 ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito «a carico dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di\nestrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia\nelettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da\naltri Stati dell\u0027Unione europea». \n La finalita\u0027 della disposizione, come emerge dalla relazione\nillustrativa al disegno di legge di bilancio 2023-2025, e\u0027 quella di\nintrodurre, \"per l\u0027anno 2023, una misura nazionale equivalente al\ncontributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE)\n2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai\nprezzi elevati dell\u0027energia, un contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo\", a sua volta finalizzato all\u0027adozione di misure uniformi,\nda parte degli stati membri, volte a contrastare l\u0027inflazione\ngenerale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica\ndell\u0027Unione europea dovuta (anche) all\u0027aumento netto dei prezzi\ndell\u0027energia\". \n La ratio sottesa alla previsione in esame e\u0027 dunque quella di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori gli effetti, andando\na colpire quegli operatori economici che, proprio in ragione di tale\naumento, si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n 3. Il regolamento UE 2022/1854 individuava le misure da adottarsi\ndagli stati membri nelle seguenti: \n a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n b) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori\ndi energia elettrica, da energia eolica, energia solare (termica e\nfotovoltaica), energia geotermica, energia idroelettrica senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia nucleare, lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n c) un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo sugli utili\ngenerati esclusivamente dalle imprese che svolgono attivita\u0027 nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione, da intendersi le «imprese o stabili organizzazioni\ndell\u0027Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da\nattivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della raffinazione\ndel petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al\nregolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del\nConsiglio». \n 4. Il legislatore italiano aveva gia\u0027 introdotto, prima\ndell\u0027adozione del regolamento comunitario, un «contributo\nstraordinario contro il caro bollette» a mezzo dell\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. «decreto Ucraina»),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 517, e\nmodificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. «decreto\nAiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,\nn. 91 e con il comma 30 del medesimo decreto-legge n. 197/2022 (e\nsempre in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio) a\ndecorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un tettosui\nricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia elettrica,\nattraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento\nall\u0027energia elettrica immessa in rete da: .... b) impianti alimentati\nda fonti non rinnovabili di cui all\u0027art. 7, comma 1, del regolamento\n(UE) 2022/1854. \n Inoltre, con il medesimo art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022,\nn. 21, e\u0027 stato imposto a tutti gli operatori del comparto energetico\n(ivi inclusa la societa\u0027 ricorrente) un contributo solidaristico\nstraordinario non deducibile (aliquota del 25%, pagamento\ndell\u0027acconto al 30 giugno 2022 e 30 novembre 2022), calcolato\nsull\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a IVA e\nquelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il periodo 1°\nottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo 1° ottobre 2020-31\nmarzo 2021. \n 5. La ricorrente evidenzia che il su citato regolamento\ncomunitario ha assoggettato al contributo le imprese o stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il 75 % del loro\nfatturato da attivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della\nraffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di\ncokeria; ma che essa trae il proprio fatturato da attivita\u0027\neconomiche nel settore dell\u0027estrazione, della raffinazione del\npetrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria per una\npercentuale inferiore al 75%, e, dunque, non ricadrebbe nell\u0027ambito\ndi applicazione soggettivo del regolamento, in quanto attiva - nei\nsettori della commercializzazione e distribuzione di prodotti\npetroliferi che non figurerebbero tra quelli soggetti al regolamento. \n 6. Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono quanto\nsegue. \n 6.1. La circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 evidenzia, in primo\nluogo, quali siano i soggetti passivi del contributo, individuati ne\n«i soggetti passivi IRES di cui all\u0027art. 73, comma 111, lettere a),\nb) e d), del testo unico delle imposte sui redditi», specificati, in\nvia esemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO, e indicati nei\n«soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o piu\u0027 delle\nseguenti attivita\u0027: \n produzione di energia elettrica, produzione di gas metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; \n importazione a titolo definitivo, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti\npetroliferi; \n introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.». \n 6.2. Di seguito, la circolare descrive base imponibile e\nammontare del contributo, affermando che «In aderenza con le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al contributo in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma prevede che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi \"sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022\". Rileva pertanto,\nai fini del calcolo della base imponibile, l\u0027ammontare di reddito\ndeterminato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto delle\nperdite riferite alle annualita\u0027 pregresse, nonche\u0027 la deduzione\nconseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE19. Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo indicato al rigo RF63 del\nmodello di dichiarazione dei redditi Societa\u0027 di capitali, enti\ncommerciali ed equiparati «Redditi SC», che costituisce il reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a un regime\ndi trasparenza fiscale.» \n 6.3. Di seguito, poi, la circolare illustra «Versamento del\ncontributo e relazione con altre imposte», nonche\u0027, sotto vari\naspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di cui all\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21 del 2022». \n 6.4. Da parte sua, la Risoluzione del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", oltre a\nripercorrere la norma primaria e la circolare su descritte,\nistituisce il codice tributo relativo al versamento del medesimo da\nparte dei soggetti passivi. \n Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: \n «Con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati\nforniti, tra l\u0027altro, i chiarimenti relativi all\u0027istituzione del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo in argomento e alle modalita\u0027 e\ntermini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione\nl\u0027istituzione dei relativi codici tributo. \n Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello\nF24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici\nmessi a disposizione dall\u0027Agenzia delle entrate, del contributo in\noggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di\nravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: \n «2716» denominato «Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per\nil 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022,\nn. 197»; \n «1946» denominato «contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per\nil 2023 - interessi - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197»; \n «8946» denominato contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per\nil 2023 - sanzione - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197». \n 7. Il ricorso e\u0027 affidato ai seguenti motivi. \n 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17,\n14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1854\ndel 6 ottobre 2022 nonche\u0027 dei relativi considerando n. 50, 51, 53,\n54 e 63. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 288 TFUE.\nViolazione del principio di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza. \n I provvedimenti dell\u0027Agenzia delle entrate impugnati\nsarebbero illegittimi, in primo luogo, in quanto danno attuazione ad\nuna norma - l\u0027art. 1, commi 115 e seguenti della legge di Bilancio\nche si porrebbe in contrasto con la disciplina del medesimo\ncontributo stabilita dal regolamento comunitario su citato. \n Il contrasto sussisterebbe sia rispetto all\u0027ambito di\napplicazione soggettivo che rispetto alla base imponibile. \n Contrasto rispetto all\u0027ambito di applicazione soggettivo. \n Il regolamento prevede che il contributo si applichi ad\n«imprese e stabili organizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027\nnei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e\ndella raffinazione». \n Tali «imprese e stabili organizzazioni» sono, a loro volta\ndefinite (cfr. art. 1 punto 17) come le «imprese o stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il 75% del loro\nfatturato da attivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della\nraffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di\ncokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento\neuropeo e del Consiglio». \n Nel novero di tali attivita\u0027 non rientrerebbero l\u0027attivita\u0027 di\ndistribuzione e commercio di prodotti petroliferi cosi\u0027 come quella\ndi importazione per la successiva rivendita. Tale esclusione\nrisponderebbe, sotto il profilo economico, alla ragione per cui per\nle attivita\u0027 di estrazione, raffinazione e produzione l\u0027aumento\ncongiunturale delle quotazioni del prodotto si tradurrebbe\nautomaticamente (attivita\u0027 estrattive), o comunque facilmente\n(raffinazione e produzione) in una lievitazione dei profitti a costi\nsostanzialmente invariati, invece per le imprese di distribuzione,\ncommercio e importazione di prodotti petroliferi il rincaro\ncongiunturale dell\u0027energia determinerebbe si\u0027 un aumento dei ricavi,\nma a fronte di un aumento dei costi. \n Contrasto rispetto alla base imponibile e tasso applicabile. \n Anche le disposizioni che riguardano la base imponibile\ncontrasterebbero con la disciplina dettata dal regolamento\ncomunitario, in quanto l\u0027art. 1 comma 116 della legge di Bilancio\n2023 prevede che il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 «determinato\napplicando un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della\nquota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per\ncento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi\ndell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro\nperiodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». \n Invece, il regolamento prevedrebbe che il contributo di\nsolidarieta\u0027 si possa applicare «esclusivamente agli utili eccedenti\n(cfr. art. 18), che sono a loro volta definiti come gli utili che\n«eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi generati nei\nquattro esercizi fiscali precedenti»: dunque, il contributo di\nsolidarieta\u0027 finirebbe per intercettare nella base imponibile importi\nche il legislatore comunitario non considererebbe come\n«extraprofitti». \n Tanto comporterebbe la necessaria disapplicazione, da parte\ndi questo TAR, delle norme contrastanti con la prevalente disciplina\ncomunitaria. \n 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17,\n14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1854\ndel 6 ottobre 2022 nonche\u0027 dei relativi considerando n. 50, 51, 53,\n54 e 63. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 288 Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea sotto diverso profilo. \n Il nuovo contributo si calcola su una «quota del reddito\n(...) relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al\n1° gennaio 2023», e dunque, con l\u0027introduzione del nuovo contributo,\nil legislatore nazionale colpirebbe gli extraprofitti prodotti nel\n2022: vale a dire la medesima ricchezza gia\u0027 colpita dal precedente\ncontributo straordinario, il quale aveva anche il medesimo ambito di\napplicazione soggettivo del nuovo. \n 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17, 14\ne 15 nonche\u0027 del considerando n. 63 del regolamento del Consiglio\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022. Violazione e falsa applicazione\ndell\u0027art. 288 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e del\nprincipio di disapplicazione della normativa interna anticomunitaria. \n L\u0027omessa disapplicazione della disciplina statale\ncontrastante con la normativa europea, per i profili evidenziati nei\ndue motivi di ricorso che precedono, costituirebbe elemento che\ninficerebbe anche in via autonoma la legittimita\u0027 dei provvedimenti\ndell\u0027Agenzia delle entrate impugnati. \n Infatti (Adunanza plenaria n. 18/2021), l\u0027Agenzia delle\nentrate aveva l\u0027obbligo, nei propri provvedimenti, di disapplicare le\nnorme interne contrastanti con il comunitario su citato. \n In subordine alla richiesta disapplicazione delle norme\ninterne poste a base degli atti impugnati, inoltre, la ricorrente\nsvolge i seguenti motivi di gravame. \n 4) Illegittimita\u0027 dei provvedimenti impugnati per\nillegittimita\u0027 derivata dal contrasto con la Costituzione. \n 4.2.1 Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 117 della\nCostituzione e, in via mediata, dell\u0027art. 1 del Primo protocollo\nconvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali nonche\u0027 degli articoli 42 e 53 (sotto ulteriore\nprofilo) della Costituzione. \n Il contributo di solidarieta\u0027 si porrebbe in violazione dell\u0027art.\n117 della Costituzione che impone di esercitare la potesta\u0027\nlegislativa nel rispetto degli obblighi internazionali e, dunque,\ndella Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell\u0027uomo e\ndelle liberta\u0027 fondamentali del 4 novembre 1950 (di seguito, solo\n«CEDU» o «Convenzione») e suoi protocolli addizionali, con\nparticolare riferimento all\u0027art. 1 del primo protocollo addizionale,\nin quanto avrebbe un sostanziale effetto espropriativo che si\nconcreterebbe nella limitazione della tutela proprietaria nel\ngodimento dei beni della societa\u0027, e non ricadrebbe nelle eccezioni\npreviste dalla seconda parte della medesima norma, ossia la\ndisciplina dell\u0027uso dei beni in modo conforme all\u0027interesse generale\no l\u0027assicurazione del pagamento delle imposte o di altri contributi o\ndelle ammende. \n Non ricorrerebbe in particolare quest\u0027ultima ipotesi, in quanto\nla norma non puo\u0027 avere, per la giurisprudenza della CEDU, natura\nconfiscatoria, ipotesi che si verifica qualora la norma comporti un\nonere «eccessivo e individuale da parte del ricorrente» (nel caso di\nspecie circa 100 milioni di euro, che si sommerebbero ad altrettanti\nversati per il contributo di solidarieta\u0027 del 2022, con una asserita\naliquota del 104% complessivo), riguardi «solo un determinato gruppo\ndi soggetti» (le imprese petrolifere) e debba considerarsi\n«retroattiva» nell\u0027accezione intesa dalla stessa Corte europea dei\ndiritti dell\u0027uomo, che si riferisce alla prevedibilita\u0027 degli\neffetti, qui assente, specie in considerazione della gia\u0027 avvenuta\nimposizione relativa all\u0027anno 2022. \n 4.2.2 Sulla violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione\nl\u0027art. 1 commi 115 e 116 della legge di Bilancio 2023 si porrebbe poi\nin violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n Premessa la natura tributaria del contributo di solidarieta\u0027 ivi\nprevisto, la ricorrente ricorda che con la sentenza n. 10/2015 sulla\nc.d. Robin Hood tax introdotta dall\u0027art. 81 del decreto-legge 25\ngiugno 2008, n. 112 la Corte costituzionale ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di quell\u0027imposta sui redditi, come\nmaggiorazione IRES, gravante su operatori del settore energetico con\ncarattere permanente: in quella circostanza era stato riconosciuto\nche la congiuntura economica (caratterizzata da un eccezionale rialzo\ndei prezzi dei prodotti energetici verificatasi nel 2008,\ninsostenibile per gli utenti e idonea a incrementare sensibilmente,\nal contempo, i margini di profitto degli operatori dei settori\ninteressati) poteva costituire «elemento idoneo a giustificare un\nprelievo differenziato che colpisce gli eventuali sovra-profitti\ncongiunturali». \n Tuttavia, «affinche\u0027 il sacrificio recato a principi di\neguaglianza e di capacita\u0027 contributiva non sia sproporzionato e la\ndifferenziazione dell\u0027imposta non degradi in arbitraria\ndiscriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con\nla relativa ratio giustificatrice». \n In quella circostanza la Corte aveva rilevato che la c.d. Robin\nHood tax da una parte mancava di una delimitazione temporale e,\ndall\u0027altra, non colpiva i soli extraprofitti ma l\u0027intero reddito\nd\u0027impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che\nconsentisse «di tassare separatamente e piu\u0027 severamente solo\nl\u0027eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione\nprivilegiata dell\u0027attivita\u0027 esercitata dal contribuente al permanere\ndi una data congiuntura», con conseguente illegittimita\u0027 della\nstessa. \n Le medesime caratteristiche avrebbe adesso il contributo di\nsolidarieta\u0027 introdotto con l\u0027art. 1, commi 115 e seguenti della\nlegge n. 197/2022. \n In tesi, il contrasto con gli evocati parametri costituzionali si\navrebbe sotto distinti profili: \n il legislatore ha assoggettato all\u0027imposta soggetti del\nsettore energetico che subiscono le politiche di prezzo operate «a\nmonte» della filiera industriale, senza essere in grado di\ndeterminarle; \n ha assoggettato ad imposta gli utili eccedenti il 10% e non\nil 20%, ossia utili che in parte non sarebbero espressione di un\n«extraprofitto»; \n ha previsto, ai sensi del comma 118 l\u0027indeducibilita\u0027 del\ncontributo di solidarieta\u0027 dalle imposte sui redditi e dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027 produttive, in asserita violazione del\nprincipio secondo il quale - una volta che il legislatore nella sua\ndiscrezionalita\u0027 abbia identificato il presupposto nel possesso del\n«reddito complessivo netto» - non puo\u0027, senza rompere un vincolo di\ncoerenza, rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e\ninteramente inerente\" (Corte costituzionale n. 262/2020): \n ha imposto un doppio prelievo straordinario rispetto alla\nmedesima ricchezza prodotta nel 2022. \n 4.2.3. Sulla violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione\nsotto altro profilo. Sull\u0027indeducibilita\u0027 del contributo previsto\ndall\u0027art. 37del decreto-legge n. 21/2022 dalla base imponibile del\ncontributo di solidarieta\u0027 previsto dalla legge di bilancio 2023.\nSussisterebbe, inoltre una doppia imposizione della medesima\nricchezza. \n Infatti, il comma 116 dell\u0027art. 1 della legge di Bilancio 2023\nprevede che il contributo di solidarieta\u0027 grava «sull\u0027ammontare della\nquota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per\ncento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi\ndell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro\nperiodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». \n L\u0027art. 37, comma 7 del decreto-legge n. 21/2022 prevede che il\nprevigente contributo «non e\u0027 deducibile ai fini delle imposte sui\nredditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive». \n Pertanto, il contributo per l\u0027anno 2022 sarebbe ricompreso nella\nbase imponibile del nuovo contributo di solidarieta\u0027. \n Tanto comporterebbe la violazione: \n dell\u0027art. 53 della Costituzione - con riferimento al\nprincipio di capacita\u0027 contributiva - nella parte in cui viene ad\nessere assoggettato al contributo di solidarieta\u0027 un incremento di\nreddito lordo, in quanto inclusivo di taluni costi pur pacificamente\nsostenuti dal contribuente nell\u0027esercizio della propria attivita\u0027\nimponibile; \n dell\u0027art. 3 della Costituzione (congiuntamente all\u0027art. 53\ndella Costituzione) - relativamente al principio di uguaglianza e di\nragionevolezza - per essere tale previsione normativa incoerente\nrispetto alla struttura stessa del presupposto del nuovo contributo\ndi solidarieta\u0027, rinvenibile nell\u0027assoggettamento ad imposizione\ndell\u0027incremento di reddito ai fini dell\u0027IRES. \n 8. L\u0027Agenzia delle entrate si e\u0027 costituita in giudizio\neccependo, con memoria, quanto segue. \n 8.1. Sussisterebbe, innanzitutto, difetto assoluto di\ngiurisdizione (cosi\u0027 come l\u0027Agenzia aveva eccepito anche a proposito\ndell\u0027impugnazione degli atti relativi al contributo di solidarieta\u0027\ndi pertinenza dell\u0027anno d\u0027imposta 2022, istituito con l\u0027art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022), in quanto il ricorso verterebbe su atti\ndell\u0027Agenzia delle entrate «meramente interni quali le circolari o di\nsolo dettaglio per la mera esecuzione di norme tributarie (o di norme\nistitutive di prestazioni patrimoniali affidate all\u0027esazione\ndell\u0027ente) come l\u0027attribuzione del codice tributo o del modello di\ndichiarazione dei redditi, pacificamente ritenuti non giustiziabili\n(Cass. Sez. Un. sentenza 2 novembre 2007, n. 23031, anche C.d.S. 27\naprile 2022, n. 3273)\"; sicche\u0027 la controversia avrebbe, in realta\u0027,\ncontenuto e fine di mero accertamento, tendendo, in definitiva, ad\nottenere una «tutela anticipatoria» rispetto al rapporto controverso\nche dovra\u0027 instaurarsi, e che dovrebbe avere gli atti applicativi,\nrientranti nella giurisdizione del giudice tributario: e cio\u0027\nmediante la caducazione (previo giudizio di incostituzionalita\u0027 o di\nincompatibilita\u0027 con il diritto dell\u0027Unione europea) della stessa\nnorma di rango primario istitutiva del tributo. \n 8.2. In subordine, il giudice amministrativo sarebbe comunque\nsfornito di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice\ntributario. \n Non si ravviserebbero, infatti, posizioni di interesse,\nlegittimo, ma le posizioni giuridiche soggettive in discussione\navrebbero la consistenza di diritti soggettivi direttamente\ngarantititi dagli articoli 3, 23, 41, 53 della Costituzione. \n 8.3. In ulteriore subordine, dovrebbe essere ravvisata, in capo\nalle societa\u0027, la carenza di interesse a ricorrere. \n Cio\u0027 sia quanto alla impugnata circolare interpretativa, come\naffermato anche dalla sentenza n. 3273 del 2022 del Consiglio di\nStato (oltre che nelle numerose decisioni di questo Tribunale\namministrativo regionale che avevano pronunziato il difetto assoluto\ndi giurisdizione nei confronti degli atti interpretativi dell\u0027art. 37\ndel decreto-legge 21/2022: cio\u0027, in quanto un eventuale accoglimento\ndel ricorso non arrecherebbe - alla luce del principio sancito\ndall\u0027art. 100 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per\neffetto del generale richiamo operato dall\u0027art. 39 del c.p.a. - alcun\neffettivo e concreto vantaggio alla parte ricorrente. \n 9. Nel merito, l\u0027Agenzia delle entrate affida le proprie difese,\nprincipalmente, agli argomenti di seguito compendiati. \n 9.1. Non vi sarebbe, innanzitutto, la ex adverso dedotta\nincompatibilita\u0027 con il regolamento UE n. 1854/2022, atteso che esso\ndispone che «Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali\nequivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente regolamento,\nsiano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o\nsuperiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta\u0027»: questa\ntestuale opzione, lasciata agli Stati membri, tra puntuale\napplicazione delle misure regolamentari o - invece - adozione di\n«misure equivalenti» consentirebbe «anche l\u0027allargamento del novero\ndei soggetti passivi del \"contributo\" in questione». \n 9.2. - Quanto, invece, alla asserita indeducibilita\u0027 dal reddito\nimponibile dell\u0027anno di competenza del contributo oggetto degli atti\ngravati, l\u0027Agenzia delle entrate sostiene che le censure proposte,\nsotto vari aspetti, in relazione a tale profilo, mancherebbero di\nconfrontarsi con la possibilita\u0027 di dare applicazione, nel coordinare\ni due «contributi», all\u0027art. 99 del TUIR, il quale, al comma 1, pone\nin via generale il principio per cui «Le imposte sui redditi e quelle\nper le quali e\u0027 prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono\nammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell\u0027esercizio\nin cui avviene il pagamento». \n Peraltro, quanto alle denunziate illegittimita\u0027 costituzionale ed\nincompatibilita\u0027 comunitaria del comma 118 dell\u0027art. 1 della legge n.\n197 del 2022, nella parte in cui viene prevista l\u0027indeducibilita\u0027, ai\nfini delle imposte dirette e dell\u0027IRAP, del «contributo di\nsolidarieta\u0027», l\u0027Agenzia oppone che lo stesso regolamento comunitario\ndi riferimento, al «Considerando 55», prevede che «Gli Stati membri\ndovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la piena\napplicazione del contributo di solidarieta\u0027 di cui al presente\nregolamento e dovrebbero ... prevedere la deducibilita\u0027 o non\ndeducibilita\u0027 del contributo di solidarieta\u0027 ...». \n 9.3. - L\u0027Avvocatura erariale critica, inoltre, la tesi per cui il\n«contributo di solidarieta\u0027» del 2023 graverebbe «genericamente»\nsugli utili dell\u0027anno 2022. \n La base imponibile sarebbe invece piu\u0027 ristretta, siccome\ncostituita dalla variazione in aumento di detti utili rispetto agli\nutili medi rilevati nei quattro esercizi precedenti, ove peraltro\ntale variazione sia superiore al 10%. \n Insomma, secondo l\u0027Agenzia, «essendo gli incentivi verosimilmente\ngoduti anche negli anni antecedenti a quello di pertinenza del\n\"contributo\", la variazione sottoposta a prelievo non potra\u0027\nricomprendere anche questi ultimi, ma finira\u0027 per gravare su utili\ndiversi ed eccedenti rispetto agli incentivi stessi, coerentemente\ncon la finalita\u0027 perseguita dal legislatore nazionale.» \n 10. - La societa\u0027 ricorrente, con le memorie conclusionali, ha\nribattuto alle eccezioni formulate dall\u0027Avvocatura dello Stato. \n 10.1. - Essa ha evidenziato, innanzitutto, che, a seguito della\nriforma in appello delle sentenze di questo Tribunale amministrativo\nregionale che avevano dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione\nsulla circolare e sugli ulteriori atti applicativi emessi\ndall\u0027Agenzia delle entrate in attuazione dell\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21/2022 (c.d. contributo di solidarieta\u0027 del 2022), le\ndecisioni del Consiglio di Stato che avevano dichiarato la\nsussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo erano\nstate impugnate dalla stessa Agenzia davanti alle Sezioni unite della\nCorte di cassazione mediante regolamento di giurisdizione; e che la\nSuprema Corte, con la sentenza n. 29035/2023, ha statuito la\nsussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. \n La vicenda, sul punto, sarebbe sovrapponibile a quella che vede\nl\u0027impugnazione davanti a questo Tribunale amministrativo regionale\ndegli atti dell\u0027Agenzia delle entrate relativi al c.d. contributo di\nsolidarieta\u0027 2023. \n E, pertanto, andrebbero anche qui applicate le affermazioni della\nS.C., per cui quella in esame sarebbe «un\u0027azione di annullamento\nesercitabile \"in prevenzione\" ed alternativamente alla\ndisapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema\nche risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali»,\nossia l\u0027art. 7, commi 1 e 4, c.p.a., nonche\u0027 l\u0027art. 7, comma 5,\ndecreto legislativo n. 546/1992, per cui «Le corti di giustizia\ntributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un\nregolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non\nlo applicano, in relazione all\u0027oggetto dedotto in giudizio, salva\nl\u0027eventuale impugnazione nella diversa sede competente». \n 10.2 - Nel merito, la parte ricorrente ha obiettato quanto segue. \n 10.2.1. - Innanzitutto, il piu\u0027 volte citato regolamento UE non\nlascerebbe residuare, per gli Stati membri, uno spazio di\noperativita\u0027 tanto vasto quanto la difesa erariale vorrebbe ritenere,\nin quanto esso, all\u0027art. 14, dispone che «2. Gli Stati membri\nprovvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano\nobiettivi simili a quelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\ndi cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e\ngenerino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del\ncontributo di solidarieta\u0027»; mentre al considerando n. 63, i\npresupposti per ritenere una «misura equivalente» sono individuati\ncome segue: «Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di\nsolidarieta\u0027 stabilito dal presente regolamento nei rispettivi\nterritori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali\nequivalenti. L\u0027obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere\nconsiderato simile all\u0027obiettivo generale del contributo di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando consiste nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia. Una misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle\nche si applicano al contributo di solidarieta\u0027 qualora riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e\ngarantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027». \n Pertanto, secondo le ricorrenti, una misura nazionale per essere\nequivalente dovrebbe avere obiettivi simili a quelli del contributo\neuropeo (supportare i consumatori nell\u0027accesso all\u0027energia in un\ncontesto di aumento dei prezzi); gravare sulle medesime attivita\u0027\noggetto del contributo europeo; essere destinata a finanziare i\nmedesimi obiettivi previsti dal contributo europeo. \n 10.2.2. - In punto di deducibilita\u0027 del contributo, sarebbe poi\ninconferente il richiamo della difesa erariale all\u0027art. 99 del TUIR,\nin quanto l\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, al comma 7,\nprevedere che il contributo ivi previsto «non e\u0027 deducibile ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027\nproduttive». \n Esso, tuttavia, costituirebbe «un costo fiscale inerente di cui\nnon si puo\u0027 precludere, senza compromettere la coerenza del disegno\nimpositivo, la deducibilita\u0027», cosi\u0027 come affermato, a proposito di\naltro tributo straordinario, da Corte costituzionale n. 262/2020, che\nha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027indeducibilita\u0027\ndell\u0027IMU dall\u0027IRES. \n 10.2.3. - Per il resto, la ricorrente ha ribadito le\nargomentazioni poste a base dei motivi di ricorso. \n 10.2.4. - La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che questo\nTribunale amministrativo regionale voglia disporre - la sospensione,\nin sede cautelare, dei provvedimenti impugnati, con conseguente\nsospensione dell\u0027obbligo di pagamento, in capo alla ricorrente, del\ncontributo di solidarieta\u0027; - l\u0027accoglimento del ricorso, previa\neventuale rimessione della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndavanti alla Corte costituzionale in relazione all\u0027art. 1 commi 115,\n116, 118 e 120 della legge di Bilancio 2023 per le ragioni indicate\nin narrativa, e, per l\u0027effetto, l\u0027annullamento degli atti impugnati.\"\nIl ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza del 21\nnovembre 2023. \n 11. - Il Collegio, ritenendola rilevante e non manifestamente\ninfondata, intende sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197\ndel 2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della\nCostituzione, nei sensi che si chiariranno nel prosieguo della\npresente motivazione. Alla disamina della rilevanza della questione\ndeve necessariamente essere premesso quanto segue. \n 11.1. - Il giudizio in esame involge - e di cio\u0027 il Collegio e\u0027\nconsapevole - sia potenziali questioni di legittimita\u0027 costituzionale\n(che per larga parte costituiscono, esse stesse, motivi di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni\ndi compatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate, in astratto\nidonee a fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n Tali questioni nel presente giudizio concorrono piu\u0027 volte tra di\nloro, come fatto palese dai motivi di ricorso svolti in via\nprincipale (volti, per vero, a sollecitare la disapplicazione delle\nnorme interne ritenute contrastanti con il diritto dell\u0027Unione, sia a\nevidenziarne la pretesa illegittimita\u0027 per mancata disapplicazione da\nparte dell\u0027Agenzia delle entrate) che in via subordinata. \n Questo Tribunale amministrativo regionale ritiene di dovere\ninnanzitutto sollevare le ritenute questioni di costituzionalita\u0027,\ndando cosi\u0027 precedenza al sindacato accentrato della Corte\ncostituzionale. \n Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta dell\u0027osservazione per cui un\neventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia\ndell\u0027UE sarebbe inutile, qualora la Corte costituzionale dovesse\naccogliere la questione di costituzionalita\u0027 delle norme censurate. \n In quest\u0027ultima ipotesi, inoltre, la caducazione erga omnes delle\nnorme (eventualmente) ritenute incostituzionali avrebbe portata ben\npiu\u0027 incisiva della disapplicazione singolare invocata dalla\nricorrente nei motivi di ricorso svolti in via principale, di guisa\nche la prima costituisce dovere primario del tribunale rispetto alla\nseconda. \n 11.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in materia\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n Infatti, proprio in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14\ndicembre 2017) che derivava da un giudizio a quo in materia\ntributaria (in quella circostanza erano state sollevate dalla\nCommissione tributaria provinciale di Roma le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 10, commi 7-ter e 7-quater,\ndella legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della\nconcorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli articoli 3 e\n53, primo e secondo comma, della Costituzione) la Corte\ncostituzionale ha premesso che «puo\u0027 darsi il caso che la violazione\ndi un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie\npresidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla\nCarta dei diritti dell\u0027Unione, come e\u0027 accaduto da ultimo in\nriferimento al principio di legalita\u0027 dei reati e delle pene (Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre\n2017, nella causa C- 42/17, M.A.S, M.B.)». \n In quella circostanza, la Corte costituzionale ha dunque\nosservato che «le violazioni dei diritti della persona postulano la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in\nvirtu\u0027 del principio che situa il sindacato accentrato di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi a fondamento dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 della Costituzione). La Corte giudichera\u0027\nalla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei\n(ex articoli 11 e 117 della Costituzione), secondo l\u0027ordine di volta\nin volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti\ngarantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in\narmonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6\ndel Trattato sull\u0027Unione europea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE\ncome fonti rilevanti in tale ambito.» \n Peraltro, come pure osservato dal giudice delle leggi, «la stessa\nCorte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto\ndell\u0027Unione «non osta» al carattere prioritario del giudizio di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata\ne finanche al termine del procedimento incidentale di controllo\ngenerale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al termine\ndel giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale, la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per altri profili, la ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre, Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014,\nnella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).» \n E, pertanto, «In linea con questi orientamenti, questa Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto dell\u0027Unione, ai sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.» \n 11.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio intende sollevare\nnon e\u0027 inficiata dalla concorrente presenza di questioni di\ncompatibilita\u0027 comunitaria, in astratto da sollevare davanti alla\nCorte di Giustizia dell\u0027UE. \n E non lo e\u0027 neppure dalla richiesta disapplicazione delle norme\ninterne invocata dalla ricorrente. \n Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura della\nsu ampiamente richiamata sentenza n. 269/2017, per cui la preventiva\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale non deve riguardare\nunicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche\ndi incompatibilita\u0027 con il diritto dell\u0027Unione; bensi\u0027, come\nchiaramente indica la centrale affermazione della Corte per cui «le\nviolazioni dei diritti della persona postulano la necessita\u0027 di un\nintervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu\u0027 del principio\nche situa il sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 delle leggi a\nfondamento dell\u0027architettura costituzionale (art. 134 della\nCostituzione). La Corte giudichera\u0027 alla luce dei parametri interni\ned eventualmente di quelli europei (ex articoli 11 e 117 della\nCostituzione), secondo l\u0027ordine di volta in volta appropriato», anche\neventuali profili di illegittimita\u0027 costituzionale non implicanti\nquestioni di compatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate. \n 12. - Tanto premesso sul potere-dovere di questo tribunale di\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale nel presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare i requisiti di rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n 12.1 - E\u0027 innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento, ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della\nlegge n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta\u0027 in questione,\nle societa\u0027 ricorrenti non risulterebbero incise dal relativo obbligo\ntributario, e, soprattutto, l\u0027Agenzia delle entrate non avrebbe\ndovuto ne\u0027 potuto emanare la circolare e gli altri atti oggetto\ndell\u0027impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. \n In particolare, la parte ricorrente, attraverso i vizi di\nlegittimita\u0027 che ha ritenuto di appuntare sugli atti dell\u0027Agenzia\ndelle entrate oggetto di impugnazione, censura sia la base\nimponibile, che l\u0027estensione dei soggetti passivi, che, ancora,\nl\u0027indeducibilita\u0027 dall\u0027Ires del contributo straordinario in\nquestione. \n In altri termini, cio\u0027 che l\u0027impugnazione si propone di\nraggiungere -mediante il richiesto annullamento di circolare ed atti\nsuccessivi - e\u0027 l\u0027espunzione dall\u0027ordinamento nazionale della stessa\nnorma che fonda i presupposti imprescindibili dell\u0027imposizione in\nquestione. \n Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del 2020\ne n. 46 del 2021 della Corte costituzionale affermano che non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale,\nviene ravvisato nei casi in cui «le doglianze mosse contro\nprovvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione di legge da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)» (sentenza n. 16 del 2017). \n Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n 12.2. - E\u0027 allora indispensabile scrutinare, in questa sede di\nesame della rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027, la\npossibilita\u0027 che - allo stato degli atti e salve eventuali\nsopravvenienze future - il giudizio in questione pervenga ad una\npronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. \n Infatti, la rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale «deve ritenersi sussistente quando la norma della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata\nnel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una\nquestione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione\ndella Corte costituzionale comunque influisca sul percorso\nargomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la\ndecisione». \n E\u0027 in altri termini indispensabile valutare l\u0027eventuale\nfondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra tutte\nquelle relative alla giurisdizione. \n Cio\u0027 in quanto «Ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 di una questione di\ncostituzionalita\u0027, sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad\nun\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, e\u0027 necessario, fra l\u0027altro, che essa\ninvesta una disposizione avente forza di legge di cui il giudice\nrimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio obbligato\nai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo\nprincipale. Nel caso di specie, non e\u0027 dubbio che l\u0027eventuale\naccoglimento delle questioni prospettate (...) produrrebbe un\nconcreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa\ndedotta dalle parti private, poiche\u0027 dovrebbero essere accolte le\ndoglianze mosse contro le norme secondarie censurate (nello stesso\nsenso, sul principio, sentenze nn. 303 e 50 del 2007)» (Corte\ncostituzionale n. 151 del 2009). \n E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che\nil giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per\nla valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a\nquo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n. 458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 in casi in cui essa era stata\nsollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. \n 12.3. - Il presente giudizio viene ascritto dalla stessa parte\nricorrente alla giurisdizione generale di legittimita\u0027 del giudice\namministrativo, davanti al quale le societa\u0027 ricorrenti propongono\ndomanda di annullamento della Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in dichiarazione di alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio\n2023). \n 12.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi\u0027 come era accaduto\nnella vicenda giudiziaria che - sin qui - ha interessato il\ncontributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027articolo 37 del decreto-legge\n21/2022, le parti non pongono in dubbio la natura tributaria del\ncontributo di solidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118,\ndella legge n. 197 del 2022. \n Per tale ragione, il confronto dialettico tra le parti si e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del 2022), oltre che in ordine all\u0027eccepito difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione della\ngiurisdizione al giudice amministrativo oppure al giudice tributario. \n Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022 e\u0027\nstata espressamente messa in dubbio proprio dalla circolare n. 4/E\ndel 23 febbraio 2023. \n A pag. 4 della circolare, infatti, e\u0027 dato di leggere che «Il\nConsiglio dell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al Capo III una\n\"Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e della raffinazione\", consistente, in particolare, nella\nprevisione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o 2023, di un\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio a carico delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori\n(...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122\ndel Trattamento di funzionamento dell\u0027Unione europea (...) deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per l\u0027anno 2023 non annoverabile nell\u0027alveo delle\nimposte sui redditi.» \n E in calce, alla nota 6, la circolare medesima testualmente\nafferma: «Si evidenzia, al riguardo, che le misure adottate dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122 del Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea rientrano tra quelle di cui al\ntitolo VIII, Capo 1, del TFUE, riguardanti la politica economica\ndell\u0027Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII, Capo 2,\nconcernenti le disposizioni fiscali.» \n 12.3.2. - Tali affermazioni della circolare gravata potrebbero\nindurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere\nuna imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n Tuttavia, ai fini del riparto di giurisdizione, il Collegio\nritiene di potere concordare con la parte ricorrente circa la\nqualita\u0027 di imposta dello stesso. \n Per quanto qui interessa, l\u0027art. art. 1, commi da 115 a119 della\nlegge n. 197 del 2022 prevede quanto segue: \n «115. Al fine di contenere gli effetti dell\u0027aumento dei\nprezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i\nconsumatori, e\u0027 istituito per l\u0027anno 2023 un contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico\ndei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la\nsuccessiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia\nelettrica, dei soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di\ngas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori\ndi energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti\nche esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio\ndi prodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai\nsoggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo\ndefinitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti\npetroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. Il contributo non e\u0027\ndovuto dai soggetti che svolgono l\u0027attivita\u0027 di organizzazione e\ngestione di piattaforme per lo scambio dell\u0027energia elettrica, del\ngas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche\u0027 dalle\npiccole imprese e dalle microimprese che esercitano l\u0027attivita\u0027 di\ncommercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata\ndal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\nper cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nei periodi\nprecedenti.» \n «116. Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 determinato applicando\nun\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del\nreddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi di imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la\nmedia dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\nzero. L\u0027ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non\npuo\u0027 essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del\npatrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2022.» \n Questa disposizione e\u0027 stata integrata mediante il\ndecreto-legge 18/10/2023, n. 145 «Misure urgenti in materia economica\ne fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e\nper esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale\ndella Repubblica italiana 18 ottobre 2023, n. 244, il cui art. 6\n(Modifiche all\u0027art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)\nprevede che «1. Ai soli fini della determinazione del contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119\ndell\u0027art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla\ndeterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di\nriserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d\u0027imposta o\nvincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell\u0027art. 109,\ncomma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di\ncui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.\n917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma\n33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del\n30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al\ntermine dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio\n2022.» \n «117. Il contributo di solidarieta\u0027 dovuto, determinato ai\nsensi del comma 116, e\u0027 versato entro il sesto mese successivo a\nquello di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge\napprovano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura\ndell\u0027esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a\nquello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non\ncoincidente con l\u0027anno solare possono effettuare il versamento del\ncontributo entro il 30 giugno 2023.» Peraltro, il termine di\nversamento e\u0027 stato differito al 30 ottobre 2023 ad opera dell\u0027art.\n4, comma 1, decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127. \n «118. Il contributo di solidarieta\u0027 non e\u0027 deducibile ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027\nproduttive.» \n «119. Ai fini dell\u0027accertamento, delle sanzioni e della\nriscossione del contributo di solidarieta\u0027, nonche\u0027 del contenzioso,\nsi applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.» \n 12.3.3. - Come noto, secondo la giurisprudenza costituzionale,\nuna fattispecie deve ritenersi «di natura tributaria,\nindipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore,\nladdove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina\nlegale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una\ndefinitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;\nla decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto\nsinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente\nrilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere\ndestinate a sovvenire pubbliche spese» (ad esempio, fra tante,\nsentenze n. 269 en. 236 del 2017, sentenza n. 89 del 2018, sentenza\nn. 167 del 2018). \n Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ.,\nSez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121) e\u0027 concorde nel ritenere che una\nfattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino\ni tre indefettibili requisiti su richiamati. \n Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo debbono\nessere individuati nei seguenti elementi tipizzanti (peraltro\ndichiaratamente rinvenuti dalla Corte di cassazione nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n «la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto\nil tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte costituzionale, n. 58 del\n2015)»; \n «la doverosita\u0027 della prestazione (Corte costituzionale, n.\n141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che\ncomporta un\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un\nente pubblico (Corte costituzionale, n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del\n1995 e n. 26 del 1982)»; \n «la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte costituzionale, n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche\u0027,\nin relazione al contributo al SSN, Cassazione civ., Sez. un., n. 123\ndel 2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; \n «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione\ne\u0027 destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno\nfinanziario dell\u0027ente impositore (Corte costituzionale, n. 37 del\n1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra le altre,\nCassazione civ., Sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)». \n Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti appena rassegnati\ne\u0027, a parere del Collegio, evidente, in quanto: \n il prelievo e\u0027 disposto da una norma avente forza di legge; \n non e\u0027 dubitabile la definitivita\u0027 della prestazione\npatrimoniale, della quale non e\u0027 prevista alcuna forma di\nrestituzione o di ripetibilita\u0027, neppure parziale, in favore dei\nsoggetti passivi; \n non vi e\u0027 alcuna controprestazione in rapporto sinallagmatico\ncon i versamenti del contributo; \n quest\u0027ultimo - almeno nelle intenzioni dell\u0027impianto\nnormativo, e senza che cio\u0027 costituisca giudizio sulle svariate\ncensure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto - si propone di\ncolpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma 115, ritiene essere un\nindice di capacita\u0027 contributiva, ossia le attivita\u0027 delle imprese\ndel settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei\nricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il comma 115, quello di\n«contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori». \n In conclusione, si deve rilevare la natura tributaria del\ncontributo in questione, che puo\u0027 essere qualificato come imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla a un atto o a\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n 12.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo in\nquestione, ritiene tuttavia il Collegio di non potere aderire alle\neccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine - di\ncarenza della giurisdizione amministrativa (in favore di quella\ntributaria) sollevate dall\u0027Agenzia delle entrate in relazione\nall\u0027impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. \n 12.4.1. - Come ricordato dalla difesa della ricorrente, nella -\ncertamente analoga alla presente - materia dell\u0027impugnazione della\ncircolare e degli altri atti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21/2022 (contributo di solidarieta\u0027 per l\u0027anno 2022),\nquesto TAR, con numerose sentenze, aveva dichiarato il difetto\nassoluto di giurisdizione in considerazione della assenza di natura\nregolamentare (ma anche di atto amministrativo generale) della\ncircolare in quella circostanza impugnata, nonche\u0027 della sua natura\nmeramente ricognitiva - e cosi\u0027 anche di quella degli ulteriori atti\nemessi «a valle» dall\u0027Agenzia delle entrate - della norma primaria\nistitutiva del tributo. \n 12.4.2. - A seguito della declaratoria di difetto assoluto di\ngiurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in sede\nd\u0027appello, ha annullato con rinvio le pronunzie di primo grado,\naffermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n Il giudice d\u0027appello ha basato l\u0027annullamento delle sentenze di\nquesto Tribunale amministrativo regionale sulla base della\nconsiderazione per cui «... alla fonte normativa primaria sono stati\nriservati gli elementi costitutivi della prestazione impositiva,\nmentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati demandati gli\nulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari per\nl\u0027attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora evidenziato\nquest\u0027ultima risulta dunque riferibile ad un potere amministrativo,\nattribuito alla competente amministrazione finanziaria. Ne deriva\nquale ulteriore conseguenza che gli atti riconducibili alla fonte\namministrativa istituita dalla norma di legge partecipano della\nrelativa natura e sono quindi a loro volta qualificabili come atti\namministrativi. (...) non e\u0027 peraltro determinante stabilire se sul\npiano sostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle\nentrate ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,\nabbia natura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base\nal sopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne infatti\n\"provvedimenti\" e \"atti\" delle pubbliche amministrazioni comunque\nespressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la\nstessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di\nimpugnazione. (...) Pacifica dunque la natura di atto amministrativo\ndi quest\u0027ultimo, come peraltro anche della circolare e della\nrisoluzione impugnati, altrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza nella\nfattispecie controversa di atti di imposizione tributaria che possano\nvalere a radicare la giurisdizione degli organi del contenzioso\ntributario (...)» (tra tante, si veda la sentenza n. 3219 del 29\nmarzo 2023). \n 12.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188 del 24\nottobre 2023, lo stesso Consiglio di Stato, chiamato a scrutinare\nl\u0027appello contro la sentenza di questa sezione che aveva dichiarato\nil difetto assoluto di giurisdizione sull\u0027atto dell\u0027Agenzia delle\nentrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell\u0027art. 4,\ncomma 6, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con\nmodificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, le «disposizioni di\nattuazione» del regime fiscale per le locazioni brevi stabilito\ndall\u0027art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 50 del\n2017), ha affermato che «In termini generali, la circolare e\u0027, in\nse\u0027, mero atto interno dell\u0027Amministrazione privo di rilievo,\nspessore e valore normativo: la circolare, in altri termini, non e\u0027\nfonte del diritto. (...) Essa, infatti, e\u0027 priva della capacita\u0027 di\ndettare norme vincolanti per tutti i consociati e si rivolge\nesclusivamente alle articolazioni interne (uffici sotto-ordinati e\nperiferici) dell\u0027Amministrazione, indicando le modalita\u0027 da seguire\nnell\u0027espletamento dell\u0027attivita\u0027 istituzionale. (...) Peraltro, anche\nall\u0027interno dell\u0027apparato amministrativo la circolare non e\u0027\nvincolante e puo\u0027 essere disattesa, senza che cio\u0027 determini per cio\u0027\nsolo l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027atto: la violazione della circolare, al\npiu\u0027, puo\u0027 venire in rilievo soltanto quale possibile figura\nsintomatica dell\u0027eccesso di potere. (...) Per quanto qui di\ninteresse, le circolari interpretative, quale e\u0027 quella nella specie\ngravata, recano l\u0027esegesi di una disposizione di legge e, pertanto,\nafferiscono ad un profilo, appunto l\u0027interpretazione della legge, in\ncui l\u0027Amministrazione non ha funditus alcuna posizione di privilegio,\nessendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni altro\nsoggetto: nel nostro ordinamento, infatti, l\u0027unica interpretazione\nvincolante della legge e\u0027 quella data dal giudice (nei limiti della\nspecifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti\ndei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.). (...)\nNella materia tributaria, infatti, il rapporto giuridico\nintercorrente fra ente impositore e contribuente e\u0027 regolato\ninteramente dalla legge; l\u0027Amministrazione non puo\u0027 autonomamente\nindividuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione\ntributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario,\nprocedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi\ndelle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto\nequi-ordinato a quella operata dal contribuente; in caso di\ncontenzioso, grava sul giudice adito l\u0027enucleazione del corretto\nsignificato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia rilievo\ndecisivo l\u0027orientamento esegetico dell\u0027Amministrazione, ove pure\nespresso in atti formali (quale appunto una circolare\ninterpretativa). (...) Di per se\u0027, dunque, la circolare\ninterpretativa non puo\u0027 strutturalmente ledere l\u0027amministrato e,\nconseguentemente, vi e\u0027 in merito un difetto assoluto di\ngiurisdizione: essa, infatti, non concreta ne\u0027 un atto specifico di\nesercizio di potesta\u0027 impositiva, per il quale sussiste la\ngiurisdizione del giudice tributario, ne\u0027 un atto generale di\nimposizione, rientrante - quale atto regolamentare o, comunque,\ngenerale propedeutico all\u0027emanazione dei singoli atti impositivi -\nnell\u0027ordinaria giurisdizione di legittimita\u0027 del giudice\namministrativo. (...) Le esposte conclusioni assumono particolare\npregnanza nel diritto tributario, connotato dalla riserva di legge\n(art. 23 Cost.), dall\u0027inderogabilita\u0027 della disposizione tributaria\ne, parallelamente, dall\u0027indisponibilita\u0027 della prestazione tributaria\n(art. 53 Cost.), dalla normale assenza di discrezionalita\u0027\namministrativa in capo agli enti impositori.» \n Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, in quella\ncontroversia, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo d\u0027appello\nrelativo al difetto assoluto di giurisdizione pronunziato in primo\ngrado dal TAR. \n 12.4.4. - Il Collegio ritiene di dovere superare l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e\u0027 appena dato\nconto, prendendo atto che le sentenze d\u0027appello relative\nall\u0027impugnazione della circolare e degli ulteriori atti applicativi\ninerenti il contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione da parte\ndell\u0027Avvocatura dello Stato davanti alle SS.UU. della Corte di\ncassazione, le quali hanno dichiarato la sussistenza della\ngiurisdizione del giudice amministrativo. \n In particolare, in quella circostanza (si veda ad esempio la\nsentenza n. 29103 del 19 ottobre 2023), in cui pure veniva in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al giudice amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una\nrisoluzione, la Corte ha affermato, quanto alla natura del\nprovvedimento direttoriale (ritenuto meramente attuativo della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia delle entrate), trattarsi\n«... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc. amm....», e quanto alla circolare - ritenuta dall\u0027Agenzia\nricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse «contenuto\nintegrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo\nstesso e\u0027 associabile sul piano della sussistenza dell\u0027affermata\ngiurisdizione amministrativa». \n Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale dell\u0027Agenzia delle entrate, pur attuativo della\nvoluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa), costituisce il presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la situazione soggettiva\nche ne deriva non puo\u0027 essere che qualificata come interesse\nlegittimo, giacche\u0027 altrimenti se ne creerebbe un\u0027assenza di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non consentita (v. ultra). In\naltri, piu\u0027 semplici e stringenti termini, la sussistenza di un\ninteresse legittimo, che costituisce la situazione giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.» \n In definitiva, cio\u0027 che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile, ed\nascrivibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, e\u0027 \"...\nuna forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti\namministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi\n\"individuali\" che e\u0027 del tutto legittimata, come gia\u0027 osservato,\ndall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso, dal decreto\nlegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il quale\nappunto prevede che \"Le corti di giustizia tributaria di primo e\nsecondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto\ngenerale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in\nrelazione all\u0027oggetto dedotto in giudizio, salva l\u0027eventuale\nimpugnazione nella diversa sede competente.\" \n Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dare continuita\u0027 al\nprincipio di diritto, che essa ha espressamente enunziato, per cui\n«Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a... l\u0027 impugnazione\nproposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il\nprovvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in\nattuazione del decreto-legge n. 124 del 2019, art. 36, comma 3,\nconv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019, sono stati indicati\nle modalita\u0027 di presentazione e il contenuto essenziale della\ncomunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano\ncumulato la deduzione fiscale legge n. 388 del 2000, ex art. 6, commi\n13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011\npossono, avvalendosi della speciale facolta\u0027 introdotta proprio dal\ncitato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l\u0027 importo dedotto\ndalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si\nconfigura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente\nricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una\npretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell\u0027elenco riportato\nnel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19\" (Sez. U -,\nordinanza n. 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01).» \n 12.4.5. - Sebbene in quella circostanza la Corte regolatrice\nabbia fatto espresso riferimento, nell\u0027enunciare il principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo\n(in quanto il principio era stato espresso in precedenza nell\u0027ambito\ndi controversia in materia di produzione di energia), e nel caso di\nspecie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita\u0027\n(si tratta di azione di annullamento in materia non contemplata\ndall\u0027art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre l\u0027ipotesi di cui\nalla lettera «o» del comma 1, essendo qui la produzione di energia\nsolo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria disciplinata con le\nnorme denunziate), il Collegio ritiene di aderire - come detto - alla\ntesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo sono davanti\nal giudice amministrativo. \n A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto sia dall\u0027evidente analogia tra i\ndue contributi straordinari (quello disciplinato dall\u0027art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022, i cui atti applicativi sono stati oggetto\ndel regolamento di giurisdizione di cui si e\u0027 detto, e quello di cui\nalle norme di cui si fa questione di legittimita\u0027 costituzionale) che\ndalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e nel\npresente hanno eguale qualificazione giuridica (un provvedimento\ndirettoriale, ed una circolare interpretativa): in quest\u0027ultimo senso\ne\u0027 dirimente, in presenza di atti dichiaratamente solo attuativi\ndella norma primaria di riferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU. per\ncui «Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata\n(meramente attuativa della norma primaria) dell\u0027atto in contesto, non\nessendo un presupposto necessario a fondare la competenza\ngiurisdizionale del giudice amministrativo». \n 12.4.6. - Tali affermazioni sono peraltro in sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione, il\nConsiglio di Stato in sede di appello proposto dalle originarie\nricorrenti avverso le sentenze di questo Tribunale amministrativo\nregionale declinatorie della giurisdizione nell\u0027impugnazione agli\natti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del\n2022. \n In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n.\n3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva osservato che «... in\nconformita\u0027 all\u0027art. 23 Cost., alla fonte normativa primaria sono\nstati riservati gli elementi costitutivi della prestazione\nimpositiva, mentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati\ndemandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari\nper l\u0027attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora\nevidenziato quest\u0027ultima risulta dunque riferibile ad un potere\namministrativo, attribuito alla competente amministrazione\nfinanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza che gli atti\nriconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla norma di\nlegge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro volta\nqualificabili come atti amministrativi.» \n Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del presente\nappello non e\u0027 peraltro determinante stabilire se sul piano\nsostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia\nnatura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base al\nsopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne infatti\n«provvedimenti» e «atti» delle pubbliche amministrazioni comunque\nespressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la\nstessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di\nimpugnazione. \n 13. - Da ultimo, nell\u0027ambito della valutazione della rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare, al fine di\nscrutinare il possibile approdo del ricorso ad una decisione di\nmerito va esaminata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 per difetto di\ninteresse sollevata dall\u0027Avvocatura erariale. \n Per la quale, in sintesi, essendo gli atti impugnati solo\nripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro eventuale\nannullamento non inciderebbe sulla sussistenza, per i designati\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo tributario cui essi sono astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n La parte ricorrente, sotto questo profilo, annette invece\nrilevanza dirimente al fatto che l\u0027atto direttoriale ha istituito i\ncodici tributo, senza i quali, a detta delle societa\u0027, l\u0027obbligo\ntributario non potrebbe essere materialmente assolto. \n 13.1. - Su questo punto osserva il Collegio che il riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codice tributo certamente non puo\u0027 avere\neffetto sull\u0027esistenza dell\u0027obbligazione tributaria in capo ai\nsoggetti passivi, ne\u0027, tanto meno, sulla platea di questi ultimi,\nne\u0027, ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali\nelementi - cosi\u0027 come tutti quelli costituitivi del tributo -, atti a\nfondare l\u0027obbligazione tributaria, per definizione non possono che\nessere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o da\natti aventi forza di legge (art. 23 della Costituzione): e cosi\u0027 e\u0027\nanche nel caso dell\u0027art. 1 commi da 115 a 118 della legge n. 197 del\n2022. \n 13.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo deriva un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano processuale,\nnel radicamento dell\u0027interesse al ricorso in capo ai soggetti\nd\u0027imposta. \n Tale effetto e\u0027 stato riferito (qui lo si riferisce in estrema\nsintesi), negli scritti difensivi delle ricorrenti, come possibilita\u0027\ndi adempiere all\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango\nlegislativo. \n Tale impostazione merita condivisione. \n Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che - ai sensi\ndell\u0027art. 23 della Costituzione - l\u0027obbligazione tributaria, sotto\ncio\u0027 che viene definito in dottrina il suo «aspetto statico»\n(presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e\u0027 un\u0027obbligazione\nlegale, nondimeno la sua formazione puo\u0027 derivare anche da atti del\ncontribuente (ad esempio, opzione per uno dei possibili regimi\nprevisti dalla legge per determinati tributi) o dell\u0027Amministrazione\nfinanziaria (c.d. «aspetto dinamico» dell\u0027obbligazione tributaria). \n In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione dell\u0027imposta deriva da atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n Nel caso in esame, l\u0027istituzione - mediante uno degli atti\nimpugnati nel presente giudizio, ossia la risoluzione direttoriale -\ndel codice tributo attiene indubbiamente a tale momento attuativo,\nnel senso che rende esigibile (insieme agli altri elementi della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine di pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n L\u0027istituzione del codice tributo, infatti, rende possibile\nl\u0027imputazione corretta del pagamento (qui da effettuarsi tramite\nversamento diretto tramite i servizi telematici dell\u0027Agenzia delle\nentrate, come specificato nella impugnata circolare n. 4/2023 e\nribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad\naltre e diverse obbligazioni cui il soggetto passivo sia astretto\nverso l\u0027Erario, in quanto reca gli estremi identificativi\ndell\u0027imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere cui l\u0027ente\ntitolare del tributo deve assolvere al fine di rendere possibile al\nproprio debitore di adempiere correttamente all\u0027obbligazione\ntributaria. \n 13.3. - In conclusione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale che il Collegio intende sollevare sono dotate di\nrilevanza nel presente giudizio, atteso che gli atti impugnati -\ndotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto su rassegnato- sono stati\nemessi in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di\nincostituzionalita\u0027. \n 14. - Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa,\nin primo luogo, la contrarieta\u0027 del contributo di solidarieta\u0027\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/22\nall\u0027art. 117 della Costituzione, con riguardo ai vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, dal regolamento UE\n1854/2022, direttamente applicabile. \n Deve infatti considerarsi che, con il regolamento indicato,\nl\u0027Unione europea, dopo aver dato atto che, a causa di situazioni\neccezionali (quali la guerra e particolari condizioni\nmeteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in misura diversa,\nsono stati colpiti dall\u0027attuale crisi energetica e che «il netto\naumento dei prezzi dell\u0027energia sta contribuendo in modo sostanziale\nall\u0027inflazione generale nella zona euro e rallenta la crescita\neconomica dell\u0027Unione» (considerando 5), ha ritenuto necessario «uno\nsforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di\nsolidarieta\u0027, durante la stagione invernale 2022-2023» per attenuare\nl\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia e garantire che l\u0027attuale\ncrisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l\u0027economia\n(considerando n. 6). \n L\u0027unione europea ha infatti spiegato che «E\u0027 necessaria una\nrisposta unitaria e ben coordinata a livello dell\u0027Unione» poiche\u0027\n«Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei prezzi negli Stati membri piu\u0027 colpiti dalla crisi.»\n(considerando 9). \n Sulla base di queste premesse, il regolamento ha individuato le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove non abbiano gia\u0027\nadottato misure equivalenti, per far fronte alla situazione\nemergenziale in maniera armonizzata sull\u0027intero territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole compiutamente gia\u0027 nelle premesse del\nregolamento. \n Tali misure, come visto, consistono: (i) nella riduzione del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo «per le\nimprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffineria» (considerando 12, 13 e 14 e poi in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75% di fatturato nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni», par. 1,\nn. 17). \n Con particolare riferimento a quest\u0027ultima misura, ora qui di\ninteresse, l\u0027indicazione, a livello europeo, degli specifici\ndestinatari del contributo eccezionale e temporaneo (imprese che\nsvolgono, in sostanza, la parte prevalente dell\u0027attivita\u0027 nei settori\ndella estrazione e della raffineria) e\u0027 espressamente spiegata nel\nregolamento, in piu\u0027 passaggi: «Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 uno\nstrumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di\ncircostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili\nordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che\nsvolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas\nnaturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o\navrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non\nsi fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell\u0027energia»\n(considerando 14); cio\u0027, si continua a leggere, e\u0027 evidentemente\navvenuto perche\u0027 «Senza modificare in modo sostanziale la struttura\ndei costi ne\u0027 aumentare gli investimenti, le imprese e le stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il 75% di fatturato\nche svolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas\nnaturale, del carbone e della raffinazione hanno registrato\nun\u0027impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e\nimprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti\ndell\u0027Ucraina, alla riduzione dell\u0027offerta di energia e all\u0027aumento\ndella domanda causato da temperature eccezionalmente elevate\"\n(considerando 50); di conseguenza, \"Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla\nquale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi\nenergetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti\nche hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.»\n(considerando 51). \n In altri termini, quindi, dalla piana lettura del regolamento\neuropeo emerge che la specificita\u0027 dei destinatari (rectius, del\npeculiare atteggiarsi dell\u0027attivita\u0027 imprenditoriale svolta dai\nmedesimi che, a fronte dell\u0027invarianza dei costi, ha loro consentito\ndi aumentare considerevolmente i ricavi in virtu\u0027 delle circostanze\neccezionali verificatesi) integra la ragion d\u0027essere, l\u0027ubi\nconsistam, della misura stessa. \n La peculiarita\u0027 della misura del contributo rivolto al settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure e\u0027 ben esplicitata nel\nregolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e il quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente diversi\nda quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato s\u0027intende riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia senza le interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura destinata\nai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi». \n La differenza tra le due misure e\u0027 esplicitata anche nella\nproposta di regolamento, dove si legge (pp. 4-5): «Al fine di\nassicurare parita\u0027 di condizioni, la Commissione propone due\nstrumenti complementari che abbracciano l\u0027intero settore\ndell\u0027energia: \n a) una misura volta a ridurre temporaneamente i ricavi dei\nproduttori di energia elettrica e b) una misura che stabilisce\ntemporaneamente un contributo di solidarieta\u0027 sugli utili eccedenti\nnel settore fossile che rientrano nell\u0027ambito di applicazione del\npresente regolamento. Riducendo i ricavi dei produttori di energia\nelettrica, la misura proposta dal regolamento mira a riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia in assenza delle interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi dopo l\u0027invasione dell\u0027Ucraina nel febbraio 2022. La\nCommissione propone inoltre un contributo temporaneo di solidarieta\u0027\nche si applica agli utili delle imprese attive nei settori del\npetrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, che hanno\nregistrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti». \n Nonche\u0027: «la presente proposta istituisce un contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili imponibili realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022 da societa\u0027 e stabili organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della\nraffinazione». \n A fronte di cosi\u0027 chiare ed espresse indicazioni, nel regolamento\neuropeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta\u0027 e sul suo\nconseguente ambito soggettivo (Capo III del regolamento\nspecificamente dedicato, appunto, alla «Misura riguardante i settori\ndel petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione»), tuttavia, con le norme qui in esame il legislatore\nitaliano, come visto, ha posto tale contributo a carico di soggetti\nanche diversi dai soli testualmente indicati a livello europeo (in\nquanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel\ntesto del regolamento, la previsione di uno specifico contributo). \n Ritiene il Collegio, sul punto, che la scelta legislativa\nnazionale cosi\u0027 operata sia direttamente violativa dei vincoli\nderivanti dall\u0027ordinamento comunitario, senza che sussista la\nnecessita\u0027 di procedere alla interpretazione del dato normativo\neuropeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo\ne di raffineria, invero, non e\u0027 stata adottata dall\u0027Italia,\nnonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la\nfissazione di un apposito termine (art. 14, paragrafi 1 e 3 del\nregolamento «1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione\nsono soggetti a un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\nobbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. (...) 3. Gli Stati membri adottano e\npubblicano misure che attuano il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre\n2022.). \n Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del regolamento\nrisulta adottata altra diversa misura nazionale di contribuzione di\nsolidarieta\u0027, quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole\nper i ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su un\ndiverso settore, che integra, quindi, una sorta di aliud pro alio la\ncui immediata percezione non richiede alcuno sforzo esegetico. \n Non rileva, infatti, in senso contrario alla illegittimita\u0027 qui\nritenuta, la circostanza che il regolamento preveda la possibilita\u0027\nper gli Stati Membri di adottare misure \"equivalenti\", poiche\u0027, nel\ndisegno normativo europeo, l\u0027equivalenza e\u0027 testualmente fissata tra\nmisure ricadenti sullo stesso specifico settore della estrazione e\ndella raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche di impresa\nche giustificano la misura, potendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare\ngli obiettivi della misura stessa, le finalita\u0027 di utilizzo dei\nproventi, la base imponibile e l\u0027aliquota del contributo (cfr.\nConsiderando 63 secondo cui \"Gli Stati membri dovrebbero applicare il\ncontributo di solidarieta\u0027 stabilito dal presente regolamento nei\nrispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. L\u0027obiettivo della misura nazionale dovrebbe\nessere considerato simile all\u0027obiettivo generale del contributo di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando consiste nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia. Una misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle\nche si applicano al contributo di solidarieta\u0027 qualora riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e\ngarantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027»,\nnonche\u0027 art. 14, paragrafo 2: «Gli Stati membri provvedono a che le\nmisure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a\nquelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente\nregolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi\ncomparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di\nsolidarieta\u0027.») \n Ne consegue che la violazione diretta del vincolo derivante dal\nregolamento europeo di adottare una misura contributiva di\nsolidarieta\u0027 a carico dello specifico settore della estrazione e\ndella raffineria, e\u0027 rilevante nella specie, poiche\u0027 il Legislatore\nitaliano - in luogo di essa - ha ritenuto di adottare nel periodo\nindicato, definendola espressamente quale misura equivalente, una\nmisura contributiva invece anche a carico delle imprese quali la\nricorrente, appartenenti ad altro settore, che, per contro, non\navrebbe avuto ragion d\u0027essere prevista ove non si fosse perpetrata la\nviolazione anzidetta. \n 15. - La rilevata natura tributaria del contributo di\nsolidarieta\u0027 in esame importa pure la contrarieta\u0027 delle previsioni\nin esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto\ncon i principi di uguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di\nragionevolezza, quest\u0027ultima intesa anche come congruenza delle\nprevisioni adottate con l\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n La disciplina del contributo di solidarieta\u0027 appare, inoltre, in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva, che del\nprincipio di uguaglianza costituisce una specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il limite del potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del contribuente di concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono un trattamento differenziato tra\nsituazioni uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n In proposito il Collegio richiama quanto affermato dalla Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art. 81, commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.\n133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui in esame),\nladdove ha affermato che il sacrificio ai principi di eguaglianza e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo non\ndev\u0027essere sproporzionato e non deve degradare in arbitraria\ndiscriminazione, in quanto «la sua struttura deve raccordarsi con la\nrelativa ratio giustificatrice», cosi\u0027 che se «il presupposto\neconomico che il legislatore intende colpire e\u0027 la eccezionale\nredditivita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 svolta in un settore che presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale, tale\ncircostanza dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura\ndell\u0027imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015,\nn. 10). \n 15.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le disposizioni\ndi cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022\npresentano diverse criticita\u0027 con riferimento all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta, per piu\u0027\nversi, non congruente con la dichiarata finalita\u0027 di tassare gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n 15.1.2. - Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES\nconseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2022. \n La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027 per il 2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota del 50 per cento, e\u0027 dunque il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno\nsolare - e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella base\ndi calcolo, anche voci che nulla a che vedere con gli «extraprofitti»\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici. \n Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese, operazioni tutte che\nindividuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l 21/2022, abbia\nintrodotto, a mezzo dell\u0027art. 1, comma 120, lettera c), della legge\n29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato art. 37, a norma\ndel quale «Non concorrono alla determinazione dei totali delle\noperazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di\ncessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non\nrappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i\nsoggetti di cui al comma 1». \n Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l\u0027art. 6 del\ndecreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n.\n191/2023. \n 15.1.3. - Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva laddove non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati nel\n2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e\u0027 dovuta a\nuna maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore economico,\nma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel corso\ndegli anni 2020 e (in parte) 2021, si e\u0027 contratta a causa della\npandemia da Covid 19, cosi\u0027 che una parte di quelli che vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare\nidoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e\ncalcolare una supposta «plus-ricchezza», e cioe\u0027 l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che\ngli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo\nnon rappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l 21/2022: Corte\ndi giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII - ordinanza\nn. 147 del 27 giugno 2023). \n 15.1.4. - Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53\ndella Costituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso\ndel quale risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto di\nimposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del decreto-legge 21/2022\nnel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge 197/2002, nel «contenere gli\neffetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel decreto-legge 21/2022 da quello introdotto dal comma 115\ndell\u0027art. 1 della legge 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione\ndegli operatori economici incisi dalle due misure, anche in ragione\ndelle aliquote previste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale\nsignificativamente alto, la cui concreta incidenza sui redditi di\nimpresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o meno della stessa come\nmisura espropriativa, non appare rispettosa del principio di\nproporzionalita\u0027. \n 15.1.4.1. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli\narticoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione\ndi cui al comma 118, secondo cui «Il contributo di solidarieta\u0027 non\ne\u0027 deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027 produttive». \n La previsione, importando la sottoposizione a tassazione di una\nvoce di costo che, per l\u0027anno in cui si verifica il versamento,\nincide sull\u0027utile societario e, di conseguenza, sul reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere deducibili ai fini del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n 16. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin relazione alla violazione degli articoli 3, 53 e 117 della\nCostituzione e, pertanto, sottopone e rimette alla Corte\ncostituzionale la relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione\nSeconda Ter) rimette alla Corte costituzionale la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, illustrata in motivazione, relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Demanda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di\ncompetenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza\nalle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati\ne del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21\nnovembre 2023 con l\u0027intervento dei magistrati: \nSalvatore Mezzacapo, Presidente \nAchille Sinatra, consigliere, \nEstensore Maria Rosaria Oliva, referendario \n \n Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n L\u0027estensore: Sinatra","elencoNorme":[{"id":"61644","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61645","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61646","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61647","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61648","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"77436","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77437","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77438","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77439","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento 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