GET https://cc.strategiedigitali.net/udienza/4518

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A. d. P. c/ Ordine degli psicologi del Lazio\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eProfessioni - Albi - Ordinamento della professione di psicologo - Sanzioni disciplinari - Previsione che la radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo - Denunciata previsione di un automatismo della sanzione della radiazione irragionevole e contrastante con il principio di proporzione, posto a presidio della razionalità che informa il principio di uguaglianza - Norma che, contemplando la radiazione di diritto solo per gli psicologi, confligge con il principio di uguaglianza, attesa l’intervenuta soppressione dell’istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMARIA ALESSANDRA SANDULLI (GIUDICE RELATRICE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMAZZOLI PAOLO per Apuzzo Di Portanova Paul Piero (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di CAPRARA GIOVANNI per Apuzzo Di Portanova Paul Piero (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eCARUSO PAOLO per Ordine degli Psicologi del Lazio (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1121476953","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1121476953","ordinamento":"3"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 24/09/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"3","descRuolo":"Ruolo n.3","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eord. 26/2025\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 20 gennaio 2025 Consiglio di Stato \n- Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss c/ Regione Lombardia e altro\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eImprese - Calamità pubbliche - Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati - Denunciata disciplina che comporta una differente modalità di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identità dei danni stessi, nonché all’esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili - Lesione del principio di ragionevolezza per disparità del contributo previsto - Lesione della libertà di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese - Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende, risulta irragionevole, poiché l’eventuale maggior pregio delle produzioni indicate può esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eROBERTO NICOLA CASSINELLI (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGIATTI GIANFREDO per Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eCONVERTINI ANGELO per Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eADAMO SALVATORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1121477858","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1121477858","ordinamento":"5"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 24/09/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"4","descRuolo":"Ruolo n.4","oggetto":"\u003cb\u003eRicorsi:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eric. 9/2025\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePresidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eSanità pubblica - Professioni - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) - Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello svolgimento dell’attività di supporto psicologico, la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche - Previsione che l’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami - Previsione che l’attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla l. reg.le n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede con copertura nell’ambito del \"fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione\", capitolo n. 1110070 - Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale - Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro - Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta - Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eFRANCESCO SAVERIO MARINI (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eROCCHITTA GIAMMARCO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1121479748","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1121479748","ordinamento":"6"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 24/09/2025","tipo":"P","premessa":"Il Giudice Massimo Luciani si astiene dalla discussione delle cause iscritte ai nn.rr 5 e 6 del ruolo ed esce dall\u0027aula di udienza.","numeroRuolo":"","descRuolo":"","oggetto":"","fileVideo":"","fileFlv":"","ordinamento":"7"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 24/09/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"5","descRuolo":"Ruoli n.5-6","oggetto":"\u003cb\u003eRicorsi:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003econfl. enti 2/2025\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eRegione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri e altro\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003econfl. enti 5/2025\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eRegione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri e altro\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eElezioni - Elezioni regionali - Verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali - Ordinanza/ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d\u0027appello di Cagliari del 3 gennaio 2025, relativa alla verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, come previsto dall’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 - Denunciato illegittimo esercizio del potere da parte del Collegio di garanzia, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla regione - Menomazione delle possibilità di esercizio delle competenze statutariamente attribuite al Consiglio regionale, nonché agli altri organi di vertice della regione (Presidente e Giunta regionale) - Erronea presunzione che la competenza a comminare la sanzione della decadenza spetti al Collegio Regionale di Garanzia e che il Consiglio regionale debba conformarsi dichiarando la decadenza della presidente in carica (e con ciò provocando l’automatica dissoluzione del Consiglio regionale in virtù del dispositivo aut simul stabunt aut simul cadent) - Non conformità ai requisiti richiesti dalla legislazione statale e regionale della comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la quale richiama soltanto il c. 7 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione della decadenza espressamente previsti ai c. 8 e 9 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Inesatta qualificazione della peculiare posizione del Presidente della Regione - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la l. reg.le n. 1 del 1994, recante la disciplina dei rendiconti elettorali, si riferisca, oltre che ai consiglieri regionali elettivi, anche al Presidente della regione ricorrente, eletto a suffragio universale e diretto - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare, se del caso previa autopromozione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, che non spetta allo Stato e per esso al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, imporre “la decadenza dalla carica del candidato eletto” a Presidente della Regione e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna” e per l’effetto di annullare l’ordinanza/ingiunzione depositata dal predetto Collegio Regionale di Garanzia il 3 gennaio 2025.\nRichiesta, in via subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993, qualora si ritenesse che la legge n. 515 del 1993 sia comunque applicabile al caso del Presidente della Regione e che il Collegio di garanzia abbia agito applicando un’ipotesi decadenziale autonoma - Indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria - Denunciata previsione della sanzione dell’ineleggibilità al candidato che abbia violato le norme che disciplinano la campagna elettorale - Uso improprio della categoria della ineleggibilità - Violazione del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, del diritto di difesa e del diritto di elettorato passivo - Violazione del diritto convenzionale a un ricorso effettivo.\nRichiesta, in via ulteriormente subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui dispone che la fattispecie ivi prevista “costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza” e non “costituisce causa di ineleggibilità sopravvenuta del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo ove non rimossa nel ragionevole termine assegnato a seguito di contestazione effettuata con delibera della Camera di appartenenza” - Contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122, primo comma, Cost., che impone alla legislazione elettorale regionale l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eElezioni - Elezioni regionali - Spese elettorali - Sentenza del Tribunale di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848, emessa a conclusione del giudizio R.G. n. 477/2025, promosso dalla dott.ssa Alessandra Todde, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio 2025, nella parte in cui stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003ci\u003eL\u0027Avv. Riccardo FERCIA rinuncia ai suoi due atti di intervento ad opponendum.\u003c/i\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eCHESSA OMAR per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003ci\u003eFERCIA RICCARDO per Corte d\u0027appello di Cagliari (AVVOCATO)\u003c/i\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eFEDELI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della Giustizia (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003ci\u003eSAITTA Antonio per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)\u003c/i\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003ci\u003eFEDELI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della Giustizia (AVVOCATO DELLO STATO)\u003c/i\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1121490103","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1121490103","ordinamento":"7"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 24/09/2025","tipo":"P","premessa":"Alle ore 11.42 il Presidente dichiara conclusa l\u0027udienza.","numeroRuolo":"","descRuolo":"","oggetto":"","fileVideo":"","fileFlv":"","ordinamento":"9"}]"
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