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Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Disciplina che, nell’individuare le aree idonee e non, ha obliterato la valutazione in concreto, nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in relazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER – Violazione della riserva di procedimento amministrativo – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie, trasparenti e non discriminatorie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"EF Agri società agricola a rl","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna, Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura ed altri 2","altre_parti":"Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da EF Agri Societa\u0027  Agricola  a\nr.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e altri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione Autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER)  -  Previsione  che  individua\n  tali aree al fine di favorire la transizione ecologica,  energetica\n  e climatica nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all\u0027art.  9,\n  primo  e  secondo  periodo,  della   Costituzione   nonche\u0027   delle\n  disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera  f),  m)  ed  n),  art.  4,\n  lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative\n  norme di attuazione nonche\u0027 secondo un criterio  pianificatorio  di\n  sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica  e\n  quella di governo del territorio - Previsione  che  e\u0027  vietata  la\n  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non\n  idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9\n  e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 -  Previsione\n  che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER\n  la cui procedura autorizzativa  e  di  valutazione  ambientale,  di\n  competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n  in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non  puo\u0027\n  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur\n  presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n  del 2024, risultino  in  contrasto  con  essa  e  ne  pregiudichino\n  l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n  i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027  emanati,  aventi  ad\n  oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di\n  efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti  aventi\n  ad oggetto impianti che hanno  gia\u0027  comportato  una  modificazione\n  irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che,  qualora  un\n  progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree\n  definite idonee, sia nelle aree definite  non  idonee,  prevale  il\n  criterio di non idoneita\u0027. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n  per l\u0027individuazione di  aree  e  superfici  idonee  e  non  idonee\n  all\u0027installazione e promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\n  rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei   procedimenti\n  autorizzativi), art.1, commi 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A,  B,\n  C, D ed E. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA \n                           (Sezione Prima) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro  generale  905  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto dalla societa\u0027 EF Agri Societa\u0027 Agricola a r.l., in  persona\ndel  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e   difesa\ndall\u0027avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da  PEC\nda Registri di Giustizia; \n    contro  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del\nPresidente in  carica  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli\navvocati Floriana Isola e Giovanni  Parisi,  con  domicilio  digitale\ncome da PEC da Registri di Giustizia; \n    la Regione Autonoma della  Sardegna -  Assessorato  della  Difesa\ndell\u0027Ambiente, in persona dell\u0027Assessore in carica pro tempore; \n    il Ministero  dell\u0027Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  in\npersona del Ministro  in  carica  pro  tempore,  il  Ministero  della\nCultura, in persona del Ministro in carica pro tempore, il  Ministero\ndell\u0027Agricoltura, della Sovranita\u0027 Alimentare  e  delle  Foreste,  in\npersona del  Ministro  in  carica  pro  tempore;  la  Presidenza  del\nConsiglio dei ministri, in  persona  del  Presidente  in  carica  pro\ntempore,   rappresentati   e   difesi   per   legge   dall\u0027Avvocatura\ndistrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come  da\nPEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso i suoi\nuffici in via Nuoro n. 50; \n \n                         Per l\u0027annullamento \n \n  I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: \n      della nota prot. n. 27192 del 10 settembre 2024, con  la  quale\nl\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato  la\n«sospensione del procedimento» di «Verifica di assoggettabilita\u0027 alla\nValutazione di impatto ambientale» del progetto  agri-voltaico  della\nodierna ricorrente; \n      della nota dell\u0027Assessorato della  Difesa  dell\u0027Ambiente  della\nRegione Sardegna Direzione Generale dell\u0027Ambiente prot. n. 26528  del\n3 settembre 2024, recante in oggetto «Applicazione  delle  misure  di\nsalvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti  di  VIA\nnon ancora conclusi»; \n      «previa, se del caso, disapplicazione dell\u0027art. 3  della  legge\nregionale n. 5 del 3 luglio  2024  per  contrasto  con  la  normativa\neuropea, ovvero previa rimessione  alla  Corte  costituzionale  della\nquestione di legittimita\u0027 del medesimo art. 3 della  legge  regionale\nn. 5 del 3 luglio 2024»; \n      nonche\u0027  per  l\u0027accertamento  dell\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027inerzia\nserbata dall\u0027Amministrazione competente alla conclusione dell\u0027iter di\nverifica  di  assoggettabilita\u0027  a  V.I.A.,  avviato  con   l\u0027istanza\ntrasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 21 febbraio 2024; \n      e  per  la   condanna   dell\u0027Amministrazione   alla   sollecita\ndefinizione  del  procedimento,  con  la  nomina  sin  d\u0027ora  di   un\nCommissario ad  acta  in  caso  di  perdurante  o  rinnovata  inerzia\ndell\u0027Amministrazione a concludere il procedimento; \n  II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio\n2025, \n    per l\u0027annullamento: \n      della nota prot. n. 4759 del 13 febbraio  2025,  con  la  quale\nl\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio Valutazione Impatti e Incidenze  Ambientali,  ha  comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA; \n      della nota prot. n. 37892 del 16 dicembre 2024,  con  la  quale\nl\u0027Assessorato della Difesa dell\u0027Ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il\nriavvio del procedimento di screening VIA al fine  di  «valutare  gli\neffetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull\u0027intervento  di  che\ntrattasi»; \n      «il tutto previa, se del  caso,  disapplicazione  dell\u0027art.  1,\ncomma 1, lett. a), commi 5 e 7, della legge regionale  n.  20  del  5\ndicembre 2024, nonche\u0027 di tutti  gli  allegati  alla  predetta  legge\nregionale n. 20/2024 e, in ogni caso, dell\u0027Allegato B, lett.  t),  w)\npunto 12, y) e bb), per contrasto con la  normativa  europea,  ovvero\nprevia  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della  questione  di\nlegittimita\u0027 del medesimo art. 1, comma 1, lett. a),  commi  5  e  7,\ndella legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli  allegati\nalla  predetta  legge  regionale  n.  20/2024  e,   in   ogni   caso,\ndell\u0027Allegato B, lett. t), w) punto 12, y) e bb)»; \n      «in  via  subordinata,  e  solo  ove   occorrer   possa»,   per\n«l\u0027annullamento degli articoli 1, co. 2, lett. b), 3,  co.  1,  e  7,\ncomma 2, lett. c), e comma 3,  del  decreto  ministeriale  21  giugno\n2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  2024  -  Serie\ngenerale - n. 153,  adottato  dal  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e  il\nMinistero  dell\u0027agricoltura,  della  sovranita\u0027  alimentare  e  delle\nForeste e avente ad oggetto la «Disciplina  per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili», nella parte in  cui  prevede  la  possibilita\u0027  per  le\nRegioni  di  individuare  le  superfici  e  le   aree   «non   idonee\nall\u0027installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»,  nonche\u0027  la\n«possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20,  comma\ndel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» e la possibilita\u0027 di\n«stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a\ntutela  di  ampiezza  differenziata  a  seconda  della  tipologia  di\nimpianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un  massimo\ndi 7 chilometri». \n    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma\ndella  Sardegna,  del  Ministero   della   Cultura,   del   Ministero\ndell\u0027Ambiente   e   della   Sicurezza   Energetica,   del   Ministero\ndell\u0027Agricoltura della Sovranita\u0027 Alimentare e delle Foreste e  della\nPresidenza del Consiglio dei ministri; \n    Visti gli articoli 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87,\n79, comma 1, c.p.a., e 295 c.p.c.; \n    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott.\nOscar Marongiu e uditi per le parti: l\u0027avvocato Mattia Malinverni -in\ndichiarata sostituzione dell\u0027avvocato Andrea Sticchi Damiani - per la\nSocieta\u0027  ricorrente,  l\u0027avvocato  Floriana  Isola  per  la   Regione\nSardegna  e  l\u0027avvocato   dello   Stato   Annabella   Risi   per   le\namministrazioni statali resistenti; \n \n                 Premesso e considerato quanto segue \n \n    1. In data 21 febbraio 2024 la societa\u0027 EF AGRI Societa\u0027 Agricola\na r.l.  ha  presentato  presso  il  Servizio  Valutazione  Impatti  e\nIncidenze Ambientali della Regione Sardegna l\u0027istanza per l\u0027avvio del\nprocedimento di verifica di  assoggettabilita\u0027  alla  Valutazione  di\nimpatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi degli articoli 19  e\nss. del decreto legislativo n. 152/2006, relativa a  un  progetto  di\nimpianto agri-voltaico sito nei Comuni di Milis, Tramatza e Solarussa\n(OR). \n    Ha rappresentato la ricorrente che il progetto, avente a  oggetto\nun intervento «di pubblica utilita\u0027» ed «indifferibile e urgente»  ai\nsensi dell\u0027art. 12, comma 1, del decreto legislativo  n.  387/2003  e\ndell\u0027art. 7-bis, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006\n(Testo unico in materia ambientale,  di  seguito  anche  T.U.A.),  e\u0027\nincluso nell\u0027Allegato I-bis del T.U.A. in  quanto  costituente  opera\nstrategica ai fini dell\u0027implementazione del  PNIEC  e  del  PNRR.  Il\nprogetto, inoltre, insiste su «area idonea» ai  sensi  dell\u0027art.  20,\ncomma 8, lett. c-quater del decreto legislativo n. 199/2021. \n    2. Il Servizio VIA, con nota prot. n. 6841 del 27 febbraio  2024,\nha   comunicato   la   procedibilita\u0027   dell\u0027istanza   e   l\u0027avvenuta\npubblicazione della documentazione ai sensi dell\u0027art.  19,  comma  3,\ndel T.U.A. Successivamente, con nota prot. n. 27192 del 10  settembre\n2024, decorso il termine perentorio di cui all\u0027art. 19, comma 6,  del\ndecreto  legislativo  n.  152/2006,  ha  tuttavia   comunicato   alla\nricorrente «la sospensione del procedimento sino al termine  previsto\nnella sopraccitata legge regionale n.  5/2024  [...]  vista  la  nota\ndella Direzione Generale dell\u0027Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528  del  3\nsettembre 2024, con la quale sono state date indicazioni al  Servizio\nscrivente circa l\u0027applicazione  della  suddetta  legge  regionale  ai\nprocedimenti in materia di valutazione ambientale, da  avviare  o  in\ncorso di istruttoria». \n    La societa\u0027 e\u0027 quindi  venuta  a  conoscenza  del  fatto  che  la\nDirezione  Generale  dell\u0027Ambiente,  in  seguito   alla   «moratoria»\nintrodotta dalla legge regionale n.  5/2024,  aveva  comunicato  agli\nUffici  di  sospendere  i  procedimenti  di  valutazione  di  impatto\nambientale  di  competenza   regionale   e   relativi   agli   ambiti\nterritoriali individuati dalla medesima legge avviati successivamente\no in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nel BURAS  della\nlegge regionale (4 luglio 2024). \n    3.  Con  il  ricorso  introduttivo   la   societa\u0027   ha   chiesto\nl\u0027annullamento delle note impugnate, previa disapplicazione dell\u0027art.\n3 della legge regionale n. 5/2024  per  contrasto  con  la  normativa\neuropea ovvero previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della\nquestione di legittimita\u0027 del medesimo art. 3, nonche\u0027 l\u0027accertamento\ndell\u0027inerzia serbata dall\u0027Amministrazione competente a concludere  il\nprocedimento. \n    3.1. La ricorrente,  in  particolare,  con  il  primo  motivo  ha\ndedotto il vizio di «Violazione  e  falsa  applicazione  della  legge\nregionale n. 5/2024 e del quadro normativo di riferimento in  materia\ndi rinnovabili. Violazione e falsa  applicazione  dell\u0027art.  3  della\nlegge regionale n. 5/2024. Violazione e falsa applicazione  dell\u0027art.\n20, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione e  falsa\napplicazione del  decreto  legislativo  n.  152/2006.  Violazione  ed\nelusione del principio di massima diffusione delle forme  di  energia\nrinnovabile.  Violazione  dei  principi  del   giusto   procedimento.\nViolazione della Direttiva 2009/28/CE e della  Direttiva  2011/92/UE.\nEccesso di potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di  motivazione;\nillogicita\u0027,  irragionevolezza   e   contraddittorieta\u0027   dell\u0027azione\namministrativa; travisamento dei  presupposti  in  fatto  e  diritto;\nviolazione   del   principio    di    proporzionalita\u0027    dell\u0027azione\namministrativa.  Sviamento  di  potere»,  deducendo  che   la   norma\nregionale richiamata dal Servizio VIA fosse inapplicabile al caso  di\nspecie, anche in virtu\u0027 di una sua interpretazione costituzionalmente\norientata, non venendo in rilievo un impianto gia\u0027 autorizzato, ma un\nprocedimento  in  corso   di   svolgimento   per   la   Verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n    3.2. Con il secondo motivo di ricorso la societa\u0027 ha  dedotto  la\n«illegittimita\u0027     dei     provvedimenti     impugnati     derivante\ndall\u0027illegittimita\u0027 euro-unitaria dell\u0027art. 3 della  legge  regionale\nn. 5/2024», che pertanto avrebbe dovuto essere disapplicato. \n    3.2.1. Il divieto di autorizzare e realizzare  gli  impianti  FER\nprevisto dall\u0027art. 3,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  5/2024\navrebbe, infatti, sottratto  in  modo  indiscriminato  il  territorio\nregionale dal  perseguimento  dei  target  vincolanti  per  lo  Stato\nitaliano. In particolare, la Direttiva UE 2018/2001,  recepita  dallo\nStato italiano con il decreto legislativo  n.  199/2021,  ha  fissato\nl\u0027obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030  pari  al  32%  (poi\naggiornato al 42,5% con la Direttiva UE 2023/2413) e, all\u0027art. 15, ha\nprevisto  il  vincolo  per  gli  Stati  membri  di  adottare   misure\nappropriate per assicurare che «a) le procedure amministrative  siano\nrazionalizzate e accelerate  al  livello  amministrativo  adeguato  e\nsiano fissati termini prevedibili per le procedure di  cui  al  primo\ncomma; b) le norme in materia  di  autorizzazione,  certificazione  e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e  proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano  pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia  per  le  energie\nrinnovabili», nonche\u0027 l\u0027individuazione di zone di  accelerazione  per\nuno o piu\u0027 tipi  di  energie  da  fonti  rinnovabili.  Ugualmente  il\nRegolamento UE 2577/2022  ha  stabilito  il  principio,  in  sede  di\nponderazione  degli  interessi  giuridici  nei  singoli  casi,  della\npriorita\u0027  della  costruzione  e  dell\u0027esercizio  degli  impianti  di\nproduzione di energia da fonti rinnovabili. \n    3.2.2. I provvedimenti impugnati, pertanto, nella misura  in  cui\nrecepiscono e danno attuazione all\u0027art. 3 della  legge  regionale  n.\n5/2024 si pongono in contrasto con la normativa europea, frustrandone\nl\u0027effetto utile. La normativa regionale, infatti, nella parte in  cui\nvieta l\u0027autorizzazione e la realizzazione di impianti FER si pone  in\ncontrasto  con  il  principio  di  massima  diffusione  delle   fonti\nrinnovabili e coi target stabiliti a  livello  euro-unitario,  con  i\nprincipi  di  semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   di\nimpianti FER, con la natura di  interesse  pubblico  prevalente  alla\nrealizzazione  di  impianti  FER,  con  l\u0027obiettivo  di  semplificare\nulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   aree   di\naccelerazione, tra cui l\u0027area in esame che si configura  come  idonea\nai  sensi  dell\u0027art.  20,  comma  8,  lett.  c-quater   del   decreto\nlegislativo n. 199/2021, con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le c.d.\nzone di esclusione, che invece vengono estese di fatto alla totalita\u0027\ndel territorio regionale. \n    3.3. Con il terzo motivo di ricorso la  societa\u0027  ha  dedotto  la\n«illegittimita\u0027  dei  provvedimenti   impugnati   in   via   derivata\ndall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3 della legge  regionale\nn. 5/2024», ove interpretabile nel senso prospettato dall\u0027Assessorato\nAmbiente (ovvero che il divieto di realizzare nuovi impianti comporti\nanche la sospensione delle procedure autorizzative in corso). \n    3.3.1. In primo luogo, infatti, l\u0027art. 3 della legge regionale n.\n5/2024 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e  117,  comma  3,\ndella  Costituzione,  poiche\u0027  nel  prevedere  la  c.d.   «moratoria»\ncontrasterebbe con la normativa statale di  riferimento  che  pone  i\nprincipi fondamentali, vincolanti  per  le  Regioni,  in  materia  di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», e  in\nparticolare con l\u0027art.  20,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021 secondo  cui  «Nelle  more  dell\u0027individuazione  delle  aree\nidonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni  dei\ntermini dei procedimenti di autorizzazione». Inoltre,  la  previsione\nimpedirebbe  in  modo   illogico   e   irragionevole   una   adeguata\nponderazione  degli  interessi  coinvolti,  trascurando   l\u0027interesse\npubblico  alla  realizzazione  di  impianti  FER   e   imponendo   la\nsospensione dei procedimenti autorizzativi in  base  alla  loro  mera\npendenza e non per effetto dell\u0027effettiva sussistenza  di  pregiudizi\nderivanti dall\u0027installazione degli impianti. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale, secondo  quanto  dedotto\ndalla ricorrente, ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\nai fini  della  localizzazione  degli  impianti  FER  sul  territorio\nnazionale sono: in primo  luogo,  la  compatibilita\u0027  ex  lege  degli\nimpianti con le aree agricole (ex  art.  12,  comma  7,  del  decreto\nlegislativo n. 387/2003); in secondo luogo, il solo potere  conferito\nalle Regioni di individuare  aree  non  idonee  all\u0027installazione  di\nimpianti FER, con  la  precisazione  che  si  deve  trattare  di  una\nindicazione di massima da operare con un atto  di  pianificazione  da\nbilanciare e ponderare nella sede  del  procedimento  amministrativo,\nstigmatizzando invece interventi  normativi  volti  a  precludere  la\nrealizzazione di  impianti  FER  su  ampie  porzioni  del  territorio\nregionale. \n    Le disposizioni regionali censurate, vietando l\u0027autorizzazione  e\nla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree nelle  quali\nil legislatore statale lo permette e prevedendo che siano le  proprie\n«misure  di  salvaguardia»  a   trovare   applicazione   nelle   more\ndell\u0027approvazione della legge regionale di individuazione delle  aree\nidonee ex art. 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,\ncontrastano dunque con la normativa statale stessa  che  non  ammette\ndivieti o moratorie e che, in relazione  alle  aree  non  idonee,  si\nlimita ad attribuire alle Regioni il potere di individuare tali  aree\nmediante  strumenti  di  programmazione  senza  che   cio\u0027   comporti\nimpedimenti assoluti alla localizzazione degli impianti FER. \n    In sintesi, dunque, la norma regionale  eccederebbe,  secondo  la\nricorrente, le competenze in materia,  i  cui  principi  fondamentali\nsono stabiliti dallo  Stato  e  rispetto  ai  quali  si  porrebbe  in\nfrontale contrasto. \n    3.3.2. Inoltre, secondo  la  ricorrente,  poiche\u0027  la  disciplina\nstatale  e\u0027  di  derivazione  euro-unitaria  sussisterebbe   altresi\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per contrasto con l\u0027art.  117,  primo\ncomma, Cost. della legge regionale che, vietando  indiscriminatamente\nl\u0027autorizzazione e la realizzazione di nuovi impianti,  e\u0027  idonea  a\npregiudicare gli  obiettivi  fissati  dal  legislatore  nazionale  in\nattuazione della disciplina europea. \n    3.3.3. In terzo luogo, l\u0027art. 3 della legge regionale  n.  5/2024\nsi porrebbe in contrasto  con  l\u0027art.  9  Cost.  e,  dunque,  con  il\nprincipio di  tutela  dell\u0027ambiente,  cui  contribuiscono  in  misura\nrilevante le energie rinnovabili, e con il principio di  integrazione\ndi  cui  all\u0027art.  11  TFUE  (secondo  cui  le  esigenze  di   tutela\ndell\u0027ambiente devono essere integrate nella definizione e  attuazione\ndelle altre pertinenti politiche pubbliche, al fine di promuovere  lo\nsviluppo sostenibile). Le esigenze di tutela dell\u0027ambiente,  inoltre,\nimpongono di operare un bilanciamento dei vari interessi in  concreto\nnell\u0027ambito del  procedimento  amministrativo,  come  chiarito  dalla\ngiurisprudenza amministrativa e costituzionale. La legge regionale  e\ni provvedimenti impugnati, invece, sottrarrebbero alla  sede  propria\ndel procedimento  amministrativo  tale  attivita\u0027  di  bilanciamento,\nintroducendo un  divieto  aprioristico  contrastante  con  l\u0027esigenza\nprioritaria di incrementare la produzione di energia green al fine di\ntutelare l\u0027ambiente. \n    3.3.4. Ancora, secondo la ricorrente, la  disposizione  in  esame\nviolerebbe altresi\u0027: gli articoli 3 e 41 Cost. avendo  introdotto  in\nmodo  inaspettato   un   divieto   generale   di   autorizzazione   e\nrealizzazione  di  impianti  cosi\u0027  sacrificando   la   liberta\u0027   di\niniziativa  economica  privata   e   l\u0027affidamento   della   societa\u0027\nricorrente; l\u0027art. 97 Cost.  nella  misura  in  cui,  trascurando  le\nattivita\u0027 amministrative  gia\u0027  svolte  dalle  autorita\u0027  competenti,\npregiudica   i   principi   di   buon   andamento   della    pubblica\namministrazione e di doverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3\nCost. anche  sotto  il  profilo  della  manifesta  sproporzionalita\u0027,\nirrazionalita\u0027, irragionevolezza e arbitrarieta\u0027  della  disposizione\nimpugnata. Infatti, l\u0027opzione perseguita dal Legislatore regionale di\nporre  un  generale  ed  indiscriminato  divieto  di  autorizzare   e\nrealizzare iniziative FER risulta viziata,  sotto  il  profilo  della\nproporzionalita\u0027  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli\nobiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente\nperseguiti. \n    Cio\u0027  avverrebbe  in  virtu\u0027  dell\u0027obiettivo  di  scongiurare  un\nrischio («l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti sul  territorio  regionale\nderivanti  dalle  attivita\u0027   di   realizzazione,   installazione   o\navviamento di impianti di produzione e accumulo di energia  elettrica\nda fonti rinnovabili», ex art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2024)\noltre che indimostrato, anche inesistente, soprattutto nel caso degli\nimpianti agri-voltaici come quello in esame. \n    3.4. Con un quarto motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027    dell\u0027inerzia     serbata     dall\u0027Amministrazione\nsull\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n    L\u0027art. 19 del T.U.A.,  ai  commi  6  e  11,  prevede  un  termine\nperentorio di 45 giorni decorrente  dalla  scadenza  del  termine  di\ntrenta giorni di  cui  al  precedente  comma  4  per  l\u0027adozione  del\nprovvedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 a  VIA,  termini  che,\nnel  caso  di  specie,  sarebbero  ampiamente   decorsi   in   quanto\nl\u0027Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento  entro  il\n13 maggio 2024. \n    4. Si e\u0027 costituita la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo\nla reiezione del ricorso. \n    5. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 il Collegio, con\nl\u0027accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal  merito  l\u0027istanza\ncautelare. \n    6.  Nelle  more   del   giudizio   l\u0027Assessorato   della   Difesa\ndell\u0027Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e\nIncidenze Ambientali: \n      con nota n. 37892 del  16  dicembre  2024  ha  comunicato  alla\nricorrente  il   riavvio   del   procedimento   di   screening   VIA,\nprecedentemente sospeso con la nota gravata, al fine di «valutare gli\neffetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull\u0027intervento  di  che\ntrattasi»; \n      con successiva nota n. 4759 del 13 febbraio 2025 ha  comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA alla luce del  fatto\nche il progetto ricadrebbe in alcune fattispecie di aree  non  idonee\nai sensi  dell\u0027Allegato  B  della  sopravvenuta  legge  regionale  n.\n20/2024 per l\u0027installazione di impianti agri-voltaici. \n    7. Avverso tali atti la ricorrente ha proposto ricorso per motivi\naggiunti. L\u0027interessata lamenta che la prima nota (n.  37892  del  16\ndicembre 2024), pur comunicando il formale riavvio  del  procedimento\ndi  screening  VIA,  ha  nella  sostanza  reiterato  la   sospensione\ndell\u0027iter attivando il suindicato sub-procedimento. \n    In data 6 dicembre 2024, infatti, era entrata in vigore la  legge\nregionale n. 20/2024, con cui il legislatore regionale ha abrogato la\nprecedente legge regionale n.  5/2024  e  introdotto  una  disciplina\nnormativa  relativa  alle  aree  non  idonee  (che,  invece,  sarebbe\nriservata a un atto di programmazione amministrativa),  imponendo  un\ndivieto  aprioristico  all\u0027autorizzazione  e  alla  realizzazione  di\nimpianti FER localizzati in tali aree,  senza  peraltro  recepire  le\nindicazioni sulle aree  idonee  fornite  dal  legislatore  statale  e\nprevedendo persino che la declaratoria  regionale  di  non  idoneita\u0027\nprevalga su quella statale di idoneita\u0027. \n    La  Regione,  con  la  predetta  nota,  avrebbe  illegittimamente\naggravato il procedimento con un\u0027attivita\u0027 istruttoria  non  prevista\ndalla normativa statale e finalizzata  a  valutare  gli  effetti  sul\nprogetto della  ricorrente  di  una  legge  regionale  manifestamente\nincostituzionale e anti-comunitaria. \n    Quanto alla seconda nota  (n.  4759  del  13  febbraio  2025)  la\nricorrente contesta la applicazione  nella  fattispecie  del  divieto\naprioristico all\u0027autorizzazione e alla realizzazione di impianti  FER\ndi cui all\u0027art.  1,  comma  5,  della  medesima  legge  regionale  n.\n20/2024. \n    7.1. Con un  primo  motivo  la  societa\u0027  ricorrente  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027  degli  atti  impugnati  in   via   derivata   dalla\nillegittimita\u0027  costituzionale  della  legge  regionale  n.   20/2024\n(«Illegittimita\u0027 in via derivata per violazione e falsa  applicazione\ndegli  articoli  18  e  20  del  decreto  legislativo  n.   199/2021.\nViolazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 387/2003 e\ndelle Linee guida allegate al decreto ministeriale 10 settembre 2010.\nViolazione e falsa applicazione del decreto  ministeriale  21  giugno\n2024. Violazione e falsa  applicazione  del  decreto  legislativo  n.\n152/2006. Violazione ed elusione del principio di massima  diffusione\ndelle forme di  energia  rinnovabile.  Violazione  dei  principi  del\ngiusto procedimento. Violazione della Direttiva  2009/28/CE  e  della\nDirettiva 2011/92/UE. Violazione degli articoli 3, 9,  41,  97,  117,\ncommi 1 e 3, della Costituzione. Eccesso di  potere  per  difetto  di\nistruttoria  e  di  motivazione;  illogicita\u0027,   irragionevolezza   e\ncontraddittorieta\u0027  dell\u0027azione  amministrativa;   travisamento   dei\npresupposti  in  fatto  e  diritto;  violazione  del   principio   di\nproporzionalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa. Sviamento  di  potere»),\nnella parte in cui - disciplinando in  carenza  di  potere  con  atto\nnormativo le aree non  idonee,  prevedendo  un  divieto  aprioristico\nall\u0027autorizzazione e all\u0027installazione di  impianti  FER  nelle  aree\nqualificate dalla medesima legge come «non idonee»  e  sancendone  la\nprevalenza perfino rispetto alla disciplina delle aree c.d.  «idonee»\nviolerebbe apertamente la normativa primaria di riferimento. Da  cio\u0027\nla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della  questione\ndi legittimita\u0027 dell\u0027art. 1, comma 1, lett. a), commi 5  e  7,  della\nlegge regionale n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi allegati. \n    7.1.1. La Regione, innanzitutto, con legge regionale  -  art.  1,\ncomma 1, lett. a) avrebbe proceduto in via principale  e  prioritaria\nall\u0027individuazione delle aree  non  idonee  (peraltro  configurandole\ncome divieti preventivi) per poi  individuare  anche  quelle  idonee,\nresiduali  sia  nella  loro  entita\u0027  che  negli  effetti  del   loro\nriconoscimento. Cosi\u0027 facendo, l\u0027art.  1  della  legge  regionale  si\nsarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia,\ndesumibili  dal  combinato  disposto   dell\u0027art.   12   del   decreto\nlegislativo n. 387/2003 e delle Linee guida nazionali  approvate  con\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 (che configurano le  aree  non\nidonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non  vincolante\ne pongono una riserva  di  procedimento  amministrativo  sul  punto),\nnonche\u0027 con il decreto legislativo n. 199/2021, il quale: i) all\u0027art.\n20, comma 4, accorda priorita\u0027 e prevalenza all\u0027individuazione  delle\naree idonee, assegnando alla Regione il  compito  di  provvedere  con\nfonte legislativa esclusivamente in merito a tale tipologia di  aree;\nii) all\u0027art. 18, rinvia a un  momento  successivo  all\u0027individuazione\ndelle aree idonee,  a  valle  dell\u0027aggiornamento  delle  Linee  guida\nnazionali, l\u0027aggiornamento della disciplina delle  aree  non  idonee,\nconfermando la riserva di procedimento. \n    In particolare, l\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003  ha\nfissato il principio di generale utilizzabilita\u0027 di tutti  i  terreni\nper la realizzazione di impianti FER, salvo il potere  delle  Regioni\ndi individuare, nei limiti  di  quanto  previsto  dalle  Linee  guida\nnazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le  aree\nnon idonee. Queste ultime non si configurano come divieti preventivi,\nma costituiscono  uno  strumento  di  accelerazione,  non  vincolante\n(paragrafo 17 e Allegato 3  del  decreto  ministeriale  10  settembre\n2010)  e  la  cui  individuazione  deve  avvenire   previa   apposita\nistruttoria e confluire in un atto  di  pianificazione  (a  carattere\namministrativo, dunque,  e  non  normativo),  dovendosi  motivare  la\nincompatibilita\u0027 in relazione a specifiche tipologie  e/o  dimensioni\ndi impianti con riferimento agli obiettivi di protezione  perseguiti.\nL\u0027individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con\nuno  strumento  amministrativo  flessibile,  in  modo  da   garantire\nl\u0027opportuno bilanciamento degli interessi  in  gioco  nella  concreta\nsede procedimentale. \n    Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma  anche\nnel decreto legislativo  n.  199/2021.  Ed  infatti,  l\u0027art.  20  del\ndecreto  legislativo  n.  199/2021  stabilisce  espressamente  che  i\ndecreti ministeriali recanti principi e criteri in  materia  di  aree\nidonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per\nl\u0027individuazione  delle  aree  idonee,  assegnando  alle  Regioni  il\ncompito di procedere alla piena attuazione della norma  con  atto  di\nfonte legislativa  limitatamente  alle  aree  idonee  (comma  4).  Il\nmedesimo art. 20, invece, non attribuirebbe alle  Regioni  il  potere\nlegislativo in merito alle aree non  idonee,  cosi\u0027  come  confermato\nanche dall\u0027art. 18, comma 3, il quale  prevede  che  solo  a  seguito\ndell\u0027individuazione delle aree idonee si potra\u0027 porre  in  essere  la\nvalutazione di cui all\u0027art. 17 delle  Linee  guida  che  impone  alle\nRegioni di operare un congruo bilanciamento degli interessi. \n    Di qui la evidente incostituzionalita\u0027 della legge  regionale  n.\n20/2024, che si pone in contrasto  coi  principi  fondamentali  della\nmateria stabiliti dall\u0027art. 12 del decreto legislativo  n.  387/2003,\ndal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dal decreto  legislativo\nn. 199/2021 per violazione dell\u0027art. 117 Cost. \n    7.1.2. Deduce  la  ricorrente  che  la  violazione  dei  principi\nfondamentali della materia e la conseguente incostituzionalita\u0027 della\nlegge  regionale  deriverebbe  anche  dal  divieto  aprioristico   di\nautorizzare e realizzare  impianti  FER  in  aree  non  idonee  posto\ndall\u0027art. 1, commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024. \n    I principi fondamentali della materia fissati dalla  legislazione\ndello  Stato,  infatti,  costituiscono  attuazione  delle   Direttive\ncomunitarie  che  manifestano  un  favor  per  le  fonti  energetiche\nrinnovabili. Tali principi fondamentali,  secondo  la  giurisprudenza\namministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole  (ex  art.\n12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003) e dal potere  delle\nRegioni di individuare aree non idonee all\u0027installazione di  impianti\nFER, ma mediante una indicazione di massima da operare con un atto di\npianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del  procedimento\namministrativo, dovendosi stigmatizzare, invece, interventi normativi\nvolti a precludere la realizzazione di impianti FER su ampie porzioni\ndel territorio regionale. \n    L\u0027art. 1 della legge regionale  n.  20/2024,  nell\u0027introdurre  il\nsuddetto divieto aprioristico si pone in contrasto con tali  principi\nfondamentali, eccedendo  le  competenze  in  materia.  Peraltro,  gli\nAllegati, A, B, C, D ed E alla legge regionale individuano una  serie\ndi aree  non  idonee  che  corrispondono  alla  quasi  totalita\u0027  del\nterritorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato.  La\nricorrente,  pertanto,  ha   chiesto   la   rimessione   alla   Corte\ncostituzionale della questione di legittimita\u0027  costituzionale  della\nlegge regionale n. 20/2024 e, in particolare, degli articoli 1, commi\n5 e 7, in relazione agli articoli 117, comma 3, Cost. (per violazione\ndei suindicati principi fondamentali della  materia  stabiliti  dallo\nStato) e all\u0027art. 3  Cost.  in  quanto  le  previsioni  in  questione\nimpedirebbero,  in  modo  illogico  e  irragionevole,  una   adeguata\nponderazione  di   tutti   gli   interessi   coinvolti,   trascurando\nl\u0027interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER  e  imponendo\nl\u0027inefficacia  dei  provvedimenti  autorizzativi   gia\u0027   conseguiti.\nInoltre, poiche\u0027 la  disciplina  di  riferimento  e\u0027  di  derivazione\neuro-unitaria,  la  ricorrente  ha  dedotto  altresi\u0027  la  violazione\ndell\u0027art. 117, comma 1, Cost., essendo la disciplina regionale idonea\na pregiudicare gli obiettivi fissati  dal  legislatore  nazionale  in\nattuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal europeo. \n    7.1.2.1.  Sotto  altro  profilo,  l\u0027art.  1,  comma  5,   sarebbe\nincostituzionale in quanto l\u0027inidoneita\u0027 dell\u0027area, a  differenza  di\nquanto previsto dalla legge regionale, non  comporta  tout  court  il\ndivieto    di    installazione    di    impianti    FER,     gravando\nsull\u0027Amministrazione l\u0027onere di effettuare una  puntuale  istruttoria\nal fine di bilanciare gli interessi coinvolti. \n    Cio\u0027  e\u0027  stabilito  dalle  Linee  guida  di   cui   al   decreto\nministeriale 10 settembre 2010 (Allegato 3,  lett.  d)  ed  e\u0027  stato\nchiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo\ncui  anche  nel  caso  di  aree  non  idonee  opera  una  riserva  di\nprocedimento     amministrativo,      sussistendo      il      dovere\ndell\u0027amministrazione procedente di verificare in concreto,  caso  per\ncaso,  se  il  singolo  progetto   sia   o   meno   realizzabile   in\nconsiderazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche  del\nsito interessato. \n    Lo stesso decreto del Ministro dell\u0027Ambiente  e  della  Sicurezza\nEnergetica   del   21   giugno   2024   (recante   «Disciplina    per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili»), sulla cui base e\u0027  stata  emanata  la\nlegge regionale n. 20/2024, non abilita in alcun modo  le  Regioni  a\nintrodurre divieti aprioristici di autorizzare e realizzare  impianti\nFER nelle aree individuate come «non idonee». \n    7.1.3. La ricorrente deduce, poi, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 1, commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e dei\nrelativi allegati per  violazione  dei  principi  fondamentali  della\nmateria anche sotto il  profilo  della  violazione  della  disciplina\ndelle aree idonee ex art. 20, comma 8,  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    7.1.3.1.  Con  specifico  riferimento  alle  fattispecie  di  non\nidoneita\u0027 di cui  alla  nota  regionale  impugnata  che  ha  disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza della ricorrente, le lettere t) e w),\npunto  12,  Allegato  B  prevedono  che  sono  aree  non  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti agri-voltaici di grande  taglia  «i  beni\nculturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della  Parte\nII del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni\nculturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10  della  legge  6\nluglio 2002, n. 137), ed aree  circostanti  che  distano  meno  di  7\nchilometri da essi, in linea d\u0027aria da essi» nonche\u0027 «aree e immobili\ncaratterizzati da edifici e manufatti di  valenza  storico-culturale,\narchitettonica, archeologica, di cui all\u0027art. 48 delle NTA  del  PPR,\ned aree circostanti che  distano  meno  di  3  chilometri,  in  linea\nd\u0027aria, calcolati a partire dal  perimetro  della  fascia  di  tutela\ncondizionata». \n    Tali norme contrasterebbero, secondo la  ricorrente,  con  l\u0027art.\n20, comma 8, lett.  c-quater  del  decreto  legislativo  n.  199/2021\nsecondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non  sono\n«ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ne\u0027 ricadono nella  fascia\ndi rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda\noppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. La  fascia  di\nrispetto e\u0027 determinata considerando una distanza dal  perimetro  dei\nbeni  sottoposti  a  tutela  di  [...]  500  m   per   gli   impianti\nfotovoltaici». \n    7.1.3.2. Anche le ipotesi di non idoneita\u0027 previste dalle lettere\ny) e bb) dell\u0027Allegato B alla legge regionale  n.  20/2024,  riferite\nagli «ulteriori elementi con  valenza  storico-culturale,  di  natura\narcheologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non\nricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento  della  entrata\nin vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano  meno\ndi 3 chilometri, in linea d\u0027aria» e alle «zone urbanistiche  omogenee\nE  «Agricole»  di  cui  all\u0027articolo  3  del  decreto  dell\u0027Assessore\nregionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre  1983,\nn. 2266/U», sarebbero illegittime, in quanto, con riguardo alla prima\nfattispecie, non esiste alcuna norma di rango primario che preveda la\npossibilita\u0027 di qualificare come non idonee tali aree e, con riguardo\nalla  seconda,  sussiste  una  compatibilita\u0027  ex  lege  delle   aree\nagricole,  riconosciuta   dalla   giurisprudenza   amministrativa   e\ncostituzionale. \n    7.1.3.3. Rappresenta  la  ricorrente,  inoltre,  come  lo  stesso\nConsiglio di Stato, con ordinanze cautelari  nn.  4297,  4298,  4299,\n4300, 4301, 4302 del 2024  (peraltro  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\ndella legge regionale n. 20/2024) abbia sospeso l\u0027efficacia dell\u0027art.\n7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 21 giugno 2024 che, nel\nprevedere la «possibilita\u0027 di  fare  salve  le  aree  idonee  di  cui\nall\u0027art. 20, comma 8» del decreto legislativo n. 199/2021, consentiva\nin astratto alle Regioni di derogare alla disciplina  primaria  sulle\naree idonee. \n    7.1.4.   La   societa\u0027   ricorrente    ha,    inoltre,    dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del divieto introdotto  dall\u0027art.  1,\ncommi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024  per  violazione  degli\narticoli 3, 9 e 41 della Costituzione. \n    7.1.4.1. Sotto un primo profilo, infatti, la legge  regionale  si\nporrebbe in contrasto con il principio di tutela  dell\u0027ambiente,  cui\ncontribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche  il\nRegolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che  la  realizzazione  degli\nimpianti  FER  debba  essere  considerata  di   «interesse   pubblico\nprevalente ... in sede di ponderazione degli interessi giuridici  nei\nsingoli casi» (art. 3). Pertanto, il  divieto  previsto  dalla  norma\nregionale si porrebbe in contrasto con il principio  di  integrazione\ndelle tutele, riconosciuto anche a livello europeo dall\u0027art. 11  TFUE\n(secondo cui  le  esigenze  di  tutela  dell\u0027ambiente  devono  essere\nintegrate nella  definizione  e  attuazione  delle  altre  pertinenti\npolitiche pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo  sostenibile).\nTali  esigenze  di  tutela,  inoltre,   impongono   di   operare   un\nbilanciamento  dei  vari  interessi  in  concreto   nell\u0027ambito   del\nprocedimento  amministrativo,  come  chiarito  dalla   giurisprudenza\namministrativa e costituzionale. La legge regionale e i provvedimenti\nimpugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria del  procedimento\namministrativo  tale  attivita\u0027  di  bilanciamento,  introducendo  un\ndivieto  aprioristico  contrastante  con  l\u0027esigenza  prioritaria  di\nincrementare la produzione di  energia  green  al  fine  di  tutelare\nl\u0027ambiente. \n    7.1.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione in esame\nviolerebbe altresi\u0027: l\u0027art.  41  Cost.,  avendo  introdotto  in  modo\ninaspettato un divieto generale di autorizzazione e realizzazione  di\nimpianti, cosi\u0027 sacrificando la  liberta\u0027  di  iniziativa  privata  e\nl\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente; l\u0027art. 97 Cost. nella misura\nin cui, trascurando le attivita\u0027  amministrative  gia\u0027  svolte  dalle\nautorita\u0027 competenti, pregiudica il principio di buon andamento della\npubblica amministrazione e di doverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa;\nl\u0027art.  3  Cost.  sotto  il  profilo  della   proporzionalita\u0027,   non\nsussistendo i presupposti di  necessita\u0027  e  idoneita\u0027  della  misura\nadottata rispetto all\u0027obiettivo asseritamente  perseguito  di  tutela\ndel territorio agrario. \n    Infatti, l\u0027opzione perseguita dal Legislatore regionale di  porre\nun generale ed indiscriminato divieto  di  autorizzare  e  realizzare\niniziative   FER   risulta   viziata,   sotto   il   profilo    della\nproporzionalita\u0027  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli\nobiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente\nperseguiti. \n    Cio\u0027  avverrebbe  in  virtu\u0027  dell\u0027obiettivo  di  scongiurare  un\nrischio (l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti  sul  territorio  regionale\nderivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma  1,\nlett.  c)  e  d)  della  legge  regionale  n.  20/2024)   oltre   che\nindimostrato, anche inesistente soprattutto nel caso  degli  impianti\nagri-voltaici come quello in esame. \n    7.2. Con il secondo motivo la societa\u0027  ricorrente  ha  censurato\ngli  atti  impugnati  anche  in  via  autonoma   e   derivata   dalla\ncontrarieta\u0027  al  diritto  euro-unitario  della  legge  regionale  n.\n20/2024, deducendo «Illegittimita\u0027 in via  autonoma  e  derivata  per\nviolazione e falsa applicazione  della  Direttiva  2009/28/CE,  della\nDirettiva 2011/92/UE, della Direttiva  2018/2001  e  della  Direttiva\n2023/2413/UE, come completate dal Regolamento UE  2577/2022  e  dalla\nrecente Raccomandazione UE 2024/1343 del 13 maggio 2024. Violazione e\nfalsa applicazione del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione  e\nfalsa applicazione del principio di massima diffusione delle fonti di\nenergia rinnovabili. Violazione dell\u0027obbligo di disapplicazione delle\nnorme interne incompatibili con il diritto euro-unitario. Eccesso  di\npotere  per  illogicita\u0027,   irragionevolezza   e   contraddittorieta\u0027\ndell\u0027azione amministrativa; travisamento dei presupposti in  fatto  e\ndiritto; violazione del  principio  di  proporzionalita\u0027  dell\u0027azione\namministrativa. Sviamento di potere». \n    7.2.1. La disciplina regionale, infatti,  avrebbe  dovuto  essere\ndisapplicata dall\u0027Amministrazione in quanto contraria al principio di\nmassima diffusione delle forme di produzione di  energia  rinnovabile\nsancito dalle norme euro-unitarie e, in particolare, dalle  Direttive\n2001/77/CE e 2009/28/CE  nonche\u0027  dalle  piu\u0027  recenti  Direttive  UE\n2018/2001 e 2023/2413, come completate dal Regolamento UE 2577/2022 e\ndalla recente Raccomandazione UE 2024/1343. \n    La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via  autonoma\navendo violato l\u0027obbligo giuridico di disapplicare le  norme  interne\nincompatibili con quelle euro-unitarie. \n    7.2.2.  In  secondo  luogo,  la   Nota   impugnata   risulterebbe\nillegittima anche in via derivata dalla legge regionale  contrastante\ncon la normativa europea. \n    Il divieto posto dalla legge regionale, infatti, sottrae in  modo\nindiscriminato il territorio  regionale  dalla  localizzazione  degli\nimpianti FER, cosi\u0027 impedendo il raggiungimento dei target vincolanti\nper lo Stato italiano fissati dalla normativa europea, oltre a  porsi\nin  contrasto  coi  principi  di  derivazione  europea   di   massima\ndiffusione  delle   fonti   rinnovabili,   di   semplificazione   dei\nprocedimenti autorizzativi,  con  la  natura  di  interesse  pubblico\nprevalente dell\u0027installazione  di  impianti  FER  rispetto  ad  altri\ninteressi in potenziale conflitto, con  l\u0027obiettivo  di  semplificare\nulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   zone   di\naccelerazione, quali le aree idonee ex art. 20, comma 8, del  decreto\nlegislativo n. 199/2021 e con l\u0027obiettivo di  ridurre  al  minimo  le\nc.d. zone di esclusione. \n    7.3.  Con  il  terzo  motivo  la  societa\u0027  ha  inoltre   dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027 in parte qua del decreto ministeriale 21 giugno 2024\nche, al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lett. b)  e  3,\ncomma 1, prevede che le regioni con  propria  legge  individuino  sul\nrispettivo  territorio  superfici  e  aree  non   idonee,   deducendo\n«Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 199/2021.\nViolazione e falsa applicazione del decreto legislativo  n.  28/2011.\nViolazione e falsa applicazione dell\u0027art. 12 del decreto  legislativo\nn. 387/2003 e del decreto ministeriale 10 settembre 2010.  Violazione\ndel  principio  di  leale   collaborazione   e   del   principio   di\nsussidiarieta\u0027. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso  di  potere\nper difetto di istruttoria e  di  motivazione.  Contraddittorieta\u0027  e\nirragionevolezza dell\u0027azione amministrativa. Violazione del principio\ndi trasparenza dell\u0027azione amministrativa. Violazione degli  articoli\n3, 41 e 97  della  Costituzione.  Violazione  dei  principi  di  buon\nandamento e  imparzialita\u0027  dell\u0027azione  amministrativa.  Eccesso  di\npotere per travisamento  dei  presupposti  in  fatto  e  in  diritto.\nViolazione delle Direttive  2018/2001/UE,  2009/28/CE  e  2001/77/CE.\nViolazione  del  principio  di   massima   diffusione   delle   fonti\nenergetiche rinnovabili. Sviamento di potere». \n    Evidenzia la  ricorrente  che,  in  via  principale,  il  decreto\nministeriale costituisce esso stesso parametro di incostituzionalita\u0027\ndella  normativa  regionale  in  quanto,  a  differenza  della  legge\nregionale n. 20/2024, non prevede in alcun  modo  l\u0027espresso  divieto\ngenerale  e  aprioristico  di  autorizzare  e   realizzare   impianti\nfotovoltaici ed eolici in  aree  c.d.  «non  idonee»,  ne\u0027  tantomeno\nprevede la prevalenza della  disciplina  delle  aree  non  idonee  su\nquella delle aree c.d. idonee  ai  sensi  dell\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021. \n    Inoltre, posto  anche  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  sospeso\nl\u0027efficacia  delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale,   «solo\nformalmente il Decreto costituisce il parametro  sulla  cui  base  e\u0027\nstata adottata la legge regionale, dal momento che l\u0027efficacia  delle\ndisposizioni che in astratto  potevano  consentire  alla  Regione  di\nderogare in peius alla normativa statale era stata  (ed  e\u0027  tuttora)\nsospesa  in  data  anteriore   all\u0027emanazione   della   nuova   legge\nregionale». \n    «Solo in via subordinata e per tuziorismo» (cosi\u0027 a pag.  32  del\nricorso per motivi aggiunti), dunque, i.e. laddove  si  ritenesse  di\ninterpretare il  decreto  ministeriale  nel  senso  di  abilitare  la\nRegione ad  intervenire  con  disposizioni  quali  quelle  della  cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita, la ricorrente lo impugna per i\nseguenti motivi. \n    7.3.1.  Il  decreto  ministeriale  contrasterebbe,  infatti,  con\nl\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare,  con\nil comma 4  che  limiterebbe  la  potesta\u0027  normativa  della  Regione\nall\u0027individuazione delle sole aree idonee. \n    7.3.2. In  secondo  luogo,  il  decreto  sarebbe  illegittimo  in\nrelazione a quanto previsto dall\u0027art.  7,  comma  2,  lett.  c),  che\nconferisce alle Regioni la possibilita\u0027 di far salve le  aree  idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. \n    L\u0027efficacia di tale disposizione, peraltro, e\u0027 stata sospesa  dal\nConsiglio di Stato, che ha negato spazio  per  una  piu\u0027  restrittiva\ndisciplina regionale rispetto a quella di cui all\u0027art. 20, comma 8. \n    La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto\nalle Regioni di  derogare  in  peius  alla  legislazione  statale  in\nmateria di aree  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa\nprimaria di riferimento. \n    7.3.3. La ricorrente censura, poi, l\u0027illegittimita\u0027  del  decreto\nanche nella misura in  cui,  anziche\u0027  limitarsi  a  dettare  criteri\nuniformi per i  legislatori  regionali  ai  fini  dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee (come prescritto all\u0027art. 20, comma 1, del  decreto\nlegislativo n. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneita\u0027\ndi alcune aree del territorio nazionale, disponendo all\u0027art. 7, comma\n3, che «sono considerate non idonee le superfici e le aree  che  sono\nricomprese nel perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi\ndell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e  b)  del  decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n    Tale disposizione, inoltre, laddove letta nel  senso  di  vietare\nl\u0027installazione di impianti FER nelle aree non  idonee,  risulterebbe\nillegittima anche  per  contrasto  con  i  principi  fondamentali  in\nmateria come sopra richiamati. \n    7.4. Col quarto motivo aggiunto, infine, la  societa\u0027  ricorrente\nha      ribadito      l\u0027illegittimita\u0027      dell\u0027inerzia      serbata\ndall\u0027Amministrazione   procedente   sull\u0027istanza   di   verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n    8. Si sono costituiti in giudizio il  Ministero  dell\u0027Ambiente  e\ndella Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, il  Ministero\ndell\u0027Agricoltura, della Sovranita\u0027 Alimentare e delle  Foreste  e  la\nPresidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  eccependo  l\u0027incompetenza\nterritoriale del T.A.R.  Sardegna  in  favore  del  T.A.R.  Lazio  in\nrelazione alle censure sollevate avverso il decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024, nonche\u0027  il  difetto  di  legittimazione  passiva  della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n    9. La  Regione,  nella  memoria  difensiva  depositata  in  vista\ndell\u0027udienza di  discussione,  ha  rilevato  anzitutto  come  con  le\nordinanze del T.A.R. Lazio nn. 9164 e 9168 del 13 maggio  2025  siano\nstate  rimesse  in  via  incidentale  alla  Corte  costituzionale  le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 2, 5,  7,\n8 e 3, nonche\u0027 degli  allegati  della  legge  regionale  Sardegna  n.\n20/2024. \n    9.1. La Regione ha, inoltre, dedotto che essa  sarebbe  titolare,\nai sensi dell\u0027art. 117, comma 6, Cost. e dell\u0027art.  6  dello  Statuto\nspeciale, di  competenza  legislativa  esclusiva  (e  amministrativa)\nnella materia della tutela e  pianificazione  paesaggistica  e  nelle\nmaterie dell\u0027urbanistica e dell\u0027agricoltura e foreste (art. 3 Statuto\nspeciale), nonche\u0027 di potesta\u0027 legislativa concorrente nella  materia\ndella «produzione e distribuzione dell\u0027energia  elettrica»  ai  sensi\ndell\u0027art. 4 dello Statuto. \n    9.1.1. In detto contesto, la legge regionale n. 20/2024 e\u0027  stata\nadottata dalla Regione nell\u0027esercizio  della  competenza  legislativa\nesclusiva. \n    Tale prospettiva troverebbe conferma anche nella recente sentenza\ndella Corte costituzionale n. 28/2025 laddove si e\u0027 affermato che  le\nRegioni, fermi restando i limiti imposti dallo Stato  in  termini  di\nclassificazione e obiettivi annui fino al 2030 (cosi\u0027 come  stabilito\ndal decreto ministeriale 21 giugno 2024), possono esercitare la  piu\u0027\nampia discrezionalita\u0027  nel  selezionare  in  quali  aree  consentire\nl\u0027installazione agevolata di impianti FER. \n    9.1.2. La legge regionale, inoltre, avrebbe  operato  nei  limiti\ndella  competenza  legislativa  concorrente   nella   materia   della\n«produzione  e  distribuzione  dell\u0027energia  elettrica».  Il  decreto\nlegislativo n. 199/2021, all\u0027art. 20, comma 1, rimanda a  un  decreto\nministeriale la determinazione dei criteri per  l\u0027individuazione  sia\ndelle aree idonee che di quelle non idonee. Tale decreto, adottato il\n21 giugno 2024, avrebbe disposto che le regioni definiscano con legge\nnon solo le aree idonee, ma anche quelle non idonee e ordinarie (art.\n3, mai impugnato). \n    9.1.3. La Regione, poi,  in  applicazione  dello  stesso  decreto\nlegislativo  n.  199/2021,  che  peraltro  all\u0027art.  49   salvaguarda\nesplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale, tenuto\nconto  dell\u0027obiettivo  concordato  con  lo  Stato  (art.  2   decreto\nministeriale 2024),  avrebbe  svolto  una  istruttoria  basata  sulle\ncondizioni specifiche del territorio individuando le aree  idonee  in\nmodo tale da garantire  non  solo  il  raggiungimento,  ma  anche  il\nsuperamento degli obiettivi di potenza da raggiungere al 2030. \n    9.1.4. Con l\u0027individuazione delle aree idonee la Regione avrebbe,\ndunque, garantito il rispetto degli obiettivi di potenza  complessiva\nintroducendo  una  disciplina  atta  a  preservare  al   massimo   il\npatrimonio    paesaggistico,     archeologico,     storico-culturale,\nambientale, senza tuttavia escludere del  tutto  la  possibilita\u0027  di\ninstallare nelle  aree  e  superfici  non  idonee  impianti  FER,  in\nossequio al principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile e fermo restando che ogni altra area (in cui non viga  il\ndivieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra)  deve  ritenersi\nresidualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e potrebbe,\nquindi, ospitare l\u0027installazione di impianti. \n    Cio\u0027 emergerebbe dall\u0027analisi  degli  allegati  in  cui,  tenendo\nconto della rilevanza paesaggistica, culturale, etc., si e\u0027 proceduto\na classificare le aree come non idonee, dopo aver individuato  quelle\nidonee, prevedendo una distinzione tra tipologie e tagli di  impianti\nFER e  consentendone  la  realizzazione  in  seguito  a  un  puntuale\nbilanciamento. \n    9.2. Anche gli assunti della ricorrente in merito alla previsione\ndi  un  divieto  assoluto,   secondo   l\u0027Amministrazione   regionale,\nsarebbero infondati in quanto sarebbero stati  previsti  elementi  di\nflessibilita\u0027, da valutare caso per caso anche nelle aree non idonee,\nin particolare all\u0027art. 1, commi 4, 5 e 7, ultimo capoverso, all\u0027art.\n3, comma 4, e all\u0027Allegato G, comma 2 (che  peraltro  alla  lett.  c)\nprevedrebbe misure di incentivo per la realizzazione  degli  impianti\nagri-voltaici). Inoltre, negli allegati,  a  titolo  esemplificativo:\nlett. b), c), e),  negli  Allegati  A,  B,  C,  sarebbero  consentiti\nimpianti in aree definite non idonee. \n    9.3. La legge regionale sarebbe conforme anche all\u0027art. 20, comma\n8, del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  che  si  limiterebbe  ad\nelencare una serie di aree da ritenere idonee nelle more  della  loro\nconcreta individuazione da parte  delle  Regioni,  sulla  scorta  dei\ncriteri  elencati  nel  decreto  ministeriale  21  giugno  2024.   Si\ntratterebbe,  dunque,  di  una  disposizione  transitoria,  che   non\nindividuerebbe un minimum immodificabile di aree idonee. \n    9.4. Privi di  rilievo  sarebbero  i  richiami  effettuati  dalla\nricorrente all\u0027art. 12 del  decreto  legislativo  n.  387/2003  e  al\ndecreto ministeriale del 10 settembre 2010 in quanto  superati  dalla\npiu\u0027 recente normativa statale che, prevedendo come  inderogabile  il\nraggiungimento  di  predefiniti   livelli   di   energia   da   fonti\nrinnovabili, salvaguarderebbe, al contempo, le prerogative  regionali\nin materia paesaggistica, mediante la definizione delle  aree  idonee\ncon legge regionale. \n    9.5.  In  relazione  all\u0027affidamento  della  ricorrente  e   alla\npresunta violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost.,  la  Regione  ha\ndedotto che i commi 2 e  5  dell\u0027art.  1  della  legge  regionale  n.\n20/2024 darebbero applicazione al principio generale del tempus regit\nactum e non prevedrebbero un regolamento irrazionale che frustrerebbe\nsituazioni consolidate e certe, anche alla luce della natura precaria\ndello  stesso  regime  autorizzatorio  (ancor  piu\u0027  nella  fase   di\nscreening). \n    Neanche il decreto ministeriale del 21 giugno  2024  prevedrebbe,\nperaltro, una norma di salvaguardia per i procedimenti  autorizzatori\nin corso al momento della sua  entrata  in  vigore:  pertanto,  alcun\naffidamento poteva essersi consolidato sul tenore delle  disposizioni\nprevigenti, in ragione della transitorieta\u0027 della normativa  e  della\nevoluzione del quadro normativo di riferimento. \n    9.6. Quanto alla dedotta violazione  delle  norme  euro-unitarie,\ncon conseguente asserita illegittimita\u0027  costituzionale  della  legge\nregionale n. 20/2024 per violazione dell\u0027art. 117,  comma  1,  Cost.,\nsecondo  la  Regione  non  sarebbero  stati  evidenziati  i   profili\nspecifici  di  contrasto  con  il  diritto  dell\u0027Unione  europea  ne\u0027\nverrebbe indicato in che modo la normativa regionale  impedirebbe  di\nrispettare l\u0027obiettivo di potenza alla stessa attribuito. \n    10. All\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno  2025,  dopo  ampia\ndiscussione, la causa e\u0027 stata trattenuta in decisione. \n    11. Ritiene il Collegio rilevanti e non manifestamente  infondate\nle questioni di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  1\nlett. a) e commi  5  e  7,  della  legge  regionale  n.  20/2024  per\ncontrasto con gli articoli 3, 9, 41, 97 e 117, commi  1  e  3,  della\nCostituzione dedotte dalla  ricorrente  con  il  ricorso  per  motivi\naggiunti. Pertanto, si reputa necessario sospendere il  giudizio  per\nconsentire  il  controllo  incidentale  di  costituzionalita\u0027   sulle\nquestioni di seguito indicate. \n    12. Ricorre, anzitutto,  il  presupposto  della  rilevanza  della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della L. 11 marzo 1953, n.\n87, secondo il quale e\u0027 necessario che «il giudizio non possa  essere\ndefinito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale» della disposizione contestata. \n    12.1. In via preliminare, evidenzia infatti il Collegio come  non\nsia  fondata  l\u0027eccezione  di  incompetenza  territoriale  di  questo\nTribunale, in  favore  del  T.A.R.  per  il  Lazio,  sollevata  dalle\namministrazioni statali. In senso contrario, infatti, si rileva  come\ni provvedimenti impugnati, in particolare con i motivi  aggiunti,  si\nfondino esclusivamente sulla legge regionale n. 20  del  2024  e  non\ngia\u0027 sul decreto ministeriale 21 giugno 2024,  sicche\u0027  tale  decreto\nnon rientra nel perimetro delle questioni  giuridiche  rilevanti  nel\ncaso che occupa. \n    Invero, la legge regionale n. 20 del 2024 e\u0027  un  atto  di  fonte\nlegislativa espressione della potesta\u0027  legislativa  attribuita  alla\nRegione Sardegna, e cio\u0027 lasciando  momentaneamente  in  disparte  la\nquestione del  superamento  dei  limiti  da  rispettare  indicati  in\nCostituzione, oggetto della verifica di  non  manifesta  infondatezza\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale della legge  regionale\nstessa, senza che percio\u0027 rilevi  in  via  decisiva  l\u0027esistenza  del\ndecreto legislativo 21 giugno 2024. \n    D\u0027altronde, a conferma dell\u0027autonomia delle due  fonti,  come  ha\nrilevato il T.A.R. per il Lazio nell\u0027ordinanza n. 9164 del 13  maggio\n2025, che ha rimesso alla Corte costituzionale  alcune  questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale della medesima legge regionale n. 20  del\n2024  (su  cui  v.  infra),  «l\u0027eventuale  annullamento  del  decreto\n[decreto ministeriale 21 giugno 2024]  sul  punto  sarebbe  peraltro,\nallo stato e  in  presenza  delle  disposizioni  recate  dalla  legge\nregionale n. 20/2024, priva di ogni utilita\u0027 per la parte ricorrente.\nEssa,  infatti,  non  potrebbe  comunque  ulteriormente  coltivare  i\nprogetti sopra citati, in quanto la disciplina legislativa  regionale\ncostituirebbe a tal riguardo un ostacolo assoluto». \n    Peraltro, come rilevato dalla difesa della  parte  ricorrente  in\nsede di discussione orale all\u0027udienza pubblica del giorno  11  giugno\n2025, EF Agri non ha piu\u0027 neppure  interesse  alle  censure  inerenti\ndirettamente  il  decreto  ministeriale  21  giugno  2024,   proposte\nperaltro  «solo  in  via  subordinata  e  per  tuziorismo»,   essendo\nintervenuto il  suo  annullamento,  almeno  in  parte  qua,  per  via\ngiurisdizionale, ad opera della sentenza T.A.R. Lazio, Sez.  III,  13\nmaggio 2025, n. 9155. \n    12.2. Cio\u0027 posto, nel merito, le note impugnate  con  il  ricorso\nper motivi aggiunti e,  in  particolare,  la  nota  n.  4759  del  13\nfebbraio 2025 dell\u0027Assessorato della  Difesa  dell\u0027Ambiente,  con  la\nquale e\u0027 stata comunicata alla societa\u0027 ricorrente l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di Verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA, fondano, in  via\nesclusiva, le  ragioni  del  diniego  sull\u0027entrata  in  vigore  della\ndisciplina recata dalla legge regionale n. 20/2024 e,  nella  specie,\nsull\u0027introdotto  divieto  di  realizzare  impianti  FER  sulle   aree\nclassificate dalla medesima legge come non  idonee;  cio\u0027  anche  con\nriferimento  alle  istanze   di   autorizzazione   presentate   prima\ndell\u0027entrata in vigore della legge (art. 1, comma 5, legge  regionale\nn. 20/2024). \n    Di  conseguenza,  l\u0027eventuale  accertamento   dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale  n.  20/2024  determinerebbe  un\nautomatico travolgimento, per  illegittimita\u0027  derivata,  degli  atti\nadottati dall\u0027Amministrazione regionale. \n    In   particolare,   la   nota   in    questione    ha    disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027  dell\u0027istanza  di   c.d.   screening   VIA   della\nricorrente alla luce del fatto che il progetto  sarebbe  ricaduto  in\naree non idonee, cosi\u0027 come individuate dall\u0027Allegato B, lettere  t),\nw), y) e bb) della legge regionale n. 20/2024, sulle quali, ai  sensi\ndel predetto art. 1, comma 5, vige il divieto di realizzare  impianti\nFER anche per progetti presentati prima dell\u0027entrata in vigore  della\nmedesima legge regionale. \n    Di qui l\u0027evidente rilevanza, nel caso di specie, della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale. \n    13. In secondo luogo, il prospettato conflitto dell\u0027art. 1, commi\n5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 con i principi radicati negli\narticoli 3, 9, 41, 97 e, soprattutto, con l\u0027art. 117, commi  1  e  3,\ndella Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art.  3,  comma  1,  dello  Statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge  costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, si presenta, ad  avviso  del  Collegio,  «non\nmanifestamente infondato» ai sensi del medesimo art. 23  della  legge\nn. 87/1953, per le ragioni che di seguito si esporranno. \n    14. Preliminarmente, occorre rilevare come l\u0027intervento normativo\ndi cui alla legge regionale n. 20/2024  e\u0027  stato  posto  in  essere,\nsecondo quanto riportato all\u0027art. 1, comma 1, lett. a) della medesima\nlegge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici  idonee,\nnon idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione  ecologica,\nenergetica  e  climatica  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui\nall\u0027articolo 9, primo e secondo periodo, della  Costituzione  nonche\u0027\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) e  n),  art.  4,\nlettera e),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3\n(Statuto speciale per la Sardegna) e delle  disposizioni  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio  1975,  n.  480\n(Nuove norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione\nautonoma della Sardegna), e secondo  un  criterio  pianificatorio  di\nsistema che tenga in considerazione la  pianificazione  energetica  e\nquella di governo del territorio». \n    14.1. Quanto all\u0027ambito  di  competenza  legislativa  interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla  potesta\u0027  legislativa  primaria  in  materia   di   «edilizia   e\nurbanistica»  riconosciuta  dallo  Statuto  speciale  della   Regione\nAutonoma della Sardegna all\u0027art. 3, comma 1, lett. f), e la correlata\n«competenza paesaggistica» ai  sensi  dell\u0027art.  6  del  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  480  del  1975,  recante  norme  di\nattuazione dello Statuto  speciale  anzidetto,  nonche\u0027  la  potesta\u0027\nlegislativa di cui alle lett. m) («esercizio dei diritti demaniali  e\npatrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e  saline»)  e\nn) («usi civici»). Va richiamata  altresi\u0027  la  potesta\u0027  legislativa\nconcorrente nella materia «produzione  e  distribuzione  dell\u0027energia\nelettrica», da esercitarsi nel limite dei  principi  stabiliti  dalle\nleggi dello Stato e prevista dall\u0027art. 4, lettera e), dello Statuto. \n    L\u0027art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo,\nattribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di\n«tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni  culturali»,  cosi\u0027\ncome il comma 3 dello stesso art.  117  include  tra  le  materie  di\ncompetenza concorrente quella relativa  «a  produzione,  trasporto  e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato\ndisponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i\nprincipi quadro in materia di produzione energetica,  trattandosi  di\nuna materia oggetto di competenza  concorrente,  nonche\u0027  i  principi\nfondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente\ncapaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo). Inoltre  lo  stesso\nlegislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta materia attraverso\nla propria potesta\u0027 esclusiva e trasversale a  tutela  dell\u0027ambiente,\nsulla quale  gli  impianti  energetici  da  fonti  rinnovabili  hanno\nevidenti ricadute (T.A.R. Sardegna, Sez. II, ordinanza n. 146  del  9\ngiugno 2025, su cui v. infra). \n    14.2.  Orbene,  l\u0027oggetto  della  legge  regionale  in   discorso\n(recante «Misure urgenti per l\u0027individuazione  di  aree  e  superfici\nidonee e non idonee all\u0027installazione  e  promozione  di  impianti  a\nfonti di energia rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei\nprocedimenti autorizzativi») e la ratio perseguita (di  attuazione  e\ncomunque di osservanza della disciplina  statale  sull\u0027individuazione\ndelle aree e  dei  siti  sui  quali  possono  essere  installati  gli\nimpianti di produzione di  energia  rinnovabile  di  cui  al  decreto\nlegislativo n. 199/2021) rendono evidente come il prioritario  ambito\ndi potesta\u0027 legislativa autonoma attinto  sia  quello  statutario  in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica»  (art.\n4, lettera e, dello Statuto speciale). \n    14.3. Come osservato,  infatti,  dalla  Corte  costituzionale  in\nrelazione all\u0027abrogata legge regionale n. 5/2024 di c.d.  «moratoria»\n(che aveva previsto delle  «misure  di  salvaguardia  comportanti  il\ndivieto di realizzare nuovi impianti  di  produzione  e  accumulo  di\nenergia elettrica da fonti rinnovabili», e sulla cui base  era  stato\nadottato  il  provvedimento  di  sospensione  del   procedimento   di\nscreening  impugnato  con  il  ricorso   introduttivo),   essa   «pur\nconseguendo, come detto,  la  finalita\u0027  di  tutelare  il  paesaggio,\nincide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti\ndi produzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili».\nPertanto, la  legge  regionale  afferisce  in  modo  prevalente  alla\ncompetenza statutaria  in  materia  di  «produzione  e  distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale). \n    In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente  uno  dei\ndue ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di  fronte  a  un\nintreccio  di  competenze,  nessuna  delle  quali  prevalente,   cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria  di  tutela  del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia  elettrica  piu\u0027\nvolte  richiamata  -  devono  esercitarsi  «[i]n   armonia   con   la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello  statuto  di\nautonomia» (Corte costituzionale, sentenza n. 28/2025). \n    15. Premesso, dunque, che nella fattispecie viene in rilievo  una\ncompetenza legislativa  regionale  «di  autonomia»  che  deve  essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei  principi  fondamentali  e\ndelle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina  statale  di  cui  al\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,  il  Collegio   dubita   che   le\ndisposizioni della legge regionale n.  20/2024  e,  segnatamente,  le\ndisposizioni di cui all\u0027art. 1, comma 1, lett. a), e commi 5 e  7,  e\ndi cui agli Allegati da A a E della legge della Regione  Sardegna  n.\n20/2024 contrastino coi principi  stabiliti  dalla  legge  statale  e\ndalle  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   che   si\nimpongono anche alla Regione Autonoma  della  Sardegna  per  espressa\nprevisione statutaria. \n    16. Piu\u0027 in particolare, e in primo luogo,  ritiene  il  Collegio\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale della legge  regionale  n.  20/2024,  con  riferimento\nspecifico alle disposizioni suindicate, per violazione dell\u0027art. 117,\nprimo comma, della Costituzione in  relazione  alla  previsione,  con\nlegge regionale, delle aree non idonee (che, come si dira\u0027 anche piu\u0027\navanti, riguardano aree vastissime del territorio isolano). \n    Da questo punto di vista, infatti, la disciplina  regionale  pare\nporsi  in  conflitto  con  i  principi  fondamentali  della   materia\nindividuati  nell\u0027art.  20,  comma  4  del  decreto  legislativo   n.\n199/2021. \n    16.1. Osserva, infatti, il Collegio che l\u0027art. 20, comma  4,  del\ndecreto legislativo n. 199/2021 limita la potesta\u0027 legislativa  delle\nRegioni  soltanto  all\u0027individuazione  puntuale  delle  aree  idonee:\n«conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui  al\ncomma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei\nmedesimi decreti, le Regioni individuano con legge  le  aree  idonee,\nanche con il supporto della piattaforma di cui all\u0027art. 21». \n    Su tale base normativa,  questo  Tribunale,  nel  rimettere  alla\nCorte costituzionale una  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nanaloga  alla  presente,  dopo  avere  riepilogato   il   quadro   di\nriferimento normativo europeo e statale in materia, ha gia\u0027  ritenuto\nche  «la  legge  della  Regione  Sardegna  n.  20/2024  ha,   invece,\nintrodotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati\nnel presente giudizio, che -  ad  avviso  del  Collegio  -  non  pare\nproprio conformarsi al sopra descritto  quadro  normativo  europeo  e\nnazionale, avendo la suddetta legge regionale: \n    individuato  molteplici  aree  inidonee  all\u0027installazione  degli\nimpianti, mentre, come  si  e\u0027  detto,  il  compito  del  legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente  le  «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita  accelerazione  autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021 (...)»  (T.A.R.  Sardegna,  Sez.  II,\nord. n. 146/2025, cit.). \n    16.2. Ritiene il Collegio,  d\u0027altra  parte,  che  non  conduca  a\ndiverso esito neppure quanto previsto  dal  decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024,  emanato  in  attuazione  dell\u0027art.  20,  comma  1,  del\nmedesimo decreto legislativo n. 199/2021: ed e\u0027 per questo,  infatti,\nche non si  pongono  nel  presente  giudizio  questioni  inerenti  la\n(il)legittimita\u0027 del decreto in parola. \n    Tale decreto ha espressamente  previsto,  all\u0027art.  1,  comma  2,\nlett. b) che «In esito al processo definitorio  di  cui  al  presente\ndecreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento degli enti\nlocali, individuano sul rispettivo territorio ... b) superfici e aree\nnon idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con\nl\u0027installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti  secondo  le\nmodalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027Allegato  3  delle  linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10\nsettembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre\n2010, n. 219 e successive  modifiche  e  integrazioni»;  all\u0027art.  3,\ninoltre, ha previsto che «Per il conseguimento delle finalita\u0027 di cui\nall\u0027art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni  individuano  ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre  2021,\nn. 199, con propria legge, entro centottanta  giorni  dalla  data  di\nentrata in vigore del presente decreto, le aree di  cui  all\u0027art.  1,\ncomma 2, secondo i principi e criteri  previsti  dal  Titolo  II  del\npresente decreto». \n    La disposizione da ultimo trascritta  non  e\u0027  in  effetti  stata\noggetto dell\u0027annullamento giurisdizionale parziale che ha interessato\nil decreto ministeriale ad opera della sentenza del T.A.R.  Lazio  n.\n9155 del 2025, che ha ritenuto legittimo l\u0027art. 3 pur interpretandolo\nnel senso di consentire alle Regioni di individuare con legge le aree\nnon idonee. \n    Ritiene invece il Collegio che l\u0027art. 3 in esame possa - e  debba\n-  ben  essere  interpretato  nel  senso  di  limitare   l\u0027intervento\nlegislativo  delle  Regioni  all\u0027individuazione  delle  aree  idonee,\nnonostante la sua non perspicua formulazione letterale. \n    Ed  infatti,  se  e\u0027  vero  che  l\u0027art.  3  cit.  fa  riferimento\nall\u0027individuazione,  da  parte  delle  Regioni,  delle  aree  di  cui\nall\u0027art. 1, comma  2  del  medesimo  decreto,  nel  cui  ambito  sono\ndefinite non solo le aree idonee, ma anche quelle non  idonee  (e  in\nrealta\u0027 anche  quelle  ordinarie  e  quelle  in  cui  e\u0027  vietata  la\nrealizzazione  di  impianti  FER),  purtuttavia  la  medesima   norma\nespressamente delimita tale individuazione «ai  sensi  dell\u0027art.  20,\ncomma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»,  il  quale,\ncome visto, prevede che le Regioni individuino con propria  legge  le\nsole aree idonee. \n    D\u0027altronde,  la  stessa  definizione  di  aree  inidonee  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 2, del decreto ministeriale in parola, rimanda alle\n«modalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027Allegato 3  delle  Linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10\nsettembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni». \n    Ed invero, come peraltro efficacemente  evidenziato  dalla  parte\nricorrente, l\u0027art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.  199/2021,\nnel testo  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge\nregionale n. 20/2024, dispone che «a seguito dell\u0027entrata  in  vigore\ndella  disciplina  statale  e  regionale  per   l\u0027individuazione   di\nsuperfici e aree idonee  ai  sensi  dell\u0027art.  20,  con  decreto  del\nMinistero della transizione ecologica, di concerto con  il  Ministero\ndella cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui\nall\u0027art. 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  sono\naggiornate le linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti a fonti\nrinnovabili di cui all\u0027articolo 12, comma 10, del decreto legislativo\n29 dicembre 2003, n. 387». \n    Non pare dunque al Collegio che le  Regioni  possano  individuare\ncon lo strumento legislativo le aree non idonee all\u0027installazione  di\nimpianti FER - inverandosi percio\u0027 i, quantomeno, non  manifestamente\ninfondati  profili  di  illegittimita\u0027  costituzionale  della   legge\nregionale n. 20 del 2024 - poiche\u0027, alla luce  del  quadro  normativo\ndescritto, pare che le aree non idonee debbano essere successivamente\nindividuate, sulla base delle aggiornate linee guida,  approvate  con\nil decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tale decreto prevede, come\ndedotto dalla  ricorrente,  che  «l\u0027individuazione  delle  aree  «non\nidonee» deve essere preceduta da «un\u0027apposita istruttoria, avente  ad\noggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni  volte   alla   tutela\ndell\u0027ambiente, del paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,\ndelle tradizioni agroalimentari locali,  della  biodiversita\u0027  e  del\npaesaggio  rurale»  (paragrafo  17.1  del  decreto  ministeriale   10\nsettembre 2010) e deve confluire nell\u0027«atto di programmazione con cui\nsono definite le misure e gli interventi necessari al  raggiungimento\ndegli  obiettivi  di  burden  sharing  fissati  in  attuazione  delle\nsuddette norme». \n    Sotto questo angolo prospettico, possono dunque valere, anche, le\nconsiderazioni che di seguito si vanno  ad  esporre  in  ordine  alla\nviolazione della riserva di procedimento  amministrativo  (in  part.,\ninfra, sub par. 17.4.). \n    17. La disciplina introdotta dal legislatore  regionale  suscita,\ninfatti,   in   ogni   caso   ulteriori   dubbi   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale nella parte in cui -non solo non  si  e\u0027  limitata  ad\nindividuare le aree idonee ma ha individuato anche (o solo)  le  aree\nnon idonee - ma ha vieppiu\u0027 obliterato la  valutazione  in  concreto,\nnella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi  in\nrelazione agli impianti localizzati in tali aree non  idonee,  avendo\nposto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER. \n    Consistenti dubbi di compatibilita\u0027 con i  canoni  costituzionali\ndella  legge  regionale  n.  20/2024  solleva,  in  particolare,   la\nprevisione di cui all\u0027art. 1, comma 5, ove si dispone che «E\u0027 vietata\nla realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive  aree  non\nidonee cosi\u0027 come individuate dagli Allegati A, B,  C,  D,  E  e  dai\ncommi 9 e 11». In tal modo,  infatti,  il  Legislatore  regionale  ha\nstabilito un divieto assoluto di autorizzare  e  realizzare  impianti\nFER localizzati in aree definite «non idonee», in contrasto  con  gli\narticoli 117, primo e terzo comma della  Costituzione,  in  relazione\nall\u0027art. 20 del decreto legislativo n.  199/2021,  alle  disposizioni\ndel decreto  ministeriale  21  giugno  2024  (di  cui  la  disciplina\nregionale costituisce attuazione), nonche\u0027 al  principio  di  massima\ndiffusione degli  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile  come\nemergente dalla disciplina unionale. \n    17.1. Infatti,  e\u0027  proprio  per  raggiungere  gli  obiettivi  di\ncontrasto al cambiamento climatico e di  uso  dell\u0027energia  da  fonte\nrinnovabile fissati a livello europeo sino  al  2030,  che  lo  Stato\nitaliano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n    Tale intervento normativo costituisce attuazione della  Direttiva\nUE  2018/2001  sulla  promozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia   da   fonti\nrinnovabili e si pone (art. 1) «l\u0027obiettivo di accelerare il percorso\ndi crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di\nenergia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli  obiettivi  europei\ndi decarbonizzazione del sistema energetico al  2030  e  di  completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti,  i  meccanismi,\ngli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di  incremento  della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030,  in  attuazione  della\nDirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto  dei  criteri  fissati  dalla\nlegge 22 aprile 2021, n.  53»,  prevedendo  «disposizioni  necessarie\nall\u0027attuazione  delle  misure  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa   e\nResilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di  energia  da  fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l\u0027Energia\ne il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun  insieme  di  misure  e  strumenti  coordinati,   gia\u0027   orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nRegolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per  l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n    17.2. In particolare,  all\u0027art.  20  il  decreto  legislativo  n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili, stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n      con uno o piu\u0027 decreti del Ministro della transizione ecologica\ndi concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle\npolitiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di\nConferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei  per\nl\u0027individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e  non  idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una  potenza\ncomplessiva almeno pari a  quella  individuata  come  necessaria  dal\nPNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo  delle  fonti\nrinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; \n      tali decreti definiscono altresi\u0027 la ripartizione della potenza\ninstallata fra Regioni e Province autonome; \n      nel dettare la disciplina delle  aree  idonee  si  tiene  conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche\u0027   di   aree   a\ndestinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con\nle caratteristiche e le  disponibilita\u0027  delle  risorse  rinnovabili,\ndelle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche\u0027\ntenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli\neventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete\nstessa; \n      conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai  decreti  di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in\nvigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n      in sede di individuazione delle superfici e delle  aree  idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull\u0027ambiente,   sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della  sostenibilita\u0027  dei  costi  correlati  al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n      le aree non incluse tra  le  aree  idonee  non  possono  essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione  di\nenergia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n    In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nRegioni con un intervento legislativo persegue il  duplice  obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027  possibile  installare  impianti  FER\nseguendo una procedura  semplificata;  dall\u0027altro,  di  garantire  il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel  selezionare  in  quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono  esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di  classificazione  e  obiettivi  annui  di  MW  da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21  giugno\n2024, fino al  2030  (in  questi  termini,  Corte  costituzionale  n.\n28/2025). \n    17.3. Come  gia\u0027  anticipato  sopra,  le  aree  non  idonee  sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree  e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027  stabilite  dal\nparagrafo 17 e dall\u0027Allegato 3 delle Linee guida emanate con  decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18  settembre  2010,  n.  219  e  successive\nmodifiche e integrazioni». \n    17.4. Come rilevato, da ultimo, dal T.A.R. Lazio con  l\u0027ordinanza\nn. 9164 del 2025 «il decreto  ministeriale  21  giugno  2024  non  ha\ninnovato il concetto di area non idonea contenuto nelle  linee  guida\ndi cui al decreto ministeriale 10 settembre  2010.  Queste,  infatti,\ncontinuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione  non\ncompatibili con l\u0027insediamento  [...]  di  specifiche  tipologie  e/o\ndimensioni di impianti.  Detta  incompatibilita\u0027,  tuttavia,  non  si\ntraduce  in  una  preclusione  assoluta,  bensi\u0027  in   «una   elevata\nprobabilita\u0027  di  esito  negativo  delle  valutazioni,  in  sede   di\nautorizzazione» (paragrafo 17 delle  Linee  guida  del  10  settembre\n2010),  «che  dovra\u0027  comunque  risultare  all\u0027esito   di   specifica\nistruttoria. Ne consegue che,  sotto  tale  profilo,  la  definizione\ncontenuta nel decreto ... non innova in alcun  modo  il  concetto  di\narea non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle Linee guida». \n    17.4.1.  Anche  sotto  il  vigente  regime   normativo,   dunque,\nl\u0027effetto della qualificazione di una superficie in termini  di  area\nnon idonea e\u0027 unicamente quello di precludere l\u0027accesso al  beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art.  22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027  di  un\npiu\u0027  approfondito  e  lungo  apprezzamento   delle   amministrazioni\ncompetenti, strumentale a garantire una tutela  piu\u0027  rafforzata  del\npaesaggio, dell\u0027ambiente e del  territorio  nell\u0027ambito  dei  singoli\nprocedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n    Le aree non idonee,  pertanto,  non  possono  costituire  divieti\naprioristici e assoluti alla installazione  degli  impianti  FER,  ma\ncome  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  rappresentano\n«meri  indici  rivelatori  di  possibili  esigenze  di   tutela   del\npaesaggio» (cfr. Corte cost., sentenza n. 121/2022, par. 5.1.). \n    17.4.2. Le aree non  idonee  svolgono  tale  funzione  anche  nel\nrinnovato  assetto   normativo   e   regolamentare   della   materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027articolo 1, comma 2, lett. b),  del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili  con  l\u0027installazione  di  specifiche   tipologie   di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027,  come  detto,  non  risulta  correlato  un\nespresso divieto generalizzato di installazione  degli  impianti  FER\n(cfr. T.A.R. Lazio, ordinanza n. 9155/2025). \n    17.4.3. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e  generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n    17.4.4. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area non  puo\u0027,  dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento  amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione  delle  relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  gia\u0027  affermato  come\nanche nel caso di aree non idonee, operi una riserva di  procedimento\namministrativo sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione  procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto  sia\no meno realizzabile in considerazione  delle  sue  caratteristiche  e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da  ultimo,  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021  in  relazione  al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha  mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n    Ancora, come rammentato dalla ricorrente, la Corte costituzionale\nha statuito che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore\nregionale non permette che le Regioni  prescrivano  limiti  generali,\nperche\u0027 cio\u0027 contrasta  con  il  principio  fondamentale  di  massima\ndiffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal\nlegislatore  statale  in  conformita\u0027  alla   normativa   dell\u0027Unione\neuropea» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v.  anche\nsentenze nn. 177 del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). \n    17.5. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma 5,\ndella legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout\ncourt di realizzazione di impianti FER in aree qualificate  come  non\nidonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo,  dunque,\npaiono  violati  i  principi  fondamentali  stabiliti   dal   decreto\nlegislativo n. 199/2021  all\u0027art.  20  (come  integrato  dal  decreto\nministeriale 21  giugno  2024)  e  contestualmente  pregiudicati  gli\nobiettivi vincolanti fissati dalla normativa europea, con conseguente\nviolazione dei commi 1 e 3 dell\u0027art. 117 della Costituzione. \n    17.6.  Peraltro,  le  previsioni  dell\u0027art.  1,  comma  5,  legge\nregionale n. 20/2024, lette in combinato disposto  con  gli  allegati\nalla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non\nsmentita sul punto dall\u0027Amministrazione regionale, determinano che le\naree non idonee previste dalla legge regionale comprendono  la  quasi\ntotalita\u0027 del territorio regionale. \n    17.7. Come gia\u0027 rilevato dalla citata ordinanza n. 146  del  2025\ndi questo Tribunale, «lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3,  comma  2,  lett.\nf), assegna alla Regione Sardegna competenza legislativa esclusiva in\nmateria di «edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto,  anche\nla  «componente  paesaggistica»),  nonche\u0027   competenza   legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n    L\u0027art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo,\nattribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di\n«tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni  culturali»,  cosi\u0027\ncome il comma 3 dello stesso art.  117  include  tra  le  materie  di\ncompetenza concorrente quella relativa  «a  produzione,  trasporto  e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato\ndisponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di  una\nmateria  oggetto  di  competenza  concorrente,  nonche\u0027  i   principi\nfondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente\ncapaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta  materia\nattraverso la propria  potesta\u0027  esclusiva  e  trasversale  a  tutela\ndell\u0027ambiente,  sulla  quale  gli  impianti   energetici   da   fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n    Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e  Regione  non  sembrano  essere  stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n    Difatti la legge regionale n. 20/2024,  al  dichiarato  scopo  di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che,  come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti  in  contrasto  con  quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali  il  legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia  della  massima  diffusione  degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n      ha  introdotto  «principi  quadro»  in  materia  di  produzione\nenergetica, cui il  legislatore  regionale  e\u0027  tenuto  ad  attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n      ha dettato regole finalizzate alla tutela dell\u0027ambiente,  sulla\nquale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n      ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme   di   riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle\nmaterie di  sua  competenza  esclusiva»  (T.A.R.  Sardegna,  ord.  n.\n146/2025, cit.). \n    17.8. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5,\nin definitiva, pur finalizzata tra l\u0027altro alla tutela del paesaggio,\nnello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti\nrinnovabili nelle aree  non  idonee  si  pone  in  contrasto  con  la\nrichiamata normativa statale che, all\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto  tali,  si\nimpongono anche alle competenze statutarie in materia  di  produzione\ndell\u0027energia, e si  pone  in  contrasto  inoltre  con  la  disciplina\neuro-unitaria che pone il principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili (perseguito sia dalla Direttiva 2009/28/CE, e gia\u0027  prima\nda quella 2001/77/CE, sia dalla Direttiva 2018/2001/UE) e  stabilisce\ndei target vincolanti per lo Stato italiano. \n    17.8.1. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata in  vigore\ndel   decreto   legislativo   n.   199/2021,   l\u0027orientamento   della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di  ritenere  illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta,  la  non\nidoneita\u0027 di intere aree  di  territorio  o  a  imporre,  in  maniera\ngeneralizzata ed aprioristica,  limitazioni  nella  realizzazione  di\nimpianti FER (Corte cost., sentenza n. 69  del  2018).  Per  costante\ngiurisprudenza  della  Corte,  infatti,  le  Regioni  e  le  Province\nautonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati\ndal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del 2022,  n.  177\ndel 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel caso di specie,  racchiusi\nnel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina  di\nattuazione (quale il «decreto ministeriale aree idonee»). \n    17.9.  Il  divieto  posto  dall\u0027art.  1,  comma  5,  della  legge\nregionale n. 20/2024 risulta, poi, contrastare  anche  con  l\u0027art.  3\nCost. e, in particolare, con il principio di proporzionalita\u0027 che  in\nesso trova fondamento, nonche\u0027 con il principio desumibile  dall\u0027art.\n15 della Direttiva UE 2018/2001 che richiede  agli  Stati  membri  di\nassicurare  che  le  norme  nazionali   in   materia   di   procedure\nautorizzative  «siano  proporzionate  e  necessarie»;   la   medesima\ndisposizione inoltre vincola gli Stati  membri  ad  adottare  «misure\nappropriate per assicurare che: a) ...; b) le  norme  in  materia  di\nautorizzazione,  certificazione  e  concessione  di   licenze   siano\noggettive,    trasparenti    e    proporzionate,    non    contengano\ndiscriminazioni tra partecipanti e  tengano  pienamente  conto  delle\nspecificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili». \n    17.9.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti, un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi  condotto  dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che  il  bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione  di\nuno di essi in misura  eccessiva  e  pertanto  incompatibile  con  il\ndettato costituzionale» (T.A.R. Lazio, ordinanza  n.  9164/2025).  In\nparticolare, secondo la giurisprudenza  costituzionale  «il  test  di\nproporzionalita\u0027  richiede  di  valutare  se  la  norma  oggetto   di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027  di  applicazione  stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva  quella\nmeno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non\nsproporzionati rispetto  al  perseguimento  di  detti  obiettivi  (ex\nplurimis, sentenze n. 137  del  2018  e  n.  272  del  2015)»  (Corte\ncostituzionale n. 56/2020). \n    17.9.2. La previsione  di  un  divieto  di  natura  generalizzata\nviola,  dunque,  il   principio   di   necessaria   proporzionalita\u0027,\nsacrificando  in  modo  irragionevole  la  liberta\u0027   di   iniziativa\neconomica e la tutela dell\u0027ambiente (cui la produzione di energia  da\nfonti rinnovabili contribuisce). \n    Tra l\u0027altro, come rilevato da questo Tribunale nella  piu\u0027  volte\ncitata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20  del  2024\nha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,  pari\na  quasi  il  95%  dell\u0027intero  territorio  regionale  (si  veda,  in\nparticolare, il comma 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n.  20/2024\nin relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche qui  in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale  di  aree  idonee  dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lett. C-ter), n. 1 del decreto legislativo  n.\n199/2021; per comprendere la  portata  ostativa  di  tale  disciplina\nregionale basti  pensare  che  essa  impedisce  la  realizzazione  di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027  delle\naree agricole sarde». \n    17.10. Le suindicate disposizioni della legge  regionale  20/2024\nsi  pongono  in  contrasto,  inoltre,  con  il  principio  di  tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art.  9  Cost.  secondo  cui  la  Repubblica\ntutela  l\u0027ambiente,  la  biodiversita\u0027  e   gli   ecosistemi   «anche\nnell\u0027interesse delle future generazioni». \n    17.10.1.  Il  sacrificio  incondizionato  di  tale  principio  in\nrelazione  alle  aree  classificate  come  non  idonee  dalla   legge\nregionale,  infatti,  dal  che  consegue  il  divieto   radicale   di\nrealizzare impianti FER, appare al  Collegio  del  tutto  evidente  e\ncontrasta oltre che con l\u0027art. 3 Cost. anche con l\u0027art. 9,  ponendosi\nin  conflitto   con   l\u0027orientamento   della   Corte   costituzionale\nconsolidatosi a partire dalla nota sentenza n.  85/2013  secondo  cui\n«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si  trovano\nin rapporto di integrazione reciproca e  non  e\u0027  possibile  pertanto\nindividuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.\nLa tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie\ndi  norme  non  coordinate  ed  in  potenziale  conflitto  tra  loro»\n(sentenza n. 264 del 2012). Se cosi\u0027  non  fosse,  si  verificherebbe\nl\u0027illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe  «tiranno»\nnei confronti delle altre  situazioni  giuridiche  costituzionalmente\nriconosciute e protette [...].  La  Costituzione  italiana,  come  le\naltre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee,  richiede\nun continuo  e  vicendevole  bilanciamento  tra  principi  e  diritti\nfondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...]\nIl punto di equilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non prefissato  in\nanticipo, deve essere valutato - dal  legislatore  nella  statuizione\ndelle norme e dal giudice delle leggi in sede di  controllo  -secondo\ncriteri  di  proporzionalita\u0027  e  di  ragionevolezza,  tali  da   non\nconsentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». \n    17.10.2. In  tale  contesto,  il  divieto  previsto  dalla  norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto a livello europeo dall\u0027art.  11  del  TFUE,\nsecondo cui  «le  esigenze  di  tutela  dell\u0027ambiente  devono  essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle altre  pertinenti\npolitiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo\nsostenibile» (cfr., Cons. St., sentenza n. 8167/2022). \n    La previsione  in  generale  delle  aree  non  idonee  come  zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in  quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra  i  valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile  prevalenza  dell\u0027interesse  alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso  dell\u0027energia  da  fonti  rinnovabili  (in  termini,\nT.A.R. Lazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). \n    17.10.3. Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e,  in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e  i\nrelativi allegati che individuano le aree non idonee, sollevano  seri\ndubbi di contrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n    17.11. Da cio\u0027 discende  anche  la  violazione  dei  principi  di\nimparzialita\u0027  e  buon  andamento  dell\u0027amministrazione,   e   quindi\ndell\u0027art. 97 Cost., in quanto osta  a  qualsivoglia  possibilita\u0027  di\nrealizzare, in sede amministrativa, il piu\u0027  opportuno  bilanciamento\ndegli interessi in gioco. \n    A  tale  riguardo,  appare  opportuno  ribadire  che,  ai   sensi\ndell\u0027art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 199/2021, «Le  aree\nnon incluse tra le aree idonee  non  possono  essere  dichiarate  non\nidonee  all\u0027installazione  di  impianti  di  produzione  di   energia\nrinnovabile,  in   sede   di   pianificazione   territoriale   ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee». \n    Il riferimento specifico alla valutazione  operata  «in  sede  di\npianificazione   territoriale   ovvero   nell\u0027ambito    di    singoli\nprocedimenti», come osservato anche dal T.A.R. Lazio nelle piu\u0027 volte\ncitate ordinanze di rimessione della questione di legittimita\u0027  della\nmedesima legge regionale n.  20/2024,  «attesta  che  la  riserva  di\nprocedimento amministrativo per la dichiarazione  di  non  idoneita\u0027,\noltre che prevista  dalle  Linee  guida,  e\u0027  sancita  a  livello  di\nnormazione primaria anche nel regime di cui ai  decreti  ministeriali\nadottati ai sensi dell\u0027art. 20, comma 1, del decreto, con conseguente\nimpossibilita\u0027 per le regioni di impedire  che  tale  valutazione  si\ncompia mediante il divieto, stabilito in via generale e astratta  per\nlegge, di realizzare gli impianti nelle aree non idonee». \n    17.12. I medesimi profili di incostituzionalita\u0027 suesposti  vanno\nravvisati, per identici  motivi,  anche  nella  disposizione  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 7, della legge regionale n. 20/2024, ove si dispone\nche «Qualora un progetto di impianto ricada su un  areale  ricompreso\nsia nelle aree definite idonee, di cui all\u0027Allegato F, sia nelle aree\ndefinite non idonee, di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027», e cio\u0027 sia  in  relazione  all\u0027art.  117,\nprimo comma e terzo comma (non essendo tale  criterio  di  prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando  esso  un  vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia  in\nrelazione agli articoli 3, 9 e 97 Cost. \n    17.13. Profili di incostituzionalita\u0027 sussistono,  infine,  anche\nin relazione alla violazione della  disciplina  in  materia  di  aree\nidonee di cui all\u0027art.  20,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    17.13.1.  In  particolare,  secondo  la  ricorrente,   la   legge\nregionale non avrebbe potuto in alcun modo  prevedere,  pena  la  sua\nincostituzionalita\u0027, un divieto assoluto di realizzare  impianti  FER\nin un\u0027area idonea  ai  sensi  dell\u0027art.  20,  comma  8,  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021, ne\u0027 tantomeno ipotesi di  non  idoneita\u0027  in\naree che sono invece idonee ai sensi della normativa nazionale (come,\ninvece, avvenuto rispetto alle aree previste negli Allegati A, B,  C,\nD, E ed F e, in particolare, per quanto rileva nel presente giudizio,\nper le lettere t), w), u) e bb) dell\u0027Allegato B). \n    Anche in relazione a tale profilo, infatti, risultano  violati  i\nprincipi fondamentali della materia posti dal decreto legislativo  n.\n199/2021. \n    17.13.2. L\u0027art. 20,  comma  8,  individua  dalla  lett.  a)  alla\nlettera  c-quater)  una  serie  di  fattispecie   che   «nelle   more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e  delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  sono  considerate\naree idonee». \n    Sebbene tali aree siano definite «idonee ex lege»  apparentemente\nsoltanto in relazione alla fase transitoria fino  all\u0027emanazione  del\ndecreto ministeriale di cui all\u0027art. 20, comma  1,  al  tempo  stesso\nquest\u0027ultima   disposizione   prevede   che   il   suddetto   decreto\nministeriale, nello stabilire i principi e  i  criteri  omogenei  per\nl\u0027individuazione  delle  superfici  e  aree  idonee  e   non   idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili, debba tenere conto\ndelle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20. \n    17.13.3. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva,  peraltro,\nprevisto all\u0027art. 7, comma  2,  lett.  c),  la  possibilita\u0027  per  le\nRegioni, nell\u0027individuazione delle aree idonee,  di  «fare  salve  le\naree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8  del  decreto  legislativo  8\nnovembre 2021, n. 199 vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del\npresente decreto». Tuttavia, la IV sezione del  Consiglio  di  Stato,\ncon le ordinanze cautelari nn. 4297, 4298, 4299, 4300, 4301,  4302  e\n4304 del 2024 aveva sospeso l\u0027efficacia di  tale  disposizione,  gia\u0027\nprima dell\u0027entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.  20/2024,\nrilevando che «la norma appare [...] non pienamente conforme all\u0027art.\n20, comma 8, del decreto  legislativo  n.  199/2021,  il  quale  gia\u0027\nelenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello\nprimario non sembra possa rinvenirsi spazio per una piu\u0027  restrittiva\ndisciplina regionale». \n    Da  ultimo,  con  sentenza  n.  9155/2025,  il  T.A.R.  Lazio  ha\nannullato l\u0027art. 7, comma 2, lett. c)  del  decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024 proprio nella parte  in  cui  non  aveva  introdotto  una\ndisciplina di salvaguardia delle aree idonee per i progetti in  corso\ndi autorizzazione. \n    17.13.4. Su tali basi, ha gia\u0027 evidenziato questo Tribunale,  con\nla citata ordinanza n. 146 del 2025, che «il compito attribuito dalla\ndisciplina  statale  sopra  descritta  al  legislatore  regionale  e\u0027\nlimitato all\u0027individuazione puntuale delle singole  aree  idonee,  ma\nquesto pur  sempre,  nel  rispetto  dell\u0027elenco  categoriale  di  cui\nall\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021,  con  la\nconseguenza concreta che lo stesso  legislatore  regionale  non  puo\u0027\nlegittimamente vietare  l\u0027installazione  di  impianti  produttivi  da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite,  questo,  che  costituisce  un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra  descritti  obblighi\nassunti dall\u0027Italia a  livello  unionale,  certamente  vanificati  se\nciascuna  regione  potesse  liberamente  ridurre   le   aree   idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la  tenuta\ncomplessiva  del  «sistema»  preordinato  alla  realizzazione   degli\nobiettivi unionali.  Tale  impostazione  ha,  poi,  trovato  conferma\nnormativa espressa all\u0027art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.\n13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con  cui  e\u0027  stato\nespressamente precisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20,\ncomma 1, del decreto legislativo n.  199/2021,  che  l\u0027individuazione\npuntuale delle aree idonee mediante i decreti  ministeriali  previsti\nal medesimo comma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee  ai\nsensi del comma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027\ntenuto a individuare le aree  idonee  «Conformemente  ai  principi  e\ncriteri stabiliti dai decreti di cui al  comma  1»  (cosi\u0027  l\u0027incipit\ndell\u0027art. 20, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 199/2021),\nanche la sfera decisionale del legislatore  regionale  non  puo\u0027  che\ntrovare un limite invalicabile nello stesso elenco categoriale di cui\nall\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021»  (T.A.R.\nSardegna, ord. n. 146/2025, cit.). \n    Del resto la citata ordinanza, nel richiamare la  sentenza  della\nCorte costituzionale del 12 marzo 2025, n. 28, ha altresi\u0027  messo  in\nluce come «anche  tale  pronuncia  della  Consulta  conferma  che  il\nlegislatore  regionale,  nell\u0027individuare   le   aree   idonee   alla\nrealizzazione degli impianti  per  cui  e\u0027  causa,  e\u0027  vincolato  al\nminimum legale fissato da quello statale all\u0027art. 20,  comma  8,  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, con cui gia\u0027  e\u0027  stato  operato  un\nbilanciamento  «a  monte»  tra  l\u0027interesse  pubblico  sotteso   alla\nrealizzazione degli impianti e le esigenze di tutela dell\u0027ambiente  e\ndel paesaggio  direttamente  incisi  dalla  realizzazione  dei  nuovi\nimpianti; cio\u0027 comporta,  altresi\u0027,  che  la  competenza  legislativa\nesclusiva in  materia  di  paesaggio  di  cui  [dispone]  la  Regione\nSardegna trovi un limite nelle norme nazionali espressive, oltre  che\ndei sopra  descritti  impegni  internazionali,  anche  dei  «principi\nfondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle  competenze\nstatutarie» della Regione  Sardegna  (cosi\u0027  la  citata  sentenza  n.\n28/2025 della Consulta)» (ancora T.A.R. Sardegna,  ord.  n.  146  del\n2025, cit.) \n    18. In definitiva, per tutto quanto sopra, va sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lett. a) e commi\n5 e 7, nonche\u0027 dei relativi Allegati A, B, C, D  ed  E,  della  legge\ndella Regione Autonoma della  Sardegna  n.  20/2024,  per  violazione\ndegli articoli  3,  9,  11,  41,  97  e  117,  commi  1  e  3,  della\nCostituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva\n(UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e  per\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della  legge  costituzionale\nn. 3/1948. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Sardegna  (Sezione\nPrima) cosi\u0027 dispone: \n      a) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate,  nei\ntermini  espressi  in  motivazione,  le  questioni  di   legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, comma 1, lett. a) e  commi  5  e  7,\nnonche\u0027 dei relativi Allegati A, B, C, D  ed  E,  della  legge  della\nRegione Autonoma della Sardegna  n.  20/2024,  per  violazione  degli\narticoli 3, 9, 11, 41, 97 e  117,  commi  1  e  3,  Cost.,  anche  in\nrelazione ai principi espressi dalla Direttiva  (UE)  2018/2001  come\nmodificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli  articoli\n3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; \n      b) sospende il giudizio per le determinazioni conseguenti  alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e, ai sensi dell\u0027art.\n23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone  la  trasmissione  degli\natti alla Corte costituzionale; \n      c) dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al  Presidente  della  Regione\nautonoma della Sardegna  e  al  Presidente  del  Consiglio  regionale\nsardo; \n      d) rinvia ogni ulteriore  statuizione  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n        Cosi\u0027 deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni\n11 giugno 2025 e 25 giugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n          Marco Buricelli, Presidente; \n          Oscar Marongiu, consigliere, estensore; \n          Roberto Montixi, referendario. \n \n                      Il Presidente: Buricelli \n \n \n                                                L\u0027estensore: Marongiu","elencoNorme":[{"id":"63382","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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