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decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, art. 7, comma 3; legge 6 dicembre 1991, n. 395; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) – Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi (AIB) – Previsione che la Regione svolge l\u0027addestramento, l\u0027aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell\u0027AIB – Predisposizione del piano regionale AIB – Ricorso del Governo – Denunciato omesso richiamo alle attività previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Omessa considerazione per la\u0026nbsp;predisposizione del piano degli elementi indicati dalla legge n. 353 del 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di tutela del paesaggio e di sicurezza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 13, comma 2, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), modificativo dell\u0027art. 70 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e 17, commi 2 e 3, rispettivamente sostitutivo e modificativo dei commi 2 e 3 dell’art. 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3, comma 3, lettere \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003el\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente –\u0026nbsp;Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2015, recante norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, e alla legge regionale n. 65 del 1997, recante l\u0027istituzione dell\u0027Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane –\u0026nbsp;Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico – Previsione che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la disciplina statale di cui al\u0026nbsp;d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono interamente esercitate dalle regioni – Alterazione dell’assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di tutela dell’ambiente.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 25, 26, 27, 28, rispettivamente, modificativi degli artt. 14, 15, 31 e 52 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 e 29, modificativo dell’art. 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); 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Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e\n 65/1997), artt. 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h), e 17, commi 2\n e 3; 25, 26, 27, 28 e 29. \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del\nConsiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587, per il\nricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC:\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e\u0027\ndomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente, \n nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente\ndella Giunta Regionale pro tempore - intimata, \n per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale degli\narticoli 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h); 17, commi 2 e 3; 25;\n26; 27; 28 e 29 della legge della regione Toscana n. 49 del 20 agosto\n2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54\ndel 28 agosto 2025 - recante «Gestione multifunzionale del bosco e\ndegli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e\nvalorizzazione dell\u0027ambiente, competenze ai fini del vincolo\nidrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali.\nModifiche alle leggi regionali nn. 39/2000, 30/2015 e 65/1997» -\ngiusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2025. \n \n Per violazione \n \n degli articoli 9 e 117 secondo comma, lett. h) e lett. s) della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 7, comma 3, decreto legislativo n.\n34/2018, all\u0027art. 61, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.\n152, alla legge-quadro n. 394/1991, al decreto del Presidente della\nRepubblica n. 357/1997, nonche\u0027 all\u0027art. 3, comma 3, lettere c-bis)\nf) ed l) della legge-quadro in materia di incendi boschivi, n.\n353/2000. \n Con la legge n. 49 del 20 agosto 2025 la regione Toscana ha\ndettato norme in materia di «Gestione multifunzionale del bosco e\ndegli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e\nvalorizzazione dell\u0027ambiente, competenze ai fini del vincolo\nidrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali.\nModifiche alle leggi regionali nn. 39/2000, 30/2015 e 65/1997». \n In particolare, l\u0027art. 9, comma 1 - rubricato «Autorizzazione al\ntaglio. Modifiche all\u0027art. 47 della legge regionale n. 39/2000» -\nprevede che: \n «Il comma 6 dell\u0027art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e\u0027\nsostituito dal seguente: \n \"6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione\nnon possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni\nproprieta\u0027 e anno, sono finalizzati esclusivamente all\u0027autoconsumo\ncon divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel\nrispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.\". \n Il successivo art.13 - \"Competenze della Regione in materia di\nAIB. Modifiche all\u0027art. 70 della legge regionale n. 39/2000.\" - al\ncomma 2, lett. h) stabilisce che: \n \"2. Il comma 2 dell\u0027art. 70 della legge regionale n. 39/2000 e\u0027\nsostituito dal seguente: \n 2. Nell\u0027ambito dell\u0027AIB la Regione svolge, in particolare:... \n h) l\u0027addestramento, l\u0027aggiornamento e la specializzazione\ndel personale che opera, a qualunque livello, nell\u0027AIB;» \n - L\u0027art. 17 - «Pianificazione dell\u0027AIB. Modifiche all\u0027art. 74\ndella legge regionale n. 39/2000» - al comma 2 dispone: \n 2. Il comma 2 dell\u0027art. 74 della legge regionale n. 39/2000 e\u0027\nsostituito dal seguente: \n «2. Il piano operativo AIB individua l\u0027organizzazione ed il\ncoordinamento dell\u0027AIB e definisce, in particolare: \n a) gli indici di pericolosita\u0027 per lo sviluppo degli\nincendi boschivi sul territorio regionale; \n b) gli indici di rischio per lo sviluppo degli incendi\nboschivi sul territorio regionale determinati dall\u0027andamento meteo\nclimatico; \n c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni per i\nboschi e le aree assimilate di cui all\u0027art. 3; \n d) gli interventi e le attivita\u0027 relative alla previsione,\nprevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare: \n1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di\ninnesco e propagazione degli incendi boschivi; \n2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto; \n3) i criteri e le modalita\u0027 per gli interventi pubblici di\nsalvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco; \n4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e la\nlotta attiva agli incendi boschivi; \n5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione\ndegli incendi; \n e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle\noperazioni di spegnimento, nonche\u0027 le procedure operative per l\u0027AIB; \n f) le modalita\u0027 d\u0027impiego delle squadre del volontariato; \n g) le attivita\u0027 informative per la prevenzione degli\nincendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a\nrischio; \n h) l\u0027attivita\u0027 di addestramento e l\u0027individuazione dei beni\ndel patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le\nattivita\u0027 di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a\nqualunque livello, nell\u0027AIB; \n i) i criteri e le modalita\u0027 di finanziamento dei soggetti\nche operano nell\u0027AIB; \n l) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta\nnecessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione\ndell\u0027AIB.». \n Mentre il successivo comma 3 recita: \n «3. Alla lettera b), del comma 3, dell\u0027art. 74 della legge\nregionale n. 39/2000 le parole: \"lettera b), numero 4)\" sono\nsostituite dalle seguenti: \"lettera d), numero 5)\". \n Ancora, l\u0027art. 25, inserito nel CAPO II, che disciplina le\ncompetenze degli enti parco regionali e delle riserve naturali\nregionali. modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (norme\nper la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico\n- ambientale regionale), intitolato: \n «Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette.\nModifiche all\u0027art. 14 della legge regionale n. 30/2015» prevede che: \n «Al comma 3, dell\u0027art. 14 della legge regionale 19 marzo\n2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del\npatrimonio naturalistico-ambientale regionale) le parole: \"e delle\nautorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, \"sono soppresse\".»; \n - l\u0027art. 26 - «Istituzione e funzioni dell\u0027ente parco per la\ngestione del parco regionale. Modifiche all\u0027art. 15 della legge\nregionale n. 30/2015» - stabilisce: \n «Alla lettera d), del comma 2, dell\u0027art. 15 della legge regionale\nn. 30/2015 le parole: \"e le autorizzazioni ai fini del vincolo\nidrogeologico\" sono soppresse.»; \n il successivo art. 27 - «Nulla osta e autorizzazione ai fini\ndel vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali.\nModifiche all\u0027art. 31 della legge regionale n. 30/2015.» recita: \n «1. Il comma 3, dell\u0027art. 31 della legge regionale n.\n30/2015 e\u0027 sostituito dal seguente: \n\"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al\ntitolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono rilasciate\ndagli enti di cui all\u0027art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000\nprevia acquisizione del nulla-osta del parco\".» \n - L\u0027art. 28 - «Nulla osta e autorizzazione ai .ni del vincolo\nidrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali.\nModifiche all\u0027art. 52 della legge regionale n. 30/2015» - dispone: \n «1. Il comma 3, dell\u0027art. 52 della legge regionale n. 30/2015\ne\u0027 sostituito dal seguente: \n \"3. Le autorizzazioni ai .ni del vincolo idrogeologico di cui\nal titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono rilasciate\ndagli enti di cui all\u0027art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000\nprevia acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1.\"»; \n ed infine, l\u0027art. 29 - inserito nel CAPO III - «Competenze\ndel parco regionale delle alpi apuane. Modifiche alla legge regionale\n11 agosto 1997, n. 65 (istituzione dell\u0027ente per la gestione del\n\"parco regionale delle alpi apuane\". Soppressione del relativo\nconsorzio)» - recita: \n «1. Il comma 2, dell\u0027art. 20, della legge regionale 11\nagosto 1997, n. 65 (Istituzione dell\u0027Ente per la gestione del \"Parco\nRegionale delle Alpi Apuane\". Soppressione del relativo Consorzio) e\u0027\nsostituito dal seguente: \n\"2. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al\ntitolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge\nforestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui\nall\u0027art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000 anche per le\nattivita\u0027 di cava in area contigua.\"». \n E\u0027 avviso del Governo che, con le disposizioni contenute negli\narticoli 9, comma 1, 13, comma 2, lettera h) 17, commi 2 e 3, 25, 26,\n27, 28 e 29 della suddetta legge, la Regione Toscana abbia\ntravalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria\ncompetenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con\nl\u0027art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il patrimonio\nnaturale della Nazione; con l\u0027art. 117, secondo comma, lett. h) e\nlett. s) della Costituzione, che riservano rispettivamente alla\ncompetenza statale la materia della sicurezza nonche\u0027 dell\u0027ambiente,\ndell\u0027ecosistema e dei beni culturali, con gli articoli l\u0027art. 7,\ncomma 3, decreto legislativo n. 34/2018, con l\u0027art. 61, comma 5,\ndecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la legge-quadro n.\n394/1991, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997\nnonche\u0027 con l\u0027art. 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della\nlegge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000, quali norme\ninterposte come si chiarira\u0027 attraverso l\u0027illustrazione dei seguenti \n \n Motivi \n \n 1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art 9, comma 1, L.R. Toscana n. 49 del 20\nagosto 2025 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma,\nlett. s) della Costituzione in relazione agli articoli 7, comma 3,\ndecreto legislativo n. 34/ 2018, della legge-quadro n. 394/1991 e del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. \n 1. L\u0027art. 9, comma 1, della legge regionale Toscana, come sopra\nriportato nel suo contenuto testuale, ha introdotto una modifica alla\nlegge forestale regionale n. 39/2000, sostituendo il testo del comma\n6 dell\u0027art. 47 che disponeva che: «I tagli eseguibili senza\nautorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di\n1.000 metri quadrati per ogni proprieta\u0027 e anno e devono essere\neseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento\nforestale». Con la nuova formulazione, la superficie esentata da\nqualsiasi obbligo autorizzatorio o dichiarativo viene triplicata,\npassando da 1.000 a 3.000 metri quadrati annui, con la sola\ncondizione che i tagli siano destinati all\u0027autoconsumo e non alla\ncommercializzazione. Tale disposizione risulta, tuttavia, lesiva di\nparametri costituzionali in quanto determina una significativa\nriduzione delle garanzie di controllo e di tutela dell\u0027ambiente,\nmateri e che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva\ndello Stato, ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. s) della\nCostituzione. \n L\u0027ampliamento della superficie di taglio libero rischia, infatti,\ndi rendere impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli\norgani competenti, anche con riferimento ai procedimenti\nautorizzatori connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche. \n La norma regionale si pone in contrasto altresi\u0027 con l\u0027art. 7,\n(1) comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018, che impone alle\nRegioni, nel disciplinare le pratiche selvicolturali, di garantire\nsempre la tutela dell\u0027ambiente e la sostenibilita\u0027 della gestione\nforestale. \n Ulteriori profili di criticita\u0027 derivano dal fatto che la\ndisposizione non prevede alcuna esclusione per le aree naturali\nprotette, disciplinate dalla legge-quadro n. 394/1991, ne\u0027 per i siti\ndella rete Natura 2000 individuati ai sensi del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 357/1997. \n L\u0027assenza di tale clausola di salvaguardia rischia di\ncompromettere gli strumenti di protezione che il legislatore statale\nha introdotto per assicurare la conservazione di habitat naturali e\nspecie di interesse comunitario, realizzando un contrasto con l\u0027art.\n9 della Costituzione che, alla lett. s) riserva alla competenza dello\nStato la tutela il paesaggio e il patrimonio naturale della Nazione. \n La giurisprudenza costituzionale e\u0027 costante nell\u0027affermare che\nla disciplina delle risorse forestali incide direttamente sulla\ntutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, materia di esclusiva\ncompetenza statale, non potendo le Regioni ridurre gli standards\nminimi di protezione stabiliti dalla normativa nazionale. Basti\nrichiamare, tra le altre, le sentenze n. 105/2008 (\"Sotto l\u0027aspetto\nambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di\nvalore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza\nn. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo\nStato, nell\u0027esercizio della sua competenza esclusiva in materia di\ntutela dell\u0027ambiente, viene a funzionare come un limite alla\ndisciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle\nmaterie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Cio\u0027 peraltro\nnon toglie, come e\u0027 stato ribadito anche nell\u0027ultima sentenza citata,\nche le Regioni, nell\u0027esercizio delle specifiche competenze, loro\ngarantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela\nambientale piu\u0027 elevate.\"), n. 66/2012 («...la legislazione regionale\npuo\u0027 solo fungere da strumento di ampliamento del livello della\ntutela del bene protetto e non - all\u0027inverso... - quale espediente\ndichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell\u0027ambito della\ntutela, attraverso l\u0027incremento della tipologia delle aree cui il\nregime vincolistico non si applica») e n. 178/2018 («Questa Corte ha\ngia\u0027 avuto modo di affermare, proprio con riferimento alla Regione\nautonoma della Sardegna, che la conservazione ambientale e\npaesaggistica spetta, in base all\u0027art. 117, secondo comma, lettera\ns), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, aggiungendo che tale\ntitolo di competenza statale \"riverbera i suoi effetti anche quando\nsi tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l\u0027ulteriore\nprecisazione, pero\u0027, che qui occorre tener conto degli statuti\nspeciali di autonomia\" (sentenza n. 378 del 2007)... Il legislatore\nstatale conserva il potere di vincolare la potesta\u0027 legislativa\nprimaria dell\u0027autonomia speciale attraverso l\u0027emanazione di leggi\nqualificabili come \"riforme economico-sociali\". E cio\u0027 anche sulla\nbase - per quanto qui viene in rilievo - del titolo di competenza\nlegislativa nella materia \"tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e\ndei beni culturali\", di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera s),\ndella Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio\nquanto della tutela dei beni ambientali e culturali. Da cio\u0027 deriva\nche il legislatore della Regione autonoma della Sardegna non puo\u0027\nesercitare unilateralmente la propria competenza statutaria nella\nmateria edilizia e urbanistica quando siano in gioco interessi\ngenerali riconducibili alla predetta competenza esclusiva statale e\nrisultino in contrasto con norme fondamentali di riforma\neconomico-sociale».), con le quali la Corte ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 di disposizioni regionali che introducevano regimi\nautorizzatori meno rigorosi di quelli previsti dallo Stato. \n Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che la disposizione\nregionale in parola, violando la normativa statale sopra richiamata,\ncontrasta con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), della\nCostituzione. \n 2. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 13, comma 2, lett. h) e 17, comma 2 e\n3, della L.R. Toscana n. 49/2025 e dell\u0027art. 17, commi 2 e 3, per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettere h) e s) della Costituzione\nin relazione all\u0027art. 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge\nn. 353/2000. \n - L\u0027art. 13, comma 2, lett. h) della legge regionale in\nargomento, sopra riprodotto, assegna alla Regione l\u0027addestramento,\nl\u0027aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a\nqualunque livello, nell\u0027antincendio boschivo (AIB), non richiamando\nle attivita\u0027 previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale\ndei vigili del fuoco, soggetto che provvede autonomamente alla\nformazione dei propri operatori che fanno parte delle squadre di\nspegnimento degli incendi boschivi. \n Il successivo art. 17, comma 2, sostituisce integralmente il\ncomma 2 dell\u0027art. 74 (2) della legge Regione Toscana 21 marzo 2000,\nn. 39 riguardante la predisposizione del Piano regionale AIB, non\nriportando fra gli elementi in esso contenuti, quelli individuati\ndall\u0027art. 3, (3) comma 3, lettere c-bis) f) ed l), della legge n.\n353/2000. \n Il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale in esame,\ninoltre, modificando l\u0027art. 74 della citata legge regionale n.\n39/2000, non inserisce l\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027aggiornamento annuale\ndel Piano, cosi\u0027 come stabilito dal citato art. 3, comma 3, della\nlegge-quadro n. 353/2000 «Legge-quadro in materia di incendi\nboschivi». \n Le citate disposizioni regionali violano, quindi, le disposizioni\ncontenute nella legge-quadro n. 353/2000 che detta standards di\ntutela ambientale, materia di competenza esclusiva statale,\nstabilendo una disciplina non derogabile dalle regioni. \n Come affermato da codesta Corte costituzionale con la sentenza n.\n144/2022 «... per giurisprudenza costante di questa Corte, l\u0027ambiente\n«delinea una sorta di materia \"trasversale\", in ordine alla quale si\nmanifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali,\nspettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad\nesigenze meritevoli di disciplina uniforme sull\u0027intero territorio\nnazionale (sentenza n. 407 del 2002)» e le Regioni, nell\u0027esercizio\ndelle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni\nstatali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela\nambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla\nlegislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di\nsalvaguardia dell\u0027ambiente, legittimando interventi normativi\nregionali solo nel senso dell\u0027innalzamento della tutela (ex multis,\nsentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017). \n Le prescrizioni riportate nella legge-quadro mirano ad\nassicurare, quindi, oltre che la tutela dell\u0027ambiente, anche la\nsalvaguardia dell\u0027incolumita\u0027 e, quindi, si riconducono anche alla\nmateria della sicurezza, riservata anch\u0027essa alla competenza\nesclusiva dello Stato dall\u0027art. 117, comma 2, lett. h) della\nCostituzione con cui risultano, quindi, in contrasto le disposizioni\nregionali in argomento. \n 3. Illegittimita\u0027 degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 L.R. Toscana\nn. 49/2025 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma,\nlett. s) della Costituzione in relazione all\u0027art. 61, comma 5,\ndecreto legislativo n. 152/2006. \n Gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale in esame, come\nsopra illustrato, apportano modifiche alla legge regionale 19 marzo\n2015, n. 30, mentre l\u0027art. 29 interviene sulla legge regionale 11\nagosto 1997, n. 65, istitutiva dell\u0027Ente per la gestione del Parco\nRegionale delle Alpi Apuane. \n Tali disposizioni sono strettamente connesse per il loro\ncontenuto e incidono unitariamente sulla disciplina delle\nautorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico. \n La normativa regionale previgente, infatti, attribuiva tali\nfunzioni alla Regione e agli Enti parco regionali, in coerenza con le\nrispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e\ndei parchi. \n La nuova legge regionale, invece, rialloca dette funzioni in capo\na soggetti diversi, e anche all\u0027art. 27 - «Nulla osta e\nautorizzazione ai .ni del vincolo idrogeologico nelle aree comprese\nnei parchi regionali. \n Modifiche all\u0027art. 31 della legge regionale n. 30/2015.» -\nprevede che: \n «1. Il comma 3, dell\u0027art. 31, della legge regionale n. 30/2015\ne\u0027 sostituito dal seguente: \n \"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di\ncui al titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono\nrilasciate dagli enti di cui all\u0027art. 3-ter della legge regionale n.\n39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco.\" \n Cioe\u0027, le unioni di comuni subentrate alle comunita\u0027 montane, la\nCitta\u0027 metropolitana di Firenze e altre unioni di comuni individuate\ndalla normativa regionale sulle autonomie locali. \n Tali previsioni si pongono in contrasto con la disciplina statale\nvigente. \n - L\u0027art. 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.\n152 stabilisce, infatti, che le funzioni relative al vincolo\nidrogeologico, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.\n3267, sono interamente esercitate dalle Regioni. \n Tale disposizione rientra nell\u0027ambito delle norme statali in\nmateria di difesa del suolo e tutela dell\u0027ambiente e costituisce, in\nvirtu\u0027 della sua finalita\u0027 di protezione unitaria, parametro\ninterposto ai .ni della valutazione di legittimita\u0027 costituzionale. \n - L\u0027art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione\nattribuisce, infatti, alla competenza legislativa esclusiva dello\nStato la materia della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema. \n Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte\ncostituzionale, il riconoscimento di una competenza legislativa\nesclusiva in capo allo Stato comporta che soltanto il legislatore\nstatale e\u0027 legittimato a disciplinare l\u0027organizzazione delle relative\nfunzioni amministrative. \n E\u0027 stato ripetutamente chiarito che le funzioni amministrative\nriconducibili a materie di competenza esclusiva statale, una volta\nconferite dallo Stato alla Regione, non possono essere da\nquest\u0027ultima ulteriormente riallocate presso enti infraregionali,\npoiche\u0027 cio\u0027 equivarrebbe ad alterare un assetto di competenze\ndefinito a livello legislativo nazionale. \n In particolare, si richiamano le sentenze nn. 189/2021, n.\n187/2011 e n. 159/2012, che hanno ribadito l\u0027impossibilita\u0027 per le\nRegioni di attribuire a enti locali o ad altri soggetti funzioni\namministrative rientranti in materie riservate alla competenza\nesclusiva dello Stato. Al riguardo infatti, «la potesta\u0027 legislativa\nesclusiva nelle materie indicate nell\u0027art. 117, secondo comma, della\nCostituzione comporta la legittimazione del solo legislatore\nnazionale a definire l\u0027organizzazione delle corrispondenti funzioni\namministrative anche attraverso l\u0027allocazione di competenze presso\nenti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente\nattribuite secondo il criterio espresso dall\u0027art. 118, primo comma,\ndella Costituzione. - tutte le volte in cui l\u0027esigenza di esercizio\nunitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di\ngoverno. [...] Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni\namministrative riconducibili alle materie di cui all\u0027art. 117,\nsecondo comma, della Costituzione - che, sulla base di una\nvalutazione orientata dai principi di sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato\nalla Regione - possano essere da quest\u0027ultima riallocate presso altro\nente infraregionale, comportando un\u0027iniziativa siffatta una modifica,\nmediante un atto legislativo regionale, dell\u0027assetto di competenze\ninderogabilmente stabilito dalla legge nazionale» (Corte\ncostituzionale, 7 ottobre 2021, n. 189; nello stesso senso, anche\nId., 15 giugno 2011, n. 187 e 27 giugno 2012, n. 159). \n Alla luce di tale quadro, le norme contenute negli articoli 25,\n26, 27, 28 e 29 della legge regionale Toscana n. 49 del 2025, nella\nparte in cui attribuiscono a unioni di comuni e alla Citta\u0027\nmetropolitana di Firenze le competenze relative al rilascio delle\nautorizzazioni per il vincolo idrogeologico, risultano incompatibili\ncon l\u0027art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione nonche\u0027\ncon l\u0027art .61, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,\nquale norma interposta. \n Diversa valutazione deve, invece, essere compiuta per la\npreesistente attribuzione di tali funzioni agli Enti parco regionali,\ntrattandosi di enti comunque qualificabili come regionali,\ncircostanza che la Corte costituzionale ha gia\u0027 ritenuto compatibile\ncon l\u0027assetto normativo statale (cfr. sentenza Corte costituzionale,\n21 marzo 1997, n. 67, § 3 del considerato in diritto). \n Ne consegue che le disposizioni regionali censurate si rivelano\nillegittime in quanto si pongono in contrasto con i principi\ncostituzionali e con la disciplina statale interposta, determinando\nuna lesione della competenza esclusiva statale in materia ambientale\ne della sicurezza. \n\n(1) La norma dispone: «Le regioni definiscono e attuano le pratiche\n selvicolturali piu\u0027 idonee al trattamento del bosco, alle\n necessita\u0027 di tutela dell\u0027ambiente, del paesaggio e del suolo,\n alle esigenze socio - economiche locali, alle produzioni legnose\n e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del\n patrimonio forestale anche in continuita\u0027 con le pratiche\n silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.» \n\n(2) L\u0027art. 74, della legge regionale n. 39/2000 prima della modifica\n prevedeva: «Il piano AIB individua l\u0027organizzazione ed il\n coordinamento dell\u0027AIB e definisce in particolare: a) gli indici\n di pericolosita\u0027 per lo sviluppo degli incendi boschivi nel\n territorio regionale; b) le opere, gli interventi, le attivita\u0027\n relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli\n incendi boschivi e in particolare: 1) gli interventi colturali\n per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali\n e forestali; 2) i criteri e le modalita\u0027 per gli interventi\n pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal\n fuoco; 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta\n attiva agli incendi boschivi; 4) le opere e gli impianti\n destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi; c) le\n competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni\n di spegnimento, nonche\u0027 le procedure operative per l\u0027AIB; d) le\n modalita\u0027 d\u0027impiego delle squadre del volontariato; e) le\n attivita\u0027 informative per la prevenzione degli incendi boschivi e\n per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio; f)\n l\u0027individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale\n regionale, da utilizzare per le attivita\u0027 di addestramento e\n aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello,\n nell\u0027AIB e detta, altresi\u0027, ulteriori disposizioni per il loro\n svolgimento; g) i criteri e le modalita\u0027 di finanziamento dei\n soggetti che operano all\u0027AIB; h) qualsiasi altra indicazione e\n procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione,\n organizzazione ed attuazione dell\u0027AIB» \n\n(3) La norma - rubricata «Piano regionale di previsione, prevenzione\n e lotta attiva contro gli incendi boschivi» - al comma 3, lett.\n c-bis) dispone: «3. Il piano, sottoposto a revisione annuale,\n individua: c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco\n prescritto, come definita all\u0027art. 4, comma 2-bis»; f) «le azioni\n e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche\n solo potenzialmente l\u0027innesco di incendio nelle aree e nei\n periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e\n d), nonche\u0027 di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»; l):\n «le operazioni silvi-colturali di pulizia e manutenzione del\n bosco, con facolta\u0027 di previsione di interventi sostitutivi del\n proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu\u0027\n elevato rischio, anche di incendi in zone di interfaccia\n urbano-rurale». \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente\nricorso e confida nell\u0027accoglimento delle seguenti \n \n Conclusioni \n \n «Voglia l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare\ncostituzionalmente illegittimi gli articoli 9, comma 1, 13, comma 2,\nlett. h), 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della\nregione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025, pubblicata nel Bollettino\nUfficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025 recante\n«Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali,\nsviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell\u0027ambiente,\ncompetenze ai .ni del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle\nriserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali nn.\n39/2000, 30/2015 e 65/1997» - per violazione degli articoli 9 e 117,\nsecondo comma, lett. h) e lett. s) della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 34/2018, all\u0027art. 3,\ncomma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge-quadro in materia di\nincendi boschivi n. 353/2000, all\u0027art. 61, comma 5, decreto\nlegislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla legge-quadro n. 394/1991, al\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997». \n Si producono: \n 1) copia della legge regionale impugnata; \n 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri\nadottata nella riunione del 17 ottobre 2025, recante la\ndeterminazione di proposizione del presente ricorso, con allegata\nrelazione illustrativa. \n Roma, 23 ottobre 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Spina","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione 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