GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/12

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2026 e 2027 – Ricorso del Governo – Denunciata inclusione nel bilancio sanitario regionale di finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale, per sostenere interventi e attività legate alle attività di formazione professionale – Violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale – Rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in spregio al principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, posto dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 98.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, artt. 19 e 20.\u003c/p\u003e\u003cp 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bilanci pubblici, come declinati dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 160.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 20.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare – Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l\u0027autorizzazione e l\u0027accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che nel richiedere che le strutture si dotino del biologo nutrizionista, confligge con la normativa nazionale che riserva alla competenza statale l’individuazione di nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi professionali – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 117.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Previsione che, per consentire l\u0027avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l\u0027intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione – Previsione che, per consentire l\u0027avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l\u0027intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni che, segnatamente in merito al concetto di intercambiabilità, si pongono in contrasto con la normativa nazionale interposta, che 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di formazione  (lTS)  e\n  il tessuto locale delle piccole e medie  imprese  che  operano  nel\n  campo  dell\u0027innovazione  tecnologica  -  Previsione  che   per   le\n  finalita\u0027 indicate e\u0027 assegnata, nel bilancio  regionale  autonomo,\n  nell\u0027ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione\n  finanziaria  per  l\u0027esercizio  finanziario  2025,  in  termini   di\n  competenza  e  cassa  -  Previsione  che  la   medesima   dotazione\n  finanziaria e\u0027 assegnata, in termini di  competenza,  per  ciascuno\n  degli esercizi finanziari 2026 e 2027. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027  pubblica  -  Norme  della\n  Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale  2025  -  Contributo\n  straordinario per la ricerca  e  gli  studi  su  digital  health  e\n  tecnologie digitali per la sanita\u0027 pugliese  -  Previsione  che  la\n  regione  sostiene  il   Dipartimento   di   medicina   sperimentale\n  dell\u0027Universita\u0027 del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel\n  bilancio  regionale  autonomo,  nell\u0027ambito  della   Missione   13,\n  Programma 7, Titolo 2, una dotazione  finanziaria  per  l\u0027esercizio\n  finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027  pubblica  -  Norme  della\n  Regione Puglia - Legge di  stabilita\u0027  regionale  2025  -  Organico\n  nelle residenze terapeutico riabilitative  per  il  trattamento  di\n  soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che\n  nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale\n  in materia di requisiti strutturali,  tecnologici  e  organizzativi\n  per l\u0027autorizzazione e  l\u0027accreditamento  della  relativa  rete  di\n  assistenza e\u0027 contemplata, tra le altre,  la  figura  professionale\n  del biologo nutrizionista. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027  pubblica  -  Norme  della\n  Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale  2025  -  Previsione\n  che,  per   consentire   l\u0027avvio   delle   attivita\u0027   dei   centri\n  specializzati  per  il  trattamento  dei  disturbi  dello   spettro\n  autistico,  si  dispone  l\u0027intercambiabilita\u0027,   per   un   periodo\n  transitorio  di  massimo  ventiquattro  mesi,  dei   professionisti\n  sanitari   della   riabilitazione,   in   relazione   ai    bisogni\n  assistenziali  dei  soggetti  in  trattamento  e  per  esigenze  di\n  turnazione  -  Previsione  che,  per  consentire   l\u0027avvio   e   il\n  potenziamento  delle  attivita\u0027   delle   comunita\u0027   riabilitative\n  assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti  autori  di\n  reato ad elevata complessita\u0027, di cui al regolamento generale n. 18\n  del  2024,  e\u0027  disposta  l\u0027intercambiabilita\u0027,  per   un   periodo\n  transitorio   di   massimo ventiquattro    mesi,    delle    figure\n  professionali previste nel medesimo regolamento. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Elezioni  -  Norme  della  Regione\n  Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale 2025 - Modifiche alla  legge\n  regionale n.  2  del  2005  (Norme  per  l\u0027elezione  del  Consiglio\n  regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che\n  le cause d\u0027ineleggibilita\u0027 previste nel comma 1 dell\u0027art.  6  della\n  legge regionale n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli  interessati\n  cessano dalla carica per dimissioni non  oltre  centottanta  giorni\n  precedenti il compimento del quinquennio, che  decorre  dalla  data\n  delle  elezioni  -  Previsione  che,  nei  casi   di   scioglimento\n  anticipato del Consiglio regionale, se  avviene  prima  dell\u0027ultimo\n  semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro  e\n  non oltre sette giorni dalla data di scioglimento. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027  pubblica  -  Norme  della\n  Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027  regionale  2025  -  Modifiche\n  all\u0027art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 -  Previsione  che\n  e\u0027 istituita la RSA di Campi salentina, di  proprieta\u0027  e  gestione\n  interamente pubblica,  incardinata  nell\u0027organizzazione  funzionale\n  dell\u0027Azienda sanitaria  locale  di  Lecce  (ASL),  con  contestuale\n  transito del relativo personale nell\u0027organico dell\u0027ASL competente. \n- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n.  42  (\"Disposizioni\n  per la formazione  del  bilancio  di  previsione  2025  e  bilancio\n  pluriennale 2025-2027 della Regione  Puglia  (legge  di  stabilita\u0027\n  regionale 2025\"), artt. 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240. \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587,\nper   il   ricevimento   degli   atti   fax   06/96514000   e    PEC:\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i  cui  uffici  in  Roma,\nalla via dei Portoghesi n. 12, domicilia; \n    nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro\ntempore,  con  sede  in  Bari,  Lungomare  Nazario   Sauro   n.   33;\npostaelettronica certificata  avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it\n- protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it; \n    per  la  dichiarazione  di  illegittimita\u0027  costituzionale  delle\ndisposizioni contenute negli articoli 98, 117, 132, 160, 217,  219  e\n240 della legge della Regione Puglia n.  42  del  31  dicembre  2024,\npubblicata nel B.U.R n. 13 straord. del 31 dicembre 2024  denominata:\n«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2025  e\nbilancio  pluriennale  2025-2027  della  Regione  Puglia  (Legge   di\nstabilita\u0027 regionale 2025)». \n    La legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, recante\n«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2025  e\nbilancio  pluriennale  2025-2027  della  Regione  Puglia  (legge   di\nstabilita\u0027  regionale  2025)»,  presenta  profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale con riferimento agli articoli 98, 117, 132, 160,  217,\n219 e 240 in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa  statale\ndi  riferimento,  viola  -  sotto  diversi  profili  -   i   principi\nfondamentali posti con legge dello Stato in materia di «coordinamento\ndella finanza pubblica» e di  «professioni»,  la  competenza  statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile»  di  cui  all\u0027art.  117,\ncomma 2, lett. l), della Costituzione. La medesima legge regionale e\u0027\nstata adottata in violazione, altresi\u0027, dei  principi  stabiliti  con\nlegge dello Stato,  in  attuazione  dell\u0027art.  122,  comma  1,  della\nCostituzione,  in  materia  di  sistema  elettorale  e  di  casi   di\nineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027 del Presidente  e  degli  altri\ncomponenti della Giunta regionale e si pone altresi\u0027 in contrasto con\ngli articoli 3 e  51  della  Costituzione,  nonche\u0027  con  i  principi\nfondamentali  posti  dall\u002797  della  Costituzione,  in   materia   di\norganizzazione amministrativa dello Stato, come si intende dimostrare\ncon la illustrazione dei seguenti \n \n                               Motivi \n \n  1.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   98,   della   legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma\n3,  della  Costituzione,  in  relazione  all\u0027art.  20   del   decreto\nlegislativo n. 118/2011, quale norma interposta. \n    L\u0027art. 98 della legge regionale impugnata, rubricato  «Promozione\ndella realta\u0027 virtuale nella formazione medica  e  delle  professioni\nsanitarie», colloca nel perimetro del  bilancio  sanitario  regionale\nfinanziamenti in  favore  di  enti  estranei  al  Servizio  sanitario\nnazionale per sostenere diversi  interventi  e  attivita\u0027  variamente\nlegate alle attivita\u0027 di formazione professionale. \n    Con tale norma, la Regione Puglia si pone in contrasto con l\u0027art.\n117, comma  3,  della  Costituzione  con  riferimento  all\u0027ambito  di\npotesta\u0027  legislativa  concorrente,  in  relazione  alla   disciplina\nstatale del coordinamento e dell\u0027armonizzazione dei sistemi contabili\nregionali, recata dal decreto legislativo n. 118/2011. \n    Occorre premettere che le disposizioni contenuto  nel  titolo  II\ndel citato decreto  legislativo,  come  previsto  nel  suo  art.  19,\ncostituiscono principi fondamentali del coordinamento  della  finanza\npubblica ai sensi dell\u0027art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione.\nTali norme sono altresi\u0027 poste a tutela dell\u0027unita\u0027  economica  della\nRepubblica di cui all\u0027art. 120, secondo  comma,  della  Costituzione,\ncosi\u0027 da garantire vari obiettivi finanziari,  anche  sulla  base  di\nprincipi di armonizzazione dei sistemi contabili e  dei  bilanci.  In\nconcreto, le disposizioni poste dal legislatore  statale  fissano  le\nmodalita\u0027 di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli\nenti regionali e individuano i  principi  contabili  cui  le  Regioni\ndevono  attenersi  per  dare  concreta  e  puntuale  attuazione  alle\ndisposizioni ivi contenute. \n    In particolare, l\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011  e\u0027\ndedicato al finanziamento del servizio sanitario regionale e  prevede\nche «Nell\u0027ambito  del  bilancio  regionale  le  regioni  garantiscono\nun\u0027esatta perimetrazione delle entrate e  delle  uscite  relative  al\nfinanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di\nconsentire la confrontabilita\u0027 immediata fra le entrate  e  le  spese\nsanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli\natti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e\ndi individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche\u0027\nun\u0027agevole verifica delle risorse rese disponibili dalle regioni  per\nil  finanziamento  del  medesimo  servizio  sanitario  regionale  per\nl\u0027esercizio in corso». Pertanto, l\u0027inclusione nel bilancio  sanitario\nregionale di costi relativi ad attivita\u0027 di  formazione  ovvero  allo\nstudio e alla ricerca universitaria  comporta  una  violazione  delle\nregole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale. \n    In sostanza, la violazione della disciplina statale  e\u0027  evidente\nconsiderando come la disposizione impugnata, ponendo a  carico  della\nmissione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa  alla  tutela\ndella salute, spese che sono volte a finanziare attivita\u0027 legate alla\nformazione in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale\ndetermina  una  rappresentazione  non  corretta   del   finanziamento\nsanitario regionale, in violazione dell\u0027evocato principio dell\u0027esatta\nperimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento\ndel Servizio sanitario  regionale  posto  dall\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo n. 118/2011. \n    Tali argomentazioni risultano avvalorate da  quanto  statuito  da\nCodesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 68/2024. \n    Con tale importante decisione,  e\u0027  stato  riconosciuto,  in  una\nfattispecie  analoga  alla  presente  e  concernente  la   Legge   di\nStabilita\u0027  2023  della  Regione   Sardegna,   che   le   spese   per\nl\u0027attivazione e l\u0027accreditamento di corsi di formazione  per  diverse\nprofessionalita\u0027, quali  gli  operatori  socio-sanitari  e  i  medici\nveterinari,  che  vengano  poste  a  carico  del  bilancio  regionale\ndedicato alla  tutela  della  salute  «esorbitano  dall\u0027ambito  delle\nrisorse connesse al finanziamento del servizio  sanitario  regionale»\ne,  pertanto,  «alterano  la  struttura  del  perimetro  delle  spese\nsanitarie prescritto dall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118  del\n2011, cosi\u0027 eludendo le finalita\u0027 di armonizzazione contabile». \n    Alla luce di quanto precede e\u0027 chiaro che l\u0027art. 98  della  legge\nregionale della Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 e\u0027  stato  adottato\nin violazione dell\u0027art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in\nrelazione all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011,  quale\nnorma interposta. \n  2.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   160   della   legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma\n3,  della  Costituzione,  in  relazione  all\u0027art.  20   del   decreto\nlegislativo n. 118/2011, quale norma interposta. \n    A censure analoghe a quelle appena  esposte  si  espone  altresi\u0027\nl\u0027art. 160 della legge  regionale  impugnata,  rubricato  «Contributo\nstraordinario per la ricerca e gli studi digital health e  tecnologie\ndigitali per la sanita\u0027 pugliese». \n    La   disposizione   de   qua,   infatti,   assegna   in    favore\ndell\u0027Universita\u0027 di Salerno, ovvero di un ente  esterno  al  Servizio\nsanitario nazionale, dotazioni finanziere relative alla  missione  13\ndel bilancio regionale per sostenere le  attivita\u0027  di  studio  e  di\nricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie  medico-informatiche\nattivate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale. \n    Cosi\u0027 facendo, la Regione Puglia pone, ancora una volta, a carico\ndel bilancio sanitario regionale spese che non hanno alcuna specifica\nattinenza con l\u0027ambito della tutela della salute, cosi\u0027  determinando\nuna scorretta rappresentazione del bilancio sanitario. \n    Richiamando  integralmente  quanto  gia\u0027  dedotto  in   relazione\nall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 98 della legge  regionale\nimpugnata, giova evidenziare che il finanziamento sanitario non  puo\u0027\nessere destinato agli  istituti  universitari  per  l\u0027attivazione  di\ncorsi di laurea o di formazione postuniversitaria ne\u0027 per il sostegno\na programmi di studio e di ricerca. \n    La disposizione impugnata ha inserito nell\u0027ambito  sanitario  del\nbilancio regionale  spese  ad  esso  estranee,  perche\u0027  relative  ad\nattivita\u0027 di ricerca da svolgere presso l\u0027Universita\u0027 del Salento, il\nche comporta una  rappresentazione  non  corretta  del  finanziamento\nsanitario regionale, e, pertanto, la violazione dei principi in  tema\ndi armonizzazione dei bilanci pubblici. Principi che,  e\u0027  appena  il\ncaso di ricordare, non  possono  subire  alcuna  deroga  territoriale\n(cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017). \n    Alla luce delle argomentazioni esposte e\u0027 giustificato concludere\nche l\u0027art. 160 della  legge  regionale  impugnata  viola  i  principi\nfondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti\ndalla legge statale. \n  3.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   117   della   legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma\n3, della Costituzione,  in  riferimento  all\u0027art.  1,  comma  3,  del\ndecreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. \n    L\u0027art. 117 della legge regionale impugnata,  rubricato  «Organico\nnelle residenze  terapeutico  riabilitative  per  il  trattamento  di\nsoggetti con Disturbi  del  Comportamento  alimentare»,  prevede  che\n«Nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta  regionale\nin materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  per\nl\u0027autorizzazione e l\u0027accreditamento della Rete di  assistenza  per  i\nDisturbi del Comportamento Alimentare e\u0027 prevista, tra le  altre,  la\nfigura professionale del biologo nutrizionista». \n    Anche tale norma risulta costituzionalmente  illegittima  poiche\u0027\nda  essa  si  ricava  che  la  dotazione  da  parte  delle  residenze\nterapeutico  riabilitative  di  figure  professionali   di   «biologi\nnutrizionisti» costituisce un requisito organizzativo  indispensabile\nai fini dell\u0027ottenimento  dell\u0027autorizzazione  e  dell\u0027accreditamento\nnecessari per l\u0027attivazione dei servizi sanitari. \n    In altre parole, la disposizione de qua, nel  richiedere  che  le\nstrutture si  dotino  della  figura  del  biologo  nutrizionista,  fa\nriferimento  ad  una  professionalita\u0027  non  prevista   dalla   legge\nnazionale,  in  violazione  dell\u0027art.   117,   terzo   comma,   della\nCostituzione. La norma impugnata si pone, quindi, in aperto contrasto\ncon la normativa nazionale che riserva  alla  competenza  legislativa\nstatale   l\u0027individuazione   di   nuove   figure   professionali    e\nl\u0027istituzione di nuovi  albi  professionali,  cosi\u0027  esorbitando  dai\nlimiti della legislazione concorrente  nella  materia  «professioni»,\ncome previsto dall\u0027art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del\n2006. \n    Quello che la Regione Puglia sembra obliterare e\u0027 la  circostanza\nche,  nella  materia  in   questione,   atteso   il   suo   carattere\nnecessariamente unitario,  la  potesta\u0027  legislativa  regionale  deve\nrispettare il principio in base  al  quale  e\u0027  la  legge  statale  a\nindividuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e\ntitoli  abilitanti.   Sono,   invece,   riservati   alla   competenza\nlegislativa  regionale  la  regolamentazione  di  quei  profili   che\npresentano uno specifico collegamento con la realta\u0027 locale. \n    A tale riguardo, si deve evidenziare che  l\u0027ordinamento  italiano\nnon prevede come autonoma e specifica figura professionale quella del\nbiologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme  restando\nle  specifiche  conoscenze  e  competenze  acquisite  attraverso   la\nformazione. \n    A meglio chiarire il quadro delle competenze proprie  delle  sole\nfigure professionali previste dalla disciplina nazionale soccorre  il\nparere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita\u0027 nella  seduta  del\n12 aprile 2011. Con tale parere, che ha quale  specifico  oggetto  la\nmateria  delle  competenze  nutrizionali,  l\u0027Organo   consultivo   ha\ndefinito le  competenze  del  medico  chirurgo,  del  biologo  e  del\ndietista nei termini  che  seguono.  Anzitutto,  «il  medico-chirurgo\npuo\u0027, ovviamente, prescrivere diete a  soggetti  sani  e  a  soggetti\nmalati, e\u0027  corretto  ritenere  che  il  biologo  possa  elaborare  e\ndeterminare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti\ncui e\u0027 stata diagnosticata una patologia,  solo  previo  accertamento\ndelle condizioni fisiopatologiche effettuate  dal  medico  chirurgo».\nMentre «il biologo puo\u0027 autonomamente elaborare profili  nutrizionali\nal fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento\ndel proprio «benessere», quale orientamento nutrizionale  finalizzato\nal miglioramento dello stato di salute. In tale ambito puo\u0027 suggerire\no consigliare  integratori  alimentari,  stabilendone  o  indicandone\nanche e  modalita\u0027  di  assunzione».  Invece  «Il  dietista,  profilo\nprofessionale dell\u0027area tecnico-sanitaria,  individuato  dal  decreto\nministeriale 14 settembre 1994, n.  744,  ex  art.  6,  comma  3  del\ndecreto  legislativo  n.   502/1992,   «svolge   la   sua   attivita\u0027\nprofessionale  in  strutture  pubbliche  o  private,  in  regime   di\ndipendenza  o   libero   professionale»   e,   in   particolare,   in\ncollaborazione con il medico ai fini della formulazione  delle  diete\nsu prescrizione medica. \n    E\u0027 chiaro, dunque, che sebbene il biologo possa elaborare profili\ne orientamenti nutrizionali, le competenze legate  alla  diagnosi  di\npatologie e la prescrizione di piani terapeutici sono  di  competenza\ndel medico-chirurgo. \n    Cio\u0027 posto, la  norma  regionale  censurata,  proprio  in  quanto\nprevede   come   necessaria    ai    fini    dell\u0027autorizzazione    e\ndell\u0027accreditamento della rete di assistenza una figura non  prevista\ndalla legge dello Stato,  ovvero  quella  di  biologo  nutrizionista,\nviola l\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione e merita, pertanto,  di\nessere dichiarata costituzionalmente illegittima. \n    4. Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 132 e  217  della\nlegge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117,\ncomma 3, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 1, comma 3,  del\ndecreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. \n    L\u0027art.   132   della   legge   regionale   impugnata,   rubricato\n«Trattamento dei disturbi  dello  spettro  autistico  previste  dagli\narticoli 4,  5  e  6  del  r.r.  9/2016»,  disciplina  l\u0027avvio  delle\nattivita\u0027 dei centri specializzati per il  trattamento  dei  disturbi\ndello spettro autistico e prevede,  «in  attesa  di  programmare  una\nadeguata  formazione  per  alcune  professionalita\u0027   ora   carenti»,\nl\u0027intercambiabilita\u0027, per un periodo transitorio di massimo 24  mesi,\ndei professionisti sanitari  della  riabilitazione  in  relazione  ai\nbisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per  esigenze  di\nturnazione. \n    L\u0027art. 217 della stessa legge regionale impugnata fa  riferimento\nal medesimo meccanismo  di  intercambiabilita\u0027.  Nello  specifico  la\nnorma prevede che per consentire l\u0027avvio  e  il  potenziamento  delle\nattivita\u0027 delle comunita\u0027 riabilitative  assistenziali  psichiatriche\n(CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ed elevata  complessita\u0027,\nnelle more della programmazione di un\u0027adeguata formazione per  alcune\nprofessionalita\u0027 ora carenti, e\u0027 disposta  l\u0027intercambiabilita\u0027,  per\nun  periodo  transitorio  di  massimo  24  mesi,  dei  professionisti\nsanitari della  riabilitazione  (terapista  occupazionale,  educatore\nprofessionale,  educatore  professionale  sanitario,  tecnico   della\nriabilitazione    psichiatrica,    tecnico    della    riabilitazione\nneuropsichiatrica). \n    Cio\u0027 detto, anche gli articoli 132 e 217  della  legge  regionale\nimpugnata risultano costituzionalmente illegittimi. Le norme previste\nin tali articoli, infatti, si pongono in contrasto con  la  normativa\nnazionale  che  riserva  alla  potesta\u0027  legislativa   nazionale   di\nindividuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e\ntitoli abilitanti. \n    Merita, in  particolare,  di  essere  censurato  il  concetto  di\n«intercambiabilita\u0027»  posto  alla  base  delle  norme  impugnate.  In\nproposito, si deve considerare  che,  nell\u0027ambito  delle  professioni\nsanitarie, ciascuna figura ha, in base al proprio specifico profilo e\npercorso formativo competenze e responsabilita\u0027 riservate e distinte.\nDa  cio\u0027,  peraltro,  deriva   l\u0027appartenenza   a   distinti   ordini\nprofessionali. \n    Prevedere,   pertanto,    l\u0027intercambiabilita\u0027    delle    figure\nprofessionali  della  riabilitazione  determina  una  violazione  dei\nprincipi  fondamentali  dell\u0027ordinamento  giuridico  in  materia   di\nprofessioni. \n    Al riguardo, la Corte costituzionale, con un  orientamento  ormai\nconsolidato,  ha  chiarito  che,  nella  materia  «professioni»,   la\npotesta\u0027  legislativa  regionale  concorrente  deve   rispettare   il\nprincipio secondo cui l\u0027individuazione  delle  figure  professionali,\ncon i relativi profili e titoli abilitanti, e\u0027 riservata, per il  suo\ncarattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella\ncompetenza  delle  regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che\npresentino uno specifico collegamento con la  realta\u0027  regionale  (ex\nplurimis, Corte costituzionale, sentenza  n.  178  del  2014;  conf.,\nCorte costituzionale, sentenza n. 108 del 2012). \n    Pertanto, gli articoli 132 e 217 della legge regionale  impugnata\nrisultano violare l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante\nil contrasto con le interposte disposizioni statali. \n  5.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   219   della   legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 122, comma\n1, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 2, comma 1, lett.  b),\ndella legge  n.  165/2007,  quale  norma  interposta,  nonche\u0027  degli\narticoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione. \n    Con l\u0027art. 219  della  legge  impugnata,  la  Regione  Puglia  ha\ndettato disposizioni in materia di  ineleggibilita\u0027  alla  carica  di\nPresidente  della  Giunta  Regionale  e  di  Consigliere   regionale,\nrecependo solo in apparenza l\u0027art. 2,  comma  1,  lettera  b),  della\nlegge 2 luglio 2004, n. 165. \n    Come   noto,   disciplina   dei   casi   di   ineleggibilita\u0027   e\nincompatibilita\u0027 del Presidente e degli  altri  membri  della  Giunta\nregionale, cosi\u0027 come, piu\u0027 in  generale  -  del  sistema  elettorale\nregionale, e\u0027 materia di  legislazione  concorrente,  riservata  alla\npotesta\u0027 normativa delle Regioni nei limiti dei principi fondamentali\nfissati con legge dello Stato. \n    Per quanto d\u0027interesse, in attuazione dell\u0027art. 122, primo comma,\ndella Costituzione, l\u0027art. 2, comma 1, lett. b), della legge  n.  165\ndel  2004  prevede  l\u0027inefficacia  delle  cause  di   ineleggibilita\u0027\n«qualora gli interessati cessino dalle attivita\u0027 o dalle funzioni che\ndeterminano l\u0027ineleggibilita\u0027, non oltre il  giorno  fissato  per  la\npresentazione delle candidature o altro termine anteriore  altrimenti\nstabilito». \n    Va, preliminarmente, osservato che la Regione Puglia si e\u0027 dotata\ndi una propria regolamentazione elettorale con l\u0027adozione della legge\nregionale 9 febbraio 2005, n. 2, successiva  alla  legge  statale  n.\n165/2004, ed ha previsto all\u0027art. 6, comma 2, in  tema  di  cause  di\nineleggibilita\u0027, che «Le cause di ineleggibilita\u0027 di cui al  comma  1\nnon hanno  effetto  se  gli  interessati  cessano  dalla  carica  per\ndimissioni non oltre il giorno fissato  per  la  presentazione  delle\ncandidature». \n    La disposizione qui impugnata, che  interviene  sulla  disciplina\nprecedente, innovandola, prevede ora che le cause di  ineleggibilita\u0027\npreviste all\u0027art. 6, comma 1, della legge  regionale  n.  2/2005  non\nhanno effetto «se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni\nnon  oltre  centottanta   giorni   precedenti   il   compimento   del\nquinquennio, che decorre dalla  data  delle  elezioni.  Nei  casi  di\nscioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  se  avviene  prima\ndell\u0027ultimo semestre del  quinquennio,  le  dimissioni  devono  avere\nluogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento». \n    Cosi\u0027 facendo, la Regioni  Puglia  sembra  non  considerare  che,\nnell\u0027esercizio della propria potesta\u0027 legislativa, che certamente  le\nconsente di individuare casi specifici di ineleggibilita\u0027,  non  puo\u0027\ntuttavia porsi in contrasto con il principio appena evocato. \n    Invece, nella  sostanza,  la  norma  regionale  impugnata  limita\nl\u0027ineleggibilita\u0027  conseguente  alla  cessazione  dalla  carica   per\ndimissioni ad un  termine  molto  anticipato  rispetto  a  quello  di\npresentazione delle candidature (pari a  trenta  giorni  prima  della\nvotazione). Un siffatto termine  ben  potrebbe  determinare  ricadute\neccessivamente  penalizzanti  sul  completamento  del  mandato  degli\norgani di governo comunale. \n    La novella legislativa non risulta in linea con il  principio  di\nragionevolezza  ex  art.  3  della  Costituzione  e  costituisce  una\nlimitazione irragionevole e sproporzionata del  diritto  fondamentale\ndi cui all\u0027art. 51 della Costituzione, in quanto  da\u0027  luogo  ad  una\nsituazione  di  disparita\u0027,  non   presente   nel   testo   normativo\nprevigente, che non e\u0027 sorretta da esigenze specifiche riferibili  al\ncontesto regionale pugliese. \n    Con maggior impegno esplicativo,  la  scelta  tra  la  carica  di\nsindaco e la  candidatura  alle  elezioni  regionali,  da  compiersi,\nstando alla  disposizione  impugnata,  ben  centottanta giorni  prima\ndella scadenza fisiologica del mandato,  imporrebbe  al  sindaco  che\nabbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare  al  proprio\nufficio, senza neppure avere la certezza della  effettiva  inclusione\ndel  proprio  nominativo   nella   lista   provinciale   che   verra\u0027\nsuccessivamente presentata. \n    Una  simile  disciplina  introduce  un\u0027intollerabile  limitazione\ndell\u0027esercizio del diritto di elettorato passivo di cui  all\u0027art.  51\ndella Costituzione, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione\nanticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia  al\nmandato da parte del sindaco. \n    Da cio\u0027 discende che la normativa regionale censurata  non  opera\nun equo e  ragionevole  bilanciamento  tra  i  diversi  interessi  di\nprimari o rilievo costituzionale  che  il  legislatore  regionale  e\u0027\nchiamato a soppesare. Da un lato, le esigenze specifiche sottese alle\ncause di ineleggibilita\u0027, poste  a  salvaguardia  della  probita\u0027  e,\nsoprattutto,  dell\u0027imparzialita\u0027  di   quanti   esercitino   funzioni\npubbliche; dall\u0027altro, l\u0027interesse degli organi di governo degli enti\nlocali  ad  arrivare  alla  naturale  scadenza  del  mandato,   cosi\u0027\nassicurando la continuita\u0027 amministrativa degli  uffici;  infine,  il\nconnesso interesse delle comunita\u0027 locali ad avere un governo stabile\ne conforme agli esiti dell\u0027ultima consultazione elettorale per  tutta\nla durata della consiliatura. \n    Alla luce delle argomentazioni esposte e\u0027 giustificato concludere\nche la disposizione contenuta nell\u0027art.  219  della  legge  regionale\nimpugnata si ponga in contrasto con i principi stabiliti dalla  legge\ndello Stato in  materia  di  cause  di  ineleggibilita\u0027  e  determina\naltresi\u0027 un\u0027irragionevole limitazione  del  fondamentale  diritto  di\nelettorato passivo, in contrasto gli articoli 3 e 51, comma 1,  della\nCostituzione. \n  6.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   240   della   legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art.  97  della\nCostituzione e, sotto diversi profili, degli articoli 117,  comma  2,\nlett. l), e 117, comma 3, della Costituzione. \n    L\u0027art. 240 della legge regionale impugnata  prevede  al  comma  1\nl\u0027istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di  Campi\nSalentina  «di   proprieta\u0027   e   gestione   interamente   pubblica»,\nincardinata  nell\u0027organizzazione  funzionale  dell\u0027Azienda  sanitaria\nlocale di Lecce. \n    La  disposizione  impugnata  modifica  l\u0027art.  26   della   legge\nregionale Puglia del  29  novembre  2024,  n.  39,  che  autorizzava,\nl\u0027inserimento nell\u0027organizzazione funzionale  dell\u0027Azienda  sanitaria\nlocale (ASL) di Foggia delle residenze sanitarie assistenziali  (RSA)\ndi San Nicandro Garganico  e  Troia,  con  contestuale  transito  del\nrelativo personale nell\u0027organico della ASL di riferimento.  Tuttavia,\nla disposizione impugnata ha un contenuto sostanzialmente  analogo  a\nquello dell\u0027art. 26 nell\u0027originaria formulazione, rispetto  al  quale\nla Presidenza del Consiglio ha gia\u0027  proposto  ricorso  ex  art.  127\ndella Costituzione. \n    Pertanto, anche  rispetto  all\u0027istituzione  della  RSA  di  Campi\nSalentina,  si  configurano  i  medesimi  profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale gia\u0027 segnalati, che si rappresentano come segue. \n    L\u0027intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro\nnella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una\ngestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica. \n    Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione impugnata ha\naggiunto la RSA di Campi Salentina  e  ha  modificato  i  termini  di\nsubentro e rimodulazione dei posti letto. \n    Precedentemente all\u0027entrata in vigore della  legge  regionale  n.\n39/2024, le  RSA  coinvolte  erano  gestite  dalla  societa\u0027  privata\n«Sviluppo e Gestione di Attivita\u0027  sanitarie  S.r.l.»  (Sgas)  a  cui\nfacevano capo i rapporti di lavoro  del  personale  che  opera  nelle\nstrutture sanitaria. Prevedendo il passaggio di detto  personale  dal\ndatore di lavoro privato a quello pubblico («Il personale in servizio\nalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  transita\nnell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1,  comma  268,\nlettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234»),  la  disposizione\ndella legge regionale che qui si impugna impone  una  non  consentita\nderoga alle ordinarie procedure concorsuali, violando,  in  tal  modo\nl\u0027art. 97 della Costituzione dal momento che  oblitera  il  principio\ncostituzionale del pubblico concorso. \n    Tra l\u0027altro, l\u0027invocata  applicazione  dell\u0027art.  1,  comma  268,\nlettera c), della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti, la\ndisposizione  statale  a  cui,  asseritamente,  la  legge   regionale\nvorrebbe modellare la procedura  di  passaggio  del  personale  dalla\nstruttura privata  a  quella  pubblica  riguarda  solo  le  procedure\nselettive per il reclutamento di personale da parte  degli  enti  del\nServizio sanitario nazionale, non l\u0027internalizzazione  diretta  senza\nconcorso pubblico. \n    Le procedure di reclutamento del personale sanitario  trovano  la\nloro regolamentazione nel decreto del Presidente della Repubblica  10\ndicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina  concorsuale\nper il personale dirigenziale del Servizio sanitaria nazionale) e nel\ndecreto del  Presidente  della  Repubblica  27  marzo  2001,  n.  220\n(Regolamento recante disciplina non  concorsuale  del  personale  non\ndirigenziale del Servizio sanitario nazionale).  Detti  provvedimenti\nnormativi,  emanati  in  attuazione  degli  artt.   15   e   18   del\ndecreto-legislativo  n.  502  del  1992,  prevedono   una   specifica\ndisciplina di accesso mediante concorso per titoli ed esami. \n    La Corte dei conti ha stabilito che il  passaggio  di  dipendenti\npuo\u0027 trovare applicazione soltanto ai processi di  esternalizzazione,\ndunque nel passaggio dal privato al pubblico, non  a  quelli  inversi\n(Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3 febbraio 2012, n. 4). \n    Tra l\u0027altro, il rinvio  all\u0027art.  1,  comma  268,  lett.  e),  e\u0027\nimproprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi,  in  modo\ngenerico al «personale in servizio» senza attuare alcuna  distinzione\ntra i diversi  profili  professionali.  Al  contrario,  la  normativa\nstatale prevede  procedure  di  reclutamento  differenziate  (i  gia\u0027\nmenzionati decreto del Presidente della Repubblica n.  483  del  1997\nper il personale dirigenziale del Servizio  sanitario  nazionale,  il\ndecreto del Presidente della  Repubblica  n.  220  del  2001  per  il\npersonale del comparto ed il decreto del Presidente della  Repubblica\nn. 484 del 1997 concernente l\u0027accesso al secondo livello dirigenziale\ndel personale del Servizio sanitario nazionale). \n    La disposizione impugnata non viola soltanto  l\u0027art.  97,  quarto\ncomma, della Costituzione. Sotto un diverso aspetto, la  disposizione\ncensurata si pone in contrasto con l\u0027art 117, secondo comma,  lettera\nl), della Costituzione che riserva alla  competenza  esclusiva  dello\nStato l\u0027ordinamento civile e, quindi, i rapporti di  diritto  privato\nregolabili dal codice civile, come quelli cui afferiscono i contratti\ncollettivi di lavoro. \n    Ma vi e\u0027 di piu\u0027. L\u0027art. 240 della legge  impugnata  viola  anche\nl\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che la Carta\ncostituzionale riserva allo  Stato  la  determinazione  dei  principi\nfondamentali in materia  di  «tutela  della  salute».  La  deroga  al\nprincipio dell\u0027assunzione mediante  concorso  pubblico  puo\u0027  essere,\ninfatti, giustificata  in  alcuni  casi  specifici,  ma  deve  essere\nrigorosamente delimitata e giustificata da esigenze straordinarie  di\ninteresse pubblico. Codesta Corte ha  affrontato  piu\u0027  volte  questo\ntema, sottolineando che tali deroghe devono essere funzionali al buon\nandamento dell\u0027amministrazione e devono garantire  che  il  personale\nassunto abbia la professionalita\u0027 necessaria per svolgere l\u0027incarico,\nnonche\u0027  giustificate  da  peculiari  e  straordinarie  esigenze   di\ninteresse pubblico. Inoltre, la Corte ha ribadito che  devono  essere\nprevisti  adeguati  accorgimenti  per  assicurare  che  il  personale\nassunto abbia la professionalita\u0027 necessaria per svolgere l\u0027incarico. \n    In questo contesto, la tutela del diritto  alla  salute  potrebbe\nessere una delle ragioni che giustificano una deroga al principio del\nconcorso pubblico,  soprattutto  in  situazioni  di  emergenza  o  in\npresenza  di  esigenze  straordinarie  che   richiedono   un   rapido\nreclutamento di personale sanitario qualificato. \n    Tuttavia, nel caso di specie la  legge  regionale  impugnata  non\nevidenzia alcuna situazione  straordinaria  o  emergenziale  tale  da\ngiustificare tali deroghe che, proprio  in  quanto  eccezione  ad  un\nprincipio  di  valore  costituzionale,  devono  essere   attentamente\nvalutate e giustificate  soltanto  se  attuate  per  garantire  altri\nprincipi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. \n    A cio\u0027 si aggiunga che la Regione Puglia e\u0027 sottoposta  al  Piano\ndi rientro dal disavanzo sanitario fin dal 2010. Cio\u0027  significa  che\ngli interventi in materia sanitaria  devono  essere  sottoposti  alla\nvalutazione dei Ministeri  affiancanti  come  riportato  nell\u0027Accordo\nsottoscritto  tra  la  Regione  e  i   Ministeri   della   salute   e\ndell\u0027economia  e  delle  finanze  in  data  29  novembre  2010.  Cio\u0027\nnonostante, nessuna comunicazione e\u0027  stata  trasmessa  ai  Ministeri\ncompetenti prima dell\u0027adozione della  disposizione  impugnata,  cosi\u0027\nche la modifica della programmazione sanitaria che,  la  disposizione\nimpugnata determina in ragione del previsto passaggio  alla  gestione\ninteramente pubblica delle RSA, non e\u0027 stata  oggetto  di  preventiva\nvalutazione (necessaria per le regioni che sono in piano  di  rientro\ncome la Puglia) da parte dei Ministeri affiancanti. \n    Ne\u0027 tale intervento e\u0027 stato previsto dalla stessa Regione Puglia\nin sede di predisposizione del programma  operativo  di  prosecuzione\ndel piano di rientro 2024-2026, il quale e\u0027 specificamente  volto  ad\nindividuare   gli   interventi   necessari   per   il   perseguimento\ndell\u0027equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di\nassistenza ai sensi dell\u0027art. 1, comma 180, della legge  n.  311  del\n2004. \n    La disposizione impugnata, pertanto, ha delle ricadute in termini\ndi coordinamento della finanza pubblica tale da far ritenere  violato\nl\u0027art. 117, terzo comma, della  Costituzione.  Non  si  puo\u0027  infatti\nobliterare la circostanza che il passaggio  al  regime  pubblicistico\ndel personale determina un rilevante impatto economico  sul  bilancio\nsanitario regionale. Di tale  impatto,  tra  l\u0027altro,  non  e\u0027  stata\ndimostrata la coerenza con i vincoli di spesa e con le previsioni del\nProgramma  operativo  di  prosecuzione  del  piano  di  rientro   dal\ndisavanzo sanitario. \n    Pertanto,  sotto  tale  profilo,  l\u0027intervento  del   legislatore\nregionale non e\u0027 conforme al principio di coordinamento della finanza\npubblica e al divieto di incrementare la spesa sanitaria  per  motivi\nnon inerenti alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza\n(LEA). \n    E\u0027 noto che per le Regioni assoggettate ai vincoli dei  piani  di\nrientro  dal  disavanzo  sanitario   sussiste   l\u0027impossibilita\u0027   di\nincrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia\ndei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per  spese  non\nobbligatorie. Come piu\u0027 volte chiarito da  Cod.  Corte,  il  suddetto\nprincipio si applica anche per i piani di  prosecuzione  del  rientro\ndal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio  equiparabili\n(cfr. Corte della Costituzione,  sentenza  n.  104  del  2013;  Corte\ncostituzionale, sentenza n 36/2021). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare  costituzionalmente   illegittimi   e,   conseguentemente,\nannullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli\n98, 117, 132, 160, 217, 219, e 240 della legge della  Regione  Puglia\nn. 42 del 2024. \n    Si produce  l\u0027estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei\nministri in data 28 febbraio 2025 - prot. n. 3707. \n      Roma, 28 febbraio 2025 \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Basilica","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":"04/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"98","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"42","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione 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