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G Servizi  rete\ned extrarete srl contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale\ndi Messina. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti\n  dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per\n  le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di  un  contributo  di\n  solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n  energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n  per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\n  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel  comma\n  115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n  base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per  cento\n  sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai\n  fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che\n  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi\n  determinati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027\n  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in\n  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la  media\n  dei redditi complessivi sia negativa si assume  un  valore  pari  a\n  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027  del  contributo\n  ai fini delle imposte sui redditi e  dell\u0027imposta  regionale  sulle\n  attivita\u0027 produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell\u0027accertamento,\n  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta\u0027,\n  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 46 del 13-11-2024)\n\r\n     La Corte di Giustizia  Tributaria  di  primo  grado  di  Messina\nSezione 14, riunita in udienza il 24 settembre 2024  alle  ore  10,30\ncon la seguente composizione collegiale: \n      Fiorentino Adolfo, Presidente Patania Elvira, Relatore  Mirenna\nMauro, Giudice in data 24 settembre 2024 ha pronunciato la seguente \n \n                              Ordinanza \n \n    Sul ricorso n. 1575/2024 depositato il 9 aprile 2024, proposto da\nB\u0026amp;g Servizi Rete Ed Extrarete S.r.l. - 03412140836 - Difeso da Davide\nDe Girolamo - DGRDVD77A24H501P Livia  Salvini  -  SLVLVI57H67H501M  -\nRappresentato da Alessandro Bonetti - BNTLSN71H16F839G \n    Rappresentante difeso da Davide De  Girolamo  -  DGRDVD77A24H501P\nLivia Salvini - SLVLVI57H67H501M ed elettivamente domiciliato  presso\ndavidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org contro Ag. Entrate  Direzione\nProvinciale     Messina     elettivamente     domiciliato      presso\ndp.messina@pce.agenziaentrate.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n      Silenzio Rifiut Contr Solid 2023 a seguito  di  discussione  in\npubblica udienza \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    Visto il ricorso notificato ad Agenzia  delle  entrate  Direzione\nProvinciale  di  Messina  in  data  9  aprile   2024   e   depositato\ntelematicamente il 13 marzo 2024 con il quale la societa\u0027 B\u0026amp;G Servizi\nRete ed Extrarete S.r.l. con  sede  legale  in  Messina  (ME),  corso\nCavour n. 206, in persona del legale rappresentante dott.  Alessandro\nBonetti, proponeva impugnazione avverso il  silenzio-rifiuto  serbato\ndalla convenuta in relazione all\u0027istanza presentata  via  PEC  il  16\nnovembre 2023 per ottenere il  rimborso  di  euro  169.993,25,  oltre\ninteressi maturati e maturandi  corrisposti  (allegava  quietanza  di\nversamento) ai sensi dell\u0027art.  1,  commi  115  ss.  della  legge  29\ndicembre  2022,  n.  197  a  titolo  di  Contributo  di  Solidarieta\u0027\ntemporaneo a carico delle imprese del settore energetico, nonche\u0027  la\ncondanna della medesima  Agenzia  delle  entrate  al  rimborso  delle\npredette somme; \n    la istante rilevava di essere una societa\u0027 che opera nel  settore\ndei prodotti petroliferi e che il contributo in questione,  che  trae\norigine dall\u0027omologo contributo di solidarieta\u0027  temporaneo  previsto\ndal Regolamento UE 2022/1854  del  6  ottobre  2022  «relativo  a  un\nintervento  di  emergenza  per   far   fronte   ai   prezzi   elevati\ndell\u0027energia», e\u0027  stato  introdotto  in  Italia  dall\u0027art.  1  commi\n115-119  della  legge  di  bilancio  2023  (legge  n.  197/2022)  che\nindividua  i  soggetti  passivi,  la  base  imponibile  e  l\u0027aliquota\ndell\u0027imposta  (la  natura  tributaria  del  contributo  non   e\u0027   in\ncontestazione): \n      a) quanto ai soggetti passivi, sono  tenuti  al  pagamento  del\nContributo di Solidarieta\u0027 coloro che esercitano nel territorio dello\nStato, per la successiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di  produzione\ndi energia elettrica, che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas\nmetano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori  di\nenergia elettrica, di gas metano e di gas  naturale;  che  esercitano\nl\u0027attivita\u0027 di produzione,  distribuzione  e  commercio  di  prodotti\npetroliferi;  importano  a  titolo  definitivo,  per  la   successiva\nrivendita, energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti\npetroliferi o introducono  nel  territorio  dello  Stato  detti  beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. \n    E\u0027 stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 dovuto solo se almeno il 75%  dei  ricavi  del  periodo  d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una  delle\nattivita\u0027 sopra indicate. Rilevava, a questo proposito,  che  l\u0027alveo\ndei soggetti passivi del  Contributo  di  Solidarieta\u0027  domestico  e\u0027\nsignificativamente piu\u0027 ampio rispetto a quello del  Regolamento  UE.\nQuest\u0027ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo  solo\nle  imprese  che   svolgono   «attivita\u0027   economiche   nel   settore\ndell\u0027estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.\n1893/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio»;  di  contro,\nl\u0027ambito soggettivo di applicazione del  Contributo  di  Solidarieta\u0027\ndomestico ricomprende le  imprese  «energetiche»  largamente  intese,\noperanti in  tutte  le  fasi  della  filiera  (dall\u0027estrazione,  alla\nproduzione e vendita) e in relazione a tutti  i  prodotti  energetici\n(gas,  energia  elettrica  e  prodotti  petroliferi).  Parimenti,  il\ncontributo europeo,  a  differenza  di  quello  italiano,  non  grava\naffatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un\ndiverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt.  6  e\nss. del Regolamento), destinato a colpire  i  produttori  (ma  non  i\nrivenditori)  di  energia  elettrica.  Con  riferimento   alla   base\nimponibile e all\u0027aliquota del Contributo di Solidarieta\u0027,  l\u0027art.  1,\ncomma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e\u0027 calcolato\napplicando un\u0027aliquota del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo\nIRES per il periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°\ngennaio 2023 che eccede per  almeno  il  10%  la  media  dei  redditi\ncomplessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui  la  media  dei\nredditi complessivi dei quattro periodi  d\u0027imposta  sia  negativa  si\nassume un valore pari a zero. \n    Anche  sotto  questo  profilo,  il  Contributo  di   Solidarieta\u0027\ndomestico differisce da quello unionale. Infatti,  il  parametro  del\n10% previsto a livello nazionale e\u0027 dimezzato rispetto all\u0027incremento\nminimo  previsto  dal  legislatore  europeo  (pari  al  20%).   Cio\u0027,\nevidentemente, da un lato amplia il numero  dei  soggetti  tenuti  al\nversamento del nuovo Contributo di  Solidarieta\u0027  e,  dall\u0027altro,  ne\ndilata le loro basi imponibili. Anche l\u0027aliquota  del  Contributo  di\nSolidarieta\u0027    domestico,    pari    al    50%,    risulta    essere\nsignificativamente  maggiore  dell\u0027aliquota  del  33%  prevista   dal\nRegolamento UE. \n    Sempre  al  comma  116,  al  secondo  periodo  e\u0027  previsto   che\nl\u0027ammontare del Contributo di Solidarieta\u0027 non puo\u0027 eccedere  il  25%\ndel patrimonio netto esistente alla data di  chiusura  dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2022.  La  legge  di\nbilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP. \n    Rilevava, ancora, la ricorrente che il  Tribunale  amministrativo\nregionale del Lazio con  due  ordinanze  (nn.  763/2024  e  766/2024)\ndepositate  il  16  gennaio  2024  ha  dichiarato  rilevante  e   non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 115 ss. legge n.  197/2022  per  violazione  degli\narticoli 3, 53 e 117 della Costituzione.  In  particolare,  con  tali\nordinanze, il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha: \n      a) prospettato la contrarieta\u0027 del Contributo  di  Solidarieta\u0027\nall\u0027art. 117 della Costituzione con  riguardo  ai  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, del  Regolamento  UE\n1854/2022.  I  giudici  hanno,  in   dettaglio,   rilevato   come   -\ncontrariamente  al  Contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo  europeo\nprevisto  dal  citato  Regolamento  UE,  specificamente  destinato  a\ncolpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di\nSolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115 e  seguenti,  della  citata\nlegge  n.  197/2022  indicato  come  «equivalente\")   assoggetta   ad\nimposizione  operatori  appartenenti  a  settori  diversi  da  quelli\nindicati dallo stesso Regolamento; \n      b) evidenziato molteplici profili  d\u0027incostituzionalita\u0027  dello\nstesso con riferimento agli articoli 3 e 53  della  Costituzione.  In\nestrema  sintesi,  ad  avviso  del  TAR,  la  norma  istitutiva   del\nContributo si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  uguaglianza,\nproporzionalita\u0027,  ragionevolezza  e  capacita\u0027  contributiva,  nella\nmisura in cui, da un lato, assoggetta a  contribuzione  straordinaria\ncomponenti reddituali di per se\u0027 non riconducibili ad «extraprofitti»\nderivanti  dall\u0027aumento  dei  prezzi  dei  prodotti   energetici   e,\ndall\u0027altro, non considera ai fini dell\u0027individuazione  della  propria\nbase  imponibile  la  «riespansione»  dei  consumi  a  seguito  della\npandemia da Covid-19. \n    Infine, il Tribunale amministrativo regionale ha anche ben  messo\nin luce (come ulteriore profilo di contrasto con gli articoli 3 e  53\nCost.) la parziale  duplicazione  d\u0027imposta  che  l\u0027applicazione  del\nContributo determina nei confronti dei contribuenti  altresi\u0027  incisi\ndal precedente contributo «straordinario»  di  cui  all\u0027art.  37  del\ncitato  decreto-legge  n.  21/2021.  In   quest\u0027ottica,   i   giudici\namministrativi  hanno  rilevato  -  in  subordine   ai   profili   di\nillegittimita\u0027 tout court del contributo - l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art.\n1, comma 118 della citata  legge  n.  197/2022  nella  parte  in  cui\nesclude  la  deducibilita\u0027   del   contributo   «straordinario»   dal\nContributo di solidarieta\u0027  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e\ndell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n    Sulla base di queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  che\nquesta Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del  decidere  e  la  non\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel tributo in oggetto sotto il profilo della sua  contrarieta\u0027  agli\narticoli 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti alla Corte costituzionale\nper la decisione della questione, previa sospensione del giudizio  in\noggetto,   ovvero,   in   subordine,   rimetta   la   questione    di\npregiudizialita\u0027 alla Corte di Giustizia dell\u0027UE ai  sensi  dell\u0027art.\n267 del Trattato. \n    Agenzia delle entrate depositava in data 13 maggio 2024,  memoria\ncon la quale si opponeva all\u0027accoglimento del ricorso evidenziando la\ndiscrezionalita\u0027 e la legittimita\u0027 del proprio operato che era  stato\nrispettoso di una norma legislativa vigente nel Paese. \n    All\u0027odierna udienza, la Corte assumeva la causa in decisione. \n    Cio\u0027 premesso, questa  Corte,  condividendo  quasi  integralmente\nquanto sostenuto dal rimettente  Tribunale  amministrativo  regionale\nLazio  nelle  ordinanze  indicate  in  premessa,  ritiene  di  dovere\naccogliere la richiesta avanzata in via principale dalla ricorrente e\ndi rimettere la questione di legittimita\u0027 costituzionale della  legge\nistitutiva del contributo in oggetto alla Corte costituzionale. \n    In  particolare,  la   Corte,   ritenendola   rilevante   e   non\nmanifestamente  infondata,  intende   sollevare   la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118,  della\nlegge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli  3  e  53  della\nCostituzione, per i seguenti motivi sinteticamente riassunti: \n      a)  alla  disamina  della  rilevanza   della   questione   deve\nnecessariamente essere premesso che il contributo di solidarieta\u0027  in\nesame ha natura tributaria sicche\u0027 sussiste la competenza  di  questa\nCorte a sollevare la questione; \n      b) la questione e\u0027 rilevante ai fini del decidere  non  potendo\nla decisione prescindere dall\u0027accertamento della  legittimita\u0027  della\nnorma istitutiva del contributo di cui si discute; \n      c)  le  disposizioni  citate  appaiono,  in  primo  luogo,   in\ncontrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita\u0027  e  di\nragionevolezza, di solidarieta\u0027 contributiva  che  del  principio  di\nuguaglianza  costituisce  una   specificazione,   rappresentando   il\npresupposto e, al contempo, il limite  del  potere  impositivo  dello\nStato  e  del  dovere  del  contribuente  di  concorrere  alle  spese\npubbliche e importando, di conseguenza,  l\u0027illegittimita\u0027  di  quelle\nnorme che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni\nuguali ovvero un trattamento  uguale  per  situazioni  differenziate,\nladdove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta  da  argomenti\npersuasivi. \n    Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge\nn.   197/2022   presentano   diverse   criticita\u0027   con   riferimento\nall\u0027individuazione della base imponibile, la definizione della  quale\nrisulta, per piu\u0027 versi, non congruente con la  dichiarata  finalita\u0027\ndi tassare gli incrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi\ndell\u0027energia. Come  visto,  il  contributo  e\u0027  calcolato  applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES\nconseguiti nei quattro periodi  d\u0027imposta  antecedenti  a  quello  in\ncorso al 1° gennaio 2022.  La  base  di  calcolo  del  contributo  di\nsolidarieta\u0027 per il 2023, alla quale applicare l\u0027aliquota del 50  per\ncento, e\u0027 dunque il risultato di un confronto  fra  il  reddito  IRES\nconseguito dal soggetto passivo nel periodo d\u0027imposta antecedente  al\n1° gennaio 2023 - quindi nel  2022,  per  i  soggetti  con  esercizio\ncoincidente con l\u0027anno solare - e la media  dei  redditi  complessivi\nIRES dei quattro periodi d\u0027imposta precedenti. Il  reddito  rilevante\nai fini Ires, tuttavia, include, nella base di  calcolo,  anche  voci\nche nulla a che vedere con gli «extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento\ndei prezzi dei prodotti energetici. \n    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/  minusvalenze  derivanti\nda cessioni di partecipazioni, ovvero, ancora,  da  eventi  collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che\nindividuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n    Sul punto e\u0027 significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con\nriferimento al  contributo  di  cui  all\u0027art.  37  del  decreto-legge\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1,  comma  120,  lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma  3-bis  al  citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono  alla  determinazione  dei\ntotali delle operazioni attive e passive,  di  cui  al  comma  3,  le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che  intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n    Nella stessa logica, del  resto,  pare  muoversi,  l\u0027art.  6  del\ndecreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge  n.\n191/2023.15.1.3. - Sempre con  riferimento  all\u0027individuazione  della\nbase imponibile, la disciplina del  contributo  straordinario  appare\npoi in contrasto con il principio di capacita\u0027  contributiva  laddove\nnon considera che una parte dell\u0027incremento dei  profitti  realizzati\nnel 2022 rispetto alla media  dei  precedenti  quattro  anni  non  e\u0027\ndovuta a una maggiore capacita\u0027 di  produrre  reddito  dell\u0027operatore\neconomico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che,\nnel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021, si e\u0027 contratta a  causa\ndella pandemia da Covid 19, cosi\u0027 che una parte di quelli che vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata  dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n    Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare\nidoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e\ncalcolare  una  supposta  «plus-  ricchezza»,  e  cioe\u0027   l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che\ngli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo\nnon rappresenta un «sovraprofitto», ma un  mero  incremento  rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia. \n    Altro profilo  di  contrasto  con  gli  articoli  3  e  53  della\nCostituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197  del  2022  colpisce  una  manifestazione  di  capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso\ndel  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia\u0027  presi   in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. \n    Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile\ndel   contributo   solidaristico    straordinario    e\u0027    costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni\npassive, riferito al periodo dall\u00271° ottobre 2021 al 30 aprile  2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,\nmarzo ed aprile del  2022,  gia\u0027  considerati  quale  presupposto  di\nimposta a  fini  della  determinazione  dell\u0027importo  del  contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,\nsia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del decreto-legge 21/2022\nnel  «contenere  per  le  imprese  e  i   consumatori   gli   effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel  «contenere  gli\neffetti  dell\u0027aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo  introdotto  dall\u0027art.  37\ndel decreto-legge n. 21/2022  da  quello  introdotto  dal  comma  115\ndell\u0027art.  1  della  legge  n.   197/2022,   cosi\u0027   comportando   la\nsottoposizione degli operatori economici  incisi  dalle  due  misure,\nanche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un\nprelievo fiscale significativamente alto, la cui  concreta  incidenza\nsui redditi di impresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o meno  della\nstessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio\ndi proporzionalita\u0027. \n    Infine, ulteriore motivo  di  criticita\u0027  sotto  il  profilo  del\nprincipio di uguaglianza e di pari trattamento dei  soggetti  incisi,\nva ravvisato nel fatto che  il  prelievo  di  cui  si  discute  grava\nindistintamente sull\u0027intero settore energetico,  comprendendo,  oltre\nai produttori, anche i distributori  (dei  quali  e\u0027  un  esempio  la\nattuale ricorrente)  mentre  si  puo\u0027  affermare  che,  in  linea  di\nprincipio e fatti salvi controlli specifici da attuarsi da  parte  di\norgani di verifica competenti,  l\u0027aumento  dei  prezzi  dei  prodotti\nenergetici non favorisce le imprese che dei  medesimi  prodotti  sono\n(direttamente o indirettamente) acquirenti, come quelle impegnate  in\nattivita\u0027 di commercializzazione.  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di  Messina,  Sezione\nn. 1, rimette alla Corte costituzionale la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale, illustrata in motivazione, relativa all\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Demanda alla Segreteria della Sezione tutti  gli  adempimenti  di\ncompetenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza\nalle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati\ne del Senato della Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Messina nella Camera di consiglio del 24.09.2024 \n \n                     Il Presidente: Fiorentino  \n \n \n                                         Il Giudice relatore: 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