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E. , nat. in ... il ... libera, assente; \n    difeso  di  fiducia  dall\u0027avv.  Stefano  Magherini  del  Foro  di\nFirenze; \n    imputata del: \n        reato di cui all\u0027art. 7, comma 1,  decreto-legge  28  gennaio\n2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,\nn. 26 poiche\u0027, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui\nall\u0027art. 3, decreto-legge cit. (c.d. «reddito di  cittadinanza»),  in\nassenza dei requisiti previsti dalla normativa, rendeva dichiarazioni\nfalse, attestanti dati non veritieri ed ometteva informazioni  dovute\nrilevanti ai sensi dell\u0027art. 2, in particolare: \n          in data ...  presentava  apposita  domanda  (protocollo  n.\nINPS-RDC- ...) al cui  interno  veniva  richiamata  la  dichiarazione\nsostitutiva unica (valida per  l\u0027ISEE  e  sottoscritta  in  data  ...\nomettendo di indicare redditi relativi all\u0027anno  2018  imputabili  ad\naltri componenti del nucleo familiare in cui la stessa si e\u0027 venuta a\ntrovare, ovvero: \n1) al momento della compilazione della  citata  DSU  in  data  ...  ,\nindicava di essere l\u0027unica componente  del  nucleo  familiare  e  non\nindicava i redditi da pensione e patrimoni del proprio padre G. M.  ,\nindividuati rispettivamente in \u0026#x20ac; 32.054,23 ed \u0026#x20ac; 371.813,36, \n2) al momento della presentazione  della  domanda,  risultava  essere\nresidente presso l\u0027abitazione di B. A. e di conseguenza non  indicava\ni redditi e i patrimoni di B. A. , individuati in almeno \u0026#x20ac; 55.911,00,\nche avrebbero innalzato il valore ISEE ad almeno 23.679,80, ben sopra\nil requisito di legge. \n    All\u0027esito di cio\u0027 percepiva un importo pari a \u0026#x20ac; 4.000,00. \n    Fatto commesso in ... il ... \n    sentite le parti; \n    premesso che: \n        G. G. E. era rinviata a giudizio con decreto del  Gup  del  5\nmaggio 2022 per il reato di cui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019; \n        nel corso del  dibattimento  le  parti  hanno  concordato  la\nproduzione degli  atti  d\u0027indagine  e  di  ulteriori  documenti,  con\nrinuncia all\u0027audizione dei testimoni; \n    all\u0027udienza  del  28  ottobre  2024  le  parti  illustravano   le\nrispettive  conclusioni.  In  particolare,  il   pubblico   ministero\nchiedeva  la  condanna  dell\u0027imputata,  previo  riconoscimento  delle\ncircostanze attenuanti generiche,  alla  pena  di  anni  uno  e  mesi\nquattro di reclusione; il difensore chiedeva  la  sostituzione  della\npena detentiva con i lavori di pubblica utilita\u0027 (all\u0027udienza del  24\nfebbraio 2025 era depositata la necessaria procura speciale); \n        all\u0027udienza odierna, cui il  processo  era  rinviato  per  le\neventuali repliche, le parti vi rinunciavano; \n    rilevato che: \n        A) dagli atti e documenti acquisiti e\u0027 emerso che in data ...\nl\u0027attuale imputata  presentava  una  domanda  per  ottenere  il  c.d.\n«reddito  di  cittadinanza»  e   alla   stessa   era   associata   la\ndichiarazione sostitutiva unica gia\u0027  dalla  medesima  presentata  in\ndata .... In tale DSU la prevenuta aveva dichiarato di essere l\u0027unica\ncomponente del proprio nucleo familiare, che il proprio  reddito  nel\n2018 era stato nullo e che il suo  patrimonio  era  pressoche\u0027  nullo\n(constava del solo saldo di conto corrente, di poche decine di euro).\nSulla base di tali dati, ricorrendone le condizioni, il beneficio era\nriconosciuto e l\u0027imputata percepiva l\u0027importo mensile di  \u0026#x20ac;  500  per\notto mensilita\u0027, da ... a ... per totali \u0026#x20ac; 4.000. \n    La successiva attivita\u0027 d\u0027indagine posta in essere dalla  Guardia\ndi finanza nel gennaio .... consentiva di accertare che  in  realta\u0027,\nalla data del ..., del nucleo familiare  dell\u0027imputata  faceva  parte\nanche il padre G. M. (nato il...), il quale nel 2018 aveva  percepito\nun reddito da pensione di circa \u0026#x20ac; 32.000 (sostanzialmente analogo era\nstato il reddito del 2019) ed era inoltre proprietario della casa  di\nabitazione del nucleo familiare in localita\u0027 ... (del valore di circa\n\u0026#x20ac; 370.000). \n    Dunque, dichiarando di  essere  l\u0027unica  componente  del  proprio\nnucleo familiare e cosi\u0027 occultando la presenza nel nucleo del padre,\ncon il relativo reddito e il relativo patrimonio,  l\u0027imputata  faceva\nfigurare la sussistenza dei requisiti  per  accedere  al  reddito  di\ncittadinanza, di cui concretamente percepiva otto mensilita\u0027 e a  cui\nnon aveva viceversa diritto (nell\u0027an prima ancora che nel quantum). \n    La condotta era chiaramente finalizzata ad ottenere indebitamente\nil beneficio, non essendovi altro motivo plausibile per occultare  la\npresenza del familiare. \n    B) Alla luce di quanto precede risulta certa  la  responsabilita\u0027\ndell\u0027imputata per il reato ascrittogli. \n    Peraltro alla stessa  conclusione  si  giungerebbe  anche  avendo\nriguardo non al momento della presentazione e la DSU  poi  richiamata\n(... ), ma a quello della presentazione della domanda del reddito  di\ncittadinanza (... ). A tale data l\u0027imputata faceva  ormai  parte  del\nnucleo familiare di tale B. A. e conviveva con la stessa e una minore\nin localita\u0027...; la B. era titolare di un reddito di circa 53.000  \u0026#x20ac;,\nper  cui  -  anche  considerando  tale  situazione  -  difettavano  i\nrequisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza. \n    C) Il fatto non puo\u0027 ritenersi di particolare tenuita\u0027  ai  sensi\ndell\u0027art. 131-bis c. p.,  neppure  tenendo  conto  del  comportamento\nsuccessivo ai fatti  (restituzione  all\u0027Inps  di  complessivi  \u0026#x20ac;  600\ncirca), come ora consentito a seguito delle modifiche apportate  alla\ncitata norma dal decreto legislativo n. 150/2022. \n    L\u0027offesa non puo\u0027 infatti ritenersi di particolare  tenuita\u0027,  in\nragione della non lieve discrasia tra il reddito effettivo del nucleo\nfamiliare  e  quello  oggetto  della  falsa  dichiarazione,   nonche\u0027\ndell\u0027effettiva  percezione  da  parte  dell\u0027imputata   di   4.000   \u0026#x20ac;\ncomplessivi. \n    D)  All\u0027imputata  possono  essere  riconosciute  le   circostanze\nattenuanti generiche in considerazione della parziale restituzione in\npiu\u0027 tranches degli importi indebitamente percepiti,  delle  relative\ncondizioni soggettive (dalla certificazione prodotta risulta  che  e\u0027\nseguita dal ... dal ... per disturbo depressivo tipo bipolare  e  per\ndipendenza da alcool) e  del  percorso  finora  effettuato  (...  era\nastinente da alcool da circa dieci mesi). \n    E) quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio,  per\npoter addivenire ad  una  corretta  decisione  appare  necessario  il\npronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita\u0027\ncostituzionale della norma di cui all\u0027art. 7, comma 1,  decreto-legge\nn. 4/2019 nella parte in cui prevede la punizione «con la  reclusione\nda due a sei anni» anziche\u0027 «con la reclusione  da  sei  mesi  a  tre\nanni» (o, in subordine, «con la reclusione da sei mesi a sei anni»); \n    cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n    1.1  Il  delitto  in  contestazione  si  e\u0027  consumato  nell\u0027...,\nallorche\u0027 era in vigore  il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4\n(Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di\npensioni), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.\n26. \n    1.2 Successivamente, nell\u0027ambito di una piu\u0027 articolata  riforma,\nla legge n. 197/2022, all\u0027art. 1, comma 318, ha  abrogato  l\u0027art.  7,\ndecreto-legge n. 4/2019, a decorrere pero\u0027 dal 1° gennaio 2024. \n    Come  rilevato   anche   dalla   Corte   di   cassazione   «prima\ndell\u0027indicata data, il legislatore e\u0027 intervenuto per  modificare  la\nprevisione  di  cui  si  discute,  la  quale,  proprio  con  riguardo\nall\u0027abrogazione  anche  delle  disposizioni  penali,  era  stata   in\ndottrina ritenuta frutto di una mera \"svista\" [...] e\u0027 stato  emanato\nil decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante  «misure  urgenti  per\nl\u0027inclusione e l\u0027accesso al mondo del  lavoro»,  conv.,  con  modif.,\ndalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Dopo aver riproposto,  all\u0027art.  8,\ncommi 1 e  2,  previsioni  incriminatrici  per  le  false  od  omesse\ncomunicazioni concernenti l\u0027ottenimento o il mantenimento  dei  nuovi\nbenefici economici previsti  dagli  articoli  3  e  12  della  legge,\nprevisioni  sostanzialmente  identiche  a   quelle   gia\u0027   contenute\nnell\u0027art. 7, commi 1 e 2, decreto-legge n.  4/2019  con  riguardo  al\nreddito  di  cittadinanza,  l\u0027art.  13,  comma  3,  decreto-legge  n.\n48/2023,  collocato  tra  le  disposizioni  transitorie   e   finali,\nstatuisce che «al beneficio di cui all\u0027art. 1  del  decreto-legge  28\ngennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28\nmarzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui\nall\u0027art. 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data  in  cui  il\nbeneficio e\u0027 stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre\n2023»\" (cosi Cassazione Sez. 3, sentenza n. 7541 del 24 gennaio  2024\nRv. 285964 - 01). \n    Per altro verso la giurisprudenza di  legittimita\u0027  ha  precisato\nche  «la  formale  abrogazione  dell\u0027indicata  norma  incriminatrice,\ndisposta dall\u0027art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  a\nfar data dal 1° gennaio 2024, non  integra  un\u0027ipotesi  di  \"abolitio\ncriminis\" di cui all\u0027art. 2, comma secondo, del codice penale; ma da\u0027\nluogo a un  fenomeno  di  successione  di  leggi  penali  nel  tempo,\ninquadrabile nel disposto di cui all\u0027art. 2, comma terzo, del  codice\npenale, avuto riguardo alla corrispondente incriminazione  introdotta\ndall\u0027art. 8, decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con\nmodificazioni,  dalla  legge  3  luglio  2023,  n.  85,   del   tutto\nsovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di\nquello di cittadinanza» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 3, sentenza  n.  39155\ndel 24 settembre 2024 Rv. 286951 - 01). \n    Il fatto in contestazione, costituisce dunque tuttora  reato.  E\u0027\ndunque  rilevante  la  questione  della  legittimita\u0027  del   relativo\ntrattamento sanzionatorio. \n    1.3 La questione pare tanto piu\u0027 rilevante nella misura in cui  -\nse pur non puo\u0027 ritenersi applicabile la causa di non punibilita\u0027  ex\nart. 131-bis del codice penale - lo specifico fatto di reato  ora  in\nesame risulta comunque di gravita\u0027 contenuta. \n    Da un lato, infatti, e\u0027 si\u0027 vero che il nucleo famiiliare di  cui\nl\u0027imputata  faceva  parte  disponeva  di  un  reddito   e   di   beni\npatrimoniali i cui valori erano superiori alle soglie di  legge,  per\ncui la predetta se avesse presentato una dichiarazione veritiera  non\navrebbe avuto accesso al reddito di cittadinanza: e\u0027 anche vero pero\u0027\nche l\u0027imputata - donna all\u0027epoca di 53 anni - era del tutto priva  di\nun reddito proprio e di beni e finanze  proprie  (non  e\u0027  emersa  la\nfalsita\u0027 delle indicazioni in proposito presenti nella  dichiarazione\nsostitutiva unica) e dipendeva quindi interamente, nonostante l\u0027eta\u0027,\ndal padre anziano prima e dalla B. poi. \n    Dall\u0027altro  lato,  la  somma  di  denaro  oggetto  di  percezione\nindebita non risulta elevata. \n    1.4 In definitiva per l\u0027imputata andrebbe  individuata  una  pena\nbase prossima al minimo edittale (fatta  salva  l\u0027applicazione  delle\ncircostanze attenuanti generiche). \n    E\u0027 quindi rilevante la questione della  legittimita\u0027  della  pena\ndetentiva minima di  anni  due  di  reclusione;  in  particolare,  si\nauspica un intervento manipolativo  della  Corte  costituzionale  che\nsostituisca detta pena edittale minima con  quella  di  mesi  sei  di\nreclusione. \n2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita  della  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  7,\ncomma 1, decreto-legge n.  4/2019  nella  parte  in  cui  prevede  la\npunizione della condotta ivi incriminata «con la reclusione da due  a\nsei anni» anziche\u0027 «con la reclusione da sei mesi a tre anni». \n    2.2 Pare  opportuno  un  breve  inquadramento  sistematico  della\ndisciplina in questione. \n    Come piu\u0027 volte rilevato dalla stessa Corte costituzionale,  «\"la\ndisciplina del reddito  di  cittadinanza  definisce  un  percorso  di\nreinserimento nel mondo lavorativo  che  va  al  di  la\u0027  della  pura\nassistenza economica\": mentre le prestazioni  di  assistenza  sociale\nvere e  proprie  si  \"fonda[no]  essenzialmente  sul  solo  stato  di\nbisogno\",  il  Rdc  prevede  «un  sistema  di  rigorosi  obblighi   e\ncondizionalita\u0027»,   che   strutturano   un   percorso   formativo   e\nd\u0027inclusione, \"il cui mancato rispetto  determina,  in  varie  forme,\nl\u0027espulsione dal percorso medesimo\" (sentenza n. 126 del 2021  e,  in\ntermini simili, sentenza n. 122 del 2020). \n    L\u0027erogazione   del   Rdc,   infatti,   \"\u0027e\u0027   condizionata   alla\ndichiarazione di immediata disponibilita\u0027  al  lavoro  da  parte  dei\ncomponenti   il   nucleo   familiare   maggiorenni,   [...]   nonche\u0027\nall\u0027adesione  ad  un  percorso  personalizzato   di   accompagnamento\nall\u0027inserimento  lavorativo  e  all\u0027inclusione  sociale  che  prevede\nattivita\u0027  al   servizio   della   comunita\u0027,   di   riqualificazione\nprofessionale, di completamento degli studi,  nonche\u0027  altri  impegni\nindividuati dai servizi competenti  finalizzati  all\u0027inserimento  nel\nmercato del lavoro e  all\u0027inclusione  sociale\u0027  (art.  4,  comma  1).\nQuesto percorso si realizza o con il Patto per il lavoro [...] o  con\nil  Patto  per  l\u0027inclusione  sociale,  stipulato  presso  i  servizi\ncomunali competenti per il contrasto della poverta\u0027 (art. 4, commi  7\ne 12). [...] Si e\u0027 quindi ribadito che: \"il reddito di  cittadinanza,\npur presentando anche tratti propri di una misura di  contrasto  alla\npoverta\u0027, non si risolve in una provvidenza assistenziale  diretta  a\nsoddisfare un bisogno primario dell\u0027individuo, ma persegue diversi  e\npiu\u0027  articolati  obiettivi  di  politica  attiva  del  lavoro  e  di\nintegrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano\ncoerentemente la temporaneita\u0027 della prestazione e il  suo  carattere\ncondizionale, cioe\u0027 la necessita\u0027 che ad essa si accompagnino precisi\nimpegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti  da  tutti  i\ncomponenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le  esclusioni  di\ncui all\u0027art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.  4  del  2019).  E\u0027\ninoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui  un  solo\ncomponente rispetti gli impegni (art. 7, comma 5,  del  decreto-legge\nn. 4 del 2019)\" (ancora sentenza n. 19 del 2022). In definitiva,  gli\nstrumenti apprestati non consistono in meri  sussidi  per  rispondere\nalla situazione di poverta\u0027, dal momento che il  beneficio  economico\nerogato  e\u0027  inscindibile  da  una  piu\u0027  complessa  e   qualificante\ncomponente di inclusione attiva, diretta  a  incentivare  la  persona\nnell\u0027assunzione di  una  responsabilita\u0027  sociale,  che  si  realizza\nattraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso\nappositamente predisposto e che dovrebbe condurre,  per  questa  via,\nall\u0027uscita dalla condizione di poverta\u0027». \n    2.3 Il delitto di cui  all\u0027art.  7,  comma  1,  decreto-legge  n.\n4/2019 consiste nel rendere o utilizzare  dichiarazioni  o  documenti\nfalsi o  attestanti  cose  non  vere  (o  nell\u0027omettere  informazioni\ndovute) al fine di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  economico\nconnesso all\u0027istituto giuridico in questione. \n    Come affermato dalle Sezioni  Unite  della  Corte  di  cassazione\n(Sez. U - sentenza n. 49686 del 13 luglio 2023 Rv. 285435), integrano\nil reato in questione le omesse o false indicazioni  di  informazioni\ncontenute nell\u0027autodichiarazione finalizzata a conseguire il  reddito\ndi cittadinanza solo  se  funzionali  a  ottenere  un  beneficio  non\nspettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge, non\nrilevando viceversa la semplice omissione o  falsita\u0027  da  parte  del\nrichiedente che non incida ne\u0027 sull\u0027an ne\u0027 sul quantum del beneficio. \n    Ai fini dell\u0027integrazione del reato, la percezione  indebita  del\nbeneficio non e\u0027 necessario che si verifichi, essendo sufficiente che\nsia oggetto del dolo specifico del soggetto agente. \n    Come  rilevato  sempre  dalle  Sezioni  unite  della   Corte   di\ncassazione (Sez. U -  Sentenza  n.  49686  del  13  luglio  2023  Rv.\n285435), si tratta  infatti  di  un  reato  di  pericolo  concreto  a\nconsumazione anticipata; inoltre, il bene giuridico tutelato  non  e\u0027\nla fede pubblica, bensi\u0027 il patrimonio dell\u0027ente  pubblico  erogante,\nessendo il reato «posto a presidio delle risorse pubbliche economiche\ndestinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore  di\nchi non ne ha [...] diritto o ne ha diritto in misura minore». \n    2.4 Tanto premesso, ad avviso dello scrivente la  previsione  per\ndetto reato della pena edittale della «reclusione da due a sei  anni»\npare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27,  comma  3  della\nCostituzione, sia per cio\u0027  che  attiene  al  generale  principio  di\nuguaglianza, sia sotto il profilo della  proporzionalita\u0027  intrinseca\ndel trattamento sanzionatorio. Ad avviso di questo giudice  la  norma\nqui censurata  impone  l\u0027inflizione  di  una  pena  irragionevole  in\nrelazione alla dosimetria sanzionatoria impiegata dal legislatore  in\naltre fattispecie offensive (a giudizio dello scrivente) analoghe,  e\npare inoltre che un minimo edittale cosi\u0027 significativamente  elevato\nimpedisca al giudice  di  applicare  una  pena  adeguata  a  condotte\ndelittuose che, per quanto conformi al  tipo  considerato,  risultino\nessere caratterizzate da una lesivita\u0027 modesta. \n    2.5 Si consideri che le somme erogate in relazione  al  beneficio\ndel reddito di cittadinanza sono sempre di importo contenuto e che, a\ndifferenza di altre tipologie di beneficio  economico,  si  tratta  -\nstrutturalmente - di una misura di natura temporanea; in  ogni  caso,\nquindi, le somme indebitamente percepite per  effetto  della  singola\ncondotta delittuosa, anche complessivamente considerate, non  saranno\nmai superiori ad alcune migliaia  di  euro,  laddove  altri  benefici\neconomici possono raggiungere importi ben piu\u0027 elevati. Scorrendo  ad\nesempio le sentenze di legittimita\u0027  relative  ai  reati  concernenti\nl\u0027indebita  percezione  del  cd.  «Superbonus  110%»  previsto  dalla\nlegislazione emergenziale pandemica, si rinvengono importi  ben  piu\u0027\nidonei a compromettere le risorse pubbliche e il perseguimento  delle\nfinalita\u0027 cui le stesse devono essere destinate  (euro  2.104.091  in\nCassazione Sez. 2, sentenza n. 13852  del  2025;  euro  3.456.069  in\nCassazione Sez. 6, sentenza n. 13339  del  2025;  euro  1.837.709  in\nCassazione, Sez. 2, sentenza n. 11705 del 2025;  euro  25.267.389  ed\neuro 42.160.281 in Cassazione Sez. 3, sentenza n. 832 del 2025). \n    2.6 Si aggiunga che, come evidenziato  dalla  giurisprudenza  sia\ncostituzionale sia di legittimita\u0027,  la  disciplina  del  reddito  di\ncittadinanza   prevede   «un   sistema   di   rigorosi   obblighi   e\ncondizionalita\u0027», «il cui mancato rispetto determina, in varie forme,\nl\u0027espulsione dal percorso medesimo». L\u0027accesso indebito  (perche\u0027  in\nassenza dei presupposti) a tale percorso di reinserimento  nel  mondo\nlavorativo, che va al di la\u0027 della pura assistenza economica e che e\u0027\ncomunque connotato da obblighi e  oneri  in  capo  all\u0027ammesso,  pare\npercio\u0027 semmai meno grave  rispetto  all\u0027accesso  indebito  ad  altre\nforme di sussidi e sovvenzioni, contraddistinte dalla mera percezione\ndi somme di denaro. \n    Il reato in questione inoltre puo\u0027 perfezionarsi anche rispetto a\nsoggetti che avrebbero comunque diritto ad accedere al citato sistema\ne al beneficio economico, ma in misura minore nel quantum (Sez.  U  -\nsentenza n. 49686 del 13 luglio 2023), e  che  dunque  effettivamente\nversano  in  condizioni  di  poverta\u0027  o  comunque  di   rischio   di\nemarginazione nella societa\u0027 e nel mondo del lavoro. \n    Inoltre, puo\u0027 perfezionarsi rispetto a  soggetti  che,  sotto  il\nprofilo reddituale e patrimoniale, avrebbero tutti  i  requisiti  per\naccedere al  citato  percorso,  ma  che  non  possono  legittimamente\naccedervi per difetto di altra tipologia  di  requisiti  fissati  dal\nlegislatore (ad esempio, la residenza sul territorio nazionale per un\ncerto numero di anni) o per la  presenza  di  elementi  ostativi  (ad\nesempio. la condanna per taluni  reati):  anche  in  questo  caso  si\ntratta di  soggetti  che  effettivamente  versano  in  condizioni  di\npoverta\u0027 o sono comunque a rischio di esclusione sociale. \n    Anche nel caso oggetto del presente procedimento  l\u0027imputata  era\nsi\u0027 priva dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, ma era\ncomunque soggetto che versava in condizioni  di  disagio  psichico  e\nsociale (disturbo depressivo di tipo bipolare, dipendenza da alcool),\nma anche economico (del tutto priva di reddito e risorse  proprie,  e\nquindi interamente dipendente, nonostante l\u0027eta\u0027 adulta avanzata, dal\ngenitore). \n    2.7 A fronte dei citati fattori, la previsione per  il  reato  in\nquestione di una pena edittale della «reclusione da due a  sei  anni»\npare sproporzionata per eccesso e quindi irragionevole. \n    La  Corte  costituzionale  ha  reiteratamente  sottolineato   che\n«l\u0027ampia discrezionalita\u0027 del  legislatore  nella  definizione  della\npropria politica criminale, e  in  particolare  nella  determinazione\ndelle pene le applicabili a chi  abbia  commesso  reati,  cosi\u0027  come\nnella stessa selezione delle condotte  costitutive  di  reato  [...],\ntuttavia, non equivale ad arbitrio» (cosi\u0027  la  sentenza  n.  46  del\n2024). \n    2.8 Sotto il profilo del raffronto  con  altre  figure  criminose\nanaloghe, posto che - come rilevato dalle Sezioni unite  della  Corte\ndi cassazione - il delitto ex  art.  7,  comma  1,  decreto-legge  n.\n4/2019 e\u0027 un reato posto a tutela del patrimonio  dell\u0027ente  erogante\ne,  in  particolare,  delle  risorse  destinare  all\u0027erogazione   del\nbeneficio e  quindi  al  perseguimento  del  fine  pubblico  ad  esso\nsotteso,  pare  doversi  avere   riguardo   alle   figure   criminose\ndell\u0027indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter  del\ncodice penale e della truffa aggravata ai sensi dell\u0027art. 640,  comma\n2, n.1 del codice penale o dell\u0027art. 640-bis del codice penale. \n    2.9 La giurisprudenza di legittimita\u0027 non e\u0027  unanime  quanto  ai\nrapporti tra il delitto in esame e tali diverse (ma analoghe)  figure\ncriminose. \n    Si puo\u0027 ravvisare un orientamento maggioritario  secondo  cui  il\nreato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019 sarebbe  un\u0027ipotesi\nspeciale di indebita  percezione  di  erogazioni  pubbliche  ex  art.\n316-ter del codice penale. \n    In particolare, secondo la sentenza Cassazione Sez.  3,  n.  7528\ndel  9  novembre  2023  Rv.  285954  -  03,  «il   legislatore,   con\nl\u0027introduzione delle fattispecie di cui all\u0027art. 7 del  decreto-legge\nn. 4 del 2019, ha inteso punire piu\u0027 severamente di  quanto  previsto\nin casi analoghi, condotte che altrimenti  potrebbero  sfuggire  alla\nsanzione penale, non potendo  ricadere  in  astratto  nell\u0027ambito  di\napplicazione dell\u0027art. 316-ter  codice  penale  o  dell\u0027art.  640-bis\ncodice  penale  Quanto,  in  particolare,  all\u0027ipotesi  di  \"indebita\npercezione di erogazioni pubbliche\" (art. 316-ter del codice penale),\nla sanzione prevista e\u0027 meno grave di quelle  di  cui  all\u0027art.  7  e\nprevede una  soglia  minima  di  contributo  percepito  pari  a  euro\n3.999,96, al di sotto della quale e\u0027 esclusa la  punibilita\u0027  penale.\nOrbene, poiche\u0027 il reddito di cittadinanza si caratterizza per essere\nun contributo mensile che non supera  mai  la  soglia  anzidetta,  il\nreato non  potrebbe  mai  configurarsi  e  cio\u0027  ha  reso  necessaria\nl\u0027espressa previsione di  una  speciale  fattispecie  di  reato,  non\nessendo sufficiente la sanzione amministrativa pecuniaria, inefficace\nquanto  a  soggetti  per  definizione   poco   capienti   sul   piano\npatrimoniale. [...] A tale prima ratio legis se ne affianca un\u0027altra,\nspecificamente rilevante in punto di  trattamento  sanzionatorio:  il\nlegislatore ha scelto di creare, nell\u0027ambito della legge speciale sul\nreddito di cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un\napparato sanzionatorio piu\u0027  grave  di  quello  del  richiamato  art.\n316-ter,  nella  consapevolezza  del  fatto   che   il   reddito   di\ncittadinanza e\u0027 un beneficio di portata significativa e relativamente\nfacile  da  conseguire  da  parte  di  un  gran  numero  di  persone,\nprestandosi, per le modalita\u0027 di accesso particolarmente agevoli,  ad\nessere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi\no attestanti cose non vere o per l\u0027omissione di informazioni dovute». \n    Tale orientamento e\u0027 stato poi ripreso dalla sentenza  Cassazione\nSez. 3, n. 38877 del 2024, che - nel ritenere  corretta  la  sentenza\ndella Corte d\u0027appello (che aveva a sua volta confermato  la  sentenza\ndi primo grado, che aveva riqualificato ai sensi dell\u0027art.  7,  comma\n1, decreto-legge n. 4/2019 il fatto originariamente  contestato  come\ntruffa aggravata) - ha richiamato quanto affermato dalla sentenza  n.\n7528 del 9 novembre 2023 e ribadito la specialita\u0027 del reato in esame\nrispetto a quello di cui all\u0027art. 316-ter ter del codice penale. \n    Da ultimo, la sentenza Cassazione Sez. 3, n.  2597  del  2025  ha\nrilevato che secondo un consolidato orientamento di legittimita\u0027  «il\nreato di cui all\u0027art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019,  strutturato\nsulla falsariga dell\u0027art. 316-ter del codice penale (con il quale  e\u0027\nin rapporto di specialita\u0027 reciproca), si  differenzia  dalla  truffa\naggravata, per la presenza  del  dolo  specifico  e  per  la  mancata\ninclusione, tra gli elementi costitutivi,  dell\u0027induzione  in  errore\ndell\u0027ente erogatore, il quale svolge un\u0027attivita\u0027 istruttoria  minima\nfinalizzata alla verifica del possesso dei requisiti  autocertificati\ndal richiedente per l\u0027accesso al beneficio». \n    Si   deve   peraltro   rilevare   che    anche    in    dottrina,\nnell\u0027immediatezza  dell\u0027abrogazione  dell\u0027art.  7,  decreto-legge  n.\n4/2019 ad opera della legge n. 197/2022  (prima  che  il  legislatore\nponesse rimedio alla propria «svista»), si  e\u0027  sottolineato  che  la\ncondotta gia\u0027 oggetto della disposizione abrogata avrebbe  potuto  in\nseguito assumere rilevanza ai sensi dell\u0027art. 316-ter  codice  penale\n(fatto salvo il problema del  superamento  o  meno  della  soglia  di\nrilevanza penale fissata da quest\u0027ultimo articolo). \n    Non sono pero\u0027, mancate singole pronunce di segno diverso. \n    In particolare, la sentenza Cassazione  Sez.  2.,  n.  13345  del\n2025, dopo avere sottolineato che il  reddito  di  cittadinanza  deve\nintendersi quale strumento di sostegno economico per le  famiglie  in\ndifficolta\u0027 associato ad un percorso di reinserimento nel  mondo  del\nlavoro, ha affermato che tale  istituto  non  puo\u0027  rientrare  -  per\nnatura della prestazione e per tipologia dei  destinatari  -  tra  le\nerogazioni pubbliche contemplate dall\u0027art. 640-bis del codice penale;\nha quindi ritenuto che la condotta incriminata dall\u0027art. 7, comma  1,\ndecreto-legge n. 4/2019 «puo\u0027  ben  essere  astrattamente  ricondotta\nalla meno grave fattispecie di cui all\u0027art. 640, comma 2,  n.  1  del\ncodice penale». \n    Infine, la sentenza Cassazione sez.  2.  n.  30007  del  2022  ha\nritenuto corretta la qualificazione  dei  fatti  ai  sensi  dell\u0027art.\n640-bis del codice penale e non dell\u0027art. 7, comma  1,  decreto-legge\nn. 4/2019 in ragione della clausola  di  riserva  prevista  dal  tale\nultima norma  e  degli  specifici  artifizi  posti  in  essere  dagli\nimputati nel caso allora esaminato. \n    2.10 Ad avviso dello scrivente, il reato di  indebita  percezione\ndi  erogazioni  pubbliche  ex  art.   316-ter   del   codice   penale\ncostituisce, nonostante talune differenze sul piano  strutturale,  un\nvalido termine di raffronto ai fini sanzionatori. \n    Oltre alle affinita\u0027  dal  punto  di  vista  del  bene  giuridico\ntutelato e delle modalita\u0027 attuative, come sottolineato  dalla  Corte\ndi cassazione pare di particolare rilevanza il fatto che l\u0027accesso al\nreddito di cittadinanza sia  connotato  da  un\u0027attivita\u0027  istruttoria\nminima da parte dell\u0027ente erogante quanto alla verifica del  possesso\ndei  requisiti  autocertificati  dal  richiedente,   limitandosi   in\nsostanza detto ente ad una presa  d\u0027atto  di  quando  dichiarato  dal\nrichiedente (ai sensi dell\u0027art. 5,  decreto-legge  n.  4/2019  l\u0027INPS\npuo\u0027 basarsi solo  sulle  risultanze  delle  proprie  banche  dati  e\ncomunque, in ogni caso, il riconoscimento  da  parte  dell\u0027INPS  deve\navvenire entro la fine del mese successivo  alla  trasmissione  della\ndomanda all\u0027Istituto). Difetta  cioe\u0027  l\u0027elemento  dell\u0027induzione  in\nerrore che differenzia il reato ex art. 640-bis del codice penale  da\nquello ex art. 316-ter del codice penale. \n    Ebbene, il reato di indebita percezione di  erogazioni  pubbliche\nex art. 316-ter del codice penale e\u0027 punito con la reclusione da  sei\nmesi  a  tre  anni,  laddove  per  il  reato  ex  art.  7,  comma  1,\ndecreto-legge n. 4/2019 e\u0027 prevista la pena della reclusione da due a\nsei anni. \n    Si e\u0027 inoltre gia\u0027 sottolineato come il reato ex art. 7, comma 1,\ndecreto-legge n. 4/2019 abbia sempre ad oggetto somme  di  denaro  di\nimporto contenuto (a differenza di quanto puo\u0027 avvenire per il  reato\nex art. 316-ter del codice penale) e che spesso gli autori  di  detto\nreato sono soggetti in condizioni  di  disagio  economico  e  sociale\n(addirittura  «soggetti  per  definizione  poco  capienti  sul  piano\npatrimoniale» secondo Cassazione Sez.  3,  n.  7528  del  9  novembre\n2023). \n    In proposito, non paiono condivisibili le argomentazioni con  cui\nla suprema Corte nella sentenza Cassazione Sez. 3,  n.  7528/2023  ha\nritenuto manifestamente infondata la questione  di  costituzionalita\u0027\nrelativa al trattamento sanzionatorio del reato in esame in  rapporto\na quello ex art. 316-ter del codice penale di cui pur ha ritenuto che\nil  primo  costituisca  un\u0027ipotesi  speciale.  In   particolare,   la\ncircostanza  che  l\u0027importo  della  singola  erogazione  mensile  del\nreddito di cittadinanza sia inferiore alla soglia di rilevanza penale\nfissata dall\u0027art. 316-ter del codice penale (per cui, in  assenza  di\nun\u0027apposita incriminazione, la condotta descritta  dall\u0027art.  316-ter\ndel codice penale tenuta in  relazione  al  reddito  di  cittadinanza\navrebbe integrato soltanto un illecito amministrativo), unitamente al\ndato per cui il reddito di cittadinanza e\u0027 un  beneficio  di  portata\nsignificativa e relativamente facile da conseguire  da  parte  di  un\ngran numero  di  persone,  puo\u0027  forse  giustificare  la  scelta  del\nlegislatore di creare un\u0027apposita figura criminosa per il reddito  di\ncittadinanza. Non puo\u0027 viceversa giustificare la previsione per  tale\nnuovo reato di una cornice edittale decisamente piu\u0027 severa  rispetto\na quello della figura generale di cui  all\u0027art.  316-ter  del  codice\npenale (il minimo edittale previsto per il reato ex art. 7, comma  1,\ndecreto-legge n. 4/2019 e\u0027 pari  al  quadruplo  del  minimo  edittale\nprevisto per il reato ex art. 316-ter del codice penale;  il  massimo\nedittale e\u0027 pari al doppio). \n    Il principio di proporzionalita\u0027 evincibile dagli  articoli  3  e\n27, comma 3 della Costituzione esige che il trattamento sanzionatorio\nsia proporzionale rispetto alla gravita\u0027 del reato commesso e,  entro\ncerti limiti, alla  pericolosita\u0027  del  suo  autore.  Il  dato  della\nfacilita\u0027 di accesso al  reddito  di  cittadinanza  da  parte  di  un\nelevato numero di persone. con il connesso  rischio  per  le  risorse\ndell\u0027ente  erogante,  non  e\u0027  viceversa  un  aspetto  inerente  alla\ngravita\u0027 del reato commesso dal singolo soggetto o alla pericolosita\u0027\ndi quest\u0027ultimo (semmai depone in senso contrario: se un reato e\u0027  di\nagevole commissione, cio\u0027 significa che non richiede  un  particolare\nimpegno o un dolo particolarmente intenso in capo al relativo  autore\ne che quest\u0027ultimo non e\u0027 necessario che si connoti per una specifica\nattitudine a commettere reati). Il legislatore, dunque,  nel  fissare\nla  cornice  edittale  di  un   reato,   puo\u0027   solo   entro   limiti\nristrettissimi tenere conto dell\u0027esigenza di dissuadere i  potenziali\nautori delle  condotte  incriminate:  diversamente,  incrementando  a\ndismisura le pene pur a fronte di un disvalore del  fatto  analogo  a\nquello  di  altro  reato,  finisce  per  violare  il   principio   di\nproporzionalita\u0027 e, in definitiva, per  strumentalizzare  la  singola\npersona. \n    Si potrebbe altresi\u0027 sostenere che il  trattamento  sanzionatorio\npiu\u0027 severo previsto per il reato in questione potrebbe giustificarsi\nin ragione del fatto  che  il  relativo  autore  sarebbe  ancor  piu\u0027\nrimproverabile per il fatto di essersi finto indigente e bisognoso  e\ndi avere cosi\u0027 sottratto risorse destinate a supportare il  contrasto\nalla  poverta\u0027  e  misure   di   inclusione   sociale.   Anche   tale\nargomentazione non pare condivisibile: si e\u0027 infatti visto che  anche\ngli autori del reato in questione potrebbero versare e spesso versano\nin situazioni  di  indigenza  e  di  emarginazione  sociale  (perche\u0027\npotrebbero avere diritto al beneficio ma  in  misura  minore,  oppure\nperche\u0027 potrebbero presentare i requisiti reddituali  e  patrimoniali\nma essere privi di altro tipo di requisito). Inoltre il reato di  cui\nall\u0027art. 316-ter del codice penale e\u0027 configurabile rispetto ad altri\nsussidi  (o  erogazioni  di  altro  tipo)  previsti   per   finalita\u0027\nassistenziali nei confronti di soggetti indigenti. \n    In definitiva, pare non giustificata la previsione per  il  reato\nex art. 7,  comma  1,  decreto-legge  n.  4/2019  di  un  trattamento\nsanzionatorio  tanto  piu\u0027  rigoroso  rispetto  a   quello   previsto\ndall\u0027art. 316-ter del codice penale (anche considerando il fatto  che\nil delitto ex art. 7, comma 1, decreto-legge  n.  4/2019  e\u0027  pure  a\nconsumazione anticipata). \n    Si  auspica  quindi  un  intervento  manipolativo   della   Corte\ncostituzionale che anche per il reato  ora  in  esame  introduca  una\ncornice edittale compresa tra due e sei anni di reclusione. \n    2.11 Ad analoga conclusione si ritiene  che  si  possa  pervenire\nanche  qualora  si  ritenga  che  il  reato  ex  art.  7,  comma   1,\ndecreto-legge n. 4/2019 sia  piuttosto  assimilabile  ad  una  truffa\naggravata ai sensi dell\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del codice  penale  o\ndell\u0027art. 640-bis del c.p. \n    Tali disposizioni contemplano un trattamento  sanzionatorio  piu\u0027\nsevero rispetto all\u0027art. 316-ter del codice  penale:  rispettivamente\nla reclusione da uno a cinque anni (oltre multa) e la  reclusione  da\ndue a sette anni (in quest\u0027ultimo caso il massimo edittale  e\u0027  anche\nsuperiore a quello indicato dall\u0027art. 7, comma  1,  decreto-legge  n.\n4/2019). \n    Occorre pero\u0027 considerare che si tratta, in entrambi i  casi,  di\nfattispecie circostanziate;  la  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  e\u0027\ninfatti unanime nel senso che le due  disposizioni  di  cui  all\u0027art.\n640, comma 2, n. 1 del codice penale e all\u0027art.  640-bis  del  codice\npenale individuino delle  circostanze  aggravanti  e  non  dei  reati\nautonomi (si vedano, ad esempio, Cassazione Sez. 2, sentenza n. 48394\ndel 19 novembre 2019 Rv. 277895 - 01). \n    Si  tratta  inoltre  di  circostanze  aggravanti  che  non   sono\nsottratte alle regole generali  sul  bilanciamento  ex  art.  69  del\ncodice penale  in  caso  di  concorso  di  circostanze  aggravanti  e\nattenuanti. \n    La maggiore  severita\u0027  del  trattamento  sanzionatorio  previsto\ndagli articoli 640, comma 2, n. 1 e 640-bis del  codice  penale  puo\u0027\ndunque in concreto risultare solo teorica. In caso di  riconoscimento\ndi  una  qualsiasi  circostanza  attenuante  (come  ad   esempio   le\ncircostanze  attenuanti  generiche  nell\u0027attuale  procedimento),   in\nmisura  prevalente  o  anche  solo   equivalente,   ai   fini   della\ncommisurazione della pena  occorrera\u0027  avere  riguardo  alla  cornice\nedittale base prevista dall\u0027art. 640, comma 1, del codice penale  per\nil reato di truffa, vale a dire per l\u0027appunto la  reclusione  da  sei\nmesi a tre anni, oltre multa. \n    Viceversa, il delitto ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019\nsi presenta come un reato autonomo, il cui minimo edittale -  pari  a\ndue anni di reclusione - puo\u0027  solo  essere  minimamente  ridotto  in\nvirtu\u0027 delle circostanze. \n    Nella fattispecie ora in esame, ad esempio,  se  il  fatto  fosse\nqualificato ai sensi dell\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale o\ndell\u0027art. 640-bis c.p., la pena minima applicabile  per  effetto  del\nbilanciamento  della  circostanza  aggravante  con   le   circostanze\nattenuanti generiche sarebbe di mesi  quattro  di  reclusione,  oltre\nmulta, in caso di giudizio di prevalenza delle attenuanti (o di  mesi\nsei di reclusione, oltre multa, in caso di giudizio di  equivalenza).\nAi sensi dell\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019, viceversa, la\npena minima e\u0027 di anni  uno  e  mesi  quattro  di  reclusione,  cioe\u0027\nquattro volte tanto. \n    Anche sotto tale profilo pare dunque  auspicabile  un  intervento\nche introduca anche per il reato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n.\n4/2019 una cornice edittale compresa tra  sei  mesi  e  tre  anni  di\nreclusione. \n    2.12 In subordine, posto che le maggiori  criticita\u0027  si  pongono\ncon riguardo al minimo edittale si richiede alla Corte costituzionale\ndi sostituire la cornice  edittale  attualmente  vigente  con  quella\ncompresa tra mesi sei e anni sei di reclusione. In tal modo, infatti,\nsi consentirebbe di applicare una pena contenuta per le ipotesi  meno\ngravi o comunque nei casi in cui la  severita\u0027  delle  norme  di  cui\nall\u0027art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale o dell\u0027art. 640-bis del\ncodice penale sarebbe neutralizzata  dal  riconoscimento  di  qualche\nattenuante in misura prevalente o anche solo equivalente. \n3. Ulteriori rilievi \n    3.1 Considerato il  dato  testuale  della  norma  censurata.  non\npaiono percorribili interpretazioni conformi della norma in questione\nagli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione,  chiaro  e  univoco\nessendo il dato normativo. \n    3.2 Qualora fosse accolta  la  questione  qui  sollevata  in  via\nprincipale o anche solo in  via  subordinata,  ad  avviso  di  questo\ngiudice potrebbe determinarsi un\u0027incongruenza nel rapporto tra le due\nfattispecie di cui ai primi due commi dell\u0027art. 7,  decreto-legge  n.\n4/2919: il reato ex art. 7, comma 1 - ora punito con  maggior  rigore\nrispetto al reato di cui al comma successivo (consistente nella  mera\nomessa  comunicazione,  dopo  il  riconoscimento  del  beneficio,  di\ninformazioni  dovute  e  rilevanti  ai  fini  della  revoca  o  della\nriduzione del  beneficio  stesso)  -  finirebbe  infatti  per  essere\nconnotato da una cornice edittale in tutto o in parte meno severa. \n    Tale  criticita\u0027   non   pare   poter   precludere   l\u0027intervento\nmanipolativo qui auspicato. Al contrario, la stessa pare integrare il\npresupposto  del  «rapporto  di  chiara  consequenzialita\u0027   con   la\ndecisione assunta» ai  fini  della  dichiarazione  di  illegittimita\u0027\nderivata ai sensi dell\u0027art. 27, legge n. 87/1953.  In  proposito  per\ntale fattispecie «minore» di cui all\u0027art. 7, comma  2,  decreto-legge\nn. 4/2019 potrebbe risultare  costituzionalmente  legittima  la  pena\ndella reclusione fino a tre  anni,  risultante  dalla  ablazione  del\nminimo  edittale,  tecnicamente   attuabile   con   la   sostituzione\ndell\u0027espressione «da uno a tre anni» con l\u0027espressione  «fino  a  tre\nanni», con conseguente riespansione  della  regola  generale  di  cui\nall\u0027art. 23 del codice penale, che stabilisce in quindici  giorni  la\ndurata minima della reclusione ogniqualvolta la  legge  non  disponga\ndiversamente (secondo la tecnica impiegata dalla Corte nella sentenza\nn. 46 del 2024). \n    3.3 Un ulteriore  profilo  di  illegittimita\u0027  derivata  potrebbe\ninteressare l\u0027art. 8, commi 1 e 2 del decreto-legge n.  48/2023.  che\nha riproposto con riguardo al neo introdotto assegno di inclusione lo\nstesso contenuto delle disposizioni dettate dall\u0027art. 7, commi 1 e 2,\ndecreto-legge n. 4/2019 per il reddito di cittadinanza e rispetto  al\nquale  la  giurisprudenza  di   legittimita\u0027   ha   riconosciuto   la\ncontinuita\u0027 rispetto ai reati concernenti il reddito di  cittadinanza\n(si veda, ad esempio, Cassazione Sez. 3, sentenza  n.  39155  del  24\nsettembre 2024 Rv. 286951 - 01). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.\n87/1953, \n    ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata, \n    Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per violazione\ndegli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione -  della  norma  di\ncui all\u0027art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4/2019 nella parte  in  cui\nprevede la punizione «con la reclusione da due a sei  anni»  anziche\u0027\n«con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, in subordine,  «con  la\nreclusione da sei mesi a sei anni»; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npenale. \n        Firenze, 12 maggio 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62501","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero_legge":"4","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art7"},{"id":"62640","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero_legge":"26","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoParametri":[{"id":"79316","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79317","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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