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e 2027 – Ricorso del Governo – Denunciata inclusione nel bilancio sanitario regionale di finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale, per sostenere interventi e attività legate alle attività di formazione professionale – Violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale – Rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in spregio al principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, posto dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 98.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, artt. 19 e 20.\u003c/p\u003e\u003cp 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bilanci pubblici, come declinati dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 160.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 20.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare – Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l\u0027autorizzazione e l\u0027accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che nel richiedere che le strutture si dotino del biologo nutrizionista, confligge con la normativa nazionale che riserva alla competenza statale l’individuazione di nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi professionali – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 117.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Previsione che, per consentire l\u0027avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l\u0027intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione – Previsione che, per consentire l\u0027avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l\u0027intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni che, segnatamente in merito al concetto di intercambiabilità, si pongono in contrasto con la normativa nazionale interposta, che riserva alla potestà legislativa statale l’individuazione delle diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, artt. 132 e 217.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all\u0027art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 – Previsione che è istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell\u0027organizzazione funzionale dell\u0027Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell\u0027organico dell\u0027ASL competente – Ricorso del Governo – Denunciata previsione del passaggio del suddetto personale da datore di lavoro privato a quello pubblico in deroga alle ordinarie procedure concorsuali – Improprio rinvio all’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021 – Riferimento generico al “personale in servizio” laddove la normativa statale prevede procedure di reclutamento differenziate – Lesione regola del concorso pubblico – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza, in contrasto con l’obiettivo di rientro dal disavanzo sanitario perseguito con l’Accordo sottoscritto dalla Regione il 29 novembre 2010.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-\u0026nbsp;Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 240.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma lett. l) e terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell\u0027economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"SCIARRONE 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locale delle piccole e medie imprese che operano nel\n campo dell\u0027innovazione tecnologica - Previsione che per le\n finalita\u0027 indicate e\u0027 assegnata, nel bilancio regionale autonomo,\n nell\u0027ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione\n finanziaria per l\u0027esercizio finanziario 2025, in termini di\n competenza e cassa - Previsione che la medesima dotazione\n finanziaria e\u0027 assegnata, in termini di competenza, per ciascuno\n degli esercizi finanziari 2026 e 2027. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027 pubblica - Norme della\n Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale 2025 - Contributo\n straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e\n tecnologie digitali per la sanita\u0027 pugliese - Previsione che la\n regione sostiene il Dipartimento di medicina sperimentale\n dell\u0027Universita\u0027 del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel\n bilancio regionale autonomo, nell\u0027ambito della Missione 13,\n Programma 7, Titolo 2, una dotazione finanziaria per l\u0027esercizio\n finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027 pubblica - Norme della\n Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale 2025 - Organico\n nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di\n soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che\n nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale\n in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi\n per l\u0027autorizzazione e l\u0027accreditamento della relativa rete di\n assistenza e\u0027 contemplata, tra le altre, la figura professionale\n del biologo nutrizionista. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027 pubblica - Norme della\n Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale 2025 - Previsione\n che, per consentire l\u0027avvio delle attivita\u0027 dei centri\n specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro\n autistico, si dispone l\u0027intercambiabilita\u0027, per un periodo\n transitorio di massimo ventiquattro mesi, dei professionisti\n sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni\n assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di\n turnazione - Previsione che, per consentire l\u0027avvio e il\n potenziamento delle attivita\u0027 delle comunita\u0027 riabilitative\n assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di\n reato ad elevata complessita\u0027, di cui al regolamento generale n. 18\n del 2024, e\u0027 disposta l\u0027intercambiabilita\u0027, per un periodo\n transitorio di massimo ventiquattro mesi, delle figure\n professionali previste nel medesimo regolamento. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Elezioni - Norme della Regione\n Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale 2025 - Modifiche alla legge\n regionale n. 2 del 2005 (Norme per l\u0027elezione del Consiglio\n regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che\n le cause d\u0027ineleggibilita\u0027 previste nel comma 1 dell\u0027art. 6 della\n legge regionale n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati\n cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni\n precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data\n delle elezioni - Previsione che, nei casi di scioglimento\n anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell\u0027ultimo\n semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e\n non oltre sette giorni dalla data di scioglimento. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Sanita\u0027 pubblica - Norme della\n Regione Puglia - Legge di stabilita\u0027 regionale 2025 - Modifiche\n all\u0027art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 - Previsione che\n e\u0027 istituita la RSA di Campi salentina, di proprieta\u0027 e gestione\n interamente pubblica, incardinata nell\u0027organizzazione funzionale\n dell\u0027Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale\n transito del relativo personale nell\u0027organico dell\u0027ASL competente. \n- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 (\"Disposizioni\n per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio\n pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita\u0027\n regionale 2025\"), artt. 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240. \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587,\nper il ricevimento degli atti fax 06/96514000 e PEC:\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma,\nalla via dei Portoghesi n. 12, domicilia; \n nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro\ntempore, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33;\npostaelettronica certificata avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it\n- protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it; \n per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale delle\ndisposizioni contenute negli articoli 98, 117, 132, 160, 217, 219 e\n240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024,\npubblicata nel B.U.R n. 13 straord. del 31 dicembre 2024 denominata:\n«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e\nbilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di\nstabilita\u0027 regionale 2025)». \n La legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, recante\n«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e\nbilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di\nstabilita\u0027 regionale 2025)», presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale con riferimento agli articoli 98, 117, 132, 160, 217,\n219 e 240 in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa statale\ndi riferimento, viola - sotto diversi profili - i principi\nfondamentali posti con legge dello Stato in materia di «coordinamento\ndella finanza pubblica» e di «professioni», la competenza statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile» di cui all\u0027art. 117,\ncomma 2, lett. l), della Costituzione. La medesima legge regionale e\u0027\nstata adottata in violazione, altresi\u0027, dei principi stabiliti con\nlegge dello Stato, in attuazione dell\u0027art. 122, comma 1, della\nCostituzione, in materia di sistema elettorale e di casi di\nineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027 del Presidente e degli altri\ncomponenti della Giunta regionale e si pone altresi\u0027 in contrasto con\ngli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonche\u0027 con i principi\nfondamentali posti dall\u002797 della Costituzione, in materia di\norganizzazione amministrativa dello Stato, come si intende dimostrare\ncon la illustrazione dei seguenti \n \n Motivi \n \n 1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 98, della legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma\n3, della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 118/2011, quale norma interposta. \n L\u0027art. 98 della legge regionale impugnata, rubricato «Promozione\ndella realta\u0027 virtuale nella formazione medica e delle professioni\nsanitarie», colloca nel perimetro del bilancio sanitario regionale\nfinanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario\nnazionale per sostenere diversi interventi e attivita\u0027 variamente\nlegate alle attivita\u0027 di formazione professionale. \n Con tale norma, la Regione Puglia si pone in contrasto con l\u0027art.\n117, comma 3, della Costituzione con riferimento all\u0027ambito di\npotesta\u0027 legislativa concorrente, in relazione alla disciplina\nstatale del coordinamento e dell\u0027armonizzazione dei sistemi contabili\nregionali, recata dal decreto legislativo n. 118/2011. \n Occorre premettere che le disposizioni contenuto nel titolo II\ndel citato decreto legislativo, come previsto nel suo art. 19,\ncostituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza\npubblica ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione.\nTali norme sono altresi\u0027 poste a tutela dell\u0027unita\u0027 economica della\nRepubblica di cui all\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione,\ncosi\u0027 da garantire vari obiettivi finanziari, anche sulla base di\nprincipi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. In\nconcreto, le disposizioni poste dal legislatore statale fissano le\nmodalita\u0027 di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli\nenti regionali e individuano i principi contabili cui le Regioni\ndevono attenersi per dare concreta e puntuale attuazione alle\ndisposizioni ivi contenute. \n In particolare, l\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e\u0027\ndedicato al finanziamento del servizio sanitario regionale e prevede\nche «Nell\u0027ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono\nun\u0027esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al\nfinanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di\nconsentire la confrontabilita\u0027 immediata fra le entrate e le spese\nsanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli\natti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e\ndi individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche\u0027\nun\u0027agevole verifica delle risorse rese disponibili dalle regioni per\nil finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per\nl\u0027esercizio in corso». Pertanto, l\u0027inclusione nel bilancio sanitario\nregionale di costi relativi ad attivita\u0027 di formazione ovvero allo\nstudio e alla ricerca universitaria comporta una violazione delle\nregole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale. \n In sostanza, la violazione della disciplina statale e\u0027 evidente\nconsiderando come la disposizione impugnata, ponendo a carico della\nmissione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela\ndella salute, spese che sono volte a finanziare attivita\u0027 legate alla\nformazione in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale\ndetermina una rappresentazione non corretta del finanziamento\nsanitario regionale, in violazione dell\u0027evocato principio dell\u0027esatta\nperimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento\ndel Servizio sanitario regionale posto dall\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 118/2011. \n Tali argomentazioni risultano avvalorate da quanto statuito da\nCodesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 68/2024. \n Con tale importante decisione, e\u0027 stato riconosciuto, in una\nfattispecie analoga alla presente e concernente la Legge di\nStabilita\u0027 2023 della Regione Sardegna, che le spese per\nl\u0027attivazione e l\u0027accreditamento di corsi di formazione per diverse\nprofessionalita\u0027, quali gli operatori socio-sanitari e i medici\nveterinari, che vengano poste a carico del bilancio regionale\ndedicato alla tutela della salute «esorbitano dall\u0027ambito delle\nrisorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale»\ne, pertanto, «alterano la struttura del perimetro delle spese\nsanitarie prescritto dall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del\n2011, cosi\u0027 eludendo le finalita\u0027 di armonizzazione contabile». \n Alla luce di quanto precede e\u0027 chiaro che l\u0027art. 98 della legge\nregionale della Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 e\u0027 stato adottato\nin violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, in\nrelazione all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, quale\nnorma interposta. \n 2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 160 della legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma\n3, della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 118/2011, quale norma interposta. \n A censure analoghe a quelle appena esposte si espone altresi\u0027\nl\u0027art. 160 della legge regionale impugnata, rubricato «Contributo\nstraordinario per la ricerca e gli studi digital health e tecnologie\ndigitali per la sanita\u0027 pugliese». \n La disposizione de qua, infatti, assegna in favore\ndell\u0027Universita\u0027 di Salerno, ovvero di un ente esterno al Servizio\nsanitario nazionale, dotazioni finanziere relative alla missione 13\ndel bilancio regionale per sostenere le attivita\u0027 di studio e di\nricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie medico-informatiche\nattivate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale. \n Cosi\u0027 facendo, la Regione Puglia pone, ancora una volta, a carico\ndel bilancio sanitario regionale spese che non hanno alcuna specifica\nattinenza con l\u0027ambito della tutela della salute, cosi\u0027 determinando\nuna scorretta rappresentazione del bilancio sanitario. \n Richiamando integralmente quanto gia\u0027 dedotto in relazione\nall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 98 della legge regionale\nimpugnata, giova evidenziare che il finanziamento sanitario non puo\u0027\nessere destinato agli istituti universitari per l\u0027attivazione di\ncorsi di laurea o di formazione postuniversitaria ne\u0027 per il sostegno\na programmi di studio e di ricerca. \n La disposizione impugnata ha inserito nell\u0027ambito sanitario del\nbilancio regionale spese ad esso estranee, perche\u0027 relative ad\nattivita\u0027 di ricerca da svolgere presso l\u0027Universita\u0027 del Salento, il\nche comporta una rappresentazione non corretta del finanziamento\nsanitario regionale, e, pertanto, la violazione dei principi in tema\ndi armonizzazione dei bilanci pubblici. Principi che, e\u0027 appena il\ncaso di ricordare, non possono subire alcuna deroga territoriale\n(cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017). \n Alla luce delle argomentazioni esposte e\u0027 giustificato concludere\nche l\u0027art. 160 della legge regionale impugnata viola i principi\nfondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti\ndalla legge statale. \n 3. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 117 della legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117, comma\n3, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 1, comma 3, del\ndecreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. \n L\u0027art. 117 della legge regionale impugnata, rubricato «Organico\nnelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di\nsoggetti con Disturbi del Comportamento alimentare», prevede che\n«Nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale\nin materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per\nl\u0027autorizzazione e l\u0027accreditamento della Rete di assistenza per i\nDisturbi del Comportamento Alimentare e\u0027 prevista, tra le altre, la\nfigura professionale del biologo nutrizionista». \n Anche tale norma risulta costituzionalmente illegittima poiche\u0027\nda essa si ricava che la dotazione da parte delle residenze\nterapeutico riabilitative di figure professionali di «biologi\nnutrizionisti» costituisce un requisito organizzativo indispensabile\nai fini dell\u0027ottenimento dell\u0027autorizzazione e dell\u0027accreditamento\nnecessari per l\u0027attivazione dei servizi sanitari. \n In altre parole, la disposizione de qua, nel richiedere che le\nstrutture si dotino della figura del biologo nutrizionista, fa\nriferimento ad una professionalita\u0027 non prevista dalla legge\nnazionale, in violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione. La norma impugnata si pone, quindi, in aperto contrasto\ncon la normativa nazionale che riserva alla competenza legislativa\nstatale l\u0027individuazione di nuove figure professionali e\nl\u0027istituzione di nuovi albi professionali, cosi\u0027 esorbitando dai\nlimiti della legislazione concorrente nella materia «professioni»,\ncome previsto dall\u0027art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del\n2006. \n Quello che la Regione Puglia sembra obliterare e\u0027 la circostanza\nche, nella materia in questione, atteso il suo carattere\nnecessariamente unitario, la potesta\u0027 legislativa regionale deve\nrispettare il principio in base al quale e\u0027 la legge statale a\nindividuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e\ntitoli abilitanti. Sono, invece, riservati alla competenza\nlegislativa regionale la regolamentazione di quei profili che\npresentano uno specifico collegamento con la realta\u0027 locale. \n A tale riguardo, si deve evidenziare che l\u0027ordinamento italiano\nnon prevede come autonoma e specifica figura professionale quella del\nbiologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme restando\nle specifiche conoscenze e competenze acquisite attraverso la\nformazione. \n A meglio chiarire il quadro delle competenze proprie delle sole\nfigure professionali previste dalla disciplina nazionale soccorre il\nparere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita\u0027 nella seduta del\n12 aprile 2011. Con tale parere, che ha quale specifico oggetto la\nmateria delle competenze nutrizionali, l\u0027Organo consultivo ha\ndefinito le competenze del medico chirurgo, del biologo e del\ndietista nei termini che seguono. Anzitutto, «il medico-chirurgo\npuo\u0027, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti\nmalati, e\u0027 corretto ritenere che il biologo possa elaborare e\ndeterminare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti\ncui e\u0027 stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento\ndelle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo».\nMentre «il biologo puo\u0027 autonomamente elaborare profili nutrizionali\nal fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento\ndel proprio «benessere», quale orientamento nutrizionale finalizzato\nal miglioramento dello stato di salute. In tale ambito puo\u0027 suggerire\no consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone\nanche e modalita\u0027 di assunzione». Invece «Il dietista, profilo\nprofessionale dell\u0027area tecnico-sanitaria, individuato dal decreto\nministeriale 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del\ndecreto legislativo n. 502/1992, «svolge la sua attivita\u0027\nprofessionale in strutture pubbliche o private, in regime di\ndipendenza o libero professionale» e, in particolare, in\ncollaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete\nsu prescrizione medica. \n E\u0027 chiaro, dunque, che sebbene il biologo possa elaborare profili\ne orientamenti nutrizionali, le competenze legate alla diagnosi di\npatologie e la prescrizione di piani terapeutici sono di competenza\ndel medico-chirurgo. \n Cio\u0027 posto, la norma regionale censurata, proprio in quanto\nprevede come necessaria ai fini dell\u0027autorizzazione e\ndell\u0027accreditamento della rete di assistenza una figura non prevista\ndalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista,\nviola l\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione e merita, pertanto, di\nessere dichiarata costituzionalmente illegittima. \n 4. Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 132 e 217 della\nlegge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 117,\ncomma 3, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 1, comma 3, del\ndecreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. \n L\u0027art. 132 della legge regionale impugnata, rubricato\n«Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli\narticoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016», disciplina l\u0027avvio delle\nattivita\u0027 dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi\ndello spettro autistico e prevede, «in attesa di programmare una\nadeguata formazione per alcune professionalita\u0027 ora carenti»,\nl\u0027intercambiabilita\u0027, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi,\ndei professionisti sanitari della riabilitazione in relazione ai\nbisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di\nturnazione. \n L\u0027art. 217 della stessa legge regionale impugnata fa riferimento\nal medesimo meccanismo di intercambiabilita\u0027. Nello specifico la\nnorma prevede che per consentire l\u0027avvio e il potenziamento delle\nattivita\u0027 delle comunita\u0027 riabilitative assistenziali psichiatriche\n(CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ed elevata complessita\u0027,\nnelle more della programmazione di un\u0027adeguata formazione per alcune\nprofessionalita\u0027 ora carenti, e\u0027 disposta l\u0027intercambiabilita\u0027, per\nun periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti\nsanitari della riabilitazione (terapista occupazionale, educatore\nprofessionale, educatore professionale sanitario, tecnico della\nriabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione\nneuropsichiatrica). \n Cio\u0027 detto, anche gli articoli 132 e 217 della legge regionale\nimpugnata risultano costituzionalmente illegittimi. Le norme previste\nin tali articoli, infatti, si pongono in contrasto con la normativa\nnazionale che riserva alla potesta\u0027 legislativa nazionale di\nindividuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e\ntitoli abilitanti. \n Merita, in particolare, di essere censurato il concetto di\n«intercambiabilita\u0027» posto alla base delle norme impugnate. In\nproposito, si deve considerare che, nell\u0027ambito delle professioni\nsanitarie, ciascuna figura ha, in base al proprio specifico profilo e\npercorso formativo competenze e responsabilita\u0027 riservate e distinte.\nDa cio\u0027, peraltro, deriva l\u0027appartenenza a distinti ordini\nprofessionali. \n Prevedere, pertanto, l\u0027intercambiabilita\u0027 delle figure\nprofessionali della riabilitazione determina una violazione dei\nprincipi fondamentali dell\u0027ordinamento giuridico in materia di\nprofessioni. \n Al riguardo, la Corte costituzionale, con un orientamento ormai\nconsolidato, ha chiarito che, nella materia «professioni», la\npotesta\u0027 legislativa regionale concorrente deve rispettare il\nprincipio secondo cui l\u0027individuazione delle figure professionali,\ncon i relativi profili e titoli abilitanti, e\u0027 riservata, per il suo\ncarattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella\ncompetenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che\npresentino uno specifico collegamento con la realta\u0027 regionale (ex\nplurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 178 del 2014; conf.,\nCorte costituzionale, sentenza n. 108 del 2012). \n Pertanto, gli articoli 132 e 217 della legge regionale impugnata\nrisultano violare l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante\nil contrasto con le interposte disposizioni statali. \n 5. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 219 della legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 122, comma\n1, della Costituzione, in riferimento all\u0027art. 2, comma 1, lett. b),\ndella legge n. 165/2007, quale norma interposta, nonche\u0027 degli\narticoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione. \n Con l\u0027art. 219 della legge impugnata, la Regione Puglia ha\ndettato disposizioni in materia di ineleggibilita\u0027 alla carica di\nPresidente della Giunta Regionale e di Consigliere regionale,\nrecependo solo in apparenza l\u0027art. 2, comma 1, lettera b), della\nlegge 2 luglio 2004, n. 165. \n Come noto, disciplina dei casi di ineleggibilita\u0027 e\nincompatibilita\u0027 del Presidente e degli altri membri della Giunta\nregionale, cosi\u0027 come, piu\u0027 in generale - del sistema elettorale\nregionale, e\u0027 materia di legislazione concorrente, riservata alla\npotesta\u0027 normativa delle Regioni nei limiti dei principi fondamentali\nfissati con legge dello Stato. \n Per quanto d\u0027interesse, in attuazione dell\u0027art. 122, primo comma,\ndella Costituzione, l\u0027art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165\ndel 2004 prevede l\u0027inefficacia delle cause di ineleggibilita\u0027\n«qualora gli interessati cessino dalle attivita\u0027 o dalle funzioni che\ndeterminano l\u0027ineleggibilita\u0027, non oltre il giorno fissato per la\npresentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti\nstabilito». \n Va, preliminarmente, osservato che la Regione Puglia si e\u0027 dotata\ndi una propria regolamentazione elettorale con l\u0027adozione della legge\nregionale 9 febbraio 2005, n. 2, successiva alla legge statale n.\n165/2004, ed ha previsto all\u0027art. 6, comma 2, in tema di cause di\nineleggibilita\u0027, che «Le cause di ineleggibilita\u0027 di cui al comma 1\nnon hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per\ndimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle\ncandidature». \n La disposizione qui impugnata, che interviene sulla disciplina\nprecedente, innovandola, prevede ora che le cause di ineleggibilita\u0027\npreviste all\u0027art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2005 non\nhanno effetto «se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni\nnon oltre centottanta giorni precedenti il compimento del\nquinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di\nscioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima\ndell\u0027ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere\nluogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento». \n Cosi\u0027 facendo, la Regioni Puglia sembra non considerare che,\nnell\u0027esercizio della propria potesta\u0027 legislativa, che certamente le\nconsente di individuare casi specifici di ineleggibilita\u0027, non puo\u0027\ntuttavia porsi in contrasto con il principio appena evocato. \n Invece, nella sostanza, la norma regionale impugnata limita\nl\u0027ineleggibilita\u0027 conseguente alla cessazione dalla carica per\ndimissioni ad un termine molto anticipato rispetto a quello di\npresentazione delle candidature (pari a trenta giorni prima della\nvotazione). Un siffatto termine ben potrebbe determinare ricadute\neccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli\norgani di governo comunale. \n La novella legislativa non risulta in linea con il principio di\nragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e costituisce una\nlimitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale\ndi cui all\u0027art. 51 della Costituzione, in quanto da\u0027 luogo ad una\nsituazione di disparita\u0027, non presente nel testo normativo\nprevigente, che non e\u0027 sorretta da esigenze specifiche riferibili al\ncontesto regionale pugliese. \n Con maggior impegno esplicativo, la scelta tra la carica di\nsindaco e la candidatura alle elezioni regionali, da compiersi,\nstando alla disposizione impugnata, ben centottanta giorni prima\ndella scadenza fisiologica del mandato, imporrebbe al sindaco che\nabbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare al proprio\nufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione\ndel proprio nominativo nella lista provinciale che verra\u0027\nsuccessivamente presentata. \n Una simile disciplina introduce un\u0027intollerabile limitazione\ndell\u0027esercizio del diritto di elettorato passivo di cui all\u0027art. 51\ndella Costituzione, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione\nanticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al\nmandato da parte del sindaco. \n Da cio\u0027 discende che la normativa regionale censurata non opera\nun equo e ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi di\nprimari o rilievo costituzionale che il legislatore regionale e\u0027\nchiamato a soppesare. Da un lato, le esigenze specifiche sottese alle\ncause di ineleggibilita\u0027, poste a salvaguardia della probita\u0027 e,\nsoprattutto, dell\u0027imparzialita\u0027 di quanti esercitino funzioni\npubbliche; dall\u0027altro, l\u0027interesse degli organi di governo degli enti\nlocali ad arrivare alla naturale scadenza del mandato, cosi\u0027\nassicurando la continuita\u0027 amministrativa degli uffici; infine, il\nconnesso interesse delle comunita\u0027 locali ad avere un governo stabile\ne conforme agli esiti dell\u0027ultima consultazione elettorale per tutta\nla durata della consiliatura. \n Alla luce delle argomentazioni esposte e\u0027 giustificato concludere\nche la disposizione contenuta nell\u0027art. 219 della legge regionale\nimpugnata si ponga in contrasto con i principi stabiliti dalla legge\ndello Stato in materia di cause di ineleggibilita\u0027 e determina\naltresi\u0027 un\u0027irragionevole limitazione del fondamentale diritto di\nelettorato passivo, in contrasto gli articoli 3 e 51, comma 1, della\nCostituzione. \n 6. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 240 della legge\nregionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell\u0027art. 97 della\nCostituzione e, sotto diversi profili, degli articoli 117, comma 2,\nlett. l), e 117, comma 3, della Costituzione. \n L\u0027art. 240 della legge regionale impugnata prevede al comma 1\nl\u0027istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di Campi\nSalentina «di proprieta\u0027 e gestione interamente pubblica»,\nincardinata nell\u0027organizzazione funzionale dell\u0027Azienda sanitaria\nlocale di Lecce. \n La disposizione impugnata modifica l\u0027art. 26 della legge\nregionale Puglia del 29 novembre 2024, n. 39, che autorizzava,\nl\u0027inserimento nell\u0027organizzazione funzionale dell\u0027Azienda sanitaria\nlocale (ASL) di Foggia delle residenze sanitarie assistenziali (RSA)\ndi San Nicandro Garganico e Troia, con contestuale transito del\nrelativo personale nell\u0027organico della ASL di riferimento. Tuttavia,\nla disposizione impugnata ha un contenuto sostanzialmente analogo a\nquello dell\u0027art. 26 nell\u0027originaria formulazione, rispetto al quale\nla Presidenza del Consiglio ha gia\u0027 proposto ricorso ex art. 127\ndella Costituzione. \n Pertanto, anche rispetto all\u0027istituzione della RSA di Campi\nSalentina, si configurano i medesimi profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale gia\u0027 segnalati, che si rappresentano come segue. \n L\u0027intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro\nnella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una\ngestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica. \n Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione impugnata ha\naggiunto la RSA di Campi Salentina e ha modificato i termini di\nsubentro e rimodulazione dei posti letto. \n Precedentemente all\u0027entrata in vigore della legge regionale n.\n39/2024, le RSA coinvolte erano gestite dalla societa\u0027 privata\n«Sviluppo e Gestione di Attivita\u0027 sanitarie S.r.l.» (Sgas) a cui\nfacevano capo i rapporti di lavoro del personale che opera nelle\nstrutture sanitaria. Prevedendo il passaggio di detto personale dal\ndatore di lavoro privato a quello pubblico («Il personale in servizio\nalla data di entrata in vigore della presente disposizione, transita\nnell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1, comma 268,\nlettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234»), la disposizione\ndella legge regionale che qui si impugna impone una non consentita\nderoga alle ordinarie procedure concorsuali, violando, in tal modo\nl\u0027art. 97 della Costituzione dal momento che oblitera il principio\ncostituzionale del pubblico concorso. \n Tra l\u0027altro, l\u0027invocata applicazione dell\u0027art. 1, comma 268,\nlettera c), della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti, la\ndisposizione statale a cui, asseritamente, la legge regionale\nvorrebbe modellare la procedura di passaggio del personale dalla\nstruttura privata a quella pubblica riguarda solo le procedure\nselettive per il reclutamento di personale da parte degli enti del\nServizio sanitario nazionale, non l\u0027internalizzazione diretta senza\nconcorso pubblico. \n Le procedure di reclutamento del personale sanitario trovano la\nloro regolamentazione nel decreto del Presidente della Repubblica 10\ndicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale\nper il personale dirigenziale del Servizio sanitaria nazionale) e nel\ndecreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220\n(Regolamento recante disciplina non concorsuale del personale non\ndirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Detti provvedimenti\nnormativi, emanati in attuazione degli artt. 15 e 18 del\ndecreto-legislativo n. 502 del 1992, prevedono una specifica\ndisciplina di accesso mediante concorso per titoli ed esami. \n La Corte dei conti ha stabilito che il passaggio di dipendenti\npuo\u0027 trovare applicazione soltanto ai processi di esternalizzazione,\ndunque nel passaggio dal privato al pubblico, non a quelli inversi\n(Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3 febbraio 2012, n. 4). \n Tra l\u0027altro, il rinvio all\u0027art. 1, comma 268, lett. e), e\u0027\nimproprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi, in modo\ngenerico al «personale in servizio» senza attuare alcuna distinzione\ntra i diversi profili professionali. Al contrario, la normativa\nstatale prevede procedure di reclutamento differenziate (i gia\u0027\nmenzionati decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997\nper il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 per il\npersonale del comparto ed il decreto del Presidente della Repubblica\nn. 484 del 1997 concernente l\u0027accesso al secondo livello dirigenziale\ndel personale del Servizio sanitario nazionale). \n La disposizione impugnata non viola soltanto l\u0027art. 97, quarto\ncomma, della Costituzione. Sotto un diverso aspetto, la disposizione\ncensurata si pone in contrasto con l\u0027art 117, secondo comma, lettera\nl), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello\nStato l\u0027ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato\nregolabili dal codice civile, come quelli cui afferiscono i contratti\ncollettivi di lavoro. \n Ma vi e\u0027 di piu\u0027. L\u0027art. 240 della legge impugnata viola anche\nl\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che la Carta\ncostituzionale riserva allo Stato la determinazione dei principi\nfondamentali in materia di «tutela della salute». La deroga al\nprincipio dell\u0027assunzione mediante concorso pubblico puo\u0027 essere,\ninfatti, giustificata in alcuni casi specifici, ma deve essere\nrigorosamente delimitata e giustificata da esigenze straordinarie di\ninteresse pubblico. Codesta Corte ha affrontato piu\u0027 volte questo\ntema, sottolineando che tali deroghe devono essere funzionali al buon\nandamento dell\u0027amministrazione e devono garantire che il personale\nassunto abbia la professionalita\u0027 necessaria per svolgere l\u0027incarico,\nnonche\u0027 giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di\ninteresse pubblico. Inoltre, la Corte ha ribadito che devono essere\nprevisti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale\nassunto abbia la professionalita\u0027 necessaria per svolgere l\u0027incarico. \n In questo contesto, la tutela del diritto alla salute potrebbe\nessere una delle ragioni che giustificano una deroga al principio del\nconcorso pubblico, soprattutto in situazioni di emergenza o in\npresenza di esigenze straordinarie che richiedono un rapido\nreclutamento di personale sanitario qualificato. \n Tuttavia, nel caso di specie la legge regionale impugnata non\nevidenzia alcuna situazione straordinaria o emergenziale tale da\ngiustificare tali deroghe che, proprio in quanto eccezione ad un\nprincipio di valore costituzionale, devono essere attentamente\nvalutate e giustificate soltanto se attuate per garantire altri\nprincipi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. \n A cio\u0027 si aggiunga che la Regione Puglia e\u0027 sottoposta al Piano\ndi rientro dal disavanzo sanitario fin dal 2010. Cio\u0027 significa che\ngli interventi in materia sanitaria devono essere sottoposti alla\nvalutazione dei Ministeri affiancanti come riportato nell\u0027Accordo\nsottoscritto tra la Regione e i Ministeri della salute e\ndell\u0027economia e delle finanze in data 29 novembre 2010. Cio\u0027\nnonostante, nessuna comunicazione e\u0027 stata trasmessa ai Ministeri\ncompetenti prima dell\u0027adozione della disposizione impugnata, cosi\u0027\nche la modifica della programmazione sanitaria che, la disposizione\nimpugnata determina in ragione del previsto passaggio alla gestione\ninteramente pubblica delle RSA, non e\u0027 stata oggetto di preventiva\nvalutazione (necessaria per le regioni che sono in piano di rientro\ncome la Puglia) da parte dei Ministeri affiancanti. \n Ne\u0027 tale intervento e\u0027 stato previsto dalla stessa Regione Puglia\nin sede di predisposizione del programma operativo di prosecuzione\ndel piano di rientro 2024-2026, il quale e\u0027 specificamente volto ad\nindividuare gli interventi necessari per il perseguimento\ndell\u0027equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di\nassistenza ai sensi dell\u0027art. 1, comma 180, della legge n. 311 del\n2004. \n La disposizione impugnata, pertanto, ha delle ricadute in termini\ndi coordinamento della finanza pubblica tale da far ritenere violato\nl\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. Non si puo\u0027 infatti\nobliterare la circostanza che il passaggio al regime pubblicistico\ndel personale determina un rilevante impatto economico sul bilancio\nsanitario regionale. Di tale impatto, tra l\u0027altro, non e\u0027 stata\ndimostrata la coerenza con i vincoli di spesa e con le previsioni del\nProgramma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal\ndisavanzo sanitario. \n Pertanto, sotto tale profilo, l\u0027intervento del legislatore\nregionale non e\u0027 conforme al principio di coordinamento della finanza\npubblica e al divieto di incrementare la spesa sanitaria per motivi\nnon inerenti alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza\n(LEA). \n E\u0027 noto che per le Regioni assoggettate ai vincoli dei piani di\nrientro dal disavanzo sanitario sussiste l\u0027impossibilita\u0027 di\nincrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia\ndei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per spese non\nobbligatorie. Come piu\u0027 volte chiarito da Cod. Corte, il suddetto\nprincipio si applica anche per i piani di prosecuzione del rientro\ndal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio equiparabili\n(cfr. Corte della Costituzione, sentenza n. 104 del 2013; Corte\ncostituzionale, sentenza n 36/2021). \n\n \n P.Q.M. \n \n Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimi e, conseguentemente,\nannullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli\n98, 117, 132, 160, 217, 219, e 240 della legge della Regione Puglia\nn. 42 del 2024. \n Si produce l\u0027estratto della deliberazione del Consiglio dei\nministri in data 28 febbraio 2025 - prot. n. 3707. \n Roma, 28 febbraio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Basilica","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":"04/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"98","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"42","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione 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