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O. e altri","altre_parti":"M. B., R. S., Procuratore generale della Corte dei conti, F. C., Vigna Luciano","testo_atto":"N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 marzo 2025\n\r\nOrdinanza dell\u00278 marzo 2025 della Corte dei conti sezione\ngiurisdizionale per la Regione Calabria nel giudizio di\nresponsabilita\u0027 a carico di M. O. e altri. \n \nResponsabilita\u0027 amministrativa e contabile - Comuni, province e\n citta\u0027 metropolitane - Dichiarazione di dissesto - Conseguenze per\n gli amministratori che sono stati riconosciuti, anche in primo\n grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o\n gravemente colpose, al verificarsi del dissesto finanziario -\n Sanzioni interdittive - Divieto di ricoprire, per un periodo di\n dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti\n locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,\n istituzioni ed organismi pubblici e privati - Incandidabilita\u0027, per\n un periodo di dieci anni, per i sindaci e i presidenti di provincia\n ritenuti responsabili per la medesima fattispecie, alle cariche di\n sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta\n regionale, nonche\u0027 di membro dei consigli comunali, dei consigli\n provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del\n Parlamento e del Parlamento europeo. \n- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi\n sull\u0027ordinamento degli enti locali), art. 248, comma 5. \n\n\r\n(GU n. 18 del 30-04-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria \n \n Il Giudice monocratico Guido Tarantelli, designato ai sensi\ndell\u0027art. 133, comma 2, del codice della giustizia contabile (decreto\nlegislativo 26 agosto 2016, n. 174), ha pronunciato la seguente\nordinanza nel giudizio iscritto al n. 24057 del registro di\nsegreteria promosso dalla Procura regionale, ex art. 133 c.g.c., nei\nconfronti dei signori: \n 1) O M nato a il gennaio ed ivi residente\nC.F. , sindaco in carica dal all\u0027 e dal \nal (in carica nel periodo per mesi), elettivamente\ndomiciliato in Cosenza alla Via Sabotino n. 55, presso lo studio\ndell\u0027Avv. Benedetto Carratelli - c.f. CRRBDT63S23D086T - fax:\n098475759 - pec: benedettocarratelli@pec.giuffre.it dal quale e\u0027\nrappresentato e difeso in forza di procura in atti; \n 2) B M nato a l\u0027 ed ivi residente, C.F. \n, assessore in carica dall\u0027 al (in carica nel periodo \nper mesi) rappresentato e difeso, per procura in atti dall\u0027Avv.\nOreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G), presso il cui studio in\nCosenza, C.so Luigi Fera n. 23, e\u0027 elettivamente domiciliato, fax\n0984.413950 o p.e.c. studiomorcavallo@pecstudio.it \n 3) B D nato a C il ed ivi residente, C.F. ,\nassessore in carica dall\u0027 al (in carica nel periodo \nper ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Schipani\nn. 110, nello studio dell\u0027Avv. Mariagemma Talerico, rappresentato e\ndifeso, in forza di procura in atti, dall\u0027Avv. Giuseppe Carratelli\n(c.f. CRRGPP88T07D086J), con studio in Cosenza alla via Sabotino n.\n55, fax 0984/75759, p.e.c.:\ngiuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it \n 4) D C F nato a l\u0027 ed ivi residente, C.F. \n, assessore in carica dal al e dall\u0027 al (in carica\nnel periodo per ); \n 5) M C nato a Cosenza l\u0027 e residente a ,\nC.F. 60 , assessore in carica dall\u0027 al (in carica nel\nperiodo per mesi ), rappresentato e difeso - giusta procura in\natti dagli Avv.ti Mario D\u0027Urso (c.f. DRSMRA34A27H703O) ed Antonio\nD\u0027Urso (c.f. DRSNTN69C01H703G), e con gli stessi elettivamente\ndomiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata:\nstudioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it \n 6) S R nata a il ed ivi residente, C.F. ,\nassessore in carica dall\u0027 al e dal al (in carica\nnel periodo per ), rappresentata e difesa - per procura in\natti - dall\u0027Avv. Oreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G), presso il\ncui studio in Cosenza, C.so Luigi Fera n. 23, e\u0027 elettivamente\ndomiciliata, fax 0984.413950, p.e.c. studiomorcavallo@pecstudio.it \n 7) V L nato a il ed ivi residente, C.F. ,\nassessore con delega al bilancio dall\u0027 al e dal al \n(in carica nel periodo per ), rappresentato e difeso, come da\nprocura alle liti allegata al presente atto, dall\u0027avv. Gaetano\nCallipo (CLLGTN64R11E041M), con domicilio digitale eletto\nall\u0027indirizzo di posta elettronica certificata gaetano.callipo@pec.it \n 8) P F L nata a il e residente a ,\nC.F. , assessore dal al e dal al (in carica\nnel periodo per ), rappresentata e difesa, in virtu\u0027 di\nprocura in calce al presente atto, dall\u0027Avv. Valerio Zicaro\n(ZCRVLR80H18D086C), elettivamente domiciliata presso il suo studio in\nCosenza alla Piazza Zumbini n. 72, fax: 0984.408041 e p.e.c.:\nvalerio.zicaro@avvocaticosenza.it \n 9) C F nato a il ed ivi residente, C.F. ,\nassessore dal al (in carica nel periodo per ),\nrappresentato e difeso, in virtu\u0027 di procura in atti, dall\u0027Avv.\nCarmelo Salerno con domicilio presso il suo studio, in Cosenza, via\nMortati, n. 23, PEC: avv.carmelosalerno@pec.giuffre\u0027.it (FAX:\n0984/408752); \n 10) S M nata a il e residente a , C.F. ,\nassessore dal al (in carica nel periodo per ),\nelettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Sabotino n. 55, presso\nlo studio dell\u0027Avv. Benedetto Carratelli (c.f. CRRBDT63S23D086T -\nfax: 098475759 - pec: benedettocarratelli@pec.giuffre.it dal quale e\u0027\nrappresentata e difesa in forza di procura in atti; \n 11) S M nato a l\u0027 ed ivi residente,\nC.F. , assessore dall\u0027 al (in carica nel periodo \nper ), elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Sabotino, n.\n55, presso lo studio dell\u0027Avv. Benedetto Carratelli (c.f.\nCRRBDT63S23D086T - fax: 098475759 - pec:\nbenedettocarratelli@pec.giuffre.it dal quale e\u0027 rappresentato e\ndifeso in forza di procura in atti; \n 12) V C nato a il e residente , C.F. \n, assessore dal al e dal al (in carica nel periodo \nper ), elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Sabotino n.\n55, presso lo studio dell\u0027Avv. Benedetto Carratelli (c.f. CRR BDT\n63S23 D086T - fax: 098475759 - pec:\nbenedettocarratelli@pec.giuffre.it dal quale e\u0027 rappresentato e\ndifeso in forza di procura in atti; \n 13) F G nato a il e residente a ,\nC.F. , revisore dei conti dal al ; \n 14) B S nato a il ed ivi residente,\nC.F. , revisore dei conti dal al ; \n 15) S T nata a il e residente a , C.F. ,\nrevisore dei conti dal al , rappresentati e difesi, in virtu\u0027\ndi distinti mandati in atti, dall\u0027Avv. Giovanni Spataro (C.F.:\nSPTGNN63M12D086T) fax 0984398003, p.e.c.\navv.giovannispataro@pec.giuffre.it con domicilio eletto in Cosenza\npiazza Europa 9; \n 16) B N F nato a il e residente a \n C.F. , revisore dei conti dal al ; \n 17) S F nato a il ed ivi residente C.F. ,\nrevisore dei conti dal al ; \n 18) T S nato a il ed ivi residente C.F. ,\nrevisore dei conti dal al , rappresentati e difesi in virtu\u0027\ndi procura in calce dell\u0027Avvocato Agostino Conforti (C.F.\nCNFGTN66L01D086M) del foro di Cosenza con studio in Cosenza alla Via\nGuido Dorso, n. 23, Tel. Fax. 098436217, p.e.c.\navvagostinoconforti@cnfpec.it \n Visto il ricorso in epigrafe, con cui la Procura Regionale ha\nchiesto nei confronti dei suindicati amministratori l\u0027irrogazione\ndella sanzione pecuniaria di cui all\u0027art. 248, commi 5 e 5-bis del\nTUEL per avere gli stessi, nella qualita\u0027 di amministratori e\nrevisori, negli anni sin dal del Comune di posto in\nessere condotte gravemente colpose che hanno causalmente contribuito\nal verificarsi del dissesto finanziario dell\u0027ente, deliberato dal\nConsiglio comunale, con deliberazione n. dell\u0027 \n Visto il decreto presidenziale n. 252 del 9 ottobre 2024 recante\nla designazione del giudice monocratico; \n Visto il decreto del 9 ottobre 2024 recante la fissazione\ndell\u0027udienza camerale per la trattazione in sede monocratica del\ngiudizio per il giorno 26 novembre 2024; \n Visto il decreto del 4 novembre 2024 con cui La Procura, rilevata\nla mancata notifica del ricorso e decreto di fissazione dell\u0027udienza\n- e il mancato riscontro dell\u0027UNEP alla richiesta di procedere alla\nnotifica ai sensi dell\u0027art. 138 c.p.c. ovvero ex art. 139 c.p.c.\npresso la sede dell\u0027ufficio dove la destinataria dell\u0027atto svolge il\nproprio incarico di Presidente della Provincia Regionale di -\nveniva autorizzata alla notificazione del ricorso sanzionatorio a\nS R a mezzo delle forze di polizia ai sensi dell\u0027art. 133\nc.g.c.; \n Vista la documentazione depositata dal Pubblico Ministero; \n Viste le memorie di costituzione e i relativi allegati\nritualmente depositati; \n Letta l\u0027ordinanza a verbale all\u0027udienza del 26 novembre 2024 con\nla quale - vista l\u0027eccezione delle convenute S R e P F \n L di violazione dell\u0027art. 133, comma 5, c.g.c., poiche\u0027 tra la\ndata di notifica e quella dell\u0027udienza di discussione intercorre un\ntermine inferiore ai 30, con relativa richiesta di rinvio - veniva\ndisposto il rinvio all\u0027udienza del 13 gennaio 2025; \n Uditi nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025, per la\nProcura regionale il V.P.G. Dott. Giovanni Di Pietro, per i convenuti\nO , S , S e V l\u0027Avv. Benedetto Carratelli, per V \n l\u0027Avv. Gaetano Callipo, per B , T e S l\u0027Avv. Agostino\nConforti, per B , F e S l\u0027Avv. Giovanni Spataro, per B \n e S l\u0027Avv. Oreste Morcavallo, per B l\u0027Avv. Giuseppe\nCarratelli, per C l\u0027Avv. Carmelo Salerno, per M l\u0027Avv.\nCrescenzio Santuori per delega, per P l\u0027Avv. Valerio Zicaro; per\nil convenuto D C , non costituito, nessuno e\u0027 comparso. \n \n Premesso in fatto \n \n 1. La Procura regionale agiva in giudizio chiedendo l\u0027emissione\ndi un decreto per l\u0027applicazione delle sanzioni previste\ndall\u0027articolo 248, comma 5 e 5-bis del Tuel, nei confronti degli\namministratori e revisori convenuti in quanto responsabili di avere\ncontribuito con le proprie condotte gravemente colpose al verificarsi\ndel dissesto finanziario del Comune di e, per l\u0027effetto, che\nvenisse stabilito per gli stessi l\u0027impossibilita\u0027 di ricoprire, per\nun periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei\nconti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri\nenti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, nonche\u0027 per il\nsindaco pro tempore che lo stesso venisse dichiarato non candidabile,\nper un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente\ndi provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche\u0027 di membro\ndei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e\ndei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo e che\nnon potesse altresi\u0027 ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni\nla carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne\u0027 alcuna\ncarica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. \n Per i revisori dei conti chiedeva di dichiararsi che gli stessi\nnon potessero essere nominati nel collegio dei revisori degli enti\nlocali e degli enti e degli organismi ad essi riconducibili fino a\ndieci anni in funzione della gravita\u0027 accertata, con trasmissione\ndell\u0027esito dell\u0027accertamento anche all\u0027ordine professionale di\nappartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all\u0027eventuale\navvio di procedimenti disciplinari nonche\u0027 al Ministero dell\u0027interno\nper la conseguente sospensione dall\u0027elenco di cui all\u0027articolo 16,\ncomma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con\nmodificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. \n Si richiedeva, inoltre, l\u0027irrogazione di una sanzione pecuniaria\ncommisurata alla retribuzione mensile lorda dovuta al momento della\ncommissione della violazione nella misura specificata. \n A sostegno della propria domanda la Procura regionale\nrappresentava che in data 18 luglio 2019 la Sezione di Controllo per\nla regione Calabria, a seguito degli accertamenti contenuti nella\ndeliberazione n. 66/2019 e delle deduzioni dell\u0027ente locale,\ntrasmetteva la deliberazione n. 106/2019 con la quale accertava il\ngrave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal Piano\ndi Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), approvato dal\nConsiglio Comunale di con la deliberazione n. del e\nsuccessivamente riformulato con la deliberazione dell\u0027 n. \n (in ragione delle modifiche attuate con il decreto-legge n.\n35/2013); la deliberazione n. 106/2019 veniva confermata dalle\nSezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione,\naccertando l\u0027obbligo del comune di Cosenza di dichiarare il dissesto,\npoi avvenuto con la deliberazione n.51 dell\u0027 . \n Il ricorso indicava che il PRFP approvato dal Comune sulla base\ndei dati contabili dell\u0027ultimo rendiconto approvato (rendiconto \n) aveva quantificato una massa passiva da ripianare nel\ndecennio , di valore complessivo pari a euro e il\nripiano della situazione debitoria era stato previsto individuando\nquali specifiche risorse la riduzione della spesa corrente (53\nmilioni di euro), il riordino delle aliquote dell\u0027IMU (29 milioni di\neuro), le modifiche dell\u0027attivita\u0027 di misurazione necessarie per\ndeterminare le tariffe del servizio idrico integrato (SII) (8,6\nmilioni di euro), l\u0027introduzione delle tariffe TARES (17,2 milioni di\neuro) ed il recupero dell\u0027evasione fiscale (15,9 milioni di euro). \n Il PRFP aveva individuato tra le passivita\u0027 anche partite\ndebitorie di futura emersione, e quindi indeterminate, e il piano non\nprevedeva la ripartizione del recupero su base annuale. \n Inoltre, la Sezione di controllo richiamava l\u0027aggiornamento delle\ngrandezze contabili con i principi dell\u0027armonizzazione contabile\nentrati in vigore dopo l\u0027approvazione del decreto legislativo n.\n118/2011 e indicava che la situazione dell\u0027ente dovesse tenere conto\ndel riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015\n(decreto legislativo n. 118/2011) e dell\u0027obbligo del ripiano\ntrentennale di una quota di disavanzo pari a 3,3 milioni di euro per\nciascun anno e degli accantonamenti e vincoli per assicurare gli\nequilibri di bilancio. \n Le delibere della Sezione di controllo n. 66 e n. 106 del 2019\naccertavano i seguenti elementi. \n A) Le entrate. \n Il piano di risanamento proposto prevedeva una piu\u0027 efficace\nattivita\u0027 di accertamento e riscossione delle entrate per sostenere\nle passivita\u0027 individuate con l\u0027approvazione del piano. \n In particolare, il PRFP aveva ritenuto di introitare maggiori\nrisorse dal riordino delle aliquote IMU, da una piu\u0027 efficace\nmisurazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, da una\npiu\u0027 incisiva azione della riscossione della tariffa relativa al\nservizio rifiuti e dallo svolgimento di una piu\u0027 rigorosa azione\nvolta al recupero dell\u0027evasione fiscale. \n La Sezione di controllo della Corte dei conti, per le annualita\u0027\n2015/2018, indicava l\u0027impossibilita\u0027 di raggiungere gli obiettivi\nprogrammati e come l\u0027ente locale, nell\u0027incapacita\u0027 di gestire la\nriscossione delle entrate, avesse ampliato le passivita\u0027 e gli oneri. \n Venivano quindi indicate per le singole annualita\u0027 le varie\ndifferenze tra quanto programmato e quanto effettivamente riscosso. \n B) Le Spese. \n Le verifiche eseguite hanno indicato che la contrazione delle\nspese correnti programmata non e\u0027 stata concretamente attuata (- 53\nmilioni di euro) e che non sono stati realizzati gli obiettivi di\nsmaltimento della spesa corrente. \n Inoltre, la riduzione dei residui passivi sarebbe un apparente\nmiglioramento poiche\u0027 il decreto legge n. 35/2013 e successive\ndisposizioni hanno reso disponibili anticipazioni di liquidita\u0027 che\nhanno alleggerito il carico dell\u0027esposizione debitoria e ridotto il\ncomplessivo ammontare dei residui passivi conservati in bilancio;\ntuttavia le anticipazioni vincolano gli enti beneficiari dell\u0027onere\ndella restituzione delle somme con la maggiorazione degli interessi a\nvantaggio dell\u0027istituto erogatore (Cassa Depositi e Prestiti). \n Venivano quindi indicate per le singole annualita\u0027 le differenze\ntra gli impegni di spesa programmati e come poi effettivamente\nincrementati. \n C) Debiti fuori bilancio. \n Il PRFP ha previsto l\u0027emersione nel decennio di debiti per\ncirca milioni di euro e ha dato rilievo alla sussistenza di un\ndebito verso il Commissario per l\u0027emergenza ambientale di importo\npari a circa milioni di euro. \n I dati esaminati dalla Sezione di controllo hanno indicato che\nnell\u0027anno sono stati riconosciuti debiti per milioni di euro,\nche ulteriori debiti per milioni sono stati attestati in attesa di\nriconoscimento per spese per investimenti privi di copertura\nfinanziaria e nell\u0027anno debiti per milioni di euro. \n Inoltre, vengono rendicontate spese per milioni per debiti\nassunti senza impegno e privi di copertura finanziaria e non\nrisultano considerati i debiti verso . \n Nell\u0027anno risultano riconosciuti debiti per mila euro, non\nviene rendicontata l\u0027effettiva consistenza dei debiti pur essendo\nrichiesta per la verifica dell\u0027attuazione del piano e non e\u0027\neffettivamente chiarita la situazione debitoria verso . \n Nell\u0027anno 2018 non risultano riconosciuti debiti fuori bilancio,\nma soprattutto non sono stati forniti i chiarimenti e le necessarie\nesplicitazioni richieste sulla situazione debitoria effettivamente\nsussistente in capo al comune di . \n La mancata azione di trasparenza ha ricompreso anche i rapporti\ndebito/credito con le societa\u0027 partecipate, in modo particolare la\nsituazione di in crisi economico finanziaria e avente quale\nsocio unico il suddetto comune, con aggravamento della situazione\neconomico finanziaria dell\u0027ente. \n Inoltre, i controlli hanno accertato al per il servizio\nrifiuti debiti pagati di importo pari a milioni di euro e da\npagare di importo corrispondente a milioni e ulteriori debiti\naccertati verso la regione Calabria riferiti al servizio idrico\nintegrato per circa milioni di euro. \n Emerge dunque il mancato rispetto delle previsioni del piano e\nl\u0027assoluta inattendibilita\u0027 della stima delle passivita\u0027. \n D) Ulteriori criticita\u0027. \n Al mancato risanamento si aggiunge il progressivo deterioramento\ndella situazione economico finanziaria. \n Il comune di ha attestato al una giacenza di cassa\ndi milioni di euro e la disponibilita\u0027 di una cassa vincolata di\nvalore pari a milioni di euro che, negli esercizi successivi, si\nriducono in modo significativo, in quanto, alla data del la\ngiacenza di cassa e\u0027 risultata pari a euro e quella della\ncassa vincolata pari a euro, al i suddetti valori subiscono un\nridimensionamento ulteriore risultando entrambe le giacenze di valore\npari a euro e, infine, nell\u0027esercizio le suddette giacenze\nhanno un valore ancora inferiore e pari a euro. Alla data del \ndato della giacenza di cassa risulta pari a euro e le somme\ndisponibili sono risultate sottoposte a pignoramenti da parte dei\nterzi creditori. \n Inoltre, si assiste al continuo ricorso a significative\nanticipazioni di tesoreria ( ) omettendo la\nrestituzione delle somme entro il termine dell\u0027esercizio finanziario;\nnel non risultano restituiti milioni di euro e\nnel milioni di euro. \n Con riferimento poi all\u0027utilizzo delle risorse vincolate,\nnell\u0027esercizio finanziario il comune di risulta avere\nutilizzato risorse vincolate non restituite al pari a milioni\ndi euro, nel le quote vincolate utilizzate e non restituite a\nfine esercizio vengono rendicontate pari a milioni di euro, nel \ndelle risorse vincolate impiegate e non restituite e\u0027 pari a \nmilioni di euro e, anche al , viene attestato l\u0027impiego di risorse\nvincolate e non restituite pari a milioni di euro. \n Tali dati indicherebbero l\u0027inequivocabile incapacita\u0027 di\nassicurare l\u0027equilibrio della parte corrente del bilancio (non\nessendo riuscito nell\u0027obiettivo di utilizzare la leva fiscale e\nquella della contrazione delle spese correnti per finanziare le\npassivita\u0027 preesistenti, aggravando ulteriormente gli oneri per\ngarantire l\u0027ordinaria gestione). \n Inoltre, la Sezione di controllo ha rilevato che la mancata\ncorretta attuazione dei principi sull\u0027armonizzazione contabile ha\nevidenziato un risultato di amministrazione piu\u0027 favorevole di quello\neffettivamente conseguito. \n In particolare, nell\u0027esercizio in quelli successivi\nl\u0027anticipazione di liquidita\u0027 concessa all\u0027ente non e\u0027 stata\ncorrettamente sterilizzata e iscritta in bilancio tra le poste\naccantonate dal momento che risulta formalmente iscritta per il\nminore importo di milioni di euro piuttosto che per l\u0027importo\ncorretto di euro milioni di euro garantendo un vantaggio non\ndovuto per l\u0027ente di milioni di euro. \n Parimenti si e\u0027 evidenziato il ricorso al fondo anticipazioni di\nliquidita\u0027 sterilizzato in bilancio per sostenere le risorse per la\nconfigurazione del fondo crediti di dubbia esigibilita\u0027. \n Quindi la Sezione controllo ha ritenuto sottostimata la\ndeterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita\u0027 in\nconsiderazione dei dati sull\u0027effettiva riscossione delle entrate e\ndella scelta di non considerare i proventi dei fitti attivi e le\nentrate connesse all\u0027utilizzo del servizio idrico integrato per le\nquali, secondo i principi dell\u0027armonizzazione contabile, sarebbe\nrisultato necessario prenderle in considerazione. \n Allo stesso modo gli amministratori del comune di avrebbero\nsottostimato il risultato di amministrazione non accantonando somme a\ntitolo di indennita\u0027 di fine mandato per il sindaco, non prevedendo\nimporti vincolati per gli investimenti e accantonamenti a titolo di\nfondo contenzioso e di fondo perdite societa\u0027 partecipate; mancati\naccantonamenti non giustificati in ragione dell\u0027evidenziata rilevanza\ndel contenzioso (indicando la mancanza di un\u0027apposita relazione come\nrichiesta dalle norme contabili), cosi\u0027 non giustificata e\u0027 la\nmancata evidenza del fondo perdite per le societa\u0027 partecipate sulla\nbase della situazione di gravissima crisi economico finanziaria della\nsocieta\u0027 partecipata Amaco per la quale l\u0027ente risulta essere l\u0027unico\nsocio di riferimento. \n In punto di diritto la Procura rappresentava che la dichiarazione\ndello stato di dissesto, con la quale si formalizza la situazione di\nincapacita\u0027 dell\u0027ente di assolvere alle proprie funzioni e ai servizi\nindispensabili e di fare fronte ai crediti liquidi ed esigibili dei\nterzi creditori con le modalita\u0027 previste dagli articoli 193 e 194\ndel Tuel, esteriorizza una situazione di irreversibile precarieta\u0027\nfinanziaria che, fisiologicamente, non si materializza uno actu ma\nche definisce una condizione che trova nelle gestioni protratte per\nanni le cause o le concause dell\u0027evento accertato. \n Il comune di ha attivato la procedura di riequilibrio\nfinanziario pluriennale (art. 243-bis) attestando di non essere nelle\ncondizioni di potere riequilibrare la situazione economico\nfinanziaria dell\u0027ente con gli strumenti ordinari previsti dal\nlegislatore (art. 193 Tuel) e impegnandosi ad attuare un piano di\nrisanamento delle passivita\u0027 sussistenti in un arco temporale\npredefinito (dieci anni), rispettando gli obiettivi prefissati e gli\namministratori erano tenuti, dopo l\u0027approvazione del piano, a\nrispettare gli obiettivi programmati e a non aggravare la situazione\neconomico finanziaria. \n Per contro, la Sezione di controllo, nelle delibere richiamate,\nha accertato che i principali obiettivi prefissati erano stati\ncompletamente disattesi e che il volume delle passivita\u0027 e\u0027 risultato\nnotevolmente ampliato per effetto di rilevanti sopravvenienze\npassive, nei termini fattuali sopra richiamati. \n Quanto alla responsabilita\u0027 da dissesto la Procura indicava che\nil legislatore ha configurato una fattispecie tipizzata di\nresponsabilita\u0027, con autonoma disciplina rispetto alla sussistenza\ndella fattispecie di carattere risarcitorio, che e\u0027 da ritenere\nautonomamente configurabile ed eventualmente con la stessa\ncoesistente; inoltre la fattispecie tipizzata ha carattere\nsanzionatorio e, in quanto tale, non richiede il preventivo\naccertamento della causazione del danno dal momento che il\nlegislatore ha previsto la riconducibilita\u0027 delle conseguenze\nsanzionatorie solo in considerazione dell\u0027esistenza e\ndell\u0027accertamento delle condotte ritenute rilevanti ex lege per fare\nscaturire il suddetto effetto, risultando sufficiente (Sezioni\nRiunite sentenza n. 12/2007) l\u0027accertamento della violazione dello\nspecifico precetto previsto dalla legge e la sussistenza\ndell\u0027elemento psicologico nella forma del dolo o della colpa grave,\nposto che l\u0027evento lesione e\u0027 costituito dalla dichiarazione di\ndissesto al quale gli convenuti possono avere contribuito sul piano\ncausale, con condotte di tipo commissivo o omissivo. \n L\u0027accertato inadempimento degli obblighi e dei vincoli connessi\nall\u0027approvazione del piano di riequilibrio, come anche le ulteriori\nviolazioni delle norme contabili, determinano la responsabilita\u0027 di\nquegli amministratori che, quali componenti della giunta risultati in\ncarica per almeno dodici mesi nel periodo oggetto di verifica\n( ), hanno adottato gli atti richiamati e che, in virtu\u0027 delle\nfunzioni e dei compiti agli stessi assegnati, sono da considerare\nresponsabili sulla base di quanto previsto dall\u0027articolo 248, comma 5\ndel TUEL per avere contribuito alla causazione del dissesto\ndell\u0027ente, tenuto conto degli specifici poteri di indirizzo e di\ncontrollo sull\u0027andamento dell\u0027azione amministrativa. Inoltre, gli\natti di predisposizione dei bilanci e dei rendiconti e la successiva\napprovazione sono riservati alla competenza degli organi di indirizzo\npolitico quali atti propri anche se si avvalgono della collaborazione\ndegli uffici amministrativi (Corte dei conti, Terza Sezione Appello\nn. 1071/2018). \n Quanto all\u0027elemento psicologico, in considerazione della\nprecedente approvazione del piano di riequilibrio, vi sarebbe stata\nla mancanza di una rigorosa verifica e di un attento controllo\nsull\u0027andamento del programma di risanamento al fine di predisporre,\nove necessario, i piu\u0027 idonei interventi per assicurare il rispetto\ndegli impegni assunti e salvaguardare la situazione economico\nfinanziaria dell\u0027ente. \n La responsabilita\u0027 degli amministratori nella vicenda in esame\nconcorre con quella dei revisori dei conti, ovvero di coloro che in\ncarica dal , hanno sempre espresso pareri favorevoli sui\ndocumenti contabili sottoposti al loro controllo omettendo di\nsvolgere un accertamento motivato sulla congruita\u0027, coerenza ed\nattendibilita\u0027 dei dati contabili contenuti nei predetti documenti,\npur in presenza delle evidenti e gravi criticita\u0027 manifestatesi in\nrelazione all\u0027effettivo perseguimento degli obiettivi del piano e\nalle considerevoli violazioni delle norme contabili, tenuto conto\nanche della loro posizione qualificata. \n In particolare, le relazioni sull\u0027andamento del piano hanno\nsottovalutato, con formule spesso reiterate e stereotipate, le\ncriticita\u0027 sussistenti finendo per esprimere un ingiustificato\ngiudizio positivo sull\u0027attuazione del piano di riequilibrio\ndell\u0027ente. \n I controlli e le verifiche eseguite dal collegio dei revisori\nnell\u0027anno 2015 e nel primo semestre (revisori F , B e\nS ) sarebbero del tutto carenti avendo sottovalutato rilevanti\nprofili di criticita\u0027 gia\u0027 ben evidenti rispetto alle previsioni\ncontenute nel piano di riequilibrio approvato per il ripiano delle\npassivita\u0027 preesistenti. \n Le successive relazioni sull\u0027andamento del piano di riequilibrio,\novvero quelle riferite al secondo semestre , al e al primo\nsemestre (revisori B , T e S ) ripropongono\nanch\u0027esse in modo stereotipato considerazioni di carattere generico\nnon dando il necessario rilievo alle gravi e reiterate criticita\u0027\nemerse. \n Le ripetute criticita\u0027 riferite a tutte le principali voci\ninserite nel piano non hanno mai indotto il collegio dei revisori a\nsegnalare, come risultava evidente, il grave e reiterato\ninadempimento degli obblighi assunti al momento dell\u0027approvazione del\nPRFP. \n Soltanto la relazione sulla valutazione del piano redatta per il\nprimo semestre ha evidenziato con maggiore vigore talune delle\ncriticita\u0027 riferite alla situazione economico finanziaria dell\u0027ente,\ncome anche relative all\u0027attuazione del piano. \n Quanto alla responsabilita\u0027 degli amministratori la Procura la\nimputava a coloro che, nella qualita\u0027 di componenti della Giunta\ncomunale nel periodo oggetto di contestazione ( ), sono\nrimasti in carica per un periodo minimo di almeno un anno e per i\nquali la sanzione contestata dovra\u0027 comunque essere proporzionata\nalla durata dell\u0027incarico rivestito e alla specifica rilevanza della\ndelega assunta. \n Nei confronti dei convenuti la Procura agiva chiedendo\nl\u0027applicazione delle sanzioni previste dall\u0027articolo 248, comma 5,\ndel Tuel sia rispetto alle incandidabilita\u0027 di status o di nomina per\ni revisori, che l\u0027irrogazione di una sanzione pecuniaria,\nquantificata in ragione delle retribuzioni e dei periodi di\nespletamento delle funzioni e precisamente: \n O M (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n B M (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a cinque volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n B D (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a cinque volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n D C F (retribuzione mensile lorda per gli\nanni euro ), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in\nragione del periodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n M C (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a cinque volte in ragione del\nperiodo sessantaquattro di durata e della carica ricoperta euro \n; \n S R (retribuzione mensile lorda per gli anni euro \n), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in ragione del periodo\ndi durata e della carica ricoperta euro ; \n V L (retribuzione mensile lorda per gli anni euro \n), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del periodo di\ndurata e della carica ricoperta euro ; \n P F L (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n C F (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a dieci volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n S M (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a dieci volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n S M (retribuzione mensile lorda per gli anni euro \n), sanzione pecuniaria pari a otto volte in ragione del periodo di\ndurata e della carica ricoperta euro ; \n V C (retribuzione mensile lorda per gli anni euro \n), sanzione pecuniaria pari a quindici volte in ragione del periodo\ndi durata e della carica ricoperta euro ; \n F e G (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n B S (retribuzione mensile lorda per gli anni euro \n), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del periodo di\ndurata e della carica ricoperta euro ; \n S T (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n B N F (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n S F (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro ; \n T S (retribuzione mensile lorda per gli anni \neuro ), sanzione pecuniaria pari a venti volte in ragione del\nperiodo di durata e della carica ricoperta euro . \n 2. I convenuti si costituivano in giudizio con la sola eccezione\ndi D C F , la cui notifica avveniva a mani in data 11\nottobre 2024. \n 2.1 Con memoria dell\u002711 novembre 2024 si costituivano in giudizio\ni convenuti B , S , T , i quali eccepivano l\u0027infondatezza della\ndomanda, anche per mancata dimostrazione del nesso di causalita\u0027 tra\nle condotte contestate e il dissesto dell\u0027ente, indicando che il\nCollegio dei revisori aveva sempre sollecitato, direttamente ed\nattraverso i provvedimenti (pareri) di competenza, le azioni\nnecessarie per rimediare alle criticita\u0027 presenti nell\u0027attuazione del\npiano e che la vera causa del dissesto finanziario del Comune\ndi affonda le proprie radici nel precedente periodo alla citata\nsentenza delle SS.RR. n. 2/2015/EL che ha approvato il piano, posto\nche questo non teneva conto di una situazione debitoria emersa solo\nsuccessivamente, grazie anche all\u0027intervento del Collegio dei\nrevisori del periodo e della Sezione Controllo. \n Veniva altresi\u0027 eccepita l\u0027infondatezza delle singole\ncontestazioni mosse ai revisori del periodo , nonche\u0027 quanto al\nprofilo soggettivo l\u0027insussistenza della «colpa grave», e conseguente\nassenza di qualsiasi contributo causale nella successiva\ndichiarazione di dissesto del Comune. \n 2.2 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 si costituiva il convenuto\nB , il quale formulava eccezione d\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n248 commi 5 e 5-bis del TUEL per contrasto con gli artt. 111, 3, 25 e\n51 Costituzione. \n In particolare, vi sarebbe violazione del principio di terzieta\u0027\nperche\u0027 l\u0027iniziativa giudiziale di cui ai commi 5 e 5-bis, assegnata\nalla giurisdizione della Corte dei conti, consegue necessariamente al\nrisultato ed alle conclusioni degli accertamenti delle Sezioni\nterritoriali di controllo della Corte dei conti. \n Vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 27 per la previsione di un\ntempo predefinito ed invariabile di incandidabilita\u0027 ed\nineleggibilita\u0027, incompatibile con i principi di proporzionalita\u0027 e\nnecessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. \n Inoltre, vi sarebbe disparita\u0027 tra Sindaco responsabile (che non\npuo\u0027 ricoprire le cariche di Sindaco, Presidente della Provincia,\nAssessore, Deputato, Senatore e parlamentare europeo) ed assessore\nresponsabile (che non puo\u0027 ricoprire la carica di assessore, ma puo\u0027\nessere eletto Sindaco, parlamentare e deputato europeo). \n Nel merito eccepiva l\u0027infondatezza del ricorso e la mancata prova\ndella colpa grave e, in via subordinata, l\u0027assenza di apporto causale\ne la prescrizione dell\u0027azione. \n 2.3 Con memoria del 15 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il\nconvenuto B , il quale formulava eccezione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 133 c.g.c. considerata la complessita\u0027\ndell\u0027indagine e la ristrettezza dei termini del giudizio, poiche\u0027 il\nristretto termine per la costituzione (trenta giorni) non\nconsentirebbe neanche l\u0027accesso agli atti (di cui all\u0027art. 22 della\nlegge n. 241/1990), da cui la violazione degli artt. 3, 24 e 111\ndella Costituzione. \n Nel merito eccepiva l\u0027infondatezza della richiesta, nonche\u0027 la\ncarenza dell\u0027elemento soggettivo. \n 2.4 Con memoria dell\u002711 novembre 2024 si costituiva il convenuto\nC , il quale eccepiva in via preliminare il difetto di\ngiurisdizione in relazione alla parte della domanda con la quale la\nProcura erariale ha chiesto l\u0027irrogazione della sanzione di status. \n Sempre in via preliminare, in rito, eccepiva la nullita\u0027 per\nindeterminatezza delle contestazioni mosse, senza specificare le\ncondotte e senza tener conto delle deleghe. \n In via preliminare, nel merito, eccepiva l\u0027intervenuta\nprescrizione sia sulla sanzione pecuniaria che su quella\ninterdittiva. \n Nel merito eccepiva la carenza probatoria e l\u0027assenza\ndell\u0027elemento soggettivo. \n Infine, il convenuto formulava questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 248, quinto comma, del TUEL, nella parte in\ncui prevede l\u0027irrogazione delle sanzioni di stato per aver\ncontribuito al verificarsi del dissesto finanziario senza alcuna\nproporzionalita\u0027 della sanzione rispetto alla gravita\u0027 della condotta\ne/o e all\u0027elemento psicologico del dolo o della colpa grave, per\nviolazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione e\ndell\u0027art. 49, comma 3, CDFUE, con richiesta di rinvio pregiudiziale\nalla Corte di Giustizia dell\u0027Unione Europea. \n 2.5 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 si costituivano in giudizio\ni revisori dei conti F , S e B , i quali eccepivano\nl\u0027inammissibilita\u0027 e/o improcedibilita\u0027 poiche\u0027 il rito sanzionatorio\nresterebbe circoscritto alle sole sanzioni e non anche\nall\u0027interdizione dalle cariche nelle amministrazioni locali che\nrichiederebbe un accertamento con rito ordinario e vi sarebbe anche\nuna violazione del principio del ne bis in idem. \n Eccepivano poi la prescrizione, la carenza dei presupposti (sia\ndell\u0027elemento soggettivo che del nesso causale), argomentando\nampiamente nel merito delle contestazioni, nonche\u0027 l\u0027erronea\nquantificazione delle misure sanzionatorie ed interdittive. \n 2.6 Con comparsa del 7 novembre 2024 si costituiva il convenuto\nM , il quale eccepiva l\u0027inammissibilita\u0027 della domanda per\nviolazione art. 248, comma 5, del Tuel, il cui regime sanzionatorio\nriguarda il «dissesto» e non la mancata attuazione del Piano di\nriequilibrio. Inoltre, eccepiva che il convenuto era stato assessore\nsolo per un anno e non per due esercizi come indicato dalla\ngiurisprudenza. \n Nel merito eccepiva la carenza del collegamento causale e la\nrelativa assenza di prova; veniva peraltro rappresentato che\nl\u0027esercizio non aveva inciso sull\u0027inesatta attuazione del PRFP. \n Vaniva poi indicata la carenza di «colpa grave» e la rilevanza\ndel principio di buona fede. \n Infine, lamentava la violazione art. 134, comma 2, decreto\nlegislativo n. 174/2016 per la mancata graduazione delle sanzioni\nirrogate. \n 2.7 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 si costituiva in giudizio il\nconvenuto O , il quale eccepiva in via preliminare\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso, poiche\u0027 il rito dell\u0027art. 133 c.g.c.\ne\u0027 sommario e l\u0027accertamento della responsabilita\u0027 deve avvenire in\nsede ordinaria. \n Sempre in via preliminare, nel merito, eccepiva l\u0027intervenuta\nprescrizione e nel merito l\u0027infondatezza della pretesa argomentando\nsulle contestazioni mosse; eccepiva inoltre l\u0027assenza dell\u0027elemento\nsoggettivo. \n 2.8 Con memoria del 23 novembre 2024 si costituiva in giudizio la\nconvenuta P , che eccepiva in via preliminare l\u0027inammissibilita\u0027\ndel ricorso per mancato rispetto dei termini a difesa chiedendo il\nrinvio dell\u0027udienza. \n Veniva altresi\u0027 eccepita l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per\nviolazione dell\u0027art. 133 c.g.c., in relazione alle sanzioni\ninterdittive, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della\nCassazione n. 13205/2024 e delle Sezioni Riunite n. 4/2022, nonche\u0027\ninammissibilita\u0027 per genericita\u0027 poiche\u0027 le posizioni dei convenuti\nsarebbero state accomunate da una responsabilita\u0027 collettiva. \n Eccepiva poi l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per violazione\ndell\u0027art. 248, comma 5, TUEL per difetto dei presupposti e in via\nsubordinata per illogicita\u0027 nella determinazione e quantificazione\ndella sanzione pecuniaria; eccepiva inoltre l\u0027intervenuta\nprescrizione. \n 2.9 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 la convenuta S eccepiva\nin via preliminare l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso, poiche\u0027 il rito\ndell\u0027art. 133 c.g.c. e\u0027 sommario e l\u0027accertamento della\nresponsabilita\u0027 deve avvenire in sede ordinaria. \n Sempre in via preliminare, nel merito, eccepiva l\u0027intervenuta\nprescrizione e nel merito l\u0027infondatezza della pretesa argomentando\nnel merito delle contestazioni mosse; eccepiva inoltre l\u0027assenza\ndell\u0027elemento soggettivo. \n 2.10 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 il convenuto S \n articolava difese sovrapponibili a quelle di S , richiamando\nanche la brevita\u0027 del periodo in contestazione. \n 2.11 Con memoria del 13 novembre 2024 la convenuta S eccepiva\nin via preliminare la violazione del termine a difesa, chiedendo il\nrinvio dell\u0027udienza. \n Eccepiva poi l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso perche\u0027 l\u0027art. 133\nc.g.c. riserva alla Corte dei conti l\u0027applicazione della sola\nsanzione pecuniaria e non anche quella politica. \n La convenuta formulava poi eccezione d\u0027incostituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 248 commi 5 e 5-bis del TUEL per contrasto con gli artt.\n111, 3, 25 e 51 Costituzione, e nel merito eccepiva l\u0027infondatezza\ndel ricorso e la mancata prova della colpa grave e, in via\nsubordinata, l\u0027assenza di apporto causale e la prescrizione\ndell\u0027azione, con difese sovrapponibili a quelle del convenuto B . \n 2.12 Con memoria del 25 novembre 2024 il convenuto V eccepiva\nin via pregiudiziale il difetto di giurisdizione rispetto alle misure\ninterdittive. \n Eccepiva poi l\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 248, comma 5, c.g.c.\nrispetto agli artt. 3 e 51 Costituzione per violazione dei principi\ncostituzionali di gradualita\u0027 sanzionatoria, proporzionalita\u0027,\nragionevolezza e parita\u0027 di trattamento. \n Nel merito il convenuto eccepiva l\u0027infondatezza dell\u0027azione per\ndifetto di prova e carenze istruttorie, carenza dei presupposti,\ndifetto del nesso di causalita\u0027 e dell\u0027elemento psicologico, nonche\u0027\nomessa valutazione di fatti ed atti rilevanti ai fini del giudizio. \n In via subordinata chiedeva di ridurre entita\u0027 della sanzione\npecuniaria al minimo edittale. \n 2.13 Con memoria dell\u00278 novembre 2024 il convenuto V \n articolava difese sovrapponibili a quelle di S . \n 3. Nella camera di consiglio del 26 novembre 2024, vista\nl\u0027eccezione preliminare di S R e P F L di violazione del\ntermine di trenta giorni previsto dall\u0027art. 133, comma 5, c.g.c. e la\nrichiesta di rinvio a cui la Procura non si opponeva, con ordinanza a\nverbale veniva disposto il rinvio all\u0027udienza di discussione del 12\ngennaio 2025. \n 4. Con note del 17 dicembre 2024 il convenuto M richiamava la\npropria memoria di costituzione rilevando l\u0027inammissibilita\u0027 ed\nimprocedibilita\u0027 del ricorso, l\u0027intervenuta prescrizione dell\u0027azione,\nl\u0027infondatezza della pretesa sanzionatoria per carenza del requisito\ndi carica dell\u0027assessore M per almeno due esercizi finanziari, la\ncarenza del nesso causale, la circostanza che l\u0027esercizio\nfinanziario non ha influito sulla asserita non attuazione del\nPRFP, la violazione dell\u0027art. 248, comma 5, decreto legislativo n.\n267/2000, la carenza di «colpa grave», la rilevanza del principio di\nbuona fede e la mancata graduazione delle sanzioni irrogate. \n 5. All\u0027udienza camerale del 13 gennaio 2025 le parti concludevano\ncome da verbale d\u0027udienza. \n La causa veniva trattenuta in decisione. \n \n Considerato in diritto che \n \n 6. In via pregiudiziale viene in rilievo l\u0027eccezione di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 248, comma 5, TUEL, per difetto di\nmotivazione e violazione dell\u0027art. 3 Cost., nella parte in cui,\navendo previsto per gli amministratori comunali una sanzione\ninterdittiva in misura fissa decennale, impedisce di considerare il\ndiverso grado di responsabilita\u0027 - colpa grave o dolo - e di\ncommisurare la sanzione rispetto alla gravita\u0027 del fatto, con\nviolazione dei principi costituzionali di gradualita\u0027 sanzionatoria,\nproporzionalita\u0027, ragionevolezza, e parita\u0027 di trattamento previsti\ndall\u0027art. 3 della Costituzione; eccezione prospettata anche\nconfrontando la disparita\u0027 di trattamento con i componenti del\ncollegio dei revisori, nei cui confronti la misura interdittiva puo\u0027\nessere graduata entro la durata massima di dieci anni, come previsto\ndal comma 5-bis dello stesso art. 248 TUEL, aggiunto dall\u0027art. 3\ndecreto-legge n. 174 del 2012, convertivo dalla legge 7 dicembre\n2012, n. 213. \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata deve essere\nesaminata, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra eccezione,\nalla luce della sua rilevanza e non manifesta infondatezza. \n Tali profili devono avere come punto di partenza la disciplina\ndell\u0027art. 248, comma 5, TUEL e la sua portata nell\u0027ordinamento\ninterno come tracciato dalla giurisprudenza. \n In particolare, la norma nella sua formulazione antecedente a\nquella attuale prevedeva che «gli amministratori che la Corte dei\nconti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni\ncagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il\nverificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un\nperiodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti\ndi enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,\nistituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate\nle circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti\nche questo e\u0027 diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le\nquali l\u0027amministratore e\u0027 stato riconosciuto responsabile», oltre ad\nulteriori specifiche incandidabilita\u0027 per i sindaci. Il legislatore\ne\u0027 intervenuto con l\u0027art. 3, comma 1, lett. s) del decreto-legge n.\n174 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 213/2012,\nnovellando il comma 5. In particolare, la nuova formulazione ha\nprevisto che «gli amministratori che la Corte dei conti ha\nriconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito\ncon condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che\ncommissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono\nricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di\nrevisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali\npresso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati»,\nmantenendo le ulteriori incandidabilita\u0027 per i Sindaci e specificando\nche «Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni\ngiurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione\npecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti\nvolte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione\ndella violazione». \n La novella, dunque, oltre ad introdurre la previsione di una\nsanzione pecuniaria, ha eliminato il limite di indagine ai cinque\nanni precedenti al dissesto e ha previsto che la responsabilita\u0027\npossa essere riferita anche a quelle condotte che abbiano\nsemplicemente «contribuito» al verificarsi del dissesto, in luogo\ndella precedente impostazione del dissesto quale «diretta\nconseguenza» delle condotte; quindi, vengono in rilievo quelle azioni\ned omissioni che abbiano anche solo facilitato o aggravato il\ndissesto e, dunque, che si siano poste in termini di contributo\nconcausale e non di necessaria sufficienza alla realizzazione\ndell\u0027evento dissesto. \n Sotto la vigenza della nuova disciplina si e\u0027 registrato un\ncontrasto tra alcune pronunce in cui il giudice contabile, in\napplicazione dell\u0027art. 248, comma 5, TUEL, ha espressamente irrogato\nla sanzione relativa all\u0027incandidabilita\u0027 degli amministratori, a\nfronte di altre nelle quali si e\u0027 limitato all\u0027accertamento della\nresponsabilita\u0027 rimettendo l\u0027irrogazione della sanzione ad altra\nautorita\u0027 amministrativa («Dal medesimo ed unico accertamento\ndiscendono, infatti, due effetti: quello di condanna alla sanzione\npecuniaria, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 248, comma 5 e 5-bis, e\nquello dichiarativo, automatico e conseguenziale, in ordine alla\nsussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione delle sanzioni\ninterdittive o di status previste dai medesimi commi, che verranno\npoi irrogate dall\u0027autorita\u0027 amministrativa competente», Corte dei\nconti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 122/2021). Su tale contrasto\nsono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza\nn. 4/2022/QM) che hanno indicato il principio secondo cui «Con il\nrito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c. possono\nvalutarsi l\u0027applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai comma\n5 e 5-bis dell\u0027art. 248 del decreto legislativo n. 267/2000 e i\npresupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive,\npreviste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta\nsanzionata». In particolare, nel corpo delle argomentazioni, la\nsentenza ha ritenuto che «le sanzioni interdittive (o \"di status\")\nconseguono di diritto all\u0027unico accertamento della responsabilita\u0027\nalla contribuzione del dissesto, nell\u0027ambito del medesimo rito\nsanzionatorio, in quanto il positivo accertamento della\nresponsabilita\u0027 da contribuzione al dissesto si pone come condizione\nnecessaria per la sussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione\ndelle citate sanzioni di status: da tale accertamento discende,\ninfatti, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e\nquello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla\nsussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione delle sanzioni\ninterdittive di cui innanzi; - il giudice contabile, pertanto, ha\ncognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall\u0027unico\naccertamento in ordine alla responsabilita\u0027 degli amministratori e\ndei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con\ncondotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto». \n Successivamente sono intervenute anche le Sezioni Unite della\nCorte di cassazione con l\u0027ordinanza n. 13205/2024 sul riparto di\ngiurisdizione rilevando che «la giurisdizione della Corte dei conti\nsi radica, secondo quanto previsto dalla citata norma, sull\u0027unico\naccertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la\ncondotta tenuta ed il conseguente dissesto che non richiede piu\u0027 una\ncausalita\u0027 diretta, bensi\u0027 il solo contributo causale, ma da esso\nconsegue l\u0027irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie, tra un minimo\ne un massimo stabilito dalla norma. Invece, le sanzioni interdittive,\nstabilite per gli ex amministratori (differentemente che per i\nrevisori contabili) in misura fissa, sono un effetto automatico\nprevisto dalla legge, cosi\u0027 da non rendere necessaria una\ndeclaratoria (\"comando\") del giudice. Dal medesimo ed unico\naccertamento discendono dunque due effetti: quello di condanna alla\nsanzione pecuniaria, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art. 248, comma 5 e\n5-bis, del TUEL, e quello automatico e conseguenziale, di sola\n«sussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione delle sanzioni\ninterdittive o di status previste dai medesimi commi», che verranno\npoi applicate dall\u0027autorita\u0027 amministrativa competente. In\ndefinitiva, il legislatore, con l\u0027art. 248, comma 5, che qui\ninteressa, del TUEL, nel testo risultante dalle modifiche del 2012,\nha inteso attribuire espressamente al giudice contabile il potere di\nvalutare la sussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione non solo\ndelle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni c.d. interdittive,\nma queste ultime conseguono come effetto automatico dell\u0027accertamento\ndella responsabilita\u0027 per dissesto. Le sanzioni c.d. di status\ndiscendono dunque non dalla volonta\u0027 del giudice, ma dalla volonta\u0027\ndel legislatore, sulla quale la volizione giudiziale, una volta\nespressasi sull\u0027an della responsabilita\u0027, non puo\u0027 incidere. Ne\nconsegue che la decisione del giudice contabile, una volta accertata\nla responsabilita\u0027 dell\u0027ex amministratore dell\u0027Ente locale da\ndissesto, ha e deve avere, riguardo alle misure c.d. interdittive\n(quelle qui in esame), una chiara portata meramente dichiarativa\ndella voluntas legis e dunque deve limitarsi all\u0027accertamento della\nsussistenza dei presupposti per il divieto previsto dalla legge,\nrestando la relativa declaratoria-applicazione compito dell\u0027autorita\u0027\namministrativa competente». Cio\u0027 premesso sulla portata dell\u0027azione\ndel giudice contabile rispetto agli effetti di legge sullo status, il\ngiudizio sottoposto all\u0027esame della Sezione attiene - per la parte di\ncui si discute - all\u0027accertamento di responsabilita\u0027 per «aver\ncontribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive\nche commissive, al verificarsi del dissesto finanziario» e, dunque,\ndei presupposti per poter poi irrogare (il giudice contabile) la\nsanzione pecuniaria nei termini edittali (da cinque a venti volte la\nretribuzione mensile lorda) previsti dalla norma, mentre l\u0027ulteriore\ndivieto di ricoprire cariche e, dunque, quella che viene\nimpropriamente indicata come sanzione sullo status politico degli\namministratori e\u0027 un effetto ultroneo ed automatico che consegue\nall\u0027accertamento dei presupposti (responsabilita\u0027) da parte della\nCorte dei conti, ma che viene poi materialmente disposto con\nprovvedimento amministrativo da altra autorita\u0027 competente, la quale,\nstando al dato testuale della norma, non ha pero\u0027 alcuna\ndiscrezionalita\u0027 in merito all\u0027an e al quantum temporale della\n«sanzione» (personale) da irrogare. \n Da questi elementi discende, dunque, l\u0027esame sulla rilevanza\ndell\u0027eccezione e del relativo profilo d\u0027incostituzionalita\u0027 della\nnorma. \n A tal fine occorre evidenziare che dalla natura meramente\ndichiarativa del provvedimento (e dal relativo accertamento della\nsussistenza dei presupposti) discende l\u0027effetto automatico relativo\nallo status, rispetto al quale l\u0027autorita\u0027 amministrativa preposta e\u0027\ntenuta ad adottare il relativo provvedimento senza alcun potere\ndecisionale. Ora, la circostanza che la pronuncia del giudice\ncontabile incida solo in via mediata sull\u0027irrogazione della sanzione\nrelativa allo status, non elimina di per se\u0027 la rilevanza della\nquestione ai fini della decisione, considerato che l\u0027effetto primo e\ndiretto e\u0027 proprio l\u0027accertamento dei presupposti di legge per\nl\u0027applicazione delle condizioni di status, rispetto alle quali la\nCorte di cassazione ha appunto chiarito che esse discendono dalla\nvolonta\u0027 del legislatore «sulla quale la volizione giudiziale, una\nvolta espressasi sull\u0027an della responsabilita\u0027, non puo\u0027 incidere».\nDunque, le limitazioni di status cosi\u0027 congeniate si configurano di\nfatto come un procedimento bifasico, la prima parte sull\u0027accertamento\ndei presupposti di fatto e di diritto di natura giurisdizionale\nrimessa alla Corte dei conti e quella successiva di mera\ndeterminazione sull\u0027incandidabilita\u0027 (e divieto di ricoprire cariche)\nin termini fissi e non modulabili di competenza dell\u0027autorita\u0027\namministrativa. Seguendo tale impostazione, l\u0027unico momento nel quale\ngli effetti pregiudizievoli dell\u0027accertamento (dell\u0027unico\naccertamento a duplice effetto sanzionatorio, pecuniario e di status)\npossono essere censurati di incostituzionalita\u0027 e\u0027 proprio il\ngiudizio dinanzi alla Corte dei conti che non puo\u0027 non tener conto -\nai fini dell\u0027eccezione - degli effetti di legge consequenziali al\nproprio decisum, ancorche\u0027 poi irrogati da un\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n Ne\u0027 potrebbe il giudice contabile scindere i due momenti\ndisconoscendo - ai fini della rilevanza - gli effetti che la legge\ncollega espressamente al proprio accertamento, nel rispetto del\nrapporto necessario tra protasi ed apodosi. \n Peraltro, per come la norma e\u0027 strutturata, emerge che\nl\u0027accertamento della Corte dei conti sul contributo al dissesto\nfinanziario ha come primo effetto voluto dal legislatore e vincolato\nalla pronuncia (seppur poi irrogato da altro soggetto) proprio il\ndivieto di ricoprire determinate cariche pubbliche e solo\nsuccessivamente (ultimo capoverso del comma 5) la sanzione\npecuniaria. Quindi, essendo la condizione di status l\u0027elemento\nprincipale che consegue al provvedimento che accerta la\nresponsabilita\u0027 delle condotte, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale della norma rileva necessariamente ai fini della\ndecisione, non potendosi separare l\u0027accertamento (prima) dai suoi\neffetti (poi) sulla condizione di status (sebbene mediati dal\nprovvedimento amministrativo), essendo effetto consequenziale e non\ndiscrezionale («l\u0027incandidabilita\u0027 non e\u0027 una \"sanzione di status\",\nma e\u0027 un effetto ex lege che limita il diritto (costituzionalmente\ngarantito a ogni cittadino dall\u0027art. 51 Cost.) all\u0027elettorato\npassivo, in un delicato bilanciamento con altri principi\ncostituzionali sanciti dagli artt. 54 e 97 Cost. Quando la norma che\npone il divieto, prescrive, ai fini dell\u0027applicazione, la\ncomunicazione all\u0027autorita\u0027 amministrativa, a questa compete il\npotere-dovere di procedere in conformita\u0027», cfr. Corte dei conti,\nsentenza Sez. II App., n. 173 del 26 giugno 2023). \n Ne\u0027 potrebbe superarsi la rilevanza della questione - in questa\nsede - sulla considerazione che l\u0027incostituzionalita\u0027 della norma\npotrebbe essere fatta valere successivamente a valle dell\u0027adozione\ndell\u0027atto amministrativo sull\u0027incandidabilita\u0027, nella fase di\neventuale impugnazione. Infatti, partendo dal concetto di unicita\u0027\ndell\u0027accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la\ncondotta tenuta dall\u0027amministratore ed il conseguente dissesto e\nall\u0027effetto «automatico previsto dalla legge, cosi\u0027 da non rendere\nnecessaria una declaratoria («comando») del giudice», come indicato\ndalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, viene in evidenza che\nil momento topico nel quale l\u0027eccezione assume rilevanza e\u0027 proprio\nquello nel quale la condotta degli amministratori viene giudicata e\nrispetto alla quale l\u0027eccezione di incostituzionalita\u0027 della norma,\nper violazione del principio di ragionevolezza non prevedendo una\nsanzione di status con termini differenziati rispetto alle singole\ncondotte in luogo del termine fisso decennale, assume la rilevanza\nnei termini piu\u0027 ampi. \n In tal senso, l\u0027eccezione sollevata ha rilievo in questa sede\ncontabile perche\u0027 la violazione dell\u0027art. 3 (in rapporto anche con\nl\u0027art. 51) della Costituzione e\u0027 riferita proprio alla necessita\u0027 di\nancorare l\u0027estensione temporale delle limitazioni sullo status\n(effetto automatico che non necessita del comando del giudice) alle\ncondotte, il cui accertamento unico avviene dinanzi alla Corte dei\nconti e, dunque, in tale momento - anche ai fini accertativi del\ncontributo causale (e delle sue modalita\u0027) - gli effetti di legge (e\nil relativo parametro di costituzionalita\u0027) incidono sulla decisione. \n Peraltro, anche a voler ritenere che l\u0027effetto di legge sullo\nstatus non sia una conseguenza diretta della pronuncia del giudice\ncontabile, ma un effetto «indiretto» dell\u0027accertamento, in ogni caso\nla questione sarebbe rilevante, dovendosi necessariamente riferire la\nvalutazione sulla costituzionalita\u0027 delle norme da applicare a tutti\ngli effetti che la decisione genera. \n Quanto alla non manifesta infondatezza si evidenzia che\ndall\u0027impostazione della «interpretazione adeguatrice» della sentenza\ndella Corte costituzionale n. 356 del 1996 («le leggi non si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile darne\ninterpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di\ndarne), ma perche\u0027 e\u0027 impossibile darne interpretazioni\ncostituzionali», cfr. § 4) e dalla successiva previsione della\nnecessita\u0027 di «verificare, prima di sollevare la questione di\ncostituzionalita\u0027, la concreta possibilita\u0027 di attribuire alla norma\ndenunciata un significato diverso da quello censurato e tale da\nsuperare i prospettati dubbi di legittimita\u0027 costituzionale» (ord.\n322/2001, penultimo cpv. della parte in fatto e diritto) si e\u0027\npassati alla tesi contenuta nella sentenza n. 235/2014 (secondo cui\nla non condivisione della possibile soluzione ermeneutica conforme a\nCostituzione, in quanto sufficientemente argomentata, «non rileva\npiu\u0027 in termini di inammissibilita\u0027 - ma solo, in tesi, di eventuale\nnon fondatezza - della questione in esame», cfr. § 5 del considerato\nin diritto) e a quella della sentenza n. 262 del 2015 («ai fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 della questione, e\u0027 sufficiente che il giudice a\nquo esplori la possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme alla Carta\nfondamentale e, come avviene nel caso di specie, la escluda\nconsapevolmente», cfr. § 2.3 del considerato in diritto), per\napprodare ai principi indicati nella sentenza n. 42 del 2017 (§ 2.2\ndel considerato in diritto, secondo cui «Se, dunque, \"le leggi non si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile darne\ninterpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di\ndarne)\" (sentenza n. 356 del 1996), cio\u0027 non significa che, ove sia\nimprobabile o difficile prospettarne un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, la questione non debba essere\nscrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo le predette\ncondizioni, si rivela, come nella specie, necessario, pure solo al\nfine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata\ndal giudice rimettente sia invece possibile»). Sulla base di tali\ncriteri deve essere scrutinata la domanda sulla legittimita\u0027\ndell\u0027art. 248, comma 5 del TUEL per violazione dell\u0027art. 3, della\nCostituzione, laddove ha previsto l\u0027effetto di legge\ndell\u0027incandidabilita\u0027 e il divieto di ricoprire determinate cariche\nper un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla\nnatura gravemente colposa o dolosa della condotta (o dell\u0027entita\u0027 del\ncontributo causale all\u0027evento dissesto). \n Sul punto occorre premettere che il vaglio di costituzionalita\u0027\nrichiesto ha come punto di riferimento indiscutibile l\u0027uso del potere\ndiscrezionale del Parlamento su cui non e\u0027 previsto alcun sindacato\n(art. 28 della legge n. 87 del 1953), quindi ben potrebbe il\nlegislatore prevedere - in linea astratta - la contrazione dei\ndiritti di elettorato passivo per un periodo di dieci anni quale\nmisura afflittiva e, ancor di piu\u0027, special preventiva per il danno\nche gli amministratori hanno provocato (rectius contribuito a\nprovocare) con il dissesto dell\u0027ente. Tuttavia, tale limitazione e\u0027\nestremamente pervasiva andando ad incidere sui diritti riconosciuti\ndall\u0027art. 51 della Costituzione - in tanto e\u0027 ammissibile in quanto\nsia conforme al principio di ragionevolezza, avendo anche riguardo al\nmodo in cui il legislatore ha normato situazioni simili. \n In questo senso vengono in rilievo alcune fattispecie\nrappresentative di casi simili, ma con discipline diverse, che\ndenoterebbero una disparita\u0027 di trattamento; in particolare: \n da un lato alcune difese hanno richiamato la previsione\ndell\u0027art. 248, comma 5-bis, del TUEL che, con riferimento ai\nrevisori, prevede un termine massimo della sanzione e, dunque, la sua\nmodulabilita\u0027; \n dall\u0027altro lato vengono in rilievo le previsioni del decreto\nlegislativo n. 235/2012 in tema di incandidabilita\u0027 (la cui relativa\ngiurisprudenza costituzionale era stata indicata in alcuni precedenti\npronunce, a supporto del rigetto dell\u0027eccezione\nd\u0027incostituzionalita\u0027). \n Quanto alla previsione di un limite massimo del divieto di\nricoprire cariche (e, dunque, modulabile) per i membri del collegio\ndei revisori, si ritiene che il termine di paragone sia privo di\npregio, considerato che diversi sono i ruoli svolti\ndall\u0027amministratore e dal revisore e diversa e\u0027 la responsabilita\u0027\nche le due figure rivestono nelle dinamiche dell\u0027ente. Il revisore,\ninfatti, sebbene dotato di specifiche competenze professionali, e\u0027\ncomunque un soggetto che svolge funzione di ausilio e di controllo\ndell\u0027attivita\u0027 posta in essere dagli amministratori i quali,\navvalendosi dell\u0027attivita\u0027 degli uffici tecnici, gestiscono la cosa\npubblica, avendo il potere e relativo dovere di operare per il\nmeglio, in condizioni ordinarie, e con particolare oculatezza per il\nrisanamento, nella gestione di crisi dell\u0027ente (quale la condizione\ndi predissesto, con piano di riequilibrio approvato, di cui si\ndiscute). La diversa qualifica soggettiva (e di funzioni) configura\ndunque fattispecie che non sono in alcun modo sovrapponibili. \n Quanto invece all\u0027eccepita incostituzionalita\u0027 riferita a\ngradualita\u0027 sanzionatoria, proporzionalita\u0027, ragionevolezza della\nsanzione, nonche\u0027 disparita\u0027 di trattamento previsti dall\u0027art. 3\ndella Costituzione, si osserva che il termine fisso decennale\nindicato, di per se\u0027, non ha alcun rilievo o profilo di\nincostituzionalita\u0027, essendo un termine (pari a due consiliature\ncomplete) evidentemente ritenuto congruo dal legislatore\nnell?esercizio della sua discrezionalita\u0027 normativa. \n In merito, peraltro, non puo\u0027 non indicarsi il ruolo centrale che\nassume nell\u0027ordinamento - e, di riflesso, nella previsione\nsanzionatoria - il bilancio dello Stato (alla cui tutela la norma e\u0027\norientata), a cui concorre necessariamente quello dei singoli enti\nlocali, anche alla luce del principio di equita\u0027 intragenerazionale e\nintergenerazionale a cui l\u0027equilibrio del bilancio e\u0027 preposto (Corte\ncost. sent. n. 18/2019, sent. n. 115/2020, sent. n. 246/2021),\nincidente altresi\u0027 sul legame fiduciario che caratterizza il mandato\nelettorale e la rappresentanza democratica degli eletti (Corte cost.\nsent. n. 228/2017) e in ragione della necessita\u0027 per l\u0027amministratore\ndi porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon\nandamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una\noculata e proficua spendita delle risorse della collettivita\u0027 (in tal\nsenso, Corte cost. sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019).\nQuindi, in adesione a tale impostazione la previsione incisiva sullo\nstatus personale prevista dal legislatore (preclusione a ricoprire\ncariche per dieci anni) - confortata dalla giurisprudenza\ncostituzionale - non presenterebbe profili di incostituzionalita\u0027\nladdove messa in relazione solamente con il bilancio dello Stato,\natteso che esso ha comunque un ruolo fondamentale superindividuale\ndestinato ad incidere sulla vita dell\u0027intera cittadinanza e in\ntermini intragenerazionali, rispetto al quale l\u0027interesse del singolo\n(nei cui confronti sono state accertate delle responsabilita\u0027)\nsarebbe recessivo, con l\u0027effetto che la limitazione del diritto\ncostituzionale all\u0027elettorato passivo troverebbe ragionevole\ngiustificazione nell\u0027esigenza di tutelare l\u0027equilibrio di bilancio. \n Tuttavia, se letta nel sistema della incandidabilita\u0027 ex lege,\nallora la previsione dell\u0027art. 248, comma 5, TUEL si evidenzia per\nalcune peculiarita\u0027 di fondo che non sono giustificate dalla\npreminenza del bilancio dello Stato e dell\u0027equilibrio a cui esso e\u0027\norientato (art. 97 Cost.) e che stridono con il rispetto dei criteri\ndi gradualita\u0027 «sanzionatoria», proporzionalita\u0027, ragionevolezza,\nnonche\u0027 di parita\u0027 di trattamento ai quali la stessa discrezionalita\u0027\ndel legislatore deve conformarsi. \n In particolare, fermi restando i principi espressi dalla\ngiurisprudenza costituzionale, appare non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale laddove prospetta come\nirragionevole la previsione di una automatica incandidabilita\u0027 (e\ndivieto di ricoprire cariche) per un termine fisso di dieci anni per\nuna condotta, anche di natura gravemente colposa, che abbia non\n«determinato» (come nella versione originaria della disposizione,\nrispetto alla quale l\u0027eccezione d\u0027incostituzionalita\u0027 avrebbe assunto\ndiverso rilievo), ma anche solo «contribuito» - peraltro senza limiti\ndi tempo - al dissesto dell\u0027ente. \n Vengono infatti unificate ai fini dell\u0027incandidabilita\u0027, violando\nirragionevolmente il principio di parita\u0027 di trattamento e di\nproporzionalita\u0027, le condotte connotate da dolo che abbiano\ndeterminato con contributo estensivamente incisivo e protratto nel\ntempo il dissesto dell\u0027ente con quelle condotte, invece, connotate da\ncolpa grave, circoscritte magari a singoli episodi risalenti nel\ntempo (anche a consiliature antecedenti un eventuale piano di\nriequilibrio finanziario), ma che secondo la nuova formulazione\nabbiano comunque «contribuito», ancorche\u0027 in maniera minima, al\ndissesto dell\u0027ente. La previsione di una incandidabilita\u0027 (divieto di\nricoprire cariche) decennale, ancorche\u0027 non sia configurabile come\nsanzione nei termini indicati dalla giurisprudenza, in ogni caso\nincide inevitabilmente nella vita (e, dunque, sui diritti\ncostituzionalmente garantiti) degli amministratori e, pertanto,\nl\u0027effetto ex lege previsto dal legislatore deve rientrare nel\nparametro della ragionevolezza riferita, da un lato, al diritto\nall\u0027elettorato passivo di cui all\u0027art. 51 cost. e, dall\u0027altro, alla\ntutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54 e 97,\ndella Costituzione. \n Sul punto, la giurisprudenza costituzionale - relativa al profilo\ndella sanzione personale (disciplinare), ma ragionevolmente valevole\nalla fattispecie di cui si discute attesa la eadem ratio sostanziale\nche le caratterizza - ha indicato che il requisito della\nproporzionalita\u0027 «puo\u0027, normalmente, essere soddisfatto soltanto da\nuna valutazione individualizzata della gravita\u0027 dell\u0027illecito, alla\nquale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata (su questo\ncorollario del principio di proporzionalita\u0027 rispetto a ogni\ntipologia di sanzione, sentenza n. 112 del 2019, punto 8.1.4. del\nConsiderato in diritto, nonche\u0027 - in materia penale - sentenza n. 197\ndel 2023, punti 5.2.1. e 5.5.1. del Considerato in diritto). Le\nsanzioni fisse sono, per contro, tendenzialmente in contrasto con\nquesto principio, a meno che - come questa Corte ha ritenuto nel caso\ndeciso con la sentenza n. 197 del 2018 (punto 8 del Considerato in\ndiritto) - esse risultino non manifestamente sproporzionate rispetto\nall\u0027intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie\nastratta dell\u0027illecito sanzionato (ancora in materia penale, sentenze\nn. 195 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; n. 94 del\n2023, punto 13 del Considerato in diritto; n. 222 del 2018, punto\n7.1. del Considerato in diritto; nonche\u0027, in materia di sanzioni\namministrative, sentenze n. 40 del 2023, punto 5.2. del Considerato\nin diritto; n. 266 del 2022, punto 5.4.3. del Considerato in diritto;\nn. 185 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto). Al di fuori di\nquesta ipotesi, che presuppone un certo grado di omogeneita\u0027 della\nfattispecie astratta sotto il profilo della gravita\u0027 delle condotte a\nessa riconducibili, il corollario dell\u0027individualizzazione della\nsanzione esige una gradualita\u0027 della risposta, affinche\u0027 essa possa\nrisultare adeguata al concreto disvalore della condotta» (Corte cost.\nsentenza n. 51/2024, § 3.3.1 del considerato in diritto). \n Inoltre, tale irragionevolezza emergerebbe anche dal raffronto\ncon altre fattispecie. Sul punto si osserva che lo stesso TUEL\nprevede, all\u0027art. 143, comma 11, l\u0027ipotesi d\u0027incandidabilita\u0027 per gli\namministratori, relativa allo scioglimento dei consigli comunali e\nprovinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di\ncondizionamento di tipo mafioso o similare, disponendo espressamente,\nfatte salve misure interdittive o accessorie, che «gli amministratori\nresponsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di\ncui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni\nper la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il\nParlamento europeo nonche\u0027 alle elezioni regionali, provinciali,\ncomunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali\nsuccessivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita\u0027\nsia dichiarata con provvedimento definitivo». Tale fattispecie\nricorre nell\u0027ipotesi, disciplinata dal primo comma dell\u0027art. 143,\nallorquando «emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su\ncollegamenti diretti o indiretti con la criminalita\u0027 organizzata di\ntipo mafioso o similare degli amministratori di cui all\u0027articolo 77,\ncomma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da\ndeterminare un\u0027alterazione del procedimento di formazione della\nvolonta\u0027 degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere\nil buon andamento o l\u0027imparzialita\u0027 delle amministrazioni comunali e\nprovinciali, nonche\u0027 il regolare funzionamento dei servizi ad esse\naffidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante\npregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica». \n Oltre questa fattispecie viene in rilievo anche l\u0027ipotesi di cui\nal decreto legislativo n. 235/2012. In particolare, con riferimento\nagli enti locali, l\u0027art. 10 prevede l\u0027incandidabilita\u0027 alle elezioni\nprovinciali, comunali e circoscrizionali e comunque il divieto di\nricoprire la carica di amministratore (sindaco, assessore,\nconsigliere, etc.), per coloro che hanno riportato condanne\ndefinitive per fattispecie delittuose di particolare rilievo sociale\n(associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, in\ntema di immigrazione e terrorismo, diverse ipotesi di delitti\ncompiuti da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,\nquali peculato, concussione, corruzione, etc.), oltre alle ipotesi di\ncondanna definitiva per delitti non colposi con condanna non\ninferiore a due anni di reclusione e alle ipotesi di applicazione\ndefinitiva di misura di prevenzione per appartenenza ad associazioni\n(tra cui quella di tipo mafioso). Rispetto a tali ipotesi, tuttavia,\nl\u0027art. 15, comma 3, prevede che «La sentenza di riabilitazione, ai\nsensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, e\u0027 l\u0027unica\ncausa di estinzione anticipata dell\u0027incandidabilita\u0027 e ne comporta la\ncessazione per il periodo di tempo residuo». \n Dunque, il legislatore, pur di fronte ad ipotesi di condanna\ndefinitiva per delitti che incidono significativamente nella vita\ndella pubblica amministrazione (si pensi oltre all\u0027ipotesi dell\u0027art.\n416-bis c.p. anche al peculato, concussione o corruzione), prevede la\npossibilita\u0027 di limitare l\u0027incandidabilita\u0027 e, cosi\u0027, restituire al\ncondannato il diritto elettorale passivo, tramite l\u0027istituto della\nriabilitazione. Per contro, tale possibilita\u0027 di porre fine\nall\u0027incandidabilita\u0027 e\u0027 preclusa nell\u0027ipotesi in cui un\namministratore, a titolo di colpa grave, con la propria condotta\nanche risalente nel tempo, abbia «contribuito» al dissesto dell\u0027ente.\nTale disparita\u0027 di trattamento sembra indicare la non manifesta\ninfondatezza dell\u0027eccezione di incostituzionalita\u0027 della norma,\nrispetto al parametro dell\u0027art. 3 della Costituzione, sollevata in\ngiudizio. Se nelle due fattispecie indicate la contrazione del\ndiritto di elettorato passivo trova una sua necessaria\ngiustificazione costituzionale con riferimento a quelle omissioni che\nincidono o sulle condizioni morali degli amministratori\n(incandidabilita\u0027 ai sensi del dereto legislativo n. 235/2012,\nrelativa a condanne definitive) o a responsabilita\u0027 relative a\ninfiltrazioni mafiose (art. 143, comma 11, TUEL), la stessa misura\nappare irragionevole - considerato che viene applicata in misura\nfissa e non graduata - rispetto ad ipotesi in cui non solo manca\nl\u0027incisivita\u0027 dell\u0027infiltrazione mafiosa (elemento che inquina\nl\u0027intero apparato amministrativo non solo da un punto di vista\neconomico, ma anche morale e di rispetto della legalita\u0027) o\nl\u0027accertamento definitivo di reati associativi o connessi con la\nfunzione pubblica esercitata a danno dell\u0027amministrazione stessa, ma\naddirittura si potrebbe assistere a condotte risalenti nel tempo (non\nessendo piu\u0027 previsto il termine degli ultimi cinque anni),\ncaratterizzate da colpa grave (espressione Dell\u0027incapacita\u0027 di\namministrare) e che hanno meramente «contribuito» al dissesto,\neventualmente anche in maniera marginale (in luogo del precedente\n«determinato»). Rispetto alla stessa norma, dunque, il termine fisso\nd\u0027incandidabilita\u0027 (o divieto di ricoprire determinate cariche) per\ndieci anni appare irragionevole laddove unifica sia ipotesi di colpa\ngrave che dolo, nonche\u0027 condotte «determinanti» con quelle che\nesprimono un mero «contributo», senza alcuna possibilita\u0027 di\ndistinzione e di graduazione. Inoltre, proprio perche\u0027 il profilo di\nincostituzionalita\u0027 ai fini della non manifesta infondatezza deve\nessere vagliato alla luce di discipline simili, non appare sorretto\nda proporzionalita\u0027 la previsione di incandidabilita\u0027 per un periodo\ndi dieci anni per gli amministratori che hanno solo «contribuito»\nanche in un tempo remoto e a titolo di colpa grave, senza alcuna\npossibilita\u0027 di emendazione, a fronte di ipotesi in cui pur in\npresenza di condanna in sede penale (es. ex art. 10, decreto\nlegislativo n. 235/2012) con conseguente incandidabilita\u0027, e\u0027\nprevista la possibilita\u0027 di poter tornare a far parte dell\u0027elettorato\npassivo, grazie alla sentenza di riabilitazione ex artt. 178 ss. c.p. \n In altri termini, il principio di ragionevolezza e\nproporzionalita\u0027 nella previsione dell\u0027art. 248, comma 5, TUEL non\nappare rispettato, laddove viene trattata con maggior rigore la\nsemplice ipotesi di colpa grave per un mero contributo causale al\ndissesto, ancorche\u0027 risalente nel tempo (con incandidabilita\u0027\nassoluta per dieci anni) rispetto alle ipotesi, ad esempio, di\ncondanna definitiva per reati di associazione mafiosa o contro la\npubblica amministrazione, per le quali e\u0027 prevista la possibilita\u0027 di\nriabilitazione. \n Peraltro, la stessa norma appare irragionevole e contraddittoria\nsotto un altro profilo. Infatti, ove si ritenesse non irragionevole\nil divieto di ricoprire determinate cariche per dieci anni degli\namministratori che hanno contribuito al dissesto dell\u0027ente, rispetto\na condotte che incidono sulla stessa moralita\u0027 ed onesta\u0027 dei\nmedesimi e che vedono la possibilita\u0027 di ridurre o far cessare\nl\u0027incandidabilita\u0027, in ragione della prevalenza delle esigenze di\ntutela del bilancio potenzialmente pregiudicato dalla mala gestio\ndegli amministratori, si\u0027 da evitare che continuino ad amministrare,\nviene in rilievo la circostanza che agli stessi e\u0027 preclusa la\npossibilita\u0027 per dieci anni di ricoprire la carica di assessore, di\nrevisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali\npresso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ma\npossono essere eletti Sindaci e quindi gestire non la singola\nattivita\u0027 delegata, ma l\u0027intera amministrazione comunale. \n Per tali ragioni l\u0027impossibilita\u0027 di interpretare secondo\nCostituzione la norma induce a prospettare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 248, comma 5, decreto\nlegislativo n. 267/2000, laddove dispone per gli amministratori il\ndivieto di ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di\nenti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,\nistituzioni ed organismi pubblici e privati (e per i sindaci le altre\nspecifiche incandidabilita\u0027), per un periodo fisso di dieci anni e\nnon graduabile, a fronte di condotte che abbiano contribuito al\ndissesto dell\u0027ente, sia a titolo di dolo che di colpa grave. \n 7. Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 134\nCostituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono\ndichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 248, comma 5, del decreto\nlegislativo n. 267/2000 sopra prospettate, e deve di conseguenza\ndisporsi la sospensione del giudizio in oggetto, tenuto conto anche\ndell\u0027opportunita\u0027 di procedere alla trattazione unitaria di tutte le\nposizioni, ordinando l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e gli altri adempimenti a cura della Cancelleria di\ncui al dispositivo. \n 8. Le spese del giudizio saranno liquidate alla definizione\nintegrale del merito della presente controversia. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in\ncomposizione monocratica, non definitivamente pronunciando con\nriferimento al giudizio ex art. 133 c.g.c. relativo a giudizio\nsanzionatorio iscritto al n. 24057 del Registro di Segreteria. \n Visti l\u0027art. 134 Costituzione e l\u0027articolo 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87. \n Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento\nagli artt. 3 e 51 della Costituzione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 248, comma 5, del decreto legislativo n.\n267/2000, prospettate nei termini di cui in motivazione. \n Ordina la sospensione del giudizio; \n Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: \n all\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n alla notificazione della presente ordinanza alle parti in\ncausa, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei\nministri; \n alla comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle\nCamere del Parlamento; \n ad ogni altro adempimento di competenza. \n Spese del giudizio al definitivo. \n Cosi\u0027 deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13\ngennaio 2025. \n \n Il Giudice: Tarantelli","elencoNorme":[{"id":"62421","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero_legge":"267","descrizionenesso":"","legge_articolo":"248","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art248"}],"elencoParametri":[{"id":"79139","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79140","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"51","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54593","num_progressivo":"","nominativo_parte":"M. 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